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Ambiente e Sicurezza..

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Articoli<br />

Approfondimenti<br />

● Escavatori: la normativa di riferimento per gestire la versatilità in sicurezza<br />

di Marco Vigone ................................................................................................................................ p. II<br />

● Escavatori: dall’analisi dei rischi al controllo delle condizioni della macchina<br />

di Claudio Conio................................................................................................................................ p. V<br />

● Legge Comunitaria 2003: entro il 2005 nuove disposizioni<br />

sulla parità uomo-donna<br />

di Mario Gallo..................................................................................................................................... p. 19<br />

● La legge n. 306/2003 delega il Governo per l’attuazione della direttiva IPPC<br />

di Luciano Butti.................................................................................................................................. p. 23<br />

● Per le situazioni in stato di emergenza interventi urgenti attuati senza la VIA<br />

di Andrea Martelli .............................................................................................................................. p. 30<br />

● Tecnica e procedure: le novità del D.P.R. n. 340/2003 sugli impianti<br />

stradali di distribuzione GPL<br />

di Stefano Marsella........................................................................................................................... p. 41<br />

● I primi chiarimenti dei VVF sul D.P.R. n. 340/2003 per gli impianti stradali<br />

di distribuzione GPL<br />

di Stefano Marsella........................................................................................................................... p. 56<br />

● Dal 1˚ gennaio per edifici non a uso civile attestazione<br />

di conformità obbligatoria<br />

di Giulio Benedetti............................................................................................................................. p. 58<br />

● Per i prodotti da costruzione marcati CE vietato prescrivere<br />

requisiti addizionali obbligatori<br />

di Marco Albanese ............................................................................................................................ p. 62<br />

● Formazione ASPP o RSPP: la circolare MinLavoro n. 39/2003<br />

cerca di fare chiarezza sul D.Lgs. n. 195/2003<br />

di Carmelo G. Catanoso .................................................................................................................. p. 65<br />

● Parte della riforma del settore energetico anticipata<br />

dalla legge “anti black-out”<br />

di Daniele Verdesca ......................................................................................................................... p. 77<br />

● Sul doppio contatore per il gas più chiarezza dalle aziende erogatrici<br />

di Giulio Benedetti............................................................................................................................. p. 86<br />

● Il Ministero delle Attività Produttive regola l’accesso ai fondi “488” verdi<br />

di Diomiro De Cesare....................................................................................................................... p. 89<br />

● Novità in arrivo per le commissioni di VIA<br />

di Elisabetta Mariotti ......................................................................................................................... p. 97<br />

Legislazione<br />

In sintesi<br />

SOMMARIO<br />

INSERTO ........................................................................................................................................................ p. 11<br />

SPECIALE ..................................................................................................................................................... p. 11<br />

IGIENE E SICUREZZA ................................................................................................................................... p. 12<br />

AMBIENTE ..................................................................................................................................................... p. 13<br />

● Tecnica e procedure: le novità del D.P.R. n. 340/2003<br />

sugli impianti stradali di distribuzione GPL<br />

Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340 ........................................... p. 47<br />

● Emergenza BSE<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 5


Decreto Ministero della Sanità 16 ottobre 2003........................................................................... p. 68<br />

● Parte della riforma del settore energetico anticipata dalla legge “anti black-out”<br />

Testo del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239<br />

coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290 .............................................. p. 81<br />

● Novità in arrivo per le commissioni di VIA<br />

Decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315 .................................................................................... p. 101<br />

● Trasporto via mare<br />

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 17 novembre 2003......................... p. 104<br />

● Gestione emergenziale<br />

Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2003 ..................................... p. 104<br />

Prassi<br />

SOMMARIO<br />

● I primi chiarimenti dei VVF sul D.P.R. n. 340/2003 per gli impianti stradali di distribuzione GPL<br />

Lettera-circolare Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico<br />

e della difesa civile 11 dicembre 2003,<br />

Prot. n. P1545/4106/1 sott. 38 ........................................................................................................ p. 57<br />

● Formazione ASPP o RSPP: la circolare MinLavoro n. 39/2003<br />

cerca di fare chiarezza sul D.Lgs. n. 195/2003<br />

Circolare Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro,<br />

DIV. VII, 3 dicembre 2003, n. 39, Prot. n. 22522/rla/195............................................................ p. 67<br />

● Gli ultimi interventi delle Dogane in materia di accise sui combustibili<br />

Nota dell’Agenzia delle Dogane 9 ottobre 2003, n. 4805/V/AGT.............................................. p. 74<br />

Nota dell’Agenzia delle Dogane 4 dicembre 2003, n. 5741/V/AGT.......................................... p. 75<br />

Nota dell’Agenzia delle Dogane 11 dicembre 2003, n. 4996..................................................... p. 76<br />

● Sistema MO.S.E<br />

Deliberazione del CIPE 29 settembre 2003, n. 72 ...................................................................... p. 104<br />

Giurisprudenza<br />

● Contravvenzioni colpose: inapplicabilità della continuazione<br />

Cassazione penale, sez. IV, 17 aprile 2003, n. 18312 ............................................................... p. 69<br />

● Manutenzione delle macchine: la responsabilità dell’impresa<br />

Cassazione penale, sez. IV, 2 maggio 2003, n. 20045 .............................................................. p. 70<br />

● Caduta dall’alto in cantiere: tutela oggettiva<br />

Cassazione penale, sez. IV, 3 febbraio 2003, n. 4849 ............................................................... p. 71<br />

● Sul doppio contatore per il gas più chiarezza dalle aziende erogatrici<br />

Giudice di Pace di Davoli 29 marzo 2003, n. 495........................................................................ p. 85<br />

● Emissioni. sfiati e ricambi d’aria<br />

Cassazione penale, sez. III, 1˚ aprile 2003, n. 15171/03 ........................................................... p. 105<br />

● Inquinamento idrico e accadimenti naturali<br />

Cassazione penale, sez. III, 14 gennaio 2003, n. 1054/03........................................................ p. 105<br />

● Gestione rifiuti nelle regioni a statuto speciale<br />

Cassazione penale, sez. III, 28 febbraio 2003, n. 9375/03........................................................ p. 105<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> continua on-line<br />

● Aria: il monitoraggio europeo delle foreste<br />

Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003,<br />

n. 2152/2003<br />

● Aria: le novità delle Dogane su oli e gas<br />

Circolare dell’Agenzia delle Dogane 17 dicembre 2003, n. 73/D<br />

Nota 17 dicembre 2003, n. 7416<br />

6 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com<br />

Direttore responsabile: FRANCESCO DEMURO<br />

Coordinatore editoriale: Massimo Cassani<br />

Redazione: Dario De Andrea (02/30223270), Donatella Bollani<br />

(02/30223272)<br />

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IL SOLE 24 ORE S.p.A. Tutti i diritti sono riservati. Nessuna<br />

parte di questo periodico può essere riprodotta con mezzi<br />

SOMMARIO<br />

grafici e meccanici quali la fotoriproduzione e la registrazione.<br />

Manoscritti e fotografie su qualsiasi supporto veicolati, anche<br />

se non pubblicati, non si restituiscono.<br />

Servizio clienti periodici: IL SOLE 24 ORE S.p.A. Via Tiburtina<br />

Valeria (S.S. n. 5) km 68,700 - 67061 Carsoli (AQ).<br />

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6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 7


SCADENZARIO RUBRICA<br />

OBBLIGHI, ADEMPIMENTI, SCADENZE<br />

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />

1<br />

GENNAIO<br />

15<br />

GENNAIO<br />

20<br />

GENNAIO<br />

NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Acquistano efficacia le «norme per la sicurezza degli impianti» di cui agli articoli 107 e<br />

segg., D.P.R. n. 380/2001, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in<br />

materia di edilizia», come previsto dall’art. 4, D.L. 24 giugno 2003, n. 147, «Proroga di<br />

termini e disposzioni urgenti e ordinamentali», convertito, con modifiche, in legge 1˚<br />

agosto 2003, n. 200. (in Gazzetta Ufficiale del 2 agosto 2003, n. 178).<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

- - -<br />

STOCCAGGIO STRATEGICO DEL GAS. COMUNICAZIONE ATTIVITÀ DI IMPORTAZIONE<br />

Le imprese del gas che intendono effettuare importazioni di gas nel corso del prossimo<br />

anno contrattuale di stoccaggio sono tenute a comunicare al Ministero delle attività<br />

produttive i programmi di importazione per ciascuna infrastruttura di approvvigionamento,<br />

specificando la provenienza del gas. (Art. 2, D.M. 26 settembre 2001)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Imprese del gas che intendono effettuare<br />

importazioni di gas nel<br />

corso del prossimo anno contrattuale<br />

di stoccaggio<br />

Annuale 15 gennaio 2005<br />

DENUNCIA INFORTUNI SETTORE ESTRATTIVO<br />

Entro questa data il “titolare” ex art. 2, comma 1, lettera d), D.Lgs. n. 624/1996, deve<br />

trasmettere all’autorità di vigilanza un prospetto riassuntivo, anche se negativo, degli infortuni<br />

verificatisi nel mese precedente e che abbiano comportato un’assenza dal lavoro di almeno<br />

tre giorni. (Art. 25, comma 8, D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624).<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Titolare ex art. 2, comma 1, lettera<br />

b), D.Lgs. n. 624/1996<br />

DENUNCIA PERIODICA IMBALLAGGI MESE PRECEDENTE<br />

Mensile 15 febbraio 2004<br />

Ultimo giorno per i produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi<br />

(CONAI) e in regime di dichiarazione mensile per presentare la denuncia e calcolare, sulla base<br />

delle fatture emesse o dei documenti ricevuti, il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente,<br />

distinguendo gli importi relativi a ciascuna tipologia di materiali e indicando il relativo<br />

consorzio di appartenenza. Gli importi relativi alla dichiarazione presentata dovranno essere<br />

versati al CONAI entro i successivi 90 giorni su uno o più dei sei conti correnti bancari, ognuno<br />

relativo a una tipologia di materiali (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro). Il versamento<br />

va effettuato con bonifico bancario sui conti correnti di filiera presso la Banca nazionale<br />

dell’agricoltura, sede di Milano, piazza Fontana. (Art. 7, commi 9-10, regolamento CONAI)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Produttori o utilizzatori di imballaggi<br />

iscritti al Consorzio nazionale<br />

imballaggi (CONAI) e in regime<br />

di dichiarazione mensile<br />

Mensile 20 febbraio 2004<br />

DENUNCIA PERIODICA IMBALLAGGI TRIMESTRE PRECEDENTE<br />

Ultimo giorno per i produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale<br />

imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione trimestrale per presentare la denuncia<br />

periodica e calcolare, sulla base delle fatture emesse o deidocumenti ricevuti, il contributo<br />

8 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


20<br />

GENNAIO<br />

23<br />

GENNAIO<br />

30<br />

GENNAIO<br />

31<br />

GENNAIO<br />

prelevato o dovuto nel trimestre precedente, distinguendo gli importi relativi a ciascuna<br />

tipologia di materiali e indicando il relativo consorzio di appartenenza.<br />

SOGGETTO<br />

Produttori o utilizzatori di imbal-<br />

PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

laggi iscritti al Consorzio nazionale<br />

imballaggi (CONAI) e in regime<br />

di dichiarazione trimestrale<br />

Trimestrale 20 aprile 2005<br />

DENUNCIA PERIODICA IMBALLAGGI ANNO PRECEDENTE<br />

Ultimo giorno per i produttori o utilizzatori di imballaggi iscritti al Consorzio nazionale<br />

imballaggi (CONAI) e in regime di dichiarazione semplificata annuale per presentare la denuncia<br />

all’uopo prevista.<br />

SOGGETTO<br />

Produttori o utilizzatori di imballag-<br />

PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

gi iscritti al Consorzio nazionale imballaggi<br />

(CONAI) e in regime di dichiarazione<br />

annuale<br />

Annuale 20 gennaio 2005<br />

MIGLIORAMENTO DELLA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE. TERMINE INOLTRO DOMANDE<br />

Scade il termine di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni del bando<br />

speciale della legge n. 488/1992 per il perseguimento di specifiche finalità di miglioramento<br />

della sostenibilità ambientale di cui alla Misura 1.1. del programma operativo nazionale<br />

«Sviluppo imprenditoriale locale», le cui modalità applicative sono state già stabilite con<br />

circolare 5 agosto 2003, n. 946323 (D.M. 19 settebre 2003).<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

- - -<br />

QUALITÀ DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO.<br />

RELAZIONE SUI CONTROLLI CON ESITO NEGATIVO<br />

Le regioni e le province autonome devono comunicare, entro oggi, al Ministero della<br />

Sanità e al Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela del territorio le seguenti informazini<br />

relative ai casi di non conformità dei controlli sulla qualità delle acque destinate al<br />

consumo umano (eccezion fatta per le acque confezionate in bottiglie o contenitori) sì<br />

come riscontrati nel corso dell’anno 2003: a) il parametro interessato e il relativo valore,<br />

i risultati dei controlli effettuati nel corso degli ultimi dodici mesi, la durata delle<br />

situazioni di non conformità; b) l’area geografica, la quantità d’acqua fornita ogni<br />

giorno, la popolazione coinvolta e gli eventuali effetti sulle industrie alimentari interessate;<br />

c) una sintesi dell’eventuale piano relativo all’azione correttiva ritenuta necessaria,<br />

compreso un calendario dei lavori, una stima dei costi e la relativa copertura finanziaria,<br />

nonché disposizioni in materia di riesame. Nel caso di utenze inferiori a 500 abitanti,<br />

l’obbligo dovrà essere assolto attraverso la trasmissione di una relazione contenente i<br />

parametri interessati con in relativi valori e la popolazione coinvolta. (Art. 14, D.Lgs. 2<br />

febbraio 2001, n. 31)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Regioni e province autonome Annuale 31 gennaio 2005<br />

PROGRAMMI REGIONALI DI TUTELA AMBIENTALE. RIPARTIZIONE FONDI<br />

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio deve ripartire e trasferire entro oggi alle<br />

regioni e province autonome le risorse relative ai programmi regionali di tutela ambientale ex art.<br />

49, legge n. 448/1998.<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela<br />

del territorio<br />

RUBRICA<br />

SCADENZARIO<br />

Annuale 31 gennaio 2005<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 9


SCADENZARIO RUBRICA<br />

31<br />

GENNAIO<br />

ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI IN AMBITO DOMESTICO. VERSAMENTO ANNUALE<br />

Scade il termine entro il quale deve essere effettuato il versamento del premio<br />

assicurativo per l’assicurazione contro gli infortuni derivanti dal lavoro svolto in<br />

ambito domestico, sì come prevista dal Capo III, legge n. 493/1999 e attuata dal D.M. 15<br />

settembre 2000. (Art. 4, comma 4, D.M. 15 settembre 2000)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Soggetti in possesso dei requisiti di<br />

iscrizione all’assicurazione contro gli<br />

infortuni in ambito domestico ex art.<br />

1, D.M. 15 settembre 2000<br />

Annuale 31 gennaio 2005<br />

IMPIANTI TERMOELETTRICI A VAPORE. COMUNICAZIONE ANNUALE<br />

Entro oggi gli esercenti degli impianti termoelettrici a vapore devono inviare al<br />

Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della tutela del territorio nonché al Ministero della sanità, il<br />

consultivo sui dati di emissione globale di SO, NOX e polveri emessi dalle proprie<br />

centrali. (Art. 2, D.M. 10 marzo 1987, n. 105)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Esercenti impianti termoelettrici a<br />

vapore<br />

Annuale 31 gennaio 2005<br />

RIFIUTI. TRIBUTO SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA<br />

Scadenza trimestrale per effettuare, da parte del gestore di discarica o di impianto<br />

di incenerimento senza recupero di energia, il versamento alla regione del<br />

tributo speciale per il deposito in discarica di rifiuti solidi. Il versamento va<br />

effettuato entro il mese successivo alla scadenza del trimestre solare in cui sono<br />

state effettuate le operazioni di deposito. La scadenza attuale si riferisce al<br />

tributo dovuto per i rifiuti smaltiti nel trimestre settembre-dicembre 2003. Le<br />

modalità per il versamento del tributo e di presentazione della dichiarazione<br />

sono rimesse ad apposita normativa regionale. Per l’omessa o infedele registrazione<br />

delle operazioni di conferimento in discarica si applica la sanzione amministrativa<br />

commisurata al 50% del tributo relativo all’operazione. Detta sanzione è<br />

ridotta di un quarto qualora, entro il termine per ricorrere alle commissioni<br />

tributarie, intervenga adesione del contribuente e contestuale pagamento del<br />

tributo, se dovuto, e della sanzione. (Art. 3, commi 30 e 31, legge 28 dicembre<br />

1995, n. 549)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Gestori di discarica (impresa di<br />

stoccaggio definitivo) o di impianto<br />

di incenerimento senza recupero<br />

di energia<br />

Trimestrale 30 aprile 2004<br />

DICHIARAZIONE ANNUALE DEI RIFIUTI CONFERITI IN DISCARICA<br />

Scade il termine entro il quale il gestore dell’impresa di stoccaggio definitivo deve<br />

presentare alla regione di appartenenza la Dichiarazione annuale sulle quantità di<br />

rifiuti conferiti nell’anno precedente, nonché dei versamenti effettuati. Per l’omessa o<br />

infedele registrazione delle operazioni di conferimento in discarica si applica la sanzione<br />

amministrativa dal 200 al 440% del tributo relativo all’operazione. Per l’omessa o<br />

infedele dichiarazione si applica la sanzione da euro 103,29 a euro 516,46. La sanzione<br />

è ridotta di un quarto qualora, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie,<br />

intervenga adesione del contribuente e contestuale pagamento del tributo, se<br />

dovuto, e della sanzione. (Art. 3, commi 30 e 31, legge 28 dicembre 1995, n. 549)<br />

SOGGETTO PERIODICITÀ PROSSIMA SCADENZA<br />

Gestore dell’impresa di stoccaggio<br />

definitivo (discarica) di rifiuti<br />

Annuale 31 gennaio 2005<br />

10 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


IN SINTESI<br />

RUBRICA<br />

SINTESI<br />

Inserto<br />

SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

ARTICOLI .............................................................................................................................................................................. da pag. II<br />

<strong>Sicurezza</strong> delle macchine da cantiere: gli escavatori - Dopo un primo approfondimento dedicato alle terne (n.<br />

18/2003, pag. II), ed un secondo sulle gru a torre (n. 22/2003, pag. II), <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> prosegue la pubblicazione<br />

degli inserti dedicati alla sicurezza delle macchine da cantiere occupandosi degli escavatori. L’escavatore è tra le macchine<br />

movimento terra più versatili; può essere cingolato o gommato. Con l’escavatore si eseguono scavi di sbancamento,<br />

carico di materiale, scavi in sezione ristretta per fondazioni, canalizzazioni, sistemazioni idrauliche, formazioni di scarpate,<br />

argini fluviali, ecc. Se dotato di particolari accessori può posare manufatti, come armature e tubazioni e, al posto della<br />

benna, possono essere montate speciali attrezzature da lavoro come pinze idrauliche per il cesoiamento di manufatti in<br />

ferro e calcestruzzo. L’inserto propone un breve inquadramento normativo e un approfondimento che guida all’individuazione<br />

dei rischi mediante l’analisi delle principali caratteristiche e modalità di impiego, indica la documentazione<br />

necessaria a corredo della macchina e affronta il tema della formazione dell’operatore addetto alla conduzione. In<br />

chiusura, una check list guida al controllo delle condizioni della macchina.<br />

Speciale<br />

ARTICOLI ............................................................................................................................................................................. da pag.16<br />

Le novità in materia di ambiente e sicurezza (2ª parte) - Con l’emanazione della legge 31 ottobre 2003, n. 306, la<br />

legge comunitaria 2003, il legislatore ha delegato il Governo a procedere entro il 30 maggio 2005, ad un riassetto<br />

organico della disciplina sulla parità uomo-donna, dando attuazione alla direttiva 2002/73/CE del 23 settembre 2002,<br />

pubblicata in G.U.C.E. del 5 ottobre 2002, n. 269, che modifica la direttiva 76/207/CEE. In particolare, l’articolo 17 del<br />

nuovo provvedimento stabilisce dei principi generali di delega, finalizzati in primo luogo ad armonizzare le norme<br />

comunitarie con le disposizioni contenute nella legge n. 907/1977 e nella legge n. 125/1991. La legge comunitaria 2003<br />

apporta, inoltre, all’articolo 8, la «Modifica all’allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, recante<br />

attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle<br />

radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche». Come è facile comprendere anche solo dalla rubrica della<br />

norma, è ancora l’allegato relativo alle «Procedure di giustificazione e di ottimizzazione della ricerca scientifica comportante<br />

esposizioni a radiazioni ionizzanti» (cioè l’Allegato III) oggetto dell’intervento innovatore. Con questo intervento il<br />

legislatore ha cancellato un pesante vincolo alla ricerca che era imposto con riferimento a soggetti che comunque non<br />

avrebbero tratto alcun beneficio diretto dalla sperimentazione. In verità, più che operare una sostituzione del capoverso<br />

citato, il legislatore si è limitato ad “amputare” il precedente testo del suo periodo finale che imponeva che, in qui casi<br />

particolari, si rispettassero «i limiti di dose stabiliti per le persone del pubblico». I casi a cui si riferiva il legislatore erano<br />

appunto quelli relativi a soggetti che non avrebbero un beneficio diretto dall’esposizione a cui accettano di essere esposti<br />

(come invece potrebbe avere un paziente affetto da tumore o da patologie simili che si sottoponesse ad una nuova<br />

pratica radioterapeutica). Di tutta evidenza che quando la ricerca coinvolgerà questi soggetti, il ricercatore responsabile<br />

della ricerca stessa dovrà porre la massima attenzione alla giustificazione della attività, con riferimento non solo al rischio<br />

radiogeno ma anche ad altri eventuali rischi che la stessa possa comportare.<br />

Sempre mediante la comunitaria il Governo italiano ha deciso di dare attuazione a due direttive di particolare rilevanza<br />

per il trasporto marittimo: la 2003/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la<br />

direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo 1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da<br />

passeggeri e la 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di<br />

stabilità per le navi ro/ro da passeggeri. La loro rilevanza deriva dal fatto che tramite di esse viene data attuazione a<br />

livello comunitario per tutte le navi traghetto passeggeri (ro-ro passenger ferries) a quello che è noto come Stokholm<br />

agreement, con il quale è stato convenuto, da parte dei Paesi prospicienti i mari del Nord Europa, di adottare requisiti di<br />

stabilità per le navi passeggeri particolarmente rigorosi, in funzione anche delle condizioni di mare particolarmente<br />

avverso tipiche di queste regioni.<br />

Per quanto riguarda l’ambiente, la Comunitaria 2003 contiene novità in materia di IPPC, laddove, all’art. 22 prevede la<br />

delega al Governo per la completa attuazione della direttiva 96/61/CE, venendo così a colmare la lacuna legislativa del<br />

D.Lgs. n. 372/1999 che ha determinato una situazione a “macchia di leopardo”, in base alla quale, accanto a regioni dove<br />

l’autorizzazione integrata è ancora al palo, ve ne sono altre nelle quali iniziative isolate delle autorità locali hanno<br />

imposto l’attuazione della direttiva, causando per il sistema industriale di quelle aree costi non previsti nelle regioni<br />

confinanti. Le previsioni riguardano l’estensione delle disposizioni del D.Lgs. n. 372/1999 ai nuovi impianti e a quelli<br />

sostanzialmente modificati, anche tenendo conto di quanto previsto dalla Finanziaria 2003, ma anche la fornitura di<br />

un’indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell’autorizzazione integrata.<br />

Sempre in tema di IPPC l’art. 16 della Comunitaria 2003 restringe l’elenco degli impianti soggetti alla normativa IPPC,<br />

escludendo le unità di recupero di rifiuti non pericolosi.<br />

Altro settore interessato è quello della valutazione di impatto ambientale (VIA); in particolare, all’art. 15 sono state<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 11


SINTESI RUBRICA<br />

introdotte alcune novità, in recepimento dell’art. 2, paragrafo 3, direttiva 85/337/CEE e successive modifiche, che di fatto,<br />

escludono la procedura valutativa per singoli interventi disposti in via d’urgenza nei casi di calamità per i quali sia stato<br />

dichiarato lo stato di emergenza. Questa misura, pur ottemperando alla necessità di conciliare l’esigenza di poter<br />

eseguire con celerità gli interventi connessi a particolari situazioni emergenziali e quella, contrapposta, di fornire in ogni<br />

circostanza un’adeguata tutela dell’ambiente, solleva non poche perplessità; innanzitutto, c’è da chiedersi se fosse<br />

effettivamente necessario introdurre espressamente questa misura, già prevista dall’art. 2, legge n. 225/1992, istitutiva<br />

del Servizio nazionale della protezione civile; inoltre, restano poco chiare le motivazioni che hanno spinto il Legislatore a<br />

recepire con largo anticipo l’art. 2, direttiva 85/337/CE, soprattutto se si considera la prossima approvazione del “d.d.l.<br />

delega”, che dovrebbe riorganizzare la disciplina in materia di VIA.<br />

Chiude lo Speciale una tabella riepilogativa delle direttive comunitarie in materia ambientale o affine, oggetto della<br />

delega, e un approfondimento dedicato alla direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti.<br />

Sul n. 23/2003 sono state analizzate le novità della Comunitaria 2003 in materia di protezione dei lavoratori dalle<br />

vibrazioni, tutela dei non fumatori, terre e rocce da scavo, inquinamento acustico ambientale e tutela delle acque.<br />

Igiene e sicurezza<br />

ANTINCENDIO<br />

COMMENTO......................................................................................................................................................................... a pag. 41<br />

TESTO .................................................................................................................................................................................... a pag. 47<br />

Le novità del D.P.R. n. 340/2003 sugli impianti stradali di GPL - Il D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340, «Regolamento<br />

recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di GPL per autotrazione», pone fine ad uno<br />

degli iter di approvazione più lunghi tra le norme di sicurezza antincendio. Il nuovo D.P.R., oltre a razionalizzare le<br />

distanze di sicurezza e prevedere una capacità massima dei serbatoi di servizio più consona alle esigenze, prevede che le<br />

successive modifiche tecniche alla disciplina siano apportate con decreti del Ministero dell’Interno di concerto con quello<br />

delle Attività produttive. In sostanza, si supera una rigidità di questa norma non giustificata da alcuna fonte normativa<br />

che però ha determinato diversi problemi di adeguamento in un settore soggetto ad una continua evoluzione come<br />

quello della distribuzione dell’energia. Un ulteriore passo verso le esigenze degli utilizzatori dovrà essere compiuto con la<br />

specificazione dei requisiti dei prodotti, non menzionati tra le nuove disposizioni. Questo passo avverrà, verosimilmente,<br />

con un provvedimento che inquadrerà in un testo unico tutte le disposizioni vigenti in materia di impianti stradali di<br />

distribuzione di GPL. (in Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2003, n. 282)<br />

COMMENTO......................................................................................................................................................................... a pag. 56<br />

TESTO .................................................................................................................................................................................... a pag. 57<br />

I primi chiarimenti dei VVF sul D.P.R. n. 340/2003 sugli impianti stradali di GPL - A pochi giorni dalla pubblicazione<br />

del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340, «Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione<br />

stradale di G.P.L. per autotrazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2003, n. 282, una nota ministeriale<br />

inviata ai Comandi e alle Direzioni regionali VVF fornisce i primi chiarimenti applicativi. In particolare, con la letteracircolare<br />

Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile 11 dicembre 2003, Prot. n.<br />

P1545/4106/1 sott. 38, «Pubblicazione del D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340 - Chiarimenti ed indirizzi applicativi», il Ministero<br />

dell’Interno - Direzione Centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica - ha preso in esame i punti più importanti della<br />

nuova norma per dirimere alcuni dei possibili dubbi interpretativi che potevano sorgere sui prodotti da installare nei<br />

distributori, rilevanti ai fini della sicurezza in caso di incendio.<br />

IGIENE DI ALIMENTI E BEVANDE<br />

SINTESI .................................................................................................................................................................................. a pag. 68<br />

Emergenza BSE - Il decreto del Ministero della Sanità 16 ottobre 2003 è un provvedimento di armonizzazione nel<br />

sistema normativo italiano della disciplina comunitaria di cui al regolamento CE n. 1774/2002, e succ. modd., in materia di<br />

norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e di quella definita dal<br />

regolamento CE n. 999/2001, e succ. modd., a propria volta recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e<br />

l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, con contestuale abrogazione della precedente normativa<br />

emergenziale vigente in Italia in forza dell’ordinanza del Ministro della Sanità 27 marzo 2001 e del decreto del Ministero<br />

della Sanità 29 settembre 2000, e succ. modd., (le cui misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi<br />

trasmissibili sono da intendersi sostituite dalla nuova disciplina contenuta nel D.M. 16 ottobre 2003 in oggetto) (art. 9).<br />

Questa disciplina si rende, inoltre, ulteriormente necessaria nelle more dell’attuazione, in Italia, del citato regolamento<br />

(CE) n. 999/2000, in corso di traduzione presso gli organi competenti. (in Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 2003, n. 289 e<br />

all’indirizzo http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)<br />

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

ARTICOLO............................................................................................................................................................................. a pag. 58<br />

Dal 1˚ gennaio, anche per gli edifici non ad uso civile, attestazione di conformità obbligatoria - La legge n.<br />

46/1990 prevede, per gli impianti in edifici ad uso di civile abitazione, il rilascio, al termine dei lavori, di una dichiarazione<br />

di conformità degli impianti, da parte dell’impresa installatrice. Tale obbligo è stato esteso, dalla stessa legge (art. 1,<br />

comma 2) alle altre tipologie di edificio ma limitatamente agli impianti elettrici. Quindi, mentre per questi ultimi l’entrata<br />

in vigore del D.P.R. n. 380/2001, T.U. Edilizia, non muterà nulla; con l’entrata in vigore del Capo V dello stesso T.U., il 1˚<br />

gennaio 2004, per tutti gli altri impianti, soprattutto termici ed idraulici, ci sarà l’obbligo della dichiarazione di conformità.<br />

12 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


RUBRICA<br />

SINTESI<br />

SICUREZZA DEI PRODOTTI<br />

ARTICOLO............................................................................................................................................................................. a pag. 62<br />

Direttiva 89/106/CE: per i prodotti da costruzione marcati CE vietato prescrivere requisiti addizionali obbligatori<br />

- Recentemente la Commissione europea ha redatto due documenti interpretativi molto utili per l’implementazione<br />

della direttiva 89/106/CEE (CPD) sui prodotti da costruzione. Con il primo, intitolato No additional national requirements<br />

for CE marked products, i Servizi della Commissione europea ribadiscono il divieto per gli Stati membri di prescrivere<br />

requisiti addizionali obbligatori per prodotti che sono già sottoposti alla marcatura CE. Di fatto viene trattato il caso di<br />

alcuni Paesi membri che hanno introdotto nel loro ordinamento disposizioni atte ad aggiungere requisiti per prodotti<br />

che sono già soggetti alla direttiva. Con il secondo documento, The NPD option in the framework of the CPD, viene<br />

illustrato il caso in cui è consentito l’uso dell’opzione NPD, che permette ai fabbricanti di non dichiarare le prestazioni dei<br />

prodotti conformi alla direttiva. Si tratta di due position paper che, pur non avendo valenza giuridica, chiariscono alcuni<br />

importanti aspetti dell’applicazione della direttiva CPD.<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

COMMENTO......................................................................................................................................................................... a pag. 65<br />

TESTO .................................................................................................................................................................................... a pag. 67<br />

Formazione ASPP o RSPP: la circolare MinLavoro n. 39/2003 cerca di fare chiarezza sul D.Lgs. n. 195/2003 - A<br />

seguito delle numerosissime richieste di chiarimenti inoltrate al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, riguardanti il<br />

D.Lgs. n. 195/2003 sulle modifiche ed integrazioni al D.Lgs. n. 626/1994 ed inerente all’individuazione delle capacità e dei<br />

requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, il citato<br />

Ministero ha emanato, lo scorso 3 dicembre 2003, la circolare n. 39. L’obiettivo di questa circolare, pur tenendo presenti le<br />

competenze delle regioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ai sensi del nuovo Titolo V della Costituzione,<br />

è quello di fornire una serie d’indicazioni per un’omogenea applicazione della normativa inerente alla sicurezza e alla<br />

tutela della salute.<br />

MASSIMA E NOTA................................................................................................................................................................ a pag. 69<br />

Contravvenzioni colpose: inapplicabilità della continuazione - Le contravvenzioni in materia antinfortunistica<br />

sono reati di natura meramente colposa, ai quali non si applica l’istituto generale della continuazione, previsto dal Codice<br />

penale, essendo la natura colposa delle violazioni incompatibile con il requisito dell’unicità del disegno criminoso.<br />

(Cassazione penale, sez. IV, 17 aprile 2003, n. 18312)<br />

SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

MASSIMA E NOTA............................................................................................................................................................... a pag. 70<br />

Manutenzione delle macchine: la responsabilità dell’impresa - L’appalto a terzi, con autonomia organizzativa di<br />

impresa, dell’attività di manutenzione delle macchine di uno stabilimento industriale, non esonera l’appaltatore dall’obbligo<br />

di garanzia, a fini antinfortunistici, nei confronti di chiunque si trovi sul luogo di svolgimento dei lavori (fattispecie<br />

di infortunio occorso a dipendente del committente, con qualifica di preposto). (Cassazione penale, sez. IV, 2 maggio<br />

2003, n. 20045)<br />

SICUREZZA IN CANTIERE<br />

MASSIMA E NOTA ............................................................................................................................................................... a pag. 71<br />

Caduta dall’alto in cantiere: tutela oggettiva - Ove un infortunio si verifichi per inosservanza degli obblighi di<br />

sicurezza normativamente imposti, tale inosservanza non potrà non far carico, a titolo di colpa specifica, sul datore di<br />

lavoro e/o su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare, poco importando che ad infortunarsi sia stato un lavoratore<br />

subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all’ambito imprenditoriale, purché sia<br />

ravvisabile il nesso causale con l’accertata violazione. (Cassazione penale, sez. IV, 3 febbraio 2003, n. 4849)<br />

<strong>Ambiente</strong><br />

ACQUA<br />

MASSIMA E NOTA.............................................................................................................................................................. a pag. 105<br />

Inquinamento idrico e accadimenti naturali - In tema di tutela delle acque dall’inquinamento, non è consentito<br />

all’interessato invocare genericamente il caso fortuito o la forza maggiore in relazione ad accadimenti naturali che<br />

possono e devono essere previsti attraverso la positiva adozione di accorgimenti tecnici adeguati negli impianti di<br />

depurazione, atti ad evitare sversamenti inquinanti nell’ambiente, pur nel caso di rottura accidentale di tubi, guarnizioni<br />

o di arresto dell’energia. (Cassazione penale, sez. III, 14 gennaio 2003 n. 1054/03)<br />

ARIA<br />

DOCUMENTI ...................................................................................................................................................................... da pag. 74<br />

Gli ultimi interventi delle Dogane in materia di accise sui combustibili - Il D.L. n. 269/2003 (cosiddetto “maxi-decreto”),<br />

prima, e la legge di conversione n. 326/2003, poi, hanno introdotto una serie di novità in materia dI accise sui<br />

combustibili. Ora, visto anche l’approssimarsi di una serie di scadenze legate al pagamento di tali imposte, l’Agenzia delle<br />

Dogane ha emanato una serie di chiarimenti sul tema. In particolare, la nota 9 ottobre 2003, n. 4805/V/AGT precisa che «il<br />

beneficio concernente la riduzione dell’aliquota d’accisa relativa al gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti<br />

l’attività di autotrasporto con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e da alcune categorie di<br />

operatori del trasporto di persone» si applica anche al periodo 1˚ gennaio-31 dicembre 2003. La nota 4 dicembre 2003, n.<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 13


SINTESI RUBRICA<br />

5741/V/AGT, invece, interviene sulla presunta inapplicabilità, per il periodo 1˚ luglio-2 agosto 2003, della maggiorazione<br />

della riduzione di prezzo del gasolio e del GPL per riscaldamento rispetto a quella praticata nel primo semestre del 2003;<br />

al contrario, l’Amministrazione doganale ha chiarito come «l’incremento della riduzione di prezzo per il gasolio e il GPL<br />

per riscaldamento sia applicabile senza soluzione di continuità anche per il periodo 1˚ luglio- 2 agosto 2003». La nota 11<br />

dicembre 2003, n. 4996, infine, chiarisce come, per effetto della conversione in legge del D.L. n. 269/2003, siano stati<br />

fissati sia un termine per il versamento dell’acconto sulle immissioni in consumo degli oli minerali, ad eccezione del gas<br />

metano, e degli oli lubrificanti nonché dei bitumi di petrolio (27 dicembre 2003), sia una scadenza per il relativo<br />

conguaglio (16 gennaio 2004 per gli oli minerali e 31 gennaio 2004 per gli oli lubrificanti). Con riferimento a questi<br />

pagamenti, infine, viene chiarito come sia ammesso il versamento unitario, a condizione che «i relativi versamenti<br />

vengano effettuati entro il giorno 18 dello stesso mese, e comunque con esclusione della possibilità di effettuare la<br />

compensazione. Di conseguenza rimane ferma la possibilità di utilizzare il richiamato versamento unitario per il pagamento<br />

della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossido di azoto, dell’imposta di consumo sul carbone, coke di<br />

petrolio e sull’orimulsion da effettuare, ai sensi del sesto comma dell’art. 28 della Legge 23.12.2000, n. 388, entro il 27<br />

dicembre 2003. Resta invece esclusa tale possibilità relativamente all’accisa su alcole e bevande alcoliche per effetto del 4˚<br />

comma dell’art. 3 del D.Lgs. n. 504/1995».<br />

MASSIMA E NOTA.............................................................................................................................................................. a pag. 105<br />

Emissioni. Sfiati e ricambi d’aria - Non sussiste obbligo di autorizzazione prevista dal D.P.R. n. 203/1988 per gli impianti, e<br />

per i conseguenti punti di emissione in atmosfera, installati solo per esigenza di igiene o sicurezza degli ambienti di lavoro, in<br />

quanto l’allegato 1.23 del D.P.R. 25 luglio 1991 esclude espressamente tale obbligo per gli “sfiati e ricambi d’aria esclusivamente<br />

adibiti alla protezione e sicurezza degli ambienti di lavoro”. (Cassazione penale, sez. III, 1˚ aprile 2003, n. 15171/03)<br />

ENERGIA<br />

COMMENTO ........................................................................................................................................................................ a pag. 77<br />

TESTO ................................................................................................................................................................................... a pag. 81<br />

Parte della riforma del settore energetico anticipata dal decreto “anti black-out” - Il recente black-out di energia<br />

elettrica (il più grande della storia nazionale) non poteva non riflettersi sulla conversione del decreto-legge 29 agosto<br />

2003, n. 239, inerente alle «Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il<br />

recupero di potenza di energia elettrica», avvenuta a opera della legge 27 ottobre 2003, n. 290. Di conseguenza, il<br />

Governo, con la novella ha voluto anticipare anche parte delle disposizioni in materia di riforma del settore dell’energia<br />

attualmente in discussione al Parlamento (cosiddetto “decreto Marzano”). Tra le conferme, invece, la possibilità di<br />

prevedere misure straordinarie per l’esercizio delle centrali termoelettriche, al fine di garantire la sicurezza di funzionamento<br />

del sistema elettrico nazionale, anche ricorrendo a deroghe ai limiti per le emissioni in atmosfera e per le<br />

temperature degli scarichi idrici a valle delle centrali. Altre misure straordinarie riguardano la riprogrammazione dell’utilizzo<br />

degli impianti idroelettrici, la concentrazione delle manutenzioni, la possibile riattivazione di impianti in arresto di<br />

lunga durata e l’incremento della capacità interrompibile. Ulteriori novità riguardano gli indirizzi per lo sviluppo delle<br />

reti nazionali di trasporto di energia elettrica e di gas naturale, l’impossibilità - per le società operanti nel settore della<br />

produzione, importazione, distribuzione e vendita dell’energia elettrica e del gas naturale - di detenere, direttamente o<br />

indirettamente, quote superiori al 20% del capitale delle società che sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di<br />

trasporto di energia elettrica e di gas naturale, a decorrere dal 1˚ luglio 2007 e la realizzazione di impianti di produzione<br />

di energia elettrica e di terminali per la rigassificazione di gas naturale liquefatto. Grande attenzione, infine, per gli<br />

aspetti legati alla sicurezza e alla funzionalità del settore elettrico, con indicazioni circa gli standard di manutenzione ed<br />

efficienza degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza nominale maggiore di 10 MVA, degli impianti<br />

idroelettrici di pompaggio nonché alla semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di<br />

trasporto dell’energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici. (in Gazzetta Ufficiale<br />

del 28 ottobre 2003, n. 251).<br />

TESTO ................................................................................................................................................................................... a pag. 85<br />

COMMENTO ........................................................................................................................................................................ a pag. 86<br />

Sul doppio contatore per il gas più chiarezza dalle aziende erogatrici - L’interpretazione corretta della legge n.<br />

281/1998, recante «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti», impone all’impresa distributrice del gas di agire<br />

con trasparenza nei confronti del cliente, mediante l’indicazione di tutte quelle informazioni, quali ad esempio il diverso<br />

trattamento fiscale delle diverse forniture del gas a seconda del loro utilizzo, le quali consentano al consumatore,<br />

attraverso opportuni accorgimenti tecnici, di usufruire di un’aliquota fiscale ridotta (come per il gas per uso domestico al<br />

quale si applica l’IVA al 10% e non del 20%, come previsto per quello adibito a “uso riscaldamento”) e, in definitiva, di<br />

risparmiare sul servizio di somministrazione. Questa informazione omessa è fonte di responsabilità contrattuale nei<br />

confronti dell’impresa di distribuzione del gas non soltanto per la sua colpevole inerzia, ma anche poiché la predetta<br />

accortezza non rappresenta un rilevante costo di esercizio per la somministrante. Sul tema è intervenuto il Giudice di Pace<br />

di Davoli, che, con la sentenza 29 marzo 2003, n. 495, ha condannato una società erogatrice del gas a restituire all’utente,<br />

tenuto all’oscuro dell’opportunità della doppia applicazione fiscale, la somma maggiore di tributo IVA versata dal cliente<br />

nella misura del 20%, invece di quella più favorevole del 10% relativa alla fornitura di gas per la sola cottura dei cibi.<br />

(Giudice di Pace di Davoli 29 marzo 2003, n. 495)<br />

FINANZIAMENTI<br />

ARTICOLO ............................................................................................................................................................................ a pag. 89<br />

Il Ministero delle Attività Produttive regola l’accesso ai fondi “488” verdi - Con la pubblicazione della circolare<br />

14 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


RUBRICA<br />

SINTESI<br />

del Ministero delle Attività Produttive 5 agosto 2003, n. 946323, è partita la corsa all’accesso alla graduatoria speciale<br />

ambientale contenuta nella Misura 1.1 del bando “legge n. 488/1992 - settore industria”. La dotazione, pari a<br />

309.874.139,45 euro, è destinata esclusivamente a programmi di investimento finalizzati all’ottenimento di miglioramenti<br />

ambientali tramite l’adozione di tecnologie di processo eventualmente associate ad altre di abbattimento, nei settori<br />

dei rifiuti (pericolosi e non), della tutela idrica e dell’energia; è previsto anche un quarto ambito detto “multisettore”. I<br />

soggetti beneficiari sono le imprese operanti nei settori estrattivo e manifatturiero e di produzione e distribuzione di<br />

energia elettrica, di vapore e acqua calda nonché in quello delle costruzioni, identificate secondo determinati profili<br />

ISTAT; a queste si aggiungono le imprese fornitrici di servizi reali operanti nelle attività, individuate dal Ministero delle<br />

Attività Produttive, potenzialmente dirette a influire positivamente sullo sviluppo delle attività produttive agevolabili. I<br />

programmi di investimento possono essere realizzati mediante acquisto diretto, leasing o in entrambi i modi. Ulteriori<br />

informazioni riguardano l’ammissibilità o meno delle spese, la misura delle agevolazioni, le modalità per la presentazione<br />

delle domande, la valutazione del progetto nonché l’erogazione o l’eventuale revoca delle agevolazioni. Interessante<br />

è l’utilizzo di un indicatore ambientale”, il cui valore rappresenta il punteggio complessivo ottenuto dal programma di<br />

investimento, per la formazione delle graduatorie, che verranno successivamente pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.<br />

Territorialmente il bando rientra tra quelli dell’obiettivo 1, interessando, quindi, unità ubicate in Campania, Puglia,<br />

Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.<br />

SINTESI ................................................................................................................................................................................ a pag. 104<br />

“Sistema MO.S.E.” - La deliberazione del CIPE 29 settembre 2003, n. 72 reca ripartizione delle risorse assegnate, in<br />

termini di limiti di impegno, al «progetto per la salvaguardia della laguna e della città di Venezia: sistema MO.S.E.». (in<br />

Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2003, n. 282).<br />

RIFIUTI<br />

MASSIMA E NOTA......................................................................................................................................................... a pag. 106<br />

Gestione rifiuti nelle regioni a statuto speciale - La riserva di legge in materia di rifiuti attribuita alle regioni a<br />

statuto speciale è esclusivamente riferibile all’adeguamento delle disposizioni emanate dalle regioni a statuto speciale ai<br />

principi generali affermati nel D.Lgs. 22/1997, e non è invece estensibile alle norme contenute nel decreto che disciplinano<br />

le fattispecie criminose, per la cui emanazione è competente in via esclusiva il legislatore statale. (Cassazione penale,<br />

sez. III, 28 febbraio 2003, n. 9375/03)<br />

SOSTANZE PERICOLOSE<br />

SINTESI ................................................................................................................................................................................ a pag. 104<br />

Trasporto via mare - Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 17 novembre 2003 inserisce i «pneumatici<br />

tagliati in pezzatura grossolana» nell’appendice C del D.M. 22 luglio 1991 recante norme di sicurezza per il trasporto<br />

marittimo alla rinfusa di carichi solidi, indicando, altresì, le prescrizioni, osservazioni e prescrizioni particolari da osservare<br />

in fase di trasporto via nave. (in Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2003, n. 281)<br />

TUTELA AMBIENTALE<br />

SINTESI ................................................................................................................................................................................ a pag. 104<br />

Gestione emergenziale - Il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2003 proroga, fino al 31<br />

dicembre 2004, lo stato di emergenza ambientale determinatasi nel settore del traffico nella città di Catania, in<br />

conseguenza del protrarsi dei presupposti che avevano portato alla prima dichiarazione. (in Gazzetta Ufficiale del 12<br />

dicembre 2000, n. 288)<br />

VIA<br />

TESTO ................................................................................................................................................................................... a pag. 97<br />

COMMENTO ...................................................................................................................................................................... a pag. 101<br />

Novità in arrivo per le commissioni di VIA - Con la sentenza 1˚ ottobre 2003, n. 303 (si veda il n. 20/2003 di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>) la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 19, comma 2, decreto legislativo<br />

20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui, per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici, per i quali sia stato<br />

riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, non prevedeva che la Commissione speciale per la<br />

valutazione di impatto ambientale venisse integrata da componenti designati dalle regioni o province autonome<br />

interessate e dell’intero decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198. Di conseguenza, si è posta la questione relativa alla<br />

conformazione della disciplina vigente in materia di composizione delle commissioni di valutazione di impatto ambientale<br />

sia per gli insediamenti di natura strategica sia per la localizzazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica;<br />

il problema è stato risolto, al momento, con la pubblicazione del decreto legge 14 novembre 2003, n. 315. In<br />

particolare, la nuova commissione sarà composta da diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari,<br />

professionisti particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche e tra dirigenti<br />

della pubblica amministrazione; a questi si potrà affiancare un componente designato dalle regioni o dalle province<br />

autonome interessate per questioni legate al governo del territorio, ai porti e aeroporti civili e alle grandi reti di<br />

trasporto e di navigazione, riconosciuti in programmi, ovvero in convenzioni con i soggetti promotori o presentatori dei<br />

progetti sottoposti alla procedura di valutazione. Viene, infine, stabilito come i procedimenti di rilascio di autorizzazione<br />

alla installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche iniziati ai sensi del decreto legislativo 4 settembre<br />

2002, n. 198, e in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale 1˚ ottobre 2003, n. 303,<br />

saranno disciplinati dal D.Lgs. n. 259/2003 («Codice delle comunicazioni elettroniche»). I compensi spettanti al presidente<br />

e ai componenti saranno oggetto, invece, di un successivo decreto interministeriale. (in Gazzetta Ufficiale del 18<br />

novembre 2003, n. 268).<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 15


2 a parte<br />

Nel Supplemento Ordinario n. 173 alla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre<br />

2003, n. 266 è stata pubblicata la legge 31 ottobre 2003, n. 306,<br />

«Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza<br />

dell’Italia alle Comunità europee. Legge Comunitaria 2003». Tra le<br />

nuove deleghe attribuite al Governo per l’adozione delle direttive europee<br />

in materia di sicurezza e ambiente, rilevano quelle riguardanti le<br />

seguenti materie:<br />

● Igiene del lavoro: attuazione della direttiva 2002/73/CEsulla pariytà<br />

di trattamento tra uomini e donne e modifica dell’allegato III del D.Lgs.<br />

18/2000 di attuazione delle direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione<br />

sanitaria dai rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti;<br />

● <strong>Sicurezza</strong> dei trasporti: recepimento delle direttive 2003/24/CE sulle<br />

disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri e 2003/25/CE<br />

sui requisiti specifici di stabilità per le navi ro-ro da passeggeri;<br />

● IPPC: la delega al Governo per la completa attuazione della direttiva<br />

96/61/CE (artt. 16 e 22, Comunitaria 2003).<br />

● Rifiuti: la direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti (Allegato<br />

B alla Comunitaria 2003).<br />

● VIA: recepito l'art. 2, paragrafo 3, direttiva 85/337/CEE (art. 15, Comunitaria<br />

2003).<br />

Sul n. 23/2003 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> sono state analizzate le novità<br />

della Comunitaria 2003 in materia di:<br />

● protezione dei lavoratori dalle vibrazioni;<br />

● tutela dei non fumatori;<br />

● terre e rocce da scavo;<br />

● inquinamento acustico ambientale;<br />

● tutela delle acque.<br />

Contributi di:<br />

● Mario Gallo<br />

COMUNITARIA 2003<br />

● Elio Giroletti e Alberta Leonarda Vergine<br />

● Gianfranco Damilano<br />

● Luciano Butti<br />

● Marina Zalin<br />

● Andrea Martelli<br />

● Mara Chilosi


di Mario Gallo, docente di Diritto della <strong>Sicurezza</strong> del Lavoro presso il corso di perfezionamento<br />

per Consulenti del Lavoro dell’Università degli Studi di Cassino e componente del Comitato<br />

per la Formazione dell’AIAS<br />

Con l’emanazione della legge<br />

31 ottobre 2003, n. 306, la legge<br />

comunitaria 2003 (si veda<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n.<br />

23/2003, pag. 16), il Governo è<br />

stato delegato a procedere entro<br />

il 30 maggio 2005 ad un<br />

riassetto organico della disciplina<br />

sulla parità uomo-donna,<br />

dando attuazione alla direttiva<br />

2002/73/CE del 23 settembre<br />

2002, pubblicata in<br />

G.U.C.E. del 5 ottobre 2002, n.<br />

269, che modifica la direttiva<br />

76/207/CEE. In particolare, l’articolo<br />

17 del nuovo provvedimento<br />

stabilisce dei principi generali<br />

di delega, finalizzati in<br />

primo luogo ad armonizzare le<br />

norme comunitarie con le disposizioni<br />

contenute nella legge<br />

n. 907/1977 e nella legge n.<br />

125/1991.<br />

SPECIALE<br />

Esaminando gli aspetti più significativi<br />

delle disposizioni della<br />

legge comunitaria 2003 in materia<br />

di parità tra uomo e donna, cogliamo<br />

l’occasione di rivisitare anche brevemente<br />

l’istituto della tutela del diritto<br />

alla salute della donna, al fine di<br />

fare il punto sullo stato dell’arte di<br />

una materia che ancora oggi, forse,<br />

non è seguita con la debita attenzione<br />

da parte dei servizi di prevenzione e<br />

protezione (si veda la tabella 1).<br />

Armonizzazione<br />

ed effettività della parità<br />

Una prima osservazione che deve<br />

essere compiuta è che l’ordinamento<br />

nazionale già può essere considerato<br />

all’avanguardia con le citate leggi che<br />

affermano il divieto assoluto di qualsiasi<br />

forma di discriminazione fondata<br />

sul sesso per quanto riguarda l’accesso<br />

e le condizioni di lavoro (artt. 1, 3<br />

e 5, legge n. 907/1977). La violazione<br />

di questo principio di garanzia determina<br />

un illecito penale di natura contravvenzionale<br />

(art. 16, legge n.<br />

907/1977). Sul versante della tutela<br />

del diritto alla salute della donna lavoratrice<br />

oltre agli articoli 32 Cost. e<br />

2087 c.c. il sistema normativo è stato<br />

integrato nel corso del tempo dal<br />

D.Lgs. n. 626/1994, dal D.Lgs. n.<br />

645/1996 e dal Testo Unico contenuto<br />

nel D.Lgs. n. 151/2001, definendo<br />

un articolato insieme di garanzie per<br />

la salute e la sicurezza delle lavoratrici.<br />

In questo contesto il legislatore nel<br />

cercare di dare attuazione alla predetta<br />

direttiva 2002/73/CE, ha fissato alcune<br />

linee strategiche finalizzate non<br />

COMUNITARIA 2003<br />

Articolo<br />

Modificati anche il D.Lgs. n. 198/2000 sulle radiazioni ionizzanti e il D.Lgs. n. 28/2001 sulla sicurezza dei traghetti ro-ro<br />

Legge Comunitaria 2003: entro il 2005<br />

nuove disposizioni sulla parità uomo-donna<br />

solo a garantire il riassetto organico<br />

dell’istituto ma anche a far sì che si<br />

realizzi l’effettiva applicazione del<br />

principio di parità di trattamento tra<br />

uomini e donne in materia di lavoro,<br />

in tutti i settori sia pubblici che privati,<br />

assicurando che le differenze di<br />

genere non siano causa di discriminazione<br />

diretta o indiretta, in un’ottica<br />

che tenga conto delle condizioni relative<br />

allo stato matrimoniale o di famiglia,<br />

per quanto attiene a molteplici<br />

aree tra le quali le condizioni di lavoro<br />

(art. 17, comma 1, lett. a-c). Per<br />

raggiungere tale obiettivo il Governo<br />

è stato delegato ad emanare delle misure<br />

di promozione del principio di<br />

parità uomo-donna, attraverso diversi<br />

strumenti come la contrattazione collettiva,<br />

i codici di comportamento, gli<br />

scambi di esperienze e pratiche, il monitoraggio<br />

della prassi sui luoghi di<br />

lavoro (art. 17, comma 1, lett. e).<br />

Il rischio mobbing:<br />

la nozione di molestie<br />

L’art. 17, comma 1, lett. b), ridefinisce<br />

le nozioni di discriminazione diretta<br />

e indiretta. Infatti, con il primo termine<br />

si deve intendere la fattispecie in<br />

cui «una persona è trattata meno favorevolmente,<br />

in base al sesso, di quanto<br />

sia, sia stata o sarebbe trattata<br />

un’altra in una situazione analoga»,<br />

mentre l’indiretta ricorre quando «una<br />

disposizione, un criterio o una prassi,<br />

apparentemente neutri, mettono o possono<br />

mettere in una situazione di particolare<br />

svantaggio le persone di un<br />

determinato sesso, rispetto a persone<br />

dell’altro sesso, salvo che, nel caso di<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 19


COMUNITARIA 2003<br />

Articolo<br />

attività di lavoro, caratteristiche specifiche<br />

di sesso costituiscano requisiti<br />

essenziali al loro svolgimento».<br />

In realtà, questi concetti generali<br />

già erano presenti nel nostro ordinamento<br />

e la vera novità sono le definizioni<br />

di «molestia» edi«molestia sessuale»<br />

che compaiono per la prima<br />

volta nel panorama normativo italiano.<br />

Infatti, la fattispecie della molestie<br />

ricorre quando «viene posto in essere,<br />

per ragioni connesse al sesso, un comportamento<br />

indesiderato e persistente,<br />

avente lo scopo o l’effetto di violare<br />

la dignità di una persona o di creare<br />

un clima intimidatorio, ostile e degradante,<br />

tenuto conto delle circostanze,<br />

anche ambientali».<br />

Come sottocategoria sono, invece,<br />

qualificate le molestie sessuali, che<br />

ricorrono quando il predetto comportamento<br />

abbia «in maniera manifesta<br />

una connotazione sessuale».<br />

In ogni caso, molestie e molestie<br />

sessuali, da un lato, costituiscono delle<br />

gravi discriminazioni mentre, dall’altro,<br />

rappresentano una delle forme<br />

del rischio di mobbing, ossia secondo<br />

la definizione formulata dal medico<br />

tedesco Heinz Leymann negli anni<br />

’80, il terrore psicologico sul posto di<br />

lavoro consistente in «una modalità<br />

di comunicazione ostile e non etica<br />

diretta sistematicamente da uno o più<br />

soggetti verso un solo individuo che è<br />

così spinto e mantenuto in una condizione<br />

di impotenza».<br />

Le predette azioni mobbizzanti rappresentano<br />

veri e propri attacchi alla<br />

salute della lavoratrice e, come tali,<br />

devono essere prevenuti e trattati come<br />

autentici rischi professionali di<br />

cui il datore di lavoro dovrà tener conto<br />

sia nella valutazione dei rischi con-<br />

SPECIALE<br />

dotta ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n.<br />

626/1994 sia ai fini dell’organizzazione<br />

del lavoro in quanto «nell’affidare<br />

i compiti ai lavoratori, deve tenere<br />

conto delle capacità e delle condizioni<br />

degli stessi in rapporto alla loro<br />

salute e alla sicurezza» (art. 4, comma<br />

5, lett. c), D.Lgs. n. 626/1994).<br />

Responsabilità<br />

del datore di lavoro<br />

La prevenzione delle discriminazioni<br />

richiede anche un’attenta valutazione<br />

dei contenuti degli interventi informativi<br />

e formativi ex artt. 21-22,<br />

D.Lgs. n. 626/1994, che dovranno concentrarsi<br />

sempre più su questi temi [1] .<br />

Infatti, è innegabile che se negli<br />

ultimi anni la tutela della donna si è<br />

notevolmente rafforzata è pur vero<br />

che si assiste ad un’organizzazione<br />

aziendale con maggiori turnover del<br />

personale e una maggiore presenza di<br />

lavoratrici rispetto al passato che rendono<br />

sempre più difficile un corretto<br />

controllo delle relazioni sociali all’interno<br />

degli ambienti di lavoro.<br />

Pertanto, la formazione dovrebbe<br />

avere sia la funzione di sensibilizzare<br />

il personale su questo tema delicato,<br />

sia di dissuadere ogni forma di comportamento<br />

discriminatorio.<br />

Altro aspetto delicato è la responsabilità<br />

del datore qualora nei luoghi di<br />

lavoro la lavoratrice sia oggetto di molestie<br />

da parte dei colleghi.<br />

Su questo aspetto non vi è alcun<br />

dubbio che l’art. 2087 c.c. obbliga il<br />

datore di lavoro a prevenire tali situazioni<br />

mediante un’attività di vigilanza.<br />

Pertanto, la sua eventuale inerzia<br />

di fronte a questi comportamenti per i<br />

quali è possibile associare un nesso<br />

causale con malattie inerenti alla sfera<br />

neuropsichica e psicosomatica, legitti-<br />

ma la vittima ad avanzare richiesta di<br />

riconoscimento del cosiddetto danno<br />

biologico, sancito dalla Corte Costituzionale<br />

nel 1986 che lo ha definito un<br />

danno al valore uomo, in tutte le sue<br />

manifestazioni esistenziali (benessere,<br />

salute, rapporti familiari, sociali,<br />

sessuali, ecc.).<br />

Conclusioni<br />

Da questa breve analisi emerge un<br />

dato di fatto: la parità uomo-donna<br />

rimane un obiettivo da raggiungere<br />

ma oggi, forse, è più vicino grazie<br />

alla direttiva 2002/73/CE, che mira a<br />

rafforzare questo principio d’uguaglianza.<br />

In tale ottica sarebbe auspicabile<br />

che il decreto attuativo dell’art.<br />

17 della legge n. 306/2003 ponesse in<br />

primo piano il ruolo dei servizi di<br />

prevenzione e protezione (SPP) in<br />

quanto i comportamenti discriminatori<br />

(molestie, compressione o addirittura<br />

mancato riconoscimento dei diritti<br />

delle lavoratrici madri, ecc.) costituiscono<br />

evidenti rischi professionali. Viceversa,<br />

fino ad oggi, i SPP sono stati<br />

poco interessati a tali problematiche:<br />

lo dimostra il fatto che nella prassi<br />

professionale è frequente riscontrare<br />

documenti di valutazione dei rischi in<br />

aziende a connotazione femminile in<br />

cui le prescrizioni dell’art. 11 del<br />

D.Lgs. n. 151/2001 non sono assolutamente<br />

osservate [2] .<br />

Di non minore importanza è la promozione<br />

di una formazione mirata a<br />

sviluppare nell’ambito lavorativo la<br />

cultura della parità che, da un lato,<br />

consentirà al datore di lavoro di prevenire<br />

futuri contenziosi e dall’altro favorirà<br />

una crescita della qualità delle<br />

risorse umane e migliori condizioni di<br />

salute, in sintonia con quanto prescritto<br />

della direttiva 2002/73/CE del 23<br />

settembre 2002. l<br />

[1] In tema d’informazione appare utile ricordare che l’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 151/2001, prescrive che l’obbligo previsto<br />

dall’art. 21 del D.Lgs. n. 626/1994 comprende anche quello d’informare le lavoratrici e i RLS sui risultati della valutazione dei<br />

rischi e delle conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate a favore delle lavoratrici madri. L’evasione di tale<br />

obbligo può qualificarsi come discriminazione.<br />

[2] Ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. n. 151/2001, in materia di tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici in gravidanza o in<br />

puerperio o allattamento, agli effetti della valutazione di cui all’art. 4, comma 1, D.Lgs. n. 626/1994, il datore di lavoro «valuta<br />

i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici,<br />

processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C, nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione dell’Unione<br />

europea, individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare». Per un approfondimento si vedano anche la circolare<br />

del Ministero del Lavoro 16 dicembre 2002, n. 3328 e le linee direttrici UE.<br />

