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Prof. C. Fugazzola Dr.ssa A. Leonardi

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Richiamo degli elementi fondamentali<br />

di radioprotezione del paziente:<br />

appropriatezza, giustificazione,<br />

ottimizzazione,<br />

sistema di responsabilità<br />

<strong>Prof</strong>. C. <strong>Fugazzola</strong><br />

<strong>Dr</strong>.<strong>ssa</strong> A. <strong>Leonardi</strong>


L’evoluzione delle tecnologie e delle conoscenze in campo<br />

medico hanno favorito lo sviluppo e l’impiego crescente<br />

della moderna diagnostica per immagini.<br />

Vanno quindi affrontati due temi di rilievo: l’appropriatezza<br />

nel ricorso a questa tipologia di esami ed il controllo del<br />

rischio del danno radiogeno (la radioprotezione del<br />

paziente).


RISCHI NELL’USO DIAGNOSTICO DELLE<br />

RADIAZIONI IONIZZANTI<br />

L’esistenza di un rischio concreto nell’uso delle radiazioni<br />

ionizzanti è da tempo suffragata da osservazioni<br />

estemporanee, retrospettive e sperimentali.<br />

Quando un mezzo biologico è esposto in un campo di<br />

radiazioni ionizzanti, a seguito del trasferimento di<br />

energia dalle radiazioni al mezzo e della susseguente<br />

produzione di ionizzazioni, esso diviene sede di una serie<br />

di processi fisico-chimici che possono dar luogo alla<br />

manifestazione di un certo effetto biologico.


CLASSIFICAZIONE DEL DANNO SULL’UOMO<br />

DANNI<br />

SOMATICI<br />

DETERMINISTICI<br />

• Infertilità Infertilit Infertilità<br />

• Radiodermite<br />

• Cataratta<br />

• Sindrome acuta<br />

da radiazioni<br />

• Etc….. Etc Etc….. ..<br />

DANNI<br />

SOMATICI<br />

STOCASTICI<br />

• Tumori<br />

• Leucemie<br />

DANNI<br />

GENETICI<br />

STOCASTICI<br />

• Mutazioni<br />

geniche<br />

• Aberrazioni<br />

cromosomiche


EFFETTI DETERMINISTICI<br />

Effetti dannosi indotti da dosi più pi o meno elevate di<br />

radiazioni ionizzanti, manifestantisi con certezza nei<br />

soggetti esposti allorquando è superata una definita<br />

dose-soglia. dose soglia.<br />

La gravità, gravit , proporzionale alla dose ricevuta (crescendo:<br />

eritema-epidermite eritema epidermite secca-epidermite secca epidermite essudativa-<br />

ulcerazione-necrosi),<br />

ulcerazione necrosi), è criticamente influenzata dalle<br />

modalità modalit della sua distribuzione nel tempo e<br />

condizionata in maniera sostanziale dalla variabilità variabilit<br />

individuale.


EFFETTI STOCASTICI<br />

o probabilisticamente ipotizzabili<br />

Effetti dannosi indotti da dosi anche modeste di radiazioni<br />

ionizzanti, manifestantisi con una certa probabilità, probabilit , in una<br />

frazione dei soggetti esposti, con incidenza casuale, “del del tutto o<br />

del nulla” nulla (cioè (cio manifestantisi con piena espressione clinica o<br />

non manifestantisi affatto), non distinguibili da quelli insorgenti insorgenti<br />

in maniera apparentemente spontanea.<br />

Trattasi di effetti per i quali è lecito ed opportuno supporre<br />

l’assenza assenza di una dose-soglia dose soglia o, comunque, una dose-soglia dose soglia molto<br />

piccola.


EFFETTI STOCASTICI<br />

La carenza di informazioni sperimentali<br />

dirette sugli effetti biologici di dosi<br />

molto piccole di radiazioni ionizzanti<br />

obbliga a una serie di assunzioni di<br />

base.<br />

La principale di queste consiste nella<br />

accettazione di una ipotesi di linearità linearit<br />

nella estrapolazione verso le dosi più pi<br />

basse dei valori di effetto osservati per<br />

le dosi più pi alte, con la negazione<br />

dell’esistenza dell esistenza di una dose soglia al di<br />

sotto della quale nessun effetto<br />

biologico sarebbe prodotto. Questa<br />

ipotesi conservativa conduce ad una<br />

certa sovrastima del rischio di danno<br />

connesso all’esposizione all esposizione a una<br />

radiazione ionizzante.<br />

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EFFETTI STOCASTICI<br />

Carcinogenesi<br />

Carcinogenesi<br />

cioè l’induzione di un tumore solido o di una leucemia a<br />

seguito di danni non riparati del DNA


EFFETTI STOCASTICI<br />

In seguito all’irradiazione è nece<strong>ssa</strong>rio considerare un periodo minimo di risposta<br />

clinicamente silente (latenza), seguito da un periodo a rischio, in cui è attesa la comparsa<br />

