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LA CITTA' DEI MALATI, II VOL (1995) - Società Amici del Pensiero

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sanitarie in genere, con una giurisprudenza costante nell‟attribuire<br />

rilievo e nell‟assicurare tutela a pressoché tutti gli aspetti che<br />

attengono alla «personalità» <strong>del</strong> soggetto. Ebbene, per quanto<br />

riguarda gli ambiti che stiamo considerando, non c‟è praticamente<br />

traccia di contenzioso per ipotesi di lesione di diritti, di trasgressione<br />

di doveri che nascono dal rapporto giuridico che si instaura fra<br />

medico e paziente o psicologo e paziente, non c‟è traccia neppure<br />

degli obblighi contrattuali ed extra contrattuali che competono a una<br />

qualsivoglia struttura sanitaria. La poca giurisprudenza esistente<br />

attiene in via pressoché esclusiva alle questioni relative alle modalità<br />

di custodia e vigilanza dei malati di mente, alla prevedibilità o meno<br />

di determinati comportamenti e quindi alla congruità <strong>del</strong>le misure<br />

adottate. Eppure i comportamenti e i processi posti in essere nel<br />

campo <strong>del</strong>la malattia mentale e <strong>del</strong>lo handicap – e non ci riferiamo a<br />

singoli episodi di deviazione, ma alle regole diffuse e consolidate <strong>del</strong><br />

sistema, alle stesse procedure codificate in atti regolamentari –<br />

sembrano porsi in palese contraddizione con gli stessi principi<br />

fondamentali <strong>del</strong>l‟ordinamento, prima ancora che con norme<br />

specifiche.<br />

Che cosa distingue allora, sotto il profilo <strong>del</strong>la responsabilità<br />

giuridica le prestazioni di cui qui ci occupiamo dalle altre rese in<br />

contesti sanitari diversi? Forse che l‟obbligazione di mezzi tipica <strong>del</strong><br />

rapporto professionale, i precetti canonici di perizia, prudenza e<br />

diligenza che reggono l‟iter diagnostico terapeutico, e anche il<br />

principio generale che vieta di causare ad alcuno danno ingiusto, non<br />

si applicano nel campo <strong>del</strong>le prestazioni su persone con malattia<br />

mentale? Non esistono norme in tal senso, come non esistono aree<br />

assistite da una sorta di «presunzione di irresponsabilità». Proviamo<br />

allora a porre qualche elemento di riflessione e, se possibile, di<br />

risposta.<br />

Una prima considerazione riguarda il fatto che, di norma,ciò che<br />

attiva la tutela giurisdizionale è l‟azione di qualcuno che vi abbia<br />

interesse. Nel caso <strong>del</strong>la malattia mentale, l‟interessato per<br />

eccellenza, il malato o dichiarato tale, non è in condizioni di agire<br />

autonomamente a propria tutela, anche quando si rende conto che si<br />

sta operando in suo danno, perché si trova a dover fare i conti con<br />

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