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STUDI E RASSEGNE<br />

169<br />

litico-criminali contraddittorie, privo della capacità di bilanciare e mediare<br />

esigenze contrapposte all’interno di una prospettiva di lunga durata’’( 6 ).<br />

Ed è proprio in questa prospettiva che occorre chiedersi se la perdurante<br />

mancata previsione dei reati tributari nella corresponsabilizzazione dell’ente<br />

non riveli un legislatore poco coraggioso o, comunque, non realmente<br />

intenzionato a ‘‘ricercare strumenti di tutela tecnicamente più sofisticati<br />

o più onerosi sul piano socio-economico’’( 7 ).<br />

Se la sanzione rappresenta lo strumento predisposto dall’ordinamento<br />

per assicurare l’osservanza del precetto, sul piano tributario essa riveste importanza<br />

ulteriore perché alla funzione di assicurare l’osservanza del precetto<br />

si affianca quella di garantire il gettito erariale( 8 ). La sanzione costituisce<br />

una, necessariamente non l’unica, leva nel rapporto tra politica criminale<br />

e reati tributari (o meglio, in un’ottica più ampia, tra politica sanzionatoria(<br />

9 ) ed illecito tributario) valorizzando l’idea che ove l’illecito sia<br />

espressione di una vera e propria politica d’impresa è (anche) l’impresa<br />

che deve sopportare le conseguenze della violazione del precetto connesso<br />

al rapporto fiscale. Nonostante l’attuale disciplina penale tributaria segni<br />

un’inversione di rotta verso i criteri di offensività e sussidiarietà di un diritto<br />

penale razionale( 10 ), avuto riguardo alle finalità della sanzione in am-<br />

( 6 ) Così Fiandaca, Il diritto penale tra legge e giudice, Padova, 2002, pagg. 105 ss..<br />

( 7 ) Ibidem, cit., pag. 93. Sul contributo che le scienze empiriche possono dare alla conoscenza<br />

della criminalità e alla predisposizione di strategie di contrasto efficaci si veda anche<br />

Paliero, Il principio di effettività del diritto penale, inRiv. it. dir. e proc. pen., 1990,<br />

pagg. 430 ss.<br />

( 8 ) Fantozzi, Il diritto tributario, Torino, 2003, pag. 617. Le prestazioni pecuniarie<br />

richieste ai cittadini rappresentano la principale fonte di reddito nello Stato moderno ed il<br />

concorso alla spesa pubblica, in ragione della propria capacità contributiva di cui all’art.<br />

53 della Costituzione, costituisce un dovere di solidarietà economica il cui adempimento è<br />

posto dall’art. 2 Cost..<br />

( 9 ) Secondo Paliero, Riforma penale in <strong>Italia</strong> e dinamica delle fonti: una paradigmatica,<br />

inRiv. it. dir. e proc. pen. 2004, 4, pag. 1011, la nozione di diritto sanzionatorio trova<br />

i suoi ‘‘precedenti terminologici più specifici nei sintagmi ‘‘diritto penale amministrativo’’ e<br />

‘‘diritto sanzionatorio amministrativo’’. Essa si erge a categoria nuova, che travalica gli stessi<br />

limiti del diritto sanzionatorio amministrativo per assumere contorni più ampi, con la tendenza,<br />

almeno sul piano concettuale, a salire di livello per inglobare anche la legislazione speciale<br />

di marca criminale’’. Nella relazione allo schema di d. lgs. 231/2001 vi è cenno ad una<br />

‘‘tendenza più generale, forse irreversibile, verso la progressiva assimilazione dei due modelli’’,<br />

di responsabilità amministrativa e penale, ‘‘che tendono a confluire in una sorta di diritto<br />

sanzionatorio unitario, soprattutto in materia economica’’.<br />

( 10 ) Tale cambiamento ha avuto diverse matrici: ‘‘da un lato il consolidarsi del diritto<br />

penale dell’extrema ratio di radice costituzionale, con i suoi corollari miranti ad una criminalizzazione<br />

minima, ma razionale ed effettiva’’ e ‘‘dall’altro la lotta all’evasione fiscale che<br />

si riproponeva con crescente attualità non solo come categoria politica ma come necessità<br />

etico-economica. Da qui la spinta verso una riforma che potesse finalmente rappresentare<br />

un ribaltamento delle precedenti opzioni politico-criminali lungo un crinale che riconduce<br />

il diritto penale tributario alla casa madre comune del diritto penale valorizzando fino in fon-

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