(a livello diagnostico) dei tumori dovuti alla radioinduzione .<br />

• Leucemia:<br />

– 2 anni di latenza<br />

– picco 5-8 anni<br />

– lento decremento fino al ritorno<br />

verso i valori di incidenza<br />

naturale entro i 30 anni<br />

5-8 anni<br />

2 30<br />

• Altri tumori:<br />

anni<br />

– più di 5 anni di latenza<br />

– graduale e lento incremento<br />

fino a 10 anni<br />

– incremento costante, in termini<br />

probabilistici, per tutta la vita<br />

0 5 10


EFFETTI STOCASTICI<br />

La probabilità probabilit di comparsa degli effetti stocastici dipende<br />

•oltre oltre che dalla dose assorbita, assorbita,<br />

•dal dal tipo di radiazione in gioco<br />

•dalla dalla diversa tendenza dei tessuti coinvolti a “sviluppare sviluppare “ il<br />

danno subito


LE PRINCIPALI GRANDEZZE USATE IN RADIOPROTEZIONE<br />

Tre grandezze assumono rilievo nelle determinazioni della<br />

quantità di energia radiante assorbita dal soggetto sottoposto ad<br />

indagine radiodiagnostica:<br />

DOSE ASSORBITA IN UN ORGANO O TESSUTO<br />

DT é definita come:<br />

l’energia energia depositata in un organo divisa per la ma<strong>ssa</strong> dell’organo dell organo stesso<br />

L’unità di misura della dose assorbita nel Sistema Internazionale é il Gray<br />

(Gy), che corrisponde all’energia di un joule depositata in un kg di ma<strong>ssa</strong>.


LE PRINCIPALI GRANDEZZE USATE IN RADIOPROTEZIONE<br />

L’effetto biologico delle radiazioni, oltre che dalla quantità di<br />

energia ceduta ad un organo o tessuto, dipende però anche dalle<br />

modalità di cessione di questa energia<br />

DOSE EQUIVALENTE<br />

La dose equivalente (H T ) é definita come:<br />

la dose media ad un organo o tessuto moltiplicata per un coefficiente<br />

di ponderazione della radiazione in gioco che ne esprime l’efficacia l efficacia<br />

biologica relativa (EBR).<br />

H = ×<br />

T WR<br />

DT<br />

L’unità di misura della dose equivalente é il Sievert (Sv).


LE PRINCIPALI GRANDEZZE USATE IN RADIOPROTEZIONE<br />

L’esposizione alle radiazioni dei diversi tessuti od organi comporta inoltre diverse<br />

probabilità di danno con diversi livelli di gravità del danno secondo il tessuto od organo<br />

intere<strong>ssa</strong>to. La combinazione di probabilità di danno e del relativo grado di severità é<br />

definito detrimento.<br />

Per tenere conto del detrimento sanitario associato agli effetti stocastici a seguito<br />

dell’irradiazione dei tessuti o organi corporei irradiati la Commissione Internazionale per<br />

le Protezioni Radiologiche (I.C.R.P.) ha definito la grandezza radioprotezionistica:<br />

DOSE EFFICACE (E) definita come:<br />

la sommatoria della dose equivalente ai vari tessuti e organi irradiati irradiati<br />

moltiplicata<br />

per un fattore di ponderazione che tiene conto della diversa radiosensibilit<br />

radiosensibilità<br />

degli<br />

organi<br />

E<br />

= T<br />

∑ W ×<br />

T H T<br />

L’unità di misura della dose equivalente efficace é il Sievert (Sv).


LE PRINCIPALI GRANDEZZE USATE IN RADIOPROTEZIONE<br />

ORGANI DI RIFERIMENTO E<br />

LORO COEFFICIENTE DI PESO<br />

NELL’INDUZIONE DI TUMORI<br />

LETALI (ICRP 60)<br />

W T indica, in concreto, i contributi<br />

frazionari dei vari organi al danno<br />

stocastico complessivo equiparato a<br />

1.<br />

Organo o tessuto WT<br />

Gonadi 0,20<br />

Midollo osseo rosso 0,12<br />

Colon 0,12<br />

Polmoni 0,12<br />

Stomaco 0,12<br />

Vescica 0,5<br />

Mammelle 0,5<br />

Fegato 0,5<br />

Esofago 0,5<br />

Tiroide 0,5<br />

Pelle 0,01<br />

Superficie ossea 0,01<br />

Rimanenti organi 0,05


LE PRINCIPALI GRANDEZZE USATE IN RADIOPROTEZIONE<br />

Allorquando le valutazioni dosimetriche coinvolgono popolazioni<br />

più o meno vaste, come di norma avviene in radioprotezione,<br />

divengono molto utili, se non indispensabili, due ulteriori<br />

grandezze:<br />

LA DOSE EFFICACE COLLETTIVA (il prodotto della dose<br />

media per procedura moltiplicata per il numero di procedure<br />

effettuate)<br />

LA DOSE EFFICACE INDIVIDUALE


EFFETTI STOCASTICI<br />

Lo sviluppo analitico dei calcoli per le singole indagini radiologiche radiologiche<br />

è complesso<br />

Tab I.5 pag. 18<br />

CLASSI DI RISCHIO DI DANNO<br />

SOMATICO PER LE PIU’ PIU COMUNI<br />

INDAGINI RADIODIAGNOSTICHE


DANNI GENETICI STOCASTICI<br />

Il rischio genetico nell’uomo nell uomo viene calcolato per<br />

estrapolazione partendo dalle sperimentazioni sugli<br />

animali da laboratorio.<br />

Nella valutazione del rischio di danno genetico apportato<br />

dal complesso delle attività attivit radiodiagnostiche, il<br />

parametro significativo, la dose gonadi ricevuta dal<br />

singolo individuo effettivamente esposto, va “ponderato ponderato”<br />

in funzione del numero atteso di figli per quell’et quell età e sesso.


