Documenti dei socialisti bolognesi sulla Resistenza PDF
Documenti dei socialisti bolognesi sulla Resistenza PDF
Documenti dei socialisti bolognesi sulla Resistenza PDF
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
Art. 7 - Il provvedimento di confisca previsto nell'art. 2, è<br />
pronunziato dalla Commissione istituita nell'art. 6, a carico di<br />
chiunque risulti proprietario <strong>dei</strong> beni da colpire, ed entro tre<br />
giorni dalla pronunzia, viene reso esecutorio con Decreto del<br />
Prefetto nei confronti del proprietario stesso e di qualunque altro<br />
possessore.<br />
Art. 8 - La confìsca ha luogo senza indennizzo, salvo per i<br />
terzi l'esercizio delle azioni di rivalsa contemplate dalle leggi civili<br />
nei riguardi <strong>dei</strong> rispettivi danti causa e salva, nella eventuale<br />
impossibilità di rivalsa, il ricorso alla Commissione di rivalsa per<br />
un equo risarcimento <strong>dei</strong> danni, cui si provvede con le disponibilità<br />
della Cassa Speciale di cui all'art. 10.<br />
Art. 9 - Ad ogni provvedimento di confisca si può accompagnare,<br />
a giudizio insindacabile della Commissione di cui all'art.<br />
6, una sanzione economica a carico <strong>dei</strong> diretti responsabili<br />
degli atti previsti nell'art. 1, in misura proporzionale alle loro<br />
capacità economiche, nonché ai vantaggi da essi ritratti con lo<br />
sfruttamento <strong>dei</strong> beni confiscati.<br />
Art. 10 - Le somme ricavate dalla applicazione delle sanzioni<br />
economiche previste nell'articolo precedente, sono versate in una<br />
Cassa speciale di accantonamento, amministrata dal Presidente<br />
della Commissione menzionata e sono, in primo luogo, devolute al<br />
risarcimento <strong>dei</strong> danni alle persone ed agli enti nel cui pregiudizio<br />
gli atti contemplati nell'art. 1 vennero perpetrati ed in secondo<br />
luogo al risarcimento <strong>dei</strong> terzi che ne siano ritenuti meritevoli.<br />
Art. 11-Il Decreto di sequestro emesso dalla Commissione è<br />
reso immediatamente esecutorio dal Prefetto secondo le norme<br />
amministrative.<br />
Art. 12 - Tanto del Decreto di confisca come di quello di<br />
sequèstro, è a cura del Prefetto disposta la trascrizione nei<br />
pubblici registri mobiliari ed immobiliari e la notifica a tutti i<br />
possessori <strong>dei</strong> beni colpiti.<br />
Art. 13 - Qualora l'Ente da reintegrare nella proprietà <strong>dei</strong> beni<br />
sottratti più non sussista e non possa essere ricostituito, i beni<br />
stessi sono affidati al Comitato di Liberazione del luogo dove si<br />
trovano.<br />
Art. 14 - Il consegnatario <strong>dei</strong> beni confiscati o sequestrati<br />
provvede, in contradditorio con l'ente interessato, ad una esatta<br />
determinazione dello stato di consistenza <strong>dei</strong> beni stessi. Egli<br />
risponde della conservazione integrale <strong>dei</strong> medesimi, curando, in<br />
184