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174<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

eredi e può essere irrogata solo alle persone fisiche. La questione è stata<br />

superata con la legge delega 23 dicembre 1996, n. 662( 23 ) in forza della<br />

quale sono stati emanati i decreti legislativi 471, 472 e 473 del 18 dicembre<br />

1997( 24 ). Attraverso una riforma caratterizzata dalla codificazione dei principi<br />

generali della materia, con il D. lgs. 472/1997 si assiste ad un recupero<br />

di razionalità del sistema sanzionatorio tributario basato su ‘‘un’omogenea<br />

disciplina generale dell’illecito tributario di carattere amministrativo e [...]<br />

si costruisce tale disciplina sulla base del paradigma penalistico, recependo,<br />

innanzitutto, il principio di personalità della responsabilità’’ in quanto ‘‘la<br />

sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere<br />

la violazione’’: mentre il contribuente risponde del tributo, il tra-<br />

( 23 ) L’art. 3, comma 133º, della legge 662/1996 ha delegato il Governo ad emanare<br />

uno o più decreti legislativi per la revisione organica e il completamento della disciplina delle<br />

sanzioni tributarie non penali, con l’osservanza, tra gli altri, dei seguenti principi e criteri direttivi:<br />

adozione di un’unica specie di sanzione pecuniaria amministrativa, assoggettata ai<br />

principi di legalità, imputabilità e colpevolezza; riferibilità della sanzione alla persona fisica<br />

autrice o coautrice della violazione secondo il regime del concorso adottato dall’articolo 5<br />

della legge 689/1981 e previsione della intrasmissibilità dell’obbligazione per causa di morte;<br />

previsione di obbligazione solidale a carico della persona fisica, società o ente, con o senza<br />

personalità giuridica, che si giova o sul cui patrimonio si riflettono gli effetti economici della<br />

violazione; previsione dell’applicazione della sola disposizione speciale se uno stesso fatto è<br />

punito da una disposizione penale e da una che prevede una sanzione amministrativa. Applicando<br />

anche in questo ambito la regola dell’art. 9 della legge 689/1981 viene così superato<br />

il cumulo determinato dall’art. 10 della legge 516/1982 che la dottrina non ha mancato di<br />

stigmatizzare quale violazione del principio del ne bis in idem sostanziale. Sul punto si è tuttavia<br />

espressa la Corte costituzionale nell’ordinanza 409/1991: ‘‘la non operatività, per le violazioni<br />

I.V.A., del principio di specialità fra sanzioni penali ed amministrative in via generale<br />

stabilito dall’art. 9, legge n. 689/1981 [...] è in ogni caso giustificata dalla peculiarità del tributo,<br />

considerato fondamentale nel quadro della politica finanziaria ed in quanto tale richiedente<br />

maggior rigore’’. Traversi, commento all’art. 19, in Diritto e procedura penale tributaria<br />

(commentario al Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74), a cura di Caraccioli-Giarda-Lanzi,<br />

cit., pagg. 478 ss. Il necessario superamento del principio del cumulo sanzionatorio<br />

altro non è che la conseguenza dell’aver modellato l’illecito tributario non penale sullo<br />

stampo dell’illecito penale con la conseguenza che ‘‘applicare cumulativamente allo stesso<br />

fatto le due sanzioni significa, in certo qual modo, duplicare assurdamente la stessa sanzione’’.<br />

Così Falsitta, L’aberrante cumulo materiale fra sanzioni penali e sanzioni amministrative<br />

tributarie nel decreto delegato n. 74/2000,inLa riforma dei reati fiscali: abuso di delega ed<br />

eccessi repressivi, Atti del Convegno di studi di Milano 8 novembre 2000 (in allegato a Il fisco<br />

n. 12/2001). Il legislatore delegato ritenne di non dover dare immediata attuazione al principio<br />

di specialità nelle sanzioni tributarie decidendo di procrastinarne l’attuazione in sede di<br />

riforma del sistema penale tributaria. Si veda anche Caraccioli-Falsitta, Il principio di<br />

non cumulabilità fra sanzioni penali e sanzioni tributarie e la sua aberrante mutilazione col decreto<br />

delegato n. 74/2000, inIl fisco, 31/2000, pag. 9746.<br />

( 24 ) Recanti, rispettivamente, la riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia<br />

di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi; disposizioni generali<br />

in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie; la revisione<br />

delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi,<br />

nonché di altri tributi indiretti.

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