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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

Gli effetti perversi della predisposizione di un divieto penale talmente<br />

impreciso, quale è quello di sperimentazione sugli embrioni, consistono sia<br />

nell’intaccare il principio della separazione dei poteri dello Stato – in base<br />

al quale il giudice deve essere messo nelle condizioni di applicare la legge,<br />

senza effettuare interventi creatori( 14 ) – sia nell’aprire «enormi squarci di<br />

indeterminatezza nel reticolo delle incriminazioni, intaccando, nella sostanza,<br />

lo statuto democratico di un qualsiasi destinatario di norme penali»(<br />

15 ). L’obbligo per il legislatore di determinare puntualmente i fatti<br />

penalmente rilevanti, infatti, è volto a evitare che si venga a creare uno stato<br />

di diffusa incertezza nel cittadino, col rischio di inibirne in toto la sfera di<br />

libertà concernente i comportamenti aventi ad oggetto quel bene( 16 ).<br />

L’esatta e puntuale determinazione degli elementi costitutivi della fattispecie<br />

ha, altresì, la funzione di garantire il rispetto del principio di colpevolezza(<br />

17 ), così da consentire l’incriminazione dell’agente soltanto per<br />

la violazione di quelle fattispecie di reato i cui elementi essenziali – in<br />

( 14 ) Cfr. G. Grasso, Il reato omissivo improprio, Giuffrè, Milano 1983, p. 202, secondo<br />

cui «una formulazione indeterminata delle fattispecie penali, infatti, affida nella sostanza<br />

al giudice la configurazione dei fatti punibili, alterando il rapporto tra legislazione e giurisprudenza<br />

quale voluto dal principio nullum crimen sine lege». Sul rischio che la mancanza<br />

di determinatezza della fattispecie possa violare il principio di separazione dei poteri si veda<br />

anche G. Fiandaca –G.Di Chiara, Una introduzione al sistema penale. Per una lettura<br />

costituzionalmente orientata, Jovene, Napoli 2003, p. 73; secondo l’A. il giudice, di fronte<br />

alle incertezze della disposizione incriminatrice, potrebbe contribuire a ridisegnarne il volto,<br />

mediante un intervento ermeneutico di sostanziale ampliamento dello spazio di punibilità,<br />

così contravvenendo al divieto di analogia in materia penale, posto dall’art. 14 Prel.<br />

( 15 ) E.Paliero, La maschera e il volto (percezione sociale del crimine ed ‘‘effetti penali’’<br />

dei media), inRiv. it. dir. e proc. pen. 2006, p. 532, secondo cui, nell’ambito della normativa<br />

in materia di procreazione medicalmente assistita, «la tecnica di tipizzazione dei nuovi fatti di<br />

reato è stata acriticamente accettata dai media, nonostante la grossolanità della formulazione<br />

legislativa».<br />

( 16 ) La puntuale descrizione degli elementi essenziali dell’illecito consente, in una prospettiva<br />

di prevenzione generale della pena, l’intellegibilità delle norme penali da parte dei<br />

consociati: cfr. F. Angioni, Contenuto e funzioni del concetto di bene giuridico, Giuffrè, Milano<br />

1983, p. 194, nonché F.Palazzo, I confini della tutela penale: selezione dei beni e criteri<br />

di criminalizzazione, inRiv. it. dir. e proc. pen. 1992, p. 468.<br />

( 17 ) Si veda Corte Cost., 24 marzo 1988, n. 364, in Riv. it. dir. proc. pen. 1988, p. 686<br />

ss., in cui la Consulta afferma che il principio di colpevolezza è «indispensabile, appunto anche<br />

per garantire al privato la certezza di libere scelte d’azione: per garantirgli, cioè, che sarà<br />

chiamato a rispondere penalmente solo per le azioni da lui controllate e mai per comportamenti<br />

che solo fortuitamente producano conseguenze penalmente vietate; e, comunque, mai<br />

per comportamenti realizzati nella ‘‘non colpevole’’ e, pertanto, inevitabile ignoranza del precetto».<br />

Cfr., in dottrina, G. Marinucci, Politica criminale e codificazione del principio di colpevolezza,<br />

inRiv. it. dir. e proc. pen. 1996, p. 423; A.M. Maugeri, I reati di sospetto, op. cit.,<br />

p. 956; F. Giunta, Principio e dogmatica della colpevolezza nel diritto penale d’oggi,inRiv. it.<br />

dir. e proc. pen. 2002, p. 123; M. Donini, Il principio di colpevolezza, in AA. VV., Introduzione<br />

al sistema penale, a cura di G. Insolera –N.Mazzacuva –M.Pavarini –M.Zanotti,<br />

Giappichelli, Torino 2006, p. 227.

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