20 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


SPECIALE<br />

COMUNITARIA 2003<br />

Articolo<br />

TABELLA 1<br />

Quadro di sintesi dei principali obblighi del datore di lavoro<br />

in materia di parità uomo-donna e di tutela delle lavoratrici<br />

● Tutela dell’integrità psico-fisica delle lavoratrici, vigilando anche affinché negli ambienti di lavoro non si<br />

sviluppino comportamenti discriminatori o molestie così come definite dall’art. 17, comma 1, lett. b), della<br />

legge 306/03;<br />

● valutazione dei rischi (art. 4, D.Lgs. n. 626/1994);<br />

● adozione di misure di prevenzione e protezione;<br />

● informazione e formazione (artt. 21-22, D.Lgs. 626/94);<br />

● tutela delle lavoratrici in gravidanza o in puerperio o in allattamento, nel rispetto delle seguenti prescrizioni<br />

generali:<br />

- valutazione dei rischi, tenendo conto che la stessa deve essere effettuata anche senza la presenza di lavoratrici<br />

in gravidanza (art. 11, D.Lgs. n. 151/2001);<br />

- divieto di adibire le lavoratrici in gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio al trasporto e al sollevamento di<br />

pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri previsti negli allegati A e B del D.Lgs. n. 151/2001 (art. 7, D.Lgs.<br />

n. 151/2001);<br />

- divieto assoluto di adibire a lavoro le donne durante i due mesi precedenti la data presunta del parto (elevati a<br />

tre per i lavori gravosi o pregiudizievoli) e durante i tre mesi dopo il parto (art. 16, D.Lgs. n. 151/2001);<br />

- se la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non è possibile per motivi organizzativi o produttivi, il<br />

datore di lavoro deve adibire la lavoratrice a mansioni equivalenti o inferiori a quelle svolte dandone contestuale<br />

informazione scritta al servizio ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio (art. 12,<br />

comma 2, D.Lgs. n. 151/2001).<br />

- divieto di adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6 (lavoro notturno) dall’accertamento dello stato di gravidanza<br />

fino al compimento di un anno di età del bambino (art. 53, D.Lgs. n. 151/2001).<br />

Con la Comunitaria modificato il D.Lgs. n. 187/2000<br />

sull’impiego medico delle radiazioni ionizzanti<br />

A cura di Elio Giroletti, esperto qualificato ed esperto in fisica medica dell’Università di Pavia<br />

e Alberta Leonarda Vergine, docente di Diritto penale dell’ambiente nell’ Università di Pavia<br />

È noto che l’impiego medico delle radiazioni ionizzanti costituisce dopo il radon, la principale fonte di<br />

esposizione a sorgenti di radiazioni dei cittadini della Unione Europea e dei Paesi industrializzati [1] . La dose<br />

media assorbita da ciascun individuo della popolazione durante le esposizioni mediche viene stimata mediamente<br />

in 1,5-2 mSv/anno e l’Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che un accurato programma di<br />

qualità radiologica sia in grado di ridurre sensibilmente (anche del 50%) il carico di lavoro nelle radiologie, sia<br />

in termini di esposizione dei pazienti nelle indagini radiodiagnostiche sia in termini di costi economici.<br />

Il decreto legislativo del 26 maggio 2000, n. 187, pubblicato sul S.O. n. 105 alla Gazzetta Ufficiale del 7 luglio<br />

2000 n.157, contiene la maggior parte delle norme oggi vigenti in materia di esposizione alle radiazioni<br />

ionizzanti di pazienti e di persone che assistono i pazienti nella diagnostica o terapia medica e di volontari<br />

nella ricerca (ad esempio, vige ancora, sia pure modificato rispetto alla versione originale, l’art. 108 del D.Lgs.<br />

n. 230/1995). La normativa in questione ha abrogato espressamente (cfr. art. 15, comma 1), a far tempo dal 1˚<br />

gennaio 2001, gli artt. dal 109 al 114 del D.Lgs. n. 230/1995 che, a loro volta, avevano sostituito il D.P.R. n.<br />

185/1964 che aveva regolato «la materia per oltre un trentennio, in modo per altro soddisfacente con<br />

riferimento ai criteri di tutela della salute ed alle cognizioni tecnico-scientifiche del tempo» [2] . Le principali<br />

modifiche ed integrazioni alla normativa previgente sono state tempestivamente segnalate su questa rivista [3] .<br />

Il decreto, poco dopo la sua entrata in vigore, ha subito modifiche; una disamina delle innovazioni così<br />

apportate è rinvenibile in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n, 9/2002, pag. 21, nell’articolo di Riccardo Di Liberto, Programmi<br />

di ricerca medica e biomedica: più libertà per l’impiego di radiazioni ionizzanti.<br />

Ancora una volta con una legge comunitaria, la legge 31 ottobre 2003, n. 306, è stata apportata, dall’articolo<br />

8, una ulteriore «Modifica all’allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, recante attuazione<br />

della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni<br />

ionizzanti connesse ad esposizioni mediche». Come è facile comprendere anche solo dalla rubrica della norma,<br />

è ancora l’allegato relativo alle «Procedure di giustificazione e di ottimizzazione della ricerca scientifica<br />

comportante esposizioni a radiazioni ionizzanti» (cioè l’Allegato III) oggetto dell’intervento innovatore. In<br />

particolare, nell’art. 8 si afferma che il terzo capoverso del numero 4 dell’allegato è completamente sostituito<br />

dal seguente disposto: «Allorché non è ipotizzabile beneficio diretto la giustificazione deve essere particolarmente<br />

accurata e tenere conto dell’utilità sociale attesa. Oltre il rischio da radiazioni va considerato anche<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 21


COMUNITARIA 2003<br />

Articolo<br />

SPECIALE<br />

ogni altro rischio associato o aggiuntivo che la ricerca possa comportare». Con questo intervento il legislatore<br />

ha cancellato un pesante vincolo alla ricerca che era imposto con riferimento a soggetti che comunque non<br />

avrebbero tratto alcun beneficio diretto dalla sperimentazione. In verità, più che operare una sostituzione del<br />

capoverso citato, il legislatore si è limitato ad “amputare” il precedente testo del suo periodo finale che<br />

imponeva che, in quei casi particolari, si rispettassero «i limiti di dose stabiliti per le persone del pubblico». I casi<br />

a cui si riferiva il legislatore erano appunto quelli relativi a soggetti che non avrebbero (avranno) un beneficio<br />

diretto dall’esposizione a cui accettano di essere esposti (come invece potrebbe avere un paziente affetto da<br />

tumore o da patologie simili che si sottoponesse ad una nuova pratica radioterapeutica).<br />

Di tutta evidenza che quando la ricerca coinvolgerà questi soggetti, il ricercatore responsabile della ricerca<br />

stessa dovrà porre la massima attenzione alla giustificazione della attività, con riferimento non solo al rischio<br />

radiogeno ma anche ad altri eventuali rischi che la stessa possa comportare.<br />

La ricerca, come tutte le altre del resto, dovrà comunque passare al vaglio del Comitato etico che la dovrà<br />

autorizzare e che dovrà, a sua volta, porre particolare attenzione anche agli aspetti di ottimizzazione, al fine di<br />

ridurre al minimo, compatibilmente con le esigenze della ricerca, le dosi assorbite dai soggetti esposti, come<br />

previsto dal decreto in norme ad oggi non (ancora) modificate.<br />

––––––––––––––––––––––––––––––<br />

(1) In questo senso A.L. Vergine, E. Giroletti, Radiazioni ionizzanti: protezione della popolazione, dei lavoratori e dei pazienti,<br />

Napoli, 2003, pag. 150 e segg.<br />

(2) Grillo, Radiazioni ionizzanti in strutture sanitarie e responsabilità penali, inRiv. pen. 1999, pag. 817.<br />

(3) E. Giroletti, Protezione delle persone esposte a radiazioni ionizzanti per indagini e trattamenti medici, in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>,<br />

n. 15/2000, pag. 16.<br />

I criteri di sicurezza dello Stockholm agreement<br />

saranno applicati anche alle navi operanti nel Mediterraneo<br />

di Gianfranco Damilano, Responsabile RINA Corporate Communication<br />

La legge 31 ottobre 2003, n. 306, legge Comunitaria 2003, dà al Governo italiano mandato di dare attuazione a<br />

diverse direttive. Tra queste sono di particolare rilevanza per il trasporto marittimo la 2003/24/EC del Parlamento<br />

europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, che modifica la direttiva 98/18/CE del Consiglio, del 17 marzo<br />

1998, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, e la 2003/25/EC del Parlamento<br />

europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da<br />

passeggeri.<br />

La loro rilevanza deriva dal fatto che tramite di esse viene data attuazione a livello comunitario per tutte le navi<br />

traghetto passeggeri (ro-ro passenger ferries) a quello che è generalmente noto come Stokholm agreement.<br />

Va ricordato che con il cosiddetto Stokholm agreement era stato convenuto da parte dei Paesi prospicienti i<br />

mari del Nord Europa di adottare requisiti rigorosi di stabilità per le navi passeggeri, in funzione anche delle<br />

condizioni di mare particolarmente avverso come è presumibile aspettarsi in queste regioni. L’adozione di<br />

norme più severe, che in particolare prevedessero soluzioni strutturali della nave tali da impedire l’ingresso<br />

d’acqua sul ponte garage dei traghetti, era stata motivata dall’analisi delle condizioni che avevano portato al<br />

naufragio della nave traghetto Estonia, affondata nel corso di un viaggio dalla Finlandia alla Svezia nel 1994,<br />

con la perdita di oltre 850 persone. Lo Stokholm agreement era stato finora adottato solo per navi che<br />

operavano nei mari del Nord Europa.<br />

Un pacchetto di proposte della Commissione Trasporti dell’UE, presentato nell’aprile 2002, per uniformare gli<br />

standard di sicurezza delle navi traghetto aveva preso in considerazione l’opportunità di estendere tali norme<br />

anche alle navi operanti nel Mediterraneo e nelle acque dell’Atlantico lungo le coste occidentali dell’Europa. Le<br />

direttive 2003/24/EC e 2003/25/E, che entreranno in vigore per tutti i Paesi comunitari il 1˚ ottobre 2004,<br />

imporranno quindi a tutte le navi costruite dopo questa data di soddisfare ai particolari criteri di stabilità<br />

previsti dall’accordo. Anche le navi già esistenti a quella data dovranno essere adeguate ai nuovi criteri secondo<br />

un calendario che prevederà la piena rispondenza alle nuove norme tra il 2010 ed il 2015. Le norme in questione<br />

avranno forza sia per le navi che hanno bandiera dei Paesi comunitari sia per quelle registrate in altri Paesi ma<br />

che effettuano servizi di linea da o verso un porto di uno Stato membro, impiegate in viaggi internazionali.<br />

È evidente nelle direttive in questione l’intenzione di introdurre livelli di sicurezza uniformi per tutte le navi che<br />

operano in ambito comunitario. Queste direttive introducono anche requisiti di maggiore sicurezza per le<br />

persone a ridotta mobilità come anziani e disabili.<br />

Si tratta, come facilmente rilevabile, di importanti innovazioni che coinvolgono aspetti progettuali e costruttivi<br />

di queste tipologie di navi che si stanno imponendo sempre più nei trasporti marittimi. È presumibile che<br />

mentre per le navi costruite avendo già in mente gli obblighi dello Stockolm agreement le innovazioni previste<br />

fin dal progetto potranno essere facilmente attuate, per le navi già in esercizio l’adeguamento potrà comportare<br />

modifiche strutturali così impegnative da non renderle economicamente sostenibili, comportando quindi una<br />

loro radiazione dai traffici tra porti comunitari. Il costo dell’adozione di queste norme aggiuntive di sicurezza è<br />

previsto, per gli armatori di Francia, Grecia, e Italia in circa 85 milioni di euro.<br />

22 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


di Luciano Butti, Butti Peres & Partner, avvocati - Verona<br />

L’art. 22 della Comunitaria 2003<br />

ha delegato il Governo alla completa<br />

attuazione della direttiva<br />

96/61/CE (IPPC), al fine di colmare<br />

la lacuna legislativa del D.Lgs.<br />

n. 372/1999. In particolare, dovrebbero<br />

essere estese le disposizioni<br />

vigenti, limitate agli impianti<br />

industriali esistenti, ai<br />

nuovi impianti e a quelli sostanzialmente<br />

modificati, anche tenendo<br />

conto di quanto previsto<br />

dalla Finanziaria 2003. Inoltre,<br />

dovrebbe essere fornita un’indicazione<br />

esemplificativa delle autorizzazioni<br />

già in atto, da considerare<br />

assorbite nell’autorizzazione<br />

integrata, mentre dovrebbe<br />

essere realizzato un adeguamento<br />

delle previsioni di cui<br />

agli articoli 216 e 217, Testo unico<br />

delle leggi sanitarie, di cui al<br />

regio decreto 27 luglio 1934, n.<br />

1265, alla normativa nazionale<br />

e comunitaria in materia di autorizzazione<br />

integrata ambientale.<br />

L’art. 16, legge n.<br />

306/2003, infine, esclude dalla<br />

disciplina IPPC gli impianti di recupero<br />

di rifiuti non pericolosi.<br />

SPECIALE<br />

Secondo l’art. 22, legge 31 ottobre<br />

2003, n. 306 (Comunitaria<br />

2003; in S.O. n. 173 alla Gazzetta<br />

Ufficiale del 15 novembre 2003, n.<br />

266), il Governo ha un anno di tempo<br />

per adottare un decreto legislativo per<br />

l’integrale attuazione della direttiva<br />

96/61/Ce sulla prevenzione e la riduzione<br />

integrate dell’inquinamento, mediante<br />

modifiche al decreto legislativo<br />

4 agosto 1999, n. 372 [1] .<br />

Per comprendere il contesto entro<br />

il quale le nuove norme si dovranno<br />

inserire, è necessario ricordare i contenuti<br />

della direttiva comunitaria, e quelli<br />

del decreto legislativo n. 372/1999<br />

con il quale era stato avviato un iniziale<br />

(e peraltro assai ridotto e “teorico”)<br />

recepimento.<br />

La direttiva comunitaria 24 settembre<br />

1996, n. 96/61/CE [2] , sulla prevenzione<br />

e riduzione integrata dell’inquinamento<br />

(IPPC) contiene due fondamentali<br />

obiettivi:<br />

● adozione delle misure necessarie<br />

«per il pieno coordinamento della<br />

procedura e delle condizioni di autorizzazione,<br />

quando sono coinvolte<br />

più autorità competenti, al fine di<br />

garantire un approccio integrato effettivo<br />

di tutte le autorità competenti<br />

per questa procedura» (art. 7);<br />

● inserimento, fra le prescrizioni<br />

dell’autorizzazione integrata, di valori<br />

limite di emissione, parametri e<br />

misure tecniche, basati sulle migliori<br />

tecniche disponibili [3] (art. 9,<br />

COMUNITARIA 2003<br />

Articolo<br />

L’articolo 16 esclude dalla disciplina gli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi<br />

La legge n. 306/2003 delega il Governo<br />

per l’attuazione della direttiva IPPC<br />

comma 4), nella definizione risultante<br />

nell’art. 2, n. 11 della direttiva.<br />

La generalità degli studiosi aveva,<br />

sin dall’inizio, sottolineato la necessità<br />

di un’attuazione della direttiva<br />

in linea con le aspettative - in<br />

questo caso convergenti - delle imprese<br />

e degli enti addetti al controllo<br />

degli inquinamenti industriali. Si<br />

trattava dunque:<br />

● di adottare un concetto ampio di<br />

«controllo integrato degli inquinamenti»<br />

(analogo a quello da tempo accolto<br />

dall’OCSE);<br />

● di istituire un’unica procedura autorizzatoria<br />

per gli aspetti ambientali<br />

(anziché procedure soltanto coordinate);<br />

● di cogliere l’occasione offerta<br />

dalla direttiva IPPC per procedere<br />

una volta per tutte sulla strada della<br />

semplificazione della normativa ambientale.<br />

Il rischio era ed è, invece, quello<br />

che la procedura di controllo integrato<br />

si aggiunga alle altre già vigenti, determinando<br />

un’ulteriore complicazione<br />

del quadro normativo e procedurale.<br />

Vale la pena, quindi, di riflettere<br />

su quale sia oggi - nel momento in cui<br />

la nuova legge comunitaria invita il<br />

Governo a recepire integralmente la<br />

direttiva - lo stato della sua attuazione.<br />

Per rispondere a questa domanda,<br />

è necessario considerare il D.Lgs. 4<br />

agosto 1999, n. 372.<br />

Dal punto di vista formale e mera-<br />

[1] «Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento» (in Gazzetta Ufficiale<br />

del 26 ottobre 1999, n. 252). Si veda anche il n. 21/1999 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

[2] In G.U.C.E. L del 10 ottobre 1996, n. 257.<br />

[3] Così definite dalla direttiva comunitaria: «la più efficiente e avanzata fase di sviluppo di attività e relativi metodi di esercizio<br />

(segue)<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 23


COMUNITARIA 2003<br />

Articolo<br />

mente cronologico, il decreto legislativo<br />

è stato emanato nel rispetto del<br />

termine previsto dalla richiamata direttiva<br />

per il recepimento, da parte<br />

degli Stati membri, del proprio dettato<br />

(stabilito dall’art. 21 della direttiva<br />

96/61/CE in tre anni dalla data di pubblicazione<br />

sulla Gazzetta Ufficiale delle<br />

Comunità Europee, avvenuta il 10<br />

ottobre 1996).<br />

Dal punto di vista sostanziale, peraltro,<br />

gli obiettivi fondamentali della<br />

direttiva comunitaria 96/61/ CE sono<br />

stati in parte ignorati e, in parte, rinviati,<br />

quanto all’applicazione pratica,<br />

a un futuro lontano e incerto.<br />

La concreta attuazione dei due<br />

obiettivi (sopra menzionati), attorno<br />

ai quali ruota l’intero e complesso<br />

apparato delle disposizioni contenute<br />

nella direttiva, dovrebbe realizzarsi,<br />

principalmente, attraverso i seguenti<br />

strumenti concreti:<br />

● in linea di principio, e salve limitatissime<br />

eccezioni, nessun nuovo<br />

impianto deve funzionare, dopo la<br />

messa in applicazione della direttiva,<br />

senza un’autorizzazione ambientale<br />

integrata che prescriva,<br />

SPECIALE<br />

con le modalità indicate dalla direttiva<br />

medesima, l’adozione delle migliori<br />

tecnologie disponibili (art. 4<br />

della direttiva);<br />

● sempre a decorrere dalla messa<br />

in applicazione della direttiva, devono<br />

essere immediatamente applicate<br />

agli impianti esistenti le disposizioni<br />

elencate dall’art. 5, comma<br />

2, direttiva medesima.<br />

● le ulteriori disposizioni elencate<br />

dall’art. 5, comma 1, direttiva<br />

devono essere invece rese applicabili<br />

agli impianti già esistenti entro<br />

(e non oltre) 8 anni dal suo<br />

recepimento.<br />

Dalla lettura del D.Lgs. n. 372/<br />

1999 è agevole, invece, evincere che<br />

esso non ha avviato, se non in una<br />

parte minima e trascurabile, i tre concreti<br />

strumenti ora descritti e, conseguentemente,<br />

non consente, quantomeno<br />

nel breve o medio periodo, il<br />

raggiungimento dei due basilari obiettivi<br />

sopra menzionati (autorizzazione<br />

unica o almeno integrata e obbligo di<br />

applicare le migliori tecnologie disponibili<br />

per il contenimento delle emissioni).<br />

E, infatti, per gli impianti nuovi<br />

nessuna disposizione della direttiva<br />

sulla prevenzione e riduzione integrate<br />

dell’inquinamento è stata resa<br />

concretamente applicabile, dal momento<br />

che tutto il D.Lgs. n.<br />

372/1999 compie un riferimento<br />

espresso ai soli impianti esistenti,<br />

come definiti dall’art. 2, n. 4.<br />

Ciò risulta inequivocabilmente<br />

(oltre che dalla relazione di accompagnamento<br />

del decreto) dall’esplicito<br />

tenore testuale dell’art. 1, comma 2,<br />

secondo il quale «il presente decreto<br />

disciplina il rilascio, il rinnovo e il<br />

riesame della autorizzazione integrata<br />

ambientale degli impianti esistenti,<br />

nonché le modalità di esercizio<br />

degli impianti medesimi».<br />

In questo contesto, appare del tutto<br />

enigmatica e decisamente sorprendente<br />

la disposizione contenuta nell’art.<br />

15, comma 1, secondo la quale agli<br />

impianti nuovi «per quanto non disciplinato<br />

nella normativa emanata in<br />

attuazione della direttiva comunitaria<br />

in materia di valutazione dell’impatto<br />

ambientale, si applicano le norme del<br />

presente decreto» [4] .<br />

indicanti l’idoneità pratica di determinate tecniche a costituire, in linea di massima, la base dei valori limite di emissione intesi<br />

ad evitare oppure, ove ciò si riveli impossibile, a ridurre in modo generale le emissioni e l’impatto sull’ambiente nel suo<br />

complesso. Nel determinare le migliori tecniche disponibili, occorre tenere conto in particolare degli elementi di cui all’allegato<br />

IV. In particolare si intende per:<br />

a) “tecniche”, sia le tecniche impiegate sia le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura dell’impianto;<br />

b) “disponibili”, le tecniche sviluppate su una scala che ne consenta l’applicazione in condizioni economicamente e tecnicamente<br />

valide nell’ambito del pertinente comparto industriale, prendendo in considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto<br />

che siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purché il gestore possa avervi accesso a condizioni ragionevoli;<br />

c) “migliori”, le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell’ambiente nel suo complesso».<br />

Le principali decisioni della Corte costituzionale le quali chiariscono il significato e le implicazioni del concetto di “migliore<br />

tecnologia disponibile” sono:<br />

- Corte Cost. n. 127/1990, riguardante in particolare la sopportabilità dei costi delle MTD;<br />

- Corte Cost. n. 312/1996, che ha esplicitamente riferito la nozione di migliori tecniche disponibili, che l’impresa ha l’obbligo<br />

di adottare, non soltanto alle applicazioni tecnologiche generalmente praticate, ma anche agli accorgimenti organizzativi e<br />

procedurali altrettanto genericamente acquisiti.<br />

[4] L’obiettivo dell’attuazione congiunta della direttiva sulla VIA e di quella sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento,<br />

espresso nella legge 24 aprile 1998, n. 128 «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza<br />

dell’Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997)» (in S.O. n. 88 alla Gazzetta Ufficiale del 7 maggio 1998, n.<br />

104), è riapparso nell’art. 2, comma 3, di un progetto di legge in materia di VIA presentato nella scorsa legislatura, ma non<br />

approvato, che così disponeva: «il provvedimento di valutazione di impatto ambientale (... ) costituisce autorizzazione<br />

ambientale integrata, comprensiva, e quindi sostitutiva, di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari in materia<br />

ambientale, anche di competenza delle Regioni e degli Enti locali». Questo provvedimento, obbligatorio e vincolante -<br />

proseguiva il medesimo articolo - «individua, descrive e valuta, in modo appropriato ed integrato ed in un’unica procedura per<br />

ciascun caso e conformemente agli articoli seguenti, gli effetti diretti ed indiretti, negativi e positivi, di un progetto e delle sue<br />

principali alternative sull’uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull’aria, sul clima, sul<br />

paesaggio, sui beni materiali e sul patrimonio culturale e sull’interazione tra detti fattori e valuta inoltre le condizioni per la<br />

realizzazione e l’esercizio delle opere e degli impianti».<br />

Più recentemente, il d.d.l. governativo sui Testi unici ambientali (in avanzata fase di approvazione parlamentare) si propone di<br />

delegare il Governo a predisporre (fra l’altro) un unico Testo unico che riguardi, insieme, VIA e IPPC.<br />

24 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


Il D.M. 23 novembre 2001, recante<br />

«Dati, formato e modalità della<br />

comunicazione di cui all’art. 10,<br />

comma 1, del decreto legislativo 4<br />

agosto 1999, n. 372» [5] , ha tentato<br />

di avviare l’attuazione - sempre però<br />

per i soli impianti esistenti - della<br />

“direttiva IPPC”, prevedendo:<br />

● l’obbligo, per i “gestori di complessi<br />

IPPC” (fra i quali molti gestori di<br />

impianti di trattamento rifiuti), di trasmettere<br />

all’autorità competente - entro<br />

il 1˚ giugno 2002 - i dati identificativi<br />

del complesso e, nel caso siano<br />

superati i valori soglia, anche le evidenze<br />

relative alle emissioni del 2001;<br />

● l’obbligo per i medesimi soggetti le<br />

cui emissioni superano i valori soglia<br />

di trasmettere annualmente all’autori-<br />

SPECIALE<br />

Testo coordinato del punto 5.3, Allegato I al decreto legislativo<br />

4 agosto 1999, n. 372 con l’art. 16, legge 31 ottobre 2003, n. 306<br />

Allegato 1<br />

Categorie di attività industriali di cui all’art. 1<br />

tà competente e all’ANPA entro il 30<br />

aprile - a partire dal 2003 - i dati sulle<br />

emissioni relativi all’anno precedente;<br />

● le modalità per la successiva elaborazione<br />

informatica dei dati a cura dell’ANPA<br />

[6] .<br />

L’attuazione del D.M. 23 novembre<br />

2001 presenta per le imprese<br />

estremi di particolare delicatezza<br />

- i quali richiedono una valutazione<br />

preventiva e attenta da effettuarsi<br />

caso per caso - in quanto<br />

viene richiesto di comunicare alle<br />

autorità, nella sostanza, una situazione<br />

critica (superamento dei valori<br />

soglia).<br />

Infine, va ricordato che la «legge<br />

comunitaria per il 2001» (legge 1˚<br />

marzo 2002, n. 39) [7] già conteneva<br />

Legge 31 ottobre 2003, n. 306<br />

COMUNITARIA 2003<br />

Articolo<br />

(omissis)<br />

5. Gestione dei rifiuti<br />

(omissis)<br />

5.3. Impianti per l’eliminazione dei rifiuti quali definiti nell’allegato II A della direttiva n. 75/442/CEE ai punti D 8, D<br />

9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno.<br />

(art. 41) una delega al Governo a<br />

recepire integralmente la direttiva<br />

96/61/CE cosiddetta IPPC, con due<br />

importanti precisazioni:<br />

● la necessità di estendere il recepimento<br />

(che il D.Lgs. n. 372/1999 ha<br />

avviato per gli impianti esistenti) anche<br />

agli impianti nuovi;<br />

● la necessità che vengano indicate<br />

le autorizzazioni da considerarsi assorbite<br />

in quella integrata.<br />

Questa delega, però, è rimasta<br />

completamente inattuata; conseguentemente,<br />

la legge Comunitaria<br />

2003 - qui in commento - è stata<br />

costretta a occuparsi nuovamente<br />

della materia. In essa vengono indicati<br />

- quanto alle caratteristiche che<br />

l’attuazione della direttiva dovrà<br />

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia<br />

alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003<br />

in S.O. n. 173 alla Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2003, n. 266<br />

Art. 22<br />

Delega al Governo per l’integrale attuazione della direttiva 96/61/CE<br />

sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento<br />

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto<br />

legislativo per l’integrale attuazione della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento,<br />

mediante modifiche al decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:<br />

a) estensione delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 372 del 1999, limitate agli impianti industriali esistenti,<br />

anche ai nuovi impianti e a quelli sostanzialmente modificati, anche tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 77,<br />

comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;<br />

b) indicazione esemplificativa delle autorizzazioni già in atto, da considerare assorbite nell’autorizzazione integrata;<br />

c) adeguamento delle previsioni di cui agli articoli 216 e 217 del Testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27<br />

luglio 1934, n. 1265, alla normativa nazionale e comunitaria in materia di autorizzazione integrata ambientale.<br />

[5] In S.O. n. 29 alla Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2002, n. 37. Si vedano anche i nn. 8-9-10-11-12/2003 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

[6] Su quest’ultimo punto si veda L. Soardo, IPPC: dal decreto 29 maggio 2003 nuove indicazioni sul formulario in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

n. 20/2003, pag. 72.<br />

[7] In S.O. n. 54 alla Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2002, n. 72.<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 25


COMUNITARIA 2003<br />

Articolo<br />

avere - i tre seguenti criteri direttivi:<br />

● estensione delle disposizioni del<br />

citato decreto legislativo n. 372/<br />

1999, limitate agli impianti industriali<br />

esistenti, anche ai nuovi impianti<br />

e a quelli sostanzialmente<br />

modificati, anche tenendo conto di<br />

quanto previsto dall’articolo 77,<br />

comma 3, legge 27 dicembre 2002,<br />

n. 289 [8] ;<br />

● indicazione esemplificativa delle<br />

autorizzazioni già in atto, da<br />

considerare assorbite nell’autorizzazione<br />

integrata;<br />

● adeguamento delle previsioni<br />

di cui agli articoli 216 e 217, Testo<br />

unico delle leggi sanitarie, di cui al<br />

regio decreto 27 luglio 1934, n.<br />

1265 [9] , alla normativa nazionale e<br />

comunitaria in materia di autorizzazione<br />

integrata ambientale.<br />

Rispetto ai criteri direttivi previ-<br />

SPECIALE<br />

sti dalla (inattuata) delega contenuta<br />

nella legge comunitaria per il 2001,<br />

due sono le principali novità:<br />

● il riferimento all’articolo 77,<br />

comma 3, legge 27 dicembre<br />

2002, n. 289, secondo il quale «Sono<br />

soggetti ad autorizzazione integrata<br />

ambientale statale tutti gli<br />

impianti esistenti, nonché quelli di<br />

nuova realizzazione, relativi alle<br />

attività industriali di cui all’articolo<br />

1, comma 1, del decreto del<br />

Presidente del Consiglio dei ministri<br />

10 agosto 1988, n. 377 [10] ,<br />

rientranti nelle categorie elencate<br />

nell’allegato I della direttiva<br />

96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre<br />

1996»;<br />

● l’esplicita previsione dell’adeguamento<br />

della normativa sulle industrie<br />

insalubri alle disposizioni sulla autorizzazione<br />

integrata ambientale.<br />

L’art. 16, Comunitaria 2003<br />

Inoltre l’art. 16, legge comunitaria<br />

restringe l’elenco degli impianti<br />

soggetti alla normativa IPPC, escludendo<br />

gli impianti di recupero di<br />

rifiuti non pericolosi.<br />

Occorre augurarsi che la delega<br />

contenuta nell’ultima comunitaria<br />

venga finalmente attuata e ciò anche<br />

al fine di consentire una applicazione<br />

generalizzata e uniforme in<br />

tutta Italia della direttiva 96/61/CE.<br />

Oggi, infatti, mentre in molte regioni<br />

l’autorizzazione integrata è ancora<br />

un oggetto sconosciuto, in altre<br />

(ad esempio le Marche e le Province<br />

di Trento e di Bolzano) iniziative<br />

isolate delle autorità locali hanno<br />

imposto [11] l’attuazione della direttiva,<br />

causando per il sistema industriale<br />

di quelle aree costi non previsti<br />

nelle regioni confinanti. l<br />

[8] «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)» (in S.O. n. 240 alla<br />

Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2002, n. 305).<br />

[9] In Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1934, n. 186.<br />

[10] Tale norma elenca le seguenti categorie di impianti:<br />

a) raffinerie di petrolio greggio, nonché alcuni impianti di gassificazione e di liquefazione;<br />

b) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW;<br />

c) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all’eliminazione definitiva dei residui radioattivi;<br />

d) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio;<br />

e) alcuni impianti per l’estrazione o trasformazione di amianto;<br />

f) impianti chimici integrati;<br />

g) tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 m di lunghezza;<br />

autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni<br />

controllate e sulle quali sono vietati tra l’altro l’arresto e la sosta di autoveicoli; strade extraurbane, o tratti di esse, a quattro o più<br />

corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie;<br />

h) porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a battelli con stazza<br />

superiore a 1.350 t;<br />

i) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o stoccaggio a terra;<br />

l) alcuni impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole;<br />

m) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con<br />

tracciato di lunghezza superiore a 15 km;<br />

n) alcuni oleodotti e gasdotti;<br />

o) alcuni impianti di stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici e di gas naturali;<br />

p) alcuni impianti termoelettrici;<br />

q) alcuni impianti per la produzione dell’energia idroelettrica;<br />

r) stoccaggio di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 t;<br />

s) impianti di gassificazione e liquefazione;<br />

t) impianti destinati: al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; alla produzione o all’arricchimento di combustibili<br />

nucleari; al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi; esclusivamente allo stoccaggio<br />

(previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione<br />

o l’arricchimento di combustibili nucleari irradiati, per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi;<br />

u) alcune attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento minerallurgico delle sostanze minerali di miniera.<br />

[11] Con norme peraltro di assai dubbia costituzionalità, alla luce della competenza “esclusiva” dello Stato per la tutela<br />

dell’ambiente, introdotta dalla legge costituzionale n. 3/2001 «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione» (in<br />

Gazzetta Ufficiale del 24 ottobre 2001, n. 248). Si vedano anche i nn. 7/2002 e 17/2002, ma anche il più recente intervento di E.<br />

Mariotti, VIA, elettrosmog e “legge obiettivo”: giudizi di costituzionalità della Consulta in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 20/2003 di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>, pag. 103.<br />

26 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


SPECIALE<br />

TRA LE DIRETTIVE DELL’ALLEGATO B ALLA COMUNITARIA 2003<br />

ANCHE LA 2000/76/CE SULL’INCENERIMENTO DEI RIFIUTI<br />

a cura di Marina Zalin, avvocato - Butti Peres & Partner, Verona<br />

COMUNITARIA 2003<br />

Articolo<br />

Secondo quanto disposto dall’art. 1, comma 1, legge 31 ottobre 306, recante «Norme per l’adempimento<br />

degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità Europee (Comunitaria<br />

2003)», il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi necessari allo scopo di dare attuazione alle<br />

direttive comprese negli allegati A e B alla legge stessa.<br />

Tra le altre direttive indicate nell’Allegato B è annoverata anche la 2000/76/CE del Parlamento europeo<br />

e del Consiglio del 4 dicembre 2000 sull’incenerimento dei rifiuti [1] .<br />

Nata dal riesame del programma della Comunità europea a favore dell’ambiente e di uno sviluppo<br />

sostenibile nonché dall’esigenza di stabilire limiti all’emissione di alcuni inquinanti atmosferici quali gli<br />

ossidi di azoto, il biossido di zolfo, i metalli pesanti e le diossine, favorendo così la protezione dei<br />

cittadini dai rischi derivanti da questo inquinamento e promuovendo l’integrazione nel dettato normativo<br />

dei progressi tecnici in materia di controllo delle emissioni derivanti dai procedimenti di incenerimento,<br />

la direttiva stabilisce i requisiti minimi per le condizioni di esercizio, relativi a tutti gli impianti di<br />

incenerimento e coincenerimento dei rifiuti. Basata su un approccio integrato, impone valori limite<br />

aggiornati per le emissioni atmosferiche, cui si aggiungono anche valori limite per gli scarichi nell’acqua.<br />

Quando fu presentata la proposta della direttiva in esame, il regime comunitario in materia di incenerimento<br />

dei rifiuti comprendeva le direttive 89/369/CEE [2] e 89/429/CEE [3] (impianti esistenti e nuovi<br />

impianti di incenerimento dei rifiuti urbani) e 94/67/CE [4] (incenerimento dei rifiuti pericolosi). La<br />

direttiva è diretta a colmare le lacune delòla precedente legislazione; oltre all’incenerimento dei rifiuti<br />

urbani non pericolosi, il suo campo di applicazione comprende, infatti, anche l’incenerimento dei rifiuti<br />

non pericolosi diversi da quelli urbani (come i fanghi di depurazione, i pneumatici e i residui di origine<br />

medica) e dei rifiuti pericolosi che erano stati esclusi dalla direttiva 94/67/CE (come gli oli usati e i<br />

solventi).<br />

Fatte salve le specifiche disposizioni transitorie contenute negli Allegati, le disposizioni della direttiva<br />

2000/76/CE dovrebbero essere applicate, per gli impianti esistenti, a partire dal 28 dicembre<br />

2005.<br />

Per i nuovi impianti:<br />

● ossia quelli che non rientrano nella definizione di «impianto di incenerimento o coincenerimento esistente»<br />

di cui all’articolo 3,<br />

● nonché quelli fissi o mobili adibiti alla produzione di energia o di beni materiali funzionanti e dotati, ove<br />

richiesto, di autorizzazione conformemente alla normativa comunitaria in vigore che iniziano a coincenerire<br />

rifiuti entro il 28 dicembre 2004,<br />

le norme di cui alla direttiva in esame dovevano essere applicate dal 28 dicembre 2002 (data in cui<br />

non era ancora stata attuata la direttiva, nonostante la previsione dell’art. 21 secondo il quale gli Stati<br />

membri avrebbero dovuto emanare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie<br />

per conformarsi alla direttiva entro un termine di due anni a decorrere dalla data della sua entrata<br />

in vigore).<br />

In tabella 1 viene riportata una breve sintesi dei contenuti della direttiva 2000/76/CE.<br />

–––––––––––––––––––––––––––––<br />

(1) In G.U.C.E. L del 28 dicembre 2000, n. 332.<br />

(2) «Direttiva 89/369/CEE dell’8 giugno 1989, concernente la prevenzione dell’inquinamento atmosferico provocato dai<br />

nuovi impianti di incenerimento dei rifiuti urbani» (in G.U.C.E. L del 14 giugno 1989, n. 163).<br />

(3) «Direttiva 89/429/CEE del 21 giugno 1989 concernente la riduzione dell’inquinamento atmosferico provocato dagli<br />

impianti esistenti di incenerimento dei rifiuti urbani» (in G.U.C.E. L del 15 luglio 1989, n. 203).<br />

(4) «Direttiva 94/67/CE del Consiglio del 16 dicembre 1994 sull’incenerimento dei rifiuti pericolosi» (in G.U.C.E. L del 31<br />

dicembre 1994, n. 365).<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 27


COMUNITARIA 2003<br />

Articolo<br />

Obiettivi Obiettivo principale della direttiva è quello di prevenire o ridurre, per quanto<br />

possibile, l’inquinamento dell’atmosfera, dell’acqua e del terreno provocato dall’incenerimento<br />

e dal coincenerimento dei rifiuti e i relativi rischi per la salute<br />

umana. (Art. 1)<br />

Campo di applicazione Tutti gli impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti, ad esclusione degli<br />

impianti sperimentali utilizzati a fini di ricerca, sviluppo e sperimentazione,<br />

per migliorare il processo di incenerimento che trattano meno di 50 tonn. di rifiuti<br />

all’anno e di quelli che gestiscono:<br />

● rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali;<br />

● rifiuti vegetali derivanti dalle industrie alimentari di trasformazione, se l’energia<br />

termica generata è recuperata;<br />

● rifiuti vegetali fibrosi derivanti dalla pasta di carta grezza e dalla produzione di<br />

carta, se il processo di coincenerimento viene effettuato sul luogo di produzione e<br />

l’energia termica generata è recuperata;<br />

● rifiuti di legno a eccezione di quelli che possono contenere composti organici<br />

alogenati o metalli pesanti, a seguito di un trattamento protettivo o di rivestimento,<br />

inclusi in particolare i rifiuti di legno di questo genere derivanti dai rifiuti<br />

edilizi e di demolizione;<br />

● rifiuti di sughero;<br />

● rifiuti radioattivi;<br />

● rifiuti animali,<br />

● rifiuti derivanti dalla prospezione e dallo sfruttamento delle risorse petrolifere<br />

e di gas negli impianti offshore e inceneriti a bordo di quest’ultimi.<br />

(Art. 2)<br />

Impianto<br />

di incenerimento<br />

Impianto<br />

di coincenerimento<br />

SPECIALE<br />

Direttiva 2000/76/CE: sintesi<br />

TABELLA 1<br />

Qualsiasi unità e attrezzatura tecnica fissa o mobile destinata al trattamento<br />

termico dei rifiuti con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione.<br />

In questa definizione sono inclusi l’incenerimento mediante ossidazione dei rifiuti<br />

nonché altri procedimenti di trattamento termico, quali, ad esempio, i procedimenti<br />

del plasma, sempreché le sostanze risultanti dal trattamento siano successivamente<br />

incenerite. La definizione include:<br />

● il sito e l’insieme dell’impianto di incenerimento, comprese le linee di incenerimento;<br />

● i luoghi di ricezione e di stoccaggio;<br />

● le installazioni di pretrattamento in loco;<br />

● i sistemi di alimentazione in rifiuti in combustibile e in aria;<br />

● la caldaia;<br />

● le installazioni di trattamento dei gas di scarico;<br />

● le installazioni di trattamento o stoccaggio in loco dei residui e delle acque reflue;<br />

● il camino, i dispositivi e i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di<br />

registrazione e di sorveglianza delle condizioni di incenerimento.<br />

(Art. 3, punto 4)<br />

Qualsiasi impianto fisso o mobile la cui funzione principale consiste nella<br />

produzione di energia o di prodotti materiali e che utilizza rifiuti come<br />

combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a un<br />

trattamento termico a fini di smaltimento. Se il coincenerimento avviene in<br />

modo che la funzione principale dell’impianto non consiste nella produzione di<br />

energia o di prodotti materiali bensì nel trattamento termico dei rifiuti, l’impianto è<br />

considerato un impianto di incenerimento. La definizione include:<br />

● il sito e l’insieme dell’impianto di incenerimento, comprese tutte le linee di<br />

coincenerimento;<br />

● i luoghi di ricezione e di stoccaggio;<br />

● le installazioni di pretrattamento in loco;<br />

● i sistemi di alimentazione in rifiuti, in combustibile e in aria;<br />

● la caldaia, le installazioni di trattamento del gas di scarico;<br />

● le installazioni in loco di trattamento o stoccaggio dei residui e delle acque reflue;<br />

● il camino;<br />

● i dispositivi e i sistemi di controllo delle operazioni di incenerimento, di registrazione<br />

e di sorveglianza delle condizioni di incenerimento.<br />

(Art. 3, punto 5)<br />

28 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


Autorizzazione Tutti gli impianti di incenerimento o di coincenerimento devono essere<br />

autorizzati. La licenza, rilasciata dall’autorità competente, elenca esplicitamente<br />

le categorie e le quantità di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, che<br />

possono essere trattati, la capacità di incenerimento o di coincenerimento<br />

dell’impianto e specifica le procedure di campionamento e misurazione utilizzate.<br />

(Art. 4)<br />

Consegna e ricezione<br />

dei rifiuti<br />

Prima di procedere all’accettazione dei rifiuti nell’impianto di incenerimento<br />

o di coincenerimento il gestore deve adottare tutte le precauzioni necessarie<br />

al fine di evitare o limitare effetti negativi sull’ambiente e sulla<br />

salute umana; in particolare, per la ricezione di rifiuti pericolosi nell’impianto<br />

egli deve conoscere i dati di carattere amministrativo sul processo produttivo,<br />

la composizione fisica e chimica e le caratteristiche di pericolosità del<br />

rifiuto stesso. (Art. 5)<br />

Condizioni di esercizio Per garantire la combustione completa dei rifiuti, la direttiva stabilisce<br />

l’obbligo per tutti gli impianti di mantenere il gas derivante dall’incenerimento<br />

e dal coincenerimento a una temperatura minima di 850 ˚C<br />

per almeno 2 secondi. Se sono inceneriti rifiuti pericolosi contenenti oltre<br />

l’1% di sostanze organiche alogenate, espresse in cloro, la temperatura è<br />

portata ad almeno 1.100 ˚C per almeno due secondi.<br />

L’energia termica generata dal processo di incenerimento deve essere recuperata<br />

nella misura del possibile. (Art. 6)<br />

Valori limite Gli impianti di incenerimento devono essere progettati, costruiti e attrezzati in<br />

modo da non superare i valori limite di emissione indicati nell’Allegato<br />

V alla direttiva; essi concernono i metalli pesanti, le diossine e i furani, il<br />

monossido di carbonio (CO), le polveri, il carbonio organico totale (COT), il<br />

cloruro di idrogeno (HCL), il fluoruro di idrogeno (HF), il biossido di zolfo (SO 2),<br />

il monossido di azoto (NO) e il biossido di azoto (NO 2).<br />

I valori limite delle emissioni atmosferiche per gli impianti di coincenerimento<br />

sono indicati nell’Allegato II. (Art. 7)<br />

Acque provenienti<br />

dalla depurazione<br />

dei gas di scarico<br />

È necessaria un’autorizzazione per le acque reflue e gli scarichi provenienti<br />

dal processo di depurazione dei gas di scarico. La licenza<br />

garantirà che siano rispettati i valori limite di emissione stabiliti dall’Allegato<br />

IV alla direttiva. Le acque piovane o provenienti da operazioni di<br />

estinzione di incendi devono essere raccolte e analizzate prima di essere<br />

scaricate. (Art. 8)<br />

Residui La quantità e la nocività dei residui del processo di incenerimento<br />

devono essere ridotte al minimo; i residui vengono riciclati per quanto<br />

possibile. Nel trasporto dei residui secchi devono essere prese le opportune<br />

precauzioni per evitarne la dispersione nell’ambiente. Inoltre, devono essere<br />

effettuate prove per stabilire le caratteristiche fisiche e chimiche, nonché il<br />

potenziale inquinante dei vari residui. (Art. 9)<br />

Controlli La direttiva prevede l’installazione obbligatoria di sistemi di misura che<br />

permettono di tenere sotto controllo i parametri e i limiti di emissione<br />

pertinenti. Le prescrizioni relative alla misurazione sono specificate nelle<br />

autorizzazioni secondo quanto disposto dall’art. 11. Le emissioni nell’atmosfera<br />

e nelle acque sono misurate periodicamente a norma dell’Allegato III e<br />

dell’articolo 11, direttiva. (Art. 10)<br />

Accesso<br />

alle informazioni<br />

SPECIALE<br />

COMUNITARIA 2003<br />

Articolo<br />

Le domande di nuove autorizzazioni per impianti di incenerimento<br />

sono accessibili al pubblico, affinché possa esprimere le proprie osservazioni<br />

prima della decisione dell’autorità competente. Gli impianti aventi una<br />

capacità nominale di due o più tonnellate l’ora sono tenuti a fornire all’autorità<br />

una relazione annua relativa al funzionamento e alla sorveglianza dell’impianto.<br />

L’autorità competente redige e rende accessibile al pubblico un<br />

elenco degli impianti aventi una capacità nominale inferiore a due tonnellate.<br />

(Art. 12)<br />

Sanzioni Spetta agli Stati membri, in sede di attuazione della direttiva, prevedere le<br />

sanzioni (amministrative e penali) applicabili in caso di violazione delle disposizioni<br />

in essa contenute. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate<br />

e dissuasive. (Art. 19)<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 29


COMUNITARIA 2003<br />

Articolo<br />

di Andrea Martelli, Butti Peres & Partner, avvocati - Verona<br />

L'art. 15, della Comunitaria<br />

2003, ha introdotto alcune novità<br />

in materia di VIA, in recepimento<br />

dell’art. 2, paragrafo 3,<br />

direttiva 85/337/CEE e successive<br />

modifiche. In particolare, è prevista<br />

l’esclusione dalla procedura<br />

valutativa per singoli interventi<br />

disposti in via d’urgenza nei casi<br />

di calamità per i quali sia stato<br />

dichiarato lo stato di emergenza,<br />

nel tentativo di conciliare<br />

l’esigenza di poter eseguire con<br />

celerità gli interventi connessi a<br />

particolari situazioni emergenziali<br />

e quella, contrapposta, di<br />

fornire in ogni circostanza una<br />

adeguata tutela dell’ambiente.<br />

Al di là delle possibili ricadute,<br />

resta da chiedersi se fosse effettivamente<br />

necessario introdurre<br />

espressamente tale misura, già<br />

prevista dall’art. 2, legge n.<br />

225/1992, istitutiva del Servizio<br />

nazionale della protezione civile,<br />

considerando anche il largo<br />

anticipo con cui è stato recepito<br />

l’art. 2, direttiva 85/337/CE, fatto<br />

di per sé inspiegabile alla luce<br />

della prossima approvazione del<br />

“ddl delega”<br />

SPECIALE<br />

Le disposizioni nell’art.15 della Comunitaria 2003, che attua l’art.2, direttiva 85/337/CE<br />

Per le situazioni in stato di emergenza<br />

interventi urgenti attuati senza la VIA<br />

Con l’art. 15, legge 31 ottobre<br />

2003, n. 306 (Comunitaria<br />

2003; in S.O. n. 173 alla Gazzetta<br />

Ufficiale del 15 novembre 2003, n.<br />

266), il Legislatore ha inteso recepire<br />

direttamente - vale a dire, senza delegare<br />

a provvedervi il Governo - l’art. 2,<br />

paragrafo 3, direttiva 85/337/CEE [1]<br />

in materia di valutazione di impatto<br />

ambientale (VIA), recentemente riformato<br />

a opera della direttiva del<br />

Parlamento Europeo 26 maggio<br />

2003, n. 2003/35/ CE [2] , che prevede<br />

la partecipazione del pubblico nell’elaborazione<br />

di taluni piani e programmi<br />

in materia ambientale e modifica<br />

le direttive del Consiglio<br />

85/337/CEE e 96/61/CE relativamente<br />

alla partecipazione del pubblico e<br />

all’accesso alla giustizia.<br />

Nel fare ciò, esso interviene aggiungendo<br />

un ulteriore tassello al già<br />

frammentario e disorganico quadro<br />

normativo italiano in materia di<br />

VIA, frutto di una stratificazione di<br />

disposizioni con cui, in maniera episodica,<br />

sono stati di volta in volta<br />

disciplinati singoli aspetti della materia,<br />

senza tuttavia costruire un corpo<br />

di norme omogeneo e coerente.<br />

È opportuno, infatti, ricordare, in<br />

estrema sintesi, che alla base della<br />

disciplina sulla VIA vi è ancora il<br />

regime “transitorio” introdotto dall’art.<br />

6, legge n. 349/1986 [3] , e dai<br />

relativi decreti di attuazione<br />

(D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377 [4]<br />

e D.P.C.M. 27 dicembre 1988 [5] ), a<br />

cui si sono man mano aggiunte, sempre<br />

a livello statale:<br />

● le numerose disposizioni contenute<br />

nella legislazione di settore volte a<br />

estendere la sfera di operatività dell’istituto<br />

a tipologie di interventi che<br />

in origine non vi erano ricompresi;<br />

● gli articoli 14 e 14-quater, legge n.<br />

241/1990 [6] , (così come riformati, da<br />

ultimo, dalla legge n. 340/2000) [7] ;<br />

● gli articoli 34, 35 e 71, D.Lgs. n.<br />

112/1998 [8] ;<br />

● la legge n. 443/2001 [9] (“legge<br />

obiettivo”) e il D.Lgs. n. 190/ 2002 [10] ,<br />

nonché le normative finalizzate a<br />

«indirizzare» la potestà legislativa<br />

delle regioni in materia di VIA regionale<br />

(«atto di indirizzo e coordinamento»<br />

di cui al D.P.R. 12 aprile<br />

1996, poi modificato e integrato dal<br />

D.P.C.M. 3 settembre 1999 [11] e dal<br />

D.P.C.M. 1˚ settembre 2000) [12] .<br />

A questo elenco viene oggi ad<br />

assommarsi l’art. 15, legge comunitaria<br />

2003, che, infatti, non ha previsto<br />

l’inserimento della disposizione<br />

in esso contenuta all’interno di in<br />

uno dei provvedimenti normativi vigenti<br />

in materia di VIA (e, in ragione<br />

di quanto detto, sarebbe stato peraltro<br />

tutt’altro che agevole individuare<br />

in concreto in quale, fra i tanti<br />

che si occupano della procedura in<br />

questione, inserirla).<br />

Stupisce, in un certo senso, l’insolita<br />

tempestività con cui il Legislato-<br />

[1] In G.U.C.E. L del 5 luglio 1985, n. 175.<br />

[2] In G.U.C.E. L del 25 giugno 2003, n. 156.<br />

[3] «Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale» (in Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1986, n. 162)<br />

[4] «Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante<br />

(segue)<br />

30 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


e ha scelto di dare (parziale) attuazione<br />

a una direttiva il cui termine<br />

di recepimento è, ai sensi dell’art.<br />

6, direttiva 2003/35/CE, il 25 giugno<br />

2005. Tanto più se si considera<br />

che, come è noto, sembra in dirittura<br />

di arrivo il disegno di legge delega<br />

per il riordino della normativa<br />

ambientale, da tempo allo studio<br />

del Parlamento, che prevede espressamente<br />

l’emanazione da parte del<br />

Governo di un Testo Unico specificamente<br />

dedicato alla VIA, alla valutazione<br />

ambientale strategica [13]<br />

(VAS) e all’autorizzazione integra-<br />

SPECIALE<br />

ta ambientale (cosiddetto IPPC) [14] .<br />

L’articolo 15<br />

della Comunitaria<br />

Ai sensi del comma 1, «in caso<br />

di calamità per le quali sia stato<br />

dichiarato lo stato di emergenza, e<br />

solo in specifici casi in cui la situazione<br />

d’emergenza sia particolarmente<br />

urgente al punto da non consentire<br />

l’adempimento della normativa<br />

vigente in materia d’impatto ambientale<br />

per garantire la messa in<br />

sicurezza di immobili e persone da<br />

situazioni di pericolo immediato non<br />

COMUNITARIA 2003<br />

Articolo<br />

altrimenti eliminabile, sono esclusi<br />

dalla procedura di valutazione di impatto<br />

ambientale singoli interventi<br />

disposti in via d’urgenza, ai sensi<br />

dell’articolo 5, commi 2 e 5, della<br />

legge 24 febbraio 1992, n. 225» [15] .<br />

Secondo il comma 2, «nei casi previsti<br />

dal comma 1, i soggetti competenti<br />

al rilascio dell’autorizzazione devono<br />

comunque assicurare i seguenti<br />

adempimenti:<br />

a) esaminano se sia opportuna<br />

un’altra forma di valutazione e se si<br />

debbano mettere a disposizione del<br />

pubblico le informazioni raccolte;<br />

istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale» (in Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1988, n.<br />

204)<br />

[5] «Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art.<br />

6, legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art. 3 del D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377» (in Gazzetta Ufficiale del 5<br />

gennaio 1989, n. 4).<br />

[6] «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (in Gazzetta<br />

Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192)<br />

[7] «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione<br />

1999» (in Gazzetta Ufficiale del 24 novembre 2000, n. 275).<br />

[8] «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della<br />

legge 15 marzo 1997, n. 59» (in S.O. n. 77 alla Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n. 92)<br />

[9] «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività<br />

produttive» (in S.O. n. 279 alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2001, n. 299). Si veda anche l’articolo di F. Peres pubblicato<br />

a pag. 22 del n. 23/2003 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

[10] «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi<br />

strategici e di interesse nazionale» (in S.O. n. 174 alla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2002, n. 199). Si veda anche, dello stesso<br />

Autore, Nel decreto attuativo della legge obiettivo la procedura di VIA per le “grandi opere”, in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n.<br />

21/2002, pag. 77, ma anche più recentemente E. Mariotti, VIA, elettrosmog e “legge obiettivo”: giudizi di costituzionalità della<br />

Consulta in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 20/2003, pag. 103.<br />

[11] «Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l’attuazione<br />

dell’art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell’impatto<br />

ambientale» (in Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1999, n. 302)<br />

[12] «Modificazioni ed integrazioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, per l’attuazione dell’art.<br />

40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di valutazione dell’impatto ambientale» (in Gazzetta Ufficiale del<br />

11 ottobre 2000, n. 238)<br />

[13] Si veda G. Brunetta, Con la Valutazione Ambientale Strategica processi decisionali in chiave urbanistica in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

n. 18/2003, pag. 25.<br />

[14] Sull’argomento si veda l’intervento di Luciano Butti pubblicato a pag. 23 di questo numero.<br />

[15] L’art. 5 («Stato di emergenza e potere di ordinanza») della legge 24 febbraio 1992, n. 225 («Istituzione del Servizio nazionale<br />

della protezione civile»; inGazzetta Ufficiale del 17 marzo 1992, n. 64) stabilisce che:<br />

«1. Al verificarsi degli eventi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del<br />

Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della<br />

protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla<br />

qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venire<br />

meno dei relativi presupposti.<br />

2. Per l’attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel<br />

quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione<br />

vigente, e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico.<br />

(omissis)<br />

5. Le ordinanze emanate in deroga alle leggi vigenti devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si<br />

intende derogare e devono essere motivate.<br />

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonché<br />

trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell’articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142».<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 31


