27.05.2013 Views

Documenti dei socialisti bolognesi sulla Resistenza PDF

Documenti dei socialisti bolognesi sulla Resistenza PDF

Documenti dei socialisti bolognesi sulla Resistenza PDF

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Art. 7 - Il provvedimento di confisca previsto nell'art. 2, è<br />

pronunziato dalla Commissione istituita nell'art. 6, a carico di<br />

chiunque risulti proprietario <strong>dei</strong> beni da colpire, ed entro tre<br />

giorni dalla pronunzia, viene reso esecutorio con Decreto del<br />

Prefetto nei confronti del proprietario stesso e di qualunque altro<br />

possessore.<br />

Art. 8 - La confìsca ha luogo senza indennizzo, salvo per i<br />

terzi l'esercizio delle azioni di rivalsa contemplate dalle leggi civili<br />

nei riguardi <strong>dei</strong> rispettivi danti causa e salva, nella eventuale<br />

impossibilità di rivalsa, il ricorso alla Commissione di rivalsa per<br />

un equo risarcimento <strong>dei</strong> danni, cui si provvede con le disponibilità<br />

della Cassa Speciale di cui all'art. 10.<br />

Art. 9 - Ad ogni provvedimento di confisca si può accompagnare,<br />

a giudizio insindacabile della Commissione di cui all'art.<br />

6, una sanzione economica a carico <strong>dei</strong> diretti responsabili<br />

degli atti previsti nell'art. 1, in misura proporzionale alle loro<br />

capacità economiche, nonché ai vantaggi da essi ritratti con lo<br />

sfruttamento <strong>dei</strong> beni confiscati.<br />

Art. 10 - Le somme ricavate dalla applicazione delle sanzioni<br />

economiche previste nell'articolo precedente, sono versate in una<br />

Cassa speciale di accantonamento, amministrata dal Presidente<br />

della Commissione menzionata e sono, in primo luogo, devolute al<br />

risarcimento <strong>dei</strong> danni alle persone ed agli enti nel cui pregiudizio<br />

gli atti contemplati nell'art. 1 vennero perpetrati ed in secondo<br />

luogo al risarcimento <strong>dei</strong> terzi che ne siano ritenuti meritevoli.<br />

Art. 11-Il Decreto di sequestro emesso dalla Commissione è<br />

reso immediatamente esecutorio dal Prefetto secondo le norme<br />

amministrative.<br />

Art. 12 - Tanto del Decreto di confisca come di quello di<br />

sequèstro, è a cura del Prefetto disposta la trascrizione nei<br />

pubblici registri mobiliari ed immobiliari e la notifica a tutti i<br />

possessori <strong>dei</strong> beni colpiti.<br />

Art. 13 - Qualora l'Ente da reintegrare nella proprietà <strong>dei</strong> beni<br />

sottratti più non sussista e non possa essere ricostituito, i beni<br />

stessi sono affidati al Comitato di Liberazione del luogo dove si<br />

trovano.<br />

Art. 14 - Il consegnatario <strong>dei</strong> beni confiscati o sequestrati<br />

provvede, in contradditorio con l'ente interessato, ad una esatta<br />

determinazione dello stato di consistenza <strong>dei</strong> beni stessi. Egli<br />

risponde della conservazione integrale <strong>dei</strong> medesimi, curando, in<br />

184

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!