28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

164<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

Risulta, dunque, manifestamente irragionevole( 126 ) punire una fattispecie a<br />

pericolo presunto – la sperimentazione – più gravemente di una fattispecie<br />

di danno – la soppressione – posta a tutela del medesimo bene giuridico(<br />

127 ): a parità di rango del bene tutelato, infatti, la sanzione predisposta<br />

a livello edittale dovrà esserepiùgrave per il delitto che punisca la lesione<br />

effettiva del bene, rispetto a quello che preveda un’anticipazione di tutela.<br />

In base alle valutazioni effettuate, bisogna concludere che il legislatore<br />

ha fatto ricorso alla sanzione penale in questo campo per infliggere un castigo<br />

a quegli scienziati indifferenti ai valori dell’etica e della religione( 128 ):<br />

si tratterebbe, cioè, di un diritto penale dell’autore più che del fatto( 129 ).<br />

In tal senso, la pena assumerebbe la forma di uno strumento di carattere<br />

‘‘culturale’’, volto, cioè, ad affermare la rilevanza di quei valori propugnati<br />

50.000 a 150.000 euro. La sperimentazione su un embrione, invece, è punita con la reclusione<br />

da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 150.000 euro.<br />

( 126 ) Si fa qui riferimento al giudizio di ragionevolezza in senso relativo, basato sul raffronto<br />

tra la norma impugnata e un’altra disposizione, che fungerebbe da tertium comparationis,<br />

alla luce del principio costituzionale di eguaglianza. Sul punto, si veda A. Cerri, L’eguaglianza<br />

della giurisprudenza nella Corte Costituzionale. Esame analitico e ipotesi ricostruttive,<br />

Giuffrè, Milano 1976, p. 51; R. Bin, Atti normativi e norme programmatiche, Milano<br />

1988, p. 291 ss.; L. Paladin, Esiste un «principio di ragionevolezza» nella giurisprudenza della<br />

costituzionale?, op. cit., p. 163 ss.; Id., Corte Costituzionale e principio generale d’eguaglianza,<br />

inGiur. cost. 1984, p. 230 ss. Di «circuito trilatero», parla A.M. Maugeri, I reati di sospetto,<br />

op. cit., p. 456 ss.<br />

( 127 ) Sulla necessaria omogeneità che deve sussistere tra le fattispecie messe a confronto,<br />

si veda A. Cerri, L’eguaglianza della giurisprudenza nella Corte Costituzionale, op. cit., p.<br />

107; L. Paladin, Corte Costituzionale e principio generale d’eguaglianza, op. cit., p. 248; G.<br />

Grasso, Comunità europee e diritto penale. I rapporti tra l’ordinamento comunitario e i sistemi<br />

penali degli Stati membri; Giuffrè, Milano 1989, p. 329; D. Micheletti, Una sentenza di<br />

«incostituzionalità sopravvenuta» per «inadeguatezza» della tutela in materia di reati di sospetto,<br />

inGiur. cost. 1996, p. 3383. In giurisprudenza, si veda, Corte Cost. n. 287 del 2001, in<br />

http://dejure.giuffre.it, nonché, di recente, Corte Cost. n. 22 del 2007, in http://dejure.giuffre.it.<br />

( 128 ) Si veda E. Dolcini, Fecondazione assistita e diritto penale, op. cit., p. 129, secondo<br />

cui anche nel campo delle biotecnologie sull’embrione si potrebbe parlare, in riferimento<br />

all’inusitato rigore delle sanzioni comminate, di ‘‘diritto penale del nemico’’: «a scorrere la<br />

legge n. 40/2004 parrebbe che in <strong>Italia</strong> il ‘‘nemico’’ abbia assunto i connotati del medico<br />

che vada oltre questo o quel limite imposto dalla legge ai trattamenti di pma». Per la categoria<br />

in questione, che trova il suo terreno di elezione nell’ambito della lotta al terrorismo, si<br />

vedano M. Donini, Il diritto penale di fronte al ‘‘nemico’’, in AA.VV., Scritti per Federico<br />

Stella, a cura di M. Bertolino-G. Forti, I, Jovene, Napoli 2007, p. 79 ss.; Id., Il volto attuale<br />

dell’illecito penale, op. cit., p. 53 ss; nonché F.Mantovani, Il diritto penale del nemico, il<br />

diritto penale dell’amico, il nemico del diritto penale e l’amico del diritto penale, inRiv. it. dir.<br />

e proc. pen, 2007, p. 470 ss.<br />

( 129 ) Cfr. E. Paliero, La maschera e il volto, op. cit., p. 537-538; l’A., addebitando ai<br />

mass media la costruzione di ‘‘classi pericolose’’ di soggetti, sostiene che «L’ombra del rischio<br />

viene proiettata all’esterno e si addensa – con effetti di rassicurazione simbolica – attorno al<br />

capro espiatorio, ben individuato e individuabile, proprio grazie allo stigma inflitto dal diritto<br />

penale del nemico».

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!