27.05.2013 Views

LA CITTA' DEI MALATI, II VOL (1995) - Società Amici del Pensiero

LA CITTA' DEI MALATI, II VOL (1995) - Società Amici del Pensiero

LA CITTA' DEI MALATI, II VOL (1995) - Società Amici del Pensiero

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

C‟è un che di anomalo in questa legge in cui par di cogliere, sotto<br />

il profilo strettamente tecnico, una sorta di misticismo giuridico.<br />

L‟art. 1 ha per titolo «Definizione <strong>del</strong>la professione di psicologo» e<br />

testualmente recita:<br />

La professione di psicologo comprende l’uso di strumenti conoscitivi e di<br />

intervento per la prevenzione, la diagnosi,le attività di abilitazioneriabilitazione<br />

e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al<br />

gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le<br />

attività di sperimentazione, ricerca e didattica di tale ambito.<br />

Utilizzando i criteri stabiliti dalle disposizioni generali sulla<br />

legge, sfidiamo chiunque a capire che cosa debba intendersi per<br />

«professione di psicologo» alla luce <strong>del</strong>la «definizione» appena<br />

trascritta. Sembra essere una formulazione priva di significato<br />

intrinseco atta solo a ricomprendere, e quindi legittimare, tutto ciò di<br />

cui gli psicologi a qualche titolo si occupano. Più oltre si precisa che,<br />

fatta salva la fase transitoria, per esercitare la professione di<br />

psicologo, cioè operare nei campi compresi nell‟art. 1, occorre la<br />

laurea in psicologia e l‟iscrizione all‟apposito albo. Sorge però un<br />

problema tecnico. Un albo professionale è istituito a garanzia dei<br />

terzi e a tutela degli stessi iscritti. Nulla da eccepire nel caso in<br />

specie sulla tutela degli iscritti, sicuramente decifrabile. Meno<br />

intelligibile è la garanzia per i cittadini laddove è <strong>del</strong> tutto indefinito<br />

il contenuto <strong>del</strong>la professione e quindi la natura <strong>del</strong>le prestazioni.<br />

Sembra quasi che, in carenza di una identità propria (si sarebbe<br />

tentati di dire: di una legge propria), si sia demandato ad altri, e in<br />

particolare in questo caso allo Stato, l‟incombenza di definirla con rilevanza<br />

costitutiva.<br />

Altrettanto dubbia, e se possibile ancor più seria nelle sue<br />

implicazioni, è la questione <strong>del</strong>la psicoterapia, introdotta in forma<br />

spuria e in un contesto anomalo dall‟art. 3 <strong>del</strong>la legge. Si disciplina,<br />

infatti, e non solo per gli psicologi, «l‟esercizio <strong>del</strong>l‟attività<br />

psicoterapeutica» stabilendo le condizioni di legittima esplicazione<br />

di un‟attività non definita neppure nei suoi tratti più generali e non<br />

identificabile neanche tentando di percorrere la strada di una sorta di<br />

unificazione giuridica <strong>del</strong>le diverse concezioni e pratiche di<br />

262<br />

270271

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!