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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

compiuta, di non impugnare, in sede di appello e/o di legittimità, la condanna<br />

divenuta poi i r revocabile( 38 ); né la circostanza che la mancata acquisizione<br />

di una nuova prova si debba a comportamenti omissivi o negligenti<br />

della parte( 39 ).<br />

Sul punto, la sentenza Tambaro e l’indirizzo cui fa capo ignorano in<br />

modo plateale i dicta delle Sezioni unite che, nell’aderire ad un concetto<br />

ampio di nuova prova ex art. 630 lett. c c.p.p., escludono un ‘‘rapporto<br />

di continuità’’ tra l’iter sfociato nella sentenza definitiva e il rimedio straordinario,<br />

nella convinzione per cui si finirebbe, altrimenti, per tradire lo<br />

scopo stesso dell’impugnativa, volta ad emendare la condanna ingiusta.<br />

Di qui l’assoluta irrilevanza, in sede di ammissibilità della domanda di revisione,<br />

del mancato rispetto di oneri formali ad opera delle parti( 40 ). E<br />

ben si comprende: le scelte processuali, riguardanti modi e forme di esercizio<br />

di poteri riconosciuti alle parti, hanno contribuito ad una decisione<br />

presumibilmente erronea e, quindi, ingiusta. Sfuggirebbe alla logica un sistema<br />

che consentisse di rimediare all’errore giudiziario attraverso un<br />

nuovo accertamento in facto( 41 ) e costringesse, allo stesso tempo, le parti<br />

a ricalcare, nell’iter post-giudicato, il medesimo percorso produttivo dell’errore.<br />

Il giudizio di revisione nasce per sua natura libero da vincoli riconducibili<br />

alle norme regolatrici dell’iter pregresso( 42 ). Ne deriva che gli effetti<br />

( 38 ) Si rifletta come la revisione serva ‘‘proprio perché i mezzi di impugnazione ordinari<br />

non hanno impedito la sentenza ingiusta’’: così M. D’Orazi, La revisione del giudicato<br />

penale. Percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità, cit., p. 465.<br />

( 39 ) La finalità cui risponde la revisione – di giustizia sostanziale e, quindi, trascendente<br />

l’interesse del singolo – ‘‘non può essere frustrata da eventuali negligenze della parte’’ (cfr.<br />

Cass., sez. I, 20 gennaio 1992, Castaldo, in Giur. it., 1992, II, p. 644). In particolare, con<br />

riguardo alla nuova prova addotta a sostegno dell’istanza, è irrilevante che ‘‘l’omessa conoscenza<br />

da parte del giudice sia imputabile a comportamento processuale del condannato’’<br />

(Cass., sez. VI, 30 ottobre 2006, Praticò, in Guida dir., 2007, n. 6, p. 64). Si consideri, inoltre,<br />

il disposto dell’art. 643 comma 1 c.p.p.: se il diritto alla riparazione dell’errore giudiziario<br />

si nega al prosciolto in sede di revisione, il quale abbia ‘‘dato causa per dolo o colpa grave’’<br />

all’errore, in assenza di un analogo limite, l’istanza di revisione sarà ammissibile anche nell’ipotesi<br />

in cui la parte non abbia esercitato il diritto alla prova per dolo o colpa grave: cfr., in<br />

tal senso, M. Bargis, Prove nuove ai fini della revisione, cit., p. 773; nonché E.Jannelli,<br />

sub art. 631, in Commento al nuovo codice di procedura penale, cit., p. 335.<br />

( 40 ) Così, in termini inequivoci: Cass., Sez. un., 26 settembre 2001, Pisano, cit., p. 194.<br />

Sottolinea sul punto la dissonanza con la ricostruzione delle Sezioni unite: G. Santalucia, I<br />

limiti alla revisione per nuove prove della sentenza di patteggiamento, inCass. pen., 2007, p.<br />

2740.<br />

( 41 ) Rescissi i tradizionali legami con la coerenza dell’ordinamento, la revisione si configura<br />

oggi come un mezzo diretto a rinnovare la fase di merito nell’interesse del condannato:<br />

v. A. Scalfati, L’esame sul merito nel giudizio preliminare di revisione, cit., p. 29.<br />

( 42 ) Nei limiti, beninteso, entro i quali è contenuta la cognizione del giudice: sull’effetto<br />

devolutivo della revisione cfr., A. Presutti, voce Revisione del processo penale, inEnc.<br />

giur., Roma, 1991, vol. XXVII, p. 1.

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