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102<br />

L’INDICE <strong>PENALE</strong>, 1/2011<br />

vento quale opera (Werk)( 87 ) dell’agente alla ricerca della condotta rilevante,<br />

assume il significato di ‘‘imputazione’’ (Zurechnung).<br />

Ne consegue che la causalità necessita di leggi scientifiche che siano in<br />

grado di fornire previsioni attendibili su eventi futuri, mentre l’imputazione<br />

presuppone una valutazione che, attraverso un procedimento di selezione ed<br />

esclusione, garantisca la spiegazione credibile e razionale di eventi passati. In<br />

breve: la causalità comeprospettiva, l’imputazione come retrospettiva, implicando<br />

la causalità generalizzazione e l’imputazione concretizzazione( 88 ). In<br />

questa luce si rivela in verità corretta l’intuizione dei giudici del Lederspray<br />

edeltalidomide che, dimostrata la causalità generale, hanno affermato l’imputazione<br />

dell’evento lesivo attraverso un processo di concretizzazione basato<br />

sul ragionamento logico e sul criterio della credibilità razionale.<br />

La discussione intorno al fondamento scientifico della spiegazione<br />

causale non inficia dunque il sottostante modello di spiegazione causale<br />

della c.s.q.n., basato sul meccanismo di eliminazione mentale e sul giudizio<br />

controfattuale. L’annoso problema relativo ai requisiti di validità e attendibilità<br />

delle leggi causali poste a fondamento della ricostruzione processuale<br />

del nesso di causalità va correttamente inquadrato non tanto come problema<br />

normativo legato al momento di imputazione oggettiva dell’evento,<br />

quanto come problema metodologico relativo alla concreta definizione dei<br />

requisiti minimi per la configurabilità di un giudizio causale( 89 ). La discussione<br />

sulla necessità di ridefinire le caratteristiche delle leggi di copertura<br />

ammissibili nel processo resta necessaria nella misura in cui riguarda un<br />

presupposto imprescindibile della valutazione normativa circa la imputazione<br />

di un evento ad un soggetto. Nondimeno il momento decisivo della<br />

conferma della ipotesi causale fornita dalla legge scientifica (causalità indi-<br />

( 87 ) Honig, Kausalität, cit., 184 ss.; Welzel, Kausalität und Handlung , cit., 718.<br />

( 88 ) Engisch, Vom Weltbild, cit., 138; Stella, La ‘‘descrizione’’ dell’evento, I, L’offesa<br />

– il nesso causale, Milano, 1970, 169 s.; Frister, Strafrecht, cit., 102. Per la distinzione tra<br />

scienze empiriche (volte alla formulazione di concetti e principi generali) e scienze storiche<br />

(dirette alla ricostruzione secondo un metodo individualizzante), v. Weber, Il metodo delle<br />

scienze storico-sociali, 1974, 93 ss. (‘‘La questione causale, allorché si tratta dell’individualità<br />

di un fenomeno, non è una questione di leggi, bensì una questione di concrete connessioni<br />

causali; non è una questione relativa alla formula sotto la quale può venire collocato il fenomeno<br />

come esempio specifico, ma una questione relativa alla connessione individuale a cui<br />

esso può venir collegato come suo risultato; è cioè una questione di imputazione.’’ ‘‘La conoscenza<br />

delle leggi di causalità può essere non già scopo, ma soltanto mezzo dell’indagine.<br />

Essa ci spiana la via rendendo possibile l’imputazione causale degli elementi dei fenomeni,<br />

culturalmente significativi nella loro individualità, alle proprie cause concrete. In quanto,<br />

e solo in quanto essa serve a questo, ha valore per la conoscenza di connessioni individuali’’).<br />

( 89 ) Sul punto chiaramente, Hilgendorf, Strafprozessuale Probleme, cit., 701 ss. Cfr.<br />

anche Puppe, Die Erfolgszurechnung im Strafrecht, Baden-Baden, 2000, 44 ss.; Donini, La<br />

causalità omissiva, cit., 39. Anche Stella, Leggi scientifiche, cit., 255 s., sottolinea il valore<br />

soltanto strumentale della spiegazione causale mediante leggi scientifiche.

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