28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

STUDI E RASSEGNE<br />

175<br />

sgressore della norma tributaria incorre nella sanzione in quanto autore<br />

della violazione( 25 ). Seppur avvertito come necessario scindere la responsabilità<br />

per l’illecito tributario dalla mera posizione di contribuente, l’integrale<br />

trasposizione nel settore dell’illecito amministrativo dei classici canoni<br />

d’imputazione del diritto penale ha tuttavia ostacolato l’introduzione di<br />

forme di responsabilità amministrativa in capo all’ente collettivo, nonostante<br />

non vi fossero preclusioni( 26 ).<br />

L’evoluzione del sistema sanzionatorio tributario registra un ulteriore<br />

passaggio con la riforma del diritto penale tributario di cui al d. lgs. 10<br />

marzo 2000, n. 74( 27 ): dopo la prima svolta in materia penale tributaria,<br />

rappresentata dalla fallimentare esperienza della citata legge ‘‘manette agli<br />

evasori’’, la seconda è stata impressa dai principi e criteri direttivi dell’art. 9<br />

della legge delega 205/1999( 28 ) che hanno determinato una netta inver-<br />

( 25 ) Se la responsabilità del trasgressore e quella del contribuente si collocano su piani<br />

diversi, la sanzione tributaria inciderà sul patrimonio della persona fisica che ha violato la<br />

norma tributaria e non sul soggetto passivo del tributo, persona fisica o ente che sia, in quanto<br />

la previsione dell’art. 11, primo comma, del d. lgs. 472/1997 introduce in capo al contribuente<br />

solo una responsabilità solidale per il pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata:<br />

‘‘nei casi in cui una violazione che abbia inciso sulla determinazione o sul pagamento<br />

del tributo è commessa dal dipendente o dal rappresentante legale o negoziale di una persona<br />

fisica nell’adempimento del suo ufficio o del suo mandato ovvero dal dipendente o dal<br />

rappresentante o dall’amministratore, anche di fatto, di società, associazione od ente, con o<br />

senza personalità giuridica, nell’esercizio delle sue funzioni o incombenze, la persona fisica,<br />

la società, l’associazione o l’ente nell’interesse dei quali ha agito l’autore della violazione sono<br />

obbligati solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto<br />

di regresso secondo le disposizioni vigenti’’. Si veda Ardito, Il principio della responsabilità<br />

personale nelle nuove sanzioni tributarie, inBoll. trib., 1998, pag. 408; Cruciani, La responsabilità<br />

per violazioni di norme tributarie e l’imputazione delle sanzioni amministrative, inTributiImpresa,<br />

5/2004: http://www.tributimpresa.it/html/documenti/dottrina/A_Cruciani_La_resp.htm;<br />

Falsitta, Confusione concettuale e incoerenza sistematica nella recente<br />

riforma delle sanzioni tributarie non penali, inRiv. dir. trib., 1998, I, pag. 475; Gallo<br />

F., L’impresa e la responsabilità per le sanzioni amministrative tributarie, inRass. trib.,<br />

2005, pag. 11.<br />

( 26 ) Con la recezione del principio di ‘‘personalità della responsabilità’’ nella sua accezione<br />

più pregnante il legislatore del 1997 si è spinto oltre le esigenze poste dalla stessa Costituzione:<br />

‘‘ciò che il principio di ragionevolezza imponeva era lo sganciamento della responsabilità<br />

dalla mera posizione di contribuente: [...] un fatto che l’ordinamento qualifica, appunto,<br />

come illecito, non può essere fondato sulla semplice posizione sociale rivestita dal destinatario<br />

della sanzione’’. Così Aldrovandi, op. cit., pagg. 114 ss. Sulla non attinenza del<br />

principio della personalità della pena ex art. 27 Cost. alle sanzioni amministrative, Corte costituzionale:<br />

‘‘il principio di personalità della pena non ha alcuna attinenza con le sanzioni<br />

amministrative, concernendo esclusivamente quelle penali’’ (ord. 159/1994).<br />

( 27 ) Si veda anche la Relazione al D. Lgs. 74/2000: http://www.finanzaefisco.it/Articoli/2000/depen/dlg74.pdf.<br />

( 28 ) Ai sensi dell’art. 9, secondo comma, il decreto legislativo sarà informato ai seguenti<br />

princìpi e criteri direttivi:<br />

a) prevedere un ristretto numero di fattispecie, di natura esclusivamente delittuosa, pu-

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!