28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

158<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

rente nella direzione di un contemperamento di interessi, in quanto la valorizzazione<br />

del principio di protezione della salute come interesse della<br />

collettività (art. 32 Cost.) determinerebbe soltanto il sacrificio di embrioni<br />

privi di una realistica prospettiva di sviluppo»( 107 ).<br />

Per dimostrare quanto possa essere ragionevole la scelta di legittimare,<br />

a livello normativo, la sperimentazione attuata su questa particolare tipologia<br />

di embrioni, sarebbe utile prospettare un’analisi comparatistica con<br />

quanto disposto a tal proposito in seno all’ordinamento spagnolo, dove è<br />

possibile riscontrare una serie di leggi in materia, succedutesi sulla base<br />

di interventi di riforma volti a rendere sempre più flessibile la disciplina<br />

della procreazione medicalmente assistita e della sperimentazione sugli embrioni<br />

umani.<br />

Anzitutto va premesso che, a differenza del nostro ordinamento, dove<br />

manca una definizione dell’embrione, la legge spagnola si è prodigata a distinguere<br />

tra embrione e preembrione, stabilendo che si intende per<br />

preembrione «il gruppo di cellule risultanti dalla divisione progressiva dell’ovocita<br />

fino al quattordicesimo giorno dalla fecondazione» (art. 1, comma<br />

2 della Ley 14/2006)( 108 ).<br />

Sebbene già con la prima legislazione, la Ley 35/’88( 109 ), fosse stata<br />

legittimata la sperimentazione per fini non diagnostici sui preembrioni<br />

non vitali (art. 15, comma 3)( 110 ) – che di fatto consentiva la ricerca sulle<br />

( 107 ) S. Canestrari, Procreazione assistita: limiti e sanzioni, op. cit., p. 422. Cfr., nell’ambito<br />

della dottrina giuridica extrapenale, anche G. Baldini, Libertà procreativa e fecondazione<br />

artificiale, op. cit., p. 81 ss.; 84. Secondo l’A., «La completa indifferenza e insensibilità<br />

alle esigenze individuali e collettive sottese all’attività di ricerca scientifica proprio in<br />

quei settori quali la terapia genica e l’impiego delle cellule staminali embrionali, che a torto<br />

o a ragione la comunità medico scientifica ritiene fra i più promettenti per la cura di numerose<br />

e gravi patologie, costituisce un ulteriore e importante limite della disposizione in esame».<br />

( 108 ) In termini similari si era già espressa la legislazione precedente alla riforma.<br />

( 109 ) Ley 35/1988, de 22 noviembre, sobre tecnicas de reproducciòn asistida, in http://<br />

noticias.juridicas.com<br />

( 110 ) Secondo parte della dottrina, il concetto di ‘‘vitalità’’ presenta un significato ambiguo:<br />

in tal senso Y. Gomez Sanchez, El derecho a la reproducción humana, Marcial Pons,<br />

Ediciones juridicas, Madrid 1994, p. 148; nonché M.Iacometti, La procreazione medicalmente<br />

assistita nell’ordinamento spagnolo, op. cit., p. 69; J. Garcìa Gonzales, Lìmites penales<br />

a los ultimo avances de la ingenieria genética aplicada al ser humano, Edersa, Madrid<br />

2001, p. 70 ss., che critica la nozione, in quanto suscettibile di dar luogo a una violazione<br />

del principio della dignità umana. Sulla nozione di ‘‘vitalità’’ si è pronunciato il Tribunale<br />

Costituzionale spagnolo con due sentenze, 212/’96 e 116/’99, nelle quali ha affermato che<br />

tale concetto allude alla capacità del preembrione di svilupparsi in un essere umano adulto.<br />

Secondo alcuni, con le sue pronunce il Tribunale avrebbe accolto una concezione biologica<br />

di ‘‘vitalità’’, intesa come capacità fisiologica di attuare un procedimento di suddivisione cellulare:<br />

così P.L. Copello, Clonaciòn no reproductiva y protecciòn jurìdica del embriòn: respuestas<br />

desde el ordenamiento punitivo, inRev. Pen. 2004, p. 130. Per una concezione funzionale,<br />

volta a considerare come ‘‘non vitali’’ persino quei preembrioni soprannumerari i

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!