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STUDI E RASSEGNE<br />

149<br />

prevedeva il divieto penale di «creare un numero di embrioni superiore a<br />

quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque<br />

non superiore a tre».<br />

La Corte, ha, anzitutto rilevato il contrasto tra la disposizione e l’art. 3<br />

della Costituzione a causa dell’irragionevolezza di una disciplina «che, da<br />

un lato, si dichiara ispirata allo scopo di favorire la soluzione dei problemi<br />

riproduttivi derivanti dalla sterilità o infertilità, e, dall’altro, impone il predetto<br />

limite numerico alla produzione di embrioni, prescindendo da ogni<br />

concreta valutazione del medico sulla persona che intende sottoporsi al<br />

procedimento di procreazione medicalmente assistita»( 82 ).<br />

In secondo luogo, ha ritenuto leso l’art. 32 della Costituzione in<br />

quanto il limite numerico massimo degli embrioni da creare e impiantare<br />

pregiudicherebbe la salute della donna, costringendola, in caso di insuccesso<br />

del primo trattamento di fecondazione assistita, a sottoporsi a ulteriori<br />

rischiosi cicli di stimolazioni ovariche per procedere all’aspirazione<br />

degli ovociti da fecondare.<br />

Il Giudice delle Leggi ha, dunque, dichiarato costituzionalmente illegittimo<br />

l’art. 14, comma 2, limitatamente alle parole «ad unico e contemporaneo<br />

impianto, comunque non superiore a tre», così legittimando il medico<br />

a produrre e a impiantare tutti gli embrioni che egli ritenga necessari<br />

per consentire il successo del trattamento.<br />

La prevalenza assegnata al diritto alla salute della madre, rispetto a<br />

quello degli embrioni, d’altronde, risulta anche dalla declaratoria di incostituzionalità<br />

del comma 3 dell’art. 14, «nella parte in cui non prevede<br />

che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile,<br />

come previsto in tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio<br />

della salute della donna». Questo intervento in senso ‘‘additivo’’ della Consulta<br />

comporterà la fondamentale conseguenza che le «ragioni relative alla<br />

salute della donna potranno escludere, anche definitivamente, a giudizio<br />

del medico, il trasferimento degli embrioni»( 83 ).<br />

Il consequenziale obbligo di crioconservare gli embrioni prodotti ma<br />

non trasferiti per scelta medica, inoltre, introdurrà una deroga implicita<br />

al divieto di cui al comma 1 dell’art. 14( 84 ), indebolendo ulteriormente<br />

la tutela dell’esistenza dell’embrione a vantaggio della vita della donna.<br />

( 82 ) Corte Cost., 1º aprile 2009 – 8 maggio 2009, n. 151, in Riv. it. dir. e proc. pen.<br />

2009, p. 946.<br />

( 83 ) E. Dolcini, Embrioni nel numero ‘‘strettamente necessario’’: il bisturi della Corte<br />

Costituzionale sulla legge n. 40 del 2004, inRiv. it. dir. e proc. pen. 2009, p. 959.<br />

( 84 ) Cfr. E. Dolcini, Embrioni nel numero ‘‘strettamente necessario’’, op. cit., p. 958.<br />

Sulla questione dell’attuale liceità della crioconservazione degli embrioni, si veda anche M.<br />

Manetti, Le sentenze sulla pma, o del legislatore che volle farsi medico, 28.05.2009, in<br />

www.costituzionalismo.it, secondo cui, in seguito alla caducazione del limite massimo dei

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