OBIETTIVI DELLA RADIOPROTEZIONE<br />

Carlo Polvani DEFINIZIONE<br />

“La La Radioprotezione ha l’obiettivo l obiettivo di preservare lo stato di salute e di<br />

benessere dei lavoratori, degli individui componenti la popolazione,<br />

popolazione,<br />

della popolazione nel suo insieme, riducendo i rischi sanitari da da<br />

radiazioni ionizzanti nella realizzazione di attività attivit umane che siano<br />

giustificate dai benefici che ne derivano alla società societ e ai suoi<br />

membri… membri<br />

In funzione del suo obiettivo e<strong>ssa</strong> provvede inoltre alla tutela<br />

dell’ambiente<br />

dell ambiente”


OBIETTIVI DELLA RADIOPROTEZIONE<br />

“La La radioprotezione si rivolge specificamente alla limitazione della della<br />

probabilità probabilit di accadimento degli effetti stocastici, stocastici,<br />

essendo di per sé s<br />

ovvio che gli effetti deterministici possono essere del tutto prevenuti prevenuti<br />

attraverso l’attenzione l attenzione posta al non superamento della dose-soglia dose soglia<br />

caratteristica di ciascuno di essi.” essi.<br />

L’accettazione accettazione dell’ipotesi dell ipotesi di assenza di una dose-soglia dose soglia per gli effetti stocastici<br />

conduce di per sé s ad alcune rilevanti considerazioni:<br />

-una una prevenzione assoluta potrà potr essere realizzata solo eliminando tutte le attività attivit<br />

comportanti l’uso l uso di radiazioni ionizzanti;<br />

-nella nella realtà realt concreta si potrà potr solo perseguire un grado di prevenzione parziale, il<br />

più pi elevato compatibilmente con il raggiugimento degli scopi per i quali sono<br />

impiegati i raggi X;<br />

-è nece<strong>ssa</strong>rio preliminarmente definire i livelli cui deve spingersi spingersi<br />

una prevenzione<br />

accettabile da parte della società societ e dei singoli individui.


OBIETTIVI DELLA RADIOPROTEZIONE<br />

La Commissione Internazionale per la Radioprotezione<br />

(ICRP), facendo luogo a considerazioni economiche e<br />

sociali, tra il 1955 e 1l 1965, ha indicato la via pragmatica<br />

raccomandando che:<br />

-qualsiasi qualsiasi esposizione non nece<strong>ssa</strong>ria sia evitata<br />

-tutte tutte le dosi siano tenute tanto basse quanto è<br />

concretamente ottenibile (principio ( principio ALARA “as as low as<br />

reasonably achievable”)<br />

achievable


ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI<br />

L’esposizione alle radiazioni ionizzanti può essere classificata in 3 diverse<br />

categorie:<br />

– professionale<br />

– medica<br />

– del pubblico in generale<br />

Per esposizione professionale si intende quella a cui sono soggetti i lavoratori<br />

nel corso e come conseguenza del proprio lavoro.<br />

Per esposizione medica si intende quella subita dalle persone come<br />

conseguenza di procedure diagnostiche e trattamenti medici.<br />

La popolazione può infine essere esposta alle radiazioni ionizzanti anche per<br />

cause diverse da quella professionale e medica, basti pensare all’esposizione<br />

dovuta al fondo naturale, al radon e alle attività umane (vicinanza ad impianti<br />

industriali o strutture mediche che utilizzano sorgenti di radiazioni ionizzanti).


ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI<br />

Il controllo dell’esposizione professionale viene attuato<br />

principalmente attraverso l’adozione di vincoli e limiti di dose.<br />

Il controllo dell’esposizione medica viene invece realizzato<br />

attraverso l’adozione di una ulteriore giustificazione ed<br />

ottimizzazione della pratica ed introducendo i livelli diagnostici<br />

di riferimento (LDR).


LA RADIOPROTEZIONE IN AMBITO SANITARIO<br />

Settore della radioprotezione che<br />

contempla le normative, i regolamenti e<br />

gli accorgimenti miranti a preservare il<br />

più pi possibile dal danno indotto da<br />

indagini radiodiagnostiche e trattamenti<br />

radioterapeutici non solo il singolo<br />

paziente e l’operatore l operatore sanitario (che ne<br />

sono i protagonisti di prima istanza), ma<br />

anche e soprattutto l’intera intera popolazione (<br />

che è in ultima istanza la depositaria del<br />

danno radiogeno).


