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STUDI E RASSEGNE<br />

119<br />

dell’accordo quoad poenam, siglato a suo tempo, non possono espandersi<br />

oltre il giudicato, fino a condizionare i poteri decisori del giudice dell’impugnazione<br />

straordinaria. Con l’istanza ex art. 630 c.p.p. l’imputato chiede<br />

di superare l’opzione per l’accertamento contratto rivelatasi foriera di una<br />

condanna ingiusta. Se gli effetti dell’originaria scelta si espandessero fino a<br />

travalicare il limite del giudicato, verrebbe meno la stessa ragion d’essere<br />

del rimedio straordinario e, in definitiva, dell’inclusione della sentenza di<br />

patteggiamento nell’area dell’art. 629 c.p.p.<br />

È chiaro, a tal punto, che l’indirizzo avvallato dalla giurisprudenza, di<br />

per sé sfornito di sostegno normativo, risulta pure sconfessato da una corretta<br />

lettura in chiave sistematica, incentrata sulle prevalenti funzioni di<br />

giustizia cui la revisione risponde all’interno del codice( 43 ). Chiamato a valutare<br />

la domanda di impugnativa straordinaria avverso la pronuncia ex art.<br />

444 c.p.p., il giudice non può avere altri parametri che quelli espressamente<br />

dettati dagli artt. 630 e ss c.p.p.<br />

5. Il modello negoziale di processo: aspirazioni ideali e prassi applicativa.<br />

Resta da analizzare un ultimo argomento messo in campo dai fautori<br />

dell’indirizzo maggioritario in materia di rapporti tra revisione e sentenza<br />

a pena concordata. Si tratta del richiamo al c.d. principio di autoresponsabilità,<br />

eletto a canone di condotta processuale( 44 ), che risulterebbe leso<br />

qualora l’imputato, avendo a suo tempo concordato la pena, chieda poi<br />

di accedere alla revisione della sentenza, adducendo come nuova prova il<br />

dato non acquisito a causa dell’originaria rinuncia al dibattimento. Sarebbe<br />

contraddittorio – si ragiona – consentire all’imputato di disporre di una<br />

serie di garanzie poste a tutela delle istanze di giustizia sostanziale e, al contempo,<br />

prevedere che, in nome di quella stesse istanze, egli possa revocare<br />

la scelta abdicativa già compiuta. A maggiori poteri devono corrispondere<br />

maggiori oneri, id est la traslazione del rischio di errore giudiziario dall’ordinamento<br />

all’imputato( 45 ).<br />

Affiora qui una concezione negoziale del processo che trova un consenso<br />

diffuso: chi liberamente sceglie di non esercitare un diritto ricono-<br />

( 43 ) Nel codice la salvaguardia dei diritti inviolabili prevale sulla logica di un rito ‘‘a<br />

parti contrapposte’’’ che, inteso in senso rigoroso, avrebbe autorizzato scelte legislative differenti:<br />

cfr. A. Scalfati, L’ammissibilità della revisione e la ‘‘prova nuova’’ dopo l’intervento<br />

delle Sezioni unite, cit., p. 499.<br />

( 44 ) Cfr. supra, par. 2.<br />

( 45 ) Cfr., in particolare, M. Gialuz, Prova nuova e limiti della revisione della sentenza<br />

di patteggiamento, cit., p. 1213.

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