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LA CITTA' DEI MALATI, II VOL (1995) - Società Amici del Pensiero

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che oggi operano in un contesto di ampio consenso culturale e<br />

sociale e con dovizia di risorse.<br />

Il manicomio era un mondo chiuso, sottratto a ogni controllo<br />

esterno di qualche reale incidenza, che doveva risolvere i problemi<br />

<strong>del</strong>la società e non crearne di nuovi: questa era la legge fondamentale<br />

non scritta, eppure inviolabile e inviolata, che trovava riscontro in un<br />

corrispondente meccanismo di premio-punizione vincolante ed<br />

efficace sia per il personale sia per i ricoverati. Il premio più ambito<br />

finiva con l‟essere il riconoscimento <strong>del</strong> manicomio come<br />

«zonafranca», una sorta di extra territorialità dove, nel bene e nel<br />

male, tutto era consentito.<br />

3. I «MATTI» E GLI «HANDICAPPATI»<br />

Il regolamento di esecuzione <strong>del</strong>la L. n. 36/1904, disciplinando<br />

gli «altri luoghi di cura e ricovero degli alienati», prevedeva il<br />

ricovero presso «Istituti», e di norma non presso i manicomi, di<br />

«mentecatti cronici tranquilli, epilettici innocui, cretini, idioti ed, in<br />

generale, individui colpiti da infermità mentale inguaribile, non<br />

pericolosi a sé e agli altri», imponendo peraltro la disponibilità di<br />

«personale e locali idonei alla temporanea custodia di quei malati che<br />

cessassero di essere tranquilli». Tuttavia, «dove non esistono Istituti<br />

indicati nella prima parte di questo articolo, ovvero quando essi sono<br />

insufficienti, i mentecatti devono essere accolti in separati reparti dei<br />

manicomi». [6]<br />

Il termine «Istituto» utilizzato dal legislatore per individuare una<br />

possibile alternativa al manicomio, connotava allora, e connota<br />

ancora oggi, una pluralità di soggetti giuridici molto diversi tra di<br />

loro per struttura, organizzazione e finalità, tutti omologati, salvo<br />

pochissime anche se pregevoli eccezioni, in forza di un‟unica<br />

disciplina normativa, la Legge 17 luglio 1890, n. 6972 «Norme sulle<br />

istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza», tuttora pienamente<br />

in vigore. È il secondo pilastro, accanto alla «legge manicomiale»,<br />

attraverso il quale lo Stato ha gestito, noi sosteniamo, il problema di<br />

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