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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

Da un punto di vista strettamente giuridico, infatti, la nozione di ‘‘persona’’<br />

si ricollega a quella di ‘‘capacità giuridica’’, che, ai sensi dell’articolo<br />

1 c.c., «si acquisisce al momento della nascita». All’embrione, dunque, non<br />

potrebbe essere riconosciuto lo stesso status «di un bambino vivente o di<br />

un adulto»( 8 ): i diritti di cui esso potrebbe godere in quanto essere umano<br />

sarebbero attenuati rispetto a quelli di cui sia titolare la ‘‘persona’’. Come,<br />

infatti, la Corte Costituzionale ha affermato con la sentenza n. 27/1975,<br />

«Non esiste equivalenza fra il diritto alla vita ma anche alla salute di chi<br />

è già persona, come la madre, e la salvaguardia dell’embrione che persona<br />

deve ancora diventare»( 9 ).<br />

Alla necessità di tutelare la vita dell’embrione si contrappone l’obiettivo<br />

del progresso della ricerca scientifica, che, perseguendo lo scopo di apportare<br />

miglioramenti alla salute dei consociati – i quali, grazie all’evoluzione<br />

della scienza medica, potrebbero trarre benefici di tipo terapeutico<br />

–, risulta garantita costituzionalmente, oltre che direttamente ex artt. 9 e<br />

33, anche indirettamente, mediante rinvio all’art. 32.<br />

Nell’ambito della ricerca sperimentale, pertanto, la salute umana potrebbe<br />

rilevare sotto un duplice profilo: come diritto dell’individuo singolo<br />

– cioè dell’embrione – e come interesse della collettività.<br />

Nonostante la possibilità di effettuare un bilanciamento tra gli interessi<br />

confliggenti in questo contesto, il nostro legislatore ha preso una posizione<br />

rigorosa con la legge n. 40/2004( 10 ), predisponendo all’art. 13, comma 1, il<br />

divieto assoluto di sperimentare sugli embrioni umani.<br />

La disposizione rientra nel Capo VI della legge, intitolato «Misure di<br />

tutela dell’embrione», che, contenendo una serie di disposizioni incriminatrici<br />

di comportamenti che ledono o mettono in pericolo l’embrione, ha<br />

dato netta prevalenza alla tutela di quest’ultimo, negando implicitamente<br />

il valore degli altri interessi, costituzionalmente garantiti, coinvolti nelle<br />

pratiche di biotecnologia embrionale.<br />

Tuttavia, nell’incriminare la sperimentazione sugli embrioni umani, il<br />

legislatore ha adottato una tecnica normativa che presenta vari profili di illegittimità,<br />

utilizzando concetti poco precisi e anticipando la tutela dell’embrione<br />

a un livello irragionevole, soprattutto considerando che l’interesse<br />

tardati mentali e i soggetti in condizioni di coma irreversibile. Critica l’opinione di Engelhardt,<br />

in quanto fortemente discriminatoria per i ‘‘soggetti deboli’’, R. Andorno, The paradoxical<br />

notion of human dignity, inRiv. it. fil. del dir. 2001, p. 162.<br />

( 8 ) Report of the Committee of Inquiree into Human Fertilization and Embriology<br />

(Warnock Report), London, 18 luglio 1984, in Journ. of advanced nursing 1984, p. 375 ss.<br />

( 9 ) Corte Cost., 18 febbraio 1975, n. 27, in Giur. Cost., 1975, p. 120.<br />

( 10 ) Legge 19 febbraio 2004, n. 40, ‘‘Norme in materia di procreazione medicalmente<br />

assistita’’, in www.camera.it

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