28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

STUDI E RASSEGNE<br />

157<br />

La questione della cd. ‘‘fine vita’’, insomma, è sempre stata oggetto di<br />

consistenti contrasti scientifici, giuridici ed etici, tali da costringere il legislatore<br />

ad apprestare una definizione normativa di morte dell’essere umano<br />

adulto, così come dovrebbe avvenire per quel che concerne la morte dell’embrione(<br />

103 ).<br />

6. (Segue): La ricorribilità al modello delle scriminanti procedurali: l’esempio<br />

offerto dalla normativa spagnola.<br />

Un discorso a parte andrebbe tuttavia, condotto per gli embrioni soprannumerari<br />

in condizioni di abbandono.<br />

Va, a tal proposito, rilevato che nel rigido ambito di applicazione del<br />

delitto di cui all’art. 13 rientra, oltre alla sperimentazione compiuta su<br />

quegli embrioni che si trovino nella predetta situazione di arresto irreversibile<br />

dello sviluppo cellulare, anche la sperimentazione sugli embrioni rifiutati<br />

dalla coppia ricorrente alla P.M.A.( 104 ), la sperimentazione sugli embrioni<br />

non impiantantabili per condizioni di salute della donna e conseguentemente<br />

crioconservati a tempo indeterminato, nonché quella conducibile<br />

sugli embrioni ‘‘orfani’’ prodotti in soprannumero prima dell’entrata<br />

in vigore della legge n. 40/2004( 105 ). Per essi è prevista una tutela puramente<br />

formalistica della vita, dato che le Linee Guida alla legge n. 40/<br />

2004, sub art. 13, dispongono che qualora «il trasferimento dell’embrione,<br />

non coercibile, non risulti attuato, la coltura in vitro del medesimo deve<br />

essere mantenuta fino al suo estinguersi»( 106 ).<br />

Sui limiti del divieto assoluto di cui all’art. 13, comma 1, della legge n.<br />

40/2004, con riguardo agli embrioni soprannumerari, si era già espressa<br />

un’autorevole parte della dottrina penale, secondo cui la liceizzazione della<br />

sperimentazione sugli embrioni soprannumerari per i quali fosse venuta<br />

meno la possibilità di impianto avrebbe potuto essere una soluzione «coe-<br />

( 103 ) Contraria, invece, a un intervento legislativo sul punto, in quanto strumentale a<br />

un bilanciamento degli interessi in gioco, è O.Di Giovine, Un diritto penale empatico?,<br />

op. cit., p. 30, secondo cui «la definizione di ‘‘morte’’ deve essere unica e non può variare<br />

a seconda che sull’altro piatto della bilancia si ponga la vita oppure la salute ovvero ancora<br />

un miglioramento delle condizioni esistenziali del donatario degli organi».<br />

( 104 ) L’obbligo di impiantare gli embrioni prodotti in vitro, infatti, risulta incoercibile:<br />

in tal senso S. Canestrari, Procreazione assistita: limiti e sanzioni (Commento alla legge 19<br />

febbraio 2004 n. 40), inDir. pen. e proc., 2004, p. 417; nonché O.Di Giovine, Un diritto<br />

penale empatico?, op. cit., p. 40.<br />

( 105 ) Cfr. G. Baldini, Libertà procreativa e fecondazione artificiale, op. cit., p. 86, secondo<br />

cui, in base ai dati dell’Istituto Superiore della Sanità, si stima che gli embrioni crioconservati<br />

in stato di abbandono siano in <strong>Italia</strong> 30.000.<br />

( 106 ) Il testo delle Linee Guida è inE.Dolcini, Fecondazione assistita e diritto penale,<br />

op. cit., p. 170.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!