28.05.2013 Views

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

L'INDICE PENALE - Shop - Wolters Kluwer Italia

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

110<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

stenza delle cause di non punibilità, per l’imputato che voglia far valere un<br />

novum probatorio ai sensi dell’art. 630 comma 1 lett. c c.p.p., sarà arduo<br />

dimostrare l’omessa valutazione di una prova a discarico, capace di aprire<br />

la via del proscioglimento. La motivazione implicita sul punto ben potrebbe<br />

riguardare conoscenze incluse nel fascicolo ma non valutate, eppure<br />

il vizio non sarà censurabile di fronte al giudice della revisione( 19 ). Ciò significa<br />

che il discorso giustificativo contratto che accompagna la sentenza<br />

di patteggiamento, lungi dal fornire un varco di accesso indiscriminato, si<br />

traduce in un concreto ostacolo sulla via del ricorso straordinario( 20 ).<br />

Da questo punto di vista, si può anche configurare una parziale inconciliabilità<br />

tra la disciplina del patteggiamento e l’ipotesi ex art. 630 lett. c<br />

c.p.p., sub specie di prova noviter cognita, a patto di precisare che una simile<br />

caratteristica riduce la capacità applicativa della fattispecie, ma non<br />

vale, come pretende la giurisprudenza, ad introdurre cause di inammissibilità<br />

della revisione ulteriori e diverse da quelle previste dal codice. L’istanza<br />

fondata sull’asserita esistenza in atti di una prova non valutata dal giudice<br />

chiamato ad applicare la pena concordata resta ammissibile benché ardua<br />

da dimostrare in concreto.<br />

Più in generale, dalla pretesa assenza di una verifica in facto nell’ambito<br />

del patteggiamento non discende alcun limite al diritto alla revisione,<br />

nell’ampiezza riconosciuta dall’art. 629 c.p.p. Se la novità delle prova sopravvenuta<br />

o scoperta successivamente emerge dal raffronto con il contenuto<br />

del fascicolo a disposizione del giudice, l’omessa valutazione di una<br />

prova ex actis potrà essere apprezzata entro i limiti consentiti da un apparato<br />

argomentativo embrionale( 21 ).<br />

A ben vedere, il profilo critico nei rapporti tra rito a pena concordata e<br />

impugnativa straordinaria non sta nel metodo probatorio adottato – che<br />

valorizza elementi raccolti nelle fasi anteriori al dibattimento – ma, piuttosto,<br />

nei limiti conoscitivi insiti in un giudizio espresso allo stato degli atti.<br />

Se i rischi di errore giudiziario qui si amplificano, ci si chiede se un simile<br />

( 19 ) Beninteso, qui ci si astiene da ogni giudizio circa la bontà dell’indirizzo invalso in<br />

giurisprudenza. Ci si limita a constatare che, inoperante la struttura c.d. dialogica della motivazione<br />

prescritta dall’art. 546 comma 1 lett. e c.p.p. (cfr. F.M. Iacoviello, La motivazione<br />

della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione, cit., p. 215), vige nell’ambito de quo<br />

l’assetto disegnato dal codice del 1930: in assenza di indicazioni normative esplicite, il giudice<br />

ben poteva ‘‘selezionare i fatti probatori su cui fondare l’accertamento del fatto nel discorso<br />

giustificativo’’ (E. Amodio, voce Motivazione della sentenza penale, cit., p. 210).<br />

( 20 ) Cfr., per una simile ricostruzione, M. D’Orazi, La revisione del giudicato penale.<br />

Percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità, cit., p. 462.<br />

( 21 ) All’uso distorto del rimedio straordinario si oppone anche la verifica condotta all’esito<br />

del giudizio di merito dinanzi alla Corte di appello, dove l’art. 637 comma 3 c.p.p.<br />

impedisce il proscioglimento sulla sola base di una diversa valutazione delle prove poste a<br />

fondamento della condanna: v., A. Scalfati, L’ammissibilità della revisione e la ‘‘prova nuova’’<br />

dopo l’intervento delle Sezioni unite, inDir. pen. proc., 2002, p. 499.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!