COMUNITARIA 2003<br />

Articolo<br />

b) mettono a disposizione del pubblico<br />

interessato le informazioni relative<br />

a tale esenzione e le ragioni per cui<br />

è stata concessa;<br />

c) informano la Commissione europea,<br />

prima del rilascio dell’autorizzazione,<br />

dei motivi che giustificano l’esenzione<br />

accordata e le forniscono le informazioni<br />

che mettono eventualmente a disposizione<br />

dei propri cittadini;<br />

d) trasmettono con immediatezza<br />

agli organi del Ministero per i beni e<br />

le attività culturali competenti per territorio<br />

copia dell’autorizzazione rilasciata<br />

e della documentazione concernente<br />

le ragioni per le quali la deroga<br />

è stata concessa».<br />

Il comma 3, infine, dispone che «le<br />

disposizioni di cui al comma 2 non si<br />

applicano nei casi di possibili impatti<br />

ambientali transfrontalieri, di cui alla<br />

Convenzione sulla valutazione dell’impatto<br />

ambientale in un contesto transfrontaliero,<br />

con annessi, fatta a Espoo il<br />

25 febbraio 1991, resa esecutiva dalla<br />

legge 3 novembre 1994, n. 640».<br />

Questa nuova misura tenta, evidentemente,<br />

di realizzare il difficile contemperamento<br />

fra l’esigenza di poter eseguire<br />

rapidamente - ossia, senza dover rispettare<br />

i tempi propri del procedimento (o<br />

sub-procedimento) amministrativo di<br />

VIA - gli interventi connessi a particolari<br />

situazioni di emergenza e quella, contrapposta,<br />

di fornire in ogni circostanza<br />

un’adeguata (e preventiva) salvaguardia<br />

dell’ambiente mediante lo svolgimento<br />

della VIA.<br />

Criticità<br />

L’ampiezza del possibile ambito in<br />

cui potrà trovare applicazione l’esenzione<br />

dalla procedura di VIA introdotta<br />

dal comma 1 non appare, peraltro,<br />

adeguatamente controbilanciata dagli<br />

adempimenti imposti dal comma 2 (la<br />

cui formulazione suscita, anzi - come<br />

SPECIALE<br />

si dirà - non poche perplessità). In primo<br />

luogo, poiché - come si è anticipato<br />

- il paragrafo 2 dell’art. 3, direttiva<br />

85/337/CEE è stato recentemente modificato<br />

dalla direttiva 2003/35/ CE, appare<br />

criticabile la scelta del Legislatore<br />

di rinunciare a una più organica attuazione<br />

di tutte le novità introdotte dalla<br />

citata direttiva. Va da sé che ciò avrebbe<br />

richiesto, quale presupposto, l’esistenza<br />

di una legge contenente una organica<br />

e completa disciplina della procedura<br />

di VIA su cui poter inserire le<br />

predette novità, provvedimento che, lo<br />

si è detto, a tutt’oggi non è però rinvenibile<br />

nell’ordinamento italiano.<br />

Tuttavia, tenendo conto che - come<br />

si è detto - il termine di recepimento<br />

della direttiva in questione è il 25 giugno<br />

2005, sarebbe stato probabilmente<br />

possibile procedervi - con apposita delega<br />

legislativa - in sede di elaborazione<br />

del previsto Testo unico di riordino<br />

della normativa in materia di VIA,<br />

VAS e IPPC (scelta, questa, che sarebbe<br />

stata, peraltro, il linea con il principio<br />

di razionalizzazione legislativa ricavabile<br />

anche dal criterio direttivo generale<br />

dettato dall’art. 2, medesima legge<br />

n. 306/2003 in riferimento alle altre<br />

direttive da recepirsi tramite delega al<br />

Governo, secondo cui, «all’attuazione<br />

di direttive che modificano precedenti<br />

direttive già attuate con legge o con<br />

decreto legislativo si procede, se la<br />

modificazione non comporta ampliamento<br />

della materia regolata, apportando<br />

le corrispondenti modifiche alla<br />

legge o al decreto legislativo di attuazione<br />

della direttiva modificata»).<br />

In secondo luogo, viene addirittura<br />

da chiedersi se fosse effettivamente necessario<br />

introdurre espressamente la<br />

possibilità di esonerare da VIA gli interventi<br />

da eseguirsi a seguito di una dichiarazione<br />

dello stato di emergenza.<br />

L’art. 2, legge n. 225/1992 prevede-<br />

va già, infatti, proprio al comma 2 richiamato<br />

dallo stesso art. 15, legge<br />

306/2003, che per l’attuazione degli<br />

interventi di emergenza conseguenti alla<br />

dichiarazione dello stato di emergenza<br />

di cui al comma 1, medesimo articolo,<br />

si possa provvedere «anche a mezzo<br />

di ordinanze in deroga ad ogni disposizione<br />

vigente e nel rispetto dei<br />

principi generali dell’ordinamento giuridico».<br />

A questo si aggiunga che anche l’obbligo<br />

di rendere disponibili al pubblico<br />

le ragioni per cui è stata concessa l’esenzione<br />

dalla VIA (vincolo contenuto nell’art.<br />

15, comma 2, lettera b) ben poteva<br />

rientrare nella previsione del dell’art. 5,<br />

comma 5, legge n. 225/1992 (anch’esso<br />

espressamente richiamato dall’art. 15,<br />

legge 306/2003), in forza del quale «le<br />

ordinanze emanate in deroga alle leggi<br />

vigenti devono contenere l’indicazione<br />

delle principali norme a cui si intende<br />

derogare e devono essere motivate»<br />

[16] .<br />

L’avere introdotto in maniera così<br />

esplicita questa possibilità di derogare<br />

alla normativa sulla VIA potrebbe, invece,<br />

portare ad applicazioni “estreme”<br />

dell’esonero in questione. Non va, infatti,<br />

dimenticato che, fra gli eventi che<br />

giustificano la dichiarazione dello stato<br />

di emergenza l’art. 2, comma 1, lettera<br />

c), medesima legge comprende, accanto,<br />

ovviamente, alle «calamità naturali»<br />

e alle «catastrofi», anche, ben più<br />

genericamente, gli «altri eventi che, per<br />

intensità ed estensione, debbono essere<br />

fronteggiati con mezzi e poteri straordinari».<br />

Non solo; l’art. 5-bis, decreto-legge<br />

7 settembre 2001, n. 343 [17] (aggiunto<br />

in sede di conversione dalla legge<br />

401/2001) [18] , prevede che le disposizioni<br />

di cui all’art. 5, legge n. 225/1992 si<br />

applichino «anche con riferimento alla<br />

dichiarazione dei grandi eventi rien-<br />

[16] Sempre in riferimento alla pubblicità dei provvedimenti adottati in queste particolari situazioni, va, inoltre, ricordato che l’art.<br />

5, comma 6, legge n. 225/1992 impone che le ordinanze in questione siano pubblicate nella Gazzetta Ufficiale e trasmesse ai<br />

sindaci interessati affinché siano pubblicate mediante affissione all’albo pretorio ai sensi dell’art. 47, legge n. 142/1990 (oggi<br />

confluito nell’art. 124, Testo unico Enti locali, D.Lgs. n. 267/2000).<br />

[17] «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per<br />

migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile» (in Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2001, n. 210).<br />

[18] In Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2001, n. 262.<br />

32 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


tranti nella competenza del Dipartimento<br />

della protezione civile e diversi da<br />

quelli per i quali si rende necessaria la<br />

delibera dello stato di emergenza» [19] .<br />

Quest’ultima disposizione, stante il chiaro<br />

riferimento alla dichiarazione dello<br />

stato di emergenza contenuta nell’art.<br />

15, Comunitaria 2003, non sembra però<br />

ragionevolmente invocabile per ampliare<br />

il novero delle situazioni che consentono<br />

di eseguire interventi in assenza di<br />

VIA.<br />

Anche osservando la casistica dei<br />

provvedimenti emanati ai sensi della<br />

legge n. 225/1992, appare tutt’altro<br />

che remoto il rischio di una surrettizia<br />

utilizzazione di questo nuovo strumento<br />

di esenzione di determinati interventi<br />

dalla procedura di VIA, mediante<br />

un’applicazione insistita e, per così dire,<br />

“distorta”, dell’istituto della dichiarazione<br />

dello stato di emergenza.<br />

Non a caso, già nel dibattito parlamentare<br />

che ha accompagnato l’elaborazione<br />

dell’art. 15 in commento sono<br />

stati richiamati alcuni esempi, anche recenti,<br />

di utilizzo quantomeno<br />

“anomalo” delle procedure di protezione<br />

civile, fra i quali il più eclatante è<br />

senz’altro la «Dichiarazione dello stato<br />

di emergenza determinatosi nel settore<br />

del traffico e della mobilità nella località<br />

di Mestre» di cui al D.P.C.M. 28<br />

febbraio 2003 [20] , con cui il Presidente<br />

del Consiglio ha dichiarato, «ai sensi e<br />

per gli effetti di cui all’art. 5, comma 1,<br />

SPECIALE<br />

della legge 24 febbraio 1992, n. 225<br />

(...) fino al 1˚ marzo 2004, lo stato di<br />

emergenza determinatosi nel settore<br />

del traffico e della mobilità nella località<br />

di Mestre del comune di Venezia»<br />

(articolo unico) [21] .<br />

Un appiglio formale (per la verità,<br />

non molto forte) cui si potrebbe ricorrere<br />

per scongiurare ingiustificabili elusioni<br />

della normativa in materia di<br />

VIA, potrebbe essere quello di interpretare<br />

in senso proprio il riferimento ai<br />

casi di «calamità» contenuto nel comma<br />

1 dell’art. 15, legge comunitaria<br />

2003, il che porterebbe a escluderne<br />

l’applicabilità alle altre situazioni astrattamente<br />

previste - come si è detto -<br />

dall’art. 2, comma 1, lettera c), legge n.<br />

225/1992 (ossia, le «catastrofi» e gli<br />

«altri eventi che, per intensità ed estensione,<br />

debbono essere fronteggiati con<br />

mezzi e poteri straordinari»).<br />

Scendendo, ora, nel dettaglio dell’analisi<br />

dell’art. 15 in commento,<br />

quanto al comma 1 si può rilevare,<br />

da un lato, l’assenza di criteri sufficientemente<br />

precisi sulla base dei quali<br />

poter considerare la situazione<br />

d’emergenza «particolarmente urgente»<br />

[22] , e, dall’altro, la fin troppo dettagliata<br />

descrizione - indotta forse proprio<br />

dall’esigenza di specificare cosa<br />

debba intendersi per “urgenza particolare”<br />

- della necessità di «garantire la<br />

messa in sicurezza di immobili e persone<br />

da situazioni di pericolo imme-<br />

COMUNITARIA 2003<br />

Articolo<br />

diato non altrimenti eliminabile».<br />

Quanto, poi, agli “adempimenti”<br />

imposti dal comma 2 a parziale<br />

“compensazione” dell’esonero dalla<br />

VIA, non condivisibile appare la formulazione<br />

della lettera a), che dapprima<br />

(«esaminano se sia opportuna<br />

un’altra forma di valutazione») riproduce<br />

pedissequamente la lettera a) del<br />

(nuovo) paragrafo 3 dell’art. 2, direttiva<br />

85/337/CEE, ma poi disattende le<br />

finalità sottese alla disposizione comunitaria<br />

di cui costituisce dichiaratamente<br />

il recepimento, attribuendo ai soggetti<br />

competenti al rilascio dell’autorizzazione<br />

la facoltà di esaminare «se si<br />

debbano mettere a disposizione del<br />

pubblico le informazioni raccolte»,<br />

laddove la lettera b), medesimo art. 2,<br />

paragrafo 3, direttiva 85/337/ CEE, impone,<br />

invece, agli Stati membri di mettere<br />

- sottinteso in ogni caso - a disposizione<br />

del pubblico coinvolto le informazioni<br />

raccolte.<br />

Inoltre, l’adombrata “inaccessibilità”<br />

delle informazioni di cui sopra<br />

contrasta, evidentemente, con il diritto<br />

di accesso alle informazioni ambientali<br />

sancito in termini particolarmente ampi<br />

dal D.Lgs. n. 39/1997 [23] , e già più volte<br />

riconosciuto e tutelato dalla giurisprudenza<br />

amministrativa.<br />

Questa sorta di inspiegabile e anacronistica<br />

“riluttanza” del Legislatore a consentire<br />

la diffusione di informazioni (in<br />

senso lato) ambientali sembra oltretutto<br />

[19] A questo si aggiunga, peraltro - con tutto ciò che ne consegue in termini di certezza circa l’effettivo ambito di applicazione della<br />

ipotesi di esonero da VIA introdotta dall’articolo in commento - che sull’intera legge n. 225/1992 “grava” la previsione dell’art. 6,<br />

medesimo decreto-legge n. 343/2001, la quale, ricorrendo alla deprecabile formula dell’abrogazione “innominata”, stabilisce che<br />

«sono abrogate le disposizioni della legge 24 febbraio 1992, n. 225, incompatibili con il presente decreto» (inutile, oltre che<br />

deprecabile, e, difatti, giustamente bollata da autorevole dottrina - Bin-Pitruzzella, Diritto costituzionale, Torino, 2003, pag. 291 -<br />

come una «formula di pessimo stile» che «non serve a nulla, dato che a) la incompatibilità non sorge fra enunciati legislativi<br />

(disposizioni), ma tra i loro significati (norme); b) se l’interprete rileva un contrasto tra norme, procede con l’abrogazione implicita<br />

senza bisogno che il legislatore lo autorizzi ogni volta a farlo»).<br />

[20] In Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2003, n. 57.<br />

[21] Il provvedimento è stato motivato sulla base della «grave situazione emergenziale» determinatasi «a causa della congestione del traffico<br />

automobilistico e dei mezzi pesanti circolanti sulla tangenziale di Mestre» (situazione che avrebbe determinato «un rilevante pericolo per<br />

la salute fisica e psichica dei cittadini») e muove dalla constatazione che «le misure e gli interventi attuabili in via ordinaria non<br />

consentono di affrontare l’emergenza, per cui tale situazione di pericolo deve essere fronteggiata con mezzi e poteri straordinari, senza<br />

l’adozione dei quali le condizioni di vita del cittadini non potrebbero che peggiorare irrimediabilmente» (preambolo).<br />

[22] L’eccessiva vaghezza della formulazione letterale del comma 1 era, peraltro, stata espressamente segnalata dal Comitato per la<br />

legislazione nel parere allegato al disegno di legge (il numero 3618-C) trasmesso al Senato il 24 settembre 2003, che aveva<br />

inoltre evidenziato come questa disposizione non precisi a quale autorità competa l’accertamento di quello specifico stato di<br />

emergenza “particolarmente urgente”, né in quali forme esso possa essere dichiarato.<br />

[23] «Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente» (in Gazzetta<br />

Ufficiale del 6 marzo 1997, n. 54).<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 33


COMUNITARIA 2003<br />

Articolo<br />

confermata dalla successiva lettera c)<br />

dell’art. 15, comma 2, che prevede che i<br />

soggetti di cui sopra debbano fornire<br />

alla Commissione europea le informazioni<br />

«che mettono eventualmente adisposizione<br />

dei propri cittadini».<br />

Ancora in merito alla disposizione di<br />

cui alla lettera a), sarebbe stato forse più<br />

opportuno - anziché ripetere la formula<br />

(necessariamente vaga) contenuta nella<br />

direttiva («esaminano se sia opportuna<br />

un’altra forma di valutazione») - prevedere<br />

in questi casi forme di procedura di<br />

VIA “semplificata” e accelerata in ragione<br />

delle particolari esigenze di celerità<br />

sussistenti (la VIA in forma semplificata<br />

è, peraltro, un istituto non del tutto<br />

alieno al panorama normativo italiano,<br />

ritrovandosi già in alcune leggi regionali<br />

in materia di VIA).<br />

Di non immediata comprensione appare<br />

inoltre l’obbligo - previsto dalla<br />

lettera c), di trasmettere «con immedia-<br />

tezza agli organi del Ministero per i<br />

Beni e le Attività culturali competenti<br />

per territorio copia dell’autorizzazione<br />

rilasciata e della documentazione concernente<br />

le ragioni per le quali la deroga<br />

è stata concessa». Sul punto, il già<br />

citato parere del Comitato per la legislazione<br />

sottolineava come «andrebbe precisato<br />

che alla trasmissione della documentazione<br />

ai competenti organi del Ministero<br />

dei Beni e delle Attività culturali<br />

si deve provvedere solo nei casi in cui<br />

l’intervento possa interessare i beni culturali<br />

situati nel territorio sul quale viene<br />

realizzato l’intervento». In realtà,<br />

questa precisazione sarebbe stata condivisibile<br />

in riferimento agli interventi sottoposti<br />

a VIA regionale, non invece riguardo<br />

a quelli di competenza statale;<br />

infatti, stante la inequivocabile - per<br />

quanto laconica - formulazione dell’art.<br />

6, comma 4, legge n. 349/1986, la pronuncia<br />

di compatibilità ambientale (sta-<br />

tale) è rilasciata in ogni caso - cioè, a<br />

prescindere dalla circostanza che l’intervento<br />

sottoposto a VIA coinvolga beni<br />

culturali - di concerto dal Ministro dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e della Tutela del territorio<br />

con il Ministro per i Beni e le Attività<br />

culturali, il che giustifica la previsione<br />

di un onere di tempestiva informazione<br />

di quest’ultimo in casi eccezionali di<br />

esonero da VIA.<br />

Dettata dall’esigenza di rispettare<br />

l’art. 2, paragrafo 3, direttiva 85/337/<br />

CEE - che fa, infatti, espressamente salvo<br />

l’art. 7, direttiva stessa, riguardante i<br />

progetti che possono avere effetti significativi<br />

sull’ambiente di un altro Stato<br />

membro - è, infine, la scelta di cui al<br />

comma 3 di escludere dall’applicazione<br />

dell’esonero in questione i casi di possibili<br />

impatti ambientali transfrontalieri<br />

(di cui alla Convenzione di Espoo del<br />

1991, resa esecutiva in Italia con legge<br />

n. 640/1994) [24] . l<br />

Tabella riepilogativa delle direttive comunitarie<br />

in materia ambientale o affine, oggetto della delega<br />

a cura di Mara Chilosi, Butti Peres & Partner - Avvocati<br />

Allegato A (articolo 1, commi 1 e 3)<br />

Direttiva Oggetto<br />

«Direttiva 2002/33/CE del Parlamento<br />

europeo del 21 ottobre<br />

2002» (in G.U.C.E. L del<br />

19 novembre 2002, n. 315).<br />

«Direttiva 2002/91/CE del Parlamento<br />

europeo del 16 dicembre<br />

2002» (in G.U.C.E. L<br />

del 4 gennaio 2003, n. 1).<br />

Si veda anche il n. 6/2003 di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>, pag.<br />

88.<br />

SPECIALE<br />

[24] «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con<br />

annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991» (in Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 1994, n. 273).<br />

Modifica delle direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE relative<br />

alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine<br />

animale.<br />

Rendimento energetico nell’edilizia<br />

L’obiettivo della direttiva è quello di promuovere il miglioramento<br />

del rendimento energetico degli edifici, tenendo conto<br />

delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché del clima<br />

degli ambienti interni e dell’efficacia sotto il profilo dei costi.<br />

Le disposizioni in essa contenute riguardano:<br />

● il quadro generale di una metodologia per il calcolo del<br />

rendimento energetico integrato degli edifici;<br />

● l’applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento<br />

energetico degli edifici di nuova costruzione;<br />

● l’applicazione di requisiti minimi in materia di rendimento<br />

energetico degli edifici esistenti di grande metratura sottoposti<br />

a importanti ristrutturazioni;<br />

● la certificazione energetica degli edifici;<br />

● l’ispezione periodica delle caldaie e dei sistemi di condizionamento<br />

d’aria negli edifici, nonché una perizia del complesso<br />

degli impianti termici le cui caldaie abbiano più di quindici<br />

anni.<br />

Termine ultimo per<br />

il recepimento<br />

Scadenza:<br />

30 aprile 2003<br />

Scadenza:<br />

4 gennaio 2006<br />

34 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


«Direttiva 2002/99/CE del<br />

Consiglio del 16 dicembre<br />

2002» (in G.U.C.E. L del 23<br />

gennaio 2003, n. 18).<br />

«Direttiva 2003/30/CE del Parlamento<br />

europeo dell’8 maggio<br />

2003» (in G.U.C.E. L del<br />

17 maggio 2003, n. 123).<br />

«Direttiva 2003/32/CE della<br />

Commissione del 23 aprile<br />

2003» (in G.U.C.E. L del 26<br />

aprile 2003, n. 105).<br />

«Direttiva 2003/61/CE del Consiglio<br />

del 18 giugno 2003» (in<br />

G.U.C.E. L del 3 luglio 2003,<br />

n. 165).<br />

Norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione,<br />

la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine<br />

animale destinati al consumo umano.<br />

Promozione dell’uso dei biocarburanti o di altri carburanti<br />

rinnovabili nei trasporti, al fine di rispettare gli impegni<br />

in materia di cambiamenti climatici, contribuire alla sicurezza<br />

dell’approvvigionamento rispettando l’ambiente e promuovere<br />

le fonti di energia rinnovabili.<br />

Modalità specifiche relative ai requisiti previsti dalla direttiva<br />

93/42/CEE per i dispositivi medici fabbricati con tessuti<br />

di origine animale.<br />

Piante per uso alimentare e ornamentale<br />

Modifica delle direttive:<br />

● 66/401/CEE (commercializzazione delle sementi di piante<br />

foraggere);<br />

● 66/402/CEE (commercializzazione delle sementi di cereali);<br />

● 68/193/CEE (commercializzazione dei materiali di moltiplicazione<br />

vegetativa della vite);<br />

● 92/33/CEE (commercializzazione delle piantine di ortaggi<br />

e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione<br />

delle sementi);<br />

● 92/34/CEE (commercializzazione dei materiali di moltiplicazione<br />

delle piante da frutto);<br />

● 98/56/CE (commercializzazione dei materiali di moltiplicazione<br />

delle piante ornamentali);<br />

● 2002/54/CE (commercializzazione delle sementi di barbabietole);<br />

● 2002/55/CE (commercializzazione delle sementi di ortaggi);<br />

● 2002/56/CE (commercializzazione dei tuberi seme di patate);<br />

● 2002/57/CE (commercializzazione delle sementi di piante<br />

oleaginose e da fibra, per quanto riguarda le analisi comparative<br />

comunitarie).<br />

Allegato B (articolo 1, commi 1 e 3)<br />

Direttiva Oggetto<br />

«Direttiva 96/61/CE del Consiglio<br />

del 24 settembre 1996»<br />

(in G.U.C.E. L del 10 ottobre<br />

1996, n. 257).<br />

Si veda l’articolo di L. Butti a<br />

pag. 23 di questo numero di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

«Direttiva 1999/22/CE del<br />

Consiglio del 29 marzo<br />

1999» (in G.U.C.E. L del 9<br />

aprile 1999, n. 94).<br />

«Direttiva 2000/60/CE del Parlamento<br />

europeo e del Consiglio<br />

del 23 ottobre 2000» (in<br />

G.U.C.E. L del 22 dicembre<br />

2000, n. 327).<br />

Si veda l’approfondimento<br />

di M. Chilosi pubblicato a<br />

pag. 27 del n. 23/2003 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

SPECIALE<br />

Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento<br />

proveniente dalle attività di cui all’Allegato I. La direttiva<br />

prevede misure intese a evitare oppure, qualora non sia<br />

possibile, ridurre le emissioni delle suddette attività nell’aria,<br />

nell’acqua e nel terreno, comprese le misure relative<br />

ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione<br />

dell’ambiente nel suo complesso.<br />

Scadenza:<br />

1˚ gennaio 2005<br />

Scadenza:<br />

31 dicembre 2004<br />

Scadenza:<br />

1˚ gennaio 2004<br />

Scadenza:<br />

10 ottobre 2003<br />

Termine ultimo per<br />

il recepimento<br />

Scadenza: 25 giugno<br />

2005 (termine per l’attuazione<br />

delle modifiche<br />

introdotte dalla direttiva<br />

del Parlamento<br />

europeo 26 maggio<br />

2003, n. 2003/35/CE)<br />

Custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici. Scadenza:<br />

9 aprile 2002<br />

Istituzione di un quadro per l’azione comunitaria in materia<br />

di acque.<br />

Scopo della direttiva è istituire un quadro per la protezione<br />

delle acque superficiali interne, delle acque di transizione,<br />

di quelle costiere e sotterranee che:<br />

● impedisca un ulteriore deterioramento, protegga e migliori<br />

lo stato degli ecosistemi acquatici e degli ecosistemi<br />

terrestri e delle zone umide direttamente dipendenti dagli<br />

ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico;<br />

● agevoli un utilizzo idrico sostenibile fondato sulla protezione<br />

a lungo termine delle risorse idriche disponibili;<br />

COMUNITARIA 2003<br />

Articolo<br />

Scadenza:<br />

22 dicembre 2003<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 35


COMUNITARIA 2003<br />

Articolo<br />

«Direttiva 2000/76/CE del Parlamento<br />

europeo del 4 dicembre<br />

2000» (in G.U.C.E. L<br />

del 28 dicembre 2000, n.<br />

332).<br />

Si veda l’approfondimento a<br />

cura di M. Zalin, pubblicato a<br />

pag. 27 di di questo numero<br />

di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

«Direttiva 2002/30/CE del Parlamento<br />

europeo del 26 marzo<br />

2002» (in G.U.C.E. L del 28<br />

marzo 2002, n. 85).<br />

Sul tema del rumore si veda<br />

l’approfondimento a cura di<br />

F. Dal Seno, pubblicato a<br />

pag. 29 del n. 23/20003 di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

«Direttiva 2002/44/CE del Parlamento<br />

europeo del 25 giugno<br />

2002» (in G.U.C.E. L del<br />

6 luglio 2002, n. 177).<br />

«Direttiva 2002/49/CE del Parlamento<br />

europeo del 25 giugno<br />

2002» (in G.U.C.E. L del<br />

18 luglio 2002, n. 189).<br />

Sul tema del rumore si veda<br />

l’approfondimento a cura di<br />

F. Dal Seno, pubblicato a<br />

pag. 29 del n. 23/20003 di<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

«Direttiva 2002/84/CE del Parlamento<br />

europeo del 5 novembre<br />

2002» (in G.U.C.E. L del 29<br />

novembre 2002, n. 324).<br />

«Direttiva 2002/89/CE del<br />

Consiglio del 28 novembre<br />

2002» (in G.U.C.E. L del 30<br />

dicembre 2002, n. 355).<br />

«Direttiva 2002/95/CE del Parlamento<br />

europeo del 27 gennaio<br />

2003» (in G.U.C.E. L del<br />

13 febbraio 2003, n. 37).<br />

SPECIALE<br />

● miri alla protezione rafforzata e al miglioramento<br />

dell’ambiente acquatico, anche attraverso misure specifiche<br />

per la graduale riduzione degli scarichi, delle emissioni<br />

e delle perdite di sostanze prioritarie e l’arresto o la<br />

graduale eliminazione degli scarichi, delle emissioni e<br />

delle perdite di sostanze pericolose prioritarie;<br />

● assicuri la graduale riduzione dell’inquinamento delle<br />

acque sotterranee e ne impedisca l’aumento;.<br />

● contribuisca a mitigare gli effetti delle inondazioni e<br />

della siccità.<br />

Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti<br />

La direttiva ha lo scopo di evitare o di limitare per quanto<br />

praticabile gli effetti negativi dell’incenerimento e del coincenerimento<br />

dei rifiuti sull’ambiente, in particolare l’inquinamento<br />

dovuto alle emissioni nell’atmosfera, nel suolo,<br />

nelle acque superficiali e sotterranee, nonché i rischi per la<br />

salute umana che ne risultino. Questo scopo è raggiunto<br />

mediante rigorose condizioni di esercizio e prescrizioni tecniche,<br />

nonché istituendo valori limite di emissione per gli<br />

impianti di incenerimento e di coincenerimento dei rifiuti<br />

nella Comunità, soddisfacendo altresì le prescrizioni della<br />

direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti.<br />

Norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative<br />

ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti<br />

della Comunità.<br />

Prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione<br />

dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici<br />

(vibrazioni) (XVI direttiva particolare ai sensi dell’articolo<br />

16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). La direttiva fissa<br />

le prescrizioni minime in materia di protezione dei lavoratori<br />

contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o<br />

possono derivare, dall’esposizione a vibrazioni meccaniche.<br />

Determinazione e gestione del rumore ambientale.<br />

La direttiva riguarda il rumore ambientale cui è esposto<br />

l’essere umano in particolare nelle zone edificate, nei parchi<br />

pubblici o in altre zone silenziose degli agglomerati, nelle<br />

zone silenziose in aperta campagna, nei pressi delle scuole,<br />

degli ospedali e di altri edifici e zone particolarmente sensibili<br />

al rumore. Essa non riguarda il rumore generato dalla<br />

persona esposta, dalle attività domestiche o dal vicinato, né<br />

il rumore sul posto di lavoro o a bordo dei mezzi di trasporto<br />

o dovuto ad attività militari svolte nelle zone militari.<br />

Modifica delle direttive in materia di sicurezza marittima<br />

e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi.<br />

Modifica della direttiva 2000/29/CE concernente le misure<br />

di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi<br />

nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la<br />

loro diffusione nella Comunità.<br />

Restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose<br />

nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.<br />

Scadenza:<br />

28 dicembre 2002<br />

Scadenza:<br />

8 settembre 2003<br />

Scadenza:<br />

6 luglio 2005<br />

Scadenza:<br />

18 luglio 2004<br />

Scadenza:<br />

23 novembre 2003<br />

Scadenza:<br />

1˚ gennaio 2005<br />

Scadenza:<br />

13 agosto 2004<br />

36 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


Si veda l’Inserto pubblicato<br />

sul n. 12/2003 di <strong>Ambiente</strong>&<br />

<strong>Sicurezza</strong>.<br />

«Direttiva 2002/96/CE del Parlamento<br />

europeo del 27 gennaio<br />

2003» (in G.U.C.E. L del<br />

13 febbraio 2003, n. 37).<br />

Si veda l’Inserto pubblicato<br />

sul n. 12/2003 di <strong>Ambiente</strong>&<br />

<strong>Sicurezza</strong>.<br />

«Direttiva 2003/4/CE del Parlamento<br />

europeo del 28 gennaio<br />

2003» (in G.U.C.E. L del<br />

14 febbraio 2003, n. 41).<br />

Si veda il n. 13/2003 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>,<br />

pag. 82.<br />

«Direttiva 2003/17/CE del Parlamento<br />

europeo del 3 marzo<br />

2003» (in G.U.C.E. L del 22<br />

marzo 2003, n. 76).<br />

«Direttiva 2003/24/CE del Parlamento<br />

europeo del 14 aprile<br />

2003» (in G.U.C.E. L del 17<br />

maggio 2003, n. 123).<br />

«Direttiva 2003/25/CE del Parlamento<br />

europeo del 14 aprile<br />

2003» (in G.U.C.E. L del 17<br />

maggio 2003, n. 123).<br />

«Direttiva 2003/33/CE del Parlamento<br />

europeo del 26<br />

maggio 2003» (in G.U.C.E. L<br />

del 20 giugno 2003, n. 152).<br />

«Direttiva 2003/43/CE del<br />

Consiglio del 26 maggio<br />

2003» (in G.U.C.E. L dell’11<br />

giugno 2003, n. 143).<br />

«Direttiva 2003/50/CE del<br />

Consiglio dell’11 giugno<br />

2003» (in G.U.C.E. L dell’8 luglio<br />

2003, n. 169).<br />

Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche<br />

(RAEE).<br />

Accesso del pubblico all’informazione ambientale (abrogazione<br />

della direttiva 90/313/CEE).<br />

Gli obiettivi della direttiva sono:<br />

● garantire il diritto di accesso all’informazione ambientale<br />

detenuta dalle autorità pubbliche o per conto di esse<br />

e stabilire i termini e le condizioni di base nonché modalità<br />

pratiche per il suo esercizio;<br />

● garantire che l’informazione ambientale sia sistematicamente<br />

e progressivamente messa a disposizione del pubblico<br />

e diffusa, in modo da ottenere la più ampia possibile<br />

sistematica disponibilità e diffusione al pubblico dell’informazione<br />

ambientale. A questo fine è promosso l’uso, in<br />

particolare, delle tecnologie di telecomunicazione e/o delle<br />

tecnologie elettroniche, se disponibili.<br />

Modifica della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della<br />

benzina e del combustibile diesel.<br />

Modifica della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e<br />

norme di sicurezza per le navi da passeggeri.<br />

Scadenza:<br />

13 agosto 2004<br />

Scadenza:<br />

14 febbraio 2005<br />

Scadenza:<br />

30 giugno 2003<br />

Scadenza:<br />

17 novembre 2004<br />

Requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri. Scadenza:<br />

17 novembre 2004<br />

Ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari<br />

e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità<br />

e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabac-<br />

co.<br />

Modifica della direttiva 88/407/CEE che stabilisce le esigenze<br />

di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari<br />

e alle importazioni di sperma di animali della specie<br />

bovina.<br />

Modifica della direttiva 91/68/ CEE per quanto riguarda il<br />

rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini.<br />

OLI ESAUSTI: CONTRIBUTO PER IL 2004<br />

Scadenza:<br />

31 luglio 2005<br />

Scadenza:<br />

1˚ luglio 2004<br />

Scadenza:<br />

1˚ luglio 2004<br />

L’Agenzia delle Dogane informa che «il contributo da corrispondere al Consorzio Obbligatorio degli Oli<br />

Usati, sugli oli lubrificanti immessi in consumo, per l’anno 2004 è stato confermato nella misura di 53,50<br />

Euro per ton., con effetto dal 1˚ gennaio 2004» (nota 17 dicembre 2003, n. 7416 su www.agenziadogane.<br />

it e www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com).<br />

SPECIALE<br />

COMUNITARIA 2003<br />

Articolo<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 37


di Stefano Marsella, Dirigente del Corpo Nazionale VVF<br />

Il D.P.R. 24 ottobre 2003, n.<br />

340, «Regolamento recante disciplina<br />

per la sicurezza degli<br />

impianti di distribuzione stradale<br />

di GPL per autotrazione»,<br />

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale<br />

del 4 dicembre 2003, n.<br />

282, pone fine ad uno degli<br />

iter di approvazione più lunghi<br />

tra le norme di sicurezza<br />

antincendio. L’obiettivo del<br />

nuovo decreto è quello di avvicinare<br />

le norme alle esigenze<br />

degli utenti. Un ulteriore passo<br />

dovrà essere compiuto con<br />

la specificazione dei requisiti<br />

dei prodotti. Questo passo avverrà,<br />

verosimilmente, con un<br />

provvedimento quadro che definirà<br />

in un testo unico tutte le<br />

disposizioni vigenti in materia<br />

di impianti stradali di distribuzione<br />

di GPL.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Il nuovo provvedimento è stato emendato da tutti i riferimenti in materia di prodotti<br />

Tecnica e procedure: le novità del D.P.R. n. 340/2003<br />

sugli impianti stradali di distribuzione GPL<br />

Le prime notizie dell’elaborazione<br />

di questo provvedimento, infatti,<br />

risalgono a quattro anni<br />

addietro, quando il Ministero dell’Interno,<br />

divulgando il testo della<br />

bozza di norma, faceva presente<br />

agli ispettorati regionali VVF (uffici<br />

che dal 1˚ agosto del 2003 sono<br />

divenuti Direzioni regionali) che le<br />

domande di deroga per gli impianti<br />

di distribuzione stradale di GPL potevano<br />

essere accettate se i progetti<br />

erano conformi alla bozza stessa.<br />

Le procedure per l’approvazione di<br />

questo provvedimento normativo,<br />

che deve essere di livello gerarchico<br />

non inferiore a quello di decreto del<br />

Presidente della Repubblica in quanto<br />

modifica un precedente D.P.R., si<br />

sono però rivelate alquanto lente,<br />

tanto che tra l’approvazione da parte<br />

del comitato centrale tecnico<br />

scientifico per la prevenzione incendi<br />

e la sua pubblicazione è stata<br />

approvata e recepita in Italia una<br />

direttiva europea che interferiva notevolmente<br />

con il primo testo. Tale<br />

direttiva è la 97/23/CE, cosiddetta<br />

direttiva PED sugli apparecchi a<br />

pressione, e la sua attuazione ha costretto<br />

gli organi ministeriali a emendare<br />

il testo da tutti i riferimenti in<br />

materia di prodotti.<br />

Rispetto al vecchio testo, in sostanza,<br />

sono state eliminate tutte le<br />

parti che si riferivano ai prodotti, in<br />

modo da evitare un ulteriore passaggio<br />

presso gli uffici della Commissione<br />

europea. Il nuovo testo, comunque,<br />

è ricco di diversi elementi<br />

di novità, sia sotto il profilo tecnico<br />

che quello procedurale.<br />

Oltre a razionalizzare le distanze<br />

ANTINCENDIO<br />

Commento<br />

di sicurezza e prevedere una capacità<br />

massima dei serbatoi di servizio<br />

più consona alle esigenze, nel<br />

D.P.R. n. 340/2003 si prevede che<br />

le successive modifiche tecniche alla<br />

disciplina siano apportate con decreti<br />

del Ministero dell’Interno di<br />

concerto con quello delle Attività<br />

produttive. In sostanza, quindi, si<br />

supera una rigidità di questa norma<br />

non giustificata da alcuna fonte normativa<br />

che però ha determinato diversi<br />

problemi di adeguamento in<br />

un settore soggetto ad una continua<br />

evoluzione come quello della distribuzione<br />

dell’energia.<br />

Il decreto modifica - ma non sopprime<br />

- i tre riferimenti normativi<br />

vigenti in materia di distribuzione<br />

stradale del GPL.<br />

In particolare, interviene sul contenuto<br />

dei seguenti decreti:<br />

● decreto del Presidente della Repubblica<br />

12 gennaio 1971, n. 208;<br />

● decreto del Presidente della Repubblica<br />

16 gennaio 1979, n. 28;<br />

● decreto del Presidente della Repubblica<br />

17 novembre 1986, n.<br />

1024.<br />

Allo stato attuale, quindi, un testo<br />

coordinato sulla distribuzione<br />

stradale del GPL deve richiamare<br />

quattro decreti del Presidente della<br />

Repubblica e per questo motivo non<br />

è improbabile che si provveda ad<br />

emanare un testo di coordinamento<br />

che, sotto forma di decreto interministeriale,<br />

presenti la materia in un<br />

unico provvedimento adeguato alle<br />

esigenze in materia di prodotti, così<br />

come sono state innovate dall’attuazione<br />

della direttiva sugli apparecchi<br />

a pressione.<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 41


ANTINCENDIO<br />

Commento<br />

L’apparente incongruenza di modificare<br />

con un decreto ministeriale<br />

un decreto presidenziale è giustificata<br />

dal contenuto dell’articolo 8 -<br />

«Disposizioni finali» - che prevede<br />

esplicitamente che: «Il Ministro dell’interno,<br />

di concerto con il Ministro<br />

delle attività produttive, provvede,<br />

ai sensi dell’articolo 11, quarto<br />

comma, del decreto del Presidente<br />

della Repubblica 29 luglio 1982, n.<br />

577, ad aggiornare le norme di sicurezza<br />

antincendio per gli impianti<br />

di distribuzione stradale di gas di<br />

petrolio liquefatto per autotrazione<br />

con propri decreti».<br />

Il campo di applicazione del nuovo<br />

decreto è indicato nell’articolo 1<br />

ove si precisa che il regolamento si<br />

applica agli impianti di nuova realizzazione,<br />

disciplinati al Titolo II dell’allegato<br />

A. Lo stesso articolo equipara<br />

agli impianti nuovi gli impianti<br />

esistenti, ma solo in caso di potenziamento<br />

della capacità complessiva<br />

oltre 30 m 3 .<br />

In altre parole, in caso di aumento<br />

della capacità dei serbatoi, oltre il<br />

limite stabilito, gli impianti dovranno<br />

essere integralmente conformi alle<br />

disposizioni per quelli nuovi.<br />

Per gli impianti esistenti, la cui<br />

capacità complessiva resti limitata<br />

fino a 30 m 3 , è invece stabilito l’obbligo<br />

di adeguamento al Titolo III<br />

dell’allegato entro cinque anni dalla<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

data di entrata in vigore del regolamento,<br />

e cioè entro il 19 dicembre<br />

2008. Questi impianti, in ogni caso,<br />

devono rispettare immediatamente<br />

le disposizioni di esercizio, di cui al<br />

punto 15 dell’allegato A.<br />

Gli obiettivi del regolamento sono<br />

indicati nell’articolo 2, nel quale<br />

si richiamano gli obiettivi consueti<br />

dei decreti di prevenzione incendi<br />

relativi a sostanze esplosive o infiammabili:<br />

a) minimizzare le cause di rilascio<br />

accidentale di GPL, di incendio<br />

e di esplosione;<br />

b) limitare, in caso di evento incidentale,<br />

danni alle persone;<br />

c) limitare, in caso di evento incidentale,<br />

danni ad edifici e/o locali<br />

contigui all’impianto;<br />

d) ridurre la frequenza delle operazioni<br />

di riempimento dei serbatoi<br />

fissi, contribuendo in tal modo a<br />

ridurre il traffico stradale di merci<br />

pericolose;<br />

e) permettere ai soccorritori di<br />

operare in condizioni di sicurezza.<br />

Procedendo con l’esame del testo<br />

regolamentare, l’articolo 3 -<br />

«Ubicazione dell’impianto» - affronta<br />

subito uno dei problemi critici di<br />

questi impianti, e cioè la compatibilità<br />

con l’ambiente circostante.<br />

In particolare, il comma 1 prevede<br />

i divieti per le nuove costruzioni<br />

in relazione alle zone urbanistiche.<br />

Gli impianti, infatti, non potranno<br />

essere realizzati nelle aree che<br />

per comodità di lettura si riportano<br />

nel riquadro 1.<br />

Una novità molto interessante<br />

per l’attività dei professionisti e per<br />

lo snellimento delle procedure autorizzatorie<br />

è presente nel comma 2<br />

dello stesso articolo 3, nel quale si<br />

prevede che la rispondenza dell’area<br />

prescelta per l’installazione<br />

dell’impianto alle caratteristiche urbanistiche<br />

della zona deve essere attestata<br />

dal sindaco, ma può essere<br />

comprovata da perizia giurata a firma<br />

di un professionista, iscritto al<br />

relativo albo professionale, competente<br />

per la sottoscrizione del progetto<br />

dell’impianto medesimo.<br />

A questo proposito è evidente il<br />

fine di superare ostacoli burocratici<br />

che rallentavano di diversi mesi gli<br />

iter autorizzatori dei nuovi impianti.<br />

Con l’articolo 4 - «Divieto di<br />

permanenza in aree non più rispondenti»<br />

- si affronta uno dei problemi<br />

più insidiosi degli impianti di distribuzione<br />

stradale di GPL, e cioè della<br />

sorte di quegli impianti intorno ai<br />

quali l’edificazione intervenuta successivamente<br />

alla realizzazione abbia<br />

mutato le caratteristiche urbanistiche<br />

dell’area. In questo caso i due<br />

commi dell’articolo 4 sono sufficientemente<br />

espliciti.<br />

Nel comma 1 si stabilisce che<br />

Riquadro 1<br />

D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340<br />

Articolo 3, comma 1<br />

Ubicazione dell’impianto<br />

a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata, individuata come zona A nel piano regolatore<br />

generale o nel programma di fabbricazione ai sensi dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968,<br />

n. 1444, e nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti urbanistici, all’interno del perimetro del centro<br />

abitato, delimitato a norma dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 65, quando, nell’uno e nell’altro<br />

caso, la densità della edificazione esistente, nel raggio di duecento metri dal perimetro degli elementi<br />

pericolosi dell’impianto, come definiti al punto 3 dell’allegato al presente decreto, e dall’area di sosta<br />

dell’autocisterna, risulti superiore a tre metri cubi per metro quadrato;<br />

b) nelle zone di completamento e di espansione dell’aggregato urbano indicate nel piano regolatore<br />

generale o nel programma di fabbricazione, nelle quali sia previsto un indice di edificabilità superiore a<br />

tre metri cubi per metro quadrato;<br />

c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde pubblico.<br />

42 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


l’impianto regolarmente installato<br />

deve essere rimosso quando l’edificazione<br />

effettiva abbia superato la<br />

densità territoriale 3 m 3 per m 2 nell’area<br />

compresa entro il raggio di<br />

duecento metri dal perimetro degli<br />

elementi pericolosi dell’impianto<br />

(come definiti al punto 3 dell’allegato<br />

A al regolamento) e dall’area di<br />

sosta dell’autocisterna.<br />

Il comma 2, invece, prevede il<br />

caso in cui l’impianto che, per variazioni<br />

degli strumenti urbanistici comunali<br />

intervenute successivamente<br />

alla sua realizzazione, venga a cadere<br />

in una zona destinata a verde<br />

pubblico. In tale caso l’impianto dovrà<br />

essere rimosso allorché l’area<br />

destinata a verde pubblico venga integralmente<br />

attrezzata, ovvero quando<br />

vengano a mancare le distanze di<br />

sicurezza esterne rispetto alle strutture<br />

di tipo fisso di pertinenza dell’area<br />

stessa.<br />

I medesimi concetti espressi in<br />

materia di zone territoriali sono<br />

esposti nell’articolo 5 - «Mancanza<br />

delle distanze di sicurezza» - nel<br />

quale si stabilisce che l’impianto sia<br />

rimosso quando, per effetto di variazioni<br />

intervenute nella situazione<br />

dei luoghi, le distanze di sicurezza<br />

esterne non risultano più rispettate.<br />

L’articolo 6. - «Deroghe» - affronta<br />

un tema delicato di questa<br />

materia, legato alla concessione di<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Elenco delle zone territoriali omogenee<br />

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della legge 6 agosto<br />

1967, n. 765:<br />

a) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di<br />

particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi<br />

parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;<br />

b) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano<br />

parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5%<br />

(un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5<br />

mc/mq;<br />

c) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali la<br />

edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);<br />

d) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;<br />

e) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo<br />

delle stesse, il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);<br />

f) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.».<br />

deroghe sulle distanze di sicurezza<br />

esterne. Fino ad ora, infatti, un indirizzo<br />

consolidato ha portato a non<br />

concedere deroghe relative alle distanze<br />

di sicurezza esterne, non solo<br />

nel settore dei GPL.<br />

Tale orientamento è legato all’impossibilità<br />

di salvaguardare i diritti<br />

di terzi sulla base di misure che<br />

necessariamente possono essere<br />

adottate solo dall’interessato. A questo<br />

scopo il D.P.R. n. 340/2003 consolida<br />

tale indirizzo stabilendo che<br />

qualora in ragione di particolari esigenze<br />

di ordine tecnico o funzionale<br />

non fosse possibile il rispetto di<br />

qualcuna delle prescrizioni contenute<br />

nella regola tecnica di cui all’allegato<br />

A, può essere avanzata motivata<br />

richiesta di deroga ai sensi dell’articolo<br />

6 del decreto del Presidente<br />

della Repubblica 12 gennaio 1998,<br />

n. 37.<br />

Le istanze devono essere redatte<br />

secondo le modalità indicate nell’articolo<br />

5 del decreto del Ministro dell’Interno<br />

4 maggio 1998.<br />

Il comma 2, però, specifica che<br />

non può essere oggetto di deroga il<br />

mancato rispetto delle condizioni<br />

previste agli articoli 4 e 5, nonché<br />

delle distanze di sicurezza esterne.<br />

L’articolo 7 - «Abrogazioni» -<br />

riporta analiticamente gli articoli<br />

dei precedenti decreti presidenziali<br />

abrogati dal nuovo provvedimento<br />

ANTINCENDIO<br />

Commento<br />

(D.P.R. n. 208/1971, D.P.R. n.<br />

1024/1986 e D.P.R. n. 28/1979).<br />

In questo caso si nota che rimangono<br />

in vigore tutte le parti che regolano<br />

i prodotti: il D.P.R. n.<br />

340/2003, infatti, non affronta questo<br />

argomento, probabilmente rimandando<br />

ad un successivo decreto<br />

l’armonizzazione con il recepimento<br />

della direttiva sugli apparecchi a<br />

pressione.<br />

Nell’articolo 8 - «Disposizioni<br />

finali» - si prevede la possibilità,<br />

alla quale si è già accennato, di modificare<br />

le norme sulla distribuzione<br />

stradale di GPL. In particolare, il<br />

Ministro dell’Interno, di concerto<br />

con il Ministro delle Attività produttive,<br />

potrà aggiornare le norme di<br />

sicurezza antincendio per gli impianti<br />

di distribuzione stradale di gas di<br />

petrolio liquefatto per autotrazione<br />

con propri decreti, evitando il ricorso<br />

allo strumento molto più complesso<br />

del decreto presidenziale.<br />

Per quanto riguarda la regola tecnica<br />

vera e propria, individuata nell’allegato<br />

A al decreto, in un esame<br />

necessariamente rapido delle principali<br />

misure tecniche si possono individuare<br />

alcuni elementi di rilievo<br />

per la novità che contengono.<br />

Il primo punto interessante è<br />

quello relativo alla capacità dei serbatoi.<br />

Infatti, il punto 4, «Serbatoi fis-<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 43


ANTINCENDIO<br />

Commento<br />

si» - porta la capacità massima complessiva<br />

dei serbatoi è di 100 m 3 .<br />

Tale capacità è ottenibile mediante<br />

due serbatoi aventi capacità massima<br />

di 50 m 3 ciascuno. Ai fini della<br />

capacità complessiva dei serbatoi<br />

i barrel esterni non sono computati<br />

qualora di volume geometrico non<br />

maggiore di 0,6 m 3 ciascuno.<br />

Nel decreto si precisa peraltro<br />

che, ai fini della sicurezza antincendio,<br />

è necessario che i serbatoi fissi<br />

abbiano un grado di riempimento<br />

non maggiore all’85%.<br />

Una ulteriore novità riguarda il<br />

punto 5, «Pompe e compressori».<br />

Infatti, le pompe potranno essere installate:<br />

a) sommerse in barrel interni o<br />

esterni ai serbatoi fissi;<br />

b) esterne, sotto tettoia realizzata<br />

in materiale incombustibile di tipo<br />

leggero, con esclusione di lamiera<br />

metallica, intendendo per tettoia<br />

una copertura priva di pareti perime-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

trali, ovvero aperta almeno su due<br />

lati contrapposti.<br />

In modo forse eccessivamente vago,<br />

peraltro, si precisa che deve essere<br />

in ogni caso evitata l’installazione<br />

delle pompe in aree poco ventilate.<br />

Per i compressori di riempimento<br />

è prevista l’installazione a livello<br />

del piano di campagna in prossimità<br />

del serbatoio. Essi devono risultare<br />

schermati, verso l’area destinata alla<br />

sosta dell’autocisterna nella fase<br />

di riempimento, con muretto in calcestruzzo<br />

dello spessore di almeno<br />

0,15 m, di forma e dimensioni tali<br />

che i compressori restino defilati rispetto<br />

alla autocisterna in sosta.<br />

Il punto 12 - «Idranti» - stabilisce<br />

le misure minime dei presidi<br />

idrici antincendio.<br />

In particolare, gli impianti dovranno<br />

essere provvisti di idranti<br />

DN 45 (in numero adeguato) e disposti<br />

in modo da consentire l’inter-<br />

D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340<br />

vento, con il getto, sull’area dell’impianto.<br />

Per quanto riguarda l’impianto<br />

idraulico, questo deve essere<br />

dimensionato in modo da garantire,<br />

all’idrante posizionato nelle condizioni<br />

più sfavorevoli altimetria e distanza,<br />

una portata non minore di<br />

120 l/min con una pressione residua<br />

al bocchello di almeno 2 bar per<br />

non meno di 30 minuti. Ripercorrendo,<br />

quindi, le prescrizioni usuali, in<br />

caso di più idranti deve essere garantito<br />

il funzionamento contemporaneo<br />

di almeno due, nelle condizioni<br />

più sfavorevoli. Si prevede, inoltre,<br />

che la rete di idranti sia provvista di<br />

un attacco di mandata per autopompa,<br />

installato in posizione facilmente<br />

accessibile e protetta.<br />

Uno dei punti di maggiore interesse<br />

di tutto il provvedimento riguarda<br />

le distanze di sicurezza, che sono state<br />

oggetto di razionalizzazione. In particolare,<br />

il punto 13 dell’allegato -<br />

«Distanze di sicurezza» - è suddiviso<br />

Allegato A<br />

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali<br />

Area di sosta dell’autocisterna: area delimitata da apposita segnaletica orizzontale corrispondente alla<br />

proiezione in pianta dell’ingombro massimo dell’autocisterna durante l’operazione di riempimento dei serbatoi<br />

fissi;<br />

Barrel: recipiente metallico, interno o esterno al serbatoio fisso, destinato al contenimento delle pompe sommerse<br />

e dotato di una valvola di livello minimo, manovrabile dall’esterno che ha la duplice funzione di:<br />

● garantire il funzionamento della pompa sotto battente;<br />

● isolare la pompa dal G.P.L. contenuto nel serbatoio per la manutenzione;<br />

Capacità di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;<br />

Pistola di erogazione: dispositivo montato all’estremità di una manichetta flessibile che si innesta al dispositivo<br />

di carico posto sul veicolo;<br />

Punto di scarico dell’autocisterna: punto di connessione tra l’autocisterna e le manichette flessibili utilizzate<br />

per il riempimento del serbatoio fisso, posto immediatamente a valle delle valvole di intercettazione<br />

manuali dell’autocisterna stessa;<br />

Punto di riempimento: attacchi, posti sul serbatoio fisso o collegati a questo mediante apposite tubazioni, a<br />

cui vengono connesse le estremità delle manichette flessibili per l’operazione di carico dei serbatoi fissi;<br />

Raccordo rapido: dispositivo che consente l’accoppiamento delle autocisterne all’impianto fisso;<br />

Il dispositivo consta di due parti: l’una (denominata maschio) montata stabilmente a valle della valvola di<br />

intercettazione delle manichette di travaso; l’altra (denominata femmina) a valle delle valvole di intercettazione<br />

delle autocisterne addette al rifornimento di GPL;<br />

Serbatoio fisso: recipiente metallico destinato al contenimento ed utilizzazione del GPL liquido, stabilmente<br />

installato sul terreno e stabilmente collegato agli impianti;<br />

Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio: sistema costituito da pulsanti di sicurezza a<br />

comando manuale, collocati in prossimità dei punti operativi dell’impianto (zona riempimento, zona rifornimento<br />

veicoli e locale gestore), in grado di:<br />

44 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


IGIENE E SICUREZZA<br />

● isolare completamente ciascun serbatoio fisso dalle condutture di adduzione alle colonnine e di riempimento<br />

(fase liquida e gassosa), mediante valvole di intercettazione comandate a distanza;<br />

● isolare le tubazioni di mandata all’apparecchio di distribuzione mediante valvole di intercettazione comandate<br />

a distanza, poste nelle immediate vicinanze della colonnina stessa al fine di limitare il più possibile il<br />

volume di prodotto contenuto nelle tubazioni ubicate a valle della valvola;<br />

● bloccare le pompe di distribuzione e la pompa/compressore di riempimento;<br />

● essere associato al sistema di emergenza sull’autocisterna, nel caso in cui quest’ultima ne sia provvista,<br />

attivando la chiusura delle condutture di scarico del GPL e lo spegnimento del motore;<br />

● interrompere integralmente il circuito elettrico dell’impianto di rifornimento, ad esclusione delle linee<br />

preferenziali che alimentano impianti di sicurezza;<br />

Tubazioni flessibili: tratti di tubazione di lunghezza limitata che, grazie alla loro flessibilità, consentono di<br />

collegare terminali di tubazioni fisse con apparecchiature o con recipienti mobili senza che gli stessi vengano<br />

sottoposti a sollecitazioni meccaniche in presenza di eventuali piccoli spostamenti o dilatazioni lineari;<br />

Valvola di intercettazione comandata a distanza: valvola normalmente chiusa, il cui azionamento può<br />

avvenire anche da un punto predeterminato distante dal punto di installazione della valvola. Si intende per<br />

chiusa la posizione della valvola in assenza di energia ausiliaria nel circuito di comando.<br />

D.P.R. 24 ottobre 2003, n. 340<br />

Allegato A<br />

2. Elementi costitutivi degli impianti<br />

a) uno o due serbatoi fissi;<br />

b) un punto di riempimento;<br />

c) pompe adibite all’erogazione di GPL; le pompe possono essere azionate da motore elettrico o idraulico ed<br />

essere esterne o sommerse;<br />

d) pompa e/o compressore adibiti al riempimento dei serbatoi fissi;<br />

e) uno o più apparecchi di distribuzione a semplice o doppia erogazione.<br />

Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi<br />

e le attività pertinenti l’impianto<br />

ANTINCENDIO<br />

Commento<br />

Riquadro 2<br />

a) locali destinati a servizi accessori (ufficio gestore, locale deposito e/o vendita di accessori, magazzini e<br />

servizi igienici, per una superficie complessiva non maggiore di 100 m 2 , officina senza utilizzo di fiamme<br />

libere con superficie non maggiore di 100 m 2<br />

b) abitazione gestore 20 m<br />

c) officina senza utilizzo di fiamme libere con superficie maggiore di 100 m 2<br />

20 m<br />

d) locali di ristoro e/o vendita: fino a 200 m 2 di superficie lorda coperta accessibile al pubblico (è consentita<br />

inoltre una superficie aggiuntiva destinata a servizi e deposito non eccedente 50 m 2 20 m<br />

)<br />

oltre le superfici di cui sopra si applicano le distanze di sicurezza esterne.<br />

Ove i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino contigui su una o più pareti, o sottostanti o sovrastanti tra<br />

loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati tra loro da semplici passaggi<br />

coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate;<br />

e) parcheggi, anche all’aperto, con numero di autoveicoli maggiore di 9 15 m<br />

In ogni caso il parcheggio di autoveicoli, in numero minore o uguale a 9, all’interno dell’impianto, è consentito ad<br />

una distanza minima di 10 metri dagli elementi pericolosi;<br />

f) aperture poste a livello del piano di campagna comunicanti con locali interrati o seminterrati 20 m<br />

2. A partire dall’area di sosta dell’autocisterna deve essere osservata una distanza di sicurezza di 8 m dagli<br />

apparecchi di distribuzione, dai fabbricati pertinenti l’impianto, dai parcheggi e dalle aperture di cui alla lettera f)<br />

del comma precedente.<br />

3. La detenzione di oli lubrificanti presso gli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. deve rispettare le stesse<br />

limitazioni previste dalla vigente normativa per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti liquidi.<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 45<br />

10 m


ANTINCENDIO<br />

Commento<br />

Distanze di sicurezza interne negli impianti misti<br />

(benzina/GPL)<br />

a) tra gli elementi A e B della tabella I dell’impianto di distribuzione di GPL ed i pozzetti di carico dei 10 m<br />

serbatoi e gli apparecchi di distribuzione di combustibili liquidi (benzine e gasolio)<br />

b) tra gli apparecchi di distribuzione di GPL ed i pozzetti di carico dei serbatoi di altri combustibili liquidi 10 m<br />

(benzine e gasolio)<br />

c) tra gli apparecchi di distribuzione di GPL e gli apparecchi di distribuzione di altri combustibili liquidi 8m<br />

(benzine e gasolio)<br />

d) per gli impianti misti con distributori di gas naturale per autotrazione, tra gli apparecchi di distribuzione 8m<br />

di GPL e quelli di gas naturale<br />

e) tra l’area di sosta dell’autocisterna di GPL e quella di altri combustibili liquidi 5 m<br />

