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STUDI E RASSEGNE<br />

147<br />

Sebbene sia auspicabile che la Corte proceda a una dichiarazione di<br />

illegittimità costituzionale dell’art. 13( 72 ), l’eccessivo rigorismo della norma<br />

potrebbe essere ridimensionato anche mediante una sentenza ‘‘manipolativa’’<br />

( 73 ), sulla scia di quelle emesse nell’ambito dei delitti contro l’ordine<br />

pubblico( 74 ): potrebbe, cioè, ritenere costituzionalmente legittima l’incriminazione<br />

della condotta di sperimentazione soltanto nella misura in cui<br />

essa venga attuata in modo pericoloso per la vita dell’embrione.<br />

Un intervento ermeneutico di tale tipo, d’altronde, sarebbe legittimo<br />

in quanto costituirebbe estrinsecazione del principio di offensività ‘‘in concreto’’(<br />

75 ), inteso come «criterio giudiziario-interpretativo»( 76 ), ispirato<br />

alla politica della punibilità del reato nella misura in cui integri un’offesa<br />

ai beni giuridici.<br />

L’inserimento del pericolo tra gli elementi costitutivi di fattispecie va<br />

ritenuto necessario soprattutto «in quelle ipotesi in cui la condotta costituente<br />

reato appaia l’estrinsecazione di una libertà costituzionale»( 77 ). Di-<br />

( 72 ) È critica in tal senso O. Di Giovine, Un diritto penale empatico? Diritto penale,<br />

bioetica e neuroetica, Giappichelli, Torino 2009, p. 42. L’A., con riguardo alla pronuncia n.<br />

151/2009 della Corte Costituzionale sull’art. 14, comma 3, ha rilevato che se la Consulta<br />

avesse dichiarato costituzionalmente illegittima l’intera disposizione, anziché emettere una<br />

pronuncia ‘‘manipolativa’’ di accoglimento parziale, si sarebbe avuto «l’effetto di ricadere<br />

nella precedente situazione di anomalia legislativa».<br />

( 73 ) Tuttavia, sui pericoli connessi a un «diritto penale dei giudici costituzionali», in<br />

cui la Corte, entrando nel merito delle scelte legislative, esautori sostanzialmente il Parlamento<br />

del potere legislativo, in violazione del principio di separazione dei poteri, si veda A. Lanzi,<br />

Considerazioni sull’eventualità di un sindacato di ragionevolezza sulle scelte politico-criminali,<br />

inInd. Pen. 2003, p. 898.<br />

( 74 ) Corte Cost., 4 maggio 1970, n. 65, in http://dejure.giuffre.it, in cui il Giudice delle<br />

Leggi, nel dichiarare non fondata la questione di illegittimità costituzionale dell’art. 414, terzo<br />

comma, c.p., che incrimina l’apologia di delitti, in relazione all’art. 21 Cost., afferma che<br />

«L’apologia punibile non è, dunque, la manifestazione di pensiero pura e semplice, ma quella<br />

che per le sue modalità integri comportamento concretamente idoneo a provocare la commissione<br />

di delitti»; Corte Cost., 23 aprile 1074, n. 108, in http://dejure.giuffre.it, in cui la<br />

Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art 415 c.p., in cui viene punita l’istigazione<br />

all’odio contro le classi sociali, «nella parte in cui non specifica che tale istigazione<br />

deve essere attuata in modo pericoloso per la pubblica tranquillità».<br />

( 75 ) In conformità all’offensività in concreto, cfr. anche Corte Cost., 26 marzo 1986, n.<br />

62, in http://dejure.giuffre.it; Corte Cost., 11 luglio 1991, n. 333, in http://dejure.giuffre.it;<br />

Corte Cost., 27 marzo 1992, n. 133, in http://dejure.giuffre.it. Sui due differenti piani del<br />

principio di offensività, che opera in astratto – nei confronti del legislatore, cha ha l’onere<br />

di formulare fattispecie che esprimano astrattamente un contenuto lesivo – e in concreto<br />

– vincolando l’interprete ad accertare che la condotta contestata all’agente sia idonea a mettere<br />

a repentaglio il bene protetto, si vedano Corte Cost., 21 novembre 2000, n. 519, in<br />

http://dejure.giuffre.it; Corte Cost., 11 luglio 2000, n. 263, in http://dejure.giuffre.it; nonché,<br />

di recente, Corte Cost., 7 luglio 2005, n. 265 in http://dejure.giuffre.it. Si veda in tal senso<br />

anche SS. UU., Cass. Pen., 24 aprile 2008, n. 28605 e n. 28606, in http://dejure.giuffre.it.<br />

( 76 ) G. Fiandaca –G.Di Chiara, Una introduzione al sistema penale, op. cit., p. 137.<br />

( 77 ) G. Grasso, L’anticipazione della tutela penale, op. cit., p. 723.

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