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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

La pretesa di mantenere in vita, con specifico riguardo alla sentenza di<br />

patteggiamento, la regola dell’evidenza probatoria, ormai espunta dal sistema,<br />

significa, quindi, attribuire al giudicato una rigidità oramai anacronistica,<br />

in palese in contrasto con le linee evolutive dell’assetto processuale.<br />

Si dirà che una simile particolarità risponde alle caratteristiche di un<br />

rito nel cui ambito è carente o, secondo la giurisprudenza, addirittura, assente<br />

la verifica in facto.Maèproprio questo passaggio a rappresentare l’anello<br />

debole nell’iter argomentativo seguito dalla Cassazione: è paradossale<br />

che la vis resistendi del giudicato si rafforzi proprio dove l’accertamento<br />

sommario accentua il rischio di una condanna ingiusta. Viceversa, la maggiore<br />

flessibilità che il sistema oggi riconosce in via di principio alla sentenza<br />

irrevocabile, deve, a maggior ragione, valere per le pronunce emesse<br />

all’epilogo dei riti ad accertamento contratto( 32 ). Secondo questa prospettiva,<br />

il legislatore, non sembra avere dimenticato, ma consapevolmente<br />

omesso di dettare specifici limiti, mirando a garantire alla sentenza di patteggiamento<br />

il medesimo ambito di revisione previsto per le sentenze<br />

emesse a seguito di iter ordinario.<br />

Per quale motivo inibire il rimedio straordinario proprio dove maggiore<br />

ne sarebbe l’utilità? La risposta si trova mutando l’angolo visuale: dall’interesse<br />

alla tutela dell’innocente all’esigenza di non veder disatteso l’accordo<br />

su cui ruota il patteggiamento. Si teme ‘‘possano essere radicalmente<br />

alterate la struttura e la fisionomia’’ del rito, nonché ‘‘vanificati gli obiettivi<br />

di accelerazione e di deflazione’’ ad esso sottesi( 33 ).<br />

È probabile che anche su questo fronte pesino le preoccupazioni di<br />

quella parte della dottrina che, constatata l’estraneità della regola di giudizio<br />

in dubio pro reo al vaglio giudiziale sull’accordo quoad poenam, paventa<br />

fraudolenti tentativi ‘‘di recuperare attraverso la revisione un riesame<br />

i cui esiti favorevoli erano persino esclusi dal precedente giudizio’’( 34 ).<br />

Così, un imputato che non potesse contare sulla prova indiscussa dell’innocenza,<br />

potrebbe, dapprima, accedere al patteggiamento per lucrare una<br />

( 32 ) L’eventualità di una condanna ingiusta ‘‘è ancor più frequente dove la sentenza<br />

non consegue ad un compiuto accertamento della responsabilità’’: cfr. M. Busetto, Davvero<br />

incompatibili ‘‘patteggiamento’’ e revisione?, cit., p. 7. Da questo punto di vista la prevista<br />

ammissibilità della revisione parrebbe essere ‘‘una spia per comprendere come, in un sistema<br />

che fa largo uso della giustizia negoziata, il rischio di errori giudiziari aumenta notevolmente<br />

e rende necessario introdurre correttivi pro reo’’: così E. Amodio, I due volti della giustizia<br />

negoziata, cit., p. 704 e 705.<br />

( 33 ) Cfr., ancora, Cass., sez. VI, 4 dicembre 2006, Tambaro, cit., p. 2979.<br />

( 34 ) A. Scalfati, Inammissibile la revisione per la sentenza di pena concordata: un corollario<br />

dalle premesse discutibili, inCass. pen., 1999, p. 89, Si badi però che l’autore circoscrive<br />

l’obiezione all’ipotesi di elementi non valutati, dove il rimedio si presterebbe a riesumare<br />

‘‘una sorta di controllo ex actis sulle omissioni valutative che la sentenza applicativa di<br />

pena non potrebbe subire mediante l’appello’’.

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