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LA CITTA' DEI MALATI, II VOL (1995) - Società Amici del Pensiero

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Veniamo ora al secondo comma che, dopo aver conosciuto un<br />

periodo di particolare favore nella seconda metà degli anni settanta in<br />

relazione al dibattito sui trattamenti sanitari obbligatori, è stato<br />

pressoché dimenticato per oltre un decennio: solo in tempi recenti ha<br />

meritato rinnovata attenzione quale fondamento <strong>del</strong> diritto al<br />

«consenso informato» per le prestazioni sanitarie, ma nulla ha<br />

continuato a rilevare, nella teoria e nella prassi quotidiana, negli<br />

ambiti di cui ci occupiamo in questa sede. Eppure il dettato<br />

costituzionale esplicita un principio fondamentale di portata<br />

generale, a tutela di tutti i cittadini, e gravido di conseguenze.<br />

Statuire infatti che «nessuno può essere obbligato a un determinato<br />

trattamento sanitario se non per disposizione di legge» significa codificare<br />

una condizione eccezionale, assistita addirittura da riserva di<br />

legge formale, che stabilisce, come regola, il riconoscimento per tutti<br />

e per ciascuno («nessuno può essere...») di una competenza<br />

individuale, che ha la sua fonte normativa solo nel singolo, come<br />

contenuto la capacità di comprendere ciò che è bene o male per sé, e<br />

la facoltà di perseguire, o non perseguire, questo bene.<br />

È qualche cosa di più, e di diverso, rispetto al diritto alla salute<br />

tutelato nel primo comma: è il riconoscimento <strong>del</strong>l‟esistenza di una<br />

norma eteronoma sottratta alla competenza legislativa <strong>del</strong>lo Stato, e<br />

perciò limite giuridico all‟intervento <strong>del</strong>lo Stato stesso. Ne è riprova<br />

il fatto che anche il ricorso legale a trattamenti sanitari obbligatori,<br />

eccezione e non regola, è ammesso solo per atti determinati, e non<br />

per categorie di persone.<br />

Ma allora, se così è, la salute è questione che, anche sotto il<br />

profilo <strong>del</strong>la responsabilità, e quindi <strong>del</strong>l‟imputabilità, attiene<br />

innanzitutto al soggetto in quanto tale, non al professionista;<br />

competenza e professionalità non sono dunque concetti<br />

sovrapponibili, ma necessariamente distinti.<br />

Proprio la tutela <strong>del</strong>la competenza individuale come preesistente<br />

alla norma statuale fa ascrivere a pieno titolo il secondo comma<br />

<strong>del</strong>l‟art. 32 <strong>del</strong>la Costituzione nel novero <strong>del</strong>le norme poste a<br />

garanzia <strong>del</strong>le libertà personali: senza questo passaggio, e se si<br />

vanifica questo contenuto, la volontà espressa dai Costituenti si<br />

riduce inevitabilmente a espressione letteraria priva di significato<br />

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