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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

deve peraltro seguire una perdita di deterrenza del sistema nel suo complesso’’(<br />

31 ): se la logica sottostante è quella di ‘‘evitare che il medesimo<br />

fatto venga punito due volte in capo al medesimo soggetto (una volta come<br />

illecito amministrativo e l’altra come illecito penale), mantenendo, tuttavia,<br />

la possibilità di una punizione divaricata rispetto a soggetti diversi’’ deve<br />

concludersi che la capacità dissuasiva del sistema sanzionatorio tributario<br />

sia in questo caso dipendente dal dato formale della veste giuridica del contribuente(<br />

32 ).<br />

Appena cinque anni dopo la riforma del sistema sanzionatorio amministrativo<br />

di cui alla legge delega 662/1996 e ad un anno dalla riforma penale<br />

tributaria di cui al d. lgs. 74/2000, il 20 dicembre 2001 il Consiglio dei<br />

ministri ha approvato il disegno di legge delega finalizzato alla predisposizione<br />

di un codice destinato a racchiudere unitariamente le disposizioni generali<br />

che informeranno il nuovo sistema fiscale. Con la successiva legge 7<br />

aprile 2003, n. 80( 33 ) il Governo è stato delegato ad adottare uno o più<br />

( 31 ) ‘‘Preoccupazioni su questo versante si connettono, per vero, all’eventualità che, in<br />

determinati frangenti, il potenziale autore d’una violazione tributaria possa considerare maggiormente<br />

temibile una sanzione amministrativa pecuniaria di elevato ammontare (quale normalmente<br />

sono quelle tributarie, ragguagliate a percentuali o multipli dell’evasione) e che<br />

verrà d’altro canto indefettibilmente applicata, piuttosto che una sanzione penale, fortemente<br />

afflittiva bensì in astratto, ma la cui esecuzione è suscettiva di venir evitata’’. Dalla relazione<br />

governativa, cit.<br />

( 32 ) Caraccioli-Falsitta, Il principio di non cumulabilità fra sanzioni penali e sanzioni<br />

tributarie e la sua aberrante mutilazione col decreto delegato n. 74/2000, inIl fisco, 31/<br />

2000, pag. 9747.<br />

( 33 ) Art. 2: 1. Il codice è articolato in una parte generale ed in una parte speciale. La<br />

parte generale ordina il sistema fiscale sulla base dei seguenti princìpi: a) la legge disciplina<br />

gli elementi essenziali dell’imposizione, nel rispetto dei princìpi di legalità, di capacità contributiva,<br />

di uguaglianza; b) le norme fiscali si adeguano ai princìpi fondamentali dell’ordinamento<br />

comunitario e non pregiudicano l’applicazione delle convenzioni internazionali in<br />

vigore per l’<strong>Italia</strong>; c) le norme fiscali, in coerenza con le disposizioni contenute nella legge<br />

27.07.2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, sono<br />

informate ai princìpi di chiarezza, semplicità, conoscibilità effettiva, irretroattività; d) è<br />

vietata la doppia imposizione giuridica; e) è vietata l’applicazione analogica delle norme fiscali<br />

che stabiliscono il presupposto ed il soggetto passivo dell’imposta, le esenzioni e le agevolazioni;<br />

f) è garantita la tutela dell’affidamento e della buona fede nei rapporti tra contribuente<br />

e fisco; g) è introdotta una disciplina, unitaria per tutte le imposte, del soggetto passivo,<br />

dell’obbligazione fiscale, delle sanzioni e del processo, prevedendo, per quest’ultimo,<br />

l’inclusione dei consulenti del lavoro e dei revisori contabili tra i soggetti abilitati all’assistenza<br />

tecnica generale. La disciplina dell’obbligazione fiscale prevede princìpi e regole, comuni<br />

a tutte le imposte, su dichiarazione, accertamento e riscossione; h) è previsto il progressivo<br />

innalzamento del limite per la compensazione dei crediti di imposta; i) la disciplina dell’obbligazione<br />

fiscale minimizza il sacrificio del contribuente nell’adempimento degli obblighi fiscali;<br />

l) la sanzione fiscale amministrativa si concentra sul soggetto che ha tratto effettivo beneficio<br />

dalla violazione; m) la sanzione fiscale penale è applicata solo nei casi di frode e di<br />

effettivo e rilevante danno per l’erario; n) è prevista l’introduzione di norme che ordinano<br />

e disciplinano istituti giuridici tributari destinati a finalità etiche e di solidarietà sociale. Si

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