Distanze di protezione<br />

Dal punto di riempimento 10 m<br />

Dagli apparecchi di distribuzione 10 m<br />

Da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori 5m<br />

Dall’area di sosta dell’autocisterna 5m<br />

secondo il consueto schema delle distanze<br />

esterne ed interne.<br />

Il punto 13.1 - «Distanze di sicurezza<br />

interne» - regola le distanze tra<br />

gli elementi pericolosi dell’impianto<br />

secondo lo schema riportato nella Tabella<br />

1 dell’Allegato A (si veda pag.<br />

52). Le distanze di sicurezza tra gli<br />

elementi pericolosi e le attività pertinenti<br />

l’impianto sono regolate dal<br />

punto 13.1.2 dello stesso Allegato A<br />

e riepilogate nel riquadro 2.<br />

Le distanze di sicurezza interne<br />

negli impianti misti (benzina/GPL)<br />

sono state invece regolate dal punto<br />

13.1.3 dell’Allegato A e riepilogati<br />

nel riquadro 3.<br />

Il punto 13.2 - «Distanze di sicurezza<br />

esterne» - affronta il tema,<br />

inderogabile, delle distanze nei confronti<br />

di terzi (si veda pag. 53).<br />

Anche le distanze di protezione,<br />

punto 13.3, sono prese in considerazione<br />

dal nuovo D.P.R. In particolare,<br />

rispetto agli elementi pericolosi<br />

dell’impianto devono essere osservate<br />

le distanze indicate nel riquadro<br />

4.<br />

Uno dei punti qualificanti della<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

sicurezza antincendio, enfatizzato<br />

tra l’altro dal D.Lgs n. 626/1994<br />

(miglioramento della sicurezza dei<br />

luoghi di lavoro) e dal D.P.R. n.<br />

37/1998 (procedure di prevenzione<br />

incendi) è la gestione della sicurezza.<br />

La crescente domanda di<br />

flessibilità nella realizzazione degli<br />

impianti e degli edifici, infatti,<br />

ha portato a spostare sempre più<br />

l’equilibrio su ciò che il gestore è<br />

in grado di garantire nel corso della<br />

vita lavorativa dell’impianto.<br />

Per questo motivo il punto 15 -<br />

«Norme di esercizio» - richiama<br />

direttamente gli obblighi che devono<br />

essere osservati, da parte del<br />

responsabile dell’attività (normalmente<br />

individuato nel titolare dell’autorizzazione<br />

amministrativa<br />

prevista per l’esercizio dell’impianto).<br />

A questo scopo nel decreto<br />

si specifica che alcuni obblighi<br />

gestionali possono essere affidati,<br />

sulla base di specifici accordi contrattuali,<br />

al gestore, comunicando<br />

però tale circostanza al Comando<br />

provinciale VV.F. con la precisazione<br />

di quali obblighi ricadono<br />

sul titolare medesimo e quali sul<br />

Riquadro 3<br />

Riquadro 4<br />

gestore (allegando apposita dichiarazione<br />

attestante l’assunzione delle<br />

connesse responsabilità e l’attuazione<br />

dei relativi obblighi).<br />

Altri obblighi da osservare sono<br />

quelli di cui all’articolo 5, commi 1<br />

e 2, del decreto del Presidente della<br />

Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37,<br />

le disposizioni riportate nel decreto<br />

del Ministro dell’Interno 10 marzo<br />

1998 e le prescrizioni riportate al<br />

punto 15 dell’Allegato A.<br />

Nella parte finale dell’allegato A,<br />

il titolo III, regola gli impianti esistenti<br />

di capacità fino a 30 m 3 . Questi<br />

impianti devono osservare subito le<br />

norme di esercizio ed essere adeguati<br />

entro il dicembre 2008 alle disposizioni<br />

indicati al Titolo III. Si può concludere<br />

questa breve disamina del nuovo<br />

D.P.R. n. 340/2003 evidenziando<br />

il fatto che il testo avvicina le<br />

norme alle esigenze degli utenti. Un<br />

ulteriore passo dovrà essere compiuto<br />

con la specificazione dei requisiti<br />

dei prodotti. Questo passo avverrà,<br />

verosimilmente, con un provvedimento<br />

quadro che inquadrerà in un<br />

testo unico tutte le disposizioni vigenti<br />

in materia di impianti stradali<br />

di distribuzione di GPL. l<br />

46 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />

Visto l’articolo 87, quinto comma, della Costituzione;<br />

Visto l’articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre<br />

1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio<br />

1934, n. 367, sugli oli minerali e carburanti, in relazione<br />

all’articolo 2 della legge 23 febbraio 1950, n. 170,<br />

sui distributori automatici di carburanti e all’articolo 9<br />

della legge 21 marzo 1958, n. 327, sulle stazioni di<br />

riempimento dei gas di petrolio liquefatto;<br />

Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570;<br />

Visto l’articolo 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469;<br />

Visto l’articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966;<br />

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27<br />

aprile 1955, n. 547;<br />

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;<br />

Visto il progetto di regola tecnica approvato dal<br />

Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione<br />

incendi di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente<br />

della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;<br />

Visto l’articolo 11 del citato decreto del Presidente<br />

della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;<br />

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12<br />

gennaio 1998, n. 37, che approva il regolamento di<br />

prevenzione incendi;<br />

Visto il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,<br />

come modificato dal decreto legislativo 8 settembre<br />

1999, n. 346;<br />

Ritenuto di dover modificare ed aggiornare la vigente<br />

normativa di sicurezza per gli impianti di distribuzione<br />

stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione;<br />

Visto l’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto<br />

1988, n. 400;<br />

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla<br />

sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza<br />

del 25 agosto 2003;<br />

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,<br />

adottata nella riunione del 10 ottobre 2003;<br />

Sulla proposta del Ministro dell’interno;<br />

Emana<br />

il seguente regolamento:<br />

Art. 1<br />

Campo di applicazione<br />

1. Il presente regolamento si applica agli impianti<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 2003, n. 340<br />

Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti<br />

di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione<br />

in Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre 2003, n. 282<br />

ANTINCENDIO<br />

Legislazione<br />

di nuova realizzazione, disciplinati al Titolo II dell’allegato<br />

A che forma parte integrante del presente<br />

regolamento. Sono equiparati a questi ultimi gli impianti<br />

esistenti in caso di potenziamento della capacità<br />

complessiva oltre 30 m 3 .<br />

2. Gli impianti esistenti, la cui capacità complessiva<br />

resti limitata fino a 30 m 3 , devono essere adeguati<br />

a quanto previsto al Titolo III dell’allegato entro<br />

cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente<br />

regolamento. Qualora detti impianti siano oggetto<br />

di potenziamenti e/o ristrutturazioni, gli adeguamenti<br />

di cui al Titolo III dovranno essere realizzati contestualmente<br />

ai suddetti lavori di modifica. Le disposizioni<br />

di esercizio, di cui al punto 15 dell’allegato A,<br />

devono essere rispettate dalla data di entrata in vigore<br />

del presente regolamento.<br />

Art. 2<br />

Obiettivi<br />

1. Ai fini della prevenzione degli incendi, allo<br />

scopo di garantire le esigenze di sicurezza per la<br />

salvaguardia delle persone e la tutela dei beni contro<br />

i rischi di incendio, gli impianti di distribuzione<br />

stradale di GPL per autotrazione sono realizzati e<br />

gestiti secondo la regola tecnica di cui all’allegato A,<br />

in modo da garantire i seguenti obiettivi:<br />

a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di<br />

GPL, di incendio e di esplosione;<br />

b) limitare, in caso di evento incidentale, danni<br />

alle persone;<br />

c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad<br />

edifici e/o locali contigui all’impianto;<br />

d) ridurre la frequenza delle operazioni di riempimento<br />

dei serbatoi fissi, contribuendo in tal modo a<br />

ridurre il traffico stradale di merci pericolose;<br />

e) permettere ai soccorritori di operare in condizioni<br />

di sicurezza.<br />

Art. 3<br />

Ubicazione dell’impianto<br />

1. Gli impianti di distribuzione stradale di gas di<br />

petrolio liquefatto per autotrazione non possono sorgere:<br />

a) nella zona territoriale omogenea totalmente edificata,<br />

individuata come zona A nel piano regolatore<br />

generale o nel programma di fabbricazione ai sensi<br />

dell’articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968,<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 47


ANTINCENDIO<br />

Legislazione<br />

n. 1444, e nei comuni sprovvisti dei predetti strumenti<br />

urbanistici, all’interno del perimetro del centro<br />

abitato, delimitato a norma dell’articolo 17 della legge<br />

6 agosto 1967, n. 765, quando, nell’uno e nell’altro<br />

caso, la densità della edificazione esistente, nel<br />

raggio di duecento metri dal perimetro degli elementi<br />

pericolosi dell’impianto, come definiti al punto 3<br />

dell’allegato al presente decreto, e dall’area di sosta<br />

dell’autocisterna, risulti superiore a tre metri cubi per<br />

metro quadrato;<br />

b) nelle zone di completamento e di espansione<br />

dell’aggregato urbano indicate nel piano regolatore<br />

generale o nel programma di fabbricazione, nelle<br />

quali sia previsto un indice di edificabilità superiore<br />

a tre metri cubi per metro quadrato;<br />

c) nelle aree, ovunque ubicate, destinate a verde<br />

pubblico.<br />

2. La rispondenza dell’area prescelta per l’installazione<br />

dell’impianto alle caratteristiche urbanistiche<br />

della zona deve essere attestata dal sindaco o comprovata<br />

da perizia giurata a firma di professionista, iscritto<br />

al relativo albo professionale, competente per la<br />

sottoscrizione del progetto dell’impianto medesimo.<br />

Art. 4<br />

Divieto di permanenza in aree non più rispondenti<br />

1. L’impianto regolarmente installato deve essere<br />

rimosso quando l’edificazione effettiva abbia superato,<br />

nell’area compresa entro il raggio di duecento<br />

metri dal perimetro degli elementi pericolosi dell’impianto,<br />

come definiti al punto 3 dell’allegato al presente<br />

regolamento, e dall’area di sosta dell’autocisterna,<br />

la densità territoriale di tre metri cubi per metro<br />

quadrato.<br />

2. L’impianto che, per variazioni degli strumenti<br />

urbanistici comunali intervenute successivamente alla<br />

sua realizzazione, venga a cadere in una zona<br />

destinata a verde pubblico deve essere rimosso allorché<br />

l’area destinata a verde pubblico venga integralmente<br />

attrezzata, ovvero quando vengano a mancare<br />

le distanze di sicurezza esterne rispetto alle strutture<br />

di tipo fisso di pertinenza dell’area stessa.<br />

Art. 5<br />

Mancanza delle distanze di sicurezza<br />

1. Quando per effetto di variazioni intervenute<br />

nella situazione dei luoghi, le distanze di sicurezza<br />

esterne non risultano più rispettate, l’impianto deve<br />

essere rimosso.<br />

Art. 6<br />

Deroghe<br />

1. Qualora in ragione di particolari esigenze di<br />

ordine tecnico o funzionale non fosse possibile il<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

rispetto di qualcuna delle prescrizioni contenute nella<br />

regola tecnica di cui all’allegato A, può essere avanzata<br />

motivata richiesta di deroga ai sensi dell’articolo<br />

6 del decreto del Presidente della Repubblica 12<br />

gennaio 1998, n. 37. Le istanze devono essere redatte<br />

secondo le modalità indicate nell’articolo 5 del decreto<br />

del Ministro dell’interno in data 4 maggio 1998,<br />

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio<br />

1998.<br />

2. Non può essere oggetto di deroga il mancato<br />

rispetto delle condizioni previste agli articoli 4 e 5,<br />

nonché delle distanze di sicurezza esterne.<br />

Art. 7<br />

Abrogazioni<br />

Sono abrogate le seguenti disposizioni:<br />

a) articoli 1, 7, terzo comma, 8, 9, 10, 11, 17, 18,<br />

19, 21, 25, 26, 27, 28 e 29 del decreto del Presidente<br />

della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208;<br />

b) articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica<br />

12 gennaio 1971, n. 208, nel testo modificato<br />

dall’articolo 1 del decreto del Presidente della<br />

Repubblica 17 novembre 1986, n. 1024;<br />

c) articolo 3, secondo comma, lettera a), del decreto<br />

del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1971,<br />

n. 208, nel testo sostituito dall’articolo 2 del decreto<br />

del Presidente della Repubblica 17 novembre 1986,<br />

n. 1024;<br />

d) articolo 16, primo, secondo, terzo, quarto, sesto<br />

e settimo comma, del decreto del Presidente della<br />

Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo<br />

sostituito dall’articolo 1 del decreto del Presidente<br />

della Repubblica 16 gennaio 1979, n. 28;<br />

e) articoli 22, 23 e 24 del decreto del Presidente<br />

della Repubblica 12 gennaio 1971, n. 208, nel testo<br />

sostituito, rispettivamente, dagli articoli 2, 3 e 4 del<br />

decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio<br />

1979, n. 28;<br />

f) articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica<br />

16 gennaio 1979, n. 28.<br />

Art. 8<br />

Disposizioni finali<br />

1. Il Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro<br />

delle attività produttive, provvede, ai sensi dell’articolo<br />

11, quarto comma, del decreto del Presidente<br />

della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, ad aggiornare<br />

le norme di sicurezza antincendio per gli impianti<br />

di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto<br />

per autotrazione con propri decreti.<br />

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,<br />

sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi<br />

della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque<br />

spetti di osservarlo e farlo osservare.<br />

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IGIENE E SICUREZZA<br />

Allegato A<br />

REGOLA TECNICA IN MATERIA DI SICUREZZA ANTINCENDIO DEGLI IMPIANTI<br />

DI DISTRIBUZIONE STRADALE DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTO<br />

PER AUTOTRAZIONE (art. 1, comma 1)<br />

Titolo I<br />

Generalità<br />

1. Termini, definizioni e tolleranze dimensionali<br />

1. Per i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali si rimanda a quanto stabilito con decreto del Ministro<br />

dell’Interno in data 30 novembre 1983 (Gazzetta Ufficiale n. 339 del 12 dicembre 1983). Inoltre, ai fini del presente<br />

decreto, si definisce:<br />

area di sosta dell’autocisterna: area delimitata da apposita segnaletica orizzontale corrispondente alla proiezione in<br />

pianta dell’ingombro massimo dell’autocisterna durante l’operazione di riempimento dei serbatoi fissi;<br />

barrel: recipiente metallico, interno o esterno al serbatoio fisso, destinato al contenimento delle pompe sommerse e<br />

dotato di una valvola di livello minimo, manovrabile dall’esterno che ha la duplice funzione di:<br />

- garantire il funzionamento della pompa sotto battente;<br />

- isolare la pompa dal GPL contenuto nel serbatoio per la manutenzione;<br />

capacità di un serbatoio: volume geometrico interno del serbatoio;<br />

pistola di erogazione: dispositivo montato all’estremità di una manichetta flessibile che si innesta al dispositivo di<br />

carico posto sul veicolo;<br />

punto di scarico dell’autocisterna: punto di connessione tra l’autocisterna e le manichette flessibili utilizzate per il<br />

riempimento del serbatoio fisso, posto immediatamente a valle delle valvole di intercettazione manuali dell’autocisterna<br />

stessa;<br />

punto di riempimento: attacchi, posti sul serbatoio fisso o collegati a questo mediante apposite tubazioni, a cui<br />

vengono connesse le estremità delle manichette flessibili per l’operazione di carico dei serbatoi fissi;<br />

raccordo rapido: dispositivo che consente l’accoppiamento delle autocisterne all’impianto fisso;<br />

Il dispositivo consta di due parti: l’una (denominata maschio) montata stabilmente a valle della valvola di intercettazione<br />

delle manichette di travaso;<br />

l’altra (denominata femmina) a valle delle valvole di intercettazione delle autocisterne addette al rifornimento di GPL;<br />

serbatoio fisso: recipiente metallico destinato al contenimento ed utilizzazione del GPL liquido, stabilmente installato<br />

sul terreno e stabilmente collegato agli impianti;<br />

sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio:<br />

sistema costituito da pulsanti di sicurezza a comando manuale, collocati in prossimità dei punti operativi dell’impianto<br />

(zona riempimento, zona rifornimento veicoli e locale gestore), in grado di:<br />

- isolare completamente ciascun serbatoio fisso dalle condutture di adduzione alle colonnine e di riempimento (fase<br />

liquida e gassosa), mediante valvole di intercettazione comandate a distanza;<br />

- isolare le tubazioni di mandata all’apparecchio di distribuzione mediante valvole di intercettazione comandate a<br />

distanza, poste nelle immediate vicinanze della colonnina stessa al fine di limitare il più possibile il volume di prodotto<br />

contenuto nelle tubazioni ubicate a valle della valvola;<br />

- bloccare le pompe di distribuzione e la pompa/compressore di riempimento;<br />

- essere associato al sistema di emergenza sull’autocisterna, nel caso in cui quest’ultima ne sia provvista, attivando<br />

la chiusura delle condutture di scarico del GPL e lo spegnimento del motore;<br />

- interrompere integralmente il circuito elettrico dell’impianto di rifornimento, ad esclusione delle linee preferenziali<br />

che alimentano impianti di sicurezza;<br />

tubazioni flessibili: tratti di tubazione di lunghezza limitata che, grazie alla loro flessibilità, consentono di collegare<br />

terminali di tubazioni fisse con apparecchiature o con recipienti mobili senza che gli stessi vengano sottoposti a<br />

sollecitazioni meccaniche in presenza di eventuali piccoli spostamenti o dilatazioni lineari;<br />

valvola di intercettazione comandata a distanza: valvola normalmente chiusa, il cui azionamento può avvenire<br />

anche da un punto predeterminato distante dal punto di installazione della valvola. Si intende per chiusa la posizione<br />

della valvola in assenza di energia ausiliaria nel circuito di comando.<br />

Titolo II<br />

Impianti di nuova realizzazione<br />

ANTINCENDIO<br />

Legislazione<br />

2. Elementi costitutivi degli impianti<br />

1. Gli impianti soggetti alle presenti norme possono comprendere i seguenti elementi:<br />

a) uno o due serbatoi fissi;<br />

b) un punto di riempimento;<br />

c) pompe adibite all’erogazione di GPL; le pompe possono essere azionate da motore elettrico o idraulico ed essere<br />

esterne o sommerse;<br />

d) pompa e/o compressore adibiti al riempimento dei serbatoi fissi;<br />

e) uno o più apparecchi di distribuzione a semplice o doppia erogazione;<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 49


ANTINCENDIO<br />

Legislazione<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

f) locali destinati a servizi accessori (ufficio, locali vendita, magazzini, servizi igienici, impianti di lavaggio, officina<br />

senza utilizzo di fiamme libere, posti di ristoro, abitazione del gestore, ecc.).<br />

3. Elementi pericolosi dell’impianto<br />

1. Sono considerati elementi pericolosi dell’impianto, ai fini della determinazione delle distanze di sicurezza, quelli<br />

indicati al precedente punto 2 con esclusione della lettera f).<br />

4. Serbatoi fissi<br />

1. La capacità massima complessiva dei serbatoi è di 100 m 3 ottenibile mediante due serbatoi aventi capacità<br />

massima di 50 m 3 ciascuno. Ai fini della capacità complessiva dei serbatoi i barrel esterni non sono computati<br />

qualora di volume geometrico non maggiore di 0,6 m 3 ciascuno.<br />

2. Ai fini della sicurezza antincendio è necessario che i serbatoi fissi di GPL abbiano un grado di riempimento non<br />

maggiore all’85%.<br />

5. Pompe e compressori<br />

1. Le pompe possono essere installate:<br />

a) sommerse in barrel interni o esterni ai serbatoi fissi;<br />

b) esterne, sotto tettoia realizzata in materiale incombustibile di tipo leggero, con esclusione di lamiera metallica. Ai<br />

fini della presente regola tecnica per tettoia si intende una copertura priva di pareti perimetrali, ovvero aperta almeno<br />

su due lati contrapposti.<br />

Deve essere in ogni caso evitata l’installazione in aree poco ventilate.<br />

2. I compressori di riempimento devono essere installati a livello del piano di campagna in prossimità del serbatoio.<br />

Essi devono risultare schermati, verso l’area destinata alla sosta dell’autocisterna nella fase di riempimento, con<br />

muretto in calcestruzzo dello spessore di almeno 0,15 m, di forma e dimensioni tali che i compressori restino defilati<br />

rispetto alla autocisterna in sosta.<br />

6. Recinzione<br />

1. Gli elementi di cui alle lettere a), c) e d), del punto 2 e i relativi dispositivi di sicurezza non devono essere<br />

accessibili da parte di personale non autorizzato.<br />

Pertanto, laddove detti elementi non siano già protetti, deve essere prevista una recinzione alta almeno 1,8 m,<br />

realizzata in robusta rete metallica sostenuta da pali, o con grigliati metallici, su cordolo di calcestruzzo, e<br />

dotata di una porta apribile verso l’esterno avente larghezza non minore di 0,8 m, munita di idoneo sistema di<br />

chiusura.<br />

2. Le distanze tra la recinzione e gli elementi pericolosi di cui sopra devono consentire l’accessibilità agli organi di<br />

regolazione, sicurezza e controllo nonché la manutenzione ordinaria.<br />

3. Parte della recinzione può coincidere con la recinzione dell’area ove è installato l’impianto, anche se in muratura,<br />

purché la zona risulti ben ventilata e siano rispettate le distanze di protezione di cui al punto 13.3.<br />

7. Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio<br />

1. Gli impianti di distribuzione stradale di GPL devono essere dotati di un sistema di emergenza avente le<br />

caratteristiche riportate al Titolo I, punto 1.<br />

2. Il sistema di emergenza deve intervenire entro 15 secondi dall’attivazione ed il ripristino delle condizioni di<br />

esercizio deve essere eseguibile solo manualmente, previa eliminazione dello stato di pericolo che ne ha<br />

provocato l’attivazione.<br />

3. Ogni pulsante del sistema di emergenza deve essere collocato in posizione facilmente raggiungibile ed essere<br />

evidenziato con idonea segnaletica.<br />

4. In prossimità delle valvole di intercettazione asservite al sistema di emergenza devono essere posti elementi<br />

fusibili in grado di attivare il sistema stesso in caso di incendio.<br />

8. Dispositivi e modalità per il riempimento dei serbatoi fissi<br />

1. Le operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere eseguite mediante due linee realizzate<br />

con tubazioni flessibili di cui una per la fase liquida ed una per il ritorno della fase gassosa, con l’ausilio di<br />

una pompa o di un compressore. Qualora le operazioni di riempimento vengano effettuate con l’ausilio di<br />

autocisterne dotate di impianto di rifornimento con misuratore volumetrico, è consentito utilizzare una sola<br />

tubazione per la fase liquida. Le tubazioni flessibili possono essere in dotazione all’impianto o all’autocisterna.<br />

2. Le parti terminali delle tubazioni flessibili devono essere munite di raccordi rapidi. Per un periodo di 12 mesi<br />

dall’entrata in vigore della presente regola tecnica è consentito l’utilizzo di raccordi a flangia. Inoltre:<br />

a) l’estremità di attacco all’autocisterna deve essere munita di una valvola di eccesso di flusso e di una valvola di<br />

intercettazione manuale con dispositivo di fermo nella posizione di chiusura;<br />

b) l’estremità di attacco alla parte fissa dell’impianto deve essere munita di una valvola di eccesso di flusso<br />

direttamente collegata ad una valvola di intercettazione posta nel tratto terminale dell’impianto fisso.<br />

50 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


IGIENE E SICUREZZA<br />

ANTINCENDIO<br />

Legislazione<br />

3. Il collegamento tra autocisterna e serbatoio deve essere attuato in modo da assicurare la continuità elettrica. Nel<br />

luogo in cui si effettuano le operazioni di riempimento deve essere predisposta una presa di terra per la messa a<br />

terra dell’autocisterna.<br />

9. Impianto elettrico<br />

1. L’impianto di distribuzione stradale di GPL per autotrazione deve essere dotato di impianti elettrici realizzati<br />

secondo quanto indicato dalla legge 1˚ marzo 1968, n. 186 (Gazzetta Ufficiale n. 77 del 23 marzo 1968), e la loro<br />

conformità deve essere attestata secondo le procedure di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46 (Gazzetta Ufficiale n. 59<br />

del 12 marzo 1990) e relativo regolamento di attuazione.<br />

2. Le installazioni elettriche devono essere verificate periodicamente, ai fini della loro manutenzione programmata,<br />

secondo quanto previsto dalle specifiche norme tecniche.<br />

3. L’interruttore generale delle varie utenze deve essere centralizzato su quadro ubicato nel locale<br />

gestore in posizione facilmente accessibile o in altro luogo esterno alle zone classificate con pericolo di<br />

esplosione. In ogni caso l’interruttore generale deve essere chiaramente segnalato e facilmente<br />

accessibile.<br />

4. Nel locale gestore deve essere previsto un impianto di illuminazione di sicurezza ad inserimento automatico ed<br />

immediato non appena venga a mancare l’illuminazione normale, alimentato da sorgente di energia indipendente da<br />

quella della rete elettrica normale, o realizzato con lampade autoalimentate, in grado di assicurare un illuminamento<br />

non minore di 5 lux ad un metro di altezza dal pavimento per un tempo non minore di 60 minuti. Nello stesso locale<br />

devono essere tenute disponibili e sottocarica almeno due lampade portatili autoalimentate con autonomia non<br />

minore di 60 minuti.<br />

5. Le zone ove sono ubicati il punto di riempimento ed i serbatoi, con i relativi accessori e dispositivi di sicurezza,<br />

devono essere sufficientemente illuminate al fine di permettere la sorveglianza.<br />

10. Impianto di terra e di protezione delle strutture dalle scariche atmosferiche<br />

1. L’impianto di distribuzione stradale di GPL per autotrazione deve essere dotato di impianto di terra e di protezione<br />

dalle scariche atmosferiche realizzati secondo quanto indicato dalla legge 1˚ marzo 1968, n. 186.<br />

2. Il punto di riempimento deve essere corredato di morsetto di terra e di pinze per il collegamento di terra fra<br />

impianto fisso e autocisterna. Il sistema deve essere provvisto di adatta apparecchiatura a sicurezza per l’ottenimento<br />

della continuità elettrica soltanto dopo il collegamento della pinza al mezzo mobile (ad es. interruttore a sicurezza<br />

incorporato nella pinza). L’avvio dell’operazione di riempimento deve essere condizionato dall’assenso del collegamento<br />

di terra.<br />

11. Fognature e caditoie<br />

1. Le fognature (sia di acque bianche che nere) a servizio dell’impianto di distribuzione di GPL devono avere,<br />

in uscita dall’impianto, almeno gli ultimi due pozzetti sifonati in modo da consentire il passaggio esclusivamente<br />

di liquidi. Le caditoie di raccolta delle acque meteoriche devono distare almeno 5 m dall’area di sosta<br />

dell’autocisterna e dagli elementi pericolosi indicati al punto 3 e devono essere sifonate secondo quanto sopra<br />

indicato.<br />

12. Idranti<br />

1. Gli impianti devono essere provvisti di idranti DN 45 in numero adeguato e disposti in modo da consentire<br />

l’intervento, con il getto, sull’area dell’impianto.<br />

2. L’impianto idraulico deve essere dimensionato in modo da garantire, all’idrante posizionato nelle<br />

condizioni più sfavorevoli di altimetria e distanza, una portata non minore di 120 l/min con una<br />

pressione residua al bocchello di almeno 2 bar per non meno di 30 minuti. In caso di più idranti deve<br />

essere garantito il funzionamento contemporaneo di almeno due, ciascuno con le prestazioni idrauliche<br />

sopra precisate.<br />

3. Gli idranti devono essere ubicati in posizione sicura, facilmente accessibile e protetta da eventuali danneggiamenti<br />

dovuti al traffico veicolare; appositi cartelli segnalatori devono facilitarne l’individuazione, anche a distanza.<br />

4. La rete di idranti deve essere provvista di un attacco di mandata per autopompa, installato in posizione facilmente<br />

accessibile e protetta.<br />

5. La funzionalità della rete idrica e degli idranti deve essere garantita anche in caso di temperatura ambiente minore di 0 ˚C.<br />

6. Gli idranti devono essere corredati di cassetta di custodia con relative tubazioni flessibili, lance e chiavi. Le lance<br />

devono essere a getto multiplo, pieno e frazionato.<br />

13. Distanze di sicurezza<br />

13.1 Distanze di sicurezza interne<br />

13.1.1 Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi dell’impianto<br />

1. Tra gli elementi pericolosi dell’impianto di cui al punto 3, devono essere osservate le distanze riportate nella<br />

seguente tabella:<br />

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ANTINCENDIO<br />

Legislazione<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

TABELLA 1<br />

Elementi pericolosi dell’impianto A B C<br />

A - punto di riempimento (1) - - (2) 8<br />

B - serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori - (2) - (3) 8<br />

C - apparecchi di distribuzione<br />

(1) È ammesso un unico punto di riempimento per ogni impianto di distribuzione.<br />

8 8 8<br />

(2) La distanza tra il punto di riempimento e il serbatoio non deve essere maggiore di 15 m; le relative tubazioni di collegamento<br />

devono essere interrate e con percorso più breve possibile.<br />

(3) La distanza tra serbatoi non deve essere minore di 0,8 m.<br />

13.1.2 Distanze di sicurezza tra gli elementi pericolosi ed attività pertinenti l’impianto<br />

1. Tra gli elementi pericolosi dell’impianto di cui al punto 3, e le attività pertinenti l’impianto stesso devono essere<br />

rispettate le seguenti distanze di sicurezza:<br />

a) locali destinati a servizi accessori (ufficio gestore, locale deposito e/o vendita di accessori, magazzini<br />

e servizi igienici, per una superficie complessiva non maggiore di 100 m 2 , officina senza utilizzo di<br />

fiamme libere con superficie non maggiore di 100 m 2 ................................................................................... 10 m<br />

b) abitazione gestore ........................................................................................................................................ 20 m<br />

c) officina senza utilizzo di fiamme libere con superficie maggiore di 100 m 2 ............................................ 20 m<br />

d) locali di ristoro e/o vendita:<br />

fino a 200 m 2 di superficie lorda coperta accessibile al pubblico (è consentita inoltre una superficie<br />

aggiuntiva destinata a servizi e deposito non eccedente 50 m 2 ) ................................................................... 20 m<br />

Oltre le superfici di cui sopra si applicano le distanze di sicurezza esterne.<br />

Ove i posti di ristoro ed i locali di vendita risultino contigui su una o più pareti, o sottostanti o<br />

sovrastanti tra loro ma non direttamente comunicanti, ovvero risultino non contigui e separati tra<br />

loro da semplici passaggi coperti, le rispettive superfici non vanno cumulate.<br />

e) parcheggi, anche all’aperto, con numero di autoveicoli maggiore di 9 ................................................ 15 m<br />

In ogni caso il parcheggio di autoveicoli, in numero minore o uguale a 9, all’interno dell’impianto, è<br />

consentito ad una distanza minima di 10 metri dagli elementi pericolosi.<br />

f) aperture poste a livello del piano di campagna comunicanti con locali interrati o seminterrati ........... 20 m<br />

2. A partire dall’area di sosta dell’autocisterna deve essere osservata una distanza di sicurezza di 8 m dagli apparecchi<br />

di distribuzione, dai fabbricati pertinenti l’impianto, dai parcheggi e dalle aperture di cui alla lettera f) del<br />

comma precedente.<br />

3. La detenzione di oli lubrificanti presso gli impianti di distribuzione stradale di GPL deve rispettare le stesse<br />

limitazioni previste dalla vigente normativa per gli impianti di distribuzione stradale di carburanti liquidi.<br />

13.1.3 Impianti misti<br />

1. È consentita la costruzione di impianti di distribuzione di GPL per autotrazione installati nell’ambito di stazioni<br />

di distribuzione stradale di altri carburanti, a condizione che siano rispettate le seguenti distanze di sicurezza:<br />

a) tra gli elementi A e B della tabella I dell’impianto di distribuzione di GPL ed i pozzetti di carico<br />

dei serbatoi e gli apparecchi di distribuzione di combustibili liquidi (benzine e gasolio) ........................ 10 m<br />

b) tra gli apparecchi di distribuzione di GPL ed i pozzetti di carico dei serbatoi di altri combustibili<br />

liquidi (benzine e gasolio) ................................................................................................................................. 10 m<br />

c) tra gli apparecchi di distribuzione di GPL e gli apparecchi di distribuzione di altri combustibili liquidi<br />

(benzine e gasolio) ............................................................................................................................................. 8m<br />

d) per gli impianti misti con distributori di gas naturale per autotrazione, tra gli apparecchi di<br />

distribuzione di GPL e quelli di gas naturale ................................................................................................... 8m<br />

e) tra l’area di sosta dell’autocisterna di GPL e quella di altri combustibili liquidi .................................... 5m<br />

52 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


13.2 Distanze di sicurezza esterne<br />

1. Dagli elementi pericolosi dell’impianto di cui al punto 3 devono essere osservate le seguenti distanze di sicurezza<br />

rispetto al perimetro di fabbricati esterni all’impianto:<br />

a) per depositi di capacità complessiva fino a 30 m 3 :<br />

- dal punto di riempimento, 30 m;<br />

- da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 20 m;<br />

- da apparecchi di distribuzione, 20 m;<br />

b) per depositi di capacità complessiva maggiore di 30 m³:<br />

- dal punto di riempimento, 30 m;<br />

- da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 30 m;<br />

- da apparecchi di distribuzione, 20 m.<br />

Nel computo delle distanze di sicurezza possono comprendersi anche le larghezze di strade, torrenti e canali nonché<br />

eventuali distanze di rispetto previste dagli strumenti urbanistici comunali;<br />

c) le distanze di sicurezza sopra indicate devono essere aumentate del 50% rispetto alle attività di cui ai punti 83, 84,<br />

85, 86, 87 e 89 dell’elenco allegato al decreto del Ministro dell’Interno in data 16 febbraio 1982 (Gazzetta Ufficiale n.<br />

98 del 9 aprile 1982), nonché rispetto a fabbricati per il culto, caserme, musei, mercati stabili, stazioni di linee di<br />

trasporto pubbliche e private, cimiteri, aree destinate allo stazionamento di circhi e parchi di divertimento;<br />

d) rispetto a linee ferroviarie pubbliche e private e a linee tranviarie in sede propria devono essere osservate le<br />

distanze di sicurezza di cui alle lettere a) e b), fatta salva in ogni caso l’applicazione di disposizioni specifiche<br />

emanate dalle Ferrovie dello Stato;<br />

e) rispetto alle autostrade devono essere osservate le distanze di sicurezza di cui alle lettere a) e b), con l’esclusione degli<br />

apparecchi di distribuzione per i quali la distanza di sicurezza esterna può essere ridotta a 15 m;<br />

f) rispetto alle altre strade e alle vie navigabili deve essere osservata una distanza di sicurezza di 15 m;<br />

g) a partire dall’area di sosta dell’autocisterna deve essere osservata una distanza di sicurezza di 15 m rispetto ai<br />

fabbricati esterni, autostrade, linee ferroviarie pubbliche e linee tranviarie in sede propria e di 10 m rispetto alle altre<br />

strade e vie navigabili;<br />

h) rispetto a parcheggi all’aperto, con numero di autoveicoli maggiore di 9, deve essere osservata una distanza di<br />

sicurezza di 20 m;<br />

i) tra gli elementi pericolosi dell’impianto e le linee elettriche aeree, con valori di tensione maggiore di 400 volt efficaci per<br />

corrente alternata e 600 volt per corrente continua, deve essere osservata una distanza, misurata in proiezione, di 15 m;<br />

j) le distanze di cui ai commi precedenti vanno misurate:<br />

1) per le strade e le autostrade, tra l’elemento pericoloso più prossimo dell’impianto, ed il bordo della carreggiata;<br />

2) per le ferrovie e le tramvie, tra l’elemento pericoloso più prossimo dell’impianto, e la rotaia del binario di corsa più vicino;<br />

3) per le vie navigabili, tra l’elemento pericoloso più prossimo dell’impianto, ed il limite della superficie delle acque al<br />

livello di guardia.<br />

13.3 Distanze di protezione<br />

1. Rispetto agli elementi pericolosi dell’impianto devono essere osservate le seguenti distanze di protezione:<br />

a) dal punto di riempimento, 10 m;<br />

b) dagli apparecchi di distribuzione, 10 m;<br />

c) da serbatoi, barrel, pompe, elettrocompressori, 5 m;<br />

d) dall’area di sosta dell’autocisterna, 5 m.<br />

14. Sosta dell’autocisterna<br />

1. L’area di sosta dell’autocisterna deve essere disposta in modo da evitare interferenze con il traffico degli altri<br />

autoveicoli circolanti nell’impianto e consentire il rapido allontanamento dell’autocisterna in caso di necessità.<br />

2. L’area di sosta dell’autocisterna deve essere chiaramente individuata con segnaletica orizzontale.<br />

3. La pavimentazione in corrispondenza dell’area di sosta dell’autocisterna deve essere di tipo impermeabile ed in<br />

piano o con pendenza massima dell’1% per evitare movimenti incontrollati del veicolo durante l’operazione di<br />

riempimento del serbatoio fisso.<br />

4. Il punto di scarico dell’autocisterna non deve distare più di 5 m dal punto di riempimento.<br />

15. Norme di esercizio<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

ANTINCENDIO<br />

Legislazione<br />

15.1 Generalità<br />

1. Nell’esercizio degli impianti di distribuzione stradale di GPL devono essere osservati, oltre agli obblighi di cui<br />

all’art. 5, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e alle disposizioni<br />

riportate nel decreto del Ministro dell’Interno in data 10 marzo 1998 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile<br />

1998), le prescrizioni specificate nei punti seguenti.<br />

2. Il responsabile dell’attività è normalmente individuato nel titolare dell’autorizzazione amministrativa prevista per<br />

l’esercizio dell’impianto, tuttavia alcuni obblighi gestionali possono essere affidati, sulla base di specifici accordi<br />

contrattuali, al gestore.<br />

In tale circostanza il titolare dell’attività dovrà comunicare al competente Comando provinciale VV.F. quali obblighi<br />

ricadono sul titolare medesimo e quali sul gestore, allegando al riguardo apposita dichiarazione di quest’ultimo<br />

attestante l’assunzione delle connesse responsabilità e l’attuazione dei relativi obblighi.<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 53


ANTINCENDIO<br />

Legislazione<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

15.2 Operazioni di riempimento<br />

1. Nelle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi devono essere evitate dispersioni di gas nell’atmosfera.<br />

2. Le operazioni di riempimento del/i serbatoio/i fissi non possono essere iniziate se non dopo che:<br />

- il motore dell’autocisterna sia stato spento e i circuiti elettrici del mezzo interrotti; le autobotti dotate di sistema di<br />

sicurezza conforme alle vigenti norme ADR, possono scaricare con motore in moto purché tale sistema di sicurezza<br />

sia in grado di chiudere le valvole e spegnere il motore e sia collegato al sistema di emergenza dell’impianto;<br />

- le ruote dell’autoveicolo siano state bloccate;<br />

- l’autocisterna sia stata collegata elettricamente a terra;<br />

- sia stata controllata ed accertata la piena efficienza dei raccordi, delle guarnizioni e delle tubazioni flessibili o snodabili;<br />

- siano posizionati almeno due estintori in dotazione all’impianto, pronti all’uso, nelle vicinanze del punto di<br />

riempimento e a portata di mano.<br />

3. L’autocisterna, al momento del suo ingresso nel piazzale dell’impianto e prima di posizionarsi nell’apposita area di<br />

sosta per l’operazione di riempimento, deve essere provvista di un dispositivo rompifiamma sul tubo di scarico.<br />

4. La sosta dell’autocisterna all’interno dell’impianto è consentita soltanto per il tempo strettamente necessario alle<br />

operazioni di riempimento.<br />

5. Durante le operazioni di riempimento, il personale addetto deve rispettare e far rispettare il divieto di fumare e<br />

comunque impedire che vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dal punto<br />

di riempimento.<br />

6. Negli impianti misti è vietato procedere alle operazioni di riempimento di GPL contemporaneamente al riempimento<br />

dei serbatoi fissi di altri carburanti.<br />

15.3 Operazioni di erogazione<br />

1. Durante le operazioni di erogazione e di normale esercizio dell’impianto il personale addetto deve osservare e fare<br />

osservare le seguenti prescrizioni:<br />

- posizionare almeno un estintore, pronto all’uso, in dotazione all’impianto, nelle vicinanze della colonnina di<br />

erogazione e a portata di mano;<br />

- accertarsi che i motori degli autoveicoli da rifornire siano spenti;<br />

- durante le operazioni di erogazione, rispettare e far rispettare il divieto di fumare e comunque impedire che<br />

vengano accese o fatte circolare fiamme libere entro il raggio di almeno 10 metri dagli apparecchi di distribuzione;<br />

- prestare attenzione affinché la messa in moto del veicolo rifornito avvenga soltanto dopo aver disinserito la pistola<br />

di erogazione dal punto di carico posto sul veicolo;<br />

- è fatto divieto assoluto di rifornire recipienti mobili (bombole, bottiglie, ecc.).<br />

15.4 Operazioni di drenaggio<br />

1. Le operazioni di drenaggio di acqua o di altre impurità dai serbatoi devono essere eseguite secondo procedure<br />

scritte volte ad evitare il rischio di perdite e che, in particolare, vietino di tenere contemporaneamente aperte<br />

ambedue le valvole costituenti il sistema.<br />

2. Le operazioni di drenaggio sono vietate durante la fase di riempimento dei serbatoi fissi e durante le operazioni di<br />

rifornimento degli autoveicoli.<br />

15.5 Prescrizioni generali di emergenza<br />

1. Il personale addetto agli impianti deve:<br />

a) essere edotto sulle norme contenute nel presente decreto, sul regolamento interno di sicurezza e sul piano di<br />

emergenza predisposto;<br />

b) intervenire immediatamente in caso di incendio o di pericolo agendo sui dispositivi e sulle attrezzature di<br />

emergenza in dotazione all’impianto, nonché impedire, attraverso segnalazioni, sbarramenti ed ogni altro mezzo<br />

idoneo, che altri veicoli o persone accedano all’impianto, ed avvisare i servizi di soccorso.<br />

2. Deve essere disponibile presso l’impianto un’apparecchiatura portatile di rilevazione gas (esplosimetro).<br />

15.6 Documenti tecnici<br />

1. Presso gli impianti devono essere disponibili i seguenti documenti:<br />

a) un manuale operativo contenente le istruzioni per l’esercizio degli impianti;<br />

b) uno schema di flusso degli impianti di GPL;<br />

c) una planimetria riportante l’ubicazione degli impianti e delle attrezzature antincendio, nonché l’indicazione delle<br />

aree protette dai singoli impianti antincendio;<br />

d) gli schemi degli impianti elettrici, di segnalazione e allarme.<br />

15.7 Segnaletica di sicurezza<br />

1. Devono osservarsi le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996,<br />

n. 493 (S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996). Inoltre nell’ambito dell’impianto ed in posizione<br />

ben visibile deve essere esposta idonea cartellonistica riproducente uno schema ed una planimetria dell’impianto.<br />

2. In particolare devono essere affisse istruzioni per gli addetti inerenti:<br />

- il comportamento da tenere in caso di emergenza;<br />

- le manovre da eseguire per mettere in sicurezza l’impianto come l’azionamento dei pulsanti di emergenza e il<br />

funzionamento dei presidi antincendio la cui ubicazione deve essere anch’essa adeguatamente segnalata.<br />

3. In prossimità degli apparecchi di distribuzione idonea cartellonistica dovrà indicare le prescrizioni e i divieti per gli<br />

automobilisti.<br />

15.8 Chiamata dei servizi di soccorso<br />

1. I servizi di soccorso (Vigili del fuoco, servizio di assistenza tecnica, etc.) devono poter essere avvertiti in caso di<br />

urgenza tramite rete telefonica fissa. La procedura di chiamata deve essere chiaramente indicata a fianco di ciascun<br />

apparecchio telefonico dal quale questa sia possibile.<br />

54 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


IGIENE E SICUREZZA<br />

Titolo III<br />

Impianti esistenti con capacità complessiva fino a 30 m 3<br />

ANTINCENDIO<br />

Legislazione<br />

16. Generalità<br />

1. Gli impianti esistenti devono osservare le norme di esercizio di cui al punto 15 dell’allegato a partire dalla<br />

data di entrata in vigore del presente regolamento ed essere adeguati, entro i termini temporali previsti<br />

all’art. 1, alle disposizioni riportate ai punti seguenti.<br />

2. Una volta eseguiti gli interventi di adeguamento, negli impianti esistenti possono essere osservate le<br />

distanze di sicurezza interne di cui al punto 13.1 del presente allegato.<br />

3. Qualora si intendano applicare le distanze di sicurezza esterne di cui al punto 13.2, gli impianti esistenti<br />

devono essere integralmente adeguati alle disposizioni previste al Titolo II del presente allegato.<br />

17. Interventi di adeguamento<br />

17.1 Sistema di emergenza finalizzato alla sicurezza antincendio<br />

1. Gli impianti di distribuzione stradale di GPL devono essere dotati di un sistema di emergenza avente le<br />

caratteristiche riportate al punto 7. In particolare un pulsante di attivazione del sistema deve essere ubicato<br />

nel locale pompe, qualora previsto.<br />

17.2 Dspositivi e modalità per il riempimento dei serbatoi fissi<br />

1. Devono essere osservate le disposizioni di cui al punto 8, comma 2, relativamente all’utilizzo di tubazioni<br />

flessibili munite di raccordi rapidi.<br />

17.3 Mezzi di estinzione degli incendi<br />

1. La dotazione di estintori presso gli impianti di distribuzione stradale di GPL deve comprendere, oltre a 5<br />

estintori portatili, almeno un estintore carrellato.<br />

17.4 Vano pompe in pozzetto<br />

1. Negli impianti che ancora utilizzano il vano pompe in pozzetto devono essere attuati i seguenti interventi<br />

al fine di migliorarne l’attuale livello di sicurezza:<br />

a) la scala di accesso al vano pompe deve essere realizzata in conformità alla vigente normativa riguardante<br />

il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e rispondere in ogni caso ai<br />

seguenti requisiti minimi:<br />

- essere realizzata in muratura o in materiale antiscintilla;<br />

- avere larghezza non minore di 0,6 m;<br />

- avere pedata non minore di 0,2 m;<br />

- avere alzata non maggiore di 0,25 m;<br />

b) tutti i comandi di normale operatività devono essere collocati all’esterno del vano pompe;<br />

c) è fatto divieto di accesso al vano pompe a persone non autorizzate. Detto divieto si applica anche al<br />

personale dell’impianto non espressamente autorizzato dal titolare dell’attività;<br />

d) deve essere installato un impianto fisso di rivelazione di gas a due soglie di intervento:<br />

prima soglia, tarata al 25% del limite inferiore di esplosività, per l’attivazione di un sistema di allarme ottico<br />

ed acustico;<br />

seconda soglia, tarata al 50% del limite inferiore di esplosività, per l’attivazione del sistema di emergenza di<br />

cui al punto 7.<br />

Il suddetto impianto di rivelazione deve:<br />

- essere realizzato ed installato a regola d’arte;<br />

- essere sottoposto a controllo periodico sulla efficienza e taratura secondo le specifiche tecniche fornite dal<br />

costruttore; le verifiche di controllo e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati a cura di<br />

personale specializzato ed essere annotati su apposito registro di cui all’art. 5, comma 2, del decreto del<br />

Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;<br />

e) l’attivazione dell’aspiratore deve avvenire prima della discesa di operatori nel vano pompe mediante<br />

dispositivi automatici asserviti, ad esempio, ad uno dei seguenti dispositivi:<br />

- accensione dell’illuminazione nella sala pompe;<br />

- sensore di presenza posizionato alla sommità della scala;<br />

- fotocellula posizionata alla sommità della scala.<br />

In ogni caso deve essere possibile attivare l’aspiratore anche con comando manuale e l’aspiratore stesso<br />

deve rimanere sempre in funzione in presenza di operatori nella sala pompe.<br />

2. Resta ferma, in ogni caso, la possibilità di mettere fuori servizio l’attuale vano pompe, riempiendolo<br />

completamente con materiale inerte e compatto. In tale evenienza l’installazione delle pompe deve essere<br />

conforme a quanto previsto al punto 5.<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 55


ANTINCENDIO<br />

Commento<br />

di Stefano Marsella, Dirigente del Corpo Nazionale VVF<br />

A pochi giorni dalla pubblicazione<br />

del D.P.R. del 24 ottobre<br />

2003, n. 340, «Regolamento recante<br />

disciplina per la sicurezza<br />

degli impianti di distribuzione<br />

stradale di G.P.L. per autotrazione»,<br />

pubblicato nella<br />

Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre<br />

2003, n. 282, una nota ministeriale<br />

inviata ai Comandi e<br />

alle Direzioni regionali VVF fornisce<br />

i primi chiarimenti applicativi.<br />

In particolare, con la lettera<br />

- circolare Dipartimento<br />

dei vigili del fuoco, del soccorso<br />

pubblico e della difesa civile<br />

11 dicembre 2003, Prot. n.<br />

P1545/4106/1 sott. 38, «Pubblicazione<br />

del D.P.R. 24 ottobre<br />

2003, n. 340 - Chiarimenti ed<br />

indirizzi applicativi», il Ministero<br />

dell’Interno - Direzione Centrale<br />

per la prevenzione e la sicurezza<br />

tecnica - ha preso in<br />

esame i punti più importanti<br />

della nuova norma per dirimere<br />

alcuni dei possibili dubbi interpretativi<br />

che potevano sorgere<br />

sui prodotti da installare<br />

nei distributori, rilevanti ai fini<br />

della sicurezza in caso di incendio.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

In base al principio di gerarchia delle fonti, serbatoi, tubazioni e accessori fanno riferimento alla normativa comunitaria<br />

I primi chiarimenti dei VVF sul D.P.R. n. 340/2003<br />

per gli impianti stradali di distribuzione GPL<br />

Il primo elemento analizzato nella<br />

Lettera-circolare Dipartimento<br />

dei vigili del fuoco, del soccorso<br />

pubblico e della difesa civile - 11 dicembre<br />

2003, Prot. n. P1545/4106/1<br />

sott. 38 riguarda le differenze che esistono<br />

tra il testo del nuovo regolamento<br />

ed il testo che era stato portato a<br />

conoscenza degli organi territoriali<br />

del Corpo Nazionale dei Vigili del<br />

fuoco con la circolare P 716 del 24<br />

giugno 1999. All’epoca, diversamente<br />

dalla prassi usualmente seguita negli<br />

Uffici centrali dei Vigili del fuoco,<br />

il testo approvato dal Comitato centrale<br />

tecnico-scientifico per la prevenzione<br />

incendi per aggiornare l’intera materia<br />

della distribuzione stradale di<br />

GPL (tra le altre cose, sopprimendo i<br />

tre decreti presidenziali vigenti), era<br />

stato trasmesso ai Comandi ed agli<br />

allora Ispettorati regionali (ora trasformati<br />

in Direzioni regionali) dei Vigili<br />

del fuoco con una precisa finalità: consentire<br />

di avviare i procedimenti di<br />

deroga per le nuove installazioni secondo<br />

uno schema adeguato all’emanando<br />

regolamento. Questo invio preliminare<br />

doveva permettere ai Comitati<br />

tecnici regionali istituiti presso le<br />

Direzioni regionali VVF, tra le altre<br />

cose, di concedere deroghe sulle distanze<br />

di sicurezza esterne. Tale tipo<br />

di misura normalmente non è considerato<br />

derogabile, circostanza dalla quale<br />

scaturiva la necessità di una comunicazione<br />

ufficiale in tale senso.<br />

Dato che a livello nazionale il precedente<br />

testo, dal quale il nuovo regolamento<br />

si discosta sensibilmente per<br />

alcuni aspetti importanti, era molto<br />

noto, si è deciso di chiarire immediatamente<br />

le novità più importanti.<br />

Analizzando le differenze tra il vecchio<br />

testo e quello definitivo, una delle<br />

modifiche più importanti riguarda le<br />

disposizioni sui prodotti, inizialmente<br />

presenti e poi del tutto soppresse. Il<br />

motivo che ha portato a tale situazione<br />

può essere individuato probabilmente<br />

nell’intervenuta emanazione del decreto<br />

di recepimento della direttiva PED<br />

(sugli apparecchi a pressione, il decreto<br />

legislativo 25 febbraio 2000, n. 93)<br />

ed ATEX (sugli apparecchi in atmosfera<br />

potenzialmente esplosiva - direttiva<br />

94/9/CE). La forma ed il contenuto di<br />

tale decreto che era stato impostato<br />

secondo il vecchio criterio di stabilire<br />

le prescrizioni per i prodotti rilevanti<br />

ai fini della sicurezza, eventualmente<br />

chiedendo certificazioni ministeriali.<br />

Tale impostazione rendeva le disposizioni<br />

del vecchio testo evidentemente<br />

incompatibili con le norme comunitarie.<br />

Per questo motivo, la circolare dell’11<br />

dicembre 2003 spiega chiaramente<br />

che, anche quando non siano state<br />

esplicitamente abrogate le norme che<br />

incidono sulle caratteristiche dei serbatoi,<br />

delle tubazioni e degli accessori,<br />

sono da considerare superate dalla disciplina<br />

comunitaria in base al principio<br />

di gerarchia delle fonti.<br />

Una conseguenza della posizione<br />

che emerge dalla lettera circolare in<br />

commento riguarda la messa in opera<br />

dei serbatoi in casse di contenimento.<br />

Questo aspetto può sembrare un paradosso,<br />

dato che la posa in opera è un<br />

aspetto che non sempre influisce sulle<br />

caratteristiche dei prodotti. In questo<br />

caso, invece, la lettera circolare esplicitamente<br />

ricorda che non è più obbligatoria<br />

la disposizione nella cassa di<br />

contenimento se le condizioni di posa<br />

in opera dei serbatoi previste nella<br />

56 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


documentazione a corredo di tali prodotti<br />

(marcati CE) consentono di raggiungere<br />

un grado di sicurezza equivalente<br />

con altre modalità. Tale precisazione,<br />

peraltro, non modifica l’obbligo<br />

di interramento dei serbatoi.<br />

Per quanto riguarda le tubazioni<br />

rigide e le eventuali tubazioni flessibili<br />

in dotazione all’impianto, la circolare<br />

spiega che si applicano le stesse<br />

considerazioni.<br />

Un concetto simile a quello illustra-<br />

to, che però riguarda il contenuto del<br />

recepimento della direttiva sulle attrezzature<br />

in atmosfera potenzialmente<br />

esplosiva (ATEX), dovrà essere applicato<br />

alle colonnine di distribuzione,<br />

in base alla quale l’approvazione<br />

di tipo è stata superata dalla marcatura<br />

CE. La lettera circolare, nel ricordare<br />

che gli impianti approvati sulla base<br />

di deroghe concesse ai sensi della<br />

circolare del 24 giugno 1999 non devono<br />

essere modificati per essere ade-<br />

guati alle prescrizioni del nuovo regolamento,<br />

comunica che è in corso di<br />

predisposizione un decreto ministeriale<br />

che prevederà esplicitamente le modifiche<br />

richiamate. Tale decreto può<br />

effettivamente modificare il D.P.R. n.<br />

208/1971 in quanto il nuovo D.P.R.<br />

n. 340/2003 prevede esplicitamente all’articolo<br />

8, «Disposizioni finali», la<br />

possibilità di modificare le norme sulla<br />

distribuzione stradale attraverso lo<br />

strumento del decreto ministeriale. l<br />

Lettera-circolare Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile<br />

Direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica area prevenzione incendi - 11 dicembre 2003,<br />

Prot. n. P1545/4106/1 sott. 38<br />

Oggetto: Pubblicazione del D.P.R. 24 ottobre<br />

2003, n. 340 - Chiarimenti ed indirizzi applicativi.<br />

Si informano le SS.LL. che sulla Gazzetta Ufficiale n.<br />

282 del 4 dicembre 2003, è stato pubblicato il seguente<br />

decreto del Presidente della Repubblica: “Regolamento<br />

recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione<br />

stradale di g.p.l. per autotrazione”.<br />

Con riferimento alla nuova regola tecnica allegata al<br />

D.P.R. di cui sopra, si forniscono le seguente indicazioni.<br />

In primo luogo si fa notare che il nuovo regolamento<br />

riporta alcune modifiche rispetto al testo diffuso in allegato<br />

alla lettera-circolare n. P716/4106/1 sott. 38 del 24 giugno<br />

1999. Tali modifiche sono state apportate per armonizzare<br />

la regola tecnica con le disposizioni del D.Lgs. 25 febbraio<br />

2000, n. 93 recante attuazione della direttiva Comunitaria<br />

n. 97/23/CE (PED) - emanato successivamente all’approvazione<br />

dello schema di regolamento da parte del Comitato<br />

Centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi.<br />

In tale ottica la regola tecnica allegata al D.P.R. è stata<br />

opportunamente rivista e sono state abrogate alcune delle<br />

disposizioni del D.P.R. n. 208/71 (articolo 7 del nuovo<br />

regolamento), come modificato dai successivi D.P.R. n.<br />

28/79 e n. 1024/86.<br />

Al fine di garantire una univoca interpretazione del<br />

testo si evidenzia che, per quanto riguarda le disposizioni<br />

del D.P.R. n. 208/71 non abrogate espressamente, le stesse,<br />

qualora in contrasto con la indicata direttiva comunitaria,<br />

sono da considerarsi comunque superate in virtù del<br />

principio generale di prevalenza delle fonti legislative.<br />

Quanto detto riguarda in particolare le disposizioni inerenti<br />

le modalità costruttive, l’approvazione, il collaudo e<br />

le modalità di installazione dei prodotti ricadenti nel campo<br />

di applicazione delle direttive comunitarie di interesse.<br />

In particolare, per il serbatoio, le disposizioni di cui<br />

all’articolo 4 del D.P.R. n. 208/71 sono ovviamente supera-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

ANTINCENDIO<br />

Documento<br />

te dalla marcatura CE ovvero dalla valutazione di conformità<br />

di cui al D.Lgs. n. 93/2000. Pertanto la condizione di<br />

installazione in cassa di contenimento di cemento armato<br />

(articolo 3 del D.P.R. n. 208/71) non può considerarsi l’unica<br />

modalità di protezione del serbatoio contro i rischi della<br />

corrosione poiché tali aspetti sono già considerati nella<br />

valutazione di conformità effettuata ai sensi della Direttiva<br />

PED.<br />

Si fa presente, invece, che ai fini della sicurezza antincendio<br />

il serbatoio deve comunque essere interrato, così<br />

come stabilito dallo stesso articolo 3 del D.P.R. n. 208/71,<br />

in quanto la valutazione di conformità resa ai sensi della<br />

direttiva PED non esaurisce tutti gli aspetti connessi con la<br />

sicurezza antincendio.<br />

Resta ferma la possibilità per gli interessati di richiedere<br />

l’approvazione in deroga di progetti di impianti che<br />

prevedano l’installazione di serbatoi parzialmente o completamente<br />

fuori terra, purché totalmente ricoperti in corrispondenza<br />

di ogni punto del serbatoio, con un idoneo<br />

spessore di materiale di ricoprimento.<br />

Gli stessi ragionamenti valgono per le disposizioni riguardanti<br />

i requisiti costruttivi e la messa in opera delle<br />

tubazioni rigide, di cui agli articoli 13 e 15 del D.P.R. n.<br />

208/71, e per quelle flessibili, qualora in dotazione all’impianto,<br />

di cui all’articolo 16, comma 5, del medesimo<br />

provvedimento.<br />

Per quanto concerne gli apparecchi di distribuzione<br />

l’approvazione di tipo rilasciata da questa Amministrazione<br />

è stata sostituita dalla marcatura CE, attestante la conformità<br />

alla Direttiva n. 94/9/CE/ (ATEX).<br />

Al riguardo si informano le SS.LL. che è stato predisposto<br />

uno schema di decreto ministeriale di prossima emanazione<br />

nel quale, modificando l’articolo 12 del D.P.R. n.<br />

208/71, si chiarisce l’aspetto sopra richiamato.<br />

Si precisa, infine, che sono fatte salve le deroghe concesse<br />

sulla base delle indicazioni contenute nella lettera<br />

circolare n. P716/4106/1 sott. 38 del 24 giugno 1999. l<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 57


SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Articolo<br />

di Giulio Benedetti, magistrato<br />

La legge n. 46/1990 prevede,<br />

per gli impianti in edifici ad<br />

uso di civile abitazione, il rilascio<br />

di una dichiarazione da<br />

parte dell’impresa installatrice<br />

al termine dei lavori di conformità<br />

degli impianti. Tale obbligo<br />

è stato esteso, dalla stessa<br />

legge (art. 1, comma 2) alle altre<br />

tipologie di edificio ma limitatamente<br />

agli impianti elettrici.<br />

Quindi, mentre per questi<br />

ultimi l’entrata in vigore del<br />

D.P.R. n. 380/2001 non muterà<br />

nulla, con l’entrata in vigore<br />

del Capo V del T.U. Edilizia, il<br />

1˚ gennaio 2004, per tutti gli altri<br />

impianti, soprattutto termici<br />

ed idraulici, ci sarà l’obbligo<br />

della dichiarazione di conformità.<br />

[1] Si veda <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 16/2003, pag. 47.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Le disposizioni del capo V del T.U. Edilizia non si applicano agli edifici scolastici<br />

