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STUDI E RASSEGNE<br />

163<br />

12, comma 2, con la sanzione amministrativo-pecuniaria da 200.000 a<br />

400.000 euro – non si potrà procedere a trasferire l’embrione prodotto<br />

in vitro mentreentrambiigenitorieranoinvita,qualora,trailmomento<br />

della fecondazione e quello del trasferimento, il padre sia venuto a mancare.<br />

Non si potrà, d’altronde, impiantare l’embrione nel ventre di una<br />

madre surrogata, qualora il genitore deceduto dopo la fecondazione in<br />

vitro sialamadrenaturale,poichési configurerebbe il delitto di cui all’art.<br />

12, comma 6, punito con la reclusione da tre mesi a due anni e<br />

con la multa da 600.000 a un milione di euro. Né, infine, si potrà procedere<br />

all’adozione dell’embrione da parte di una coppia esterna, come poc’anzi<br />

accennato. Questo significherà che l’embrione ‘‘orfano’’ sarà destinatoanch’egliamorire:quasiadirecheèmeglio<br />

non venire in essere<br />

piuttosto che nascere in una famiglia in cui manchi un genitore o in<br />

una famiglia biologicamente estranea.<br />

La stessa aberrante situazione si presenterebbe qualora, dopo la fecondazione<br />

in vitro, la coppia genitoriale si separasse e uno dei due decidesse<br />

di revocare il proprio consenso al trasferimento uterino( 122 ). Basti ricordare<br />

un’ordinanza del Tribunale di Bologna del 2000( 123 ) con cui il giudice,<br />

di fronte alla richiesta della ex moglie di procedere comunque all’impianto<br />

dell’embrione, ha negato il diritto alla procreazione della donna, e<br />

implicitamente il diritto alla vita del concepito, affermando che dovessero<br />

essere, invece, salvaguardati il diritto di non procreare del padre e il diritto<br />

del nascituro (rectius, del mai nato!) ad avere due genitori( 124 ).<br />

Non sembra, quindi, che il legislatore abbia mirato a tutelare la vita embrionale,<br />

contrariamente a quanto affermato nell’art. 1 della legge 40/2004.<br />

Il vero scopo sembra, invece, essere stato quello di colpire la libertà dellaricerca:<br />

lo prova il fatto che la sperimentazione, delitto in cui sarebbe insita<br />

una finalità scientifica, è punitapiùgravemente della fattispecie di soppressione,<br />

nonostante quest’ultima sia connotata da un maggiore disvalore sul<br />

piano oggettivo, consistendo nella causazione della morte dell’embrione( 125 ).<br />

( 122 ) Sebbene ai sensi dell’art. 6, comma 3, la volontà dei genitori ricorrenti alla P.M.A.<br />

possa essere revocata «fino al momento della fecondazione dell’ovulo», tale revoca non risulta<br />

sanzionata in alcun modo. In ogni caso, la norma che dispone l’irrevocabilità del consenso<br />

contrasterebbe, nell’ipotesi di separazione dei coniugi, con gli artt. 5 e 12, comma 2, con cui<br />

il legislatore, come sopra visto, punisce l’applicazione delle tecniche di procreazione assistita<br />

su coppie i cui componenti non siano coniugati o conviventi: come dire che la stessa legge, in<br />

caso di separazione, annulla il consenso all’impianto dell’embrione nel grembo materno.<br />

( 123 ) Tribunale di Bologna, ord. 9 maggio 2000, in Fam. e dir. 2000, n. 5, p. 487 ss.<br />

( 124 ) Sul punto, si veda S. Amato, Biogiurisprudenza. Dal mercato genetico al self-service<br />

normativo, Giappichelli, Torino 2006, p. 83-84, secondo cui «Suona alquanto bizzarra<br />

questa negazione di ogni speranza di vita dell’embrione in nome del suo diritto a un equilibrato<br />

rapporto familiare».<br />

( 125 ) La soppressione di embrioni umani è punita – in base al comminato disposto dei<br />

commi 1 e 6 dell’art. 14, l. 40/2004 – con la reclusione fino a tre anni e con la multa da

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