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STUDI E RASSEGNE<br />

173<br />

stema sanzionatorio, prima amministrativo e poi penale, attuata a partire<br />

dal 1997( 20 ).<br />

Fino al 1997 vigeva una miriade di leggi di imposta e disposizioni speciali<br />

recanti regimi particolari la cui combinazione ha prodotto una normativa<br />

disordinata che obbligava ad una continua verifica di quali disposizioni<br />

fossero ancora applicabili in quanto non derogate. Il sistema sanzionatorio<br />

tributario venutosi così a formare si presentava inadeguato, privo di una<br />

visione unitaria della lotta all’evasione fiscale, un apparato repressivo la<br />

cui concreta applicazione risultava in contrasto con le funzioni di prevenzione<br />

generale e speciale affidategli e che si presentava ormai come un<br />

corpus estraneo all’ordinamento giuridico( 21 ). Un riassetto totale della normativa<br />

sanzionatoria appariva quindi improcrastinabile sul versante amministrativo<br />

e su quello penale disancorato dai principi di offensività e sussidiarietà<br />

presupposto di ‘‘una criminalizzazione minima, ma razionale ed effettiva’’(<br />

22 ). Sul primo versante vi era l’opzione tra un modello di riferimento<br />

risarcitorio o patrimonialistico adottato nella legge 4/1929 e quello<br />

afflittivo o personalistico caratterizzante la legge 689/1981 improntata ai<br />

principi del diritto penale per i quali la sanzione non è trasmissibile agli<br />

atteggiamento del legislatore verso il fenomeno evasivo. Se il sempre più ampio ricorso alla<br />

pena doveva assolvere anche ad una funzione di orientamento culturale, non ha mancato di<br />

assumere una valenza fortemente simbolica soprattutto con la legge 516/1982, c.d. ‘‘manette<br />

agli evasori’’. Musco, Reati Tributari (voce), cit., pag. 1040, riporta l’allarme delle stime dell’epoca<br />

per le quali l’evasione si attestava attorno al 25% del P.I.L. del paese, individuando<br />

le cause nella ‘‘flebile coscienza dei doveri cosiddetti fiscali del cittadino a dispetto delle indicazioni<br />

costituzionali di cui all’art. 53 cost., ma anche nella gravissima crisi di efficienza<br />

degli apparati amministrativo-finanziari di controllo e di repressione dell’epoca’’. Con la legge<br />

516/1982 vede luce un articolato complesso repressivo in cui la tutela si è spostata dall’interesse<br />

sostanziale alla riscossione del tributo agli interessi strumentali connessi all’accertamento.<br />

Essa ha inoltre inciso su alcuni principi della legge 4/1929 abrogandone espressamente,<br />

tra gli altri, l’art. 1, secondo comma, e l’art. 21, ultimo comma, che avevano introdotto,<br />

rispettivamente, il principio di fissità e la regola della pregiudiziale tributaria. Cfr. Lanzi,<br />

Lezioni di diritto penale tributario, Parma, 1985, pag. 16 in cui, preso atto della ristrutturazione<br />

delle fattispecie penali svincolate dalla necessità di accertamento del quantum evaso,<br />

l’Autore sottolinea la stranezza di una disciplina repressiva degli illeciti tributari in cui<br />

non si criminalizzi per se stessa proprio l’evasione fiscale. Accanto all’eccesso di criminalizzazione,<br />

avvertito come moralmente ingiusto, Musco, La riforma del diritto penale tributario,<br />

cit., pag. 2464, i problemi si ebbero ‘‘là dove non era pensabile che iniziassero: e cioè nel<br />

luogo lasciato libero dalla pregiudiziale tributaria, il luogo dell’accertamento dell’evasione’’.<br />

Da una parte, i giudici penali si sono trovati impreparati a gestire i processi per reati tributari<br />

e costretti a ricorrere al sapere specializzato del perito in funzione di surroga dell’accertamento<br />

del giudice tributario, con gli inevitabili allungamenti dei tempi e dell’esito processuale,<br />

e, dall’altra, la criminalizzazione a tappeto ha provocato un ingolfamento delle procure,<br />

Id, Reati Tributari, cit., pag. 1041.<br />

( 20 ) Fantozzi, Il diritto tributario, cit., pag. 618.<br />

( 21 ) Cfr. Aldrovandi, op. cit., pagg. 113 ss.<br />

( 22 ) Così Musco, Reati Tributari, cit., pag. 1041.

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