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STUDI E RASSEGNE<br />

105<br />

Studi e rassegne<br />

SUI PRESUNTI LIMITI SISTEMATICI<br />

ALLA REVISIONE DELLA SENTENZA DI PATTEGGIAMENTO:<br />

L’IPOTESI DI NUOVE PROVE<br />

Sommario: 1. L’indirizzo restrittivo dominante in giurisprudenza. – 2. L’‘‘adattamento’’ del<br />

dato normativo alle peculiarità del rito negoziale: l’esclusione delle prove noviter producta<br />

e cognita. – 3. (segue) L’attitudine dimostrativa del novum probatorio: l’evidenza<br />

del proscioglimento. – 4. I profili abdicativi dell’accordo pattizio e pretesa efficacia postgiudicato.<br />

– 5. Il modello negoziale di processo: aspirazioni ideali e prassi applicativa.<br />

1. L’indirizzo restrittivo dominante in giurisprudenza.<br />

1. In risposta all’esplicita presa di posizione del legislatore, che ha<br />

esteso il gravame straordinario alle sentenze applicative della pena concordata<br />

(art. 629 c.p.p.), la giurisprudenza si discosta dal dato positivo per avventurarsi<br />

sulla strada di un’interpretazione definita conforme alla struttura<br />

del rito negoziale. Si consolida così un indirizzo che ambisce ad individuare<br />

nel sistema una serie di cause di inammissibilità specifiche ed ulteriori rispetto<br />

a quelle ordinarie testualmente previste dagli artt. 630 e ss c.p.p.<br />

In particolare, le ‘‘nuove prove’’ capaci di fondare il giudizio rescindente<br />

della Corte di appello (art. 630 lett. c c.p.p.), sarebbero circoscritte alle sole<br />

conoscenze sopravvenute o, al più, scoperte dopo il passaggio in giudicato<br />

della sentenza di patteggiamento, con esclusione di quelle conosciute ma<br />

non acquisite illo tempore, nonché di quelle, sì acquisite, ma non valutate<br />

dal giudice. Si afferma, inoltre, che la capacità del novum di scalfire la decisione<br />

di condanna deve essere particolarmente qualificata: non basta che<br />

le prove addotte dimostrino, da sole o insieme a quelle già acquisite, che<br />

l’imputato deve essere prosciolto alla luce dei parametri dettati dagli artt.<br />

529 e ss c.p.p. Il filtro imposto dall’art. 631 c.p.p., di fronte ad un’istanza<br />

di revisione della sentenza a pena concordata, muterebbe di contenuto e,<br />

discostandosi dalla lettera del codice, richiederebbe che il risultato probatorio<br />

dimostri in modo evidente – ossia al di là di ogni ragionevole dubbio<br />

– l’innocenza dell’imputato, secondo i più severi parametri imposti dall’art.<br />

129 c.p.p. per il proscioglimento immediato.<br />

L’accesso alla revisione si fa, così, piuttosto angusto per il condannato

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