27.05.2013 Views

LA CITTA' DEI MALATI, II VOL (1995) - Società Amici del Pensiero

LA CITTA' DEI MALATI, II VOL (1995) - Società Amici del Pensiero

LA CITTA' DEI MALATI, II VOL (1995) - Società Amici del Pensiero

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1. <strong>LA</strong> COSTITUZIONE E IL PRINCIPIO<br />

DEL<strong>LA</strong> «COMPETENZA INDIVIDUALE»<br />

Seguendo il criterio <strong>del</strong>la gerarchia <strong>del</strong>le fonti, prendiamo le<br />

mosse dalla Costituzione <strong>del</strong>la Repubblica Italiana, e in particolare<br />

dall‟art. 32:<br />

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto <strong>del</strong>l’individuo e<br />

interesse <strong>del</strong>la collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.<br />

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se<br />

non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i<br />

limiti imposti dal rispetto dalla persona umana.<br />

Stiamo brevemente sul primo capoverso. È principio<br />

fondamentale <strong>del</strong>l‟ordinamento giuridico che la «salute» – qui senza<br />

aggettivi, mentre trent‟anni dopo si sentirà l‟esigenza di precisare, e<br />

quindi di distinguere, «fisica e psichica» [2] – è «diritto soggettivo<br />

indisponibile». Come per ogni fattispecie analoga, la tutela ha<br />

soprattutto un contenuto negativo: non è un diritto a essere o ad<br />

avere, ma a che non siano tollerati, e quindi che siano sanzionati, i<br />

comportamenti lesivi <strong>del</strong> diritto tutelato. È il fondamento <strong>del</strong>la<br />

«responsabilità giuridica», sulla quale avremo modo di ritornare più<br />

avanti.<br />

La «salute», inoltre, è «interesse <strong>del</strong>la collettività», cioè interesse<br />

pubblico, «conveniente» per la convivenza civile. La tutela di un<br />

interesse pubblico è innanzitutto un‟azione positiva, un operare<br />

per..., finalizzata al raggiungimento di obiettivi coerenti con<br />

l‟interesse tutelato. Una notazione, non secondaria: l‟interesse<br />

direttamente tutelato è la salute, non «i servizi», l‟organizzazione<br />

sanitaria e quant‟altroabbia rilevanza strumentale. Questi soggetti<br />

hanno ragion d‟essere, possono trovare motivazione conveniente, e<br />

quindi tutela, non di per sé stessi, ma solo in relazione alla volontà e<br />

capacità di conseguire risultati quantomeno non contraddittori con<br />

ciò che l‟ordinamento individua come pubblico interesse.<br />

244<br />

250251

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!