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la sospensione dell'esecuzione - Padis - Sapienza

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”<br />

DOTTORATO DI RICERCA IN DIRITTO PROCESSUALE<br />

CIVILE - XXII CICLO<br />

Federico Russo<br />

LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE<br />

Coordinatore:<br />

Chiar.mo prof. Lucio Lanfranchi<br />

Tutor:<br />

Chiar.mo prof. Giro<strong>la</strong>mo Bongiorno<br />

Tesi di dottorato<br />

i


LA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE<br />

I. Nascita e storia di un (niente affatto scontato) «istituto» .................... 6<br />

I.1. Introduzione ............................................................................................ 6<br />

I.2. La <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> nel codice Pisanelli del 1865................ 8<br />

I.3. La <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> nei progetti di riforma al codice di<br />

procedura civile del 1865 ................................................................................ 10<br />

I.4. I Progetti Catucci del 1867, e Conforti, del 1870. ................................ 13<br />

I.5. I Progetti Cocco Ortu del 1902, Ronchetti del 1904, Or<strong>la</strong>ndo del 1909<br />

.........................................................................................................................15<br />

I.6. Il dopoguerra, il Progetto Chiovenda del 1920 e il Progetto Mortara del<br />

1923. ................................................................................................................ 18<br />

I.7. Il Progetto del<strong>la</strong> «Sottocommissione C» e il Progetto Carnelutti del<br />

1926 ................................................................................................................. 23<br />

I.8. I due Progetti Solmi del 1937 e del 1939 ............................................. 28<br />

I.9. Le codificazioni dell’epoca fascista (qualche breve cenno) ................. 33<br />

I.10. La <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> nell'originaria previsione del codice di<br />

procedura civile del 1940 ................................................................................ 38<br />

II. Sul<strong>la</strong> «<strong>sospensione</strong>» (o sulle «sospensioni») in generale e sulle<br />

sospensioni dell’esecuzione in partico<strong>la</strong>re. .................................................. 41<br />

III. La <strong>sospensione</strong> disposta dal giudice dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.).<br />

.........................................................................................................................47<br />

III.1. Considerazioni introduttive. ............................................................... 47<br />

III.2. Sul concetto di opposizione in generale............................................. 50<br />

ii


III.3. Sull’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e sull’opposizione<br />

di terzo ex art. 619 c.p.c. in partico<strong>la</strong>re (cenni). .............................................. 53<br />

III.4. La concezione e <strong>la</strong> prospettiva del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> ex art. 624 c.p.c. per<br />

i casi di opposizione ex art. 615 e 619 c.p.c.: verso un modello caute<strong>la</strong>re<br />

anticipatorio? ................................................................................................... 65<br />

III.5. Le riforme del 2005 - 2006 e del 2009: <strong>la</strong> disciplina e le<br />

problematiche specifiche. ................................................................................ 70<br />

III.6. I presupposti per <strong>la</strong> concessione del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> ex art. 624 c.p.c.: i<br />

gravi motivi...................................................................................................... 76<br />

III.7. L’eventuale «cauzione» ...................................................................... 79<br />

III.8. La <strong>sospensione</strong> «parziale». ................................................................. 81<br />

III.9. L’estinzione a seguito del<strong>la</strong> stabilizzazione del provvedimento di<br />

<strong>sospensione</strong>. ..................................................................................................... 82<br />

III.10. La <strong>sospensione</strong> in caso di opposizione a precetto (rinvio). .............. 84<br />

III.11. La <strong>sospensione</strong> in caso di opposizione agli atti esecutivi (artt. 617,<br />

618 e 624 c.p.c.) ............................................................................................... 84<br />

IV. La <strong>sospensione</strong> disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il<br />

titolo. ............................................................................................................... 93<br />

IV.1. In generale: quale disciplina? ............................................................. 93<br />

IV.2. La <strong>sospensione</strong> disposta dal giudice dell’appello ex artt. 283 e 351<br />

c.p.c. (le c.d. «inibitorie processuali»). ......................................................... 108<br />

IV.3. La <strong>sospensione</strong> disposta dal giudice che ha pronunciato <strong>la</strong> sentenza, in<br />

caso di ricorso per cassazione (art. 373 c.p.c.). ............................................. 119<br />

IV.4. La <strong>sospensione</strong> disposta dal giudice che ha pronunciato <strong>la</strong> sentenza,<br />

nelle ipotesi di revocazione e opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. (art. 401 e<br />

407 c.p.c.). ..................................................................................................... 124<br />

iii


IV.5. La <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> provvisoria del decreto ingiuntivo (art.<br />

649). ............................................................................................................... 126<br />

IV.6. La <strong>sospensione</strong> dell'ordinanza di convalida di licenza o di sfratto (art.<br />

668); ............................................................................................................... 130<br />

IV.7. La <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> del lodo in pendenza<br />

dell'impugnazione di nullità (art. 830). ......................................................... 131<br />

IV.8. La <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> nei giudizi cambiari di cognizione o di<br />

opposizione a precetto di pagamento di cambiale (art. 65 R.D. 14 dicembre<br />

1933, n. 1669), di assegno (art. 56 R.D.L. 21 dicembre 1933, n. 1736) e di<br />

certificato di credito (art. 44 e 45 R.D. n. 272/1913). .................................... 132<br />

IV.9. La <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> in caso di opposizione a precetto ex<br />

art. 615 comma primo c.p.c. .......................................................................... 134<br />

V. La <strong>sospensione</strong> concordata tra le parti (art. 624 bis c.p.c.). ............ 141<br />

VI. Le sospensioni «diverse» (i: nel codice di procedura civile) ......... 146<br />

VI.1. In generale........................................................................................ 146<br />

VI.2. La <strong>sospensione</strong> in caso di divisione (art. 601 c.p.c.) ........................ 147<br />

VI.3. La «<strong>sospensione</strong>» in caso di giudizio di accertamento dell'obbligo del<br />

terzo (artt. 548 e 549 c.p.c.) ........................................................................... 148<br />

VI.4. La <strong>sospensione</strong> (o «le sospensioni») in caso di controversie in sede di<br />

approvazione del progetto di distribuzione (art. 512 c.p.c.) .......................... 149<br />

VII. Le sospensioni «diverse» (ii: nelle leggi speciali e nell’e<strong>la</strong>borazione<br />

giurisprudenziale) ....................................................................................... 152<br />

VII.1. La <strong>sospensione</strong> in materia previdenziale e assistenziale ex d.l. 112<br />

del 25 giugno 2008, come convertito dal<strong>la</strong> legge n. 133 del 6 agosto 2008. 152<br />

VII.2. La <strong>sospensione</strong> ex art. 20 lege 44 del 23 febbraio 1999................. 154<br />

iv


VII.3. Lo strano caso del<strong>la</strong> «<strong>sospensione</strong>» dell’esecuzione in caso di<br />

sequestro ex lege n. 575 del 31 maggio 1965, al<strong>la</strong> luce delle recenti riforme e<br />

del<strong>la</strong> giurisprudenza, tra profili processuali ed occasioni mancate . ............. 162<br />

VII.4. La <strong>sospensione</strong> delle esecuzioni dei concessionari e l'estinzione dei<br />

crediti per confusione .................................................................................... 176<br />

VIII. I «rec<strong>la</strong>mi» avverso i provvedimenti di <strong>sospensione</strong><br />

dell’esecuzione. ............................................................................................ 182<br />

VIII.1. Sul concetto di rec<strong>la</strong>mo e sul suo utilizzo (ipertrofico) nel<strong>la</strong><br />

legis<strong>la</strong>zione vigente. ...................................................................................... 182<br />

VIII.2. Il rec<strong>la</strong>mo ex art. 624 c.p.c. ........................................................... 190<br />

VIII.3. Il rec<strong>la</strong>mo avverso il «provvedimento di cui all’art. 512, secondo<br />

comma» c.p.c. ................................................................................................ 195<br />

VIII.4. Il rec<strong>la</strong>mo avverso i provvedimenti di <strong>sospensione</strong> emessi in sede di<br />

opposizione ex art. 617 c.p.c. ........................................................................ 196<br />

VIII.5. Il rec<strong>la</strong>mo avverso i provvedimenti di <strong>sospensione</strong> disposti dal<br />

giudice dell’impugnazione. ........................................................................... 201<br />

VIII.6. Il «rec<strong>la</strong>mo» in caso di opposizione a precetto. ............................ 211<br />

Bibliografia............................................................................................... 217<br />

v


I. Nascita e storia di un (niente affatto scontato) «istituto»<br />

I.1. Introduzione<br />

L'entrata in vigore, al<strong>la</strong> data del 4 luglio 2009, del<strong>la</strong> legge n. 69 del 18<br />

giugno 2009, costituisce – o almeno, secondo le intenzioni del legis<strong>la</strong>tore,<br />

dovrebbe costituire – il punto (più o meno interinale) di arrivo di un<br />

complicato percorso evolutivo, iniziato all'indomani dell'Unità d'Italia, con<br />

l'emanazione del codice Pisanelli.<br />

Trait d'union – ed al tempo stesso – ragion d'essere di questo travagliato<br />

percorso è <strong>la</strong> concezione stessa del processo esecutivo (e, prima ancora del<br />

processo) e le funzioni cui esso deve svolgere, in un moderno sistema<br />

normativo al fine del<strong>la</strong> realizzazione del<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dei diritti.<br />

È stato sostenuto da alcuni autori che <strong>la</strong> transizione dall'originario codice<br />

del 1865 al codice attuale sia da imputare, forse, più a ragioni storico<br />

ideologiche 1 – su quale fosse, cioè, <strong>la</strong> concezione da dare, nel<strong>la</strong> tipologia di<br />

1 CIPRIANI, Storie di processualisti e di Oligarchi, 1991, Mi<strong>la</strong>no, p.63 ss., ed in part. nt.48;<br />

ID, Prefazione a JUAN MONTERO AROCA, I principi politici del nuovo processo civile<br />

spagnolo, Napoli, 2002, p. 1 ss.; ID., Autoritarismo e garantismo nel processo civile, in Riv.<br />

dir. proc., 1994, p.24 ss.; ID. il codice di procedura civile tra gerarchi e e processualisti,<br />

Napoli, 1992, p.13 ss e p. 38-52; ID., La ribellione degli avvocati al c.p.c. del 1942 e il<br />

silenzio del Consiglio Nazionale Forense, in Ideologie e modelli del processo civile, Napoli,<br />

1997, p. 75 ss.; MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, IV. ed, vol I, p.336,<br />

secondo cui l'ideologia immanente all'intero impianto del codice di procedura civile si<br />

traduce nell'esaltazione di «un potere e/o interesse pubblico, che sovrasta i diritti delle parti<br />

e ad esse si impone. Da ciò consegue l'indiscriminato accrescimento dei poteri del giudice,<br />

organo che impersona tale interesse e tale potere»; e Id. «La grande illusione, in Il Giusto<br />

processo civile, 2008, p.621; Id., Il processo societario innanzi al<strong>la</strong> Corte costituzionale, in<br />

Il giusto processo civile, 2008, p.169; SATTA, Commemorazioni del codice di procedura<br />

civile del 1865, in ID., Quaderni del diritto e del processo civile, I, Padova, 1969, p.<br />

94, ove si afferma che «il codice vigente, nato sotto un regime autoritario, è (e non<br />

poteva non essere, anche se gli ispiratori avessero voluto fare altrimenti) un codice<br />

autoritario»; Id. Storia e «pubblicizzazione» del processo in Soliloqui e colloqui di<br />

un giurista, Padova, 1968, p. 211 ss.; Id, Intorno al concetto di verità materiale o<br />

oggettiva. cit. ibidem.<br />

6


Stato dominante all'epoca 2 - a giudice e processo - che dall'esigenza effettiva<br />

ed attuale di dare maggiore efficienza allo strumento processuale, se è vero<br />

che i tempi del processo – complici anche <strong>la</strong> catastrofe storico sociale che fu<br />

<strong>la</strong> seconda guerra mondiale e l'esponenziale sviluppo economico indotto dal<strong>la</strong><br />

ripresa nel dopoguerra – si di<strong>la</strong>tarono progressivamente ed inesorabilmente fin<br />

dal<strong>la</strong> sua entrata in vigore, senza soluzione di continuità, fino ai nostri giorni 3 .<br />

È un fatto, ad ogni modo, che a noi pare dimostrato dagli studi statistici<br />

degli ultimi decenni, che sotto <strong>la</strong> vigenza del codice del 1865, non esisteva – e<br />

comunque non esisteva in proporzioni anche lontanamente paragonabili a<br />

quelle attuali – un problema reale di eccessiva durata del processo 4 .<br />

Di tale differente contesto storico del processo si deve tenere conto nel<br />

momento in cui si affronta una tematica come quel<strong>la</strong> oggetto del<strong>la</strong> presente<br />

indagine.<br />

Sotto <strong>la</strong> vigenza del codice Pisanelli – detto in termini più concreti – il<br />

problema del<strong>la</strong> eventuale durata di un giudizio di opposizione e del<strong>la</strong><br />

2 Senza pretesa di prendere posizione nel vivo di un dibattito tanto accesso, quale è quello<br />

circa <strong>la</strong> natura «fascista» o meno del codice di procedura civile, ci si limita a segna<strong>la</strong>re che<br />

tale fu considerato il neoemanato codice dai primi commentatori. Il che, naturalmente, può<br />

apparire privo di reale efficacia euristica, sotto certi aspetti (in piena epoca fascista chi<br />

avrebbe sostenuto il carattere «non fascista» di una legge appena promulgata?). Si rinvia, ad<br />

ogni modo, al<strong>la</strong> Re<strong>la</strong>zione al Re, ove si legge che: «Se nel<strong>la</strong> preparazione del nuovo<br />

processo civile sono state chiamate a col<strong>la</strong>borare tutte le forze vive del<strong>la</strong> dottrina italiana, il<br />

Codice che è uscito da questa col<strong>la</strong>borazione non è un codice dottrinario: esso vuol essere<br />

l’espressione non di una scuo<strong>la</strong> ma di un popolo e di un regime», CIPRIANI –<br />

IMPAGNATIELLO (a cura di), Codice di procedura civile con <strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione al Re, Bari, 2007, p.<br />

278 ss.<br />

3 Cfr. CECCHI, Analisi statistica dei procedimenti civili di cognizione in Italia, Bari, 1975, p.<br />

77 ss.; CIPRIANI, Storie di processualisti e di oligarchi, Mi<strong>la</strong>no, 1991, p.132; MONTELEONE,<br />

Manuale di diritto processuale civile., cit. p.331 e nt. 4, ove si evidenzia che, ad esempio, i<br />

tempi per <strong>la</strong> definizione del giudizio di primo grado davanti al Tribunale passarono dagli<br />

originari tre mesi e mezzo del 1900– sotto <strong>la</strong> vigenza del codice del 1865 - ai 450 giorni del<br />

1947 ai quasi tre anni del 1974. Per una comparazione ed una analisi dei dati statistici del<strong>la</strong><br />

durata del processo v. BATTAGLIA, Effetti dell'introduzione del giudice unico in tribunale, in<br />

Il giusto processo civile, 2008, p. 1071 ss.; MONTELEONE, Postil<strong>la</strong>, in Il giusto processo<br />

civile, ibidem.<br />

4 BATTAGLIA, Effetti dell'introduzione del giudice unico in tribunale, cit., ibidem; CECCHI,<br />

Analisi statistica; cit., p 77 ss.; CIPRIANI, Storie di processualisti e di oligarchi, cit., p.91 ss.;<br />

MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile., cit. p.331 ; ID, Postil<strong>la</strong>, in Il giusto<br />

processo civile, ibidem. In questa sede, comunque, non ci si soffermerà sulle possibili cause<br />

del<strong>la</strong> lunghezza del processo di oggi e del<strong>la</strong> brevità di quello di ieri; è sufficiente prendere<br />

atto del<strong>la</strong> differenza di prospettive nelle scelte di politica legis<strong>la</strong>tiva tra il legis<strong>la</strong>tore del<br />

diciannovesimo secolo - inizi ventesimo, e del<strong>la</strong> seconda metà del ventesimo secolo e del<br />

ventunesimo.<br />

7


procedura esecutiva nel suo complesso poteva non costituire il bisogno sociale<br />

primario (o comprimario) cui il legis<strong>la</strong>tore e/o il giudice avrebbero dovuto<br />

fare fronte e dare risposta.<br />

Contesto storico diametralmente opposto è quello in cui viviamo oggi,<br />

adottando, ovviamente, un concetto di attualità che deve essere inteso molto<br />

in senso <strong>la</strong>to: dall'immediato dopoguerra, diciamo, fino ai giorni nostri. Il<br />

legis<strong>la</strong>tore repubblicano ha dovuto vivere e ha dovuto cercare – spesso in<br />

modo inadeguato – di dare risposta ad un differente contesto sociale. Sarebbe<br />

e sarebbe stato del tutto irrealistico – e dunque fallimentare – un intervento<br />

normativo in tema di processo esecutivo (e, per quel che in questa sede rileva,<br />

del<strong>la</strong> sua possibile <strong>sospensione</strong>) che non tenesse conto del<strong>la</strong> patologica<br />

lentezza del<strong>la</strong> macchina processuale del suo complesso, e del conseguente<br />

disagio sociale che essa ha finora generato.<br />

In questa chiave di lettura – differenti esigenze economiche e sociali,<br />

diverso contesto ideologico, differenti concezioni del processo – ci si deve<br />

necessariamente muovere se si vuole cercare di individuare <strong>la</strong> ratio del diritto<br />

vigente e dell'istituto del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> del processo, e <strong>la</strong> sua evoluzione,<br />

anche al<strong>la</strong> luce delle recenti riforme.<br />

I.2. La <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> nel codice Pisanelli del 1865<br />

Il codice del 1865, è stato evidenziato, non conteneva norme generali sul<strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong>, ma si limitava ad affrontare le singole fattispecie prevedendo,<br />

appunto, solo in taluni casi <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> del processo esecutivo 5 . Tale<br />

«<strong>la</strong>cuna (?)» può, a nostro giudizio, essere spiegata non solo con <strong>la</strong> differente<br />

impostazione del previgente codice, meno dogmatico di quello del 1940, ma<br />

anche con <strong>la</strong> minore rilevanza sociale del problema del<strong>la</strong> durata del processo e<br />

di quello esecutivo. Non occorreva, si intende sostenere, una troppo analitica<br />

ed organica disciplina del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, per il semplice fatto che essa non<br />

5 Per una disamina, v. FURNO, La <strong>sospensione</strong> del processo esecutivo, Varese, 1956, p. 19<br />

ss.; SATTA-PUNZI, Diritto processuale civile, Padova, 1996, p. 877 ss.<br />

8


avrebbe inciso in modo eccessivo sul<strong>la</strong> durata del processo e, dunque,<br />

sull'effettività del<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> del creditore procedente 6 .<br />

Venendo ai singoli casi affrontati dal legis<strong>la</strong>tore postunitario 7 , vale <strong>la</strong> pena<br />

ricordare che, ai sensi dell'art. 580, l'opposizione all'esecuzione sui beni<br />

mobili non sospendeva «l'esecuzione o <strong>la</strong> continuazione del pignoramento»,<br />

salvo il caso partico<strong>la</strong>re dell'opposizione al<strong>la</strong> sentenza pronunciata in<br />

contumacia (che impediva, giusta il disposto degli artt. 475 e 478, l'esecuzione<br />

del<strong>la</strong> sentenza).<br />

Del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> il legis<strong>la</strong>tore si occupava, poi, all'art.<br />

647, a proposito di domanda di separazione dei beni mobili pignorati. Si<br />

trattava dell'ipotesi del terzo che pretendesse di «avere <strong>la</strong> proprietà o altro<br />

diritto reale sopra tutti o parte dei beni mobili pignorati». In tal caso era<br />

prevista una «fase caute<strong>la</strong>re» che si svolgeva davanti al pretore, il quale<br />

avrebbe emesso il provvedimento sul<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> e deciso, quindi, il merito<br />

del<strong>la</strong> causa se competente, ovvero rimesso le parti al tribunale 8 .<br />

Con riguardo all'esecuzione sopra i beni immobili, il codice del 1865 si<br />

occupava, infine, di <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> all'art. 660, prevedendo che<br />

l'opposizione a precetto, se proposta tempestivamente (i.e., nel termine di<br />

trenta giorni dal<strong>la</strong> notifica del precetto medesimo), avrebbe sospeso<br />

l'esecuzione ovvero, se proposta tempestivamente, lo avrebbe sospeso solo in<br />

presenza di «gravi cause», su provvedimento dell'autorità giudiziaria.<br />

Partico<strong>la</strong>ri regole erano, infine, fissate per le opposizioni promosse in forza<br />

di titoli cambiari 9 .<br />

6 Per una disamina, v. SATTA-PUNZI, Diritto processuale civile, cit., ibidem.Vale forse <strong>la</strong><br />

pena osservare come <strong>la</strong> necessità di disciplinare e studiare <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> sia, in un certo<br />

qual modo, figlia dell'inefficienza congenita del processo: si avverte <strong>la</strong> necessità di<br />

soffermarvisi più di tanto proprio perché gli effetti del<strong>la</strong> sua concessione o negazione sono<br />

idonei ad incidere più che profondamente sull'effettività del<strong>la</strong> tute<strong>la</strong>.<br />

7 Per i riferimenti al codice del 1865 si veda: PICARDI–GIULIANI, Codice di procedura civile<br />

del Regno d'Italia 1865, Mi<strong>la</strong>no, 2004 con introduzione di MONTELEONE, Il codice di<br />

procedura civile italiano del 1865.<br />

8 Una previsione di ordine generale era contenuta all’art. 645, secondo cui: «<strong>la</strong> vendita e gli<br />

atti che <strong>la</strong> devono precedere non possono essere sospesi che per <strong>la</strong> opposizione del debitore<br />

se non sia ordinato dall’autorità giudiziaria competente».<br />

9 Cfr. MATTIROLO, Trattato di diritto giudiziario civile italiano, V, 5° ed., Torino, 1902, pag.<br />

243 ss.; 353 ss.; 711 ss.; SALETTI, Il processo esecutivo, Note introduttive, in TARZIA –<br />

CAVALLONE, I progetti di riforma del processo civile (1865-1935), tomo II, pag. 989.<br />

9


È stato sottolineato da autorevole dottrina che tale semplicità (assenza di<br />

norme di carattere generale, disciplina scarna ed essenziale demandata a<br />

singole disposizioni riferite a partico<strong>la</strong>ri situazioni concrete) era perfettamente<br />

conforme al<strong>la</strong> ratio dell'istituto, che doveva costituire il naturale contrappeso<br />

dell'azione esecutiva e del<strong>la</strong> sua intrinseca uni<strong>la</strong>teralità che esclude il<br />

contraddittorio 10 .<br />

Di contrario avviso chi ha visto nell'insieme di norme delineato dal codice<br />

del 1865 un sistema tendenzialmente disorganico, cui il legis<strong>la</strong>tore del 1940<br />

avrebbe finalmente posto, almeno in parte, rimedio 11 .<br />

I.3. La <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> nei progetti di riforma al codice di<br />

procedura civile del 1865<br />

I progetti di riforma successivi al codice del 1865, va detto, non<br />

modificarono, tendenzialmente, tale impostazione concettuale «semplice ed<br />

essenziale» - ovvero, a seconda delle prospettive, «scarna e disorganica». Se<br />

si occuparono di <strong>sospensione</strong> – e se ne occuparono, proponendo soluzioni, a<br />

volte, fortemente innovative – lo fecero avendo a mente, per lo più, specifici<br />

aspetti 12 ; senza occuparsi di ridisegnare ex novo l'istituto, né, tanto meno, il<br />

suo inquadramento dogmatico.<br />

In realtà il fatto che <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> del 1865, pur così<br />

disorganica e frammentaria, non avesse suscitato più di tanto l'interesse dei<br />

conditores dei disegni di legge successivi, potrebbe far pensare ad una<br />

complessiva tenuta del sistema Pisanelli, che – tutto sommato – doveva,<br />

almeno sotto questo aspetto e salva l'opportunità di qualche ritocco -<br />

funzionare 13 .<br />

10 SATTA, Commentario al codice di procedura civile, I, Mi<strong>la</strong>no, 1959 p. 500, il quale<br />

evidenzia che tale esigenza non è mai cambiata, neppure dopo l'avvento del codice del 1940,<br />

che tratta solennemente <strong>la</strong> materia del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> un titolo autonomo.<br />

11 FURNO, La <strong>sospensione</strong> del processo esecutivo, cit., ibidem.; SALETTI, Il processo<br />

esecutivo, cit., ibidem.<br />

12 SALETTI, Il processo esecutivo, cit., p. 936 ss.<br />

13 Si vedano, però, le osservazioni di cui infra. Ad ogni modo il processo esecutivo secondo<br />

il codice del 1865 qualche problema lo aveva di certo, se è vero che nel 1902, l'Or<strong>la</strong>ndo ne<br />

denunciava <strong>la</strong> «morbosa fiacchezza (...) che ne costituisce il vizio fondamentale»: TARZIA–<br />

CAVALLONE, I progetti di riforma del processo civile., cit., p. 890.<br />

10


È opportuno, ad ogni modo, accennare a questi progetti di riforma che<br />

impegnarono processualisti e commissioni par<strong>la</strong>mentari negli ottanta anni che<br />

caratterizzarono <strong>la</strong> vita del codice Pisanelli 14 .<br />

Tra il 1865 e l'emanazione del codice oggi vigente vi fu come è noto,<br />

innanzitutto, un gruppo di progetti che proponevano l'integrale riforma del<br />

codice di rito, e segnatamente i progetti e<strong>la</strong>borati da Mortara, da Chiovenda,<br />

da Carnelutti, da Redenti, dal<strong>la</strong> c.d. Sottocommissione C, e da Solmi 15 .<br />

Accanto a questi progetti di riforma ve ne furono, poi, altri che avevano ad<br />

oggetto esclusivamente talune parti del codice e del<strong>la</strong> legge processuale.<br />

Quindici di essi riguardavano, in tutto o in parte, il processo esecutivo 16 . Si<br />

tratta, come è stato evidenziato, di un numero re<strong>la</strong>tivamente modesto, specie<br />

se rapportato al<strong>la</strong> vasta schiera di progetti di riforma che, nello stesso periodo,<br />

ebbero ad oggetto il processo di cognizione 17 .<br />

Questa re<strong>la</strong>tiva tranquillità potrebbe, ancora una volta, far pensare che il<br />

processo esecutivo, sotto <strong>la</strong> vigenza del codice Pisanelli, godesse, tutto<br />

sommato, di un discreto grado di salute ed efficienza, rapportato almeno al<br />

processo di cognizione. Non fosse, però, che il numero di riforme o di progetti<br />

di riforme è un indizio molto <strong>la</strong>bile e – di certo – non può assurgere al rango<br />

di prova legale, per consentire un giudizio sul come funzionava una<br />

legis<strong>la</strong>zione ormai non più esistente. Non sempre, va detto, l'uomo (e l'uomo<br />

giuridico, che ne è una sottocategoria concettuale) si comporta in modo logico<br />

ed ha come fine primario l'ottimizzazione dei risultati. Le ragioni che possono<br />

spingere un legis<strong>la</strong>tore a focalizzare <strong>la</strong> propria attenzione su un settore del<br />

diritto e del processo piuttosto che su un altro possono essere numerose, non<br />

tutte possono rispondere al bisogno primario di curare i mali del processo.<br />

14 Per una disamina v. CIPRIANI, Storie di processualisti e di oligarchi., cit.; pag. 1 ss.;<br />

TARZIA – CAVALLONE, I progetti di riforma del processo civile., cit., p.1 ss.<br />

15 CIPRIANI, Storie di processualisti cit., ibidem; SALETTI, Il processo esecutivo, cit., p. 936<br />

ss.; cfr. CARNELUTTI, Progetto del codice di procedura civile, presentato al<strong>la</strong><br />

Sottocommissione Reale per <strong>la</strong> riforma del Codice di Procedura Civile, parte seconda, Del<br />

Processo di esecuzione, Padova, 1926; ID., Lavori per <strong>la</strong> riforma del codice di procedura<br />

civile, in Riv. dir. proc. civ., 1924, I, p. 294 ss; COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA DEI<br />

CODICI, SOTTOCOMMISSIONE C, Codice di procedura civile, Progetto, Roma, 1926, con<br />

prefazione scritta da MORTARA; MORTARA, Per il nuovo codice del<strong>la</strong> procedura civile,<br />

riflessioni e proposte, Torino, 1923.<br />

16 SALETTI, Il processo esecutivo, cit., p. 936 ss.<br />

17 SALETTI, Il processo esecutivo, cit., p. 936 ss.<br />

11


A volere essere più chiari, un ipotetico studioso che, poniamo, nell'anno<br />

2210, si trovasse ad esaminare le riforme che hanno caratterizzato il nostro<br />

tempo, se pretendesse di valutare l'efficienza dei singoli aspetti del nostro<br />

attuale sistema processuale sul<strong>la</strong> base delle singole novelle che hanno<br />

caratterizzato le re<strong>la</strong>tive parti del codice, potrebbe essere portato a pensare che<br />

il giudizio di appello nel 2010 funzionasse assai meglio del giudizio di primo<br />

grado. E ciò sul rilievo che il giudizio di secondo grado ha superato pressoché<br />

indenne le ultime – absit iniuria verbis - pulsioni riformistiche del legis<strong>la</strong>tore<br />

del 2005-2006 e del 2009; al contrario, appunto, del giudizio di primo grado.<br />

L'esperienza e <strong>la</strong> statistica ci dicono, invece, che è vero esattamente il<br />

contrario: Nel processo di primo grado – peraltro comunque inefficiente – il<br />

numero di cause che vengono definite ogni anno dai tribunali (comprendendo,<br />

comunque, sia quelle definite con sentenza, che quelle estinte, definite<br />

transattivamente etc.) è leggermente superiore al numero di quelle iscritte a<br />

ruolo. Esattamente opposta è <strong>la</strong> situazione delle Corti di appello, ove il<br />

numero di cause definite ogni anno è sensibilmente inferiore al numero di<br />

cause iscritte al ruolo, con conseguente aumento dell'arretrato che si va<br />

accumu<strong>la</strong>ndo di anno in anno. Di qui l'agevole pronostico su le magnifiche<br />

sorti e progressive cui andrà incontro – salvo interventi seri ed incisivi - <strong>la</strong><br />

durata dei giudizi 18 nei prossimi decenni.<br />

Ad ogni modo, quattro di questi 19 progetti di legge, che riguardavano anche<br />

l'esecuzione, si occuparono di aspetti assolutamente specifici e segnatamente<br />

di problemi afferenti <strong>la</strong> competenza. Sette progetti 20 avevano ad oggetto<br />

18 BATTAGLIA, Effetti dell'introduzione del giudice unico in tribunale, cit., ibidem. I dati<br />

statistici sono disponibili sul sito del Ministero del<strong>la</strong> Giustizia, http://www.giustizia.it/<br />

giustizia/it/mg_1_14.wp e, per quanto concerne <strong>la</strong> Cassazione, sul sito http://<br />

www.cortedicassazione.it/DocumentiPrimaPag/statistiche/Civile/StatisticheCivile.asp . Per<br />

un confronto con <strong>la</strong> situazione dei processi negli altri paesi europei ed in partico<strong>la</strong>re in<br />

Francia, v. http://www.courdecassation.fr/institution_1/activite_cour_chiffres_58/ per i dati<br />

statistici aggiornati re<strong>la</strong>tivi allo stato dei procedimenti civili davanti al<strong>la</strong> Cassazione<br />

Francese.<br />

19 I ddl Chimirri - Bonacci, divenuto legge 16 giugno 1892; Mortara - Schanzer, Fera e<br />

Fera-Bonomi; per una disamina v. SALETTI, Il processo esecutivo, cit., p. 936 ss.<br />

20 I ddl Catucci del 1867, Conforti, Catucci del 1872, Catucci - Rega - Del Zio ed altri,<br />

Dell'Angelo, Cocco Ortu e Ronchetti; cfr. SALETTI, Il processo esecutivo, cit., p. 936 ss.<br />

12


specificamente e quasi esclusivamente l'esecuzione forzata, altri quattro 21 , pur<br />

contenendo al loro interno anche proposte di modifica al processo esecutivo,<br />

si occupavano anche di altri istituti.<br />

I.4. I Progetti Catucci del 1867, e Conforti, del 1870.<br />

All'indomani dell'unità d'Italia (e, per quel che conta ai fini di questo studio,<br />

all'indomani dell'emanazione del primo codice nazionale), il dibattito<br />

par<strong>la</strong>mentare si dipanò attraverso un riesame – alcune volte critico, ma che a<br />

volte non nascondeva una certa nostalgia - delle legis<strong>la</strong>zioni preunitarie 22 .<br />

Il 5 aprile 1867 veniva presentato al<strong>la</strong> Camera dei Deputati il disegno di<br />

legge del Guardasigili Catucci «disposizioni re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> sentenza dei<br />

conciliatori» 23 .<br />

L'Ufficio del conciliatore, si rammenta, era stato introdotto nel codice<br />

Pisanelli sull'esperienza del vecchio istituto del conciliatore, esistente nel<br />

Regno delle Due Sicilie 24 . Il Progetto Catucci si proponeva di risparmiare alle<br />

parti le spese derivanti dal<strong>la</strong> necessità di rivolgersi agli uscieri di pretura per<br />

l'esecuzione delle sentenze dei conciliatori. Prevedeva, nel suo testo<br />

originario, che agli inservienti comunali (incaricati, secondo l'allora vigente<br />

ordinamento giudiziario, di compiere atti giudiziari dinnanzi ai giudici<br />

21 Si tratta dei ddl. Catucci del 1868, Del<strong>la</strong> Rocca – Aguglia, Gallo – Majorana- Massimini,<br />

e Or<strong>la</strong>ndo del 1909, che riprendeva, appunto, il precedente progetto dello stesso Or<strong>la</strong>ndo del<br />

1908, aggiungendovi, però, <strong>la</strong> parte sull'esecuzione forzata. Cfr. SALETTI, Il processo<br />

esecutivo, cit., p. 936 ss.<br />

22 E ciò, come si vedrà, partico<strong>la</strong>rmente per quanto concerne i sudditi dell'ex regno delle<br />

Due Sicilie, attraverso un fenomeno che – parafrasando una espressione del<strong>la</strong> storiografia<br />

degli ultimi decenni del XX secolo, a proposito dell'esperienza post riunificazione delle due<br />

Germanie, potrebbe essere definita Sudalgia.<br />

23 TARZIA – CAVALLONE, I progetti di riforma del processo civile., cit, p. 993 ss.<br />

24 È utile richiamare, sul punto, le parole dello stesso Pisanelli, nel<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione ministeriale<br />

sul libro primo del progetto di codice di procedura civile «La istituzione de' giudici<br />

conciliatori ha fatto buona prova nelle provincie del mezzogiorno. Il loro uffizio è duplice.<br />

Sono chiamati a giudicare senza l'osservanza delle forme generali del rito giudiziario sulle<br />

controversie di minor valore e di facile soluzione; devono inoltre, sempreché siano richiesti,<br />

interporsi per comporre amichevolmente le controversie. Così, mentre provvedono al<br />

bisogno di una giustizia pronta, non dispendiosa ed essenzialmente locale, esercitano in<br />

ciascun comune un uffizio benefico di conciliazione e di concordia. (...)»: PICARDI –<br />

GIULIANI, Codice di procedura civile del Regno d'Italia 1865, Mi<strong>la</strong>no, 2004 con<br />

introduzione di MONTELEONE, Il codice di procedura civile italiano del 1865, p.6 ss.<br />

13


conciliatori) venisse conferito il potere di compiere gli atti di esecuzione delle<br />

sentenze pronunciate dai conciliatori stessi.<br />

Lo schema originario veniva, però, sottoposto a revisione critica in sede di<br />

<strong>la</strong>vori par<strong>la</strong>mentari. In partico<strong>la</strong>re nel<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione predisposta dall'Ufficio<br />

centrale del Senato 25 del 24 novembre 1868 si segna<strong>la</strong>va che <strong>la</strong> procedura<br />

esecutiva – per come mantenuta dal Progetto Catucci – era troppo complessa<br />

per essere applicata da conciliatori ed inservienti comunali e, in generale,<br />

inadatta alle liti ed alle esecuzioni di modico valore. Invocava, dunque, <strong>la</strong><br />

vecchia procedura esecutiva semplificata, già in vigore nel Regno delle Due<br />

Sicilia, dal 1819.<br />

Con specifico riferimento al<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> veniva, dunque,<br />

proposto di (re)introdurre il vecchio articolo 84 del codice di procedura civile<br />

napoletano, norma che prevedeva <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> «in qualunque stato» delle<br />

«misure coattive se persona solvibile promette di pagare fra sei giorni <strong>la</strong><br />

somma e le spese del litigio» 26 .<br />

Tale ipotesi di <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong>, prevista dal Codice per lo<br />

Regno delle Due Sicilie, fu recepita dall'art. 9 del Progetto e<strong>la</strong>borato<br />

dall'Ufficio Centrale del Senato, nelle sessioni 1871-1872, e allegata al<br />

Progetto Catucci 27 e dall'art.9 del successivo Progetto Conforti, «Esecuzione<br />

delle sentenze dei giudici conciliatori», presentato al Senato il 7 maggio<br />

1870 28 .<br />

25 Re<strong>la</strong>tore Lanzilli: cfr. TARZIA–CAVALLONE, I progetti di riforma del processo civile., cit,<br />

p. 1007. Circa l'identità del senatore Lanzilli, risulta essere Tommaso Antonio Maria<br />

Lanzilli, nato a Benevento – dunque nel Regno delle Due Sicilie - il 25 maggio 1801 e<br />

morto in Avellino il 23 febbraio 1878. Il Lanzilli risulta essere stato senatore durante l'VIII<br />

legis<strong>la</strong>tura, secondo quanto riportato in http://it.wikipedia.org/wiki/<br />

Tommaso_Antonio_Maria_Lanzilli.<br />

26 La promessa di pagamento da parte del terzo veniva trascritta in un verbale formato dal<br />

cancelliere, verbale che sarebbe divenuto esecutivo, decorso il termine di sei giorni sopra<br />

richiamato, «senza intimarsi avviso o precetto e non potrà in verun modo sospendersi <strong>la</strong><br />

esecuzione»: PICARDI–GIULIANI, Codice per lo Regno delle Due Sicilie, III. Leggi del<strong>la</strong><br />

procedura ne' giudizj civili, 1819, con introduzione a cura di CIPRIANI, Le Leggi del<strong>la</strong><br />

procedura nei giudizi civili del Regno delle Due Sicilie, Mi<strong>la</strong>no, 2004, p. 20 ss.; TARZIA–<br />

CAVALLONE, I progetti di riforma del processo civile., cit, p. 1007.<br />

27 TARZIA–CAVALLONE, I progetti di riforma del processo civile., cit, ibidem.<br />

28 TARZIA–CAVALLONE, I progetti di riforma del processo civile., cit, ibidem, al quale si<br />

rinvia anche per l'esame dei Progetti Catucci del 1872, Catucci – Rega – Del Zio del 1874 e<br />

Dell'Angelo del 1877.<br />

14


I.5. I Progetti Cocco Ortu del 1902, Ronchetti del 1904, Or<strong>la</strong>ndo del 1909<br />

Altre innovazioni interessanti sono quelle proposte dal disegno di legge<br />

Cocco Ortu, presentato al Senato del Regno il 28 aprile 1902 29 . Tale testo si<br />

segna<strong>la</strong> – per quanto concerne l'oggetto del<strong>la</strong> nostra indagine – per l'art. 8, con<br />

il quale veniva introdotta <strong>la</strong> possibilità, per il debitore, di ottenere <strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> del processo esecutivo, per un periodo non superiore a due anni,<br />

29 TARZIA – CAVALLONE, I progetti di riforma del processo civile., cit, p. 1023. Per quel che<br />

concerne l'autore del progetto, l'avv. Francesco Cocco Ortu, si tratta di una eminente figura<br />

di spicco del<strong>la</strong> c<strong>la</strong>sse politica sarda ed italiana, impegnato – tra l'altro – nel giornalismo (nel<br />

1861 col<strong>la</strong>borava - da studente - al giornale L’imparziale); nel 1862-1863, fondò il giornale<br />

satirico, economico e letterario La Busso<strong>la</strong>, nel 1866 fondò con altri il giornale La Cronaca.<br />

Nel 1884, infine, ritroviamo l'avv. Francesco Cocco Ortu tra i finanziatori del giornale La<br />

Tribuna, quotidiano che uscì nel 1884. Per quanto concerne <strong>la</strong> sua carriera politica fu<br />

sindaco di Cagliari f.f. (in quanto consigliere anziano) nel 1868, carica che conservò non<br />

continuativamente sino al 1884. Mantenne l’incarico di Assessore fino al 1888, quando<br />

diede le dimissioni, per dedicarsi completamente al<strong>la</strong> politica nazionale. Fu anche<br />

consigliere provinciale dal 1875 al 1888. In Par<strong>la</strong>mento Cocco Ortu fu eletto <strong>la</strong> prima volta<br />

nel 1876 dopo <strong>la</strong> caduta del<strong>la</strong> Destra storica, due anni dopo fu segretario generale del<br />

ministero dell' agricoltura nel governo Cairoli, dal 1888 al 1991 ricoprì <strong>la</strong> carica di<br />

sottosegretario al<strong>la</strong> giustizia nei due governi Crispi, nel 1897 fu nominato ministro<br />

dall'agricoltura nel terzo governo di Rudinì, dal 1901 al 1903 e dal 1906 al 1909 fu, infine,<br />

ministro del<strong>la</strong> giustizia nel governo Zanardelli e ministro dell'agricoltura nel governo<br />

Giolitti. I discendenti dell'avv. Francesco Cocco Ortu - Alberto Cocco Ortu, anch'egli<br />

avvocato in Cagliari, e Marinel<strong>la</strong> Ferrai Cocco Ortu, direttore dell'Archivio di Stato di<br />

Cagliari - ricordano che l'ottantaduenne avo, il 28 ottobre 1922, nel<strong>la</strong> qualità di Decano del<strong>la</strong><br />

Camera, tentò, insieme al Presidente del Consiglio Facta, di convincere Vittorio Emanuele<br />

III a proc<strong>la</strong>mare lo stato d'assedio e fermare Mussolini che marciava su Roma.<br />

Successivamente Cocco Ortu fu il solo deputato Giolittiano a votare contro <strong>la</strong> fiducia al<br />

Governo Mussolini, dimettendosi immediatamente dopo dall'incarico di capogruppo al<strong>la</strong><br />

Camera del partito liberale. L'episodio, insieme ai riferimenti biografici, sono menzionati in<br />

L'Unione Sarda - Fondatori Cocco Ortu e Lai Vinelli è il primo direttore - domenica 11<br />

ottobre 2009 (Redazionale); L'Unione Sarda - L 'area è stata di quelle che hanno fatto più a<br />

lungo soffiare sul<strong>la</strong> città - domenica 28 aprile 1996 (Redazionale); FILIPPINI, Una storia che<br />

abbraccia tre secoli in L'Unione Sarda, domenica 11 ottobre 2009; ORSINA,<br />

L'organizzazione politica nelle Camere del<strong>la</strong> proporzionale (1920-1924), in http://<br />

docenti.luiss.it/orsina/files/2008/05/riforma_1920.pdf; PIRA, Quel duello nel '25 tra Lussu<br />

ed Endrich in L'Unione Sarda mercoledì 15 novembre 1995; LUSSU, Marcia su Roma e<br />

dintorni, Torino, 1974; cfr. anche http://it.wikipedia.org/wiki/Francesco_Cocco-Ortu, http://<br />

www.goceano.it/storia/personaggi_storici/francesco_cocco_ortu.htm.<br />

15


qualora le rendite dei beni assoggettati all'espropriazione fossero sufficienti, in<br />

detto periodo di tempo, ad estinguere il debito 30 .<br />

Una previsione sostanzialmente analoga si ritrova all'art. 12 del Disegno<br />

Ronchetti, rubricato «Disposizioni sulle piccole espropriazioni», presentato al<br />

Senato del Regno il 20 dicembre 1904 (e ritirato il 27 novembre 1906) 31 .<br />

Il disegno di legge nel suo complesso si collocava sul<strong>la</strong> medesima linea di<br />

pensiero del disegno Cocco Ortu, del quale riprendeva - in massima parte, e<br />

non limitatamente al<strong>la</strong> so<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> – le soluzioni.<br />

All'art. 10, inoltre, il Disegno Ronchetti prevedeva una ipotesi di<br />

<strong>sospensione</strong> dell'espropriazione, per un massimo di sei mesi, qualora il<br />

debitore, prima del giorno fissato per il primo incanto, avesse pagato «metà<br />

del debito per cui si procede con ogni accessorio». In questo periodo di sei<br />

mesi, appunto, il debitore avrebbe dovuto pagare il debito residuo 32 .<br />

30 Art.8: «il debitore può anche ottenere <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> del<strong>la</strong> procedura per un tempo non<br />

superiore a due anni, qualora provi che le rendite dei beni soggetti all'espropriazione, sono<br />

sufficienti ad estinguere, nel detto periodo di tempo, il credito per il quale si procede, e che<br />

non vi sono sugli stessi beni altri crediti privilegiati o ipotecari prontamente esigibili. In<br />

questo caso il pretore nomina un amministratore provvisorio dei beni, con tutte le<br />

responsabilità del sequestratario giudiziale. Col consenso del debitore può essere nominato<br />

a tale ufficio il creditore, e può essere nominato pure il debitore col consenso del creditore,<br />

o con l'obbligo di prestare cauzione <strong>la</strong> quale rimane vinco<strong>la</strong>ta a pegno a favore del<br />

creditore istante». Quest'ultima previsione - del<strong>la</strong> cauzione, per il caso di nomina del<br />

debitore a custode del bene – ci <strong>la</strong>scia perplessi: se il debitore ha i soldi e <strong>la</strong> volontà di<br />

pagare <strong>la</strong> cauzione, li ha anche per pagare – almeno in parte – il debito ed evitare il<br />

pignoramento sul bene fruttifero. Se non ha i soldi per pagare il creditore – tant'è che si fa<br />

pignorare un bene fruttifero – non li avrà, molto probabilmente, neppure per versare <strong>la</strong><br />

cauzione. Così come fu formu<strong>la</strong>ta <strong>la</strong> disposizione non pare sarebbe stata destinata ad un<br />

successo applicativo rilevante.<br />

31 TARZIA – CAVALLONE, I progetti di riforma del processo civile., cit, p. 1051 ss.<br />

32 TARZIA – CAVALLONE, I progetti di riforma del processo civile., cit, p. 1080.<br />

Probabilmente un'eco di questo istituto si ritrova nel vigente codice agli artt. 494 e 495<br />

c.p.c., rispettivamente a proposito di pagamento a mani dell'Ufficiale Giudiziario e di<br />

conversione del pignoramento.<br />

16


Di maggiore respiro, se non altro per il maggior numero di settori del<br />

processo civile che avrebbe dovuto riformare, era infine il Progetto Or<strong>la</strong>ndo<br />

presentato al<strong>la</strong> Camera il 24 maggio 1909 33 .<br />

Con specifico riguardo al<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong>, il Progetto<br />

Or<strong>la</strong>ndo – è stato affermato – si collocava sul<strong>la</strong> linea concettuale del codice<br />

del 1865, nel senso che non prevedeva una reale rivoluzione metodologico-<br />

sistematica dell'istituto, ma si limitava a proporre alcune specifiche<br />

innovazioni 34 . Prevedeva, in partico<strong>la</strong>re, con una norma di non facilissima<br />

interpretazione - l'art. 33 - che in pendenza del giudizio di opposizione<br />

avrebbero potuto essere «ordinati provvedimenti conservativi» ed avrebbe<br />

potuto «essere autorizzata l'esecuzione con o senza cauzione» 35 .<br />

Sul<strong>la</strong> possibilità di sospendere l'esecuzione forzata, il Progetto Or<strong>la</strong>ndo<br />

tornava all'art. 38, a proposito di esecuzione forzata sui beni mobili,<br />

33 Pubblicato integralmente in TARZIA – CAVALLONE, I progetti di riforma del processo<br />

civile., cit, p. 929 ss., con nota introduttiva di CAVALLONE, Il progetto Or<strong>la</strong>ndo, Note<br />

introduttive. Con <strong>la</strong> denominazione: «Progetto Or<strong>la</strong>ndo» si suole indicare, oltre al progetto<br />

presentato al<strong>la</strong> Camera il 24 maggio 1909, rubricato: Riforme al codice di procedura civile,<br />

ed oggetto del<strong>la</strong> presente indagine, anche un precedente disegno di legge: «Nuove<br />

disposizioni intorno all'ordine e al<strong>la</strong> forma dei giudizi», presentato dall'allora Ministro di<br />

Grazia e Giustizia il 16 marzo 1908. Si trattava di un progetto di 29 articoli, essenzialmente<br />

re<strong>la</strong>tivi al processo di cognizione (salvo gli ultimi tre articoli, che contenevano una leggedelega).<br />

L'originario progetto non venne mai discusso, a causa del<strong>la</strong> fine anticipata del<strong>la</strong><br />

legis<strong>la</strong>tura. Fu sostituito, il 24 maggio 1909, dal Progetto de quo, che prevedeva - oltre a 26<br />

articoli corrispondenti a quelli del precedente Progetto – altri 51 articoli, re<strong>la</strong>tivi anche<br />

all'esecuzione forzata. Per una disamina cfr. CAVALLONE, Il progetto Or<strong>la</strong>ndo, Note<br />

introduttive. cit., ibidem; cfr. anche: CIPRIANI, Storie di processualisti e di oligarchi, cit., p.<br />

127 ss., dai quali si apprende che il padre spirituale di questo progetto di riforma fu<br />

Lodovico Mortara.<br />

34 Per <strong>la</strong> verità di non poco rilievo, con riferimento anche alle altre norme sull'esecuzione<br />

forzata: si pensi, meramente a titolo di esempio, al<strong>la</strong> abolizione del precetto ed al<strong>la</strong><br />

previsione del<strong>la</strong> possibilità di procedere ad esecuzione forzata, in caso di titolo basato su<br />

sentenza esecutiva, omettendo anche <strong>la</strong> notifica del titolo esecutivo: cfr. TARZIA –<br />

CAVALLONE, I progetti di riforma del processo civile., cit, p. 923; cfr. Anche SALETTI, Il<br />

processo esecutivo, cit., p. 951.<br />

35 Nel senso che tale norma sembrerebbe far pensare ad una efficacia sospensiva<br />

automatica dell'opposizione all'esecuzione v. SALETTI, Il processo esecutivo, cit., p. 989 ed<br />

in part. nt. 187. Tale soluzione, però, non sembra del tutto compatibile con <strong>la</strong> lettera del<strong>la</strong><br />

legge – che pare rimettere <strong>la</strong> decisione sul<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> ad una valutazione discrezionale<br />

del giudice – né allo spirito del Progetto Or<strong>la</strong>ndo che era quello di eliminare «quel<strong>la</strong><br />

morbosa fiacchezza del nostro ordinamento esecutivo che ne costituisce il vizio<br />

fondamentale»del processo esecutivo vigente: v. SALETTI, Il processo esecutivo, cit., ibidem;<br />

TARZIA – CAVALLONE, I progetti di riforma del processo civile., cit, p. 890.<br />

17


prevedendo che «il pignoramento e gli atti ulteriori» avrebbero potuto essere<br />

«sospesi per ordine dell'autorità giudiziaria» 36 .<br />

I.6. Il dopoguerra, il Progetto Chiovenda del 1920 e il Progetto Mortara<br />

del 1923.<br />

Per quanto riguarda i progetti maggiori – quelli, cioè, che miravano non al<strong>la</strong><br />

riforma di uno specifico settore del processo, ma al<strong>la</strong> e<strong>la</strong>borazione di un<br />

nuovo codice, nell'immediato dopoguerra veniva presentato il progetto di<br />

riforma di Giuseppe Chiovenda al codice di procedura civile 37 , che non si<br />

occupava – però – del processo di esecuzione.<br />

Nel 1923 Lodovico Mortara – che era stato da poco epurato dal<strong>la</strong><br />

Cassazione, appena unificata, e dal<strong>la</strong> magistratura 38 - presentò, in veste di<br />

senatore del Regno, il suo progetto di riforma per il nuovo codice di procedura<br />

civile 39 .<br />

36 Si noti come <strong>la</strong> «<strong>sospensione</strong> del pignoramento», apparentemente condannata all'oblio<br />

dopo l'abbandono del Progetto Or<strong>la</strong>ndo, sia stata riesumata, seppur per breve tempo, dal<br />

legis<strong>la</strong>tore del 2006, che aveva reintrodotto, all'art. 624 c.p.c., <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, appunto, del<br />

pignoramento.<br />

37 CHIOVENDA, Re<strong>la</strong>zione sul<strong>la</strong> proposta di riforma, in La riforma del procedimento civile<br />

proposta dal<strong>la</strong> Commissione per il dopo guerra. Redazione e testo annotato per cura di<br />

Giuseppe Chiovenda, Napoli, 1920.<br />

38 Sull'epurazione del sessantottenne Mortara (allora presidente del<strong>la</strong> Cassazione di Roma),<br />

ad opera del nascente regime fascista, v. CIPRIANI, Storie di processualisti e di oligarchi,<br />

Mi<strong>la</strong>no, 1991, p.233 ss. Con il r.d. 24 marzo 1923 n. 601, con decorrenza dal successivo<br />

primo novembre, furono soppresse le Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e<br />

Torino. Con successivo r.d. 3 maggio 1923 n. 1028 fu stabilito che i primi presidenti e i<br />

procuratori generali di Corte di Cassazione avrebbero potuto essere collocati a riposo a<br />

domanda o d'ufficio «anche indipendentemente dall'eccedenza di posti nel detto grado». Si<br />

trattò, secondo CIPRIANI, Storie di processualisti e di oligarchi, Mi<strong>la</strong>no, 1991, p.236, di una<br />

norma ad personam, diretta ad eliminare proprio il figlio del rabbino, eccessivamente<br />

indipendente e vicino ad ambienti Nittiani.<br />

39 MORTARA, Per il nuovo codice del<strong>la</strong> procedura civile, Riflessioni e proposte, Torino,<br />

1923.<br />

18


L'opera, di amplissimo respiro 40 , dedicava all'esecuzione forzata il libro<br />

terzo, titoli dal primo al sesto, per un totale di centosedici articoli.<br />

Analogamente al codice del 1865 non dedicava un'apposito capo al<strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> del processo esecutivo, ma dettava esclusivamente talune regole<br />

di pratica applicazione.<br />

Di <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> par<strong>la</strong>va, innanzitutto, a proposito di<br />

esecuzione degli obblighi di fare e non fare. Si stabiliva, al riguardo, che il<br />

debitore potesse chiedere al pretore di sospendere, con provvedimento da<br />

emettersi in contraddittorio e non soggetto ad alcuna impugnazione,<br />

l'esecuzione «per un tempo determinato». E ciò a condizione che, dopo avere<br />

ricevuto l'intimazione ad adempiere ad un facere infungibile, avesse dato<br />

prova di avere iniziato l'esecuzione. Tale <strong>sospensione</strong> poteva essere prorogata<br />

so<strong>la</strong>mente una volta, e sempre che il debitore dimostrasse <strong>la</strong> «<strong>la</strong> continuazione<br />

rego<strong>la</strong>re del<strong>la</strong> opera e <strong>la</strong> necessità di maggior tempo per condur<strong>la</strong> a<br />

compimento» 41 .<br />

La norma in esame, come detto, era limitata al caso di esecuzione forzata di<br />

un fare infungibile (o, secondo <strong>la</strong> lettera del testo, di una «obbligazione di fare<br />

di indole strettamente personale»). Ciò induce a ritenere che <strong>la</strong> sua ratio fosse<br />

non tanto quel<strong>la</strong> di favorire in qualche misura il debitore comunque<br />

adempiente (altrimenti non avrebbe avuto senso escluderne l'applicabilità alle<br />

ipotesi di facere fungibile), ma essenzialmente quel<strong>la</strong> di tute<strong>la</strong>re l'interesse del<br />

creditore ad ottenere comunque <strong>la</strong> prestazione infungibile.<br />

A proposito di espropriazione di beni immobili, il Progetto Mortara non<br />

menzionava – tra le norme che rego<strong>la</strong>vano l'esecuzione forzata - <strong>la</strong> possibilità<br />

di una <strong>sospensione</strong> per tutta <strong>la</strong> fase anteriore al<strong>la</strong> «sentenza che autorizza <strong>la</strong><br />

vendita» prevista dall'art. 37.<br />

40 Tra le numerose modifiche, proposte in tema di esecuzione forzata, ricordiamo:<br />

l'abolizione del precetto (analogamente al Progetto Or<strong>la</strong>ndo, v. supra, nota 33)– previsto<br />

invece dall'art. 562 del codice del 1865 – mantenuto, però, nell'esecuzione mobiliare e<br />

sostituito, in caso di esecuzione degli obblighi di fare e non fare, dal<strong>la</strong> notificazione al<br />

debitore di una intimazione ad eseguire <strong>la</strong> prestazione in un termine non minore di cinque<br />

giorni (art. 9); l'interessante possibilità, sempre per l'esecuzione degli obblighi di fare e non<br />

fare, di intimare al debitore il pagamento di una somma di denaro alternativa al facere<br />

infungibile (somma che poteva essere prefissata nel titolo, ovvero determinata con<br />

provvedimento del pretore) etc.<br />

41 Art. 13.<br />

19


Va però avvertito che il processo per l'espropriazione immobiliare, sia nel<br />

codice del 1865 che nel Progetto Mortara, aveva una struttura<br />

sostanzialmente bifasica. La prima fase realizzava un vero e proprio processo<br />

di cognizione, che iniziava con un atto di citazione per l'autorizzazione a<br />

vendita di beni beni immobili (da notificare al convenuto) 42 e si sarebbe<br />

dovuto concludere con una sentenza – suscettibile di formare cosa giudicata –<br />

di autorizzazione, appunto, al<strong>la</strong> vendita. La seconda fase era più propriamente<br />

esecutiva – almeno secondo gli schemi cui siamo abituati a ragionare oggi - e<br />

culminava con <strong>la</strong> vendita e <strong>la</strong> graduazione 43 .<br />

Il fatto che <strong>la</strong> prima fase avesse forma e sostanza essenzialmente cognitive,<br />

induce a ritenere che, nelle intenzioni di Mortara, avrebbero potuto trovare<br />

applicazione le norme in materia di <strong>sospensione</strong> del processo di cognizione.<br />

Una siffatta impostazione pare, a conti fatti – e volendo commettere quel<br />

tipico errore metodologico di chi pretende di giudicare il passato con gli occhi<br />

del presente -, eccessivamente macchinosa. In pratica si costringeva il<br />

creditore, dopo che questi aveva affrontato un primo giudizio di cognizione<br />

diretto ad ottenere <strong>la</strong> condanna del debitore, e dunque <strong>la</strong> formazione del titolo<br />

esecutivo, ad imbarcarsi in un nuovo giudizio di cognizione per ottenere<br />

l'autorizzazione al<strong>la</strong> vendita. Si osservi, oltretutto, che l'azione per<br />

l'autorizzazione al<strong>la</strong> vendita non poteva essere introdotta cumu<strong>la</strong>tivamente a<br />

42 Art. 28. La concezione al<strong>la</strong> base del Progetto Mortara, comunque, ricalcava <strong>la</strong> vecchia<br />

impostazione del Codice del 1865, che prevedeva – pure esso – <strong>la</strong> necessità di avviare (art.<br />

665) un procedimento di cognizione, secondo lo schema del processo sommario, diretto a<br />

far promuovere <strong>la</strong> vendita. Anche il procedimento di autorizzazione al<strong>la</strong> vendita, secondo lo<br />

schema del codice Pisanelli, si chiudeva con una sentenza.<br />

43 Osserviamo, secondo una prospettiva marcatamente liberale e privatistica del processo<br />

civile. Il diritto a vendere il bene pignorato, in effetti, non è in alcun modo corre<strong>la</strong>to con il<br />

diritto di credito contenuto nel titolo; non vi è, nel<strong>la</strong> sentenza di condanna, l’accertamento di<br />

un diritto in qualche modo connesso con <strong>la</strong> proprietà del bene da espropriare. Nel<strong>la</strong><br />

prospettiva liberale occorreva, pertanto, un provvedimento del giudice che, spogliando il<br />

debitore di alcune facoltà e diritti connessi al suo diritto dominicale, avrebbe avuto<br />

coerentemente natura di sentenza. In partico<strong>la</strong>re, per rimuovere l’ostacolo e procedere al<strong>la</strong><br />

vendita di un bene invito domino occorreva l’autorizzazione del giudice, che - in un certo<br />

qual modo - si sostituiva al<strong>la</strong> volontà del debitore. Si segna<strong>la</strong> che un’eco di tale concezione<br />

liberale è sopravvissuta nel lessico giuridico attuale: cfr. <strong>la</strong> rubrica degli attuali artt. 530 e<br />

569 c.p.c., che par<strong>la</strong> ancora di «autorizzazione al<strong>la</strong> vendita» (sebbene, nel corpo dei due<br />

articoli, il verbo «autorizza» sia sostituito con quello «dispone», scelta semantica che -<br />

consapevolmente o inconsapevolmente - sposta il fulcro del<strong>la</strong> vendita dal<strong>la</strong> parte (che<br />

vende, previa autorizzazione del giudice) al giudice (che ordina <strong>la</strong> vendita ex auctoritate).<br />

Per una disamina si rinvia a CARNELUTTI, Istituzioni di Diritto processuale civile, vol. III,<br />

Roma, 1956 pp. 25 ss.; SATTA - PUNZI, Diritto processuale civile, Padova, 1996, p.745.<br />

20


quel<strong>la</strong> per <strong>la</strong> formazione del titolo esecutivo giudiziale, stante <strong>la</strong> necessità di<br />

far precedere al<strong>la</strong> notifica del<strong>la</strong> citazione per autorizzazione al<strong>la</strong> vendita <strong>la</strong><br />

notifica del titolo esecutivo ex art. 6 del Progetto. L'art. 29 del Progetto<br />

Mortara, sul punto, prevedeva che al<strong>la</strong> prima udienza il creditore attore<br />

avrebbe dovuto offrire in comunicazione «il titolo esecutivo con <strong>la</strong> prova del<strong>la</strong><br />

notificazione» e che, in difetto, il convenuto avrebbe potuto far dichiarare <strong>la</strong><br />

domanda inammissibile.<br />

Il disagio eccessivo, del resto, che si sarebbe potuto causare al creditore,<br />

imponendogli – per giungere al<strong>la</strong> vendita – di instaurare un giudizio a<br />

cognizione piena, era avvertito dallo stesso Mortara. Questi, infatti, pur non<br />

volendo superare <strong>la</strong> concezione bifasica e, dunque, l'idea stessa che fosse<br />

necessario un giudizio di cognizione, per giungere all'autorizzazione al<strong>la</strong><br />

vendita, aveva previsto l'introduzione di alcuni correttivi, ad evitare che<br />

l'azione esecutiva potesse impantanarsi nelle lungaggini di una istruttoria<br />

complicata. All'art. 36 del Progetto fu, così, introdotta una norma<br />

acceleratoria, in forza del<strong>la</strong> quale, se fossero stati necessari atti di istruzione,<br />

questi avrebbero dovuto essere eseguiti «con <strong>la</strong> massima celerità, esclusa ogni<br />

di<strong>la</strong>zione o proroga che non sia imposta da forza maggiore» 44 .<br />

Vale <strong>la</strong> pena, a questo punto, segna<strong>la</strong>re che avendosi a che fare, nel<strong>la</strong> fase<br />

preliminare di autorizzazione al<strong>la</strong> vendita, con un vero e proprio giudizio di<br />

cognizione, l'assenza di norme ad hoc sul<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, per tutta <strong>la</strong> prima<br />

fase del processo, non può essere ascritta, a furor celeritatis dell'autore del<br />

Progetto, ma a semplice senso pratico: prima di quel<strong>la</strong> fase processuale <strong>la</strong><br />

previsione di una <strong>sospensione</strong> tipica – diversa, cioè da quelle previste per il<br />

processo di cognizione - non sarebbe stata di alcuna utilità: se vi fosse stata <strong>la</strong><br />

necessità di compiere atti di istruzione – per così dire – pregiudiziali al<strong>la</strong><br />

vendita, del resto, questa semplicemente non avrebbe potuto essere autorizzata<br />

(e dunque l'esecuzione non avrebbe potuto in alcun modo proseguire, senza<br />

che fosse necessario prevedere una vera e propria <strong>sospensione</strong>).<br />

Di <strong>sospensione</strong> vera e propria nell'esecuzione immobiliare il Progetto<br />

Mortara par<strong>la</strong>va, invece, agli artt. 58, 59 e 60. L'ipotesi rego<strong>la</strong>ta era quel<strong>la</strong> del<br />

terzo, tito<strong>la</strong>re di proprietà o diritto reale limitato sui beni posti in vendita, che<br />

44 Art. 36.<br />

21


non avesse fatto valere le proprie ragioni, proponendo intervento nel<strong>la</strong> fase<br />

cognitiva, e dunque prima del<strong>la</strong> sentenza di autorizzazione al<strong>la</strong> vendita. In<br />

questo caso il terzo poteva proporre domanda di separazione notificando ai<br />

procuratori del creditore, degli intervenuti e del debitore (o a questi<br />

personalmente, qualora non questi non avesse «costituito procuratore»),<br />

apposita domanda. La domanda avrebbe avuto <strong>la</strong> forma del<strong>la</strong> citazione a<br />

comparire a un'udienza anteriore di almeno dieci giorni a quel<strong>la</strong> stabilita per<br />

l'incanto. L'autorità giudiziaria, in questo caso, avrebbe potuto riconoscere <strong>la</strong><br />

necessità di differire o sospendere l'incanto, con o senza cauzione a carico<br />

dell'attore in separazione. Il mancato deposito del<strong>la</strong> cauzione avrebbe<br />

comportato l'inefficacia del differimento o del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>.<br />

Non di vera e propria <strong>sospensione</strong>, ma di mera possibilità di differire <strong>la</strong><br />

discussione ad altro giorno, par<strong>la</strong>va, a proposito di giudizio di graduazione,<br />

l'art. 77. Prevedeva, in partico<strong>la</strong>re, <strong>la</strong> possibilità che <strong>la</strong> discussione del<br />

progetto di distribuzione venisse rinviata ad altra data, qualora ciò si fosse<br />

reso necessario a seguito delle osservazioni degli interessati.<br />

Di vera e propria <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> par<strong>la</strong>va l'art. 87, nel capo III,<br />

rubricato «Limiti e deroghe al diritto di espropriazione». La norma avrebbe<br />

dovuto prevedere <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, su provvedimento del pretore, «senza limite<br />

di tempo» dell'espropriazione su un fondo rustico «che sia coltivato dal<br />

debitore o dal<strong>la</strong> sua famiglia e produca un reddito non eccedente i bisogni di<br />

chi lo coltiva», ovvero di «un immobile urbano che serva esclusivamente ad<br />

abitazione del debitore e del<strong>la</strong> sua famiglia, nei limiti del<strong>la</strong> più rigorosa<br />

necessità».<br />

Ancorché «senza limiti di tempo», si trattava, pur sempre di una<br />

<strong>sospensione</strong> e non di una inammissibilità <strong>dell'esecuzione</strong> o di una<br />

impignorabilità in senso stretto: una volta cessate le predette condizioni,<br />

l'azione di espropriazione avrebbe potuto «essere proseguita, qualunque sia il<br />

tempo decorso dal<strong>la</strong> citazione per autorizzazione al<strong>la</strong> vendita».<br />

22


Ratio di tale previsione andava ravvisata – come avverte lo stesso Mortara -<br />

in «considerazioni di etica sociale (…)», bi<strong>la</strong>nciate, peraltro, dal modico<br />

valore delle esecuzioni de quibus (quelle di competenza del pretore) 45 .<br />

Un'ultima ipotesi di <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong>, prevista dal Progetto<br />

Mortara, era quel<strong>la</strong> dell'art. 109, che prevedeva <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> del<br />

pignoramento mobiliare, in caso di consegna all'ufficiale incaricato del<strong>la</strong><br />

«somma intiera per cui si procede e l'importare delle spese». Analogamente<br />

al<strong>la</strong> disposizione di cui al vigente art. 494 c.p.c. (che però prevede <strong>la</strong><br />

possibilità di una espressa riserva di ripetizione), il pagamento a mani<br />

dell'ufficiale giudiziario non avrebbe pregiudicato l'azione che il debitore<br />

avrebbe potuto esercitare sotto forma di opposizione a precetto. L'avvenuto<br />

pagamento, tuttavia, onerava il debitore a proporre l'opposizione nel termine<br />

perentorio di dieci giorni dal processo verbale dell'avvenuto pagamento.<br />

1926<br />

I.7. Il Progetto del<strong>la</strong> «Sottocommissione C» e il Progetto Carnelutti del<br />

Nel 1926 viene pubblicato il Progetto Carnelutti per <strong>la</strong> riforma al codice di<br />

procedura civile, comprendente una seconda parte interamente dedicata al<br />

processo di esecuzione 46 . Il Progetto costituisce – essenzialmente – uno<br />

45 MORTARA, Per il nuovo codice del<strong>la</strong> procedura civile., cit., p. 142: «va ascritta a questi<br />

ultimi motivi l'interdizione di espropriare, nei confini del<strong>la</strong> competenza data al pretore, cioè<br />

per i più modici valori, <strong>la</strong> casetta o il poderuccio che il proprietario, con <strong>la</strong> famiglia, abita<br />

o coltiva. Mi pare che non convenga perseguire idealità fi<strong>la</strong>ntropiche più <strong>la</strong>rghe, le quali si<br />

risolvono in gratuita generosità del legis<strong>la</strong>tore a danno dei creditori. La rego<strong>la</strong> che le<br />

obbligazioni sono garantite dal patrimonio deve soffrire il minor numero di deroghe».<br />

46 CARNELUTTI, Progetto del Codice di procedura civile, presentato al<strong>la</strong> Sottocommissione<br />

Reale per <strong>la</strong> Riforma del Codice di Procedura Civile – Parte seconda del Processo di<br />

Esecuzione, Padova, 1926; per <strong>la</strong> storia del Progetto cfr. CIPRIANI, Storie di processualisti e<br />

di oligarchi, Mi<strong>la</strong>no, 1991, ibidem.<br />

23


sviluppo dell'altro Progetto presentato lo stesso anno, sempre dal Carnelutti,<br />

in senso ai <strong>la</strong>vori del<strong>la</strong> c.d. Sottocommissione C 47 .<br />

Una delle tante innovazioni proposte nel Progetto, attiene al (tentativo di)<br />

superare <strong>la</strong> struttura bifasica nell'esecuzione immobiliare, eliminando <strong>la</strong> fase<br />

di vera e propria cognizione diretta ad ottenere l'autorizzazione al<strong>la</strong> vendita.<br />

Per quanto attiene, più specificamente, <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, il Progetto<br />

prevedeva, innanzitutto, una serie di ipotesi tipiche, espressamente<br />

disciplinate dal<strong>la</strong> legge.<br />

Disponeva, innanzitutto, all'art. 460 del Progetto Carnelutti (462 del<br />

Progetto Sottocommissione C), che l'esecuzione non potesse essere iniziata o<br />

comunque proseguita quando il debitore avesse offerto «di adempiere al suo<br />

obbligo e l'ufficio accerti che l'adempimento è avvenuto o è stato rifiutato<br />

senza giusto motivo».<br />

Faceva da corol<strong>la</strong>rio a questo principio l'art. 461 (463 Sottocommissione<br />

C), che prevedeva, appunto una ipotesi di <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong>,<br />

rimessa al prudente apprezzamento dell'ufficio («può sospendere, secondo le<br />

circostanze»), per l'ipotesi che, appunto, vi fosse contestazione circa <strong>la</strong><br />

sussistenza del giustificato motivo per il rifiuto all'adempimento. Un'ipotesi<br />

tipica di contestazione sul<strong>la</strong> inesattezza dell'adempimento, era quel<strong>la</strong> del<br />

pagamento parziale, prevista espressamente dal<strong>la</strong> norma, ma poteva anche<br />

47 Si legge nel<strong>la</strong> «Avvertenza», sottoscritta «F.C.» in calce al<strong>la</strong> pubblicazione, che il<br />

progetto del<strong>la</strong> seconda parte del codice – quel<strong>la</strong> afferente, appunto, l'esecuzione forzata<br />

«contiene alcuni mutamenti in confronti di quello che fu discusso dal<strong>la</strong> Sottocommissione<br />

Reale nelle tornate del maggio scorso». Sempre nell'Avvertenza si spiega che ciò fu dovuto<br />

al fatto che Carnelutti, «stretto dal tempo» dovette «presentare al<strong>la</strong> Sottocommissione un<br />

<strong>la</strong>voro ancora in abbozzo». Cfr., sul punto, CIPRIANI, Storie di processualisti e di oligarchi,<br />

Mi<strong>la</strong>no, 1991, p. 286 ss., il quale riferisce che il progetto non fu neppure recensito ed<br />

illustrato né sul<strong>la</strong> Processuale né sul<strong>la</strong> Giurisprudenza Italiana, riviste dirette - come è noto<br />

– rispettivamente da Carnelutti (unitamente a Chiovenda) e da Mortara. Il Progetto<br />

Sottocommissione C, sempre a quanto riferisce Cipriani, sarebbe stato messo da parte dallo<br />

stesso guardasigilli Rocco, perché ritenuto non abbastanza «omogeneo, italiano e fascista».<br />

CIPRIANI, Storie di processualisti e di oligarchi, Mi<strong>la</strong>no, 1991, p. 290 ss. Per quanto<br />

riguarda il testo del Progetto Sottocommissione C, v. COMMISSIONE REALE PER LA RIFORMA<br />

DEI CODICI, SOTTOCOMMISSIONE C, Codice di procedura civile, Progetto, Roma, 1926, con<br />

prefazione scritta da MORTARA, p. 1. ss.<br />

24


darsi il caso dell'aliud pro alio e tutte quelle altre ipotesi di inesatto<br />

adempimento previste dal<strong>la</strong> legge 48 .<br />

Non vera e propria <strong>sospensione</strong>, ma quasi una condizione di procedibilità<br />

<strong>dell'esecuzione</strong> forzata era quel<strong>la</strong> prevista dall'art. 474 del Progetto Carnelutti<br />

(art.476 Sottocommissione C), a norma del quale se l'efficacia del titolo<br />

esecutivo era subordinata al<strong>la</strong> prestazione di una cauzione, l'ufficio non<br />

avrebbe potuto procedere fino a che questa non fosse stata prestata.<br />

Vera e propria <strong>sospensione</strong> era, invece, quel<strong>la</strong> prevista dall'art. 509,<br />

secondo cui, in caso di esecuzione per consegna di cose indivise, l'esecuzione<br />

avrebbe potuto, appunto, essere sospesa, nell'ipotesi di dissenso tra i terzi<br />

comproprietari e il debitore, in ordine al<strong>la</strong> separazione del<strong>la</strong> quota del<br />

debitore.<br />

Ancora, il Progetto Carnelutti prevedeva <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> del<strong>la</strong> distribuzione<br />

del ricavato, in caso di contestazione, tra i creditori concorrenti, in ordine al<br />

progetto di riparto (art. 538) 49 .<br />

Altra ipotesi di <strong>sospensione</strong> era dettata in materia di pignoramento di crediti<br />

(artt. 628 ss. Progetto Carnelutti, 611 ss. Sottocommissione C), e<br />

segnatamente dagli artt. 635 e 639 del Progetto Carnelutti (617 e 621<br />

Sottocommissione C). Secondo i due progetti e<strong>la</strong>borati da Carnelutti – va<br />

avvertito – il terzo avrebbe dovuto, analogamente a quanto avviene col codice<br />

attuale – essere chiamato a rendere <strong>la</strong> dichiarazione.<br />

A questo punto il terzo avrebbe potuto: non presentarsi, presentarsi e non<br />

contestare <strong>la</strong> propria dichiarazione, riconoscere il proprio debito ma<br />

richiedere, al contempo, <strong>la</strong> corrispettiva controprestazione da parte del<br />

48 Il codice civile del 1865 prevedeva, all'art. 1218: «chi ha contratto una obbligazione, è<br />

tenuto ad adempier<strong>la</strong> esattamente e in mancanza al risarcimento dei danni», mentre agli<br />

artt. 1245 e 1246 prevedeva che il creditore non era tenuto ad accettare una cosa diversa da<br />

quel<strong>la</strong> dovuta (anche si di valore uguale o maggiore), ovvero un pagamento soltanto<br />

parziale. Cfr. PEPE, Codice civile (1865) Codice di Commercio (1882) del Regno d'Italia,<br />

Napoli, 2008.<br />

49 Art. 522 Sottocommissione C.<br />

25


debitore 50 , ovvero contestare <strong>la</strong> pretesa del terzo. In quest'ultimo caso, ovvero<br />

nell'ipotesi che il terzo affermasse l'esistenza di una controprestazione a carico<br />

del debitore, ma questi contestasse <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva pretesa, l'esecuzione forzata<br />

sarebbe stata sospesa «fino a che l'esistenza del<strong>la</strong> obbligazione non sia<br />

accertata con sentenza non soggetta a rec<strong>la</strong>mo, salvo diverso accordo del<br />

creditore e del debitore» (art. 639 Progetto Carnelutti, art. 621 Progetto<br />

Sottocommissione C). In caso di contestazione solo parziale, l'esecuzione<br />

sarebbe potuta continuare per <strong>la</strong> parte incontestata.<br />

Al di là di questo gruppo di ipotesi il Progetto Sottocommissione C ed il<br />

Progetto Carnelutti – <strong>la</strong> cui impostazione era assai più dogmatica di quel<strong>la</strong> dei<br />

precedenti progetti di riforma e del codice previgente – prevedevano un intero<br />

titolo settimo, rubricato «del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, del<strong>la</strong> interruzione, del<strong>la</strong><br />

cessazione del processo esecutivo». A ben guardare, anzi, i Progetti<br />

Sottocommissione C e Carnelutti risultano – almeno in parte qua – addirittura<br />

più dogmatici del codice vigente: il capo I, rubricato del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>,<br />

constava di ben nove articoli (dal 681 al 690 nel Progetto Carnelutti, dal 664<br />

al 673 del Progetto Sottocommissione C), a fronte dei sei (oggi sette, a seguito<br />

dell'introduzione dell'art. 624 bis) del codice del 1940 51 .<br />

I progetti di norme si snodavano, allora, attraverso una artico<strong>la</strong>zione<br />

assolutamente teorico-dogmatica. Disciplinavano, innanzitutto, talune ipotesi<br />

50 In questo caso il Progetto Sottocommissione C e il Progetto Carnelutti si dilungavano in<br />

una serie di opzioni, a seconda se il creditore avesse deciso di adempiere lui stesso <strong>la</strong><br />

controprestazione (ed esercitare, poi, azione di regresso contro il debitore), ovvero ottenere<br />

<strong>la</strong> prestazione da parte del terzo, e <strong>la</strong>sciare che questi agisse in executivis contro il debitore<br />

(titolo esecutivo sarebbe stato dato dall'ordinanza apposita emessa dal giudice<br />

<strong>dell'esecuzione</strong>). Il meccanismo può apparire abbastanza farraginoso, ma va considerato che<br />

il codice civile del 1865, al contrario di quello attuale, pur prevedendo l'istituto del<strong>la</strong><br />

compensazione, non prevedeva l'eccezione inadimplenti non est adimplendum (se non<br />

all'art. 1469, che prevedeva <strong>la</strong> possibilità del venditore di non consegnare <strong>la</strong> cosa, se il<br />

compratore non pagava il prezzo), novità assoluta introdotta con il vigente codice civile. Il<br />

Progetto Carnelutti, quindi, va interpretato per quello che è: un tentativo di limitare – in<br />

modo ingegnoso anche se abbastanza complesso – le distorsioni cui il codice di diritto<br />

sostanziale dava luogo, offrendo un certo grado di tute<strong>la</strong> al debitor debitoris creditore del<br />

debitore esecutato di una controprestazione. Per una disamina v. BIGLIAZZI GERI,<br />

Risoluzione per inadempimento, Tomo II, in Commentario del Codice Civile Scialoja -<br />

Branca, Roma Bologna, 1988, p. 1 ss. Cfr. anche artt. 67 ss. del codice di commercio del<br />

1882.<br />

51 Che per <strong>la</strong> verità – contrariamente ai due Progetti Carnelutti – rego<strong>la</strong> a parte le ipotesi di<br />

inibitoria processuale, per il caso di <strong>sospensione</strong> dell'efficacia esecutiva del titolo giudiziale,<br />

chiesto dinnanzi al giudice del gravame.<br />

26


di <strong>sospensione</strong> necessaria, che si sarebbero verificate ogni qualvolta il debitore<br />

avesse proposto rituale e tempestiva opposizione all'esecuzione per contestare<br />

«l'esistenza o <strong>la</strong> misura dell'obbligo accertato in uno dei titoli esecutivi»<br />

stragiudiziali previsti dall'art. 468 lettera b del Progetto Carnelutti (470 lett. B<br />

del Progetto Sottocommissione C, i.e.: «scritture private sottoscritte»), ovvero<br />

l'efficacia del titolo esecutivo medesimo.<br />

Accanto a questa ipotesi disciplinavano, poi, le ipotesi di <strong>sospensione</strong><br />

facoltativa, distinte a seconda che il titolo esecutivo fosse giudiziale o<br />

stragiudiziale e che l'opposizione fosse proposta dal debitore o dal terzo. In<br />

partico<strong>la</strong>re, per le ipotesi di opposizione all'esecuzione del debitore avente ad<br />

oggetto un titolo stragiudiziale diverso da una scrittura privata sottoscritta,<br />

ovvero per quelle di opposizione di terzo dirette «a contestare l'esistenza o <strong>la</strong><br />

misura del diritto del debitore sui beni colpiti da esecuzione» l'esecuzione<br />

forzata avrebbe potuto essere sospesa «purché <strong>la</strong> cognizione sommaria dei<br />

motivi di opposizione» avesse convinto «il giudice che questa ha un serio<br />

fondamento».<br />

Per le ipotesi di opposizione a titolo giudiziale, ovvero di opposizione o<br />

rec<strong>la</strong>mo contro <strong>la</strong> sentenza, ordinanza o decreto medesimi, il Progetto<br />

richiedeva oltre al serio fondamento dell'opposizione, anche il «serio pericolo<br />

che il danno prodotto dal<strong>la</strong> esecuzione non possa venire risarcito».<br />

In tutte le ipotesi di <strong>sospensione</strong> – necessaria o facoltativa – disposta a<br />

seguito di opposizione, il Progetto richiedeva che questa fosse stata proposta<br />

entro il termine (qualificato «di decadenza») di tre giorni «da quello fissato<br />

per <strong>la</strong> convocazione preliminare» delle parti, ovvero dall'atto esecutivo del<br />

quale si impugnava <strong>la</strong> validità.<br />

All'art. 683 Progetto Carnelutti) (ed all'art. 666 Progetto Sottocommissione<br />

C) si prevedeva, con una formu<strong>la</strong>zione affine a quel<strong>la</strong> di cui al vigente art. 624<br />

bis, che al di fuori dei casi espressamente previsti, <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> avrebbe<br />

potuto essere disposta solo con il consenso del creditore procedente e di tutti<br />

gli intervenuti. Rispetto al<strong>la</strong> attuale formu<strong>la</strong>zione mancava <strong>la</strong> – non del tutto<br />

giustificata, se non proprio demagogica – previsione di un limite massimo al<strong>la</strong><br />

durata di tale <strong>sospensione</strong> concordata.<br />

L'art. 684 Progetto Carnelutti (art. 667 Progetto Sottocommissione C)<br />

prevedeva <strong>la</strong> possibilità che venisse disposta – so<strong>la</strong>mente, però, in caso di<br />

27


<strong>sospensione</strong> facoltativa e non anche di <strong>sospensione</strong> necessaria – <strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> parziale («rispetto a una parte del credito, per cui si procede,<br />

ovvero rispetto ad alcuni atti esecutivi»).<br />

I successivi articoli (685-688 del Progetto Carnelutti, 668-671<br />

Sottocommissione C) disciplinavano, infine, <strong>la</strong> possibilità che <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong><br />

venisse «in ogni caso» 52 subordinata ad una cauzione, e le regole procedurali<br />

vere e proprie per <strong>la</strong> concessione del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> medesima. Dal<strong>la</strong><br />

competenza (davanti al giudice dell'opposizione, ovvero davanti a quello ove<br />

era stato impugnato il titolo giudiziale), al procedimento, agli effetti del<strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> sul procedimento sospeso. Di notevole rilievo <strong>la</strong> circostanza che<br />

l'ordinanza di <strong>sospensione</strong> avrebbe potuto contenere e prevedere deroghe al<br />

divieto di compiere atti esecutivi durante <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> medesima (art.688<br />

Progetto Carnelutti, art. 671 Sottocommissione C 53 ), ovvero – al contrario –<br />

ordinare <strong>la</strong> revoca di «atti esecutivi già compiuti» (sic!). Ambedue i<br />

Progetti 54 , infine, prevedevano che – qualora l'istanza di <strong>sospensione</strong> fosse<br />

stata rigettata – <strong>la</strong> parte istante avrebbe potuto essere condannata, su istanza<br />

del creditore, al pagamento di una pena pecuniaria.<br />

I.8. I due Progetti Solmi del 1937 e del 1939<br />

Nel 1937 e nel 1939 vengono presentati i due progetti a firma dell'allora<br />

Guardasigilli Arrigo Solmi 55 .<br />

Di <strong>sospensione</strong> si par<strong>la</strong>, innanzitutto, all'art. 450 del Progetto del 1939, ove<br />

si prevedeva che l'esecuzione sarebbe potuta proseguire, in caso di morte del<br />

debitore esecutato, contro gli eredi senza che fosse necessario sospender<strong>la</strong> o<br />

riassumer<strong>la</strong>, salva <strong>la</strong> necessità – qualora <strong>la</strong> morte fosse avvenuta tra <strong>la</strong> notifica<br />

del precetto e l'inizio <strong>dell'esecuzione</strong> forzata – di notificare agli eredi un<br />

nuovo precetto. La prima stesura del Progetto, del 1937, prevedeva invece che<br />

il precetto notificato al debitore originario (art. 435) avrebbe mantenuto <strong>la</strong> sua<br />

52 Dunque, apparentemente, anche in caso di <strong>sospensione</strong> necessaria.<br />

53 Formu<strong>la</strong>zione, questa, ripresa in parte dall’attuale art. 626 c.p.c.<br />

54 Artt. 690 Progetto Carnelutti, 673 Sottocommissione C.<br />

55 Cfr. MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Codice di procedura civile. Progetto preliminare<br />

e Re<strong>la</strong>zione, Roma, 1937, p. I ss; e MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Codice di procedura<br />

civile. Progetto definitivo e Re<strong>la</strong>zione del Guardasigilli on. Solmi, Roma, 1939, p.110 ss.<br />

28


efficacia contro gli eredi; mentre si sarebbe richiesto un nuovo precetto solo<br />

qualora il creditore avesse voluto procedere su beni propri dell'erede.<br />

Di <strong>sospensione</strong>, ancora, <strong>la</strong> prima stesura del Progetto Solmi par<strong>la</strong>va all'art.<br />

