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L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

sufficiente che gli elementi addotti a sostegno dell’istanza appaiano ex ante<br />

capaci di determinare un esito favorevole all’imputato in virtù degli artt.<br />

529, 530 o 531 c.p.p. Se il giudice chiamato ad applicare la pena concordata<br />

provvede ‘‘esclusivamente a valutare se sussistono cause di non punibilità<br />

che potrebbero condurre ad un proscioglimento a norma dell’art.<br />

129 c.p.p.’’, anche l’iter per la revisione della sentenza di patteggiamento<br />

dovrà percorrere i medesimi binari, ‘‘facendo riferimento alla stessa regola<br />

di giudizio e agli stessi parametri’’ operanti nell’ambito del rito speciale.<br />

Sicché gli elementi allegati dalla parte ‘‘dovranno essere tali da dimostrare<br />

che il soggetto cui è stata applicata la pena concordata deve essere prosciolto<br />

per la presenza di una delle cause elencate nell’art. 129’’( 26 ).<br />

Così espressa, la conclusione è vuota di significato: ovvio che il giudice<br />

possa prosciogliere solo dopo avere accertato i presupposti richiesti dal codice.<br />

Sul punto – salva la fattispecie della non imputabilità – le cause elencate<br />

all’art. 129 c.p.p. non si discostano affatto da quelle che, agli artt. 529<br />

e ss., presiedono al proscioglimento dibattimentale.<br />

Per comprendere a cosa alluda la Corte, nell’invocare parametri peculiari<br />

e sostitutivi di quelli elencati agli artt. 529 e ss., bisogna muovere dai<br />

limiti che la verifica giudiziale in facto sopporta all’interno del patteggiamento.<br />

Secondo la prevalente giurisprudenza, dall’art. 129 c.p.p. sarebbero<br />

desumibili regole di giudizio a maglie più strette di quelle ordinarie, le<br />

quali opererebbero nel senso di escludere l’incertezza del quadro probatorio<br />

tra i presupposti legittimanti il proscioglimento( 27 ). Si nega così<br />

spazio al canone ex art. 530 comma 2 c.p.p., con la conseguenza di ammettere<br />

l’applicazione della pena concordata anche nel caso di dubbio sull’esistenza<br />

del fatto e la colpevolezza dell’imputato( 28 ). Secondo l’indirizzo<br />

inaugurato dalla sentenza Tambaro, è un simile parametro, in luogo di<br />

quelli expressis verbis indicati dall’art. 631 c.p.p., a vincolare il giudice chiamato<br />

a valutare l’istanza di revisione avverso la sentenza emessa ex art. 444<br />

c.p.p.<br />

gersi esclusivamente ad alcuni esiti’’ (M. D’Orazi, La revisione del giudicato penale. Percorsi<br />

costituzionali e requisiti di ammissibilità, cit., p. 276).<br />

( 26 ) Cass., sez. VI, 4 dicembre 2006, Tambaro, cit., p. 2979, ma le medesime parole si<br />

rintracciano nelle decisioni citate alla nota 2.<br />

( 27 ) Così Cass., Sez. un., 26 febbraio 1997, Bahrouni, in Dir. pen. proc., 1997, p. 1484<br />

(con nota di T. Trevisson Lupacchini); Cass., Sez. un., 9 giugno 1995, Cardoni, in Cass.<br />

pen., 1996, p. 473 (con nota di M. Vessichelli).<br />

( 28 ) Cfr., in tal senso, P. Ferrua, Studi sul processo penale, III, Declino del contraddittorio<br />

e garantismo reattivo, Torino, 1997, p. 137; nonché G.Di Chiara, L’architettura dei<br />

presupposti, inIl patteggiamento, Milano, 1990, p. 48. Si tratta, peraltro, di un corollario<br />

non necessario perché nell’ipotesi di insufficienza o contraddittorietà della prova sembra esservi<br />

spazio per una decisione di rigetto dell’accordo: per questa prospettiva cfr., volendo, A.<br />

Sanna, Applicazione dell’art. 129 c.p.p. e regole di giudizio: gli spazi per la verifica sul fatto nel<br />

patteggiamento, inInd. pen., 2009, p. 144 ss.

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