LA RADIOPROTEZIONE IN AMBITO SANITARIO<br />

Si occupa quindi di tutto l’insieme insieme di conoscenze, atti e<br />

controlli, controlli,<br />

miranti rispettivamente:<br />

-a a rendere edotti gli operatori sanitari dei “rischi rischi biologici” biologici<br />

insiti nell’uso nell uso di radiazioni ionizzanti, per le quali, come si<br />

può efficacemente dire, “non non esistono livelli fisiologici di<br />

dose” dose<br />

-a a minimizzare gli effetti dannosi<br />

-a a verificare l’attuazione attuazione dei provvedimenti suggeriti o<br />

imposti allo scopo


LA RADIOPROTEZIONE IN AMBITO SANITARIO<br />

Tutto quanto concerne la radioprotezione sanitaria è rigidamente<br />

regolamentato, nel nostro paese, dal decreto legislativo<br />

regolamentato, nel nostro paese,<br />

del 26 maggio 2000, n.187.<br />

Questo decreto attua la direttiva n.43 eme<strong>ssa</strong> nel 1997<br />

dall’EURATOM<br />

dall EURATOM “in in materia di protezione sanitaria delle<br />

persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connessi ad ad<br />

esposizioni mediche”. mediche<br />

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore a partire dal I<br />

gennaio 2001.


NOVITA’ INTRODOTTE DAL NUOVO REGIME<br />

NORMATIVO<br />

La principale novità introdotta è contenuta nel primo articolo della normativa (campo di applicazione della legge,<br />

art. 1).<br />

I soggetti tutelati dai rischi derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti nell’ambito di radiazioni<br />

mediche sono:<br />

- il paziente nelle attività mediche e il lavoratore in quanto paziente nell’ambito della sorveglianza sanitaria<br />

sulla sicurezza del lavoro;<br />

- persone nell’ambito di programmi di screening sanitario;<br />

- volontari o familiari che assistono persone sottoposte ad esposizioni mediche;<br />

- persone sane o pazienti che partecipano volontariamente a programmi di ricerca medica o biomedica;<br />

- persone esposte nell’ambito di procedure medico-legali;<br />

Tra i soggetti tutelati, le donne in stato di gravidanza o allattamento e i bambini hanno un’attenzione<br />

particolare.<br />

• APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI GIUSTIFICAZIONE<br />

• APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO OTTIMIZZAZIONE<br />

• IDENTIFICAZIONE DI NUOVE FUNZIONI E RESPONSABILITA’


NOVITA’ INTRODOTTE DAL NUOVO REGIME<br />

NORMATIVO<br />

Struttura Dlgs 187<br />

Art. 15<br />

Abrogazione<br />

Art. 14<br />

Sanzioni<br />

Art. 13<br />

Ispezione<br />

Art. 9<br />

Pratiche speciali<br />

Art. 10<br />

Gravidanza e allattamento<br />

Art. 5<br />

Responsabilità<br />

Art. 6<br />

Procedure<br />

Artt. 2-4<br />

Definizioni e principi generali<br />

Art. 12<br />

Dosi alla popolazione<br />

Art. 7<br />

Formazione<br />

Art. 8<br />

Attrezzature<br />

Art. 11<br />

Esposizioni potenziali


Lo schema concettuale della normativa si basa su una<br />

articolazione che prevede l’enunciazione delle definizioni di<br />

termini e grandezze che verranno utilizzate nel corpo della<br />

norma e la illustrazione dei principi generali di<br />

giustificazione e ottimizzazione (art. 2-4).<br />

Da questi principi discende l’articolazione delle<br />

responsabilità (art. 5) e la definizione degli strumenti<br />

formativi (art. 7) nece<strong>ssa</strong>ri per l’esercizio di tali<br />

responsabilità.


Il complesso delle responsabilità (art. 5) è<br />

direttamente connesso con la definizione delle<br />

procedure (art. 6) che a loro volta sono articolate<br />

in classi di approfondimento che riguardano in<br />

particolare le pratiche speciali (art. 9) e la<br />

gravidanza ed allattamento (art. 10).


D’altro canto le procedure (art. 6) sono definite in<br />

funzione delle attrezzature (art. 8) disponibili che<br />

devono essere sottoposte a specifico programma di<br />

garanzia di qualità (allegato V).<br />

Il buon funzionamento delle attrezzature (art. 8)<br />

infine influenza il contributo alla dose erogata alla<br />

popolazione esposta per fini medici (art. 12) e la<br />

determinazione delle esposizioni potenziali (art. 11).


Sulle procedure viene attivata l’ispezione e la<br />

vigilanza (art. 13) operata dagli organismi<br />

territoriali del SSN il cui risultato potrebbe<br />

comportare l’erogazione di sanzioni penali e<br />

amministrative (art. 14) a carico dei soggetti<br />

responsabili che non hanno rispettato le norme.


PRINCIPIO DI GIUSTIFICAZIONE<br />

Principio alla base:<br />

“nessuna nessuna attività attivit umana deve essere<br />

accolta a meno che la sua<br />

introduzione produca un beneficio<br />

netto e dimostrabile”<br />

dimostrabile


PRINCIPIO DI GIUSTIFICAZIONE<br />

L’esposizione non giustificata è vietata dalla legge.<br />

Ogni esposizione deve essere giustificata dal prescrivente in<br />

maniera autonoma e avallata dallo specialista che la realizza.<br />

Entrambi devono usare tutte le informazioni a disposizione e<br />

valutare se non sia possibile ottenere i benefici derivanti dalla<br />

pratica in oggetto mediante una pratica differente<br />

dall’esposizione a radiazioni ionizzanti.<br />

La giustificazione è preventiva: deve essere valutata in relazione<br />

alla evoluzione tecnologica per quanto riguarda le pratiche<br />

radiologiche in generale e singolarmente per il singolo individuo<br />

in circostanze da valutare caso per caso.