439, a proposito di opposizione del debitore. Conformemente al<strong>la</strong> sua linea<br />

ispiratrice, nel senso di semplificare le forme dell’esecuzione e predisporre<br />

una rigida disciplina delle opposizioni 56 , il Progetto prevedeva che <strong>la</strong><br />

proposizione <strong>dell'esecuzione</strong>, in sé, non avrebbe sospeso l'esecuzione, ferma<br />

restando <strong>la</strong> facoltà per il giudice «esaminato sommariamente il fondamento<br />

dell'opposizione, di sospendere gli atti esecutivi, ad eccezione del<br />

pignoramento, con cauzione o meno». Vi sarebbe stata, invece, <strong>sospensione</strong><br />

necessaria «anche del pignoramento», se il debitore avesse depositato una<br />

somma pari al credito per cui si procede e un ulteriore importo, determinato<br />

dal giudice, corrispondente alle spese presunte del giudizio di opposizione. La<br />

norma venne mantenuta anche nel<strong>la</strong> stesura definitiva del Progetto, all'art.<br />

451 57 .<br />

Circa l'approccio generale del Progetto Solmi al<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong><br />

<strong>dell'esecuzione</strong>, va detto che esso – contrariamente, come visto, ai due<br />

Progetti e<strong>la</strong>borati da Carnelutti – non prevedeva una trattazione generalizzata<br />

ed un inquadramento sistematico del c.d. Istituto. È opportuno, forse,<br />

richiamare le parole del<strong>la</strong> Re<strong>la</strong>zione al progetto preliminare: «Per quanto<br />

riguarda <strong>la</strong> disciplina delle opposizioni il progetto parte dal<strong>la</strong> considerazione<br />

che il possesso del titolo esecutivo dà al diritto del creditore un saldo<br />

fondamento di verità, che non può essere scosso da semplici affermazioni del<br />

debitore. Pertanto esso pone come principio generale che le opposizioni del<br />

debitore non sospendono <strong>la</strong> esecuzione, salvo che il giudice, delibatane <strong>la</strong><br />

fondatezza, non ritenga di emanare un ordine di <strong>sospensione</strong> (art. 439). Il<br />

principio vale così per <strong>la</strong> esecuzione mobiliare che per quel<strong>la</strong> immobiliare e<br />

per qualsiasi altro procedimento esecutivo» 58 .<br />

56 Così MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Codice di procedura civile. Progetto<br />

preliminare e Re<strong>la</strong>zione, Roma, 1937, p. XXXVIII.<br />

57 In effetti <strong>la</strong> principale differenza, in materia di opposizioni, tra le due stesure del<br />

Progetto Solmi è data dall'introduzione, all'art. 452 del Progetto definitivo, del<strong>la</strong> possibilità<br />

di proporre opposizione a precetto.<br />

58 MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Codice di procedura civile. Progetto preliminare e<br />

Re<strong>la</strong>zione, cit., p. XLVI.<br />

29


Non di una vera e propria <strong>sospensione</strong> si par<strong>la</strong>va – a proposito di<br />

esecuzione forzata su beni mobili - nel Progetto preliminare, per il caso di<br />

contestazioni rispettivamente sorte in sede di assegnazione delle cose<br />

pignorate o di «reparto» delle somme (art. 461 e 473 Progetto preliminare).<br />

Che l'assegnazione e/o <strong>la</strong> distribuzione, comunque, non sarebbero potute<br />

proseguire, fino al<strong>la</strong> decisione delle controversie, si deduce dall'art. 473<br />

ultimo comma. Tale norma, in partico<strong>la</strong>re, stabiliva che il pretore avrebbe<br />

potuto provvedere ad una assegnazione parziale delle somme, nel caso in cui<br />

essa non fosse impedita dal<strong>la</strong> contestazione.<br />

In ogni caso nel Progetto definitivo (art. 488, richiamato, per le<br />

assegnazioni, dall'art.474) venne espressamente stabilito che, qualora non<br />

fosse stato competente a decidere sul<strong>la</strong> controversia sorta in sede di<br />

distribuzione, il pretore avrebbe sospeso «di procedere al reparto», rimettendo<br />

le parti innanzi al tribunale.<br />

Una disposizione sostanzialmente analoga a quel<strong>la</strong> prevista a proposito di<br />

controversie in sede di distribuzione, era quel<strong>la</strong> introdotta, sempre dal<br />

Progetto preliminare Solmi, per il caso di introduzione del giudizio di<br />

accertamento dell'obbligo del terzo, in caso di pignoramento presso terzi.<br />

Anche in questo caso (art. 479 del Progetto preliminare, art. 496 del Progetto<br />

definitivo), il pretore avrebbe dovuto, ove non fosse stato competente,<br />

rimettere le parti davanti al tribunale, previa assegnazione delle eventuali cose<br />

o somme non contestate.<br />

Anche in questo caso il Progetto – stavolta sia nel<strong>la</strong> sua stesura preliminare<br />

che in quel<strong>la</strong> definitiva – non prevedeva alcuna <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong>.<br />

Si sarebbe trattato, per <strong>la</strong> verità, di una previsione, a conti fatti, superflua: se<br />

non fosse esistito alcun credito del debitor debitoris, ovvero questo fosse stato<br />

contestato, il pretore non avrebbe potuto assegnare alcunché.<br />

Il Capo IV delle due stesure del Progetto Solmi era dedicato alle<br />

opposizioni alle esecuzioni mobiliari. Una delle principali differenze tra le due<br />

stesure del Progetto è data dal differente riparto delle competenze: se nel<br />

Progetto preliminare il pretore avrebbe avuto cognizione su tutte,<br />

indistintamente le opposizioni proposte dal debitore (sempre per il caso di<br />

esecuzioni mobiliari o presso terzi), nel Progetto definitivo si adottò una<br />

soluzione più artico<strong>la</strong>ta. L'art. 501 prevedeva una prima fase – affine a quel<strong>la</strong><br />

30


oggi prevista dagli artt. 615 e 617 – caute<strong>la</strong>re, nel corso del<strong>la</strong> quale il pretore<br />

avrebbe provveduto al<strong>la</strong> eventuale <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong>, fissando – se<br />

incompetente 59 - un termine per <strong>la</strong> riassunzione del<strong>la</strong> causa davanti al<br />

tribunale. Significativa <strong>la</strong> norma di cui all'ultimo comma dell'art. 501, secondo<br />

cui le decisioni del pretore in ordine al<strong>la</strong> competenza ed al<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> non<br />

sarebbero state soggette ad impugnazione.<br />

Quanto alle «domande di separazione» sui beni pignorati – a quelle<br />

opposizioni, cioè, con le quali i terzi pretendevano far valere <strong>la</strong> proprietà o<br />

altro diritto reale su beni mobili pignorati - il Progetto preliminare Solmi<br />

prevedeva, anche in questo caso, una prima fase caute<strong>la</strong>re, con competenza<br />

generalizzata del pretore.<br />

Nel corso di questa prima fase il pretore avrebbe dovuto decidere sul<strong>la</strong><br />

eventuale <strong>sospensione</strong>. Peculiare il fatto che <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> avrebbe dovuto<br />

necessariamente essere subordinata al<strong>la</strong> prestazione di una cauzione «per le<br />

spese e per i danni, salvo che il terzo sia notoriamente solvibile» (art. 484).<br />

Il carattere obbligatorio del<strong>la</strong> cauzione fu eliminato, invece, nel Progetto<br />

definitivo (art. 502), che rese <strong>la</strong> <strong>la</strong> cauzione meramente facoltativa, a<br />

discrezione del giudice.<br />

Superata <strong>la</strong> fase caute<strong>la</strong>re, sia nel Progetto preliminare che in quello<br />

definitivo, il pretore avrebbe dovuto decidere il merito del<strong>la</strong> domanda di<br />

separazione, se competente, ovvero rimettere le parti davanti al tribunale.<br />

Un divieto generalizzato di sospendere <strong>la</strong> vendita era previsto dall'art. 488<br />

del Progetto preliminare e dall'art. 506 del Progetto definitivo, per il caso di<br />

pignoramento di beni (sempre mobili) deteriorabili o su «frutti che non<br />

possono essere conservati». In questo caso veniva però tale restrizione veniva<br />

compensata dal<strong>la</strong> possibilità di sospendere l'assegnazione del prezzo.<br />

59 Ferma restando <strong>la</strong> competenza del pretore per <strong>la</strong> fase caute<strong>la</strong>re, il Progetto definitivo<br />

Solmi aveva introdotto un riparto di competenze tra pretore e tribunale, a seconda<br />

dell'oggetto dell'opposizione. In partico<strong>la</strong>re accoglieva <strong>la</strong> distinzione – riproposta in parte<br />

dal codice vigente – tra opposizioni sostanziali, con le quali si contesta il «diritto del<br />

creditore» e opposizioni formali, aventi ad oggetto <strong>la</strong> validità degli atti esecutivi e <strong>la</strong><br />

notificazione del titolo e del precetto. Le opposizioni formali, appunto, sarebbero state<br />

sempre di competenza del pretore, mentre quelle sostanziali sarebbero state, rispettivamente,<br />

di competenza del pretore o del tribunale a seconda del valore. Circa <strong>la</strong> distinzione tra<br />

opposizioni formali e sostanziali nel Progetto definitivo Solmi cfr. <strong>la</strong> Re<strong>la</strong>zione in<br />

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA, Codice di procedura civile. Progetto definitivo e<br />

Re<strong>la</strong>zione del Guardasigilli., cit., p.128.<br />

31


In caso di esecuzioni su beni immobili, il Progetto preliminare attribuiva,<br />

innanzitutto, al giudice <strong>dell'esecuzione</strong> <strong>la</strong> competenza su «tutti i giudizi di<br />

opposizione e tutte le altre controversie che hanno re<strong>la</strong>zione con <strong>la</strong> procedura<br />

esecutiva». Per le opposizioni non erano previste, salvo per quanto si è detto a<br />

proposito del<strong>la</strong> competenza del giudice <strong>dell'esecuzione</strong>, regole speciali. Si<br />

faceva rinvio, dunque, alle regole generali dettate dal titolo primo.<br />

Competente a decidere sul<strong>la</strong> eventuale <strong>sospensione</strong> sarebbe stato, ovviamente,<br />

il giudice <strong>dell'esecuzione</strong>.<br />

Nel<strong>la</strong> fase di distribuzione il Progetto Solmi, prevedeva <strong>la</strong> possibilità che<br />

sorgessero contestazioni (art. 520 del Progetto preliminare, art. 546 del<br />

Progetto definitivo). Analogamente a quanto si è detto supra, a proposito delle<br />

esecuzioni mobiliari, anche qui il giudice (<strong>dell'esecuzione</strong>) avrebbe potuto<br />

procedere ad una assegnazione parziale delle somme, qualora le contestazioni<br />

non fossero state a ciò d'ostacolo. Come logico corol<strong>la</strong>rio – sebbene non si<br />

par<strong>la</strong>sse, qui, di <strong>sospensione</strong> vera e propria - non vi sarebbe stata alcuna<br />

distribuzione nel caso contrario, qualora, cioè, le contestazioni sul progetto di<br />

distribuzione fossero state «di ostacolo ad una parziale assegnazione». Come<br />

anticipato, qui <strong>la</strong> previsione di una <strong>sospensione</strong> in senso stretto non fu<br />

introdotta neppure in sede di Progetto definitivo. Il differente regime si spiega<br />

col fatto che nell'esecuzione mobiliare <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> fu introdotta dal<br />

Progetto Solmi per l'ipotesi che il pretore non fosse stato competente a<br />

decidere sul merito del<strong>la</strong> causa. Riassunto il giudizio sul merito davanti ad un<br />

giudice diverso, occorreva porsi il problema delle sorti <strong>dell'esecuzione</strong>. Di qui<br />

<strong>la</strong> opportunità di prevedere l'emissione di un provvedimento caute<strong>la</strong>re vero e<br />

proprio. Di contro nell'esecuzione immobiliare l'intera fase dell'opposizione si<br />

sarebbe svolta dinanzi al medesimo giudice <strong>dell'esecuzione</strong>. Non vi era alcuna<br />

necessità, dunque, di una <strong>sospensione</strong> vera e propria: non si sarebbe potuto<br />

procedere all'assegnazione, nelle more che fosse stata pendente <strong>la</strong> controversia<br />

sul progetto di distribuzione.<br />

Per il caso di domande di separazione 60 , in ambedue le stesure del Progetto<br />

era prevista <strong>la</strong> generale competenza del giudice <strong>dell'esecuzione</strong> (art. 519 del<br />

Progetto preliminare ed art. 547 del Progetto definitivo). Il giudice avrebbe<br />

60 V. supra, per <strong>la</strong> definizione.<br />

32


dovuto, innanzitutto, «esaminati sommariamente i motivi» del<strong>la</strong> domanda,<br />

decidere sul<strong>la</strong> eventuale <strong>sospensione</strong>, con o senza cauzione. La cauzione, va<br />

precisato, era prevista – al contrario di quanto accadeva per il caso di<br />

esecuzioni mobiliari - come eventuale e a discrezione del giudice, anche nel<strong>la</strong><br />

stesura preliminare del Progetto.<br />

Ulteriori previsioni in materia di <strong>sospensione</strong> erano inserite all'art. 548 del<br />

Progetto preliminare. Si prevedeva, in partico<strong>la</strong>re, che l'opposizione proposta<br />

contro il precetto di ri<strong>la</strong>scio non avrebbe sospeso l'esecuzione, fermo restando<br />

che l'autorità giudiziaria avrebbe potuto sospendere <strong>la</strong> vendita e che, in ogni<br />

caso, prima che l'opposizione fosse stata decisa, non avrebbero potuto<br />

«assegnarsi al creditore le somme ricavate dall'esecuzione».<br />

Il divieto di <strong>sospensione</strong>, comunque, venne meno nel Progetto definitivo,<br />

con conseguente applicazione delle regole generali.<br />

I.9. Le codificazioni dell’epoca fascista (qualche breve cenno)<br />

Prima di addentrarci nell’esame delle norme sul<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dettate dal<strong>la</strong><br />

formu<strong>la</strong>zione «definitiva» del codice del 1940 e dalle successive modifiche<br />

fino ai giorni nostri è opportuna una brevissima riflessione sul<strong>la</strong> codificazione<br />

fascista in generale.<br />

L’aggettivo «fascista», ovviamente, viene qui utilizzato in senso<br />

esclusivamente storico, per identificare quell’artico<strong>la</strong>ta legis<strong>la</strong>zione che venne<br />

prodotta in Italia sotto il governo e <strong>la</strong> dittatura di Mussolini. Con l’uso del<br />

termine, per contro, non si intende attribuire, per ciò solo, una precisa<br />

colorazione ideologica alle leggi ed alle norme; e ciò per <strong>la</strong> specifica ragione<br />

che una legis<strong>la</strong>zione può essere figlia di un’idea, ma al contrario dei figli<br />

biologici - che hanno sempre un unico padre, seppure non certo - una<br />

legis<strong>la</strong>zione ne ha sempre più di uno. Il suo concepimento, infatti, trae origine<br />

- oltre che dal<strong>la</strong> ideologia politica dominante - anche da numerose altre idee,<br />

prime fra tutte quelle provenienti dal<strong>la</strong> naturale evoluzione del<strong>la</strong> materia che<br />

<strong>la</strong> legge vuole disciplinare (dunque, <strong>la</strong> scienza giuridica e, specificamente, <strong>la</strong><br />

scienza processuale); ma anche dalle istanze sociali, dall’industrializzazione<br />

di un paese, dal<strong>la</strong> forza dei gruppi sociali come <strong>la</strong> Chiesa, ecc. Come per ogni<br />

figlio che si rispetti, inoltre, nul<strong>la</strong> vieta che <strong>la</strong> legge possa prendere vita<br />

propria, e possa perfino rispondere o adattarsi ad esigenze e idee assai diverse<br />

33


da quelle che l’avevano partorita; allo stesso modo di come - mutatis mutandis<br />

- un muro può bene essere utilizzato per riparare dal vento o per dare ombra,<br />

anche quando sia stato costruito per proteggere un cortile dai <strong>la</strong>dri.<br />

Ne è <strong>la</strong> riprova che proprio i caratteri che, durante il ventennio, furono<br />

qualificati come chiaro indice dell’ideologia fascista - poteri inquisitori del<br />

giudice, pubblicizzazione del processo - furono spesso ripresi dal<strong>la</strong><br />

legis<strong>la</strong>zione repubblicana e reinterpretati in chiave costituzionale e sociale.<br />

Fatta questa premessa risulta però assai arduo spingersi a negare ogni ponte<br />

tra il complesso fenomeno del<strong>la</strong> codificazione degli anni ’40 (con i prologhi<br />

degli anni ’30 61 ) e l’ideologia fascista.<br />

I codici, e questo è un fatto, furono emanati in pieno periodo fascista. Essi,<br />

si dice comunemente, furono il prodotto in realtà di una c<strong>la</strong>sse giuridica di<br />

stampo liberale, formatasi attorno al diritto romano, e che si compromise col<br />

regime soltanto fino a un certo punto. Ma dire che vi si compromise «fino a un<br />

certo punto» non vuol dire arrivare a sostenere che non vi si compromise<br />

affatto; se è vero che se si interpreta al<strong>la</strong> lettera il carattere liberale del<br />

legis<strong>la</strong>tore del 1940 si correrebbe «il rischio di ritenere che il fascismo non sia<br />

esistito» 62 .<br />

Se è vero, infatti, che <strong>la</strong> codificazione fascista non si spinse agli eccessi<br />

del<strong>la</strong> sua omologa tedesca, è vero che essa non lesinò disposizioni - ad<br />

esempio nel codice civile - neppure in materia di leggi razziali 63 .<br />

L’ispirazione fascista, o meglio: <strong>la</strong> concezione autoritaria che dal fascismo<br />

fu adottata, è stata ravvisata, dal<strong>la</strong> dottrina, in parecchi punti del<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione<br />

civile, al di là dell’art. 1 c.c. sopra citato. Nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione sostanziale essa è<br />

61 Cfr. <strong>la</strong> legge n. 995 del 10 giugno 1930 sul fallimento; per una disamina si rinvia agli<br />

studi di RONDINONE, Storia inedita del<strong>la</strong> codificazione civile, Mi<strong>la</strong>no, 2003, p.5 ss.<br />

62 CIPRIANI, Storie di processualisti e di Oligarchi, cit., p.63 nt.48.<br />

63 Emblematico il caso del terzo comma dell’art. 1 c.c, abrogato dall’art. 1 r.d. 20 gennaio<br />

1944 n. 25 e dall’art. 3 d.lgs. lgt. del 14 settembre 1944 n. 287. La norma in esame, dopo<br />

avere sancito che <strong>la</strong> capacità giuridica si acquista dal momento del<strong>la</strong> nascita (comma primo)<br />

e che i diritti che <strong>la</strong> legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento del<strong>la</strong><br />

nascita, affermava - testualmente - che «Le limitazioni al<strong>la</strong> capacità giuridica derivanti<br />

dall'appartenenza a determinate razze sono stabilite da leggi speciali», cfr. per una<br />

disamina delle problematiche del<strong>la</strong> codificazione nel suo complesso: RONDINONE, Storia<br />

inedita del<strong>la</strong> codificazione civile, cit., p.5 ss. ed in part. p. 595. Per quanto riguarda il codice<br />

di procedura civile in partico<strong>la</strong>re si rinvia a CIPRIANI, Il codice di procedura civile tra<br />

gerarchi e processualisti, Napoli, 1992, p.13 ss e p. 38-52.<br />

34


stata individuata nel<strong>la</strong> concezione corporativistica, evidente anche nel<strong>la</strong> stessa<br />

architettura del testo normativo: è noto che il codice civile, nel<strong>la</strong> sua versione<br />

attuale, accorpa in un unico libro, rubricato «del <strong>la</strong>voro», le attività<br />

professionali, il <strong>la</strong>voro autonomo, il <strong>la</strong>voro subordinato, l’impresa, l’azienda,<br />

le società ed i consorzi.<br />

Nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione processuale il sottofondo «fascista», secondo parte del<strong>la</strong><br />

dottrina, è visibile in un certo impianto autoritario, che pone il giudice al<br />

centro del processo e gli attribuisce (precisamente all'istruttore) il potere<br />

intero di direzione ed impulso 64 .<br />

Volendo, comunque, cercare un trait d’union in tutta <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione civile,<br />

sostanziale e processuale, di epoca fascista, è possibile ravvisarlo nel<strong>la</strong><br />

generale pubblicizzazione del diritto civile, sostanziale e processuale;<br />

deprivatizzazione ravvisata (e quasi sempre lodata) dai primi commentatori. Si<br />

rinvia, per tutti, alle parole di Mariano D’Amelio che, nel 1942, nel<br />

commentare <strong>la</strong> riforma al codice civile affermava: «<strong>la</strong> maggiore deduzione,<br />

che si può trarre dal<strong>la</strong> disposizione di questo codice è il pericolo di morte che<br />

sovrasta al diritto privato. è proprio questa <strong>la</strong> nota di maggiore interesse che<br />

presenta l’insieme del nuovo codice di diritto civile. Chi scorre attentamente<br />

le sue disposizioni vedrà come siano scarse quelle che non siano d’ordine<br />

pubblico o di pubblico interesse. Norme derogabili vi sono, ma costituiscono<br />

piccole isole nell’oceano delle norme pubblicistiche. È lo Stato autoritario<br />

64 CIPRIANI, Prefazione a JUAN MONTERO AROCA, I principi politici del nuovo processo<br />

civile spagnolo, Napoli, 2002, p. 1 ss.; ID., Autoritarismo e garantismo nel processo civile,<br />

in Riv. dir. proc., 1994, p. 24 ss.; ID. il codice di procedura civile tra gerarchi e e<br />

processualisti, cit., p.13 ss e p. 38-52; ID., I problemi del processo di cognizione tra passato<br />

e presente., cit., ibidem; ID., La ribellione degli avvocati al c.p.c. del 1942., cit., ibidem;<br />

MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, p.336, secondo cui l'ideologia<br />

immanente all'intero impianto del codice di procedura civile si traduce nell'esaltazione di<br />

«un potere e/o interesse pubblico, che sovrasta i diritti delle parti e d esse si impone. Da ciò<br />

consegue l'indiscriminato accrescimento dei poteri del giudice, organo che impersona tale<br />

interesse e tale potere»; e ID. «La grande illusione, in Il Giusto processo civile, 2008, p.621;<br />

ID., Il processo societario innanzi al<strong>la</strong> Corte costituzionale, in Il giusto processo civile,<br />

2008, p.169; SATTA, Commemorazioni del codice di procedura civile del 1865, in ID.,<br />

Quaderni del diritto e del processo civile, I, Padova, 1969, p. 94, ove si afferma che<br />

«il codice vigente, nato sotto un regime autoritario, è (e non poteva non essere,<br />

anche se gli ispiratori avessero voluto fare altrimenti) un codice autoritario»; ID.,<br />

Storia e «pubblicizzazione» del processo in Soliloqui e colloqui di un giurista,<br />

Padova, 1968, p. 211 ss.; ID., Intorno al concetto di verità materiale o oggettiva. cit.<br />

ibidem.<br />

35


che si afferma sempre di più e fissa <strong>la</strong> disciplina degli istituti. Oggi vi è quasi<br />

una esitazione a nominare soltanto il diritto privato» 65 .<br />

Una forte pubblicizzazione, del resto, è ravvisabile anche nel<strong>la</strong> legge<br />

fallimentare, approvata con R.D. del 16 marzo 1942 n.267, pubblicato in<br />

Gazzetta Ufficiale n. 81, ed. straord. del 6 aprile 1942, con entrata in vigore<br />

al<strong>la</strong> data del 21 aprile 1942 (dunque lo stesso giorno del codice civile,<br />

approvato con R.D. 16 marzo 1942 n. 262, pubblicato in gazzetta ufficiale n.<br />

79, ed. straord. del 4 aprile 1942 n. 262). Al di là dell'esistenza di reati<br />

fallimentari, del<strong>la</strong> forte presenza di poteri inquisitori del giudice, del ruolo<br />

preponderante del giudice delegato in tutte le fasi del<strong>la</strong> procedura,<br />

dell’esistenza (nel testo previgente) del<strong>la</strong> dichiarazione di fallimento d’ufficio,<br />

è ravvisabile – nelle scelte del legis<strong>la</strong>tore del 1942 – una direttrice di fondo, di<br />

riconoscere un interesse statuale, distinto da quello dei singoli creditori, al<strong>la</strong><br />

65 D’AMELIO, La codificazione italiana e <strong>la</strong> sua evoluzione storica, conf. del 21 marzo<br />

1942, in CIRCOLO GIURIDICO DI MILANO, Linee fondamentali del<strong>la</strong> nuova legis<strong>la</strong>zione civile<br />

italiana sul<strong>la</strong> famiglia, <strong>la</strong> proprietà privata, il <strong>la</strong>voro e l’impresa, Mi<strong>la</strong>no, 1943, p. 3 ss. Del<br />

resto si rammenta che, nell’immediato dopoguerra, studiosi di area vicina al<strong>la</strong> sinistra<br />

chiesero l’immediata soppressione del codice civile. Cfr., sul c.d. «caso Mossa»,<br />

RONDINONE, Storia inedita del<strong>la</strong> codificazione civile, cit., p.595 ss.<br />

36


dichiarazione di insolvenza ed al<strong>la</strong> espulsione dal sistema economico<br />

dell'impresa 66 .<br />

In questo contesto si inserisce <strong>la</strong> riforma del codice di procedura civile del<br />

1940, e - per quel che in questa sede interessa - <strong>la</strong> riforma delle norme sul<strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> del processo esecutivo.<br />

66 Si vedano le osservazioni di Satta, secondo cui, nell'impianto normativo del regio decreto<br />

del 1942, «l'impresa nel<strong>la</strong> economia generale trascende <strong>la</strong> partico<strong>la</strong>rità del soggetto, si<br />

distacca da esso, e ciò si manifesta specialmente quando sopraggiunge lo stato di<br />

insolvenza, rispetto al quale i termini privatistici non hanno più senso»: SATTA, Diritto<br />

fallimentare, 3° ed., Padova, 1996, p.65. Vale <strong>la</strong> pena, sul punto, di richiamare le parole del<br />

Guardasigilli Dino Grandi, nel<strong>la</strong> Re<strong>la</strong>zione di accompagnamento al<strong>la</strong> legge fallimentare del<br />

1942 (probabilmente opera dello studioso di diritto commerciale, e convinto sostenitore del<br />

Regime, anche negli anni del<strong>la</strong> Repubblica Sociale Italiana, Alberto Asquini: «Nelle sue<br />

linee generali <strong>la</strong> presente legge reagisce decisamente al<strong>la</strong> concezione troppo liberalistica<br />

del codice del 1882, e sviluppa su un piano organico i principi affermati dal<strong>la</strong> legge rocco<br />

del 1930 nel senso di una più energica tute<strong>la</strong> degli interessi generali sugli interessi<br />

individuali dei creditori e del debitore. Si suole a questo proposito par<strong>la</strong>re di una nuova<br />

concezione pubblicistica del fallimento in contrapposto a una tradizionale concezione<br />

privatistica». Ed ancora: «<strong>la</strong> nuova legge assume <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dei creditori come un altissimo<br />

interesse pubblico e pone in essere tutti i mezzi perché <strong>la</strong> realizzazione di questa tute<strong>la</strong> non<br />

venga intralciata da alcun interesse partico<strong>la</strong>ristico, sia del debitore sia dei singoli<br />

creditori. Rispondono a questi criteri <strong>la</strong> nuova disciplina degli organi preposti al fallimento,<br />

con un accrescimento dei poteri del tribunale e del giudice delegato; <strong>la</strong> concentrazione dei<br />

poteri, assegnati dal<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione anteriore al<strong>la</strong> assemblea dei creditori, nel comitato dei<br />

creditori, nominato dal giudice delegato; l'estensione del<strong>la</strong> procedura monitoria per<br />

l'accertamento del passivo anche all'accertamento dei diritti reali dei terzi sui beni<br />

mobiliari in possesso del fallito; <strong>la</strong> semplificazione delle norme circa <strong>la</strong> liquidazione<br />

dell'attivo; le nuove più severe norme circa il fallimento delle società commerciali; <strong>la</strong> più<br />

spedita disciplina del concordato fallimentare e preventivo; <strong>la</strong> semplificazione del<strong>la</strong> materia<br />

dei gravami. (…) Consapevole del danno che l'insolvenza dell'impresa reca all'economia<br />

generale, <strong>la</strong> nuova legge è giustamente severa nelle sue sanzioni, dove vi sono<br />

responsabilità personali da colpire, come risulta dalle norme penali che <strong>la</strong> integrano, aliene<br />

da ogni malintesa indulgenza. Ma non meno presente è nel sistema del<strong>la</strong> nuova legge il<br />

senso di umanità, come appare dal<strong>la</strong> posizione fatta al fallito durante il fallimento in<br />

re<strong>la</strong>zione ai beni che costituiscono strumenti essenziali di vita e di <strong>la</strong>voro, come appare dal<br />

nuovo istituto del<strong>la</strong> riabilitazione civile del fallito, come appare dal<strong>la</strong> nuova più <strong>la</strong>rga<br />

disciplina data all'istituto del concordato preventivo, fiancheggiato a sua volta dal nuovo<br />

istituto dell'amministrazione control<strong>la</strong>ta. La nuova legge ha inteso soprattutto uniformarsi<br />

ai principi generali ispiratori del<strong>la</strong> nuova codificazione fascista. Essa va diretta al suo<br />

scopo dovunque è in gioco <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> di un interesse generale; mantiene una linea di<br />

moderazione, dovunque si tratta di dirimere contrasti tra interessi individuali divergenti. <strong>la</strong><br />

nuova legge vuole essere così, anche in tema di fallimento, una legge di giustizia sociale».<br />

Per una disamina v. RUSSO, L'iniziativa per <strong>la</strong> dichiarazione di fallimento, in APICE (a cura<br />

di), Trattato di diritto delle procedure concorsuali, vol. 1, La dichiarazione e gli effetti del<br />

fallimento, Torino, 2010, p. 73 ss.<br />

37


I.10. La <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> nell'originaria previsione del codice<br />

di procedura civile del 1940<br />

Contrariamente al legis<strong>la</strong>tore del 1865, come detto, ed al<strong>la</strong> maggior parte<br />

dei redattori dei progetti che si erano succeduti nei decenni a cavallo tra l'unità<br />

d'Italia e <strong>la</strong> seconda guerra mondiale, i conditores del 1940 affrontarono il<br />

tema del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> in modo organico e – sotto certi aspetti<br />

– dogmatico.<br />

Prima ancora, a dire il vero, lo spirito dogmatico - sistematico riguardò<br />

l’intera materia del processo di esecuzione 67 : «Il libro terzo del Codice,<br />

dedicato al processo di esecuzione, è quello nel quale più che negli altri si è<br />

sentito il bisogno di dare agli istituti, anche nel<strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione delle norme e<br />

nel loro raggruppamento, una impostazione sistematica più corrispondente ai<br />

progressi del<strong>la</strong> scienza processuale. In questi ultimi decenni <strong>la</strong> dottrina<br />

italiana si è dedicata con speciale amore all’approfondimento del<strong>la</strong> teoria del<br />

processo esecutivo: e <strong>la</strong> rinnovazione profonda di tutta questa parte del nuovo<br />

Codice mostra che <strong>la</strong> nobile fatica degli studiosi non è stata compiuta<br />

invano» 68 .<br />

Coerentemente con <strong>la</strong> nuova impostazione, e analogamente a quanto era<br />

stato tentato nel Progetto Sottocommissione C e nel Progetto Carnelutti, sopra<br />

menzionati, il legis<strong>la</strong>tore optò anche per raggruppare le norme generali e<br />

comuni sulle esecuzioni forzate in un titolo introduttivo (Titolo I, rubricato:<br />

«Del titolo esecutivo e del precetto») e nei due titoli finali (Titolo V: «Delle<br />

67 Cfr. CIPRIANI–IMPAGNATIELLO (a cura di), Codice di procedura civile con <strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione al<br />

Re, cit., p.296.<br />

68 È, forse, opportuno ricordare quelli che furono - secondo <strong>la</strong> Re<strong>la</strong>zione al Re - i caratteri<br />

distintivi del<strong>la</strong> riforma delle esecuzioni forzate: a) affrancamento del processo esecutivo<br />

dal<strong>la</strong> terminologia e dagli schemi del processo contenzioso (e.g., superamento dello schema<br />

dello schema del<strong>la</strong> citazione e del<strong>la</strong> successiva sentenza di autorizzazione al<strong>la</strong> vendita, di cui<br />

si è detto supra; Cfr. Re<strong>la</strong>zione al Re, par. 31: «Questo spreco di forme contenziose in un<br />

processo in cui non sussiste contesa derivava dal<strong>la</strong> mancanza di chiara distinzione teorica<br />

tra i due momenti»); b) distinzione del procedimento esecutivo vero e proprio dalle fasi di<br />

cognizione che eccezionalmente possono incidere suo suo corso (i.e., le opposizioni dei<br />

debitori e dei terzi); c) centralità del giudice dell’esecuzione (secondo una visione autoritaria<br />

dello Stato e del processo, in parallelo al<strong>la</strong> centralità del giudice istruttore nel processo<br />

civile di cognizione); d) bi<strong>la</strong>nciamento dell’interesse del creditore con quello del debitore; e)<br />

attenzione agli interessi collettivi e statuali, sovraordinati all’interesse delle «parti» private<br />

creditore e debitore. Re<strong>la</strong>zione al Re, par.31, in CIPRIANI–IMPAGNATIELLO (a cura di),<br />

Codice di procedura civile con <strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione al Re, cit., p.298.<br />

38


opposizioni all’esecuzione e Titolo VI «Del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> e dell’estinzione<br />

del processo»).<br />

Al<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione <strong>la</strong> codificazione del 1940 dedicava,<br />

precisamente, il Capo I del Titolo VI del Libro III, <strong>la</strong>ddove il Capo II era<br />

dedicato all’estinzione. Si tratta(va) di un sistema di sei articoli, ai quali vanno<br />

aggiunte le ulteriori regole dettate a proposito delle opposizioni e<br />

dell’inibitoria processuale.<br />

Tale impianto - o meglio, i sei articoli specificamente compresi nel Capo in<br />

esame - rimase pressoché immutato anche a seguito del<strong>la</strong> riforma del 1950, e<br />

fino al<strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 2005; ad eccezione di taluni dettagli (quale il termine di<br />

cui all’art. 627c.p.c. per <strong>la</strong> riassunzione del procedimento esecutivo sospeso,<br />

che fu portato dagli originari tre agli attuali sei mesi).<br />

Sarebbe, tuttavia, inesatto affermare che l’istituto del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> non<br />

subì modifiche, negli oltre sessant’anni intercorsi tra <strong>la</strong> sua entrata in vigore e<br />

<strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 2005. Vi è, infatti, che <strong>la</strong> legge n. 581 del 14 luglio 1950 incise<br />

su numerose norme connesse a quelle specificamente rego<strong>la</strong>te nel nel libro<br />

terzo del codice, quali - senza pretese di completezza - l’art. 373 c.p.c. a<br />

proposito di inibitoria in caso di ricorso per cassazione.<br />

I canoni, comunque, che furono seguiti dal legis<strong>la</strong>tore, possono essere, con<br />

una certa approssimazione, così riassunti:<br />

- competenza del giudice dell’esecuzione, ovvero del giudice dinanzi al<br />

quale il titolo esecutivo è impugnato, a pronunciarsi sul<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> 69 ;<br />

- tipicità delle ulteriori ipotesi «previste dal<strong>la</strong> legge»;<br />

- eccezionalità del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> in caso di opposizione, concedibile solo in<br />

presenza di «gravi motivi»;<br />

- divieto di compiere atti esecutivi in pendenza di <strong>sospensione</strong> (divieto,<br />

però, derogabile dal giudice);<br />

69 Per i problemi di coordinamento di detta norma con l’art. 373 c.p.c. (che nel<strong>la</strong> sua stesura<br />

originaria attribuiva al<strong>la</strong> Cassazione il potere di sospendere l’efficacia esecutiva del<strong>la</strong><br />

sentenza impugnata), come modificato dal<strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 1950 (che attribuì, come noto, tale<br />

potere al giudice a quo, v. infra. Per le osservazioni a caldo del<strong>la</strong> riforma del 1950, cfr.<br />

ANDRIOLI, Commento al Codice di Procedura Civile, 2° ediz., Napoli, 1947, vol. III, p. 380;<br />

FURNO, La <strong>sospensione</strong> del processo esecutivo, Mi<strong>la</strong>no, 1956, p. 3 ss. Per l’esegesi storica<br />

dell’art. 623 c.p.c. si rinvia a SATTA, Commentario al codice di procedura civile, vol. III,<br />

Mi<strong>la</strong>no, 1959, p. 472 ss.; SATTA-PUNZI, Diritto processuale civile, Padova, 1996, p. 876 ss.<br />

39


- riassunzione del processo esecutivo sospeso, entro un termine decorrente<br />

dal passaggio in giudicato del<strong>la</strong> sentenza di primo grado, ovvero dal<strong>la</strong><br />

comunicazione del<strong>la</strong> sentenza del<strong>la</strong> corte di appello che rigetta l’opposizione.<br />

Al di là delle specifiche scelte partico<strong>la</strong>ri, contenute nelle singole<br />

disposizioni, <strong>la</strong> scelta «dogmatica» del legis<strong>la</strong>tore - di dettare una disciplina<br />

generale e unitaria, ebbe come conseguenza quel<strong>la</strong> di accentuare - in un certo<br />

senso - il carattere di «istituto autonomo» del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione.<br />

Come contraltare - stante, anche, l’esistenza di una certa simmetria, nel codice<br />

del 1940, tra il processo di cognizione e quello esecutivo 70 - si affrontò ex<br />

professo il rapporto tra <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> del processo di cognizione, disciplinata<br />

dagli artt. 295 ss. c.p.c. e quel<strong>la</strong> del processo esecutivo, oggetto del<strong>la</strong> presente<br />

indagine.<br />

70 Va detto che il legis<strong>la</strong>tore tentò, rispetto al codice del 1865, di affrancare il processo<br />

esecutivo dagli schemi del processo di cognizione: si pensi, a tacer d’altro, all’abbandono,<br />

nel pignoramento immobiliare, del<strong>la</strong> citazione per autorizzazione al<strong>la</strong> vendita (art. 665) e del<br />

conseguente procedimento di cognizione, che culminava con un atto avente forma di<br />

sentenza (v. supra nt. 42 e nt. 43, anche a proposito del Progetto Mortara). Tuttavia il filo<br />

conduttore del<strong>la</strong> riscrittura del processo esecutivo seguì - come si evince dal<strong>la</strong> Re<strong>la</strong>zione al<br />

Re - le medesime linee guida del<strong>la</strong> riforma del processo di cognizione: pubblicizzazione del<br />

processo, rafforzamento dell’autorità dello Stato, nel<strong>la</strong> persona del giudice dell’esecuzione<br />

(che finisce con l’assumere un ruolo di direzione accostabile a quello del giudice istruttore<br />

nel processo di cognizione): «La rinnovazione del processo esecutivo è orientata, in ogni<br />

sua parte, agli stessi criteri di rafforzamento dell’autorità dell’organo giudiziario e di<br />

semplificazione formale al<strong>la</strong> quale è ispirata tutta <strong>la</strong> riforma. Come il giudice istruttore nel<br />

processo di cognizione, così il giudice dell’esecuzione (art. 484) sta al centro del processo<br />

esecutivo, per dirigere, coordinare, stimo<strong>la</strong>re le attività degli interessi che vi partecipano.<br />

Anche <strong>la</strong> esecuzione forzata non si inizia senza istanza di parte: ma, mentre nel<strong>la</strong> legge<br />

finora in vigore anche lo svolgimento dell’ulteriore procedimento esecutivo era <strong>la</strong>sciato<br />

quasi per intero all’iniziativa uni<strong>la</strong>terale del creditore procedente, l’attiva partecipazione<br />

del giudice dell’esecuzione servirà d’ora innanzi a chiamare attorno a lui i vari interessati<br />

all’esecuzione, e gli darà modo, prima di ordinare i più importanti atti di disposizione, di<br />

ascoltare direttamente le loro voci (art. 485) e di tener conto, informandosi dei vari loro<br />

punti di vista, di tutti gli aspetti del caso concreto»: Re<strong>la</strong>zione al Re, par.31.<br />

40


II. Sul<strong>la</strong> «<strong>sospensione</strong>» (o sulle «sospensioni») in generale e sulle<br />

sospensioni dell’esecuzione in partico<strong>la</strong>re.<br />

Si è già evidenziato nel capitolo precedente che il legis<strong>la</strong>tore del 1940,<br />

ponendosi in discontinuità rispetto al suo predecessore postunitario, introdusse<br />

delle norme generali sul<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>.<br />

Di <strong>sospensione</strong>, per l’esattezza, il codice di rito par<strong>la</strong> a proposito di due<br />

istituti. Innanzitutto nel libro secondo, in tema di processo di cognizione, e<br />

segnatamente al capo settimo del titolo primo (artt. 295-298). Infine, come<br />

detto, nel libro terzo del processo di esecuzione, e segnatamente al capo primo<br />

del titolo sesto.<br />

Notiamo, in primo luogo, <strong>la</strong> sostanziale identità delle locuzioni adoperate<br />

dal legis<strong>la</strong>tore: tanto a proposito del processo di cognizione, quanto di quello<br />

di esecuzione si par<strong>la</strong> sempre e comunque di «<strong>sospensione</strong> del processo».<br />

Ed invero, come fu evidenziato all’indomani dell’entrata in vigore del<br />

codice, <strong>la</strong> principale differenza tra i due capi è data dal fatto che nel processo<br />

di cognizione a <strong>sospensione</strong> ed estinzione viene affiancata l’interruzione,<br />

istituto, invece, assente nel capo dedicato al processo esecutivo 1 . Tale assenza,<br />

si segnalò, era da imputare al<strong>la</strong> specificità delle ipotesi di interruzione nel<br />

processo di cognizione, che riguardano ipotesi che colpiscono <strong>la</strong> persona delle<br />

parti, ovvero dei loro difensori, di modo che il contraddittorio viene<br />

«interrotto». Tale esigenza non sussiste, di contro, nel processo esecutivo, ove<br />

l’esigenza del contraddittorio non esiste, almeno non nel<strong>la</strong> sua pienezza,<br />

caratteristica del processo di cognizione.<br />

Preso atto del<strong>la</strong> specu<strong>la</strong>rità tra i due capi e tra le locuzioni ivi adoperate, già<br />

i primi commentatori, allora, si interrogarono se il dato linguistico non fosse<br />

indice, al contempo, di una - se non proprio identità - quantomeno omogeneità<br />

e vicinanza concettuale tra le due forme di <strong>sospensione</strong>; se, in partico<strong>la</strong>re,<br />

entrambe potessero considerarsi differenti species di un unico istituto, con<br />

caratteri comuni.<br />

Il panorama di opinioni, al riguardo, è assai variegato. Secondo un primo<br />

orientamento il parallelismo sarebbe da imputare esclusivamente al «gusto<br />

1 JAEGER, Diritto processuale civile, Torino, 1944, p.660.<br />

41


letterario del legis<strong>la</strong>tore», atteso che le due forme di <strong>sospensione</strong> non<br />

avrebbero nul<strong>la</strong> in comune 2 . Ed invero, l’esigenza di sospendere il processo di<br />

cognizione sarebbe dettata dall’esigenza di coordinare più giudizi, legati tra<br />

loro da un rapporto di pregiudizialità. Di contro <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> del processo<br />

esecutivo sarebbe il naturale contrappeso dell’azione esecutiva, e del<strong>la</strong> «sua<br />

intrinseca uni<strong>la</strong>teralità che esclude il contraddittorio» 3 .<br />

La <strong>sospensione</strong> - in partico<strong>la</strong>re - sarebbe sì coordinata a un giudizio, ma si<br />

tratterebbe comunque di un giudizio sul<strong>la</strong> legittimità dell’azione esecutiva (di<br />

«impugnazione» <strong>la</strong>to sensu del titolo esecutivo) e si concreterebbe nel<strong>la</strong><br />

instaurazione di un contraddittorio, che al<strong>la</strong> procedura esecutiva sarebbe<br />

estraneo. Non vi sarebbe, dunque, un rapporto di pregiudizialità tra due<br />

giudizi, atteso che nel<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione, il giudizio sarebbe<br />

sempre uno solo 4 .<br />

Avverso tale impostazione si è, tuttavia, obiettato che il rapporto che lega,<br />

nel<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> all’esecuzione, il processo esecutivo da sospendere con<br />

quello di opposizione è riconducibile, comunque, al fenomeno del<strong>la</strong><br />

pregiudizialità; con <strong>la</strong> peculiarità, però, che nelle ipotesi di cui agli artt. 623<br />

ss. c.p.c. i due processi non sarebbero omogenei (ma, rispettivamente, uno di<br />

cognizione ed uno di esecuzione) 5 , al contrario di quanto avviene nelle ipotesi<br />

di <strong>sospensione</strong> del processo di cognizione.<br />

Una posizione che si potrebbe considerare intermedia - anche se<br />

concettualmente più vicina al<strong>la</strong> prima, del<strong>la</strong> quale costituisce, anzi,<br />

un’evoluzione - è quel<strong>la</strong> di chi distingue tra fenomeno in sé ed effetti<br />

conseguenti, da un <strong>la</strong>to, e funzione dall’altra. In partico<strong>la</strong>re i due fenomeni di<br />

<strong>sospensione</strong> sarebbero identici, consistendo in una pausa o anche uno «iato»<br />

nel corso del procedimento (sia esso di cognizione o di esecuzione). L’identità<br />

2 SATTA, Commentario al codice di procedura civile, I, Mi<strong>la</strong>no, 1959 p. 499.<br />

3 SATTA, Commentario al codice di procedura civile, cit., ibidem. Si rinvia alle<br />

considerazioni svolte al capitolo I, nel commento alle corrispondenti disposizioni del codice<br />

Pisanelli.<br />

4 SATTA, Commentario al codice di procedura civile, cit., ibidem; nello stesso senso v.<br />

anche MICHELI, L’esecuzione forzata, appunti dalle lezioni di diritto processuale civile,<br />

Anno Accademico 1960-1961, in Corso di diritto processuale civile, Mi<strong>la</strong>no, 1961, p. 96 ss.<br />

(appendice).<br />

5 CARPI, Sospensione dell’esecuzione, in Enc. giur. Treccani, p. 1 ss. FURNO, La <strong>sospensione</strong><br />

del processo esecutivo, Varese, 1956, p. 19 ss.<br />

42


dei fenomeni giustificherebbe, inoltre, <strong>la</strong> identità di effetti (durante il processo<br />

sospeso non possono compiersi atti del procedimento). Diverse, per contro,<br />

sarebbero le funzioni dei due istituti: esigenza di coordinare due giudizi, nel<br />

caso del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> del processo di cognizione, necessità - nel<strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> dell’esecuzione - di risolvere una controversia che incide<br />

sull’esercizio e sullo svolgimento dell’azione esecutiva stessa «realizzando<br />

appunto un’interferenza fra un processo di cognizione e il processo<br />

esecutivo» 6 .<br />

Le sospensioni del processo di esecuzione - includendo in questa locuzione<br />

anche le sospensioni disposte dal giudice dell’impugnazione del titolo e quelle<br />

speciali previste dal<strong>la</strong> legge - del resto presuppongono l’esistenza non di una<br />

pregiudizialità di un accertamento rispetto a un altro, quanto piuttosto<br />

l’esistenza di «gravi motivi». Sebbene detta formu<strong>la</strong>, come si vedrà infra,<br />

subisca delle varianti nelle singole fattispecie, divenendo ora «gravi e fondati<br />

motivi» , ora «grave e irreparabile danno», ora essendo espressamente<br />

tipizzata (è il caso delle sospensioni speciali, come in materia di usura ed<br />

estorsione), <strong>la</strong> dottrina è solita ricondur<strong>la</strong> sempre al<strong>la</strong> coppia fumus boni iuris<br />

e periculum in mora 7 . Nel<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> del processo di cognizione tale<br />

necessità non sembra sussistere; <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> è piuttosto lo strumento per<br />

evitare <strong>la</strong> contraddittorietà dei giudizi, ovvero l’eventualità che il processo<br />

non sospeso possa essere inutilmente proseguito.<br />

La dottrina, al riguardo, nell’evidenziare i punti di contatto e di distacco<br />

delle due sospensioni ha, sul punto, efficacemente evidenziato che <strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> del processo in generale costituisce un momento di svolgimento<br />

anomalo del medesimo, e si configura come una situazione «incompatibile<br />

con il compimento di atti ulteriori, sicché non produce cessazione<br />

dell’attività, ma è essa stessa uno stato di inattività. L’espressione<br />

‘<strong>sospensione</strong>’ si collega, pertanto, più che ad una causa o ad una funzione, ad<br />

un effetto avente le cause e le funzioni più disparate» 8 . Solo in tal senso -<br />

dell’identità, cioè, del fenomeno, pur nel<strong>la</strong> diversità delle cause e funzioni -<br />

6 PUNZI, Il processo civile, Sistema e problematiche, Torino, 2010, p. 259 ss.<br />

7 Si rinvia, sul punto, a quanto si dirà infra, nell’esame delle singole fattispecie.<br />

8 LONGO, La <strong>sospensione</strong> del processo esecutivo, in MICCOLIS - PERAGO, L’esecuzione<br />

forzata riformata, Torino, 2009, p. 643 ss.<br />

43


sarebbe possibile il parallelismo tra <strong>sospensione</strong> del processo esecutivo e<br />

<strong>sospensione</strong> del processo di cognizione 9 .<br />

Connessa al<strong>la</strong> questione dei «gravi motivi» è <strong>la</strong> problematica del<strong>la</strong> natura<br />

del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>. Abbandonata o comunque ridimensionata l’idea che essa<br />

abbia, per così dire, uno stretto vincolo di sangue con <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> del<br />

processo di cognizione, ci si è domandati se possa essere accostata ai<br />

provvedimenti caute<strong>la</strong>ri.<br />

L’esistenza di un legame tra provvedimenti sul<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong><br />

dell’esecuzione (recte: sull’esecuzione provvisoria, stante l’originaria<br />

formu<strong>la</strong>zione dell’art. 282 c.p.c. 10 ), e provvedimenti caute<strong>la</strong>ri, del resto, era<br />

stata segna<strong>la</strong>ta nel<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione Grandi, ove si affermava testualmente,<br />

nell’illustrare i procedimenti caute<strong>la</strong>ri, che: «se si mettono in re<strong>la</strong>zione queste<br />

disposizioni con quelle attinenti al<strong>la</strong> esecuzione provvisoria delle sentenze<br />

(art. 282 e seguenti) ed al potere del giudice di pronunciare in certi casi<br />

condanne provvisionali (art. 278), appare evidente come anche sotto questo<br />

aspetto <strong>la</strong> dinamica del procedimento è stata notevolmente rinvigorita, in<br />

modo da eliminare in modo assoluto il periculum in mora che potrebbe<br />

derivare a chi cerca giustizia dal<strong>la</strong> necessaria durata del procedimento<br />

ordinario 11 ».<br />

La presente tematica verrà affrontata in prosieguo. In questa sede ci si<br />

limita a segna<strong>la</strong>re che tale affinità - che porta a guardare l’esecuzione da<br />

sospendere come ad un fatto giuridico, portatore di effetti pregiudizievoli (e<br />

non come ad un procedimento legato ad un vicolo di pregiudizialità) - aveva<br />

portato, anteriormente alle riforma del 2005-2006, ad ammettere il ricorso al<strong>la</strong><br />

tute<strong>la</strong> ex art. 700 c.p.c. in talune ipotesi considerate residuali. La<br />

giurisprudenza, infatti, che aveva negato <strong>la</strong> possibilità di sospendere<br />

l’efficacia esecutiva del titolo per il caso di opposizione a precetto, ammetteva<br />

<strong>la</strong> concedibilità di un provvedimento ex art. 700 c.p.c., anteriormente<br />

9 Volendo mutuare una distinzione propria delle scienze naturali, potrebbe dirsi che le due<br />

sospensioni sarebbero istituti omologhi e non analoghi, nel senso che essi pur avendo natura<br />

e genesi diverse producono il medesimo effetto (allo stesso modo di come le ali di un<br />

imenottero svolgono <strong>la</strong> medesima funzione delle ali di un uccello, pur avendo origine<br />

diversa).<br />

10 Su cui infra, al capitolo IV.<br />

11 Re<strong>la</strong>zione al Re, par.32.<br />

44


all’inizio dell’esecuzione forzata, per inibirne l’attivazione 12 . Si osservi che<br />

l’ammissibilità di tale rimedio veniva giustificata, sul piano processuale, sotto<br />

il profilo del<strong>la</strong> sua residualità, stante inesistenza di «strumenti caute<strong>la</strong>ri tipici»<br />

con riguardo, ovviamente, a titoli stragiudiziali. Anche se il concetto non<br />

viene chiaramente espresso su un piano teorico, pare evidente che i predetti<br />

«strumenti caute<strong>la</strong>ri» cui si fa riferimento non siano da ricercare negli artt.<br />

669 bis ss. c.p.c., quanto piuttosto negli artt. 624 ss. c.p.c. «Caute<strong>la</strong>ri»,<br />

insomma, erano i provvedimenti disposti dal giudice dell’esecuzione in<br />

materia di <strong>sospensione</strong>.<br />

Quanto agli effetti delle sospensioni del processo esecutivo, l’art. 626 c.p.c.<br />

detta <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>, abbastanza lineare, secondo cui durante il periodo di<br />

<strong>sospensione</strong> del processo esecutivo non possono essere compiuti atti esecutivi.<br />

Il principio ha carattere generale ed è, pertanto, ragionevolmente applicabile a<br />

tutte le sospensioni dell’esecuzione richiamate dall’art. 623 c.p.c.; dunque<br />

indipendentemente dal fatto che siano state disposte dal giudice<br />

dell’esecuzione, da quello dell’impugnazione, ovvero previste dal<strong>la</strong> legge.<br />

La norma, tuttavia, aggiunge che tale effetto preclusivo di ulteriori atti non<br />

costituisce rego<strong>la</strong> inderogabile, ma è valida «salvo diversa disposizione del<br />

giudice». Sugli aspetti problematici del<strong>la</strong> disposizione e di tale precisazione in<br />

partico<strong>la</strong>re, si tornerà, trattando delle sospensioni disposte dal giudice<br />

dell’impugnazione del titolo, atteso che è in tali fattispecie che vengono in<br />

rilievo i principali problemi di tipo pratico applicativo 13 .<br />

Parte del<strong>la</strong> dottrina ha, infine, tentato un parallelismo tra <strong>sospensione</strong><br />

dell’esecuzione e altre figure proprie di altre branche del diritto, e si è<br />

interrogata sul<strong>la</strong> configurabilità di una generale caute<strong>la</strong> sospensiva, non<br />

limitata al campo processualcivilistico ma re<strong>la</strong>tiva anche al<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> in<br />

genere dell’efficacia di atti collegiali impugnati (ad esempio in materia di<br />

delibere assembleari societarie, ex art. 2378 c.c., ovvero in materia di<br />

comunione ex art. 1109 c.c.), ovvero ancora in materia di <strong>sospensione</strong><br />

12 Trib. Mantova, 26 febbraio 2005, in Giur. merito, 2006, p. 316, n. GIORDANO.<br />

13 Par. IV.1.<br />

45


dell’esecutorietà dell’atto amministrativo, del<strong>la</strong> sentenza amministrativa,<br />

dell’esazione delle imposte 14 .<br />

Avverso tale inquadramento unificatore si è, comunque, obiettato che non<br />

sarebbe possibile rinvenire - allo stato dell’attuale legis<strong>la</strong>zione - una disciplina<br />

elementare comune a fattispecie tra loro diverse, quali sono quelle sopra<br />

menzionate 15 . Non pare, in altri termini, che al di là delle ovvie analogie<br />

dovute ad un fattore linguistico (identificabile con l’estensione semantica del<br />

vocabolo <strong>sospensione</strong>) <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione attuale sia così evoluta da concepire un<br />

sistema unitario, applicabile a differenti aree del diritto.<br />

Ai fini del<strong>la</strong> presente indagine, dunque, ci si limiterà al<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong><br />

dell’esecuzione civile. A tal riguardo si prenderanno le mosse dal dettato<br />

dell’art. 623 c.p.c., a norma del quale, salvo che <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> sia disposta<br />

dal<strong>la</strong> legge o dal giudice davanti al quale è impugnato il titolo esecutivo,<br />

l’esecuzione non può essere sospesa che con provvedimento del giudice<br />

dell’esecuzione. Nel prosieguo, seguendo lo schema concettuale tracciato<br />

dall’art. 623 richiamato, si esamineranno le ipotesi di <strong>sospensione</strong> disposta dal<br />

giudice dell’esecuzione, le ipotesi di <strong>sospensione</strong> dell’efficacia esecutiva del<br />

titolo, disposte dal «giudice dell’impugnazione» e infine i casi di «sospensioni<br />

diverse» i.e. quelle che l’art. 623 qualifica come disposte «dal<strong>la</strong> legge».<br />

14 FALZONE, L’inibitoria giudiziale del<strong>la</strong> operatività degli atti giuridici, Mi<strong>la</strong>no, 1967, p. 3<br />

ss.<br />

15 CARPI, Sospensione dell’esecuzione, cit., ibidem; ID., La provvisoria esecutorietà del<strong>la</strong><br />

sentenza, Mi<strong>la</strong>no, 1956, p. 247 ss.<br />

46


III. La <strong>sospensione</strong> disposta dal giudice dell’esecuzione (art. 624 c.p.c.).<br />

III.1. Considerazioni introduttive.<br />

Nell’architettura del codice l’art. 624 c.p.c. è il secondo articolo del capo I,<br />

rubricato: «del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> del processo», del titolo VI, libro III.<br />

Dopo aver affermato, all’art. 623 c.p.c., <strong>la</strong> rego<strong>la</strong> che - salvi i casi in cui <strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> è prevista dal<strong>la</strong> legge, ovvero disposta dal giudice davanti al<br />

quale è impugnato il titolo - <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> è disposta con provvedimento del<br />

giudice dell’esecuzione, il codice disciplina, all’art 624 c.p.c., le ipotesi di<br />

<strong>sospensione</strong> per opposizione all’esecuzione.<br />

La <strong>sospensione</strong> in questione presuppone, secondo l’esegesi del<strong>la</strong> norma:<br />

- che sia iniziata l’esecuzione;<br />

- che sia stata proposta opposizione all’esecuzione (o opposizione ex art.<br />

619 c.p.c. 1 );<br />

- che vi sia una «istanza di parte»;<br />

- che sussistano «gravi motivi» per sospendere l’esecuzione.<br />

Il primo requisito porta a concludere, come si vedrà, che - su un piano<br />

concettuale - <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> disposta in sede di opposizione a precetto<br />

andrebbe inquadrata tra le sospensioni disposte «dal giudice davanti al quale<br />

è impugnato il titolo». Il concetto di «impugnazione», infatti, non va inteso<br />

probabilmente in senso tecnico, ma in senso <strong>la</strong>to: come attivazione di un<br />

rimedio giurisdizionale per <strong>la</strong> rimozione di un titolo esecutivo, sia attraverso<br />

una impugnazione in senso proprio, sia attraverso un rimedio qualificabile<br />

come opposizione 2 .<br />

La <strong>sospensione</strong> ex art. 624 c.p.c., per contro, è una <strong>sospensione</strong> disposta dal<br />

«giudice dell’esecuzione», giudice che - a maggior ragione dopo le riforme<br />

del 2005-2006 - è concettualmente distinto da quello che avrà poi cognizione<br />

sul merito del<strong>la</strong> causa di opposizione.<br />

Va anticipato sin d’ora che l’espressa menzione del «giudice<br />

dell’esecuzione», come pure l’originario richiamo da parte del<strong>la</strong> norma al solo<br />

1 Per <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> in caso di opposizione ex art. 617 c.p.c. e per il richiamo all’art. 512<br />

c.p.c., diffusamente infra.<br />

2 Infra, capitolo IV.<br />

47


secondo comma dell’art. 615 c.p.c., non comporta, per ciò solo, che,<br />

anteriormente al<strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 2005-2006, fosse da escludere a priori <strong>la</strong><br />

possibilità di sospendere il processo esecutivo in caso di opposizione a<br />

precetto. La scelta normativa, probabilmente, stava semplicemente a<br />

significare che l’inibitoria concessa prima dell’inizio dell’esecuzione esu<strong>la</strong>va -<br />

oggi come anteriormente al 1° marzo 2006 - dal campo di applicazione<br />

dell’art. 624 c.p.c., destinato, appunto, a rego<strong>la</strong>re, almeno in alcune sue parti,<br />

le ipotesi specifiche di <strong>sospensione</strong> disposta dal giudice «dell’esecuzione» 3 .<br />

Tale considerazione, a nostro avviso, è valida tuttora, anche dopo che il<br />

legis<strong>la</strong>tore, a seguito del<strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 2005, ha espressamente previsto <strong>la</strong><br />

possibilità di una <strong>sospensione</strong> in caso di opposizione a precetto.<br />

Le riforme che si sono succedute tra il 2005 ed il 2009 4 , come è noto,<br />

hanno modificato sia <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> all’esecuzione, oggetto specifico del<strong>la</strong><br />

presente indagine, che il sistema delle opposizioni in generale. Le modifiche<br />

introdotte al<strong>la</strong> prima, probabilmente, sono in una certa misura conseguenza<br />

del<strong>la</strong> modifica del<strong>la</strong> seconda. Di più, sempre probabilmente, le riforme del<br />

primo decennio del XXI secolo tradiscono una mutazione del<strong>la</strong> concezione<br />

dell’opposizione e del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, e del collegamento di queste con<br />

l’esecuzione. Se, come si è visto nei precedenti capitoli, all’entrata in vigore<br />

del codice di rito il dibattito dottrinario era tutto incentrato sul<strong>la</strong> possibilità o<br />

meno di assimi<strong>la</strong>re <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione a quel<strong>la</strong> del processo di<br />

cognizione, oggi i margini per una analogia si sono probabilmente ridotti.<br />

Questo perché <strong>la</strong> prospettiva del legis<strong>la</strong>tore - l’ottica, cioè, con <strong>la</strong> quale è<br />

disciplinata oggi <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> - è mutata.<br />

Questo mutamento di prospettiva trova una sua causa efficiente, come<br />

detto, nel<strong>la</strong> trasformazione del processo di opposizione, o, meglio, nel<strong>la</strong><br />

trasformazione del rapporto tra detto processo e quello esecutivo.<br />

3 Sul punto, diffusamente, infra.<br />

4 Per una disamina v. CARRATTA, Le novità in materia di <strong>sospensione</strong> del processo di<br />

esecuzione forzata, in MANDRIOLI - CARRATTA, Come cambia il processo civile, Torino,<br />

2009, p. 109 ss.; MANDRIOLI, Diritto processuale civile, Vol. IV, L'esecuzione forzata. I<br />

procedimenti sommari, caute<strong>la</strong>ri e possessori. Il nuovo procedimento sommario cognitorio.<br />

La giurisdizione volontaria., Torino, 2009, p.11 ss. ed in part. p.223 ss.<br />

48


Appare utile anticipare subito, ma sul punto si tornerà tra breve, che il<br />

legis<strong>la</strong>tore pare avere abbandonato - ammesso che l’avesse mai accolta 5 -<br />

l’idea che esecuzione e giudizio di cognizione (opposizione) possano essere<br />

legati tra loro da un rapporto di pregiudizialità. Dall’esame delle norme pare,<br />

piuttosto, che l’esecuzione venga considerata, dal punto di vista del giudizio<br />

di opposizione, al<strong>la</strong> stregua di un mero fatto giuridico, idoneo a produrre<br />

effetti pregiudizievoli per <strong>la</strong> parte opponente, rispetto al diritto dedotto in lite.<br />

Tale lesività giustifica l’emissione di un provvedimento <strong>la</strong>tamente «caute<strong>la</strong>re»<br />

come <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, idoneo ad anticipare gli effetti del<strong>la</strong> sentenza di<br />

opposizione.<br />

Presupposto del<strong>la</strong> presente indagine è che il legis<strong>la</strong>tore del 2005-2009 abbia<br />

considerato il rapporto <strong>sospensione</strong> - merito dell’opposizione al<strong>la</strong> stregua di<br />

quello intercorrente tra provvedimento caute<strong>la</strong>re - giudizio di merito ex artt.<br />

669 bis ss. c.p.c.<br />

In questo stato di cose <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> parrebbe essere stata intesa come il<br />

mezzo <strong>la</strong>tamente caute<strong>la</strong>re per consentire l’accertamento del diritto<br />

(accertamento demandato al giudizio «di merito», che in questa sede è il<br />

merito dell’opposizione); recte: per evitare che, nelle more dell’accertamento<br />

del diritto, <strong>la</strong> prosecuzione dell’esecuzione possa dare luogo a conseguenze<br />

irrimediabilmente pregiudizievoli per il debitore.<br />

Una volta compiuto questo primo passaggio - dell’accostamento del<strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> dell’esecuzione ad un provvedimento caute<strong>la</strong>re - il legis<strong>la</strong>tore ne<br />

ha, poi, compiuto un altro. Nel dettare <strong>la</strong> nuova disciplina dell’art. 624 c.p.c.,<br />

le novelle del 2005-2009 hanno finito con l’attribuire una tendenziale e<br />

potenziale «definitività» al provvedimento di <strong>sospensione</strong>, che determina -<br />

qualora non venga introdotto «il giudizio di merito», l’estinzione del processo<br />

esecutivo nel suo complesso. Il che ci porta a ritenere che il legis<strong>la</strong>tore abbia<br />

seguito non solo lo schema concettuale dei procedimenti caute<strong>la</strong>ri, ma, in<br />

partico<strong>la</strong>re, quello dei procedimenti c.d. «anticipatori». Analogamente ad un<br />

provvedimento ex art. 700 c.p.c. 6 , infatti, <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> può costituire, per i<br />

5 Si rinvia alle considerazioni sopra svolte al capitolo II, ed al<strong>la</strong> dottrina ivi richiamata.<br />

6 Che, non a caso, veniva utilizzato, in passato, per produrre effetti analoghi al<strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong>, nei casi in cui questa veniva considerata inapplicabile: cfr., a proposito<br />

dell’opposizione a precetto, le considerazioni che verranno svolte infra.<br />

49


suoi effetti estintivi, l’ultimo atto dell’opposizione, e produrre effetti<br />

corrispondenti a quelli cui darebbe luogo l’accoglimento del<strong>la</strong> domanda di<br />

merito.<br />

Legittima o meno che fosse tale nuova o vecchia prospettiva 7 , essa<br />

costituisce, probabilmente, una scelta del legis<strong>la</strong>tore, che offre lo spunto per<br />

rivedere taluni schemi e concezioni dottrinarie, sviluppatesi in questi anni.<br />

Per cogliere - sul<strong>la</strong> base del dato normativo - questa prospettiva, è<br />

necessario prendere le mosse dal concetto di opposizione, e dal modello di<br />

opposizione all’esecuzione, emerso a seguito delle riforme.<br />

III.2. Sul concetto di opposizione in generale<br />

Il codice di procedura civile, almeno nel suo impianto originario,<br />

menzionava un istituto denominato opposizione:<br />

- all'art. 404, a proposito dell'opposizione di terzo come mezzo di<br />

impugnazione delle sentenze, nelle due fattispecie dell'opposizione ordinaria e<br />

revocatoria;<br />

- agli artt. 615, 617 e 619 (le opposizioni all'esecuzione);<br />

- all'art. 645, a proposito dell'opposizione a decreto ingiuntivo;<br />

- all'art. 665, a proposito dell'opposizione allo sfratto;<br />

- si par<strong>la</strong>va di opposizione atipica anche a proposito dell'istituto di cui<br />

all'art. 512 (<strong>la</strong> c.d. opposizione al progetto di distribuzione, rientrante tra le<br />

opposizioni atipiche; <strong>la</strong> dottrina le aveva inquadrate tra le c.d. opposizioni di<br />

merito 8 ).<br />

- all'art. 211, che disciplinava (e disponeva) l'opposizione del terzo avverso<br />

l'ordine di esibizione diretto nei suoi confronti 9 ;<br />

7 Per una disamina: CARRATTA, Le novità in materia di <strong>sospensione</strong> del processo di<br />

esecuzione forzata., cit., p. 111.<br />

8 FURNO, Disegno sistematico delle opposizioni nel processo esecutivo, Firenze, 1942, p.<br />

196 ss.<br />

9 Art. 211 - Tute<strong>la</strong> dei diritti del terzo. Quando l'esibizione è ordinata ad un terzo, il giudice<br />

istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse del<strong>la</strong> giustizia col<br />

riguardo dovuto ai diritti del terzo, e prima di ordinare l'esibizione può disporre che il terzo<br />

sia citato in giudizio, assegnando al<strong>la</strong> parte istante un termine per provvedervi. Il terzo può<br />

sempre fare opposizione contro l'ordinanza di esibizione, intervenendo nel giudizio prima<br />

del<strong>la</strong> scadenza del termine assegnatogli.<br />

50


all'art. 483, che disciplina, in caso di cumulo di mezzi di espropriazione,<br />

l'opposizione del debitore diretta a limitare l'espropriazione al mezzo che il<br />

creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice stesso determina 10 ;<br />

- all'art. 720 che disciplina l'opposizione del terzo al provvedimento di<br />

revoca dell'interdizione o inabilitazione 11 ;<br />

- all'art.764 , che disciplina l'opposizione al<strong>la</strong> rimozione dei sigilli 12 ;<br />

- all'art. 779, che disciplina l'opposizione all'Istanza di liquidazione<br />

proposta dai creditori e legatari da parte dei creditori 13 ;<br />

- all'art. 618 bis, a proposito delle opposizioni in materia di <strong>la</strong>voro;<br />

10 Art. 483 - Cumulo dei mezzi di espropriazione. Il creditore può valersi cumu<strong>la</strong>tivamente<br />

dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dal<strong>la</strong> legge; ma, su opposizione del<br />

debitore, il giudice <strong>dell'esecuzione</strong>, con ordinanza non impugnabile, può limitare<br />

l'espropriazione al mezzo che il creditore sceglie o, in mancanza, a quello che il giudice<br />

stesso determina. Se è iniziata anche l'esecuzione immobiliare, l'ordinanza è pronunciata dal<br />

giudice di quest'ultima.<br />

11 Art. 720 - Revoca dell'interdizione o dell'inabilitazione. Per <strong>la</strong> revoca dell'interdizione o<br />

dell'inabilitazione si osservano le norme stabilite per <strong>la</strong> pronuncia di esse. Coloro che<br />

avevano diritto di promuovere l'interdizione e l'inabilitazione possono intervenire nel<br />

giudizio di revoca per opporsi al<strong>la</strong> domanda, e possono altresì impugnare <strong>la</strong> sentenza<br />

pronunciata nel giudizio di revoca, anche se non parteciparono al giudizio. Per una disamina<br />

su tali peculiari opposizioni v. BORDONALI, Il sistema delle opposizioni matrimoniali,<br />

Padova, 1985, p. 7 ss.<br />

12 Art. 764 - Opposizione. Chiunque vi ha interesse può fare opposizione al<strong>la</strong> rimozione dei<br />

sigilli con dichiarazione inserita nel processo verbale di apposizione o con ricorso al<br />

giudice. Il giudice fissa con decreto una udienza per <strong>la</strong> comparizione delle parti e stabilisce<br />

il termine perentorio entro il quale il decreto stesso deve essere notificato a cura<br />

dell'opponente. Il giudice provvede con ordinanza non impugnabile, e, se ordina <strong>la</strong><br />

rimozione, può disporre che essa sia seguita dall'inventario e può dare le opportune cautele<br />

per <strong>la</strong> conservazione delle cose che sono oggetto di contestazione.<br />

13 Art. 779 - Istanza di liquidazione proposta dai creditori e legatari. L'istanza dei creditori e<br />

legatari prevista nell'art. 509 del Codice civile si propone con ricorso. Il giudice fissa con<br />

decreto l'udienza di comparizione dell'erede e di coloro che hanno presentato le<br />

dichiarazioni di credito. Il decreto è comunicato alle parti dal cancelliere. Il tribunale<br />

provvede con ordinanza non impugnabile in Camera di consiglio, previa audizione degli<br />

interessati a norma del comma precedente. L'istanza di nomina non può essere accolta e <strong>la</strong><br />

nomina avvenuta deve essere revocata in sede di rec<strong>la</strong>mo, se alcuno dei creditori si oppone e<br />

dichiara di voler far valere <strong>la</strong> decadenza dell'erede dal beneficio d'inventario. Se l'erede<br />

contesta l'esistenza delle condizioni previste nell'art. 509 del codice civile, il giudice<br />

provvede all'istruzione del<strong>la</strong> causa, a norma del libro secondo, disponendo gli opportuni<br />

mezzi conservativi, compresa eventualmente <strong>la</strong> nomina del curatore.<br />

51


- all'art. 669 septies, che disciplina, nel procedimento caute<strong>la</strong>re, <strong>la</strong><br />

possibilità di proporre opposizione avverso l'ordinanza immediatamente<br />

esecutiva di condanna alle spese 14 ;<br />

- agli artt. 831 e 840 a proposito, rispettivamente, di opposizione di terzo al<br />

lodo arbitrale e di opposizione all'esecutorietà del lodo straniero;<br />

Vi erano, poi, le opposizioni previste dal codice civile:<br />

- all'art. 2797, che prevede, in caso di vendita del<strong>la</strong> cosa data in pegno, <strong>la</strong><br />

possibilità che venga proposta «entro cinque giorni dall'intimazione» una<br />

opposizione;<br />

- agli artt. 102-105 (che disciplinano le opposizioni matrimoniali);<br />

- all'art. 2906, che disciplina l'opposizione al pagamento in caso di<br />

sequestro conservativo;<br />

- all'art. 1113, a proposito delle opposizioni al<strong>la</strong> divisione;<br />

Si par<strong>la</strong>va, poi, di opposizione anche nelle leggi processuali speciali, prima<br />

fra tutte <strong>la</strong> legge fallimentare, nel testo approvato con r.d. n. 267 del 16 marzo<br />

1942; ed in partico<strong>la</strong>re con riferimento:<br />

- agli artt. 18 ss., che disciplinavano l'opposizione al<strong>la</strong> dichiarazione di<br />

fallimento (oggi divenuta rec<strong>la</strong>mo, dopo un breve interregno da «appello») 15 ;<br />

- all'art. 98, che disciplinava l'opposizione allo stato passivo;<br />

- si par<strong>la</strong>va di opposizioni anche riguardo al disposto dell'art. 116 (le<br />

contestazioni in sede di approvazione del rendiconto).<br />

Non è questa <strong>la</strong> sede per una compiuta trattazione sul punto; volendo, però,<br />

individuare un difficile trait d'union – e, dunque, una chiave di lettura - tra le<br />

fattispecie e le disposizioni sopra elencate, è possibile concludere che ogni<br />

14 Art. 669-septies - Provvedimento negativo. L'ordinanza di incompetenza non preclude <strong>la</strong><br />

riproposizione del<strong>la</strong> domanda. L'ordinanza di rigetto non preclude <strong>la</strong> riproposizione<br />

dell'istanza per il provvedimento caute<strong>la</strong>re quando si verifichino mutamenti delle<br />

circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. Se l'ordinanza di<br />

incompetenza o di rigetto è pronunciata prima dell'inizio del<strong>la</strong> causa di merito, con essa il<br />

giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento caute<strong>la</strong>re. La condanna alle<br />

spese è immediatamente esecutiva ed è opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in<br />

quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dal<strong>la</strong> pronuncia dell'ordinanza se<br />

avvenuta in udienza o altrimenti dal<strong>la</strong> sua comunicazione.<br />

15 Si rinvia, sul punto,a RUSSO, Le "impugnazioni" avverso il provvedimento che definisce<br />

<strong>la</strong> procedura prefallimentare, in APICE (a cura di), Trattato di diritto delle procedure<br />

concorsuali, vol. 1, La dichiarazione e gli effetti del fallimento, Torino, 2010, p. 124 ss.<br />

52


qualvolta il legis<strong>la</strong>tore ha introdotto un'opposizione si era, probabilmente, in<br />

presenza:<br />

- di un procedimento privo, almeno nel<strong>la</strong> sua fase iniziale, di un<br />

contraddittorio pieno (o perché si tratta di procedimento non cognitivo ma<br />

esecutivo, o perché <strong>la</strong> prima fase del procedimento era avvenuta in assenza<br />

del<strong>la</strong> parte medesima);<br />

- ovvero di un procedimento che astrattamente sarebbe stato a<br />

contraddittorio pieno, ma che concretamente si era svolto in assenza del<strong>la</strong><br />

parte cui <strong>la</strong> legge attribuisce il diritto di proporre opposizione (emblematico il<br />

caso dell'art. 404 c.p.c., o dell’opposizione tardiva allo sfratto, cui si dirà<br />

infra, al par. IV.6.).<br />

In tutti questi casi, dunque, l'opposizione non ha natura di mezzo di<br />

impugnazione vero e proprio, ma costituisce, piuttosto, lo strumento:<br />

- o per introdurre, appunto, il contraddittorio pieno in un procedimento che,<br />

fino a quel momento, non lo aveva avuto;<br />

- ovvero per introdurre il contraddittorio nei confronti di un terzo soggetto,<br />

che non era stato messo in condizione di contraddire nel procedimento «a<br />

cognizione piena».<br />

Questa chiave di lettura consente meglio di capire il perché di talune scelte<br />

del legis<strong>la</strong>tore, che si sono riverberate nell'introduzione di istituti, spesso,<br />

nel<strong>la</strong> loro successiva evoluzione, e dallo sviamento dall'originaria impalcatura<br />

concettuale.<br />

III.3. Sull’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. e sull’opposizione<br />

di terzo ex art. 619 c.p.c. in partico<strong>la</strong>re (cenni).<br />

L’art. 615 disciplina innanzitutto l'opposizione diretta a contestare il diritto<br />

del<strong>la</strong> «parte istante» 16 a procedere all'esecuzione forzata, nonché quel<strong>la</strong> (che a<br />

ben vedere costituisce una specificazione del<strong>la</strong> prima categoria) «che riguarda<br />

<strong>la</strong> pignorabilità dei beni».<br />

16 Per una critica al<strong>la</strong> locuzione utilizzata dal legis<strong>la</strong>tore v. MONTELEONE, Manuale di<br />

diritto processuale civile, Padova, 2007, p. 252 ss., sull'esatto rilievo che il creditore<br />

procedente, a ben vedere, non chiede nul<strong>la</strong>, ma si limita ad agire esecutivamente contro<br />

l'obbligato.<br />

53


È stato giustamente rilevato che in ambedue le ipotesi l'opposizione serve<br />

ad impedire il corso <strong>dell'esecuzione</strong>, «quando essa sia contraria al<strong>la</strong> legge, in<br />

ciò comprendendosi anche <strong>la</strong> pretesa di espropriare beni impignorabili» 17 .<br />

Quale che sia l'impostazione concettuale corretta da dare all'esecuzione<br />

forzata (se in essa sia escluso un qualsivoglia accertamento del diritto del<br />

creditore ma l'esistenza del titolo sia <strong>la</strong> so<strong>la</strong> condizione necessaria e<br />

sufficiente per agire in executivis 18 , ovvero se il contraddittorio sia comunque<br />

connaturato al processo esecutivo 19 ) è certo che attraverso l'opposizione si dà<br />

luogo ad un giudizio contenzioso e a contraddittorio pieno, formalmente<br />

distinto dal processo esecutivo, e che attraverso essa il contraddittorio,<br />

«ridotto ai minimi termini proprio perché ci troviamo in sede esecutiva e non<br />

cognitiva, trovi modo di esplicarsi anche in questa fase» 20 .<br />

Ratio dell'opposizione all'esecuzione è, dunque, introdurre uno strumento di<br />

controllo del<strong>la</strong> legittimità e del fondamento del diritto soggettivo portato nel<br />

titolo.<br />

Sul<strong>la</strong> base di questa premessa - si è visto - <strong>la</strong> dottrina ha negato l’esistenza<br />

di una affinità tra <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> del processo di cognizione e quel<strong>la</strong><br />

dell’esecuzione. La prima, infatti, presuppone <strong>la</strong> necessità di coordinare due<br />

giudizi legati da un rapporto di pregiudizialità; <strong>la</strong> seconda è lo strumento<br />

tecnico per consentire <strong>la</strong> definizione di una fase a cognizione e contraddittorio<br />

pieni, nell’ambito di un processo che è sostanzialmente ed intrinsecamente<br />

uni<strong>la</strong>terale 21 . Non può esservi, secondo tale ricostruzione, alcuna<br />

«pregiudizialità» tra giudizio di opposizione ed esecuzione, per il semplice<br />

fatto che non si tratta di due giudizi, ma di uno solo. Attraverso l’opposizione,<br />

17 MONTELEONE, Manuale., ibidem.<br />

18 Ci si riferisce al<strong>la</strong> c.d. concezione astratta del titolo; per una disamina critica v.<br />

MONTELEONE, Manuale., ibidem.<br />

19 Se non altro per <strong>la</strong> possibilità del debitore di proporre, appunto, opposizione per impedire<br />

il corso di una esecuzione «ingiusta» e per l'espresso richiamo, nell'art. 474 c.p.c., delle<br />

parole (riferite al titolo esecutivo) «per un diritto certo, liquido ed esigibile» : v.<br />

MONTELEONE, Manuale., ibidem.<br />

20 MONTELEONE, Manuale., ibidem.<br />

21 SATTA, Commentario al codice di procedura civile, I, Mi<strong>la</strong>no, 1959 p. 499; si rinvia alle<br />

considerazioni svolte al capitolo II ed al<strong>la</strong> bibliografia ivi richiamata.<br />

54


dunque, si concreterebbe nel<strong>la</strong> instaurazione di un contraddittorio, che al<strong>la</strong><br />

procedura esecutiva è estraneo 22 .<br />

Per quanto concerne i vizi deducibili con l'opposizione ex art. 615 c.p.c. è<br />

opportuno richiamare i risultati dell'indagine dottrinaria e giurisprudenziale<br />

consolidati nei quasi settant'anni di vita del codice.<br />

Se l'esecuzione è fondata su un titolo giudiziale sono da considerare<br />

precluse tutte quelle censure, ragioni o motivi inerenti al<strong>la</strong> formazione del<br />

titolo medesimo.<br />

Se il creditore, in altri termini, procede in forza di un decreto ingiuntivo o<br />

di una sentenza di condanna per uno scoperto di conto corrente, il debitore<br />

non potrà, in sede di opposizione, tentare di riaprire <strong>la</strong> questione del<strong>la</strong><br />

capitalizzazione trimestrale, del rinvio alle condizioni uso su piazza etc. Come<br />

pure non potrà far valere l'esistenza di una transazione anteriore al<strong>la</strong><br />

formazione del titolo, né <strong>la</strong> prescrizione del diritto, l'annul<strong>la</strong>bilità del contratto<br />

etc. 23 .<br />

Si tratta, infatti, di accertamenti che sono ormai preclusi dal<strong>la</strong> formazione<br />

del giudicato o che, comunque (se il provvedimento fosse ancora<br />

impugnabile), dovrebbero costituire oggetto dell'apposito gravame. La<br />

vio<strong>la</strong>zione di tale rego<strong>la</strong>, secondo <strong>la</strong> giurisprudenza, dà luogo ad una causa di<br />

inammissibilità del (motivo di) opposizione e non di una sua infondatezza del<br />

merito. La giurisprudenza si è spinta, al riguardo, fino ad affermare che<br />

22 SATTA, Commentario al codice di procedura civile, cit., ibidem; nello stesso senso v.<br />

anche MICHELI, L’esecuzione forzata, appunti dalle lezioni di diritto processuale civile,<br />

Anno Accademico 1960-1961, in Corso di diritto processuale civile, Mi<strong>la</strong>no, 1961, p. 96 ss.<br />

(appendice).<br />

23 Cass. 7 ottobre 2008, n. 24752, secondo cui «Il potere di cognizione del giudice<br />

dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento del<strong>la</strong> portata esecutiva del titolo<br />

posto a fondamento <strong>dell'esecuzione</strong> stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti<br />

sul<strong>la</strong> formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione<br />

del<strong>la</strong> sentenza che costituisce il titolo medesimo (come, nel<strong>la</strong> specie, il prospettato obbligo<br />

dell'assicuratore di pagare, indipendentemente dal<strong>la</strong> sua "ma<strong>la</strong> gestio", il danno da sinistro<br />

stradale per l'intero, senza il limite del massimale, quale soggetto anticipatario, per <strong>la</strong> parte<br />

eccedente, dell'obbligo risarcitorio del danneggiante). (Rigetta, App. Roma, 25 settembre<br />

2003)». Conf, per il caso di titolo giudiziale costituito da decreto ingiuntivo: Cass. 25<br />

maggio 2007, n. 12251.<br />

55


siffatta causa di inammissibilità sarebbe rilevabile d'ufficio dal giudice anche<br />

in grado d'appello 24 .<br />

È possibile, però, far valere l'inesistenza del titolo giudiziale, nei casi (di<br />

scuo<strong>la</strong>) del<strong>la</strong> sentenza non sottoscritta da alcun giudice, ovvero di quel<strong>la</strong> resa<br />

a non iudice 25 , ovvero motivi sostanziali sopravvenuti al<strong>la</strong> formazione del<br />

titolo medesimo (si pensi all'avvenuto pagamento, successivamente al<strong>la</strong><br />

sentenza, delle somme per cui è condanna, al<strong>la</strong> prescrizione del diritto<br />

successiva al<strong>la</strong> sentenza, al<strong>la</strong> sopravvenuta transazione, remissione etc.).<br />

Per i titoli stragiudiziali, invece, non sussiste alcuna preclusione quanto ai<br />

vizi deducibili: in sede di opposizione potranno essere dedotti fatti anteriori o<br />

coevi al<strong>la</strong> formazione del titolo, quanto situazioni successive, come il<br />

pagamento o l'estinzione. In questo caso, infatti, non esiste alcun<br />

provvedimento giurisdizionale.<br />

Qualche dubbio potrebbe permanere a proposito di quei titoli<br />

ontologicamente stragiudiziali per i quali, però, è previsto (improvvidamente<br />

dal legis<strong>la</strong>tore, anche nelle recentissime riforme) un procedimento di<br />

«giurisdizionalizzazione», come l'omologazione.<br />

Ci si riferisce, in partico<strong>la</strong>re, al<strong>la</strong> conciliazione, già prevista in materia<br />

societaria, agli artt. 38 ss. del d.lgs. 5/2003, ed ora estesa a numerose altre<br />

fattispecie dal d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28, in attuazione dell'articolo 60 del<strong>la</strong><br />

legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata al<strong>la</strong><br />

conciliazione delle controversie civili e commerciali.<br />

L’art. 12 di tale decreto (analogamente all’abrogato art. 40 d.lgs. 5/2003)<br />

attribuisce efficacia di titolo esecutivo al verbale di conciliazione (non solo<br />

per l'espropriazione forzata, ma anche per l'esecuzione in forma specifica e per<br />

