28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

STUDI E RASSEGNE<br />

137<br />

coinvolti nelle pratiche fecondative( 39 ), che la stessa legge n. 40/2004, all’art.<br />

1, dichiara espressamente di volere garantire, in ossequio al principio<br />

di ragionevolezza( 40 ).<br />

Interpretare restrittivamente il concetto di ‘‘embrione’’, secondo la<br />

dottrina penalistica dominante, significherebbe accogliere la teoria della<br />

singamia e individuare l’inizio dell’esistenza dell’embrione nel momento<br />

in cui il nascituro acquisisca un corredo cromosomico indipendente da<br />

quello dei due genitori( 41 ).<br />

Una tale operazione ermeneutica potrebbe consentire una lettura costituzionalmente<br />

orientata della normativa de qua( 42 ), in base alla quale circoscrivere<br />

il campo di applicazione del divieto penale di sperimentazione<br />

ed affermare «la legittimità di trattamenti medici relativi a cellule che si trovino<br />

in stadi evolutivi ancora proteiformi»( 43 ), così da garantire la libertà di<br />

ricerca scientifica sulle cellule staminali senza, per questo, pregiudicare la<br />

salvaguardia dell’‘‘embrione’’ stricto sensu.<br />

Questa, però, è solo una possibile soluzione: nulla impedirà al giudice<br />

di scegliere una diversa interpretazione. Demandare alla sua opera la ricostruzione<br />

della nozione di ‘‘embrione’’, infatti, gli attribuisce il potere discrezionale<br />

di ampliare o restringere il perimetro concettuale a seconda<br />

del contesto ideologico a cui si senta appartenere. L’esigenza di certezza<br />

del diritto, però, richiederebbe un intervento del legislatore, così come avvenuto<br />

nella maggior parte delle legislazioni straniere.<br />

del Merito 2005, p. 536, «Una interpretazione non restrittiva, ma letterale, è anzi imposta<br />

dalla considerazione che la legge non definisce l’embrione, pur richiamandolo più volte: l’interprete,<br />

allora, per poter assegnare un significato giuridico all’espressione non può che fare<br />

riferimento alla letteratura tecnico-scientifica che (come riconosciuto dallo stesso giudice romano)<br />

è ferma nel distinguere nettamente l’embrione dall’ovocita fecondato. Il riconoscimento<br />

della possibilità di crioconservazione di quest’ultimo, quindi, non avrebbe in alcun<br />

modo leso il principio di tutela dell’embrione».<br />

( 39 ) Cfr. E. Dolcini, Embrione, pre-embrione, ootide, op. cit., p. 464; nonché L.Risicato,<br />

Lo statuto punitivo della procreazione tra limiti perduranti ed esigenze di riforma, op.<br />

cit., p. 679.<br />

( 40 ) Cfr. E. Dolcini, Fecondazione assistita e diritto penale, op. cit., p. 113.<br />

( 41 ) Così E. Dolcini, Fecondazione assistita e diritto penale, op. cit., p. 42; nonché L.<br />

Risicato, Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire», op. cit., p. 69. In tal senso si veda<br />

anche Comitato Nazionale per la Bioetica, Protezione dell’embrione e del feto umani: parere<br />

del C.N.B. sul progetto di protocollo del Comitato di bioetica del Consiglio d’Europa, cit., secondo<br />

cui «per considerare la singola cellula un embrione, è necessario che i due assetti cromosomici,<br />

materno e paterno, già ‘‘sorteggiati’’, siano riuniti in un unico nucleo (fase singamica),<br />

non essendo sufficiente che essi si trovino nello stesso citoplasma confinati nei due<br />

nuclei (fase presingamica)».<br />

( 42 ) Così E. Dolcini, Embrione, pre-embrione, ootide, op. cit., p. 471.<br />

( 43 ) L. Risicato, Dal «diritto di vivere» al «diritto di morire», op. cit., p. 69.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!