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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

2. L’evoluzione del sistema sanzionatorio in materia tributaria (cenni).<br />

L’attuale sistema sanzionatorio tributario costituisce il punto d’arrivo<br />

di un’evoluzione normativa( 17 ) connotata, fin dalle origini, da principi e logiche<br />

di settore che lo hanno differenziato dalle altre tipologie di illecito<br />

rendendo difficoltosa l’elaborazione di una teoria generale omogenea alle<br />

categorie elaborate negli altri rami dell’ordinamento. Tale evoluzione è caratterizzata<br />

da tre fasi individuabili, la prima, nella disciplina generale di<br />

cui alla legge 7 gennaio 1929, n. 4( 18 ); la successiva, nel periodo compreso<br />

tra gli anni cinquanta fino al 1997, che ha progressivamente alterato la disciplina<br />

generale con interventi episodici tali da realizzare un panorama legislativo<br />

caotico e frammentario( 19 ); l’ultima costituita dalla riforma del si-<br />

non esaustivo – si ascrivono anche le meno note previsioni del d. lgs. 504/1995, recante il<br />

testo unico sulle disposizioni in materia di accise, recentemente rispolverate per un’evasione<br />

di 1,7 miliardi di euro, contestata dalla Procura della Repubblica di Milano alla ENI, dovuta<br />

alla mancata dichiarazione dell’esatto quantitativo di gas importato tra il 2003 ed il 2008:<br />

http://www.fiscooggi.it/files/u27/rassegnastampa/20.12.2010_7_0.pdf<br />

( 17 ) Per l’approfondimento Martini, Reati in materia di finanze e tributi, inTrattato<br />

di diritto penale, diretto da Grosso-Padovani-Pagliaro, Milano, 2010, pagg. 4 ss., in cui<br />

l’Autore ripercorre ‘‘gli itinerari di quello che oggi è studiato come diritto penale tributario,<br />

caratterizzato, sia pure con oscillazioni di rilievo, da un progressivo inasprimento della risposta<br />

penale, dalla minaccia di modeste sanzioni pecuniarie sino ad un sistema che conosce<br />

esclusivamente la più grave delle pene detentive temporanee’’. Si veda anche Aldrovandi,<br />

op. cit., pagg. 75 ss; Fantozzi, Il diritto tributario, cit., pag. 619; Musco-Ardito, op. cit.,<br />

pagg. 1 ss..<br />

( 18 ) Il merito della legge 4/1929 è quello di aver distinto tra ‘‘delitto o contravvenzione<br />

la violazione di una norma contenuta nelle leggi finanziarie per la quale è stabilita una delle<br />

pene prevedute dal codice penale per i delitti o, rispettivamente, per le contravvenzioni’’ (art.<br />

2), adottando un criterio residuale per l’illecito amministrativo: ‘‘le leggi finanziarie stabiliscono<br />

quando dalla violazione delle norme in esse contenute e che non costituisca reato, sorga<br />

per il trasgressore l’obbligazione al pagamento di una somma, a titolo di pena pecuniaria,<br />

a favore dello Stato. L’obbligazione ha carattere civile’’ (art. 3). In aggiunta alle sanzioni penali<br />

ed alla pena pecuniaria era previsto che le leggi finanziarie potessero stabilire l’obbligo<br />

per il trasgressore di pagare una soprattassa a favore dello Stato, anch’essa avente carattere<br />

civile (art. 5). Le sanzioni penali e le pene pecuniarie erano poste in rapporto di alternatività,<br />

mentre la soprattassa si cumulava assumendo la natura di norma riparatoria o risarcitoria<br />

piuttosto che afflittiva, venendo così a coesistere nella disciplina delle sanzioni non penali<br />

il profilo civilistico dell’obbligazione con quello penalistico dell’afflittività.<br />

( 19 ) L’originaria impostazione è stata travolta dall’entrata in vigore di singole leggi<br />

d’imposta che hanno ‘‘sistematicamente ignorato il principio di fissità ed introdotto ipotesi<br />

di cumulo tra sanzioni penali e pene pecuniarie, tra sanzioni penali e soprattasse e persino tra<br />

pena pecuniaria e soprattassa’’. La riforma fiscale degli anni settanta ha poi rappresentato il<br />

passaggio ad un sistema di massa caratterizzato dall’adempimento spontaneo del contribuente<br />

e quindi particolarmente esposto all’evasione per ragioni storiche, culturali ed economiche.<br />

Nella questione fiscale assume quindi centralità l’esigenza di una efficace politica deterrente<br />

perché la mancanza o insufficienza delle risorse avrebbe impedito il perseguimento degli<br />

obiettivi socio-economici, provocando inoltre una non equa distribuzione del reddito e<br />

l’acuirsi delle ingiustizie fra le diverse classi sociali: a questa esigenza è corrisposto un mutato

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