24 Cass. 5 settembre 2008, n. 22402; riteniamo, salva <strong>la</strong> formazione del giudicato interno<br />

sul punto. La portata del principio giurisprudenziale richiamato si comprende ove si tengono<br />

presenti le ben note evoluzioni ermeneutiche circa <strong>la</strong> deducibilità del<strong>la</strong> vio<strong>la</strong>zione del<br />

giudicato c.d. esterno, ammissibile in ogni stato e grado del processo: Cass. 11 settembre<br />

2007, n. 19090, e <strong>la</strong> possibilità di proporre il rimedio del<strong>la</strong> revocazione del<strong>la</strong> sentenza<br />

contraria ad altra avente autorità di cosa giudicata. Per il caso peculiare delle sentenze dei<br />

giudici amministrativi re<strong>la</strong>tive al<strong>la</strong> giurisdizione v. Cons. Stato 2 luglio 2002 n. 3606, Cons.<br />

Stato 20 giugno 1997 n. 945, e Cons. Stato Ad. Plen. 28 ottobre 1980 n.42, sul presupposto<br />

che <strong>la</strong> statuizione sul<strong>la</strong> giurisdizione non sia suscettibile - sempre che non sia intervenuta<br />

una decisione delle Sezioni Unite del<strong>la</strong> Corte di Cassazione - di passare in cosa giudicata e<br />

che, conseguentemente, il difetto di giurisdizione è rilevabile d'ufficio in grado di appello,<br />

anche in caso di statuizione esplicita del giudice di primo grado.<br />

25 MONTELEONE, Manuale ., ibidem<br />

56


l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale). Ma tale efficacia viene subordinata a una<br />

sorta di giudizio di omologazione da parte del «presidente del tribunale nel<br />

cui circondario ha sede l'organismo» di mediazione.<br />

In questi casi <strong>la</strong> promiscuità e l'incertezza legis<strong>la</strong>tiva circa <strong>la</strong> natura<br />

giudiziale o stragiudiziale del titolo che si viene a formare fanno sorgere<br />

qualche dubbio circa l'effettiva, possibile portata dell'eventuale opposizione.<br />

Riteniamo, comunque, che debba prevalere <strong>la</strong> natura stragiudiziale del<br />

titolo, con conseguente possibilità di dedurre anche vizi intrinseci ad esso. E<br />

ciò a prescindere da ogni eventuale improvvida giurisdizionalizzazione 26 .<br />

Circa i modi di proporre l'opposizione, il codice, come è noto, distingue tra<br />

opposizione a precetto e opposizione all'esecuzione già iniziata.<br />

Nel primo caso essa si propone dinanzi al giudice «competente per materia,<br />

valore e territorio a norma dell'art. 27»; competente, dunque, potrà ben<br />

essere anche il giudice di pace, ovvero una sezione specializzata; fatto, questo,<br />

che pone qualche problema, qualora si ritenga ammissibile - avverso il<br />

provvedimento di <strong>sospensione</strong> emesso in questa sede - il rec<strong>la</strong>mo 27 .<br />

L'atto introduttivo sarà, dunque, nel<strong>la</strong> maggior parte dei casi, una citazione<br />

(a meno che, in ragione del rito, non sia previsto che <strong>la</strong> domanda introduttiva<br />

dinanzi al giudice competente debba essere proposta con ricorso, giusta <strong>la</strong><br />

rego<strong>la</strong> dell’art. 618 bis c.p.c.).<br />

Nel caso, invece, che l'esecuzione sia già iniziata, l'opposizione si propone<br />

con ricorso al giudice <strong>dell'esecuzione</strong>, che ha competenza funzionale 28<br />

(almeno con riguardo al<strong>la</strong> fase del merito caute<strong>la</strong>re).<br />

26 A noi pare un grave errore di prospettiva concepire <strong>la</strong> conciliazione (o mediazione, che<br />

dir si voglia) come una «procedura» davanti ad una sorta di giudice speciale «minore», o<br />

una sorta di anticamera al giudizio. Essa è, in fin dei conti, null’altro che una negoziazione<br />

«assistita», diretta al<strong>la</strong> formazione di un vincolo contrattuale. Come logica conseguenza<br />

dovrebbe essere studiata inquadrata e rego<strong>la</strong>mentata, anche sul piano dogmatico, secondo<br />

gli schemi del diritto civile sostanziale, più che di quello processuale. Posta questa<br />

premessa, si osserva semplicemente che, se si fosse voluto attribuire efficacia esecutiva al<br />

verbale di conciliazione, <strong>la</strong> soluzione più logica sarebbe stata abilitare gli organismi di<br />

conciliazione ed i mediatori ad autenticare le sottoscrizioni delle parti. Ciò avrebbe<br />

comportato l’applicazione dell’art. 474 n. 2 c.p.c., per quanto concerne le obbligazioni di<br />

pagamento di una somma di denaro.<br />

27 V. par. VIII.6.<br />

28 Cass. 18 aprile 2001, n. 5685. Per una disamina sul concetto di competenza funzionale si<br />

rinvia a RUSSO, Il tribunale competente, in APICE (a cura di), Trattato di diritto delle<br />

procedure concorsuali, vol. 1, La dichiarazione e gli effetti del fallimento, Torino, 2010, p.<br />

52 ss.<br />

57


Legittimato attivamente ad opporsi è il soggetto contro il quale è rivolto il<br />

precetto: di norma il debitore, ma anche il terzo proprietario ex art. 604 c.p.c.<br />

ed il soggetto obbligato ad adempiere quanto è intimato nel precetto.<br />

Si ritiene sia legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ex art.615 (e<br />

non opposizione di terzo ex art. 619) anche l'amministratore giudiziario dei<br />

beni sottoposti a misure di prevenzione antimafia. Fino a che non diventi<br />

definitiva <strong>la</strong> confisca, infatti, l'amministratore giudiziario ovvero il custode<br />

(qualora il sequestro sia stato disposto nel corso di un processo penale, e non<br />

in sede di autonomo procedimento per misure di prevenzione) non riveste <strong>la</strong><br />

posizione di terzo proprietario 29 .<br />

Legittimato passivamente è, sicuramente, il creditore procedente; è<br />

opportuno, inoltre, che il contraddittorio venga esteso agli altri creditori<br />

intervenuti (l'accoglimento dell'opposizione travolgerebbe anche i diritti di<br />

costoro) 30 .<br />

Per quanto riguarda le norme processuali va detto che, per il caso di<br />

opposizione all'esecuzione già iniziata, <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione normativa distingue <strong>la</strong><br />

fase del merito caute<strong>la</strong>re, davanti al giudice <strong>dell'esecuzione</strong>, da quel<strong>la</strong> del<br />

merito dell'opposizione, successivamente al<strong>la</strong> riassunzione o introduzione del<br />

giudizio di merito. L'estinzione del processo esecutivo comporta <strong>la</strong><br />

sopravvenuta carenza di interesse all'opposizione 31 .<br />

L'accoglimento dell'opposizione fa cessare ad ogni effetto il processo<br />

esecutivo, che non sia stato nel frattempo sospeso, ivi comprese <strong>la</strong> vendita<br />

forzata o l'assegnazione dei beni, indipendentemente dal dolo del creditore<br />

procedente 32 .<br />

29 Trib. Palermo, ord. 2 dicembre 2009 nell'esecuzione n. 35/1999, inedita. Si rinvia al par.<br />

VII.3.<br />

30 Nel senso che non sussista un litisconsorzio necessario dei creditori intervenuti che non<br />

abbiano compiuto atti esecutivi v. Cass. 8 maggio 1991 n. 5146; cfr., in dottrina<br />

MONTELEONE, Manuale., ibidem.<br />

31 Si rinvia per una compiuta trattazione a BATTAGLIA, Artt. 615 - 619 c.p.c., 185 disp. att.,<br />

in CIPRIANI - MONTELEONE, La riforma del processo civile, Padova, 2007, p. 420 ss.;<br />

MONTELEONE, Art. 615, 624, 624 bis, in CIPRIANI - MONTELEONE, La riforma del processo<br />

civile, cit., p.432; ZIINO, Art. 617, in CIPRIANI - MONTELEONE, La riforma del processo<br />

civile, cit., p.429.<br />

32 MONTELEONE, Manuale ., ibidem sul rilievo che non si tratta di mera nullità di atti<br />

esecutivi, come prevista dall'art. 2929 c.c., ma di accertamento dell'inesistenza del diritto del<br />

creditore a procedere all'esecuzione forzata: v. Cass. 16 luglio 1992 n. 8665.<br />

58


Si rammenta, inoltre, che <strong>la</strong> materia tutta delle opposizioni all'esecuzione<br />

rientra tra quelle per le quali l'art. 92 ord.giud. prevede <strong>la</strong> trattazione nel<br />

periodo feriale. Quindi, giusta il richiamo dell'art.3 del d.lgs. 9 aprile 1948 n.<br />

437 i termini processuali – anche quelli per <strong>la</strong> vocatio in ius – non vengono<br />

sospesi.<br />

In caso di opposizione all'esecuzione già iniziata il legis<strong>la</strong>tore delle riforme<br />

del 2005-2006 ha accentuato <strong>la</strong> struttura bifasica dell'opposizione 33 , dando<br />

luogo ad un sistema binario artico<strong>la</strong>to:<br />

- in una prima fase (proposizione del ricorso e decisione sul merito<br />

caute<strong>la</strong>re) riservata al giudice <strong>dell'esecuzione</strong>, e rego<strong>la</strong>ta, giusta il disposto<br />

degli artt. 185 disp.att., dalle norme sui procedimenti camerali, di cui all'art.<br />

737 ss. c.p.c.;<br />

- in una seconda fase (introduzione del giudizio di merito, sua trattazione e<br />

decisione), davanti al giudice dell’opposizione vera e propria, secondo le<br />

regole proprie del rito ordinario (salvo per quanto si dirà infra).<br />

L'art. 616 c.p.c., in partico<strong>la</strong>re, dispone che se competente per <strong>la</strong> causa è<br />

l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice <strong>dell'esecuzione</strong> questi fissa<br />

un termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito secondo le<br />

modalità previste in ragione del<strong>la</strong> materia e del rito, previa iscrizione a ruolo,<br />

a cura del<strong>la</strong> parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all'articolo<br />

163 bis, o altri se previsti, ridotti del<strong>la</strong> metà; altrimenti rimette <strong>la</strong> causa<br />

dinanzi all'ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio<br />

per <strong>la</strong> riassunzione del<strong>la</strong> causa. La disposizione, forse, non bril<strong>la</strong> per chiarezza<br />

concettuale. È stato sostenuto che <strong>la</strong> norma, nel suo complesso, pare indicare<br />

che il ricorso iniziale, previsto dall'art. 615 secondo comma, non determini <strong>la</strong><br />

pendenza del giudizio di merito, ma solo del<strong>la</strong> fase preliminare di natura<br />

camerale 34 .<br />

Se è corretta questa interpretazione, deve essere considerato improprio<br />

l'utilizzo, da parte del legis<strong>la</strong>tore, del termine «riassunzione», per l'ipotesi che<br />

il giudice competente a conoscere il merito dell'opposizione sia diverso da<br />

33 Si rinvia per una compiuta trattazione a BATTAGLIA, Artt. 615 - 619 c.p.c., 185 disp. att.,<br />

cit., ibidem; MONTELEONE, Art. 615, 624, 624 bis, cit., ibidem; ZIINO, Art. 617, cit., ibidem.<br />

34 Cfr. BATTAGLIA, Artt. 615 - 619 c.p.c., cit., ibidem; MONTELEONE, Art. 615, 624, 624 bis,<br />

cit., ibidem.; ID., Manuale., ibidem.<br />

59


quello al quale appartiene il giudice <strong>dell'esecuzione</strong>. Non di riassunzione si<br />

tratterebbe, ma di vera e propria «introduzione» 35 .<br />

La natura bifasica, ovviamente, non comporta necessariamente che il<br />

giudice del merito caute<strong>la</strong>re, inteso come persona fisica, debba essere diverso<br />

da quello dell'opposizione. Non avendo il giudizio di merito natura di<br />

impugnazione non si vedrebbe il perché di una simile, inutile complicazione.<br />

Specie nei piccoli tribunali, ove non è prevista un'artico<strong>la</strong>zione dell'ufficio in<br />

sezioni, è ben possibile che il giudice persona fisica sia il medesimo in<br />

ambedue le fasi.<br />

Si segna<strong>la</strong>, sul punto, che il legis<strong>la</strong>tore del<strong>la</strong> riforma del 2009 ha previsto<br />

espressamente, per <strong>la</strong> so<strong>la</strong> opposizione agli atti esecutivi (diffusamente, infra)<br />

che il giudice del merito debba essere diverso da quello «che ha conosciuto<br />

degli atti avvero i quali è proposta opposizione» (art. 186 bis disp.att.) 36 .<br />

Quel che è certo è che i due «giudizi» vanno comunque tenuti distinti, da<br />

un punto di vista concettuale e processuale 37 . L’introduzione tardiva del<br />

35 Cfr. BATTAGLIA, Artt. 615 - 619 c.p.c., cit., ibidem; MONTELEONE, Art. 615, 624, 624 bis,<br />

cit., ibidem.<br />

36 Evidentemente il legis<strong>la</strong>tore ha ritenuto che, in caso di opposizione agli atti esecutivi<br />

dove si discorre del<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità di alcuni atti, sussiste una certa incompatibilità del giudice,<br />

che potrebbe essere chiamato a decidere sul<strong>la</strong> legittimità di un proprio provvedimento. Tale<br />

incompatibilità non sussisterebbe, invece, nell’opposizione all’esecuzione, che ha ad<br />

oggetto, come si è detto, il diritto a procedere all’esecuzione forzata, e nel<strong>la</strong> quale il<br />

carattere di «impugnazione» di un provvedimento giurisdizionale è, probabilmente, del tutto<br />

assente.<br />

37 Cfr. BATTAGLIA, Artt. 615 - 619 c.p.c., cit., ibidem; MONTELEONE, Art. 615, 624, 624 bis,<br />

cit., ibidem. Avendo chiara <strong>la</strong> distinzione, però è possibile risolvere i problemi pratici che si<br />

presentano. La procura conferita per <strong>la</strong> fase del merito caute<strong>la</strong>re può mantenere, a mio<br />

giudizio, <strong>la</strong> sua efficacia anche nel giudizio di merito; a meno che non si evinca che essa sia<br />

stata conferita esclusivamente per <strong>la</strong> fase caute<strong>la</strong>re. È prudente, in ogni caso, fare espressa<br />

menzione nel<strong>la</strong> procura del potere di difendere <strong>la</strong> parte «anche nell'eventuale giudizio di<br />

merito», ovvero farsi ri<strong>la</strong>sciare una nuova, autonoma procura. Lo stesso dicasi,<br />

naturalmente, per quanto concerne l'eventuale autorizzazione a stare in giudizio (si pensi al<br />

caso di opposizione proposta da una Curate<strong>la</strong> fallimentare, o comunque soggetta a speciale<br />

autorizzazione del giudice), ovvero per quanto concerne l'ammissione al gratuito patrocinio.<br />

Occorrerà, comunque, esaminare caso per caso gli atti, e interpretare, secondo buona fede, <strong>la</strong><br />

volontà delle parti. Altro problema pratico riguarda l'eventuale fascicolo depositato nel<br />

merito caute<strong>la</strong>re. Nelle prassi che si stanno delineando in tutta Italia pare che il difensore<br />

non venga autorizzato, prima dell'introduzione del giudizio di merito, a ritirare <strong>la</strong> propria<br />

produzione (depositata nel fascicolo <strong>dell'esecuzione</strong>); occorrerà, pertanto, introdotto il<br />

giudizio di merito, chiedere il richiamo. Si tratta, comunque, di difficoltà tutte risolvibili con<br />

un minimo di senso pratico, che possono essere risolte nelle prassi applicative sul<strong>la</strong> base del<br />

diritto vigente.<br />

60


giudizio di merito comporta, è stato sostenuto, <strong>la</strong> caducazione<br />

dell'opposizione e le conseguenze di cui all'art. 624 terzo comma.<br />

Si segna<strong>la</strong>, da ultimo, un interessante principio giurisprudenziale 38 , secondo<br />

cui il giudice dell'opposizione all'esecuzione, ove ritenga che <strong>la</strong> corretta<br />

interpretazione del titolo esecutivo giudiziale comporti <strong>la</strong> riduzione del<strong>la</strong><br />

pretesa azionata "in executivis" dal creditore, non può pronunciare una<br />

sentenza di condanna del debitore al pagamento del<strong>la</strong> minor somma così<br />

determinata, perché in questo caso si duplicherebbe il titolo esecutivo, ma<br />

deve limitarsi ad accertare quale sia l'esatto ambito oggettivo e soggettivo del<br />

suddetto titolo e, conseguentemente, pronunciarsi sul<strong>la</strong> legittimità o meno<br />

<strong>dell'esecuzione</strong> già intrapresa, configurandosi, per l'appunto, siffatto giudizio<br />

38 Cass. 24 aprile 2008, n. 10676 (Cassa e decide nel merito, App. Salerno, 12 Marzo<br />

2003).<br />

61


come causa di accertamento negativo, totale o parziale, dell'azione esecutiva<br />

esercitata 39 .<br />

L’opposizione di terzo all’esecuzione è, invece, disciplinata dall’art. 619<br />

c.p.c. Per quanto concerne l’oggetto del<strong>la</strong> presente indagine - i.e., ai fini<br />

dell’individuazione del<strong>la</strong> normativa applicabile al<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong><br />

all’esecuzione - l’art. 624 c.p.c. detta una disciplina unitaria sia per<br />

39 Altra novità introdotta con <strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 2005-2006 era <strong>la</strong> non appel<strong>la</strong>bilità del<strong>la</strong><br />

sentenza che avrebbe deciso sull'opposizione. La norma era stata dettata, probabilmente,<br />

dal<strong>la</strong> volontà di risolvere un problema pratico, che si verificava ogniqualvolta il debitore<br />

avesse dedotto, col medesimo atto, sia l'impignorabilità dei beni e/o l'inesistenza del diritto<br />

che, al tempo stesso, irrego<strong>la</strong>rità formali o altri vizi deducibili con l’opposizione ex art. 617<br />

c.p.c. Accadeva, ad esempio, che il debitore, proponendo opposizione, contestasse sia<br />

l'inesistenza del diritto (ad esempio perché prescritto) che, e.g., l'irrego<strong>la</strong>rità del<strong>la</strong><br />

notificazione del titolo. In questo caso ci si sarebbe trovati in presenza di due opposizioni<br />

riunite, decise in un simultaneus processus. Con <strong>la</strong> previsione del<strong>la</strong> inappel<strong>la</strong>bilità il<br />

legis<strong>la</strong>tore, probabilmente, aveva voluto evitare <strong>la</strong> conseguenza del<strong>la</strong> doppia impugnazione<br />

(con appello per quanto riguarda i primi vizi, con ricorso per cassazione per quanto attiene i<br />

secondi) e tutte quelle incertezze connesse ai casi limite, in cui l'individuazione dell'esatta<br />

opposizione avrebbe potuto essere sfuggente. La riforma era stata, però, giustamente<br />

contestata dai commentatori: si era evidenziato che l'opposizione all'esecuzione riguarda<br />

l'inesistenza del diritto; sicché se <strong>la</strong> medesima domanda fosse stata proposta con autonomo<br />

giudizio ordinario (azione di accertamento negativo del credito ecc.) sarebbe stata soggetta,<br />

rego<strong>la</strong>rmente, a tre gradi di giudizio. La riduzione dei gradi di giudizio, pertanto, sarebbe<br />

stata sospetta di incostituzionalità, trattando fattispecie identiche (specie dopo che si è<br />

affermata <strong>la</strong> autonomia del merito dal<strong>la</strong> fase caute<strong>la</strong>re) in modo diverso. La legge n.<br />

69/2009, pertanto, ha previsto l'abrogazione dell'ultimo periodo dell'art. 616 c.p.c., e <strong>la</strong><br />

conseguente reintroduzione, per le opposizioni all'esecuzione, del triplo grado di giudizio.<br />

La reintroduzione dell'appello, giusta <strong>la</strong> norma transitoria di cui all'art. 58 del<strong>la</strong> medesima<br />

legge 69/2009, deve intendersi applicabile retroattivamente a tutti i giudizi pendenti in<br />

primo grado, al<strong>la</strong> data del 4 luglio 2009 (quindi, per tutti i giudizi nei quali, al<strong>la</strong> data del 4<br />

luglio 2009, non è stata ancora depositata <strong>la</strong> sentenza di primo grado). Conseguentemente al<br />

revirement legis<strong>la</strong>tivo potrà farsi riferimento, per i casi dubbi, nuovamente al principio<br />

dell'apparenza, affermato dal<strong>la</strong> giurisprudenza anteriormente al 2005: se il giudice ha<br />

qualificato l'azione come opposizione all'esecuzione sarà proponibile appello, in caso<br />

contrario lo strumento esperibile sarà il ricorso per cassazione ex art.111 Cost.: Cass. sez.<br />

un. 19 ottobre 2000; in dottrina v. per tutti MONTELEONE, Manuale., ibidem. Per dovere di<br />

cronaca si segna<strong>la</strong>, però, che il principio dell'apparenza è stato, in passato, contraddetto da<br />

altre pronunce. In partico<strong>la</strong>re quando si è trattato di stabilire se una sentenza del Giudice di<br />

pace, emessa erroneamente secondo equità anziché secondo diritto, debba essere impugnata<br />

con appello o con ricorso per cassazione <strong>la</strong> Corte afferma un principio sostanzialmente<br />

opposto a quello dell'apparenza. Segnatamente ha ritenuto che debba guardarsi al<strong>la</strong> domanda<br />

introduttiva del giudizio, mentre sarebbe del tutto irrilevante <strong>la</strong> circostanza che «in<br />

concreto» il giudice "abbia applicato <strong>la</strong> rego<strong>la</strong> equitativa, piuttosto che una determinata<br />

norma giuridica". Ciò, a detta del<strong>la</strong> Corte, discenderebbe dai principi generali del<strong>la</strong> tipicità<br />

delle impugnazioni e del giudice naturale precostituito per legge. (Cass. 6492/1998; Cass.<br />

14099/2000; Cass. sez. un. 803/1999). Ed ancora, a detta del<strong>la</strong> Corte, «è appel<strong>la</strong>bile (e non<br />

ricorribile per cassazione) "<strong>la</strong> sentenza del (…) giudice che, investito di una domanda che<br />

avrebbe dovuto essere decisa secondo diritto (o perché di valore superiore a lire due<br />

milioni, ovvero perché doveva essere decisa secondo diritto ratione materiae) l’abbia decisa<br />

secondo equità» Cass. sez. un. n. 9493/1998.<br />

62


l’opposizione all’esecuzione che per l’opposizione di terzo. In realtà, anche al<br />

di là del<strong>la</strong> rego<strong>la</strong> del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, vi è una forte corre<strong>la</strong>zione tra i due<br />

istituti, se non proprio un rapporto di genere a specie o, quantomeno, di<br />

specialità reciproca.<br />

L’opposizione di terzo, come è noto, è proponibile dal soggetto che<br />

pretende di avere <strong>la</strong> proprietà o altro diritto reale sui beni pignorati. Una<br />

siffatta contestazione, a ben vedere, rientra nel novero delle contestazioni del<br />

«diritto a procedere all’esecuzione forzata»; con <strong>la</strong> precisazione, però, che il<br />

terzo non intende far valere l’inesistenza del rapporto tra creditore e debitore<br />

pignorato, ma si limita a negare l’appartenenza al debitore di quel bene.<br />

È importante sottolineare che, nell'impianto codicistico, questo strumento è<br />

esperibile solo dal terzo che non abbia assunto <strong>la</strong> veste di soggetto passivo<br />

<strong>dell'esecuzione</strong> forzata, ma che abbia subito il pignoramento nell'erroneo<br />

presupposto che il bene appartenga al debitore.<br />

In caso di errore del creditore nell’identificazione del<strong>la</strong> persona del debitore<br />

- se il creditore abbia, attraverso il precetto, intimato il pagamento ad un<br />

soggetto terzo, diverso da quello nei confronti del quale ha titolo - il «terzo»<br />

non sarà affatto tale, ma sarà soggetto passivo dell’esecuzione.<br />

Conseguentemente per dedurre l’inesistenza del diritto a procedere<br />

all’esecuzione forzata nei propri confronti dovrà ricorrere al rimedio di cui<br />

all’art. 615 c.p.c., e non al rimedio in esame.<br />

Si discute se l'opposizione di terzo all'esecuzione sia proponibile in caso di<br />

esecuzione in forma specifica e se con essa il terzo possa fare valere vizi<br />

<strong>dell'esecuzione</strong> (inclusa <strong>la</strong> pignorabilità dei beni, l'inesistenza del diritto a<br />

procedere all'esecuzione forzata) diversi dall'esistenza di un proprio diritto<br />

reale sui beni.<br />

Con riguardo al primo problema <strong>la</strong> giurisprudenza, tradizionalmente,<br />

escludeva <strong>la</strong> possibilità di proporre opposizione ex art. 619 c.p.c. in esecuzioni<br />

diverse dal pignoramento.<br />

L'argomento muoveva, essenzialmente, dal<strong>la</strong> lettera delle norme (si par<strong>la</strong><br />

espressamente di beni pignorati). Si evidenziava, inoltre, che al<strong>la</strong> base del<strong>la</strong><br />

scelta del legis<strong>la</strong>tore vi sarebbe stata <strong>la</strong> circostanza che le esecuzioni per<br />

consegna, ri<strong>la</strong>scio o di obblighi di fare e non fare erano necessariamente<br />

basate su un titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'allora vigente<br />

63


formu<strong>la</strong>zione dell'art. 474 c.p.c. Di conseguenza il terzo, per contestare<br />

l'efficacia del titolo giudiziale formatosi inter alios, si sarebbe dovuto avvalere<br />

dell'opposizione di terzo – mezzo di impugnazione di cui all'art. 404 c.p.c. 40 .<br />

Si era, però, evidenziato che tale soluzione non avrebbe offerto tute<strong>la</strong> al<br />

terzo, in caso di errore dell'ufficiale giudiziario, che avesse eseguito, e.g., un<br />

ri<strong>la</strong>scio su un bene diverso da quello indicato nel<strong>la</strong> sentenza.<br />

Tale soluzione, inoltre, deve fare i conti con <strong>la</strong> nuova formu<strong>la</strong>zione dell'art.<br />

474 c.p.c., che considera titolo esecutivo anche per l'esecuzione per consegna<br />

o ri<strong>la</strong>scio «gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato<br />

dal<strong>la</strong> legge a riceverli».<br />

In tali casi – è evidente – non vi è alcun controllo del giudice sul<strong>la</strong><br />

formazione del titolo; sicché precludere al terzo <strong>la</strong> proposizione del rimedio ex<br />

art. 619 c.p.c. costituirebbe, probabilmente, una vio<strong>la</strong>zione dell'art. 24 Cost.<br />

Circa <strong>la</strong> seconda questione sopra accennata si ritiene che il terzo non possa<br />

far valere alcun vizio del<strong>la</strong> procedura esecutiva (né sotto il profilo del<strong>la</strong><br />

nullità/irrego<strong>la</strong>rità, né sotto il profilo dell'inesistenza del diritto a procedere<br />

all'esecuzione forzata) 41 , ma, come detto, esclusivamente l'esistenza di un<br />

proprio diritto reale, assoluto o limitato, sul bene.<br />

L'opposizione può essere tempestiva o tardiva. Sul punto si riscontra un<br />

difetto di coordinamento tra l'art. 619:<br />

- «prima che sia disposta <strong>la</strong> vendita o l'assegnazione dei beni»<br />

- e l'art. 620 che considera tardiva l'opposizione proposta «dopo <strong>la</strong><br />

vendita».<br />

L'incertezza linguistica non è priva di rilievo, dal momento che in caso di<br />

opposizione tardiva il terzo potrà far valere il proprio diritto non più sul bene<br />

espropriato ma ma sul<strong>la</strong> so<strong>la</strong> somma ricavata. Sicché ci si interroga sul<strong>la</strong> sorte<br />

delle opposizioni proposte nell'interregno – tutt'altro che breve, nel<strong>la</strong> prassi -<br />

tra l'ordinanza che dispone <strong>la</strong> vendita e <strong>la</strong> vendita effettiva.<br />

Occorre, inoltre, coordinare le (già poco coordinate) norme con l'art. 187<br />

bis disp. att. c.p.c., introdotto dal<strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 2006, che sancisce <strong>la</strong><br />

«Intangibilità nei confronti dei terzi degli effetti degli atti esecutivi compiuti»:<br />

40 Cass. 1 marzo 1988 n. 2145; Cass. 16 febbraio 1976 n. 508; Cass. 25 gennaio 1972 n.<br />

339.<br />

41 Cass. 16 febbraio 1982 n. 167.<br />

64


«In ogni caso di estinzione o di chiusura anticipata del processo esecutivo<br />

avvenuta dopo l'aggiudicazione, anche provvisoria, o l'assegnazione, restano<br />

fermi nei confronti dei terzi aggiudicatari o assegnatari, in forza dell'articolo<br />

632, secondo comma, del codice, gli effetti di tali atti. Dopo il compimento<br />

degli stessi atti, l'istanza di cui all'articolo 495 del codice non è più<br />

procedibile».<br />

Si è sostenuto, in ogni caso, che l'intera questione non riguarderebbe i beni<br />

immobili (e dunque le esecuzioni immobiliari), nelle quali i rapporti tra terzo<br />

e aggiudicatario resterebbero disciplinati dalle regole del<strong>la</strong> trascrizione 42 .<br />

Per quanto riguarda <strong>la</strong> procedura anche qui è prevista una struttura bifasica,<br />

con decisione del merito caute<strong>la</strong>re rego<strong>la</strong>ta dalle norme dei procedimenti<br />

camerali e successiva introduzione del giudizio di merito. L'opposizione di<br />

propone con ricorso al giudice <strong>dell'esecuzione</strong>. Non è prevista, ovviamente,<br />

una opposizione da proporre con citazione prima che sia iniziata l'esecuzione.<br />

Se il precetto, infatti, viene indirizzato a un soggetto che non è debitore questi,<br />

come detto, potrà avvalersi dell'opposizione ex art. 615, in quanto<br />

contesterebbe in radice il diritto del creditore procedente ad agire in executivis<br />

nei suoi confronti 43 .<br />

III.4. La concezione e <strong>la</strong> prospettiva del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> ex art. 624 c.p.c.<br />

per i casi di opposizione ex art. 615 e 619 c.p.c.: verso un modello caute<strong>la</strong>re<br />

anticipatorio?<br />

L’analisi sviluppata, ai precedenti capitoli, dei nuovi «giudizi di<br />

opposizione», riconduce al punto di partenza di questa riflessione, dello<br />

sviamento dell’originaria concezione dell’opposizione all’esecuzione, come<br />

pensata dal legis<strong>la</strong>tore del 1940. Nell’impianto originario del codice era<br />

dominante nelle opposizioni all’esecuzione il carattere di fase incidentale del<br />

processo esecutivo, che apre e sviluppa un contraddittorio pieno in un<br />

procedimento che ne è privo. In tale prospettiva, seppur con le dovute<br />

differenze, il sistema complessivo esecuzione - opposizione restava<br />

42 MONTELEONE, Manuale., ibidem.<br />

43 Va rammentato, infine, l'art. 621 c.p.c., che introduce limiti al<strong>la</strong> prova per testi: «Il terzo<br />

opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nel<strong>la</strong> casa o<br />

nell'azienda del debitore, tranne che l'esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dal<strong>la</strong><br />

professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore».<br />

65


sostanzialmente unitario, sebbene venisse aperta, al suo interno, una fase<br />

contenziosa a contraddittorio pieno. Tale carattere unitario era attestato, a ben<br />

vedere, dal<strong>la</strong> precisa scelta legis<strong>la</strong>tiva contenuta agli artt. 616 e 619 c.p.c.,<br />

secondo cui sarebbe stato lo stesso giudice dell’esecuzione a provvedere<br />

«all’istruzione a norma degli art. 175 e seguenti», mentre l’ipotesi di<br />

remissione ad un diverso ufficio giudiziario (e, dunque, <strong>la</strong> conseguente<br />

necessità di «riassumere» <strong>la</strong> causa) era limitata al caso in cui il giudice<br />

dell’esecuzione non fosse stato competente, in ragione del valore, a conoscere<br />

del diritto dedotto in opposizione 44 . Non si trattava, probabilmente, di una<br />

mera scelta di opportunità e di economia di giudizi, bensì un indice di<br />

prospettiva del legis<strong>la</strong>tore, che poneva al centro del tutto l’esecuzione forzata,<br />

e che vedeva del giudizio di opposizione una sua fase strumentale.<br />

Nell’attuale assetto delle opposizioni tale concezione appare,<br />

probabilmente, mutata. La caratteristica principale delle nuove opposizioni<br />

sembra, piuttosto, quel<strong>la</strong> di aprire un nuovo giudizio a tutti gli effetti avente<br />

ad oggetto <strong>la</strong> legittimità dell’esecuzione.<br />

Tale differente prospettiva è tradita dalle stesse scelte semantiche del<br />

legis<strong>la</strong>tore, il quale, nel<strong>la</strong> rubrica dell’art. 616 par<strong>la</strong> di «giudizio di cognizione<br />

introdotto dall’opposizione», mentre nel corpo dell’articolo (cui fa rinvio l’art.<br />

619, per le opposizioni di terzo), afferma esplicitamente che il giudice<br />

dell’esecuzione deve limitarsi a fissare «un termine perentorio per<br />

l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione<br />

del<strong>la</strong> materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura del<strong>la</strong> parte<br />

interessata» 45 .<br />

44 Il sistema era chiuso dagli artt. 185 e 186 disp. att., che prevedevano, rispettivamente, che<br />

«all’udienza di comparizione davanti al giudice dell’esecuzione fissata a norma degli artt.<br />

615, 618 e 619 del codice si applica <strong>la</strong> disposizione dell’art. 183 del codice» e che «se per<br />

<strong>la</strong> causa di opposizione è competente un giudice diverso da quello dell’esecuzione, il<br />

cancelliere del giudice davanti al quale <strong>la</strong> causa è riassunta deve immediatamente<br />

richiedere al cancelliere del giudice dell’esecuzione <strong>la</strong> trasmissione del ricorso di<br />

opposizione, di copia del processo verbale dell’udienza di comparizione di cui agli artt. 615<br />

e 619 del codice e dei documenti allegati re<strong>la</strong>tivi al<strong>la</strong> causa di opposizione».<br />

45 Si rinvia alle considerazioni svolte al precedente paragrafo, per quanto riguarda il<br />

mancato coordinamento del<strong>la</strong> nuova previsione, con l’ipotesi (mutuata dal<strong>la</strong> previgente<br />

formu<strong>la</strong>zione) di incompetenza dell’ufficio giudiziario a decidere sull’opposizione (in<br />

questo caso <strong>la</strong> legge par<strong>la</strong> non più di introduzione, ma di riassunzione del giudizio).<br />

66


Pare evidente, come si è detto al precedente paragrafo, l’accentuata<br />

bifasicità del<strong>la</strong> nuova opposizione. Se, nelle intenzioni del legis<strong>la</strong>tore del ’40<br />

il sistema esecuzioni - opposizione era sostanzialmente unitario, pur nel<strong>la</strong><br />

diversità delle fasi, oggi il sistema è marcatamente binario, con separazione,<br />

anche sul piano concettuale, dell’esecuzione dall’opposizione. Conseguenza<br />

di questa mutata concezione è, altresì, un mutamento di prospettiva, sul come<br />

è preordinato il sistema. Se il codice originario si poneva dal punto di vista<br />

dell’esecuzione (rispetto al<strong>la</strong> quale l’opposizione apriva una fase incidentale)<br />

e, conseguentemente, del creditore procedente l’assetto attuale sembra porre il<br />

punto di vista sul giudizio di opposizione e, conseguentemente, sul debitore<br />

che tale giudizio propone.<br />

Il carattere di fase incidentale pare, oggi, quasi del tutto sparito: si tratta,<br />

giusta <strong>la</strong> previsione dell’art. 616 c.p.c., di un nuovo giudizio, avente ad<br />

oggetto <strong>la</strong> legittimità dell’esecuzione. È in tale prospettiva che va letta<br />

l’affermazione con cui si è aperto il ragionamento fin qui seguìto: che<br />

l’esecuzione, oggi, costituisce una sorta di «fatto giuridico», esogeno rispetto<br />

al processo di opposizione e da esso meno legato che in passato. Se ci si<br />

colloca nel<strong>la</strong> prospettiva del debitore, che con l’opposizione chiede venga<br />

accertato un proprio diritto, l’esistenza dell’esecuzione può ben essere vista<br />

come un presupposto di fatto, o - meglio - come il fatto pregiudizievole che<br />

con l’opposizione si chiede venga rimosso.<br />

Se tale è <strong>la</strong> concezione dell’opposizione e del suo rapporto con<br />

l’esecuzione, può cogliersi meglio l’ulteriore affermazione, presupposta nel<strong>la</strong><br />

presente indagine, che <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> è stata assimi<strong>la</strong>ta, consapevolmente o<br />

inconsapevolmente, correttamente o irragionevolmente, ad un provvedimento<br />

caute<strong>la</strong>re anticipatorio.<br />

Se l’esistenza dell’esecuzione è un fatto giuridico, e segnatamente il fatto <strong>la</strong><br />

cui illegittimità deve essere accertata attraverso l’opposizione, allora può ben<br />

darsi che, nelle more di siffatto accertamento, si producano in capo al debitore<br />

effetti irrimediabilmente pregiudizievoli. Da qui l’esigenza di concepire un<br />

provvedimento caute<strong>la</strong>re - o, se si preferisce, di riconfigurare come caute<strong>la</strong>re<br />

un provvedimento già esistente (appunto <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> all’esecuzione) - e <strong>la</strong><br />

67


possibilità logico - sistematica di attribuire ad esso effetti anticipatori<br />

dell’esito del giudizio di merito 46 .<br />

Questo modello di lettura, probabilmente, spiega adeguatamente il senso<br />

delle riforme al<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione ex art. 624 c.p.c. Al<strong>la</strong><br />

concessione, oggi, del provvedimento di <strong>sospensione</strong> conseguono effetti che,<br />

sotto certi aspetti, sono in grado di anticipare l’esito del giudizio sul merito<br />

dell’opposizione, rendendolo superfluo. In questa linea si colloca, a nostro<br />

giudizio, <strong>la</strong> previsione dell’estinzione del processo esecutivo, sancita dal<br />

nuovo art. 624 c.p.c., per il caso che le parti, successivamente al<strong>la</strong><br />

stabilizzazione del provvedimento di <strong>sospensione</strong>, non abbiano introdotto il<br />

giudizio di merito.<br />

Sempre in quest’ottica si colloca <strong>la</strong> scelta del legis<strong>la</strong>tore di disciplinare una<br />

fase caute<strong>la</strong>re secondo un rito camerale ed un successivo giudizio di merito<br />

con rito ordinario, con ulteriore rafforzamento del<strong>la</strong> opposizione nel suo<br />

complesso come procedimento ad artico<strong>la</strong>zione bifasica 47 : una prima fase<br />

«caute<strong>la</strong>re», nelle forme del rito camerale, davanti al giudice dell’esecuzione,<br />

diretta al<strong>la</strong> statuizione <strong>sospensione</strong>, una seconda eventuale, davanti al giudice<br />

del merito dell’opposizione.<br />

La superiore ricostruzione pare ulteriormente confermata dall’espressa<br />

previsione che, avverso il provvedimento di <strong>sospensione</strong>, è proponibile non<br />

genericamente «rec<strong>la</strong>mo», ma precipuamente il «rec<strong>la</strong>mo ai sensi<br />

dell’articolo 669 terdecies» c.p.c., id est quello specifico rimedio che <strong>la</strong> legge<br />

46 Come si trattasse, mutatis mutandis, di un provvedimento ex art. 700 c.p.c. Si è par<strong>la</strong>to in<br />

dottrina di una re<strong>la</strong>zione tra provvedimento di <strong>sospensione</strong> e causa di opposizione al<strong>la</strong><br />

stregua di quel<strong>la</strong>, di c.d. strumentalità attenuata, di cui all’art. 669 octies c.p.c. fra<br />

provvedimento caute<strong>la</strong>re e successiva causa di merito. Cfr. RECCHIONI, Il processo caute<strong>la</strong>re<br />

uniforme, in CHIARLONI-CONSOLO, Trattato sui processi speciali, II, Processo caute<strong>la</strong>re,<br />

Torino 2005, p. 44 ss; ID., I nuovi articoli 616 e 624 c.p.c. fra strumentalità caute<strong>la</strong>re<br />

"attenuata" ed estinzione del "pignoramento", in Riv. dir. proc., 2006, p.643 ss. Cfr. anche le<br />

osservazioni di ORIANI, La <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> (sul combinato disposto degli artt.<br />

615 e 624 c.p.c.), www.judicium.it, 2006. In senso sostanzialmente analogo al<strong>la</strong> ricostruzione<br />

prospettata nel testo v. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2009, p. 1268.<br />

Nega, invece, <strong>la</strong> natura di provvedimento caute<strong>la</strong>re anticipatorio: LONGO, La <strong>sospensione</strong><br />

nel processo esecutivo, in MICCOLIS-PERAGO, L'esecuzione forzata riformata, Torino, 2009,<br />

p. 739.<br />

47 Cfr. BATTAGLIA, Artt. 615 - 619 c.p.c., 185 disp. att., in CIPRIANI - MONTELEONE, La<br />

riforma del processo civile, Padova, 2007, p. 420 ss.; MONTELEONE, Art. 615, 624, 624 bis,<br />

in CIPRIANI - MONTELEONE, La riforma del processo civile, cit., p.432; ZIINO, Art. 617, in<br />

CIPRIANI - MONTELEONE, La riforma del processo civile, cit., p.429.<br />

68


ha previsto avverso i provvedimenti caute<strong>la</strong>ri disciplinati dagli artt. 669 bis ss.<br />

c.p.c.<br />

Questa strategia legis<strong>la</strong>tiva - sia essa giustificata su un piano teorico o<br />

meno, derivi da una incertezza concettuale e da una «navigazione a vista» o<br />

da una precisa scelta dogmatica 48 - è confermata altresì dal<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione di<br />

accompagnamento al<strong>la</strong> riforma del 2005: «le modifiche all’art. 624 del codice<br />

di procedura civile si propongono di assicurare una maggiore stabilità<br />

all’ordinanza di <strong>sospensione</strong>, con effetti dunque di efficacia estintiva del<br />

pignoramento, quando ad essa sia stata fatta acquiescenza dal<strong>la</strong> parte<br />

opposta, eliminando <strong>la</strong> necessità di promuovere un giudizio di merito. La<br />

norma è esplicitamente analoga al nuovo regime introdotto anche per i<br />

procedimenti caute<strong>la</strong>ri dal<strong>la</strong> legge n. 80 del 2005 e dunque è improntata ad<br />

un principio di evidente economicità. Viene fatta salva <strong>la</strong> possibilità che altri<br />

interessati possano tuttavia promuovere il giudizio di opposizione anche per<br />

<strong>la</strong> fase di merito» 49 .<br />

Da tale, nuova o vecchia, prospettiva derivano, a nostro avviso,<br />

conseguenze di rilievo.<br />

48 Anteriormente al<strong>la</strong> riforma avevano affrontato <strong>la</strong> questione del<strong>la</strong> natura caute<strong>la</strong>re del<br />

provvedimento di <strong>sospensione</strong>, ex plurimis: DI BENEDETTO, Brevi note sul<strong>la</strong> ammissibilità<br />

del rec<strong>la</strong>mo contro i provvedimenti sul<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione emessi ai sensi<br />

dell’art. 624 co. 1 c.p.c. in Giur. merito, 1996, p. 217 ss; ORIANI, L’imparzialità del giudice<br />

l’opposizione agli atti esecutivi, in Riv. esec. forz., 2001, p.16 ss; PROTO PISANI, Lezioni di<br />

diritto processuale civile, Napoli, 1996, p. 788; STORTO, Note su alcune questioni in tema di<br />

opposizione all’esecuzione, in Riv. esec. forz., 2000, p. 249; VITTORIA, Il controllo sugli atti<br />

del processo di esecuzione forzata: l’opposizione agli atti esecutivi e i rec<strong>la</strong>mi, in Riv. esec.<br />

forz., 2000, p. 381; contra, tra gli altri: CARPI, Sospensione dell’esecuzione, in Enc. giur.<br />

Treccani, p. 1 ss. 967, p. 3 ss.; MERLIN, Procedimenti caute<strong>la</strong>ri e urgenti, in Digesto civ.,<br />

XIV, Torino, 1996, p. 431. Si segna<strong>la</strong> che l’inquadramento concettuale delle inibitorie quali<br />

provvedimenti caute<strong>la</strong>ri aveva avuto importanti conseguenze, prima delle novelle dei<br />

2005-2006. In partico<strong>la</strong>re, si è fatto cenno al capitolo II di come <strong>la</strong> giurisprudenza che<br />

negava <strong>la</strong> possibilità di ottenere <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> in caso di opposizione a precetto, si fosse<br />

espressa in senso favorevole al<strong>la</strong> concedibilità, anteriormente all’inizio dell’esecuzione<br />

forzata, a un ricorso ex art. 700 c.p.c. per inibirne l’attivazione: v. Trib. Mantova, 26<br />

febbraio 2005, in Giur. merito, 2006, p. 316, n. GIORDANO. Si osservi che il tribunale<br />

considera un tale rimedio ammissibile, sotto il profilo del<strong>la</strong> residualità del rimedio, stante<br />

inesistenza di «strumenti caute<strong>la</strong>ri tipici» (con riguardo, ovviamente, a titoli stragiudiziali).<br />

Se ne deduce peraltro che, <strong>la</strong> espressa previsione, ad opera del<strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 2006, del<strong>la</strong><br />

possibilità per il giudice dell’opposizione a precetto di sospendere l’efficacia esecutiva del<br />

precetto dovrebbe avere reso inammissibile tale rimedio.<br />

49 Re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> proposta di legge n. 6232 presentata al<strong>la</strong> Camera dei deputati il 15<br />

dicembre 2005.<br />

69


Come si è detto al capitolo I e come si è fatto cenno ai paragrafi precedenti,<br />

l'entrata in vigore, al<strong>la</strong> data del 4 luglio 2009, del<strong>la</strong> legge n. 69 del 18 giugno<br />

2009, ha costituito il punto di arrivo di una marcata evoluzione (o, a seconda<br />

dei punti di vista, involuzione) dell’istituto del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione.<br />

Si è visto, in partico<strong>la</strong>re, come <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> del processo esecutivo - già dal<br />

Progetto Sottocommissione C e dai Progetti Solmi, ma in misura evidente nel<br />

codice definitivo - avesse via via acquisito una sua fisionomia dogmatica,<br />

paralle<strong>la</strong>, sebbene non del tutto coincidente, al<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> del processo di<br />

cognizione.<br />

Forzato o naturale che fosse siffatto parallelismo, è certo che, a seguito<br />

delle riforme del 2005-2006 e del 2009, <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> all’esecuzione ha<br />

seguito un percorso evolutivo suo proprio, che ha, probabilmente, ridotto<br />

ulteriormente se non proprio annul<strong>la</strong>to i punti di contatto con <strong>la</strong> disciplina<br />

del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> disciplinata dagli artt. 295 ss. c.p.c. Come conseguenza non<br />

sembra ammissibile, oggi ancor meno di ieri, un possibile ricorso, nel<br />

processo esecutivo, al<strong>la</strong> rego<strong>la</strong> del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> per pregiudizialità, dettata,<br />

appunto, dall’art. 295 c.p.c. Mancando o essendosi ulteriormente ridotta<br />

l’eadem ratio tra le due sospensioni, non sembra lecito invocare una<br />

<strong>sospensione</strong> per pregiudizialità in talune ipotesi specifiche 50 .<br />

Preso atto di tale evoluzione - del<strong>la</strong> prospettiva prima ancora che del<strong>la</strong><br />

disciplina - non resta che esaminare il dettaglio delle riforme e <strong>la</strong> nuova<br />

disciplina del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> ex art. 624 c.p.c., a seguito delle novelle del<br />

2005-2006 e del 2009.<br />

III.5. Le riforme del 2005 - 2006 e del 2009: <strong>la</strong> disciplina e le problematiche<br />

specifiche.<br />

Si è già detto nei paragrafi precedenti che <strong>la</strong> fattispecie rego<strong>la</strong>ta dall’art.<br />

624 c.p.c., nell’impostazione voluta dal legis<strong>la</strong>tore, riguardava l’ipotesi<br />

ordinaria di <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione, e segnatamente quel<strong>la</strong> disposta dal<br />

giudice dell’esecuzione.<br />

Nel suo testo originario <strong>la</strong> norma prevedeva che, qualora fosse stata<br />

proposta opposizione a norma degli artt. 615 secondo comma e 619, il giudice<br />

50 Si rinvia a quanto si dirà infra, a proposito del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> per il caso di pendenza di<br />

procedimento per misure di prevenzione antimafia, al par. VII.3.<br />

70


<strong>dell'esecuzione</strong>, concorrendo gravi motivi, avrebbe potuto sospendere «su<br />

istanza di parte, il processo con cauzione o senza». Il secondo comma<br />

prevedeva il caso di <strong>sospensione</strong> parziale o totale del<strong>la</strong> distribuzione del<strong>la</strong><br />

somma ricavata, qualora fosse sorta una delle controversie di cui all’art. 512<br />

c.p.c.<br />

La disposizione in paro<strong>la</strong> fu al centro, come è noto e come si è accennato<br />

nei paragrafi precedenti, di un iter legis<strong>la</strong>tivo partico<strong>la</strong>rmente travagliato, in<br />

occasione delle riforme introdotte con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito,<br />

con modificazioni, nel<strong>la</strong> legge 14 maggio 2005 n. 80 e successivamente<br />

modificato dall’art. 18 del<strong>la</strong> legge 24 febbraio 2006 n. 51 51 .<br />

Nel testo entrato effettivamente in vigore il 1° marzo 2006, al netto delle<br />

varie modifiche intermedie, <strong>la</strong> norma venne riformu<strong>la</strong>ta nei termini seguenti:<br />

«Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619, il<br />

giudice <strong>dell'esecuzione</strong>, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di<br />

parte, il processo con cauzione o senza. Contro l'ordinanza che provvede<br />

sull'istanza di <strong>sospensione</strong> è ammesso rec<strong>la</strong>mo ai sensi dell'articolo 669-<br />

terdecies. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche al<br />

provvedimento di cui all'articolo 512, secondo comma. Nei casi di<br />

<strong>sospensione</strong> del processo disposta ai sensi del primo comma e non rec<strong>la</strong>mata,<br />

nonché disposta o confermata in sede di rec<strong>la</strong>mo, il giudice che ha disposto <strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> dichiara con ordinanza non impugnabile l'estinzione del<br />

pignoramento, previa eventuale imposizione di cauzione e con salvezza degli<br />

atti compiuti, su istanza dell'opponente alternativa all'instaurazione del<br />

giudizio di merito sull'opposizione, fermo restando in tal caso il suo possibile<br />

promovimento da parte di ogni altro interessato; l'autorità dell'ordinanza di<br />

estinzione pronunciata ai sensi del presente comma non è invocabile in un<br />

diverso processo. La disposizione di cui al terzo comma si applica, in quanto<br />

51 Si ricorda che l’art. 624 c.p.c. è stato dapprima sostituito dall'art. 2, comma 3, lett. e), n.<br />

42), d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dal<strong>la</strong> legge 14 maggio 2005, n.<br />

80 Successivamente modificato dall'art. 8, comma 1, d.l. 30 giugno 2005, n. 115, convertito,<br />

con modificazioni, dal<strong>la</strong> legge 17 agosto 2005, n. 168 e dall'art. 1, comma 1, d.l. 30<br />

dicembre 2005, n. 271, non convertito in legge (comunicato pubblicato nel<strong>la</strong> G.U. 1° marzo<br />

2006, n. 50), ma le cui modifiche sono state recepite dall'art. 39-quater, comma 1, d.l. 30<br />

dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dal<strong>la</strong> legge 23 febbraio 2006, n. 51.<br />

Inoltre modificato dall'art. 18, comma 1, lett. a) e b), L. 24 febbraio 2006, n. 52, a decorrere<br />

dal 1° marzo 2006. Per una disamina cfr. BATTAGLIA, Artt. 615 - 619 c.p.c., 185 disp. att.,<br />

cit., ibidem; MONTELEONE, Art. 615, 624, 624 bis, cit., ibidem; ZIINO, Art. 617, cit., p.429.<br />

71


compatibile, anche al caso di <strong>sospensione</strong> del processo disposta ai sensi degli<br />

articoli 618 e 618-bis».<br />

L’artico<strong>la</strong>ta e difficile gestazione legis<strong>la</strong>tiva e <strong>la</strong> contraddittorietà delle<br />

istanze emerse in sede di <strong>la</strong>vori par<strong>la</strong>mentari avevano indubbiamente dato vita<br />

ad una delle norme più oscure e mal formu<strong>la</strong>te dell'intero codice di procedura<br />

civile 52 .<br />

Tra i tanti problemi segna<strong>la</strong>ti dal<strong>la</strong> dottrina 53 :<br />

- il fatto che <strong>la</strong> norma sembrasse far dipendere <strong>la</strong> mancata estinzione «del<br />

pignoramento» dal<strong>la</strong> so<strong>la</strong> introduzione del giudizio di merito da parte del<br />

debitore, e non anche da quel<strong>la</strong> del creditore opposto 54 (che, dunque, paresse<br />

accentuare il carattere di definitività del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, attribuendo al solo<br />

debitore <strong>la</strong> facoltà di scegliere tra estinzione e introduzione del giudizio di<br />

merito);<br />

- <strong>la</strong> sibillina previsione del<strong>la</strong> «cauzione» prevista per il caso che il giudice<br />

avesse dichiarato l’estinzione del pignoramento (con conseguente oggettiva<br />

difficoltà di stabilirne le sorti, se dovesse essere restituita immediatamente al<strong>la</strong><br />

parte, ovvero permanentemente «conge<strong>la</strong>ta» in un libretto 55 );<br />

- <strong>la</strong> mancata previsione del<strong>la</strong> rec<strong>la</strong>mabilità dell'ordinanza di estinzione, ai<br />

sensi dell'art. 630 c.p.c.;<br />

- <strong>la</strong> mancata previsione del<strong>la</strong> possibilità, per il giudice che pronunciava<br />

l’estinzione, di decidere anche sulle spese;<br />

52 Si rinvia a CONSOLO-LUISO, Codice di procedura civile commentato, Mi<strong>la</strong>no, 2006, sub<br />

art. 624, che par<strong>la</strong>no senza mezzi termini di «pessima fattura del<strong>la</strong> norma». Agli stessi si<br />

rinvia per una disamina delle principali problematiche e dubbi interpretativi indotti dal<strong>la</strong><br />

complicata formu<strong>la</strong>zione normativa.<br />

53 Per una disamina cfr. CARRATTA, Le novità in materia di <strong>sospensione</strong> del processo di<br />

esecuzione forzata., cit., p. 108 ss.<br />

54 Cfr. ROMANO, La nuova opposizione all'esecuzione, in www.judicium.it, 2006, par.5.<br />

55 La previsione sarebbe stata un nonsense secondo CONTE, La riforma delle opposizioni e<br />

dell'intervento nelle procedure esecutive, con requiem per il sequestro conservativo, in<br />

www.judicium.it, 2006, stante l’incomprensibilità di una cauzione da concedere in re<strong>la</strong>zione<br />

ad un procedimento estinto. Altra dottrina ha affermato che <strong>la</strong> cauzione in esame avrebbe<br />

potuto essere spiegata al<strong>la</strong> stregua di quel<strong>la</strong> prevista dal comma primo dell’art. 624, per il<br />

caso, cioè, di concessione del provvedimento di <strong>sospensione</strong>. In partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> cauzione per<br />

il caso estinzione avrebbe avuto <strong>la</strong> stessa funzione di garantire il creditore opposto; e ciò,<br />

naturalmente, con riferimento ai danni subiti per il caso che, pronunciata l'estinzione del<br />

pignoramento, <strong>la</strong> causa di opposizione fosse stata poi vinta dal creditore opposto:<br />

RECCHIONI, I nuovi articoli 616 e 624 c.p.c.., cit., p. 665.<br />

72


- <strong>la</strong> previsione (tautologica o di difficile interpretazione) del<strong>la</strong> efficacia<br />

meramente endoprocessuale dell'estinzione 56 ;<br />

- <strong>la</strong> difficilmente comprensibile previsione del<strong>la</strong> «salvezza degli atti<br />

compiuti» per il caso che fosse stata dichiarata l’estinzione 57 ;<br />

- <strong>la</strong> complessa disciplina dell’estinzione che, pur operando di diritto,<br />

doveva «essere eccepita dal<strong>la</strong> parte interessata prima di ogni altra sua<br />

difesa» (formu<strong>la</strong>zione, nel<strong>la</strong> migliore delle ipotesi ambigua, tenuto anche<br />

conto che nel processo esecutivo non è detto che ci sia una «prima difesa»);<br />

- <strong>la</strong> previsione che l’estinzione riguardasse «il pignoramento» e non <strong>la</strong><br />

procedura esecutiva 58 .<br />

La formu<strong>la</strong>zione normativa del 2006 fu oggetto, fin da subito, di aspre<br />

critiche. A seguito delle osservazioni del<strong>la</strong> dottrina e delle numerose<br />

incertezze interpretative cui <strong>la</strong> novel<strong>la</strong> aveva dato luogo, il testo dell’art. 624<br />

venne nuovamente modificato dall’art. 49 comma terzo del<strong>la</strong> legge 18 giugno<br />

2009 n. 69. Nel suo testo oggi vigente <strong>la</strong> norma prevede che «nei casi di<br />

<strong>sospensione</strong> del processo disposta ai sensi del primo comma, se l’ordinanza<br />

non viene rec<strong>la</strong>mata o viene confermata in sede di rec<strong>la</strong>mo, e il giudizio di<br />

merito non è stato introdotto nel termine perentorio assegnato ai sensi<br />

dell’articolo 616, il giudice dell’esecuzione dichiara, anche d’ufficio, con<br />

ordinanza, l’estinzione del processo e ordina <strong>la</strong> cancel<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong><br />

trascrizione del pignoramento, provvedendo anche sulle spese. L’ordinanza è<br />

56 In termini fortemente critici: CONSOLO-LUISO, Codice di procedura civile commentato,<br />

cit., ibidem.<br />

57 CONSOLO-LUISO, Codice di procedura civile commentato, cit., ibidem., secondo cui <strong>la</strong><br />

norma avrebbe potuto avere un qualche senso con riferimento a taluni atti successivi al<br />

pignoramento (ad esempio, gli atti compiuti nell'espropriazione immobiliare dal custode nei<br />

confronti dei terzi) ovviamente posti in essere prima del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong>. La<br />

rego<strong>la</strong> dell’efficacia endoprocedimentale dell’estinzione, allora, avrebbe inteso derogare a<br />

quanto disposto appunto in tema di estinzione del processo esecutivo dall'art. 632 comma<br />

secondo c.p.c., che distingue le conseguenza dell'estinzione <strong>dell'esecuzione</strong> a seconda che<br />

essa intervenga prima o dopo <strong>la</strong> aggiudicazione o l'assegnazione, salvando gli atti compiuti<br />

(ad esempio gli atti di amministrazione, quali <strong>la</strong> locazione degli immobili pignorati)<br />

legittimamente compiuti durante il processo solo se l'evento patologico si verifichi dopo di<br />

loro: non anche quando maturi prima del<strong>la</strong> aggiudicazione o dell'assegnazione. Altra<br />

dottrina aveva affermato che <strong>la</strong> norma in esame avrebbe voluto fare riferimento al<strong>la</strong><br />

notificazione del titolo esecutivo e al precetto: ROMANO, La nuova opposizione<br />

all'esecuzione, cit., ibidem.<br />

58 Si rinvia al par. I.5., per quanto concerne <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> «del pignoramento» prevista dal<br />

Progetto Or<strong>la</strong>ndo del 1909.<br />

73


ec<strong>la</strong>mabile ai sensi dell’articolo 630, terzo comma. La disposizione di cui al<br />

terzo comma si applica, in quanto compatibile, anche al caso di <strong>sospensione</strong><br />

del processo disposta ai sensi dell’articolo 618».<br />

Tuttavia, giusta il disposto dell'art. 58 del<strong>la</strong> legge 69/2009, le norme<br />

introdotte dal<strong>la</strong> norma del 2009 trovano applicazione so<strong>la</strong>mente «ai giudizi<br />

instaurati dopo <strong>la</strong> sua entrata in vigore», e dunque dal 4 luglio 2009. Ne<br />

consegue che tutte le opposizioni introdotte tra il 1° marzo 2006 e il 4 luglio<br />

2009 vengono rego<strong>la</strong>te, anche in parte qua, dal<strong>la</strong> normativa del 2006, mentre<br />

le regole «nuovissime» si applicano so<strong>la</strong>mente ai giudizi instaurati dopo tale<br />

data di entrata in vigore del<strong>la</strong> legge.<br />

Il testo approvato nel 2009, come si è visto:<br />

- prevede espressamente che l'estinzione dovrà essere dichiarata d'ufficio,<br />

qualora non venga introdotto il giudizio di merito o rec<strong>la</strong>mata l'ordinanza<br />

caute<strong>la</strong>re (fugando ogni dubbio circa <strong>la</strong> discrezionalità o meno del<strong>la</strong> scelta);<br />

- ha eliminato <strong>la</strong> sibillina previsione del<strong>la</strong> cauzione, troncando<br />

gordianamente ogni disputa sulle magnifiche sorti e progressive del<strong>la</strong><br />

cauzione, una volta pronunciata l'estinzione del processo;<br />

- ha previsto espressamente <strong>la</strong> rec<strong>la</strong>mabilità dell'ordinanza, ai sensi dell'art.<br />

630 c.p.c. (dunque nel termine di venti giorni dal<strong>la</strong> sua emissione in udienza o<br />

dal<strong>la</strong> sua comunicazione; <strong>la</strong> formu<strong>la</strong> sembra consentire <strong>la</strong> rec<strong>la</strong>mabilità anche<br />

dell'eventuale provvedimento di rigetto);<br />

- ha espressamente previsto che l'ordinanza che dichiara l'estinzione<br />

deciderà anche sulle spese;<br />

- ha rimosso <strong>la</strong> previsione (tautologica o difficilmente comprensibile) del<strong>la</strong><br />

efficacia meramente endoprocessuale dell'estinzione;<br />

- ha eliminato <strong>la</strong> previsione del<strong>la</strong> «salvezza degli atti compiuti»;<br />

- ha eliminato il riferimento all'art. 618 bis 59 .<br />

Il meccanismo che viene fuori dal rinovel<strong>la</strong>to art. 624 pare, se non altro, più<br />

lineare.<br />

59 Probabilmente improprio e tautologico, atteso che le opposizioni in materia di <strong>la</strong>voro<br />

ricadrebbero comunque nel<strong>la</strong> generale previsione e nel richiamo dell’art. 618 c.p.c. Nello<br />

stesso senso BALENA, La nuova pseudo-riforma del<strong>la</strong> giustizia civile (un primo commento<br />

del<strong>la</strong> legge n. 18 giugno 2009, n. 69), in www.judicium.it.<br />

74


In pratica il legis<strong>la</strong>tore ha adottato, come visto, uno schema<br />

concettualmente accostabile a quello dei procedimenti caute<strong>la</strong>ri anticipatori.<br />

Nel suo testo vigente:<br />

- rende meramente eventuale <strong>la</strong> fase del merito;<br />

- l'onere del<strong>la</strong> cui proposizione viene espressamente attribuito, in caso di<br />

accoglimento dell'istanza caute<strong>la</strong>re, al creditore (a meno che non preferisca<br />

subire le conseguenze dell’estinzione) 60 .<br />

Risolve, insomma, il dubbio amletico del debitore se: introdurre il giudizio<br />

di merito o non introdurlo, in caso di inerzia del creditore, chiarendo, al<br />

contempo, che l’estinzione potrà essere rilevata d’ufficio. Il carattere<br />

«anticipatorio» del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> sarebbe ravvisabile nel<strong>la</strong> previsione<br />

dell’estinzione: in caso di mancata introduzione del giudizio di merito il<br />

provvedimento di <strong>sospensione</strong> determinerà <strong>la</strong> chiusura non solo del giudizio<br />

di <strong>sospensione</strong>, ma anche dell’intero processo esecutivo. Per contro il<br />

creditore potrà inibire l’effetto estintivo del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> - dunque, <strong>la</strong>to sensu<br />

anticipatorio dell’esito del giudizio di merito - introducendo egli stesso il<br />

giudizio medesimo.<br />

In definitiva il risultato utile che sembra essere stato perseguito dal<br />

legis<strong>la</strong>tore è quello di rendere meramente eventuale il giudizio di merito. Se <strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> viene pronunciata, ad esempio, limitatamente all’esecuzione su<br />

alcuni beni, il creditore potrebbe non avere interesse ad impedire,<br />

limitatamente ad essi, l'estinzione del processo esecutivo (perché, ad esempio,<br />

potrebbero esserci altri beni già venduti o in corso di vendita etc.).<br />

Se questo è il risultato utile, <strong>la</strong> giustificazione teorica - per come detto -<br />

risiede probabilmente nel<strong>la</strong> nuova (o vecchia) prospettiva con cui si è<br />

guardato al sistema esecuzione e opposizione (binario e non più unitario) e,<br />

conseguentemente, al<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> (<strong>la</strong>tamente caute<strong>la</strong>re e anticipatoria). Si<br />

rinvia alle considerazioni svolte, sul punto, al paragrafo precedente.<br />

60 Viene, dunque, eliminato il dubbio che il giudice possa dichiarare l’estinzione, per il caso<br />

di giudizio di merito introdotto dal creditore e non anche dal debitore opponente. Cfr.<br />

BALENA, La nuova pseudo-riforma del<strong>la</strong> giustizia civile., cit., ibidem.<br />

75


Sia l’esigenza che il suo fondamento teorico, del resto, come pure l’utilizzo<br />

del<strong>la</strong> struttura dei procedimenti caute<strong>la</strong>ri, sono state espressamente indicate,<br />

come si è detto, nel<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione di accompagnamento al<strong>la</strong> riforma del 2005 61 .<br />

Un’ultima considerazione di carattere generale merita <strong>la</strong> questione del<strong>la</strong><br />

portata applicativa dell’art. 624 c.p.c. Sul punto parte del<strong>la</strong> dottrina ha<br />

affermato che tale disposizione aspirerebbe ad assurgere a generale disciplina<br />

del tema del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> da parte del giudice<br />

dell’esecuzione a seguito delle opposizioni; con l’ulteriore conseguenza che <strong>la</strong><br />

re<strong>la</strong>tiva disciplina andrebbe estesa a tutti quegli strumenti riconducibili al<br />

novero delle opposizioni esecutive, tanto sull'an come sul quomodo<br />

<strong>dell'esecuzione</strong> ed anche di terzo, previsti dal<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione speciale (e.g., le<br />

opposizioni esecutive previste dal<strong>la</strong> legge cambiaria, al<strong>la</strong> cui trattazione si<br />

rinvia 62 ).<br />

III.6. I presupposti per <strong>la</strong> concessione del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> ex art. 624 c.p.c.:<br />

i gravi motivi<br />

Si è già fatto cenno, al capitolo II, che le sospensioni dell’esecuzione -<br />

intendendo tale formu<strong>la</strong> in senso ampio, comprensivo sia delle inibitorie<br />

disposte dai giudici delle impugnazioni che di buona parte delle sospensioni<br />

speciali - presuppongono per <strong>la</strong> loro concessione l’esistenza di «gravi motivi».<br />

Questa considerazione è probabilmente al<strong>la</strong> base del<strong>la</strong> linea di pensiero che<br />

considera detti provvedimenti come aventi natura caute<strong>la</strong>re. Essa, inoltre,<br />

indica in modo sufficientemente preciso il punto di distacco tra <strong>sospensione</strong><br />

del processo di cognizione e <strong>sospensione</strong> del processo esecutivo. La prima<br />

diretta ad evitare <strong>la</strong> contraddittorietà di giudizi o comunque l’economia<br />

processuale (nel<strong>la</strong> misura in cui il giudizio, ove non fosse sospeso, all’esito di<br />

61 Re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> proposta di legge n. 6232 presentata al<strong>la</strong> Camera dei deputati il 15<br />

dicembre 2005: "le modifiche all’art. 624 del codice di procedura civile si propongono di<br />

assicurare una maggiore stabilità all’ordinanza di <strong>sospensione</strong>, con effetti dunque di<br />

efficacia estintiva del pignoramento, quando ad essa sia stata fatta acquiescenza dal<strong>la</strong> parte<br />

opposta, eliminando <strong>la</strong> necessità di promuovere un giudizio di merito. La norma è<br />

esplicitamente analoga al nuovo regime introdotto anche per i procedimenti caute<strong>la</strong>ri dal<strong>la</strong><br />

legge n. 80 del 2005 e dunque è improntata ad un principio di evidente economicità. Viene<br />

fatta salva <strong>la</strong> possibilità che altri interessati possano tuttavia promuovere il giudizio di<br />

opposizione anche per <strong>la</strong> fase di merito".<br />

62 BARRECA, La riforma del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> del processo esecutivo, www.judicium.it 2006;<br />

conf. CONSOLO-LUISO, Codice di procedura civile commentato., cit., sub art. 624.<br />

76


quello pregiudiziale diverrebbe inutilmente proseguito), <strong>la</strong> seconda fondata su<br />

un’esigenza che - quale che sia <strong>la</strong> natura del provvedimento inibitorio - ha<br />

carattere caute<strong>la</strong>re: evitare che, nelle more del giudizio di impugnazione 63 , il<br />

debitore possa subire un pregiudizio irreparabile.<br />

Tale esigenza è, nel caso dell’art. 624 c.p.c., rappresentata dal<strong>la</strong> formu<strong>la</strong> dei<br />

«gravi motivi».<br />

Analogamente a quanto si vedrà a proposito delle inibitorie dell’efficacia<br />

esecutiva dei titoli 64 , <strong>la</strong> dottrina fa riferimento al<strong>la</strong> coppia concettuale del del<br />

fumus boni iuris e del periculum in mora.<br />

In partico<strong>la</strong>re è stato affermato che «i gravi motivi da un canto implicano<br />

una valutazione preventiva e probabilistica del fondamento e del<strong>la</strong><br />

ammissibilità delle contestazioni mosse con l’opposizione all’esecuzione: ché<br />

se esse fossero già in partenza chiaramente inammissibili e infondate, <strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> dovrebbe essere negata. D’altro canto implicano anche una<br />

valutazione preventiva del danno derivante dall’esecuzione illegittima il<br />

quale, pur non dovendo essere grave ed irreparabile, deve pur tuttavia<br />

profi<strong>la</strong>rsi, poiché se esso fosse del tutto inesistente, o comunque eliminabile ex<br />

post in modo pieno e soddisfacente, ancora una volta <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dovrebbe<br />

essere esclusa» 65 .<br />

Altra dottrina ha ritenuto che il requisito del periculum possa essere<br />

ravvisato nel fatto stesso del<strong>la</strong> pendenza dell’esecuzione forzata 66 , cosicché <strong>la</strong><br />

sussistenza o l’insussistenza dei gravi motivi andrebbe ricercata<br />

essenzialmente sotto il profilo del<strong>la</strong> fondatezza, prima facie, dell’opposizione.<br />

63 O, come nel caso delle sospensioni speciali, nelle more che vengano compiute<br />

determinate attività.<br />

64 Infra, cap. IV.<br />

65 MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, V ed., vol. II, Padova, 2009, p. 289;<br />

ID., Esecuzione provvisoria, in Digesto IV ed., Disc. priv. Sez. civ., Aggiornamento, Torino,<br />

2000, p. 365 ss. Conf. BALENA - BOVE, Le riforme più recenti del processo civile, Bari, 206,<br />

p. 300 ss.; FURNO, La <strong>sospensione</strong> del processo esecutivo, Varese, 1956, p. 95 ss.; ORIANI,<br />

Le modifiche al codice di procedura civile previste dal<strong>la</strong> legge n. 80 del 2005. Titolo<br />

esecutivo, opposizioni, <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione, in Foro it., 2005, V, p. 109; TOTA, Art.<br />

615 - forma dell’opposizione, in BRIGUGLIO-CAPPONI, Commentario alle riforme del<br />

processo civile, Padova, 2007, p. 545.<br />

66 PETRILLO, Art. 624 - <strong>sospensione</strong> per opposizione all’esecuzione, in BRIGUGLIO -<br />

CAPPONI, Commentario alle riforme del processo civile, Padova, 2007, p. 625 ss.; cfr. anche<br />

CASTORO, Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico, Mi<strong>la</strong>no, 2006, p. 895.<br />

77


Analogamente a quanto si dirà a proposito dell’art. 283 c.p.c., da un punto<br />

di vista semantico – linguistico (e il diritto è una creazione linguistica) <strong>la</strong><br />

locuzione «gravi motivi» non pare debba essere necessariamente ricondotta<br />

allo schema concettuale del<strong>la</strong> coppia fumus boni iuris - periculum in mora (e,<br />

tanto meno, non nel senso di presupporre una loro necessaria coesistenza).<br />

Ma è, in ogni caso, ragionevole affermare che <strong>la</strong> fondatezza prima facie<br />

dell’opposizione non possa che avere rilevanza imprescindibile.<br />

Ed invero è innegabile che un certo periculum, nel<strong>la</strong> fattispecie di cui<br />

all’art. 624 c.p.c., possa essere sempre e comunque ravvisato nel fatto stesso<br />

che è pendente un’esecuzione forzata. Anche sul piano sociale, del resto, se<br />

pare logico attribuire al giudice dell’esecuzione il potere di sospendere<br />

l’esecuzione in caso di palese fondatezza dell'opposizione (si pensi all'ipotesi<br />

di manifesta nullità del titolo stragiudiziale, ovvero del<strong>la</strong> palese sussistenza di<br />

fatti impeditivi o estintivi, successivi al<strong>la</strong> sua formazione), non sembra<br />

altrettanto ragionevole (né, considerati i tempi medi del giudizio di<br />

opposizione, socialmente accettabile) che si possa dare rilievo esclusivo o<br />

prevalente al<strong>la</strong> so<strong>la</strong> gravità del pregiudizio, sospendendo l’esecuzione pure in<br />

presenza di una opposizione proposta per manifesti fini di<strong>la</strong>tori.<br />

Con questo non si vuole negare tout court rilevanza al periculum, ovvero<br />

concludere che esso debba considerarsi presunto. Un minimo fumus di<br />

fondatezza dell’opposizione potrà essere sufficiente a far sospendere<br />

l’esecuzione, qualora venga dedotto un pregiudizio irreparabile, diverso dalle<br />

mere conseguenze dell’opposizione stessa.<br />

Probabilmente anche in questa ipotesi pare ragionevole utilizzare quel<br />

criterio - di buon senso oltre che di diritto - che potrebbe essere definito del<strong>la</strong><br />

compresenza asimmetrica. Secondo detto criterio, efficacemente descritto<br />

attraverso <strong>la</strong> metafora dei c.d. vasi comunicanti, al crescere di uno dei due<br />

elementi l'altro potrebbe attenuarsi anche sensibilmente ma mai sparire del<br />

tutto 67 .<br />

67 CONSOLO, Il coordinamento tra il nuovo art.183 ed altre disposizioni sul processo civile.<br />

Il mancato ricompattamento dei riti, in Corriere giur., 2007,12, p. 1757 ss. Sul punto v.<br />

diffusamente, infra par. IV.2.<br />

78


III.7. L’eventuale «cauzione»<br />

In forza dell’art. 624 c.p.c. il giudice dell’esecuzione può sospendere il<br />

processo «con cauzione o senza».<br />

Sul<strong>la</strong> base del dato letterale del<strong>la</strong> norma, innanzitutto, l’imposizione del<strong>la</strong><br />

cauzione è facoltativa e non obbligatoria; rimessa, cioè, al<strong>la</strong> valutazione del<br />

giudice.<br />

È stato giustamente osservato che funzione di questa ipotesi di cauzione<br />

sarebbe stata quel<strong>la</strong> di garantire, per l'ipotesi di successivo rigetto<br />

dell'opposizione, l'eventuale risarcimento dei danni subiti dai creditori,<br />

procedenti o intervenuti, per <strong>la</strong> detta <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong>, disposta su<br />

istanza dell'opponente 68 .<br />

Altra dottrina ha evidenziato che funzione del<strong>la</strong> cauzione non sarebbe<br />

anche quel<strong>la</strong> di garantire <strong>la</strong> pretesa vantata dal debitore, atteso che a<br />

<strong>sospensione</strong> - come si è accennato - avrebbe potuto ritardare lo svolgimento<br />

dell’esecuzione, ma non pregiudicare gli atti esecutivi già compiuti 69 .<br />

Per costante giurisprudenza <strong>la</strong> cauzione avrebbe potuto essere revocata o<br />

modificata dal giudice dell’esecuzione su istanza del debitore, e comunque<br />

svinco<strong>la</strong>ta, sempre dal medesimo giudice dell’esecuzione, a seguito<br />

dell’accoglimento dell’opposizione 70 . Trattandosi, comunque, di<br />

provvedimento afferente <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> <strong>la</strong> sua modifica (ove non si consideri<br />

attratta dal<strong>la</strong> rego<strong>la</strong> generale del<strong>la</strong> rec<strong>la</strong>mabilità) o svincolo sarebbero di<br />

competenza del giudice dell’esecuzione, e non anche di quello del merito.<br />

Quanto al dies a quo per lo svincolo del<strong>la</strong> cauzione, si dovrà fare<br />

applicazione dei principi in tema di riassunzione del processo sospeso, di cui<br />

all’art. 627 c.p.c. Come logico corol<strong>la</strong>rio le somme vinco<strong>la</strong>te potranno essere<br />

restituite al debitore (in caso di accoglimento dell’opposizione) solo con il<br />

passaggio in giudicato del<strong>la</strong> sentenza di primo grado 71 , ovvero con <strong>la</strong><br />

comunicazione del<strong>la</strong> sentenza di appello (a seguito del<strong>la</strong> reintroduzione, ad<br />

68 CONSOLO-LUISO, Codice di procedura civile commentato, cit., sub. art. 624 c.p.c.<br />

69 SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata., cit., p. 1259, che si spinge, sostanzialmente, a<br />

considerare tale «risarcimento» quello da responsabilità processuale ex art. 96 comma primo<br />

c.p.c.<br />

70 Cass. 11 giugno 1991 n. 6594.<br />

71 CONSOLO-LUISO, Codice di procedura civile commentato, cit., sub. art. 624 c.p.c.<br />

79


opera del<strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 2009, di tale mezzo di gravame avverso le sentenze di<br />

primo grado di opposizione all’esecuzione).<br />

In caso, invece, di rigetto dell’opposizione, il creditore potrà chiedere le<br />

somme so<strong>la</strong>mente con il passaggio in giudicato del<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva sentenza<br />

(contenente <strong>la</strong> condanna del debitore al risarcimento dei danni).<br />

La cauzione opera come condizione sospensiva dell'efficacia del<strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong>, sicché <strong>la</strong> sua mancata prestazione comporta <strong>la</strong> consequenziale<br />

possibilità di prosecuzione <strong>dell'esecuzione</strong> forzata 72 senza alcuna incidenza<br />

sul processo di opposizione, che continua indisturbato, sotto tale profilo, il suo<br />

corso.<br />

Si è già detto che <strong>la</strong> riforma del 2005-2006, a fianco di questa prima<br />

cauzione, ne aveva introdotto anche una seconda, per il caso di mancata<br />

introduzione del giudizio di merito, dopo <strong>la</strong> stabilizzazione del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>.<br />

In partico<strong>la</strong>re il giudice, nel pronunciare l’estinzione «del pignoramento»,<br />

avrebbe potuto imporre al<strong>la</strong> parte una cauzione. Per i dubbi interpretativi sorti<br />

a proposito di tale disposizione, come pure sulle possibili sorti di tale<br />

cauzione, una volta dichiarata l’estinzione del pignoramento, si rinvia alle<br />

considerazioni svolte supra 73 . In questa sede si rammenta semplicemente che<br />

secondo un canone di interpretazione conservativa del<strong>la</strong> norma - a volerle,<br />

cioè, attribuire un significato piuttosto che disapplicar<strong>la</strong> come un nonsense<br />

legis<strong>la</strong>tivo - essa avrebbe dovuto essere interpretata nei seguenti termini. Una<br />

volta stabilizzato il provvedimento di <strong>sospensione</strong> - o per mancata<br />

proposizione del rec<strong>la</strong>mo, o per sua conferma in detta sede - l’opponente<br />

avrebbe potuto scegliere se introdurre il giudizio di merito, ovvero se chiedere<br />

l’estinzione del processo esecutivo. Il creditore procedente, da parte sua,<br />

avrebbe potuto introdurre egli stesso il giudizio di merito, ma tale<br />

introduzione non avrebbe inibito <strong>la</strong> possibilità per il debitore di chiedere<br />

ugualmente l’estinzione. In tale ipotesi - nel caso, cioè, di giudizio di merito<br />

72 In giurisprudenza, v. Cass. 11 giugno 1991, n. 6594. Per <strong>la</strong> dottrina v. BUCOLO, La<br />

<strong>sospensione</strong> nell'esecuzione. Le opposizioni esecutive, II, Mi<strong>la</strong>no 1972, p.1175; CORSARO-<br />

BOZZI, Manuale <strong>dell'esecuzione</strong> forzata, Torino, 1996, p. 524; LUISO, Sospensione del<br />

processo civile: processo di esecuzione forzata, in Encicl. Diritto, vol. XLIII, Torino 1990,<br />

p. 65; RECCHIONI, Il processo caute<strong>la</strong>re uniforme, in CHIARLONI - CONSOLO, Trattato sui<br />

processi speciali, vol. II, Il processo caute<strong>la</strong>re, Torino 2005, p. 539 ss.<br />

73 Par. III.4.<br />

80


introdotto dal creditore e di istanza di estinzione proposta dal debitore - il<br />

giudice avrebbe potuto subordinare l’efficacia del provvedimento di<br />

estinzione all’imposizione di una cauzione. Questa sarebbe rimasta dunque<br />

vinco<strong>la</strong>ta fino al<strong>la</strong> definizione del giudizio di merito il quale, sia pure nel<br />

silenzio normativo, con <strong>la</strong> decisione dell’opposizione avrebbe dovuto statuire<br />

anche in merito alle sorti del<strong>la</strong> cauzione: se restituir<strong>la</strong> al debitore, ovvero se<br />

far<strong>la</strong> incamerare al creditore, a pagamento del credito 74 .<br />

Se tale interpretazione fosse corretta, allora anche <strong>la</strong> previsione del<strong>la</strong><br />

cauzione di cui al primo comma dell’art. 624 c.p.c. avrebbe potuto essere<br />

reinterpretata. Ambedue le cauzioni avrebbero potuto essere concesse in<br />

funzione del<strong>la</strong> possibile, futura estinzione e dunque - contrariamente a quanto<br />

affermato da giurisprudenza e dottrina sopra citate - proprio a garanzia del<strong>la</strong><br />

pretesa vantata dal creditore. La questione, tuttavia, salvo per quanto concerne<br />

il diritto transitorio, pare aver perduto importanza, con l’abrogazione, ad opera<br />

del<strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 2009, del<strong>la</strong> cauzione per il caso di estinzione.<br />

Non sembra, infatti, potersi dubitare che, una volta estinto il processo<br />

esecutivo, <strong>la</strong> cauzione debba essere restituita al<strong>la</strong> parte.<br />

III.8. La <strong>sospensione</strong> «parziale».<br />

Generalmente ammessa in dottrina è <strong>la</strong> possibilità di una <strong>sospensione</strong> del<br />

processo esecutivo parziale, limitata, cioè, ad alcuni dei beni pignorati.<br />

L’ipotesi de qua potrà verificarsi sia nell’ipotesi di opposizione all’esecuzione,<br />

diretta a far valere l’impignorabilità dei beni, sia in caso di opposizione di<br />

terzo all’esecuzione, qualora - appunto - venga dedotta l’appartenenza a terzi<br />

di un determinato bene 75 .<br />

In tutti questi casi pare ragionevole concludere che l’effetto di estinzione<br />

non potrà che essere parziale, e riguardare esclusivamente gli specifici beni, in<br />

re<strong>la</strong>zione ai quali l’esecuzione era stata sospesa.<br />

74 Cfr., sul punto, l’esegesi suggerita da RECCHIONI, I nuovi articoli 616 e 624 c.p.c., cit., p.<br />

665. Si segna<strong>la</strong>, tuttavia, che anche tale interpretazione non avrebbe salvato <strong>la</strong> norma da<br />

censure di irragionevolezza. Innanzitutto non si comprenderebbe perché, in tale ipotesi, <strong>la</strong><br />

cauzione avrebbe dovuto essere a discrezionalità del giudice, e non prevista ex lege, e in una<br />

misura determinata (pari - poniamo - al credito precettato aumentato delle spese etc.).<br />

75 SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2009, p. 1259.<br />

81


Proprio con riguardo all’ipotesi di pignoramento di più beni e di<br />

opposizione, del debitore o di un terzo, limitata ad alcuni di essi <strong>la</strong> rego<strong>la</strong><br />

dell’estinzione può rive<strong>la</strong>rsi partico<strong>la</strong>rmente utile, sotto il profilo applicativo.<br />

In caso di palese fondatezza dell’opposizione, come pure in caso di<br />

sufficienza dei beni restanti a soddisfare le ragioni del creditore pignorante e<br />

degli eventuali intervenuti, questi potranno trovare conveniente non coltivare<br />

il giudizio di merito, evitando, così, un inutile aggravio di spese.<br />

III.9. L’estinzione a seguito del<strong>la</strong> stabilizzazione del provvedimento di<br />

<strong>sospensione</strong>.<br />

Si è già detto che, corre<strong>la</strong>ta al<strong>la</strong> modifica dell'art. 624, è anche <strong>la</strong> modifica<br />

del secondo comma dell'art. 630 c.p.c. (sempre nel<strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 2009), che ha<br />

reso l'estinzione rilevabile realmente d'ufficio.<br />

Rispetto al<strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 2006 è stata, dunque, eliminata <strong>la</strong> previsione che<br />

l'estinzione «opera di diritto, ma deve essere eccepita dal<strong>la</strong> parte interessata<br />

prima di ogni altra sua difesa» (formu<strong>la</strong>zione, nel<strong>la</strong> migliore delle ipotesi<br />

ambigua, tenuto anche conto che nel processo esecutivo non è detto che ci sia<br />

una «prima difesa»). È stato, invece, previsto che «l'estinzione opera di diritto<br />

ed è dichiarata anche d'ufficio, con ordinanza del giudice <strong>dell'esecuzione</strong>, non<br />

oltre <strong>la</strong> prima udienza successiva al verificarsi del<strong>la</strong> stessa».<br />

