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LA CITTA' DEI MALATI, II VOL (1995) - Società Amici del Pensiero

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si è detto; si era consapevoli che così facendo si sarebbe provocato il<br />

crollo di tutto il sistema: bisognava dunque inventare qualche cosa<br />

nella linea <strong>del</strong> «nuovo» che ormai premeva. Il risultato è una sorta di<br />

norma speciale, che in parte anticipa i contenuti <strong>del</strong>la riforma più<br />

generale, mentre per altri aspetti mostra un carattere di dichiarata<br />

provvisorietà, in attesa di una definizione complessiva che tuttavia<br />

non è mai stata portata a termine. Ed è proprio questo il primo punto<br />

che vale la pena di annotare: non solo allora, ma neppure neiquasi<br />

due decenni ormai trascorsi si è più registrata una seria volontà di<br />

pervenire a una più completa o diversa legislazione nel settore, come<br />

non si è neppure tentato di metter mano in un campo che sembra<br />

essere diventato minato. È rimasto un insieme di norme<br />

approssimative anche sotto il profilo tecnico e a volte contraddittorie,<br />

in cui convivono disposizioni perentorie e formulazioni che sarebbe<br />

più corretto annoverare fra le dichiarazioni d‟intenti. La legge, comunque,<br />

ha avuto l‟effetto dirompente che tutti conosciamo e, a ogni<br />

buon conto, è rimasta l‟ultimo e unico riferimento legislativo statale<br />

per gli interventi nell‟ambito <strong>del</strong>la malattia mentale.<br />

Sottolineiamo due aspetti che ci sembrano interessanti<br />

nell‟economia <strong>del</strong> discorso che stiamo portando avanti.<br />

Nella «centottanta» il ricorso al ricovero obbligatorio è soluzione<br />

eccezionale ed estrema, e come tale minuziosamente disciplinata da<br />

procedure garantiste. Nulla si dice invece circa i confini di legittimità<br />

e liceità di altre forme di intervento, per esempio di tipo<br />

farmacologico, che pure sono finalizzate al «contenimento» o<br />

comunque alla modificazione <strong>del</strong> comportamento <strong>del</strong>le persone. Di<br />

per sé la legge non entra neppure nello specifico dei trattamenti<br />

ammessi in condizione di ricovero obbligatorio, se non per il<br />

riferimento ai principi generali <strong>del</strong> rispetto <strong>del</strong>la persona e dei sui<br />

diritti costituzionali; essa parte tuttavia dal presupposto che il<br />

trattamento obbligatorio sia una condizione di breve durata,<br />

dichiaratamente coatta nel suo complesso: con ciò implicitamente<br />

contempla e giustifica anche singoli interventi obbligati. Rispetto<br />

allo stesso ordinamento giuridico, si pone invece qualche problema<br />

circa l‟ortodossia di trattamenti sanitari che incidono di fatto sulla<br />

sfera <strong>del</strong>le libertà individuali e che vengono somministrati senza<br />

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