LA CITTA' DEI MALATI, II VOL (1995) - Società Amici del Pensiero
LA CITTA' DEI MALATI, II VOL (1995) - Società Amici del Pensiero LA CITTA' DEI MALATI, II VOL (1995) - Società Amici del Pensiero
concreto, con le conseguenze che si possono facilmente immaginare e anche concretamente sperimentare. La Costituzione è entrata in vigore il 1° gennaio 1948. Allora la malattia mentale e lo handicap non formavano oggetto, in quanto tali, di specifiche disposizioni di legge: preesistevano invero, e mantenevano inalterata la loro efficacia, almeno due distinte normative, molto diverse nei contenuti formali, ma tra di loro coerenti, finalizzate a gestire gli effetti sociali della malattia mentale e dello handicap. 2. I «MANICOMI» E GLI «ALIENATI» La prima e più importante delle predette normative, rimasta in vigore senza sostanziali modifiche fino al 16 maggio 1978, ma i cui effetti sono ancora oggi ampiamente apprezzabili, è la Legge 4 febbraio 1904, n.36 «Disposizioni e regolamento sui manicomi e sugli alienati». Il testo della legge si apriva con queste parole: Debbono essere custodite e curate nei manicomi le persone affette per qualunque causa da alienazione mentale, quando siano pericolose a sé o agli altri o riescano di pubblico scandalo e non siano e non possano essereconvenientemente custodite e curate fuorché nei manicomi. Sono compresi sotto questa denominazione, agli effetti della presente legge, tutti quegli istituti, comunque denominati, nei quali vengono ricoverati alienati di qualunque genere. [3] Non andiamo oltre nella citazione testuale della legge e del relativo regolamento di esecuzione [4] e ci limitiamo a sottolineare alcuni aspetti salienti che sono già tutti contenuti nell‟esordio appena trascritto e rispetto al quale la stessa legge e il minuzioso articolato regolamentare si pongono come mera esplicitazione e conferma. Il primo dato che appare di tutta evidenza è la preoccupazione di rimuovere dal contesto sociale quegli elementi che arrecano turbamento all‟ordine pubblico, ma che, in ragione di uno stato di «alienazione mentale» comunque determinatosi, non possono essere 246 252253
considerati delinquenti comuni e come tali trattati. È una distinzione più apparente che reale perché, in effetti, le procedure di internamento e le conseguenze del ricovero, in particolare la perdita della «capacità di agire» – intesa in senso tecnico come capacità di porre in essere fatti rilevanti sotto il profilo giuridico – e l‟annotazione sul casellario giudiziario come per sentenza di condanna passata in giudicato, assimilano le due posizioni, con la differenza, non irrilevante, che per gli «alienati» la condanna è, di norma, a vita. Le finalità del «manicomio», così come sono individuate dalla legge, confermano che gli obiettivi prioritari non sono «la custodia e la cura» del malato di mente in quanto tale, ma solo di quello «pericoloso» o che dia «pubblico scandalo» e che non possa essere altrimenti trattato «convenientemente», cioè, ancora una volta, in condizioni di sicurezza e senza scandalo per il contesto sociale. È solo questione diordine pubblico, da gestirsi attraverso le Questure. La guarigione è problema che non si pone neppure e l‟uso del termine «cura» non ingeneri equivoci. Il binomio «custodia e cura» è sempre inscindibile e se ne può agevolmente desumere il contenuto reale dai compiti attribuiti all‟«infermiere», che è la figura-chiave della struttura manicomiale, assieme all‟onnipotente «direttore»: Spetta agli infermieri, sotto la dipendenza del direttore, dei medici e dei capi infermieri, di sorvegliare ed assistere i malati affidati a ciascuno di essi; vigilare attentamente affinché questi non nuocciano a sé e agli altri, e sia provveduto ad ogni loro bisogno; curare, per quanto è possibile, di adibirli a quelle occupazioni che dai medici fossero indicate come adatte all’indole e alle attitudini di ciascuno; eseguire tutte le prescrizioni dei superiori per la buona manutenzione dei locali, degli arredi, ecc., e riferire immediatamente ai superiori stessi tutto quanto concerne i malati ed il servizio. Rispondono dei malati affidati e della custodia degli strumenti impiegati nel lavoro. [5] Si è dato spazio alla lunga citazione anche per indurre a qualche riflessione sull‟effettiva diversità di impostazione e di contenuti di non pochi centri pubblici e privati, formalmente non manicomiali, 247 253254
- Page 196 and 197: che, in quanto norma di competenza,
- Page 198 and 199: arrivato. Oppure vi è arrivato con
- Page 200 and 201: significato di segno della propria
- Page 202 and 203: I due segni clinici più noti e sig
- Page 204 and 205: [28] ma le vicende umane rimarranno
- Page 206 and 207: suoi due articoli: il concetto di p
- Page 208 and 209: Due sono i moventi di questo passag
- Page 210 and 211: mente, come se la questione della c
