Documenti dei socialisti bolognesi sulla Resistenza PDF

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in clima di libertà, furono travolti dalla improvvisa violenza: terreni, fabbricati, in campagna e in città, macchine, attrezzi, bestiame, etc. etc, furono sottratti e dispersi, senza possibilità di reazione. Dopo il 28 ottobre 1922, alla spogliazione, diremo così squadrista, succedette quella sedicente legale in base a decreti che delle attività di spettanza degli enti spogliati, stabilirono il trapasso ai nuovi enti fascisti, dai quali i primi vennero soppiantati. Ricchezze immense furono così tolte al proletariato delle città e delle campagne: il frutto di anni ed anni di organizzazione, di solidarietà, di sacrificio, disperso e sciupato! Da anni ed anni gli operai con le sole forze, con la sola loro assidua abnegazione, avevano gettato le solide basi economiche e morali di una lotta disciplinata, di un miglioramento singolo e collettivo: e all'improvviso se ne vedevano privati. Ma la prepotenza e l'arbitrio non potevano essere dimenticati: in ogni cuore, per oltre venti anni la fede della riscossa era custodita, pronta a dare i suoi frutti. Una volontà dominava, una volontà doveva essere realizzata: i beni sottratti dovevano ritornare a chi ne era stato spogliato! ed è per tale realizzazione che nel recuperato clima di libertà il presente Decreto è dettato a restituire il mal tolto! Progetto di legge N. Il Comitato Regionale di Liberazione nazionale per l'Emilia e Romagna decreta: Art. 1 - Tutti gli atti di spossessamento e di esproprio di beni mobili ed immobili, comunque effettuati, per ragioni politiche e razziali, dopo il 1° gennaio 1921, ad iniziativa con il concorso, con il favore e con la tolleranza delle organizzazioni e delle autorità fasciste, in danni di privati, di aziende sociali e cooperative, di organizzazioni politiche e sindacali, di case del popolo e di ogni altro ente similare, sono nulli di diritto. Art. 2 - Dei beni suddetti è disposta la confisca presso qualunque possessore ai fini della reintegra della persona od ente che abbia subito lo spoglio, previo, occorrendo il sequestro immediato. Solo nell'ipotesi che tale restituzione in integro, per la mancanza dell'oggetto non sia possibile, è sostituita con il risarcimento dei danni. 182

Art. 3 - Coloro che in occasione degli atti contemplati nell'art. 1, si siano resi responsabili di reati di violenza contro le persone e le cose, sono sottoposti a procedimento penale e ne può essere disposta la immediata cattura. Art. 4 - Chiunque, nell'interesse proprio od altrui intenda fare valere il diritto alle declaratorie ed alle sanzioni negli articoli precedenti previste, deve presentare alla Commissione di cui all'art. 6, dettagliato rapporto sottoscritto, corredato di prove documentali e testimoniali idonee a corroborare l'assunto. Art. 5 - Le declaratorie e le sanzioni anzidette non trovano ostacolo nella eventuale decorrenza di termini prescrizionali od intervenute sanatorie legislative. Art. 6 - Ai fini previsti dagli articoli 1, 2 e 3, presso ogni Prefettura è costituita una Commissione composta: di due rappresentanti del Comitato di Liberazione; di due rappresentanti della Camera Confederale del Lavoro; di un Consigliere di Prefettura, designato dal Prefetto; di un Funzionario dell'Intendenza di Finanza, designato dall'Intendente e di un Magistrato designato dal Presidente del Tribunale, cui spetta la presidenza. Spetta alla Commissione: a) Di accertare i casi nei quali il presente Decreto trovi applicazione, all'uopo assumendo tutte le notizie disponendo tutte le indagini atte a consentire l'applicazione stessa; b) Di stabilire se la confisca debba essere sostituita od accompagnata dal risarcimento dei danni, fissandone l'ammontare; c) Di determinare se ed in quale misura debba essere riconosciuto il diritto al risarcimento, in favore dei terzi riconosciuti di buona fede, che si pretendono danneggiati dal provvedimento di confisca; d) Di disporre il sequestro dei beni da confiscare, nominando un Sequestratario, scelto in un elenco predisposto dal Comitato di Liberazione, con precisazione degli obblighi e delle facoltà attinenti al suo mandato; e) Di provocare da parte del Pubblico Ministero presso il Tribunale competente per territorio, l'esperimento dell'azione penale, nei casi previsti negli articoli 3 e 14 del presente Decreto ed ogni qual volta occorra; f) Di prendere comunque tutte le misure giuridiche ed amministrative necessarie per la integrale applicazione del presente Decreto. 183

Art. 3 - Coloro che in occasione degli atti contemplati nell'art. 1,<br />

si siano resi responsabili di reati di violenza contro le persone e le<br />

cose, sono sottoposti a procedimento penale e ne può essere disposta<br />

la immediata cattura.<br />

Art. 4 - Chiunque, nell'interesse proprio od altrui intenda fare<br />

valere il diritto alle declaratorie ed alle sanzioni negli articoli<br />

precedenti previste, deve presentare alla Commissione di cui all'art.<br />

6, dettagliato rapporto sottoscritto, corredato di prove documentali e<br />

testimoniali idonee a corroborare l'assunto.<br />

Art. 5 - Le declaratorie e le sanzioni anzidette non trovano<br />

ostacolo nella eventuale decorrenza di termini prescrizionali od<br />

intervenute sanatorie legislative.<br />

Art. 6 - Ai fini previsti dagli articoli 1, 2 e 3, presso ogni<br />

Prefettura è costituita una Commissione composta: di due rappresentanti<br />

del Comitato di Liberazione; di due rappresentanti della<br />

Camera Confederale del Lavoro; di un Consigliere di Prefettura,<br />

designato dal Prefetto; di un Funzionario dell'Intendenza di<br />

Finanza, designato dall'Intendente e di un Magistrato designato dal<br />

Presidente del Tribunale, cui spetta la presidenza.<br />

Spetta alla Commissione:<br />

a) Di accertare i casi nei quali il presente Decreto trovi<br />

applicazione, all'uopo assumendo tutte le notizie disponendo tutte le<br />

indagini atte a consentire l'applicazione stessa;<br />

b) Di stabilire se la confisca debba essere sostituita od<br />

accompagnata dal risarcimento <strong>dei</strong> danni, fissandone l'ammontare;<br />

c) Di determinare se ed in quale misura debba essere<br />

riconosciuto il diritto al risarcimento, in favore <strong>dei</strong> terzi riconosciuti<br />

di buona fede, che si pretendono danneggiati dal provvedimento di<br />

confisca;<br />

d) Di disporre il sequestro <strong>dei</strong> beni da confiscare, nominando<br />

un Sequestratario, scelto in un elenco predisposto dal Comitato di<br />

Liberazione, con precisazione degli obblighi e delle facoltà attinenti<br />

al suo mandato;<br />

e) Di provocare da parte del Pubblico Ministero presso il<br />

Tribunale competente per territorio, l'esperimento dell'azione penale,<br />

nei casi previsti negli articoli 3 e 14 del presente Decreto ed<br />

ogni qual volta occorra;<br />

f) Di prendere comunque tutte le misure giuridiche ed<br />

amministrative necessarie per la integrale applicazione del presente<br />

Decreto.<br />

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