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STUDI E RASSEGNE<br />

143<br />

La questione relativa alla legittimità dell’incriminazione di quell’attività<br />

andrà, allora, affrontata sotto il profilo critico della costruzione della<br />

fattispecie ex art. 13, comma 1, come delitto di pericolo presunto.<br />

3. L’irragionevole predisposizione della struttura criminosa del pericolo presunto:<br />

una soluzione ermeneutica fondata sul principio di offensività.<br />

Il delitto di sperimentazione presenta la struttura del reato a pericolo<br />

presunto, modello di tipizzazione del fatto criminoso con cui il legislatore,<br />

sulla base di una regola di esperienza( 60 ), sanziona una certa condotta in<br />

quanto generalmente pericolosa per il bene giuridico tutelato.<br />

Si rinvengono sovente in dottrina prese di posizione a favore della struttura<br />

del delitto di pericolo presunto, che sarebbe preferibile al pericolo concreto<br />

poiché maggiormente compatibile con il principio di determinatezza(<br />

61 ), inteso come esigenza che «le norme penali descrivano fatti suscettibili<br />

di essere accertati e provati nel processo»( 62 ): il giudice, infatti, esaurirà<br />

il suo compito nell’accertare che la condotta posta in essere dall’agente possa<br />

essere riconducibile al fatto tipicamente configurato dal legislatore( 63 ).<br />

I delitti di pericolo concreto, invece, attribuiscono all’interprete il gravoso<br />

compito di dover provare la concreta messa in pericolo del bene protetto,<br />

in base a parametri di incerta applicazione: in tal senso, essi sarebbero<br />

caratterizzati da un alto grado di indeterminatezza in sede di applica-<br />

( 60 ) Cfr. M. Parodi Giusino, I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, op.<br />

cit., p. 278, secondo cui le regole di esperienza su cui è fondato il giudizio, compiuto dal<br />

legislatore, di presunta pericolosità del fatto si basano su un criterio statistico, in base al quale<br />

al verificarsi di quella determinata situazione tipica si presenterà «una rilevante probabilità<br />

di danno alla vita o all’integrità fisica delle persone, o ad altri beni giuridici». Si veda, inoltre,<br />

G. Fiandaca –E.Chiara, Una introduzione al sistema penale, op. cit., p. 141.<br />

( 61 ) Così G. Fiandaca –E.Chiara, Una introduzione al sistema penale, op. cit., p.<br />

148, secondo cui «uno dei maggiori inconvenienti del reato di pericolo ‘‘concreto’’ è costituito<br />

dalla difficoltà, per il giudice, di provare sulla base di parametri certi la presenza o l’assenza<br />

di una situazione di effettivo pericolo: non sempre il giudice può disporre, per compiere<br />

questo accertamento, di regole di esperienza rigorose e ben collaudate». Si veda, inoltre,<br />

G. Fiandaca, La tipizzazione del pericolo, inDei delitti e delle pene 1984, p. 445.<br />

( 62 ) G. Marinucci –E.Dolcini, Corso di Diritto Penale, op. cit., p. 164.<br />

( 63 ) Cfr. M. Parodi Giusino, I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, op.<br />

cit., p. 279, il quale, sottolineando che la struttura del pericolo astratto sia maggiormente<br />

garantista sotto il profilo probatorio, afferma che «sono i fatti più pericolosi quelli per i quali<br />

il legislatore sente di potersi affidare a criteri standardizzati, mentre nelle ipotesi di minor<br />

pericolosità esige una verifica caso per caso». In senso favorevole al pericolo presunto, si veda<br />

anche G. Fiandaca –E.Chiara, Una introduzione al sistema penale, op. cit., p. 148; A.<br />

Manna, La regola dell’oltre il ragionevole dubbio nel pericolo astratto come pericolo reale, in<br />

Cass. Pen. 2005, p. 276; A. Valenti, Principi di materialità e offensività in AA. VV., Introduzione<br />

al sistema penale, op. cit., p. 290.

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