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STUDI E RASSEGNE<br />

109<br />

Il rischio – pur paventato da molti( 14 ) – e di cui verosimilmente si fa<br />

carico anche l’indirizzo giurisprudenziale maggioritario nel restringere<br />

l’area della revisione – non è peròreale.Perprovenoviter cognitae, rilevanti<br />

ai fini dell’art. 630 lett. c c.p.p., la giurisprudenza intende quelle<br />

che, pur ‘‘preesistenti alla sentenza di condanna’’, non hanno formato oggetto<br />

di ‘‘valutazione espressa o implicita’’. L’obbligo di motivare, infatti,<br />

in specie di dar conto dei motivi per cui si sono ritenute inattendibili le<br />

prove contrarie (art. 546 comma 1 lett. e c.p.p.), non implica che il giudice<br />

debba prendere in esame tutti gli elementi addotti a discarico e confutare<br />

in modo analitico ciascuno degli argomenti avanzati dalla difesa,<br />

nessuno escluso( 15 ). Importa, invece, che dal contesto giustificativo le<br />

controprove difensive appaiano implicitamente disattese perché incompatibili<br />

con la decisione( 16 ). Il discorso testuale, in altri termini, può esimersi<br />

dal menzionare singoli passaggi argomentativi purché questi risultino,<br />

comunque, affrontati nello sviluppo del ragionamento che conduce<br />

alla decisione( 17 ).<br />

Quanto alla sentenza applicativa della pena concordata, il modello di<br />

motivazione in fatto, come invalso nella prassi giudiziaria, si discosta in<br />

modo significativo dal modello imposto dall’art. 546 comma 1 lett. e<br />

c.p.p. L’obbligo di dar conto delle ragioni per le quali il giudice ha ritenuto<br />

inattendibili le prove contrarie, sussiste solo qualora risultino ex actis elementi<br />

concreti a sostegno del proscioglimento, mentre si riduce, altrimenti,<br />

alla sintetica asserzione dell’inesistenza delle condizioni applicative dell’art.<br />

129 c.p.p. In tal caso tutte le prove a difesa si ritengono implicitamente disattese<br />

dalla dichiarazione con cui il giudice attesta l’esistenza dei presupposti<br />

per accogliere l’accordo quoad poenam( 18 ).<br />

Se così è, salva l’ipotesi residuale della prova positiva circa la sussi-<br />

( 14 ) Cfr. E. Marzaduri, Una riforma dagli effetti incerti che mette a dura prova l’interprete,<br />

inGuida dir., 2003, n. 25, p. 21; F. Peroni, Le nuove norme in materia di patteggiamento<br />

‘‘allargato’’ e di sanzioni sostitutive, inDir. pen. proc., 2003, p. 1074; S. Lorusso, Il<br />

patteggiamento ‘‘allargato’’ tra limiti all’accertamento della verità ed esigenze di deflazione processuale,<br />

ivi, 2004, p. 670.<br />

( 15 ) Una motivazione implicita, purché sia tale e non già elusiva, soddisfa l’obbligo imposto<br />

dall’art. 546 comma 1 lett. e c.p.p.: ‘‘la legge non richiede al giudice l’analiticità pedante<br />

del glossatore medioevale’’ (F.M. Iacoviello, La motivazione della sentenza penale e il<br />

suo controllo in Cassazione, Milano, 1997, p. 288). Sul tema cfr., tra gli altri, E. Amodio,<br />

voce Motivazione della sentenza penale, inEnc. dir., Milano, 1977, vol. XXVII, p. 209 ss.<br />

eA.Nappi, Il controllo della Corte di Cassazione sul ragionamento probatorio del giudice<br />

del merito, inCass. pen., 1998, p. 1269.<br />

( 16 ) Cfr., fra le tante, Cass., Sez. un., 24 novembre 1999, Spina, in Cass. pen., 2000, p.<br />

862.<br />

( 17 ) Cfr. F.M. Iacoviello, Scelta decisionale ‘‘giusta’’ e motivazione insufficiente: gli<br />

incerti poteri del giudice di legittimità, inCass. pen., 1995, p. 146.<br />

( 18 ) Cfr. supra, nota 13.

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