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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

Bisogna, a tal proposito, rilevare che né nel settore scientifico né nell’ambito<br />

giuridico esistono univoche prese di posizione circa l’esatto significato<br />

da attribuire alla nozione di ‘‘embrione’’: si sono, infatti, riscontrati<br />

orientamenti eterogenei che hanno fatto riferimento a momenti temporali<br />

differenti al fine di individuare l’inizio della vita embrionale.<br />

Così alcuni studiosi hanno affermato che si potrebbe parlare di ‘‘embrione’’<br />

sin dal momento della fecondazione dell’ovulo da parte dello spermatozoo<br />

(teoria dell’oocita attivato)( 23 ). Altri, invece, hanno adottato le cd.<br />

«tesi posticipative»( 24 ) rispetto alla fecondazione stricto sensu: secondo un<br />

autorevole e recente punto di vista scientifico, la linea di discrimen tra il<br />

mero prodotto biologico del concepimento e l’embrione potrebbe essere<br />

rinvenuto nella fase della ‘‘singamia’’, in cui il corredo cromosomico di cia-<br />

cembre 1998, in www.admin.ch) delinea, all’art. 2, lett. h) e i), la differenza concettuale tra<br />

ovocita impregnato ed embrione, definendo il primo come «oocita fecondato prima della fusione<br />

dei nuclei»; il secondo come il «frutto risultante dopo la fusione dei nuclei e fino alla<br />

conclusione dell’organogenesi». La legge inglese (Human Fertilization and Embriology Act<br />

1990, così come riformata dall’H.F.E.A. 2008, in http://www.opsi.gov.uk) riferisce, all’art.<br />

1, comma 1, il concetto di ‘‘embrione’’ all’embrione umano vivo, sin dal momento della fecondazione<br />

dell’ovocita, con esclusione dei gameti, degli ibridi e delle chimere. Uscendo dall’ambito<br />

europeo, si può fare riferimento alla legge australiana (Prohibition of Human Cloning<br />

for Reproduction and the Regulation of Human Embryo Research Amendment Act<br />

2006, No. 172, in www.comlaw.gov.au), che all’art. 3 definisce l’embrione come quell’entità<br />

che si origina dalla «prima divisione mitotica, nel momento in cui si completa la fecondazione<br />

dell’ovocita umano da parte dello spermatozoo umano».<br />

( 23 ) Nella dottrina penalistica, si veda M. Romano, Legislazione penale e tutela della<br />

persona umana (Contributo alla revisione del Titolo XII del Codice penale), inRiv. it. dir. e<br />

proc. pen. 1989, p. 70, secondo cui «mai la vita umana neppure nei suoi più precoci stadi<br />

embrionali, è un‘‘quid’’ irrilevante di cui lo Stato si disinteressa»; R. Riz, Bioetica – Fivet<br />

– Clonazione, op. cit., p. 463, secondo cui esiste «il dovere etico e giuridico di trattare l’embrione<br />

umano, sin dalla fecondazione, secondo i criteri di rispetto e di tutela che si devono<br />

adottare a protezione della personalità umana»; in tal senso, si veda anche F. Mantovani,<br />

La tavola rotonda – Fecondazione assistita e tecniche riproduttive: quali i valori in campo – e<br />

quali le prospettive – dietro la scelta di regolare ‘‘per legge’’ il processo procreativo? – Procreazione<br />

medicalmente assistita e principio personalistico, inLeg. pen. 2005, p. 330, secondo cui<br />

«la tesi dell’inizio dell’essere umano al momento della fecondazione, in vitro o in utero, dell’ovulo<br />

con la penetrazione del gamete maschile si fonda sulla meraviglia della ‘‘razionalità<br />

biologica’’, in quanto segna il vero e unico ‘‘salto qualitativo’’, irripetibile, che dà luogo ad<br />

un’entità umana che andrà sviluppandosi secondo un processo di sviluppo autonomo, finalisticamente<br />

orientato, coordinato, continuo e graduale»; nonché L.Eusebi, La tavola rotonda<br />

– Fecondazione assistita e tecniche riproduttive: quali i valori in campo – e quali le prospettive<br />

– dietro la scelta di regolare ‘‘per legge’’ il processo procreativo? – La vita individuale precoce:<br />

soltanto materiale biologico?, inLeg. pen. 2005, p. 359, secondo cui «un individuo<br />

sussiste quando risulti in atto una sequenza di sviluppo tale che il suo procedere come sistema,<br />

una volta instauratosi, non ha bisogno di impulsi esterni, fino alla morte; e ciò si realizza<br />

– non lo si discute – dalla fecondazione».<br />

( 24 ) Sulle diverse teorie posticipative si sofferma, in una prospettiva critica, F. Mantovani,<br />

Diritto Penale. Parte Speciale I. Delitti contro la persona, Seconda Edizione, CEDAM,<br />

Padova 2005, p. 11 ss.

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