Il meccanismo delineato dal legis<strong>la</strong>tore, che sanziona <strong>la</strong> mancata<br />

proposizione del giudizio di merito con l’estinzione, è stato oggetto di decise<br />

critiche dal<strong>la</strong> dottrina 76 . Si è giustamente osservato, in partico<strong>la</strong>re, che detto<br />

funzionamento risulta partico<strong>la</strong>rmente gravoso per il creditore, che si trova<br />

costretto, dopo aver subito <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, ad introdurre un giudizio di merito,<br />

a ben vedere contrario al suo interesse, con ulteriori implicazioni, anche in<br />

materia di spese.<br />

Si è già detto che, probabilmente, <strong>la</strong> scelta del legis<strong>la</strong>tore trova una sua<br />

ratio se <strong>la</strong> si inquadra, sul piano dogmatico, nell’ambito di una scelta di<br />

campo precisa, circa <strong>la</strong> natura e <strong>la</strong> prospettiva del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> e del sistema<br />

esecuzione - opposizione nel suo complesso. L’introduzione del meccanismo<br />

76 MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile., cit, p. 289 ss.; ID., Art. 615, 624,<br />

624 bis, cit., p.432 ss.; PUNZI, Il processo civile, Sistema e problematiche, vol. IV, Torino,<br />

2010, p. 259 ss.<br />

82


in paro<strong>la</strong> se da un <strong>la</strong>to contribuisce a recidere ogni - già di per sé dubbio -<br />

legame esistente tra <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione e <strong>sospensione</strong> del processo di<br />

cognizione, per altro verso rafforza <strong>la</strong> concezione del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> come<br />

provvedimento caute<strong>la</strong>re sui generis. Per siffatte considerazioni, e per le altre<br />

di ordine generale, si rinvia al paragrafo III.4.<br />

Dal punto di vista, invece, applicativo si segna<strong>la</strong> che <strong>la</strong> previsione del<strong>la</strong><br />

perentorietà del termine di cui all’art. 616 c.p.c. comporta che l’estinzione<br />

potrà, probabilmente, essere pronunciata non solo nell’ipotesi in cui il<br />

creditore non abbia introdotto tout court il giudizio di merito, ma anche<br />

nell’ipotesi di tardiva instaurazione 77 .<br />

Dubbi ermeneutici sussistono, infine, per l’ipotesi di <strong>sospensione</strong> rigettata<br />

dal giudice dell’esecuzione ma concessa dal giudice del rec<strong>la</strong>mo. Il dato<br />

letterale, infatti, sembrerebbe consentire l’estinzione so<strong>la</strong>mente per il caso di<br />

<strong>sospensione</strong> pronunciata dal giudice dell’esecuzione e non rec<strong>la</strong>mata, ovvero<br />

confermata in sede di rec<strong>la</strong>mo; non anche per l’ipotesi opposta di <strong>sospensione</strong>,<br />

come detto, concessa per <strong>la</strong> prima volta dal giudice del rec<strong>la</strong>mo.<br />

La soluzione negativa potrebbe avere una sua giustificazione 78 , ove si<br />

consideri che, al momento del<strong>la</strong> decisione del rec<strong>la</strong>mo, potrebbe essere già<br />

ampiamente scaduto il termine per introdurre il giudizio di merito.<br />

Conseguentemente il creditore, anche se vittorioso nel<strong>la</strong> fase caute<strong>la</strong>re,<br />

potrebbe essere costretto ad introdurre ugualmente il merito dell’opposizione,<br />

pena ritrovarsi sotto <strong>la</strong> spada di Damocle dell’estinzione, qualora il<br />

provvedimento del giudice dell’esecuzione fosse riformato in sede di<br />

rec<strong>la</strong>mo 79 .<br />

Qualora prevalesse <strong>la</strong> tesi estensiva, di contro, in virtù di un criterio di<br />

ragionevolezza, dovrebbe essere consentito al giudice del rec<strong>la</strong>mo, in caso di<br />

accoglimento del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, di rimettere in termini il creditore per<br />

77 SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata., cit., p. 1272.<br />

78 LONGO, La <strong>sospensione</strong> nel processo esecutivo., cit., p. 739.<br />

79 Si rammenta che secondo Cass. 13 febbraio 2009, n. 3531, in Giust. civ., 2010, parte<br />

prima, p. 2033 ss., con nota di FARINA, Caducazione del titolo esecutivo e chiusura<br />

anticipata dell’espropriazione: Quali effetti nei confronti dei creditori intervenuti e<br />

dell’acquirente in vendita forzata?, L’eventuale vendita forzata «non può essere fatta salva<br />

se l’evento che ha determinato <strong>la</strong> chiusura anticipata o l’estinzione del processo esecutivo è<br />

precedente all’aggiudicazione provvisoria».<br />

83


l’introduzione del giudizio di merito. E ciò ad evitare una inutile<br />

complicazione di giudizi, e <strong>la</strong> di<strong>la</strong>tazione dei costi processuali 80 .<br />

III.10. La <strong>sospensione</strong> in caso di opposizione a precetto (rinvio).<br />

L’espressa previsione, da parte del<strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 2005-2006, del<strong>la</strong><br />

possibilità di ottenere l’inibitoria dell’efficacia esecutiva del titolo, in caso di<br />

opposizione a precetto è stata, in generale, guardata con favore dal<strong>la</strong> dottrina,<br />

anche da parte di quegli autori che ne hanno individuato con maggiore<br />

analiticità i punti critici.<br />

Sebbene l’argomento sia concettualmente affine a quello affrontato in<br />

questo capitolo, per una precisa scelta sistematica, che muove dal<strong>la</strong> lettura<br />

dell’art. 623 c.p.c. qui accolta, <strong>la</strong> tematica verrà affrontata nel capitolo<br />

dedicato alle sospensioni disposte dal giudice davanti al quale è impugnato il<br />

titolo. A detto capitolo si rinvia.<br />

III.11. La <strong>sospensione</strong> in caso di opposizione agli atti esecutivi (artt. 617,<br />

618 e 624 c.p.c.)<br />

Uno dei punti critici delle riforme del 2005 e del 2009 è dato dall’estrema<br />

disinvoltura con cui sono state assimi<strong>la</strong>te le opposizioni all’esecuzione a<br />

quelle agli atti esecutivi. Se, come noto, a seguito del<strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 2009 è<br />

venuta meno l’inappel<strong>la</strong>bilità del<strong>la</strong> sentenza che ha deciso sull’opposizione<br />

all’esecuzione, è rimasta, nel<strong>la</strong> disciplina dell’opposizione agli atti esecutivi,<br />

<strong>la</strong> struttura bifasica. Tale artico<strong>la</strong>zione, se può avere una sua logica<br />

nell’opposizione ex art. 615 c.p.c., ove si discute dell’esistenza del titolo o<br />

del<strong>la</strong> pignorabilità dei beni, stenta a trovare una sua giustificazione teorica e<br />

pratica nell’ipotesi dell’art. 617 c.p.c., ove oggetto dell’opposizione è <strong>la</strong><br />

rego<strong>la</strong>rità di atti esecutivi; in siffatte ipotesi non è ben chiara l’utilità di un<br />

80 Si segna<strong>la</strong> che <strong>la</strong> prassi dei tribunali italiani - evidentemente per scongiurare i rischi<br />

anzidetti - sembra essere quel<strong>la</strong> di assegnare un termine per l’introduzione del giudizio di<br />

merito piuttosto lungo, successivo a quello di prevedibile definizione del rec<strong>la</strong>mo.<br />

84


«giudizio sul merito», concettualmente separato dall’esecuzione stessa 81 . Si<br />

rammenta, sul punto, che <strong>la</strong> dottrina tradizionale aveva sempre discusso se<br />

l'opposizione agli atti esecutivi desse luogo ad un processo a cognizione piena<br />

ovvero a un mero procedimento incidentale interno all'esecuzione forzata 82 .<br />

Quel che è certo è che se da un <strong>la</strong>to l'opposizione dà luogo ad un autonomo<br />

rimedio di natura cognitiva, tale autonomia è attenuata (rispetto<br />

all'opposizione all'esecuzione) sia per quanto riguarda <strong>la</strong> competenza, che<br />

spetta sempre al giudice <strong>dell'esecuzione</strong>, sia per quanto attiene al<strong>la</strong> sentenza<br />

conclusiva del giudizio di opposizione che, per scelta normativa espressa<br />

(tenuta ferma nelle varie riforme), non potrà essere appel<strong>la</strong>ta (art. 618, comma<br />

3), ma andrà così soggetta immediatamente al ricorso straordinario per<br />

cassazione, ex art. 111, comma 2, Cost. Sul punto si segna<strong>la</strong> che, su un piano<br />

concettuale, <strong>la</strong> bifasicità dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. sembra trovare un<br />

suo fondamento più nel<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dell’imparzialità del giudice, che non nel<strong>la</strong><br />

possibilità di separare idealmente <strong>la</strong> fase caute<strong>la</strong>re dal merito. In tal senso <strong>la</strong><br />

modifica degli artt. 617 ss. c.p.c. andrebbe letta in corre<strong>la</strong>zione con il disposto<br />

del nuovo art. 186 bis disp. att. c.p.c., come introdotto dal<strong>la</strong> legge 69/2009.<br />

Tale norma, si vedrà, sancisce l’incompatibilità del giudice del merito da<br />

«quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta opposizione».<br />

Mentre nell’opposizione all’esecuzione, dunque, si sarebbe voluto separare<br />

ciò che è <strong>la</strong> fase caute<strong>la</strong>re dal giudizio sull’esistenza del «diritto a procedere<br />

all’esecuzione forzata», nell’opposizione agli atti si sarebbe voluto,<br />

essenzialmente, sottrarre il sindacato sul<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità formale di un atto<br />

esecutivo a quel giudice che tale atto aveva conosciuto (o, peggio, posto in<br />

essere).<br />

81 Si suole dire che se l'opposizione all'esecuzione è uno strumento volto al controllo di<br />

legittimità sostanziale <strong>dell'esecuzione</strong> e del titolo, lo strumento dell'opposizione agli atti<br />

esecutivi è uno strumento volto al controllo del<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità formale del titolo, del precetto e<br />

dei successivi atti esecutivi; e che se l'opposizione ex art. 615 c.p.c. riguarda l'an<br />

<strong>dell'esecuzione</strong>, lo strumento di cui all'art. 617 c.p.c. riguarda il suo quomodo. Cfr.<br />

MONTELEONE, Manuale., ibidem. In giurisprudenza v. Cass. 10 dicembre 2001 n. 15561.<br />

82 In tal senso: FURNO, Disegno sistematico delle opposizioni nel processo esecutivo., cit.,<br />

p. 95 ss; MONTELEONE, Manuale., ibidem; SATTA, Commentario al codice di procedura<br />

civile, vol. III, Mi<strong>la</strong>no, 1959, p. 472 ss. V. anche: CARNELUTTI, Istituzioni di Diritto<br />

processuale civile, vol. III, Roma, 1956 pp. 98, secondo cui <strong>la</strong> stessa sentenza che definisce<br />

il giudizio di opposizione avrebbe natura di atto esecutivo.<br />

85


Se tale ricostruzione fosse corretta sarebbe lecito concludere che <strong>la</strong><br />

separazione delle due fasi è «più debole» nell’opposizione agli atti di quanto<br />

non lo sia nelle opposizioni all’esecuzione proposte dal debitore o dal terzo. Il<br />

che, come si vedrà, potrebbe giustificare <strong>la</strong> minore complessità del<br />

procedimento (e, per come si vedrà, l’esclusione del rec<strong>la</strong>mo, per questo tipo<br />

di <strong>sospensione</strong>).<br />

Con riguardo al<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione, a seguito di opposizione ex<br />

art. 617 c.p.c., <strong>la</strong> stagione delle riforme del 2005-2009, se ha risolto - almeno<br />

nel suo testo provvisoriamente definitivo - taluni problemi sorti in passato ne<br />

ha creati altri. Ed invero, come si vedrà tra breve, se è stata, oggi,<br />

definitivamente ammessa <strong>la</strong> possibilità per il giudice dell’esecuzione, in<br />

questo tipo di opposizione, di sospendere <strong>la</strong> procedura, si pongono - a seguito<br />

del<strong>la</strong> riforma degli effetti e del regime del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> - nuove delicate<br />

questioni (ci si riferisce, in partico<strong>la</strong>re, agli effetti estintivi), atteso oltretutto<br />

che le regole dettate dal terzo comma dell’art. 624 c.p.c. vengono considerate<br />

applicabili «in quanto compatibili».<br />

Analogamente a quanto si è fatto supra, a proposito delle opposizioni ex<br />

art. 615 e 619 c.p.c., per cogliere gli aspetti problematici dell’argomento<br />

affrontato occorre prendere le mosse dal concetto di opposizione agli atti<br />

esecutivi e da come tale istituto risulta oggi disciplinato dall’ordinamento<br />

positivo.<br />

L’art. 617 c.p.c. prevede il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi,<br />

come noto, quando si contesti <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità formale del titolo e del precetto o<br />

del<strong>la</strong> loro notificazione, ovvero quando si oppongano singoli atti di<br />

esecuzione.<br />

Per quanto riguarda il concetto di irrego<strong>la</strong>rità formale, si ritiene<br />

normalmente che esso si sovrapponga con quello di nullità, con <strong>la</strong><br />

conseguenza che sarebbero applicabili le norme di cui agli artt. 156 - 162<br />

c.p.c. 83 (ivi compresa l'impossibilità di far valere una nullità se l'atto ha<br />

raggiunto il suo scopo, <strong>la</strong> non rilevabilità del<strong>la</strong> nullità dal<strong>la</strong> parte che vi ha<br />

dato luogo o che vi ha rinunciato anche tacitamente etc.).<br />

83 MONTELEONE, Manuale., ibidem.<br />

86


È stato sostenuto, tuttavia, che se l'irrego<strong>la</strong>rità è talmente grave da<br />

distruggere l'attitudine del titolo a dare ingresso all'esecuzione forzata essa<br />

sarà denunciabile con l'opposizione all'esecuzione 84 .<br />

Accanto all'irrego<strong>la</strong>rità formale del titolo e del precetto possono essere<br />

oggetto del<strong>la</strong> opposizione agli atti esecutivi anche <strong>la</strong> contestazione dei vizi di<br />

notificazione del titolo e del precetto, nonché <strong>la</strong> contestazione del<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità<br />

formale degli altri atti del procedimento esecutivo; nonché, secondo <strong>la</strong><br />

giurisprudenza, del<strong>la</strong> loro opportunità o congruenza 85 .<br />

Anche con riguardo all'opposizione ex art. 617 c.p.c. il legis<strong>la</strong>tore ha<br />

adottato una struttura bifasica, con fase del merito caute<strong>la</strong>re distinta da quel<strong>la</strong><br />

del merito.<br />

Nel<strong>la</strong> fase caute<strong>la</strong>re - che si svolge, giusta il disposto dell’art. 185 disp. att.,<br />

secondo le regole dei procedimenti camerali - è espressamente attribuito, a<br />

seguito del<strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 2006, al giudice <strong>dell'esecuzione</strong> il potere di<br />

sospendere <strong>la</strong> procedura.<br />

84 MONTELEONE, Manuale., ibidem.<br />

85 Anche nell'opposizione agli atti esecutivi è prevista una differenza a seconda che essa sia<br />

proposta prima o dopo l'inizio <strong>dell'esecuzione</strong>. Prima che abbia inizio l'esecuzione<br />

l'opposizione va proposta con citazione, dinanzi al giudice ove <strong>la</strong> parte che ha notificato<br />

l'atto di precetto ha eletto domicilio (art. 480 c.p.c.). In mancanza di tale elezione di<br />

domicilio, l'opposizione si propone dinanzi al giudice del luogo in cui il precetto è stato<br />

notificato (e le comunicazioni al creditore procedente si fanno presso <strong>la</strong> cancelleria del<br />

giudice stesso). Sul termine di decadenza è a tutti noto che <strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 2005 ha elevato<br />

quello originario, iugu<strong>la</strong>torio di cinque giorni (il legis<strong>la</strong>tore, nel 1940, poteva realmente<br />

essere convinto che il processo si sarebbe chiuso in uno-due mesi) in quello più ampio di<br />

venti. Si è visto sopra, però, che manca, allo stato, un coordinamento con l'opposizione del<br />

debitore al<strong>la</strong> cosa oggetto del pegno, prevista dall'art. 2797 c.c. (rimasta a 5 giorni). Il<br />

termine per proporre opposizione deducendo vizi del precetto e del titolo decorre dal<strong>la</strong><br />

notifica, ma se è stato impossibile rispettare il termine per caso fortuito o forza maggiore,<br />

ovvero se si contesta proprio <strong>la</strong> validità del<strong>la</strong> notifica tale termine decorre dal primo atto di<br />

esecuzione. Se oggetto dell'opposizione sono i singoli atti esecutivi successivi, il termine<br />

decorre dal loro compimento, o dal<strong>la</strong> notizia di essi, quando <strong>la</strong> legge ne prevede <strong>la</strong><br />

comunicazione alle parti.<br />

87


Successivamente il giudice <strong>dell'esecuzione</strong> assegna un termine per iscrivere<br />

<strong>la</strong> causa al ruolo e «introdurre il giudizio di merito» 86 .<br />

Quindi anche qui il semplice deposito del ricorso non determina <strong>la</strong><br />

pendenza del giudizio di merito. Solo che qui <strong>la</strong> scelta del legis<strong>la</strong>tore è più<br />

difficile da comprendere ed anche da applicare, anche tenuto conto che <strong>la</strong><br />

proposizione dell'opposizione ex art. 617 è subordinata ad uno stretto termine<br />

di decadenza; sicché possono porsi, in concreto, numerosi problemi<br />

applicativi, connessi al<strong>la</strong> possibilità per il soggetto convenuto nel giudizio di<br />

merito di di<strong>la</strong>tare il thema decidendum con eventuali domande riconvenzionali<br />

86 La legge n. 69/2009 (all'art. 53) ha introdotto l’ art. 186 bis nelle disp.att. c.p.c., secondo<br />

cui «i giudizi di merito di cui all'articolo 618, secondo comma, del codice sono trattati da<br />

un magistrato diverso da quello che ha conosciuto degli atti avverso i quali è proposta<br />

opposizione». La formu<strong>la</strong>, sebbene inutilmente contorta e involuta, sembra voler dire:<br />

«diverso da quello che ha emesso gli atti in re<strong>la</strong>zione ai quali è dedotta l'irrego<strong>la</strong>rità<br />

formale, <strong>la</strong> nullità, l'inopportunità, ovvero che ha emesso provvedimenti consequenziali<br />

rispetto all'atto esecutivo che costituisce specifico oggetto dell'opposizione». Solo che<br />

l'espressione «conosciuto degli» potrebbe legittimare una interpretazione molto rigorosa, nel<br />

senso di una incompatibilità generalizzata nei confronti di qualunque giudice che abbia<br />

conosciuto gli atti (anche in altro giudizio di opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione).<br />

Comunque una simile lettura (ma, a ben vedere, <strong>la</strong> stessa norma, anche se intesa nel<strong>la</strong> sua<br />

accezione meno rigorosa) non pare opportuna. Da come si è visto supra, par<strong>la</strong>ndo del<strong>la</strong><br />

struttura delle opposizioni, le irrego<strong>la</strong>rità denunciate con l’opposizione agli atti esecutivi<br />

sono comunque avvenute in una fase senza contraddittorio; non si comprende perché il<br />

giudice, per dire, dell'opposizione a decreto ingiuntivo non possa essere lo stesso che ha<br />

emesso il decreto. Si rammenta, del resto, che <strong>la</strong> Consulta, con sentenza successiva al<strong>la</strong><br />

modifica dell’art. 111 Cost., aveva ritenuto manifestamente infondata <strong>la</strong> questione di<br />

legittimità costituzionale degli artt. 617 e 618 c.p.c., nel<strong>la</strong> parte in cui non prevedono<br />

l’obbligo di astensione del giudice dell’esecuzione chiamato a conoscere dell’opposizione<br />

agli atti esecutivi, sull’esatto rilievo che - appunto - l’opposizione non introduce un diverso<br />

grado di giudizio, ma un giudizio a cognizione e a contraddittorio pieni in un procedimento<br />

che, fino a quel momento, tali caratteri non aveva: Corte cost. 28 novembre 2002 n.497, in<br />

Giur. cost., 2002, p.6. Per una disamina v. DEMARCHI, Il nuovo processo civile, Mi<strong>la</strong>no,<br />

2009, p.444.<br />

88


(nell’ipotesi che dette domande avrebbero dovuto, a loro volta, costituire<br />

oggetto di autonoma e tempestiva opposizione) 87 .<br />

In forza dell’art. 618 c.p.c., come oggi novel<strong>la</strong>to dal<strong>la</strong> legge 24 febbraio<br />

2006 n. 52, il giudice dell’esecuzione potrà «sospendere <strong>la</strong> procedura».<br />

È noto che, anteriormente al<strong>la</strong> riforma del 2006, era stato molto discusso in<br />

dottrina e in giurisprudenza se l’opposizione agli atti fosse idonea a<br />

sospendere l’esecuzione 88 o se potesse dar luogo ad un provvedimento di<br />

sostanziale inibizione o differimento del compimento di un atto, fino al<strong>la</strong><br />

definizione del re<strong>la</strong>tivo giudizio 89 . La giurisprudenza, sul punto, dopo iniziali<br />

resistenze aveva concluso che i «provvedimenti indi<strong>la</strong>zionabili» previsti<br />

dall’art. 618 c.p.c. avrebbero potuto assumere il contenuto di <strong>sospensione</strong> del<br />

processo esecutivo, determinandosi in tal caso una situazione analoga, in<br />

87 Dal momento che l’opposizione agli atti esecutivi è, giusta l’espressa previsione dell’art.<br />

512 c.p.c., lo strumento attraverso il quale si debbono impugnare le ordinanze emesse dal<br />

giudice dell’esecuzione in sede di risoluzione delle controversie in sede di distribuzione, <strong>la</strong><br />

sua struttura bifasica, corre<strong>la</strong>ta al<strong>la</strong> previsione di un rigido termine di decadenza, genera<br />

delicati problemi applicativi. Non è chiaro, in partico<strong>la</strong>re se, in caso di opposizione proposta<br />

da uno dei creditori avverso l’ordinanza che ha risolto le controversie e dichiarato esecutivo<br />

il progetto di distribuzione, gli altri che non hanno proposto analogo strumento nei termini<br />

di legge possano, nel giudizio di merito «proporre domande riconvenzionali» (ed essere,<br />

sostanzialmente rimessi in termini) ovvero se <strong>la</strong> introduzione di nuovi temi sia subordinata<br />

al<strong>la</strong> proposizione di una autonoma opposizione. Si ponga il seguente caso: In un processo<br />

esecutivo proposto da A contro B, interviene C, con un primo credito. Successivamente C<br />

interviene anche per un secondo credito, ma all’udienza per l’approvazione del progetto di<br />

distribuzione il creditore procedente A contesta l'estinzione del diritto di cui al primo<br />

intervento di C. Il giudice, a questo punto, dichiara inammissibile il secondo intervento di C,<br />

mentre approva al tempo stesso il progetto di distribuzione (rigettando, quindi, le doglianze<br />

di A sul primo credito di C). Avverso tali provvedimenti (sia contro il provvedimento che ha<br />

dichiarato inammissibile il suo secondo intervento, sia contro quello che ha approvato il<br />

progetto di distribuzione) solo C propone opposizione. Il creditore procedente A <strong>la</strong>scia,<br />

invece, decorrere il termine per proporre opposizione agli atti esecutivi. All'udienza del<br />

merito caute<strong>la</strong>re, tuttavia, si costituisce per dedurre, nuovamente, l'estinzione del diritto di<br />

cui al primo intervento di C. La stessa domanda viene reiterata, nel giudizio di merito, sotto<br />

forma di riconvenzionale di C. Ci si pone il problema se una sia domanda debba essere<br />

considerata ammissibile. La soluzione dipende, probabilmente, da quanto si considererà<br />

autonoma <strong>la</strong> fase caute<strong>la</strong>re da quel<strong>la</strong> di merito. Probabilmente <strong>la</strong> risposta dovrà essere<br />

negativa, atteso che <strong>la</strong> lettera dell’art. 617 c.p.c. continua a recitare che l’opposizione «si<br />

propone» nel termine di venti giorni, segno che «il giudizio di merito», nonostante <strong>la</strong> sua<br />

assimi<strong>la</strong>zione al giudizio di merito dei procedimenti caute<strong>la</strong>ri, è pur sempre una fase di un<br />

unico procedimento.<br />

88 Cfr. MANDRIOLI, Corso di diritto processuale civile, vol. III, Torino 1997, p. 460; LUISO,<br />

Diritto processuale civile, vol. III, Mi<strong>la</strong>no 1999, p. 66; BONSIGNORI L'esecuzione forzata,<br />

Torino 1996, p. 343.<br />

89 ORIANI, Opposizione all'esecuzione, Digesto Italiano, vol. IV civ., XIII, Torino 1995, p.<br />

624.<br />

89


ordine agli effetti, a quel<strong>la</strong> prodotta dall'ordinanza di <strong>sospensione</strong> ex art. 624<br />

c.p.c. 90 .<br />

La questione ha, oggi, apparentemente perso rilievo, atteso che il novel<strong>la</strong>to<br />

art. 618 c.p.c. prevede oggi espressamente <strong>la</strong> possibilità per il giudice<br />

dell’esecuzione, nel<strong>la</strong> fase del c.d. merito caute<strong>la</strong>re, di sospendere <strong>la</strong><br />

procedura. Dico «apparentemente» perché <strong>la</strong> distinzione tra «<strong>sospensione</strong>» e<br />

«provvedimenti indi<strong>la</strong>zionabili», proprio nel momento in cui sembra superata<br />

da una precisa scelta normativa, potrebbe riacquisire valore e importanza<br />

tutt’altro che secondaria.<br />

Il quarto comma dell’art. 624 c.p.c. prevede, infatti, genericamente che <strong>la</strong><br />

disposizione di cui al terzo comma «si applica, in quanto compatibile, anche<br />

al caso di <strong>sospensione</strong> del processo disposta ai sensi dell’articolo 618». Il<br />

richiamo al comma citato sembra comportare che venga richiamato anche il<br />

meccanismo dell’estinzione in caso di stabilizzazione nel provvedimento di<br />

<strong>sospensione</strong> e successiva, mancata introduzione del giudizio di merito. E<br />

tuttavia una tale soluzione, se può avere una sua giustificazione - condivisibile<br />

o meno che sia - per quanto riguarda le opposizioni afferenti <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità<br />

formale o <strong>la</strong> notifica del titolo e del precetto, diviene irragionevole se<br />

l’opposizione riguarda uno specifico atto di esecuzione, successivo all’inizio<br />

del<strong>la</strong> procedura. In tale ipotesi <strong>la</strong> sanzione dell’estinzione potrebbe risultare<br />

sproporzionata, tenuto anche conto che, vertendosi solo sul<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità di un<br />

singolo atto, l’eventuale accoglimento del «giudizio di merito» potrebbe non<br />

avere, neppure in linea astratta e teorica, conseguente tanto nette e definitive.<br />

La soluzione, allora, che sembra più ragionevole è quel<strong>la</strong> di muovere<br />

dall’esegesi del<strong>la</strong> locuzione «in quanto compatibili», di cui al quarto comma<br />

dell’art. 624 c.p.c., e giungere ad una soluzione artico<strong>la</strong>ta del seguente tipo.<br />

La possibilità di far dichiarare tout court l’estinzione dell’intero processo<br />

esecutivo, anche per il caso di inattività delle parti e mancata introduzione del<br />

giudizio di merito, dovrebbe essere condizionata al<strong>la</strong> natura concreta del vizio<br />

dedotto. Se, cioè, questo afferisce ad un atto esecutivo emesso nel corso<br />

dell’esecuzione, ma successivamente al suo inizio, <strong>la</strong> possibilità di estinguere<br />

<strong>la</strong> procedura andrebbe esclusa. Ed infatti, come detto, anche l’eventuale<br />

90 Cass. 20 aprile 1991 n.4278; Trib. Torino 4 luglio 2003, in Giur. merito, 2004, p. 70.<br />

90


accoglimento dell’opposizione potrebbe non avere come conseguenza <strong>la</strong><br />

caducazione dell’intera esecuzione, ma, probabilmente, dei soli atti<br />

eventualmente compiuti a seguito di quello «irrego<strong>la</strong>re». Di conseguenza,<br />

andando di contrario avviso ed applicando indiscriminatamente <strong>la</strong> rego<strong>la</strong><br />

dell’estinzione al<strong>la</strong> fattispecie, si avrebbe il paradosso di una tute<strong>la</strong><br />

«caute<strong>la</strong>re» - sia o meno tale in senso pieno o solo <strong>la</strong>tamente - assai più<br />

incisiva di quel<strong>la</strong> di merito.<br />

Potrà, per contro, essere pronunciata l’estinzione ogni qualvolta sia stato<br />

dedotto una irrego<strong>la</strong>rità del titolo o del precetto, ovvero del<strong>la</strong> loro notifica.<br />

Altra soluzione potrebbe essere quel<strong>la</strong> di ridare vita al<strong>la</strong> vecchia distinzione<br />

tra atto indi<strong>la</strong>zionabile, anche a contenuto inibitorio, e <strong>sospensione</strong> in senso<br />

stretto. La lettera del<strong>la</strong> legge sembra, infatti, subordinare l’estinzione al<strong>la</strong> so<strong>la</strong><br />

ipotesi di «<strong>sospensione</strong>», restando, dunque, fuori dall’ambito dell’art. 624<br />

comma terzo i casi di mancata riassunzione del giudizio di merito, a seguito di<br />

altro provvedimento «indi<strong>la</strong>zionabile» 91 .<br />

Più in generale, comunque, potrebbe criticarsi, sotto il profilo<br />

dell’opportunità, <strong>la</strong> soluzione dell’estinzione, per il caso di una opposizione -<br />

quale quel<strong>la</strong> agli atti esecutivi - vertente sul<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità formale di atti.<br />

La formu<strong>la</strong>zione normativa porta un ulteriore problema: l’art. 618 c.p.c.,<br />

pur prevedendo <strong>la</strong> possibilità che l’esecuzione venga sospesa, non menziona i<br />

requisiti per l’emissione di tale provvedimento. Se si riterrà applicabile il<br />

regime di estinzione dettato dall’art. 624, anche nei limiti sopra indicati, dovrà<br />

concludersi per <strong>la</strong> necessità dei «gravi motivi», secondo le regole sopra<br />

illustrate, a proposito di opposizione all’esecuzione.<br />

La necessità dei gravi motivi, del resto, parrebbe suggerita<br />

dall’accostamento tra le locuzioni «provvedimenti indi<strong>la</strong>zionabili» e<br />

<strong>sospensione</strong>. Riteniamo che, a maggior ragione se si ammette <strong>la</strong> possibilità<br />

dell’estinzione a seguito del provvedimento caute<strong>la</strong>re, <strong>la</strong> concessione del<strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> dovrebbe essere subordinata all’accertamento del fumus e del<br />

periculum. Si rinvia, al riguardo, alle considerazioni svolte a proposito<br />

dell’opposizione ex art 615 c.p.c.<br />

91 Siffatti provvedimenti indi<strong>la</strong>zionabili, in caso di mancata introduzione del giudizio di<br />

merito, diverranno dunque tout court inefficaci, posto che l’art. 624 comma quarto c.p.c.<br />

richiama esclusivamente il provvedimento di <strong>sospensione</strong>. Cfr. MONTELEONE, Manuale., p.<br />

271.<br />

91


La novel<strong>la</strong> del 2009, infine, ha eliminato il riferimento all’art. 618 bis<br />

c.p.c., originariamente introdotto dal<strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 2005-2006. Sul punto,<br />

tuttavia, non pare che <strong>la</strong> eliminazione abbia qualche conseguenza sul piano<br />

giuridico. Sembra, infatti, che il legis<strong>la</strong>tore abbia voluto semplicemente<br />

eliminare un refuso normativo, dal momento che l’art. 618 bis c.p.c. non<br />

disciplina alcuna <strong>sospensione</strong> (che è, invece, prevista dall’art. 618 c.p.c.) 92 .<br />

Quanto all’opposizione c.d. preesecutiva, il dato letterale del<strong>la</strong> norma non<br />

pare consentire <strong>la</strong> applicabilità del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>. Ed invero l’art. 618 c.p.c.<br />

menziona espressamente il «giudice dell’esecuzione», <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> del<strong>la</strong><br />

«procedura» e l’assegnazione di un «termine perentorio l’introduzione del<br />

giudizio di merito», istituti e regole che mal si adattano ad una ipotesi di<br />

opposizione antecedente all’inizio dell’esecuzione forzata.<br />

Per altro verso l’esclusione del legis<strong>la</strong>tore pare avere una sua coerenza: con<br />

l’opposizione ex art. 617 primo comma si contesta pur sempre una mera<br />

irrego<strong>la</strong>rità formale del titolo e del precetto e non già il diritto a procedere ad<br />

esecuzione forzata. Pertanto <strong>la</strong> «<strong>sospensione</strong>» dell’efficacia esecutiva del<br />

titolo sarebbe una conseguenza ultronea e non del tutto coerente rispetto allo<br />

specifico strumento. Il creditore dovrebbe, pur sempre, essere in condizione di<br />

notificare un nuovo precetto, corretto, e procedere, sul<strong>la</strong> base del medesimo<br />

titolo, all’esecuzione forzata. L’inibizione dell’efficacia esecutiva del titolo gli<br />

precluderebbe - in assenza di una valida ragione sostanziale - tale facoltà 93 .<br />

92 Cfr. BALENA, La nuova pseudo-riforma del<strong>la</strong> giustizia civile (un primo commento del<strong>la</strong><br />

legge n. 18 giugno 2009, n. 69), in www.judicium.it.<br />

93 Nel senso indicato: Trib. Torino, 21 settembre 2007, in www.ilcaso.it.<br />

92


IV. La <strong>sospensione</strong> disposta dal giudice dinanzi al quale è impugnato il<br />

titolo.<br />

IV.1. In generale: quale disciplina?<br />

Rientrano tra le ipotesi di <strong>sospensione</strong> dell’efficacia esecutiva del titolo,<br />

innanzitutto, le inibitorie di cui agli artt. 283, 373, 401 e 407 c.p.c. 1 , id est:<br />

tutti quei provvedimenti emessi dal giudice dinanzi al quale è impugnato<br />

stricto sensu un titolo esecutivo giudiziale. La dottrina, però, include in questa<br />

categoria anche le ipotesi di <strong>sospensione</strong> disposte nell’ambito<br />

dell’opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 649 c.p.c. e di opposizione<br />

tardiva avverso l’ordinanza per <strong>la</strong> convalida di sfratto ex art. 668 quarto<br />

comma c.p.c. 2 . La nozione di «giudice dell’impugnazione» va, allora, intesa in<br />

senso atecnico ed ampio; comprensiva, cioè, non solo dei mezzi di gravame in<br />

senso stretto, ma anche di tutte quelle ipotesi in cui il titolo esecutivo è<br />

rimesso giudizialmente in discussione, o perché - <strong>la</strong>to sensu - impugnato o<br />

perché comunque opposto 3 .<br />

La <strong>sospensione</strong> di cui si discorre - è stato giustamente osservato - è da<br />

considerarsi esterna al processo esecutivo, atteso che <strong>la</strong> sua fattispecie<br />

costitutiva (i.e., il provvedimento di inibitoria dell’efficacia esecutiva del<br />

titolo) si realizza interamente al di fuori dal procedimento esecutivo. La<br />

<strong>sospensione</strong>, infatti, non viene pronunciata dal giudice dell’esecuzione, ma da<br />

quello - appunto - davanti al quale il titolo è impugnato.<br />

Va avvertito, al riguardo, che quando si par<strong>la</strong>, in questa sede, di esteriorità<br />

rispetto al procedimento esecutivo si prescinde da ogni considerazione di<br />

ordine temporale e cronologico tra l’inibitoria e l’inizio dell’esecuzione. Il<br />

1 LONGO La <strong>sospensione</strong> nel processo esecutivo, in MICCOLIS-PERAGO, L'esecuzione forzata<br />

riformata, Torino, 2009, p. 643 ss.<br />

2 LONGO, La <strong>sospensione</strong> del processo esecutivo, cit., ibidem.<br />

3 ARIETA-DE SANTIS, L’esecuzione forzata, in MONTESANO–ARIETA, Trattato di diritto<br />

processuale civile, Vol. III, Tomo II, Padova, 2007, I, 2., p.1543 ss., secondo cui «pur se <strong>la</strong><br />

legge par<strong>la</strong> qui di ‘impugnazione’ del titolo esecutivo, <strong>la</strong> ratio del<strong>la</strong> norma impone, a parer<br />

nostro, un’interpretazione estensiva, che ricomprenda ogni ipotesi di attribuzione al giudice<br />

del<strong>la</strong> cognizione del potere di incidere sull’efficacia esecutiva del provvedimento costituente<br />

titolo esecutivo, in forza del quale l’esecuzione è stata promossa». Per una disamina, v.<br />

CARPI, Sospensione dell’esecuzione, in Enc. giur. Treccani, p. 1 ss. 967, p. 4 ss.<br />

93


provvedimento di <strong>sospensione</strong> dell’efficacia esecutiva del titolo può essere<br />

disposto in pendenza di esecuzione forzata, come anteriormente al suo inizio.<br />

Ciò, tuttavia, costituirà un dato assolutamente accidentale e contingente<br />

rispetto al<strong>la</strong> disciplina dell’istituto. Il punto essenziale è che in tali ipotesi il<br />

provvedimento inibitorio è emesso da un giudice che non è quello<br />

dell’esecuzione (sia o meno questa iniziata) ma dinanzi al quale il titolo è<br />

impugnato.<br />

Accolta questa premessa - ma sul punto si tornerà tra breve - pare corretto<br />

ricondurre in questa categoria anche le sospensioni disposte dal giudice<br />

dell’opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.: anche in queste ipotesi, infatti, il<br />

provvedimento inibitorio viene emesso da un giudice che non è quello<br />

dell’esecuzione, ma quello del<strong>la</strong> «impugnazione», in senso <strong>la</strong>to, del titolo. Ciò<br />

è vieppiù evidente nelle ipotesi di esecuzione fondata su titolo stragiudiziale,<br />

ma mantiene tale connotazione, probabilmente, anche per il caso di<br />

opposizione a precetto avverso un titolo giudiziale (nei limiti, ovviamente, in<br />

cui detta opposizione sia ammessa) 4 .<br />

Una volta affermato il carattere esogeno dell’inibitoria dell’efficacia<br />

esecutiva del titolo rispetto al processo esecutivo occorre, però, porsi il<br />

problema del raccordo tra <strong>la</strong> prima e il secondo. In che modo - in altri termini<br />

- il provvedimento di <strong>sospensione</strong> dell’efficacia esecutiva del titolo esplicherà<br />

i suoi effetti nell’esecuzione pendente. E ciò, ovviamente, nell’ipotesi -<br />

tutt’altro che infrequente - in cui il soggetto (e.g., creditore in forza di una<br />

sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva ed impugnata dal<strong>la</strong><br />

controparte, ovvero di un decreto ingiuntivo, anch’esso provvisoriamente<br />

esecutivo, ma in pendenza di opposizione) non abbia atteso <strong>la</strong> decisione del<br />

giudice sull’inibitoria, ma abbia compiuto atti di esecuzione.<br />

L’effetto pratico fondamentale (a seguito del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’efficacia<br />

esecutiva del titolo il processo esecutivo non può proseguire) è - tutto<br />

sommato - abbastanza evidente. Rimane da accertare il modo con il quale tale<br />

risultato possa essere raggiunto: se occorra una specifica opposizione del<br />

debitore, ovvero se detto obiettivo possa essere raggiunto aliunde.<br />

4 Nel senso che <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> in caso di opposizione a precetto non rientri nel<strong>la</strong> disciplina<br />

di cui all’art. 623 c.p.c. v. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2009, p. 1249.<br />

94


La questione, va detto, è di grande interesse pratico, sopratutto al<strong>la</strong> luce<br />

delle riforme del 2005-2006 e del 2009: se si ritenesse necessario lo strumento<br />

dell’opposizione e <strong>la</strong> conseguente «<strong>sospensione</strong>» dell’esecuzione in corso,<br />

potrebbe trovare applicazione il novel<strong>la</strong>to disposto dell’art. 624 c.p.c., e <strong>la</strong><br />

conseguente possibilità di estinzione del processo esecutivo. Una siffatta<br />

soluzione - in linea teorica - potrebbe pure avere una sua giustificazione di<br />

ordine metagiuridica. Si pensi al<strong>la</strong> seguente ipotesi: un soggetto asserito<br />

creditore ottiene contro il debitore un decreto ingiuntivo provvisoriamente<br />

esecutivo. Il debitore propone opposizione ed ottiene, al<strong>la</strong> prima udienza, <strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> dell’efficacia esecutiva del decreto. Il creditore, tuttavia, prima<br />

ancora che il giudice si pronunzi sul<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> notifica un pignoramento<br />

presso terzi, sottoponendo a vincolo tutte le somme - poniamo - esistenti<br />

sull’unico conto corrente bancario del debitore. A questo punto il giudice<br />

dell’opposizione concede <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’efficacia esecutiva del decreto.<br />

Quid iuris del<strong>la</strong> procedura esecutiva? Il debitore potrà ottenere lo svincolo<br />

delle somme o queste dovranno rimanere sottoposte a vincolo fino al<br />

passaggio in giudicato del<strong>la</strong> sentenza di opposizione a decreto ingiuntivo?<br />

Potrà il debitore proporre opposizione all’esecuzione (facendo valere il fatto<br />

che l’efficacia esecutiva del titolo è stata sospesa) ed ottenere l’estinzione<br />

del<strong>la</strong> procedura?<br />

Sul piano sociale, va detto, potrebbe non risultare inconcepibile, nel<br />

bi<strong>la</strong>nciamento di interessi tra debitore che ha ottenuto l’inibitoria e creditore<br />

che non ha voluto attendere <strong>la</strong> decisione di questa, far prevalere le ragioni del<br />

primo. Resta da chiedersi, però, se tale risultato possa essere raggiunto, al<strong>la</strong><br />

stregua del diritto positivo, con lo strumento dell’art. 624 c.p.c., o se<br />

sussistano, comunque, altri rimedi per tute<strong>la</strong>re il debitore contro il creditore<br />

precipitoso. Sul punto si osserva quanto segue.<br />

La giurisprudenza pressoché unanime, innanzitutto, ritiene che il solo fatto<br />

che l’efficacia del titolo sia stata sospesa non comporta, per ciò solo,<br />

l’estinzione del<strong>la</strong> procedura esecutiva e lo svincolo delle somme, ma <strong>la</strong> sua<br />

semplice <strong>sospensione</strong> 5 . La <strong>sospensione</strong> dell’efficacia esecutiva del titolo,<br />

infatti, non ne determina - si è detto - <strong>la</strong> caducazione, ma solo l’impossibilità<br />

5 Cass. 16 gennaio 2006 n. 709; Cass. 16 ottobre 1992 n. 11342; per una disamina cfr.<br />

ARIETA-DE SANTIS, L’esecuzione forzata., ibidem.<br />

95


di esercitare l’azione esecutiva sino al<strong>la</strong> conclusione del giudizio di merito,<br />

nel cui ambito essa era stata concessa. Ne deriva che il processo di esecuzione<br />

deve essere semplicemente posto in uno stato di temporanea quiescenza 6 ,<br />

normativamente disciplinata dalle regole in materia di <strong>sospensione</strong>.<br />

Detta <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione forzata, inoltre, non ricadrebbe<br />

nell’ambito di applicazione dell’art. 624 c.p.c. (con tutte le conseguenze ad<br />

esso applicabili), atteso che si sarebbe in presenza, appunto, di un caso di<br />

<strong>sospensione</strong> disposto dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo 7 ,<br />

<strong>la</strong>ddove l’art. 624 citato disciplina <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> disposta dal giudice<br />

dell’esecuzione.<br />

Come logico corol<strong>la</strong>rio, considerato oltretutto che <strong>la</strong> stessa norma dell’art.<br />

623 c.p.c. può essere letta nel senso di far derivare dal<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong><br />

dell’efficacia esecutiva del titolo <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione, il giudice<br />

dell’esecuzione (una volta rilevata l’avvenuta inibitoria del titolo) dovrà<br />

limitarsi, ove necessario, ad emettere un provvedimento dichiarativo di una<br />

<strong>sospensione</strong> già verificatasi. Stante il carattere meramente ricognitivo,<br />

oltretutto, non dovrebbe essere richiesta neppure <strong>la</strong> proposizione di una<br />

formale opposizione all’esecuzione, essendo sufficiente una mera istanza ex<br />

art. 486 c.p.c 8 . Come ulteriore conseguenza, al provvedimento ricognitivo<br />

6 LONGO, La <strong>sospensione</strong> del processo esecutivo, cit., p. 663; SOLDI, Manuale<br />

dell’esecuzione forzata, cit., p. 1247. Cfr. anche le giuste osservazioni di CAPPONI, Appunti<br />

sulle opposizioni esecutive dopo le riforme del 2005-2006, in Riv. es. forz., 2007, p.606 e<br />

ID., Lineamenti del processo esecutivo, Bologna, 2008, p. 378, secondo cui un simile potere<br />

di caducare gli effetti del pignoramento nel frattempo compiuto dovrebbe essere<br />

espressamente attribuito dal<strong>la</strong> legge, mentre nessun giudice attualmente ne è fornito. Una<br />

tale constatazione sembra precludere il campo ad ogni soluzione alternativa, quale il ricorso<br />

ad un provvedimento ex art. 700 c.p.c., nel corso del giudizio di impugnazione, per ottenere<br />

lo svincolo delle somme o - nel caso di pignoramento immobiliare - <strong>la</strong> cancel<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong><br />

trascrizione del pignoramento. Per le soluzioni e<strong>la</strong>borate dal<strong>la</strong> giurisprudenza di merito per<br />

aggirare tale problema in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, infra al par. IV.5, a<br />

proposito del<strong>la</strong> c.d. «revoca» dell’efficacia esecutiva<br />

7 Per <strong>la</strong> medesima soluzione, in caso di <strong>sospensione</strong> disposta in sede di opposizione a<br />

precetto v. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, V ed., vol. II, Padova, 2009,<br />

p. 289 ss.<br />

8 Così: ARIETA-DE SANTIS, L’esecuzione forzata, cit., ibidem. LONGO, La <strong>sospensione</strong> del<br />

processo esecutivo, cit., ibidem.; SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata., cit., p. 1247; in<br />

giurisprudenza v. Cass. 16 gennaio 2006 n. 709; Cass. 16 ottobre 1992, n. 11342; Trib.<br />

Modena, 6 maggio 2009 in Il corriere del merito, 2009, p. 835. Contra, nel senso che<br />

occorra un’opposizione all’esecuzione v. App. Torino, 11 ottobre 2003, in Giur. it., 2004, p.<br />

1867 con nota di CHIARLONI.<br />

96


dell’avvenuta <strong>sospensione</strong> non seguiranno le conseguenze di cui all’art. 624<br />

c.p.c., limitate al caso di <strong>sospensione</strong> disposta a seguito di opposizione<br />

all’esecuzione 9 .<br />

Una simile soluzione, però, non soddisferà pienamente le esigenze e le<br />

aspettative del debitore: egli si troverà - nell’esempio prospettato - con le<br />

somme nel conto ancora vinco<strong>la</strong>te, e senza realistica prospettiva di ottenerne<br />

lo svincolo in tempi ragionevoli. Il debitore, allora, potrebbe preferire -<br />

piuttosto che utilizzare una semplice istanza ex art. 486 c.p.c. - proporre, una<br />

volta ottenuta l’inibitoria, anche opposizione all’esecuzione, al fine di tentare<br />

di ottenere l’estinzione del<strong>la</strong> procedura esecutiva.<br />

Per l’applicazione delle conseguenze estintive dell’art. 624 c.p.c. - e prima<br />

ancora per <strong>la</strong> configurabilità dell’opposizione in paro<strong>la</strong> - si pongono, però,<br />

numerosi problemi teorici e applicativi.<br />

Innanzitutto, sul piano letterale, si pone un problema connesso all’esegesi<br />

dell’art. 624 c.p.c. La norma, come detto, commina l’estinzione del<strong>la</strong><br />

procedura esecutiva ogni qualvolta, dopo <strong>la</strong> stabilizzazione del provvedimento<br />

caute<strong>la</strong>re 10 , non sia stato introdotto il giudizio di merito.<br />

Nell’ipotesi in esame, tuttavia, il giudizio di merito vero e proprio è già<br />

pendente, atteso che si tratta di quello vertente sull’esistenza del titolo (e<br />

dunque il gravame o l’opposizione, nel corso del cui procedimento è stato<br />

emesso il provvedimento sull’inibitoria).<br />

Consentire o, addirittura, imporre, dunque, al debitore di proporre,<br />

nell’ipotesi prospettata, opposizione all’esecuzione per ottenere <strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> dell’esecuzione, comporterebbe l’ulteriore problema di «riempire<br />

di contenuto» il giudizio di merito dell’opposizione. Questo - a seguire una<br />

simile impostazione - dovrebbe essere formu<strong>la</strong>to nei seguenti termini:<br />

«ritenere e dichiarare che non sussiste alcun diritto a procedere<br />

9 In tal senso <strong>la</strong> dottrina pressoché unanime; cfr. CHIARLONI, Opposizione all’esecuzione a<br />

seguito di <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione provvisoria di decreto ingiuntivo, in Giur. it., 2004, p.<br />

1869; LONGO, La <strong>sospensione</strong> del processo esecutivo, cit., ibidem.; LUISO, Processo di<br />

esecuzione forzata, in Sospensione del processo civile, in Enciclopedia del diritto, vol.<br />

XLIII, p.59 ss; OLIVIERI, Opposizione all’esecuzione, <strong>sospensione</strong> interna ed esterna, poteri<br />

officiosi del giudice, in Studi di diritto processuale civile in onore di Giuseppe Tarzia, II,<br />

Mi<strong>la</strong>no, 2005, p. 1271; cfr. anche BUCOLO, La <strong>sospensione</strong> nell’esecuzione. La <strong>sospensione</strong><br />

in generale, Mi<strong>la</strong>no, 1972, p. 283; ARIETA-DE SANTIS, L’esecuzione forzata, cit., ibidem.<br />

10 O per mancata proposizione del rec<strong>la</strong>mo, o per conferma o comunque emissione del<br />

provvedimento di <strong>sospensione</strong> a seguito del rec<strong>la</strong>mo medesimo.<br />

97


all’esecuzione forzata, atteso che il titolo è stato giudizialmente sospeso e<br />

verrà revocato all’esito del<strong>la</strong> definizione del giudizio di impugnazione».<br />

Poiché, tuttavia, in caso di concessione del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> è probabile che il<br />

giudizio di merito venga introdotto dal creditore (proprio per evitare <strong>la</strong><br />

conseguenza dell’estinzione) <strong>la</strong> domanda sarà formu<strong>la</strong>ta verosimilmente in<br />

termini esattamente opposti: «ritenere e dichiarare che esiste il diritto a<br />

procedere all’esecuzione forzata, atteso che esiste un titolo giudiziale,<br />

ancorché ad oggi sospeso».<br />

In questo modo non vi sarebbe, probabilmente, sovrapposizione tra giudizio<br />

di impugnazione del titolo e merito dell’opposizione, atteso che il secondo<br />

presupporrebbe, al contrario, <strong>la</strong> definizione del primo. Sul piano processuale,<br />

anzi, tra il giudizio di impugnazione del titolo e quello sul merito<br />

dell’opposizione si verificherebbe un fenomeno di pregiudizialità necessaria,<br />

con conseguente <strong>sospensione</strong> del secondo giudizio in attesa del<strong>la</strong> definizione<br />

del primo, giusta l’art. 295 c.p.c.<br />

In conclusione, però, al termine di questo complicato meccanismo di<br />

impugnazioni ed opposizioni nul<strong>la</strong> sarebbe risolto: il debitore non sarebbe<br />

comunque riuscito ad ottenere l’estinzione del pignoramento e lo svincolo<br />

delle somme pignorate, mentre il creditore sarebbe stato costretto ad<br />

introdurre un giudizio di merito sull’opposizione al solo fine di evitare tale<br />

conseguenza; e ciò pur nel<strong>la</strong> consapevolezza che detto giudizio di merito è,<br />

nel<strong>la</strong> sostanza, ultroneo se non proprio inutile 11 e che dovrà essere sospeso<br />

nelle more del<strong>la</strong> definizione del giudizio di impugnazione del titolo.<br />

Come ulteriore conseguenza si pone, probabilmente, un problema di<br />

sussistenza dell’interesse ex art. 100 c.p.c. del debitore a proporre una simile<br />

opposizione, se è vera <strong>la</strong> tesi secondo cui non può essere concessa <strong>la</strong> tute<strong>la</strong><br />

giurisdizionale ogni qualvolta l'accoglimento del<strong>la</strong> domanda, da parte del<br />

giudice, non sia idoneo a provocare una modificazione sufficientemente utile<br />

al patrimonio giuridico dell'attore 12 .<br />

11 La «vera battaglia», per così dire, si combatte infatti in sede di impugnazione del titolo.<br />

12 Per una disamina, v. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, vol.I, V ed.,<br />

Padova, 2009, p. 193 ss.; SASSANI, Interesse ad agire, I) Diritto processuale civile, in<br />

Enciclopedia giuridica Treccani, vol XVII, p. 4 ss. In giurisprudenza, v. Trib. Agrigento, 15<br />

- 16 giugno 2009 con nota di RUSSO, Difetto di interesse ad agire nelle azioni di mero<br />

accertamento di diritti di credito, in Il giusto processo civile, 2010, p. 541 ss.<br />

98


Se si è accettata, poi, <strong>la</strong> tesi che - a seguito di inibitoria del titolo - il giudice<br />

dell’esecuzione potrà limitarsi ad emettere un provvedimento meramente<br />

ricognitivo dell’avvenuta <strong>sospensione</strong> (salvo emettere i provvedimenti<br />

consequenziali eventualmente necessari per sospendere anche gli eventuali<br />

atti esecutivi comunque in corso 13 ), diventa molto difficile ammettere <strong>la</strong><br />

concessione di un ulteriore provvedimento caute<strong>la</strong>re ex art. 624 c.p.c. Il<br />

giudice dell’esecuzione, probabilmente, una volta preso atto dell’avvenuta<br />

inibitoria del titolo - e ciò, riteniamo, con efficacia retroattiva al<strong>la</strong> data del<br />

provvedimento del giudice dell’impugnazione - non potrà che rigettare<br />

l’istanza di <strong>sospensione</strong> ex art. 624 c.p.c.<br />

In primo luogo, infatti, si porrebbe un profilo del<strong>la</strong> inammissibilità<br />

dell’istanza: l’esecuzione, al<strong>la</strong> data del<strong>la</strong> presentazione del ricorso ex art. 615<br />

c.p.c. e comunque del<strong>la</strong> decisione sul c.d. merito caute<strong>la</strong>re, era da considerarsi<br />

già sospesa, e non sembra concepibile <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> di un procedimento già<br />

sospeso 14 . In secondo luogo mancherebbero, probabilmente, i «gravi motivi»<br />

richiesti dall’art. 624 c.p.c. per <strong>la</strong> concessione del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> a seguito<br />

dell’opposizione. Non, almeno, il requisito del periculum in mora, atteso che<br />

<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione non inciderebbe in modo significativo sul<strong>la</strong><br />

posizione lesa, invocata dal soggetto opponente.<br />

In conclusione riteniamo che <strong>la</strong> soluzione del<strong>la</strong> dottrina, che non sia<br />

necessaria, dopo l’avvenuta concessione dell’inibitoria dal giudice<br />

dell’impugnazione, una vera e propria opposizione, sia corretta e funzionale<br />

sotto ogni profilo, sia dogmatico che pratico. Se è vero che essa non tute<strong>la</strong><br />

adeguatamente il debitore che ha ottenuto l’inibitoria, dalle conseguenze<br />

negative del<strong>la</strong> prosecuzione dell’esecuzione forzata, non pare che <strong>la</strong> soluzione<br />

opposta costituisca una alternativa «credibile», anche sul piano pratico, posto<br />

che porterebbe - a fronte di benefici trascurabili (se non proprio inesistenti)<br />

per il debitore opponente - una inutile e dispendiosa duplicazione di giudizi.<br />

Si aggiunga, sul punto, che <strong>la</strong> Consulta è stata in più occasioni chiamata a<br />

pronunciarsi sul<strong>la</strong> questione se fossero compatibili con <strong>la</strong> Costituzione le<br />

13 Atti che, a seguire <strong>la</strong> presente impostazione, sarebbero comunque già inefficaci, giusta<br />

l’art. 626 c.p.c. Un tale provvedimento sarebbe, comunque, utile ad esempio per evitare <strong>la</strong><br />

prosecuzione di una eventuale consulenza tecnica di ufficio, etc.<br />

14 Nel senso prospettato nel testo v. Trib. Roma, 15 settembre 2004 in Gius, 2004, p. 3941.<br />

99


norme che introducono sospensioni disposte dal giudice del<strong>la</strong> cognizione,<br />

senza prevedere, al contempo, una causa di estinzione del processo esecutivo<br />

nel frattempo iniziato, ovvero, comunque, <strong>la</strong> (sopravvenuta) perdita di<br />

efficacia, sin dal suo inizio, del pignoramento connesso a tale processo, da<br />

dichiararsi dal giudice dell’esecuzione appositamente adito. Orbene, in siffatte<br />

occasioni, <strong>la</strong> Corte ha sempre negato l’esistenza di profili di incostituzionalità<br />

delle norme, richiamando l’esigenza di conservare, per tutto il tempo<br />

necessario al<strong>la</strong> definizione del giudizio di merito, gli atti esecutivi<br />

eventualmente compiuti prima del provvedimento di <strong>sospensione</strong><br />

dell’esecutività del titolo. E ciò al fine di non pregiudicare, nel rispetto del<br />

bi<strong>la</strong>nciamento degli interessi e dei diritti contrapposti, <strong>la</strong> posizione del<br />

creditore, il cui diritto è stato comunque riconosciuto, sia pure con<br />

provvedimento sommario (come nel caso del decreto ingiuntivo) o comunque<br />

ancora sub iudice e tendenzialmente suscettibile di revoca o riforma 15 .<br />

Specifico aspetto del<strong>la</strong> problematica sopra accennata è quello del<strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> del pignoramento di crediti futuri ed in partico<strong>la</strong>re di assegni<br />

periodici e/o del quinto dello stipendio.<br />

L’ipotesi cui si fa riferimento è sempre quel<strong>la</strong> del creditore in forza di un<br />

titolo provvisoriamente esecutivo (ma impugnato giudizialmente) che abbia<br />

dato inizio all’esecuzione forzata, senza attendere l’esito del<strong>la</strong> decisione<br />

sull’inibitoria. Solo che in tal caso il creditore, anziché sottoporre a vincolo il<br />

saldo del conto, pignora il quinto dello stipendio, o altro assegno periodico<br />

spettante al debitore.<br />

In siffatte ipotesi ci si domanda se - una volta sospesa (e.g., in sede di<br />

opposizione al decreto ingiuntivo, ovvero di appello) l’efficacia esecutiva del<br />

titolo - gli assegni maturandi in epoca successiva e prima del<strong>la</strong> definizione del<br />

giudizio sull’impugnazione del titolo siano sottoposti a vincolo. Se, in<br />

partico<strong>la</strong>re, il terzo debitor debitoris debba continuare ad operare <strong>la</strong> trattenuta,<br />

in attesa del<strong>la</strong> definizione del giudizio di impugnazione del titolo e dunque del<br />

definitivo provvedimento di assegnazione ovvero del<strong>la</strong> caducazione del<strong>la</strong><br />

procedura esecutiva.<br />

15 Corte cost. 4 dicembre 2000, n. 546; Corte cost. 8 marzo 1996 n. 65; Corte cost. 17<br />

giugno 1996 n .200; Corte cost. ord. 12 luglio 1996 n. 247.<br />

100


La soluzione appare abbastanza semplice per quanto riguarda i debiti del<br />

terzo, sorti anteriormente al<strong>la</strong> pronunzia sull’inibitoria (o, in subordine,<br />

qualora si negasse il carattere ricognitivo del<strong>la</strong> successiva <strong>sospensione</strong><br />

dell’esecuzione pronunciata dal giudice del<strong>la</strong> procedura, i debiti sorti<br />

anteriormente al<strong>la</strong> data di tale ultimo provvedimento). L’accoglimento<br />

dell’inibitoria non avrà alcun effetto su questi. Le trattenute operate, e.g., dal<br />

datore di <strong>la</strong>voro prima del<strong>la</strong> pronuncia di inibitoria, non potranno essere<br />

caducate, sicché le somme resteranno vinco<strong>la</strong>te fino al<strong>la</strong> chiusura del<strong>la</strong><br />

procedura.<br />

Conseguenza, inoltre, del carattere ricognitivo del provvedimento adottato<br />

dal giudice dell’esecuzione ex art. 486 c.p.c. è che - probabilmente - il<br />

processo esecutivo dovrà considerarsi ad ogni effetto sospeso dal<strong>la</strong> data<br />

dell’inibitoria, e non dal<strong>la</strong> successiva del provvedimento vero e proprio del<br />

giudice.<br />

Più delicata ed incerta appare <strong>la</strong> sorte dei debiti che matureranno<br />

successivamente al provvedimento di inibitoria. Secondo una prima<br />

impostazione, strettamente corre<strong>la</strong>ta al ragionamento sopra sviluppato,<br />

potrebbe concludersi che per tutta <strong>la</strong> durata del giudizio di impugnazione del<br />

titolo il debitor debitoris dovrà continuare ad operare le trattenute, fino al<br />

raggiungimento del tetto di cui all’art.546 c.p.c., e dunque delle somme<br />

precettate aumentate del<strong>la</strong> metà. La <strong>sospensione</strong>, infatti, non pare comportare<br />

<strong>la</strong> revoca del<strong>la</strong> validità ed efficacia degli atti esecutivi già compiuti. Una<br />

prima soluzione potrebbe essere data dall’interpretare estensivamente l’art.<br />

626 c.p.c., a norma del quale durante <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> non può essere compiuto<br />

alcun atto esecutivo «salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione».<br />

La norma, in partico<strong>la</strong>re, potrebbe essere letta in un’accezione ampliativa dei<br />

poteri del giudice, che potrebbe, nel momento in cui dispone <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> o<br />

prende atto del<strong>la</strong> inibitoria già disposta in sede di impugnazione, disporre <strong>la</strong><br />

revoca di specifici atti esecutivi già compiuti. In tal senso <strong>la</strong> norma avrebbe un<br />

suo importante precedente storico nell’art. 688 del Progetto Carnelutti e<br />

nell’art. 671 Sottocommissione C, che consentivano, appunto, al giudice di<br />

101


ordinare <strong>la</strong> revoca di «atti esecutivi già compiuti» 16 . Il legis<strong>la</strong>tore del 1940<br />

avrebbe inteso enunciare lo stesso principio dei Progetti Carnelutti,<br />

utilizzando, però, una formu<strong>la</strong>zione più flessibile, idonea ad attribuire i più<br />

ampi poteri al giudice dell’esecuzione: sia nel senso di autorizzare il<br />

compimento di taluni atti esecutivi, nonostante <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, sia nel senso di<br />

revocare taluni atti già compiuti. L’esegesi del<strong>la</strong> norma, dunque, sarebbe <strong>la</strong><br />

seguente: «quando il processo è sospeso <strong>la</strong> so<strong>la</strong> conseguenza è che nessun<br />

atto esecutivo ulteriore può essere compiuto. Il giudice dell’esecuzione può<br />

tuttavia derogare a tale principio, autorizzando il compimento di taluni atti,<br />

ovvero disponendo <strong>la</strong> revoca di atti già compiuti».<br />

Tale interpretazione sarebbe confortata dal<strong>la</strong> prospettiva generale del codice<br />

del 1940 che, ancor più dei Progetti Carnelutti 17 , si ispiravano ad una<br />

concezione autoritaria del processo ed attribuivano ampi poteri al giudice<br />

dell’esecuzione. Con <strong>la</strong> norma in esame i conditores dell’art. 626 c.p.c.<br />

avrebbero voluto rafforzare ulteriormente <strong>la</strong> previsione degli artt. 671<br />

Sottocommissione C e 688 Carnelutti, attribuendo al giudice dell’esecuzione -<br />

vero centro dell’esecuzione - il più ampio potere di deroga al<strong>la</strong> rego<strong>la</strong><br />

generale (i.e.: <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> comporta so<strong>la</strong>mente il divieto di porre in essere<br />

atti ulteriori).<br />

Tuttavia, sebbene l’attuale art. 626 c.p.c. abbia un evidente rapporto di<br />

filiazione spirituale dalle norme dei Progetti sopracitati, <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione<br />

normativa quale essa è pare, piuttosto, nel senso di limitare e non di estendere<br />

l’efficacia del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>. La norma pare dire esclusivamente che il giudice<br />

possa autorizzare il compimento di taluni specifici atti, salva, in questo caso,<br />

<strong>la</strong> difficoltà di individuare in concreto siffatti atti 18 .<br />

16 Sebbene l’attuale art. 626 c.p.c. abbia un evidente rapporto di filiazione dalle norme dei<br />

Progetti sopracitati, non pare che <strong>la</strong> locuzione «salvo diversa disposizione del giudice<br />

dell’esecuzione» possa essere interpretato in chiave estensiva, e che possa legittimare il<br />

giudice dell’esecuzione ad un provvedimento di «revoca». Per <strong>la</strong> disamina delle norme<br />

sopracitate dei Progetti Carnelutti e Sottocommissione C si rinvia al par. I.7.<br />

17 Come si è visto al capitolo I (ed ivi al<strong>la</strong> nota 47), scartati dal Guardasigilli Rocco perché<br />

non abbastanza «fascisti».<br />

18 Cfr. SATTA, Commentario al codice di procedura civile, vol. III, Mi<strong>la</strong>no, 1959, p. 505 ss.,<br />

secondo cui gli atti che avrebbero potuto essere autorizzati erano esclusivamente quelli<br />

amministrativi o conservativi, e non quelli esecutivi veri e propri.<br />

102


In conclusione, sebbene sia ben possibile che le intenzioni soggettive dei<br />

conditores fossero di attribuire all’art. 626 c.p.c. il medesimo significato che<br />

avevano le corrispondenti norme dei Progetti Carnelutti, il significato<br />

obiettivo del<strong>la</strong> norma non pare autorizzare una simile interpretazione<br />

estensiva.<br />

Le implicazioni negative di tale soluzione sono, però, evidenti. Il debitore<br />

subirebbe - nonostante <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione - praticamente tutti gli<br />

effetti negativi del pignoramento, nonostante <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> del<strong>la</strong> procedura<br />

esecutiva. E non solo con riguardo alle trattenute già effettuate dal terzo, ma<br />

anche a quelle realizzate dopo <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>.<br />

Ad una soluzione diversa si potrebbe pervenire <strong>la</strong>ddove si qualificassero le<br />

singole trattenute operate dal terzo atti di esecuzione 19 . In tal caso dovrebbe<br />

operare il generale disposto di cui all’art. 626 c.p.c., a norma del quale quando<br />

il processo è sospeso, e salva diversa disposizione del giudice dell’esecuzione,<br />

nessun atto esecutivo può essere compiuto. Da ciò si potrebbe far discendere il<br />

corol<strong>la</strong>rio che, successivamente al provvedimento di inibitoria, il terzo non<br />

può operare alcuna ulteriore trattenuta, ma deve attendere <strong>la</strong> prosecuzione<br />

dell’esecuzione, ovvero <strong>la</strong> definitiva caducazione del<strong>la</strong> procedura, con<br />

conseguente svincolo delle somme. Come ulteriore conseguenza, l’illegittima<br />

trattenuta del terzo, anteriormente al provvedimento di assegnazione, potrebbe<br />

essere contestata dal debitore con il rimedio dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.<br />

Si pone, infine, il problema del come opporsi agli atti di esecuzione<br />

eventualmente compiuti dal creditore successivamente al provvedimento di<br />

inibitoria concesso dal giudice dell’impugnazione, nonché dal<strong>la</strong> presa d’atto<br />

di tale <strong>sospensione</strong>, da parte del giudice dell’esecuzione.<br />

In linea teorica, va detto, le soluzioni astrattamente ipotizzabili sono due.<br />

Innanzitutto potrebbe sostenersi che, successivamente al<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong><br />

dell’efficacia esecutiva del titolo, il creditore non ha più «diritto» a procedere<br />

ad esecuzione forzata, sicché il compimento di atti «abusivi» potrebbe essere<br />

opposto dal debitore con il rimedio dell’opposizione all’esecuzione ex art. 615<br />

19 Il che pare, tutto sommato, abbastanza ragionevole, tenuto conto che l’eventuale errore<br />

del terzo, che operi - prima dell’ordinanza di assegnazione - una trattenuta di importo<br />

superiore a quello consentito, sarebbe probabilmente opponibile con il rimedio di cui all’art.<br />

617 c.p.c.<br />

103


c.p.c. 20 Siffatta soluzione ha l’indubbio vantaggio pratico - decisivo sotto il<br />

profilo del<strong>la</strong> giustizia sostanziale - del<strong>la</strong> mancanza di un termine perentorio,<br />

più o meno iugu<strong>la</strong>torio, per <strong>la</strong> sua proponibilità. Su un piano teorico, però,<br />

appare poco aderente al<strong>la</strong> ratio ed agli effetti del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong><br />

dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 626 c.p.c. Questa, infatti, non priva il<br />

creditore del diritto ad agire in executivis, ma - semplicemente - impedisce,<br />

dopo <strong>la</strong> sua concessione, il compimento di ulteriori atti esecutivi, salva,<br />

peraltro, differente disposizione del giudice dell’esecuzione. La<br />

«prosecuzione» dell’esecuzione da parte del creditore (i.e., il compimento di<br />

ulteriori atti) si profi<strong>la</strong>, allora, non come una esecuzione sine titulo, ma come<br />

un semplice compimento di atti esecutivi, al di fuori dei casi stabiliti dal<strong>la</strong><br />

legge. La soluzione, allora, più corretta su un piano formale - e sotto certi<br />

aspetti «naturale» -, sembra quel<strong>la</strong> dell’opposizione agli atti esecutivi ex art.<br />

617 c.p.c 21 , quale rimedio naturale per contestare <strong>la</strong> legittimità dei singoli atti<br />

di esecuzione. Non v’è, però, chi non veda come tale soluzione appaia<br />

inadeguata, sotto il profilo del<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> del debitore: questi, pur avendo già<br />

ottenuto <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’efficacia esecutiva del titolo, avrebbe l’onere di<br />

proporre opposizione in un termine, comunque, ristretto, ancorché lontano<br />

dagli originari cinque giorni previsti dal<strong>la</strong> vecchia normativa; in caso<br />

contrario l’atto - ancorché illegittimamente posto - diverrebbe incontestabile.<br />

Quale che sia <strong>la</strong> soluzione adottata, è opportuno analizzarne le conseguenze<br />

ulteriori. Poniamo il caso del debitore che abbia ottenuto l’inibitoria ed abbia<br />

fatto prendere atto di questa al giudice dell’esecuzione, con istanza ex art. 486<br />

c.p.c. Ipotizziamo, tuttavia, che nelle more o anche successivamente al<br />

provvedimento del giudice dell’esecuzione, il creditore abbia compiuto atti<br />

esecutivi. Ritenere esperibile, avverso tale condotta, l’opposizione<br />

all’esecuzione comporterebbe l’applicabilità del meccanismo di cui all’art.<br />

20 In dottrina cfr. ARIETA-DE SANTIS, L’esecuzione forzata, cit., p. 1547; VITTORIA, La<br />

<strong>sospensione</strong> esterna del processo esecutivo. La <strong>sospensione</strong> disposta dal giudice<br />

dell’esecuzione, in Riv. esec. forz., Torino, 2007, p. 401 ss.<br />

21 Cass. 16 gennaio 2006, n. 709; Cass. 16 ottobre 1992, n. 11342; Trib. Modena, 6 maggio<br />

2009 in Il corriere del merito, 2009, p. 835. Per <strong>la</strong> dottrina cfr.: CHIARLONI, Opposizione<br />

all’esecuzione., cit., ibidem; FINOCCHIARO, L’esercizio dei poteri caute<strong>la</strong>ri implica<br />

valutazioni di merito, in Guida al diritto, 2006, fasc. 14, p.66; LONGO, La <strong>sospensione</strong> nel<br />

processo esecutivo., cit., ibidem; LUISO, Processo di esecuzione forzata., cit., ibidem.;<br />

OLIVIERI, Opposizione all’esecuzione, <strong>sospensione</strong> interna ed esterna., cit., ibidem.; SOLDI,<br />

Manuale dell’esecuzione forzata, Padova, 2009, p. 1247.<br />

104


624 c.p.c.: il giudice dovrebbe, dunque, sospendere l’esecuzione e il creditore<br />

avrebbe onere di rec<strong>la</strong>mare detto provvedimento e/o introdurre il giudizio di<br />

merito, pena l’estinzione dell’esecuzione medesima.<br />

Qualora si ritenga applicabile l’opposizione agli atti esecutivi, invece, tale<br />

rischio di estinzione è tutto da dimostrare, posto che - come si è visto nel<br />

capitolo dedicato al<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> in caso di opposizione ex art. 617 c.p.c. -<br />

l’art. 624 c.p.c. ultimo comma, in caso di <strong>sospensione</strong> ex art. 618 c.p.c.,<br />

richiama a disciplina dell’estinzione solo «in quanto compatibile». Che si<br />

tratti, poi, di un difetto di coordinamento superabile in via interpretativa,<br />

ovvero di una scelta precisa di un legis<strong>la</strong>tore attento, è questione che si<br />

affronterà infra. È certo che l’estinzione disciplinata dall’art. 624 c.p.c. non è,<br />

a prima vista, richiamata per il caso di <strong>sospensione</strong> in caso di opposizione agli<br />

atti esecutivi.<br />

Altra problematica di grande rilievo, concernente <strong>la</strong> disciplina delle<br />

sospensioni disposte dal giudice dell’impugnazione del titolo, riguarda <strong>la</strong><br />

rec<strong>la</strong>mabilità del provvedimento di <strong>sospensione</strong> dell’efficacia esecutiva del<br />

titolo e dei rimedi avverso il conseguente provvedimento - abbia esso o meno<br />

natura ricognitiva ed efficacia retroattiva - del giudice dell’esecuzione.<br />

Del<strong>la</strong> prima delle due questioni si parlerà diffusamente nel capitolo a ciò<br />

dedicato, a proposito dell’impugnazione dei provvedimenti di <strong>sospensione</strong>.<br />

Con riferimento, invece, al secondo dei due problemi, si osserva quanto segue.<br />

Se si ritiene, innanzitutto, che <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’efficacia esecutiva del<br />

titolo debba essere fatta valere davanti al giudice dell’esecuzione, attraverso il<br />

rimedio tecnico dell’opposizione all’esecuzione, dovrà trovare applicazione <strong>la</strong><br />

rego<strong>la</strong>mentazione propria di detto istituto (con conseguente <strong>sospensione</strong> e<br />

successivo rec<strong>la</strong>mo ex art. 624 c.p.c.).<br />

Si è già detto, però, che tale soluzione appare eccessivamente macchinosa<br />

stante, oltretutto, <strong>la</strong> difficoltà di concepire un «giudizio di merito», distinto da<br />

quello già pendente davanti al giudice dell’impugnazione del titolo 22 . Va da sé<br />

che se si accoglie tale soluzione, <strong>la</strong> mancata introduzione del giudizio di<br />

merito (comunque inteso) a seguito del provvedimento di <strong>sospensione</strong> non<br />

22 O, meglio, di concepire un giudizio di merito che abbia una sua qualche ragion d’essere,<br />

diversa dal<strong>la</strong> tautologica domanda: «ritenere e dichiarare che il processo esecutivo non<br />

poteva essere proseguito, stante l’avvenuta <strong>sospensione</strong> dell’efficacia esecutiva del titolo».<br />

105


ec<strong>la</strong>mato o confermato in sede di rec<strong>la</strong>mo comporterà l’estinzione del<strong>la</strong><br />

procedura esecutiva; conseguenza, questa, forse eccessivamente drastica ma -<br />

probabilmente - inevitabile sul<strong>la</strong> base delle premesse.<br />

Se si ritiene, per contro, sufficiente che il debitore proponga, ai sensi<br />

dell’art. 486 c.p.c., una semplice istanza al giudice dell’esecuzione, il<br />

provvedimento di questo sfuggirà, probabilmente, in tutto e per tutto al<strong>la</strong><br />

disciplina dell’art. 624 c.p.c.<br />

Tale norma, come si vedrà infatti nel capitolo dedicato al<strong>la</strong> sua esegesi,<br />

disciplina il solo caso di <strong>sospensione</strong> disposto a seguito di opposizione<br />

all’esecuzione ex artt. 615 e 619 c.p.c., sicché non potrebbe trovare<br />

applicazione nel<strong>la</strong> fattispecie. Del resto, come detto, il provvedimento del<br />

giudice dell’esecuzione avrà natura meramente ricognitiva - e sotto, certi<br />

aspetti, attuativa - di una <strong>sospensione</strong> già in atto, mentre non costituirà un<br />

«provvedimento di <strong>sospensione</strong>» in senso tecnico.<br />

Come logico corol<strong>la</strong>rio non troverà applicazione <strong>la</strong> disciplina<br />

dell’estinzione in caso di mancata proposizione del rec<strong>la</strong>mo o di conferma<br />

del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> a seguito del<strong>la</strong> decisione del rec<strong>la</strong>mo medesimo 23 .<br />

Più in generale, come si vedrà, non pare che il provvedimento del giudice<br />

dell’esecuzione, ricognitivo dell’avvenuta <strong>sospensione</strong>, possa essere<br />

impugnato con rec<strong>la</strong>mo, ma tutt’al più - qualora sia stato emesso o negato al<br />

23 Sia che si affermi che il giudizio di merito è già pendente (i.e.: quello vertente davanti al<br />

giudice dell’impugnazione del titolo), sia che si ritenga più semplicemente estraneo il<br />

giudizio di merito previsto per il caso di opposizione al procedimento che segue l’istanza ex<br />

art. 486 c.p.c. il risultato non cambia.<br />

106


di fuori dei presupposti di legge - con il generale rimedio dell’opposizione<br />

agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c 24 .<br />

Peraltro il carattere attuativo e meramente ricognitivo del provvedimento in<br />

questione induce a ritenere ammissibile, anche una volta decorsi i termini per<br />

l’opposizione e/o il rec<strong>la</strong>mo, <strong>la</strong> proposizione di una semplice istanza, sempre<br />

ai sensi dell’art. 486 c.p.c., per <strong>la</strong> revoca del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, ovvero <strong>la</strong><br />

prosecuzione del processo esecutivo sospeso; e ciò sia nel caso che siano<br />

mutate le situazioni di fatto che avevano determinato <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, sia<br />

nell’ipotesi che si richieda un semplice riesame del provvedimento. Non si<br />

tratta, in fin dei conti, di un provvedimento di <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione in<br />

senso stretto, ma solo di un provvedimento attuativo, come detto, di una<br />

<strong>sospensione</strong> già concessa da altro giudice.<br />

La predetta soluzione sembra necessaria anche per evidenti ragioni<br />

pratiche. Si pensi all’ipotesi di provvedimento del giudice dell’esecuzione<br />

palesemente errato (e.g., perché il giudice dell’impugnazione non aveva<br />

sospeso l’efficacia esecutiva del titolo). Orbene, in tali casi affermare <strong>la</strong><br />

necessità di una impugnazione quale il rec<strong>la</strong>mo o l’opposizione agli atti<br />

esecutivi e negare, al contempo, <strong>la</strong> modificabilità in ogni tempo del<br />

provvedimento, darebbe luogo a conseguenze disastrose. Ed invero, in caso di<br />

mancata proposizione nei termini dei due rimedi anzidetti, il processo<br />

esecutivo rimarrebbe sine die in uno stato di limbo: non potrebbe applicarsi <strong>la</strong><br />

rego<strong>la</strong> dell’estinzione ex art. 624 c.p.c., per i motivi sopra esposti, e tuttavia<br />

non sussisterebbe alcun mezzo ulteriore per impugnare il provvedimento del<br />

giudice dell’esecuzione e consentire <strong>la</strong> ripartenza del processo esecutivo.<br />

24 SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata., cit., p. 1247; contra ARIETA - DE SANTIS,<br />

L’esecuzione forzata, cit., ibidem, secondo cui il provvedimento del giudice dell’esecuzione,<br />

pur avendo natura ricognitiva, sarebbe pur sempre un atto esecutivo di <strong>sospensione</strong>, e<br />

sarebbe impugnabile con il rec<strong>la</strong>mo, quale generale rimedio avverso i provvedimenti tutti di<br />

<strong>sospensione</strong> dell’esecuzione. Detto rec<strong>la</strong>mo, comunque, potrebbe essere basato solo su vizi<br />

«propri» dell’ordinanza (se rinvenibili), mentre andrebbe dichiarato inammissibile se le<br />

censure investono i presupposti del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, in quanto «non riferibili» al giudice<br />

dell’esecuzione, ma a quello afferente l’impugnazione del titolo. Prima del<strong>la</strong> riforma del<br />

2005-2006 <strong>la</strong> giurisprudenza aveva affermato <strong>la</strong> proponibilità, avverso il provvedimento de<br />

quo del giudice dell’esecuzione, dell’opposizione agli atti esecutivi: v. Cass. 14 giugno<br />

1986, n. 3957, secondo cui il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione<br />

individua i limiti e gli effetti del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione disposta da altro giudice<br />

configura un atto del processo di esecuzione, reso nell’esercizio dei poteri di direzione del<br />

processo stesso, e come tale non impugnabile con ricorso per rego<strong>la</strong>mento di competenza,<br />

ma solo con l’opposizione agli atti esecutivi.<br />

107


IV.2. La <strong>sospensione</strong> disposta dal giudice dell’appello ex artt. 283 e 351<br />

c.p.c. (le c.d. «inibitorie processuali»).<br />

L’indagine sulle c.d. inibitorie processuali 25 si inserisce nel dibattito<br />

legis<strong>la</strong>tivo, dottrinario e giurisprudenziale – iniziato all'indomani dell'entrata<br />

in vigore del codice di rito – in ordine al<strong>la</strong> efficacia del<strong>la</strong> sentenza di primo<br />

25 L’espressione «inibitoria», o meglio «inibitorie» era prevista nel codice del 1865 all’art.<br />

484: «quando sia stata ordinata l’esecuzione provvisoria fuori dei casi dal<strong>la</strong> legge indicati,<br />

l’appel<strong>la</strong>nte può chiedere inibitorie all’autorità giudiziaria d’appello, in via incidentale o<br />

sommaria, che sia già o no pendente il giudizio d’appello». Sull'uso del termine «inibitoria»,<br />

e sul<strong>la</strong> sua sopravvivenza nel linguaggio giuridico anche dopo <strong>la</strong> sua «scomparsa» dal<br />

codice di rito del 1940 v. IMPAGNATIELLO, La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel<br />

processo civile, Giuffré, 2008, p.19 ss.<br />

108


grado ed al<strong>la</strong> possibilità del giudice del gravame di incidere sul<strong>la</strong> eventuale<br />

esecutorietà del<strong>la</strong> decisione 26 .<br />

È noto che, secondo l'impianto originario del codice del 1940, erano<br />

naturalmente esecutive le sole sentenze di secondo grado mentre, per quanto<br />

riguardava le decisioni di primo grado - analogamente a quanto accadeva nel<br />

codice del 1865 27 - <strong>la</strong> concessione del<strong>la</strong> provvisoria esecuzione era<br />

26 Per una trattazione dell'argomento oggetto del<strong>la</strong> presente indagine v. BALENA-BOVE, Le<br />

riforme più recenti del processo civile, Bari, 2006, p 104 ss.; BARBIERI, Sospensione del<strong>la</strong><br />

sentenza e ricorribilità contro il provvedimento inibitorio, in Immobili & diritto, 2007, p.<br />

112 ss.; BORGHESI, L'anticipazione <strong>dell'esecuzione</strong> forzata nel<strong>la</strong> riforma del processo civile,<br />

in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1991, p. 198; BORSELLI, Inibitoria (dir. proc. civ.) in Novissimo<br />

Dig. it., VIII, Torino, 1962, p. 701 ss.; BRUNORI, Sul<strong>la</strong> inibitoria, in Riv. trim. dir. e proc.<br />

civ., 1956, p. 207 ss.; CARPI, L'inibitoria processuale, in Riv. trim. dir . e proc. civ., 1975, p.<br />

93 ss; Id. La provvisoria esecutorietà del<strong>la</strong> sentenza, Mi<strong>la</strong>no, 1979, p.225 ss.; CHIARLONI, in<br />

TARZIA – CIPRIANI, Provvedimenti urgenti per il processo civile, Padova, 1993, p. 162;<br />

COMOGLIO, L'esecuzione provvisoria del<strong>la</strong> sentenza di primo grado, in TARUFFO, Le riforme<br />

del<strong>la</strong> giustizia civile, Torino, 2000, p. 379 ss.; CONSOLO, in CONSOLO-LUISO-SASSANI,<br />

Commentario al<strong>la</strong> riforma del processo civile, Mi<strong>la</strong>no, 1996, p. 274 ss.; ID., Il<br />

coordinamento tra il nuovo art.183 ed altre disposizioni sul processo civile. Il mancato<br />

ricompattamento dei riti, in Corriere giur., 2007,12, p. 1757 ss.; CONSOLO-LUISO, Codice di<br />

procedura civile commentato, Mi<strong>la</strong>no, 2006, p.2219 ss.; CONVERSO, Il processo di appello<br />

dinanzi al<strong>la</strong> Corte di Appello, in Giur.it., 1999, p.663 ss.; FARINA, in BRIGUGLIO-CAPPONI,<br />

Commentario alle riforme del processo civile, Padova, 2007, p. 131 ss.; FERRI, In tema di<br />

esecutorietà del<strong>la</strong> sentenza e inibitoria, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1993, p. 565 ss.;<br />

FRIGNANI, Inibitoria (azione), in Enciclopedia del diritto, XXI, Mi<strong>la</strong>no, 1971, p. 559 ss;<br />

IMPAGNATIELLO, La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile, cit. ibidem; ID.<br />

in CIPRIANI-MONTELEONE, La riforma del processo civile, Padova, 2007, p.171 ss.; ID.<br />

Provvisoria esecuzione senza inibitoria? in Foro it., 2005, p. 547 ss.; LUISO, Diritto<br />

processuale civile, Mi<strong>la</strong>no, 2000, II, p. 379 ss.; MACCARRONE, Per un profilo strutturale<br />

dell'inibitoria processuale, in Riv. dir. proc., 1981, p.274 ss.; MANDRIOLI, Diritto<br />

processuale civile, II, Il processo di cognizione, Torino, 2006, p.308 ss.; MONTELEONE,<br />

Manuale di diritto processuale civile, Padova, 2007, p. 562 ss.; Id., Esecuzione provvisoria,<br />

in Digesto (civile), VII, Torino, 1992, Aggiornamento, p. 370 ss.; MONTESANO – ARIETA,<br />

Trattato di diritto processuale civile, Padova, 2001, I, 2., p. 1788 ss.; PROTO PISANI, La<br />

nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, p.197 ss; PUNZI, Il processo civile,<br />