PRINCIPIO DI GIUSTIFICAZIONE<br />

Particolare attenzione deve essere prestata alla giustificazione<br />

nell’ambito della ricerca clinica e biomedica (rif. Allegato III),<br />

nelle esposizioni medico-legali e nelle esposizioni mediche che<br />

riguardano i bambini, nei programmi di screening e nelle<br />

procedure comportanti alte dosi per il paziente, quali la radiologia<br />

interventistica, la tomografia computerizzata o la radioterapia<br />

(pratiche speciali).<br />

Le esposizioni delle persone che volontariamente assistono e<br />

confortano le persone sottoposte ad esposizioni mediche sono<br />

infine soggette a particolari limitazioni e vincoli (rif. Allegato I).


PRINCIPIO DI OTTIMIZZAZIONE<br />

L’applicazione del principio di ottimizzazione nella diagnostica<br />

radiologica comporta l’obbligo di mantenere l’esposizione ai<br />

livelli più bassi ragionevolmente ottenibili e compatibili con il<br />

raggiungimento del risultato richiesto tenendo conto di fattori<br />

economici e sociali (principio ALARA) e dei Livelli Diagnostici<br />

di Riferimento (LDR).<br />

Si definiscono, in proposito, dei LIVELLI DIAGNOSTICI DI<br />

RIFERIMENTO, cioè dei valori massimi di dose di radiazione in<br />

gioco nella singola indagine, che non dovrebbero essere superati<br />

per procedimenti standard (allegato II).


PRINCIPIO DI OTTIMIZZAZIONE<br />

La competenza e responsabilità responsabilit nella conduzione ottimale di<br />

un’indagine un indagine radiologica, sotto il profilo della radioprotezione, è<br />

pertanto dello specialista. specialista<br />

L’articolo articolo 7 del decreto legislativo n.187 prevede l’obbligatoriet<br />

obbligatorietà<br />

del diploma di specializzazione in radiodiagnostica, radiodiagnostica,<br />

o in medicina<br />

nucleare, o in radioterapia, per l’esercizio l esercizio professionale delle<br />

relative attività. attivit


PRINCIPIO DI OTTIMIZZAZIONE<br />

Particolare attenzione deve essere posta all’applicazione del<br />

principio di ottimizzazione nell’ambito della ricerca clinica e<br />

biomedica nei casi di esposizione medico-legale e nelle pratiche<br />

speciali in cui è fondamentale prevedere periodiche valutazioni<br />

dosimetriche effettuate dall’esperto in fisica medica.<br />

Per coloro che assistono e confortano persone esposte il principio<br />

di ottimizzazione prevede il ricorso a idonei presidi<br />

radioprotezionistici (camici piombati, guanti, ecc.) nel caso di<br />

esami diagnostici.


ACCORGIMENTI UTILI PER LA RIDUZIONE DELLA DOSE<br />

AL PAZIENTE!<br />

• Diaframmatura del fascio di radiazione alla regione corporea<br />

di interesse specifico<br />

• Adeguata filtrazione del fascio di raggi X per eliminare la<br />

radiazione di ba<strong>ssa</strong> energia che non concorre alla formazione<br />

dell’immagine ma è pur sempre assorbita dal paziente<br />

• Uso di raggi X di energia più elevata possibile<br />

compatibilmente con l’esigenza di ottenere immagini<br />

adeguatamente contrastate


ACCORGIMENTI UTILI PER LA RIDUZIONE DELLA DOSE<br />

AL PAZIENTE!<br />

• Utilizzazione di sistemi schermi di rinforzo-pellicola di massima<br />

sensibilità possibile compatibilmente con l’esigenza di ottenere<br />

immagini di adeguato potere risolutivo<br />

• Utilizzazione di tecniche radiografiche digitali, che di norma<br />

consentono una riduzione della dose erogata al paziente<br />

• Protezione delle gonadi interponendo tra esse ed il fascio di<br />

radiazione opportuni materiali ad elevato assorbimento fotonico<br />

• Minimo uso possibile della radioscopia (da effettuare, in ogni caso,<br />

mediante intensificatore di luminosità)


I SOGGETTI RESPONSABILI<br />

Le figure professionali intere<strong>ssa</strong>te sono:<br />

• responsabile dell’impianto radiologico<br />

• medico prescrivente<br />

• medico specialista<br />

• esperto in fisica medica<br />

• tecnico sanitario di radiologia medica<br />

• infermiere professionale<br />

Inoltre l’esercente nella pratica radiologica ha a suo<br />

carico una serie di adempimenti e responsabilità di<br />

non poco conto.