Dal 1˚ gennaio per edifici non a uso civile<br />

attestazione di conformità obbligatoria<br />

L’<br />

articolo 4 della legge 1˚<br />

agosto 2003, n. 200 differisce<br />

alla data del 1˚ gennaio<br />

2004 l’entrata in vigore del capo V<br />

del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380<br />

(testo unico dell’edilizia) [1] inerente<br />

alle norme per la sicurezza degli<br />

impianti. Tra queste le seguenti disposizioni<br />

rilevanti:<br />

● l’articolo 130 afferma che ai fini<br />

della commercializzazione, le caratteristiche<br />

e le prestazioni energetiche<br />

dei componenti degli edifici e<br />

degli impianti devono essere certificate<br />

secondo le modalità stabilite<br />

con proprio decreto dal Ministro per<br />

le Attività produttive, di concerto<br />

con il Ministro per le Infrastrutture<br />

ed i trasporti. Le imprese che producono<br />

o commercializzano i predetti<br />

componenti sono obbligate a riportare<br />

su di essi gli estremi dell’avvenuta<br />

certificazione (al fine di evitare<br />

che, ad esempio, le tubature per l’adduzione<br />

dell’acqua vengano venute<br />

al fine di essere utilizzate per condurre<br />

il gas o per contenere cavi<br />

elettrici);<br />

● l’articolo 134 sostiene che qualora<br />

l’acquirente o il conduttore dell’immobile<br />

riscontrino difformità<br />

dalle norme del testo unico, anche<br />

se non emerse da eventuali precedenti<br />

verifiche, devono farne denuncia<br />

al comune entro un anno dalla<br />

constatazione, a pena di decadenza<br />

dal diritto di risarcimento del danno<br />

da parte del committente o del conduttore.<br />

È evidente la novità di tal<br />

disposizione poiché prevede che tali<br />

soggetti debbono esercitare, entro<br />

un termine breve di decadenza,<br />

l’eventuale azione civile, che ben<br />

può riguardare la non conformità di<br />

un ascensore condominiale alle regole<br />

dell’arte, richiedendo addirittura<br />

l’intervento delle autorità comunali;<br />

● gli articoli 107 e 113 prevedono<br />

il rilascio della dichiarazione di conformità<br />

(prevista dall’articolo 9, legge<br />

5 marzo 1990, n. 46), al termine<br />

dei lavori, da parte dell’impresa installatrice<br />

per gli impianti (termici,<br />

elettrici, di condizionamento, di sollevamento<br />

ed ascensori, di conduzione<br />

dell’acqua e antincendio) installati<br />

all’interno di qualsiasi edificio,<br />

ovvero sia che sia destinato ad<br />

uso civile che lavorativo o industriale<br />

(si veda il riquadro 1).<br />

● La dichiarazione di conformità attesta<br />

la conformità degli impianti<br />

alla regola dell’arte e alle norme<br />

tecniche e diventa parte integrante<br />

dell’attività edilizia realizzata in<br />

quanto deve essere consegnata allo<br />

sportello unico comunale (art. 24,<br />

D.P.R. n. 380/2001) e rappresenta<br />

uno dei principali presupposti (art.<br />

25, D.P.R. n. 380/2001) del rilascio<br />

del certificato di agibilità, il quale<br />

riconosce la sussistenza delle «condizioni<br />

di sicurezza, igiene, salubrità,<br />

risparmio energetico degli edifici<br />

e degli impianti negli stessi installati,<br />

valutate secondo quanto dispone<br />

la normativa vigente».<br />

L’importanza del rilascio della dichiarazione<br />

di conformità è stata valutata<br />

dalla giurisprudenza in varie<br />

occasioni:<br />

58 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


● infatti, è stato affermato [2] che è<br />

tutelabile in via cautelare atipica ex<br />

art. 700 c.p.c. il diritto dei condomini<br />

di un edificio nel caso in cui un<br />

comproprietario abbia installato sul<br />

piano di calpestio del sottotetto comune<br />

una rete di tubazioni relativa<br />

all’impianto elettrico, idrico e termico<br />

a servizio del sottostante appartamento<br />

in dispregio della normativa<br />

dettata in materia di sicurezza, a causa<br />

della ricorrenza del pericolo per<br />

l’incolumità dei condomini consistente<br />

nel rischio di folgorazione originato<br />

dalle tubazioni prive di rivestimento<br />

isolante e dei fili elettrici<br />

giuntati senza misure protettive;<br />

● le attività [3] controllate dalla legge<br />

n. 46/1990 sono l’installazione,<br />

la trasformazione, l’ampliamento e<br />

la manutenzione degli impianti elettrici<br />

da parte di soggetti legittimati<br />

in virtù di particolari riconoscimenti<br />

e procedure, la sottoposizione a controllo<br />

ed a verifica degli stessi non<br />

solo nella fase dell’installazione,<br />

ma anche in quella di progettazione<br />

e collaudo e la predisposizione di<br />

normative tecniche adeguate al progresso<br />

ed alle innovazioni tecnologiche,<br />

ampliando la sfera di presunzione<br />

iuris tantum di conformità alle<br />

regole dell’arte, già stabilite per gli<br />

impianti elettrici ed elettronici dalla<br />

legge n. 186/1968 avendo fornito di<br />

una sanzione amministrativa la violazione<br />

dei precetti tecnici. La legge<br />

n. 46/1990 relativa alle norme per la<br />

sicurezza degli impianti degli edifici<br />

ad uso civile è estesa per quanto<br />

attiene agli impianti elettrici anche<br />

ad immobili per attività produttive, al<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

commercio, al terziario ed agli altri<br />

usi previsti dall’articolo 1. Tale legge<br />

è inoltre la disciplina ampliativa ed<br />

estensiva della normativa sulla prevenzione<br />

degli infortuni poiché ai precedenti<br />

obblighi prevenzionali ne sono<br />

stati aggiunti altri per tutte le attività<br />

ed è stata prevista una regolamentazione<br />

pure per gli immobili adibiti ad<br />

uso civile: pertanto la legge n.<br />

46/1990 non ha abrogato la disciplina<br />

(D.P.R. n. 547/1955 e D.P.R. n.<br />

303/1956) fondamentale in materia di<br />

prevenzione di infortuni e sull’igiene<br />

del lavoro;<br />

● deve essere accolta [4] la richiesta<br />

di provvedimento cautelare urgente<br />

avanzata dal committente che lamenti<br />

la mancata consegna, da parte<br />

dell’appaltatore, della dichiarazione<br />

di conformità prevista dalla legge n.<br />

46/1990 anche se la società appaltatrice<br />

rifiutava il rilascio della dichiarazione<br />

sulla base della mancata esecuzione<br />

del collaudo da parte del<br />

committente.<br />

Deve rilevarsi che anche la vendita<br />

e l’installazione, la verifica e la<br />

manutenzione di un impianto termico,<br />

quale ad esempio una canna fumaria,<br />

anche collettiva ramificata<br />

condominiale, consistente in un bene<br />

mobile anche da assemblare [5] ,<br />

rientrano nel campo di applicazione<br />

del D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24,<br />

«Attuazione della direttiva 1999/44/<br />

CE su taluni aspetti della vendita e<br />

delle garanzie di consumo», e che<br />

ha introdotto nuove norme all’interno<br />

del codice civile, con le seguenti<br />

importanti conseguenze:<br />

● il venditore ha l’obbligo (art.<br />

1519-ter c.c.) di consegnare un be-<br />

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Articolo<br />

ne conforme al contratto di vendita<br />

ed il difetto di conformità che deriva<br />

dall’installazione è equiparato al<br />

difetto di conformità del bene quando<br />

l’installazione è compresa nel<br />

contratto di vendita ed è stata effettuata<br />

dal venditore o sotto la sua<br />

responsabilità;<br />

● in caso di difformità l’acquirente<br />

ha diritto al ripristino, senza spese,<br />

della conformità del bene mediante<br />

riparazione o sostituzione;<br />

● può essere richiesta (art.<br />

1519-quater c.c.) una congrua riduzione<br />

del prezzo o la risoluzione del<br />

contratto se la riparazione e la sostituzione<br />

sono impossibili o eccessivamente<br />

onerose, il venditore non<br />

ha provveduto alla riparazione o alla<br />

sostituzione del bene entro il termine<br />

stabilito, oppure la sostituzione<br />

o la riparazione precedentemente<br />

effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti;<br />

● il venditore-installatore della canna<br />

fumaria è responsabile (art.<br />

1519-sexies c.c.) se il difetto di conformità<br />

si manifesta entro due anni<br />

dalla consegna o dall’installazione<br />

del bene predetto;<br />

● il consumatore decade dalla garanzia<br />

se non denuncia al venditoreinstallatore<br />

il difetto di conformità<br />

entro il termine di due mesi dalla<br />

data in cui ha scoperto lo stesso<br />

difetto.<br />

● La dichiarazione di conformità<br />

della canna fumaria deve essere<br />

redatta, al termine dei lavori, dall’impresa<br />

installatrice sulla base<br />

del modello approvato con decreto<br />

del Ministero dell’Industria, del<br />

commercio e dell’artigianato del<br />

[2] Tribunale di Ariano Irpino, sent. del 20 giugno 2000, Rel. Tardone, Att. Condominio delle rose, Conv. Parisi, pubblicato in<br />

Giustizia di merito, 2001, parte I, pag. 652.<br />

[3] C. Cass, sez. III, sent. del 5 giugno 1996 (ud. 3 maggio 1996), n. 5613, Pres. Papaia, Rel. Novarese, Imp. Maggio, P.M.<br />

Fraticelli, CED cassazione n. 205815.<br />

[4] Tribunale di Ascoli Piceno del 26 luglio 1995, Pres. Calvaresi, Att. Soc. Nuovcentro, Conv. Ditta Cedi, pubblicata in Il Foro<br />

Italiano, 1996, pag. 299.<br />

[5] Invero l’art, 1519-bis, comma 2, lettera a), del codice civile definisce consumatore «qualsiasi persona fisica che (...) agisce per<br />

scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta». Ne consegue che la realizzazione di una canna<br />

collettiva ramificata in un condominio rientra in tale definizione del codice civile in quanto le persone fisiche o giuridiche e<br />

componenti del medesimo, all’atto di sottoscrivere il contratto di installazione, agiscono al di fuori dell’attività imprenditoriale<br />

o professionale singolarmente svolta dai singoli proponenti.<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 59


SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Articolo<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380<br />

PARTE II<br />

Normativa tecnica per l’edilizia<br />

CAPO V<br />

Norme per la sicurezza degli impianti<br />

Riquadro 1<br />

Articolo 107 - (L)<br />

Ambito di applicazione<br />

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma)<br />

1. Sono soggetti all’applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi agli edifici quale che ne<br />

sia la destinazione d’uso:<br />

a) gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell’energia elettrica<br />

all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore;<br />

b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche<br />

atmosferiche;<br />

c) gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme, gassoso e di<br />

qualsiasi natura o specie;<br />

d) gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e di consumo<br />

di acqua all’interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell’acqua fornita dall’ente distributore;<br />

e) gli impianti per il trasporto e l’utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all’interno degli<br />

edifici a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall’ente distributore;<br />

f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale<br />

mobili e simili;<br />

g) gli impianti di protezione antincendio (1) .<br />

–––––––––––––––––––––––––––––––––<br />

(1) Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1˚ gennaio 2004, in virtù dell’art. 4, D.L. 24/6/2003, n. 147<br />

convertito in legge 1˚ agosto 2003, n. 200. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.<br />

Articolo 113 - (L)<br />

Dichiarazione di conformità<br />

(legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 9 )<br />

1. Al termine dei lavori l’impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente la dichiarazione di<br />

conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme di cui all’articolo 112 .<br />

Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare dell’impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e<br />

di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte integrante la<br />

relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui<br />

all’articolo 110 (1) .<br />

––––––––––––––––––––––––––––––––––<br />

(1) Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1˚ gennaio 2004, in virtù dell’art. 4, D.L. 24/6/2003, n. 147<br />

convertito in legge 1˚ agosto 2003, n. 200. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado.<br />

60 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


20 febbraio 1992, «Approvazione<br />

del modello di dichiarazione di<br />

conformità dell’impianto alla regola<br />

d’arte di cui all’art. 7 del<br />

regolamento di attuazione della<br />

legge 5 marzo 1990, n. 46, recante<br />

norme per la sicurezza degli<br />

impianti», e il legale rappresentante<br />

dell’impresa installatrice deve<br />

dichiarare, sottoscrivendo sotto la<br />

propria responsabilità, che l’impianto<br />

è stato realizzato in modo<br />

conforme alla regola dell’arte, secondo<br />

quanto previsto dall’articolo<br />

7 della legge n. 46/1990, tenuto<br />

conto delle condizioni di esercizio<br />

e degli usi a cui è destinato l’edificio,<br />

avendo in particolare:<br />

● seguito la norma applicabile all’impiego,<br />

citando le norme tecniche<br />

e di legge, distinguendo tra quelle<br />

riferite alla progettazione, all’esecuzione<br />

e alle verifiche;<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

● installato componenti e materiali<br />

costruiti a regola dell’arte e adatti al<br />

luogo d’installazione, ai sensi dell’art.<br />

7 della legge n. 46/1990;<br />

● controllato l’impianto ai fini della<br />

sicurezza e della funzionalità con<br />

esito positivo, avendo eseguito le<br />

verifiche richieste dalle norme e dalle<br />

disposizioni di legge.<br />

Occorre ricordare che elementi<br />

essenziali della dichiarazione di conformità,<br />

anche se nella pratica sono<br />

spesso del tutto omessi, sono gli allegati<br />

obbligatori che consistono:<br />

● nella relazione della tipologia dei<br />

materiali utilizzati che deve contenere,<br />

per i prodotti soggetti a norme,<br />

la dichiarazione di rispondenza alle<br />

stesse completata, ove esistente,<br />

con riferimenti a marche, certificati<br />

di prova, ecc., rilasciati da istituti<br />

autorizzati.<br />

CENTRO DI FORMAZIONE DE IL SOLE 24 ORE<br />

Milano, 28, 29 e 30 gennaio 2004 - Centro di Formazione de Il Sole 24 ORE<br />

Tutte le novità sugli appalti pubblici di lavori:<br />

dalla normativa europea a quella nazionale e regionale<br />

Inoltre, per gli altri prodotti, che<br />

devono essere elencati, il firmatario<br />

deve dichiarare che si tratta di materiali,<br />

prodotti e componenti conformi<br />

a quanto previsto dall’articolo 7<br />

della legge n. 46/1990 e la relazione<br />

deve dichiarare l’idoneità della canna<br />

fumaria rispetto all’ambiente<br />

d’installazione:<br />

● lo schema dell’impianto realizzato<br />

mediante la descrizione dell’opera<br />

come eseguita;<br />

● il riferimento a dichiarazioni di<br />

conformità precedenti o parziali già<br />

esistenti: in tale caso è sufficiente<br />

l’indicazione del nome dell’impresa<br />

esecutrice e della data della dichiarazione;<br />

● la copia del certificato di riconoscimento<br />

dei requisiti tecnico-professionali<br />

dell’installatore. l<br />

Gli Esperti de Il Sole 24 Ore analizzeranno la disciplina e le novità legislative in materia di appalti pubblici di<br />

lavori: dalla programmazione e progettazione, al sistema di realizzazione delle opere, alle novità in merito<br />

introdotte dalla Finanziaria 2004 e dal decreto n. 269/2003 e dagli interventi della Corte Costituzionale e delle<br />

Regioni.<br />

Inoltre verrà dedicata una particolare attenzione alle fasi di redazione e di esecuzione del contratto, all’individuazione<br />

delle responsabilità civili, penali e amministrative dei diversi soggetti coinvolti e delle possibili coperture<br />

assicurative nella realizzazione delle opere.<br />

Interverranno: Claudio Galtieri, Consigliere - Corte dei Conti e Consulente dell’Autorità per la Vigilanza sui<br />

Lavori Pubblici / Elisabetta Mariotti, Professore a contratto di Diritto Amministrativo e dell’<strong>Ambiente</strong> - Politecnico<br />

di Milano / Giuseppe Rusconi, Avvocato - Studio Legale Rota, Rusconi & Associati<br />

Per informazioni: www.24oreformazione.com Area Tematica Edilizia & Appalti<br />

oppure contattare francesca.brambilla@ilsole24ore.com<br />

Per informazioni:<br />

Centro di Formazione de Il Sole 24 ORE<br />

Tel.02/3022.3029 - 3973 - 3946<br />

Fax 02/874370<br />

E-mail formazione@ilsole24ore.com<br />

www.24oreformazione.com<br />

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI<br />

Articolo<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 61


SICUREZZA DEI PRODOTTI<br />

Articolo<br />

Due position paper della Commissione chiariscono alcuni importanti aspetti sull’applicazione della direttiva 89/106/CE<br />

Per i prodotti da costruzione marcati CE<br />

vietato prescrivere requisiti addizionali obbligatori<br />

di Marco Albanese, Area Tecnica ANIMA<br />

Recentemente la Commissione<br />

europea ha redatto due documenti<br />

interpretativi molto utili<br />

per l’implementazione della direttiva<br />

89/106/CEE (CPD) sui<br />

prodotti da costruzione. Con il<br />

primo, intitolato No additional<br />

national requirements for CE<br />

marked products, i Servizi della<br />

Commissione Europea ribadiscono<br />

il divieto per gli Stati<br />

membri di prescrivere requisiti<br />

addizionali obbligatori per prodotti<br />

che sono già sottoposti alla<br />

marcatura CE. Di fatto viene<br />

trattato il caso di alcuni Paesi<br />

membri che hanno introdotto<br />

nel loro ordinamento disposizioni<br />

atte ad aggiungere requisiti<br />

per prodotti che sono già<br />

soggetti alla direttiva. Con il secondo<br />

documento, The NPD<br />

option in the framework of<br />

the CPD, viene illustrato il caso<br />

in cui è consentito l’uso dell’opzione<br />

NPD, che permette ai<br />

fabbricanti di non dichiarare le<br />

prestazioni dei prodotti conformi<br />

alla direttiva. Si tratta di<br />

due position paper che, pur<br />

non avendo valenza giuridica,<br />

chiariscono alcuni importanti<br />

aspetti dell’applicazione della<br />

direttiva CPD.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Position paper of the Commission services<br />

no additional national requirements<br />

for CE marked products<br />

Con questo documento i servizi<br />

della Commissione Europea,<br />

dopo aver ricordato alcuni importanti<br />

principi su cui si fondano le<br />

direttive, ribadiscono l’impossibilità<br />

da parte degli Stati membri di<br />

introdurre prescrizioni addizionali,<br />

e di renderli obbligatori, per prodotti<br />

che sono già sottoposti alla marcatura<br />

CE.<br />

Al riguardo viene chiarito che attraverso<br />

i documenti tecnici nazionali<br />

che hanno applicabilità generale<br />

(leggi, decreti, regolamenti, norme,<br />

ecc.) non possono essere richieste<br />

per i prodotti marcati CE prove e<br />

caratteristiche aggiuntive non previste<br />

nelle specifiche tecniche europee.<br />

Inoltre viene ribadito che è vietata<br />

qualsiasi forma di discriminazione<br />

nei confronti dei prodotti marcati<br />

CE a favore di altri prodotti che<br />

riportano marcature, approvazioni,<br />

simboli o altri marchi volontari.<br />

Viene inoltre precisato che sarebbe<br />

contrario alla direttiva 89/106/<br />

CEE se una autorità nazionale, sia<br />

de jure che de facto, richiedesse per<br />

un prodotto marcato CE un qualsiasi<br />

requisito addizionale per autorizzarne<br />

l’immissione sul mercato o<br />

l’utilizzo nel suo territorio.<br />

Questa regola si applica in particolare<br />

a:<br />

● caratteristiche aggiuntive;<br />

● verifiche addizionali;<br />

● modifiche della definizione tecnica<br />

delle caratteristiche coperte dalla<br />

marcatura CE;<br />

● modifiche di un sistema di prova<br />

concordato a livello europeo per verificare<br />

la prestazione del prodotto.<br />

Nonostante ciò, la Commissione<br />

ricorda che gli Stati membri, essendo<br />

responsabili della sicurezza dei<br />

lavori di costruzione nel loro territorio,<br />

hanno comunque il dovere di<br />

determinare il livello della prestazione<br />

per tipi di lavoro specifici e, se<br />

necessario, dei prodotti che possono<br />

essere usati in tali lavori. Viene,<br />

inoltre, precisato che è consentito al<br />

progettista o al proprietario dei lavori<br />

di costruzione di richiedere specifici<br />

livelli di prestazione per alcuni<br />

prodotti, che devono essere impiegati<br />

in determinate opere o, infine, di<br />

chiedere una caratteristica aggiuntiva<br />

a quelle richieste dalla marcatura<br />

CE.<br />

Nel documento viene comunque<br />

stabilito che su base individuale è<br />

concesso chiedere che i prodotti riportino,<br />

oltre alla marcatura CE, anche<br />

una marcatura volontaria.<br />

Viene pertanto chiarito che, se<br />

pur non è incompatibile con la direttiva<br />

lo sviluppo e l’uso di marchi<br />

volontari per prodotti già marcati<br />

CE; questi però non possono essere<br />

previsti obbligatoriamente attraverso<br />

specifiche disposizioni nazionali.<br />

Di fatto, qualsiasi regolamento<br />

nazionale, regionale o locale che introduca<br />

requisiti aggiuntivi o riferimenti<br />

obbligatori a marchi volontari,<br />

imposti a livello generale da un<br />

62 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


ente pubblico, sono chiaramente in<br />

contrasto con la direttiva CPD.<br />

Possono, invece, essere elaborati<br />

Con questo documento la<br />

Commissione chiarisce il significato<br />

dell’opzione NPD,<br />

No Performance Determined (Nessuna<br />

Prestazione Determinata).<br />

Per prima cosa viene chiarito<br />

che con l’acronimo “NPD” si intende<br />

la dichiarazione di Nessuna Prestazione<br />

Determinata è che tale<br />

espressione non appare direttamente<br />

nel testo della direttiva, ma viene<br />

utilizzata solo nei documenti interpretativi<br />

e nei mandati redatti dalla<br />

Direttiva 89/106/CE<br />

documenti informativi e applicativi<br />

per spiegare all’utente come usare<br />

una specifica tecnica europea (hEN<br />

THE NPD OPTION IN THE FRAMEWORK OF THE CPD<br />

o ETA) relativa ad un prodotto o a<br />

una famiglia di prodotti per facilitarne<br />

la loro adozione.<br />

Articolo 2 Allegato I, Requisiti essenziali<br />

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per far sì<br />

che i prodotti di cui all’articolo 1 destinati ad essere<br />

impiegati in opere possano essere immessi sul mercato<br />

solo se idonei all’impiego previsto, se hanno cioè caratteristiche<br />

tali che le opere in cui devono essere inglobati,<br />

montati, applicati o installati possano, se adeguatamente<br />

progettate e costruite, soddisfare i requisiti essenziali<br />

di cui all’articolo 3, se e nella misura in cui tali opere<br />

siano soggette a regolamentazioni che prevedano tali<br />

requisiti.<br />

Tali documenti possono riportare:<br />

● informazioni su quelle classi di prestazione<br />

o livello minimo di prestazione<br />

che sono regolate in specifici tipi<br />

di impiego nei vari Stati membri;<br />

● informazioni illustranti l’equivalenza<br />

tra le nuove classi europee e le<br />

vecchie classi nazionali, ove esistenti;<br />

● incrementare la comprensione e<br />

facilitarne l’adozione.<br />

Per la Commissione, l’interpretazione<br />

che ne consegue è quella che,<br />

quando uno Stato membro attraverso<br />

decreti nazionali di recepimento<br />

delle specifiche tecniche (per esempio,<br />

norme armonizzate), non indica<br />

quali caratteristiche essenziali in<br />

esse contenute sono applicabili sul<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Commissione per l’elaborazione<br />

delle norme armonizzate.<br />

A tale proposito viene riportato,<br />

a titolo esemplificativo, il testo che<br />

solitamente è inserito nei mandati e<br />

nelle decisioni della Commissione:<br />

«Le specifiche del sistema devono<br />

potersi applicare anche nel caso in<br />

cui non sia necessario determinare<br />

le prestazioni in rapporto ad una<br />

determinata caratteristica, cioè<br />

quando la legislazione di almeno<br />

uno Stato membro non stabilisce alcuna<br />

prescrizione per la caratteristi-<br />

loro territorio, in quanto non contemplate<br />

da regolamenti nazionali<br />

preesistenti, la direttiva prevede la<br />

possibilità per il fabbricante di immettere<br />

sul mercato i prodotti senza<br />

dover dichiarare le prestazioni per<br />

quella determinata caratteristica, ricorrendo<br />

all’opzione NPD (No Performance<br />

Determined).<br />

In questo caso viene però precisato<br />

che i prodotti che riportano la<br />

sigla “NPD” per alcune caratteristiche<br />

essenziali, non possono essere<br />

utilizzati nei restanti Stati membri<br />

che, invece, hanno prescritto nei loro<br />

regolamenti il rispetto di quelle<br />

stesse caratteristiche essenziali.<br />

Di fatto il principio su cui si fon-<br />

SICUREZZA DEI PRODOTTI<br />

Articolo<br />

ca in questione (articolo 2, paragrafo<br />

1, della direttiva 89/106/CEE e,<br />

all’occorrenza, la clausola 1.2.3<br />

dei documenti interpretativi).<br />

In quei casi non si deve imporre<br />

al fabbricante la verifica di tale caratteristica,<br />

se egli non desidera dichiarare<br />

le prestazioni del prodotto<br />

sotto questo profilo».<br />

Al riguardo viene, inoltre, evidenziato<br />

che la base giuridica di tale<br />

aspetto è comunque stabilita dalla<br />

direttiva con l’articolo 2 e l’allegato<br />

I (si veda la tabella 1).<br />

TABELLA 1<br />

I prodotti devono essere idonei alla realizzazione di<br />

opere pronte all’uso, nell’integrità e nelle relative parti,<br />

tenendo conto dell’aspetto economico, e a tal fine devono<br />

soddisfare i seguenti requisiti essenziali, laddove siano<br />

stabiliti. Detti requisiti devono, fatta salva la normale<br />

manutenzione, essere soddisfatti per un periodo di tempo<br />

economicamente adeguato. I requisiti come norma<br />

presuppongono azioni prevedibili.<br />

da l’opzione “NPD” è che i produttori<br />

o i rappresentanti che intendono<br />

commercializzare prodotti da costruzione<br />

solo negli Stati membri che<br />

non regolamentano una determinata<br />

caratteristica essenziale, non dovrebbero<br />

essere sovraccaricati dalla necessità<br />

di soddisfare requisiti previsti,<br />

invece, da altri Stati membri.<br />

Detto questo, il documento della<br />

Commissione precisa che anche per<br />

tale principio esiste un’eccezione:<br />

nel caso in cui le specifiche tecniche<br />

stabiliscono chiaramente livelli<br />

di prestazioni, al fine di definire la<br />

conformità di un prodotto per uno<br />

specifico utilizzo, l’opzione “NPD”<br />

non può essere adottata dal produtto-<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 63


SICUREZZA DEI PRODOTTI<br />

Articolo<br />

re per le caratteristiche in questione,<br />

anche se qualche Stato membro non<br />

regolamenta esplicitamente tale caratteristica.<br />

In questo caso il fabbricante è<br />

comunque obbligato a dichiarare le<br />

prestazioni del suo prodotto, altrimenti<br />

questo non è considerato idoneo<br />

per l’utilizzo in nessuno Stato<br />

Numero e anno<br />

di ratifica<br />

Pubblicazione titolo<br />

in G.U.C.E.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

membro. Al riguardo la Commissione<br />

se, da un lato, ritiene che l’opzione<br />

“NPD” sia una soluzione flessibile,<br />

dall’altro ricorda che l’applicazione<br />

di questa richiede la corretta<br />

informazione di progettisti, distributori<br />

e consumatori.<br />

Infine, nel documento che abbiamo<br />

illustrato, viene chiaramen-<br />

Le norme armonizzate sugli ascensori<br />

Titolo<br />

EN 81-1:1998 C90/4 31-3-1999 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione<br />

degli ascensori e dei montacarichi - Ascensori<br />

elettrici<br />

EN 81-2:1998 C90/4 31-3-1999 Regole di sicurezza per la costruzione e l’installazione<br />

degli ascensori e dei montacarichi - Ascensori<br />

idraulici<br />

EN 12016:1998 C90/4 31-3-1999 Compatibilità elettromagnetica - Norma per famiglia<br />

di prodotti per ascensori, scale mobili e marciapiedi<br />

mobili - Immunità<br />

te ribadito che gli Stati membri<br />

hanno sempre il dovere di implementare<br />

un efficace sistema di sorveglianza,<br />

per assicurare che prodotti<br />

marcati CE con una dichiarazione<br />

“NPD”, per una caratteristica<br />

essenziale regolamentata nel<br />

territorio, non vengano introdotti<br />

nel loro mercato. l<br />

Decreto del Ministero delle Attività produttive 4 dicembre 2003<br />

Elenco delle norme armonizzate ai sensi dell’art. 5<br />

del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162,<br />

concernente l’attuazione della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori<br />

in Gazzetta Ufficiale del 17 dicembre 2003, n. 292<br />

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE<br />

Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 giugno 1995, concernente il<br />

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;<br />

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, di attuazione della direttiva<br />

95/16/CE sopracitata;<br />

Visto l’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, che prevede la<br />

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle norme nazionali, che traspongono<br />

le norme armonizzate europee;<br />

Visti gli articoli e i riferimenti delle norme armonizzate europee, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale<br />

della Comunità europea n. C90/4 del 31 marzo 1999;<br />

Decreta:<br />

Articolo unico<br />

1. Ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è<br />

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l’elenco delle norme nazionali, che traspongono<br />

le norme armonizzate europee in materia di ascensori.<br />

2. L’allegato I, parte integrante del presente decreto, contiene l’elenco dei titoli delle norme armonizzate<br />

europee e delle norme italiane corrispondenti.<br />

Allegato I<br />

Norma armonizzata ai sensi della direttiva 95/16/CE<br />

(D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162)<br />

Numero e anno<br />

di pubblicazione<br />

UNI EN 81-1:1999<br />

UNI EN 81-2:1999<br />

UNI EN 12016:1999<br />

64 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


di Carmelo G. Catanoso, Ingegneria della <strong>Sicurezza</strong><br />

A seguito delle numerosissime<br />

richieste di chiarimenti inoltrate<br />

al Ministero del Lavoro e<br />

delle Politiche sociali, riguardanti<br />

il D.Lgs. n. 195/2003 sulle<br />

modifiche ed integrazioni al<br />

D.Lgs. n. 626/1994 ed inerente<br />

all’individuazione delle capacità<br />

e dei requisiti professionali<br />

richiesti agli addetti ed ai responsabili<br />

dei servizi di prevenzione<br />

e protezione dei lavoratori,<br />

il citato ministero ha emanato,<br />

lo scorso 3 dicembre<br />

2003, la circolare n. 39. L’obiettivo<br />

di questa circolare, pur tenendo<br />

presenti le competenze<br />

delle regioni in materia di sicurezza<br />

e salute sui luoghi di lavoro<br />

ai sensi del nuovo Titolo<br />

V della Costituzione, è quello<br />

di fornire una serie d’indicazioni<br />

per un’omogenea applicazione<br />

della normativa inerente<br />

alla sicurezza e alla tutela della<br />

salute.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Il D.Lgs. n. 195/2003, emanato<br />

in tutta fretta per far fronte alle<br />

pressanti richieste conseguenti<br />

alla condanna della Corte di Giustizia<br />

europea del 15 novembre<br />

2001 [1] , con cui aveva “bocciato”<br />

l’Italia per un non corretto recepimento<br />

del D.Lgs. n. 626/1994,<br />

non aveva certo brillato per chiarezza<br />

e semplicità ma aveva, addirittura,<br />

aumentato la confusione riguardo<br />

all’individuazione delle capacità<br />

e dei requisiti professionali<br />

dei RSPP e degli ASPP.<br />

La circolare in esame, anche se<br />

avente per oggetto i “chiarimenti interpretativi”<br />

del D.Lgs. n. 195/2003, si<br />

può in sintesi etichettare come un documento<br />

che chiarisce poco o nulla.<br />

Del resto, diventa difficile definire,<br />

con delle circolari, delle alchimie giuridico-interpretative<br />

in grado di dipanare<br />

una serie di nodi creati proprio<br />

con il provvedimento legislativo che<br />

aveva, invece, come obiettivo quello<br />

di fare chiarezza riguardo ai requisiti<br />

e alle capacità delle figure professionali<br />

prima citate.<br />

Ad esempio, per quanto riguarda<br />

la formazione minima per ricoprire<br />

le funzioni di RSPP, non si<br />

riesce a capire perché il legislatore<br />

non abbia fatto le stesse sempli-<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

Si attendono indicazioni sui contenuti dei corsi, i requisiti dei docenti, i criteri interregionali di equipollenza<br />

Formazione ASPP o RSPP: la circolare MinLavoro n. 39/2003<br />

cerca di fare chiarezza sul D.Lgs. n. 195/2003<br />

ci scelte che erano state prospettate<br />

all’interno del disegno di legge<br />

n. 1047, cosiddetto “Bastianoni”<br />

[2] , in cui la discriminante per<br />

l’esercizio delle funzioni di RSPP<br />

era costituita da una pregressa e<br />

dimostrabile esperienza senza alcuna<br />

previsione di ulteriori corsi integrativi,<br />

così come invece imposto<br />

dal D.Lgs. n. 195/2003. L’obbligo<br />

“a tappeto” di una formazione integrativa,<br />

mal s’intona in termini di<br />

coerenza, con il “condono tombale”<br />

concesso in parallelo ad un’alta<br />

percentuale dei datori di lavoro<br />

delle piccole imprese, grazie al<br />

comma 7 dell’art. 8-bis del D.Lgs.<br />

n. 195/2003 [3] . Vediamo, adesso,<br />

quanto contenuto nella circolare.<br />

Il provvedimento ribadisce che<br />

l’art. 8-bis del D.Lgs. n. 195/<br />

2003, ai fini dell’individuazione<br />

delle capacità e dei requisiti professionali<br />

degli addetti e dei responsabili<br />

del servizio di prevenzione<br />

e protezione interno o esterno,<br />

ha previsto il possesso di un<br />

titolo di studio d’istruzione secondaria<br />

superiore nonché dell’attestato<br />

del superamento di corsi di formazione<br />

adeguati alla natura dei<br />

rischi.<br />

Il medesimo provvedimento ha<br />

[1] Si vedano i seguenti numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>: n. 22/2001, pag. 45, n. 23/2001, pag. XII, n. 6/2002, pag. 53 e n. 8/2002,<br />

pag. 25.<br />

[2] Una analoga previsione era presente nel disegno di legge n. 4068 sulle figure della prevenzione presentato dal Senatore<br />

Smuraglia. Si veda <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 17/2002, pag. 44.<br />

[3] C.G. Catanoso, Con il nuovo decreto le attitudini sono sostituite dalle capacità e dai requisiti, in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>, n.<br />

16/2003, pag. 19. Lo stesso numero della rivista raccoglie i commenti al D.Lgs. n. 195/2003 realizzati da Pieguido Soprani,<br />

Giuseppe Piegari, Marco Masi e Giancarlo Bianchi.<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 65


SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Commento<br />

previsto anche l’obbligo di frequentare<br />

corsi d’aggiornamento con cadenza<br />

almeno quinquennale.<br />

Riguardo all’identificazione dei<br />

titoli accademici [4] , il cui possesso<br />

esonera dalla frequenza dei corsi,<br />

la circolare precisa che l’elenco<br />

riportato al comma 6 del nuovo<br />

articolo 8-bis non può essere considerato<br />

estensibile in via interpretativa,<br />

ma solo in via legislativa, a<br />

meno che il Ministero dell’Istruzione<br />

dell’Università e della Ricerca<br />

non dichiari l’equipollenza di<br />

altri titoli ai suddetti.<br />

Pertanto, coloro che svolgono<br />

l’attività di RSPP, secondo quanto<br />

indicato nella circolare, sono poi<br />

tenuti alla frequenza dei corsi di<br />

cui al comma 5 (aggiornamento<br />

quinquennale).<br />

In riferimento alla possibilità offerta<br />

(art. 3, comma 1, D.Lgs.<br />

195/2003) di poter svolgere le funzioni<br />

di RSPP o ASPP, a coloro<br />

che sono privi di un diploma<br />

d’istruzione secondaria superiore,<br />

la circolare ribadisce la necessità<br />

di dover dimostrare la contemporanea<br />

sussistenza dei requisiti che<br />

seguono:<br />

● le funzioni dovevano essere state<br />

svolte per almeno sei mesi, antecedentemente<br />

al 13 agosto 2003 (data<br />

di entrata in vigore del D.Lgs. n.<br />

195/2003);<br />

● le funzioni dovevano essere ancora<br />

in corso di svolgimento alla data<br />

del 13 agosto 2003.<br />

Tale requisito dovrà essere dimostrato<br />

dagli atti aziendali quali<br />

ad esempio:<br />

● la formale nomina di RSPP o<br />

ASPP;<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

● la comunicazione prevista dall’art.<br />

8, comma 11, D.Lgs. n. 626/<br />

1994;<br />

● l’indicazione della funzione svolta<br />

nel documento di valutazione dei<br />

rischi;<br />

● il contratto o la lettera di incarico;<br />

● ogni altra documentazione atta a<br />

dimostrare il periodo di attività richiesta.<br />

Al riguardo, la circolare precisa<br />

che il termine di un anno dalla<br />

data di entrata in vigore del<br />

D.Lgs. n. 195/2003, termine entro<br />

il quale i soggetti di cui all’articolo<br />

3, comma 1, sono tenuti a frequentare<br />

i corsi di cui all’articolo<br />

8-bis, comma 2, del D.Lgs. n.<br />

626/1994, deve essere rispettato<br />

nell’ipotesi in cui i corsi siano<br />

stati effettivamente attivati. Pertanto,<br />

qualora entro il predetto anno<br />

non si sia ancora provveduto,<br />

in sede di Conferenza permanente<br />

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni<br />

e le Province autonome di<br />

Trento e Bolzano, all’individuazione<br />

degli indirizzi e dei requisiti<br />

minimi dei corsi e, conseguentemente,<br />

all’attivazione degli stessi,<br />

i soggetti interessati potranno<br />

frequentare i corsi non appena siano<br />

attivati.<br />

Infine, esaminando quando disposto<br />

all’art. 3, comma 2, D.Lgs.<br />

n. 195/2003, con riferimento all’attività<br />

di RSPP o ASPP da parte di<br />

coloro che sono in possesso del<br />

titolo di studio ma non svolgevano<br />

tale attività alla data di entrata in<br />

vigore del decreto stesso, la circolare<br />

ribadisce che la predetta nor-<br />

ma prevede la possibilità di svolgere<br />

tale attività purché i soggetti<br />

interessati abbiano frequentato o<br />

frequentino un corso di formazione,<br />

organizzato da enti e organismi<br />

pubblici o da altri soggetti<br />

ritenuti idonei dalle Regioni, rispondente<br />

ai contenuti minimi di<br />

formazione di cui all’art. 3 del<br />

D.M. 16 gennaio 1997 [5] .<br />

Tali soggetti dovranno comunque<br />

frequentare i corsi di cui all’articolo<br />

8-bis, commi 2 e 4, non<br />

appena i corsi stessi siano effettivamente<br />

attivati.<br />

La circolare, però, non chiarisce<br />

ancora tutta una serie di punti<br />

[6] , quali ad esempio:<br />

● tutti gli aspetti inerenti al processo<br />

formativo (requisiti dei docenti,<br />

modalità di verifica dell’apprendimento,<br />

contenuti corsi, ecc.);<br />

● criteri interregionali di equipollenza<br />

per i corsi di formazione seguiti;<br />

● eventuale ampliamento dei soggetti<br />

“abilitati” ad erogare i corsi di<br />

formazione.<br />

Per questi ed altri punti non<br />

c’è che da attendere una nuova<br />

circolare, si spera esplicativa, anche<br />

se la scelta migliore, a giudizio<br />

di chi scrive, dovrebbe essere<br />

quella di rivedere completamente<br />

i contenuti del D.Lgs. n. 195/<br />

2003, perché provvedimento, come<br />

già detto prima, nato in fretta,<br />

sotto spinte contingenti e palesemente<br />

controverso nei contenuti,<br />

il cui unico risultato sarà quello<br />

di produrre, stante l’attuale situazione,<br />

l’incremento del business<br />

della formazione, perlopiù di scadente<br />

qualità. l<br />

[4] Laurea triennale in “Ingegneria della <strong>Sicurezza</strong> e Protezione” o in “Scienze della <strong>Sicurezza</strong> e Protezione” o in “Tecnico della<br />

Prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro”.<br />

[5] Si tratta del decreto del Ministero del Lavoro inerente ai contenuti minimi della formazione per i datori di lavoro che intendono<br />

svolgere direttamente i compiti propri del RSPP.<br />

[6] C.G. Catanoso, Con il nuovo decreto le attitudini sono sostituite dalle capacità e dai requisiti, in<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>, n.<br />

16/2003, pag. 19.<br />

66 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


Circolare Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro,<br />

DIV. VII, 3 dicembre 2003, n. 39, Prot. n. 22522/rla/195<br />

Oggetto: Decreto legislativo 23 giugno 2003,<br />

n.195. Chiarimenti interpretativi.<br />

Sono pervenuti al Ministero del Lavoro e delle<br />

Politiche Sociali quesiti in merito al decreto legislativo<br />

23 giugno 2003, n. 195, recante modifiche ed<br />

integrazioni al decreto legislativo 19 settembre<br />

1994, n. 626, per l’individuazione delle capacità e<br />

dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai<br />

responsabili dei servizi di prevenzione e protezione<br />

dei lavoratori a norma dell’art. 21 della legge 1˚<br />

marzo 2002, n. 39. Al riguardo, pur tenendo presente<br />

le competenze delle regioni in materia di sicurezza e<br />

salute sui luoghi di lavoro ai sensi del nuovo Titolo<br />

V della Costituzione, si ritiene di dare le seguenti<br />

indicazioni al fine di fornire utili elementi di valutazione<br />

per un’omogenea applicazione della normativa<br />

di sicurezza.<br />

Il decreto legislativo n. 195/03, con l’inserimento<br />

del nuovo articolo 8-bis nell’ambito del d.lgs. n.<br />

626/94, ai fini dell’individuazione delle capacità e<br />

dei requisiti professionali degli addetti e dei responsabili<br />

del servizio di prevenzione e protezione interno o<br />

esterno, ha previsto il possesso di un titolo di studio<br />

di istruzione secondaria superiore nonché dell’attestato<br />

del superamento di corsi di formazione adeguati<br />

alla natura dei rischi. Il medesimo provvedimento ha<br />

previsto altresì l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento<br />

con cadenza almeno quinquennale.<br />

Per ciò che concerne l’identificazione dei titoli<br />

accademici, il cui possesso esonera dalla frequenza<br />

dei corsi, si precisa che l’elenco riportato al comma 6<br />

del nuovo articolo 8-bis non è estensibile in via<br />

interpretativa, ma solo in via legislativa, a meno che<br />

non venga dichiarata l’equipollenza di altri titoli ai<br />

suddetti, da parte del Ministero dell’Istruzione dell’Università<br />

e della Ricerca.<br />

In ordine poi al quesito se i soggetti di cui al<br />

predetto comma 6, siano esonerati dalla frequenza<br />

dei corsi di aggiornamento, si ritiene che, stante la<br />

dizione letterale della norma che fa riferimento solo<br />

ai corsi di cui al comma 2, essi siano tenuti alla<br />

frequenza dei corsi di cui al comma 5.<br />

In relazione alla disposizione di cui all’art. 3,<br />

comma 1, del decreto legislativo n. 195/03, la cui<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

SICUREZZA DEL LAVORO<br />

Documento<br />

finalità è quella di consentire lo svolgimento dell’attività<br />

di addetto o responsabile per coloro che, pur non<br />

in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore,<br />

dimostrino di aver svolto per almeno sei mesi<br />

le predette funzioni, si precisa che non è sufficiente<br />

che tali funzioni siano state svolte per almeno un<br />

semestre antecedentemente al 13 agosto 2003, data di<br />

entrata in vigore del decreto legislativo, ma è necessario<br />

che alla medesima data, tali funzioni fossero<br />

ancora in corso di svolgimento. Tale requisito sarà<br />

dimostrato dagli atti aziendali quali ad esempio, formale<br />

nomina, comunicazione ex art. 8, comma 11,<br />

del d.Lgs. 626/94, indicazione della funzione svolta<br />

nel documento di valutazione dei rischi, contratto,<br />

lettera di incarico, o tramite ogni altra documentazione<br />

atta a dimostrare il periodo di attività richiesta. Al<br />

riguardo, si evidenzia altresì che il termine di un<br />

anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo<br />

n. 195, termine entro il quale i soggetti di cui<br />

all’articolo 3, comma 1, appena citato, sono tenuti a<br />

frequentare i corsi di cui all’articolo 8-bis, comma 2,<br />

del d.lgs. n. 626/94, deve essere rispettato nell’ipotesi<br />

in cui i corsi siano stati effettivamente attivati.<br />

Pertanto, qualora entro il predetto anno non si sia<br />

ancora provveduto in sede di Conferenza permanente<br />

per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province<br />

autonome di Trento e Bolzano all’individuazione degli<br />

indirizzi e dei requisiti minimi dei corsi e, conseguentemente,<br />

all’attivazione degli stessi, i soggetti<br />

interessati potranno frequentare i corsi non appena<br />

vengano attivati. Infine, in relazione alla disposizione<br />

di cui all’art. 3, comma 2, con riferimento all’attività<br />

di responsabile o addetto da parte di coloro che<br />

sono in possesso del titolo di studio ma non svolgevano<br />

tale attività alla data di entrata in vigore del<br />

decreto stesso, si chiarisce che la predetta norma<br />

prevede la possibilità di svolgere tale attività purché<br />

i soggetti interessati abbiano frequentato o frequentino<br />

un corso di formazione organizzato da enti e<br />

organismi pubblici o da altri soggetti ritenuti idonei<br />

dalle regioni rispondente ai contenuti minimi di formazione<br />

di cui all’art. 3 del D.M. 16 gennaio 1997.<br />

Tali soggetti dovranno comunque frequentare i corsi<br />

di cui all’articolo 8-bis, commi 2 e 4, non appena i<br />

corsi stessi siano effettivamente attivati. l<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 67


LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE<br />

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />

ITALIA<br />

EMERGENZA BSE<br />

Decreto Ministero della Sanità<br />

16 ottobre 2003<br />

«Misure sanitarie di protezione contro le<br />

encefalopatie spongiformi trasmissibili»<br />

(G.U. del 13 dicembre 2003, n. 289)<br />

Si tratta di un atteso provvedimento di armonizzazione<br />

nel sistema normativo italiano della disciplina<br />

comunitaria di cui al regolamento CE n.<br />

1774/2002, e succ. modd., in materia di norme<br />

sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale<br />

non destinati al consumo umano e di quella<br />

definita dal regolamento CE n. 999/2001, e<br />

succ. modd, a propria volta recante disposizioni<br />

per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione<br />

di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili,<br />

con contestuale abrogazione della precedente<br />

normativa emergenziale vigente in Italia in<br />

forza dell’ordinanza del Ministro della Sanità 27<br />

marzo 2001 e del decreto del Ministero della<br />

Sanità 29 settembre 2000, e succ. modd., (le cui<br />

misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie<br />

spongiformi trasmissibili sono da intendersi<br />

sostituite dalla nuova disciplina contenuta nel<br />

D.M. 16 ottobre 2003 in oggetto) (art. 9).<br />

La disciplina in commento si rende, inoltre, ulteriormente<br />

necessaria nelle more dell’attuazione,<br />

in Italia, del citato regolamento (CE) n. 999/2000,<br />

in corso di traduzione presso gli organi competenti.<br />

Il nuovo decreto esordisce con una precisazione,<br />

innanzitutto, in relazione a cosa debba<br />

intendersi per «materiale specifico a rischio», intendendo<br />

come tale quello individuato e disciplinato<br />

dalle disposizioni e dagli allegati di cui al<br />

regolamento (CE) n. 1774/2002, e succ. modd., e<br />

da quelle più specifiche contenute nel regolamento<br />

(CE) 999/2000, a cui deve aggiungersi anche<br />

l’intero corpo degli animali di cui all’art. 4,<br />

par. 1, lett. A, punti i) e ii), reg. (CE), n.<br />

1774/2002, nonché l’intero corpo degli animali<br />

delle specie bovina, ovina e caprina, comunque<br />

morti «che devono essere eliminati senza rimo-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

zione di alcuna loro parte, organo o tessuto,<br />

comprese le pelli, ad eccezione dei tessuti od<br />

organi necessari ai fini della diagnosi per TSE».<br />

Rileva, peraltro, l’assoggettabilità alle prescrizioni<br />

relative al materiale specifico a rischio (e pertanto<br />

l’obbligo di eliminazione) anche dei prodotti<br />

o materiali classificati ex Reg. n. 1774/2002<br />

nel caso di loro raccolta, stoccaggio o miscelazione<br />

con altro materiale specifico a rischio, compresi<br />

i materiali destinati alla trasformazione in un<br />

impianto di trasformazione di categoria 1, ex<br />

Reg. cit.<br />

L’articolo 2 delimita il campo di applicazione<br />

soggettiva della nuova disciplina, identificando<br />

quali destinatari i titolari o i responsabili di stabilimenti,<br />

allevamenti zootecnici, locali - comprese<br />

le macellerie autorizzate ex art. 29, R.D. n.<br />

3298/1928 - nonché gli impianti o mezzi di trasporto<br />

che svolgono una qualunque delle attività<br />

considerate nei citati regolamenti (CE) n. 999<br />

e 1774 relative al materiale specifico a rischio.<br />

Senza poter approfondire, nella sede in questione,<br />

la disciplina di dettaglio, basti aggiungere<br />

che in capo ai soggetti sopra detti rileva, peraltro:<br />

il generale obbligo di essere in possesso delle<br />

autorizzazioni necessarie nell’ambito delle rispettive<br />

attività; l’obbligo di assicurare il rispetto<br />

delle prescrizioni in materia di prevenzione e<br />

protezione dei lavoratori, come specificate in allegato<br />

I al D.M. in oggetto; l’obbligo di garantire<br />

che ogni operazione riguardante il materiale<br />

specifico a rischio venga effettuata in autocontrollo<br />

da personale appositamente addestrato,<br />

secondo procedure sottoposte a controllo del<br />

servizio veterinario; l’obbligo di compilare e conservare<br />

tutti i documenti commerciali e sanitari,<br />

nonché i registri di cui al regolamenti (CE) n. 999<br />

e n. 1774 sopra citati, per la durata di almeno<br />

due anni (termine esteso anche alle macellerie<br />

nel caso di cui al p. 14, lett. c, allegato XI, reg.<br />

(CE) n. 999); l’obbligo di assicurare la propria<br />

collaborazione ai servizi veterinari delle aziende<br />

sanitarie in occasione delle attività di vigilanza e<br />

controllo; l’obbligo di attenersi alle linee guida<br />

adottande dalla conferenza permanente per i<br />

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province<br />

autonome di Trento e Bolzano; l’obbligo - infine<br />

- di adottare misure atte ad evitare la contaminazione<br />

delle carni con il materiale specifico a rischio.<br />

l<br />

68 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


a cura di Pierguido Soprani, magistrato e Gabriele Taddia, avvocato<br />

CONTRAVVENZIONI COLPOSE:<br />

INAPPLICABILITÀ DELLA CONTINUAZIONE<br />

Cassazione penale, sez. IV, 17 aprile 2003<br />

(ud. 1˚ febbraio 2003) n. 18312,<br />

Pres. Papadia, Rel. Onorato, Ric. Terreno<br />

Prevenzione infortuni - Contravvenzioni<br />

antinfortunistiche - Attrezzature di lavoro<br />

inadeguate e assenza della prescritta<br />

segnaletica di sicurezza - Natura colposa<br />

delle violazioni - È tale - Codice penale -<br />

Reato continuato - Applicabilità della continuazione<br />

alle contravvenzioni antinfortunistiche<br />

colpose - Valutazione - Non si<br />

applica<br />

Le contravvenzioni in materia antinfortunistica<br />

sono reati di natura meramente colposa, ai<br />

quali non si applica l’istituto generale della<br />

continuazione, previsto dal Codice penale, essendo<br />

la natura colposa delle violazioni incompatibile<br />

con il requisito dell’unicità del disegno<br />

criminoso.<br />

Nota<br />

Con la pronuncia in esame, la Corte di Cassazione<br />

ha affermato in maniera chiara e non<br />

equivoca il principio dell’inapplicabilità del<br />

reato continuato alle violazioni antinfortunistiche,<br />

in ragione della loro natura essenzialmente<br />

colposa.<br />

In fatto si trattava di violazioni alla normativa<br />

antinfortunistica e di segnaletica di sicurezza<br />

(art. 374 del D.P.R. n. 547/1955 e art. 2<br />

del D.Lgs. n. 493/1996) contestate al datore<br />

di lavoro, in ordine alle quali i giudici di<br />

merito erano pervenuti alla condanna dell’imputato<br />

a pene distinte (euro 780 per una<br />

violazione, ed euro 1.550 per l’altra violazione),<br />

in luogo di una sola sanzione di entità<br />

inferiore alla somma aritmetica delle stesse.<br />

L’ineccepibilità della pronuncia della Suprema<br />

corte, aderente ad un orientamento assolutamente<br />

consolidato (Cass. pen. sez. IV, 27<br />

febbraio 2001, Mariani; Cass. pen., sez. V, 10<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA<br />

GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

novembre 1999, Gentile; Cass. pen., sez. IV,<br />

21 luglio 1999, Morganella; Cass. pen., sez.<br />

IV, 26 giugno 1992, Brignoli), deriva dalla<br />

considerazione che le condotte dolose, in<br />

ambito antinfortunistico, trovano altra e più<br />

qualificata sanzione nell’art. 437 del Codice<br />

penale (Rimozione od omissione dolosa di<br />

cautele contro infortuni sul lavoro).<br />

Circa l’incompatibilità tra il reato colposo e<br />

il requisito del “medesimo disegno criminoso”,<br />

quale dato unificante le singole violazioni<br />

nel reato commesso con dolo, ai sensi<br />

dell’art. 81, comma 2, c.p., anche la Corte<br />

costituzionale ha preso una posizione netta.<br />

Investita della questione di illegittimità<br />

costituzionale, per violazione dell’art. 3, al<br />

fine dell’estensione del regime del reato<br />

continuato alla materia dei reati colposi (così<br />

da eliminare dal sistema un’irragionevole<br />

disparità di trattamento tra chi commetta<br />

intenzionalmente plurime violazioni della<br />

legge penale, assoggettato al più mite regime<br />

del cumulo giuridico, e chi commetta,<br />

invece, non intenzionalmente le stesse violazioni,<br />

assoggettato, invece, al più severo<br />

regime del cumulo materiale), la Consulta<br />

(Ordinanza 18 giugno 1997, n. 186) ha ritenuto<br />

la legittimità dell’art. 81, comma 2,<br />

del Codice penale, nei limiti in cui tale norma<br />

- secondo l’interpretazione propria del<br />

“diritto vivente” offerta dalla Corte di Cassazione<br />

e dai Giudici di merito, costante<br />

nell’escludere il ricorso all’istituto della continuazione<br />

fra reati colposi - non consente<br />

l’applicazione del beneficio della continuazione<br />

ai reati caratterizzati, sul versante<br />

soggettivo, dal profilo della colpa.<br />

La decisione della Corte costituzionale, in<br />

sintonia con l’orientamento della Cassazione,<br />

è stata che «l’inoperatività della disciplina<br />

della continuazione in materia di reati<br />

colposi trova una giustificazione non irragionevole»,<br />

in quanto «le situazioni poste a<br />

confronto (reato doloso e reato colposo) sono<br />

profondamente diverse», risultando così<br />

non applicabile il più mite regime sanzionatorio<br />

del cosiddetto cumulo giuridico (pena<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 69


GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

per la violazione più grave aumentata sino<br />

al triplo).<br />

MANUTENZIONE DELLE MACCHINE:<br />

LA RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA<br />

Cassazione penale, sez. IV, 2 maggio 2003<br />

(ud. 4. marzo 2003), n. 20045,<br />

Pres. D’Urso, Rel. Palmieri, Ric. Gorni<br />

Infortunio sul lavoro - Lesioni personali<br />

gravissime - Lavoro alle macchine - Operazioni<br />

di manutenzione “una tantum” -<br />

Apertura nel pavimento - Mancata protezione<br />

della botola - Caduta di lavoratore<br />

dipendente del committente - Responsabilità<br />

del titolare dell’impresa di manutenzione<br />

- Valutazione - Sussiste - Modalità di<br />

lavoro decise dal committente - Incidenza<br />

sulla colpa - Valutazione - Irrilevanza<br />

L’appalto a terzi, con autonomia organizzativa<br />

di impresa, dell’attività di manutenzione<br />

delle macchine di uno stabilimento industriale,<br />

non esonera l’appaltatore dall’obbligo di<br />

garanzia, a fini antinfortunistici, nei confronti<br />

di chiunque si trovi sul luogo di svolgimento<br />

dei lavori (fattispecie di infortunio occorso a<br />

dipendente del committente, con qualifica di<br />

preposto).<br />

Nota<br />

La sentenza in esame ha affrontato il tema,<br />

sempre attuale, della responsabilità nel caso<br />

di appalto interno ad un’impresa (nel<br />

caso di specie di natura manutentiva su una<br />

macchina), affidato ad un’altra impresa, affidataria<br />

ed esecutrice dei lavori di manutenzione.<br />

Il lavoratore infortunatosi gravemente era il<br />

capo reparto del committente, il quale era<br />

inopinatamente arretrato dalla posizione di<br />

lavoro nella quale si trovava, così precipitando<br />

in una botola esistente sul piano di calpestio<br />

dello stabilimento non inibito al transito<br />

dei lavoratori, e cadendo conseguentemente<br />

sul macchinario sottostante, procurandosi<br />

in tal modo una lesione dovuta all’entrata,<br />

nel fianco, di un elemento sporgente<br />

della macchina.<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

Imputato per la violazione degli articoli<br />

2087 c.c. e 4, 8, 10 del D.P.R. n. 547/1955 (in<br />

relazione all’omessa apposizione di idonei<br />

avvisi, recinzioni e quant’altro, in relazione<br />

all’esistenza della botola, atti ad evitare il<br />

pericolo derivante da un’imprevista caduta<br />

entro la stessa), l’appaltatore, avverso la condanna<br />

subita nei due giudizi di merito, aveva<br />

rilevato nel ricorso proposto alla Suprema<br />

Corte che l’ipotesi fattuale, consistita nell’esecuzione<br />

una tantum di un’operazione<br />

di collaudo di una macchina, con modalità<br />

strettamente decise dall’appaltante - e per<br />

esso proprio dal lavoratore infortunato - era<br />

assolutamente diversa da un’attività di ordinaria<br />

manutenzione.<br />

È proprio su questo specifico aspetto, tuttavia,<br />

che la Cassazione perviene al rigetto del<br />

ricorso, ritenendolo manifestamente infondato<br />

e conseguentemente inammissibile.<br />

L’opinione dei Giudici di merito, condivisa<br />

dalla Corte di legittimità, è che «l’incarico<br />

dato alla ditta dell’imputato di effettuare<br />

un lavoro una tantum nulla modificava rispetto<br />

all’obbligo di garanzia del datore di<br />

lavoro nei confronti di tutti gli addetti che<br />

potessero trovarsi sul luogo ove si svolgevano<br />

i lavori; di talché egli avrebbe dovuto<br />

apprestare idonee misure (cartelli, transenne<br />

ed eventuale inibizione di transito, se del<br />

caso, in attesa di isolare la zona ove veniva<br />

aperta la botola) tali da evitare il pericolo di<br />

un ben prevedibile infortunio del tipo di<br />

quello che si è poi verificato».<br />

Il fondamento della responsabilità è stato<br />

principalmente individuato nel profilo di assoluta<br />

autonomia organizzativa dell’appaltatore,<br />

cosicché il debito di sicurezza, gravante<br />

sullo stesso, gli imponeva di onorarlo e di<br />

farsene garante mediante la predisposizione<br />

di idonee cautele (apposizione di transenna<br />

e/o presenza di un secondo dipendente),<br />

al fine di inibire il transito delle persone<br />

fino all’apposizione degli strumenti di sicurezza.<br />

In tema di responsabilità del datore di lavoro<br />

per gli infortuni sul lavoro, nel caso di<br />

affidamento in appalto di lavori all’interno<br />

dell’azienda, la cui esecuzione è di tale natura<br />

da porre in pericolo la incolumità non<br />

solo dei dipendenti dell’appaltatore ma an-<br />

70 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


che di quelli del committente, la Cassazione<br />

(Cass. pen., sez. IV, 20 settembre 2002, Zanini<br />

e altro) ha poi avuto modo di affermare<br />

che l’obbligo di necessaria cooperazione tra<br />

committente e appaltatore nell’apprestamento<br />

delle misure di sicurezza, ai sensi dell’art.<br />

7 del D.Lgs. n. 626/1994, sussiste a favore<br />

di tutti i lavoratori, a qualunque impresa<br />

essi appartengano.<br />

CADUTA DALL’ALTO IN CANTIERE:<br />

TUTELA OGGETTIVA<br />

Cassazione penale, sez. IV, 3 febbraio<br />

2003 (ud. 18 dicembre 2002), n. 4849,<br />

Pres. Olivieri, Rel. Battisti, Ric. Scaburri<br />

Prevenzione infortuni - Lavori temporanei<br />

in quota - Mancato uso di cintura di<br />

sicurezza - Caduta a terra del lavoratore -<br />

Lesioni personali gravi - Responsabilità<br />

del datore di lavoro - Valutazione - Sussiste<br />

- Applicabilità della normativa antinfortunistica<br />

- Ambito della tutela - Definizione<br />

Ove un infortunio si verifichi per inosservanza<br />

degli obblighi di sicurezza normativamente<br />

imposti, tale inosservanza non potrà<br />

non far carico, a titolo di colpa specifica, sul<br />

datore di lavoro e/o su chi detti obblighi<br />

avrebbe dovuto rispettare, poco importando<br />

che ad infortunarsi sia stato un lavoratore<br />

subordinato, un soggetto a questi equiparato<br />

o, addirittura, una persona estranea<br />

all’ambito imprenditoriale, purché sia ravvisabile<br />

il nesso causale con l’accertata violazione.<br />

Nota<br />

Il caso deciso dalla Cassazione ha riguardato<br />

un infortunio, con lesioni personali gravi, occorso<br />

ad un lavoratore in un cantiere edile,<br />

causa la mancata dotazione dell’impalcatura<br />

di lavoro del prescritto parapetto anticaduta.<br />

Nel corso di operazioni di precipitazione di<br />

materiali inerti, la rottura di una sbarra determinava<br />

la caduta a terra del lavoratore, sprovvisto<br />

della cintura di sicurezza.<br />

Avverso la condanna subita nei due gradi di<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

merito, il datore di lavoro aveva proposto<br />

ricorso per cassazione, adducendo, tra l’altro,<br />

l’abnormità della condotta tenuta dal<br />

lavoratore (recatosi inopinatamente sulla scivola<br />

dei materiali senza nemmeno fare uso<br />

della scala, andando così incontro alla terribile<br />

caduta), o quantomeno il suo concorso<br />

di colpa nella determinazione dell’evento<br />

lesivo.<br />

La Corte di Cassazione ha valutato la manifesta<br />

infondatezza dei motivi di ricorso (e la<br />

conseguente corretta decisione dei Giudici<br />

di merito, fondata sull’addebito di conoscenza<br />

- e dunque di colposa tolleranza da parte<br />

dell’imputato - dello svolgimento del lavoro<br />

secondo una prassi non conforme ai precetti<br />

della normativa antinfortunistica), e ha colto<br />

l’occasione per affermare il principio di<br />

diritto riportato in massimazione.<br />

Muovendo dall’affermazione - consolidata<br />

nella Giurisprudenza di legittimità: Cass. civ.<br />

sez. III, 20 luglio 2002, Haas Windegger<br />

Erika c. Windegger Perstich Herta; Cass.<br />

pen., sez. IV, 30 marzo 1998, Soressi; Cass.<br />

pen., sez. IV, 19 marzo 1991, Di Fazio; Cass.<br />

pen., sez. IV, 7 febbraio 1987, Cecere - che in<br />

materia di prevenzione infortuni, l’art. 1 del<br />

D.P.R. n. 547/1955, espressamente richiamato<br />

dal capo I del D.P.R. n. 164/1956, allorquando<br />

parla di «lavoratori subordinati e ad<br />

essi equiparati» non intende individuare in<br />

costoro i beneficiari (tanto meno i soli beneficiari)<br />

della normativa antinfortunistica, ma<br />

ha la finalità di definire l’ambito di applicazione<br />

di detta normativa, ossia di stabilire in<br />

via generale quali siano le attività assoggettate<br />

all’osservanza di essa, salvo, poi, nel<br />

successivo art. 2, escluderne talune in ragione<br />

del loro oggetto, perché disciplinate da<br />

appositi provvedimenti; e che, pertanto,<br />

qualora sia accertato che ad una determinata<br />

attività siano addetti lavoratori subordinati<br />

o soggetti a questi equiparati, ex art. 3,<br />

comma 2, del citato D.P.R. n. 547/1955, quali<br />

i soci di società e di enti in genere cooperativi,<br />

anche di fatto, che prestino la loro attività<br />

per conto della società e degli enti stessi,<br />

non occorre altro per ritenere obbligato chi<br />

esercisce, dirige o sovraintende all’attività<br />

medesima ad attuare le misure di sicurezza<br />

previste dai citati decreti; tant’è che, ove un<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 71


GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

infortunio si verifichi per inosservanza degli<br />

obblighi di sicurezza normativamente imposti,<br />

tale inosservanza non potrà non far carico<br />

su chi detti obblighi avrebbe dovuto rispettare,<br />

poco importando che ad infortunarsi<br />

sia stato un lavoratore subordinato, un<br />

soggetto a questi equiparato o, addirittura,<br />

una persona estranea all’ambito imprenditoriale,<br />

purché sia ravvisabile il nesso causale<br />

con l’accertata violazione; la Suprema Corte<br />

mostra di voler riaffermare il principio in<br />

base al quale l’osservanza degli obblighi prevenzionistici<br />

prescinde completamente dallo<br />

status di coloro nei cui confronti si rivolge la<br />

tutela di legge.<br />

Ora, seppur il principio della cosiddetta<br />

“tutela oggettiva” del luogo di lavoro esige<br />

che questo deve essere (oggettivamente) sicuro<br />

e salubre finanche con riferimento ai<br />

soggetti estranei all’azienda, che ivi si trovino<br />

solo occasionalmente, quand’anche per<br />

ragioni non connesse con lo svolgimento di<br />

attività lavorativa, purtuttavia tale assunto<br />

non è in contrasto con la mancanza di tutela<br />

accordata al lavoratore autonomo. Invero la<br />

tutela dell’extraneus, non può essere estesa<br />

al lavoratore autonomo, salvo il profilo di<br />

rischio c.d. ambientale (art. 5, comma 1,<br />

D.P.R. n. 547/1955): in tal senso la legislazione<br />

prevenzionistica prevede che l’obbligo<br />

informativo del datore di lavoro non si<br />

estende ai rischi propri dell’attività professionale<br />

o del mestiere che il lavoratore autonomo<br />

è incaricato di prestare (art. 5, comma<br />

2, D.P.R. n. 547/1955). Insomma, l’obbligo di<br />

garantire le condizioni di sicurezza dell’ambiente<br />

di lavoro grava sul datore di lavoro<br />

sia «nei confronti dei lavoratori autonomi<br />

inseriti nell’organizzazione aziendale»<br />

(Cass. pen., sez. IV, 15 giugno 1990, Fantini),<br />

sia «nei confronti di coloro che prestino lavoro<br />

alle dipendenze di altri e vengano per la<br />

prima volta a contatto con un ambiente e<br />

delle strutture a loro non familiari e che<br />

perciò possono riservare insidie non note»<br />

(Cass. pen., sez. IV, 3 giugno 1995, Grassi),<br />

ma non si estende ai rischi specifici dell’attività<br />

professionale o del mestiere che il lavoratore<br />

autonomo è incaricato di prestare<br />

(Cass. pen., sez. IV, 15 gennaio 1997, Di Palo;<br />

Cass. pen., sez. IV, 1˚ ottobre 1993, Lanzut-<br />

IGIENE E SICUREZZA<br />

ti), dal momento che, con il contratto d’opera,<br />

il prestatore «assume ogni rischio inerente<br />

all’esecuzione dei lavori, ed a lui compete<br />

l’obbligo di munirsi dei mezzi antinfortunistici<br />

previsti dalla legge e farne uso, senza<br />

che possa ravvisarsi una qualche corresponsabilità<br />

del datore di lavoro committente in<br />

caso di incidente a causa della mancata osservanza<br />

di tale obbligo» (Cass. pen., sez. IV,<br />

28 febbraio 1989, Botrino).<br />

Sempre in tema di “rischi specifici”, la Cassazione<br />

ebbe ad affermare che «Qualora il<br />

proprietario di un fabbricato conferisca al<br />

titolare di una impresa edile artigiana, iscritta<br />

nell’albo presso la camera di commercio,<br />

incarico di eseguire lavori di ristrutturazione<br />

del tetto e delle grondaie, l’imprenditore<br />

artigiano è tenuto ad approntare tutte le<br />

misure di sicurezza e le cautele che le norme<br />

vigenti e il tipo di lavoro impongono, in<br />

particolare a provvedere alle impalcature e<br />

alle cinture di sicurezza che la legge prescrive<br />

in casi in cui vi sia il pericolo di caduta<br />

dall’alto. Nessun dovere di intervento ha il<br />

committente che si rivolga a persona capace,<br />

in grado di realizzare l’opera, peraltro di<br />

modesta entità, con rischi prevedibili ed eludibili<br />

con una ordinaria professionalità e diligenza.<br />

Neppure è ipotizzabile a carico del<br />

committente l’obbligo di segnalazione al lavoratore<br />

autonomo dei rischi specifici esistenti<br />

nell’ambiente di lavoro in cui siano<br />

chiamati a prestare la loro opera, di cui all’art.<br />

5, D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, qualora<br />

il luogo di lavoro non presenti insidie occulte<br />

o pericoli non immediatamente percepibili»<br />

(Cass. pen., sez. IV, 23 marzo 1994, Pieco).<br />

Tale assetto di rapporti tra il datore di lavoro/appaltatore<br />

e il lavoratore autonomo/subappaltatore,<br />

ha trovato conferma anche<br />

nel modello di impresa sicura introdotto dal<br />

D.Lgs. n. 626/1994, il cui art. 7, comma 3,<br />

secondo periodo, ha chiarito che l’obbligo,<br />

per il datore di lavoro committente, di promuovere<br />

la cooperazione ed il coordinamento<br />

tra le imprese appaltatrici e i lavoratori<br />

autonomi, non si estende ai rischi specifici<br />

propri della loro attività lavorativa.<br />

In senso conforme alla sentenza qui annotata<br />

si è espressa, ancora una volta, la pronuncia<br />

di Cass. pen., sez. IV, 31 ottobre 2000, La<br />

Mela. l<br />

72 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


Sui prossimi numeri di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>:<br />

● appalti verdi: la Corte di Giutizia delle Comunità Europee privilegia<br />

i criteri ecologici per l’assegnazione di gare d’appalto (sentenza 4 dicembre<br />

2003, procedimento C-448/01);<br />

● aria: direttiva “emission trading” e borsa delle emissioni: quali prospettive<br />

dopo il COP9 di Milano? (direttiva 2003/87/CE del Parlamento<br />

europeo e del Consiglio del 13 ottobre 2003);<br />

● energia: le linee guida per la definizione dei criteri e delle modalità per il<br />

rilascio dei titoli di efficienza energetica (deliberazione dell’Autorità per<br />

l’energia elettrica e il gas 18 settembre 2003, n. 103);<br />

● elettrosmog: l’evoluzione del conflitto Stato-regioni dopo i decreti attuativi<br />

della legge quadro;<br />

● rifiuti: tutte le ultime sentenze in materia di TARSU;<br />

● i dettagli operativi per la disattivazione degli impianti nucleari<br />

(ordinanza del Commissario delegato per la sicurezza dei materiali<br />

nucleari 10 novembre 2003, n. 13/2003).


ARIA<br />

Documento<br />

Due note riportano chiarimenti sulle novità del “maxi-decreto” e della legge di conversione<br />

Gli ultimi interventi delle Dogane<br />

in materia di accise sui combustibili<br />

Di recente, l’Agenzia delle Dogane è intervenuta a più riprese sul tema delle accise su<br />

combustibili. Al di là della nota 9 ottobre 2003, n. 4805/V/AGT, con la quale l’Agenzia ha<br />

chiarito le novità introdotte dal maxi-decreto (D.L. n. 269/2003; si veda anche il riquadro a pag.<br />

91 del n. 22/2003 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>), rilevano la nota 4 dicembre 2003, n. 5741/V/AGT, che<br />

ha chiarito come l’incremento della riduzione di prezzo per il gasolio e il GPL per riscaldamento<br />

sia applicabile, senza soluzione, di continuità anche per il periodo 1˚ luglio-2 agosto 2003, e la<br />

nota 11 dicembre 2003, n. 4996, che rende conto delle novità intercorse in fase di conversione<br />

in legge del D.L. n. 269/2003 sopra citato, come il fatto che il pagamento dell’accisa relativa alle<br />

immissioni in consumo degli oli minerali, ad eccezione del gas metano, nel periodo dal 16 al 31<br />

dicembre 2003, debba essere effettuato, entro il giorno 27 dicembre 2003, un versamento a<br />

titolo di acconto. Stessa scadenza per il versamento a titolo d’acconto relativamente all’imposta<br />

di consumo degli oli lubrificanti e dei bitumi di petrolio, di cui all’art. 62, D.Lgs. n. 504/1995. Da notare,<br />

infine, come per entrambi gli acconti sia ammesso il versamento unitario, a condizione che venga<br />

effettuato entro il giorno 18 dello stesso mese, senza, peraltro, la possibilità di effettuare la compensazione.<br />

Conseguentemente, permane la possibilità di utilizzare lo stesso tipo di versamento per il<br />

pagamento della tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossido di azoto, dell’imposta di consumo<br />

sul carbone, coke di petrolio e sull’orimulsion da effettuare entro il 27 dicembre 2003. Chiariti, infine,<br />

alcuni punti sui termini per i versamenti delle imposte di fabbricazione, sugli eventuali crediti d'imposta<br />

risultanti dai versamenti degli acconti e sui termini e le modalità di pagamento fissati per l'imposta di<br />

consumo sull’energia elettrica.<br />

Nota dell’Agenzia delle Dogane 9 ottobre 2003, n. 4805/V/AGT<br />

Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269<br />

(supplemento ordinario n. 157/L alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2003) -<br />

Disposizioni rilevanti per il settore tributario<br />

Facendo seguito a quanto comunicato con le note n.<br />

3265/V del 30 giugno 2003 e n. 3881/V del 5 agosto<br />

2003, si rende noto che nel supplemento ordinario n.<br />

157/L alla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre u.s. è<br />

stato pubblicato il decreto-legge 30 settembre 2003, n.<br />

269 nel quale sono state inserite talune disposizioni<br />

rilevanti in materia di accise e di imposte di consumo.<br />

In particolare, si segnala che:<br />

- all’art. 16 viene riproposto, nel rispetto e nei limiti<br />

della normativa comunitaria, per il periodo 1˚ gennaio-31<br />

dicembre 2003 il beneficio concernente la riduzione<br />

dell’aliquota d’accisa relativa al gasolio per autotrazione<br />

utilizzato dagli esercenti l’attività di autotrasporto<br />

con veicoli di massa massima complessiva superiore<br />

a 3,5 tonnellate e da alcune categorie di operatori<br />

del trasporto di persone.<br />

AMBIENTE<br />

La misura della riduzione in argomento viene confermata<br />

nell’importo determinato con riferimento al 31<br />

dicembre 2002 (Euro 43,27908 per mille litri di gasolio)<br />

e con decreto del Ministro dell’economia e delle<br />

finanze, da emanarsi entro il 31 gennaio 2004, si procederà<br />

all’eventuale rideterminazione della riduzione predetta.<br />

Gli aventi diritto dovranno presentare, entro il 31<br />

marzo 2004, istanza di rimborso dell’imposta con riferimento<br />

ai consumi effettuati nel corso dell’intero anno<br />

2003.<br />

Pertanto si fa riserva di ulteriori comunicazioni<br />

in ordine alla misura del beneficio e alle modalità<br />

per la presentazione delle domande di rimborso.<br />

- all’art. 17, comma 1, a partire dal 2 ottobre 2003<br />

74 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


e fino al 31 dicembre 2004, vengono reintrodotti i<br />

seguenti benefici:<br />

a) le specifiche aliquote d’accisa relative alle emulsioni<br />

stabilizzate di oli da gas ovvero di olio combustibile<br />

denso con acqua contenuta in misura variabile<br />

dal 12 al 15 per cento in peso, idonee all’impiego nella<br />

carburazione e nella combustione, anche se autoprodotte,<br />

fissate dall’articolo 24, comma 1, lett. d) della legge<br />

23 dicembre 2000, n. 388;<br />

b) l’agevolazione, riconosciuta agli utilizzatori industriali,<br />

termoelettrici esclusi, consistente nella riduzione<br />

del 40 per cento dell’aliquota sul gas metano per<br />

combustione per usi industriali, in presenza di consumi<br />

superiori a 1.200.000 metri cubi per anno;<br />

- l’aumento dello sconto previsto per ogni chilowattora<br />

di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento<br />

alimentate con biomasse o con energia geotermica<br />

Si fa seguito a quanto comunicato con nota n.<br />

3881/V/AGT del 05.08.2003, con il quale si è provveduto<br />

a fornire gli opportuni elementi di informazione in<br />

relazione alla conversione, avvenuta con legge 1˚ agosto<br />

2003, n. 200 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.<br />

178 del 02.08.2003), del decreto-legge 24 giugno 2003,<br />

n. 147, recante talune modifiche rilevanti nel settore<br />

tributario di competenza di questa Agenzia.<br />

Con la cennata comunicazione, con particolare riferimento<br />

al comma 1 dell’articolo 17-bis del decreto-legge<br />

citato, recante disposizioni concernenti il beneficio<br />

della riduzione di prezzo sul gasolio e sul GPL per<br />

riscaldamento impiegati in particolari zone geografiche<br />

di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c) della<br />

legge 23 dicembre 1998, n. 448, come sostituito dall’articolo<br />

12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n.<br />

488, veniva chiarito che all’articolo 21, comma 3, della<br />

legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria<br />

2003) le parole “30 giugno 2003” venivano sostituite<br />

con le parole “31 dicembre 2003” e che, pertanto,<br />

l’incremento della riduzione minima di prezzo (venuta<br />

meno a partire dal 1˚ luglio 2003) per i cennati prodotti<br />

quindi sarebbe stata applicabile fino al 31 dicembre del<br />

corrente anno.<br />

A tal riguardo veniva, inoltre, precisato che, ai sensi<br />

del comma 5 dell’art. 15 della legge 23 agosto 1988, n.<br />

400, le modifiche al testo del decreto-legge introdotte<br />

con la legge di conversione erano efficaci a partire dal<br />

AMBIENTE<br />

ARIA<br />

Documento<br />

originariamente stabilito in lire 20 per chilowattora dall’articolo<br />

8, comma 10, lett. f) della legge 23 dicembre<br />

1998, n. 448 e successive modificazioni;<br />

- all’art. 25, a partire dal 2 ottobre 2003 e fino al<br />

31 dicembre 2004, viene reintrodotta la specifica aliquota<br />

di accisa sul gas metano impiegato per combustione<br />

per usi civili per usi di riscaldamento individuale<br />

a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui, nonché per<br />

altri usi civili, utilizzato nelle province nelle quali<br />

oltre il 70 per cento dei comuni ricade nella zona<br />

climatica F di cui al DPR 26 agosto 1993, n. 412<br />

(Aosta, Belluno, Bolzano e Trento).<br />

Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 17,<br />

comma 1, lettera c) e all’articolo 25, si evidenzia che<br />

potranno essere rideterminate le rate d’acconto relative<br />

all’accisa sul gas metano a partire dal mese di<br />

ottobre tenendo conto che le predette disposizioni<br />

sono applicabili a partire dal giorno 2 ottobre u.s. l<br />

Nota dell’Agenzia delle Dogane 4 dicembre 2003, n. 5741/V/AGT<br />

Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147<br />

Disposizioni concernenti il beneficio della riduzione di prezzo sul gasolio e sul GPL<br />

per riscaldamento impiegato in particolari zone geografiche - Decorrenza del beneficio<br />

giorno successivo a quello della pubblicazione nella<br />

Gazzetta Ufficiale n. 178 del 02.08.2003.<br />

L’evidenziata progressione normativa (legge n.<br />

289/2002, art. 21, decreto-legge n. 147/2003, art. 17<br />

bis), per effetto della quale l’applicabilità del beneficio<br />

in argomento é venuta meno alla data del 30 giugno u.s.<br />

ed è stata ripristinata solamente a partire dal 3 agosto<br />

c.a., ha determinato l’inapplicabilità, nel periodo 1˚<br />

luglio-2 agosto 2003, della maggiorazione della riduzione<br />

di prezzo del gasolio e del GPL per riscaldamento<br />

rispetto a quella praticata nel primo semestre dell’anno<br />

in corso.<br />

Peraltro, tenuto conto di talune perplessità interpretative,<br />

la questione è stata sottoposta all’esame dell’Avvocatura<br />

Generale dello Stato.<br />

Il suddetto organo legale, esprimendosi in merito<br />

alla questione, ha ritenuto che un’interpretazione corretta<br />

della norma in argomento (art. 17 bis, comma 1,<br />

decreto-legge n. 147/2003) deve tener conto dell’intenzione<br />

del Legislatore, che nella rubrica dell’art. 17 bis<br />

ha adottato il termine “proroga”, nonché della tecnica<br />

legislativa utilizzata, con la quale si è proceduto alla<br />

sostituzione, nella norma originaria, del vecchio termine<br />

di scadenza del beneficio con uno nuovo e più<br />

ampio.<br />

Deve pertanto ritenersi che l’incremento della riduzione<br />

di prezzo per il gasolio e il GPL per riscaldamento<br />

sia applicabile senza soluzione di continuità anche<br />

per il periodo 1˚ luglio-2 agosto 2003. l<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 75


ARIA<br />

Documento<br />

Nota dell’Agenzia delle Dogane 11 dicembre 2003, n. 4996<br />

Art. 39, Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269<br />

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326<br />

(G.U. n. 274 del 25/11/ 2003) - D.M. del 21/11/2003 (G.U. n. 279 dell’1/12/2003)<br />

Il 1˚ comma dell’articolo 39 del D.L. n. 269/2003<br />

citato in oggetto, convertito con modificazioni dalla<br />

L. 24 novembre 2003, n. 326 ha esteso anche alle<br />

imposte di consumo di cui all’art. 62 del D.Lgs. 26<br />

ottobre 1995, n. 504, nonché, dalla data della sua<br />

istituzione, al contributo di cui agli articoli 6 e 7 del<br />

D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni,<br />

dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, l’applicazione<br />

dell’art. 3, comma 4, primo periodo del decreto<br />

legislativo suddetto, fissando la misura dell’acconto,<br />

per l’anno 2003, al 98%. Tale articolo rimanda ad un<br />

decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze<br />

da adottare per l’anno 2003 entro il 22 novembre, la<br />

fissazione dei termini e delle modalità di pagamento<br />

dell’accisa, anche relativamente ad eventuali acconti.<br />

Per l’anno 2003, tale facoltà è stata esercitata con<br />

il Decreto Ministeriale del 21.11.2003 pubblicato<br />

nella G.U. n. 279 del 01.12.2003.<br />

L’art. 1 del citato decreto prevede che per il pagamento<br />

dell’accisa relativa alle immissioni in consumo<br />

degli oli minerali, ad eccezione del gas metano,<br />

nel periodo dal 16 al 31 dicembre 2003, deve essere<br />

effettuato, entro il giorno 27 dicembre 2003, un versamento<br />

a titolo di acconto. Tale acconto, ai sensi<br />

dell’art. 39 del D.L. n. 269/03, convertito con modificazioni<br />

dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, deve<br />

essere pari al 98% dell’accisa dovuta per i medesimi<br />

prodotti immessi in consumo dal 1˚ al 15 dicembre<br />

2003. Al relativo conguaglio si dovrà provvedere<br />

entro il 16 gennaio 2004.<br />

L’art. 2 del decreto in esame prevede anche per il<br />

pagamento dell’imposta di consumo relativa alle immissioni<br />

in consumo degli oli lubrificanti e dei bitumi<br />

di petrolio, di cui all’art. 62 del D.Lgs. n.<br />

504/1995, un versamento a titolo di acconto da effettuare<br />

entro il giorno 27 dicembre 2003.<br />

Tale acconto, sempre nella misura del 98%, deve<br />

essere calcolato con riferimento all’ammontare dell’imposta<br />

dovuta per i medesimi prodotti immessi in<br />

consumo nel mese di novembre 2003. Al relativo<br />

AMBIENTE<br />

conguaglio si dovrà provvedere entro il 31 gennaio<br />

2004.<br />

Con l’art. 3 del richiamato decreto è stato infine<br />

disposto che per i pagamenti dell’accisa e dell’imposta<br />

di consumo relativi ai prodotti di cui agli articoli<br />

1 e 2, compresi quelli relativi al gas metano e quelli a<br />

titolo di acconto, la cui scadenza è fissata al giorno<br />

27 del mese di dicembre 2003, è ammesso il versamento<br />

unitario di cui all’art. 17 del decreto legislativo<br />

9 luglio 1997 n. 241, a condizione che i relativi<br />

versamenti vengano effettuati entro il giorno 18 dello<br />

stesso mese, e comunque con esclusione della possibilità<br />

di effettuare la compensazione. Di conseguenza<br />

rimane ferma la possibilità di utilizzare il richiamato<br />

versamento unitario per il pagamento della tassa sulle<br />

emissioni di anidride solforosa e di ossido di<br />

azoto, dell’imposta di consumo sul carbone, coke di<br />

petrolio e sull’orimulsion da effettuare, ai sensi del<br />

sesto comma dell’art. 28 della Legge 23.12.2000, n.<br />

388, entro il 27 dicembre 2003. Resta invece esclusa<br />

tale possibilità relativamente all’accisa su alcole e<br />

bevande alcoliche per effetto del 4˚ comma dell’art.<br />

3 del D.Lgs. n. 504/1995.<br />

In relazione ad alcune richieste di chiarimenti pervenute<br />

si ritiene opportuno precisare che:<br />

- per effetto del disposto dell’art. 275 delle vigenti<br />

Istruzioni Generali sui Servizi del Tesoro recante<br />

“termini per i versamenti delle imposte di fabbricazione”<br />

i pagamenti relativi alla scadenza del 27 dicembre<br />

2003, cadente nella giornata di sabato, possono<br />

essere effettuati il giorno 29 dicembre, primo<br />

giorno feriale successivo;<br />

- gli eventuali crediti d’imposta risultanti dai versamenti<br />

degli acconti di cui agli articoli 1 e 2 del<br />

decreto ministeriale potranno essere portati in detrazione<br />

dai pagamenti dell’accisa relativa alle immissioni<br />

in consumo che saranno effettuate dal 1˚ gennaio<br />

2004;<br />

- restano fermi i termini e le modalità di pagamento<br />

fissati per l’imposta di consumo sull’energia elettrica.<br />

l<br />

76 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


di Daniele Verdesca, Dipartimento Economia Politica, Università di Siena<br />

La legge n. 290/2003, convertendo<br />

il D.L. n. 239/2003, recante<br />

«Disposizioni urgenti per la sicurezza<br />

e lo sviluppo del sistema<br />

elettrico nazionale e per il recupero<br />

di potenza di energia elettrica»,<br />

ha anticipato, visto anche<br />

il black-out che ha investito quasi<br />

tutto il territorio nazionale,<br />

parte del decreto di riforma del<br />

settore dell’energia attualmente<br />

in discussione al Parlamento<br />

(cosiddetto “decreto Marzano”).<br />

Confermata, al fine di garantire<br />

la sicurezza di funzionamento<br />

del sistema elettrico nazionale,<br />

l’autorizzazione temporanea<br />

per singole centrali termoelettriche<br />

di potenza termica superiore<br />

a 300 MW in deroga ai<br />

limiti di emissione in atmosfera<br />

e qualità dell’aria; novità sono,<br />

invece, previste per le misure finalizzate<br />

alla realizzazione di<br />

impianti di produzione di energia<br />

elettrica e di terminali per la<br />

rigassificazione di gas naturale<br />

liquefatto nonché per l’organizzazione<br />

e lo sviluppo della rete<br />

elettrica e per la terziarietà delle<br />

reti.<br />

AMBIENTE<br />

Con la legge 27 ottobre 2003,<br />

n. 290 [1] viene convertito e reso<br />

operativo il decreto-legge<br />

29 agosto 2003, n. 2392, inerente<br />

«Disposizioni urgenti per la sicurezza<br />

e lo sviluppo del sistema elettrico<br />

nazionale e per il recupero di<br />

potenza di energia elettrica», oltre<br />

alla delega al Governo in materia di<br />

remunerazione della capacità produttiva<br />

di energia elettrica e di<br />

espropriazione per pubblica utilità.<br />

Questa disposizione normativa, nata<br />

per limitare il rischio di ripetersi<br />

dell’evento dei cosiddetti “distacchi<br />

programmati ”[3] da parte del<br />

GRTN [4] , in fase di conversione si è<br />

incrociata con il più grande black-out<br />

di energia elettrica della storia nazionale;<br />

di conseguenza, le modifiche<br />

che sono state apportate al testo originario<br />

sono frutto di questa sovrapposizione<br />

temporale negativa, che ha portato<br />

il Governo ad anticipare anche<br />

parte delle disposizioni in materia di<br />

riforma del settore dell’energia attualmente<br />

in discussione al Parlamento<br />

(cosiddetto “decreto Marzano”) e i<br />

cui tempi di approvazione sono ancora<br />

lunghi e molto incerti.<br />

In questo quadro si inseriscono le<br />

principali disposizioni in materia di<br />

recupero di potenza produttiva da parte<br />

delle centrali esistenti grazie al superamento,<br />

temporaneo, dei limiti delle<br />

emissioni inquinanti e termiche,<br />

ma anche:<br />

ENERGIA<br />

Commento<br />

Confermata la possibilità di superare i limiti di emissione in atmosfera in caso di necessità<br />

Parte della riforma del settore energetico<br />

anticipata dalla legge “anti black-out”<br />

● le indicazioni per la riunificazione<br />

delle reti di trasporto energetico<br />

(elettricità e gas);<br />

● i piani della loro manutenzione;<br />

● le espropriazioni per pubblica utilità<br />

al fine di costruire nuove centrali;<br />

● i tempi di costruzione delle stesse<br />

(pena la decadenza dell’autorizzazione);<br />

● il ruolo della programmazione energetica<br />

e delle relative autorizzazioni a<br />

carico dello Stato e delle regioni.<br />

In particolare, all’articolo 1 vengono<br />

stabilite le modifiche temporanee<br />

delle condizioni di esercizio delle<br />

centrali termoelettriche, al fine di garantire<br />

la sicurezza di funzionamento<br />

del sistema elettrico nazionale, assicurando<br />

la produzione in misura necessaria<br />

alla copertura del fabbisogno,<br />

sino al 30 giugno 2005 [5] ; per fare<br />

questo, viene disposta l’autorizzazione<br />

temporanea di singole centrali termoelettriche<br />

di potenza termica superiore<br />

a 300 MW anche in deroga ai<br />

limiti di emissione in atmosfera [6] e<br />

qualità dell’aria [7] .<br />

Sempre fino al 30 giugno 2005<br />

può essere determinato il limite relativo<br />

alla temperatura degli scarichi termici<br />

[8] , derivanti dall’esercizio delle<br />

centrali termoelettriche inserite nei<br />

piani di esercizio del gestore della rete<br />

di trasmissione nazionale [9] ; il superamento<br />

di questi limiti degli scarichi<br />

termici non si applica alla centrali presenti<br />

nella laguna di Venezia.<br />

[1] In Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2003, n. 251.<br />

[2] In Gazzetta Ufficiale del 29 agosto 2003, n. 200.<br />

[3] Con il termini “distacchi programmati” si intende la sospensione temporanea dell’erogazione dell’energia elettrica in ambito<br />

civile e industriale in diverse parti del sistema nazionale, con cadenza programmata sulla base della curva della domanda<br />

(segue)<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 77


ENERGIA<br />

Commento<br />

Oltre al superamento dei limiti di<br />

emissione e al fine di ridurre il rischio<br />

di distacchi di energia elettrica<br />

per l’utenza diffusa, i Ministeri<br />

dell’Industria e dell’<strong>Ambiente</strong>, su<br />

proposta del GRTN, sono autorizzati<br />

a emanare decreti finalizzati a promuovere<br />

o accelerare:<br />

● la riprogrammazione dell’utilizzo<br />

degli impianti idroelettrici;<br />

● la concentrazione delle manutenzioni;<br />

● la possibile riattivazione di impianti<br />

in arresto di lunga durata;<br />

● l’incremento della capacità interrompibile.<br />

Altra novità molto importante nel<br />

panorama normativo ed economico<br />

nazionale è quanto disposto nell’art.<br />

1-ter, e relativo alle misure per l’organizzazione<br />

e lo sviluppo della rete<br />

elettrica e per la terziarietà delle reti.<br />

Il Presidente del consiglio dei ministri,<br />

infatti, nel rispetto dei principi di<br />

salvaguardia degli interessi pubblici<br />

legati alla sicurezza e all’affidabilità<br />

del sistema elettrico nazionale, come<br />

anche di autonomia dei soggetti attualmente<br />

proprietari delle reti di trasmis-<br />

AMBIENTE<br />

sione elettrica, è autorizzato a definire<br />

i criteri, le modalità e le condizioni<br />

per l’unificazione della proprietà e della<br />

gestione della rete elettrica nazionale<br />

di trasmissione, come anche la gestione<br />

del soggetto risultante dall’unificazione,<br />

ivi inclusa la disciplina dei<br />

diritti di voto e la sua successiva privatizzazione.<br />

In questo quadro, il Ministro delle<br />

attività produttive è autorizzato a<br />

emanare gli indirizzi per lo sviluppo<br />

delle reti nazionali di trasporto di<br />

energia elettrica e di gas naturale;<br />

sempre a esso viene attribuita l’autorità<br />

di approvare i relativi piani di<br />

sviluppo predisposti dai gestori attuali<br />

delle reti di trasporto.<br />

Relativamente all’assetto del mercato,<br />

inoltre, ciascuna società operante<br />

nel settore della produzione, importazione,<br />

distribuzione e vendita dell’energia<br />

elettrica e del gas naturale,<br />

anche attraverso società controllate o<br />

che eseguono verifiche o controllate<br />

da queste e, comunque, qualsiasi società<br />

a controllo pubblico, non può<br />

detenere, direttamente o indirettamente,<br />

a decorrere dal 1˚ luglio 2007, quo-<br />

te superiori al 20% del capitale delle<br />

società che sono proprietarie e che gestiscono<br />

reti nazionali di trasporto [10]<br />

di energia elettrica e di gas naturale.<br />

Altra norma di particolare importanza<br />

è l’art. 1-quater, relativo alle<br />

disposizioni per la realizzazione di impianti<br />

di produzione di energia elettrica<br />

e di terminali per la rigassificazione<br />

di gas naturale liquefatto;<br />

obiettivo di quest’articolo è quello di<br />

conferire un elevato grado di certezza<br />

agli investimenti previsti nel settore<br />

energetico e di consentire un’adeguata<br />

programmazione nello sviluppo delle<br />

reti infrastrutturali dell’energia.<br />

In quest’ottica, l’autorizzazione<br />

concernente la realizzazione o il ripotenziamento<br />

di centrali termoelettriche<br />

di potenza superiore a 300 MW<br />

termici [11] decade ove il titolare della<br />

stessa, entro dodici mesi dal momento<br />

in cui il provvedimento autorizzatorio<br />

è divenuto inoppugnabile, a seguito<br />

della definizione di eventuali ricorsi<br />

in sede giurisdizionale, non comunichi<br />

di aver dato inizio ai lavori di<br />

realizzazione dell’iniziativa [12] . Questa<br />

scadenza temporale ha l’obiettivo<br />

elettrica, avvertendo gli utenti coinvolti non prima di una o due ore. È stato attuato per la prima volta dal gestore della rete<br />

durante il periodo estivo del 2003, cioè di massima domanda energetica a fronte di una minore capacità effettiva di produzione.<br />

[4] Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale.<br />

[5] Il termine fissato antecedentemente era il 31 dicembre 2004.<br />

[6] Le condizioni di esercizio degli impianti devono, comunque, rispettare i valori limite di emissione previsti dalla normativa<br />

europea, così come gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dell’allegato 3, lettera b), decreto del Ministro<br />

dell’ambiente 12 luglio 1990 «Linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la<br />

fissazione dei valori minimi di emissione» (in S.O. n. 51 alla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 1990, n. 176).<br />

[7] D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in<br />

materia di qualità dell’aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai<br />

sensi dell’art. 15 della legge 16 aprile 1987, numero 183» (in S.O. n. 53 alla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140) e<br />

D.M. 2 aprile 2002, n.60 «Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite<br />

di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della<br />

direttiva 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell’aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio». (in S.O. n.<br />

77 alla Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2002, n. 87).<br />

[8] Nota 1 della tabella 3, allegato 5, decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto<br />

legislativo 18 agosto 2000, n.258.<br />

[9] L’acronimo utilizzato è GRTN.<br />

[10] Non sono considerate reti nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente<br />

alla connessione degli impianti alla rete di trasmissione nazionale dell’energia elettrica, nonché quelle realizzate al fine di<br />

potenziare la capacità di importazione per le quali è consentita l’allocazione di una quota della loro capacità secondo le<br />

modalità dell’articolo 1-quinquies, comma 6, decreto medesimo.<br />

[11] Decreto legge 7 febbraio 2002, n.7, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui<br />

al D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53.<br />

[12] Il termine temporale si intende al netto dei tempi necessari per l’eventuale ottenimento della licenza edilizia e delle<br />

autorizzazioni relative alle opere connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forma maggiore che il titolare dell’autorizzazione<br />

ha l’obbligo di segnalare e di documentare.<br />

78 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


di ridurre quanto sino a ora accaduto<br />

nelle procedure di autorizzazione alla<br />

costruzione di centrali, ovvero il mercato<br />

delle stesse, dove un soggetto<br />

non in grado di realizzare queste tipologie<br />

di impianti presentava, comunque,<br />

richiesta di autorizzazione, al fine<br />

poi di poterla rivendere ad altri<br />

soggetti più adeguati e interessati a<br />

ottenere il nulla osta per specifici siti<br />

territoriali.<br />

La stessa scadenza temporale si applica<br />

anche ai titolari di concessioni o<br />

di autorizzazioni per la realizzazione<br />

di terminali di rigassificazione di gas<br />

naturale liquefatto, a decorrere dalla<br />

data di ottenimento dell’ultima delle<br />

autorizzazioni necessarie alla costruzione<br />

del terminale e delle opere a<br />

esso connesse ed indispensabili.<br />

Chi dovesse superare i termini della<br />

scadenza temporale, dovrà pagare<br />

una sanzione economica mensile [13]<br />

di € 500 per MW di potenza elettrica<br />

installata e di € 50 per milione di<br />

metri cubi annui di capacità di rigassificazione<br />

installata.<br />

Sempre nello stesso articolo, ma al<br />

comma 6, è previsto come i soggetti<br />

non titolari di concessioni di trasporto<br />

e distribuzione di energia elettrica che<br />

realizzano a proprio carico nuove linee<br />

elettriche di interconnessione con<br />

i sistemi elettrici di altri Stati [14] , possano<br />

richiedere, per l’incremento delle<br />

capacità di interconnessione,<br />

un’esenzione dalla disciplina che prevede<br />

il diretto di accesso dei terzi,<br />

accordata caso per caso e per un periodo<br />

compreso tra dieci e vent’anni dalla<br />

data di entrata in esercizio delle<br />

nuove linee e per una quota compresa<br />

tra il 50 e l’80% delle nuove capacità<br />

di trasporto realizzate.<br />

Nota a parte per l’articolo 1-quiquies,<br />

concernente le disposizioni per<br />

AMBIENTE<br />

la sicurezza e la funzionalità del settore<br />

elettrico, con indicazioni circa gli<br />

standard di manutenzione ed efficienza<br />

degli impianti di generazione<br />

di energia elettrica di potenza nominale<br />

maggiore di 10 MVA, degli impianti<br />

idroelettrici di pompaggio, ecc; di<br />

particolare importanza il comma 7 dove<br />

viene stabilito che l’Autorità per<br />

l’energia dovrà definire le tariffe di<br />

remunerazione delle reti di trasporto e<br />

di distribuzione, adottando specifici<br />

criteri che prevedano:<br />

● la rivalutazione delle infrastrutture;<br />

● un valore del tasso di rendimento<br />

privo di rischio, almeno in linea con<br />

quello dei titoli di Stato a lungo<br />

termine;<br />

● la simmetrica ripartizione tra utenti<br />

ed imprese delle maggiori efficienza<br />

realizzate rispetto agli obiettivi definiti<br />

con il meccanismo del price-cap<br />

applicato alle componenti tariffarie<br />

destinate alla copertura dei costi operativi<br />

e degli ammortamenti.<br />

Di particolare importanza, infine,<br />

l’articolo 1-sexies, relativo alla semplificazione<br />

dei procedimenti di autorizzazione<br />

per le reti nazionali di<br />

trasporto dell’energia e per gli impianti<br />

di energia elettrica di potenza<br />

superiore a 300 MW termici; per<br />

quest’ultimo caso, di fatto, la legge<br />

n. 290/2003 rinvia alla disciplina<br />

già definita in via d’urgenza dal<br />

D.L. n. 7/2002 [15] , convertito, con<br />

modificazioni, dalla legge 9 aprile<br />

2002, n.55 [16] .<br />

L’autorizzazione alla costruzione<br />

e all’esercizio degli elettrodotti, degli<br />

oleodotti e dei gasdotti, facenti<br />

parte delle reti nazionali di trasporto<br />

dell’energia, è rilasciata dagli organi<br />

statali competenti, mediante procedimento<br />

unico, entro il termine<br />

perentorio di 6 mesi dalla data di<br />

ENERGIA<br />

Commento<br />

presentazione della domanda; inoltre,<br />

per i procedimenti relativamente<br />

ai quali non sono prescritte le<br />

procedure di valutazione di impatto<br />

ambientale, il procedimento unico<br />

deve essere concluso nel termine di<br />

quattro mesi, sempre dalla data di<br />

presentazione della domanda.<br />

La licenza comprende la dichiarazione<br />

di pubblica utilità e ne fa parte<br />

la valutazione di impatto ambientale,<br />

ove questa sia prevista dalla<br />

normativa vigente.<br />

Analogamente, le regioni dovranno<br />

disciplinare i procedimenti di autorizzazione<br />

alla costruzione e all’esercizio<br />

di reti energetiche di<br />

competenza delle stesse, ma in conformità<br />

ai principi e ai termini temporali<br />

stabiliti per la procedura unica<br />

statale. Lo Stato e le regioni interessate<br />

dovranno stipulare accordi<br />

di programma con i quali sono definite<br />

le modalità organizzative e procedimentali<br />

per l’acquisizione del<br />

parere regionale nell’ambito dei procedimenti<br />

autorizzativi delle opere<br />

inserite nel programma triennale di<br />

sviluppo della rete elettrica di trasmissione<br />

nazionale e delle opere di<br />

rilevante importanza che interessano<br />

il territorio di più regioni, anche<br />

per quanto attiene al trasporto nazionale<br />

del gas naturale e degli olii<br />

minerali.<br />

Le disposizioni di pubblica utilità<br />

prima individuate [17] , si applicheranno<br />

alle reti energetiche a decorrere<br />

dal 30 giugno 2004; l’intera disciplina<br />

entra in vigore alla data successiva<br />

alla sua pubblicazione in<br />

Gazzetta Ufficiale.<br />

Nella tabella 1 sono riportati in<br />

forma sinottica i diversi provvedimenti<br />

presenti nella complessa architettura<br />

della legge.<br />

[13] Per un massimo di 12 mesi a partire dal quinto mese di ritardo dell’entrata in esercizio dell’impianto rispetto al termine<br />

previsto.<br />

[14] In corrente continua o con tecnologia equivalente.<br />

[15] «Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale» (in Gazzetta Ufficiale del 9 febbraio 2002, n. 34).<br />

[16] In Gazzetta Ufficiale del 10 aprile 2002, n. 84.<br />

[17] D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per<br />

pubblica utilità» (in S.O. n. 211 alla Gazzetta Ufficiale del 16 agosto 2001, n. 189). È il cosiddetto “Testo Unico espropri”.<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 79


ENERGIA<br />

Commento<br />

AMBIENTE<br />

Struttura della legge n. 290/2003<br />

TABELLA 1<br />

Articolo<br />

legge<br />

Contenuto<br />

Art. 1 - Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle centrali termoelettriche<br />

Comma 1 Esercizio temporaneo delle centrali termoelettriche superiori a 300 MW con superamento dei limiti di<br />

emissione in atmosfera e di qualità dell’aria<br />

Comma 2 Condizione di esercizio e valori limite di emissione (europei) per gli impianti di potenza termica inferiore a 500 MW<br />

Comma 3 Modifica temporanea della temperatura degli scarichi termici delle centrali termoelettrici<br />

Art. 1-bis - Provvedimenti finalizzati alla riduzione del rischio di distacchi di energia elettrica<br />

Art. 1-ter - Misure per l’organizzazione e lo sviluppo della rete elettrica e la terziarietà delle reti<br />

Comma 1 Emanazione di decreti per la definizione dei criteri, delle modalità e delle condizioni per l’unificazione della<br />

proprietà e della gestione della rete elettrica nazionale<br />

Comma 2 Emanazione di indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di energia elettrica e del gas<br />

Comma 3 Modificazioni al D.Lgs. n. 79/1999 (”decreto Bersani”)<br />

Comma 4 Limiti alla detenzione di quote di proprietà delle reti nazionali di energia elettrica e gas per operatori privati e pubblici<br />

Comma 5 Definizione del concetto di rete nazionale di trasporto di energia<br />

Art. 1-quater - Disposizioni per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica e di terminali di<br />

rigassificazione di gas naturale liquefatto<br />

Comma 1 Termini temporali per la decadenza dell’autorizzazione alla costruzione di centrali termoelettriche con potenza<br />

superiore a 300 MW<br />

Comma 2 Definizione dei tempi procedurali<br />

Comma 3 Definizione del termine previsto per l’entrata in funzione dell’impianto<br />

Comma 4 Obblighi di comunicazioni alle autorità preposte<br />

Comma 5 Casi di proroga dei tempi per l’entrata in esercizio<br />

Comma 6 Termini temporali per la decadenza dell’autorizzazione alla costruzione di terminali di rigassificazione di gas naturale<br />

Comma 7 Sanzioni amministrative pecuniarie in caso di superamento dei limiti temporali<br />

Comma 8 Relazione trimestrale del Ministero delle attività produttive<br />

Art. 1-quinquies - Disposizioni per la sicurezza e la funzionalità del settore elettrico<br />

Comma 1 Manutenzione e messa fuori esercizio degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza maggiore di 10 MVA<br />

Comma 2 Emanazione degli standard di efficienza degli impianti di generazione di energia elettrica di potenza maggiore<br />

a 10 MVA e modalità di verifica<br />

Comma 3 Impianti idroelettrici di pompaggio per la copertura transitoria dei picchi di domanda<br />

Comma 4 Modifiche alla legge n. 388/2000 in merito agli impianti idroelettrici di pompaggio<br />

Comma 5 Modifiche al D.Lgs. n. 79/1999 (”decreto Bersani”)<br />

Comma 6 Regole per la realizzazione e la gestione di linee elettriche di interconnessione con i sistemi elettrici dei altri stati<br />

Comma 7 Tariffe per la remunerazione delle reti di trasporto e di distribuzione<br />

Comma 8 Modifiche al D.Lgs. n. 79/1999 (”decreto Bersani”)<br />

Comma 9 Programma per l’adeguamento e il miglioramento dei sistemi di difesa per la sicurezza del sistema elettrico<br />

Art. 1-sexies - Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell’energia e per<br />

gli impianti energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici<br />

Comma 1 Procedimento unico per l’autorizzazione alla costruzione e l’esercizio degli elettrodotti, oleodotti e dei gasdotti<br />

Comma 2 Emanazione norme concernenti il procedimento unico di autorizzazione<br />

Comma 3 Tempi del procedimento unico di autorizzazione in caso non sia necessaria la VIA<br />

Comma 4 Dichiarazione di pubblica utilità ed inclusione della VIA<br />

Comma 5 Discipline uniche regionali per la procedura di autorizzazione di reti di loro competenza<br />

Comma 6 Accordi di programma tra Stato e regioni per le procedure di autorizzazione<br />

Comma 7 Termine temporale a decorrere la pubblica utilità<br />

Comma 8 Autorizzazione per gli impianti di energia elettrica con potenza superiore a 300 MW<br />

Comma 9 Modifiche al D.Lgs. n. 79/1999 (“decreto Bersani”)<br />

Art. 2 - Entrata in vigore<br />

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Testo coordinato del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239<br />

Testo del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 200 del 29 agosto 2003),<br />

coordinato con la legge di conversione 27 ottobre 2003, n. 290 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante:<br />

«Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica.<br />

Delega al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità»<br />

in Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2003, n. 251<br />

Avvertenza:<br />

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal<br />

Ministero della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1,<br />

del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione<br />

delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente<br />

della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della<br />

Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre<br />

1985, n. 1092, nonché dell’art. 10, commi 2 e 3, del<br />

medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura<br />

sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le<br />

modifiche apportate dalla legge di conversione, che di<br />

quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte<br />

nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia degli<br />

atti legislativi qui riportati.<br />

Le modifiche apportate dalla legge di conversione<br />

sono stampate con caratteri corsivi.<br />

A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto<br />

1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento<br />

della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche<br />

apportate dalla legge di conversione hanno efficacia<br />

dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.<br />

Art. 1<br />

Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio<br />

delle centrali termoelettriche<br />

1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento<br />

del sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione<br />

in misura necessaria alla copertura del fabbisogno<br />

nazionale, con decreto del Ministro delle attività produttive,<br />

di concerto con il Ministro dell’ambiente e della<br />

tutela del territorio, fatto salvo quanto previsto dal<br />

decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, fino al 30<br />

giugno 2005 e su motivata e documentata segnalazione<br />

del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a.,<br />

può essere autorizzato l’esercizio temporaneo di singole<br />

centrali termoelettriche di potenza termica superiore a<br />

300 MW, inserite nei piani di esercizio dello stesso<br />

Gestore, anche in deroga ai limiti di emissioni in atmosfera<br />

e di qualità dell’aria fissati nei provvedimenti di<br />

autorizzazione, ovvero derivanti dall’applicazione del<br />

decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio<br />

1988, n. 203, nonché dal regolamento di cui al decreto<br />

del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 2<br />

aprile 2002, n. 60.<br />

2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al<br />

comma 1 rispettano i valori limite di emissione previsti<br />

dalla normativa dell’Unione europea e per gli impianti<br />

AMBIENTE<br />

ENERGIA<br />

Legislazione<br />

di potenza termica nominale inferiore a 500 MW dell’allegato<br />

3, lettera B, del decreto del Ministro dell’ambiente<br />

in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento<br />

ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio<br />

1990.<br />

3. Per le finalità e con le procedure di cui al comma<br />

1, fino al 30 giugno 2005, può essere determinato il<br />

limite relativo alla temperatura degli scarichi termici di<br />

cui alla nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto<br />

legislativo 11 maggio 1999, n. 152, come modificato ed<br />

integrato dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258,<br />

relativamente agli scarichi derivanti dall’esercizio delle<br />

centrali termoelettriche inserite nei piani di esercizio di<br />

cui al comma 1. Le disposizioni del presente comma<br />

non si applicano alla laguna di Venezia.<br />

Art. 1-bis<br />

Provvedimenti finalizzati alla riduzione del rischio<br />

di distacchi di energia elettrica<br />

1. Allo scopo di ridurre al massimo il rischio di<br />

distacchi di energia elettrica per l’utenza diffusa, il<br />

Ministro delle attività produttive, di concerto con il<br />

Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, è<br />

autorizzato ad emanare, su motivata e documentata<br />

segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale,<br />

appositi decreti finalizzati a promuovere o accelerare<br />

la riprogrammazione dell’utilizzo degli impianti<br />

idroelettrici, la concentrazione delle manutenzioni, la<br />

possibile riattivazione di impianti in arresto di lunga<br />

durata e l’incremento della capacità interrompibile.<br />

Art. 1-ter<br />

Misure per l’organizzazione e lo sviluppo della rete<br />

elettrica e la terzietà delle reti<br />

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,<br />

su proposta del Ministro dell’economia e delle<br />

finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive,<br />

da emanare entro sessanta giorni dalla data di<br />

entrata in vigore della legge di conversione del presente<br />

decreto, nel rispetto dei principi di salvaguardia<br />

degli interessi pubblici legati alla sicurezza ed affidabilità<br />

del sistema elettrico nazionale e di autonomia imprenditoriale<br />

dei soggetti attualmente proprietari delle<br />

reti di trasmissione elettrica, sono definiti i criteri, le<br />

modalità e le condizioni per l’unificazione della proprietà<br />

e della gestione della rete elettrica nazionale di<br />

trasmissione, la gestione del soggetto risultante dalla<br />

unificazione, ivi inclusa la disciplina dei diritti di voto e<br />

la sua successiva privatizzazione.<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 81


ENERGIA<br />

Legislazione<br />

2. Il Ministro delle attività produttive emana gli<br />

indirizzi per lo sviluppo delle reti nazionali di trasporto<br />

di energia elettrica e di gas naturale e approva i relativi<br />

piani di sviluppo predisposti, annualmente dai gestori<br />

delle reti di trasporto.<br />

3. Al fine di cui al comma 1, all’articolo 3 del<br />

decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono apportate<br />

le seguenti modificazioni:<br />

a) al comma 2, le parole: «gestisce la rete senza<br />

discriminazione di utenti o categorie di utenti; delibera<br />

gli interventi di manutenzione e di sviluppo della rete, a<br />

carico delle società di cui al comma 8» sono sostituite<br />

dalle seguenti: «gestisce la rete, di cui può essere<br />

proprietario, senza discriminazione di utenti o categorie<br />

di utenti; delibera gli interventi di manutenzione e<br />

di sviluppo della rete, a proprio carico, se proprietario<br />

della rete, o a carico delle società proprietarie»;<br />

b) al comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:<br />

«Con analogo decreto, si provvede ad integrare o<br />

modificare la concessione rilasciata in tutti i casi di<br />

modifiche nell’assetto e nelle funzioni del gestore e,<br />

comunque, ove il Ministro delle attività produttive lo<br />

ritenga necessario, per la migliore funzionalità della<br />

concessione medesima all’esercizio delle attività riservate<br />

al gestore»;<br />

c) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole:<br />

«coloro che ne abbiano la disponibilità,» sono inserite<br />

le seguenti: «fatta eccezione per il gestore della rete di<br />

trasmissione nazionale in relazione alle attività di trasmissione<br />

e dispacciamento,»;<br />

d) al comma 8, al termine del primo periodo, sono<br />

inserite le seguenti parole: «nel caso in cui non ne sia<br />

proprietario; altrimenti, il gestore risponde direttamente<br />

nei confronti del Ministero delle attività produttive<br />

della tempestiva esecuzione degli interventi di manutenzione<br />

e sviluppo della rete deliberati».<br />

4. Ciascuna società operante nel settore della produzione,<br />

importazione, distribuzione e vendita dell’energia<br />

elettrica e del gas naturale, anche attraverso le<br />

società controllate, controllanti, o controllate dalla medesima<br />

controllante, e comunque ciascuna società a<br />

controllo pubblico, non può detenere, direttamente o<br />

indirettamente, a decorrere dal 1˚ luglio 2007, quote<br />

superiori al 20 per cento del capitale delle società che<br />

sono proprietarie e che gestiscono reti nazionali di<br />

trasporto di energia elettrica e di gas naturale.<br />

5. Ai soli fini di cui al comma 4 non sono considerate<br />

reti nazionali di trasporto le infrastrutture di lunghezza<br />

inferiore a 10 chilometri necessarie unicamente alla<br />

connessione degli impianti alla rete di trasmissione<br />

nazionale dell’energia elettrica, nonché le infrastrutture<br />

realizzate al fine di potenziare la capacità di importazione<br />

per le quali è consentita l’allocazione di una<br />

quota della loro capacità secondo le modalità di cui<br />

all’art. 1-quinquies, comma 6.<br />

AMBIENTE<br />

Art. 1-quater<br />

Disposizioni per la realizzazione di impianti<br />

di produzione di energia elettrica e di terminali<br />

di rigassificazione di gas naturale liquefatto.<br />

1. Al fine di conferire un elevato grado di certezza<br />

agli investimenti previsti nel settore energetico e consentire<br />

un’adeguata programmazione nello sviluppo<br />

delle reti infrastrutturali dell’energia, l’autorizzazione<br />

rilasciata ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2002, n.<br />

7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile<br />

2002, n. 55, ovvero del regolamento di cui al decreto<br />

del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n.<br />

53, concernente la realizzazione o il ripotenziamento di<br />

centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW<br />

termici, decade ove il titolare dell’autorizzazione, entro<br />

dodici mesi dal momento in cui il provvedimento di<br />

autorizzazione è divenuto inoppugnabile, a seguito della<br />

definizione di eventuali ricorsi in sede giurisdizionale,<br />

non comunichi di avere dato inizio ai lavori di<br />

realizzazione dell’iniziativa.<br />

2. Il termine di cui al comma 1 si intende al netto dei<br />

tempi necessari per l’eventuale ottenimento della licenza<br />

edilizia e delle autorizzazioni relative alle opere<br />

connesse e di eventuali ritardi dovuti a cause di forza<br />

maggiore che il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo<br />

di segnalare e documentare.<br />

3. L’autorizzazione di cui al comma 1 stabilisce il<br />

termine previsto per l’entrata in esercizio dell’impianto.<br />

4. Il titolare dell’autorizzazione di cui al comma 1<br />

trasmette, all’amministrazione che rilascia l’autorizzazione<br />

medesima, copia della comunicazione di inizio<br />

lavori effettuata nei confronti del comune competente,<br />

nonché la comunicazione di entrata in esercizio dell’impianto.<br />

5. Il termine di cui al comma 3 può essere prorogato<br />

dall’amministrazione medesima in relazione alla intervenuta<br />

difficoltà realizzativa dello specifico progetto o<br />

per cause di forza maggiore che il titolare dell’autorizzazione<br />

ha l’obbligo di segnalare e documentare.<br />

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti del<br />

presente articolo si applicano anche ai titolari di concessioni<br />

o di autorizzazioni per la realizzazione di terminali<br />

di rigassificazione di gas naturale liquefatto. In tal<br />

caso, il termine di dodici mesi di cui al comma 1<br />

decorre dalla data di ottenimento dell’ultima delle autorizzazioni<br />

necessarie alla costruzione del terminale di<br />

rigassificazione e delle opere ad esso connesse e indispensabili,<br />

ulteriori a quella di cui all’art. 8 della legge<br />

24 novembre 2000, n. 340, relative all’applicazione del<br />

decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e al rilascio<br />

dell’eventuale concessione demaniale per la costruzione<br />

del terminale nonché all’autorizzazione delle eventuali<br />

infrastrutture e opere connesse indispensabili per<br />

l’esercizio del terminale e sottoposte ad autonomo iter<br />

autorizzativo.<br />

82 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


7. Ai soggetti titolari di autorizzazioni o di concessioni<br />

di cui ai commi 1 e 6 è applicata una sanzione<br />

amministrativa pecuniaria mensile, per un massimo di<br />

dodici mesi a partire dal quinto mese di ritardo dell’entrata<br />

in esercizio dell’impianto rispetto al termine stabilito<br />

al comma 3, come eventualmente modificato in<br />

base alle disposizioni di cui al comma 5. L’ammontare<br />

della sanzione è stabilito in 500 euro al mese per MW<br />

di potenza elettrica installata e in 50 euro al mese per<br />

milione di metri cubi annui di capacità di rigassificazione<br />

installata, rispettivamente per le opere di cui ai<br />

commi 1 e 6.<br />

8. Il Ministro delle attività produttive comunica trimestralmente<br />

alle competenti Commissioni parlamentari<br />

l’andamento delle autorizzazioni di cui al comma 1.<br />

Art. 1-quinquies<br />

Disposizioni per la sicurezza e la funzionalità<br />

del settore elettrico<br />

1. Gli impianti di generazione di energia elettrica di<br />

potenza nominale maggiore di 10 MVA sono mantenuti in<br />

stato di perfetta efficienza dai proprietari o dai titolari<br />

dell’autorizzazione e possono essere messi definitivamente<br />

fuori servizio secondo termini e modalità autorizzati dall’amministrazione<br />

competente, su conforme parere del Ministero<br />

delle attività produttive, espresso sentito il Gestore<br />

della rete di trasmissione nazionale in merito al programma<br />

temporale di messa fuori servizio.<br />

2. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui<br />

al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di<br />

entrata in vigore della legge di conversione del presente<br />

decreto, il Ministro delle attività produttive, su proposta<br />

dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e previo<br />

parere del Gestore della rete di trasmissione nazionale,<br />

definisce gli standard di efficienza degli impianti e le<br />

relative modalità di verifica. In caso di mancato rispetto<br />

degli standard di cui al primo periodo, l’Autorità per<br />

l’energia elettrica e il gas irroga le sanzioni previste<br />

dall’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14<br />

novembre 1995, n. 481.<br />

3. Gli impianti idroelettrici di pompaggio sono gestiti<br />

dai proprietari che assicurano al Gestore della rete<br />

di trasmissione nazionale la massima disponibilità degli<br />

impianti per la gestione dei transitori e dei picchi di<br />

domanda. Tali impianti non concorrono, per un periodo<br />

di due anni dalla data di entrata in vigore della<br />

legge di conversione del presente decreto, alla determinazione<br />

del prezzo dell’energia elettrica, come individuato<br />

in base al sistema delle offerte di cui all’articolo<br />

5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.<br />

79. Agli impianti idroelettrici di pompaggio è comunque<br />

riconosciuto, in tale periodo, il prezzo che si viene<br />

a formare attraverso il medesimo sistema delle offerte.<br />

4. All’articolo 28, comma 8, della legge 23 dicembre<br />

2000, n. 388, le parole da: «intesa come prodotto» fino<br />

AMBIENTE<br />

ENERGIA<br />

Legislazione<br />

alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «calcolata<br />

annualmente quale rapporto fra il consumo da<br />

pompaggio di ciascun impianto nell’anno precedente,<br />

come risultante dai contatori di assorbimento, e il numero<br />

convenzionale di 2.850 ore medie di funzionamento<br />

annuo per tale tipologia di impianti. La metodologia di<br />

calcolo di cui al presente comma decorre dal 1˚ gennaio<br />

2004». Sono abrogati i commi 9 e 10 dello stesso<br />

articolo 28 della legge n. 388 del 2000.<br />

5. All’articolo 10, comma 2, del decreto legislativo<br />

16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole: «Con provvedimento»<br />

sono inserite le seguenti: «del Ministro delle<br />

attività produttive e sentito il parere».<br />

6. I soggetti non titolari di concessioni di trasporto e<br />

distribuzione di energia elettrica che realizzano a proprio<br />

carico nuove linee elettriche di interconnessione<br />

con i sistemi elettrici di altri Stati, in corrente continua<br />

o con tecnologia equivalente, possono richiedere, per<br />

l’incremento della capacità di interconnessione, come<br />

risultante dal nuovo assetto di rete, una esenzione dalla<br />

disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi.<br />

L’esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo<br />

compreso tra dieci e venti anni dalla data di entrata in<br />

esercizio delle nuove linee, e per una quota compresa<br />

fra il 50 e l’80 per cento delle nuove capacità di<br />

trasporto realizzate, dal Ministero delle attività produttive,<br />

sentito il parere dell’Autorità per l’energia elettrica<br />

e il gas. In casi eccezionali, sentito il Gestore della<br />

rete di trasmissione nazionale, l’esenzione si applica<br />

altresì ai dispositivi di interconnessione in corrente<br />

alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti<br />

in questione siano particolarmente elevati, se<br />

paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al<br />

momento del collegamento di due reti di trasmissione<br />

nazionali limitrofe mediante un dispositivo di interconnessione<br />

in corrente alternata. Qualora la capacità di<br />

nuova realizzazione derivi da un’interconnessione con<br />

uno Stato membro dell’Unione europea, l’esenzione è<br />

accordata previa consultazione delle autorità competenti<br />

dello Stato interessato. Con decreto del Ministro<br />

delle attività produttive sono definiti modalità e criteri<br />

per il rilascio dell’esenzione, nel rispetto di quanto<br />

previsto dalle disposizioni comunitarie in materia.<br />

7. L’Autorità per l’energia elettrica e il gas definisce,<br />

entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in<br />

vigore della legge di conversione del presente decreto,<br />

le tariffe di remunerazione delle reti di trasporto e<br />

distribuzione, per il successivo periodo regolatorio, anche<br />

al fine di garantire le esigenze di sviluppo del<br />

servizio elettrico, adottando criteri che includano la<br />

rivalutazione delle infrastrutture, un valore del tasso di<br />

rendimento privo di rischio almeno in linea con quello<br />

dei titoli di Stato a lungo termine nonché una simmetrica<br />

ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori effi-<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 83


