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LA CITTA' DEI MALATI, II VOL (1995) - Società Amici del Pensiero

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ordine pubblico costituito dalla malattia mentale, fino al punto di<br />

creare una nuova categoria di malati.<br />

La L. n. 6972/1890 ha due obiettivi dichiarati: il primo, quello di<br />

ricondurre a un‟unica forma giuridica di diritto pubblico (l‟IPAB) le<br />

iniziative private sorte come enti morali,opere pie, ecc., con la<br />

finalità statutaria di accogliere i poveri, sani o malati, e di curare<br />

l‟educazione dei minori (esclusa l‟istruzione!); il secondo, di porre<br />

queste istituzioni sotto la vigilanza <strong>del</strong> Ministero degli Interni,<br />

attraverso le Prefetture. La creazione di una IPAB non è il<br />

riconoscimento <strong>del</strong>la rilevanza pubblica <strong>del</strong>l‟azione di soggetti<br />

autonomi, ma l‟atto istitutivo, in forma di decreto, di un soggetto<br />

giuridico nuovo, diverso da quello originario che ha espresso la<br />

volontà d‟agire in un determinato ambito, ha reperito le risorse<br />

necessarie, che accetta di esprimersi e operare secondo modalità<br />

pubblicistiche e sotto il controllo <strong>del</strong>lo Stato. Tutto ciò è ritenuto<br />

condizione essenziale perché ne sia accettata la funzione di pubblica<br />

utilità, cioè la rispondenza all‟interesse pubblico. Si è detto e scritto<br />

che la L.n.6972/1890 va letta nel quadro <strong>del</strong>la contemporanea e più<br />

generale preoccupazione <strong>del</strong>lo Stato liberale di «normare»<br />

diffusamente e fin nel dettaglio con leggi formali, spesso<br />

tecnicamente pregevoli, ogni aspetto <strong>del</strong>la vita sociale e dei rapporti<br />

interpersonali. Si noti tuttavia che la sola modifica intervenuta dal<br />

1890 a oggi è la <strong>del</strong>ega alle Regioni <strong>del</strong>le competenze in materia di<br />

vigilanza [7] e la sub <strong>del</strong>ega attuata da alcune di queste in favore<br />

<strong>del</strong>le Unità Sanitarie Locali: è un passaggio interessante, perché non<br />

mette in discussione il nodo culturale e politico <strong>del</strong>la legge, che<br />

attiene alla concezione <strong>del</strong>lo Stato e al suo rapporto con i cittadini,<br />

ma riflette soltanto la nuova articolazione e il diverso equilibrio <strong>del</strong><br />

potere statuale.<br />

L‟Istituto dunque è struttura assistenziale, spesso preesistente al<br />

manicomio come ambito caritatevole di accoglienza, comunque sotto<br />

vigilanza pubblica, deputato, per quanto riguarda i malati di mente,<br />

al ricovero dei soggetti «tranquilli e non pericolosi a sé e agli altri»,<br />

dotato tuttavia di personale e locali idonei alla «custodia» di chi<br />

tranquillo non fosse più, e in ogni caso sostituibile con «separati<br />

reparti» <strong>del</strong> manicomio.Su questi presupposti, le persone affette da<br />

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