I SOGGETTI RESPONSABILI<br />

Riguardo ai soggetti individuati e definiti precedentemente<br />

bisogna sottolineare alcuni punti fondamentali<br />

•l’esercente ha l’obbligo di identificare il responsabile<br />

dell’impianto radiologico ;<br />

•le esposizioni mediche sono effettuate dallo specialista su<br />

richiesta motivata del prescrivente ;<br />

•ogni esposizione medica è effettuata sotto l’esclusiva<br />

responsabilità dello specialista<br />

•l’esercente e il responsabile dell’impianto radiologico,<br />

nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscano che lo<br />

specialista si avvalga, in misura opportuna nelle diverse<br />

procedure terapeutiche e diagnostiche, dell’esperto in fisica<br />

medica .


I SOGGETTI RESPONSABILI<br />

In proposito l’articolo l articolo 7 sancisce che<br />

“negli negli ordinamenti didattici dei corsi di<br />

laurea in medicina e chirurgia e in<br />

odontoiatria-come odontoiatria come pure, ovviamente, in<br />

quelli dei diplomi di specializzazione in<br />

radiodiagnostica, in radioterapia, in<br />

medicina nucleare, in fisica sanitaria, in<br />

altre discipline che possono comportare<br />

attività attivit radiodiagnostiche complementari<br />

all’esercizio all esercizio clinico, e ancora nei corsi di<br />

diploma universitario delle facoltà facolt di<br />

medicina e chirurgia-sia chirurgia sia inserita una<br />

specifica attività attivit didattica in materia di<br />

radioprotezione.”<br />

radioprotezione.


Art. 7<br />

Obbligo di formazione e di<br />

aggiornamento in materia di<br />

radioprotezione delle persone<br />

esposte a fini medici<br />

Il personale che opera in ambiti professionali<br />

direttamente connessi con l’esposizione medica<br />

deve seguire corsi di formazione con periodicità<br />

quinquennale. (secondo i contenuti dell’allegato IV)


L’ESERCENTE<br />

La figura cui fa capo il sistema di gestione è<br />

l’esercente, definito come il soggetto che ha la<br />

responsabilità dell’impresa, ovvero dell’unità<br />

produttiva, dotata di autonomia finanziaria e<br />

tecnico-funzionale (in genere identificato con il<br />

datore di lavoro).


L’ESERCENTE<br />

• identifica, con nomina scritta, il responsabile dell’impianto<br />

radiologico<br />

• rende disponibili le risorse per assicurare l’espletamento del<br />

programma di garanzia della qualità radiologica e per<br />

l’attivazione delle procedure di radioprotezione<br />

• adotta interventi correttivi sulle apparecchiature che non<br />

corrispondono ai criteri di accettabilità secondo le indicazioni<br />

del responsabile dell’impianto radiologico<br />

• mantiene un inventario aggiornato delle attrezzature<br />

radiologiche<br />

• assicura che vengano esposti avvisi per le pazienti sulla<br />

pericolosità delle radiazioni


IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO RADIOLOGICO<br />

• provvede, insieme all’esperto in fisica medica, all’attivazione<br />

dei programmi di garanzia della qualità (verifica clinica,<br />

adozione di linee guida, procedure scritte, formazione degli<br />

operatori, controlli di qualità delle attrezzature) e alla<br />

valutazione della dose ai pazienti<br />

• predispone, per ciascuna attrezzatura, protocolli scritti relativi<br />

ad ogni tipo di pratica radiologica standardizzata<br />

• verifica ogni due anni i LDR, per ogni apparecchiatura e<br />

tipologia di pratica radiologica, esprimendone la conformità o<br />

meno alla norma


IL RESPONSABILE DELL’IMPIANTO RADIOLOGICO<br />

• esprime il giudizio di idoneità all’uso clinico delle<br />

apparecchiature sulla base dei controlli di qualità, della<br />

verifica delle procedure e delle dosi mediamente assorbite<br />

dai pazienti<br />

• esprime il giudizio sulla qualità tecnica della prestazione e<br />

della procedura diagnostica nonché l’accettabilità delle<br />

apparecchiature per le pratiche speciali e quelle comportanti<br />

alte dosi<br />

• provvede, insieme all’esercente, affinchè le indagini e i<br />

trattamenti con radiazioni ionizzanti vengano registrati<br />

singolarmente, anche in forma sintetica


La responsabilità clinica per le esposizioni<br />

attribuita alle seguenti figure:<br />

• lo specialista dell’area radiologica;<br />

• lo specialista non radiologo per le attività<br />

radiodiagnostiche complementari all’esercizio<br />

clinico.


Esercizio professionale specialistico della<br />

radiodiagnostica<br />

E’ consentito ai laureati in Medicina e Chirurgia,<br />

abilitati all’esercizio professionale ed iscritti all’Albo, in<br />

possesso dello specifico diploma di specializzazione.


Attività diagnostiche complementari<br />

Le attività diagnostiche complementari all’esercizio<br />

clinico possono essere svolte dal Medico Chirurgo in<br />

possesso della specializzazione nella disciplina in cui<br />

rientra l’intervento stesso o dall’Odontoiatra nell’ambito<br />

della propria attività professionale specifica.


Attività di ausilio al Medico Chirurgo specialista<br />

all’Odontoiatra per lo svolgimento di specifici<br />

interventi di carattere strumentale propri della<br />

disciplina purché:<br />

contestuali<br />

integrati<br />

Indilazionabili<br />

Rispetto alla procedura specialistica<br />

.


