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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

2.2. L’indeterminatezza del concetto di ‘‘sperimentazione’’.<br />

Sotto il profilo del principio di tassatività, occorre adesso fare delle<br />

precisazioni sul significato da attribuire alla nozione di ‘‘sperimentazione’’:<br />

l’estensione applicativa del divieto di cui all’art. 13 della legge n. 40/2004<br />

dipenderà, infatti, non soltanto dal perimetro concettuale della nozione di<br />

‘‘embrione’’, ma anche dal significato da attribuire al termine ‘‘sperimentazione’’.<br />

Sebbene il concetto, come quello di ‘‘embrione’’, appaia prima facie<br />

come elemento descrittivo della fattispecie, è, tuttavia, anch’esso privo di<br />

significato determinato corrispondente al suo normale uso linguistico( 44 ),<br />

a causa dell’eccessivo tecnicismo della nozione, che ne impedisce la ricognizione<br />

del significato sul piano naturalistico.<br />

Né si tratta di elemento normativo di fattispecie, poiché non è data alcuna<br />

disposizione extrapenale integratrice del suo significato, secondo la<br />

tecnica di normazione di tipo sintetico.<br />

L’indeterminatezza del concetto de quo avrebbe, quindi, dovuto disincentivare<br />

il legislatore dal formulare il divieto nei termini di cui all’art. 13,<br />

comma 1, della legge n. 40/2004 o, quantomeno, lo avrebbe dovuto spingere<br />

a rendere meno equivoca la nozione di ‘‘sperimentazione’’, inserendo,<br />

in seno alla legge, una disposizione che ne desse una puntuale definizione(<br />

45 ). Né si può sostenere, come taluno ha fatto, che il contegno omissivo<br />

del legislatore sia giustificato dall’assenza di un’uniforme e pacifica<br />

presa di posizione del mondo scientifico sul significato da attribuire al termine(<br />

46 ), giacché nulla impedirebbe al legislatore di utilizzare un concetto<br />

in un’accezione indipendente rispetto a quella tipica del settore di riferimento(<br />

47 ).<br />

( 44 ) Sull’incompatibilità del divieto di sperimentazione con il principio di determinatezza<br />

della fattispecie penale, cfr. T.E. Frosini, Così cala l’ombra dell’illegittimità, inGuida<br />

al Dir. 2004, p. 48; D. Bartoletti –F.Marenghi –A.Vallini, Testi sotto obiettivo –<br />

Norme in materia di procreazione medicalmente assistita, inLegisl. Pen. 2005, p. 9; G. Losappio,<br />

Procreazione assistita, inF.Palazzo –G.Paliero (a cura di), Commentario breve<br />

alle leggi penali complementari, II ed., CEDAM, Padova 2007, p. 2065.<br />

( 45 ) Sulla rilevante funzione delle definizioni legislative, si veda G. Marinucci –E.<br />

Dolcini, Corso di diritto penale, 1, III ed. Giuffrè, Milano 2001, p. 128 ss.<br />

( 46 ) Cfr. F. Mezzetti, Le manipolazioni genetiche dalla deregulation legislativa all’intervento<br />

normativo invasivo, op. cit., p. 622, secondo cui «una nozione convenzionale di sperimentazione<br />

ancora non sussiste allo stato attuale della ricerca biogenetica». Si veda quindi<br />

G. Losappio, Procreazione assistita, ult. loc. cit., secondo cui tale nozione convenzionale costituirebbe<br />

«un’essenziale condizione di efficacia di una eventuale clausola definitoria».<br />

( 47 ) Esemplificativamente, con riguardo al possibile intervento legislativo di definizione<br />

del concetto di ‘‘malattia’’ nel delitto di lesioni personali, in un’accezione differente da<br />

quella scientifica, si veda M. Pannain, voce Lesioni e percosse (diritto penale comune),inNovissimo<br />

Digesto, vol. IX, UTET, Torino 1957, p. 747; nonché G.Fanelli, Brevi considera-

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