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STUDI E RASSEGNE<br />

139<br />

A maggior ragione si deve censurare la scelta del legislatore di esimersi<br />

dall’obbligo di precisare il concetto di ‘‘sperimentazione’’, se solo si pensa<br />

che in esso si esprime l’offesa all’interesse protetto dalla fattispecie( 48 ).<br />

L’unica soluzione per evitare di tacciare la fattispecie di essere costituzionalmente<br />

illegittima, consiste nell’operare un’interpretazione del termine<br />

indeterminato veicolata al canone della necessaria lesività( 49 ), così<br />

zioni in merito al concetto di malattia nel reato di lesioni personali. Derelizione di un ago: quid<br />

juris?, inRiv. pen. 2006, p. 965, secondo cui «il legislatore avrebbe potuto usare il termine<br />

malattia anche in un’accezione diversa da quella determinata dalla scienza medica; ma a condizione<br />

che avesse specificato chiaramente il significato che intendeva attribuirgli».<br />

( 48 ) Si veda G. Marinucci, Fatto e scriminanti. Note dogmatiche e politico-criminali,<br />

in Riv. it. dir. e proc. pen. 1983, p. 1226 ss.; S. Moccia, Bioetica o biodiritto, inRiv. it.<br />

dir. e proc. pen. 1990, p. 864. Si veda anche Cfr. G. Fiandaca, voce Fatto nel diritto penale,<br />

in Dig. Disc. Pen., V, UTET, Torino 1991, p. 160, secondo cui il fatto tipico deve essere costruito<br />

in modo tale che la condotta offensiva sia riconducibile a «tipologie empirico-criminologiche<br />

il più possibile afferrabili e definite»; G. Marinucci –E.Dolcini, Costituzione e<br />

politica dei beni giuridici,inRiv. it. dir. e proc. pen. 1994, p. 336. Si veda, inoltre, A.M. Maugeri,<br />

I reati di sospetto, op. cit., p. 960. Nella manualistica, cfr. G. Fiandaca –E.Musco,<br />

Diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 184. In giurisprudenza, si veda Corte Cost., 16 maggio<br />

1989, n. 247, in Giust. pen. 1989, I, p. 301.<br />

( 49 ) Sul nesso tra tipicità, offensività e determinatezza si veda A.M. Maugeri, I reati di<br />

sospetto, op. cit., p. 959; secondo l’A., «Se il fatto tipico deve essere un fatto, concretamente<br />

verificabile, offensivo di un bene meritevole di tutela, si comprende, allora, perché si considera<br />

l’offensività non come una caratteristica del fatto separata dalla tipicità, oggetto di un<br />

autonomo accertamento da parte del giudice, ma intrinseca alla tipicità». Cfr. inoltre G.<br />

Fiandaca –E.Chiara, Una introduzione al sistema penale, op. cit., p. 153 ss.; V. Manes,<br />

Il principio di offensività nel diritto penale. Canone di politica criminale, criterio ermeneutico,<br />

parametro di ragionevolezza, Giappichelli, Torino 2005, p. 238. In senso contrario si veda G.<br />

Neppi Modona, Il reato impossibile, Giuffrè, Milano 1973, p. 130-131, secondo cui non<br />

ricondurre – in via interpretativa – il fatto inoffensivo alla fattispecie, significherebbe attribuire<br />

«un valore elastico a termini che invece devono essere interpretati, così come sono stati<br />

posti dalla legge, secondo il loro significato normale e corrente», violando così il principio di<br />

legalità e di certezza del diritto. L’A. risolve la questione dell’inoffensività in concreto mediante<br />

il ricorso all’art. 49 c.p. In giurisprudenza, si veda Corte Cost. 11 luglio 2000, n.<br />

263, in http://dejure.giuffre.it. La Consulta, di fronte alla questione di illegittimità costituzionale<br />

sollevata dai giudici rimettenti per violazione dell’art. 25, comma II, della Costituzione<br />

da parte dell’art. 120 del codice penale militare di pace – derivante dal fatto che il contenuto<br />

semantico della ‘‘consegna’’, la cui violazione è sanzionata dalla norma predetta, non sarebbe<br />

stato determinato dal legislatore –, rigetta la questione invocando il principio di offensività<br />

per integrare il significato del concetto tacciato di indeterminatezza: «Una volta accertato<br />

che il bene giuridico protetto dall’art. 120 del codice penale militare di pace è la funzionalità<br />

e l’efficienza di servizi determinati», spetterà al giudice verificare se l’inadempimento del militare<br />

alle prescrizioni oggetto della consegna «sia idoneo a pregiudicare l’integrità del bene<br />

protetto». Si veda, inoltre Corte Cost., 21 novembre 2000, n. 519, in http://dejure.giuffre.it,<br />

in cui la Corte, dinanzi alla censura di incostituzionalità degli artt. 182 (‘‘Attività sediziosa’’) e<br />

183 (‘‘Manifestazioni e grida sediziose’’) del codice penale militare di pace, per violazione del<br />

principio di determinatezza – essendo generico e impreciso il concetto di ‘‘sedizioso’’ – rigetta<br />

la questione affermando, sulla base del principio di offensività in concreto, che va quali-

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