ENERGIA<br />

Legislazione<br />

cienze realizzate rispetto agli obiettivi definiti con il<br />

meccanismo del price cap, applicato alle componenti<br />

tariffarie destinate alla copertura dei costi operativi e<br />

degli ammortamenti.<br />

8. Al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono<br />

apportate le seguenti modifiche:<br />

a) all’articolo 5, comma 2, sono soppressi gli ultimi<br />

due periodi;<br />

b) all’articolo 6, comma 1, è soppresso l’ultimo<br />

periodo;<br />

c) all’articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:<br />

«2. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale<br />

può modificare i profili di immissione e di prelievo dei<br />

contratti bilaterali per motivi di incompatibilità delle<br />

clausole contrattuali con quanto disposto dall’articolo<br />

3, commi 1, 2 e 3, del presente decreto, e comunque<br />

quando tali contratti pregiudichino gravemente la sicurezza<br />

e l’efficienza del servizio elettrico. A tale scopo il<br />

Gestore della rete di trasmissione nazionale definisce,<br />

in relazione ai contratti bilaterali, i dati tecnici che<br />

devono essere trasmessi al medesimo Gestore al fine di<br />

garantire la gestione in sicurezza del sistema elettrico»;<br />

d) all’articolo 6, comma 3, al primo periodo, sono<br />

soppresse le parole: «per i contratti bilaterali autorizzati<br />

in deroga al sistema delle offerte di cui all’articolo 5» e:<br />

«entro trenta giorni dalla richiesta dei soggetti interessati».<br />

9. Il Gestore della rete di trasmissione nazionale,<br />

entro il 31 maggio di ogni anno, presenta, per l’approvazione,<br />

al Ministro delle attività produttive, a valere per<br />

l’anno successivo, un programma per l’adeguamento e<br />

l’eventuale miglioramento dei sistemi di difesa per la<br />

sicurezza del sistema elettrico, indicando il relativo<br />

impegno economico per l’attuazione. L’Autorità per<br />

l’energia elettrica e il gas determina, con propria delibera,<br />

gli opportuni adeguamenti tariffari per la copertura<br />

dei costi di realizzazione del programma. Per l’anno<br />

2004 il programma suddetto é presentato al Ministro<br />

delle attività produttive entro quindici giorni dalla data<br />

di entrata in vigore della legge di conversione del presente<br />

decreto.<br />

Art. 1-sexies<br />

Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione<br />

per le reti nazionali di trasporto dell’energia<br />

e per gli impianti di energia elettrica<br />

di potenza superiore a 300 MW termici<br />

1. L’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio<br />

degli elettrodotti, degli oleodotti e dei gasdotti, facenti<br />

parte delle reti nazionali di trasporto dell’energia, è<br />

rilasciata dalle amministrazioni statali competenti mediante<br />

un procedimento unico secondo i principi di cui<br />

alla legge 7 agosto 1990, n. 241, entro il termine di sei<br />

mesi dalla data di presentazione della domanda.<br />

AMBIENTE<br />

2. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al<br />

comma 1, entro il termine di sei mesi dalla data di<br />

entrata in vigore della legge di conversione del presente<br />

decreto, con decreto del Presidente della Repubblica,<br />

su proposta del Ministro delle attività produttive,<br />

sono emanate norme concernenti il procedimento di cui<br />

al medesimo comma 1 e individuati l’autorità competente<br />

al rilascio dell’autorizzazione unica e gli atti che<br />

sono sostituiti dalla medesima autorizzazione.<br />

3. Per i procedimenti relativamente ai quali non<br />

sono prescritte le procedure di valutazione di impatto<br />

ambientale, il procedimento unico deve essere concluso<br />

nel termine di quattro mesi dalla data di presentazione<br />

della domanda.<br />

4. L’autorizzazione comprende la dichiarazione di<br />

pubblica utilità, e ne fa parte la valutazione di impatto<br />

ambientale, ove prevista dalla normativa vigente.<br />

5. Le regioni disciplinano i procedimenti di autorizzazione<br />

alla costruzione e all’esercizio di reti energetiche<br />

di competenza regionale in conformità ai principi e<br />

ai termini temporali di cui al presente articolo, prevedendo<br />

che, per le opere che ricadono nel territorio di<br />

più regioni le autorizzazioni siano rilasciate d’intesa<br />

tra le regioni interessate. In caso di inerzia o di mancata<br />

definizione dell’intesa, lo Stato esercita il potere<br />

sostitutivo ai sensi dell’articolo 120 della Costituzione.<br />

6. Lo Stato e le regioni interessate stipulano accordi<br />

di programma con i quali sono definite le modalità organizzative<br />

e procedimentali per l’acquisizione del parere<br />

regionale nell’ambito dei procedimenti autorizzativi delle<br />

opere inserite nel programma triennale di sviluppo<br />

della rete elettrica di trasmissione nazionale e delle opere<br />

di rilevante importanza che interessano il territorio di<br />

più regioni anche per quanto attiene al trasporto nazionale<br />

del gas naturale e degli oli minerali.<br />

7. Le norme del testo unico delle disposizioni legislative<br />

e regolamentari in materia di espropriazione per<br />

pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della<br />

Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, si applicano alle reti<br />

energetiche a decorrere dal 30 giugno 2004.<br />

8. Per la costruzione e l’esercizio di impianti di<br />

energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici<br />

si applicano le disposizioni del decreto-legge 7 febbraio<br />

2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla<br />

legge 9 aprile 2002, n. 55.<br />

9. All’articolo 3, comma 14, del decreto legislativo 16<br />

marzo 1999, n. 79, le parole: «previo parere conforme<br />

del» sono sostituite dalle seguenti: «previo parere del».<br />

Art. 2<br />

Entrata in vigore<br />

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso<br />

della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della<br />

Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per<br />

la conversione in legge. l<br />

84 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


Svolgimento del processo<br />

Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor<br />

E.G. conveniva in giudizio la GGG. S.R.L., per ivi<br />

sentirla condannare alla restituzione della somma indebitamente<br />

percepita e ammontante a euro 375,45, o a<br />

quella somma maggiore o minore accertata in corso di<br />

causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, oltre<br />

spese e competenze dei giudizio.<br />

Premetteva parte attrice, di aver stipulato per l’abitazione<br />

di contrada F, in P.C., un contratto per la somministrazione<br />

di gas per usi domestici e riscaldamento per<br />

civile abitazione. Contestava, tuttavia, alla somministrante<br />

di aver sempre applicato ai consumi di gas, l’Iva<br />

con l’aliquota più alta (20%) senza operare alcuna distinzione<br />

fra i due tipi di fornitura, e cioè tra quella ad<br />

uso domestico e quella ad uso di riscaldamento, tenendo<br />

in conto la differenza di aliquota esistente tra i due<br />

tipi di fornitura, e cioè il 10% per le forniture ad uso<br />

domestico ed il 20% (in passato 19%) per le forniture<br />

relative al riscaldamento.<br />

Si costituiva la convenuta, la quale, eccepiva, preliminarmente,<br />

l’incompetenza territoriale del Giudice di<br />

Pace Adito in favore del Giudice di Pace di Catanzaro,<br />

e ciò in quanto, asseriva, che era stata sottoscritta da<br />

parte attrice la clausola che stabiliva pattiziamente il<br />

AMBIENTE<br />

Giudice di Pace di Davoli 29 marzo 2003, n. 495<br />

ENERGIA<br />

Giurisprudenza<br />

La sentenza del GDP di Davoli n. 495/2003 richiede più informazioni per i consumatori<br />

Sul doppio contatore per il gas<br />

più chiarezza dalle aziende erogatrici<br />

La sentenza del Giudice di Pace di Davoli 29 marzo 2003, n. 495 ha condannato una società erogatrice<br />

del gas a restituire all’utente la somma maggiore di tributo IVA versata dal cliente nella misura del 20%,<br />

invece di quella più favorevole del 10% relativa alla fornitura di gas per la sola cottura dei cibi. La<br />

motivazione della sentenza è interessante poiché, se da un lato muove dall’assunto tradizionale per cui<br />

il contratto di somministrazione deve essere adempiuto (come disposto dagli articoli 1175, 1176 e 1375,<br />

c.c.) secondo i principi di correttezza tra le parti, di diligenza del debitore valutata con riguardo alla<br />

natura dell’attività esercitata e di buona fede reciproca, dall’altro è innovativa poiché si fonda sul<br />

riconoscimento dei diritti del consumatore affermati dalla legge 30 luglio 1998, n. 281. In particolare,<br />

quello che emerge di fondo è che le aziende erogatrici di gas devono avvisare gli utenti relativamente<br />

alla possibilità di installare un doppio contatore, dei quali uno viene dedicato al conteggio del consumo<br />

per uso domestico, mentre l’altro rende conto del quantitativo impiegato per il riscaldamento. Ciò è<br />

importante se si tiene conto che alle fatture relative al consumo del gas per uso domestico si applica<br />

l’IVA al 10% e non del 20%, come previsto per il gas per “uso riscaldamento”. Di conseguenza, la<br />

mancata comunicazione da parte dell’azienda relativamente a questa opportunità, priva il consumatore<br />

della possibilità di applicare un regime fiscale agevolato al gas per uso domestico.<br />

Foro di Catanzaro «per ogni controversia che dovesse<br />

insorgere in sede d’interpretazione c/o esecuzione» del<br />

contratto. Nel merito, concludeva per il rigetto della<br />

domanda, poiché la somministrante non potendo distinguere,<br />

mancando apposita strumentazione, i due tipi di<br />

fornitura, anche per il periodo estivo, sarebbe stata<br />

obbligata a fatturare con l’aliquota del 20%. Insisteva,<br />

inoltre, per la condanna al pagamento delle spese e<br />

competenze di lite.<br />

All’udienza del 29 marzo 2003, la causa veniva<br />

riservata a sentenza.<br />

Motivi della decisione<br />

Provati dalla convenuta, l’esistenza di deroghe c/o la<br />

violazione da parte dell’attore di tale divieto, appare del<br />

tutto superata l’obiezione di parte convenuta concernente<br />

la necessità di una specifica strumentazione atta a<br />

misurare i due tipi di utilizzo, dovendosi presumere in<br />

detto periodo, che i consumi stessi si riferiscano esclusivamente<br />

agli usi domestici con esclusione del riscaldamento.<br />

Sulla bontà di tale tesi, cospirano, anche obiettivi<br />

motivi di ragionevolezza, in quanto, sarebbe del tutto<br />

assurdo impensabile il ritenere che durante il periodo<br />

estivo, l’attore abbia usato gli impianti per riscaldarsi.<br />

Per completezza di ragionamento, ritiene ancora Que-<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 85


ENERGIA<br />

Giurisprudenza<br />

sto Giudicante, che la fattispecie vada comunque inquadrata,<br />

tra l’altro, nel riconoscimento e nella regolamentazione<br />

dei diritti dei consumatori e degli utenti e che le<br />

loro tutele siano disciplinate dalla legge 30 luglio 1998,<br />

n. 281 [1] .<br />

In base all’articolo 2 della predetta legge si intendono<br />

per consumatori «le persone fisiche che acquistino o<br />

utilizzino beni o servizi per scopi non riferibili all’attività<br />

imprenditoriale e professionale eventualmente svolta»<br />

e che sono divenuti titolari delle posizioni giuridiche<br />

soggettive garantite dal comma 2 dell’articolo 1, tutelabili<br />

giudizialmente anche con azioni individuali (Articolo<br />

3 ult. comma).<br />

La norma in commento, in particolare riconosce e<br />

garantisce ai consumatori «la correttezza, la trasparenza<br />

e l’equità nei rapporti contrattuali concernenti beni e<br />

servizi».<br />

Dovere di correttezza, quindi, il quale importa dei<br />

doveri di rettitudine e buona fede nei rapporti tra le parti<br />

nello svolgimento del contratto, codificati in linea generale<br />

dagli articoli 1175, 1176, 1375 c.c.; trasparenza che<br />

impone mancanza d’ambiguità nel corso delle trattative<br />

e dell’esecuzione del contratto, le cui clausole sono<br />

soggette al criterio ermeneutico posto dall’articolo 1370<br />

c.c. e che nel dubbio devono essere intese in senso<br />

favorevole al consumatore (Cass. 5621 del 1987); equità<br />

che assicura equilibrio sostanziale tra le prestazioni dedotte<br />

in contratto, tenendo conto delle concrete circostanze<br />

non previste dalla norma giuridica, con particolare<br />

riferimento alla situazione di debolezza che caratterizza<br />

la posizione del consumatore/utente che, durante lo<br />

svolgimento del contratto, deve essere messo nelle condizioni,<br />

come soggetto più debole, di operare una scelta<br />

ponderata e consapevole realmente rispondente alle sue<br />

esigenze. In applicazione dei principi di lealtà e trasparenza<br />

dei rapporti contrattuali richiamati dalla predetta<br />

normativa, la posizione della convenuta deve essere<br />

considerata gravemente inadempiente con riferimento<br />

agli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione<br />

del contratto. Difatti, nel caso specifico, la somministrante<br />

avrebbe potuto informare propri clienti, che semplicemente,<br />

installando due contatori separati, una parte<br />

rilevante dei consumi poteva essere fatturata con l’aliquota<br />

ridotta consentendo un notevole risparmio. Tale<br />

semplice accortezza, che tra l’altro, non avrebbe comporta<br />

per la somministrante nessun aggravio economico<br />

è stata deliberatamente e/o negligentemente omessa dalla<br />

convenuta.<br />

La domanda pertanto è fondata e va accolta.<br />

In relazione all’ammontare della somma che la convenuta<br />

è tenuta a restituire, la stessa può essere determinata in euro<br />

375,45, così come richiesto parte attrice ed in virtù degli<br />

allegati documenti. Le spese seguono la soccombenza. l<br />

[1] In base alla legge 281 sono consumatori le persone fisiche che acquistano o utilizzano beni o servizi per scopi non riferibili<br />

all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta.<br />

COMMENTO<br />

di Giulio Benedetti, magistrato<br />

Con la sentenza in commento il<br />

Giudice ha condannato la società<br />

erogatrice del gas a restituire<br />

all’utente la somma maggiore<br />

di tributo IVA versata dal cliente<br />

nella misura del 20%, invece di<br />

quella più favorevole del 10% relativa<br />

alla fornitura di gas per la sola<br />

cottura dei cibi; la pronuncia appare<br />

assai rilevante per le conseguenze<br />

patrimoniali a cui espone le aziende<br />

distributrici del gas che erogano il<br />

servizio nei comuni nei quali ricorre<br />

il divieto di accensione del riscaldamento<br />

nel periodo estivo ed è,<br />

pertanto, impossibile distinguere tra<br />

AMBIENTE<br />

i predetti diversi usi del gas.<br />

La motivazione della sentenza è<br />

interessante poiché, se da un lato<br />

muove dall’assunto tradizionale per<br />

cui il contratto di somministrazione<br />

deve essere adempiuto (come disposto<br />

dagli articoli 1175, 1176 e 1375,<br />

c.c.) secondo i principi di correttezza<br />

tra le parti, di diligenza del debitore<br />

valutata con riguardo alla natura<br />

dell’attività esercitata e di buona<br />

fede reciproca, dall’altro è innovativa<br />

poiché si fonda sul riconoscimento<br />

dei diritti del consumatore affermati<br />

dalla legge 30 luglio 1998, n.<br />

281 [1] .<br />

[1] «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti» (in Gazzetta Ufficiale del 14 agosto 1998, n. 189).<br />

A questo proposito occorre notare<br />

che l’articolo 2, legge 281/1998<br />

definisce consumatori «le persone<br />

fisiche che acquistino o utilizzino<br />

beni o servizi per scopi non riferibili<br />

all’attività imprenditoriale e professionalmente<br />

svolta»; inoltre, le<br />

associazioni riconosciute degli<br />

utenti e dei consumatori, ai sensi<br />

degli articoli 3 e 5, medesima legge,<br />

al fine di assicurare la tutela<br />

della salute degli utenti, sono legittimate<br />

ad agire a tutela degli interessi<br />

collettivi e possono richiedere<br />

al giudice competente:<br />

● di inibire gli atti e i comporta-<br />

86 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


menti lesivi degli interessi dei consumatori<br />

e degli utenti;<br />

● di adottare le misure idonee a<br />

correggere o eliminare gli effetti<br />

dannosi delle violazioni accertate;<br />

● di ordinare la pubblicazione del<br />

provvedimento su uno o più quotidiani<br />

a diffusione nazionale oppure<br />

locale nei casi in cui la pubblicità<br />

del provvedimento possa contribuire<br />

a correggere o eliminare gli effetti<br />

delle violazioni accertate.<br />

In ogni caso, per evitare inutili e<br />

onerosi provvedimenti giudiziari,<br />

l’art. 3, comma 2, legge n. 281/<br />

1998 consente alle associazioni dei<br />

consumatori di attivare, prima del<br />

ricorso al giudice, la procedura di<br />

conciliazione dinanzi alla camera<br />

di commercio, industria, artigianato<br />

e agricoltura competente per territorio<br />

a norma dell’art. 2, comma<br />

4, lettera a), legge 29 dicembre<br />

1993, n. 580 [2] , con l’avvertenza<br />

che la procedura è, in ogni caso,<br />

definita entro 60 giorni.<br />

Aggiungasi che nelle attività pericolose<br />

disciplinate dall’art. 2050<br />

c.c., nelle quali ricorre la distribuzione<br />

del gas, per il danneggiato<br />

l’onere della prova è invertito (rispetto<br />

al giudizio ordinario nel quale<br />

l’attore deve provare che il convenuto<br />

ha cagionato il danno) in<br />

quanto, proprio poiché esercitano<br />

un’attività pericolosa, sarà onere<br />

degli esercenti delle imprese distributrici<br />

del gas dimostrare di avere<br />

adottato tutte le misure idonee a<br />

evitare il danno, ovvero di avere<br />

adempiuto a quanto prescritto dalle<br />

norme di sicurezza sul gas, con<br />

particolare riferimento alla legge 6<br />

dicembre 1971, n. 1083 [3] e alle<br />

norme UNI-CIG pubblicate sulla<br />

Gazzetta Ufficiale. Infine, gli utenti<br />

e le loro associazioni potranno,<br />

eventualmente, promuovere nei<br />

AMBIENTE<br />

confronti degli esercenti delle imprese<br />

di distribuzione del gas:<br />

● le azioni di denunzia di nuova<br />

opera (art. 1171 c.c.), entro un anno<br />

dall’inizio della nuova opera, e di<br />

denunzia di danno temuto (art. 1172<br />

c.c.) per quanto riguarda i danni cagionati<br />

dall’installazione di impianti<br />

di adduzione del gas alle loro abitazioni<br />

o in prossimità delle stesse;<br />

● la richiesta al<br />

giudice dei provvedimenti<br />

di urgenza,<br />

ai sensi<br />

dell’art. 700<br />

c.p.c., che, invocati<br />

da chi ha fondato<br />

motivo di temere<br />

che durante il<br />

tempo occorrente<br />

per fare valere i<br />

loro diritti in forma<br />

ordinaria questi<br />

siano minacciati<br />

da un pregiudizio<br />

imminente o<br />

irreparabile, appaiano,<br />

secondo le<br />

circostanze, più idonei ad assicurare<br />

provvisoriamente gli effetti della decisione<br />

di merito.<br />

L’interpretazione corretta della<br />

legge n. 281/1998 impone all’impresa<br />

distributrice del gas di agire con<br />

trasparenza nei confronti del cliente,<br />

mediante l’indicazione di tutte<br />

quelle informazioni, quali, ad esempio,<br />

il diverso trattamento fiscale<br />

delle diverse forniture del gas a seconda<br />

del loro utilizzo, che consentono<br />

al consumatore, attraverso opportuni<br />

accorgimenti tecnici, consistenti<br />

nel caso trattato nell’installazione<br />

di contatori separati, di usufruire<br />

di un’aliquota fiscale ridotta e,<br />

in definitiva, di risparmiare sul servizio<br />

di somministrazione. Questa<br />

informazione omessa è fonte di re-<br />

Tra gli obblighi di diritto<br />

pubblico a carico delle<br />

imprese distributrici di<br />

gas naturale vi è anche il<br />

risparmio energetico e lo<br />

sviluppo delle fonti<br />

rinnovabili come previsto<br />

dagli obiettivi nazionali<br />

coerenti con gli obblighi<br />

del Protocollo di Kyoto<br />

ENERGIA<br />

Commento<br />

sponsabilità contrattuale nei confronti<br />

dell’impresa di distribuzione<br />

del gas non soltanto per la sua colpevole<br />

inerzia, ma anche poiché la<br />

predetta accortezza non rappresenta<br />

un rilevante costo di esercizio per la<br />

somministrante.<br />

Inoltre, se l’impresa distributrice<br />

del gas fornisce la predetta materia<br />

prima in una confezione per la<br />

vendita in un volume<br />

delimitato o<br />

in quantità determinata<br />

(ad esempio<br />

con un bombolone<br />

di gas<br />

gpl) al consumatore,<br />

inteso quale<br />

«persona fisica<br />

che nel contratto<br />

agisce per scopi<br />

estranei all’attivitàimprenditoriale<br />

o professionale<br />

eventualmente<br />

svolta», al predetto<br />

contratto si applica<br />

la disciplina<br />

prevista dal D.Lgs. 2 febbraio<br />

2002, n. 24 [4] il quale innova la<br />

disciplina sulla garanzia contrattuale<br />

prevista dal codice civile. La<br />

conseguenza più importante è stabilita<br />

dall’articolo 1519- ter, c.c., il<br />

quale prevede l’obbligo del venditore<br />

di consegnare al consumatore<br />

beni conformi al contratto di vendita<br />

e, qualora sia stabilita sia la fornitura<br />

del servizio che l’installazione<br />

del bene (come nel servizio<br />

“chiavi in mano”), sancisce che il<br />

difetto di conformità dipendente<br />

dall’imperfetta installazione del bene<br />

è equiparato al difetto di conformità<br />

del bene.<br />

Infine, notevoli conseguenze per il<br />

consumatore finale sono introdotte<br />

dall’articolo 14, D.Lgs. 23 maggio<br />

[2] «Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» (in Gazzetta Ufficiale dell’11 gennaio<br />

1994, n. 7).<br />

[3] «Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile» (in Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1971, n. 320).<br />

[4] «Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo» (in S.O. n. 40 alla Gazzetta<br />

Ufficiale dell’8 marzo 2002, n. 57).<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 87


ENERGIA<br />

Commento<br />

2000, n. 164 [5] che qualifica quale<br />

“servizio pubblico” l’attività di distribuzione<br />

di gas naturale e, pertanto, il<br />

successivo articolo 16 stabilisce che i<br />

compiti e gli obblighi di diritto pubblico<br />

a carico delle imprese distributrici<br />

del gas naturale sono i seguenti:<br />

● svolgere anche l’attività di dispacciamento<br />

sulla propria rete;<br />

● allacciare alla propria rete i clienti<br />

richiedenti i quali abbiano sede<br />

nell’ambito dell’area territoriale dove<br />

opera l’impresa distributrice, la<br />

quale può rifiutare l’allacciamento<br />

allorquando le relative opere necessarie<br />

siano tecnicamente ed economicamente<br />

realizzabili in relazione<br />

ai criteri stabiliti da una delibera, da<br />

adottare entro sei mesi dall’entrata<br />

in vigore del decreto, emessa, nel<br />

rispetto degli obblighi di universalità<br />

del servizio pubblico, dall’Autorità<br />

per l’energia elettrica e il gas;<br />

AMBIENTE<br />

● perseguire il risparmio energetico<br />

e lo sviluppo delle fonti rinnovabili<br />

i cui obiettivi nazionali, in<br />

coerenza con gli obblighi previsti<br />

dal protocollo di Kyoto e i principi<br />

di valutazione dell’ottenimento<br />

dei risultati sono individuati con<br />

decreto del Ministero dell’Industria,<br />

del Commercio e dell’Artigianato<br />

di concerto con il Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong>, sentita la Conferenza<br />

unificata da emanarsi entro<br />

tre mesi dalla data di entrata in<br />

vigore del decreto;<br />

● in occasione di ogni nuovo allaccio<br />

alla propria rete di un impianto<br />

non destinato a servire<br />

esclusivamente cicli produttivi e<br />

artigianali e nel caso di modifiche<br />

di impianti già allacciati, accertare,<br />

con proprio personale tecnico,<br />

che gli stessi impianti siano stati<br />

eseguiti e mantenuti in stato di<br />

sicuro funzionamento nei riguardi<br />

della pubblica incolumità;<br />

● negare o sospendere la fornitura<br />

del gas nel caso in cui il predetto<br />

accertamento di sicurezza non sia<br />

positivo o non sia consentito;<br />

● sospendere la fornitura di gas negli<br />

impianti su richiesta dell’ente locale<br />

competente per i controlli, previsti<br />

dall’art. 31, comma 3, legge 9<br />

gennaio 1991, n. 10 [6] , motivata dalla<br />

riscontrata non conformità dell’impianto<br />

alle norme o dal reiterato<br />

rifiuto del responsabile dell’impianto<br />

a consentire i controlli previsti<br />

dalla stessa legge;<br />

● perseguire il risparmio energetico<br />

e lo sviluppo delle fonti rinnovabili<br />

secondo modalità e obiettivi determinati<br />

con decreto del Ministero<br />

dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato,<br />

di concerto con il Ministero<br />

dell’<strong>Ambiente</strong>. l<br />

[5] «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41<br />

della legge 17 maggio 1999, n. 144» (in Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2000, n. 142). È il cosiddetto “decreto Letta”.<br />

[6] «Norme per l’attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di risparmio energetico e di<br />

sviluppo delle fonti rinnovabili di energia» (in Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 1991, n. 13).<br />

CENTRO DI FORMAZIONE DE IL SOLE 24 ORE<br />

Milano, 19 e 20 febbraio 2004 - Palazzo delle Stelline<br />

LA RIFORMA DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI NELLA FINANZIARIA 2004<br />

NUOVE REGOLE DI AFFIDAMENTO<br />

La Finanziaria 2004 rivoluziona l’attuale disciplina sulla gestione dei servizi pubblici locali, prevedendo l’affidamento di<br />

servizi a società a capitale interamente pubblico.<br />

Il corso ha l’obiettivo di analizzare l’impatto delle novità legislative sulle modalità di gestione ed erogazione del servizio<br />

esaminando la separazione tra proprietà e gestione delle reti, l’abolizione dell’obbligo della gara per l’assegnazione dei<br />

servizi e la nuova possibilità di affidamento dei servizi “in house”. Inoltre, verranno approfondite le modalità di redazione<br />

del contratto tra ente locale e società di servizi e l’impatto economico finanziario e fiscale dei nuovi assetti organizzativi.<br />

Interverranno: Roberto Fazioli (Università di Ferrara - Laboratorio Utilities & Enti Locali), Paolo Maggiore (Federgasacqua<br />

- Federambiente), Elisabetta Mariotti (Politecnico di Milano - Studio Legale Mantini), Alfredo Straini (ANCI -<br />

CNC)<br />

Per informazioni: www.24oreformazione.com Area Tematica Pubblica Amministrazione<br />

oppure contattare francesca.brambilla@ilsole24ore.com.<br />

Per informazioni:<br />

Centro di Formazione de Il Sole 24 ORE<br />

Tel. 02/58601310 - 02.30223946<br />

Fax 02/56609067<br />

E-mail formazione@ilsole24ore.com<br />

www.24oreformazione.com<br />

88 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


di Diomiro De Cesare, IPI - Istituto per la Promozione Industriale<br />

Con la circolare del Ministero<br />

delle Attività Produttive 5 agosto<br />

2003, n. 946323, sono state<br />

dettate le indicazioni operative<br />

per l’accesso alla graduatoria<br />

speciale ambientale della Misura<br />

1.1, legge n. 488/1992 - settore<br />

industria, la cui dotazione<br />

complessiva pari a<br />

309.874.139,45 euro riguarda<br />

programmi di investimento finalizzati<br />

all’ottenimento di miglioramenti<br />

ambientali tramite<br />

l’adozione di tecnologie di processo<br />

eventualmente associate<br />

ad altre di abbattimento. I settori<br />

interessati sono i rifiuti, le acque,<br />

l’energia più un quarto<br />

multisettoriale. Destinatarie sono<br />

le imprese operanti nei settori<br />

estrattivo e manifatturiero,<br />

nelle attività di produzione e distribuzione<br />

di energia elettrica,<br />

di vapore e acqua calda e in<br />

quelle delle costruzioni, nonché<br />

le imprese fornitrici di servizi reali<br />

operanti nelle attività, individuate<br />

dal Mistero delle Attività<br />

Produttive, potenzialmente dirette<br />

a influire positivamente<br />

sullo sviluppo delle attività produttive<br />

agevolabili. Le domande<br />

vanno presentate entro il 23<br />

gennaio 2004.<br />

AMBIENTE<br />

La graduatoria speciale<br />

ambientale<br />

Il programma Operativo Nazionale<br />

Sviluppo Locale - obiettivo 1 per<br />

il periodo 2000-2006 - ha destinato<br />

risorse al raggiungimento di specifici<br />

obiettivi di sostenibilità ambientale.<br />

A questo fine, con la pubblicazione<br />

della circolare del Ministero delle<br />

Attività Produttive 5 agosto<br />

2003, n. 946323 [1] , sono state dettate<br />

le regole di accesso alla graduatoria<br />

speciale ambientale della Misura<br />

1.1, legge n. 488/1992 [2] - settore<br />

industria. La dotazione dell’intervento<br />

è pari a 309.874.139,45 euro,<br />

destinati esclusivamente a programmi<br />

di investimento finalizzati all’ottenimento<br />

di miglioramenti ambientali<br />

tramite l’adozione di tecnologie<br />

di processo eventualmente associate<br />

ad altre di abbattimento. Con il<br />

D.M. 19 settembre 2003 [3] sono stati<br />

fissati i termini di presentazione<br />

delle domande per l’accesso alle<br />

agevolazioni. Questi termini vanno<br />

dal giorno successivo alla pubblicazione<br />

nella Gazzetta Ufficiale del<br />

D.M. stesso (4 ottobre 2003) al 23<br />

gennaio 2004.<br />

È opportuno sottolineare che, trattandosi<br />

di un bando speciale della<br />

legge n. 488/1992, per quanto non<br />

diversamente disciplinato dalla circolare<br />

di attuazione specifica del<br />

“bando ambiente”, si applicano, per<br />

quanto compatibili, le disposizioni<br />

riportate nella circolare applicativa<br />

della legge n. 488/1992 ordinaria<br />

riferita al settore industria (circolare<br />

FINANZIAMENTI<br />

Articolo<br />

I termini per presentare le domande legate al bando scadono il 23 gennaio 2004<br />

Il Ministero delle Attività Produttive<br />

regola l’accesso ai fondi “488” verdi<br />

14 luglio 2000, n. 900315 [4] e successive<br />

modifiche e integrazioni).<br />

Il bando<br />

Il sistema agevolativo è applicato<br />

attraverso una procedura a bando che<br />

prevede, sulla base delle risorse finanziarie<br />

disponibili e attraverso specifiche<br />

graduatorie, la concessione di un<br />

contributo in conto impianti, alle imprese<br />

che ne abbiano fatto domanda,<br />

nei termini fissati, a fronte di programmi<br />

finalizzati al conseguimento di miglioramenti<br />

ambientali nell’ambito di<br />

proprie unità produttive localizzate<br />

nelle aree obiettivo 1.<br />

Ripartizione delle risorse<br />

Le risorse finanziarie disponibili<br />

sono ripartite con riferimento ai temi<br />

e sottotemi in cui si articola il bando,<br />

come illustrato nella tabella 1.<br />

Soggetti beneficiari<br />

Possono accedere alle agevolazioni:<br />

● le imprese operanti nei settori<br />

estrattivo e manifatturiero identificati<br />

dalle sezioni “C” e “D” della<br />

“classificazione delle attività economiche<br />

ISTAT ’91”;<br />

● le imprese operanti nelle attività<br />

di produzione e distribuzione di<br />

energia elettrica, di vapore e acqua<br />

calda e in quelle delle costruzioni<br />

di cui, rispettivamente, alle sezioni<br />

“E” e “F” della medesima classificazione<br />

ISTAT;<br />

● le imprese fornitrici di servizi<br />

reali operanti nelle attività, individuate<br />

dal Mistero delle Attività Pro-<br />

[1] «Graduatoria specifica finalizzata al raggiungimento di obiettivi di sviluppo sostenibile, prevista dalla misura 1.1 del<br />

(segue)<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 89


FINANZIAMENTI<br />

Articolo<br />

Temi Sottotemi Risorse finanziarie<br />

duttive, potenzialmente dirette a influire<br />

positivamente sullo sviluppo<br />

delle attività produttive agevolabili.<br />

Alla data di presentazione del<br />

modulo di domanda, le imprese devono<br />

essere già costituite (quelle fornitrici<br />

di servizi reali in forma di<br />

società regolari, iscritte al registro<br />

delle imprese e in regime di contabilità<br />

ordinaria).<br />

I predetti soggetti sono ammessi<br />

alle agevolazioni a condizione che,<br />

alla data di chiusura dei termini di<br />

presentazione delle domande, possano<br />

comprovare di avere la piena disponibilità<br />

degli immobili dell’unità<br />

produttiva ove è realizzato il programma,<br />

rilevabile da un idoneo titolo<br />

di proprietà, diritto reale di godimento,<br />

locazione, anche finanziaria,<br />

o comodato. A questa data gli<br />

immobili devono essere già rispondenti,<br />

in relazione all’attività da<br />

svolgere, ai vigenti vincoli edilizi,<br />

urbanistici e di destinazione d’uso,<br />

AMBIENTE<br />

Temi e sottotemi del bando<br />

Rifiuti<br />

Rifiuti pericolosi<br />

Rifiuti non pericolosi<br />

30.987.413,95<br />

20.658.275,96<br />

Risorsa Idrica - 51.645.689,91<br />

Energia - 51.645.689,91<br />

Multisettore - 154.937.069,72<br />

come risultante da idonea documentazione<br />

o da perizia giurata.<br />

Ambito territoriale<br />

Possono accedere alle agevolazioni<br />

le imprese che intendono promuovere<br />

un programma di investimento<br />

a finalità ambientale, nell’ambito di<br />

proprie unità produttive ubicate nei<br />

territori ammessi agli interventi dei<br />

fondi strutturali a titolo dell’obiettivo<br />

1 (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,<br />

Sicilia e Sardegna).<br />

Per unità produttiva si intende la<br />

struttura, anche articolata su più immobili<br />

fisicamente separati a patto<br />

che siano prossimi, finalizzata allo<br />

svolgimento dell’attività ammissibile<br />

e dotata di autonomia produttiva,<br />

tecnica, organizzativa, gestionale e<br />

funzionale.<br />

Limitazioni e riserve<br />

di fondi<br />

Ai fini dell’attribuzione delle ri-<br />

TABELLA 1<br />

sorse disponibili, si tiene conto, per<br />

ciascun tema o sottotema, di una<br />

riserva del 70% delle risorse stesse<br />

in favore delle piccole e medie imprese;<br />

le somme di questa riserva<br />

eventualmente non utilizzate dalle<br />

piccole e medie imprese verranno<br />

assegnate alle grandi imprese del<br />

medesimo tema o sottotema.<br />

Dimensione dell’impresa<br />

Le imprese beneficiarie vengono<br />

classificate in piccola, media e grande<br />

dimensione sulla base dei criteri<br />

fissati dai decreti del Ministero dell’Industria,<br />

del Commercio e dell’Artigianato<br />

18 settembre 1997 [5] e<br />

27 ottobre 1997 [6] , con i quali è<br />

stata adeguata la definizione di piccola<br />

e media impresa, da utilizzare<br />

ai fini della legge n. 488/1992, alla<br />

vigente disciplina comunitaria in<br />

materia.<br />

Per la relativa applicazione si rimanda<br />

ai predetti decreti, al punto<br />

Programma Operativo Nazionale “Sviluppo Imprenditoriale Locale”, approvato dalla Commissione della Unione Europea con<br />

decisione C(2000)2342 dell’8 agosto 2000. Circolare attuativa» (in Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2003, n. 211).<br />

[2] «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, concernente rifinanziamento della legge 1˚<br />

marzo 1986, n. 64, recante disciplina organica dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno» (in Gazzetta Ufficiale del 21<br />

dicembre 1992, n. 299).<br />

[3] «Fissazione dei termini di presentazione delle domande per l’accesso alle agevolazioni del bando speciale della legge n.<br />

488/1992 per il perseguimento di specifiche finalità di miglioramento della sostenibilità ambientale» (in Gazzetta Ufficiale del 3<br />

ottobre 2003, n. 230).<br />

[4] «Decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 modificato ed integrato dai<br />

decreti ministeriali n. 319 del 31 luglio 1997 e n. 133 del 9 marzo 2000, concernente il regolamento di cui all’art. 5, comma 1,<br />

del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle<br />

attività produttive nelle aree depresse del Paese. Circolare esplicativa» (in S.O. n. 122 alla Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2000,<br />

n. 175).<br />

[5] «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese» (in Gazzetta Ufficiale del 1˚<br />

ottobre 1997, n. 229).<br />

[6] «Fissazione della data di decorrenza per l’applicazione della nuova definizione di piccola e media impresa e rideterminazione<br />

dei relativi limiti dimensionali applicabili alle imprese fornitrici di servizi, ai fini delle agevolazioni previste dalla legge n.<br />

488/1992» (in Gazzetta Ufficiale del 14 novembre 1997, n. 266).<br />

90 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


2.2 e all’Appendice alla circolare<br />

esplicativa 14 luglio 2000, n.<br />

900315 e successive modifiche e integrazioni.<br />

Nella tabella 2 sono riportati i<br />

parametri di identificazione della dimensione<br />

aziendale, che devono essere<br />

tutti e tre soddisfatti congiuntamente;<br />

è, infatti, sufficiente che uno<br />

dei tre parametri non rispetti i limiti<br />

sopra indicati per far assumere all’impresa<br />

la dimensione superiore.<br />

Programmi agevolabili<br />

I programmi di investimento, per<br />

i quali è possibile richiedere le agevolazioni,<br />

devono essere organici e<br />

funzionali e devono conseguire gli<br />

obiettivi di miglioramento ambientale<br />

prefissati dall’impresa e indicati<br />

nella domanda di agevolazione. I<br />

programmi possono essere agevolati<br />

solo se comportano spese complessivamente<br />

ammissibili non inferiori<br />

a 300.000,00 euro e non<br />

superiori a 25.822.844,95 euro.<br />

Il bando speciale per l’ambiente<br />

non pone particolare attenzione alla<br />

tipologia del programma d’investimento.<br />

In ogni caso, tenuto conto<br />

Parametri<br />

di identificazione<br />

delle PMI<br />

1 Dipendenti<br />

meno di (numero)<br />

2<br />

3<br />

Fatturato netto (*)<br />

non superiore a<br />

(milioni di euro)<br />

Totale di bilancio (*)<br />

non superiore a<br />

(milioni di euro)<br />

Indipendenza da<br />

imprese partecipanti<br />

delle particolari finalità del bando<br />

stesso, sono esclusi i programmi di<br />

“nuovo impianto” e di “ampliamento”<br />

come definiti dalla circolare<br />

n. 900315/2000. I programmi di<br />

“trasferimento” sono ammissibili<br />

esclusivamente nel caso in cui il<br />

cambiamento della localizzazione<br />

dell’unità produttiva sia imposto da<br />

decisioni e/o ordinanze emanate,<br />

prima dell’apertura dei termini di<br />

presentazione delle domande di agevolazione,<br />

dall’amministrazione<br />

pubblica centrale o locale in riferimento<br />

a finalità di risanamento e di<br />

valorizzazione ambientale.<br />

Per poter usufruire delle agevolazioni,<br />

i programmi di investimento<br />

devono essere esclusivamente e specificatamente<br />

finalizzati a miglioramenti<br />

ambientali tramite l’adozione<br />

di tecnologie di processo eventualmente<br />

associate a tecniche di abbattimento<br />

e devono riguardare uno dei<br />

seguenti temi o sottotemi:<br />

● rifiuti, tema a sua volta articolato<br />

in<br />

- rifiuti speciali pericolosi;<br />

- rifiuti speciali non pericolosi.<br />

In questi sottotemi sono inclusi i<br />

Estrattivo,<br />

manifatturiero, energia, costruzioni<br />

Piccola<br />

impresa<br />

AMBIENTE<br />

Media<br />

impresa<br />

Settore di attività<br />

programmi finalizzati a introdurre<br />

modifiche di processo che comportino<br />

la riduzione della produzione di<br />

rifiuti speciali pericolosi e/o non pericolosi,<br />

ovvero quelli finalizzati alla<br />

realizzazione, all’interno dell’unità<br />

produttiva interessata dal programma,<br />

di impianti di recupero di<br />

materia o di autosmaltimento con<br />

termovalorizzazione dei rifiuti speciali<br />

pericolosi e/o non pericolosi<br />

che determinano una riduzione del<br />

quantitativo di rifiuti conferiti all’esterno;<br />

● risorsa idrica. In questo tema sono<br />

inclusi i programmi che, attraverso<br />

nuove tecnologie di processo<br />

eventualmente associate a specifiche<br />

tecniche di abbattimento, sono<br />

finalizzati alla riduzione della quantità<br />

totale di risorsa idrica prelevata<br />

ed eventualmente al miglioramento<br />

della qualità dei reflui attraverso la<br />

riduzione degli scarichi di inquinanti<br />

nel corpo idrico recettore o in<br />

fognatura;<br />

● energia. In questo tema sono inclusi<br />

i programmi concernenti la riduzione<br />

dei consumi di energia e/o<br />

l’aumento dell’incidenza sui consu-<br />

Piccola<br />

impresa<br />

FINANZIAMENTI<br />

Articolo<br />

TABELLA 2<br />

Parametri di identificazione della dimensione aziendale<br />

Servizi<br />

Media<br />

impresa<br />

50 250 20 95<br />

7 40 2,7 15<br />

5 27 1,9 10,1<br />

Il capitale sociale o i diritti di voto non devono essere detenuti per il 25% o più da<br />

un’impresa, o congiuntamente da più imprese, di dimensioni superiori.<br />

(*) Per rientrare nella relativa fascia dimensionale occorre che almeno uno dei due parametri sia soddisfatto.<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 91


FINANZIAMENTI<br />

Articolo<br />

mi stessi dell’energia autoprodotta<br />

da fonti rinnovabili ed eventualmente,<br />

la riduzione degli inquinanti disciplinati<br />

dal D.P.R. n. 203/ 1988 [7] ,<br />

attraverso nuove tecnologie di processo<br />

ovvero specifiche tecniche di<br />

abbattimento;<br />

● multisettore. In questo tema sono<br />

inclusi i programmi che riguardano<br />

due o tre dei predetti temi. Con riferimento<br />

al tema rifiuti, sono esclusi:<br />

- i programmi concernenti la realizzazione<br />

dei soli impianti per lo<br />

svolgimento di operazioni preliminari<br />

allo smaltimento, quali il deposito<br />

preliminare, il raggruppamento<br />

e il ricondizionamento;<br />

- la realizzazione di impianti di trattamento<br />

biologico o chimico-fisico<br />

dei rifiuti che diano luogo a una riduzione<br />

della quantità conferita a terzi;<br />

- la realizzazione di impianti di<br />

messa in riserva dei rifiuti prodotti<br />

finalizzata al recupero dei medesimi,<br />

qualora il recupero non avvenga<br />

all’interno dell’unità produttiva;<br />

- la realizzazione di interventi finalizzati<br />

alla riduzione della produzione<br />

di rifiuti non pericolosi che<br />

comportino un incremento della produzione<br />

totale di rifiuti pericolosi.<br />

Ciascuna domanda di agevolazione<br />

può riguardare solo uno dei suddetti<br />

temi. Qualora il programma<br />

per il quale si intendono richiedere<br />

le agevolazioni riguardi più di uno<br />

di questi temi, deve essere presentata<br />

una sola domanda riferita al tema<br />

“multisettore”.<br />

Modalità di realizzazione<br />

I programmi di investimento possono<br />

essere realizzati mediante:<br />

● acquisto diretto;<br />

● leasing;<br />

● entrambe le modalità.<br />

Nel caso del leasing, gli acquisti<br />

devono essere effettuati tramite una<br />

sola società di locazione finanziaria<br />

(istituto collaboratore) convenziona-<br />

AMBIENTE<br />

ta con la banca concessionaria prescelta<br />

per l’istruttoria; in questo caso,<br />

l’ottenimento delle agevolazioni<br />

è consentito solo se dette società<br />

sono riunite in “pool” e sussistono i<br />

requisiti indicati al punto 5.2 della<br />

circolare esplicativa n. 900315/<br />

2000 e successive modifiche e integrazioni.<br />

Ai fini della valutazione<br />

della sua organicità e funzionalità,<br />

il programma deve essere presentato<br />

nella sua interezza, comprensivo<br />

anche di spese non ammissibili alle<br />

agevolazioni. I programmi di investimento<br />

devono essere avviati a<br />

partire dal giorno successivo a<br />

quello di presentazione del modulo<br />

di domanda.<br />

La data di avvio a realizzazione<br />

del programma di investimento è<br />

quella del primo dei titoli di spesa<br />

ammissibili intestato all’impresa o,<br />

nel caso di leasing, alla società di<br />

locazione finanziaria, ancorché pagato<br />

successivamente.<br />

La data di ultimazione del programma<br />

è, analogamente, quella dell’ultimo<br />

dei titoli di spesa ammissibili,<br />

ovvero, nel caso di leasing,<br />

quella del verbale relativo all’ultima<br />

consegna dei beni.<br />

I programmi di investimento<br />

agevolabili devono essere ultimati<br />

entro 24 mesi dalla data del decreto<br />

di concessione provvisoria, salvo<br />

proroga autorizzata di non oltre<br />

6 mesi.<br />

Per consentire, in sede di accertamento<br />

sull’avvenuta realizzazione del<br />

programma o di controlli e ispezioni,<br />

un’agevole e univoca individuazione<br />

fisica di ciascun macchinario, impianto<br />

di produzione e attrezzatura rilevante,<br />

oggetto di agevolazioni, l’impresa<br />

deve rendere una specifica dichiarazione<br />

che attesti la corrispondenza delle<br />

fatture e degli altri titoli di spesa con<br />

i beni in oggetto, corredata da un apposito<br />

elenco, costantemente aggiornato,<br />

nonché apporre sui beni fisici elencati<br />

specifiche targhette di identificazione<br />

(si veda, a riguardo, il punto 3.10, circolare<br />

900315/2000 e successive modifiche<br />

e integrazioni).<br />

Nei casi di acquisti in leasing è<br />

sempre l’impresa beneficiaria ad attestare<br />

la corrispondenza dei verbali di<br />

consegna con i beni agevolati.<br />

Per beneficiare delle agevolazioni,<br />

l’apporto dell’impresa destinato al programma<br />

di investimenti, come previsto<br />

dagli orientamenti comunitari in<br />

materia di aiuti di Stato a finalità regionale,<br />

deve essere non inferiore al 25%<br />

dell’investimento totale ammissibile.<br />

Il predetto apporto dell’impresa è rappresentato<br />

dalle fonti di copertura finanziaria<br />

dell’investimento - ivi inclusi<br />

i finanziamenti bancari e il capitale<br />

proprio come definito al punto 6.2 della<br />

circolare n. 900315/2000 e successive<br />

modifiche e integrazioni - esenti da<br />

qualsiasi elemento di aiuto pubblico.<br />

Quest’obbligo del 25% deve essere,<br />

comunque, soddisfatto a prescindere<br />

dall’ammontare del contributo ottenibile.<br />

L’importo dei mezzi finanziari apportati<br />

dall’impresa e quello dell’investimento<br />

ammissibile alle agevolazioni<br />

sono considerati entrambi in valore<br />

nominale. Le fonti finanziarie da considerare<br />

a questo fine sono quelle rientranti<br />

nelle disponibilità dell’impresa<br />

in tempi coerenti con la realizzazione<br />

del programma di investimenti.<br />

Spese ammissibili<br />

Le spese ammissibili, al netto dell’IVA,<br />

sono quelle relative all’acquisto<br />

diretto o all’acquisizione mediante<br />

locazione finanziaria o alla costruzione<br />

di immobilizzazioni (anche immateriali,<br />

quali brevetti e programmi<br />

informatici), strettamente connesse<br />

con le finalità ambientali del programma<br />

di investimenti da agevolare.<br />

Le spese ammissibili riguardano:<br />

● progettazioni ingegneristiche riguardanti<br />

le strutture dei fabbricati e<br />

gli impianti, sia generali che specifici;<br />

[7] «Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell’aria,<br />

relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell’art. 15 della legge<br />

16 aprile 1987, numero 183» (in S.O. n. 53 alla Gazzetta Ufficiale del 16 giugno 1988, n. 140).<br />

92 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


● direzione dei lavori, studi di fattibilitàtecnico-economico-finanziaria<br />

e di valutazione di impatto ambientale;<br />

● oneri per le concessioni edilizie;<br />

● collaudi di legge;<br />

● prestazioni di terzi per l’ottenimento<br />

delle certificazioni ambientali<br />

EMAS o ISO 14001 (solo nel caso in<br />

cui l’impresa alleghi alla documentazione<br />

finale di spesa copia della certificazione).<br />

Tra le spese ammissibili rientra<br />

anche la perizia tecnica giurata di<br />

cui al punto 3.2, circolare n.<br />

946323/2003. Per le grandi imprese<br />

sono ammissibili solo le spese per progettazioni<br />

ingegneristiche riguardanti<br />

le strutture dei fabbricati e gli impianti,<br />

sia generali che specifici. L’ammontare<br />

complessivo delle predette spese<br />

è agevolabile nel limite del 5% dell’investimento<br />

totale ammissibile. Inoltre,<br />

queste spese, che per loro natura possono<br />

essere riferite all’attività dell’impresa<br />

nel suo complesso, sono ammesse<br />

alle agevolazioni limitatamente alla<br />

parte riferita alle finalità ambientali e<br />

nei limiti ritenuti congrui in relazione<br />

alle condizioni di mercato;<br />

● suolo aziendale, nel limite del<br />

10% del valore totale degli investimenti<br />

ammissibili, sue sistemazioni<br />

e indagini geognostiche;<br />

● opere murarie e assimilate. Sono<br />

ammesse le spese relative all’acquisto<br />

di immobili che abbiano già beneficiato<br />

di altre agevolazioni, qualora,<br />

alla data di presentazione del<br />

modulo di domanda, siano trascorsi<br />

10 anni dal relativo atto formale di<br />

concessione delle precedenti agevolazioni.<br />

Questa limitazione non si<br />

applica nel caso in cui le agevolazioni<br />

precedenti siano di natura fiscale<br />

o nel caso in cui l’amministrazione<br />

concedente abbia revocato e recuperato<br />

totalmente le agevolazioni concesse<br />

medesime. Se i fabbricati sono<br />

adibiti a uffici, le relative spese<br />

possono ritenersi pertinenti nella misura<br />

corrispondente a una superficie<br />

di 25 m 2 per addetto;<br />

● infrastrutture specifiche aziendali;<br />

● macchinari, impianti e attrezzature<br />

varie, nuovi di fabbrica, compresi<br />

AMBIENTE<br />

quelli necessari all’attività amministrativa<br />

dell’impresa, con esclusione<br />

di quelli relativi all’attività di<br />

rappresentanza;<br />

● mezzi mobili, strettamente necessari<br />

alle finalità del programma,<br />

identificabili singolarmente e a servizio<br />

esclusivo dell’impianto oggetto<br />

delle agevolazioni;<br />

● programmi informatici, limitatamente<br />

alla parte riferita alle finalità<br />

ambientali del programma e nei limiti<br />

ritenuti congrui in relazione alle<br />

condizioni di mercato, e relative<br />

commesse interne di lavorazione incluse<br />

le progettazioni, purché capitalizzate<br />

(solo per PMI);<br />

● brevetti concernenti nuove tecnologie<br />

di processi produttivi, limitatamente<br />

alla parte riferita alle finalità ambientali<br />

del programma e nei limiti<br />

ritenuti congrui in relazione alle condizioni<br />

di mercato; per le grandi imprese,<br />

queste spese sono ammissibili fino<br />

a un valore massimo del 25% dell’investimento<br />

complessivo ammissibile;<br />

● commesse interne di lavorazione,<br />

purché capitalizzate, solo se riferite a<br />

macchinari, impianti, attrezzature,<br />

programmi informatici e relative progettazioni.<br />

Per le imprese di costruzioni<br />

le commesse interne possono riguardare<br />

anche le opere murarie e le<br />

infrastrutture specifiche aziendali.<br />

Le spese relative all’acquisto del<br />

suolo, di immobili o di programmi<br />

informatici o di brevetti, già di proprietà<br />

di uno o più soci dell’impresa<br />

richiedente le agevolazioni o, nel<br />

caso di soci persone fisiche, dei relativi<br />

coniugi ovvero di parenti o affini<br />

dei soci stessi entro il terzo grado,<br />

sono ammissibili in proporzione<br />

alle quote di partecipazione nell’impresa<br />

medesima degli altri soci; la<br />

rilevazione della sussistenza delle<br />

predette condizioni, con riferimento<br />

sia a quella di socio che a quella di<br />

proprietario, che determinano la parzializzazione<br />

della spesa, va effettuata<br />

a partire dai dodici mesi precedenti<br />

la data di presentazione del<br />

modulo di domanda. Le predette<br />

spese relative alla compravendita<br />

tra due imprese non sono ammissibi-<br />

FINANZIAMENTI<br />

Articolo<br />

li qualora, a partire dai dodici mesi<br />

precedenti la data di presentazione<br />

del modulo di domanda, le imprese<br />

medesime si siano trovate nelle condizioni<br />

di cui all’articolo 2359, c.c.<br />

o siano state entrambe partecipate,<br />

anche cumulativamente, per almeno<br />

il venticinque per cento, da medesimi<br />

altri soggetti.<br />

Tutte le spese agevolate devono<br />

essere capitalizzate.<br />

Spese escluse<br />

Sono escluse le spese:<br />

● per imposte e tasse;<br />

● notarili;<br />

● relative a mezzi di trasporto targati<br />

di merci e/o di persone;<br />

● relative a programmi informatici,<br />

se effettuate da imprese di grande<br />

dimensione;<br />

● relative all’acquisto di scorte, materiali<br />

di consumo, ricambi;<br />

● relative all’acquisto di macchinari,<br />

impianti e attrezzature usati insieme<br />

a quelle di pura sostituzione e di<br />

manutenzione;<br />

● per l’acquisto di immobili che<br />

hanno già beneficiato di altre agevolazioni<br />

qualora, alla data di presentazione<br />

della domanda, non siano trascorsi<br />

dieci anni dal relativo atto<br />

formale di concessione;<br />

● di funzionamento in generale o, comunque,<br />

non capitalizzate;<br />

● relative alla attività di rappresentanza.<br />

Sono esclusi dalle agevolazioni<br />

anche i titoli di spesa nei quali l’importo<br />

complessivo dei beni agevolabili<br />

sia inferiore a 516,46 euro.<br />

I pagamenti dei titoli di spesa<br />

non possono essere regolati per<br />

contanti.<br />

Misura delle agevolazioni<br />

Le agevolazioni concedibili consistono<br />

in un contributo in conto impianti<br />

pari all’80% delle misure massime<br />

consentite dalla Commissione europea<br />

per l’attuazione del regime di<br />

aiuto di cui alla legge n. 488/1992,<br />

espresse in equivalente sovvenzione<br />

netto (ESN) o lordo (ESL), articolate<br />

per dimensione dell’impresa (piccola,<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 93