- Page 212 and 213: 3. NOTA DIFFERENZIALE TRA PSICOSI E
- Page 214 and 215: Secondo il criterio differenziale a
- Page 216 and 217: d‟empietà religiosa - si sarà s
- Page 218 and 219: [24] La psicologia che cerca di sta
- Page 220 and 221: [36] Cfr. per esempio: Georget, Il
- Page 222 and 223: Anziché criticare e rielaborare qu
- Page 224 and 225: o meglio di giustificazione, di sub
- Page 226 and 227: non sarà segno della libertà del
- Page 228 and 229: qualcosa a cui uguagliarsi e non co
- Page 230 and 231: credo che, dopo dime, questa storia
- Page 232 and 233: [18] Ivi, pp. 250-251. [19] L. Mit
- Page 234 and 235: a) l‟appartenere ad un altro mond
- Page 236 and 237: Nello handicap psichico, abbiamo de
- Page 238 and 239: gli operatori del Centro, si svegli
- Page 240 and 241: NOTE [1] «L‟Anaconda» è una co
- Page 242 and 243: 242
- Page 244 and 245: 1. LA COSTITUZIONE E IL PRINCIPIO D
- Page 248 and 249: che oggi operano in un contesto di
- Page 250 and 251: «alienazione mentale» sono state
- Page 252 and 253: afforzata dall‟introduzione, coer
- Page 254 and 255: si è detto; si era consapevoli che
- Page 256 and 257: dell‟ordinamento. Questa fonte es
- Page 258 and 259: imenti si può documentare un‟alt
- Page 260 and 261: da un esito stabilizzato o progress
- Page 262 and 263: C‟è un che di anomalo in questa
- Page 264 and 265: sanitarie in genere, con una giuris
- Page 266 and 267: che vive di una sua autonomia ed è
- Page 268 and 269: 268
- Page 270 and 271: analitiche ed empiriche». È a par
- Page 272 and 273: 3. Alcune premesse di carfattere ge
- Page 274 and 275: teorici e clinici protocollari adeg
- Page 276 and 277: strategico stesso della medicina.
- Page 278 and 279: d) l‟oscillazione rapida e repent
- Page 280 and 281: 1. Esiste un possibile «sapere» e
- Page 282 and 283: 7. Torniamo ora, dopo avere affront
- Page 284 and 285: la seduzione, il «punto di orrore
- Page 286 and 287: 9. Altro tema significativo è il r
- Page 288 and 289: di un ferita, di una mancanza o que
- Page 290 and 291: ispondere) dentro la quale possono
- Page 292 and 293: possibili esiti della rinascita mes
- Page 294 and 295: dell‟infanzia o di casa!». Il pr
considerati <strong>del</strong>inquenti comuni e come tali trattati. È una distinzione<br />
più apparente che reale perché, in effetti, le procedure di<br />
internamento e le conseguenze <strong>del</strong> ricovero, in particolare la perdita<br />
<strong>del</strong>la «capacità di agire» – intesa in senso tecnico come capacità di<br />
porre in essere fatti rilevanti sotto il profilo giuridico – e<br />
l‟annotazione sul casellario giudiziario come per sentenza di<br />
condanna passata in giudicato, assimilano le due posizioni, con la<br />
differenza, non irrilevante, che per gli «alienati» la condanna è, di<br />
norma, a vita.<br />
Le finalità <strong>del</strong> «manicomio», così come sono individuate dalla<br />
legge, confermano che gli obiettivi prioritari non sono «la custodia e<br />
la cura» <strong>del</strong> malato di mente in quanto tale, ma solo di quello<br />
«pericoloso» o che dia «pubblico scandalo» e che non possa essere<br />
altrimenti trattato «convenientemente», cioè, ancora una volta, in<br />
condizioni di sicurezza e senza scandalo per il contesto sociale. È<br />
solo questione diordine pubblico, da gestirsi attraverso le Questure.<br />
La guarigione è problema che non si pone neppure e l‟uso <strong>del</strong><br />
termine «cura» non ingeneri equivoci. Il binomio «custodia e cura» è<br />
sempre inscindibile e se ne può agevolmente desumere il contenuto<br />
reale dai compiti attribuiti all‟«infermiere», che è la figura-chiave<br />
<strong>del</strong>la struttura manicomiale, assieme all‟onnipotente «direttore»:<br />
Spetta agli infermieri, sotto la dipendenza <strong>del</strong> direttore, dei medici e dei<br />
capi infermieri, di sorvegliare ed assistere i malati affidati a ciascuno di<br />
essi; vigilare attentamente affinché questi non nuocciano a sé e agli altri,<br />
e sia provveduto ad ogni loro bisogno; curare, per quanto è possibile, di<br />
adibirli a quelle occupazioni che dai medici fossero indicate come adatte<br />
all’indole e alle attitudini di ciascuno; eseguire tutte le prescrizioni dei superiori<br />
per la buona manutenzione dei locali, degli arredi, ecc., e riferire<br />
immediatamente ai superiori stessi tutto quanto concerne i malati ed il<br />
servizio.<br />
Rispondono dei malati affidati e <strong>del</strong>la custodia degli strumenti impiegati<br />
nel lavoro. [5]<br />
Si è dato spazio alla lunga citazione anche per indurre a qualche<br />
riflessione sull‟effettiva diversità di impostazione e di contenuti di<br />
non pochi centri pubblici e privati, formalmente non manicomiali,<br />
247<br />
253254