Torino, 2008, p. 218 ss.; RUSSO, L'Inibitoria processuale e <strong>la</strong> sua rec<strong>la</strong>mabilità: problemi<br />

vecchi (e nuovi?) in un travaglio normativo di quasi settant'anni, in Il giusto processo civile,<br />

2009, p 601 ss.; SATTA-PUNZI, Diritto processuale civile, Padova, 2000, p. 379 ss.;<br />

SIRACUSANO, in VACCARELLA -VERDE, Codice di procedura civile commentato, Torino,<br />

1997, II, p. 525 ss; TARZIA, Lineamenti del processo civile di cognizione, Mi<strong>la</strong>no, 2002, p.<br />

320 ss.<br />

27 Per un'indagine sull'acceso dibattito dottrinario sviluppatosi sotto il previgente codice del<br />

1865 v. CIPRIANI, Storie di processualisti e di oligarchi, Mi<strong>la</strong>no, 1991, p.91 ss.; CHIOVENDA,<br />

Sulle inibitorie al<strong>la</strong> provvisoria esecuzione delle sentenze civili e commerciali, in Riv. dir.<br />

comm., 1903, II, p.143 ss.; ID. Sul<strong>la</strong> provvisoria esecuzione delle sentenze e sulle inibitorie,<br />

in Saggi di diritto processuale civile (1894-1937), a cura di PROTO PISANI, Mi<strong>la</strong>no, 1993, p.<br />

301 ss; ID. Ancora sul<strong>la</strong> provvisoria esecuzione delle sentenze e sulle inibitorie, in Saggi.,<br />

cit., ibidem. MORTARA, Qualche osservazione intorno ai poteri del giudice di appello in<br />

tema di esecuzione provvisoria, in Giur. it., 1903, I, 2, p. 469 ss.<br />

109


subordinata all'esistenza di un provvedimento ad hoc nel<strong>la</strong> sentenza di<br />

condanna 28 . Ed è altresì noto che il legis<strong>la</strong>tore, praticamente all'indomani<br />

dell'entrata in vigore del codice, si trovò a fronteggiare il progressivo di<strong>la</strong>tarsi<br />

dei tempi del processo civile 29 e <strong>la</strong> conseguente esigenza di ricondurlo entro<br />

termini ragionevoli. In partico<strong>la</strong>re i governi che si succedettero dal dopoguerra<br />

in poi tentarono di rispondere a siffatta esigenza da un <strong>la</strong>to attraverso <strong>la</strong><br />

moltiplicazione dei riti c.d. «speciali» (nel convincimento, probabilmente, che<br />

il rito ordinario di cognizione fosse istituzionalmente inadatto ad assicurare<br />

una definizione del processo in tempi brevi), dall'altro attraverso<br />

l'anticipazione di taluni effetti del sentenza 30 .<br />

In quest'ultima direzione vanno inquadrate rispettivamente <strong>la</strong> riforma del<br />

processo del <strong>la</strong>voro del 1973, che introdusse <strong>la</strong> rego<strong>la</strong> dell'esecutorietà del<strong>la</strong><br />

sentenza di primo grado favorevole al <strong>la</strong>voratore (nell'ipotesi che fosse stata<br />

28 Provvedimento che era facoltativo in caso di pericolo nel ritardo o di decisione fondata<br />

su atto scritto, e necessario in caso di condanna al pagamento di provvisionali o prestazioni<br />

alimentari; cfr. PUNZI, Il processo civile., cit., ibidem. Segnatamente <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione<br />

originaria del<strong>la</strong> norma era: «Su istanza di parte, <strong>la</strong> sentenza appel<strong>la</strong>bile può essere<br />

dichiarata provvisoriamente esecutiva tra le parti, con cauzione o senza, se <strong>la</strong> domanda è<br />

fondata su atto pubblico, scrittura privata riconosciuta o sentenza passata in giudicato,<br />

oppure se vi è pericolo nel ritardo. L'esecuzione provvisoria deve essere concessa, sempre<br />

su istanza di parte, nel caso di sentenze che pronunciano condanna al pagamento di<br />

provvisionali o a prestazioni alimentari, tranne quando ricorrono partico<strong>la</strong>ri motivi per<br />

rifiutar<strong>la</strong>». Per una disamina approfondita dell'istituto sotto <strong>la</strong> vigenza del previgente codice<br />

di rito cfr. IMPAGNATIELLO, La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile, cit.,<br />

p. 39 ss.<br />

29 CECCHI, Analisi statistica dei procedimenti civili di cognizione in Italia, Bari, 1975, p 77<br />

ss.; MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile., cit. p.331 e nt. 4, ove si evidenzia<br />

che, ad esempio, i tempi per <strong>la</strong> definizione del giudizio di primo grado davanti al Tribunale<br />

passarono dagli originari tre mesi e mezzo del 1900 – sotto <strong>la</strong> vigenza del codice del 1865 -<br />

ai 450 giorni del 1947 ai quasi tre anni del 1974. Per quanto concerne le novelle del codice<br />

di rito si rammenta che già con legge n. 581 del 14 luglio 1950 venne introdotta <strong>la</strong> citazione<br />

a udienza fissa in primo grado.<br />

30 Per una disamina storica v. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile., cit. p.<br />

329 ss. E' significativo che una paralle<strong>la</strong> evoluzione nel senso del<strong>la</strong> progressiva<br />

anticipazione degli effetti del<strong>la</strong> sentenza si è riscontrata anche nel<strong>la</strong> giurisprudenza.<br />

Emblematica, al riguardo, l'interpretazione dell'art. 282 c.p.c.: è noto che dall'originaria –<br />

probabilmente più corretta - opinione che riteneva provvisoriamente esecutive le sole<br />

sentenze di condanna (ex plurimis: Cass. 29 novembre 1975, n. 3988), si è assistito a una<br />

progressiva estensione di tale efficacia anche alle statuizioni di condanna accessorie a una<br />

pronuncia di rigetto, ovvero a una pronuncia costitutiva o di mero accertamento (Cass. 3<br />

settembre 2007, n.18512; per l'ipotesi specifica del<strong>la</strong> condanna alle spese v. Cass. 10<br />

novembre 2004, n. 21367; Cass. 3 agosto 2005, n. 16262) ed alle statuizioni di c.d.<br />

condanna implicita (Cass. 26 gennaio 2005, n.1619). Per una trattazione compiuta sul punto<br />

v. CARNEVALE, Appunti sul<strong>la</strong> natura giuridica del<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> inibitoria, in Riv. dir. proc.civ.,<br />

2007, p.68 ss.<br />

110


accolta <strong>la</strong> domanda per crediti re<strong>la</strong>tivi ai rapporti di cui all'art. 409 c.p.c.) e <strong>la</strong><br />

novel<strong>la</strong> dell'art. 282 c.p.c. introdotta con <strong>la</strong> legge n. 353 del 26 novembre<br />

1990 31 .<br />

Quest'ultima disposizione – applicabile, in forza dell'art. 9 del d.l. n. 347<br />

del 9 agosto 1995, a tutte le sentenze pubblicate successivamente al 19 aprile<br />

1995 32 - modificò radicalmente l'originario impianto dell'art. 282 c.p.c.,<br />

affermando il principio che <strong>la</strong> sentenza di primo grado fosse provvisoriamente<br />

esecutiva tra le parti 33 .<br />

Come logico corol<strong>la</strong>rio al<strong>la</strong> modifica dell'art. 282 c.p.c. si rese necessario<br />

adeguare anche l'art. 283 c.p.c., originariamente rubricato «concessione o<br />

revoca <strong>dell'esecuzione</strong> provvisoria in appello» 34 .<br />

Il codice del 1940, infatti, come contraltare all'effetto naturalmente<br />

sospensivo dell'appello (<strong>la</strong> cui proposizione, impedendo il passaggio in<br />

giudicato, impediva anche l'esecutorietà del<strong>la</strong> sentenza) ed al<strong>la</strong> mera<br />

eventualità che <strong>la</strong> sentenza di primo grado fosse munita di apposito<br />

provvedimento che <strong>la</strong> rendesse esecutiva, aveva introdotto un meccanismo di<br />

doppio controllo in fase di gravame. Il giudice dell'appello, in partico<strong>la</strong>re,<br />

avrebbe potuto rispettivamente concedere <strong>la</strong> provvisoria esecuzione<br />

31 Per una disamina v. IMPAGNATIELLO, La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel<br />

processo civile, cit., p.79 ss. e p.11, ove osserva che «il nostro processo civile non conosce<br />

quasi più fattispecie nelle quali il provvedimento giudiziale è di per sé privo di efficacia<br />

esecutiva in pendenza del termine per impugnarlo o del giudizio d'impugnazione»; cfr.<br />

anche RUSSO, L'Inibitoria processuale e <strong>la</strong> sua rec<strong>la</strong>mabilità., cit., ibidem.<br />

32 Per un esame v. IMPAGNATIELLO, La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo<br />

civile, cit., p. 146 ss., il quale propone un'indagine storico-comparatistica dell'istituto con gli<br />

omologhi modelli degli stati preunitari e del diritto d'oltralpe, che l'intera problematica del;<br />

MONTELEONE, Esecuzione provvisoria., cit., ibidem.;<br />

33 V. per una disamina IMPAGNATIELLO, La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel<br />

processo civile, cit., ibidem: SATTA-PUNZI, Diritto processuale civile, Padova, 2000, p. 379.<br />

34 L'art. 283 c.p.c. nel testo originario prevedeva: «Se il giudice di primo grado ha omesso<br />

di pronunciare sull'istanza di esecuzione provvisoria o l'ha rigettata, <strong>la</strong> parte interessata<br />

può ripropor<strong>la</strong> al giudice d'appello con l'impugnazione principale o con quel<strong>la</strong> incidentale.<br />

Allo stesso giudice e con le stesse forme si può chiedere che revochi <strong>la</strong> concessione del<strong>la</strong><br />

provvisoria esecuzione e sospenda l'esecuzione iniziata».<br />

111


(nell'ipotesi in cui non vi avesse già provveduto il giudice di primo grado)<br />

ovvero, al contrario, revocar<strong>la</strong>, sospendendo l'esecuzione già iniziata 35 .<br />

Una volta introdotto, con <strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 1990, il principio del<strong>la</strong> immediata<br />

esecutività di tutte sentenze di condanna, a prescindere dall'esistenza di uno<br />

specifico provvedimento in tal senso del giudice di primo grado, si rendeva<br />

superflua l'ulteriore attribuzione al giudice dell'appello del potere di<br />

«concedere» <strong>la</strong> provvisoria esecuzione. Il testo originario dell'art. 283 c.p.c. fu<br />

dunque sostituito da quello vigente fino al 2005, con <strong>la</strong> previsione del<strong>la</strong><br />

semplice facoltà di sospendere l'efficacia esecutiva e l'esecuzione del<strong>la</strong><br />

sentenza. Tale testo è rimasto – come si vedrà infra – sostanzialmente<br />

immutato anche a seguito del<strong>la</strong> novel<strong>la</strong> introdotta con legge n. 263 del 28<br />

dicembre 2005. La rimodu<strong>la</strong>zione dell'art.283 c.p.c., comunque, pare più che<br />

altro un adattamento linguistico al<strong>la</strong> nuova situazione di diritto, e non una<br />

modifica a contenuto sostanziale, tale da incidere sul<strong>la</strong> natura del<br />

provvedimento sull'inibitoria.<br />

Vale, invece, <strong>la</strong> pena di sottolineare – ma sul punto si tornerà tra breve –<br />

che secondo il testo del 1940 <strong>la</strong> specu<strong>la</strong>re simmetria dei poteri attribuiti,<br />

rispettivamente, al giudice di primo grado (di concedere o meno <strong>la</strong> provvisoria<br />

esecuzione) e al giudice di secondo grado (di conceder<strong>la</strong> qualora non vi<br />

avesse provveduto l'organo di primo grado, ovvero di revocare l'esecutorietà<br />

da questi concessa) rende evidente una caratteristica fondamentale dei<br />

provvedimenti sul<strong>la</strong> provvisoria esecuzione. Si trattava, in partico<strong>la</strong>re, di<br />

provvedimenti che trovavano una giustificazione logica e funzionale nel fatto<br />

che l'organo competente ad emanarli fosse lo stesso competente a decidere il<br />

merito del<strong>la</strong> controversia: o per avervi già provveduto, contestualmente<br />

all'emissione del<strong>la</strong> sentenza (nel caso del giudice di primo grado), ovvero per<br />

essere l'organo chiamato a decidere il merito dell'appello. Costituivano,<br />

insomma, un peculiare aspetto e una manifestazione del potere di decidere <strong>la</strong><br />

causa nel merito; tant'è che <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva istanza doveva essere proposta<br />

35 IMPAGNATIELLO, La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile, cit, p. 84 ss.<br />

V. anche ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, 2° ediz., Napoli, 1947, p. 275<br />

ss secondo cui i provvedimenti di cui all'art. 283 c.p.c. avevano natura di vero e proprio<br />

gravame avverso il capo del<strong>la</strong> sentenza dichiarativo del<strong>la</strong> provvisoria esecutività del<strong>la</strong><br />

sentenza stessa.<br />

112


ispettivamente davanti al giudice di primo grado ovvero, in sede di gravame,<br />

«con l'impugnazione principale o con quel<strong>la</strong> incidentale».<br />

E anche tale impostazione non pare essere stata modificata a seguito del<strong>la</strong><br />

novel<strong>la</strong> del<strong>la</strong> norma, posto che, anche secondo il testo vigente, l'istanza<br />

inibitoria deve essere proposta «con l'impugnazione principale o con quel<strong>la</strong><br />

incidentale» 36 .<br />

Per quanto riguarda i presupposti per concedere l'inibitoria, il testo del 1990<br />

prevedeva che il giudice d'appello «su istanza di parte, proposta con<br />

l'impugnazione principale o con quel<strong>la</strong> incidentale», potesse sospendere «in<br />

tutto o in parte l'efficacia esecutiva o l'esecuzione del<strong>la</strong> sentenza impugnata»,<br />

quando ricorressero «gravi motivi». La formu<strong>la</strong> dei «gravi motivi» era stata<br />

preferita, nel corso dei <strong>la</strong>vori preparatori al<strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 1990 – e<br />

precisamente in limine litis, in sede di discussione del disegno di legge al<strong>la</strong><br />

Camera -, rispetto a quel<strong>la</strong> originariamente approvata al Senato dei «fondati<br />

motivi» 37 .<br />

Si era in partico<strong>la</strong>re ritenuto che <strong>la</strong> locuzione «fondati motivi» fosse troppo<br />

«<strong>la</strong>ta e tale da annacquare all'atto pratico <strong>la</strong> scelta di anticipare l'esecutività<br />

all'esito del primo grado» 38 . Si temeva, in definitiva, che il giudice<br />

dell'appello, in un certo qual modo «compromesso» con <strong>la</strong> vecchia concezione<br />

del<strong>la</strong> non esecutorietà del<strong>la</strong> sentenza di primo grado, fosse portato ad aval<strong>la</strong>re<br />

una interpretazione sostanzialmente abrogatrice del<strong>la</strong> norma, vanificandone di<br />

fatto <strong>la</strong> portata ogniqualvolta il gravame non risultasse ictu oculi pretestuoso.<br />

Nel suo testo definitivo, ad ogni modo, <strong>la</strong> formu<strong>la</strong> adottata dal legis<strong>la</strong>tore<br />

era diretta a «realizzare, sia pure in un sistema contrassegnato<br />

36 È stato sostenuto in dottrina che l'istanza inibitoria potrebbe essere proposta «anche con<br />

atto separato, purché nel<strong>la</strong> fase preliminare del giudizio di appello» (ed a condizione,<br />

ovviamente, che l'appello principale o incidentale sia stato rego<strong>la</strong>rmente proposto):<br />

MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile., cit. p.564, nt. 77; contra: App. Trieste,<br />

19 febbraio 2003, in Gius, 2003, 7, p. 756. In ogni caso <strong>la</strong> proponibilità con atto separato<br />

non farebbe venire meno lo stretto collegamento logico – funzionale tra istanza inibitoria e<br />

merito dell'appello (nonché tra decisione sull'inibitoria e potenziale futura decisione sul<br />

merito).<br />

37 CIPRIANI, I problemi del processo di cognizione tra passato e presente, in Riv. dir. civ.,<br />

2003, p.59 nt.83; CONSOLO-LUISO, Codice di procedura civile commentato. cit., ibidem;<br />

IMPAGNATIELLO, La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile, cit., p. 84 ss.<br />

ID., La riforma del processo civile., cit., ibidem.<br />

38 Per un esame delle contrapposte posizioni v. CONSOLO-LUISO, Codice di procedura<br />

civile commentato. cit., ibidem.<br />

113


dall'esecutorietà ipso iure (persino) del<strong>la</strong> sentenza di primo grado, un punto<br />

di equilibrio non del tutto irragionevole tra aspirazione all'efficienza e tute<strong>la</strong><br />

del diritto al<strong>la</strong> difesa» 39 . In concreto il punto di equilibrio tra ragioni del<strong>la</strong><br />

parte provvisoriamente soccombente (nell'ipotesi dell'eventuale, futura<br />

riforma) con quello del<strong>la</strong> parte provvisoriamente vittoriosa (per il caso<br />

dell'eventuale conferma del<strong>la</strong> decisione impugnata) era stato individuato nel<strong>la</strong><br />

sussistenza dei profili del fumus boni iuris e del periculum in mora 40 . I dubbi<br />

maggiori riguardavano, invero, se fosse necessaria <strong>la</strong> compresenza di entrambi<br />

i requisiti, ovvero se fosse sufficiente l'esistenza anche di uno solo di essi, e<br />

dunque, alternativamente, del fumus o del periculum 41 .<br />

L'art. 283 previgente è stato ulteriormente modificato a partire dal 1° marzo<br />

2006 dal<strong>la</strong> legge n. 263 del 28 dicembre 2005 42 .<br />

È noto, al riguardo, che <strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 2005 ha sostituito l'originaria<br />

espressione «gravi motivi» con quel<strong>la</strong> «gravi e fondati motivi anche in<br />

re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> possibilità di insolvenza di una delle parti» ed ha, al contempo,<br />

previsto espressamente <strong>la</strong> possibilità che <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> venga<br />

subordinata al pagamento di una cauzione.<br />

39 Così IMPAGNATIELLO, La riforma del processo civile. cit. ibidem.; v. anche ID., La<br />

provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile, cit, ibidem; CIPRIANI, I problemi del<br />

processo di cognizione. cit. ibidem, il quale evidenzia che l'ampiezza del potere di inibitoria<br />

riconosciuto al giudice di appello era diretto a rendere tollerabile il «giro di vite in chiave<br />

autoritaria», rappresentato dal<strong>la</strong> previsione del<strong>la</strong> rego<strong>la</strong> dell'esecutorietà ipso iure del<strong>la</strong><br />

sentenza appel<strong>la</strong>bile.<br />

40 Per <strong>la</strong> giurisprudenza cfr. Cass. 25 febbraio 2005, n. 4060, in Foro it., 2005, I, p. 2376<br />

con nota di CEA; App. Palermo, 25 agosto 2008; App. Bari, 7 luglio 2004, in Foro It., 2005,<br />

1, 241; App. Roma, 24 gennaio 2003, in Gius, 2003, 5, p. 613; App. Venezia, 3 marzo 2005<br />

in Foro it. 2005, 5, p. 1640; App. Roma, 4 febbraio 2000, in Nuova giur. civ., 2001, I, p. 53<br />

con nota di NEGRINI, La fondatezza dell'impugnazione come motivo di <strong>sospensione</strong> del lodo<br />

arbitrale; App. Venezia, 26 aprile 1996, in Arch. circo<strong>la</strong>z., 1998, p. 461 con nota di AGRIZZI,<br />

La <strong>sospensione</strong> del<strong>la</strong> provvisoria esecuzione delle sentenze di primo grado nelle cause di<br />

risarcimento dei danni da responsabilità civile automobilistica ex lege 24 dicembre 1969 n.<br />

990; App. Firenze, 19 gennaio 1996 in Corr. giur.,1996, p. 779, con nota di CONSOLO,<br />

L'inibitoria in appello nel (lungo) regime transitorio tra forme vecchie (art.351) e sostanza<br />

nuova (art. 283) e nel confronto col c.p.p.; contra App. Firenze, 23 aprile 1997, in Giur. it.,<br />

1998, p. 1408, a detta del<strong>la</strong> quale i «gravi motivi» di cui all'art. 283 c.p.c. non atterrebbero<br />

né al probabile esito positivo dell'appello, né al pericolo che venga proposta l'esecuzione<br />

forzata (conseguenza, questa, derivante ex lege dal<strong>la</strong> provvisoria esecuzione del<strong>la</strong> sentenza),<br />

ma dovrebbero consistere in un ulteriore effetto pregiudizievole che potrebbe derivare<br />

dall'attesa del<strong>la</strong> pronuncia sull'appello.<br />

41 IMPAGNATIELLO, La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile, cit, ibidem;<br />

Id., La riforma del processo civile., cit. ibidem.<br />

42 Per una disamina v. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, cit., ibidem.<br />

114


Le nuove norme, innanzitutto, giusto il complicato gioco di scatole cinesi<br />

di cui all'art.2 comma 4 del<strong>la</strong> legge 263/2005, come modificata, da ultimo,<br />

dall'art. 39 quater d.l. n. 273 del 30 dicembre 2005, convertito in legge n. 51<br />

del 23 febbraio 2006, sono applicabili ai procedimenti instaurati<br />

successivamente al 1° marzo 2006.<br />

Entrando nel merito del<strong>la</strong> riforma, con riferimento al<strong>la</strong> espressa previsione<br />

del requisito del<strong>la</strong> fondatezza dei motivi, l'effettiva portata innovativa delle<br />

disposizioni è stata immediatamente messa in dubbio dai primi commentatori.<br />

È stato, al riguardo, giustamente evidenziato che l'espressione «gravi e fondati<br />

motivi» sia da considerare, in definitiva, poco più che un'endiade, atteso che<br />

un motivo infondato non può che essere privo di rilievo 43 .<br />

È stato tuttavia osservato – sopratutto da chi sosteneva, anche<br />

anteriormente al<strong>la</strong> modifica, <strong>la</strong> tesi del<strong>la</strong> necessaria compresenza di fumus e<br />

periculum - che <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione sincretistica introdotta con <strong>la</strong> novel<strong>la</strong>, nel suo<br />

complesso, appaia «suscettibile di rendere più severa <strong>la</strong> delicata verifica<br />

devoluta in limine gravaminis al giudice di appello 44 ». In definitiva il<br />

legis<strong>la</strong>tore avrebbe inteso non solo, in un certo qual modo, richiedere<br />

contestualmente sia <strong>la</strong> presenza del fumus che del periculum, ma anche, in una<br />

certa misura, rafforzar<strong>la</strong>, prevedendo un'ipotesi tipica di grave e fondato<br />

motivo, e segnatamente «<strong>la</strong> possibilità di insolvenza di una delle parti» 45 .<br />

A seguire questa impostazione concettuale, evidentemente, anche <strong>la</strong><br />

seconda novità introdotta dal<strong>la</strong> riforma (id est: l'espressa menzione del<strong>la</strong><br />

possibile decozione di una delle parti) non avrebbe una reale portata<br />

innovativa, ma avrebbe, appunto, un mero valore descrittivo (avrebbe, come<br />

43 Cfr. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, cit., ibidem, il quale evidenzia<br />

giustamente come l'espressione «gravi e fondati motivi» sia da considerare un’endiade,<br />

atteso che un motivo infondato è sicuramente privo di rilievo; nel senso che <strong>la</strong> riforma non<br />

abbia una portata propriamente innovativa cfr. anche BALENA-BOVE, Le riforme più recenti.,<br />

cit. ibidem.<br />

44 CONSOLO, Il coordinamento tra il nuovo art.183 ed altre disposizioni sul processo civile,<br />

cit. ibidem., il quale prosegue: «l'appello, cioè, deve essere serio e, per così dire, di outlook<br />

minaccioso e il pregiudizio non banale e/o normale». Cfr. anche FARINA, in BRIGUGLIO-<br />

CAPPONI, Commentario alle riforme del processo civile, cit. ibidem.<br />

45 BALENA - BOVE, Le riforme più recenti del processo civile, cit. ibidem.<br />

115


detto, esclusivamente individuato una ipotesi tipica di motivo grave e<br />

fondato 46 per <strong>la</strong> concessione dell'inibitoria).<br />

Con riferimento al merito del<strong>la</strong> locuzione adottata dal legis<strong>la</strong>tore «anche in<br />

re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> possibilità di insolvenza di una delle parti» – abbia essa o meno<br />

portata innovativa - è stato evidenziato che l'espressione «possibilità» deve<br />

essere letta in maniera ragionevolmente restrittiva, nel senso che deve<br />

sussistere <strong>la</strong> «concreta probabilità» di insolvenza del<strong>la</strong> parte vittoriosa o di<br />

quel<strong>la</strong> soccombente in primo grado, rispettivamente per l'ipotesi di conferma<br />

o riforma del<strong>la</strong> sentenza impugnata 47 .<br />

Altra dottrina ha segna<strong>la</strong>to come <strong>la</strong> previsione in questione vada<br />

logicamente riferita alle sole sentenze di condanna a contenuto pecuniario e<br />

non anche a quelle statuizioni di condanna non aventi tale contenuto 48 (per le<br />

quali una simile previsione sarebbe priva di significato).<br />

Maggior interesse – oltre che per <strong>la</strong> sua indiscutibile portata innovativa<br />

anche per i suoi possibili risvolti pratici - desta l'ulteriore innovazione<br />

introdotta con <strong>la</strong> novel<strong>la</strong>, del<strong>la</strong> possibilità di subordinare <strong>la</strong> concessione<br />

dell'inibitoria al pagamento di una cauzione.<br />

Sul punto è stato sostenuto che <strong>la</strong> cauzione potrebbe essere imposta<br />

esclusivamente al<strong>la</strong> parte che chiede e ottiene l'inibitoria, e mai al<strong>la</strong><br />

controparte; con l'ulteriore conseguenza che <strong>la</strong> cauzione sarebbe stata, a ben<br />

vedere, prevista solo a garanzia del danno da ritardo nell'esecuzione (per il<br />

caso in cui l'inibitoria sia concessa) e non anche del diritto alle restituzioni ed<br />

agli eventuali danni da esecuzione ingiusta (per il caso in cui l'inibitoria sia<br />

negata) 49 .<br />

In conclusione pare che, anche a seguito dell'ultima novel<strong>la</strong> dell'art. 283<br />

c.p.c., il problema di maggiore rilievo per l'interprete sia quello di stabilire se<br />

46 BALENA-BOVE, Le riforme più recenti del processo civile, cit. ibidem.<br />

47 IMPAGNATIELLO, La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile, cit, ibidem;<br />

ID., La riforma del processo civile, cit., ibidem.<br />

48 MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, cit. ibidem.<br />

49 IMPAGNATIELLO, La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile, cit., p.46 il<br />

quale evidenzia, oltretutto, che anche <strong>la</strong> dottrina formatasi sotto il previgente codice del<br />

1865 (ove, all'art. 363 c.p.c., era prevista una cauzione), riteneva che essa potesse essere<br />

imposta so<strong>la</strong>mene al creditore che intendesse procedere esecutivamente; ID., La riforma del<br />

processo civile, cit., ibidem.; ma contra CONSOLO, Il coordinamento tra il nuovo art.183 ed<br />

altre disposizioni sul processo civile, cit. ibidem.<br />

116


l'accoglimento dell'istanza di inibitoria debba essere subordinato<br />

all'accertamento del fumus e del periculum e del<strong>la</strong> eventuale necessaria<br />

compresenza di entrambi.<br />

Sul punto non pare che le modifiche introdotte siano tali da considerare<br />

definitivamente superata <strong>la</strong> questione in favore del<strong>la</strong> tesi monistica o del<strong>la</strong><br />

coesistenza dei due requisiti.<br />

Dal punto di vista semantico – linguistico (e il diritto è una creazione<br />

linguistica) <strong>la</strong> previgente espressione «gravi motivi» non avrebbe dovuto<br />

necessariamente essere ricondotta allo schema concettuale del<strong>la</strong> coppia fumus<br />

boni iuris - periculum in mora (e, tanto meno, non nel senso di presupporre<br />

una loro necessaria coesistenza). Ma è, in ogni caso, ragionevole affermare<br />

che <strong>la</strong> fondatezza prima facie dell'appello non possa che avere rilevanza<br />

imprescindibile.<br />

Una volta consolidato e recepito, infatti, nel nostro ordinamento il principio<br />

del<strong>la</strong> immediata esecutorietà del<strong>la</strong> sentenza di primo grado, pare logico (oltre<br />

che socialmente accettabile) attribuire al giudice del gravame il potere di<br />

sospendere tale efficacia in caso di palese fondatezza dell'appello (si pensi<br />

all'ipotesi di manifesta erroneità del<strong>la</strong> decisione di primo grado, ovvero al<strong>la</strong><br />

sopravvenienza, nei limiti di cui all'art. 345 c.p.c., di nuovi mezzi di prova<br />

«indispensabili 50 »); e ciò – si badi bene – anche in assenza di un concreto<br />

pregiudizio (diverso dal rischio di una esecuzione forzata) che potrebbe<br />

derivare al<strong>la</strong> parte soccombente.<br />

Per converso non sembra altrettanto ragionevole (né, considerati i tempi<br />

medi del giudizio di appello, socialmente accettabile) che si possa dare rilievo<br />

esclusivo o prevalente al<strong>la</strong> so<strong>la</strong> gravità del pregiudizio, sospendendo<br />

l'efficacia esecutiva di una sentenza di primo grado palesemente corretta, a<br />

fronte di un appello proposto a manifesti fini di<strong>la</strong>tori.<br />

Nell'esaminare, però, il diritto positivo, pare che con <strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 2005 il<br />

legis<strong>la</strong>tore – quali che fossero le sue intenzioni originarie – abbia finito con<br />

l'accentuare forse non del tutto consapevolmente, proprio <strong>la</strong> rilevanza al<br />

periculum in mora (in ciò, forse, prendendo atto di un orientamento<br />

giurisprudenziale, come visto, già esistente).<br />

50 Sul punto, diffusamente, infra.<br />

117


Al di là di questo limitato aspetto non pare che, a seguito del 2005, <strong>la</strong><br />

situazione sia di fatto cambiata, né pare ragionevole supporre che le modifiche<br />

introdotte possano modificare sensibilmente il panorama giurisprudenziale<br />

formatosi sotto il previgente testo normativo.<br />

La prassi delle Corti d'Appello italiane, con l'esclusione di qualche iso<strong>la</strong>ta<br />

pronuncia 51 , si era già infatti già consolidata nel senso di valutare sia <strong>la</strong><br />

fondatezza dell'appello, sia il pericolo derivante dall'eventuale esecuzione<br />

del<strong>la</strong> sentenza, dando conto di tale valutazione comparativa nel<strong>la</strong> motivazione<br />

del provvedimento.<br />

La dottrina, da parte sua, ha recentemente ribadito – al<strong>la</strong> luce delle ultime<br />

riforme – <strong>la</strong> concezione del<strong>la</strong> necessaria compresenza, efficacemente descritta<br />

attraverso <strong>la</strong> metafora dei c.d. vasi comunicanti, secondo cui al crescere di uno<br />

dei due elementi l'altro potrebbe attenuarsi anche sensibilmente ma mai<br />

sparire del tutto 52 .<br />

Maggiori prospettive evolutive, invece, sono desumibili – più che dal<strong>la</strong><br />

novel<strong>la</strong> in sé - dal coordinamento del nuovo (o vecchio) testo dell'art. 283<br />

c.p.c. con il reinterpretato art. 345.<br />

È stato da più parti sottolineato che il giudizio prognostico sul<strong>la</strong> fondatezza<br />

dell'appello (e dunque sul<strong>la</strong> sussistenza del fumus) possa essere ancorato agli<br />

eventuali nuovi mezzi di prova introdotti nel giudizio di appello. In tal senso è<br />

stata proposta una rilettura del<strong>la</strong> nozione di «indispensabilità» del<strong>la</strong> prova di<br />

cui all'art. 345 c.p.c., proprio rispetto al<strong>la</strong> possibilità di concedere l'inibitoria<br />

ex art. 283 c.p.c. 53 . Il giudice del gravame dovrebbe concedere l'inibitoria se<br />

ritiene che, al<strong>la</strong> luce dei documenti prodotti, ovvero delle nuove prove<br />

richieste, sia altamente probabile un ribaltamento del<strong>la</strong> decisione di primo<br />

grado.<br />

51 App. Firenze, 23 aprile 1997, in Giur. it., 1998, p. 1408, cit.<br />

52 CONSOLO, Il coordinamento tra il nuovo art.183 ed altre disposizioni sul processo civile,<br />

cit. ibidem.<br />

53 CONSOLO, Il coordinamento tra il nuovo art.183 ed altre disposizioni sul processo civile,<br />

cit. ibidem.<br />

118


IV.3. La <strong>sospensione</strong> disposta dal giudice che ha pronunciato <strong>la</strong> sentenza,<br />

in caso di ricorso per cassazione (art. 373 c.p.c.).<br />

L’art. 373 c.p.c., nel suo testo originario, precedente alle modifiche<br />

apportate dal<strong>la</strong> legge 14 luglio 1950 n. 581, prevedeva che <strong>la</strong> Corte di<br />

Cassazione, con ordinanza pronunciata in camera di consiglio su istanza di<br />

parte, sentito il pubblico ministero, avrebbe potuto sospendere l'esecuzione<br />

del<strong>la</strong> sentenza soggetta a ricorso, quando dall'esecuzione stessa potesse<br />

derivare grave o irreparabile danno 54 .<br />

La sua struttura era, dunque, specu<strong>la</strong>re a quel<strong>la</strong> dell’art. 283 c.p.c., col<br />

potere di pronunciarsi sull’inibitoria attribuito al medesimo giudice<br />

dell’impugnazione, sia pure di legittimità. Tale previsione, inoltre, chiudeva il<br />

sistema dell’esecutorietà delle sentenze, come ipotizzata dal legis<strong>la</strong>tore del<br />

1940, e delle generale efficacia esecutiva delle sole sentenze di appello.<br />

Le differenze, invece, tra <strong>la</strong> fattispecie di cui all’art. 283 c.p.c. e quel<strong>la</strong> di<br />

cui all’art. 373 citato attenevano (ed, in parte qua, attengono tuttora) ai<br />

presupposti. Si è già detto al paragrafo precedente che <strong>la</strong> locuzione «gravi e<br />

fondati motivi» prevista dall’art. 283 c.p.c. (analogamente al<strong>la</strong> previgente<br />

«gravi motivi») viene comunemente ricondotta al<strong>la</strong> coppia fumus boni iuris e<br />

periculum in mora. Nel caso del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> ex art. 373 c.p.c., invece, si<br />

richiede <strong>la</strong> sussistenza di un «grave e irreparabile danno».<br />

A tal riguardo <strong>la</strong> dottrina e <strong>la</strong> giurisprudenza qualificano, generalmente, il<br />

danno come «grave» qualora si verifichi una grande sproporzione tra il<br />

pregiudizio di chi subisce l’esecuzione e il beneficio di chi <strong>la</strong> ottiene, nel<strong>la</strong><br />

previsione di un possibile annul<strong>la</strong>mento del<strong>la</strong> sentenza 55 . Qualificano, invece,<br />

il requisito del<strong>la</strong> irreparabilità quando, in caso di riforma del<strong>la</strong> sentenza,<br />

54 Per una disamina, cfr. JAEGER, Diritto processuale civile, Torino, 1944, p.518.<br />

55 LUISO, Diritto processuale civile, II, Mi<strong>la</strong>no 1999 p.428 s.; in giurisprudenza v. App.<br />

Torino 18 luglio 1995, in Giur. it. 1996, I, 2, p. 242, con nota di. VULLO, Considerazioni in<br />

tema di irreparabilità del danno ai fini del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> del<strong>la</strong> sentenza<br />

d'appello, in Giur. it., 1996, I, 2, p. 242 ss.<br />

119


sarebbe impossibile <strong>la</strong> riduzione in pristino del<strong>la</strong> situazione anteriore, nonché<br />

un adeguato ristoro per equivalente 56 .<br />

Contrariamente a quanto accade in caso di appello, dunque, il legis<strong>la</strong>tore ha<br />

posto l'accento non solo e non tanto al fumus boni iuris (id est: al<strong>la</strong><br />

fondatezza, prima facie, dell'opposizione), ma sopratutto al<strong>la</strong> gravità del<br />

pregiudizio che potrebbe derivare al<strong>la</strong> parte 57 .<br />

Per quanto concerne il procedimento di <strong>sospensione</strong> si è già detto che <strong>la</strong><br />

formu<strong>la</strong>zione originaria è stata modificata in modo molto incisivo dal<strong>la</strong> legge<br />

581/1950 58 . La formu<strong>la</strong>zione attuale prevede che l’istanza per <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong><br />

«dell’esecuzione» vada presentata al giudice che ha pronunciato <strong>la</strong> decisione<br />

impugnata. L’art. 131 bis disp. att. c.p.c., prevede che il giudice investito del<strong>la</strong><br />

questione «non può decidere» se l’interessato non provi di avere depositato il<br />

ricorso per cassazione contro <strong>la</strong> sentenza medesima. Non è, pertanto,<br />

sufficiente <strong>la</strong> mera notifica del ricorso, ma occorre che questo sia stato anche -<br />

come vuole <strong>la</strong> legge - depositato. Tuttavia <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> norma sembra<br />

tale da richiedere l’avvenuto deposito non come condizione di ammissibilità<br />

del<strong>la</strong> domanda, ma come mera condizione dell’azione (recte: del<br />

subprocedimento caute<strong>la</strong>re), in una accezione, per così dire, chiovendiana:<br />

56 FAZZALARI, Il giudizio civile di cassazione, Mi<strong>la</strong>no 1960, p. 115; LUISO, Diritto<br />

processuale civile, cit., ibidem. In giurisprudenza v. Trib. Caltanissetta 27 aprile 2004, in<br />

Foro it., 2005, I, p. 241; App. Torino 28 aprile 1995, in Giur. it. 1995, I, 2, p. 902; Trib.<br />

Sciacca 14 febbraio 1992. Per <strong>la</strong> dottrina più risalente, v. MICHELI, Corso di diritto<br />

processuale civile, vol. II, Mi<strong>la</strong>no, 1961, p. 307 ss., secondo cui ratio del<strong>la</strong> norma sarebbe<br />

stata quel<strong>la</strong> di «evitare al soccombente che ha impugnato per cassazione <strong>la</strong> sentenza stessa<br />

il danno derivante dal<strong>la</strong> esecuzione forzata di quest’ultima» in quanto «idonea a produrre<br />

conseguenze difficilmente eliminabili con <strong>la</strong> restituzione in pristino; <strong>la</strong> gravità del danno se<br />

ne va perciò commisurata tenendo conto anche del<strong>la</strong> situazione soggettiva del<strong>la</strong> parte, essa<br />

dipende dal<strong>la</strong> pratica impossibilità di elidere quelle conseguenze pregiudiziali pur con il<br />

ristoro dei danni».<br />

57 La dottrina dominante e <strong>la</strong> giurisprudenza dominanti sembrano propendere nel senso che<br />

<strong>la</strong> valutazione del giudice debba dispiegarsi integralmente sul versante del periculum in<br />

mora cui è esposto il ricorrente, senza che possano acquisire rilevanza valutazioni afferenti<br />

al fumus dell'impugnazione proposta: v., per tutti, VULLO, Considerazioni in tema di<br />

irreparabilità del danno., cit., ibidem. In giur. App. Salerno, 21 luglio 2003, in Giur. it.,<br />

2004, p. 310. Contro siffatta impostazione si è, tuttavia, obiettato - probabilmente<br />

correttamente - che il requisito del fumus dovrebbe comunque sussistere, quanto meno come<br />

limite negativo, nel senso che il giudice non dovrebbe sospendere l'esecuzione del<strong>la</strong><br />

sentenza in presenza di un'opposizione palesemente pretestuosa: CONSOLO, E' sempre grave<br />

ed irreparabile - ex art. 373 c.p.c. - il danno conseguente al ri<strong>la</strong>scio forzato di un immobile<br />

(o di un fondo) adibito ad attività di impresa?, in Giur. it., 1986, I, 2, p. 183.<br />

58 Un’altra modifica, di portata - in proporzione - minore è stata introdotta con <strong>la</strong> legge 26<br />

novembre 1990 n. 353.<br />

120


essa, dunque, dovrebbe sussistere solo al momento del<strong>la</strong> decisione, mentre<br />

non si richiede anche <strong>la</strong> sua esistenza al momento del<strong>la</strong> domanda.<br />

Contrariamente al<strong>la</strong> sua formu<strong>la</strong>zione originaria, inoltre, l’art. 373 non<br />

richiede più che l’istanza di <strong>sospensione</strong> debba essere contenuta nel ricorso<br />

per cassazione. Il che sembra abbastanza ovvio, tenuto conto che <strong>la</strong> Corte<br />

Suprema, come detto, non è il giudice dell’inibitoria. Di conseguenza non<br />

pare sia necessaria - ai fini dell’accoglibilità dell’istanza inibitoria - <strong>la</strong> sua<br />

menzione nel ricorso per cassazione (recte: <strong>la</strong> menzione nel ricorso<br />

dell’intenzione di proporre l’istanza davanti al giudice competente).<br />

Nel suo testo vigente <strong>la</strong> norma prevede che l’istanza vada proposta al<br />

conciliatore (oggi giudice di pace), al tribunale o al<strong>la</strong> corte d’appello. Per <strong>la</strong><br />

verità <strong>la</strong> norma distingue tra «tribunale in composizione monocratica» e<br />

«presidente del collegio», ipotesi quest’ultima che può essere considerata<br />

riferibile sia all’ipotesi di istanza presentata al tribunale in composizione<br />

collegiale che al<strong>la</strong> corte d’appello (sempre in composizione collegiale).<br />

La procedura segue le regole di un rito camerale, con emissione, da parte<br />

del giudice anzidetto, di un decreto (da apporre in calce al ricorso) con il quale<br />

viene ordinata <strong>la</strong> comparizione delle parti davanti al giudice stesso<br />

(evidentemente per l’ipotesi che istanza sia stata proposta davanti al giudice di<br />

pace o davanti al tribunale in composizione monocratica) ovvero davanti al<br />

collegio (in caso di proposizione dell’istanza al presidente di un organo<br />

giudicante in composizione collegiale).<br />

Copia del ricorso e del decreto debbono, quindi, essere notificate al<br />

procuratore dell'altra parte, ovvero al<strong>la</strong> parte stessa, se questa sia stata in<br />

giudizio senza ministero di difensore o non si sia costituita nel giudizio<br />

definito con <strong>la</strong> sentenza impugnata. Con lo stesso decreto, in caso di<br />

eccezionale urgenza può essere disposta provvisoriamente l'immediata<br />

<strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong>.<br />

Dal punto di vista dell’inquadramento dogmatico è lecito domandarsi se <strong>la</strong><br />

presente fase costituisca un subprocedimento del giudizio in Cassazione<br />

(ancorché dinanzi ad un differente giudice), ovvero una prosecuzione del<br />

giudizio di merito definito, ovvero ancora un procedimento camerale<br />

tendenzialmente autonomo.<br />

121


La questione ha una certa rilevanza sul piano pratico applicativo, con<br />

partico<strong>la</strong>re riguardo al ministero del difensore, ed al<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità del<strong>la</strong><br />

costituzione in giudizio del procuratore privo di apposita procura e non ancora<br />

costituito in Cassazione, ma munito di mandato per <strong>la</strong> fase di merito (definita).<br />

Sebbene <strong>la</strong> prassi applicativa sembri avere risolto <strong>la</strong> questione in senso<br />

liberale, su un piano concettuale sembrerebbe più corretta <strong>la</strong> tesi rigorosa, nel<br />

senso che il difensore dovrebbe essere già costituito in Cassazione, o<br />

comunque essere munito di procura ad hoc.<br />

La fase del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> ex art. 373, infatti, sebbene si svolga davanti al<br />

giudice che ha emesso <strong>la</strong> sentenza impugnata, attiene - probabilmente - <strong>la</strong> fase<br />

del ricorso per Cassazione. Ciò si deduce, innanzitutto, dal<strong>la</strong> lettera del<strong>la</strong><br />

norma: <strong>la</strong> disposizione stessa sottolinea il fatto che <strong>la</strong> precedente fase di<br />

merito è già definita (per <strong>la</strong> precisione, è stata già definita con <strong>la</strong> sentenza<br />

impugnata), sicché l’istanza di <strong>sospensione</strong> afferisce una fase ulteriore e dal<strong>la</strong><br />

prima distinta. Sempre l’art. 373, inoltre, richiede l’avvenuto deposito del<br />

ricorso per Cassazione, ai fini del<strong>la</strong> decisione, a conferma ulteriore che si<br />

tratta di una specifica subfase del procedimento di legittimità.<br />

Il fatto che il procedimento ex art. 373, comunque, afferisca <strong>la</strong> fase di<br />

legittimità, non comporta che siano ad essa applicabili le regole del<br />

procedimento in Cassazione, specialmente per quanto concerne il requisito<br />

dell’iscrizione all’albo dei difensori abilitati presso le giurisdizioni superiori e<br />

le specifiche regole sul mandato.<br />

Trattandosi, infatti, di fase davanti al giudice di merito, non pare<br />

ragionevole imporre né l’iscrizione del difensore all’albo dei cassazionisti ai<br />

sensi dell’art. 365 c.p.c., né l’esistenza di una apposita procura speciale<br />

(prescritta dal<strong>la</strong> stessa norma). Sarà, dunque, probabilmente valida ed efficace<br />

<strong>la</strong> procura generale, come pure il mandato conferito ad un avvocato iscritto<br />

all’albo ordinario. Analogamente potrà essere considerato efficace il mandato<br />

conferito, nelle fasi di merito, purché con locuzioni del tipo: «in ogni stato,<br />

fase e grado del presente giudizio».<br />

La soluzione opposta a quel<strong>la</strong> sopra sostenuta - quel<strong>la</strong> secondo cui sarebbe<br />

munito di poteri sempre e comunque anche il procuratore costituito nel<br />

procedimento «definito» - muove, del resto, da comprensibili ragioni di ordine<br />

pratico. Il carattere di urgenza del procedimento comporta che al<strong>la</strong> parte<br />

122


esistente venga, spesso, assegnato un termine realmente breve per <strong>la</strong><br />

«costituzione»; sicché potrebbe non essere per niente agevole per <strong>la</strong> parte<br />

«resistente» munirsi di una nuova procura (e delle eventuali autorizzazioni<br />

necessarie, per il caso che - ad esempio - <strong>la</strong> parte sia una curate<strong>la</strong><br />

fallimentare). Essa va, pertanto, accolta comunque con favore, sebbene - si<br />

ripete - non appaia probabilmente ineccepibile sotto un profilo strettamente<br />

dogmatico.<br />

Per converso sarà sicuramente legittimato in giudizio il difensore già<br />

costituito nel giudizio in Cassazione, anche se non fosse stato costituito nel<br />

precedente grado di merito 59 .<br />

In alternativa al provvedimento di inibitoria, il giudice di pace, il tribunale<br />

o <strong>la</strong> corte territoriale potranno disporre che sia prestata «congrua cauzione».<br />

Anche siffatto provvedimento sarà sempre subordinato all’esistenza del grave<br />

e irreparabile danno, stando almeno all’esegesi letterale del<strong>la</strong> norma.<br />

Autorevole dottrina, tuttavia, ha efficacemente osservato che <strong>la</strong> previsione di<br />

una cauzione ha una logica solo se il suo incameramento dal<strong>la</strong> parte vittoriosa<br />

ha <strong>la</strong> potenzialità di eliminare i danni subiti dal<strong>la</strong> prosecuzione<br />

dell’esecuzione stessa 60 . Il giudice, dunque, può concedere <strong>la</strong> cauzione solo<br />

se il danno è eliminabile attraverso il pagamento di una somma di denaro, e,<br />

dunque, non in caso di «irreparabilità», in senso stretto.<br />

Il provvedimento che decide sul ricorso, come si vedrà nel capitolo a ciò<br />

dedicato, è considerato dal<strong>la</strong> legge non impugnabile. Deve, pertanto,<br />

escludersi l’applicabilità del rec<strong>la</strong>mo. Trattandosi, inoltre, di provvedimento di<br />

natura ordinatoria che non contiene alcuna decisione in senso tecnico, viene<br />

considerato inammissibile, avverso <strong>la</strong> statuizione che concede o nega <strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong>, anche il ricorso, ex art. 111 Cost. 61 .<br />

59 Cfr. App. Lecce, 16 marzo 1996, in Arch. civ., 1997, p. 297 ss., secondo cui il difensore è<br />

abilitato a richiedere <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> al giudice che ha pronunciato <strong>la</strong><br />

sentenza impugnata in forza del<strong>la</strong> medesima procura a lui ri<strong>la</strong>sciata per <strong>la</strong> proposizione del<br />

ricorso in cassazione.<br />

60 MICHELI, Corso di diritto processuale civile, cit., ibidem.<br />

61 Cass. sez. un. 18 giugno 2008, n. 16537.<br />

123


È controverso se il giudice che pronunzia sul<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> debba o possa<br />

provvedere anche sulle spese, ovvero se su di essa debba provvedere <strong>la</strong><br />

Cassazione, con <strong>la</strong> sentenza 62 .<br />

La norma, infine, menziona esclusivamente <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione<br />

e non anche quel<strong>la</strong> dell’efficacia esecutiva del titolo, sebbene venga<br />

frequentemente adoperata anche per prevenire un’esecuzione non iniziata, e<br />

dunque come vera e propria inibitoria, nel senso indicato nei precedenti<br />

paragrafi 63 .<br />

IV.4. La <strong>sospensione</strong> disposta dal giudice che ha pronunciato <strong>la</strong> sentenza,<br />

nelle ipotesi di revocazione e opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c. (art. 401<br />

e 407 c.p.c.).<br />

Gli artt. 401 e 407 c.p.c. disciplinano le ipotesi di «<strong>sospensione</strong><br />

dell’esecuzione» rispettivamente nel<strong>la</strong> revocazione e nell’opposizione di terzo<br />

ex art. 404 c.p.c.<br />

Ambedue le norme fanno rinvio al provvedimento di cui all’art. 373 c.p.c.<br />

ed al procedimento in camera di consiglio stabilito per <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong><br />

dell’esecuzione concessa in caso ricorso per cassazione.<br />

Si è già detto che <strong>la</strong> norma di cui all’art. 373 c.p.c. prevedeva, nel suo testo<br />

originario, che il provvedimento di <strong>sospensione</strong> fosse emesso dal<strong>la</strong> stessa<br />

Corte di Cassazione Cassazione, con ordinanza da emettersi in camera di<br />

consiglio su istanza di parte, sentito il pubblico ministero, quando<br />

dall'esecuzione stessa potesse derivare grave o irreparabile danno.<br />

62 Nel senso che le spese re<strong>la</strong>tive al procedimento di <strong>sospensione</strong> debbono essere liquidate<br />

dal<strong>la</strong> Corte di Cassazione insieme con quelle del giudizio di legittimità v. Cass. 31 agosto<br />

2005 n. 17584; contra Cass. 29 settembre 2005 n. 19138. In caso di accoglimento del<br />

ricorso, in ogni caso, <strong>la</strong> liquidazione anche delle spese del subprocedimento caute<strong>la</strong>re ricade<br />

nell’applicazione dell’art. 385 c.p.c., con conseguente facoltà per <strong>la</strong> Corte di Cassazione di<br />

demandare (anche) <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva statuizione al giudice del rinvio (Cass. 2 aprile 1999 n. 3161).<br />

Secondo Cass. 11 febbraio 2009, n. 3341, infine, salvo il menzionato caso dell’art. 385<br />

c.p.c., <strong>la</strong> liquidazione delle spese può essere chiesta anche al<strong>la</strong> Corte di cassazione. Tuttavia,<br />

«affinché sia rispettato il principio del contraddittorio, tale richiesta è esaminabile a<br />

condizione che l'interessato produca, nei termini di cui all'art. 372, secondo comma, cod.<br />

proc. civ., una specifica e documentata istanza, comprensiva dei re<strong>la</strong>tivi atti, in modo da<br />

offrire al<strong>la</strong> controparte <strong>la</strong> possibilità di interloquire sul punto».<br />

63 Per <strong>la</strong> tesi favorevole v. VULLO, Considerazioni in tema di irreparabilità del danno., cit.,<br />

ibidem; nello stesso senso, in giur., v. App. Salerno, 21 luglio 2003, in Giur. it., 2004, p. 310.<br />

124


La previsione originaria degli artt. 401 e 407 rinviava, dunque, ai requisiti<br />

ed al<strong>la</strong> procedura prevista per il provvedimento emesso dal giudice di<br />

legittimità (originariamente competente), con esclusione del<strong>la</strong> necessità di<br />

sentire il pubblico ministero.<br />

Tale esclusione, probabilmente, doveva ritenersi operante anche qualora nel<br />

procedimento definito in fase di merito fosse prescritto l’intervento del P.M.<br />

medesimo, stante l’inequivoco tenore letterale del<strong>la</strong> norma.<br />

La legge 14 luglio 1950 n. 581, come si è visto, ristrutturò integralmente il<br />

procedimento di <strong>sospensione</strong> ex art. 373 c.p.c., attribuendo - tra l’altro - <strong>la</strong><br />

competenza al giudice che ha emesso il provvedimento impugnato in sede di<br />

legittimità.<br />

Le previsioni di cui agli artt. 401 e 407 c.p.c. non furono, tuttavia, ritoccate<br />

dal<strong>la</strong> medesima legge. È noto, al riguardo, che l’art. 52 del<strong>la</strong> legge 581/1950<br />

previde una generale delega al Governo «ad emanare, non oltre quattro mesi<br />

dal<strong>la</strong> pubblicazione del<strong>la</strong> presente legge, le disposizioni complementari aventi<br />

carattere transitorio o d'attuazione, e quelle di coordinamento del<strong>la</strong> legge<br />

medesima col Codice di procedura civile e con le altre leggi».<br />

Tale provvedimento delegato fu emanato con D.P.R. 17 ottobre 1950, n.<br />

857, rubricato «Disposizioni di coordinamento e di attuazione del<strong>la</strong> legge 14<br />

luglio 1950, n.581, che ratifica il decreto legis<strong>la</strong>tivo 5 maggio 1948 n. 483,<br />

contenente modificazioni e aggiunte al codice di procedura civile e<br />

disposizioni transitorie», pubblicato in Gazzetta Ufficiale 2 novembre 1950,<br />

n. 252, Supplemento Ordinario.<br />

Visti i limiti contenuti nel<strong>la</strong> legge di delega si provvide ad un<br />

aggiustamento solo formale, eliminando il riferimento al pubblico ministero,<br />

divenuto privo di significato, giusta <strong>la</strong> nuova attribuzione del<strong>la</strong> competenza al<br />

giudice del provvedimento impugnato.<br />

Il testo, dunque, di ambedue le disposizioni è rimasto, pertanto, immutato.<br />

Il giudice del<strong>la</strong> revocazione e/o dell'opposizione di terzo potrà pronunciare<br />

l'ordinanza di inibitoria prevista dall'art. 373 c.p.c., e <strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva istanza verrà<br />

trattata «con lo stesso procedimento in camera di consiglio ivi stabilito».<br />

Ciò sta a significare che, sia nell'opposizione di terzo che nel<strong>la</strong> revocazione,<br />

per quanto concerne i presupposti del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, dovrà aversi riguardo ai<br />

risultati dell'e<strong>la</strong>borazione dottrinaria e giurisprudenziale a proposito dell'art.<br />

125


373 c.p.c., fermo restando che – contrariamente a quanto accade in caso di<br />

ricorso per cassazione – competente a decidere l'inibitoria sarà il giudice<br />

dell'opposizione o del<strong>la</strong> revocazione stesse e non quello del<strong>la</strong> sentenza<br />

impugnata (il che, a ben vedere, costituisce, oggi, una differenza solo<br />

apparente, ove si consideri che l'opposizione di terzo e <strong>la</strong> revocazione si<br />

propongono dinnanzi al medesimo giudice che ha pronunciato <strong>la</strong> sentenza).<br />

Ai sensi del combinato disposto – dunque – degli artt. 373 e 404 c.p.c. <strong>la</strong><br />

sentenza opposta può essere sospesa quando vi sia istanza di parte e<br />

«dall'esecuzione possa derivare grave e irreparabile danno».<br />

Analogamente al<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> in caso di ricorso per Cassazione, e<br />

contrariamente a quanto accade in caso di appello, dunque, il legis<strong>la</strong>tore ha<br />

posto l'accento non solo e non tanto al fumus bonis iuris, ma sopratutto al<strong>la</strong><br />

gravità del pregiudizio che potrebbe derivare al terzo opponente.<br />

Si rinvia, sul punto a quanto detto supra a proposito del<strong>la</strong> fattispecie di cui<br />

all’art. 373 c.p.c. Al medesimo paragrafo - ed al<strong>la</strong> trattazione ivi contenuta - si<br />

rinvia anche per le regole procedurali.<br />

IV.5. La <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> provvisoria del decreto ingiuntivo<br />

(art. 649).<br />

Ai sensi dell’art. 649 c.p.c. il giudice istruttore, su istanza dell'opponente,<br />

quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile,<br />

sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo concessa a norma<br />

dell'art. 642 c.p.c.<br />

La norma, è stato evidenziato 64 , è paralle<strong>la</strong> e contraria a quel<strong>la</strong> contenuta<br />

nell’art. 648, che disciplina - come noto - le ipotesi di provvisoria esecuzione<br />

del decreto, concessa in sede di opposizione.<br />

Il rinvio all’intero disposto dell’art. 642 c.p.c. comporta, innanzitutto, che <strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> de qua è applicabile sia ai casi di esecuzione provvisoria<br />

necessaria (i.e., le ipotesi di credito fondato su cambiale, assegno bancario,<br />

assegno circo<strong>la</strong>re, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da<br />

64 MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile., Vol.II, cit., p. 337 ss.<br />

126


notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato) 65 , che alle ipotesi di<br />

<strong>sospensione</strong> discrezionale, per il caso di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero<br />

se di documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto<br />

valere.<br />

Essa postu<strong>la</strong>, inoltre, <strong>la</strong> sussistenza di «gravi motivi», analogamente al<strong>la</strong><br />

previgente locuzione dell’art. 283 c.p.c., per il caso di inibitoria in appello.<br />

Sebbene, come è stato correttamente osservato, sia rischioso cercare<br />

un’analogia tra opposizione a decreto ingiuntivo ed appello (atteso che, a tacer<br />

d’altro, <strong>la</strong> prima non è un mezzo di impugnazione 66 ), è innegabile che <strong>la</strong><br />

locuzione adoperata sia identica. Del resto sia nel<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> in caso<br />

d’appello che di opposizione vi è un riesame, <strong>la</strong>to sensu, del titolo, che si<br />

trova - sia pure con le dovute differenze - sub iudice. Sicché è ragionevole<br />

adoperare le categorie concettuali e le soluzioni accolte per l’inibitoria in<br />

appello anche per <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> ex art. 649 c.p.c. 67<br />

Si è già detto, allora, a proposito dell’appello, che <strong>la</strong> nuova formu<strong>la</strong><br />

dell’inibitoria, «gravi e fondati motivi», non ha - probabilmente - contenuto<br />

realmente innovativo; sicché non sembra che sussistano significative<br />

differenze tra le due ipotesi di <strong>sospensione</strong>, anche avuto riguardo al testo<br />

dell’art. 283 c.p.c. oggi vigente. Anche nel caso dell’art. 649 c.p.c, <strong>la</strong><br />

valutazione del giudice dovrà riguardare l’eventuale sussistenza del fumus<br />

boni iuris e del periculum in mora; ed anche qui potrà farsi riferimento al<strong>la</strong><br />

teoria dei c.d. vasi comunicanti (e, dunque, del<strong>la</strong> necessaria compresenza di<br />

ambedue i requisiti, fermo restando che se l’uno assume rilievo predominante,<br />

65 Si osserva che, sul punto, l’art. 642 non è stato ben coordinato con <strong>la</strong> modifica dell’art.<br />

474 c.p.c., ad opera delle novelle 2005-2006. Ed invero, ratio delle ipotesi di provvisoria<br />

esecuzione «necessaria» del decreto era che, nei predetti casi, il creditore era già in possesso<br />

di un titolo esecutivo, sicché non aveva alcun senso subordinare l’efficacia esecutiva del<br />

decreto ingiuntivo all’esercizio di un potere valutativo discrezionale del giudice. In questo<br />

stato di cose, l’inserimento, tra i titoli esecutivi, delle scritture private autenticate avrebbe<br />

probabilmente reso opportuno modificare anche l’art. 642, prevedendo - tra le ipotesi nelle<br />

quali il giudice deve concedere <strong>la</strong> provvisoria esecuzione - anche quel<strong>la</strong> di credito portato da<br />

scrittura privata autenticata. È noto, invece, che <strong>la</strong> riforma del 2005 si è limitata a prevedere<br />

che il giudice «può» concedere <strong>la</strong> provvisoria esecuzione, se il credito risulti da scrittura<br />

privata (anche non autenticata), comprovante il credito. Il difetto di coordinamento è da<br />

imputare, probabilmente, all’iter partico<strong>la</strong>rmente travagliato dell’art. 474.<br />

66 MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile., Vol.II, cit., p. 337 ss.<br />

67 Le quali, oltretutto - <strong>la</strong> coppia fumus boni iuris e periculum in mora - non sono certo<br />

caratteristiche ed esclusive delle impugnazioni, ricorrendo in numerosi istituti del diritto<br />

processuale (si pensi ai procedimenti caute<strong>la</strong>ri).<br />

127


l’altro può ridursi anche sensibilmente, fermo restando che non potrà mai<br />

svanire del tutto 68 ).<br />

Analogamente a quanto sostenuto a proposito delle inibitorie nelle<br />

impugnazioni in senso stretto, riteniamo che, anche nel<strong>la</strong> fattispecie, debba<br />

avere un ruolo determinante <strong>la</strong> valutazione sul<strong>la</strong> sussistenza del fumus, i.e.<br />

sul<strong>la</strong> fondatezza, prima facie, dell’opposizione.<br />

La dottrina e <strong>la</strong> giurisprudenza, in talune occasioni, hanno tentato una<br />

distinzione tra <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione provvisoria e sua revoca.<br />

Ricorrerebbe, in partico<strong>la</strong>re, <strong>la</strong> prima nell’ipotesi tipica, di provvisoria<br />

esecuzione legittimamente concessa, ma di sussistenza di gravi motivi per <strong>la</strong><br />

sua <strong>sospensione</strong>. Si avrebbe, invece, <strong>la</strong> seconda ipotesi ogniqualvolta <strong>la</strong><br />

provvisoria esecuzione fosse stata concessa illegittimamente, al di fuori delle<br />

ipotesi previste dal<strong>la</strong> norma. In tale seconda ipotesi - si afferma - <strong>la</strong> revoca<br />

avrebbe efficacia retroattiva, sicché comporterebbe <strong>la</strong> caducazione, con<br />

efficacia retroattiva, dell’esecuzione eventualmente intrapresa, come pure<br />

dell’eventuale iscrizione di ipoteca giudiziale 69 .<br />

La tesi in questione trova, probabilmente, una sua giustificazione sociale<br />

nelle gravi <strong>la</strong>cune di tute<strong>la</strong> - sopra descritte 70 - per quanto concerne <strong>la</strong><br />

posizione del debitore. Come si è detto, <strong>la</strong> semplice <strong>sospensione</strong> dell’efficacia<br />

esecutiva del titolo non sarà idonea, secondo l’opinione prevalente, a<br />

rimuovere gli effetti di una esecuzione, anche se iniziata in forza di un decreto<br />

ingiuntivo palesemente eccentrico 71 . Il meccanismo del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>,<br />

tuttavia, comporta che, sebbene tale eccentricità sia stata evidenziata anche<br />

dal giudice dell’opposizione - che ha sospeso immediatamente l’efficacia<br />

esecutiva del decreto - tale provvedimento di <strong>sospensione</strong> è pressoché inutile,<br />

dal momento che non priva di efficacia gli atti esecutivi già compiuti (e.g., il<br />

saldo del conto resta pignorato, il datore di <strong>la</strong>voro, salvo per quanto si è detto<br />

68 Cfr. supra, par. IV.2.<br />

69 Trib. Vercelli, 17 marzo 1993 in Foro it., I, p.1225; contra MONTELEONE, Manuale di<br />

diritto processuale civile., Vol.II, cit., ibidem.<br />

70 V. par. IV.1.<br />

71 Nel codice attuale manca una norma analoga a quel<strong>la</strong> degli artt. 688 del Progetto<br />

Carnelutti e 671 Sottocommissione C, che consentivano al giudice che disponeva <strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> di ordinare <strong>la</strong> revoca di «atti esecutivi già compiuti» . Si rinvia, per <strong>la</strong> disamina,<br />

al par. I.7 ed al par. IV.1.<br />

128


supra, dovrà continuare ad operare le trattenute, etc.). La «revoca»<br />

dell’efficacia esecutiva del decreto costituisce, probabilmente, un tentativo di<br />

porre rimedio a talune concrete palesi ingiustizie sostanziali, ed evitare le<br />

conseguenze distorsive sopra descritte. Come è stato, tuttavia, efficacemente<br />

osservato, si tratta di una soluzione, comunque, contra legem, che non pare<br />

autorizzata dal diritto positivo 72 . Anche sotto il profilo del bi<strong>la</strong>nciamento di<br />

interessi, inoltre, non pare opportuno ipertute<strong>la</strong>re il debitore a danno di un<br />

creditore che, comunque, ha ottenuto un titolo esecutivo (sia pure ad efficacia<br />

sospesa). La revoca del<strong>la</strong> provvisoria esecuzione avrebbe, nei confronti del<br />

secondo, conseguenze disastrose, probabilmente irrimediabili, qualora il<br />

giudice dell’opposizione, decidendo nel merito, confermasse in tutto o in parte<br />

il decreto ingiuntivo 73 .<br />

Un’ultima considerazione merita <strong>la</strong> circostanza che <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong><br />

dell’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo non sembra comportare, per ciò<br />

solo, il venir meno dell’efficacia esecutiva del documento sul<strong>la</strong> base del quale<br />

il decreto è stato emesso.<br />

Se il decreto ingiuntivo, in altri termini, è stato emesso in forza di un atto<br />

pubblico, o di una scrittura privata autenticata, giusta il novel<strong>la</strong>to testo<br />

dell’art. 474 c.p.c., anche dopo <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’efficacia esecutiva del<br />

decreto il creditore potrà sempre procedere ad esecuzione forzata in virtù del<br />

titolo stragiudiziale stesso. Il debitore, in tal caso, non avrà altra scelta che<br />

proporre anche opposizione a precetto o all’esecuzione, avverso il titolo<br />

stragiudiziale.<br />

Il mancato coordinamento dell’art. 474 con l’art. 642, cui si è fatto cenno<br />

supra, comporta, anzi, una curiosa contraddizione: il creditore in forza di<br />

scrittura privata autenticata avrà già un titolo esecutivo, per procedere a<br />

pignoramento. Tuttavia, se richiede un decreto ingiuntivo sul<strong>la</strong> base di tale<br />

scrittura, <strong>la</strong> provvisoria esecuzione del decreto sarà so<strong>la</strong>mente eventuale, ed il<br />

creditore potrà dover attendere che il decreto medesimo divenga definitivo.<br />

72 MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile., Vol.II, cit., ibidem.<br />

73 Si pensi al<strong>la</strong> cancel<strong>la</strong>zione delle ipoteche, al<strong>la</strong> caducazione degli effetti del pignoramento<br />

e del<strong>la</strong> sua eventuale trascrizione. Per una disamina v. MONTELEONE, Manuale di diritto<br />

processuale civile., Vol.II, cit., ibidem.<br />

129


IV.6. La <strong>sospensione</strong> dell'ordinanza di convalida di licenza o di sfratto<br />

(art. 668);<br />

L’art. 668 c.p.c. disciplina il caso di opposizione allo sfratto, dopo <strong>la</strong><br />

convalida 74 . Prevede, come noto, che se l'intimazione di licenza o di sfratto è<br />

stata convalidata in assenza dell'intimato, questi può farvi opposizione<br />

provando di non averne avuto tempestiva conoscenza per irrego<strong>la</strong>rità del<strong>la</strong><br />

notificazione o per caso fortuito o forza maggiore, ovvero di averne avuto<br />

conoscenza, ma di non essere potuto comparire all’udienza, sempre per caso<br />

fortuito o forza maggiore 75 .<br />

L’opposizione va proposta entro dieci giorni dall’esecuzione 76 segue le<br />

forme dell’opposizione a decreto ingiuntivo 77 e - per espressa previsione di<br />

legge - non sospende il processo esecutivo; tuttavia il giudice, con ordinanza<br />

non impugnabile, può disporne <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> per gravi motivi, imponendo,<br />

quando lo ritiene opportuno, una cauzione all'opponente.<br />

74 Si discute in dottrina e in giurisprudenza se il rimedio in questione abbia o meno natura<br />

di mezzo di impugnazione. In senso affermativo v. Cass. 29 ottobre 2001 n. 13419 in Foro<br />

it., 2002, I, p. 1467, ed in dottrina, per tutti, MONTESANO-ARIETA, Trattato di diritto<br />

processuale civile, Le tutele sommarie, III, 1, Padova 2005, p. 333; TRIFONE-CARRATO, Il<br />

procedimento per convalida di sfratto, Mi<strong>la</strong>no, 2003, p. 354; TRISORIO LIUZZI, I<br />

procedimenti sommari e speciali. Procedimenti sommari, Torino, 2005, p. 751. In senso<br />

contrario - nel senso, cioè che si tratti di opposizione vera e propria, v. ANSELMI BLAAS, Il<br />

procedimento per convalida di licenza o sfratto, Mi<strong>la</strong>no, 1966, p. 260; GIUDICEANDREA, Il<br />

procedimento per convalida di sfratto, Torino, 1956, p. 380, e in giur. Trib. Napoli 20<br />

gennaio 1986; Cass. 3 marzo 1995 n. 1327; LAZZARO-PREDEN-VARRONE, Il procedimento<br />

per convalida di sfratto, Mi<strong>la</strong>no, 1978, p. 294. A noi pare preferibile <strong>la</strong> tesi che inquadra<br />

l’istituto in esame - coerentemente con <strong>la</strong> scelta linguistica voluta dal legis<strong>la</strong>tore - come una<br />

opposizione in senso stretto, più che una vera impugnazione. Si tratta, infatti, di un rimedio<br />

diretto ad aprire una fase a contraddittorio pieno, per opporsi ad una statuizione (i.e.:<br />

l’ordinanza che ha convalidato lo sfatto) che era stata emessa, invece, in una fase che, sia<br />

pure per un motivo contingente ed eccezionale, ne è stata priva. Si rinvia, sul concetto o sui<br />

concetti di opposizioni, a RUSSO, Le "impugnazioni" avverso il provvedimento che definisce<br />

<strong>la</strong> procedura prefallimentare, in APICE (a cura di), Trattato di diritto delle procedure<br />

concorsuali, vol. 1, La dichiarazione e gli effetti del fallimento, Torino, 2010, p. 124 ss. V.<br />

anche le considerazioni che verrano svolte infra al capitolo sulle opposizioni.<br />

75 Corte cost., 18 maggio 1972 n. 89.<br />

76 Locuzione da intendersi, secondo <strong>la</strong> giurisprudenza, non come riferita al<strong>la</strong> chiusura<br />

dell’esecuzione, ma al suo inizio, ravvisato nel primo accesso dell’ufficiale giudiziario,<br />

«comportando esso <strong>la</strong> conoscenza dell’ordinanza di convalida esecutiva»: Cass. sez. un. 3<br />

aprile 1989 n. 1610; contra, però, Cass. 5 marzo 1984 n. 1527.<br />

77 Ma, giusta il disposto dell’art. 447 bis c.p.c., seguirà il rito locatizio.<br />

130


Anche con riferimento a siffatta ipotesi si rinvia al<strong>la</strong> nozione di gravi<br />

motivi, di cui si è discusso a proposito del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’efficacia<br />

esecutiva disposta in sede di opposizione a decreto ingiuntivo. Si evidenzia, in<br />

questa ipotesi, che, per espressa previsione di legge, <strong>la</strong> cauzione potrà essere<br />

imposta so<strong>la</strong>mente all’opponente; e dunque - riteniamo - essa potrà essere<br />

imposta so<strong>la</strong>mente per il caso in cui <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> venga concessa, e non,<br />

nell’ipotesi contraria, in cui essa venga rigettata. Il che, tutto sommato, appare<br />

abbastanza ragionevole, tenuto conto che l’esecuzione dello sfratto,<br />

contrariamente al<strong>la</strong> sua <strong>sospensione</strong>, avrebbe effetti tendenzialmente<br />

irrimediabili e definitivi.<br />

Il provvedimento di <strong>sospensione</strong>, per espressa previsione di legge, è<br />

inimpugnabile.<br />

IV.7. La <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> del lodo in pendenza<br />

dell'impugnazione di nullità (art. 830).<br />

L’art. 830 c.p.c., come modificato dall'art. 22 del<strong>la</strong> legge 5 gennaio 1994, n.<br />

25 e, successivamente, sostituito dall'art. 24, comma 1 del d. lgs.2 febbraio<br />

2006, n. 40, prevede che, in caso di impugnazione del lodo, per nullità davanti<br />

al<strong>la</strong> corte di appello, questa «Su istanza di parte anche successiva al<strong>la</strong><br />

proposizione dell'impugnazione», può sospendere con ordinanza l'efficacia del<br />

lodo, quando ricorrono gravi motivi.<br />

Per quanto concerne i presupposti dei gravi motivi, si rinvia al<strong>la</strong> trattazione<br />

dell’inibitoria in caso di appello, disciplinata dall’art. 283 c.p.c. Si è già detto,<br />

infatti, che <strong>la</strong> sostituzione del<strong>la</strong> originaria locuzione «gravi motivi» in «gravi e<br />

fondati motivi», non pare avere avuto reale portata innovativa. Anche in<br />

questo caso, dunque, potrà farsi riferimento al fumus boni iuris, inteso come<br />

fondatezza, prima facie, dell’impugnazione, e dal periculum in mora, inteso<br />

come pregiudizio che deriverebbe al<strong>la</strong> parte istante dal<strong>la</strong> esecuzione o dal<strong>la</strong><br />

inesecuzione del lodo.<br />

A differenza che in materia di appello, tuttavia, <strong>la</strong> legge precisa<br />

espressamente che l’istanza inibitoria può essere proposta anche<br />

successivamente all’impugnazione, e non necessariamente in uno con<br />

l’impugnazione. Si tratta, nel complesso, di una previsione ragionevole, che<br />

dovrebbe essere estesa a tutte le inibitorie. I gravi motivi, per vero sopratutto<br />

131


con riguardo al periculum, potrebbero non sussistere al momento del<strong>la</strong><br />

proposizione dell’impugnazione, ma sopraggiungere nei non brevi tempi di<br />

definizione del giudizio.<br />

IV.8. La <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> nei giudizi cambiari di cognizione o<br />

di opposizione a precetto di pagamento di cambiale (art. 65 R.D. 14<br />

dicembre 1933, n. 1669), di assegno (art. 56 R.D.L. 21 dicembre 1933, n.<br />

1736) e di certificato di credito (art. 44 e 45 R.D. n. 272/1913).<br />

Analogamente alle altre opposizioni proposte avvero un titolo<br />

stragiudiziale, l’opposizione a precetto cambiario e su assegno o integrano<br />

ipotesi di «opposizioni di merito», che possono essere proposte per qualsiasi<br />

vizio, compreso di formazione del titolo esecutivo 78 . Esse sono disciplinate, in<br />

parte, dagli artt. 64 e 65 del r.d. 14 dicembre 1933 n. 1669 e dall’art. 56 del<br />

r.d.l. 21 dicembre 1933 n. 1736. Le regole sull’opposizione a precetto<br />

cambiario o su assegno trovano applicazione anche all’impugnazione del<br />

certificato di credito di cui agli artt. 44 e 45 del r.d. n. 272 del 1913 da parte<br />

del Comitato degli agenti di cambio.<br />

In tutte queste opposizioni il convenuto-opposto, che mantiene <strong>la</strong> posizione<br />

sostanziale di creditore procedente, può proporre ogni eccezione diretta a<br />

rimuovere gli ostacoli frapposti al<strong>la</strong> realizzazione del suo credito, chiedere, in<br />

via riconvenzionale, <strong>la</strong> condanna del debitore per un titolo diverso da quello<br />

fatto valere, se del caso anche invocando il credito derivante dal rapporto<br />

extracarto<strong>la</strong>re sottostante 79 .<br />

Nel caso specifico del precetto cambiario, l’art. 64 del<strong>la</strong> legge cambiaria<br />

(r.d. 14 dicembre 1933, n. 1669) prevede che l’opposizione al precetto non<br />

sospende l’esecuzione. Tuttavia il giudice dell’opposizione, su ricorso<br />

dell’opponente che disconosca <strong>la</strong> propria firma o <strong>la</strong> rappresentanza, oppure<br />

adduca «gravi e fondati motivi», disponga <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> in tutto o in parte<br />

degli atti esecutivi, imponendo idonea cauzione.<br />

Il successivo art. 65, nel rego<strong>la</strong>re i giudizi cambiari tanto di cognizione<br />

quanto di opposizione al precetto, oltre a limitare le eccezioni opponibili, e a<br />

78 ARIETA - DE SANTIS, L’esecuzione forzata, cit., ibidem; MONTELEONE, Manuale di diritto<br />

processuale civile., Vol.II, cit., ibidem.<br />

79 ARIETA - DE SANTIS, L’esecuzione forzata, cit., ibidem.<br />

132


prevedere che, se queste siano di lunga indagine, il giudice deve emettere<br />

sentenza provvisoria di condanna con cauzione o senza, stabilisce che il<br />

giudice dell’opposizione all’esecuzione può disporre <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong><br />

dell’esecuzione stessa imponendo, se lo ritenga opportuno, idonea cauzione, e<br />

può confermare o revocare <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> già concessa ex art. 64.<br />

Si tratta di un regime peculiare, che trova - originariamente - fondamento<br />

nel<strong>la</strong> natura carto<strong>la</strong>re del titolo di credito, e nel<strong>la</strong> sua astrattezza e materialità.<br />

Tuttavia, è stato osservato, esso non appariva coordinato con le regole del<br />

codice di rito civile. Ed invero gli artt. 64 e 65 citati (come pure gli artt. 56 e<br />

57 del<strong>la</strong> legge sull’assegno bancario) prevedono <strong>la</strong> possibilità per il giudice<br />

dell'opposizione a precetto di sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi.<br />

Più in generale le norme in questione paiono attribuire al precetto lo status di<br />

primo atto <strong>dell'esecuzione</strong> forzata, e non di mero atto prodromico ad essa.<br />

Conseguentemente, all’indomani dell’entrata in vigore del codice di rito,<br />

taluni commentatori conclusero che le norme anzidette delle leggi speciali,<br />

erano da considerare tacitamente abrogate 80 .<br />

La dottrina e <strong>la</strong> giurisprudenza prevalenti, comunque, avevano sempre<br />

ritenuto che le norme in questione fossero rimaste in vigore; sicché il giudice<br />

dell’opposizione a precetto avrebbe potuto inibire l’inizio dell’esecuzione<br />

forzata 81 . Anche chi negava, dunque, che <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’efficacia<br />

esecutiva del titolo potesse essere concessa in seguito ad opposizione a<br />

precetto, prendeva atto delle deroghe previste dalle norme speciali in esame.<br />

In partico<strong>la</strong>re, chi negava <strong>la</strong> possibilità per il giudice dell’opposizione a<br />

precetto ex art. 615 c.p.c. di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo,<br />

evidenziava <strong>la</strong> forte distonia creata nel sistema dalle norme sul precetto<br />

cambiario. L’opposizione a precetto cambiario, infatti, anche a seguito<br />

dell’entrata in vigore del codice del 1940, sospendeva l’esecuzione.<br />

La questione ha, comunque, perduto importanza, stante il generale potere<br />

espressamente concesso, oggi, al giudice dell’opposizione a precetto di<br />

sospendere l’efficacia esecutiva del titolo.<br />

80 ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile, 3° ediz., Napoli, 1957,vol. III, p.<br />

382.<br />

81 In giurisprudenza, v. Cass. 19 ottobre 1986 n. 5495; Cass. 18 settembre 1980 n. 5299. In<br />

dottrina v. VACCARELLA, Opposizioni all'esecuzione, in Enc. giur. Treccani, vol. XXI,<br />

Roma, 1990, p. 282.<br />

133


Un ulteriore problema di coordinamento tra le norme speciali e quelle<br />

codicistiche era sorto con riguardo all'art. 64 l. camb., nel<strong>la</strong> parte in cui<br />

individua quali giudici dell'opposizione a precetto, soltanto il pretore o il<br />

presidente. Ci si era domandati, allora, se l’opposizione a precetto in paro<strong>la</strong><br />

avesse potuto essere proposta davanti al giudice di pace, ovvero se le norme<br />

speciali andassero intese come deroga al<strong>la</strong> competenza per valore dei giudici<br />

di pace 82 .<br />

IV.9. La <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> in caso di opposizione a precetto ex<br />

art. 615 comma primo c.p.c.<br />

Si è già detto che l’art. 623 c.p.c. distingue tre grandi macrocategorie di<br />

sospensioni dell’esecuzione. La prima categoria, corrispondente all’ipotesi<br />

ordinaria, comprende le sospensioni disposte dal giudice dell’esecuzione. Le<br />

altre due categorie riguardano, rispettivamente, le sospensioni disposte dal<br />

giudice davanti al quale il titolo è impugnato e le sospensioni diverse,<br />

previste, cioè, da svariate disposizioni, codicistiche ed extracodicistiche.<br />

Si è altresì detto che <strong>la</strong> nozione di giudice dell’impugnazione,<br />

nell’architettura dell’art. 623 citato, deve essere intesa in senso <strong>la</strong>to: non ad<br />

una nozione di gravame in senso proprio fa riferimento <strong>la</strong> legge, ma ad un<br />

concetto ampio ed atecnico. Per «giudice dell’impugnazione» deve, in<br />

partico<strong>la</strong>re, intendersi quell’organo giurisdizionale, diverso dal giudice<br />

dell’esecuzione, davanti al quale il titolo è comunque rimesso in discussione:<br />

o per mezzo di una impugnazione in senso stretto o attraverso una<br />

opposizione; attraverso un rimedio diretto, dunque, ad aprire una fase a<br />

contraddittorio pieno in un procedimento che fino ad allora ne è stato privo 83 .<br />

Seguendo questa impostazione, rientra nel<strong>la</strong> categoria delle sospensioni<br />

disposte dal giudice dell’impugnazione anche <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> disposta dal<br />

giudice dell’opposizione a precetto. Questa è una <strong>sospensione</strong> disposta dal<br />

giudice «dell’impugnazione», per come si è detto: da un giudice, in<br />

82 Nel senso del<strong>la</strong> competenza del giudice di pace, v. Pret. Taranto 26 giugno 1995, in Giur.<br />

it., 1997, I, 2, p.388 ss., con nota di SPADA. Per una disamina v. ARIETA - DE SANTIS,<br />

L’esecuzione forzata, cit., ibidem.<br />

83 Per questa ricostruzione dell’istituto dell’ «opposizione» - o «delle opposizioni» si rinvia<br />

a quanto dedotto al capitolo III, par. III.2.<br />

134


partico<strong>la</strong>re, che non è quello dell’esecuzione, ma dinanzi al quale il titolo è<br />

impugnato.<br />

Con ciò, naturalmente, non si vogliono negare le forti affinità teoriche,<br />

strutturali tra <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> in paro<strong>la</strong> e quel<strong>la</strong> disposta dal giudice<br />

dell’esecuzione, nel caso di opposizione ex art. 615 comma secondo c.p.c. Né,<br />

per come si vedrà, si vuole necessariamente negare una certa identità di<br />

disciplina tra le due sospensioni. La questione che si pone - salvo quanto<br />

riguarda gli aspetti applicativi di cui si dirà - rileva su un piano<br />

eminentemente teorico e concettuale.<br />

Tanto premesso, una delle (poche) novità delle riforme del 2005-2006, ad<br />

avere ricevuto un giudizio quasi unanimemente favorevole del<strong>la</strong> dottrina 84 , è<br />

<strong>la</strong> modifica dell’art. 615 comma primo c.p.c. Nel testo novel<strong>la</strong>to <strong>la</strong> norma in<br />

questione prevede espressamente che, in caso di opposizione a precetto ex art.<br />

615 c.p.c., il giudice può sospendere l’efficacia esecutiva del titolo<br />

«concorrendo gravi motivi».<br />

La configurabilità, sul<strong>la</strong> base del dato normativo, di una simile <strong>sospensione</strong>,<br />

prima del<strong>la</strong> novel<strong>la</strong>, pur essendo generalmente respinta dal<strong>la</strong> giurisprudenza 85<br />

e dal<strong>la</strong> dottrina prevalenti 86 , era stata affermata in più occasioni. In partico<strong>la</strong>re<br />

era stato osservato che l’art. 623 c.p.c. attribuiva un generale potere di<br />

<strong>sospensione</strong> al giudice davanti al quale il titolo era «impugnato» (nel senso<br />

sopra indicato), dunque anche al giudice dell’opposizione a precetto. A tale<br />

argomento di carattere sistematico se ne aggiungeva, inoltre, uno di carattere<br />

storico. Come si è visto supra al par. I.2., il codice Pisanelli prevedeva<br />

espressamente, all’art. 660, <strong>la</strong> possibilità che, in caso di opposizione a precetto<br />

immobiliare, l’efficacia esecutiva del titolo potesse essere sospesa. Orbene, se<br />

il legis<strong>la</strong>tore del 1940 avesse voluto realmente eliminare dal sistema<br />

processuale tale facoltà lo avrebbe fatto in modo esplicito, rivendicando<br />

l’innovazione, o comunque dandone quantomeno atto nel<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione.<br />

Ritenere il contrario avrebbe voluto dire ritenere che il legis<strong>la</strong>tore avesse<br />

addirittura «soppresso <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> prevista dal codice del 1865 per<br />

84 Per una disamina cfr. SOLDI, Manuale dell’esecuzione forzata., cit., p. 1660 ss.<br />

85 Ex plurimis, Cass. 8 febbraio 2000 n. 1372; Cass. 9 novembre 1973 n. 2496.<br />

86 ALLORIO, Sospensione dell’esecuzione per consegna o ri<strong>la</strong>scio, in Giur. it., 1946, I, p.<br />

111; ANDRIOLI, Commento al codice di procedura civile., cit.,vol. III, p. 381.<br />

