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Regolamento comunale del verde pubblico e ... - Comune di Anzio

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<strong>Comune</strong> <strong>di</strong> <strong>Anzio</strong> | U.O. Politiche Ambientali<br />

<strong>Regolamento</strong> <strong>del</strong> Verde Pubblico e Privato<br />

1. Le norme e<strong>di</strong>lizie ed urbanistiche prevalgono su quelle che seguono<br />

laddove contrastino;<br />

2. L’abbattimento <strong>di</strong> alberature tutelate (così come definite all’art. 3 comma<br />

2 - 3), con esclusione degli esemplari <strong>di</strong> grande rilevanza (così come<br />

definite all’art 3 comma 4), può essere consentito in relazione alla<br />

realizzazione <strong>di</strong> opere e<strong>di</strong>li <strong>di</strong> natura pubblica e privata esclusivamente<br />

quando non sia possibile nessun'altra razionale soluzione progettuale e a<br />

fronte <strong>del</strong>la presentazione <strong>di</strong> un progetto <strong>di</strong> complessiva riqualificazione<br />

<strong>del</strong> <strong>verde</strong> a firma <strong>di</strong> tecnico abilitato, valutato ed approvato dal Servizio<br />

Urbanistico e Ambientale Comunale.<br />

3. In tal caso le alberature abbattute devono essere sostituite nel lotto sul<br />

quale si realizza l’intervento con altrettante alberature, nel rapporto <strong>di</strong><br />

1:2, prevalentemente <strong>del</strong>la classe definita “Macchia Me<strong>di</strong>terranea”,<br />

secondo le modalità, <strong>di</strong>stanze e pertinenze stabilite all’art. 21.<br />

4. Le mancate sostituzioni e le sostituzioni eseguite in <strong>di</strong>fformità alle<br />

prescrizioni contenute nel titolo e<strong>di</strong>lizio abilitativo, determinate sulla base<br />

dei precedenti commi, sono considerate singolarmente abbattimenti non<br />

autorizzati e singolarmente violazioni al presente regolamento.<br />

5. Pertanto le aree e i volumi <strong>di</strong> pertinenza degli esemplari arborei tutelati<br />

così come definite all’art. 3 comma 6 <strong>del</strong> presente regolamento, ferma<br />

restando la potenzialità e<strong>di</strong>ficatoria attribuita dagli strumenti urbanistici,<br />

sono da considerarsi non <strong>di</strong>rettamente e<strong>di</strong>ficabili.<br />

6. Deroghe a quanto <strong>di</strong>sposto dai precedenti commi <strong>del</strong> presente articolo<br />

sono previste e concesse esclusivamente quando non sia possibile<br />

nessun'altra razionale soluzione progettuale, valutata dal Settore<br />

competente Urbanistica e Ambientale, e quando le opere e<strong>di</strong>li da<br />

realizzare rivestono carattere <strong>di</strong> pubblica utilità.<br />

7. Tale deroga dovrà essere contenuta nell’atto <strong>di</strong> approvazione <strong>del</strong> progetto<br />

<strong>di</strong> opera pubblica o, nel caso <strong>di</strong> interventi soggetti a titolo abilitativo, nel<br />

titolo stesso.<br />

Articolo 26. Interventi ammessi all’interno <strong>del</strong>le aree <strong>di</strong> pertinenza<br />

1. Le suddette aree possono essere interessate dalla realizzazione <strong>di</strong> nuovi<br />

manufatti in elevazione (compresi marciapie<strong>di</strong> e pavimentazioni<br />

impermeabili) per una porzione <strong>del</strong> cilindro (volume <strong>di</strong> pertinenza) pari a<br />

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