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106<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

a seguito di patteggiamento. La secca perdita di garanzie che ne deriva, per<br />

non apparire irragionevole, dovrebbe essere sorretta da un rigoroso apparato<br />

argomentativo. Di un simile rigore non vi è però traccia nell’indirizzo<br />

in questione, dove l’impegno si concentra e si esaurisce in un unico precedente(<br />

1 ), cui i successivi paiono adeguarsi per forza di inerzia, senza fornire<br />

autonomi spunti di approfondimento( 2 ).<br />

2. L’‘‘adattamento’’ del dato normativo alle peculiarità del rito negoziale:<br />

l’esclusione delle prove noviter producta e cognita.<br />

Sorprende che la Cassazione( 3 ) inauguri il nuovo orientamento in materia,<br />

con un ampio richiamo alla pronuncia – divenuta ormai anacronistica<br />

alla luce della riforma del 2003 – con cui le Sezioni unite Giangrasso esclusero<br />

la compatibilità tra revisione e sentenza applicativa della pena concordata(<br />

4 ). In particolare, la Corte fa leva sull’argomento che funse da premessa<br />

alla conclusione oggi disattesa dal legislatore: il rito disciplinato agli<br />

artt. 444 e ss. c.p.p. non accoglie la verifica giudiziale sul fatto e sulla responsabilità<br />

dell’imputato, neppure nella forma sommaria conosciuta dagli<br />

altri riti speciali.<br />

Il richiamo, peraltro, non funge, come ci si sarebbe potuto aspettare,<br />

da preludio ad una rivisitazione critica del sillogismo accolto dalla sentenza<br />

Giangrasso( 5 ). La Corte, viceversa, intende ribadire la validità del postu-<br />

( 1 ) Cfr. Cass., sez. VI, 4 dicembre 2006, Tambaro, in Cass. pen., 2008, p. 2979.<br />

( 2 ) Si collocano tutte nel medesimo solco: Cass., sez. I, 22 aprile 2009, N.G.A., in<br />

www.dejure.it; Cass., sez. V, 9 dicembre 2008, M.G., ivi; Cass., sez. I, 16 ottobre 2008,<br />

D.M.F., ivi; Cass., sez. II, 2 ottobre 2007, M.C., ivi; Cass., sez. VI, 25 settembre 2007,<br />

T.F.; ivi; Cass., sez. II, 4 maggio 2007, Bettero, in Arch. n. proc. pen., 2008, p. 462; contra,<br />

isolatamente, Cass., sez. VI, 28 maggio 2007, Cortese, in Cass. pen., 2009, p. 661.<br />

( 3 ) Cass., sez. VI, 4 dicembre 2006, Tambaro, cit., p. 2979, cui si allineano, mutuandone<br />

iter argomentativo e lessico, le decisioni citate nella nota precedente.<br />

( 4 ) Si allude a Cass., Sez. un., 25 marzo 1998, Giangrasso, in Cass. pen, 1998, p. 2897.<br />

( 5 ) Disattese ex lege le conclusioni – id est l’inammissibilità della revisione avverso le<br />

sentenze ex art. 444 c.p.p. – entra a rigore in crisi la premessa del sillogismo giurisprudenziale:<br />

ossia l’asserita mancanza di un accertamento in facto nell’ambito del rito negoziale (cfr.,<br />

tra quanti evidenziano l’incongruenza, E. Amodio, I due volti della giustizia negoziata, in<br />

Cass. pen., 2004, p. 704 e G. Lozzi, Una sentenza sorprendente in tema di patteggiamento<br />

allargato,inRiv. it. dir. proc. pen., 2004, p. 671). In alternativa, per sanare il contrasto logico,<br />

si sarebbe potuto sostenere che il diritto alla revisione, prescinde dal contenuto di accertamento,<br />

per dipendere dal mero dispositivo della sentenza. Sotto questo profilo, non vi è dubbio<br />

che la pronuncia ex art. 444 c.p.p. comporta per l’imputato un pregiudizio analogo a<br />

quello di un’ordinaria condanna: cfr., per tale impostazione, M. Busetto, Davvero incompatibili<br />

‘‘patteggiamento’’ e revisione?, inGazz. giur., 1998, n. 4, p. 7 e M. D’Orazi, La revisione<br />

del giudicato penale. Percorsi costituzionali e requisiti di ammissibilità, Padova, 2003,<br />

p. 522.

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