135


l’opposizione a precetto, e ciò senza una esplicita manifestazione di tale<br />

volontà» 87 . Vi era, poi, <strong>la</strong> distonia del sistema - qualora si fosse accolta <strong>la</strong> tesi<br />

del<strong>la</strong> non concedibilità - del<strong>la</strong> sospensibilità ex lege in caso di opposizione a<br />

precetto cambiario 88 ; con conseguente <strong>la</strong> eccentricità di un sistema che<br />

consentiva <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’efficacia esecutiva esclusivamente per quei<br />

titoli che - essendo rego<strong>la</strong>ti dai principi del<strong>la</strong> carto<strong>la</strong>rità e dell’astrattezza -<br />

avrebbero dovuto essere disciplinati in modo più rigoroso.<br />

La richiamata argomentazione dottrinaria, tuttavia, non aveva trovato il<br />

favore del<strong>la</strong> giurisprudenza, sicché <strong>la</strong> tesi del<strong>la</strong> inammissibilità si era<br />

consolidata fino a divenire, sostanzialmente, ius receptum.<br />

Va ancora ricordato che tale assetto ermeneutico aveva retto alle reiterate<br />

rimessioni al<strong>la</strong> Corte costituzionale del<strong>la</strong> questione di legittimità dell’art. 615,<br />

fondate sul vuoto di tute<strong>la</strong> che si veniva a creare, con lesione del diritto<br />

costituzionale al<strong>la</strong> difesa.<br />

La Consulta, tuttavia, non si era mai pronunciata sul "merito" delle<br />

questioni, ritenendole esorbitanti dai limiti del sindacato di legittimità<br />

costituzionale, ma corre<strong>la</strong>te a scelte discrezionali del legis<strong>la</strong>tore (come tali<br />

incensurabili) 89 .<br />

Va aggiunto che <strong>la</strong> prassi giudiziaria maturata in oltre sessant’anni di vita<br />

del codice aveva risolto almeno in parte i problemi applicativi.<br />

In primo luogo veniva adottata <strong>la</strong> soluzione del<strong>la</strong> doppia opposizione (al<br />

precetto, immediatamente dopo <strong>la</strong> sua notifica, ed all'esecuzione,<br />

successivamente al suo inizio) e del<strong>la</strong> successiva riunione dei due processi.<br />

Sotto altro profilo <strong>la</strong> giurisprudenza aveva tentato di colmare il «vuoto<br />

normativo» (reale o apparente che fosse) attraverso il ricorso al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong><br />

caute<strong>la</strong>re atipica ex art. 700 c.p.c. Attraverso un provvedimento di urgenza, in<br />

87 SATTA-PUNZI, Diritto processuale civile, Padova, 1996, p. 876 ss.; SATTA, Commentario<br />

al codice di procedura civile, vol. III, Mi<strong>la</strong>no, 1966, p. 500 ss. Cfr. anche MONTELEONE,<br />

Diritto processuale civile, III ed., Padova, 2004, p. 1077 ss.; REDENTI, Diritto processuale<br />

civile, vol. III, Mi<strong>la</strong>no, 1957, p. 315 ss.<br />

88 Affrontata nei paragrafi precedenti.<br />

89 Corte cost. 19 marzo 1996, n. 81.<br />

136


partico<strong>la</strong>re, il giudice avrebbe potuto inibire l’attivazione dell’esecuzione<br />

forzata 90 .<br />

Si osservi che un tale meccanismo aveva comportato complicazioni<br />

eccessive, specialmente nelle ipotesi in cui l'organo giurisdizionale<br />

competente a conoscere l'opposizione a precetto (in ipotesi, anche il giudice di<br />

pace) fosse differente da quello <strong>dell'esecuzione</strong>. In questi casi, infatti, il<br />

meccanismo applicabile sarebbe stato quello del<strong>la</strong> connessione (ovvero,<br />

secondo alcuni, del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>). Inoltre detta prassi risultava poco<br />

funzionale, stante <strong>la</strong> necessità di dovere attendere l’inizio dell’esecuzione<br />

forzata, per ottenere un provvedimento caute<strong>la</strong>re. Il che, specialmente nelle<br />

esecuzioni in forma specifica, riduceva di molto l’utilità del<strong>la</strong> tute<strong>la</strong>.<br />

In definitiva, l’avere negato <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> inibitoria in sede di opposizione a<br />

precetto, costringeva le parti a complicare inutilmente <strong>la</strong> fattispecie<br />

processuale, generando due cause - di opposizione a precetto ed<br />

all’esecuzione - oltre ad un eventuale subprocedimento ex art. 700 c.p.c. -<br />

<strong>la</strong>ddove ve ne sarebbe potuta essere una so<strong>la</strong>. La necessità di una modifica<br />

normativa, dunque, nel senso di prevedere espressamente <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong><br />

dell'efficacia esecutiva del titolo nell’ipotesi di opposizione ex art. 615 comma<br />

primo c.p.c. era, dunque, quantomai avvertita.<br />

La problematica, comunque, salvo per quanto riguarda taluni aspetti<br />

specifici, appare superata dal<strong>la</strong> nuova formu<strong>la</strong>zione dell’art. 615 comma<br />

primo c.p.c. Oggi, come detto, il giudice dell’opposizione a precetto può<br />

sospendere l’efficacia esecutiva del titolo; sicché è venuta meno <strong>la</strong> premessa<br />

maggiore, sul<strong>la</strong> quale si fondava il complicato meccanismo processuale sopra<br />

delineato.<br />

È certo che, innanzitutto, oggi non esiste alcun vuoto di tute<strong>la</strong>, sicché il<br />

ricorso al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> caute<strong>la</strong>re atipica ex art. 700 c.p.c. deve, pertanto, ritenersi<br />

tendenzialmente inammissibile.<br />

90 Cass. 8 febbraio 2000, n. 1372; Cass. 23 febbraio 2000, n. 2051; Cass. 19 luglio 2005, n.<br />

15220; Cass. 18 aprile 2001, n. 5683 e n. 5674; Cass. 22 marzo 2001, n. 4107. Per <strong>la</strong><br />

giurisprudenza di merito Trib. Mantova, 26 febbraio 2005, in Giur. merito, 2006, p. 316, n.<br />

GIORDANO; Trib. Roma 21 gennaio 2003. Contra, però, per quanto concerne l’esecuzione<br />

fondata su decreto ingiuntivo, Trib. Verona 20 novembre 2001, secondo cui il ricorso al<strong>la</strong><br />

tute<strong>la</strong> ex art. 700 c.p.c. sarebbe stato inammissibile, per difetto del presupposto del<strong>la</strong><br />

residualità, atteso che il debitore avrebbe dovuto chiedere <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’efficacia<br />

esecutiva del titolo giudiziale monitorio.<br />

137


È stato, però, giustamente ravvisato in dottrina 91 un difetto di<br />

coordinamento con l'art. 163 bis c.p.c. La nuova formu<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> norma,<br />

infatti, impone all'attore di assegnare un termine di almeno novanta giorni<br />

liberi (durante i quali il creditore può compiere atti esecutivi). Il problema,<br />

però, può essere superato chiedendo una ulteriore abbreviazione del termine di<br />

comparizione, ovvero depositando, dopo <strong>la</strong> notifica del<strong>la</strong> citazione e<br />

l'iscrizione a ruolo, un ricorso col quale si chiede <strong>la</strong> fissazione di una udienza<br />

anticipata per l'esame dell'istanza di <strong>sospensione</strong>. In questo specifico ambito<br />

potrebbe trovare un residuale margine di applicazione il ricorso al<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> ex<br />

art. 700 c.p.c., per <strong>la</strong> concessione di un provvedimento inaudita altera parte<br />

che anticipi gli effetti del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>.<br />

Resta, comunque, praticabile anche <strong>la</strong> vecchia prassi del<strong>la</strong> doppia<br />

opposizione (al precetto e all’esecuzione, sopra citata).<br />

L’istanza «inibitoria», allora, può essere inserita nell’atto di citazione<br />

introduttivo del giudizio di opposizione. Nel silenzio normativo, tuttavia, non<br />

pare si possa escludere <strong>la</strong> proponibilità dell’istanza, con autonomo atto, per<br />

tutto il corso del giudizio di opposizione. È stato, tuttavia, affermato che tale<br />

facoltà - di proporre l’istanza inibitoria con autonomo atto - verrebbe meno<br />

una volta che il creditore abbia dato inizio dell’azione esecutiva. A partire da<br />

tale momento, si è detto, il potere di sospendere il processo esecutivo sarebbe<br />

attribuito al<strong>la</strong> competenza funzionale del giudice dell’esecuzione 92 .<br />

Avverso tale impostazione, tuttavia, si potrebbe obiettare che <strong>la</strong> distinzione<br />

tra <strong>sospensione</strong> disposta dal giudice dell’esecuzione e dell’impugnazione<br />

opera e rileva su un piano concettuale e non diacronico. Una volta<br />

riconosciuto, per espressa disposizione di legge, il potere del giudice<br />

dell’opposizione di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo, non pare<br />

corretto circoscrivere, in assenza di una precisa norma di legge, l’applicazione<br />

di tale inibitoria. Mutatis mutandis, del resto, non sembra potersi negare che il<br />

potere di inibitoria del giudice dell’appello sussista anche dopo che<br />

l’esecuzione è iniziata. E tale ultrattività del potere di inibitoria, ripetiamo,<br />

dipende non solo e non tanto dal differente campo di applicazione dell’appello<br />

91 MONTELEONE, Diritto processuale civile, vol II, V ed., Padova, 2009, p. 264 ss.<br />

92 ARIETA-DE SANTIS, L’esecuzione forzata., cit., p.1544 ss. In giur. v. Trib. Monza, 18<br />

marzo 2008 in Corriere del Merito, 2008, 11, p.1125 e su www.ilcaso.it.<br />

138


ispetto all’opposizione, ma anche (e sopratutto) dal fatto che non di<br />

ultrattività vera e propria si tratta, ma di una differenza concettuale (e,<br />

ripetesi, non temporale) tra <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione e inibizione<br />

dell’efficacia esecutiva del titolo.<br />

Anche per <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> in paro<strong>la</strong>, riteniamo, debbano sussistere i gravi<br />

motivi previsti dall’art. 615 comma secondo, come del resto per <strong>la</strong> maggior<br />

parte dei provvedimenti inibitori. La differente collocazione dogmatica delle<br />

due sospensioni - in caso di opposizione a precetto e in caso di opposizione<br />

all’esecuzione già iniziata - non impedisce di ravvisare <strong>la</strong> sostanziale identità<br />

dei provvedimenti richiesti, dei presupposti per <strong>la</strong> concessione, come anche<br />

delle re<strong>la</strong>tive discipline.<br />

Le principali differenze, probabilmente, tra le due sospensioni afferiscono il<br />

differente organo competente a pronunciarle, l’eventuale regime di<br />

impugnazione, e il regime di «estinzione».<br />

Quanto al<strong>la</strong> prima questione, si affermi o meno <strong>la</strong> natura caute<strong>la</strong>re del<strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> in paro<strong>la</strong>, essa potrebbe essere emessa dal giudice di pace,<br />

qualora detto organo fosse il giudice competente per materia, valore e<br />

territorio, ai sensi dell’art. 615 primo comma c.p.c. Il problema principale, sul<br />

punto, atterrà l’individuazione del giudice del rec<strong>la</strong>mo, sempre che si ammetta<br />

tale strumento avverso il provvedimento di <strong>sospensione</strong> di cui all’art. 615<br />

primo comma c.p.c. Esso verrà affrontata nel capitolo dedicato appositamente<br />

ai rec<strong>la</strong>mi.<br />

L’ultima questione, invece, riguarda l’applicabilità o meno del<strong>la</strong> rego<strong>la</strong> di<br />

cui all’art. 624 terzo comma c.p.c. A noi pare condivisibile l’opinione<br />

dottrinaria, secondo cui tale problema non dovrebbe neppure porsi sul piano<br />

teorico. Nel caso del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> in paro<strong>la</strong>, infatti, nessuna estinzione può<br />

esistere, dal momento che l’esecuzione non è iniziata ed è sospesa 93 .<br />

Un margine di dubbio potrebbe sussistere qualora, nelle more del<strong>la</strong><br />

decisione del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, il creditore avesse notificato il pignoramento o<br />

dato, comunque, inizio all’esecuzione. Anche in questo caso, tuttavia, non<br />

sembra applicabile <strong>la</strong> rego<strong>la</strong> dell’estinzione.<br />

93 MONTELEONE, Diritto processuale civile., cit., p. 289.<br />

139


Ed infatti <strong>la</strong> lettera dell’art. 624 comma terzo c.p.c. fa espressamente<br />

riferimento al<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> concessa dal giudice dell’esecuzione, e non a<br />

quel<strong>la</strong> disposta dal giudice del<strong>la</strong> impugnazione, sia pure in senso <strong>la</strong>to. Ciò si<br />

deduce, innanzitutto, dall’espresso richiamo al «giudice dell’esecuzione».<br />

In secondo luogo <strong>la</strong> norma, come detto, commina l’estinzione del<strong>la</strong><br />

procedura esecutiva ogni qualvolta, dopo <strong>la</strong> stabilizzazione del provvedimento<br />

caute<strong>la</strong>re 94 , non sia stato introdotto il giudizio di merito.<br />

Nell’ipotesi in esame, tuttavia, il giudizio di merito vero e proprio è già<br />

pendente: analogamente a quanto detto supra al par.IV.1. per tutte le inibitorie<br />

concesse dal giudice dell’impugnazione, anche nel caso dell’opposizione a<br />

precetto il giudizio di merito è già pendente: è stato introdotto prima che<br />

venisse richiesta <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>. Nel caso di opposizione ex art. 615 comma<br />

primo c.p.c., infatti, manca <strong>la</strong> struttura così marcatamente bipo<strong>la</strong>re fase<br />

dell’esecuzione - fase del merito: tutto si svolge davanti al giudice<br />

dell’opposizione, nell’ambito di un procedimento tendenzialmente unitario.<br />

Analogamente a quanto detto al paragrafo introduttivo del presente<br />

capitolo, in caso di <strong>sospensione</strong> concessa dal giudice dell’opposizione a<br />

precetto, ma successivamente all’inizio dell’esecuzione forzata 95 , il creditore<br />

potrà limitarsi a proporre una semplice istanza ex art. 486 c.p.c. al giudice<br />

dell’esecuzione, perché prenda atto dell’avvenuta <strong>sospensione</strong>. Si rinvia per le<br />

problematiche connesse, a quanto dedotto in tale sede.<br />

94 O per mancata proposizione del rec<strong>la</strong>mo, o per conferma o comunque emissione del<br />

provvedimento di <strong>sospensione</strong> a seguito del rec<strong>la</strong>mo medesimo.<br />

95 Ci si riferisce, evidentemente, al caso di <strong>sospensione</strong> chiesta antecedentemente all’inizio<br />

dell’esecuzione forzata, ma pronunciata successivamente. Diverso sarebbe il caso del<br />

creditore che, nonostante l’avvenuta inibitoria del titolo, inizi ugualmente l’esecuzione<br />

forzata. In tal caso il creditore sarebbe ab ovo privo del diritto a procedere a esecuzione<br />

forzata, sicché sarebbe proponibile l’opposizione ex art. 615 c.p.c.<br />

140


V. La <strong>sospensione</strong> concordata tra le parti (art. 624 bis c.p.c.).<br />

La disposizione di cui all’art. 624 bis c.p.c. è stata introdotta dal n. 42 del<strong>la</strong><br />

lett. e del comma 3 dell'art. 2 d.l. n. 35/2005, convertito nel<strong>la</strong> l. n. 80/2005,<br />

poi modificato sia dal<strong>la</strong> l. n. 263/2005 che dal<strong>la</strong> l. n. 52/2006.<br />

La possibilità di una <strong>sospensione</strong> «concordata», va detto, era già stata<br />

ipotizzata da una parte del<strong>la</strong> dottrina 1 e dal<strong>la</strong> giurisprudenza.<br />

Nel<strong>la</strong> sua attuale formu<strong>la</strong>zione, sebbene si parli genericamente di<br />

<strong>sospensione</strong> del processo esecutivo, <strong>la</strong> norma menziona espressamente istituti<br />

e fattispecie tipiche delle espropriazioni forzate, quali il riferimento al<strong>la</strong><br />

pluralità di creditori (quindi al fenomeno del concorso ex art. 2741 c.c. ) o <strong>la</strong><br />

comunicazione del provvedimento sospensivo al «custode» (evidentemente,<br />

del bene pignorato). Di qui parte del<strong>la</strong> dottrina ha ritenuto che detta<br />

<strong>sospensione</strong> concordata sia applicabile ai soli pignoramenti, e non anche alle<br />

esecuzioni in forma specifica 2 .<br />

Ratio evidente di questa nuova forma di <strong>sospensione</strong> del processo esecutivo<br />

è facilitare soluzioni conciliative fra creditori e debitore esecutato, su<br />

presupposto che <strong>la</strong> prosecuzione del<strong>la</strong> procedura e il compimento di ulteriori<br />

atti esecutivi potrebbero aggravare i costi e rendere più ardua, per così dire, <strong>la</strong><br />

via del<strong>la</strong> conciliazione.<br />

La ratio e <strong>la</strong> funzione di tale istituto, come pure <strong>la</strong> sua collocazione in una<br />

norma diversa dall’art. 624 c.p.c., inducono ad escludere che abbia natura<br />

anche <strong>la</strong>to sensu caute<strong>la</strong>re 3 . Come pure non si applica (naturalmente) il<br />

regime dell’estinzione, né il rito caute<strong>la</strong>re uniforme per l’emissione del<br />

re<strong>la</strong>tivo provvedimento.<br />

Va, al riguardo, detto che se il legis<strong>la</strong>tore ha voluto - in una certa misura -<br />

incentivare <strong>la</strong> possibilità di una soluzione conciliativa tra le parti, dall’altro ha<br />

mostrato una certa diffidenza, nel<strong>la</strong> misura in cui ha rigidamente (e forse non<br />

1 BUCOLO, La <strong>sospensione</strong> nell'esecuzione. Le opposizioni esecutive, vol. II, Mi<strong>la</strong>no 1972,<br />

p. 87 s.; SATTA, Commentario al codice di procedura civile, vol. III, Mi<strong>la</strong>no 1959; CARPI,<br />

Sospensione dell’esecuzione, in Enc. giur. Treccani, p. 1 ss. 967, p. 2. In giurisprudenza cfr.<br />

Trib. Padova 21 dicembre 1969, in Giur. it., 1970, I, 2, p.177 e Trib. Torino 5 dicembre<br />

2002, in Riv. not.,2003, p. 731 ss.<br />

2 CONSOLO-LUISO, Codice di procedura civile commentato, Mi<strong>la</strong>no, 2006, sub art. 624 bis.<br />

3 BARRECA, La riforma del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> del processo esecutivo, www.judicium.it 2006, par.<br />

6.<br />

141


del tutto ragionevolmente) predeterminato i presupposti per l’ammissibilità,<br />

fissato un limite massimo di ventiquattro mesi al<strong>la</strong> durata di detta <strong>sospensione</strong><br />

e previsto <strong>la</strong> non concedibilità di una seconda <strong>sospensione</strong>, una volta esaurito<br />

il termine del<strong>la</strong> prima.<br />

Tale scelta potrebbe essere indotta dall’esigenza di tute<strong>la</strong>re i creditori non<br />

muniti di titolo esecutivo - nei limiti in cui essi possono ancora intervenire<br />

nell’esecuzione -, atteso che questi, come si vedrà, non partecipano al<strong>la</strong><br />

richiesta concordata 4 . Potrebbe, però, essere letta anche in una chiave<br />

maggiormente pubblicistica, nel senso che l’esecuzione forzata, una volta<br />

avviata, non potrebbe essere interamente rimessa al<strong>la</strong> disponibilità delle parti,<br />

ma il suo naturale decorso, fino al<strong>la</strong> vendita forzata, risponderebbe comunque<br />

ad un interesse d’ufficio, diverso da quello dei soggetti coinvolti.<br />

Per <strong>la</strong> concessione del provvedimento di <strong>sospensione</strong> <strong>la</strong> legge richiede <strong>la</strong><br />

pendenza dell’esecuzione, l'istanza al giudice dell’esecuzione e l’accordo di<br />

tutti i creditori muniti di titolo esecutivo. L’istanza, giusta il disposto dell’art.<br />

486 c.p.c., potrà avere <strong>la</strong> forma del ricorso, ed essere depositata nel<strong>la</strong><br />

cancelleria del giudice. In alternativa, sempre giusta il disposto del<strong>la</strong> norma<br />

richiamata, l’istanza congiunta potrà essere proposta anche oralmente, in una<br />

delle udienze dell’esecuzione.<br />

Trattandosi di una mera <strong>sospensione</strong> - e dunque una richiesta<br />

esclusivamente processuale e interinale - non pare occorra una procura<br />

speciale al difensore, né un’istanza proveniente dal<strong>la</strong> parte personalmente.<br />

Sebbene ratio legis sia, come detto, quel<strong>la</strong> del favorire un accordo, il<br />

debitore deve essere semplicemente «sentito», mentre non sembra essere<br />

richiesto il suo esplicito consenso. Tale soluzione pare, comunque, abbastanza<br />

ragionevole, atteso che se fosse stato richiesta l’istanza anche del debitore<br />

questi avrebbe dovuto, probabilmente, depositare una memoria con il<br />

ministero di un difensore, con conseguente aumento delle spese e degli oneri.<br />

Essendo richiesta, per espressa volontà legis<strong>la</strong>tiva, «l’istanza» di tutti i<br />

creditori muniti di titolo, deve ritenersi insufficiente il loro «silenzio», come<br />

pure <strong>la</strong> formu<strong>la</strong> più b<strong>la</strong>nda, assai invalsa nelle prassi giudiziarie, del<strong>la</strong> «non<br />

4 Nonché gli offerenti, per quanto concerne <strong>la</strong> previsione di un termine finale.<br />

142


opposizione» 5 . Sebbene, infatti, non sia imposta, come detto, una formu<strong>la</strong><br />

sacramentale, riteniamo debba esservi per lo meno un consenso univoco ed<br />

espresso.<br />

Nonostante il silenzio normativo, inoltre, riteniamo che l’istanza respinta<br />

possa essere riproposta, tenuto anche conto dell'art. 487 che consente al<br />

giudice dell’esecuzione di revocare o modificare i propri provvedimenti, che<br />

non abbiano avuto esecuzione.<br />

Per quanto concerne il termine finale entro il quale è possibile chiedere <strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> de qua, <strong>la</strong> legge detta una disciplina piuttosto artico<strong>la</strong>ta, distinta<br />

per tipo di esecuzione. In partico<strong>la</strong>re, nelle espropriazioni mobiliari l'istanza<br />

per <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> può essere presentata non oltre <strong>la</strong> fissazione del<strong>la</strong> data di<br />

asporto dei beni ovvero fino a dieci giorni prima del<strong>la</strong> data del<strong>la</strong> vendita se<br />

questa deve essere espletata nei luoghi in cui essi sono custoditi e, comunque,<br />

prima del<strong>la</strong> effettuazione del<strong>la</strong> pubblicità commerciale ove disposta.<br />

Nelle espropriazioni presso terzi l'istanza di <strong>sospensione</strong> non può più essere<br />

proposta dopo <strong>la</strong> dichiarazione del terzo. Il che crea qualche problema, per<br />

quanto concerne l’individuazione, esatta ed a priori, di tale momento: va,<br />

infatti, considerato che, a seguito del<strong>la</strong> riforma del 2006, <strong>la</strong> dichiarazione del<br />

terzo può essere effettuata a mezzo raccomandata.<br />

Nelle espropriazioni immobiliari l'istanza può essere proposta fino a venti<br />

giorni prima del<strong>la</strong> scadenza del termine per il deposito delle offerte di<br />

acquisto, per il caso di vendita senza incanto, ovvero fino a quindici giorni<br />

prima dell'incanto in caso di vendita all’asta.<br />

Il provvedimento di <strong>sospensione</strong> è soggetto ad un partico<strong>la</strong>re regime di<br />

pubblicità, affine a quello degli avvisi, per il caso di vendita di cose immobili<br />

o beni mobili registrati per un valore superiore ad euro 25.000,00 (art. 490<br />

comma secondo). Esso, in partico<strong>la</strong>re, nei cinque giorni successivi al deposito<br />

deve essere comunicato al custode e pubblicato sul sito internet sul quale è<br />

pubblicata <strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione di stima.<br />

L'ordinanza è revocabile in qualsiasi momento, anche su richiesta di un<br />

solo creditore e sentito comunque il debitore.<br />

5 CABRINI, in CARPI-TARUFFO, Commentario breve al codice di procedura civile, sub artt.<br />

615 e 624, Padova, 2010.<br />

143


Entro dieci giorni dal<strong>la</strong> scadenza del termine <strong>la</strong> parte interessata deve<br />

presentare istanza per <strong>la</strong> fissazione dell'udienza in cui il processo deve<br />

proseguire.<br />

Va infine segna<strong>la</strong>to che l’istituto del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> concordata ex art. 624<br />

bis c.p.c. va coordinato con il disposto del novel<strong>la</strong>to art. 161 bis disp. att.,<br />

secondo cui <strong>la</strong> vendita può essere rinviata se vi è il consenso fra i creditori<br />

muniti di titolo e gli offerenti.<br />

Dal combinato disposto delle due norme si evince che, una volta decorso il<br />

termine ultimo per chiedere <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, o decorso infruttuosamente il<br />

termine di ventiquattro mesi, i creditori potranno avvalersi ancora dello<br />

strumento del rinvio del<strong>la</strong> vendita, salva <strong>la</strong> necessità, in questo caso, di<br />

ottenere il consenso anche degli offerenti.<br />

Per quanto concerne <strong>la</strong> riattivazione del processo sospeso, l’art. 624 adotta<br />

un meccanismo riassuntivo diverso da quello dell'art. 627 ed affine, invece, a<br />

quello previsto dall'art. 297, comma secondo, per <strong>la</strong> riassunzione del processo<br />

di cognizione sospeso ex art. 296 (appunto, su istanza delle parti).<br />

Ogni interessato dovrà dunque presentare l'istanza, nelle forme del ricorso<br />

(sempre secondo il generale disposto dell'art. 487 c.p.c. ) al giudice<br />

dell’esecuzione entro dieci giorni prima del<strong>la</strong> scadenza del termine di<br />

<strong>sospensione</strong>.<br />

Nel silenzio normativo non è ben chiaro se detto termine debba essere<br />

considerato ordinatorio o perentorio. Le conseguenze dell’una scelta o<br />

dell’altra non sono di poco conto: nel primo caso, in caso di tardiva<br />

riassunzione, non vi sarà alcuna conseguenza negativa, mentre nel secondo<br />

dovrà trovare applicazione <strong>la</strong> norma di cui all’art. 630 c.p.c., a norma del<br />

quale il processo esecutivo si estingue quando le parti non lo proseguono o<br />

non lo riassumono nel termine perentorio stabilito dal<strong>la</strong> legge.<br />

Appare, probabilmente, preferibile <strong>la</strong> prima tesi, tenuto anche conto del<br />

disposto dell’art. 152 comma secondo c.p.c., a norma del quale i termini<br />

stabiliti dal<strong>la</strong> legge sono ordinatori «tranne che <strong>la</strong> legge stessa li dichiari<br />

espressamente perentori».<br />

In senso contrario potrebbe affermarsi che il carattere perentorio di tale<br />

termine è ricavabile, comunque, dal<strong>la</strong> previsione del<strong>la</strong> durata massima, di<br />

ventiquattro mesi, per <strong>la</strong> durata del periodo di <strong>sospensione</strong>. Tale previsione<br />

144


imarrebbe priva di significato e di reale portata precettiva, se le parti avessero<br />

comunque <strong>la</strong> facoltà di riassumere il processo interrotto, anche mesi dopo il<br />

decorso di detto periodo.<br />

145


VI. Le sospensioni «diverse» (i: nel codice di procedura civile)<br />

VI.1. In generale<br />

Oltre alle ipotesi di <strong>sospensione</strong> disposta dal giudice dell’esecuzione, e a<br />

quelle dal giudice dinanzi al quale è impugnato il titolo, l’art. 623 c.p.c.<br />

richiama i casi di «<strong>sospensione</strong> disposta dal<strong>la</strong> legge».<br />

Si tratta, secondo consolidata opinione dottrinaria, di ipotesi di <strong>sospensione</strong><br />

necessaria e automatica, che ricorrono in ipotesi tassative. Trait d’union delle<br />

fattispecie in esame sarebbe che esse derivano non già da un provvedimento<br />

del giudice, ma dal verificarsi stesso dei presupposti stabiliti dal<strong>la</strong> legge 1 .<br />

Con tale affermazione, si badi bene, non si intende sostenere che<br />

l’accertamento dei presupposti debba avvenire, necessariamente, al di fuori di<br />

qualunque procedimento giurisdizionale, ed in assenza del controllo di un<br />

giudice. Solo tale, eventuale, accertamento sarà compiuto «a monte», in un<br />

momento e nell’ambito di un procedimento estranei al processo esecutivo.<br />

Analogamente a quanto detto a proposito dei provvedimenti di inibitoria<br />

disposta dal giudice dell’impugnazione, e del loro rapporto con il processo<br />

esecutivo eventualmente pendente, il giudice dell’esecuzione potrà ben essere<br />

chiamato, con gli strumenti previsti dall’art. 486 c.p.c., ad emettere un<br />

provvedimento di collegamento, che accerti eventualmente il verificarsi dei<br />

presupposti di legge e che consenta al<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> diversa di esplicare i suoi<br />

effetti nel procedimento esecutivo. Ma tale provvedimento avrà, anche in<br />

questo caso, natura meramente ricognitiva: si tratterà di accertare il fatto<br />

storico di una <strong>sospensione</strong> già, in punto di diritto, avvenuta e di emettere i<br />

consequenziali provvedimenti attuativi nel processo esecutivo.<br />

Come logico corol<strong>la</strong>rio saranno sottratti, in linea di principio,<br />

all’applicazione dell’art. 624 c.p.c. sia l’eventuale provvedimento «a monte»,<br />

giurisdizionale o amministrativo, che ha determinato il fatto sospensivo, sia<br />

quello ricognitivo, emesso «a valle» del giudice dell’esecuzione.<br />

Anche <strong>la</strong> disciplina sarà <strong>la</strong> più varia ed eterogenea, essendo applicabili, in<br />

<strong>la</strong>rga parte, le norme speciali. Troverà, comunque, applicazione, in quanto<br />

1 FURNO, Disegno sistematico delle opposizioni nel processo esecutivo, Firenze, 1942, p.<br />

196 ss.; LUISO, Diritto processuale civile, vol. III, Il processo esecutivo, Mi<strong>la</strong>no. 1999, p.<br />

251; LUISO, Processo di esecuzione forzata, in Enciclopedia del diritto, vol. XLIII,<br />

Sospensione del processo civile, p.60.<br />

146


compatibile e in quanto non derogata, <strong>la</strong> disciplina di cui agli artt. 623 ss., ivi<br />

comprese le regole dell’art. 626 c.p.c.<br />

Le singole fonti del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> possono essere le più varie e disparate.<br />

Si è preferito, nel<strong>la</strong> rubrica del presente capitolo, adottare <strong>la</strong> formu<strong>la</strong><br />

«sospensioni diverse» piuttosto che <strong>la</strong> tradizionale «altri casi stabiliti dal<strong>la</strong><br />

legge» esclusivamente per una ragione descrittiva. Tutte le sospensioni,<br />

infatti, anche quelle tipiche disposte dal giudice dell’esecuzione o<br />

dell’impugnazione, sono ugualmente previste dal<strong>la</strong> legge, come è normale che<br />

accada in un ordinamento di civil <strong>la</strong>w. La locuzione «sospensioni diverse», di<br />

contro, vuole semplicemente segna<strong>la</strong>re che non si tratta né di sospensioni<br />

disposte dal giudice dell’esecuzione (il quale sarà, al massimo, chiamato ad<br />

accertare <strong>la</strong> loro verificazione) né di sospensioni disposte dal giudice davanti<br />

al quale è impugnato il titolo, e corre<strong>la</strong>tivamente a tale giudizio di<br />

impugnazione.<br />

Per ragioni di ordine sistematico, inoltre, in questa breve, certamente non<br />

esaustiva, indagine verranno trattate separatamente le ipotesi di sospensioni<br />

diverse previste dal codice da quelle previste dal<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione speciale.<br />

Anche tale scelta non risponde ad una precisa ragione dogmatica, ma<br />

semplicemente a motivi di funzionalità espositiva.<br />

VI.2. La <strong>sospensione</strong> in caso di divisione (art. 601 c.p.c.)<br />

Ai sensi dell’art. 601 c.p.c., se nel corso dell’esecuzione deve procedersi<br />

al<strong>la</strong> divisione, l'esecuzione è sospesa finché sul<strong>la</strong> divisione stessa non sia<br />

intervenuto un accordo fra le parti o non sia pronunciata una sentenza avente i<br />

requisiti di cui all'art. 627 c.p.c.<br />

La <strong>sospensione</strong> in paro<strong>la</strong>, dunque, ha come dies a quo l’inizio del<br />

subprocedimento di divisione, rego<strong>la</strong>to dall’art. 181 disp. att. 2 Il termine<br />

finale, giusta il richiamo dell’art. 627 c.p.c., è dato dal passaggio in giudicato<br />

2 Tale norma è stata, a sua volta, novel<strong>la</strong>ta dalle riforme del 2005-2006. Nel testo oggi<br />

vigente prevede che «Il giudice <strong>dell'esecuzione</strong>, quando dispone che si proceda a divisione<br />

del bene indiviso, provvede all'istruzione del<strong>la</strong> causa a norma degli articoli 175 e seguenti<br />

del codice, se gli interessati sono tutti presenti. Se gli interessati non sono tutti presenti, il<br />

giudice <strong>dell'esecuzione</strong>, con l'ordinanza di cui all'articolo 600, secondo comma, del codice,<br />

fissa l'udienza davanti a sé per <strong>la</strong> comparizione delle parti, concedendo termine al<strong>la</strong> parte<br />

più diligente fino a sessanta giorni prima per l'integrazione del contraddittorio mediante <strong>la</strong><br />

notifica dell'ordinanza».<br />

147


del<strong>la</strong> sentenza di primo grado, ovvero dal<strong>la</strong> semplice comunicazione del<strong>la</strong><br />

sentenza di appello che decide sul<strong>la</strong> divisione.<br />

La <strong>sospensione</strong> de qua rientra perfettamente nel modello di <strong>sospensione</strong> ex<br />

lege, sopra delineato: si tratta di una ipotesi di <strong>sospensione</strong> necessaria (il<br />

giudice non è infatti dotato di alcun potere discrezionale in ordine all'an del<strong>la</strong><br />

medesima) ed automatica (giacché si produce indipendentemente da un<br />

formale provvedimento che <strong>la</strong> disponga).<br />

Si è posto in dottrina il problema se <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> ex art. 601 trovi<br />

applicazione anche ove, anziché <strong>la</strong> divisione totale, sia decisa dal giudice <strong>la</strong><br />

separazione in natura del<strong>la</strong> quota 3 .<br />

Il processo esecutivo deve essere riassunto a cura del creditore procedente<br />

nel termine perentorio di sei mesi dal<strong>la</strong> cessazione del<strong>la</strong> causa sospensiva o in<br />

quello diverso stabilito dal giudice del<strong>la</strong> divisione.<br />

La riassunzione si effettua con ricorso a norma dell’art. 627 c.p.c., se il<br />

processo esecutivo non viene tempestivamente riassunto si estingue.<br />

VI.3. La «<strong>sospensione</strong>» in caso di giudizio di accertamento dell'obbligo<br />

del terzo (artt. 548 e 549 c.p.c.)<br />

L’art. 548 c.p.c. disciplina, come noto, l’accertamento dell’obbligo del terzo<br />

nel pignoramento dei crediti. La norma in esame non prevede,<br />

apparentemente, alcuna <strong>sospensione</strong>, limitandosi ad affermare che se il terzo<br />

non compare all'udienza stabilita o, comparendo, rifiuta di fare <strong>la</strong><br />

dichiarazione, o se intorno a questa sorgono contestazioni, il giudice, su<br />

istanza di parte, «provvede all'istruzione del<strong>la</strong> causa».<br />

Il successivo art. 549, tuttavia, prevede che con <strong>la</strong> sentenza che definisce il<br />

giudizio di cui all'art. 548, il giudice, se accerta l'esistenza del diritto del<br />

debitore nei confronti del terzo, «fissa alle parti un termine perentorio per <strong>la</strong><br />

prosecuzione del processo esecutivo».<br />

L’espressa menzione ad una «prosecuzione» del processo esecutivo sta a<br />

dimostrare che, a seguito dell'istanza di accertamento dell’obbligo del terzo, il<br />

3 SATTA, Commentario al codice di procedura civile, vol. III, Mi<strong>la</strong>no, 1959, p. 472 ss.,<br />

sull’esatto rilievo che le due ipotesi avrebbero identica ratio e che <strong>la</strong> separazione ben<br />

potrebbe risolversi in una divisione parziale.<br />

148


processo esecutivo debba considerarsi sospeso ex lege 4 . Anche in questo caso,<br />

per <strong>la</strong> disciplina del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> in paro<strong>la</strong>, si rinvia al paragrafo introduttivo<br />

del presente capitolo.<br />

VI.4. La <strong>sospensione</strong> (o «le sospensioni») in caso di controversie in sede<br />

di approvazione del progetto di distribuzione (art. 512 c.p.c.)<br />

Ai sensi dell’art. 512 c.p.c. se, in sede di distribuzione, sorge controversia<br />

tra i creditori concorrenti o tra creditore e debitore o terzo assoggettato<br />

all'espropriazione, circa <strong>la</strong> sussistenza o l'ammontare di uno o più crediti o<br />

circa <strong>la</strong> sussistenza di diritti di pre<strong>la</strong>zione, il giudice <strong>dell'esecuzione</strong>, sentite le<br />

parti e compiuti i necessari accertamenti, provvede con ordinanza,<br />

impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'art. 617 c.p.c., secondo<br />

comma. Il giudice può, anche con l'ordinanza di cui al primo comma,<br />

sospendere, in tutto o in parte, <strong>la</strong> distribuzione del<strong>la</strong> somma ricavata.<br />

Nell’ambito delle fattispecie disciplinate, dunque, dal<strong>la</strong> presente norma<br />

occorre, innanzitutto, distinguere <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, totale o parziale, del<strong>la</strong><br />

distribuzione, dal<strong>la</strong> eventuale <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione (ovvero il<br />

differente provvedimento indi<strong>la</strong>zionabile) che può essere emesso nel<br />

successivo giudizio di opposizione agli atti esecutivi.<br />

La seconda delle due sospensioni è emessa in seno ad un’opposizione ex<br />

art.617 c.p.c. Al<strong>la</strong> trattazione di tale istituto, pertanto, si rinvia.<br />

La <strong>sospensione</strong> disposta dal giudice con l’ordinanza di cui all’art. 512<br />

c.p.c., invece, riguarda non l’esecuzione ma <strong>la</strong> distribuzione del<strong>la</strong> somma<br />

ricavata. La norma va poi coordinata con il novel<strong>la</strong>to disposto dell’art. 624<br />

c.p.c., a norma del quale l’ordinanza di <strong>sospensione</strong> ex art. 512 c.p.c. è<br />

soggetta a rec<strong>la</strong>mo.<br />

Contrariamente al<strong>la</strong> previgente formu<strong>la</strong>zione, dunque, <strong>la</strong> «<strong>sospensione</strong>»<br />

del<strong>la</strong> distribuzione vera e propria, prevista dall’art. 512 c.p.c., non è<br />

automatica, per il fatto solo che è sorta <strong>la</strong> contestazione, ma è rimessa ad una<br />

valutazione discrezionale del giudice.<br />

Ratio del<strong>la</strong> previsione pare essere quello di consentire <strong>la</strong> dichiarazione di<br />

esecutività del progetto di distribuzione, prima ancora che vengano definite le<br />

4 BUCOLO, Il processo esecutivo ordinario, Padova, 1994, p. 705; TRAVI, Espropriazione<br />

presso terzi, in Novissimo Digesto It., Vol. VI, Torino 1960, p. 963.<br />

149


controversie su esso. Corre<strong>la</strong>tivamente, <strong>la</strong> previsione del carattere<br />

discrezionale del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> mira ad evitare <strong>la</strong> proposizione di<br />

contestazioni strumentali e prima facie infondate, dirette al solo scopo<br />

di<strong>la</strong>torio di ottenere <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> necessaria del<strong>la</strong> fase distributiva<br />

(necessaria, sotto <strong>la</strong> previgente normativa).<br />

Se tale è <strong>la</strong> ratio del<strong>la</strong> discrezionalità del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, però, diviene<br />

difficile giustificare l’apparente scelta del legis<strong>la</strong>tore di «collocare» il<br />

provvedimento sul<strong>la</strong> inibitorio nel<strong>la</strong> stessa ordinanza che decide sul<strong>la</strong><br />

controversia. Stando al dato letterale del<strong>la</strong> norma, infatti, pare che il giudice<br />

possa pronunziare <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> con <strong>la</strong> stessa ordinanza con <strong>la</strong> quale decide<br />

le controversie sorte in sede di distribuzione. Con l’ulteriore conseguenza che<br />

avverso detta ordinanza sarebbero esperibili due rimedi: l’opposizione agli atti<br />

esecutivi, avverso <strong>la</strong> statuizione che ha deciso sul<strong>la</strong> controversia, ed il rec<strong>la</strong>mo<br />

avverso <strong>la</strong> statuizione che decide sul<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> 5 .<br />

Se tale fosse il senso del<strong>la</strong> norma, allora <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> del<strong>la</strong> distribuzione<br />

dovrebbe riguardare <strong>la</strong> fase ricompresa tra l’emissione dell’ordinanza ex art.<br />

512 c.p.c. e l’eventuale proposizione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c.,<br />

ovvero il suo esito. Tale lettura sembra confermata dal<strong>la</strong> considerazione che,<br />

fino al<strong>la</strong> data di emissione dell’ordinanza suddetta - i.e. fino al<strong>la</strong> soluzione<br />

delle controversie sorte in sede di distribuzione - pur non essendovi un<br />

formale provvedimento di <strong>sospensione</strong> il riparto resta comunque paralizzato<br />

fino a tale momento 6 .<br />

Se tale fosse <strong>la</strong> chiave di lettura del «nuovo» art. 512 c.p.c. vi sarebbe,<br />

dunque, nel disposto dell’art. 512 c.p.c. una terza «<strong>sospensione</strong>» necessaria ed<br />

occulta, posto che, analogamente a quanto accadeva col regime previgente,<br />

prima di potere rendere esecutivo il riparto, il giudice dovrà risolvere le<br />

controversie sorte.<br />

Tuttavia, rispetto al<strong>la</strong> vecchia disciplina, tale <strong>sospensione</strong> necessaria<br />

risulterebbe, almeno in linea teorica, molto meno onerosa, in termini di tempi<br />

processuali. Ai fini del<strong>la</strong> decisione delle controversie sorte in sede di<br />

distribuzione, infatti, il giudice dell’esecuzione non deve istruire <strong>la</strong> causa nelle<br />

5 MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, V ed., vol. II, Padova, 2009, p. 164.<br />

6 Cfr. ZIINO, Le innovazioni in tema di pignoramento e di distribuzione del ricavato, in<br />

www.judicium.it, 2006.<br />

150


forme ordinarie, né dovrà valutare <strong>la</strong> propria competenza; egli, infatti, dovrà<br />

limitarsi a risolvere, con ordinanza, l’incidente sorto in sede di distribuzione,<br />

qualunque valore essa abbia 7 .<br />

Per quanto concerne <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> «discrezionale» del<strong>la</strong> distribuzione -<br />

quel<strong>la</strong>, cioè, che potrà essere emessa in uno con l’ordinanza - <strong>la</strong> legge non<br />

indica le condizioni per il suo rigetto od omissione.<br />

Anche in questo caso, però, potrà farsi riferimento al<strong>la</strong> coppia fumus boni<br />

iuris e periculum in mora 8 . Si rinvia, sul punto, al<strong>la</strong> compiuta trattazione a<br />

proposito del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> in caso di opposizione all’esecuzione. È stato,<br />

peraltro, rilevato che nel<strong>la</strong> valutazione dei due requisiti dovrà assumere<br />

necessariamente preminenza il fumus «non essendovi spazio per una<br />

valutazione in termini di periculum in mora, o comunque di pregiudizio<br />

nascente dal<strong>la</strong> distribuzione" 9 . Un certo spazio per <strong>la</strong> valutazione del<br />

periculum, comunque, potrà sussistere, verosimilmente, nell’ipotesi di<br />

controversia insorta tra più creditori (uno dei quali, magari, non solvibile).<br />

7 Cfr. ZIINO, Le innovazioni in tema di pignoramento e di distribuzione del ricavato., cit.,<br />

ibidem, il quale conclude che le controversie in sede distributiva sono strettamente connesse<br />

al<strong>la</strong> fase (distributiva) e che l’ordinanza del giudice dell’esecuzione ha natura di mero atto<br />

esecutivo, come, ad esempio, il pignoramento e l’ordinanza di vendita.<br />

8 ZIINO, Le innovazioni in tema di pignoramento e di distribuzione del ricavato., cit.,<br />

ibidem.<br />

9 BARRECA, La riforma del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> del processo esecutivo, in www.judicium.it., 2006.<br />

151


VII. Le sospensioni «diverse» (ii: nelle leggi speciali e nell’e<strong>la</strong>borazione<br />

giurisprudenziale)<br />

VII.1. La <strong>sospensione</strong> in materia previdenziale e assistenziale ex d.l. 112<br />

del 25 giugno 2008, come convertito dal<strong>la</strong> legge n. 133 del 6 agosto 2008.<br />

Un’altra ipotesi peculiare di <strong>sospensione</strong> prevista dal<strong>la</strong> legge speciale è<br />

stata introdotta dal<strong>la</strong> legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione in legge, con<br />

modificazioni, del d.l. 25 giugno 2008 n. 112 «disposizioni urgenti per lo<br />

sviluppo economico, <strong>la</strong> semplificazione, <strong>la</strong> competitività, <strong>la</strong> stabilizzazione<br />

del<strong>la</strong> finanza pubblica e <strong>la</strong> perequazione tributaria».<br />

L’art. 20 comma settimo del<strong>la</strong> norma in esame stabilisce che nei<br />

procedimenti «re<strong>la</strong>tivi a controversie in materia di previdenza e assistenza<br />

sociale, a fronte di una pluralità di domande o di azioni esecutive 1 che<br />

frazionano un credito re<strong>la</strong>tivo al medesimo rapporto, comprensivo delle<br />

somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro<br />

accessorio, <strong>la</strong> riunificazione è disposta d'ufficio dal giudice ai sensi<br />

dell'articolo 151 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura<br />

civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n.<br />

1368».<br />

Al di là dell’imprecisione linguistica nell’utilizzo del<strong>la</strong> locuzione<br />

«riunificazione» in luogo di «riunione», il senso del<strong>la</strong> norma è chiaro: in caso<br />

di frazionamento di azioni di cognizione o esecutive, afferenti il medesimo<br />

rapporto - re<strong>la</strong>tivamente, però, alle sole controversie previdenziali, il giudice<br />

deve disporre d’ufficio <strong>la</strong> riunione. In mancanza, il comma ottavo prevede<br />

l'improcedibilità delle domande successive al<strong>la</strong> prima, da dichiararsi anche<br />

1 Le parole «o di azioni esecutive» sono state introdotte in sede di conversione.<br />

152


d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento 2 . Analogamente, il giudice<br />

dichiara <strong>la</strong> nullità dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione<br />

di più azioni esecutive in vio<strong>la</strong>zione del comma settimo.<br />

Il comma nono, prevede, appunto, una ipotesi di <strong>sospensione</strong> dell’efficacia<br />

esecutiva del titolo: «Il giudice, ove abbia notizia che <strong>la</strong> riunificazione non è<br />

stata osservata, anche sul<strong>la</strong> base dell'eccezione del convenuto, sospende il<br />

giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente già formatisi e fissa<br />

alle parti un termine perentorio per <strong>la</strong> riunificazione a pena di improcedibilità<br />

del<strong>la</strong> domanda».<br />

Colpisce, al riguardo, <strong>la</strong> farraginosità del<strong>la</strong> disposizione: al di là del<strong>la</strong><br />

difficile lettura del<strong>la</strong> locuzione «anche sul<strong>la</strong> base dell’eccezione del<br />

convenuto», da intendersi, verosimilmente, come perifrasi per «anche<br />

d’ufficio», restano parecchi dubbi sul<strong>la</strong> sua portata applicativa e sulle sue<br />

conseguenze pratiche 3 . Meramente a titolo di esempio non appare molto<br />

chiaro il meccanismo <strong>sospensione</strong> dell’efficacia esecutiva del titolo -<br />

improcedibilità del<strong>la</strong> domanda, per il caso di frazionamento del credito<br />

effettuato dall’INPS e dall’ente preposto al<strong>la</strong> riscossione attraverso <strong>la</strong> notifica<br />

di più cartelle (con conseguente proposizione di più giudizi di opposizione).<br />

A rendere più complicate ancora le cose, del resto, è intervenuto il<br />

legis<strong>la</strong>tore, che con legge 18 giugno 2009 n. 69 ha attribuito al giudice di pace<br />

<strong>la</strong> competenza «per le cause re<strong>la</strong>tive agli interessi o accessori da ritardato<br />

pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali».<br />

2 Non è chiaro se il legis<strong>la</strong>tore abbia inteso - limitando, però, incomprensibilmente il campo<br />

alle sole controversie previdenziali e assistenziali - vietare il c.d. frazionamento del<strong>la</strong><br />

fattispecie e richiamare <strong>la</strong> teoria dell’abuso del processo. Per una disamina si rinvia a<br />

COMOGLIO, Abuso del processo e garanzie costituzionali, in Riv. dir. proc., 2008, p. 329 ss.;<br />

CORDOPATRI, L'abuso del processo, Padova 2000, p. 3 ss.; DE CRISTOFARO, Doveri di buona<br />

fede ed abuso degli strumenti processuali, in Il giusto processo civile, 2009, p.993 ss. ed in<br />

part. p. 1005-1007; DONDI - GIUSSANI, Appunti sul problema dell’abuso del processo, in<br />

Riv. trim. dir. proc. civ., 2007, p. 197; GAMBARO, L’abuso del diritto di azione, in Resp. civ.<br />

prev., 1983, p. 821 ss; GHIRGA, La meritevolezza del<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> richiesta. Contributo allo<br />

studio sull’abuso dell’azione giudiziale, Mi<strong>la</strong>no, 2004, p.205 ss.; RESCIGNO, L’abuso del<br />

diritto, in Riv. dir. civ., 1965, I, p. 205 ss. In giurisprudenza, con riguardo al<strong>la</strong> non<br />

frazionabilità giudiziale (contestuale o sequenziale) di un credito derivante da un unico<br />

contratto, sotto il profilo dell’abuso del processo, cfr. Cass. 27 maggio 2008, n. 13791; Cass.<br />

11 giugno 2008 n. 15476.<br />

3 Per una disamina, v. DALFINO, Note a prima lettura di alcuni recenti interventi di riforma<br />

del processo del <strong>la</strong>voro, in Foro it., 2008, V. p. 307 ss.; LONGO, La <strong>sospensione</strong> nel processo<br />

esecutivo, in MICCOLIS-PERAGO, L'esecuzione forzata riformata, Torino, 2009, p. 646.<br />

153


La disposizione antifrazionistica di cui al d.l. 112/2008 può, quindi, essere<br />

agevolmente elusa proponendo <strong>la</strong> domanda principale per <strong>la</strong> sorte capitale<br />

davanti al giudice competente e <strong>la</strong> so<strong>la</strong> domanda di interessi davanti al giudice<br />

di pace (con conseguente impossibilità del<strong>la</strong> riunione).<br />

VII.2. La <strong>sospensione</strong> ex art. 20 lege 44 del 23 febbraio 1999<br />

All'indomani dell'omicidio dell'imprenditore Libero Grassi, avvenuto a<br />

Palermo il 29 agosto 1991, l'opinione pubblica e il legis<strong>la</strong>tore presero<br />

bruscamente coscienza del fenomeno del racket mafioso 4 .<br />

Si determinò un clima politico di maggiore attenzione verso un fenomeno<br />

che, fino a quel momento, non era stato oggetto di adeguate attenzioni e che –<br />

sopratutto – non era stato affrontato in modo unitario.<br />

Si comprese, innanzitutto, che il c.d. pizzo non poteva essere ricondotto ad<br />

una pura e semplice estorsione di somme di denaro, ma costituiva una vera e<br />

propria forma di controllo dell'attività di impresa, che si artico<strong>la</strong>va attraverso<br />

svariate modalità di ingerenza: dall'imposizione di fornitori, all'assunzione<br />

forzata di <strong>la</strong>voratori vicini ai c<strong>la</strong>n, all'imposizione di paletti sul tipo di attività<br />

esercitabile o sul re<strong>la</strong>tivo ambito territoriale (e.g.: divieto di esercitare in una<br />

determinata area, al fine di non fare concorrenza ad un'impresa pagante ecc.).<br />

L'impresa assoggettata al racket diveniva, in molti casi, complice del<br />

mafioso, che ne rego<strong>la</strong>va ogni fase del<strong>la</strong> sua vita economica (fino al caso<br />

estremo del<strong>la</strong> sostituzione dell'imprenditore stesso) 5 .<br />

Ci si rese conto, dunque, che <strong>la</strong> lotta al fenomeno dell'estorsione mafiosa,<br />

per tutte le conseguenze sociali ed economiche che da esso derivavano - se<br />

non altro in termini di minaccia al<strong>la</strong> credibilità dell'Istituzione Stato, -,<br />

presupponeva e richiedeva una serie di interventi in numerose branche del<br />

diritto. Se da un <strong>la</strong>to, infatti, <strong>la</strong> lotta al<strong>la</strong> criminalità organizzata postu<strong>la</strong>va<br />

interventi nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione penale, occorreva, al contempo, incentivare il più<br />

4 cfr. COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA DEL FENOMENO DELLA MAFIA E SULLE<br />

ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI SIMILIARI, Audizione del Presidente del Comitato del Fondo<br />

di solidarietà per le vittime delle estorsioni, avv. Lorenzo Pallesi, Roma, 20 maggio 1997.<br />

5 BLOCK, La mafia in un vil<strong>la</strong>ggio siciliano, 1860-1960, Torino, 1986, p. 1 ss.; DIREZIONE<br />

INVESTIGATIVA ANTIMAFIA, Re<strong>la</strong>zione semestrale (primo semestre 1995), in Per aspera ad<br />

veritatem, n. 3, 1995, p. 1ss.<br />

154


possibile <strong>la</strong> scelta degli imprenditori che decidessero di denunziare i loro<br />

estortori, prevedendo un sistema di tutele e ombrelli per <strong>la</strong> loro protezione.<br />

E ciò sia perché – prevedibilmente – l'impresa avrebbe potuto essere portata<br />

a denunziare il mafioso solo in un momento di crisi (quando, cioè, si fosse<br />

trovata pressoché sull'orlo del fallimento e non fosse riuscita più a reggere il<br />

peso dell'estorsione), ma anche – e sopratutto – per una considerazione di<br />

ordine generalpreventivo e di politica criminale: il fenomeno del racket è<br />

impossibile da contrastare senza <strong>la</strong> col<strong>la</strong>borazione del<strong>la</strong> vittima. Pertanto<br />

questa deve essere in un primo momento incentivata a denunziare l'estortore,<br />

ed in un secondo tempo protetta dalle ricadute negative del<strong>la</strong> propria scelta di<br />

legalità. L'impresa denunziante, infatti, potrebbe perdere i vecchi fornitori<br />

(che dall'organizzazione criminale erano stati imposti e sono tuttora sotto il<br />

suo controllo), clienti, etc. Di qui <strong>la</strong> scelta politica di intervenire su numerosi<br />

settori del diritto e del mercato, al fine di consentire – appunto – <strong>la</strong> ripresa<br />

dell'attività d’impresa e – ove possibile – l'eventuale risanamento.<br />

In quest'ottica vanno letti i primi interventi del legis<strong>la</strong>tore e segnatamente il<br />

d.l. n. 419/1991 6 , che introduceva, appunto, il principio dell'e<strong>la</strong>rgizione di<br />

denaro, da parte dello Stato, a ristoro dei danni patrimoniali subiti dal<strong>la</strong><br />

vittima del racket.<br />

La concezione che in favore del<strong>la</strong> vittima del racket dovesse prevedersi<br />

anche una <strong>sospensione</strong> delle esecuzioni forzate in atto viene introdotta in sede<br />

di conversione, con legge 18 novembre 1993 n.468, del d.l. n. 382 del 27<br />

settembre 1993, in materia di misure urgenti a sostegno delle vittime di<br />

richieste estorsive.<br />

Venne, in partico<strong>la</strong>r modo, introdotta <strong>la</strong> rego<strong>la</strong> del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, per<br />

trecento giorni, del<strong>la</strong> «esecuzione dei provvedimenti di ri<strong>la</strong>scio di immobili e i<br />

termini re<strong>la</strong>tivi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le<br />

vendite e le assegnazioni forzate», se re<strong>la</strong>tive a soggetti che avessero<br />

(semplicemente) chiesto l'e<strong>la</strong>rgizione di cui al d.l. 419/1991.<br />

6 Nel cui preambolo testualmente si legge che obiettivo del<strong>la</strong> norma è quello di: «prevenire<br />

e reprimere il grave fenomeno dell'estorsione e di sostenere, con misure di carattere anche<br />

economico, l'attività delle categorie produttive che a causa del rifiuto opposto a richieste<br />

estorsive subiscono un danno patrimoniale». Il d.l. 419 del 31 dicembre 1991 seguì di pochi<br />

mesi il – sotto molti aspetti omologo – d.l. n. 346 del 29 ottobre 1991, non convertito, del<br />

quale riproponeva, peraltro, il medesimo preambolo.<br />

155


La disciplina c.d. antiracket ha trovato, poi, una maggiormente analitica<br />

sistemazione normativa con <strong>la</strong> legge n.44 del 23 febbraio 1999, che ha –<br />

peraltro, dettato una disciplina tendenzialmente omogenea per le vittime del<br />

racket e dell'usura (oltre che, in parte, per le vittime del terrorismo 7 ).<br />

Si tratta di una artico<strong>la</strong>ta disciplina diretta, in primo luogo, ad e<strong>la</strong>rgire «una<br />

somma di denaro a titolo di contributo al ristoro del danno patrimoniale<br />

subito» (art.1), in favore delle vittime di estorsioni 8 . Accanto all'e<strong>la</strong>rgizione, <strong>la</strong><br />

legge prevede, inoltre, una serie di proroghe di termini sostanziali e<br />

processuali e, per quel che in questa sede rileva, <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> delle<br />

esecuzioni forzata 9 , in termini simili a quelli di cui all'art. 4 bis del d.l.<br />

382/1993, sopra citato.<br />

La normativa oggi vigente prevede, allora, <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> per trecento<br />

giorni del<strong>la</strong> «esecuzione dei provvedimenti di ri<strong>la</strong>scio di immobili e i termini<br />

re<strong>la</strong>tivi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le vendite e<br />

le assegnazioni forzate», in favore dei soggetti che abbiano richiesto<br />

7 SOLDI, Manuale <strong>dell'esecuzione</strong> forzata, Padova, 2009, p.1251 ss.<br />

8 Così l'art. 3 (E<strong>la</strong>rgizione alle vittime di richieste estorsive): 1. L'e<strong>la</strong>rgizione è concessa<br />

agli esercenti un'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica,<br />

ovvero una libera arte o professione, che subiscono un danno a beni mobili o immobili,<br />

ovvero lesioni personali, ovvero un danno sotto forma di mancato guadagno inerente<br />

all'attività esercitata, in conseguenza di delitti commessi allo scopo di costringerli ad<br />

aderire a richieste estorsive, avanzate anche successivamente ai fatti, o per ritorsione al<strong>la</strong><br />

mancata adesione a tali richieste, ovvero in conseguenza di situazioni di intimidazione<br />

anche ambientale. 2. Ai soli fini del<strong>la</strong> presente legge sono equiparate alle richieste estorsive<br />

le condotte delittuose che, per circostanze ambientali o modalità del fatto, sono<br />

riconducibili a finalità estorsive, purché non siano emersi elementi indicativi di una diversa<br />

finalità. Se per il delitto al quale è collegato il danno sono in corso le indagini preliminari,<br />

l'e<strong>la</strong>rgizione è concessa sentito il pubblico ministero competente, che esprime il proprio<br />

parere entro trenta giorni dal<strong>la</strong> richiesta. Il procedimento re<strong>la</strong>tivo all'e<strong>la</strong>rgizione prosegue<br />

comunque nel caso in cui il pubblico ministero non esprima il parere nel termine suddetto<br />

ovvero nel caso in cui il pubblico ministero comunichi che all'espressione del parere osta il<br />

segreto re<strong>la</strong>tivo alle indagini.<br />

9 In partico<strong>la</strong>re, ai sensi dell'art. 20 (<strong>sospensione</strong> di termini): a) <strong>la</strong> proroga di trecento giorni<br />

a tutti i termini, ricadenti entro un anno dal<strong>la</strong> data dell'evento lesivo, per compiere gli<br />

adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei dei mutui bancari e ipotecari,<br />

nonché di ogni altro atto avente efficacia esecutiva; b) <strong>la</strong> proroga di tre anni del termine per<br />

compiere gli adempimenti fiscali, sempre che si tratti di termini di scadenza, ricadenti entro<br />

un anno dal<strong>la</strong> data dell'evento lesivo; c) <strong>la</strong> proroga di trecento giorni per tutti «i termini di<br />

prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti<br />

decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro<br />

un anno dal<strong>la</strong> data dell'evento lesivo»; d) <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> del<strong>la</strong> «esecuzione dei<br />

provvedimenti di ri<strong>la</strong>scio di immobili» e dei «termini re<strong>la</strong>tivi a processi esecutivi mobiliari<br />

ed immobiliari, ivi comprese le vendite e le assegnazioni forzate».<br />

156


l'e<strong>la</strong>rgizione di cui al<strong>la</strong> stessa normativa antiracket, ovvero il mutuo senza<br />

interesse previsto dall'art. 14 comma 2 del<strong>la</strong> legge 7 marzo 1996 n. 108 (e<br />

dunque alle vittime dell'usura), ovvero ancora l'e<strong>la</strong>rgizione prevista dall'art.1<br />

del<strong>la</strong> legge 20 ottobre 1990 n.302 (in materia di vittime del terrorismo 10 ).<br />

In forza di questa ultima disposizione Il beneficio del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> delle<br />

esecuzioni – originariamente previsto per le sole vittime di estorsione, anche<br />

se «ambientale», è stato esteso anche alle vittime dell'usura e del terrorismo,<br />

confermando, così, <strong>la</strong> scelta normativa di trattare in modo unitario le<br />

fattispecie.<br />

La possibilità di beneficiare del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> sul<strong>la</strong> base del<strong>la</strong> so<strong>la</strong> richiesta<br />

– senza che sia necessario l'accoglimento dell'istanza – è motivata dal<strong>la</strong><br />

comprensibile ragione di non vanificare del tutto <strong>la</strong> portata del<strong>la</strong> norma, cosa<br />

che accadrebbe se il soggetto vittima del racket (o dell'usura, o del terrorismo)<br />

dovesse attendere <strong>la</strong> definizione del procedimento amministrativo per il<br />

riconoscimento dei benefici. L'automatismo del beneficio è pero mitigato –<br />

per l'opposta, altrettanto comprensibile ragione, di evitare abusi – dal<strong>la</strong><br />

previsione che <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> ha effetto a seguito del parere del prefetto<br />

competente per territorio, sentito il presidente del tribunale.<br />

In dottrina, sul punto, si è dubitato se il provvedimento ex art.20 legge<br />

44/1999 abbia natura di vera e propria <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> ex art. 623<br />

c.p.c. e non si tratti, piuttosto, di una mera di<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> vendita forzata e/o<br />

10 L'e<strong>la</strong>rgizione, in partico<strong>la</strong>re, è concessa «a chiunque subisca un'invalidità permanente,<br />

per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello<br />

Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il<br />

soggetto leso non abbia concorso al<strong>la</strong> commissione degli atti medesimi ovvero di reati a<br />

questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale».<br />

157


di determinati atti esecutivi. La prima soluzione sembra, ad ogni modo, quel<strong>la</strong><br />

recepita dal<strong>la</strong> giurisprudenza del<strong>la</strong> Consulta, di legittimità e di merito 11 .<br />

Circa l'efficacia del parere del prefetto, originariamente <strong>la</strong> legge richiedeva<br />

che esso fosse «favorevole». Ma <strong>la</strong> norma è stata dichiarata illegittima dal<strong>la</strong><br />

Corte Costituzionale, con sentenza 23 dicembre 2005, n. 457 12 . Con <strong>la</strong><br />

medesima decisione <strong>la</strong> Corte Costituzionale ha anche ribadito il carattere<br />

11 Per una disamina: CONSOLO-LUISO, Codice di procedura civile commentato, Mi<strong>la</strong>no,<br />

2006, p.2219 SS.; PROTO PISANI, Lezioni di diritto processuale civile, Napoli 1999;<br />

PUCCIARIELLO, Sul<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dei termini del processo esecutivo in favore dei<br />

beneficiari del fondo di cui al<strong>la</strong> legge n.44/99 in Riv. esec. forz., 2007, p. 372 ss.; SOLDI,<br />

Manuale <strong>dell'esecuzione</strong> forzata, cit., ibidem, secondo cui l'istituto in esame, pur avendo<br />

natura di vera e propria <strong>sospensione</strong>, esulerebbe dal<strong>la</strong> previsione dell'art. 623 c.p.c., non<br />

trattandosi di <strong>sospensione</strong> «necessaria», ma rimessa comunque al<strong>la</strong> discrezionalità del<br />

giudice. Si tratterebbe, in definitiva, di una <strong>sospensione</strong> distinta da quelle previste dal codice<br />

di procedura civile (assimi<strong>la</strong>bile, sotto certi aspetti, a quel<strong>la</strong> ex artt. 618 e 624) e rego<strong>la</strong>ta da<br />

una legge speciale. Per <strong>la</strong> giurisprudenza v. Corte cost. n. 457/2005 cit.; Cass. 24 gennaio<br />

2007, n. 1496; Cass. 12 marzo 2002, n. 3547; Tribunale Palermo, ord. n. 3705 cron. del 17<br />

settembre 2008, Bo<strong>la</strong>zzi, nel<strong>la</strong> procedura esecutiva n. 534/2004, inedita.<br />

12 È interessante, al riguardo, esaminare <strong>la</strong> motivazione del<strong>la</strong> decisione del<strong>la</strong> Consulta: «1.-<br />

Il giudice rimettente muove dal presupposto interpretativo - non imp<strong>la</strong>usibile, al<strong>la</strong> stregua<br />

del dato testuale - secondo cui quel<strong>la</strong> attribuita al prefetto dal<strong>la</strong> norma impugnata non è<br />

una funzione meramente consultiva, atteso che <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> risulta<br />

espressamente subordinata al solo "parere favorevole" dello stesso prefetto, in presenza del<br />

quale il giudice non può, quindi, che adottare il re<strong>la</strong>tivo provvedimento, senza alcuna<br />

possibilità di sindacato riguardo al<strong>la</strong> sussistenza delle condizioni di legge. Così come,<br />

all'inverso, il "parere" negativo del prefetto di per sé impedisce <strong>la</strong> concessione del<br />

beneficio. La valutazione in ordine al<strong>la</strong> sussistenza dei presupposti per <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> del<br />

processo esecutivo in favore dei soggetti presi in considerazione dal<strong>la</strong> norma risulta, in tal<br />

modo, integralmente attribuita (non al giudice <strong>dell'esecuzione</strong>, bensì) al prefetto, e cioè ad<br />

un organo del potere esecutivo, mentre, rispetto a tale valutazione, l'autorità giudiziaria è<br />

chiamata a svolgere, attraverso <strong>la</strong> previsione del parere non vinco<strong>la</strong>nte del presidente del<br />

tribunale, solo una funzione consultiva. La vio<strong>la</strong>zione dei princìpi costituzionali posti a<br />

presidio dell'indipendenza ed autonomia del<strong>la</strong> funzione giurisdizionale appare pertanto<br />

palese, considerato che il prefetto viene ad essere investito, dal<strong>la</strong> norma impugnata, del<br />

potere di decidere in ordine alle istanze di <strong>sospensione</strong> dei processi esecutivi promossi nei<br />

confronti delle vittime dell'usura; potere che, proprio perché incidente sul processo e,<br />

quindi, giurisdizionale, non può che spettare in via esclusiva all'autorità giudiziaria. 2.2.-<br />

Se dunque contrasta con i parametri costituzionali invocati dal rimettente l'attribuzione al<br />

prefetto del potere di decidere in merito al<strong>la</strong> partico<strong>la</strong>re ipotesi di <strong>sospensione</strong> dei processi<br />

esecutivi prevista dal<strong>la</strong> norma impugnata, <strong>la</strong> norma stessa può, tuttavia, essere ricondotta a<br />

legittimità costituzionale mediante l'ab<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> paro<strong>la</strong> «favorevole». Ciò è sufficiente,<br />

infatti, a restituire al<strong>la</strong> funzione del prefetto un carattere propriamente consultivo, non<br />

vinco<strong>la</strong>nte, coerente con <strong>la</strong> natura - giurisdizionale e non amministrativa - del<br />

provvedimento richiesto, mentre il potere decisorio riguardo al<strong>la</strong> sussistenza dei presupposti<br />

per <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> del processo esecutivo torna ad essere attribuito al giudice, che ne è - in<br />

base ai principi - il naturale ed esclusivo tito<strong>la</strong>re»: Corte cost. 14 dicembre 2005 n. 457, in<br />

Riv. esec. forz., 2006, p. 379 ss., con nota di FRANCAVILLA, L'art.20 l. n. 44/99 e <strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> dei termini dei processi esecutivi nei confronti delle vittime di attività estorsive<br />

ed usurarie: il parere prefettizio non può vinco<strong>la</strong>re.<br />

158


giurisdizionale e non amministrativo del provvedimento di <strong>sospensione</strong>, <strong>la</strong> cui<br />

emissione resta riservata al giudice <strong>dell'esecuzione</strong>.<br />

In conclusione, <strong>la</strong> norma vigente prevede che il soggetto che abbia richiesto<br />

l'e<strong>la</strong>rgizione prevista dal<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione antiracket o antiterrorismo, ovvero il<br />

mutuo senza interessi previsto dalle norme antiusura, debba proporre apposita<br />

istanza al giudice <strong>dell'esecuzione</strong>, per ottenere <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> di trecento<br />

giorni <strong>dell'esecuzione</strong>.<br />

Presupposto per <strong>la</strong> concessione del beneficio è l'esistenza dei pareri ex art.<br />

20 comma 7 legge 44/1999 del prefetto (parere che, come detto, a seguito<br />

del<strong>la</strong> decisione del<strong>la</strong> Consulta del 2005 ha efficacia meramente consultiva e<br />

non vinco<strong>la</strong>nte) e del presidente del tribunale.<br />

Una volta accertata l'esistenza dei predetti pareri, resta comunque al giudice<br />

<strong>dell'esecuzione</strong> il compito di accertare l'esistenza dei presupposti di fatto e di<br />

diritto per <strong>la</strong> concessione del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>.<br />

Circa i limiti del controllo del giudice <strong>dell'esecuzione</strong> non pare – neppure<br />

dopo l'intervento del<strong>la</strong> Corte Costituzionale – che esso abbia ad oggetto un<br />

sindacato sul<strong>la</strong> fondatezza – neppure prima facie – del<strong>la</strong> richiesta di<br />

e<strong>la</strong>rgizione, ed in partico<strong>la</strong>re sull'esistenza o meno del<strong>la</strong> condotta estorsiva (o<br />

di usura, o di terrorismo). Tale conclusione deriva, oltre che dal<strong>la</strong> lettera del<strong>la</strong><br />

legge, anche da considerazioni di ordine sistematico e di opportunità: il<br />

giudice <strong>dell'esecuzione</strong> non ha né è ragionevole che abbia alcuna cognizione<br />

sul<strong>la</strong> vicenda storica dell'estorsione, e sugli eventuali reati connessi, dei quali<br />

si assume sia stato vittima il debitore esecutato, e il cui accertamento resta<br />

riservato, a nostro giudizio, al<strong>la</strong> cognizione del giudice penale 13 .<br />

Analogamente non ha neppure alcun sindacato (non certo il giudice<br />

<strong>dell'esecuzione</strong> civile) sul<strong>la</strong> concedibilità delle e<strong>la</strong>rgizioni previste dal<strong>la</strong> legge.<br />

Pare, nel complesso, più corretto ritenere che <strong>la</strong> domanda di e<strong>la</strong>rgizione,<br />

unitamente agli ulteriori elementi, rilevino – ai fini dell'emissione del<br />

provvedimento di <strong>sospensione</strong> – come meri fatti; sottratti, pertanto, ad un vero<br />

e proprio sindacato del giudice, diverso da quello afferente <strong>la</strong> loro esistenza<br />

formale.<br />

13 Contra, però, FRANCAVILLA, L'art.20 l. n. 44/99 e <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dei termini dei processi<br />

esecutivi., cit., ibidem, secondo cui il sindacato del giudice dovrebbe estendersi ad una<br />

valutazione prognostica circa <strong>la</strong> sussistenza dei requisiti per l'effettiva assegnazione<br />

dell'e<strong>la</strong>rgizione; cfr. anche SOLDI, Manuale <strong>dell'esecuzione</strong> forzata, cit., ibidem.<br />

159


È sicuramente compito del giudice <strong>dell'esecuzione</strong>, invece, determinare il<br />

limite temporale del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>.<br />

Al riguardo, se pare corretto affermare che <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> non può che<br />

decorrere – per quanto concerne il dies a quo – dal deposito del<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva<br />

istanza 14 , il termine finale – i.e. il dies ad quem dei trecento giorni, dovrà<br />

essere calco<strong>la</strong>to a far data dall'evento lesivo e non dall'istanza del soggetto 15 .<br />

Dal coordinamento di tale rego<strong>la</strong> con i principii del processo (esecutivo)<br />

civile discende, poi, che è onere del soggetto istante fornire gli elementi utili<br />

al<strong>la</strong> determinazione del<strong>la</strong> data dell'evento lesivo 16 .<br />

Appare ragionevole ritenere, inoltre, che in caso di condotta estorsiva<br />

continuata nel tempo, debba farsi riferimento al<strong>la</strong> data in cui essa è cessata 17 .<br />

Resta, ancora, di competenza del giudice <strong>dell'esecuzione</strong> accertare <strong>la</strong><br />

legittimità del provvedimento del prefetto, i.e. (anche) l'esistenza dell'istanza<br />

diretta ad ottenere l'e<strong>la</strong>rgizione e del parere del presidente del tribunale 18 . Non<br />

pare, di contro, ragionevole ipotizzare un controllo giurisdizionale sul merito<br />

del provvedimento amministrativo, diverso – cioè – dal<strong>la</strong> sua legittimità<br />

formale e dall'esistenza degli ulteriori presupposti sopra richiamati.<br />

Sempre di competenza del giudice <strong>dell'esecuzione</strong> è ogni altra ulteriore<br />

valutazione sul<strong>la</strong> concedibilità del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, e.g. l'eventuale possibilità di<br />

14 Cass. n. 1496/2007 cit.<br />

15 Così Trib. Palermo, ord. n. 3705/2008 cit.; conf. Cass. n. 1496/2007 cit.<br />

16 Non pare compatibile con <strong>la</strong> ratio e <strong>la</strong> finalità dell'istituto una prova piena – prova che<br />

presupporrebbe l'avvenuto accertamento del fatto con sentenza penale passata in giudicato –<br />

ma sarà comunque necessaria una prova per lo meno indiziaria, che potrà essere raggiunta<br />

attraverso <strong>la</strong> produzione del<strong>la</strong> richiesta di rinvio a giudizio nel processo penale: cfr. Trib.<br />

Palermo ord. n. 3705/2008, cit.<br />

17 Trib. Palermo ord. n. 3705/2008, cit.; salvo il problema del quid iuris in caso di<br />

estorsione non ancora del tutto cessata al momento dell'emissione del provvedimento.<br />

Sembra aprire al<strong>la</strong> possibilità di far decorrere i trecento giorni da una data futura – qualora<br />

<strong>la</strong> condotta estorsiva non sia, al momento del<strong>la</strong> pronuncia del g.es., cessata - Cass. 12 marzo<br />

2002, n. 3547 cit. (che per <strong>la</strong> verità affronta esclusivamente il problema dell'istanza proposta<br />

durante l'anno dal<strong>la</strong> cessazione dell'estorsione). Come ulteriore corol<strong>la</strong>rio potrebbe dedursi<br />

che <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> potrebbe essere disposta per un periodo superiore a trecento giorni: tutto<br />

il periodo in cui <strong>la</strong> condotta (continuata) viene perpetrata oltre trecento giorni.<br />

18 Cass. n. 1496/2007 cit.; in dottrina v. FRANCAVILLA, L'art.20 l. n. 44/99 e <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong><br />

dei termini dei processi esecutivi., cit., ibidem; SOLDI, Manuale <strong>dell'esecuzione</strong> forzata, cit.,<br />

ibidem.<br />

160


emettere <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> per più di una volta, in favore del medesimo<br />

soggetto 19 .<br />

Nel merito di tale ultimo problema, se non paiono sussistere ostacoli al<strong>la</strong><br />

possibilità di sospendere più volte l'esecuzione, se diverse sono state le<br />

condotte estorsive subite dal<strong>la</strong> vittima, deve, probabilmente, escludersi che il<br />

soggetto possa beneficiare di più periodi di <strong>sospensione</strong> in re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong><br />

medesima fattispecie. E ciò sia in ragione del<strong>la</strong> lettera del<strong>la</strong> legge e del suo<br />

carattere eccezionale (il provvedimento di <strong>sospensione</strong> è limitato a trecento<br />

giorni), sia per <strong>la</strong> considerazione che con <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> si va ad incidere su (e<br />

dunque a comprimere) diritti di terzi, estranei al<strong>la</strong> condotta estorsiva, usuraria<br />

o terroristica.<br />

Il provvedimento di <strong>sospensione</strong> assumerà <strong>la</strong> forma dell'ordinanza, e potrà<br />

essere impugnato – secondo taluni autori 20 - con opposizione agli atti<br />

esecutivi. Ed infatti <strong>la</strong> valutazione del giudice <strong>dell'esecuzione</strong> ha ad oggetto<br />

non il diritto di procedere all'esecuzione, ma solo il "quomodo", sotto il profilo<br />

del<strong>la</strong> applicazione o meno di un termine di<strong>la</strong>torio <strong>dell'esecuzione</strong> 21 .<br />

Si esclude, invece, in dottrina che sia esperibile il rimedio del rec<strong>la</strong>mo,<br />

trattandosi di istituto di diritto speciale, sottratto, quindi, al regime generale<br />

del<strong>la</strong> rec<strong>la</strong>mabilità 22 .<br />

Si dovrà, per contro, ammettere probabilmente il rec<strong>la</strong>mo, qualora si ritenga<br />

che - specialmente a seguito del<strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 2006 - l’istituto de quo è<br />

19 Che è, poi, il caso che determinò <strong>la</strong> rimessione degli atti del<strong>la</strong> Consulta, che decise poi<br />

con <strong>la</strong> sentenza n. 457/2005, cit.<br />

20 v. FRANCAVILLA, L'art.20 l. n. 44/99 e <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dei termini dei processi esecutivi.,<br />

cit., ibidem; SOLDI, Manuale <strong>dell'esecuzione</strong> forzata, cit., ibidem.<br />

21 Cass. n. 1496/2007 cit.<br />

22 v. FRANCAVILLA, L'art.20 l. n. 44/99 e <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dei termini dei processi esecutivi.,<br />

cit., ibidem; SOLDI, Manuale <strong>dell'esecuzione</strong> forzata, cit., ibidem.<br />

161


diventato un rimedio di ordine generale tendenzialmente esperibile avverso<br />

ogni provvedimento di <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> 23 .<br />

VII.3. Lo strano caso del<strong>la</strong> «<strong>sospensione</strong>» dell’esecuzione in caso di<br />

sequestro ex lege n. 575 del 31 maggio 1965, al<strong>la</strong> luce delle recenti riforme e<br />

del<strong>la</strong> giurisprudenza, tra profili processuali ed occasioni mancate .<br />

La legge n. 575 del 31 maggio 1965 ha subito, negli ultimi anni, incisive,<br />

quanto attese, modifiche 24 , che sono intervenute su numerosi aspetti del<strong>la</strong><br />

disciplina in materia di misure di prevenzione antimafia.<br />

Nessuna norma di legge, innanzitutto, prevede (salvo per quanto riguarda le<br />

esecuzioni dei concessionari pubblici per <strong>la</strong> riscossione) che, una volta<br />

sottoposto a sequestro un bene pignorato, l’esecuzione forzata debba essere<br />

sospesa o debba cessare in qualunque altro modo. A dire il vero, e più in<br />

generale, nessuna norma si occupa del concorso tra procedimento per misure<br />

di prevenzione ed esecuzione civile, individuale o concorsuale, su beni<br />

23 Cfr. BARBIERI, Sospensione del<strong>la</strong> sentenza e ricorribilità contro il provvedimento<br />

inibitorio, in Immobili & diritto, 2007, p. 112 ss.; CAPONI-MERLIN, Sul<strong>la</strong> rec<strong>la</strong>mabilità delle<br />

ordinanze sul<strong>la</strong> provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., in Corr.<br />

giur., 2005 p. 705 ss.; CONSOLO-LUISO, Codice di procedura civile commentato, cit. ibidem;<br />

IMPAGNATIELLO, La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile, Giuffré, 2008,<br />

p. 393 ss; ID., in CIPRIANI-MONTELEONE, La riforma del processo civile, Padova, 2007, p.<br />

171 ss.; ID. Provvisoria esecuzione senza inibitoria? in Foro it., 2005, p. 547 ss.; PUNZI, Il<br />

processo civile, Torino, 2008, p.222; SPACCAPELO, Brevi note sull'inibitoria in appello del<strong>la</strong><br />

sentenza di rigetto dell'opposizione d.i., in Giur. it., 2006, p. 1010 ss.<br />

24 La prima con d.l. 23 maggio 2008, n. 92, che ha introdotto (tra l'altro), nell'art. 2 ter del<strong>la</strong><br />

legge 575/2008 i commi 10, 11, 12, 13 e 14; <strong>la</strong> seconda con <strong>la</strong> legge 15 luglio 2009, n. 94,<br />

pubblicata nel<strong>la</strong> G.U. n. 170, 24 luglio 2009, Supplemento Ordinario, Disposizioni in<br />

materia di sicurezza pubblica, che ha modificato, tra l'altro, le modalità di esecuzione del<br />

sequestro, attraverso <strong>la</strong> modifica dell'art. 2 quater del<strong>la</strong> legge 575/1965 (e <strong>la</strong> contestuale<br />

modifica dell'art. 104 disp att. c.p.p.). Nelle more di completamento di questa indagine è<br />

stato approvata un’ultima riforma (ultima, temiamo, solo nel senso di «più recente»),<br />

introdotta con d.l. 4 febbraio 2010 n.4, convertita con modificazioni nel<strong>la</strong> legge 31 marzo<br />

2010 n. 50. A seguito di tali, ulteriori “innesti” all’articolo 2-ter, quinto comma, del<strong>la</strong> legge<br />

575/1965, i seguenti periodi: «Per i beni immobili sequestrati in quota indivisa, o gravati da<br />

diritti reali di godimento o di garanzia, i tito<strong>la</strong>ri dei diritti stessi possono intervenire nel<br />

procedimento con le medesime modalità al fine dell’accertamento di tali diritti, nonché<br />

del<strong>la</strong> loro buona fede e dell’inconsapevole affidamento nel<strong>la</strong> loro acquisizione. Con <strong>la</strong><br />

decisione di confisca, il tribunale può, con il consenso dell’amministrazione interessata,<br />

determinare <strong>la</strong> somma spettante per <strong>la</strong> liberazione degli immobili dai gravami ai soggetti<br />

per i quali siano state accertate le predette condizioni. Si applicano le disposizioni per gli<br />

indennizzi re<strong>la</strong>tivi alle espropriazioni per pubblica utilità. Le disposizioni di cui al terzo e<br />

quarto periodo trovano applicazione nei limiti delle risorse disponibili per tale finalità a<br />

legis<strong>la</strong>zione vigente».<br />

162


oggetto di misure di prevenzione. La stessa legge 31 marzo 2010 n. 50, di<br />

conversione del d.l. n. 10 del 4 febbraio 2010, pure recependo talune<br />

indicazioni del<strong>la</strong> Cassazione penale e civile in materia, <strong>la</strong>scia aperti,<br />

riteniamo, parecchi punti critici.<br />

La problematica del<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dei terzi e dei rapporti tra esecuzione forzata<br />

civile, individuale o concorsuale, e misure di prevenzione è stata ampiamente<br />

163


dibattuta in dottrina 25 e in giurisprudenza, ed ha generato un ventaglio di<br />

opinioni, ricostruzioni, inquadramenti dogmatici, (proposte di) soluzioni<br />

applicative assolutamente variegato e contraddittorio. Al<strong>la</strong> contraddittorietà<br />

delle opinioni, come spesso avviene, corrisponde una incertezza di fondo nel<strong>la</strong><br />

legis<strong>la</strong>zione; o, meglio sarebbe dire, nelle legis<strong>la</strong>zioni, dal momento che le<br />

normative in materia di procedimento per confisca antimafia ex lege 575/1965<br />

25 AGUGLIA, Misure patrimoniali antimafia ed oppressione dei creditori, in dir. fall., 1990,<br />

II, p. 613; AIELLO, La tute<strong>la</strong> civilistica dei terzi nel sistema del<strong>la</strong> prevenzione patrimoniale<br />

antimafia, Mi<strong>la</strong>no, 2005, p. 1 ss; AJELLO, Le misure di prevenzione patrimoniali di cui al<strong>la</strong><br />

legge 575/65 e <strong>la</strong> sorte dei diritti personali di godimento, in Foro it., I, 2002, p. 291;<br />

BONGIORNO, Misure di prevenzione e procedimenti concorsuali: gli ultimi sviluppi del<strong>la</strong><br />

giurisprudenza, Riv. cur. fall., 1999, p.19; ID., Tecniche di tute<strong>la</strong> dei creditori nel sistema<br />

del<strong>la</strong> legge antimafia, in Riv. dir. proc., 1988, p.445; ID., Note a margine di una recente<br />

ordinanza in tema di effetti civili del<strong>la</strong> confisca nel sistema del<strong>la</strong> legge 646/1982,<br />

Fallimento, 1986, p.1136; ID., proposte per una urgente modifica delle norme sul sequestro<br />

e <strong>la</strong> confisca dei beni dell’imprenditore mafioso, Foro it., 1984, V, p.267; ID.,<br />

L’espropriazione dei beni confiscati, Studi in onore di Carmine Punzi, Vol.1, Torino, 2008;<br />

CASSANO, Azioni esecutive su beni oggetto di sequestro antimafia e buone fede dei creditori,<br />

Fallimento, 2002, p.661; ID., Il fallimento dell’imprenditore mafioso: effettività del<strong>la</strong><br />

prevenzione patrimoniale e garanzia dei diritti dei terzi in buona fede, ivi, 1999, p.1354;<br />

COSTA, Il fallimento dell’imprenditore sottoposto a misure di prevenzione, in Dir. fall., 1996,<br />

I, p.10; FARINA, Sul<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dei creditori ipotecari e dell'aggiudicatario nell'espropriazione<br />

dei beni confiscati in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2008, p.493 ss.;<br />