IL MEDICO SPECIALISTA<br />

• Le esposizioni mediche sono effettuate dallo specialista<br />

su richiesta motivata del prescrivente<br />

• Giustificazione della necessità della singola indagine<br />

diagnostica o del trattamento<br />

• Scelta della metodologia e delle tecniche idonee ad<br />

ottenere il maggior beneficio clinico con il minimo<br />

detrimento individuale e la valutazione sulla possibilità di<br />

utilizzare tecniche sostitutive (ad es. ecografia, risonanza<br />

magnetica) non basate su radiazioni ionizzanti


IL MEDICO SPECIALISTA<br />

• effettua una accurata anamnesi allo scopo di sapere se la<br />

donna è in stato di gravidanza o se allatta al seno (in caso di<br />

somministrazione di radioisotopi)<br />

• se la gravidanza non può essere esclusa, considera la dose<br />

prevista per la pratica radiologica e cura particolarmente e,<br />

se la dose al feto è stimata essere maggiore di 1 mS, decide<br />

individualmente di procrastinare l’intervento ovvero di<br />

sospendere l’allattamento<br />

• nei casi previsti giustifica la necessità che il paziente debba<br />

essere assistito da un volontario durante l’esecuzione<br />

dell’esame<br />

• può delegare gli aspetti pratici dell’esecuzione dell’attività<br />

radiologica al TSRM, infermiere o all’infermiere pediatrico,<br />

in funzione delle competenze<br />

• si avvale, per lo svolgimento dei suoi compiti, della<br />

consulenza dell’esperto in fisica medica


La responsabilita’ clinica comprende:<br />

• Giustificazione e ottimizzazione delle procedure medico-<br />

radiologiche<br />

• Valutazione clinica del risultato<br />

• Cooperazione con altri medici specialisti e con i TSRM e gli<br />

Infermieri <strong>Prof</strong>essionali delegati per gli aspetti pratici<br />

• Reperimento delle informazioni su precedenti esami<br />

• Trasmissione di informazioni radiologiche o documenti ad<br />

altri specialisti o prescriventi<br />

• Informazione ai pazienti (consenso informato) circa i rischi<br />

delle radiazioni ionizzanti


IL CONSENSO INFORMATO<br />

La dottrina del consenso informato in<br />

radiodiagnostica ed in radioterapia sancisce,<br />

ove fosse ancora nece<strong>ssa</strong>rio, la supremazia<br />

dell’autodeterminazione della persona e<br />

costituisce il cardine deontologico che<br />

condiziona la liceità di ogni intervento medico.


IL CONSENSO INFORMATO<br />

In radiodiagnostica il consenso è implicito nel rapporto tra<br />

paziente e medico specialista quando la prestazione non<br />

preveda un rischio o complicanze e danni connessi che<br />

superino la soglia dei rischi normalmente presenti nella<br />

vita di tutti i giorni.<br />

Le condizioni per il consenso informato si pongono,<br />

viceversa, quando è in previsione l’effettuazione di<br />

procedure interventistiche e l’uso di mdc.<br />

Problema determinante, in tali casi, è la qualità<br />

dell’informazione fornita al paziente, che dovrà essere<br />

specificamente personalizzata.


L’ESPERTO IN FISICA MEDICA<br />

L’ Esperto in Fisica Medica deve possedere la<br />

laurea in fisica ed il diploma di specializzazione<br />

in Fisica Sanitaria o titolo equipollente ai sensi<br />

del D.M. 30/01/1998


L’ESPERTO IN FISICA MEDICA<br />

• partecipazione alla predisposizione dei programmi di<br />

garanzia della qualità e di controllo di qualità<br />

• effettuazione controlli di qualità<br />

• valutazione e verifica dosi impartite nelle esposizioni<br />

mediche<br />

• verifica dei LDR delle pratiche radiologiche, seguendo le<br />

modalità indicate dalla commissione europea<br />

• collaborazione con il medico specialista nei casi previsti


Il tecnico sanitario di radiologia medica (TSRM) e<br />

l’infermiere possono, se delegati dal responsabile e/o<br />

dallo specialista, svolgere compiti connessi ad aspetti<br />

pratici delle procedure radiologiche, ciascuno<br />

nell’ambito delle proprie competenze professionali.<br />

Il TSRM può eseguire inoltre i controlli di qualità.


IL T.S.R.M<br />

• può essere delegato dallo specialista per l’esecuzione<br />

della procedura radiologica o parte di e<strong>ssa</strong> nelle sue<br />

componenti pratiche<br />

• può effettuare alcuni controlli di qualità, valutazioni<br />

di dose, sotto le direttive del fisico<br />

• fornisce gli idonei presidi radioprotezionistici<br />

(camici piombati, guanti…) al volontario che presta<br />

assistenza


L’INFERMIERE PROFESSIONALE<br />

Su delega del medico radiologo, può fornire la<br />

nece<strong>ssa</strong>ria assistenza ai pazienti durante il<br />

processo diagnostico o terapeutico.


