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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

Va, inoltre, precisato che non sarebbe possibile ritenere che il delitto<br />

di cui all’art. 13, comma 1, sia volto a tutelare l’identità genetica dell’embrione.<br />

Laddove il legislatore abbia inteso perseguire questo particolare<br />

obiettivo di tutela, infatti, è intervenuto formulando apposite norme da<br />

cui si evince chiaramente l’intento di garantire questo specifico bene giuridico:<br />

basti guardare, alle fattispecie previste all’art. 13, comma 3 della<br />

stessa legge n. 40/2004( 58 ).<br />

Specificato quale sia il bene protetto, possiamo affermare che il delitto<br />

di sperimentazione, ex art. 13, comma 1, mira a incriminare quelle attività<br />

di ricerca scientifica sugli embrioni che, consistendo nell’effettuazione di<br />

interventi invasivi sugli stessi, ne mettono in pericolo la vita. A volere interpretare<br />

la nozione di ‘‘sperimentazione’’ in senso più ampio, si finirebbe<br />

per vietare tutti gli esperimenti scientifici aventi ad oggetto un embrione,<br />

anche quelli puramente osservazionali, e quindi innocui per la vita dello<br />

stesso, con conseguente violazione del principio di offensività.<br />

Per quanto riguarda l’estrapolazione di cellule staminali dall’embrione,<br />

non si può non ricondurre questa attività al pur indeterminato concetto di<br />

‘‘sperimentazione’’. Sebbene sia possibile praticarla mediante metodi che la<br />

renderebbero concretamente non pericolosa per la vita dell’embrione –<br />

come avremo modo di vedere in seguito –, è infatti innegabile che essa presenti<br />

una generale attitudine offensiva del bene protetto( 59 ), che impone di<br />

qualificare il prelievo cellulare, comunque realizzato, come ‘‘sperimentazione’’<br />

sugli embrioni.<br />

( 58 ) La disposizione prevede una serie di fattispecie circostanziate aggravanti del delitto<br />

di sperimentazione – la clonazione embrionale, la selezione eugenetica, l’ibridazione e il<br />

chimeraggio – che sono formulate con dei connotati descrittivi talmente pregnanti da manifestare<br />

palesemente la loro carica offensiva nei confronti del genoma umano. In particolare, il<br />

delitto di cui alla lett. b), punendo quegli «interventi che, attraverso tecniche di selezione, di<br />

manipolazione o comunque tramite procedimenti artificiali, siano diretti ad alterare il patrimonio<br />

genetico dell’embrione», è caratterizzato da un’anticipazione di tutela – espressa pienamente<br />

dalla formula «interventi [...] diretti a...» – tale da delinearlo come una norma di<br />

chiusura che sarebbe, di per sé sufficiente per punire ogni forma di attentato all’identità genetica<br />

umana. In tal senso cfr. A. Manna, voce Sperimentazione medica, inEnc. del dir.,<br />

Giuffrè, Milano 2000, p. 1135; l’A., facendo riferimento al Progetto Pagliaro di riforma<br />

del Codice Penale, in cui già erano previste alcune di quelle figure delittuose poi introdotte<br />

con legge n. 40/2004, sosteneva che «la costruzione dei delitti di clonazione e ibridazione a<br />

livello del pericolo, incentrati come sono sull’idoneità degli atti ai relativi fini, anziché sull’evento,<br />

rischia di lasciare ben poco spazio applicativo alle finitime figure di sperimentazione<br />

illecita». Si veda, inoltre, la legge 1º aprile 1999, n. 91, ‘‘Disposizioni in materia di prelievi e<br />

di trapianti di organi e di tessuti’’, che stabilendo, all’art. 3, comma 4, che «La manipolazione<br />

genetica degli embrioni è vietata anche ai fini del trapianto di organo», utilizza un’espressione<br />

inequivoca – ‘‘manipolazione genetica’’ – che esprime chiaramente lo scopo di tutelare<br />

l’integrità del patrimonio cromosomico dell’embrione e del genere umano.<br />

( 59 ) Cfr. M. Parodi Giusino, I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale, op.<br />

cit., p. 405.

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