GAITO, Sui rapporti tra fallimento e sequestro antimafia in funzione di confisca, in Riv. dir.<br />

proc., 1996, p.393; ID., Fallimento, sequestro in funzione di confisca e tute<strong>la</strong> dei terzi nel<strong>la</strong><br />

repressione del fenomeno mafioso, in Giur. it. 1985, II, p.397; GIALANELLA, Il punto su<br />

misure di prevenzione patrimoniali e tute<strong>la</strong> dei terzi: nuovi passi del<strong>la</strong> lunga marcia verso<br />

un orizzonte di riforma, in Atti Convegno CSM 24-26 novembre 2003 su Le misure di<br />

prevenzione patrimoniali «Rosario Livatino»; GRIMALDI, Misure patrimoniali antimafia e<br />

tute<strong>la</strong> dei creditori, in Dir. fall., 2001, II, p.1066; INZERILLO, La tute<strong>la</strong> dei terzi nelle misure<br />

di prevenzione patrimoniali, in Giur. it., 1999, p.1712; LO CASCIO, Misure di prevenzione<br />

antimafia: lo stato attuale dell’interpretazione normativa, in Fallimento, 1998, p. 437; ID.,<br />

Ancora sul<strong>la</strong> illegittimità costituzionale del<strong>la</strong> normativa antimafia, ivi, 1995, p. 583;<br />

MAISANO, Misure patrimoniali antimafia e tute<strong>la</strong> dei creditori, in Giur. comm., 1986, II, p.<br />

889; ID., Profili commercialistici del<strong>la</strong> nuova legge antimafia, in Rivista diritto penale,<br />

1984, p.430; MANGANO, La confisca nel<strong>la</strong> legge Rognoni-La Torre ed i diritti dei terzi, in<br />

Dir. fall., 1988, I, p.684; MOLINARI, Tute<strong>la</strong> del terzo creditore di un diritto reale di garanzia<br />

nel procedimento di prevenzione con riferimento al sequestro e al<strong>la</strong> confisca antimafia, in<br />

Cass. pen., 2000, p. 2771 ss.; MONTELEONE, Effetti ultra partes delle misure patrimoniali<br />

antimafia, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1988, p. 574; NORELLI, Misure patrimoniali antimafia,<br />

tute<strong>la</strong> esecutiva dei creditori e fallimento, in AA.VV., Imprenditori anomali e fallimento,<br />

Padova, 1997, p. 343; RAGUSA MAGGIORE, Confisca penale di beni dei mafiosi e tute<strong>la</strong> dei<br />

terzi, in Diritto fallimentare, 1994, II, p.869; L.A.RUSSO, La sorte delle imprese sottoposte<br />

al sequestro secondo <strong>la</strong> legge n. 646/1982: un singo<strong>la</strong>re intervento regionale, in Fallimento,<br />

1986, p.485; ID., La gestione dei patrimoni sequestrati e <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dei terzi nel sistema del<strong>la</strong><br />

legge n.646/1982, in Fallimento, 1985, p. 1008; ID., Confisca antimafia e tute<strong>la</strong> dei terzi: un<br />

importante revirement del<strong>la</strong> cassazione che smentisce i giudici di merito, in Dir. fall., 2004,<br />

p.1; RUSSO, Il processo di esecuzione e le interpretazioni additive in materia di confisca<br />

antimafia in Rivista <strong>dell'esecuzione</strong> forzata, 2-3/2008, p. 584 ss; TORRE, Confisca ex legge<br />

Rognoni-La Torre e tute<strong>la</strong> dei diritti dei terzi, in Dir. fall., 1989, I, p. 404.<br />

164


ed esecuzione forzata civile più che essere scarsamente coordinate tra loro,<br />

paiono ignorarsi reciprocamente 26 . Sintomatica, del resto, di tale caos<br />

normativo è <strong>la</strong> totale incoerenza e contraddittorietà del<strong>la</strong> giurisprudenza, che<br />

tra posizioni di principio, levate di scudi tra opposte fazioni e scuole di<br />

pensiero civilistiche e penalistiche, veri e propri misunderstanding<br />

interpretativi ha affermato letteralmente ogni cosa e il suo contrario 27 .<br />

Volendo Individuare un'origine comune delle cose, è consuetudine fare<br />

riferimento al<strong>la</strong> ben nota decisione delle sezioni unite penali n. 9 del 1999,<br />

sentenza pronunciata – è bene ricordarlo – in tema di reato di usura e di pegno<br />

(e dunque in pendenza di un tipo di esecuzione forzata nel<strong>la</strong> quale ridotta al<br />

minimo è <strong>la</strong> presenza del giudice <strong>dell'esecuzione</strong> e che è caratterizzata dal<br />

diritto di ritenzione – che connota <strong>la</strong> garanzia – e dal<strong>la</strong> vendita in autotute<strong>la</strong>,<br />

che caratterizza il momento satisfattivo <strong>dell'esecuzione</strong> medesima 28 ) su titoli.<br />

Anteriormente a questa data <strong>la</strong> giurisprudenza penale del<strong>la</strong> Suprema Corte<br />

aveva comunemente affermato che <strong>la</strong> confisca incontra il limite costituito<br />

dall'appartenenza dei beni a soggetti estranei al reato, dei quali il reo non<br />

abbia <strong>la</strong> disponibilità diretta o per interposta persona. Si riteneva, in<br />

partico<strong>la</strong>re, che <strong>la</strong> presunzione di pericolosità che giustifica <strong>la</strong> confisca<br />

inerisce non al<strong>la</strong> cosa in sé, ma al<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione in cui essa si trova con il<br />

criminale, sicché, qualora il diritto di quest'ultimo fosse stato ridotto o<br />

compresso dai diritti che terzi possono vantare sul<strong>la</strong> cosa, per realizzare il fine<br />

specifico del<strong>la</strong> misura di sicurezza sarebbe stato sufficiente privarlo dei residui<br />

diritti che egli ha sul bene confiscato, senza necessità di sacrificare anche i<br />

diritti che sul<strong>la</strong> cosa hanno i terzi, «<strong>la</strong> cui tute<strong>la</strong>, oltre che in un generale<br />

precetto dell'ordinamento giuridico, trova, dunque, una partico<strong>la</strong>re<br />

26 RUSSO, Il processo di esecuzione e le interpretazioni additive in materia di confisca<br />

antimafia, cit. ibidem.<br />

27 Per una disamina cfr. RUSSO, Il processo di esecuzione e le interpretazioni additive in<br />

materia di confisca antimafia, cit. ibidem.<br />

28 Aspetti, che le Sezioni unite tennero ben presenti per formu<strong>la</strong>re <strong>la</strong> soluzione ermeneutica.<br />

165


giustificazione nel<strong>la</strong> inutilità del sacrificio dei loro diritti per il perseguimento<br />

dei fini propri del<strong>la</strong> confisca» 29 .<br />

Di analoga opinione <strong>la</strong> giurisprudenza civile, che in materia di confisca<br />

amministrativa, aveva sempre ritenuto che <strong>la</strong> confisca non potesse sacrificare i<br />

diritti reali costituiti da terzi sul<strong>la</strong> cosa 30 .<br />

La richiamata sentenza n.9/1999 delle sezioni unite penali creò una<br />

discontinuità con gli orientamenti precedenti; in partico<strong>la</strong>re <strong>la</strong> Corte, dopo<br />

avere ribadito il carattere derivativo e non originario dell'acquisto da parte<br />

dello Stato a seguito del<strong>la</strong> confisca 31 , affermava che essa non è idonea ad<br />

intaccare i diritti reali di godimento o garanzia vantati da terzi, ma solo a<br />

condizione che essi fossero da considerare estranei al reato 32 . Sul concetto di<br />

29 Così Cass. pen. 20 dicembre 1962, Stringari; conf. Cass., sez. un. pen., 18 maggio 1994,<br />

Comit Leasing s.p.a. in proc. Longarini; Cass. pen. 15 maggio 1992, Tosarelli; Cass. pen. 8<br />

luglio 1991, Mendel<strong>la</strong>; Cass. pen. 30 novembre 1978, Giorgi; Cass. pen. 9 ottobre 1970,<br />

Cassa Risparmio di Roma; Lo stesso principio era stato affermato, rispetto al<strong>la</strong> confisca<br />

prevista dall'art. 12-sexies del d. l. n. 306/92, con riferimento all'ipoteca iscritta<br />

sull'immobile confiscato, da Cass. pen. 10 giugno 1994, Moriggi; e, per <strong>la</strong> confisca ex art.<br />

240 c.p., con riguardo al privilegio automobilistico di cui al r.d. 15 marzo 1927, n. 436 da<br />

Cass. pen. 7 marzo 1985.<br />

30 Cass. sez. un. 30 maggio 1989, n. 2635; Cass. 17 dicembre 1987, n. 9399; Cass. 20<br />

febbraio 1978, n. 811; Cass. 30 maggio 1967, n. 1207. Deve, dunque, riconoscersi che <strong>la</strong><br />

giurisprudenza di legittimità, sia penale che civile, era consolidata nel senso che nessuna<br />

forma di confisca potesse determinare l'estinzione dei diritti reali di garanzia costituiti sul<strong>la</strong><br />

cosa, in puntuale sintonia col principio generale di giustizia distributiva per cui <strong>la</strong> misura<br />

sanzionatoria non può ritorcersi in ingiustificati sacrifici delle posizioni giuridiche<br />

soggettive di chi sia rimasto estraneo all'illecito.<br />

31 La Corte pone l'accento sul<strong>la</strong> circostanza che lo Stato – comunque - non può<br />

legittimamente acquisire facoltà di cui il soggetto passivo del<strong>la</strong> confisca aveva già perduto <strong>la</strong><br />

tito<strong>la</strong>rità. Tali notazioni trovano inequivoca conferma – sempre a detta del<strong>la</strong> Suprema Corte -<br />

nel<strong>la</strong> funzione del<strong>la</strong> confisca, <strong>la</strong> cui causa giuridica non è costituita dall'acquisizione del<br />

bene al patrimonio dello Stato, con il sacrificio dei diritti dei terzi, ma è identificabile,<br />

invece, nell'esigenza, tipicamente preventiva, di interrompere <strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione del bene stesso<br />

con l'autore del reato e di sottrarlo al<strong>la</strong> sfera di disponibilità di quest'ultimo. Va riconosciuto,<br />

pertanto, che l'acquisizione del bene allo Stato è una conseguenza del<strong>la</strong> sottrazione, non già<br />

l'obiettivo del<strong>la</strong> confisca, il cui "fine primario e immediato è <strong>la</strong> spoliazione del reo nei diritti<br />

che egli ha sul<strong>la</strong> cosa (…) e l'acquisto di tali diritti da parte dello Stato costituisce soltanto<br />

una conseguenza necessaria di tale spoliazione" (Cass. sez. un. pen. 8 giugno 1999 n.9;<br />

conf., tra le precedenti, Cass. pen. 20 dicembre 1962, Stringari).<br />

32 Sul concetto di estraneità, <strong>la</strong> Corte, dopo una rapida rassegna degli orientamenti in<br />

materia, fornisce una definizione a contrario dell'estraneità, concludendo che non può<br />

considerarsi estraneo al reato il soggetto che da esso abbia ricavato vantaggi e utilità, a meno<br />

che egli non versasse in buona fede, id est che non conoscesse o che - con l'uso del<strong>la</strong><br />

diligenza richiesta dal<strong>la</strong> situazione concreta- non fosse in grado di conoscere «il predetto<br />

rapporto di derivazione del<strong>la</strong> propria posizione soggettiva dal reato commesso dal<br />

condannato».<br />

166


estraneità <strong>la</strong> Corte formu<strong>la</strong>va, innanzitutto, una definizione sul piano<br />

oggettivo, affermando che può considerarsi estranea al reato <strong>la</strong> posizione<br />

soggettiva in capo al terzo (diritto reale di godimento, di garanzia) che non<br />

abbia alcun rapporto di derivazione dal reato commesso dal condannato. A<br />

questo punto introduceva, però, un temperamento di tipo soggettivo a tale<br />

nozione di estraneità. Affermava, in partico<strong>la</strong>re, che anche in presenza del<strong>la</strong><br />

derivazione di un vantaggio dall'altrui attività criminosa, il terzo sarebbe stato<br />

da considerare estraneo al reato, se in buona fede. Buona fede che, a detta<br />

del<strong>la</strong> Corte, era identificabile nel<strong>la</strong> non conoscibilità – in capo al terzo e con<br />

l'uso del<strong>la</strong> diligenza richiesta dal<strong>la</strong> situazione concreta - del predetto rapporto<br />

di derivazione del<strong>la</strong> propria posizione soggettiva dal reato commesso dal<br />

condannato.<br />

Precisava, infine, che incombe sui terzi l'onere di provare i fatti costitutivi<br />

del<strong>la</strong> pretesa fatta valere sul<strong>la</strong> cosa confiscata, e dunque l'esistenza di un titolo<br />

documentato da un atto di data certa anteriore al sequestro, come pure <strong>la</strong> loro<br />

buona fede, id est al<strong>la</strong> mancanza di collegamento del proprio diritto con<br />

l'altrui condotta delittuosa o, nell'ipotesi in cui un simile nesso fosse invece<br />

configurabile, all'affidamento incolpevole ingenerato da una situazione di<br />

apparenza che rendeva scusabile l'ignoranza o il difetto di diligenza. Le<br />

sezioni unite affermavano, inoltre, che sarebbe spettato, appunto, al giudice<br />

penale assicurare l’intera tute<strong>la</strong> al creditore munito di diritto reale di<br />

garanzia 33 .<br />

Con <strong>la</strong> sopra richiamata decisione delle sezioni unite, <strong>la</strong> tute<strong>la</strong>bilità del<br />

diritto del terzo tito<strong>la</strong>re di un diritto reale di garanzia o godimento veniva,<br />

dunque, veniva subordinata non solo al<strong>la</strong> sussistenza di un elemento<br />

oggettivo, quale l'anteriorità del<strong>la</strong> trascrizione, ma anche ad uno soggettivo, id<br />

est: l'accertamento del<strong>la</strong> sua buona fede.<br />

A partire dal<strong>la</strong> sentenza delle Sezioni unite del 1999, ed in partico<strong>la</strong>re a<br />

seguito dell'affermazione del<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> del terzo creditore ipotecario solo se in<br />

buona fede, <strong>la</strong> giurisprudenza di merito incominciava a porsi il problema delle<br />

sorti delle eventuali esecuzioni forzate, con pignoramento trascritto<br />

anteriormente al sequestro.<br />

33 La fattispecie in esame – va nuovamente ribadito – riguardava però un'ipotesi di pegno<br />

su titoli, e dunque era pressoché inesistente <strong>la</strong> figura del giudice civile.<br />

167


Dopo alcune pronunzie iniziali, nelle quali cui si era arrivati ad affermare <strong>la</strong><br />

totale improseguibilità <strong>dell'esecuzione</strong> forzata 34 <strong>la</strong> giurisprudenza di merito<br />

giunse ad e<strong>la</strong>borare un meccanismo piuttosto artico<strong>la</strong>to; meccanismo che ha<br />

retto, in linea di principio, fino ad oggi. In sintesi se, nel corso <strong>dell'esecuzione</strong><br />

forzata, emerge l'esistenza di un provvedimento di sequestro,<br />

all'amministratore giudiziario debbono essere notificati gli avvisi.<br />

L'amministratore, informato dell'esistenza di una procedura esecutiva, ha<br />

facoltà di proporre opposizione all'esecuzione (il discrimine tra opposizione<br />

ex art. 615 e 619 c.p.c. viene individuato nel fatto che, se è già intervenuta <strong>la</strong><br />

confisca l'amministratore giudiziario è «terzo», in quanto agisce in nome e per<br />

conto dell'Agenzia delle Entrate, divenuto proprietario dei beni, mentre in<br />

caso contrario agisce come amministratore dei beni – e dunque rappresentante<br />

- del debitore). Nel<strong>la</strong> fase c.d. caute<strong>la</strong>re, davanti al giudice <strong>dell'esecuzione</strong>, <strong>la</strong><br />

procedura va sospesa, finché il terzo non abbia fatto accertare in sede penale,<br />

attraverso lo strumento dell'incidente di esecuzione, <strong>la</strong> sua «buona fede»,<br />

fermo restando che, una volta accertata <strong>la</strong> buona fede del terzo, l'esecuzione<br />

potrà senz'altro proseguire e <strong>la</strong> vendita sarà (almeno nelle intenzioni dei<br />

tribunali) opponibile all'Erario 35 . Si accantonino, in questa sede 36 , le<br />

problematiche connesse al<strong>la</strong> buona fede: su cosa essa sia e su quale sia <strong>la</strong> sede<br />

idonea - se il giudizio di opposizione all’esecuzione civile, ovvero il<br />

procedimento penale - e ci si soffermi un momento sulle sorti del<strong>la</strong> procedura<br />

esecutiva civile «sospesa».<br />

Una prima riflessione merita il fatto che l'opposizione proposta<br />

dall'Amministrazione giudiziaria viene, solitamente, rigettata nel merito, e ciò<br />

– si badi bene – nonostante si sia ribadita <strong>la</strong> necessità che il giudice<br />

<strong>dell'esecuzione</strong>, nel<strong>la</strong> fase del c.d. merito caute<strong>la</strong>re, disponga <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong><br />

<strong>dell'esecuzione</strong>.<br />

34 Trib. Palermo, 23 giugno 2001, in Fallimento, 2002, p. 659; con nota di CASSANO,<br />

Azioni esecutive su beni oggetto di sequestro antimafia e buone fede dei creditori, cit.,<br />

ibidem.<br />

35 V. Trib. Palermo, 4 febbraio 2008, n. 424 in Rivista <strong>dell'esecuzione</strong> forzata, 2-3/2008, p.<br />

584 ss con nota di RUSSO, Il processo di esecuzione e le interpretazioni additive in materia<br />

di confisca antimafia.<br />

36 Si rinvia ancora a RUSSO, Il processo di esecuzione e le interpretazioni additive in<br />

materia di confisca antimafia, cit., ibidem.<br />

168


L'apparente contraddittorietà delle decisioni (da un <strong>la</strong>to si subordina <strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> del giudizio al fatto storico del<strong>la</strong> proposizione dell'opposizione da<br />

parte dell'amministratore, dall'altro, però, si rigetta l'opposizione medesima<br />

senza revocare in alcun modo <strong>la</strong> statuizione di <strong>sospensione</strong> a suo tempo<br />

adottata) si spiega, probabilmente, con un duplice ordine di ragioni.<br />

In primo luogo pare che si voglia evitare ogni automatismo del<strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> (che ben potrebbe essere disposta anche ex officio qualora nel<br />

corso <strong>dell'esecuzione</strong> venisse rilevata l'esistenza del<strong>la</strong> confisca), che<br />

provocherebbe un non sempre necessario aggravamento dei tempi del<strong>la</strong><br />

procedura esecutiva, ed al tempo stesso una eccessiva compressione dei diritti<br />

dei creditori procedenti e intervenuti nell'esecuzione.<br />

Si rimette, insomma, all'amministratore giudiziario <strong>la</strong> scelta se accettare <strong>la</strong><br />

possibilità che il bene venga venduto all'incanto, anche in assenza di un<br />

preventivo controllo sul<strong>la</strong> buona fede dei creditori ipotecari e/o pignoranti,<br />

ovvero se opporsi a tale possibilità e richiedere che il controllo sul<strong>la</strong> buona<br />

fede dei terzi venga eseguito in sede penale. In tale seconda ipotesi<br />

l'amministratore giudiziario dovrà proporre opposizione all'esecuzione per<br />

ottenere <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> del<strong>la</strong> procedura medesima.<br />

L'esigenza e <strong>la</strong> logica pratiche al<strong>la</strong> base di questo orientamento sono<br />

evidenti: premesso che l'amministratore giudiziario deve essere messo nelle<br />

condizioni di conoscere l'esistenza del<strong>la</strong> procedura esecutiva (ed infatti, nel<strong>la</strong><br />

prassi, viene sovente ordinato che gli vengano comunicati e/o notificati gli<br />

avvisi e gli atti del procedimento) e deve – dunque – essere posto in<br />

condizione di richiedere l'accertamento del<strong>la</strong> buona fede dei terzi, <strong>la</strong> sua<br />

eventuale successiva inerzia non può che essere letta come un assenso tacito<br />

al<strong>la</strong> prosecuzione del procedimento esecutivo. L'amministratore, del resto,<br />

potrebbe essere già consapevole dello stato soggettivo di buona fede dei<br />

creditori procedenti (in ipotesi, l'autorizzazione a proporre l'opposizione<br />

potrebbe essere stato perfino negato dal giudice penale); di tal che potrebbe<br />

non ritenere necessario un inutile appesantimento del<strong>la</strong> procedura di confisca<br />

(che verrebbe gravata degli incidenti di esecuzione), come di quel<strong>la</strong> di<br />

esecuzione civile (che subirebbe un inutile arresto, nelle more che venga<br />

accertata – in sede penale – <strong>la</strong> buona fede dei terzi).<br />

169


L'interpretazione giurisprudenziale, però, non sembra ben coordinata con il<br />

testo dell'art. 624 c.p.c., come novel<strong>la</strong>to nel 2005-2006 e nel 2009.<br />

La norma di cui si discorre, come si è visto nei precedenti capitoli, prevede<br />

che, proprio per l’ipotesi di <strong>sospensione</strong> disposta a seguito dell’opposizione,<br />

l’esecuzione dovrebbe estinguersi (nel caso di stabilizzazione del<br />

provvedimento di <strong>sospensione</strong> e di mancata introduzione del giudizio di<br />

merito).<br />

Non vi è chi non veda le conseguenze devastanti – e francamente eccessive<br />

– per i creditori procedenti, ipotecari e non. Ci si domanda, francamente,<br />

come si muoveranno i tribunali nell'ipotesi in cui nessuno abbia introdotto il<br />

giudizio di merito e l'amministratore giudiziario depositi, invece, istanza di<br />

estinzione ex art. 624 c.p.c.<br />

Forse sarebbe più ragionevole rinunciare a far ricorso agli schemi<br />

dell'opposizione all'esecuzione forzata, e consentire – invece –<br />

all'amministratore giudiziario di depositare una semplice istanza diretta a far<br />

sospendere il processo esecutivo 37 .<br />

Un'alternativa potrebbe essere quel<strong>la</strong> di adoperare l'art. 295 c.p.c. Ma, per<br />

come si è detto, né il dato normativo, né l’analisi delle due fattispecie di<br />

<strong>sospensione</strong> (del processo di cognizione e del processo esecutivo) autorizzano<br />

tale soluzione.<br />

Ad ogni modo l'esistenza di un accertamento ritenuto – almeno secondo <strong>la</strong><br />

giurisprudenza – pregiudiziale al<strong>la</strong> proseguibilità <strong>dell'esecuzione</strong> forzata, può<br />

rientrare tra i «gravi motivi» richiesti dagli artt. 615 e 624 c.p.c. Tale<br />

soluzione, però, riporta immancabilmente <strong>la</strong> fattispecie sotto le forche caudine<br />

dell’art. 624 c.p.c. Se le parti non introducono il giudizio di merito, dopo <strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> dell’esecuzione, il processo esecutivo potrà essere dichiarato<br />

estinto.<br />

Per quanto concerne, di contro, i creditori pignoranti non privilegiati, questi<br />

avrebbero perduto ogni tute<strong>la</strong>, dal momento che sarebbe loro precluso far<br />

valere ogni ragione in sede di misure di prevenzione, mentre dovrebbero<br />

subire comunque le conseguenze del<strong>la</strong> sottoposizione del bene a sequestro.<br />

37 Contra: Cass. civ. n. 14361 del 19 giugno 2009.<br />

170


Una volta, allora, sospesa l’esecuzione, il creditore ipotecario - secondo il<br />

percorso interpretativo fin qui tracciato dal<strong>la</strong> giurisprudenza di merito - dovrà<br />

fare accertare <strong>la</strong> propria buona fede in sede penale, attraverso lo strumento<br />

dell’incidente di esecuzione. Ottenuto tale accertamento, potrà far proseguire<br />

il processo esecutivo sospeso, sul<strong>la</strong> base di una semplice istanza.<br />

L’esecuzione, dunque, procederà per il suo binario, fino al<strong>la</strong> vendita del bene<br />

(opponibile, dunque, all’erario). A questo punto sorge, però, un’ulteriore<br />

complicazione.<br />

Se <strong>la</strong> giurisprudenza di merito, infatti, ha delineato in questo decennio i<br />

contorni - invero assai poco nitidi - di una <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione,<br />

sempre a partire dal<strong>la</strong> decisione delle sezioni unite n. 9/1999, le sezioni penali<br />

e civili del<strong>la</strong> Cassazione hanno intrapreso percorsi ermeneutici sotto certi<br />

aspetti assai diversi.<br />

I giudici penali, innanzitutto, hanno affermato che il bene oggetto di misure<br />

di prevenzione, a seguito dell’avvenuta confisca, viene assoggettato ad un<br />

regime patrimoniale assimi<strong>la</strong>bile a quello del patrimonio indisponibile, di<br />

modo che esso, neppure a seguito di esecuzione forzata civile, può essere<br />

sottratto a tale vincolo di destinazione 38 .<br />

La Cassazione civile, per contro, con una prima pronuncia del 2003 39 aveva<br />

affermato che «il provvedimento di confisca pronunciato ai sensi dell'art.2 ter<br />

del<strong>la</strong> legge 575/1965 nei confronti di un indiziato di appartenenza a<br />

consorteria mafiosa, camorristica o simi<strong>la</strong>re, non può pregiudicare i diritti<br />

reali di garanzia costituiti sui beni oggetto del provvedimento ab<strong>la</strong>tivo, in<br />

epoca anteriore all'instaurazione del procedimento di prevenzione, in favore<br />

di terzi estranei ai fatti che abbiano dato luogo al procedimento medesimo,<br />

senza che possa farsi distinzione in punto di competenza del giudice adito, tra<br />

giudice penale e giudice civile, essendo il diritto reale limitato "de quo" un<br />

diritto che si estingue per le sole cause indicate dall'art.2878 c.c.».<br />

38 Cass. pen. 21 marzo 2003, n. 13081; Cass. pen. 31 marzo 2005; Cass. pen. 12 aprile<br />

2005; Cass. pen., 10 giugno 2005; Cass. pen. 30 marzo 2005.<br />

39 Cass. 29 ottobre 2003, n. 16227, cit.<br />

171


Nel 2007, poi, <strong>la</strong> Cassazione civile è tornata sull’argomento 40 affermando<br />

tre principi in apparente contraddizione tra loro. Nel<strong>la</strong> motivazione – in uno<br />

dei suoi passaggi più oscuri - <strong>la</strong> Corte dapprima richiama, affermando di<br />

condivider<strong>la</strong>, <strong>la</strong> precedente statuizione del<strong>la</strong> Cassazione civile n. 16227 del 29<br />

ottobre 2003 41 , che aveva escluso <strong>la</strong> applicabilità dell'incidente di esecuzione<br />

penale, per consentire al terzo creditore ipotecario di fare accertare <strong>la</strong> propria<br />

buona fede e l'anteriorità del proprio titolo rispetto al sequestro. Subito dopo,<br />

però, <strong>la</strong> Corte invoca e ritrascrive (affermando di condividere anch'essa) <strong>la</strong><br />

decisione del<strong>la</strong> Cassazione penale n. 12317 dell'11 febbraio 2005, che aveva<br />

affermato l'esatto contrario, id est che il terzo ove non fosse potuto intervenire<br />

nel procedimento per misure di prevenzione dovrebbe fare accertare in sede di<br />

esecuzione (penale: e dunque proprio attraverso l'incidente di esecuzione)<br />

«l'esistenza delle condizioni di permanente validità di detti diritti, costituite<br />

essenzialmente dall'anteriorità del<strong>la</strong> trascrizione dei re<strong>la</strong>tivi titoli rispetto al<br />

provvedimento di sequestro cui ha fatto seguito <strong>la</strong> confisca e da una<br />

situazione soggettiva di buona fede» 42 .<br />

In ogni caso, quale che sia <strong>la</strong> sede deputata all’accertamento del<strong>la</strong> buona<br />

fede: se il procedimento penale o il giudizio di opposizione civile, <strong>la</strong> Corte<br />

precisa comunque che gli aggiudicatari nel<strong>la</strong> vendita forzata di un bene<br />

oggetto di sequestro (poco importa se trascritto anteriormente o<br />

successivamente al pignoramento) e successiva confisca conoscono o sono<br />

comunque «in grado di conoscere, l'esistenza del sequestro e del<strong>la</strong> confisca di<br />

prevenzione, essendo stati tali provvedimenti trascritti sui pubblici registri<br />

immobiliari: di talché non può certamente profi<strong>la</strong>rsi a loro favore una<br />

situazione di buona fede e di affidamento incolpevole per il fatto di avere<br />

40 FARINA, Sul<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dei creditori ipotecari e dell'aggiudicatario nell'espropriazione dei<br />

beni confiscati, cit., ibidem; RUSSO, Il processo di esecuzione e le interpretazioni additive in<br />

materia di confisca antimafia, cit. ibidem.<br />

41 Cfr. L.A.RUSSO, Confisca antimafia e tute<strong>la</strong> dei terzi: un importante revirement del<strong>la</strong><br />

cassazione che smentisce i giudici di merito, cit., ibidem.<br />

42 La motivazione del<strong>la</strong> sentenza del 2007 è, sul punto, di così difficile interpretazione da<br />

fare sorgere il dubbio che <strong>la</strong> Corte abbia voluto proporre una interpretazione additiva di<br />

Cass. pen. 12317/2005, trasformando il concetto di esecuzione esposto dal Giudice penale<br />

(riferito, come detto, all'esecuzione penale) in concetto universale di esecuzione,<br />

comprensivo sia <strong>dell'esecuzione</strong> penale che di quel<strong>la</strong> civile.<br />

172


erroneamente ritenuto che il trasferimento dell'immobile non fosse<br />

pregiudicato dal<strong>la</strong> disposta confisca antimafia».<br />

L'affermazione di un siffatto principio pare aprire scenari ben più complessi<br />

ed artico<strong>la</strong>ti di quelli che ne sembra trarre <strong>la</strong> Corte. Innanzitutto il terzo,<br />

qualificato di «ma<strong>la</strong> fede» per avere acquistato un bene sul quale era trascritto<br />

il vincolo di sequestro, non potrà evidentemente fare valere il proprio diritto<br />

nei confronti dell’Erario.<br />

Inoltre, per ciò che maggiormente rileva, <strong>la</strong> Corte aggiunge che comunque,<br />

anche qualora sia stata accertata, in sede di incidente di esecuzione o in sede<br />

civile, <strong>la</strong> buona fede del creditore procedente «rimane comunque esclusa <strong>la</strong><br />

possibilità che i beni confiscati possano essere oggetto di espropriazione<br />

forzata immobiliare, atteso il loro avvenuto assoggettamento, in conseguenza<br />

del<strong>la</strong> confisca, ad un regime assimi<strong>la</strong>bile a quello dei beni facenti parte del<br />

demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, per cui il credito<br />

garantito di cui i terzi di buona fede sono portatori potrà essere fatto valere<br />

soltanto dinanzi al giudice civile con i residui mezzi di tute<strong>la</strong> offerti dal<strong>la</strong><br />

legge» 43 .<br />

Anche a seguito di tale, non chiarissima, presa di posizione delle sezioni<br />

unite del<strong>la</strong> Cassazione, comunque, i giudici di merito pare abbiano continuato<br />

a far sospendere le esecuzioni civili, nelle more che venga accertata <strong>la</strong> buona<br />

fede del creditore ipotecario, in sede di incidente di esecuzione penale.<br />

Ottenuto dal giudice penale il riconoscimento del<strong>la</strong> buona fede il creditore<br />

potrà, finalmente, riassumere il processo sospeso.<br />

Solo che, per come si è visto e stando a quanto affermato dal<strong>la</strong> Cassazione<br />

civile e penale, non si ha alcuna garanzia che, anche una volta terminato l’iter<br />

sopra descritto, si addivenga ad una vendita forzata e ad una aggiudicazione<br />

opponibile all’Erario, stante l’avvenuto assoggettamento del bene ad un<br />

regime di indisponibilità (abbia carattere originario o derivato).<br />

43 Cass.16 gennaio 2007, n.845, in Rivista <strong>dell'esecuzione</strong> forzata, 2-3/2008, p. 584 ss. con<br />

nota di RUSSO, Il processo di esecuzione e le interpretazioni additive in materia di confisca<br />

antimafia; e in Il diritto fallimentare e delle società commerciali, 2008, p.493 con nota di<br />

FARINA, Sul<strong>la</strong> tute<strong>la</strong> dei creditori ipotecari e dell'aggiudicatario nell'espropriazione dei beni<br />

confiscati.<br />

173


L’aggiudicatario, allora, dovrebbe fare ricorso ai «residui mezzi di tute<strong>la</strong>»<br />

offerti dal<strong>la</strong> legge, come affermato dal<strong>la</strong> Cassazione civile con <strong>la</strong> sentenza n.<br />

845/2007 sopra citata, e dal<strong>la</strong> Cassazione penale, in precedenza 44 .<br />

Non è chiaro, a dire il vero, quali siano questi «residui mezzi di tute<strong>la</strong>».<br />

Tutto <strong>la</strong>scerebbe pensare al<strong>la</strong> possibilità di proporre azione di ingiustificato<br />

arricchimento o di repetitio indebiti contro l'Erario.<br />

Si osservi semplicemente che qualora si riconoscesse al creditore ipotecario<br />

il diritto di avere rimborsato il proprio credito dall'Erario, le conseguenze<br />

sarebbero paradossali: l'ipoteca originaria concessa dal mafioso verrebbe<br />

sostituita da una sorta di fideiussione statale, con <strong>la</strong> differenza che mentre con<br />

l'ipoteca, a seguito del<strong>la</strong> vendita forzata, il soggetto potrebbe ben ricavare un<br />

importo inferiore al proprio credito (si pensi all'ipotesi di bene deteriorato, o<br />

in condizioni tali da essere difficilmente vendibile), dallo Stato avrebbe pagato<br />

sempre e comunque l'intero. Non pare che tale soluzione sia socialmente<br />

accettabile. Peraltro nessuna riforma o progetto di riforma paiono interessarsi<br />

delle sorti del creditore chirografario, che potrebbe avere portato avanti per<br />

anni un pignoramento immobiliare, e che dovrebbe - secondo l’interpretazione<br />

oggi dominante - subire in toto le conseguenze del<strong>la</strong> confisca.<br />

Anche <strong>la</strong> soluzione introdotta dal<strong>la</strong> legge n. 50/2010, in sede di conversione<br />

del d.l. 10/2010 non pare risolvere i problemi, dal momento che, pur avendo<br />

inserito - al novel<strong>la</strong>to testo dell’art. 2 ter comma 5 del<strong>la</strong> legge n. 575/1965 -<br />

una sorta di indennizzo statale per l’avvenuta destinazione del bene, da un <strong>la</strong>to<br />

lo subordina al consenso dell’Amministrazione interessata (nonostante, si<br />

ribadisce, il creditore sia già stato, in quel<strong>la</strong> fase, riconosciuto come in buona<br />

fede), dall’altro ne subordinerà l’effettiva erogazione ai «limiti delle risorse<br />

disponibili per tale finalità a legis<strong>la</strong>zione vigente». Il che pare, francamente,<br />

eccessivo: <strong>la</strong> tute<strong>la</strong> del terzo, al quale pure è stata riconosciuta <strong>la</strong> buona fede,<br />

viene subordinata e limitata sul<strong>la</strong> base del<strong>la</strong> copertura finanziaria del<strong>la</strong> legge.<br />

De iure condendo una soluzione ragionevole, senza discostarsi troppo dal<strong>la</strong><br />

normativa vigente, dovrebbe seguire i seguenti criteri: - il sequestro (con <strong>la</strong><br />

conseguente nomina dell'amministratore giudiziario) dovrebbe potere essere<br />

eseguito anche su un bene ipotecato (mentre gli altri diritti reali – quelli di<br />

44 Cass. 16 gennaio 2007 n. del 16 gennaio 2007 cit.; Cass. pen. n. 12317 del 31 marzo<br />

2005.<br />

174


godimento – potrebbero continuare ad essere esercitati, purché non a carattere<br />

fittizio, sui beni confiscati); - una volta perfezionata <strong>la</strong> confisca, il re<strong>la</strong>tivo<br />

provvedimento dovrebbe essere comunicato al creditore ipotecario; - questi<br />

dovrebbe disporre, quindi, di un termine ragionevole per optare tra due<br />

soluzioni; ed in partico<strong>la</strong>re per proseguire il proprio rapporto con il prevenuto,<br />

ottenendo <strong>la</strong> sostituzione del bene in garanzia con altro non sottoposto a<br />

vincoli, ovvero per risolvere ex lege il rapporto di credito garantito, e<br />

procedere quindi ad esecuzione forzata sul bene. In questo caso <strong>la</strong> confisca<br />

dovrebbe rimanere sospesa fino al perfezionamento del<strong>la</strong> vendita forzata,<br />

ovvero dell'estinzione, per qualunque motivo, <strong>dell'esecuzione</strong> civile. Lo Stato,<br />

a questo punto potrebbe soddisfarsi sul residuo e/o invocare <strong>la</strong> disposizione di<br />

cui all'art. 2 ter comma 10 e d eseguire un nuovo sequestro su un eventuale<br />

altro bene, anche lecitamente acquisito dal mafioso. Ciò, naturalmente, fatta<br />

salva <strong>la</strong> rego<strong>la</strong> generale che se l'ipoteca risulti fittizia, non potrà essere<br />

opponibile allo Stato 45 .<br />

Una simile soluzione avrebbe, probabilmente, il pregio di non rivoluzionare<br />

eccessivamente l'attuale assetto normativo. Sarebbe, comunque, una soluzione<br />

pur sempre di c.d. second best, mentre – probabilmente – per conseguire<br />

l'ottimo paretiano occorrerebbe riscrivere da capo le regole oggi vigenti.<br />

In tal senso <strong>la</strong> soluzione ideale dovrebbe passare per l'introduzione di una<br />

procedura concorsuale di amministrazione straordinaria dei beni tutti del<br />

mafioso, analoga, sotto certi aspetti, all'amministrazione straordinaria del<strong>la</strong><br />

grande impresa in crisi. Una tal procedura dovrebbe prevedere il doppio<br />

controllo da parte del giudice penale, per quanto concerne l'accertamento dei<br />

presupposti per <strong>la</strong> sua dichiarazione e per l'accertamento delle condizioni<br />

soggettive per il soddisfacimento dei creditori (i.e.: carattere non fittizio del<br />

credito o del diritto reale e/o buona fede del creditore / tito<strong>la</strong>re del diritto<br />

medesimo), e del giudice civile per quanto concerne <strong>la</strong> vera e propria<br />

amministrazione dei beni, <strong>la</strong> loro assegnazione ai fini di legge, ovvero <strong>la</strong><br />

45 Dovrebbe, inoltre, essere previsto un meccanismo ragionevolmente rapido, per<br />

consentire al creditore ipotecario – qualora ne fosse sprovvisto – di munirsi di un titolo<br />

esecutivo. Ritengo che, in mancanza di soluzioni alternative, potrebbe essere invocata <strong>la</strong><br />

tute<strong>la</strong> monitoria (con il correttivo, eventualmente, del<strong>la</strong> provvisoria esecutorietà ex lege del<br />

l'emittendo decreto), ovvero il ricorso – ove praticabile – a un provvedimento ex art. 700<br />

c.p.c., sempre che si riconosca a tale provvedimento, l'efficacia di titolo esecutivo.<br />

175


liquidazione del patrimonio del mafioso ecc. La liquidazione e/o assegnazione<br />

dovrebbe riguardare l'intero patrimonio del mafioso, al quale potrebbero<br />

essere restituiti – solo al termine del<strong>la</strong> procedura e solo dopo avere assegnato i<br />

beni di illecita provenienza e soddisfatti integralmente i creditori – gli<br />

eventuali beni residui.<br />

In caso di mafioso imprenditore, inoltre, dovrebbe essere rego<strong>la</strong>ta<br />

l'eventuale successione e/o concorso tra <strong>la</strong> procedura sopra descritta e<br />

l'eventuale fallimento. In ogni caso l'eventuale prevalenza dell'una o dell'altra<br />

procedura dipenderebbe dal<strong>la</strong> discrezionalità del legis<strong>la</strong>tore, a seconda del<strong>la</strong><br />

finalità che il legis<strong>la</strong>tore riterrà – nello specifico momento storico –<br />

prevalente. Resta fermo che il mafioso imprenditore, tornato – per così dire –<br />

in bonis dopo <strong>la</strong> chiusura del<strong>la</strong> procedura, potrebbe essere sottoposto a<br />

falimento secondo le ordinarie regole.<br />

VII.4. La <strong>sospensione</strong> delle esecuzioni dei concessionari e l'estinzione dei<br />

crediti per confusione<br />

Un'ultima osservazione meritano due nuove norme aggiunte nel 2009 al<strong>la</strong><br />

legge 575/1965, ed in partico<strong>la</strong>re i commi 14 e 15 46 .<br />

La prima delle due norme prevede una ipotesi di <strong>sospensione</strong> - questa volta<br />

tipica – di tutte le procedure esecutive, degli atti di pignoramento e dei<br />

provvedimenti caute<strong>la</strong>ri in corso da parte di Equitalia S.p.A. o di altri<br />

concessionari di riscossione pubblica, nelle ipotesi di «sequestro di aziende o<br />

società disposto ai sensi del<strong>la</strong> presente legge con nomina di un<br />

amministratore giudiziario».<br />

In questo caso, il rapporto tra esecuzione forzata e procedimento per misura<br />

di prevenzione viene risolto ex lege, in favore del<strong>la</strong> seconda.<br />

L'esecuzione, proposta dal concessionario o da Equitalia, verrà, però,<br />

sospesa solo se ad essere sequestrata sia l'azienda o «<strong>la</strong> società».<br />

46 I commi, introdotti con <strong>la</strong> legge 15 luglio 2009, n. 94, erano stati numerati inizialmente<br />

come 4 quinquies e 4 sexies. Sono stati mantenuti, sia pure previa rinumerazione dei commi,<br />

anche a seguito del<strong>la</strong> modifica, in sede di conversione in legge del d.l. 10/2010, dell’art. 2<br />

sexies citato (legge n. 50/2010).<br />

176


Non è del tutto chiaro cosa avesse in mente il legis<strong>la</strong>tore quando ha previsto<br />

l'ipotesi del sequestro di società 47 . È certo però che <strong>la</strong> norma – sia pure nel<strong>la</strong><br />

sua non del tutto felice formu<strong>la</strong>zione - sembra ispirata ad una finalità<br />

condivisibile, i.e. quel<strong>la</strong> di dare un po' di respiro alle amministrazioni<br />

giudiziarie, fornendo loro una sorta di agevo<strong>la</strong>zione fiscale. Agevo<strong>la</strong>zione<br />

comprensibile, ove si consideri del difficile contesto in cui si vengono a<br />

trovare le società ex mafiose e neoamministrate che rischierebbero, altrimenti,<br />

il fallimento immediato 48 . Ratio legis, in sintesi, sembra quel<strong>la</strong> di evitare che<br />

l'impresa – non più mafiosa – finisca per schiacciata, per così dire, sotto il<br />

peso del<strong>la</strong> legalità.<br />

La norma si chiude con <strong>la</strong> previsione – invero di non agevole comprensione<br />

– che, durante <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong>, restano sospesi anche i re<strong>la</strong>tivi<br />

termini di prescrizione.<br />

Forse l'introduzione del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> di un termine quale quello<br />

prescrizionale che, a norma dell'art. 2943 c.c., è (già) interrotto dall'atto con il<br />

quale è stato iniziato un processo esecutivo, avrebbe meritato una maggiore<br />

ponderazione da parte del legis<strong>la</strong>tore.<br />

Ad ogni modo pare che – almeno in linea teorica – <strong>la</strong> norma in esame<br />

potrebbe mantenere un limitato campo di applicazione nell'ipotesi in cui, nelle<br />

more o (più probabilmente) successivamente al decorso del periodo di<br />

<strong>sospensione</strong>, l'esecuzione forzata si estingua 49 .<br />

In tale caso, infatti, ai sensi dell'art. 2945 c.c. dovrebbe iniziare a decorrere<br />

un nuovo termine di prescrizione, a far data dall'atto interruttivo. La norma di<br />

cui si discorre, però, consentirebbe di far sospendere il (nuovo) termine di<br />

prescrizione, per tutto il periodo in cui l'esecuzione forzata è rimasta sospesa.<br />

47 Non è chiaro se <strong>la</strong> norma possa essere riferita al sequestro del 100% del capitale sociale,<br />

ovvero del<strong>la</strong> maggioranza delle quote, ovvero ancora al patrimonio sociale; a ben vedere<br />

non sembra potersi escludere neppure che il legis<strong>la</strong>tore abbia voluto introdurre una nuova<br />

fattispecie di reato, e segnatamente il sequestro di persona... giuridica.<br />

48 Si pensi, meramente a titolo di esempio: al venir meno degli introiti illeciti dell'impresa<br />

mafiosa; al venir meno di clientele e commesse corre<strong>la</strong>te al carattere mafioso dell'impresa;<br />

all'impossibilità di avvalersi di <strong>la</strong>voro nero; all'impossibilità di adottare condotte elusive o<br />

evasive degli oneri tributari e previdenziali.<br />

49 L'ipotesi che pare più concreta è quel<strong>la</strong> in cui <strong>la</strong> confisca sia stata revocata, l'esecuzione<br />

forzata sia quindi proseguita ma, successivamente, a seguito di opposizione all'esecuzione<br />

del debitore o di altra causa, sia stata dichiarata estinta.<br />

177


La norma in esame colpisce anche i diritti dei terzi intervenuti (che<br />

subiscono gli effetti del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>); si tratta, però, di una soluzione tutto<br />

sommato accettabile, considerato che i terzi decidono liberamente di<br />

intervenire in un'esecuzione proposta da Equitalia, e sono, quindi,<br />

perfettamente in grado di valutare ogni rischio connesso al<strong>la</strong> loro istanza.<br />

Non è del tutto chiaro, però, che sorte abbia il pignoramento sospeso – e<br />

sopratutto il diritto dei terzi intervenuti - , una volta che <strong>la</strong> confisca sia<br />

divenuta definitiva.<br />

La formu<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> legge, infine, suggerisce una interpretazione<br />

restrittiva del<strong>la</strong> norma, che non dovrebbe essere ritenuta applicabile a tutte<br />

quelle ipotesi in cui il concessionario o Equitalia siano semplicemente<br />

intervenuti nel processo esecutivo; e ciò anche nell'ipotesi in cui l'originario<br />

creditore procedente avesse rinunziato all'esecuzione forzata, e i singoli atti<br />

esecutivi fossero stati provocati proprio dal concessionario o da Equitalia<br />

medesimi.<br />

Altra novità introdotta con <strong>la</strong> legge n. 94 del 2009 è quel<strong>la</strong> di cui al<br />

successivo comma 4 sexies dell'art. 2 sexies del<strong>la</strong> legge 575/1965, a norma del<br />

quale nelle ipotesi «di confisca dei beni, aziende o società sequestrati» i<br />

crediti erariali si estinguono per confusione ai sensi dell'articolo 1253 del<br />

codice civile.<br />

Se è chiaro, in linea generale, cosa volesse dire il legis<strong>la</strong>tore, un po' più<br />

complicata diventa l'esegesi delle due norme.<br />

La norma, innanzitutto, pare in stretta corre<strong>la</strong>zione con <strong>la</strong> precedente<br />

disposizione di cui all'art. 4 quinquies, di cui si è detto. Il comma 4 sexies,<br />

però, menziona anche le ipotesi di confisca dei beni, ipotesi non prevista,<br />

invece, dal precedente comma.<br />

Escluso, dunque, che fra le due fattispecie vi sia identità – per così dire, di<br />

parti, petitum e causa petendi - deve però escludersi anche che esse siano in<br />

rapporto di continenza. Se il comma 4 quinquies, infatti, contrariamente al<br />

comma 4 sexies non prevede le ipotesi di confisca di «beni», <strong>la</strong> seconda<br />

disposizione limita il proprio campo di applicazione ai soli crediti erariali (che<br />

si estingueranno, giusta l'infelice previsione di cui al comma 4 sexies dell'art.<br />

2 ter), <strong>la</strong>ddove le esecuzioni proposte dai concessionari (sospese ai sensi del<br />

comma 4 quinquies) potrebbero avere ad oggetto anche crediti di enti locali<br />

178


(emblematico il caso delle sanzioni amministrative per vio<strong>la</strong>zioni del codice<br />

del<strong>la</strong> strada) o comunque di altri soggetti distinti dallo Stato.<br />

Si pone, allora, il problema del<strong>la</strong> sorte delle esecuzioni forzate proposte dai<br />

concessionari, per quanto concerne i crediti non erariali. Tutto <strong>la</strong>scia<br />

presumere che le procedure esecutive, comunque, potranno proseguire solo in<br />

caso di revoca del<strong>la</strong> misura di prevenzione, mentre non potranno utilmente<br />

essere proseguite, una volta perfezionato l'iter del<strong>la</strong> confisca e aggiudicato il<br />

bene ai sensi del<strong>la</strong> legge 575/1965 50 .<br />

Analogamente deve, a contrario, concludersi che non dovranno essere<br />

sospese le esecuzioni forzate, anche se proposte dai concessionari per <strong>la</strong><br />

riscossione, aventi ad oggetto, però, non aziende o «società», ma<br />

semplicemente «beni» del mafioso 51 .<br />

La previsione in esame, a ben vedere, potrebbe costituire un argomento, per<br />

così dire, tranchant contro <strong>la</strong> tesi del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> generalizzata delle<br />

esecuzioni forzate in pendenza di sequestro – confisca. Se <strong>la</strong> legge – si<br />

potrebbe dire – prevede <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> per le sole esecuzioni forzate proposte<br />

dai concessionari, deve dedursi, a contrario, che non vi è alcuna <strong>sospensione</strong><br />

per tutte le altre esecuzioni, id est: per quelle, sempre proposte dai<br />

concessionari, ma non aventi ad oggetto «aziende o società», e per quelle<br />

ulteriori proposte da soggetti diversi dai concessionari medesimi.<br />

Tale obiezione sarebbe, però, superabile sul rilievo che <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> ex<br />

art. 2 sexies comma 4 quinquies opererebbe ex lege e per il solo fatto che è<br />

stato disposto un sequestro, mentre <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> di matrice<br />

giurisprudenziale troverebbe origine, pur sempre, nell'art. 624 c.p.c. e nel fatto<br />

che è stata proposta opposizione all'esecuzione, da parte dell'amministratore<br />

giudiziario. Si rinvia, sul punto, a quanto detto supra.<br />

50 Anche l'ente locale, dunque, avrebbe diritto ai residui strumenti di tute<strong>la</strong> offerti dal<strong>la</strong><br />

legge, menzionati da Cass.16 gennaio 2007 n. 845 cit., e da Cass. pen. n. 12317 del 31<br />

marzo 2005.<br />

51 La soluzione è – tutto sommato – logica, ove si consideri che ratio del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> è,<br />

come detto, quel<strong>la</strong> di tute<strong>la</strong>re l'azienda (e, conseguentemente, i rapporti di <strong>la</strong>voro etc.)<br />

sottoposta ad amministrazione giudiziaria; sicché non avrebbe alcuna giustificazione <strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> di una esecuzione forzata, re<strong>la</strong>tivamente a semplici beni, non afferenti<br />

un'azienda.<br />

179


Il vero dubbio che suscita <strong>la</strong> norma in esame, invece, attiene proprio sul<strong>la</strong><br />

opportunità di una estinzione per confusione dei crediti erariali vantati nei<br />

confronti del mafioso.<br />

Premesso, infatti, che ad essere debitore è il mafioso, e non –<br />

evidentemente – il bene, <strong>la</strong> norma in esame conduce a conseguenze<br />

inaccettabili dal punto di vista sociale.<br />

Innanzitutto <strong>la</strong> norma non può che riguardare il caso di confisca di tutti<br />

indistintamente i beni del mafioso, e non solo taluni di essi. In caso contrario,<br />

infatti, non si comprenderebbe perché il credito dell'erario dovrebbe<br />

estinguersi per confusione, anziché essere fatto valere attraverso l'escussione<br />

di altri beni, rimasti nel<strong>la</strong> disponibilità del prevenuto.<br />

Addirittura <strong>la</strong> norma finirebbe per agevo<strong>la</strong>re il mafioso, che beneficerebbe<br />

di un inatteso bonus fiscale.<br />

Per gli stessi motivi l'estinzione dovrebbe verificarsi solo fino a<br />

concorrenza con il valore del bene. Non pare proprio accettabile che un<br />

credito di diversi milioni di euro possa estinguersi per confusione, nel caso di<br />

confisca, ad esempio, di una baracca di legno e <strong>la</strong>miera. Solo che – in assenza<br />

di criteri normativamente predeterminati – è prevedibile che <strong>la</strong> norma<br />

provocherà un non indifferente contenzioso, in ordine al valore del bene, ed ai<br />

criteri per determinarlo (valore venale, valore di stima, valore catastale).<br />

Anche adottando le soprarichiamate cautele ermeneutiche, però, <strong>la</strong><br />

previsione non risulta ugualmente felice.<br />

L'estinzione del credito erariale per confusione, infatti, sembra comportare<br />

che lo Stato perderà definitivamente il proprio credito nei confronti del<br />

mafioso; e ciò anche qualora, dopo <strong>la</strong> confisca, il mafioso conseguisse<br />

lecitamente un bene o una somma di denaro (si pensi all'ipotesi del mafioso<br />

che vinca al superenalotto, ovvero che riceva semplicemente in eredità un<br />

bene).<br />

Lo scopo voluto dal<strong>la</strong> norma si sarebbe potuto raggiungere con maggiore<br />

razionalità ed efficacia, prevedendo semplicemente l'improponibilità delle<br />

esecuzioni per crediti erariali sui beni oggetto di misure di prevenzione,<br />

<strong>la</strong>sciando così salva, per l'Erario <strong>la</strong> possibilità di soddisfarsi sugli eventuali<br />

beni sopravvenuti del mafioso, successivamente al<strong>la</strong> chiusura delle confische.<br />

180


La disposizione, del tutto inopinatamente, offre al mafioso un inatteso<br />

quanto socialmente inaccettabile condono fiscale, che dovrebbe essere il più<br />

rapidamente possibile eliminato dal legis<strong>la</strong>tore.<br />

181


VIII. I «rec<strong>la</strong>mi» avverso i provvedimenti di <strong>sospensione</strong><br />

dell’esecuzione.<br />

VIII.1. Sul concetto di rec<strong>la</strong>mo e sul suo utilizzo (ipertrofico) nel<strong>la</strong><br />

legis<strong>la</strong>zione vigente.<br />

Il concetto e <strong>la</strong> natura del «rec<strong>la</strong>mo» hanno subito una innegabile<br />

evoluzione nei circa settant’anni di vita del codice di rito. Nel<strong>la</strong> sua originaria<br />

impostazione il codice di procedura prevedeva lo strumento del rec<strong>la</strong>mo,<br />

essenzialmente, in due ipotesi. La prima era quel<strong>la</strong> del rec<strong>la</strong>mo avverso talune<br />

ordinanze: si trattava, in partico<strong>la</strong>re, di quei provvedimenti che – pur se<br />

emessi nell'ambito di un procedimento <strong>la</strong> cui cognizione era riservata, nel suo<br />

complesso, ad un giudice collegiale – erano pronunziati dall'istruttore. Si<br />

pensi, e.g., al rec<strong>la</strong>mo al collegio, previsto in fase di appello, nel codice di rito<br />

fino al<strong>la</strong> riforma del 1990, avverso il provvedimento dell'istruttore (o del<br />

presidente del collegio) che aveva deciso sull'inibitoria ex artt. 351-357<br />

c.p.c. 1 .<br />

Una siffatta specie di rec<strong>la</strong>mo, dunque, non costituiva un mezzo di<br />

impugnazione in senso proprio; esso era piuttosto lo strumento con il quale si<br />

richiedeva un controllo, da parte dell'organo (collegiale) demandato del<strong>la</strong><br />

decisione del<strong>la</strong> causa, sui provvedimenti adottati dal suo componente 2 . Con <strong>la</strong><br />

proposizione del rec<strong>la</strong>mo – in un certo senso – il giudice collegiale si<br />

riappropriava di una sua potestà demandata provvisoriamente a un suo<br />

componente e ribadiva il principio del<strong>la</strong> collegialità del<strong>la</strong> trattazione del<strong>la</strong><br />

1 Si rinvia a RUSSO, L'Inibitoria processuale e <strong>la</strong> sua rec<strong>la</strong>mabilità: problemi vecchi (e<br />

nuovi?) in un travaglio normativo di quasi settant'anni, in Il giusto processo civile, 2009, p<br />

601 ss.; RUSSO, Le "impugnazioni" avverso il provvedimento che definisce <strong>la</strong> procedura<br />

prefallimentare, in APICE (a cura di), Trattato di diritto delle procedure concorsuali, vol. 1,<br />

La dichiarazione e gli effetti del fallimento, Torino, 2010, p. 124 ss.<br />

2 Ciò si deduce dal<strong>la</strong> stretta connessione tra il rec<strong>la</strong>mo di cui al<strong>la</strong> norma in esame e il<br />

generale potere di controllo del collegio disciplinato dal primo comma dell'art. 178 c.p.c.<br />

(testualmente: «le parti, senza bisogno di mezzi di impugnazione, possono proporre al<br />

collegio quando <strong>la</strong> causa è rimessa a questo a norma dell'art.189»). Esso, almeno<br />

nell'impianto codicistico del 1950, costituiva piuttosto una estrinsecazione di quel principio<br />

di collegialità «spuria» prescelto dal legis<strong>la</strong>tore del 1940, a norma del quale <strong>la</strong> decisione<br />

del<strong>la</strong> causa avrebbe dovuto essere collegiale, mentre determinate attività sarebbero state<br />

demandate ad un istruttore. Per un esame compiuto sull'evoluzione del rito ordinario di<br />

cognizione dal codice del 1865 ai giorni nostri cfr. MONTELEONE, Manuale di diritto<br />

processuale civile, V ed., vol. II, Padova, 2009, p. 335 ss.<br />

182


causa, principio solo prima facie derogato dall'introduzione del<strong>la</strong> figura<br />

dell'istruttore 3 .<br />

Il rec<strong>la</strong>mo era, poi, previsto come rimedio generale, giusta l'art. 739 c.p.c.,<br />

per i provvedimenti di giurisdizione volontaria. Nell'ambito, dunque, di quei<br />

procedimenti a carattere non contenzioso, in re<strong>la</strong>zione ai quali il concetto di<br />

impugnazione in senso proprio sarebbe stato non perfettamente adattabile (se<br />

non proprio concettualmente errato).<br />

Dunque, in linea di principio, il rec<strong>la</strong>mo non era uno strumento di<br />

impugnazione, succedaneo dell’appello e distinto da esso per quanto concerne<br />

il rito e <strong>la</strong> forma, ma un istituto assai diverso sul piano sostanziale: un mezzo<br />

diretto ad ottenere un riesame di un provvedimento ordinatorio e comunque<br />

non decisorio. Sia nell'uno che nell'altro caso, quindi, esu<strong>la</strong>va – probabilmente<br />

– dal concetto di impugnazione in senso stretto.<br />

La coerenza del<strong>la</strong> scelta del legis<strong>la</strong>tore è stata messa in crisi da un certo<br />

disordine legis<strong>la</strong>tivo, che ha caratterizzato gli oltre sessant'anni di vita del<br />

codice, e da un utilizzo ipertrofico del mezzo del rec<strong>la</strong>mo, probabilmente<br />

sviato dall’originario impianto concettuale. Che poi tale sviamento sia da<br />

imputare ad una certa - absit iniuria verbis - superficialità del legis<strong>la</strong>tore nel<br />

richiamare ed utilizzare istituti in ambiti nuovi, o sia piuttosto <strong>la</strong> naturale<br />

evoluzione darwiniana, di una specie giuridica, è questione che non rileva ai<br />

fini del<strong>la</strong> presente indagine. Ciò che qui interessa è prendere atto che l’attuale<br />

«rec<strong>la</strong>mo» (recte: gli attuali «rec<strong>la</strong>mi») paiono spesso discostarsi da tale<br />

modello dogmatico, che pertanto, come ogni modello che si rispetti, una volta<br />

che viene smentito (o, a seconda dei punti di vista, superato) dal<strong>la</strong> prassi, deve<br />

essere anch’esso oggetto di revisione.<br />

Il codice di rito infatti – nel testo oggi vigente a seguito delle numerose<br />

novelle che si sono succedute nei suoi circa settant'anni di vita - menziona<br />

3 In dottrina si veda <strong>la</strong> definizione di SATTA-PUNZI, Diritto processuale civile, XII ed.,<br />

Padova, 1996, p. 357 secondo cui, con specifico riferimento al rec<strong>la</strong>mo avverso le ordinanze<br />

istruttorie, introdotto con <strong>la</strong> legge 581/1950 e successivamente abolito con <strong>la</strong> legge<br />

353/1990, si verificava «un vero e proprio trasferimento dell'istruttoria, per quel dato atto,<br />

al collegio». Anche da un punto di vista etimologico, del resto, <strong>la</strong> paro<strong>la</strong> rec<strong>la</strong>mo fa pensare<br />

non tanto ad una impugnazione in senso proprio, ma piuttosto a una richiesta di revisione,<br />

da riproporsi al medesimo organo che ha emesso il provvedimento rec<strong>la</strong>mato: dal <strong>la</strong>tino<br />

rec<strong>la</strong>mare: protestare, opporre, obiettare, opporsi gridando.<br />

183


l'istituto del rec<strong>la</strong>mo in venticinque articoli 4 ; a queste disposizioni vanno ad<br />

aggiungersi le ulteriori ipotesi di rec<strong>la</strong>mo disciplinate dalle leggi speciali<br />

4 Si tratta degli artt. 91, 177, 178, 179, 308, 534 ter, 591 ter, 624, 630, 669 decies, 669<br />

terdecies, 703, 708, 720 bis, 736 bis, 739, 740, 741, 747, 749, 750, 778, 779, 814, 825 c.p.c.<br />

Le ipotesi di rec<strong>la</strong>mo previste dal codice di procedura civile sono, rispettivamente, i rec<strong>la</strong>mi<br />

– decisi nel<strong>la</strong> forma delle correzioni di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c. - contro i provvedimenti<br />

di liquidazione delle spese effettuati dal cancelliere e dall'ufficiale giudiziario (art. 91); il<br />

rec<strong>la</strong>mo avverso il provvedimento del giudice istruttore che dichiara l'estinzione del giudizio<br />

(art.178 ed art. 308); il rec<strong>la</strong>mo avverso l'ordinanza di condanna al pagamento di pene<br />

pecuniarie (art.179); il rec<strong>la</strong>mo – abolito a seguito del<strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 1990 – avverso le<br />

ordinanze dell'istruttore in grado di appello (art. 357); il rec<strong>la</strong>mo avverso il decreto del<br />

giudice <strong>dell'esecuzione</strong> in caso di difficoltà nelle operazioni di vendita (art. 534 ter e art.591<br />

ter); il rec<strong>la</strong>mo avverso gli atti del professionista delegato (art. 534 ter e art.591 ter); il<br />

rec<strong>la</strong>mo avverso l'ordinanza del giudice <strong>dell'esecuzione</strong> che provvede sull'istanza di<br />

<strong>sospensione</strong> del processo esecutivo in caso di opposizione all'esecuzione (art.624); il<br />

rec<strong>la</strong>mo avverso l'ordinanza del giudice <strong>dell'esecuzione</strong> che sospende <strong>la</strong> distribuzione del<strong>la</strong><br />

somma ricavata (art.624 ed art. 512); il rec<strong>la</strong>mo avverso l'ordinanza che dichiara o rigetta<br />

l'estinzione del processo esecutivo per inattività delle parti (art.630); il rec<strong>la</strong>mo contro le<br />

ordinanze che concedono o negano provvedimenti caute<strong>la</strong>ri (art. 669 terdecies); il rec<strong>la</strong>mo<br />

avverso l'ordinanza che accoglie o respinge <strong>la</strong> domanda di spoglio e di manutenzione nel<br />

possesso (art. 703); il rec<strong>la</strong>mo avverso i provvedimenti presidenziali nel procedimento di<br />

separazione personale dei coniugi (art.708); il rec<strong>la</strong>mo avverso il decreto del giudice tute<strong>la</strong>re<br />

in materia di amministrazione di sostegno (art. 720 bis); il rec<strong>la</strong>mo avverso il decreto del<br />

giudice che adotta, rigetta, modifica, conferma revoca l'ordine di protezione contro gli abusi<br />

familiari (art. 736 bis); il rec<strong>la</strong>mo contro i decreti pronunciati dal tribunale in camera di<br />

consiglio (art. 739); il rec<strong>la</strong>mo del pubblico ministero contro i decreti del giudice tute<strong>la</strong>re e<br />

del tribunale (art. 740); il rec<strong>la</strong>mo avverso il decreto del tribunale di autorizzazione al<strong>la</strong><br />

vendita di beni ereditari (art. 747); il rec<strong>la</strong>mo avverso l'ordinanza del giudice che decide<br />

sul<strong>la</strong> fissazione di un termine , sempre in materia di successioni (art. 749); il rec<strong>la</strong>mo<br />

avverso il provvedimento del presidente del tribunale che impone una cauzione e avverso il<br />

provvedimenti re<strong>la</strong>tivi agli esecutori testamentari (art. 750); il rec<strong>la</strong>mo contro lo stato di<br />

graduazione (art. 778); il rec<strong>la</strong>mo avverso l'ordinanza del presidente del tribunale che<br />

determina l'ammontare delle spese e dell'onorario (art. 814); il rec<strong>la</strong>mo avverso il decreto<br />

che nega o concede l'esecutorietà del lodo arbitrale (art. 825).<br />

184


(prime fra tutti <strong>la</strong> legge fallimentare 5 e <strong>la</strong> legge, ormai abrogata, sul rito<br />

societario 6 ).<br />

Al riguardo si è detto 7 che nelle linee guida delle recenti riforme, già attuate<br />

o incipienti, è dato ravvisare una tendenza al<strong>la</strong> «sommarizzazione» dei riti,<br />

nel<strong>la</strong> convinzione, probabilmente, che il modello del processo di cognizione<br />

ordinario non sia in grado di assicurare una definizione del giudizio in tempi<br />

ragionevoli.<br />

Questa tendenza ha portato il legis<strong>la</strong>tore da un <strong>la</strong>to ad attribuire una<br />

maggiore «persistenza» agli effetti, ad esempio, dei provvedimenti caute<strong>la</strong>ri<br />

anticipatori (oggi svinco<strong>la</strong>ti dal<strong>la</strong> necessaria proposizione del giudizio di<br />

merito), dall'altro ad applicare le regole del procedimento camerale –<br />

5 Approvata con RD n.267 del 16 marzo 1942 e successive modifiche. si tratta,<br />

segnatamente: del rec<strong>la</strong>mo avverso <strong>la</strong> sentenza dichiarativa di fallimento (art.18; art. 147 per<br />

quanto concerne il fallimento delle società e l'estensione ai soci illimitatamente<br />

responsabili); del rec<strong>la</strong>mo avverso il decreto che respinge il ricorso per dichiarazione di<br />

fallimento (art. 22 (art.18; art. 147 per quanto concerne <strong>la</strong> domanda di fallimento delle<br />

società e l'estensione ai soci illimitatamente responsabili); dei rec<strong>la</strong>mi avverso i<br />

provvedimenti del giudice delegato e del tribunale fallimentare (artt.23, 25, 26); del rec<strong>la</strong>mo<br />

avverso gli atti del curatore e del comitato dei creditori (art. 36); del rec<strong>la</strong>mo avverso il<br />

provvedimento di revoca del curatore (art. 37); del rec<strong>la</strong>mo avverso il decreto del tribunale<br />

fallimentare in caso previsione di insufficiente realizzo (art. 102); del rec<strong>la</strong>mo contro il<br />

progetto di riparto (artt. 110 e 36); del rec<strong>la</strong>mo avverso il decreto di chiusura del fallimento<br />

(artt.119 e 26; art. 153 per l'ipotesi di fallimento del socio); del rec<strong>la</strong>mo avverso <strong>la</strong> sentenza<br />

che dichiara <strong>la</strong> riapertura del fallimento (art. 121); del<strong>la</strong> richiesta di omologazione del<br />

concordato fallimentare e del<strong>la</strong> re<strong>la</strong>tiva opposizione (che si propongono, giusto il disposto<br />

dell'art. 129, nelle forme del rec<strong>la</strong>mo di cui all'art .26); del rec<strong>la</strong>mo avverso il decreto di<br />

omologazione del concordato (art. 131); del rec<strong>la</strong>mo avverso le sentenze che risolvono o<br />

annul<strong>la</strong>no il concordato e riaprono <strong>la</strong> procedura di fallimento (artt.137, 138); del rec<strong>la</strong>mo<br />

avverso il decreto di esdebitazione (art. 143); del rec<strong>la</strong>mo avverso i decreti del giudice<br />

delegato nel concordato preventivo (art. 164); del rec<strong>la</strong>mo avverso <strong>la</strong> sentenza che dichiara<br />

il fallimento in caso di revoca dell'ammissione al concordato preventivo (art. 173); del<br />

rec<strong>la</strong>mo avverso il decreto del tribunale che decide sull'omologazione degli accordi di<br />

ristrutturazione (art.182 bis); del rec<strong>la</strong>mo avverso il decreto che decide sull'omologazione e<br />

avverso l'eventuale sentenza dichiarativa di fallimento, contestualmente pronunciata in caso<br />

di rigetto del<strong>la</strong> proposta di concordato (art.183); del rec<strong>la</strong>mo avverso <strong>la</strong> sentenza che<br />

dichiara lo stato di insolvenza in caso di liquidazione coatta amministrativa o avverso il<br />

decreto che rigetta il re<strong>la</strong>tivo ricorso (art. 195).<br />

6 Per quanto riguarda <strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione speciale si rammentano le ipotesi di rec<strong>la</strong>mo e le<br />

re<strong>la</strong>tive regole processuali nel c.d. rito societario introdotto con d.lgs. 5/2003, ed in<br />

partico<strong>la</strong>re il rec<strong>la</strong>mo avverso l'ordinanza del giudice re<strong>la</strong>tore che dichiara l'estinzione del<br />

giudizio (art.12); il rec<strong>la</strong>mo avverso l'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'intervento<br />

(art.14); il rec<strong>la</strong>mo avverso i provvedimenti caute<strong>la</strong>ri (art. 23); il rec<strong>la</strong>mo avverso il decreto<br />

emesso in camera di consiglio (art.27).<br />

7 MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, cit. ibidem; RUSSO, L'inibitoria<br />

processuale e <strong>la</strong> sua rec<strong>la</strong>mabilità., cit., ibidem.<br />

185


originariamente concepito essenzialmente per procedimenti di giurisdizione<br />

c.d. volontaria – a giudizi in contraddittorio tra le parti ed a carattere<br />

marcatamente contenzioso 8 .<br />

Non è questa, evidentemente, <strong>la</strong> sede per una disamina approfondita di tutte<br />

le ipotesi di rec<strong>la</strong>mo oggi esistenti e per una indagine compita su quali rec<strong>la</strong>mi<br />

abbiano natura di mezzo di impugnazione 9 e quali, invece, questa natura non<br />

abbiano. Basti, al momento, osservare che il quadro complessivo del<strong>la</strong><br />

disciplina dell'istituto rappresenta un insieme non sempre organico di norme e<br />

fattispecie che da tali norme dovrebbero essere rego<strong>la</strong>te. Nell'impianto<br />

concettuale del rec<strong>la</strong>mo, ad oggi, è ravvisabile un'ambiguità di fondo;<br />

incertezza che si ripercuote, inevitabilmente, in oscil<strong>la</strong>zioni interpretative su<br />

specifiche questioni finali.<br />

Per quel che qui rileva, è opportuno prendere atto che <strong>la</strong> soprarichiamata<br />

tendenza evolutiva del legis<strong>la</strong>tore ha comportato uno sdoppiamento<br />

dell'istituto del rec<strong>la</strong>mo: da un <strong>la</strong>to vi sono le ipotesi previste dall'art. 178<br />

c.p.c. e dalle altre norme nelle quali esso costituisce esclusivamente (ancora)<br />

un mezzo di raccordo tra istruttore e collegio; dall'altro vi sono talune<br />

differenti fattispecie, in cui esso ha una indiscutibile funzione di mezzo di<br />

impugnazione 10 .<br />

Non hanno, per i motivi sopra esposti, natura di mezzo di impugnazione ad<br />

esempio le ipotesi di rec<strong>la</strong>mo previste nel codice di rito dagli artt.178 e 308<br />

(rec<strong>la</strong>mo avverso l'ordinanza dell'istruttore che dichiara l'estinzione del<br />

giudizio); dall'abrogato art. 357, dall’art. 630 c.p.c.<br />

Tutte le soprarichiamate fattispecie sono caratterizzate dal fatto che il<br />

rec<strong>la</strong>mo: a) ha ad oggetto un provvedimento non avente natura decisoria (ma,<br />

8 Per un esame sull'evoluzione normativa v. MONTELEONE, Manuale di diritto processuale<br />

civile, cit., ibidem.<br />

9 Per un esame specifico su talune nuove ipotesi di rec<strong>la</strong>mo e sul<strong>la</strong> sua caratterizzazione<br />

come mezzo di impugnazione, sostitutivo dell'appello, cfr. RASCIO, Note sull'impiego del<br />

rec<strong>la</strong>mo (in luogo dell'appello) come mezzo per impugnare le sentenze con devoluzione<br />

automatica piena, in Riv. dir. proc., 2008, p.955.<br />

10 Cfr. RASCIO, Note sull'impiego del rec<strong>la</strong>mo, cit. ibidem.. In giurisprudenza v., con<br />

riferimento al rec<strong>la</strong>mo avverso i provvedimenti in materia di cessazione degli effetti civili<br />

del matrimonio, Cass. 25.10.2000 n. 14022, in Giur. it. 2001, p.1366 con nota di SABATINI;<br />

in Famiglia e diritto 2001, 4, p. 393 con nota di CARRATTA.<br />

186


appunto, un provvedimento ordinatorio 11 ) e comunque interinale, i cui effetti<br />

sono da considerare transitori, in attesa del<strong>la</strong> definizione del giudizio: b) viene<br />

proposto davanti a un giudice che non è di grado superiore a quello che ha<br />

emesso il provvedimento, ma che ne costituisce, piuttosto, una differente<br />

composizione (rectius: che costituisce <strong>la</strong> composizione che l'organo avrà<br />

quando deciderà <strong>la</strong> causa). La giurisprudenza, sul punto, ha avuto modo di<br />

precisare che tali ipotesi di rec<strong>la</strong>mo costituiscono, più che un mezzo di<br />

impugnazione, uno strumento (abbia esso natura amministrativa o<br />

giurisdizionale), assimi<strong>la</strong>bile alle opposizioni, diretto ad impedire <strong>la</strong><br />

definitività del provvedimento rec<strong>la</strong>mato, sollecitandone il riesame da parte<br />

dello stesso organo che lo ha emesso 12 .<br />

Non sembra avere natura di impugnazione neppure il rec<strong>la</strong>mo previsto<br />

dall'art.179 (rec<strong>la</strong>mo avverso l'ordinanza al pagamento a pene pecuniarie), che<br />

pare avere una natura amministrativa, più che giurisdizionale.<br />

Hanno, invece, probabilmente natura di mezzo di impugnazione le ipotesi<br />

di rec<strong>la</strong>mo disciplinate dall'art. 669 terdecies c.p.c., i rec<strong>la</strong>mi avverso i<br />

provvedimenti camerali, qualora detti provvedimenti vertano su diritti<br />

soggettivi e si inseriscano in un procedimento avente natura marcatamente<br />

11 Secondo <strong>la</strong> definizione che ne viene data: un provvedimento che «dispone per consentire<br />

lo svolgimento del processo in vista di determinati atti processuali»: MONTELEONE,<br />

Manuale di diritto processuale civile., cit., Vol. I, p. 296.<br />

12 Così Cass. 31 marzo 2006, n. 7633.<br />

187


contenziosa 13 , il rec<strong>la</strong>mo previsto dall’art. 18 del<strong>la</strong> legge fallimentare 14 .<br />

Proprio su tali ultime affermazioni è bene soffermarsi un attimo, per il<br />

prosieguo del<strong>la</strong> trattazione.<br />

Al riguardo, pare ravvisarsi, nel<strong>la</strong> legis<strong>la</strong>zione degli ultimi anni, una certa<br />

tendenza a qualificare il rec<strong>la</strong>mo come una sorta di «appello dei procedimenti<br />

camerali», con ciò determinando una discontinuità tra l’istituto attuale e<br />

quello originariamente previsto dal codice.<br />

Ciò si evince, a nostra opinione, dall’estrema disinvoltura con <strong>la</strong> quale, ad<br />

esempio <strong>la</strong> riforma al<strong>la</strong> legge fallimentare del 2007, ha introdotto una ipotesi<br />

di «rec<strong>la</strong>mo» avverso <strong>la</strong> sentenza dichiarativa di fallimento; probabilmente,<br />

come detto, una vera e propria impugnazione, preferita all’appello solo per<br />

13 Con riferimento al rec<strong>la</strong>mo avverso i provvedimenti caute<strong>la</strong>ri <strong>la</strong> natura di mezzo di<br />

impugnazione è stata ribadita da Corte cost. 16 maggio 2008 n. 144, in Il giusto processo<br />

civile, 2008, p. 905 con nota di DE LUCA. La Consulta, in partico<strong>la</strong>re, nel dichiarare<br />

l'illegittimità costituzionale dell'art. 669 quaterdecies e 695 c.p.c., nel<strong>la</strong> parte in cui non<br />

prevedono che il rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui<br />

agli artt. 692 e 696 c.p.c. possano essere «impugnati» con rec<strong>la</strong>mo ha affermato che <strong>la</strong> mera<br />

riproponibilità del<strong>la</strong> domanda caute<strong>la</strong>re allo stesso giudice non assicura lo stesso livello di<br />

tute<strong>la</strong> fornita dal<strong>la</strong> possibilità di impugnare <strong>la</strong> decisione negativa «innanzi ad un giudice<br />

diverso». Per quanto riguarda l'evoluzione normativa e giurisprudenziale sul rec<strong>la</strong>mo<br />

avverso i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. e sul<strong>la</strong> sua natura di impugnazione v. CIPRIANI, La<br />

nuova disciplina dei provvedimenti nell'interesse dei coniugi e del<strong>la</strong> prole, in Il giusto<br />

processo civile, 2008, p.191 ss. V. anche DANOVI, Rec<strong>la</strong>mo, revoca e modifica dei<br />

provvedimenti sommari nel<strong>la</strong> separazione e nel divorzio, in Il giusto processo civile, 2008,<br />

p.203 ss. il quale, limitando il campo dell'indagine al rec<strong>la</strong>mo dei in materia di separazione e<br />

divorzio afferma testualmente che «dal punto di vista del<strong>la</strong> funzione (…) il rec<strong>la</strong>mo di<br />

rego<strong>la</strong> viene utilizzato al<strong>la</strong> stregua di (si licet) gravame in senso proprio nei confronti di<br />

determinate c<strong>la</strong>ssi di provvedimenti» . Per quanto riguarda il rec<strong>la</strong>mo ex art. 26 l.fall.<br />

occorre ricordare che esso viene indifferentemente utilizzato come rimedio contro<br />

provvedimenti gestionali o processuali del giudice delegato e come vera e propria<br />

impugnazione di provvedimenti aventi contenuto decisorio, come in materia di vendita o di<br />

ripartizione dell'attivo, con le ulteriori conseguenze in termini di impugnabilità con ricorso<br />

(straordinario) per cassazione del decreto che decide sul rec<strong>la</strong>mo stesso.<br />

14 RUSSO, Le "impugnazioni" avverso il provvedimento che definisce <strong>la</strong> procedura<br />

prefallimentare, cit., p. 124 ss.<br />

188


questioni di rito (camerale, anziché ordinario) 15 . Che poi non esistesse<br />

nell'ordinamento – anteriormente al 2007 – alcuna altra ipotesi di rec<strong>la</strong>mo<br />

avverso una sentenza è un problema sul quale il legis<strong>la</strong>tore non sembra essersi<br />

soffermato.<br />

Del<strong>la</strong> scelta operata dal legis<strong>la</strong>tore conviene, dunque, prendere atto e tenere<br />

a mente che – a dispetto del nomen – si è in presenza, in questa come in altre<br />

ipotesi, pur sempre di un appello speciale, che realizza comunque un secondo<br />

grado di giudizio (sebbene con regole diverse dall'appello disciplinato dal<br />

codice di procedura civile).<br />

In tutte le richiamate ipotesi di rec<strong>la</strong>mo mezzo di impugnazione pare<br />

individuarsi un trait d'union nel fatto che: a) esse hanno ad oggetto un<br />

provvedimento avente carattere decisorio, a carattere non interinale e idoneo<br />

ad incidere, comunque, su diritti soggettivi 16 ; b) il rec<strong>la</strong>mo viene proposto<br />

dinanzi ad un giudice di grado superiore e comunque diverso da quello che ha<br />

emesso il provvedimento; c) sono previste regole processuali specifiche, quali<br />

<strong>la</strong> rego<strong>la</strong>mentazione dei motivi sopravvenuti al<strong>la</strong> proposizione del rec<strong>la</strong>mo,<br />

che accentuano il carattere di impugnazione.<br />

Quando si par<strong>la</strong> di uno specifico rec<strong>la</strong>mo, nel diritto processuale civile,<br />

occorre dunque stabilire se si è in presenza o meno di un mezzo di<br />

15 Ciò risulta, probabilmente, confermato dal fatto: a) che esso abbia sostituito, rispetto al<strong>la</strong><br />

prima novel<strong>la</strong> del 2006, un rimedio qualificato come «appello»; b) che esso venga proposto<br />

dinanzi ad un giudice diverso, di grado superiore, rispetto a quello che ha emesso <strong>la</strong><br />

sentenza; c) dal<strong>la</strong> frequenza con <strong>la</strong> quale, nell'art.18, ricorre <strong>la</strong> paro<strong>la</strong> «impugnazione»; d)<br />

dal richiamo dell'art. 327 c.p.c. , in materia di decadenza dalle impugnazioni; e) dal<strong>la</strong> rigida,<br />

ai limiti del bizantinismo, rego<strong>la</strong>mentazione processuale, inserita dell'art. 18 medesimo; f)<br />

dalle ragioni, indicate nel<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione al decreto correttivo, che hanno indotto al<strong>la</strong><br />

sostituzione dell'appello (originariamente previsto nel 2006) col rec<strong>la</strong>mo: cfr. Re<strong>la</strong>zione al<br />

decreto correttivo, sub art. 18: «è coerente con il rito camerale, adottato non solo per <strong>la</strong><br />

decisione di primo grado, ma anche per <strong>la</strong> fase del gravame: il rec<strong>la</strong>mo è, infatti, il mezzo<br />

tipico di impugnazione dei provvedimenti pronunciati in camera di consiglio , quale che ne<br />

sia <strong>la</strong> forma. La modifica vale ad escludere l'applicabilità del<strong>la</strong> disciplina dell'appello<br />

dettata dal codice di rito ed assicurare l'effetto pienamente devolutivo dell'impugnazione,<br />

com'è necessario, attesi il carattere indisponibile del<strong>la</strong> materia controversa e gli effetti del<strong>la</strong><br />

sentenza di fallimento, che incide su tutto il patrimonio e sullo status del fallito».<br />

16 Un simile carattere pare oggi ravvisabile in numerosi procedimenti camerali e nei<br />

procedimenti caute<strong>la</strong>ri, considerata <strong>la</strong> scelta legis<strong>la</strong>tiva di svinco<strong>la</strong>re l'efficacia del<br />

provvedimento emesso dal<strong>la</strong> successiva proposizione del giudizio di merito. Con specifico<br />

riferimento al rec<strong>la</strong>mo avverso i provvedimenti camerali e sui numerosi aspetti problematici<br />

creati dal<strong>la</strong> nuova disciplina v. CECCHELLA, Rec<strong>la</strong>mo, revoca e modifica dei provvedimenti<br />

provvisori e urgenti nei processi di separazione e divorzio, in Il giusto processo civile, 2008,<br />

p.229 ss.<br />

189


impugnazione. Una importante conseguenza del prendere atto dell'esistenza di<br />

due tipi distinti di rec<strong>la</strong>mo è che nelle ipotesi di rec<strong>la</strong>mo - impugnazione il<br />

giudice che ha emesso il provvedimento non potrà, ovviamente, fare parte del<br />

collegio investito del rec<strong>la</strong>mo. Viceversa ogniqualvolta il rec<strong>la</strong>mo non avrà<br />

tale natura non dovrebbe sussistere alcuna preclusione ad una partecipazione<br />

al collegio da parte dello stesso giudice che ha emesso l’atto<br />

«rec<strong>la</strong>mato» (partecipazione che potrebbe, anzi, essere opportuna).<br />

VIII.2. Il rec<strong>la</strong>mo ex art. 624 c.p.c.<br />

Sul<strong>la</strong> base di quanto si è detto al paragrafo precedente è possibile ricostruire<br />

<strong>la</strong> natura del rec<strong>la</strong>mo previsto dall’art. 624 c.p.c., e provare a risolvere i<br />

principali problemi applicativi ed interpretativi che si sono posti nei primi<br />

anni di applicazione dell’istituto.<br />

Il dato normativo, innanzitutto, è abbastanza conciso, in parte qua. Dopo<br />

avere previsto che il giudice dell’esecuzione, in caso di opposizione<br />

all’esecuzione ovvero di terzo concorrendo gravi motivi, può sospendere<br />

l’esecuzione, l’art. 624 prevede, al comma secondo, che «contro l'ordinanza<br />

che provvede sull'istanza di <strong>sospensione</strong> è ammesso rec<strong>la</strong>mo ai sensi dell’art.<br />

669 terdecies c.p.c.».<br />

La scelta del rec<strong>la</strong>mo, innanzitutto, come mezzo per «impugnare» il<br />

provvedimento del giudice dell’esecuzione sul<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> può avere, in<br />

astratto, due giustificazioni concettuali.<br />

In primo luogo potrebbe derivare dall’adozione del modello camerale.<br />

L’art. 185 disp. att., come novel<strong>la</strong>to dal<strong>la</strong> riforma del 2006, infatti, prevede<br />

che per <strong>la</strong> fase davanti al giudice dell’esecuzione - quel<strong>la</strong> del c.d. merito<br />

caute<strong>la</strong>re - si seguano le regole dei procedimenti in camera di consiglio.<br />

Una simile considerazione, il reputare, cioè, l’applicazione del rec<strong>la</strong>mo<br />

quale conseguenza meccanica dell’applicazione del rito camerale, potrebbe<br />

trovare conferma in quel<strong>la</strong> tendenza legis<strong>la</strong>tiva, cui si è dato atto al precedente<br />

paragrafo, di considerare il rec<strong>la</strong>mo una sorta di mezzo di impugnazione<br />

speciale, sostitutivo dell’appello nei procedimenti in camera di consiglio.<br />

Da tale premessa discende che <strong>la</strong> rec<strong>la</strong>mabilità del provvedimento<br />

deriverebbe non tanto dal fatto che esso decide sul<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, quanto<br />

piuttosto da un dato formale e di rito: si tratta di un provvedimento che chiude<br />

