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SAGGI E OPINIONI<br />

101<br />

gono dati per scontati. Ciò appare sorprendente se si considera che da decenni<br />

ormai la dottrina non procede ad un rinnovato confronto con il tema<br />

della validità e delle funzioni della c.s.q.n., alla luce delle più recenti elaborazioni<br />

(anche di stampo normativo) in tema di causalità. Si è diffuso l’equivoco<br />

che causalità sia scienza, che solo mediante il ricorso a leggi scientifiche<br />

sia possibile affermare la responsabilità di qualcuno. Questo atteggiamento<br />

‘‘positivista’’ ha completamente screditato la formula della<br />

c.s.q.n., che viene ritenuta addirittura ‘‘muta’’, ‘‘vuota’’; essa, riassorbita<br />

nel modello della sussunzione sotto leggi scientifiche, viene così privata<br />

del suo autonomo significato e della sua specifica funzione. Nei manuali<br />

si tramanda e si consolida la convinzione che la formula della c.s.q.n.<br />

non consenta di affermare la causalità, poiché presuppone la relazione causale<br />

che vorrebbe dimostrare. Questa conclusione, riduttiva e semplificatoria,<br />

lascia completamente in ombra il carattere logico del giudizio causale<br />

espresso mediante la c.s.q.n. e attribuisce un ruolo primario al rinvio alle<br />

leggi di copertura. Le leggi scientifiche da mero strumento della c.s.q.n.<br />

(come intendeva Engisch) sono diventate unico fondamento della causalità(<br />

85 ). La consapevolezza che la causalità può essere accertata solamente<br />

mediante leggi di copertura non fa venir meno la necessità di definire esattamente<br />

il concetto di causalità; per accertare se una condotta abbia cagionato<br />

l’evento non basta disporre di leggi scientifiche, ma occorre anche sapere<br />

cosa si intende per causa( 86 ). In questo senso, la teoria della gesetzmäßige<br />

Bedingung non comporta automaticamente la inutilità della formula<br />

condizionalistica, ma semmai lascia ancora irrisolta la questione centrale:<br />

la rilevanza del criterio della c.s.q.n. in un’ottica normativa.<br />

Preme ribadire che interpretare causalità e imputazione come due facce<br />

di una stessa medaglia consente di risolvere la contrapposizione tra prospettiva<br />

ex ante e prospettiva ex post all’interno del modello di accertamento causale.<br />

Occorre sottolineare l’importanza di una visione che ritenga la causalità<br />

empirica (naturalistica o scientifica) segnata da una prospettiva ex ante, incentrata<br />

sull’evento quale effetto (Wirkung) della condotta e pertanto espressiva<br />

del concetto di ‘‘causazione’’ (Verursachung), e, all’opposto, la causalità<br />

normativa caratterizzata da una prospettiva ex post che, muovendo dall’e-<br />

( 85 ) Invero, lo stesso Engisch, che viene tradizionalmente considerato il teorizzatore del<br />

modello nomologico-deduttivo di accertamento della causalità applicato al diritto penale, ha<br />

in realtà ammesso la rilevanza e l’utilità del concetto ‘‘comune’’ e ‘‘naturale’’ di causa basato<br />

su comuni massime di esperienza. Engisch riteneva che il giurista dovesse fornire una spiegazione<br />

di accadimenti quotidiani secondo schemi propri del senso e del linguaggio comune<br />

e non spiegare la realtà da un punto di vista fisico e scientifico (Vom Weltbild, 127).<br />

( 86 ) Così, chiaramente Frister, Strafrecht, cit., 92; Dencker, Kausalität, cit., 25; Puppe,<br />

Lob der Conditio – sine-qua-non – Formel, inGA, 2010, 552.

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