28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

116<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

4. I profili abdicativi dell’accordo pattizio e pretesa efficacia post-giudicato.<br />

Si può, innanzi tutto, obiettare come non esista alcun dato positivo che<br />

imponga o induca a trarre simili conclusioni. Sul versante della difesa, il<br />

contenuto essenziale dell’atto abdicativo, implicito nella scelta di adire il<br />

rito ex artt. 444 e ss c.p.p., si risolve nella non contestazione dell’accusa<br />

i cui effetti, ripercuotendosi sulle modalità di verifica del fatto storico, sono<br />

destinati a prodursi nell’ambito del giudizio di merito di primo grado. Se<br />

medesimi effetti si estendono, poi, al grado di appello, lo si deve ad una<br />

disposizione ad hoc (art. 448 comma 2 c.p.p.). Di qui un ostacolo ad individuare<br />

altre fattispecie abdicative non espressamente disciplinate, ma desumibili<br />

solo in virtù di argomenti logico-sistematici.<br />

Si è visto come alcuni fra questi, in sintesi riconducibili ad esigenze di<br />

‘‘tenuta’’ del sistema, non abbiano ragione d’essere. In particolare, si è dimostrato<br />

come siano infondati i timori che, attraverso la prova non valutata<br />

o il divario tra le regole di giudizio ordinarie e quelle peculiari del rito de<br />

quo, si trasformi il rimedio straordinario in una sorta di secondo grado di<br />

giudizio avverso le sentenze ex art. 444 c.p.p.. Anche nelle ipotesi descritte<br />

il filtro posto dalle regole di ammissibilità dell’istanza di revisione mostra di<br />

funzionare, ostacolando un impiego distorto dell’istituto.<br />

L’ intera costruzione giurisprudenziale sembra, a tal punto, poggiare<br />

sopra un unico argomento di coerenza sistematica: si riconosce al pactum<br />

siglato tra le parti un’ efficacia inalterabile, connaturata alla disciplina<br />

stessa del rito, e si pretende di estendere un simile, intangibile, vincolo oltre<br />

il passaggio in giudicato della decisione.<br />

Qui, a ben vedere, ci si scontra con un dato normativo inequivoco:<br />

l’art. 629 c.p.p., nell’includere la sentenza di patteggiamento tra quelle suscettibili<br />

di revisione, spinge nella direzione opposta, circoscrivendo l’area<br />

delle garanzie negoziabili entro il confine segnato dal giudicato. L’invocato<br />

valore della coerenza sistematica, che orienterebbe verso l’intangibilità<br />

degli accordi negoziali a suo tempo siglati, cede, dunque, il passo, per<br />

espressa volontà legislativa, ad istanze di giustizia sostanziale.<br />

Ma neppure il dato positivo frena la spinta della giurisprudenza verso<br />

un ‘‘adattamento sistematico’’ ritenuto essenziale. Il silenzio serbato dal codice<br />

circa i limiti alla revisione non sarebbe affatto una consapevole espressione<br />

di un bilanciamento tra interessi contrapposti, bensì il frutto di una<br />

trascuratezza del legislatore, cui occorrerebbe porre rimedio in via interpretativa.<br />

Si è visto in quale modo: gli effetti post-giudicato dell’accordo pattizio<br />

incidono, in primis, sull’area di ammissibilità dell’istanza, circoscrivendo la<br />

categoria della nuova prova ex art. 630 lett. c c.p.p. rispetto ai confini fissati<br />

dalla stessa giurisprudenza. Presupposto implicito è che la rinuncia al diritto<br />

alla prova, espressa dall’imputato con l’adesione al rito, conservi validità<br />

anche nell’ambito del giudizio di revisione, impedendo una verifica in

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!