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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

Di fronte a un bilanciamento di questa consistenza, è auspicabile un<br />

intervento similare della Corte Costituzionale anche per quel che riguarda<br />

il divieto di sperimentazione sugli embrioni umani, così da evitare che una<br />

tutela penale in senso assoluto dell’embrione possa compromettere del<br />

tutto la libertà della ricerca scientifica, riconosciuta agli articoli 9 e 33 della<br />

Costituzione.<br />

4. (Segue): I vantaggi scaturenti dall’introduzione, in via ermeneutica, del pericolo<br />

come elemento di fattispecie: la legittimazione di una sperimentazione<br />

‘‘soft’’ sugli embrioni umani.<br />

Va evidenziato che le predette esigenze di operare un bilanciamento<br />

dei beni in gioco – funzionale a legittimare, seppure entro certi limiti, il diritto<br />

alla ricerca scientifica – andrebbero tuttavia temperate con l’affermazione<br />

che gli unici embrioni su cui sarebbe possibile intervenire sono quelli<br />

abbandonati, rifiutati, o affetti da patologie che ne impossibiliterebbero la<br />

sopravvivenza intrauterina: non essendo destinati all’impianto, soltanto su<br />

questi sarebbe, infatti, possibile effettuare la sperimentazione senza che<br />

venga pregiudicata la gestazione e, quindi, il diritto alla salute della madre<br />

biologica.<br />

A ciò si aggiunga che per gli embrioni che si trovino in accertato stato<br />

di abbandono non esiste, allo stato attuale dei fatti, altra alternativa che la<br />

crioconservazione a tempo indeterminato, non essendo presente nel nostro<br />

ordinamento una disposizione che faccia riferimento alla possibilità di procedere<br />

all’adozione degli stessi da parte di terzi( 85 ), né una norma, di taglio<br />

decisamente più drastico, che ne decreti la soppressione, trascorso un certo<br />

periodo di tempo, così come avviene in altri ordinamenti( 86 ).<br />

Di fronte a un alto numero di embrioni destinati a perire, è a maggior<br />

ragione doveroso interrogarsi circa l’opportunità che la Consulta intervenga<br />

per rimodellare in senso concretamente offensivo una norma, quale<br />

è l’art. 13, comma 1, della legge n. 40/2004, passibile di essere considerata<br />

come un esempio di irragionevole hard law, in quanto eccessivamente ri-<br />

tre embrioni da impiantare, «la liceità della crioconservazione è indiscutibile, perché gli embrioni<br />

se non vengono impiantati, non possono che essere congelati».<br />

( 85 ) Sulla questione della necessità dell’emanazione di una legge che disciplini l’adozione<br />

degli embrioni abbandonati, si veda G. Baldini, Libertà procreativa e fecondazione artificiale.<br />

Riflessioni a margine delle prime applicazioni giurisprudenziali, Edizioni Scientifiche<br />

<strong>Italia</strong>ne, Napoli – Roma 2006, p. 88 ss.<br />

( 86 ) Cfr. C. Buccelli, La tutela dell’embrione nella legge 40/2004 (e correlato D.M. 21<br />

luglio 2004), inRiv. it. med. leg. 2006, p. 33, che esamina la disciplina di numerosi paesi europei<br />

sul punto.

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