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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

zione giudiziale, poiché sarebbe incerta la base e il metro del giudizio «e in<br />

definitiva lo stesso grado di possibilità (o probabilità) richiesto perché il pericolo<br />

possa considerarsi sussistente»( 64 ).<br />

D’altra parte, le fattispecie di pericolo presunto possono contrastare<br />

con il principio di offensività( 65 ), qualora la scelta del legislatore di incriminare<br />

un certo comportamento, sulla base della sua presunta idoneità a<br />

mettere in pericolo il bene giuridico, appaia «irragionevole, oppure espressiva<br />

solo di una disobbedienza, di una pericolosità soggettiva, a causa della<br />

possibilità che un pericolo ex ante e in concreto non sussista, e sussista<br />

esclusivamente la formale inosservanza del precetto»( 66 ).<br />

Nel caso di specie, la sperimentazione è vietata in base all’assunto che<br />

essa potrebbe sortire effetti distruttivi sull’embrione, mettendo, quindi, in<br />

pericolo la sua stessa vita.<br />

Tale regola di esperienza, tuttavia, risulta essere viziata alla radice per<br />

( 64 ) G. Grasso, L’anticipazione della tutela penale: i reati di pericolo e i reati di attentato,<br />

inRiv. it. dir. e proc. pen. 1986, p. 700 ss., che, in proposito, rileva anche che se si dovesse<br />

tenere conto di tutte le circostanze verificatesi fino al momento del giudizio, non si<br />

giungerebbe a rilevare l’esistenza di un pericolo concreto, ma a constatare la verificazione<br />

o meno dell’evento-danno. In tal senso è critico anche M. Romano, Commentario sistematico<br />

del codice penale, sub pre-art. 39, Giuffrè, Milano 2004, p. 339-340. Contro queste obiezioni<br />

si è espresso F. Angioni, Il pericolo concreto come elemento della fattispecie penale. La<br />

struttura oggettiva, Giuffrè, Milano 1984, p. 83, secondo cui «l’accertamento della lesione (o<br />

meglio del risultato sfavorevole) e l’accertamento del pericolo sono agli antipodi uno dall’altro.<br />

Il giudizio di risultato è sempre ex post, e il giudizio di pericolo sempre ex ante».<br />

( 65 ) La dottrina incline a seguire un’interpretazione ‘‘forte’’ del principio di offensività,<br />

in base alla quale esso sarebbe rispettato solo in presenza di fattispecie di danno o di pericolo<br />

concreto, fa essenzialmente leva sull’art. 49 c.p. norma che fonderebbe la ‘‘concezione realistica’’<br />

del diritto penale per escludere la punibilità di fatti tipici ma inoffensivi, così M. Gallo,<br />

voce Dolo, inEnc. del dir., XIII; Giuffrè, Milano 1964, p. 781; Id, I reati di pericolo, inIl<br />

Foro Penale 1969, p. 8. Su tale funzione dell’art. 49 c.p. si veda ampiamente G. Neppi Modona,<br />

Il reato impossibile, op. cit., passim. Contra si veda F. Stella, La teoria del bene giuridico<br />

ed i cd. fatti inoffensivi conformi al tipo, inRiv. it. dir. proc. pen. 1973, p. 28 ss; 33,<br />

nonché F.Bricola, voce Teoria generale del reato, op. cit., p. 81, secondo cui «Il principio<br />

di cui all’art. 49, 2º comma, C. Pen., in quanto fissato a livello di legislazione ordinaria, non<br />

può imporsi rispetto a quei reati che sono stati configurati in chiave di aperta eccezione ad<br />

esso», quali sono i reati di pericolo presunto.<br />

( 66 ) M.Donini, voce Teoria del reato, op. cit., p. 47; Id., ‘‘Danno’’ e ‘‘offesa’’ nella c.d.<br />

tutela penale dei sentimenti. Note su morale e sicurezza come beni giuridici, a margine della<br />

categoria dell’‘‘offense’’ di Joel Feinberg, inRiv. it. dir. e proc. pen. 2008, p. 1553, secondo<br />

cui, poiché funzione essenziale del diritto penale è la tutela dei beni giuridici, ne consegue<br />

che compito del legislatore è perseguire «il fine di una costruzione razionale del diritto penale<br />

attorno a fatti lesivi, non come risposta a meri ‘‘comportamenti’’ inosservanti, o a violazioni<br />

di doveri». Cfr. sul punto M. Gallo, I reati di pericolo, inIl Foro Penale 1969, p. 6<br />

ss.; G. Marinucci, Il reato come azione. Critica di un dogma, Giuffrè, Milano 1971, p. 165<br />

ss.; F. Bricola, voce Teoria generale del reato, op. cit., p. 82. Di diritto penale «del comportamento»,<br />

con riguardo a talune forme di reati colposi o di pericolo, parla criticamente<br />

F. Stella, Giustizia e modernità, Giuffrè, Milano 2003, p. 523 ss.

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