190


<strong>la</strong> fase camerale, ed al<strong>la</strong> stregua di un provvedimento in camera di consiglio è<br />

rec<strong>la</strong>mabile. Come ulteriore corol<strong>la</strong>rio il rec<strong>la</strong>mo ex art. 624 c.p.c. non<br />

dovrebbe trovare applicazione analogica in tutti quei casi di provvedimenti di<br />

«<strong>sospensione</strong>» emessi a seguito di una fase non camerale, ovvero<br />

rego<strong>la</strong>mentata da una disciplina speciale. Non dovrebbe, in altri termini,<br />

aversi luogo a rec<strong>la</strong>mo (sul piano concettuale, e salvo il vaglio di<br />

costituzionalità del<strong>la</strong> norma), ogniqualvolta il provvedimento di <strong>sospensione</strong><br />

venisse emesso secondo regole di un rito diverso da quello di cui agli artt. 737<br />

ss.<br />

Si è già detto 17 , però, che l’art. 624 c.p.c. non fa un generico riferimento ad<br />

un «rec<strong>la</strong>mo», quale potrebbe essere quello di cui all’art. 739 c.p.c., ma,<br />

specificamente, al «rec<strong>la</strong>mo ai sensi dell’articolo 669 terdecies» c.p.c., id est<br />

a quello specifico rimedio che <strong>la</strong> legge ha previsto avverso i provvedimenti<br />

caute<strong>la</strong>ri disciplinati dagli artt. 669 bis ss. c.p.c.<br />

Si è già detto, altresì, che tale scelta legis<strong>la</strong>tiva - sia essa giustificata su un<br />

piano teorico o meno, derivi da una incertezza concettuale e da una<br />

«navigazione a vista» o da una precisa scelta dogmatica 18 - induce ad<br />

17 Supra, par III.4.<br />

18 Anteriormente al<strong>la</strong> riforma avevano affrontato <strong>la</strong> questione del<strong>la</strong> natura caute<strong>la</strong>re del<br />

provvedimento di <strong>sospensione</strong>, ex plurimis: DI BENEDETTO, Brevi note sul<strong>la</strong> ammissibilità<br />

del rec<strong>la</strong>mo contro i provvedimenti sul<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione emessi ai sensi<br />

dell’art. 624 co. 1 c.p.c. in Giur. merito, 1996, p. 217 ss; ORIANI, L’imparzialità del giudice<br />

l’opposizione agli atti esecutivi, in Riv. esec. forz., 2001, p.16 ss; PROTO PISANI, Lezioni di<br />

diritto processuale civile, Napoli, 1996, p. 788; STORTO, Note su alcune questioni in tema di<br />

opposizione all’esecuzione, in Riv. esec. forz., 2000, p. 249; VITTORIA, Il controllo sugli atti<br />

del processo di esecuzione forzata: l’opposizione agli atti esecutivi e i rec<strong>la</strong>mi, in Riv. esec.<br />

forz., 2000, p. 381; contra, tra gli altri: CARPI, Sospensione dell’esecuzione, in Enc. giur.<br />

Treccani, p. 1 ss. 967, p. 3 ss.; MERLIN, Procedimenti caute<strong>la</strong>ri e urgenti, in Digesto civ.,<br />

XIV, Torino, 1996, p. 431. Si segna<strong>la</strong> che l’inquadramento concettuale delle inibitorie quali<br />

provvedimenti caute<strong>la</strong>ri aveva avuto importanti conseguenze, prima delle novelle dei<br />

2005-2006. In partico<strong>la</strong>re, si è fatto cenno al capitolo II di come <strong>la</strong> giurisprudenza che<br />

negava <strong>la</strong> possibilità di ottenere <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> in caso di opposizione a precetto, si fosse<br />

espressa in senso favorevole al<strong>la</strong> concedibilità, anteriormente all’inizio dell’esecuzione<br />

forzata, a un ricorso ex art. 700 c.p.c. per inibirne l’attivazione: v. Trib. Mantova, 26<br />

febbraio 2005, in Giur. merito, 2006, p. 316, n. GIORDANO. Si osservi che il tribunale<br />

considera un tale rimedio ammissibile, sotto il profilo del<strong>la</strong> residualità del rimedio, stante<br />

inesistenza di «strumenti caute<strong>la</strong>ri tipici» (con riguardo, ovviamente, a titoli stragiudiziali).<br />

Se ne deduce peraltro che, <strong>la</strong> espressa previsione, ad opera del<strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 2006, del<strong>la</strong><br />

possibilità per il giudice dell’opposizione a precetto di sospendere l’efficacia esecutiva del<br />

precetto dovrebbe avere reso inammissibile tale rimedio.<br />

191


affermare <strong>la</strong> natura caute<strong>la</strong>re del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> ex art. 624 c.p.c., e del<br />

subprocedimento nel quale essa viene pronunziata.<br />

La natura caute<strong>la</strong>re, si è detto, è confermata altresì dal<strong>la</strong> re<strong>la</strong>zione di<br />

accompagnamento al<strong>la</strong> riforma del 2005: «le modifiche all’art. 624 del codice<br />

di procedura civile si propongono di assicurare una maggiore stabilità<br />

all’ordinanza di <strong>sospensione</strong>, con effetti dunque di efficacia estintiva del<br />

pignoramento, quando ad essa sia stata fatta acquiescenza dal<strong>la</strong> parte<br />

opposta, eliminando <strong>la</strong> necessità di promuovere un giudizio di merito. La<br />

norma è esplicitamente analoga al nuovo regime introdotto anche per i<br />

procedimenti caute<strong>la</strong>ri dal<strong>la</strong> legge n. 80 del 2005 e dunque è improntata ad<br />

un principio di evidente economicità. Viene fatta salva <strong>la</strong> possibilità che altri<br />

interessati possano tuttavia promuovere il giudizio di opposizione anche per<br />

<strong>la</strong> fase di merito» 19 .<br />

Tale seconda considerazione, come si vedrà infra, giustificherebbe<br />

un’applicazione estensiva del rec<strong>la</strong>mo ex art. 624 c.p.c., a tutte le ipotesi di<br />

sospensioni qualificabili come «caute<strong>la</strong>ri». Partico<strong>la</strong>rmente problematica, sul<br />

punto, è <strong>la</strong> questione del<strong>la</strong> rec<strong>la</strong>mabilità del provvedimento di inibitoria in<br />

appello 20 . Se causa efficiente di tale rimedio è <strong>la</strong> natura caute<strong>la</strong>re del<br />

provvedimento (e non solo o non tanto <strong>la</strong> sua forma camerale) allora esso<br />

potrebbe essere esteso a tutte le altre ipotesi di <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione,<br />

pena <strong>la</strong> possibile incostituzionalità del<strong>la</strong> norma.<br />

Tornando al campo di applicazione letterale del<strong>la</strong> norma - al rec<strong>la</strong>mo,<br />

dunque, avverso il provvedimento di <strong>sospensione</strong> emesso a seguito di<br />

opposizione all’esecuzione o di terzo - anteriormente al<strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 2005,<br />

parte del<strong>la</strong> dottrina aveva affermato <strong>la</strong> sua ammissibilità, pure in assenza di<br />

una specifica previsione di legge. E ciò proprio in virtù del<strong>la</strong> natura<br />

asseritamente caute<strong>la</strong>re del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> de qua 21 .<br />

19 Re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> proposta di legge n. 6232 presentata al<strong>la</strong> Camera dei deputati il 15<br />

dicembre 2005.<br />

20 Su cui infra, par. VIII.5.<br />

21 CECCHELLA, Il rec<strong>la</strong>mo avverso le ordinanze di <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione ex art. 624<br />

c.p.c., in Riv. esec. forz., 2000, p. 351 ss.; DI BENEDETTO, Brevi note sul<strong>la</strong> ammissibilità del<br />

rec<strong>la</strong>mo contro i provvedimenti sul<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione emessi ai sensi dell’art.<br />

624 co. 1 c.p.c., cit.,ibidem; ORIANI, L’imparzialità del giudice l’opposizione agli atti<br />

esecutivi, in Riv. esec. forz., 2001, p.16 ss; STORTO, Note su alcune questioni in tema di<br />

opposizione all’esecuzione, in Riv. esec. forz., 2000, p. 249.<br />

192


La giurisprudenza quasi unanime, tuttavia, aveva escluso l’applicabilità di<br />

tale rimedio, precisando, di contro, che esso avrebbe potuto essere modificato<br />

o revocato dallo stesso giudice che lo aveva emesso. Si era negata, altresì, <strong>la</strong><br />

proponibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., in quanto<br />

provvedimento privo di contenuto decisorio, come pure del rego<strong>la</strong>mento di<br />

competenza ex artt. 42 e 43 c.p.c. In conclusione si riteneva esperibile<br />

esclusivamente il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi, <strong>la</strong> cui decisione<br />

sarebbe stata ricorribile per cassazione ex art.111 Cost. 22 .<br />

Con l’espressa previsione del rec<strong>la</strong>mo il legis<strong>la</strong>tore ha preso una netta<br />

posizione sul punto, confermando implicitamente, per un verso, <strong>la</strong> non<br />

esperibilità del rego<strong>la</strong>mento di competenza, come pure del ricorso diretto ex<br />

art. 111 Cost., per altro verso superando <strong>la</strong> scelta giurisprudenziale del<strong>la</strong><br />

opposizione agli atti esecutivi.<br />

La scelta del rec<strong>la</strong>mo, come detto, pare avere una doppia, possibile,<br />

giustificazione concettuale. Da un <strong>la</strong>to costituisce <strong>la</strong> conseguenza del<strong>la</strong> scelta<br />

camerale del rito, dall’altro del<strong>la</strong> natura almeno <strong>la</strong>tamente caute<strong>la</strong>re del<br />

provvedimento di <strong>sospensione</strong>, sotto altro profilo ancora (<strong>la</strong> conseguenza) di<br />

ambedue le premesse unitamente considerate. Le due spiegazioni, infatti, del<strong>la</strong><br />

forma camerale e del<strong>la</strong> natura <strong>la</strong>tamente caute<strong>la</strong>re non vanno considerate<br />

come alternative, ma possono ben coesistere: si è in presenza, in un certo<br />

senso, di un provvedimento caute<strong>la</strong>re, emesso nell’ambito di un procedimento<br />

in camera di consiglio.<br />

Tornando all’esegesi del<strong>la</strong> norma, nel suo testo attuale, essa prevede <strong>la</strong><br />

rec<strong>la</strong>mabilità del<strong>la</strong> «ordinanza che provvede sul<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>». Il che porta,<br />

innanzitutto, ad escludere <strong>la</strong> rec<strong>la</strong>mabilità del decreto emesso inaudita altera<br />

parte, con il quale il giudice ha eventualmente sospeso l’esecuzione 23 .<br />

Per altro verso <strong>la</strong> formu<strong>la</strong>zione è tale da consentire il rec<strong>la</strong>mo non solo<br />

avverso l’ordinanza che accoglie l’istanza di <strong>sospensione</strong>, ma anche contro<br />

22 Stante, anche in questo caso, il suo carattere non decisorio: cfr., ex plurimis, Cass. 11<br />

luglio 2007 n. 15467; Cass. 2 agosto 2000 n. 10121.<br />

23 Il che pare una scelta comprensibile, atteso che si tratta di un provvedimento destinato ad<br />

essere confermato o revocato con l’ordinanza «rec<strong>la</strong>mabile».<br />

193


quel<strong>la</strong> che <strong>la</strong> rigetta 24 . Come si è segna<strong>la</strong>to supra 25 , però, il rec<strong>la</strong>mo avverso il<br />

provvedimento che rigetta <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> potrebbe avere conseguenze<br />

differenti da quello avverso il provvedimento che <strong>la</strong> accoglie. È molto dubbio,<br />

in partico<strong>la</strong>re, se l’accoglimento del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, per <strong>la</strong> prima volta in sede<br />

di rec<strong>la</strong>mo, possa avere come conseguenza l’estinzione del processo<br />

esecutivo. Si rinvia, sul punto, alle considerazioni sopra svolte. La differente<br />

disciplina, come si è detto, potrebbe avere una sua giustificazione 26 , ove si<br />

consideri che, al momento del<strong>la</strong> decisione del rec<strong>la</strong>mo, potrebbe essere già<br />

ampiamente scaduto il termine per introdurre il giudizio di merito.<br />

Conseguentemente il creditore, anche se vittorioso nel<strong>la</strong> fase caute<strong>la</strong>re,<br />

potrebbe essere costretto ad introdurre ugualmente il merito dell’opposizione,<br />

per non ritrovarsi sotto <strong>la</strong> spada di Damocle dell’estinzione, qualora il<br />

provvedimento del giudice dell’esecuzione fosse riformato in sede di rec<strong>la</strong>mo.<br />

Il che darebbe luogo ad una superfetazione processuale: in caso di rigetto<br />

dell’istanza caute<strong>la</strong>re, infatti, il debitore soccombente potrebbe non avere<br />

alcun interesse ad introdurre il giudizio di merito. A maggior ragione non<br />

avrebbe tale interesse neppure il creditore procedente, che vuole - nel<strong>la</strong><br />

maggior parte dei casi - esclusivamente portare avanti l’esecuzione forzata.<br />

Costringere il creditore, nonostante il primo rigetto dell’istanza di<br />

<strong>sospensione</strong>, ad introdurre ugualmente il giudizio di merito, sarebbe alquanto<br />

irrazionale, atteso che comporterebbe l’instaurazione di una fase che può non<br />

interessare a nessuno e che potrebbe, pertanto, essere evitata. Una simile<br />

interpretazione (nel senso, dunque, che <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> disposta per <strong>la</strong> prima<br />

volta in sede di rec<strong>la</strong>mo non abbia effetti estintivi), dunque, pare coerente con<br />

<strong>la</strong> scelta del legis<strong>la</strong>tore del<strong>la</strong> riforma dei 2005-2009, che è, appunto, quel<strong>la</strong> di<br />

rendere meramente eventuale - e non certo surrettiziamente necessaria - <strong>la</strong><br />

fase di merito.<br />

Per quanto concerne le regole processuali del rec<strong>la</strong>mo, <strong>la</strong> norma rinvia al<br />

rec<strong>la</strong>mo ex art. 669 terdecies e, dunque, ancora una volta alle norme sui<br />

procedimenti camerali.<br />

24 LONGO, La <strong>sospensione</strong> nel processo esecutivo, in MICCOLIS-PERAGO, L'esecuzione<br />

forzata riformata, Torino, 2009, p. 685.<br />

25 Par. III.9.<br />

26 LONGO, La <strong>sospensione</strong> nel processo esecutivo., cit., p. 739.<br />

194


Il rec<strong>la</strong>mo non sospende, dunque, l’esecuzione, salva <strong>la</strong> possibilità per il<br />

presidente del tribunale, di disporre con ordinanza non impugnabile <strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> dell’esecuzione del provvedimento impugnato, quando, per<br />

motivi sopravvenuti, detto provvedimento possa arrecare grave danno; il tutto<br />

con o senza cauzione. Sul punto deve segna<strong>la</strong>rsi un orientamento del<strong>la</strong><br />

giurisprudenza di merito, secondo cui, proprio in virtù di tale norma, e del<br />

generale rinvio alle regole dell’art. 669 terdecies, il giudice del rec<strong>la</strong>mo, una<br />

volta che <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> sia stata rigettata dal giudice dell’esecuzione, non<br />

avrebbe il potere di dispor<strong>la</strong> egli stesso in via caute<strong>la</strong>re, ma solo all’esito del<br />

rec<strong>la</strong>mo. E ciò per via del richiamo integrale - senza adattamenti - al<strong>la</strong><br />

disciplina del rec<strong>la</strong>mo caute<strong>la</strong>re. Nel caso di rec<strong>la</strong>mo avverso l’ordinanza di<br />

rigetto del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, infatti, il «provvedimento rec<strong>la</strong>mato» (quello che<br />

potrebbe essere sospeso in sede di rec<strong>la</strong>mo) non è l’esecuzione, ma<br />

l’ordinanza di rigetto medesima emessa dal giudice dell’esecuzione. In sede di<br />

rec<strong>la</strong>mo, dunque, il tribunale potrebbe sospendere so<strong>la</strong>mente il provvedimento<br />

che ha rigettato <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, cosa che non comporterebbe effetti<br />

corrispondenti ad una <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione. Detto risultato sarebbe,<br />

infatti, conseguibile so<strong>la</strong>mente a seguito dell’accoglimento definitivo del<br />

rec<strong>la</strong>mo 27 .<br />

VIII.3. Il rec<strong>la</strong>mo avverso il «provvedimento di cui all’art. 512, secondo<br />

comma» c.p.c.<br />

L’art. 624 c.p.c. prevede, ancora, <strong>la</strong> rec<strong>la</strong>mabilità del «provvedimento di cui<br />

all’art. 512 c.p.c.». Si è già visto, nel<strong>la</strong> sezione del<strong>la</strong> presente indagine<br />

dedicata all’esegesi di tale disposizione, che essa pare introdurre tre tipi di<br />

<strong>sospensione</strong>. La prima, più che una <strong>sospensione</strong>, costituisce uno stato di<br />

arresto del<strong>la</strong> procedura, nel senso che il giudice non potrà approvare il<br />

progetto di distribuzione, finché non avrà risolto, sia pure con ordinanza, le<br />

controversie sorte.<br />

La seconda <strong>sospensione</strong> è quel<strong>la</strong> che dovrebbe disporre il giudice<br />

l’ordinanza medesima, e nelle more che essa venga «impugnata» con<br />

l’opposizione agli atti esecutivi (qualora si accolga tale interpretazione del<strong>la</strong><br />

27 Trib. Belluno, 12 febbraio 2010, G.I. dott. Zanon, inedito.<br />

195


non chiara formu<strong>la</strong>zione dell’art. 512 c.p.c.). La terza è quel<strong>la</strong> che potrebbe<br />

essere disposta in seno all’opposizione agli atti esecutivi medesima. Avverso<br />

<strong>la</strong> prima delle «sospensioni» - posto che non di <strong>sospensione</strong> in senso stretto si<br />

tratta - non pare proponibile alcun rec<strong>la</strong>mo: non vi è, a ben vedere, alcun<br />

provvedimento, ma il semplice sviluppo di una fase processuale, che preclude<br />

in radice l’approvazione del progetto di distribuzione.<br />

Avverso <strong>la</strong> terza <strong>sospensione</strong> saranno applicabili, giusta il rinvio alle norme<br />

dell’opposizione agli atti, le regole proprie di detto strumento, al<strong>la</strong> cui<br />

trattazione si rinvia.<br />

Avverso <strong>la</strong> seconda <strong>sospensione</strong>, quel<strong>la</strong>, cioè, pronunziata dal giudice nel<br />

definire le controversie sorte in sede di distribuzione, è proponibile, per<br />

espressa previsione di legge, il rec<strong>la</strong>mo ex art. 624 c.p.c.<br />

Si è già detto che tale soluzione ermeneutica sembra postu<strong>la</strong>re <strong>la</strong><br />

proponibilità di due distinti rimedi contro l’ordinanza in questione:<br />

l’opposizione agli atti esecutivi, per quanto concerne <strong>la</strong> statuizione che decide<br />

sul<strong>la</strong> controversia, ed il rec<strong>la</strong>mo, re<strong>la</strong>tivamente al capo sul<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> 28 .<br />

Per <strong>la</strong> disciplina di tale rec<strong>la</strong>mo e per i problemi connessi, si rinvia al<br />

paragrafo precedente.<br />

VIII.4. Il rec<strong>la</strong>mo avverso i provvedimenti di <strong>sospensione</strong> emessi in sede<br />

di opposizione ex art. 617 c.p.c.<br />

Nel richiamare, in materia di opposizione agli atti esecutivi, le regole<br />

dell’art. 624 c.p.c., il terzo comma del<strong>la</strong> norma medesima, rinvia al<strong>la</strong><br />

«disposizione di cui al terzo comma», in quanto compatibile.<br />

La formu<strong>la</strong>zione prescelta dal legis<strong>la</strong>tore presenta qualche aspetto<br />

problematico. In primo luogo ad essere richiamata, sul piano letterale, non è -<br />

come detto - l’intero gruppo di regole dell’art. 624 c.p.c., ma esclusivamente<br />

«<strong>la</strong> previsione di cui al terzo comma», e, dunque, <strong>la</strong> rego<strong>la</strong> dell’estinzione.<br />

Per altro verso, il primo comma dell’art. 624 c.p.c. fa esclusivo riferimento<br />

al<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> disposta in caso di opposizione all’esecuzione o di terzo.<br />

Conseguentemente il secondo comma del<strong>la</strong> norma, nel<strong>la</strong> parte in cui prevede<br />

il rec<strong>la</strong>mo avverso «ordinanza che provvede sull’istanza di <strong>sospensione</strong>», pare<br />

28 ZIINO, Le innovazioni in tema di pignoramento e di distribuzione del ricavato, in<br />

www.judicium.it..<br />

196


fare riferimento al<strong>la</strong> istanza menzionata nel comma precedente e, dunque,<br />

ancora una volta, al<strong>la</strong> so<strong>la</strong> istanza di <strong>sospensione</strong> in caso di opposizione ex<br />

artt. 615 e 619 c.p.c. (oltre che ai provvedimenti di cui all’art. 512 c.p.c.<br />

secondo comma).<br />

Sul piano letterale, pertanto, l’articolo sembra avere <strong>la</strong> seguente struttura: il<br />

primo comma prevede <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione, ad opera del giudice<br />

del<strong>la</strong> stessa procedura, per il caso in cui sia stata proposta opposizione<br />

all’esecuzione o di terzo; il secondo comma prevede, per le medesime ipotesi,<br />

<strong>la</strong> proponibilità del rec<strong>la</strong>mo (rimedio che, giusta <strong>la</strong> disposizione medesima,<br />

viene esteso anche al provvedimento ex art. 512 comma secondo); il terzo<br />

comma detta, per le sole sospensioni in caso di opposizione all’esecuzione o<br />

di terzo (con esclusione, quindi, delle sospensioni al<strong>la</strong> distribuzione), <strong>la</strong> rego<strong>la</strong><br />

dell’estinzione; l’ultimo comma rende applicabili le disposizioni<br />

sull’estinzione, «in quanto compatibili», al caso di «<strong>sospensione</strong> del processo<br />

disposta ai sensi dell’articolo 618».<br />

Ad un’esegesi letterale, pertanto, paiono esu<strong>la</strong>re dal campo di applicazione<br />

dell’art. 624 c.p.c. sia le sospensioni disposte in sede di opposizione a precetto<br />

(non previste dall’art. 624, ma dall’art. 615 comma primo; sul punto,<br />

diffusamente, infra), sia le sospensioni di cui all’art. 618. Le sospensioni in<br />

caso di opposizioni agli atti, dunque, sembrerebbero rego<strong>la</strong>te: dall’art. 618,<br />

per quanto concerne il procedimento, dall’art. 624 comma terzo, per quanto<br />

riguarda le conseguenze (estinzione, in caso di mancata introduzione del<br />

giudizio di merito).<br />

La lettura sopra proposta porterebbe ad escludere - salvo il vaglio di<br />

compatibilità del<strong>la</strong> norma con <strong>la</strong> costituzione - che il «rec<strong>la</strong>mo» previsto dal<br />

secondo comma dell’art. 624 c.p.c. possa essere sic et sempliciter applicato<br />

al<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> ex art. 618 c.p.c. La stessa lettera dell’art. 624 ultimo comma:<br />

«si applica (…) anche al caso di <strong>sospensione</strong> del processo disposta ai sensi<br />

dell’art. 618», parrebbe confermare che <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> in caso di opposizione<br />

agli atti esu<strong>la</strong> dal campo di applicazione dell’art. 624, per quanto non<br />

espressamente richiamata.<br />

A risultati opposti, naturalmente, si potrebbe giungere qualora, anche sul<br />

piano letterale, si ritenesse <strong>la</strong> disposizione di cui all’art. 624 secondo comma<br />

espressione di una rego<strong>la</strong> generale, nel senso che sarebbe rec<strong>la</strong>mabile ogni<br />

197


istanza di <strong>sospensione</strong>, e non solo di quel<strong>la</strong> prevista dal primo comma del<strong>la</strong><br />

stessa disposizione.<br />

La dottrina e <strong>la</strong> giurisprudenza, per altro verso, sembrano orientate a dare<br />

una lettura estensiva del richiamo operato dall’art. 624 ultimo comma al<br />

«terzo comma» del<strong>la</strong> medesima disposizione. Detta norma, si osserva,<br />

commina l’estinzione del<strong>la</strong> procedura esecutiva, per il caso che il<br />

provvedimento di <strong>sospensione</strong> non sia stato rec<strong>la</strong>mato o sia stato confermato<br />

in sede di rec<strong>la</strong>mo (e, naturalmente, non sia stato introdotto il giudizio di<br />

merito) 29 . Dal che si deduce che il legis<strong>la</strong>tore avrebbe implicitamente voluto<br />

richiamare anche <strong>la</strong> rego<strong>la</strong> del rec<strong>la</strong>mo, dal momento che, appunto,<br />

l’estinzione del<strong>la</strong> procedura esecutiva, è subordinata al<strong>la</strong> conferma del<strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> in sede di rec<strong>la</strong>mo, ovvero al<strong>la</strong> mancata proposizione di siffatto<br />

rimedio. Siffatta soluzione estensiva sarebbe, secondo tale seconda<br />

impostazione, preferibile sotto il profilo sistematico, oltre che autorizzata dal<strong>la</strong><br />

lettera del<strong>la</strong> legge. Si sarebbe in presenza, pur sempre, di una <strong>sospensione</strong><br />

dell’esecuzione disposta dal giudice del<strong>la</strong> procedura medesima; sicché non vi<br />

sarebbe una valida ragione per applicare a fattispecie analoghe regole diverse.<br />

Avverso una simile soluzione, tuttavia, sono astrattamente opponibili<br />

diversi ordini di argomenti. In primo luogo, sul piano letterale, il quarto<br />

comma dell’art. 624 c.p.c., nel dettare le regole del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> ex art. 618,<br />

non utilizza una formu<strong>la</strong> ampia del tipo: «le disposizioni di cui al presente<br />

articolo», bensì quel<strong>la</strong> «<strong>la</strong> disposizione di cui al terzo comma». La norma pare<br />

volere, dunque, limitare le disposizioni applicabili al<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> in paro<strong>la</strong>,<br />

e non richiamare in blocco l’intero sistema di regole dell’art. 624 c.p.c.<br />

Il comma che prevede il rec<strong>la</strong>mo, in partico<strong>la</strong>re, non è espressamente<br />

richiamato, di modo che <strong>la</strong> sua esclusione pare indice di una precisa scelta<br />

legis<strong>la</strong>tiva, piuttosto che di una incerta formu<strong>la</strong>zione del<strong>la</strong> norma.<br />

Anche l’espresso riferimento al rec<strong>la</strong>mo, contenuto nel terzo comma<br />

dell’art. 624 c.p.c., potrebbe non risultare, a ben vedere, del tutto dirimente.<br />

29 Cfr., per tutti, ARIETA - DE SANTIS, L’esecuzione forzata, in MONTESANO – ARIETA,<br />

Trattato di diritto processuale civile, Vol. III, Tomo II, Padova, 2007, I, 2., p.1866 ss.;<br />

LONGO, La <strong>sospensione</strong> nel processo esecutivo, in MICCOLIS-PERAGO, L'esecuzione forzata<br />

riformata, Torino, 2009, p. 688 ss; PETRILLO, Art. 624 - <strong>sospensione</strong> per opposizione<br />

all’esecuzione, in BRIGUGLIO - CAPPONI, Commentario alle riforme del processo civile,<br />

Padova, 2007, p. 622 ss.; PUNZI, Il processo civile, Sistema e problematiche, Vol. IV, Torino,<br />

2010, p. 262. In giurisprudenza v. Trib. Pavia, 23 marzo 2007, in www.ilcaso.it..<br />

198


La rego<strong>la</strong> dell’estinzione, infatti, viene richiamata e trova applicazione al<strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> ex art. 618 c.p.c. so<strong>la</strong>mente «in quanto compatibile». La<br />

valutazione sul<strong>la</strong> «compatibilità», allora, potrebbe avere un significato proprio<br />

in re<strong>la</strong>zione al<strong>la</strong> mancata previsione del rec<strong>la</strong>mo. Sicché il significato del<strong>la</strong><br />

norma potrebbe essere: nel caso venga concessa <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> ex art. 618<br />

c.p.c. il creditore dovrà necessariamente, per evitare l’estinzione, introdurre il<br />

giudizio di merito, atteso che non può proporre rec<strong>la</strong>mo avverso tale<br />

provvedimento.<br />

Quanto alle ragioni di sistematicità, <strong>la</strong> lettura restrittiva del<strong>la</strong> disposizione<br />

potrebbe trovare una sua giustificazione teorica nel<strong>la</strong> differente natura e<br />

disciplina dell’opposizione agli atti.<br />

Essa, a ben vedere, ha ad oggetto per lo più contestazioni formali che -<br />

nel<strong>la</strong> maggior parte dei casi - non dovrebbero richiedere una istruttoria<br />

partico<strong>la</strong>rmente complessa (al contrario dell’opposizione all’esecuzione o di<br />

terzo, nelle quali viene messa in discussione l’esistenza del diritto, <strong>la</strong><br />

pignorabilità del bene, ovvero ancora l’appartenenza di quest’ultimo al<br />

debitore); di modo che anche <strong>la</strong> prognosi sul<strong>la</strong> fondatezza o infondatezza<br />

dell’opposizione dovrebbe potere essere valutata con un certo grado di<br />

attendibilità anche nel<strong>la</strong> fase caute<strong>la</strong>re (sia pure nell’ambito di una valutazione<br />

sommaria).<br />

Peraltro <strong>la</strong> sentenza che decide sull’opposizione agli atti, al contrario di<br />

quel<strong>la</strong> che chiude i giudizi di opposizione ex artt. 615 30 e 619 c.p.c., non è<br />

soggetta ad appello. Sicché <strong>la</strong> dimidiazione dei mezzi di «gravame» nel<strong>la</strong> fase<br />

caute<strong>la</strong>re troverebbe riscontro specu<strong>la</strong>re nel<strong>la</strong> fase di merito. Nell’opposizione<br />

agli atti si sarebbe sempre in presenza, tanto nel<strong>la</strong> fase caute<strong>la</strong>re che in quel<strong>la</strong><br />

di merito, di un provvedimento non impugnabile 31 (salva, per quanto concerne<br />

il secondo, stante il suo carattere decisorio, l’esperibilità del ricorso per<br />

cassazione ex art. 111 Cost.).<br />

Va poi ribadito che, concettualmente, <strong>la</strong> bifasicità dell’opposizione ex art.<br />

617 c.p.c. appare più debole di quel<strong>la</strong> delle opposizioni all’esecuzione e<br />

30 Divenuta inappel<strong>la</strong>bile nel breve interregno tra il 1° marzo 2006 e il 4° luglio 2009.<br />

31 Inimpugnabilità che avrebbe, dunque, in ambedue i provvedimenti il medesimo<br />

fondamento: da un <strong>la</strong>to muoverebbe dal<strong>la</strong> natura maggiormente endoprocedimentale<br />

dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., dall’altro avrebbe una sua giustificazione nel carattere<br />

tendenzialmente documentale dell’accertamento.<br />

199


poggia, probabilmente, su premesse dogmatiche almeno in parte diverse.<br />

Nelle opposizioni ex art. 615 e 619 c.p.c. è, in partico<strong>la</strong>re, possibile, anche sul<br />

piano teorico, separare l’esecuzione dal giudizio di accertamento del diritto<br />

che con l’opposizione si introduce 32 . L’opposizione ex art. 617 c.p.c. ha,<br />

invece, ad oggetto <strong>la</strong> rego<strong>la</strong>rità formale di un determinato atto<br />

dell’esecuzione; sicché il giudizio di merito non è perfettamente distinguibile<br />

dall’esecuzione stessa. La struttura bifasica dell’opposizione agli atti è, in un<br />

certo senso, lo strumento tute<strong>la</strong>re l’imparzialità del giudice; per evitare che il<br />

giudice che ha posto in essere o conosciuto un atto irrego<strong>la</strong>re sia poi lo stesso<br />

chiamato a decidere su tale irrego<strong>la</strong>rità. Si rinvia, sul punto, alle<br />

considerazioni sopra svolte, circa le probabili corre<strong>la</strong>zioni tra l’attuale<br />

struttura dell’opposizione ex art. 617 c.p.c. e il nuovo art. 186 bis disp.att 33 .<br />

In questa sede è sufficiente osservare che le due opposizioni - alle<br />

esecuzioni e agli atti - pur essendo disciplinate, sotto certi aspetti, in modo<br />

affine, sono tuttora molto diverse sul piano concettuale. Ne deriva che una<br />

differente rego<strong>la</strong>mentazione, anche sotto il profilo del<strong>la</strong> rec<strong>la</strong>mabilità del<br />

provvedimento di <strong>sospensione</strong>, potrebbe rientrare nei margini di<br />

discrezionalità del legis<strong>la</strong>tore, senza comportare significativi dubbi di<br />

costituzionalità delle norme.<br />

Il differente regime di impugnazione delle sospensioni corrisponderebbe<br />

alle diversità esistenti tra le due opposizioni, diversità che permangono anche<br />

ove è stata data loro una disciplina apparentemente analoga.<br />

In ogni caso resta il problema del<strong>la</strong> rec<strong>la</strong>mabilità degli altri «provvedimenti<br />

indi<strong>la</strong>zionabili» previsti dall’art. 618 c.p.c., e diversi dal<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> in<br />

senso stretto. Se si esclude, ovviamente, <strong>la</strong> rec<strong>la</strong>mabilità del provvedimento di<br />

<strong>sospensione</strong> ex art. 618 c.p.c. dovrà a maggior ragione escludersi quel<strong>la</strong><br />

avverso i provvedimenti de quibus.<br />

32 Specialmente qualora si accolgano le premesse di questa indagine, e segnatamente che il<br />

legis<strong>la</strong>tore delle riforme dei 2005-2006 e 2009 si sia collocato nel punto di vista del debitore<br />

che propone l’opposizione (piuttosto che, come il legis<strong>la</strong>tore del 1940, in quel<strong>la</strong> del<br />

creditore procedente), che abbia conseguentemente configurato l’esecuzione, rispetto al<br />

giudizio di opposizione, come un mero fatto giuridico, che abbia, quindi, come ulteriore<br />

corol<strong>la</strong>rio e<strong>la</strong>borato un modello di <strong>sospensione</strong> - opposizione concettualmente affine a<br />

quello intercorrente tra provvedimento caute<strong>la</strong>re anticipatorio - giudizio di merito. Si rinvia,<br />

per siffatta ricostruzione, al par. III.4.<br />

33 Par. III.11.<br />

200


Qualora si aderisse al<strong>la</strong> tesi contraria, maggioritaria, e si ammettesse il<br />

rec<strong>la</strong>mo avverso il provvedimento di <strong>sospensione</strong> ex art. 618 c.p.c., tuttavia, <strong>la</strong><br />

soluzione non sarebbe altrettanto agevole. Ed invero <strong>la</strong> lettera dell’art. 624<br />

c.p.c. pare limitare espressamente il rec<strong>la</strong>mo ai soli provvedimenti di<br />

<strong>sospensione</strong>; gli unici che, come detto, possono dar luogo ad estinzione. La<br />

corre<strong>la</strong>zione, che si è ravvisata tra esperibilità del rec<strong>la</strong>mo ed estinzione porta<br />

a preferire <strong>la</strong> tesi restrittiva, che non sia, cioè, proponibile alcun rec<strong>la</strong>mo<br />

avverso i provvedimenti «indi<strong>la</strong>zionabili» diversi dall’estinzione 34 .<br />

VIII.5. Il rec<strong>la</strong>mo avverso i provvedimenti di <strong>sospensione</strong> disposti dal<br />

giudice dell’impugnazione.<br />

Seguendo <strong>la</strong> sistematica adottata nel<strong>la</strong> presente indagine, sono state<br />

qualificate «sospensioni disposte dal giudice dell’impugnazione» tutte quelle<br />

sospensioni che siano state disposte in seno ad una impugnazione in senso <strong>la</strong>to<br />

(i.e., nel corso di un giudizio che - abbia o meno natura di impugnazione vera<br />

e propria - sia diretto a mettere in discussione l’esistenza del titolo) da un<br />

giudice diverso da quello dell’esecuzione stessa.<br />

Si è già detto che tutte queste ipotesi di <strong>sospensione</strong> esu<strong>la</strong>no da almeno<br />

parte delle regole dell’art. 624 c.p.c. Non si ha, nel caso delle sospensioni de<br />

quibus, alcuna stabilizzazione del provvedimento inibitorio, che non potrà<br />

dare luogo ad alcuna estinzione del processo esecutivo, <strong>la</strong>ddove iniziato.<br />

Ancora, in tutte queste ipotesi, il giudizio «di merito» - quello, cioè,<br />

sull’esistenza, <strong>la</strong>to sensu, del titolo - preesiste al provvedimento inibitorio, il<br />

quale non è un giudizio separato da quello «caute<strong>la</strong>re». Non vi è, nelle<br />

inibitorie, una fase da trattarsi dinanzi al giudice dell’esecuzione, ma tutto si<br />

svolge davanti al giudice del<strong>la</strong> «impugnazione».<br />

Tanto premesso il codice di rito, in talune fattispecie di inibitoria disposta<br />

dal giudice «dell’impugnazione» (nel senso sopra indicato), aveva<br />

espressamente escluso <strong>la</strong> rec<strong>la</strong>mabilità dei re<strong>la</strong>tivi provvedimenti. È il caso<br />

del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione provvisoria disposta dall’art. 649 c.p.c., per<br />

il caso di opposizione a decreto ingiuntivo, del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> ex art. 669<br />

c.p.c., per l’ipotesi di opposizione allo sfratto dopo <strong>la</strong> convalida.<br />

34 In tal senso v. Trib. Brindisi, 12 luglio 2006, in Giur. merito, 2006, 12, p. 2673.<br />

201


In ambedue le ipotesi <strong>la</strong> «non impugnabilità» dell’ordinanza di <strong>sospensione</strong><br />

è espressamente prevista dal<strong>la</strong> legge. Essa discende, probabilmente,<br />

innanzitutto dal carattere sommario del rito, che suggerisce di sacrificare<br />

sull’altare delle garanzie un ulteriore controllo del collegio sul provvedimento<br />

caute<strong>la</strong>re. Dall’altro esso dipende probabilmente dallo stretto nesso funzionale<br />

che lega <strong>la</strong> statuizione sull’inibitoria a quel<strong>la</strong> sul merito del<strong>la</strong> causa; di modo<br />

che non deve essere parso conveniente attribuire ad un giudice diverso da<br />

quello del<strong>la</strong> decisione finale il controllo sul provvedimento caute<strong>la</strong>re.<br />

In altre fattispecie, al contrario, il legis<strong>la</strong>tore aveva originariamente previsto<br />

<strong>la</strong> esperibilità, avverso il provvedimento inibitorio, di un rec<strong>la</strong>mo.<br />

È il caso dell’inibitoria in appello, oggetto di un recentemente ravvivato<br />

dibattito dottrinario 35 .<br />

È noto che il codice di rito, nel testo in vigore dal 1950 fino al<strong>la</strong> riforma del<br />

1990, disponeva (all'art.351) che sull'istanza inibitoria provvedesse l'istruttore<br />

al<strong>la</strong> prima udienza, ovvero, nel caso di «giusti motivi di urgenza», il<br />

presidente del collegio 36 o il pretore 37 , anteriormente al<strong>la</strong> prima udienza.<br />

L'art.357 prevedeva, inoltre, che le ordinanze con le quali l'istruttore avesse<br />

dichiarato a norma dell'art. 350 secondo comma l'inammissibilità o<br />

l'improcedibilità dell'appello ovvero l'estinzione del procedimento d'appello, e<br />

le ordinanze sul<strong>la</strong> esecuzione provvisoria previste dall'art 351, potessero<br />

essere impugnate con rec<strong>la</strong>mo al collegio nel termine perentorio di dieci<br />

giorni dal<strong>la</strong> notificazione.<br />

35 BARBIERI, Sospensione del<strong>la</strong> sentenza e ricorribilità contro il provvedimento inibitorio,<br />

in Immobili & diritto, 2007, p. 112 ss.; CAPONI-MERLIN, Sul<strong>la</strong> rec<strong>la</strong>mabilità delle ordinanze<br />

sul<strong>la</strong> provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo ex art. 648 c.p.c., in Corr. giur., 2005 p.<br />

705 ss.; CONSOLO-LUISO, Codice di procedura civile commentato, Mi<strong>la</strong>no, 2006, sub art.<br />

283; IMPAGNATIELLO, La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile, Mi<strong>la</strong>no,<br />

2008, p .19 ss. e 393 ss.; IMPAGNATIELLO, in CIPRIANI -MONTELEONE, La riforma del<br />

processo civile, Padova, 2007, p.171 ss.; ID. Provvisoria esecuzione senza inibitoria? in<br />

Foro it., 2005, p. 547 ss.; PUNZI, Il processo civile, cit., p.222.; SPACCAPELO, Brevi note<br />

sull'inibitoria in appello del<strong>la</strong> sentenza di rigetto dell'opposizione d.i., in Giur. it., 2006, p.<br />

1010 ss.<br />

36 Rispettivamente del tribunale, che decideva in composizione collegiale, in caso di<br />

appello avverso le sentenze del pretore, ovvero del<strong>la</strong> corte di appello, in caso di<br />

impugnazione delle sentenze decise in primo grado dal tribunale.<br />

37 Che a norma dell'art. 341 era competente in caso di appello avverso le sentenze emesse<br />

dal conciliatore e che era organo monocratico.<br />

202


La rec<strong>la</strong>mabilità era innanzitutto – sul<strong>la</strong> base del dato letterale del<strong>la</strong> norma -<br />

limitata alle sole ordinanze dell'istruttore e non anche a quelle del pretore; non<br />

erano mancati tuttavia, sia nel<strong>la</strong> prassi applicativa che in dottrina, tentativi di<br />

interpretare estensivamente <strong>la</strong> disposizione 38 . Si riteneva, in partico<strong>la</strong>re, che<br />

fosse possibile riproporre dinanzi allo stesso pretore una sorta di istanza di<br />

revoca-rec<strong>la</strong>mo dell'ordinanza precedentemente adottata.<br />

La novel<strong>la</strong> del 1990 riformò profondamente il rito dell'appello,<br />

introducendo (testo del 1990) il principio del<strong>la</strong> collegialità del<strong>la</strong> trattazione in<br />

appello. Nel breve interregno, dunque, compreso tra l'entrata in vigore del<strong>la</strong><br />

riforma del 1990 (30 aprile 1995) e l'ulteriore riforma introdotta con il d.lgs.<br />

n.51 del 19 febbraio 1998 (2 giugno 1999) gli appelli proposti avverso le<br />

sentenze del giudice di pace e del pretore andavano proposti davanti al<br />

tribunale che decideva in composizione collegiale; gli appelli avverso le<br />

sentenze emesse dal tribunale venivano decisi dal<strong>la</strong> corte d'appello, anch'essa<br />

in composizione collegiale «piena», senza, cioè, <strong>la</strong> figura dell'istruttore. Il<br />

pretore, a far data dall'istituzione del giudice di pace, avvenuta con legge n.<br />

399 del 30 luglio 1984, aveva perduto <strong>la</strong> sua residua funzione di giudice di<br />

appello (avverso le sentenze del conciliatore), attribuitagli dal<strong>la</strong> previgente<br />

normativa.<br />

Per quel che in questa sede rileva, il risultato di questo artico<strong>la</strong>to restyling<br />

del giudizio di secondo grado fu che (dall'entrata in vigore del<strong>la</strong> legge del<br />

1990 e prima degli ulteriori ritocchi del 1998) <strong>la</strong> trattazione dell'appello venne<br />

riservata al collegio, mentre scomparve <strong>la</strong> figura dell'istruttore. Il<br />

provvedimento sull'inibitoria, in partico<strong>la</strong>re, venne attribuito direttamente al<br />

collegio che avrebbe dovuto provvedere nel corso del<strong>la</strong> prima udienza a<br />

decidere sul<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> ovvero a confermare, modificare o revocare «con<br />

ordinanza non impugnabile» il decreto precedente emesso dal presidente del<br />

collegio in caso di «giusti motivi di urgenza».<br />

Eliminata <strong>la</strong> competenza dell'istruttore a decidere sull'inibitoria, e attribuita<br />

siffatta potestà direttamente al collegio (del tribunale o del<strong>la</strong> corte di appello)<br />

38 VELLANI, Appello (dir. proc. civ.), in ANDRIOLI, Commentario, II, p. 488, sosteneva che il<br />

rec<strong>la</strong>mo fosse comunque proponibile al medesimo pretore che aveva emesso il<br />

provvedimento; cfr. anche CARPI - COLESANTI - TARUFFO, Commentario breve al codice di<br />

procedura civile, Padova, 1984, p.498. Si noti sin d'ora che si trattava comunque di una<br />

riproposizione incompatibile con una presunta natura di mezzo di impugnazione.<br />

203


sembrò logico ai compi<strong>la</strong>tori del<strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 1990 abrogare il precedente art.<br />

357. Ed infatti <strong>la</strong> potestà di decidere sul<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> era stata già prima<br />

facie attribuita al collegio, id est all'organo che avrebbe successivamente<br />

deciso il merito del<strong>la</strong> causa 39 . Non si rendeva pertanto necessario un ulteriore<br />

momento di collegamento tra istruttore – organo che aveva deciso l'inibitoria e<br />

collegio – organo che avrebbe successivamente deciso il merito.<br />

La situazione rimase sostanzialmente immutata con il d.lgs. n.51 del 19<br />

febbraio 1998, entrato in vigore il 2 giugno 1999. Con l'ennesima novel<strong>la</strong><br />

venne istituito il giudice unico di primo grado. Contestualmente venne anche<br />

abrogato l'art. 48 dell'ordinamento giudiziario (che disciplinava<br />

compiutamente <strong>la</strong> composizione dell'organo giudicante) e introdotto nel<br />

codice di procedura civile <strong>la</strong> sezione VI bis (artt. 50 bis ss.) rubricata: del<strong>la</strong><br />

composizione del tribunale; venne, ancora, introdotta una disciplina organica<br />

del procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica (capo III<br />

bis, artt. 281 bis ss.) e abrogata <strong>la</strong> vecchia figura del pretore.<br />

Per quel che in questa sede rileva <strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 1998 eliminò <strong>la</strong> riserva di<br />

collegialità – originariamente prevista dal citato art. 48 ord.giud. - per le cause<br />

che il tribunale avrebbe dovuto decidere in grado di appello. Allo stesso tempo<br />

venne novel<strong>la</strong>to l'art. 350 c.p.c., con <strong>la</strong> previsione che <strong>la</strong> trattazione dei giudizi<br />

di appello sarebbe stata collegiale davanti alle corti di appello e monocratica<br />

davanti al tribunale.<br />

In conseguenza a questo travagliato iter normativo (a seguito<br />

dell'abolizione del pretore, dell'introduzione degli artt. 50 bis ss. c.p.c.,<br />

dell'abrogazione dell'art.48 ord.giud. e del<strong>la</strong> novel<strong>la</strong> dell'art. 350 c.p.c.) i<br />

giudizi di appello avverso le sentenze del giudice di pace vengono oggi decisi<br />

dal tribunale in composizione monocratica. Permane, invece, <strong>la</strong> composizione<br />

collegiale per i procedimenti in camera di consiglio disciplinati dagli artt. 737<br />

ss c.p.c. Con l'ulteriore conseguenza che i rec<strong>la</strong>mi avverso i provvedimenti<br />

camerali vengono tuttora trattati dal collegio.<br />

Dal punto di vista del<strong>la</strong> disciplina dell'inibitoria, e del<strong>la</strong> sua (non)<br />

rec<strong>la</strong>mabilità, <strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 1998 non introdusse cambiamenti significativi,<br />

39 Il che costituisce un'ulteriore riprova del fatto che il potere di inibitoria attribuito al<br />

giudice dell'appello è funzionalmente connesso al potere (recte: ne costituisce una<br />

manifestazione) di decidere <strong>la</strong> causa nel merito. La scelta del legis<strong>la</strong>tore di abrogare il<br />

rec<strong>la</strong>mo è perfettamente logica, se interpretata in questa chiave.<br />

204


salvo i necessari aggiustamenti linguistici dovuti al fatto che il giudice<br />

dell'appello, contrariamente a quanto accadeva con il codice novel<strong>la</strong>to nel<br />

1990, non era più necessariamente un organo collegiale 40 . L'organo che<br />

provvedeva sull'inibitoria, in ogni caso, rimaneva lo stesso giudice che<br />

avrebbe deciso sul merito dell'appello. La so<strong>la</strong> differenza rispetto al testo del<br />

1990 era che – situazione, questa rimasta immutata a tutt'oggi – si sarebbe<br />

potuto trattare anche un giudice unico di tribunale (monocratico sia al<br />

momento del<strong>la</strong> decisione sull'inibitoria che al momento del<strong>la</strong> emissione del<strong>la</strong><br />

sentenza) e non necessariamente di un organo collegiale (di una collegialità,<br />

comunque, che permaneva sia in fase di provvedimenti sull'inibitoria che nel<strong>la</strong><br />

successiva fase di trattazione del<strong>la</strong> causa e di decisione).<br />

Questa breve indagine storica consente di trarre alcune importanti<br />

conclusioni. Il rec<strong>la</strong>mo al collegio, previsto dal codice di rito fino al<strong>la</strong> riforma<br />

del 1990, avverso il provvedimento dell'istruttore (o del presidente del<br />

collegio) che aveva deciso sull'inibitoria non costituiva un mezzo di<br />

impugnazione in senso proprio; esso era piuttosto lo strumento con il quale si<br />

richiedeva un controllo, da parte dell'organo (collegiale) demandato del<strong>la</strong><br />

decisione del<strong>la</strong> causa, sui provvedimenti adottati dal suo componente.<br />

Tale controllo era stato, invece, escluso, verosimilmente per via del<strong>la</strong><br />

sommarietà del rito, nelle ipotesi di sospensioni ex art. 649 e 668 c.p.c., sopra<br />

richiamate. In ogni caso <strong>la</strong> ratio che aveva indotto ad introdurre <strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> nell’un caso era <strong>la</strong> stessa che ne aveva consentito l’esclusione<br />

negli altri. Non di un mezzo di impugnazione si trattava, ma di un raccordo tra<br />

istruttore e collegio, di modo che <strong>la</strong> garanzia del rec<strong>la</strong>mo poteva essere<br />

esclusa in forza del<strong>la</strong> sommarietà del rito.<br />

Si rinvia, per ogni altra considerazione, al paragrafo introduttivo del<br />

presente capitolo.<br />

Conseguenza di quanto si è detto è che proprio perché il rec<strong>la</strong>mo avverso i<br />

provvedimenti ordinatori non costituisce mezzo di impugnazione, ma<br />

40 Si rese necessario esclusivamente prevedere: che competente a decidere sull'istanza<br />

inibitoria fosse «il giudice» genericamente inteso e non «il collegio»; che, in caso di<br />

urgenza, il decreto di comparizione delle parti in camera di consiglio fosse emesso «dal<br />

presidente del collegio» o dal «tribunale» (e non necessariamente dal presidente del<br />

collegio); che, appunto, <strong>la</strong> camera di consiglio si sarebbe potuta svolgesse davanti al<br />

collegio o davanti al tribunale in composizione monocratica («davanti a sé»).<br />

205


piuttosto manifestazione del<strong>la</strong> riespansione del principio di collegialità, esso è<br />

concettualmente incompatibile con <strong>la</strong> trattazione del<strong>la</strong> causa dinnanzi al<br />

giudice unico (e non dinnanzi al giudice istruttore di un tribunale in<br />

composizione collegiale). Coerentemente, infatti, il legis<strong>la</strong>tore del 1998 aveva<br />

escluso <strong>la</strong> rec<strong>la</strong>mabilità dei provvedimenti sull'inibitoria emessi dal giudice<br />

unico, anche quando questi agiva come giudice dell'appello 41 .<br />

In maniera del tutto specu<strong>la</strong>re dovrebbe concludersi che il rec<strong>la</strong>mo sia<br />

altrettanto incompatibile con il vigente sistema processuale, che prevede – nel<br />

rito davanti al<strong>la</strong> corte di appello - una collegialità piena durante tutta <strong>la</strong> fase<br />

del<strong>la</strong> trattazione – e non limitatamente al<strong>la</strong> fase del<strong>la</strong> decisione, come<br />

avveniva anteriormente al 1990 42 .<br />

Le superiori premesse consentono di superare le obiezioni dottrinarie che<br />

ritengono applicabile estensivamente il rec<strong>la</strong>mo di cui all'art. 669 terdecies<br />

c.p.c. al provvedimento sull'inibitoria adottato dal<strong>la</strong> corte di appello o dal<br />

tribunale in sede di giudizio di secondo grado 43 .<br />

Va innanzitutto considerato che <strong>la</strong> giurisprudenza pressoché unanime,<br />

successivamente all'abrogazione dell'art. 357 c.p.c. ha sempre correttamente<br />

escluso <strong>la</strong> rec<strong>la</strong>mabilità dell'ordinanza sull'inibitoria, come pure <strong>la</strong> sua<br />

41 Esclusione, questa, che non avrebbe alcuna ragion d'essere se il rec<strong>la</strong>mo avesse avuto,<br />

invece, natura di mezzo di impugnazione in senso proprio. La soluzione del legis<strong>la</strong>tore<br />

sembrerebbe quindi escludere <strong>la</strong> correttezza del<strong>la</strong> soluzione sopra richiamata – invalsa nel<strong>la</strong><br />

prassi formatasi anteriormente al<strong>la</strong> riforma del 1990, con riferimento ai giudizi di appello<br />

trattati dinanzi al pretore – del<strong>la</strong> proponibilità del rec<strong>la</strong>mo dinanzi allo stesso giudice (unico<br />

o collegiale) che si era pronunciato sull'inibitoria.<br />

42 L'organo che decide l'inibitoria e, dunque, già in prima battuta quello deputato a decidere<br />

il merito del<strong>la</strong> causa. È questa, infatti, come si è visto, <strong>la</strong> scelta adottata dal legis<strong>la</strong>tore nel<br />

1990 e ribadita nel 1998.<br />

43 Cfr. BARBIERI, Sospensione del<strong>la</strong> sentenza., cit., p. 112 ss.; CAPONI-MERLIN, Sul<strong>la</strong><br />

rec<strong>la</strong>mabilità delle ordinanze., cit., ibidem; CONSOLO-LUISO, Codice di procedura civile<br />

commentato, cit. ibidem; IMPAGNATIELLO, La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel<br />

processo civile, cit., p. 393 ss; ID., La riforma del processo civile, cit. p.178 ss.; PUNZI, Il<br />

processo civile, cit., p.222; SPACCAPELO, Brevi note sull'inibitoria in appello del<strong>la</strong> sentenza<br />

di rigetto dell'opposizione d.i., in Giur. it., 2006, p. 1010 ss.<br />

206


impugnabilità per cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost. 44 . Avverso tale<br />

orientamento giurisprudenziale è stato obiettato: che il provvedimento<br />

sull'inibitoria, adottato dal giudice del gravame, avrebbe natura «<strong>la</strong>tamente<br />

caute<strong>la</strong>re» - circostanza, questa, riconosciuta dal<strong>la</strong> stessa giurisprudenza 45 ;<br />

che avverso il provvedimento di <strong>sospensione</strong> del processo esecutivo sarebbe<br />

esperibile, giusto il novel<strong>la</strong>to disposto di cui all'art. 624 c.p.c., il rec<strong>la</strong>mo ex<br />

art. 669 terdecies; che, per converso, tanto le ordinanze che decidono sul<strong>la</strong><br />

inibitoria del<strong>la</strong> sentenza impugnata, tanto quelle emesse dal giudice<br />

<strong>dell'esecuzione</strong> ai sensi dell’art. 624 c.p.c. sarebbero sostanzialmente analoghe<br />

sotto il profilo strutturale e funzionale, avendo in partico<strong>la</strong>re entrambe lo<br />

scopo di «mediare tra le contrapposte ragioni delle parti in re<strong>la</strong>zione all'inizio<br />

o al<strong>la</strong> prosecuzione dell'attività esecutiva» 46 .<br />

L'assunto pare non considerare che il potere di decidere sull'inibitoria<br />

costituisce, come detto, una estrinsecazione del potere del giudice del giudice<br />

dell'appello di decidere sul merito del gravame; analogamente il rec<strong>la</strong>mo<br />

originariamente previsto dal legis<strong>la</strong>tore avverso l'ordinanza che decideva<br />

sull'inibitoria – al contrario del rec<strong>la</strong>mo previsto dall'art. 624 c.p.c. - non<br />

aveva natura di mezzo di impugnazione ma, come si è detto, costituiva <strong>la</strong><br />

logica conseguenza del<strong>la</strong> collegialità con istruttore prevista dal codice del<br />

1940. Da un <strong>la</strong>to, insomma, veniva attribuito al giudice competente a decidere<br />

il merito dell'appello il potere di sospendere l'efficacia esecutiva del<strong>la</strong><br />

sentenza impugnata; dall'altro questo stretto collegamento funzionale veniva<br />

ulteriormente rafforzato assicurando che l'organo deputato a pronunziarsi – in<br />

44 Cass. 25 febbraio 2005 n. 4060, sul rilievo che si tratterebbe «di provvedimento<br />

endoprocedimentale avente natura <strong>la</strong>tamente caute<strong>la</strong>re e provvisoria, destinato ad essere<br />

assorbito e superato dal provvedimento a cognizione piena che definisce il giudizio,<br />

dovendosi peraltro estendere a questa ordinanza il disposto di cui all'ultimo comma del<br />

citato art. 351, che esclude espressamente l'impugnabilità del provvedimento collegiale di<br />

conferma, revoca o modifica del decreto con il quale il Presidente abbia concesso in via di<br />

urgenza l'inibitoria prima dell'udienza di comparizione, così come l'art. 431, c.p.c., con<br />

riferimento alle sentenze di condanna a favore del datore di <strong>la</strong>voro, nel richiamare l'art. 283<br />

c.p.c. stabilisce che l'ordinanza concessiva dell'inibitoria non è impugnabile»; App. Catania,<br />

10 novembre 2003 (ord.) in Giur. merito, 2004, 2, I; App. Palermo, 5 agosto 1999.<br />

45 IMPAGNATIELLO, La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile., cit., p. 404<br />

ss; ID., La riforma del processo civile, cit. p.178 ss.<br />

46 IMPAGNATIELLO, La provvisoria esecuzione e l'inibitoria nel processo civile, Mi<strong>la</strong>no,<br />

2008, ibidem; ID. ,La riforma del processo civile, cit., ibidem.<br />

207


ultima battuta – sull'inibitoria avesse <strong>la</strong> stessa composizione che avrebbe<br />

assunto al momento del<strong>la</strong> decisione del merito.<br />

Del resto, si aggiunga, non sembra opportuno incastonare un giudizio di<br />

impugnazione (sul<strong>la</strong> sussistenza dei presupposti dell'inibitoria) all'interno di<br />

un altro giudizio di impugnazione (sul<strong>la</strong> sussistenza dei presupposti<br />

dell'appello). Innanzitutto per evidenti ragioni di ordine funzionale. Il<br />

rec<strong>la</strong>mo, infatti, ai sensi dell'art. 669 terdecies, dovrebbe essere proposto<br />

davanti a un'altra sezione del<strong>la</strong> corte di appello o, in mancanza, al<strong>la</strong> corte<br />

d'appello più vicina. Orbene, atteso che il giudizio sui presupposti<br />

dell'inibitoria altro non è, come si è visto, che un giudizio sul<strong>la</strong> fondatezza<br />

prima facie dell'appello (fumus boni iuris e periculum in mora) ammettendo <strong>la</strong><br />

rec<strong>la</strong>mabilità dell'ordinanza ex art. 283 c.p.c. si verrebbe a creare una<br />

duplicazione di giudizi, che avrebbero entrambi il medesimo oggetto (con <strong>la</strong><br />

so<strong>la</strong> differenza che gli effetti del provvedimento sul rec<strong>la</strong>mo sarebbero<br />

destinati a cadere una volta emessa <strong>la</strong> sentenza di merito). Va ancora<br />

considerato che <strong>la</strong> decisione sull'inibitoria interviene in una fase in cui vi è già<br />

stato un accertamento pieno del diritto, a cognizione piena, da parte di un<br />

giudice di primo grado e deve ancora pronunciato un secondo giudizio da<br />

parte del giudice del gravame 47 . L'introduzione – in assenza di univoche<br />

disposizioni in tal senso - di un ulteriore grado di giudizio sul<strong>la</strong> fondatezza<br />

dell'inibitoria (id est: sul fumus di fondatezza dell'appello, su cui l'inibitoria si<br />

fonda) costituirebbe probabilmente un'inutile ipertrofia del<strong>la</strong> tute<strong>la</strong>, non<br />

necessaria né opportuna, tenuto anche conto dei ben prevedibili disagi e<br />

aporie che si verrebbero a creare nel sistema 48 .<br />

Dal punto di vista sistematico, del resto, l'esame dell'inibitoria in fase di<br />

appello è, come detto, strettamente connesso all'esame del merito del<br />

gravame 49 , circostanza, questa, che lo rende di per sé indissolubilmente<br />

collegato al giudice che il merito del<strong>la</strong> causa dovrà decidere. Andando di<br />

47 CAPONI-MERLIN, Sul<strong>la</strong> rec<strong>la</strong>mabilità delle ordinanze., cit., p. 705 ss.; CONSOLO-LUISO,<br />

Codice di procedura civile commentato, cit. ibidem.<br />

48 A tacer d'altro i fascicoli di causa dovrebbero viaggiare da una sezione all'altra o, peggio,<br />

da un distretto di corte di appello all'altro, nell'ipotesi – tutt'altro che infrequente – che nel<br />

distretto di corte di appello vi sia un'unica sezione civile.<br />

49 Tant'è che, come si è detto, ai sensi dell'art 283 c.p.c. l'istanza di <strong>sospensione</strong> deve essere<br />

proposta «con l'impugnazione principale o con quel<strong>la</strong> incidentale».<br />

208


contrario avviso, invece, e ammettendo <strong>la</strong> rec<strong>la</strong>mabilità del provvedimento<br />

sul<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> adottato in sede di appello, ci si verrebbe a trovare in<br />

presenza di un giudice del rec<strong>la</strong>mo <strong>la</strong> cui cognizione sarebbe del tutto<br />

svinco<strong>la</strong>ta dal potere di decidere il merito del<strong>la</strong> causa (ma dovrebbe arrestarsi<br />

al controllo sommario sul<strong>la</strong> fondatezza del gravame). Con l'ennesima aporia<br />

che tale giudice – almeno nel caso di rec<strong>la</strong>mo avverso ordinanza inibitoria<br />

pronunciata dal<strong>la</strong> corte di appello – non avrebbe mai – neppure nell'eventuale,<br />

ulteriore (terzo) grado di giudizio – il potere di decidere sul merito del<strong>la</strong><br />

causa 50 .<br />

In caso di rec<strong>la</strong>mo avverso il provvedimento caute<strong>la</strong>re deciso in sede di<br />

opposizione all'esecuzione (ma un discorso analogo potrebbe essere fatto<br />

anche in caso di rec<strong>la</strong>mo ex art. 669 terdecies c.p.c.), viceversa, specialmente<br />

a seguito del<strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del 2005, tale connessione funzionale tra decisione del<br />

merito e decisione del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> non sussiste. Ed infatti il vigente codice<br />

prevede una netta divisione tra giudizio sul c.d. merito caute<strong>la</strong>re, riservato al<br />

giudice <strong>dell'esecuzione</strong>, e giudizio, eventuale e successivo, sul merito<br />

dell'opposizione di competenza del giudice dell'opposizione 51 .<br />

Si aggiunga ancora che <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> <strong>dell'esecuzione</strong> disposta in caso di<br />

opposizione ha conseguenze tendenzialmente definitive, in grado di incidere<br />

su diritti soggettivi, e non ordinatorie ed interinali 52 ; e ciò diversamente<br />

dall'inibitoria in fase di gravame, i cui effetti sono transitori e destinati a<br />

cessare o ad essere assorbiti dal<strong>la</strong> sentenza di appello.<br />

Le distinzioni sopra evidenziate consentono, probabilmente, di superare<br />

anche il sospetto di incostituzionalità dell'art. 351 c.p.c., intravisto da taluni<br />

50 Al contrario di quanto avviene, ad esempio, nel processo amministrativo, ove il<br />

provvedimento del TAR che decide sul<strong>la</strong> sospensiva, ai sensi del<strong>la</strong> legge n. 1034/1971 come<br />

modificata dal<strong>la</strong> legge n. 205/2000, è impugnabile dinnanzi al Consiglio di Stato che è<br />

l'organo competente a decidere, nell'ulteriore grado di giudizio, anche il merito del<strong>la</strong> causa.<br />

E ciò, naturalmente, anche a non tenere conto delle differenze sostanziali esistenti tra<br />

processo civile e processo amministrativo e dell'ulteriore considerazione che il TAR decide<br />

sul<strong>la</strong> sospensiva in prima istanza (e non in sede di gravame) e prima ancora che vi sia stata<br />

qualsivoglia statuizione sul merito.<br />

51 Cfr. gli artt. 615 ss. c.p.c.<br />

52 Non fosse altro per <strong>la</strong> criptica previsione dell'art. 624 c.p.c. che fa derivare <strong>la</strong><br />

conseguenza del<strong>la</strong> estinzione del pignoramento.<br />

209


autori 53 in re<strong>la</strong>zione al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 del<strong>la</strong><br />

costituzione. Non pare, al riguardo, che nel caso di specie ad essere<br />

diversamente trattate siano situazioni eguali o anche soltanto assimi<strong>la</strong>bili 54 ,<br />

tenuto conto delle differenti impostazioni concettuali e sostanziali esistenti tra<br />

i differenti tipi di «rec<strong>la</strong>mi».<br />

Per quanto riguarda il provvedimento di <strong>sospensione</strong> in caso di ricorso per<br />

Cassazione <strong>la</strong> questione è leggermente diversa. Si è visto che l’art. 373 c.p.c.<br />

fu oggetto di una sostanziale modifica con <strong>la</strong> riforma del 1950. Nel suo testo<br />

originario <strong>la</strong> norma prevedeva che l’istanza inibitoria dovesse essere proposta<br />

dinanzi al<strong>la</strong> Corte di Cassazione stessa 55 , che avrebbe deciso in camera di<br />

consiglio. Coerentemente, per le medesime ragioni illustrate a proposito<br />

dell’appello, <strong>la</strong> legge non prevedeva alcuna forma di rec<strong>la</strong>mo: l’inibitoria era,<br />

per un verso, disposta dallo stesso giudice che avrebbe dovuto decidere il<br />

grado di giudizio, organo che, per altro verso, manteneva <strong>la</strong> sua forma<br />

collegiale in ambedue le fasi.<br />

La riforma del 1950 modificò <strong>la</strong> norma in questione, prevedendo che il<br />

provvedimento inibitorio sarebbe stato pronunciato dalgiudice che aveva<br />

emesso <strong>la</strong> sentenza impugnata. Nell’introdurre questa modifica, tuttavia,<br />

precisò espressamente che tale provvedimento non sarebbe stato impugnabile.<br />

Il che è coerente, a ben vedere, con <strong>la</strong> concezione del rec<strong>la</strong>mo sopra<br />

evidenziata: non vi era, in questo caso, alcuna collegialità spuria che -<br />

attraverso il rimedio del rec<strong>la</strong>mo - avrebbe dovuto riespandersi.<br />

53 E, trahit sua quemque voluptas, rimbalzato immediatamente in reiterate eccezioni di<br />

incostituzionalità proposte dalle parti nel<strong>la</strong> prassi processuale.<br />

54 App. Palermo, 5 agosto 1999, inedita, che ha evidenziato come i due provvedimenti<br />

«quello di cui all'art. 351 e l'ordinanza di cui all'art. 624 c.p.c. hanno una diversa funzione,<br />

l'ordinanza di cui all'art. 624 c.p.c. incidendo sull'intero processo esecutivo, a differenza del<br />

provvedimento del giudice dell'appello che, invece, quale rimedio interno al processo di<br />

cognizione, riguarda l'esecutorietà del<strong>la</strong> decisione impugnata (sentenza di primo grado) ed<br />

interviene eccezionalmente e in via sommaria su una situazione giuridica oggetto di<br />

accertamento giurisdizionale già completo perché frutto, per l'appunto, di una sentenza resa<br />

all'esito di un procedimento a cognizione piena; (...) pertanto non è ravvisabile<br />

un'ingiustificata disparità di trattamento, trattandosi di due situazioni sostanzialmente<br />

diverse e perciò, a ragione, diversamente disciplinate (...) <strong>la</strong> disciplina dettata dall'art. 351<br />

c.p.c. appare, pertanto, in linea con il principio del<strong>la</strong> ragionevole durata del processo (art.<br />

111 cost.), atteso il rischio, opportunamente sottolineato da taluno (v. App. Bari, ord. 11<br />

settembre 2006), in caso di rec<strong>la</strong>mabilità del provvedimento che provvede sull'inibitoria, di<br />

un'eccessiva frammentazione del processo e di una conseguente di<strong>la</strong>tazione dei suoi tempi».<br />

55 Par. IV.3.<br />

210


La rego<strong>la</strong> del<strong>la</strong> espressa non rec<strong>la</strong>mabilità, si aggiunga, è rimasta anche<br />

nell’attuale formu<strong>la</strong>zione normativa ed è applicabile, giusta i richiami ex artt.<br />

401 e 407 c.p.c., alle ipotesi di revocazione ed opposizione di terzo.<br />

VIII.6. Il «rec<strong>la</strong>mo» in caso di opposizione a precetto.<br />

Nell’affrontare ex professo <strong>la</strong> tematica del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’esecuzione<br />

(recte: «dell’efficacia esecutiva del titolo») in caso di opposizione ex art. 615<br />

comma primo c.p.c. si è dato conto delle ragioni di ordine sistematico, che ci<br />

hanno portato a trattare l’argomento in questione tra le sospensioni disposte<br />

dal «giudice dell’impugnazione», e non in uno a quel<strong>la</strong> ex art. 615 comma<br />

primo c.p.c.<br />

Si è, altresì, segna<strong>la</strong>to che, a seguito del<strong>la</strong> introduzione espressa, ad opera<br />

del<strong>la</strong> riforma del 2005, del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> in paro<strong>la</strong>, le problematiche<br />

applicative principali attengono, essenzialmente, tre aspetti. In primo luogo, ci<br />

si interroga sul<strong>la</strong> applicabilità del regime di cui all’art. 624 c.p.c., ed in<br />

partico<strong>la</strong>re del<strong>la</strong> rego<strong>la</strong> dell’estinzione di cui al secondo comma, e se esso sia<br />

compatibile con <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> disposta in sede di opposizione a precetto. In<br />

secondo luogo viene in rilievo <strong>la</strong> questione del limite temporale di siffatta<br />

tute<strong>la</strong> inibitoria, se essa sia utilizzabile anche dopo che l’esecuzione sia già<br />

iniziata, ovvero se occorra, in tal caso, proporre anche opposizione<br />

all’esecuzione e rivolgere l’istanza al giudice del<strong>la</strong> procedura stessa. Di<br />

ambedue le questioni si è par<strong>la</strong>to diffusamente trattando del<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> in<br />

paro<strong>la</strong>, argomento al quale si rinvia 56 .<br />

La terza questione riguarda <strong>la</strong> rec<strong>la</strong>mabilità del provvedimento di<br />

<strong>sospensione</strong> disposto dal giudice dell’opposizione a precetto.<br />

Trattando, ai paragrafi precedenti, <strong>la</strong> fattispecie delle inibitorie in sede di<br />

impugnazione, non si è nascosto un certo sfavor verso le interpretazioni<br />

estensive. Si è detto che <strong>la</strong> rec<strong>la</strong>mabilità del provvedimento caute<strong>la</strong>re può<br />

trovare una sua giustificazione concettuale nel<strong>la</strong> ideale divisione<br />

dell’opposizione ex art. 615 comma secondo c.p.c. in giudizio caute<strong>la</strong>re e<br />

giudizio di merito. Nel caso dell’opposizione all’esecuzione iniziata si è in<br />

presenza di un provvedimento caute<strong>la</strong>re, che viene emesso da un giudice -<br />

56 Supra, par. IV.9.<br />

211


quello dell’esecuzione stessa - diverso da quello che dovrà decidere il merito<br />

del<strong>la</strong> lite. Nel<strong>la</strong> fattispecie di cui all’art. 615 comma secondo si ha una fase<br />

caute<strong>la</strong>re, che si svolge davanti al giudice dell’esecuzione e che costituisce,<br />

sotto certi aspetti, una specifica fase del<strong>la</strong> procedura stessa. La fase del merito<br />

si svolge, invece, dinanzi ad un giudice diverso, che dovrà poi decidere sul<strong>la</strong><br />

fondatezza o meno dell’opposizione (e dunque: sull’esistenza del diritto, sul<strong>la</strong><br />

pignorabilità del bene, ovvero, nel caso di opposizione di terzo, sul<strong>la</strong> sua<br />

appartenenza al debitore). Da una parte c’è il giudice dell’esecuzione, il cui<br />

sindacato è limitato all’esistenza dei gravi motivi, dall’altra il giudice del<br />

merito, che dovrà dirimere <strong>la</strong> lite sull’esistenza del diritto.<br />

Sotto altro profilo, poi, <strong>la</strong> configurabilità del rec<strong>la</strong>mo in caso di opposizione<br />

all’esecuzione «già iniziata» è, probabilmente, strettamente corre<strong>la</strong>ta agli<br />

effetti <strong>la</strong>to sensu «anticipatori» del provvedimento di <strong>sospensione</strong>. Secondo <strong>la</strong><br />

strategia legis<strong>la</strong>tiva seguita nel 2005-2009 il provvedimento di <strong>sospensione</strong><br />

potrebbe definire l’opposizione e l’esecuzione, dal momento che, se nessuno<br />

introduce il giudizio di merito, <strong>la</strong> procedura esecutiva dovrà essere dichiarata<br />

estinta, anche d’ufficio. L’esperibilità del rec<strong>la</strong>mo, probabilmente, costituisce<br />

il contrappeso al<strong>la</strong> stabilità potenziale del provvedimento di <strong>sospensione</strong>, il<br />

quale - ben potendo determinare <strong>la</strong> chiusura tanto dell’opposizione quanto<br />

dell’esecuzione stessa - è stato ragionevolmente assoggettato ad uno specifico<br />

mezzo di controllo, se non proprio di impugnazione.<br />

L’opportunità di un rec<strong>la</strong>mo avverso il provvedimento di <strong>sospensione</strong> - <strong>la</strong><br />

necessità, dunque, che detta ordinanza sia oggetto di revisione - trova,<br />

pertanto, un duplice fondamento ideologico. Da un <strong>la</strong>to, come detto, <strong>la</strong><br />

potenziale stabilità del provvedimento medesimo, che potrebbe chiudere non<br />

solo l’opposizione e <strong>la</strong> stessa procedura esecutiva; dall’altro l’autonomia del<br />

subprocedimento di <strong>sospensione</strong> rispetto al giudizio di merito, che deve<br />

ancora iniziare. Il giudice chiamato a decidere sul<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong>, come si<br />

diceva, è diverso da quello che dovrà decidere <strong>la</strong> lite.<br />

Ambedue i presupposti mancano nel caso dell’opposizione a precetto. Da<br />

un <strong>la</strong>to si è, infatti, in presenza di un procedimento complessivamente unitario<br />

(e non bifasico), mentre dall’altro al provvedimento inibitorio non possono far<br />

seguito gli effetti estintivi dell’esecuzione.<br />

212


Sotto altro profilo, riteniamo, analogamente a quanto detto a proposito<br />

dell’inibitoria in appello, che il potere del giudice dell’opposizione a precetto<br />

di sospendere l’esecuzione sia intrinsecamente connesso con il suo potere di<br />

decidere <strong>la</strong> lite. Un rec<strong>la</strong>mo sarebbe, pertanto, teoricamente configurabile solo<br />

nel caso di opposizione a precetto proposta dinanzi ad un giudice collegiale,<br />

con provvedimento di <strong>sospensione</strong> demandato al giudice istruttore. Si<br />

tratterebbe, tuttavia, non del rec<strong>la</strong>mo previsto dall’art. 624 c.p.c., ma di uno<br />

strumento affine a quello di cui all’art. 178 c.p.c., di controllo, dunque, da<br />

parte del collegio, sui provvedimenti adottati dal giudice singolo.<br />

Anche su un piano letterale il rec<strong>la</strong>mo previsto dall’art. 624 c.p.c. sembra<br />

essere riferito al<strong>la</strong> so<strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> disposta quando l’esecuzione è iniziata. È<br />

stato, al riguardo, affermato che l'art. 624 c.p.c., nel disciplinare <strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> dell’esecuzione in caso di opposizione ex art. 615 c.p.c., parrebbe<br />

fare riferimento alle sole ordinanze di <strong>sospensione</strong> emesse dal «giudice<br />

<strong>dell'esecuzione</strong>». Conseguentemente anche il rec<strong>la</strong>mo disciplinato dal comma<br />

secondo sembra fare riferimento alle sole ipotesi di ordinanze di <strong>sospensione</strong><br />

emesse nell'ambito di opposizione all'esecuzione di cui al comma secondo<br />

dell’art. 615c.p.c., dal momento che un «giudice <strong>dell'esecuzione</strong>» non vi è<br />

ancora quando si propone l'opposizione al precetto. Dunque non sarebbe<br />

soggetta a rec<strong>la</strong>mo ex art. 624 c.p.c. <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> dell’efficacia esecutiva del<br />

titolo disposta dal giudice dell’opposizione a precetto 57 .<br />

Un volta esclusa l’applicabilità del<strong>la</strong> norma speciale, <strong>la</strong> giurisprudenza si è<br />

chiesta se possa trovare applicazione il rec<strong>la</strong>mo generale ex art. 669 terdecies<br />

c.p.c., considerato, oltretutto, che continua ad affermarsi <strong>la</strong> natura caute<strong>la</strong>re<br />

del provvedimento inibitorio. Anche in questo caso è stata data risposta<br />

negativa al quesito, sul rilievo che troverebbe piena applicazione <strong>la</strong><br />

rego<strong>la</strong>mentazione imposta dall'art. 669 quaterdecies c.p.c., ai sensi del quale<br />

l'applicazione del regime caute<strong>la</strong>re uniforme (ivi compreso il meccanismo di<br />

rec<strong>la</strong>mo) è espressamente limitato ai provvedimenti previsti nelle sezioni II,<br />

III e V del capo III del Libro IV del codice di procedura 58 .<br />

57 Trib. Mi<strong>la</strong>no, 28 maggio 2008, in Riv. Esec. Forzata, 2009, p.2 nota di PUCCIARIELLO;<br />

Trib. Mi<strong>la</strong>no, 5 ottobre 2006 in Giur. it., 2007, 5, p. 1214 con nota di CONTE.<br />

58 Trib. Mi<strong>la</strong>no, 28 maggio 2008, cit.<br />

213


Avverso tali considerazioni, tuttavia, è stato osservato che il primo comma<br />

dell’art.624 c.p.c., nel<strong>la</strong> sua vigente formu<strong>la</strong>zione, richiama l’intero art. 615 e<br />

non solo, come in passato, il comma secondo. Di modo che emergerebbe una<br />

esplicita volontà del legis<strong>la</strong>tore di dettare una disciplina unitaria del<strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> nel suo complesso (ivi compreso, dunque, il rec<strong>la</strong>mo). Negare<br />

l’applicabilità del rec<strong>la</strong>mo, sotto tale profilo, significherebbe svuotare di<br />

significato <strong>la</strong> novel<strong>la</strong> del primo comma dell’art. 624 c.p.c.: se il legis<strong>la</strong>tore ha<br />

voluto espressamente eliminare il riferimento al solo «comma secondo»<br />

dell’art. 615, e richiamare l’intera disciplina dell’opposizione all’esecuzione<br />

nel suo complesso, tale scelta non può che avere un significato ben preciso 59 .<br />

Se si accoglie <strong>la</strong> tesi dell’ammissibilità del rec<strong>la</strong>mo, però, sorgono<br />

immancabilmente dei problemi di coordinamento, corre<strong>la</strong>ti al<strong>la</strong> difficoltà di<br />

individuare - in talune fattispecie - il giudice competente.<br />

L’opposizione a precetto, infatti, va proposta, come noto, al giudice<br />

competente per materia, valore e territorio; conseguentemente detto giudice<br />

potrebbe ben essere il giudice di pace o un organo necessariamente collegiale,<br />

come una sezione specializzata agraria o <strong>la</strong> sezione specializzata sul<strong>la</strong><br />

proprietà industriale 60 .<br />

Nessuno dei predetti casi, però, è contemp<strong>la</strong>to dal rec<strong>la</strong>mo ex art. 669<br />

terdecies c.p.c., sicché - a meno che non si escluda in radice, per come sopra<br />

sostenuto, <strong>la</strong> proponibilità del rec<strong>la</strong>mo - risulta quanto mai complicato<br />

individuare il giudice competente. Sul punto sarebbe quanto mai opportuno un<br />

intervento del legis<strong>la</strong>tore.<br />

59 MONTELEONE, Manuale di diritto processuale civile, vol. II, V. ed., cit., p. 291; ID., Art.<br />

615, 624, 624 bis, in CIPRIANI - MONTELEONE, La riforma del processo civile, cit., p.438,<br />

ove si segna<strong>la</strong> che escludere <strong>la</strong> rec<strong>la</strong>mabilità dell’ordinanza in questione esporrebbe <strong>la</strong><br />

norma ad un sospetto di incostituzionalità ex artt. 3 e 24 Cost.; lo stesso provvedimento,<br />

infatti, pur essendo basato su identici presupposti, sarebbe rec<strong>la</strong>mabile se emesso<br />

successivamente all’inizio dell’esecuzione forzata, irrec<strong>la</strong>mabile nel caso contrario. Conf.<br />

PUNZI, Il processo civile, Sistema e problematiche, cit., p. 262. Per una disamina cfr.<br />

LONGO, La <strong>sospensione</strong> nel processo esecutivo, cit., p. 691.<br />

60 Per <strong>la</strong> configurabilità delle sezioni sul<strong>la</strong> proprietà industriale quali sezioni specializzate<br />

in senso proprio, analogamente a quelle agrarie, cfr. Trib. Mi<strong>la</strong>no 13 luglio 2006; Trib.<br />

Mi<strong>la</strong>no, 3 giugno 2004 in Giur. dir. ind., 2005, p.349; Cass. 9 novembre 2006, n. 23891;<br />

Cass. sez. un. 16 luglio 2008, n. 19512; in dottrina cfr. per una disamina: CASABURI, Il<br />

giudice del<strong>la</strong> proprietà industriale (ed intellettuale). Sezioni specializzate: competenza e rito<br />

dal d.leg. n. 168 del 2003 al codice, in Riv. dir. ind., 2005, I, p.201.<br />

214


Sul<strong>la</strong> base del diritto positivo, il rec<strong>la</strong>mo avverso i provvedimenti del<br />

giudice di pace potrebbe essere proposto al tribunale, analogamente a quanto<br />

accadeva, giusta <strong>la</strong> previgente formu<strong>la</strong>zione dell’art. 669 terdecies 61 , per i<br />

provvedimenti del pretore.<br />

Per quanto riguarda, invece, i provvedimenti delle sezioni specializzate<br />

potrebbe essere applicato, in via analogica, quanto previsto per il caso di<br />

provvedimento caute<strong>la</strong>re emesso dal<strong>la</strong> corte di appello. Il rec<strong>la</strong>mo,<br />

segnatamente, potrebbe essere proposto dinanzi ad altra sezione dello stesso<br />

tribunale o, più probabilmente, trattandosi di sezioni specializzate, davanti al<strong>la</strong><br />

sezione specializzata più vicina.<br />

In alternativa potrebbe trovare applicazione, sempre in via analogica, il<br />

disposto dell’art. 739 c.p.c., secondo cui contro i provvedimenti pronunciati<br />

dal tribunale in camera di consiglio può essere proposto rec<strong>la</strong>mo al<strong>la</strong> corte di<br />

appello.<br />

Tutte le soluzioni sopra proposte, va detto, sono assolutamente praeter<br />

legem, se non proprio contra legem. Esse, peraltro, comporterebbero<br />

probabilmente complicazioni eccessive, atteso che - analogamente a quanto si<br />

è detto in materia di inibitoria in appello - darebbero luogo ad una<br />

duplicazione dei giudizi: l’uno sul merito caute<strong>la</strong>re ed uno sul merito<br />

dell’opposizione. Si realizzerebbe, dunque, anche nell’opposizione a precetto<br />

una marcata separazione delle fasi, analoga a quel<strong>la</strong> prevista nel caso di<br />

opposizione all’esecuzione già iniziata. Solo che nel<strong>la</strong> fattispecie <strong>la</strong><br />

distinzione delle due fasi non sarebbe del tutto giustificata sul piano<br />

concettuale, posto che non vi è, nell’opposizione a precetto, una fase dinanzi<br />

al giudice dell’esecuzione, ma tutto si svolge davanti al giudice chiamato a<br />

decidere il merito dell’opposizione medesima 62 .<br />

61 Anteriormente al<strong>la</strong> modifica con art. 108 del d.lgs. 19 febbraio 1998 n. 51, recante<br />

l’istituzione del giudice unico.<br />

62 Anche il sospetto di incostituzionalità del<strong>la</strong> norma, sotto il profilo del<strong>la</strong> differente<br />

rego<strong>la</strong>mentazione di fattispecie analoghe - <strong>sospensione</strong> in caso di opposizione a precetto e<br />

all’esecuzione iniziata - potrebbe essere superato sul<strong>la</strong> sua linea di minore resistenza. Non si<br />

sarebbe in presenza di fattispecie omologhe, atteso che solo <strong>la</strong> <strong>sospensione</strong> in caso di<br />

opposizione all’esecuzione iniziata darebbe luogo, come detto, a quegli effetti<br />

tendenzialmente stabili e <strong>la</strong>tamente anticipatori (i.e., possibile estinzione dell’esecuzione),<br />

che hanno giustificato l’introduzione del rec<strong>la</strong>mo.<br />

215


Peraltro una disciplina del rec<strong>la</strong>mo come quel<strong>la</strong> sopra proposta<br />

accosterebbe tale rimedio ai mezzi di impugnazione in senso proprio 63 ,<br />

conseguenza, questa, non del tutto giustificabile (tenuto conto che, ripetesi, <strong>la</strong><br />

<strong>sospensione</strong> del giudice dell’opposizione a precetto è, probabilmente,<br />

funzionalmente connessa al potere del giudice medesimo di decidere <strong>la</strong> lite).<br />

L’impasse di disciplina, anzi, costituisce probabilmente un ulteriore<br />

argomento per escludere <strong>la</strong> rec<strong>la</strong>mabilità dell’ordinanza di <strong>sospensione</strong> in caso<br />

di opposizione a precetto.<br />

63 V. supra, par. VIII.1.<br />

216


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ricavato, in www.judicium.it.<br />

236

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