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140<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

da attribuire agli elementi essenziali della fattispecie un significato preciso,<br />

che esprima la loro carica offensiva verso l’interesse protetto.<br />

Ricollegando le esigenze di tassatività al principio di offensività, si conseguirà,<br />

inoltre, l’indubbio vantaggio di «promuovere un miglior bilanciamento<br />

in termini di ragionevolezza-proporzione»( 50 ): difatti, attribuendo al concetto<br />

indeterminato un circoscritto contenuto offensivo, in base al quale sia possibile<br />

ricondurre entro la fattispecie tutti quei comportamenti che risultino omogenei<br />

in termini di disvalore( 51 ), si potrà applicare a essi un trattamento sanzionatorio<br />

proporzionato a quel determinato nucleo di carica lesiva( 52 ).<br />

Non va taciuto, inoltre, che la determinatezza della fattispecie, come<br />

qui intesa, consente che le eventuali discriminazioni sanzionatorie tra fattispecie<br />

omogenee sotto il profilo del disvalore, nonché l’eguaglianza di trattamento<br />

tra fattispecie connotate da lineamenti offensivi differenti, possano<br />

essere sindacate mediante il criterio della ragionevolezza-eguaglianza( 53 ),<br />

«posto che una tipizzazione carente sarebbe sempre potenzialmente foriera<br />

di disparità applicative, rilevabili alla luce del confronto con disposizioni<br />

analoghe, ovvero all’interno dei margini di tipicità del medesimo modello<br />

legale (dove inaccettabilmente rientrerebbero, in concreto, ipotesi fattuali<br />

variegate e disomogenee)»( 54 ).<br />

ficata come sediziosa «solo l’attività in concreto idonea a ledere le esigenze di coesione, di<br />

efficienza e di funzionalità del servizio militare e dei compiti istituzionali delle Forze armate».<br />

( 50 ) V. Manes, Il principio di offensività nel diritto penale, op cit., p. 240.<br />

( 51 ) Cfr. Corte cost. 14 giugno 1990, sent. n. 282, in Giust. pen., 1990, I, p. 297. In<br />

dottrina, si veda G. Grasso, Il reato omissivo improprio, op. cit., p. 214-215, secondo cui<br />

si potrebbe profilare la violazione del principio costituzionale di determinatezza «in tutte<br />

quelle ipotesi in cui il legislatore configuri delle fattispecie di tale ampiezza da non essere<br />

capaci di abbracciare un tipo di fatti che appaiano omogenei nel contenuto di disvalore,<br />

non circoscrivendo sufficientemente il campo di applicazione della fattispecie»; F. Palazzo,<br />

Orientamenti dottrinali ed effettività giurisprudenziale del principio di determinatezza – tassatività<br />

in materia penale, inRiv. it. dir. e proc. pen. 1991, p. 354, secondo cui il rispetto del<br />

principio di determinatezza impone che gli elementi essenziali della fattispecie siano talmente<br />

precisi e inequivoci da configurare un «tipo criminoso, elastico quanto si vuole, ma pur sempre<br />

espressivo di un omogeneo contenuto di disvalore, corrispondente fra l’altro alla previsione<br />

sanzionatoria determinata». Si veda A.M. Maugeri, I reati di sospetto, op. cit., p. 961,<br />

secondo cui dal collegamento tra il principio di tassatività e quello di offensività emerge «l’esigenza<br />

che la fattispecie sia descritta in maniera da ricomprendere una serie di sottofattispecie<br />

che siano omogenee in termini di disvalore, e cioè di lesione o messa in pericolo del bene<br />

tutelato»; Id., La responsabilità da comando nello statuto della Corte Penale internazionale,<br />

Giuffrè, Milano 2007, p. 702.<br />

( 52 ) Cfr. F. Palazzo, Il principio di determinatezza nel diritto penale, op. cit., p. 75 ss.<br />

( 53 ) Sul punto, si veda G. Licci, Ragionevolezza e significatività come parametri di determinatezza<br />

della norma penale, Giuffrè, Milano 1989, p. 10 ss; nonché V.Manes, Attualità<br />

e prospettive del giudizio di ragionevolezza in materia penale, inRiv. it. dir. e proc. pen. 1997,<br />

p. 756 ss. Sul principio di ragionevolezza-eguaglianza, incentrato sul cd. modello ‘‘triangolare’’,<br />

si veda infra, nota 126.<br />

( 54 ) V. Manes, Il principio di offensività nel diritto penale, ult. loc. cit.

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