RADIOPROTEZIONE DELLA DONNA IN<br />

GRAVIDANZA E DEL NASCITURO<br />

La radiosensibilità radiosensibilit del prodotto del concepimento varia significativamente a<br />

seconda della fase di sviluppo in cui ha luogo l’esposizione l esposizione alle radiazioni<br />

• Il rischio da radiazioni è più significativo durante<br />

l’organogenesi e nel periodo fetale precoce, piuttosto ridotto<br />

nel 2° trimestre, e inferiore nel 3° trimestre<br />

Rischio maggiore Inferiore Minore<br />

ICRP Publication 84


RADIOSENSIBILITA’ RADIOSENSIBILITA DEL PRODOTTO<br />

DEL CONCEPIMENTO NELLE<br />

DIVERSE FASI DEL SUO SVILUPPO<br />

EVENTI POSSIBILI IN FUNZIONE<br />

DELL’EPOCA DELL EPOCA DI IRRADIAZIONE<br />

INTRAUTERINA DEL PRODOTTO DEL<br />

CONCEPIMENTO<br />

Nel complesso :<br />

Dosi di radiazione anche piccole possono produrre gravi conseguenze.<br />

conseguenze.<br />

La sensibilità sensibilit alla radioinduzione di leucemie e tumori maligni, inoltre, è almeno doppia<br />

rispetto all’adulto. all adulto.<br />

La probabilità probabilit di malformazioni e ritardo dell’accrescimento dell accrescimento comunque si attenua<br />

bruscamente con il diminuire della dose e dell’intensit dell intensità di radiazione.


• D.lgs.187/2000 - Art. 10. PROTEZIONE PARTICOLARE DURANTE LA<br />

GRAVIDANZA E L'ALLATTAMENTO<br />

– 1. Il prescrivente e, al momento dell'indagine diagnostica o del<br />

trattamento, lo specialista devono effettuare un'accurata anamnesi allo<br />

scopo di sapere se la donna e' in stato di gravidanza, e si informano, nel<br />

caso di somministrazione di radiofarmaci, se allatta al seno.<br />

– 2. Lo specialista considera la dose che derivera' all'utero a seguito della<br />

prestazione diagnostica o terapeutica nei casi in cui la gravidanza non<br />

po<strong>ssa</strong> essere esclusa. Se la dose e' superiore a 1 mSv sulla base della<br />

valutazione dosimetrica pone particolare attenzione alla giustificazione,<br />

alla necessita' o all'urgenza, considerando la possibilita' di procrastinare<br />

l'indagine o il trattamento. Nel caso in cui l'indagine diagnostica o la<br />

terapia non po<strong>ssa</strong>no essere procrastinate informa la donna o chi per e<strong>ssa</strong><br />

dei rischi derivanti all'eventuale nascituro. Nel caso in cui si debba<br />

procedere comunque all'esposizione lo specialista deve porre<br />

particolare attenzione al processo di ottimizzazione riguardante sia la<br />

madre che il nascituro.


– 3. Nei casi di somministrazione di radiofarmaci a donne che<br />

allattano al seno particolare attenzione e' rivolta alla<br />

giustificazione, tenendo conto della necessita' o dell'urgenza, e<br />

all'ottimizzazione, che deve essere tale sia per la madre che per<br />

il figlio; le prescrizioni dello specialista, in questi casi, possono<br />

comportare anche la sospensione temporanea o definitiva<br />

dell'allattamento.<br />

– 4. Le raccomandazioni per le esposizioni di cui ai commi 2 e 3<br />

sono quelle riportate nell'allegato VI.<br />

– 5. Fermo restando quanto disposto ai commi 1, 2 e 3, l'esercente<br />

delle strutture dove si svolgono indagini o trattamenti con<br />

radiazioni ionizzanti deve assicurarsi che vengano esposti avvisi<br />

atti a segnalare il potenziale pericolo per l'embrione, il feto o per<br />

il lattante, nel caso di somministrazione di radiofarmaci; tali<br />

avvisi devono esplicitamente invitare il paziente a comunicare<br />

allo specialista lo stato di gravidanza, certa o presunta, o<br />

l'eventuale situazione di allattamento.<br />

ALLEGATO VI<br />

– Le disposzioni specifiche per l’esposizioni durante la<br />

gravidanza e l’allattamento<br />

– I criteri della valutazione della dose all’utero


Per quanto riguarda l’esposizione l esposizione medica, la Commissione Europea<br />

ha definito con “la la Protezione dalle Radiazioni 100” 100 le linee guida<br />

per la protezione del nascituro e del bambino irradiati a seguito seguito<br />

dell’esposizione dell esposizione medica della genitrice.


L’IRCP IRCP 103/2007 conferma che le dosi assorbite dall’embrione/feto<br />

dall embrione/feto<br />

minori di 100 milligray non dovrebbero essere considerate una ragione ragione<br />

per<br />

interrompere la gravidanza.<br />

Per le dosi assorbite al di sopra di tale valore la donna gravida gravida<br />

dovrebbe<br />

ricevere un’adeguata un adeguata informazione al fine di potere prendere decisioni<br />

consapevoli basate sulle circostanze specifiche, inclusa una stima stima<br />

della<br />

dose all’embrione/feto all embrione/feto e i conseguenti rischi di danno grave nello sviluppo sviluppo<br />

e di cancro durante la vita.


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