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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

tavia, sebbene con riguardo alle norme integrative di tipo sociale non si<br />

possa pretendere la certezza tipica delle disposizioni giuridiche integrative<br />

degli elementi normativi di fattispecie, occorre comunque non superare il<br />

livello ‘‘fisiologico’’ di imprecisione: quando il criterio valutativo extragiuridico<br />

richiamato dalla norma penale non trova univoco riferimento nel<br />

contesto sociale di riferimento( 36 ), la sua elasticità diventa, infatti, sinonimo<br />

di indeterminatezza( 37 ).<br />

Nel caso dell’embrione, i feroci contrasti tra laicisti ed eticisti, riscontrabile<br />

sia sul piano generale dell’opinione pubblica, sia sul piano qualificato<br />

della scienza e del diritto, mostra che allo stato attuale non esiste<br />

un’univoca riconoscibilità sociale del concetto di ‘‘embrione’’: se il suo<br />

concetto fosse davvero considerato alla stregua di un elemento normativo<br />

extragiuridico, si ricadrebbe, quindi, in una violazione del principio di<br />

tassatività.<br />

L’unica strada al momento praticabile per fronteggiare le rilevate carenze<br />

del legislatore potrebbe riguardare il piano dell’intervento ermeneutico.<br />

Si potrebbe pensare, infatti, di interpretare in senso restrittivo la nozione<br />

di ‘‘embrione’’ ( 38 ), in modo da preservare la validità teleologica dell’intero<br />

impianto normativo e da tenere conto dei diritti di tutti i soggetti<br />

realtà sociale. In questo senso, si veda anche F. Palazzo, Il principio di determinatezza nel<br />

diritto penale. La fattispecie, CEDAM, Padova 1979, p. 353, secondo cui le ragioni per le<br />

quali il legislatore fa ricorso ai suddetti elementi attengono alla semplificazione delle norme<br />

e al loro «costante adeguamento alla realtà». In senso critico si veda G. Grasso, Il reato<br />

omissivo improprio, op. cit., p. 207, secondo cui gli elementi normativi extragiuridici, ricevendo<br />

il loro significato da fonti estranee all’area del diritto, «si pongono di regola in tensione<br />

con le esigenze insite nel principio di determinatezza». Si veda, altresì, L.Risicato, Gli<br />

elementi normativi della fattispecie, op. cit., p. 198, in cui l’A. dimostra un certo scetticismo<br />

nei confronti degli elementi normativi extragiuridici, in quanto la loro determinazione risulterebbe<br />

essere affidata a «principi mutevoli o quanto mai polivalenti».<br />

( 36 ) Per un esempio di corrispondenza tra normazione sintetica di tipo extragiuridico e<br />

uniformità di consenso sociale, si veda Corte Cost., 16 dicembre 1970, n. 191, in http://dejure.giuffre.it,<br />

che, per la definizione del concetto di ‘‘onore’’, ha ritenuto legittimo il rinvio,<br />

per la definizione di esso, a parametri sociali, quali la morale e il buon costume, «trattandosi<br />

di concetti diffusi e generalmente compresi, sebbene non suscettibili di una categorica definizione».<br />

( 37 ) Così F. Bricola, La discrezionalità nel diritto penale. Nozione e aspetti costituzionali,<br />

Giuffrè, Milano 1965, p. 177; nonché G.Fiandaca –E.Di Chiara, Una introduzione<br />

al sistema penale, op. cit., p. 80. Si veda, inoltre, L. Risicato, Gli elementi normativi della<br />

fattispecie, op. cit., p. 213, 215, in cui afferma che «Vi è indeterminatezza degli elementi valutativi<br />

solo allorquando il parametro etico-sociale al quale facciamo rinvio non sia, in sé,<br />

espressivo di alcun significato oggettivamente ricostruibile: non sia, cioè, davvero suscettibile<br />

di ‘‘distendersi’’, sul piano del Tatbestand, in una descrizione compiuta perché privo di confini<br />

semanticamente o culturalmente apprezzabili e, pertanto, di tassatività». Nella manualistica,<br />

si veda G. Fiandaca –E.Musco, Diritto penale. Parte generale, op. cit., p. 83.<br />

( 38 ) Secondo G. Casaburi, Ancora sulla legge 40/2004: divieto di crioconservazione degli<br />

ovociti fecondati (Tribunale di Roma, Sez. I, 23 febbraio 2005, Il commento), in Il Corr.

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