FINANZIAMENTI<br />

Articolo<br />

Percentuali in ESN o in ESL<br />

media e grande) e ubicazione dell’unità<br />

produttiva.<br />

Le percentuali in ESN o in ESL<br />

esprimono l’effettivo beneficio di<br />

cui l’impresa gode indipendentemente<br />

dalle modalità temporali di<br />

realizzazione degli investimenti e di<br />

erogazione delle agevolazioni e, per<br />

l’ESN, indipendentemente dal regime<br />

di tassazione del contributo (si<br />

veda la tabella 3).<br />

Presentazione<br />

delle domande<br />

Tutte le domande presentate dalle<br />

imprese che intendono avvalersi delle<br />

agevolazioni previste dalla “488 ambiente”<br />

devono essere composte da:<br />

● modulo di domanda che deve essere<br />

compilato utilizzando il modello<br />

a stampa previsto per i bandi ordinari<br />

della legge n. 488/1992, recante il numero<br />

di progetto pre-assegnato;<br />

● scheda tecnica predisposta in<br />

conformità allo schema riportato<br />

nell’Allegato n. 5 alla circolare n.<br />

946323/2003, reperibile dal sito del<br />

Ministero delle Attività Produttive<br />

(www.minindustria.it).<br />

● perizia tecnica giurata predisposta<br />

da un ingegnere o da un chimico<br />

iscritto al relativo albo da 5 anni;<br />

per gli investimenti al di sotto di 2,5<br />

milioni di euro, la perizia può anche<br />

Aree Dimensione<br />

Obiettivo 1 Calabria PI<br />

MI<br />

GI<br />

Obiettivo 1 Campania<br />

Puglia<br />

Basilicata<br />

Sicilia<br />

Sardegna<br />

(*) = pari all’80% di quella massima consentita dalla UE<br />

PI = Piccola Impresa<br />

MI = Media Impresa<br />

GI = Grande Impresa<br />

AMBIENTE<br />

PI<br />

MI<br />

GI<br />

essere predisposta da un perito industriale<br />

chimico, meccanico, termotecnico,<br />

elettronico e automazione o<br />

fisico (quest’ultimo per le proprie<br />

competenze professionali) iscritto<br />

all’albo da almeno 7 anni;<br />

● ulteriore documentazione:<br />

- business plan descrittivo in duplice<br />

copia (indipendentemente dall’ammontare<br />

degli investimenti, la<br />

parte numerica del business plan<br />

non è richiesta);<br />

- planimetria generale;<br />

- principali elaborati grafici;<br />

- certificato di iscrizione al registro<br />

delle imprese;<br />

- copia di atti e contratti attestanti<br />

la piena disponibilità dell’immobile;<br />

- idonea documentazione (compresa<br />

perizia giurata) attestante la corretta<br />

destinazione d’uso dell’immobile;<br />

- autorizzazioni alle emissioni in<br />

atmosfera e agli scarichi idrici (per i<br />

casi previsti);<br />

- documentazione per gli accertamenti<br />

antimafia (contributo superiore<br />

a € 154.937);<br />

- copia dei moduli di domanda e<br />

schede tecniche, relative ad altre iniziative<br />

temporalmente sovrapposte al<br />

programma di investimento cui si riferisce<br />

la domanda di agevolazione;<br />

- ulteriori dichiarazioni previste<br />

dalla circolare n. 946323/2003.<br />

Equiv. Sovv.<br />

Netto<br />

(ESN)<br />

40%<br />

40%<br />

40%<br />

28%<br />

28%<br />

28%<br />

Intensità di aiuto (*)<br />

Equiv. Sovv.<br />

Lordo<br />

(ESL)<br />

12%<br />

12%<br />

-<br />

12%<br />

12%<br />

-<br />

TABELLA 3<br />

È da sottolineare che i miglioramenti<br />

ambientali riportati nella scheda<br />

tecnica non devono essere diversi<br />

da quelli indicati nella perizia tecnica<br />

giurata; nel caso in cui i 2 dati<br />

non coincidano l’attribuzione del<br />

punteggio avviene secondo il seguente<br />

criterio:<br />

● se i dati indicati dall’impresa<br />

prevedono dei miglioramenti ambientali<br />

inferiori a quelli contenuti<br />

nella perizia tecnica, sono presi in<br />

considerazione i dati indicati dall’impresa;<br />

● se i dati indicati dall’impresa prevedono<br />

dei miglioramenti ambientali<br />

superiori a quelli contenuti nella<br />

perizia tecnica, sono presi in considerazione<br />

i dati indicati in quest’ultima<br />

stima.<br />

Valutazione del progetto<br />

Le banche concessionarie effettuano<br />

l’istruttoria delle domande pervenute<br />

che si conclude con un giudizio<br />

positivo o negativo sulla agevolabilità<br />

del singolo programma di investimento.<br />

L’accertamento istruttorio non riguarderà<br />

i livelli occupazionali, le potenzialità<br />

degli impianti, le quantità di<br />

produzioni conseguibili e le prospettive<br />

di mercato.<br />

Gli accertamenti istruttori saranno<br />

inviati al Ministero delle Attività<br />

94 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


Produttive dalle banche concessionarie<br />

tra il sessantesimo e il novantesimo<br />

giorno successivo al termine<br />

finale di presentazione delle domande.<br />

I dati in base ai quali sono<br />

composte le graduatorie sono comunicati<br />

anche alle imprese unitamente<br />

all’indicazione, se presenti, dei<br />

beni e delle relative spese ritenute<br />

non ammissibili.<br />

L’indicatore ambientale<br />

La formazione delle graduatorie è<br />

determinata dal cosiddetto “indicatore<br />

ambientale”, il cui valore rappresenta<br />

il punteggio complessivo ottenuto dal<br />

programma di investimento. Gli elementi<br />

necessari per la determinazione<br />

dell’indicatore vengono rilevati dalle<br />

informazioni che l’impresa fornisce in<br />

sede di domanda delle agevolazioni<br />

attraverso la compilazione della scheda<br />

tecnica, i cui dati devono essere<br />

supportati dalla perizia tecnica giurata.<br />

L’impresa deve indicare ciascun<br />

dato, ivi compreso quello relativo al<br />

“valore della produzione”, con riferimento<br />

all’“esercizio precedente” e a<br />

quello a regime del programma da<br />

agevolare. Ai fini della determinazione<br />

del punteggio, i predetti dati, ad<br />

eccezione di quello relativo all’energia<br />

da fonti rinnovabili derivante da<br />

autoproduzione, sono rapportati al detto<br />

“valore della produzione”.<br />

È previsto uno specifico indicatore<br />

ambientale per ciascuno dei temi<br />

o sottotemi già indicati, diretto a<br />

riflettere i miglioramenti ambientali<br />

conseguibili:<br />

● tema “rifiuti”. Per entrambi i<br />

due sottotemi del tema “rifiuti”<br />

(“rifiuti pericolosi” e “rifiuti non pericolosi”),<br />

il punteggio è determinato<br />

nel modo seguente:<br />

- qualora il programma preveda<br />

la realizzazione di interventi di processo<br />

che comportino una riduzione<br />

della produzione di rifiuti speciali,<br />

il punteggio è pari alla riduzione<br />

percentuale, espressa in punti interi<br />

e due decimali, tra la produzione di<br />

rifiuti speciali rapportata al valore<br />

della produzione nell’esercizio “a regime”<br />

e il medesimo rapporto riferi-<br />

AMBIENTE<br />

to all’esercizio “precedente”;<br />

- qualora il programma preveda la<br />

realizzazione, all’interno dell’unità<br />

produttiva interessata dal programma,<br />

di impianti di recupero di materia e/o<br />

di autosmaltimento con termovalorizzazione<br />

dei rifiuti speciali che determinano<br />

una riduzione del quantitativo<br />

di rifiuti conferiti a terzi, il punteggio<br />

è pari alla riduzione percentuale,<br />

espressa in punti interi e due decimali,<br />

tra la quantità di rifiuti speciali conferiti<br />

a terzi rapportata al valore della<br />

produzione nell’esercizio “a regime”<br />

e il medesimo rapporto riferito all’esercizio<br />

“precedente”. Nel caso in<br />

cui questa riduzione avvenga esclusivamente<br />

attraverso interventi di recupero<br />

di materia, il punteggio è maggiorato<br />

del 10%;<br />

- qualora il programma preveda la<br />

realizzazione di entrambi gli interventi<br />

di cui ai precedenti due punti, il<br />

valore dell’indicatore è pari alla somma<br />

dei due suddetti punteggi;<br />

- qualora il programma preveda<br />

una riduzione sia dei rifiuti pericolosi<br />

che di quelli non pericolosi, il programma<br />

stesso è inserito nella graduatoria<br />

del sottotema “rifiuti pericolosi”<br />

e il valore dell’indicatore è pari al<br />

punteggio calcolato sulla base della<br />

riduzione dei rifiuti pericolosi, con<br />

una maggiorazione pari al 10% del<br />

valore del punteggio relativo alla riduzione<br />

dei rifiuti non pericolosi;<br />

● tema “risorsa idrica”. Per questo<br />

tema il valore dell’indicatore è<br />

pari alla riduzione percentuale,<br />

espressa in punti interi e due decimali,<br />

tra la quantità totale di risorsa<br />

idrica prelevata rapportata al valore<br />

della produzione nell’esercizio “a regime”<br />

e il medesimo rapporto riferito<br />

all’esercizio “precedente”. Il valore<br />

dell’indicatore è incrementato del<br />

5%, 4%, 3% o 2% qualora la riduzione<br />

percentuale tra la quantità di<br />

inquinanti negli scarichi idrici rapportata<br />

al valore della produzione<br />

nell’esercizio “a regime” e il medesimo<br />

rapporto riferito all’esercizio<br />

“precedente” sia superiore al 15%,<br />

rispettivamente, per almeno quattro,<br />

tre, due o un inquinante di quelli<br />

FINANZIAMENTI<br />

Articolo<br />

indicati nella scheda tecnica;<br />

● tema “energia”. Per questo tema,<br />

il punteggio è determinato nel<br />

modo seguente:<br />

- qualora il programma preveda<br />

interventi finalizzati alla riduzione<br />

del consumo totale di energia, il<br />

punteggio è pari alla riduzione percentuale,<br />

espressa in punti interi e<br />

due decimali, del consumo totale di<br />

energia rapportato al valore della<br />

produzione nell’esercizio “a regime”<br />

e il medesimo rapporto riferito<br />

all’esercizio “precedente”;<br />

- qualora il programma preveda interventi<br />

finalizzati all’aumento dell’incidenza<br />

sul totale dei consumi di energia<br />

di quella da fonti rinnovabili derivante<br />

da autoproduzione (per fonti rinnovabili<br />

si intendono il sole, il vento,<br />

l’energia idraulica, le risorse geotermiche,<br />

le maree, il moto ondoso e la<br />

trasformazione dei rifiuti organici e<br />

inorganici o di prodotti vegetali), il<br />

punteggio è pari alla differenza, solo<br />

se positiva, tra l’incidenza, espressa<br />

in percentuale, dell’energia da fonti<br />

rinnovabili derivante da autoproduzione<br />

sul totale consumato nell’esercizio<br />

“a regime” e quello riferito all’esercizio<br />

“precedente”; entrambe le incidenze<br />

percentuali e il punteggio sono<br />

espressi in punti interi e due decimali;<br />

- qualora il programma preveda<br />

la realizzazione di entrambi gli interventi<br />

di cui ai precedenti due punti<br />

il valore dell’indicatore è pari alla<br />

somma dei due suddetti punteggi;<br />

- il valore dell’indicatore è incrementato<br />

del 5%, 4%, 3% o 2%, qualora la<br />

riduzione percentuale tra la quantità di<br />

inquinanti emessi in atmosfera rapportata<br />

al valore della produzione nell’esercizio<br />

“a regime” e il medesimo rapporto<br />

riferito all’esercizio “precedente” sia superiore<br />

al 15%, rispettivamente, per<br />

quattro, tre, due o un inquinante di quelli<br />

indicati nella scheda tecnica;<br />

● tema “multisettore”. Per questo tema,<br />

che ricorre qualora l’impresa realizzi<br />

interventi relativi ad almeno due<br />

dei temi sopra descritti, il valore dell’indicatore<br />

è pari alla somma algebrica<br />

dei punteggi “normalizzati” riferiti<br />

a ciascun tema o sottotema interessa-<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 95


FINANZIAMENTI<br />

Articolo<br />

to. Il procedimento di “normalizzazione”<br />

degli indicatori è effettuato dal<br />

Ministero della Attività Produttive, applicando<br />

un’apposita formula statistica<br />

(riportata in Appendice alla circolare<br />

n. 946323/2003).<br />

Graduatorie<br />

Entro il trentesimo giorno successivo<br />

al termine finale di invio<br />

delle risultanze istruttorie da parte<br />

delle banche concessionarie, il Ministero<br />

delle Attività Produttive forma<br />

le graduatorie dei programmi ammissibili<br />

e provvede alla loro pubblicazione<br />

sulla Gazzetta Ufficiale.<br />

La concessione delle agevolazioni<br />

avviene sulla base della posizione assunta<br />

dai programmi nell’ambito di<br />

cinque specifiche graduatorie di merito<br />

(1. Rifiuti pericolosi; 2. Rifiuti non<br />

pericolosi; 3. Risorsa idrica; 4. Energia;<br />

5. Multisettore) seguendo l’ordine<br />

decrescente, dalla prima fino all’esaurimento<br />

dei fondi disponibili e tenendo<br />

conto della riserva a favore delle PMI.<br />

Ciascuna delle cinque graduatorie, unica<br />

per tutte e sei le regioni interessate,<br />

si riferisce a uno dei temi o sottotemi<br />

precedentemente descritti. Nel caso in<br />

cui un programma concernente il tema<br />

“rifiuti” riguardi sia il sottotema<br />

“pericolosi” che quello dei “non pericolosi”,<br />

il programma stesso viene inserito<br />

nella graduatoria relativa al primo<br />

sottotema.<br />

Nel caso in cui dovessero rimanere<br />

risorse non assegnate in una delle due<br />

graduatorie relative ai sottotemi del<br />

tema “rifiuti” per esaurimento dei relativi<br />

programmi agevolabili, le stesse<br />

sono attribuite all’altra graduatoria.<br />

Le eventuali risorse di un determinato<br />

tema che dovessero rimanere<br />

non assegnate per esaurimento dei relativi<br />

programmi agevolabili vengono<br />

ripartite tra gli altri temi in proporzione<br />

al fabbisogno dei relativi programmi<br />

non agevolati o agevolati parzialmente<br />

e assegnati a questi ultimi secondo<br />

l’ordine della graduatoria.<br />

AMBIENTE<br />

La posizione di ciascun programma<br />

nella specifica graduatoria è determinata<br />

dall’“indicatore ambientale”<br />

come sopra definito.<br />

In caso di ex-aequo, assume una<br />

migliore posizione in graduatoria il<br />

programma relativo a un’unità produttiva<br />

per la quale l’impresa abbia<br />

ottenuto, entro il termine ultimo di<br />

presentazione delle domande, la certificazione<br />

relativa all’adesione al sistema<br />

di gestione ambientale conforme<br />

al regolamento EMAS (regolamento<br />

n. 761/2001 [8] e successive<br />

modificazioni) ovvero all’adesione<br />

a sistemi di gestione ambientale conformi<br />

alla norma UNI EN ISO<br />

14001, con priorità del primo rispetto<br />

ai secondi. Qualora permanesse<br />

lo stato di ex-aequo, viene assegnata<br />

priorità alla data di presentazione<br />

della domanda di agevolazione.<br />

Le domande istruite positivamente<br />

dalla banca concessionaria, ma<br />

non agevolate a causa delle disponibilità<br />

finanziarie inferiori all’importo<br />

delle agevolazioni complessivamente<br />

richieste non sono inserite automaticamente<br />

sul primo bando utile<br />

successivo, come invece previsto<br />

nei bandi ordinari della legge n.<br />

488/1992.<br />

Erogazione<br />

delle agevolazioni<br />

Con l’adozione del decreto di<br />

concessione provvisoria, il Ministero<br />

delle Attività Produttive impegna<br />

l’intero importo delle agevolazioni<br />

concesse. Queste vengono rese disponibili<br />

in due quote di uguale<br />

ammontare alla stessa data di ogni<br />

anno, la prima delle quali al trentunesimo<br />

giorno solare dalla data di<br />

pubblicazione delle graduatorie. In<br />

nessun caso è possibile modificare<br />

il piano di disponibilità delle quote<br />

da due a tre e il programma dovrà<br />

essere ultimato entro 24 mesi dalla<br />

data del decreto di concessione<br />

provvisoria.<br />

Revoca delle agevolazioni<br />

Il Ministero delle Attività Produttive,<br />

anche su segnalazione della<br />

banca concessionaria, dispone la revoca,<br />

in tutto o in parte, delle agevolazioni<br />

nei casi in cui:<br />

● per i beni dello stesso programma,<br />

siano state concesse agevolazioni<br />

di qualsiasi natura previste da<br />

altre norme statali, regionali o comunitarie<br />

o da enti o istituzioni pubbliche,<br />

ad eccezione degli aiuti concessi<br />

secondo la regola “de minimis”;<br />

● vengano distolte dall’uso previsto<br />

le immobilizzazioni materiali o<br />

immateriali, oggetto dell’agevolazione,<br />

prima di cinque anni dalla<br />

loro entrata in funzione;<br />

● non vengano osservate, nei confronti<br />

dei lavoratori dipendenti, le<br />

norme sul lavoro e i contratti collettivi<br />

di lavoro;<br />

● l’impresa, o la società di leasing<br />

(istituto collaboratore) non abbia maturato,<br />

alla data di disponibilità della<br />

seconda quota, le condizioni previste<br />

per l’erogazione a stato d’avanzamento<br />

della prima quota;<br />

● il programma non venga ultimato<br />

entro 24 mesi dalla data del relativo<br />

decreto di concessione provvisoria.<br />

Questo termine può essere eccezionalmente<br />

prorogato per non oltre sei mesi<br />

dietro autorizzazione del Ministero;<br />

● siano gravemente violate specifiche<br />

norme settoriali, anche appartenenti<br />

all’ordinamento comunitario;<br />

● per i sottotemi “rifiuti pericolosi”<br />

e “rifiuti non pericolosi” e per i<br />

temi “risorsa idrica” ed “energia”,<br />

qualora il valore dell’indicatore subisca<br />

uno scostamento in diminuzione<br />

superiore a 30 punti percentuali;<br />

● per il tema “multisettore”, il punteggio<br />

riferito a ciascun tema o sottotema<br />

interessato subisca uno scostamento<br />

in diminuzione superiore<br />

a 30 punti percentuali, ovvero la<br />

media degli scostamenti in diminuzione<br />

di tali punteggi superi i 20<br />

punti percentuali. l<br />

[8] In G.U.C.E. L. del 24 aprile 2001, n. 114). Si vedano il n. 13/2001, ma anche il n. 2/2002 di <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

96 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


di Elisabetta Mariotti, professoressa incaricata di diritto amministrativo e dell’ambiente<br />

presso il Politecnico di Milano<br />

Il D.L. n. 315/2003, contiene disposizioni<br />

urgenti in tema di<br />

composizione delle commissioni<br />

per la VIA e di procedimenti autorizzatori<br />

per le infrastrutture<br />

di comunicazione elettronica, a<br />

riparazione degli effetti abrogativi<br />

della sentenza della Corte<br />

costituzionale n. 303/ 2003. In<br />

particolare, per il primo aspetto,<br />

è previsto come la nuova commissione<br />

sia composta da 35<br />

membri di diversa estrazione, integrati,<br />

per le valutazioni di opere<br />

relativamente alle quali sussistano<br />

interessi regionali o delle<br />

Province autonome inerenti al<br />

governo del territorio, da un<br />

componente designato dalle<br />

amministrazioni locali interessate.<br />

Viene così rispettato il principio<br />

di leale collaborazione e di<br />

coordinamento per le procedure<br />

di approvazione dei progetti<br />

di infrastrutture di loro interesse.<br />

Un successivo decreto interministeriale,<br />

stabilirà i compensi<br />

spettanti al presidente e ai componenti.<br />

AMBIENTE<br />

Il D.L. n. 315/2003<br />

Per porre rimedio agli effetti<br />

abrogativi provocati dalla sentenza<br />

della Corte costituzionale 1˚ ottobre<br />

2003, n. 303 [1] , con la quale è stata<br />

dichiarata:<br />

● l’illegittimità costituzionale dell’articolo<br />

19, comma 2, decreto legislativo<br />

20 agosto 2002, n. 190 [2] ,<br />

nella parte in cui, per le infrastrutture<br />

e gli insediamenti produttivi strategici,<br />

per i quali sia stato riconosciuto,<br />

in sede di intesa, un concorrente<br />

interesse regionale, non prevedeva<br />

che la Commissione speciale<br />

per la valutazione di impatto ambientale<br />

venisse integrata da componenti<br />

designati dalle regioni o province<br />

autonome interessate;<br />

● l’illegittimità costituzionale del<br />

decreto legislativo 4 settembre<br />

2002, n. 198 [3] ,<br />

il Governo ha predisposto il decreto<br />

legge 14 novembre 2003, n.<br />

315, che contiene disposizioni urgenti<br />

in tema di composizione delle<br />

commissioni per la valutazione di<br />

impatto ambientale e di procedimenti<br />

autorizzatori per le infrastrutture<br />

di comunicazione elettronica.<br />

Di fronte a questa sentenza, il<br />

Governo ha dovuto assumere tempestivamente<br />

il provvedimento correttivo<br />

e conformativo della disciplina<br />

VIA<br />

Commento<br />

Le misure contenute nel decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315<br />

Novità in arrivo per le commissioni di VIA<br />

vigente sulla composizione delle<br />

commissioni di valutazione di impatto<br />

ambientale sia per gli insediamenti<br />

di natura strategica sia per la<br />

localizzazione delle infrastrutture di<br />

comunicazione elettronica.<br />

In occasione della conformazione<br />

al giudicato costituzionale, il Governo<br />

ha ritenuto di estendere l’applicazione<br />

del principio sottolineato dalla<br />

Corte costituzionale di partecipazione<br />

delle regioni, ampliando il proprio<br />

intervento correttivo fino a interessare<br />

anche alla disciplina della<br />

composizione della commissione per<br />

le valutazioni dell’impatto ambientale,<br />

istituita ai sensi dell’articolo 18,<br />

comma 5, legge 11 marzo 1988, n.<br />

67 [4] , e successive modificazioni.<br />

La nuova commissione per<br />

gli insediamenti strategici<br />

Per entrare nel dettaglio delle innovazioni<br />

introdotte dal D.L. n.<br />

315/2003 relativamente alla valutazione<br />

di impatto ambientale dei progetti<br />

riguardanti le opere definite di<br />

interesse strategico per il Paese<br />

(“legge obiettivo”) [5] , va sottolineato<br />

che l’art. 19, D.Lgs. n. 190/2002<br />

(dichiarato incostituzionale dalla<br />

Corte) assegna alla valutazione di<br />

impatto ambientale il compito di:<br />

● individuare gli effetti diretti e in-<br />

[1] Si veda, della stessa Autrice, VIA, elettrosmog e “legge obiettivo”: giudizi di costituzionalità dalla Consulta in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

n. 20/2003, pag. 103.<br />

[2] «Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi<br />

strategici e di interesse nazionale» (in S.O. n. 174 alla Gazzetta Ufficiale del 26 agosto 2002, n. 199). Si vedano anche A.<br />

Martelli, Nel decreto attuativo della legge obiettivo la procedura di VIA per le “grandi opere”, in<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n.<br />

21/2002, pag. 77.<br />

[3] «Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e<br />

lo sviluppo del Paese, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443» (in Gazzetta Ufficiale del 13<br />

settembre 2002, n. 215). È il cosiddetto “decreto sblocca-antenne” o “decreto Gasparri”. Si veda anche G. Benedetti, Per le<br />

infrastrutture di telecomunicazione basta la procedura di “silenzio-assenso” in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 21/2002, pag. 64.<br />

(segue)<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 97


VIA<br />

Commento<br />

diretti di un progetto e delle sue<br />

principali alternative, compresa<br />

l’“alternativa zero”, sull’uomo, sulla<br />

fauna, sulla flora, sul suolo, sulle<br />

acque di superficie e sotterranee,<br />

sull’aria, sul clima, sul paesaggio e<br />

sull’interazione fra detti fattori, nonché<br />

sui beni materiali e sul patrimonio<br />

culturale, sociale ed ambientale;<br />

● valutare le condizioni per la realizzazione<br />

e l’esercizio delle opere e<br />

degli impianti.<br />

La parte abrogata dell’art. 19,<br />

D.Lgs. n. 190/2002 prescriveva che,<br />

ai fini delle valutazioni appena citate,<br />

con decreto del Presidente del<br />

Consiglio dei Ministri, su proposta<br />

del Ministro dell’<strong>Ambiente</strong> e della<br />

Tutela del territorio, venisse istituita,<br />

entro trenta giorni dalla data di<br />

entrata in vigore del decreto stesso,<br />

una commissione speciale di valutazione<br />

di impatto ambientale, composta<br />

da venti membri, oltre il presidente,<br />

scelti tra professori universitari<br />

e professionisti particolarmente<br />

qualificati in materie progettuali,<br />

ambientali, economiche e giuridiche,<br />

nonché tra dirigenti della pubblica<br />

amministrazione.<br />

La vigente disciplina introdotta<br />

dal D.L. n. 315/2003 offre il nuovo<br />

testo dell’articolo 19, comma 2, decreto<br />

legislativo 20 agosto 2002, n.<br />

190, prevedendo che, ai fini delle<br />

valutazioni di impatto dei progetti<br />

sull’ambiente, con decreto del Presidente<br />

del Consiglio dei Ministri, su<br />

proposta del Ministro dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e della Tutela del territorio, sentito<br />

il Ministro delle Infrastrutture e<br />

dei Trasporti, venga istituita una<br />

commissione speciale di valutazione<br />

di impatto ambientale. Questa<br />

sarà composta da diciotto membri,<br />

oltre il presidente, scelti tra profes-<br />

AMBIENTE<br />

sori universitari, professionisti particolarmente<br />

qualificati in materie<br />

progettuali, ambientali, economiche<br />

e giuridiche e tra dirigenti della pubblica<br />

amministrazione.<br />

Per le valutazioni di impatto ambientale<br />

delle opere relativamente alle<br />

quali sussistano interessi regionali<br />

o delle province autonome inerenti<br />

al governo del territorio, ai porti e<br />

agli aeroporti civili e alle grandi reti<br />

di trasporto e di navigazione, riconosciuti<br />

in programmi, ovvero in convenzioni<br />

con i soggetti promotori o<br />

presentatori dei progetti sottoposti<br />

alla procedura di valutazione, la<br />

commissione è integrata da un componente<br />

designato dalle regioni o<br />

dalle province autonome interessate.<br />

A questo fine, entro quindici<br />

giorni dalla data del decreto di costituzione<br />

della commissione, le amministrazioni<br />

locali provvedono alla<br />

designazione tra persone aventi gli<br />

stessi requisiti degli altri componenti<br />

di nomina statale.<br />

Con il decreto di costituzione della<br />

commissione sono stabilite la durata<br />

e le modalità per l’organizzazione<br />

eilfunzionamento della stessa.<br />

Con successivo decreto del Ministro<br />

dell’<strong>Ambiente</strong> e della Tutela del<br />

territorio, di concerto col Ministro<br />

dell’Economia e delle Finanze, saranno<br />

stabiliti i compensi spettanti al<br />

presidente e ai componenti della<br />

commissione, nei limiti delle risorse<br />

stanziate, nello stato di previsione<br />

del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e della<br />

Tutela del territorio, per il funzionamento<br />

della commissione medesima.<br />

Qualora le regioni e le province autonome<br />

di Trento e di Bolzano non<br />

provvedano alle designazioni entro il<br />

termine predetto, la Commissione<br />

procede, sino alla designazione, alle<br />

valutazioni dell’impatto ambientale<br />

nella composizione ordinaria.<br />

La nuova versione dell’art. 19,<br />

D.Lgs. n. 190/2002 rispetta il principio<br />

di leale collaborazione e di coordinamento<br />

con le regioni per le procedure<br />

di approvazione dei progetti<br />

di infrastrutture che abbiano rilevanza<br />

regionale.<br />

Le novità<br />

per la commissione di VIA<br />

Come si è accennato, con il D.L.<br />

n. 315/2003 il Governo ha ritenuto<br />

di estendere l’applicazione del principio<br />

di condivisione con le regioni<br />

interessate delle procedure di realizzazione<br />

delle opere soggette alla<br />

VIA, ampliando il proprio intervento<br />

nell’ambito della disciplina della<br />

composizione della commissione<br />

per le valutazioni dell’impatto ambientale,<br />

istituita ai sensi dell’articolo<br />

18, comma 5, legge 11 marzo<br />

1988, n. 67, e successive modificazioni.<br />

È utile ricordare che la procedura<br />

di valutazione di impatto ambientale<br />

(VIA) nazionale viene applicata<br />

in Italia sulla base di norme transitorie<br />

che traggono origine da quanto<br />

definito dall’art. 6, legge n. 349/<br />

1986 [6] istitutiva del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong><br />

e conformemente alla direttiva<br />

del Consiglio della Comunità<br />

europea n. 85/337/CEE del 27<br />

giugno 1985 [7] e le successive modificazioni<br />

e integrazioni.<br />

Al fine di attuare questa fase<br />

istruttoria, la legislazione vigente<br />

ha previsto l’organo della Commissione<br />

di VIA, istituita ai sensi dell’art.<br />

18, comma 5, legge n.<br />

67/1988, alla quale ha assegnato il<br />

compito di verificare il progetto, in<br />

[4] Legge 11 marzo 1988, n. 67 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria<br />

1988)» (in S.O. n. 19 alla Gazzetta Ufficiale del 14 marzo 1988, n. 61).<br />

[5] Legge n. 443/2001 «Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il<br />

rilancio delle attività produttive» (in S.O. n. 279 alla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2001, n. 299).<br />

[6] In Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1986, n. 162.<br />

[7] «Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati» (in<br />

G.U.C.E. L del 5 luglio 1985, n. 175).<br />

98 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


AMBIENTE<br />

D.P.C.M. n. 377/1988<br />

Art. 1<br />

Categorie di opere<br />

VIA<br />

Commento<br />

«1. Sono sottoposti alla procedura di valutazione di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, i<br />

progetti delle opere rientranti nelle seguenti categorie:<br />

a) raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio<br />

greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 t al giorno di carbone o di<br />

scisti bituminosi;<br />

b) centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW, nonché<br />

centrali nucleari e altri reattori nucleari (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione<br />

delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica);<br />

c) impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o all’eliminazione definitiva dei residui<br />

radioattivi;<br />

d) acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio;<br />

e) impianti per l’estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell’amianto e dei<br />

prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20.000 t<br />

di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti e, per<br />

gli altri impieghi dell’amianto, un’utilizzazione annua di oltre 200 t;<br />

f) impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di<br />

trasformazione chimica di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente<br />

connesse tra di loro: per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base; per la fabbricazione di<br />

prodotti chimici inorganici di base; per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio<br />

(fertilizzanti semplici o composti); per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; per la<br />

fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; per la<br />

fabbricazione di esplosivi;<br />

g) tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a<br />

1.500 m di lunghezza; autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse,<br />

accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l’altro l’arresto e<br />

la sosta di autoveicoli; strade extraurbane, o tratti di esse, a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o<br />

allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie;<br />

h) porti commerciali marittimi, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a<br />

battelli con stazza superiore a 1.350 t;<br />

i) impianti di eliminazione dei rifiuti tossici e nocivi mediante incenerimento, trattamento chimico o<br />

stoccaggio a terra;<br />

l) impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a<br />

15 m o che determinano un volume d’invaso superiore ad 1.000.000 m 3 , nonché impianti destinati a<br />

trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m<br />

o che determinano un volume d’invaso superiore a 100.000 m 3 ;<br />

m) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale di esercizio<br />

superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km;<br />

n) oleodotti e gasdotti di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore o uguale a 800 mm, esclusi<br />

quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 526;<br />

o) stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000 m 3 ; stoccaggio<br />

superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m 3 ; stoccaggio di prodotti di<br />

gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 m 3 stoccaggio di prodotti petroliferi<br />

liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 m 3 ;<br />

p) impianti termoelettrici con potenza elettrica complessiva superiore a 50 MW con esclusione di quelli<br />

con potenza termica fino a 300 MW di cui agli accordi di programma previsti dall’art. 22, comma 11, del<br />

decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22;<br />

q) impianti per la produzione dell’energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW<br />

incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti;<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 99


VIA<br />

Commento<br />

relazione alle specifiche, alle descrizioni<br />

e ai piani richiesti dall’art. 2<br />

comma 3, e art. 6, D.P.C.M. n. 377/<br />

1988 [8] e di identificare, se necessario,<br />

le eventuali prescrizioni finalizzate<br />

alla compatibilità ambientale<br />

del progetto.<br />

Secondo la direttiva 85/337/CEE<br />

recepita nella legislazione italiana, i<br />

progetti che possono avere un effetto<br />

rilevante sull’ambiente, inteso come<br />

“naturale” e “antropizzato”, devono<br />

essere sottoposti a valutazione<br />

di impatto ambientale. Questa fase<br />

istruttoria può essere nazionale o regionale<br />

in base a determinate categorie<br />

progettuali.<br />

La procedura VIA nazionale ha,<br />

AMBIENTE<br />

r) stoccaggio di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 t;<br />

s) impianti di gassificazione e liquefazione;<br />

t) impianti destinati: al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; alla produzione o all’arricchimento<br />

di combustibili nucleari; al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente<br />

radioattivi; esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare<br />

irradiato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione o l’arricchimento di combustibili<br />

nucleari irradiati, per la raccolta e il trattamento di residui radioattivi;<br />

u) attività minerarie per la ricerca, la coltivazione ed il trattamento minerallurgico delle sostanze<br />

minerali di miniera ai sensi dell’art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive<br />

modifiche, ivi comprese le pertinenziali discariche di residui derivanti dalle medesime attività ed alle<br />

relative lavorazioni, i cui lavori interessino direttamente aree di superficie complessiva superiore a 20<br />

ettari.<br />

2. La medesima procedura si applica anche agli interventi su opere già esistenti, non rientranti nelle<br />

categorie del comma 1, qualora da tali interventi derivi un’opera che rientra nelle categorie stesse; si<br />

applica altresì agli interventi su opere già esistenti rientranti nelle categorie del comma 1 qualora da tali<br />

interventi derivi un’opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente, con esclusione,<br />

comunque, dei ripristini e delle terze corsie autostradali aggiuntive che siano richieste da esigenze<br />

relative alla sicurezza del traffico o al mantenimento del livello di esercizio.<br />

3. Il comma 2 non si applica ad eventuali interventi di risanamento ambientale di centrali termoelettriche<br />

esistenti, anche accompagnati da interventi di ripotenziamento, da cui derivi un miglioramento dello<br />

stato di qualità dell’ambiente connesso alla riduzione delle emissioni.<br />

4. Per agevolare l’applicazione dei commi 2e3ilMinistro dell’ambiente convoca apposite riunioni di<br />

coordinamento con il Ministero per i beni culturali e ambientali e con le amministrazioni interessate<br />

all’esecuzione delle opere di cui al presente articolo, ai fini di individuare anticipatamente, sulla base dei<br />

programmi delle amministrazioni interessate, i casi di esclusione dalla procedura ai sensi dei citati commi.<br />

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere destinate alla difesa nazionale.<br />

5-bis. Con successivo provvedimento sono individuate le caratteristiche tecniche delle opere e degli<br />

impianti di cui al comma 1, cui non si applica la procedura prevista dall’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n.<br />

349, in quanto hanno esclusivamente o essenzialmente lo scopo di sviluppare e provare nuovi metodi o<br />

prodotti, salvo che se ne preveda l’utilizzazione per più di un anno».<br />

fino a ora, riguardato, soprattutto,<br />

opere come strade, ferrovie, elettrodotti,<br />

porti, aeroporti e dighe che<br />

hanno un impatto più che notevole<br />

sull’ambiente e che, per questo, devono<br />

essere considerate in tutte le<br />

diverse fasi di realizzazione, dalla<br />

progettazione alla costruzione e all’esercizio,<br />

fino alla dismissione.<br />

La Commissione è articolata in<br />

quattro linee di attività:<br />

● inquadramento programmatico e<br />

profili territoriali;<br />

● profili progettuali delle opere civili;<br />

● profili progettuali delle opere in-<br />

dustriali;<br />

● effetti delle opere sugli equilibri<br />

ecologici.<br />

L’istruttoria svolta dalla Commissione<br />

si conclude con un parere motivato<br />

da sottoporre al Ministro dell’<strong>Ambiente</strong>;<br />

questi, sentita la Regione<br />

interessata, di concerto con il Ministro<br />

per i Beni e le Attività culturali,<br />

si pronuncia con proprio decreto<br />

sulla compatibilità ambientale, con<br />

il quale esprime il “giudizio” obbligatorio<br />

e vincolante sulla compatibilità<br />

stessa. Questa valutazione della<br />

commissione può essere:<br />

● positiva, generalmente corredata<br />

da prescrizioni di carattere tecnico;<br />

[8] «Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all’art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante<br />

istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale» (in Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 1988, n.<br />

204).<br />

100 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


● interlocutoria negativa per carenza<br />

di documentazione presentata;<br />

● negativa.<br />

In sostanza, nel procedimento di<br />

approvazione dei progetti destinati<br />

a essere sottoposti a VIA, il compito<br />

della Commissione è quello di<br />

istruire i pareri relativi agli studi<br />

presentati e di effettuare verifiche e<br />

valutazioni su specifica richiesta del<br />

Ministro dell’<strong>Ambiente</strong>. L’art. 18,<br />

comma 5, legge n. 67/1988 prevedeva<br />

che la Commissione fosse presieduta<br />

dal Direttore del Servizio VIA<br />

del Ministero dell’<strong>Ambiente</strong> e fosse<br />

composta da venti membri nominati<br />

con decreto del presidente del Consiglio<br />

dei Ministri ogni quattro anni.<br />

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA<br />

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;<br />

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 303<br />

del 1˚ ottobre 2003, con la quale è stata dichiarata, tra<br />

l’altro, la illegittimità costituzionale dell’articolo 19,<br />

comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n.<br />

190, nella parte in cui, per le infrastrutture e gli insediamenti<br />

produttivi strategici, per i quali sia stato riconosciuto,<br />

in sede di intesa, un concorrente interesse regionale,<br />

non prevede che la Commissione speciale per la<br />

valutazione di impatto ambientale sia integrata da componenti<br />

designati dalle regioni o province autonome<br />

interessate, nonché la illegittimità costituzionale del decreto<br />

legislativo 4 settembre 2002, n. 198;<br />

Considerato che le ragioni di conformazione al giudicato<br />

costituzionale sono ravvisabili anche con riferimento<br />

alla composizione della commissione per le valutazioni<br />

dell’impatto ambientale, istituita ai sensi dell’articolo<br />

18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e<br />

successive modificazioni;<br />

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di conformarsi<br />

alla predetta sentenza della Corte costituzionale,<br />

provvedendo alla modificazione dell’articolo 19, comma<br />

2, del citato decreto legislativo n. 190 del 2002, concernente<br />

l’istituzione della Commissione speciale di valutazione<br />

AMBIENTE<br />

I tempi di costituzione delle<br />

nuove commissioni di VIA<br />

Il profilo operativo delle disposizioni<br />

contenute nel decreto è regolato<br />

dall’art. 3, D.L. n. 315/2003 che<br />

stabilisce che le commissioni (di cui<br />

agli articoli 1 e 2) siano costituite<br />

entro quindici giorni dall’entrata in<br />

vigore del decreto stesso. Dalla data<br />

dei provvedimenti di costituzione<br />

delle commissioni di cui al comma<br />

1, sono soppresse la commissione<br />

speciale di valutazione di impatto<br />

ambientale costituita con D.P.C.M.<br />

14 novembre 2002 e la commissione<br />

per le valutazioni di impatto ambientale<br />

costituita con D.P.C.M. 15<br />

maggio 2001 e successive modificazioni.<br />

VIA<br />

Commento<br />

Gli aspetti transitori della disciplina<br />

sono regolati dall’art. 4, D.L.<br />

n. 315/2003 che stabilisce che i procedimenti<br />

di rilascio di autorizzazione<br />

alla installazione di infrastrutture<br />

di comunicazioni elettroniche iniziati<br />

ai sensi del decreto legislativo 4<br />

settembre 2002, n. 198, e in corso<br />

alla data di pubblicazione della sentenza<br />

della Corte costituzionale 1˚<br />

ottobre 2003, n. 303, siano disciplinati<br />

dal decreto legislativo 1˚ agosto<br />

2003, n. 259 [9] . I termini procedimentali,<br />

ferma restando la loro decorrenza<br />

dalla data di presentazione<br />

della domanda o della denuncia di<br />

inizio attività, sono computati ai sensi<br />

degli articoli 87 e 88, medesimo<br />

D.Lgs. n. 259/2003.<br />

Decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315<br />

Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione<br />

di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica<br />

in Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2003, n. 268<br />

di impatto ambientale, e conseguentemente dell’articolo<br />

18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, concernente<br />

la composizione della commissione per le valutazioni<br />

dell’impatto ambientale, al fine di assicurare la corretta ed<br />

immediata operatività delle medesime commissioni;<br />

Ritenuta altresì l’urgente necessità di regolare i procedimenti<br />

autorizzatori all’installazione di infrastrutture<br />

di comunicazioni elettroniche iniziati in vigenza del<br />

decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, e non<br />

ancora conclusi alla data dell’intervenuta dichiarazione<br />

di incostituzionalità dello stesso decreto legislativo, assicurandone<br />

il compimento ai sensi della normativa nel<br />

frattempo sopravvenuta;<br />

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,<br />

adottata nella riunione del 13 novembre 2003;<br />

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,<br />

del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio<br />

e del Ministro delle comunicazioni, di concerto con<br />

il Ministro dell’economia e delle finanze;<br />

Emana<br />

il seguente decreto-legge:<br />

Art. 1<br />

1. L’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20<br />

[9] «Codice delle comunicazioni elettroniche» (in S.O. n. 150 alla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2003, n. 214).<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 101


VIA<br />

Legislazione<br />

agosto 2002, n. 190, è sostituito dal seguente:<br />

«2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con<br />

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su<br />

proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela del<br />

territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei<br />

trasporti, è istituita una commissione speciale di valutazione<br />

di impatto ambientale, composta da diciotto membri,<br />

oltre il presidente, scelti tra professori universitari,<br />

tra professionisti particolarmente qualificati in materie<br />

progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra<br />

dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni<br />

dell’impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti<br />

strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in<br />

sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la<br />

commissione è integrata da un componente designato<br />

dalle regioni o dalle province autonome interessate.<br />

A tale fine, entro quindici giorni dalla data del<br />

decreto di costituzione della commissione, le regioni e<br />

le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono<br />

alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti<br />

degli altri componenti di nomina statale. Con il<br />

decreto di costituzione della commissione sono stabilite<br />

la durata e le modalità per l’organizzazione ed il funzionamento<br />

della stessa. Con successivo decreto del Ministro<br />

dell’ambiente e della tutela del territorio, di concerto<br />

con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono<br />

stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti<br />

della commissione, nell’ambito delle risorse di<br />

cui al comma 3. Qualora le regioni e le province autonome<br />

di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni<br />

entro il termine predetto, la commissione procede,<br />

sino alla designazione, alle valutazioni dell’impatto<br />

ambientale nella composizione ordinaria».<br />

Art. 2<br />

1. L’articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo<br />

1988, n. 67, come modificato dall’articolo 6, comma 1,<br />

della legge 23 marzo 2001, n. 93, è sostituito dal seguente:<br />

«5. Ai fini dell’applicazione della disciplina sulla<br />

valutazione dell’impatto ambientale di cui all’articolo<br />

6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive<br />

modifiche ed integrazioni, con decreto del Presidente<br />

del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro<br />

dell’ambiente e della tutela del territorio, è istituita<br />

una commissione per le valutazioni dell’impatto ambientale,<br />

composta da trentacinque membri, oltre al<br />

presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti<br />

qualificati in materie progettuali, ambientali,<br />

economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica<br />

amministrazione. Per le valutazioni dell’impatto<br />

ambientale delle opere relativamente alle quali<br />

sussistano interessi regionali o delle province autonome<br />

inerenti al governo del territorio, ai porti ed<br />

aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di<br />

navigazione, riconosciuti in programmi, ovvero in<br />

AMBIENTE<br />

convenzioni con i soggetti promotori o presentatori<br />

dei progetti sottoposti alla procedura di valutazione,<br />

la commissione è integrata da un componente designato<br />

dalle regioni o dalle province autonome interessate.<br />

A tale fine, entro quindici giorni dalla data del<br />

decreto di costituzione della commissione, le regioni<br />

e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono<br />

alla designazione tra persone aventi gli stessi<br />

requisiti degli altri componenti di nomina statale.<br />

Con il decreto di costituzione della commissione sono<br />

stabilite la durata e le modalità per l’organizzazione<br />

ed il funzionamento della stessa. Con successivo decreto<br />

del Ministro dell’ambiente e della tutela del<br />

territorio, di concerto col Ministro dell’economia e<br />

delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al<br />

presidente ed ai componenti della commissione, nei<br />

limiti delle risorse stanziate, nello stato di previsione<br />

del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio,<br />

per il funzionamento della commissione medesima.<br />

Qualora le regioni e le province autonome di<br />

Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni<br />

entro il termine predetto, la Commissione procede,<br />

sino alla designazione, alle valutazioni dell’impatto<br />

ambientale nella composizione ordinaria».<br />

Art. 3<br />

1. Le commissioni di cui agli articoli 1 e 2 sono<br />

costituite entro quindici giorni dalla data di entrata in<br />

vigore del presente decreto.<br />

2. Dalla data dei provvedimenti di costituzione delle<br />

commissioni di cui al comma 1, sono soppresse la<br />

commissione speciale di valutazione di impatto ambientale<br />

costituita con decreto del Presidente del Consiglio<br />

dei Ministri in data 14 novembre 2002 e la commissione<br />

per le valutazioni di impatto ambientale costituita<br />

con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in<br />

data 15 maggio 2001 e successive modificazioni.<br />

Art. 4<br />

1. I procedimenti di rilascio di autorizzazione alla<br />

installazione di infrastrutture di comunicazioni elettroniche<br />

iniziati ai sensi del decreto legislativo 4 settembre<br />

2002, n. 198, ed in corso alla data di pubblicazione<br />

della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1˚<br />

ottobre 2003, sono disciplinati dal decreto legislativo 1˚<br />

agosto 2003, n. 259. I termini procedimentali, ferma<br />

restando la loro decorrenza dalla data di presentazione<br />

della domanda o della denuncia di inizio attività, sono<br />

computati ai sensi degli articoli 87 e 88 del medesimo<br />

decreto legislativo n. 259 del 2003.<br />

Art. 5<br />

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo<br />

a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta<br />

Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle<br />

Camere per la conversione in legge. l<br />

102 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


RASSEGNA DI LEGISLAZIONE<br />

a cura di Marco Fabrizio, avvocato in Roma<br />

ITALIA<br />

LEGISLAZIONE<br />

In breve<br />

SISTEMA MO.S.E.<br />

Deliberazione del CIPE<br />

29 settembre 2003, n. 72<br />

«Primo programma delle infrastrutture strategiche.<br />

Legge n. 443/2001 - Progetto per la<br />

salvaguardia della laguna e della città di Venezia:<br />

sistema MO.S.E. Modifica deliberazioni»<br />

(G.U. del 4 dicembre 2003, n. 282)<br />

La deliberazione reca ripartizione delle risorse<br />

assegnate, in termini di limiti di impegno, al<br />

«progetto per la salvaguardia della laguna e<br />

della città di Venezia: sistema MO.S.E.». Trattasi,<br />

in particolare, delle risorse relative alla progettazione<br />

e realizzazione di opere di regolazione<br />

delle maree e opere complementari e di<br />

quelle relative alla progettazione e realizzazione<br />

degli interventi di cui all’art. 6, lettere<br />

a), b) e c), legge n. 798/1984, concernente<br />

«Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia»,<br />

a favore dei due soggetti aggiudicatori<br />

“Consorzio Venezia Nuova” e Comune di Venezia.<br />

TRASPORTO VIA MARE<br />

Decreto del Ministero delle<br />

Infrastrutture e dei Trasporti<br />

17 novembre 2003<br />

AMBIENTE<br />

«Aggiornamento dell’appendice C del decreto<br />

ministeriale 22 luglio 1991 recante norme di<br />

sicurezza per il trasporto marittimo alla rinfusa<br />

di carichi solidi» (G.U. del 3 dicembre 2003,<br />

n. 281)<br />

Il decreto inserisce i «pneumatici tagliati in<br />

pezzatura grossolana» nell’appendice C del<br />

D.M. 22 luglio 1991 recante norme di sicurezza<br />

per il trasporto marittimo alla rinfusa di<br />

carichi solidi, indicando, altresì, le prescrizioni,<br />

osservazioni e prescrizioni particolari da osservare<br />

in fase di trasporto via nave.<br />

GESTIONE EMERGENZIALE<br />

Decreto della Presidenza del Consiglio<br />

dei Ministri 5 dicembre 2003<br />

«Proroga della dichiarazione dello stato di<br />

emergenza ambientale determinatosi nel settore<br />

del traffico e della mobilità nella città di<br />

Catania» (G.U. del 12 dicembre 2000, n. 288)<br />

In conseguenza del protrarsi dei presupposti<br />

che avevano portato alla prima dichiarazione<br />

dello stato di emergenza ambientale determinatasi<br />

nel settore del traffico nella città di<br />

Catania (D.P.C.M. 29 novembre 2003), il decreto<br />

proroga, fino al 31 dicembre 2004, lo stato<br />

di emergenza ambientale medesimo. l<br />

ARIA: LA LOTTA ALL’EFFETTO SERRA PASSA ATTRAVERSO IL CONTROLLO DELLE FORESTE<br />

«Le foreste hanno importanti e molteplici funzioni sociali. Oltre a svolgere un ruolo significativo nello sviluppo delle<br />

aree rurali, esse rivestono un elevato valore nella conservazione della natura, svolgono un ruolo rilevante nella<br />

preservazione dell’ambiente, sono elementi essenziali del ciclo del carbonio e importanti serbatoi di carbonio e<br />

rappresentano un fattore determinante nel controllo del ciclo idrologico.<br />

La situazione delle foreste può risentire gravemente di fattori naturali quali condizioni meteorologiche estreme,<br />

attacchi parassitari e malattie, o dell’influsso umano quale si manifesta nei cambiamenti climatici, negli incendi e<br />

nell’inquinamento atmosferico. Queste minacce possono alterare gravemente e persino distruggere le foreste. La<br />

maggior parte dei fattori naturali e antropici che incidono sulle foreste può avere effetti transfrontalieri».<br />

E ancora «La Comunità e gli Stati membri si sono impegnati ad attuare le attività concordate a livello<br />

internazionale in materia di conservazione e protezione delle foreste, in particolare le proposte di azione del<br />

panel intergovernativo e del Forum sulle foreste, il programma di lavoro ampliato sulla biodiversità forestale<br />

della convenzione sulla diversità biologica, nonché la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti<br />

climatici e il protocollo di Kyoto».<br />

Questi alcuni dei considerando del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 17 novembre 2003, n.<br />

2152/2003 «relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità (Forest Focus)» (in<br />

G.U.C.E. L dell’11 dicembre 2003, n. 324) che verrà prossimamente commentato su <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong>.<br />

104 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


a cura di Luciano Butti, Butti & Peres avvocati<br />

EMISSIONI. SFIATI<br />

E RICAMBI D’ARIA<br />

Cassazione penale, sez. III, 30 gennaio - 1˚<br />

aprile 2003, n. 15171/03, Pres. Savignano,<br />

Rel. Onorato<br />

Inquinamento atmosferico - D.P.R. n.<br />

203/1988 e D.P.R. attuativo 25 luglio 1991<br />

- Sfiati e ricambi d’aria esclusivamente<br />

adibiti alla sicurezza e protezione degli<br />

ambienti di lavoro - Obbligo di autorizzazione<br />

- Insussistenza<br />

Non sussiste obbligo di autorizzazione prevista<br />

dal D.P.R. n. 203/1988 per gli impianti, e<br />

per i conseguenti punti di emissione in atmosfera,<br />

installati solo per esigenza di igiene o<br />

sicurezza degli ambienti di lavoro, in quanto<br />

l’allegato 1.23 del D.P.R. 25 luglio 1991<br />

esclude espressamente tale obbligo per gli<br />

«sfiati e ricambi d’aria esclusivamente adibiti<br />

alla protezione e sicurezza degli ambienti<br />

di lavoro».<br />

Nota<br />

Con questa importante sentenza, la Corte di<br />

Cassazione applica correttamente l’esenzione<br />

dall’obbligo di autorizzazione prevista<br />

per le emissioni poco significative e, in particolare,<br />

per gli sfiati e ricambi d’aria adibiti<br />

alla sicurezza degli ambienti di lavoro, dal<br />

D.P.R. 25 luglio 1991. È importante notare<br />

che la Corte precisa come il venire meno<br />

dell’obbligo di autorizzazione, in questo caso,<br />

elimina la sanzionabilità penale non solo<br />

per gli impianti nuovi ma anche per quelli<br />

preesistenti. La motivazione di questa esenzione<br />

dall’obbligo autorizzatorio dipende,<br />

come espressamente indicato dalla Corte,<br />

dalla considerazione «che il danno dell’inquinamento<br />

atmosferico, indipendentemente<br />

da qualsiasi soglia quantitativa, è bilanciato<br />

dal vantaggio del disinquinamento degli<br />

ambienti di lavoro».<br />

AMBIENTE<br />

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA<br />

GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

INQUINAMENTO IDRICO<br />

E ACCADIMENTI NATURALI<br />

Cassazione penale, sez. III, 15 novembre<br />

2002 - 14 gennaio 2003, n. 1054/03, Pres.<br />

Postiglione, Rel. Zumbo<br />

Tutela delle acque dall’inquinamento - Superamento<br />

dei limiti dovuto ad accadimenti<br />

naturali - Caso fortuito o forza maggiore<br />

- Insussistenza<br />

In tema di tutela delle acque dall’inquinamento,<br />

non è consentito all’interessato invocare genericamente<br />

il caso fortuito o la forza maggiore<br />

in relazione ad accadimenti naturali che possono<br />

e devono essere previsti attraverso la positiva<br />

adozione di accorgimenti tecnici adeguati negli<br />

impianti di depurazione, atti a evitare sversamenti<br />

inquinanti nell’ambiente, pur nel caso di<br />

rottura accidentale di tubi, guarnizioni o di arresto<br />

dell’energia.<br />

Nota<br />

La Corte di Cassazione ribadisce il proprio prevalente<br />

orientamento assai restrittivo in merito all’applicabilità<br />

delle esimenti del caso fortuito o<br />

della forza maggiore nei processi per reati di<br />

inquinamento. Secondo la Corte, infatti, il guasto<br />

improvviso di un meccanismo, il cui funzionamento<br />

dipende dall’attività di manutenzione,<br />

non può essere annoverato nella categoria dei<br />

fattori inevitabili e imprevedibili. La circostanza<br />

che venissero effettuati dei controlli non esclude,<br />

ad avviso di questa sentenza, la responsabilità in<br />

quanto il dovere di vigilanza (che deve essere<br />

continuo e positivo) deve anche accompagnarsi<br />

alla adozione di sistemi di sicurezza che evitino<br />

inquinamenti oltre i limiti legali. Si tratta, dunque,<br />

di una decisione particolarmente severa,<br />

che per certi aspetti contrasta con un altro, e<br />

tuttavia minoritario, orientamento della Corte<br />

Suprema, la quale in altre decisioni (Cass., sez. III,<br />

19 febbraio 1999, n. 4009 in <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

n. 10/1999, pag. 120) aveva ritenuto che, essendovi<br />

la prova di una costantemente effettuata ma-<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 105


GIURISPRUDENZA<br />

Massime<br />

nutenzione degli impianti, la rottura dei medesimi<br />

potesse essere addebitata al caso fortuito.<br />

GESTIONE RIFIUTI NELLE REGIONI<br />

A STATUTO SPECIALE<br />

Cassazione penale, sez. III, 21 gennaio - 28<br />

febbraio 2003, n. 9375/03, Pres. Zumbo,<br />

Rel. Lombardi<br />

Competenze in materia di rifiuti delle regioni<br />

a statuto speciale - Adeguamento ai<br />

principi generali del decreto Ronchi - Impossibilità<br />

di interferire con la disciplina<br />

penale riservata alla Stato<br />

La riserva di legge in materia di rifiuti attribuita<br />

alle regioni a statuto speciale è esclusivamente<br />

riferibile all’adeguamento delle disposizioni<br />

emanate dalle regioni a statuto speciale ai prin-<br />

AMBIENTE<br />

cipi generali affermati nel D.Lgs. n. 22/1997, e<br />

non è invece estensibile alle norme contenute<br />

nel decreto che disciplinano le fattispecie criminose,<br />

per la cui emanazione è competente in via<br />

esclusiva il legislatore statale.<br />

Nota<br />

In questa sentenza, la Cassazione ribadisce<br />

che anche le regioni a statuto speciale, pur<br />

avendo amplissima competenza nel settore<br />

della disciplina dei rifiuti, non possono interferire<br />

con le norme penali vigenti in questa stessa<br />

materia, riservate allo Stato.<br />

Deve ritenersi che il divieto di interferenza<br />

nella normativa penale trovi applicazione tanto<br />

in senso rigoristico (vale a dire come divieto<br />

di introdurre nuove fattispecie criminose o di<br />

aggravare la sanzione prevista per quelle esistenti)<br />

quanto in senso favorevole ai potenziali<br />

imputati (vale a dire come divieto di eliminare<br />

fattispecie criminose previste dalla normativa<br />

statale o di alleggerirne le sanzioni).<br />

106 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


Dopo un primo approfondimento dedicato alle terne (n. 18/2003, pag. II),<br />

ed un secondo sulle gru a torre (n. 22/2003, pag. II), <strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong><br />

prosegue la pubblicazione degli inserti dedicati alla sicurezza delle macchine<br />

da cantiere, occupandosi degli escavatori.<br />

L’escavatore è tra le macchine movimento terra più versatili; può essere<br />

cingolato o gommato. Con l’escavatore si eseguono scavi di sbancamento,<br />

carico di materiale, scavi in sezione ristretta per fondazioni, canalizzazioni,<br />

sistemazioni idrauliche, formazioni di scarpate, argini fluviali, ecc. Se dotato<br />

di particolari accessori può posare manufatti, come armature e tubazioni<br />

e, al posto della benna, possono essere montate speciali attrezzature da<br />

lavoro come pinze idrauliche per il cesoiamento di manufatti in ferro e<br />

calcestruzzo. L’inserto propone un breve inquadramento normativo e un<br />

approfondimento che guida all’individuazione dei rischi mediante l’analisi<br />

delle principali caratteristiche e modalità di impiego, indica la documentazione<br />

necessaria a corredo della macchina, affronta il tema della formazione<br />

dell’operatore addetto alla conduzione. In chiusura, una check list<br />

guida al controllo delle condizioni della macchina.<br />

Commenti di:<br />

● Marco Vigone<br />

● Claudio Conio<br />

LA SICUREZZA<br />

DELLE MACCHINE DA CANTIERE:<br />

GLI ESCAVATORI<br />

3


SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

di Marco Vigone, Presidente Commissione “<strong>Sicurezza</strong>” UNI Milano - Rapporteur Settore<br />

“<strong>Sicurezza</strong> e salute sul posto di lavoro” CEN Bruxelles - Direttore Generale I.E.C. S.r.l. Torino<br />

L’escavatore idraulico è tra le<br />

macchine movimento terra piú<br />

versatili; può essere cingolato<br />

o gommato. In questo ultimo<br />

caso, se abilitato può circolare<br />

sulle strade pubbliche. Con<br />

l’escavatore idraulico si eseguono<br />

scavi di sbancamento, carico<br />

di materiale, scavi in sezione<br />

ristretta per fondazioni, canalizzazioni,<br />

sistemazioni<br />

idrauliche, formazioni di scarpate,<br />

argini fluviali, ecc. Se dotato<br />

di particolari accessori<br />

può posare manufatti, come armature<br />

e tubazioni e, al posto<br />

della benna, possono essere<br />

montate speciali attrezzature<br />

da lavoro come pinze idrauliche<br />

per il cesoiamento di manufatti<br />

in ferro e calcestruzzo.<br />

Se dotati di cabina “blindata”<br />

gli escavatori possono essere<br />

adibiti alla demolizione di fabbricati;<br />

se dotati di “martellone”<br />

possono essere impiegati<br />

per demolizioni di grandi<br />

masse di roccia e manufatti<br />

stradali, come pilastri e fondazioni.<br />

INSERTO<br />

La movimentazione e il sollevamento dei carichi è vietata se non prevista dal costruttore<br />

Escavatori: la normativa di riferimento<br />

per gestire la versatilità in sicurezza<br />

Le macchine movimento terra definite<br />

come “escavatori idraulici”<br />

sono macchine estremamente<br />

particolari in quanto possono assumere<br />

conformazioni differenti: da<br />

quelle a ruote a quelle a cingoli, a<br />

quelle speciali ad appoggi articolati.<br />

Sebbene queste macchine possano<br />

essere strutturalmente molto differenti<br />

fra di loro, la norma UNI EN 474-5<br />

del dicembre 1997 ha cercato di darne<br />

una definizione: «Macchina semovente<br />

a ruote, cingoli o ad appoggi<br />

articolati, provvista di una struttura<br />

superiore (torretta) normalmente in<br />

grado di ruotare di 360˚ e che supporta<br />

un braccio escavatore, e progettata<br />

principalmente per scavare con<br />

una cucchiaia o una benna rimanendo<br />

ferma».<br />

Questo tipo di macchina, come<br />

quelle esaminate negli articoli pubblicati<br />

[1] sono soggette sia alla Direttiva<br />

Macchine (98/37/CE) sia alla direttiva<br />

2000/14/CE relativa alle emissioni<br />

acustiche delle macchine destinate a<br />

funzionare all’aperto.<br />

Per agevolare i costruttori nell’applicazione<br />

della Direttiva Macchine<br />

sono state elaborate due specifiche<br />

norme armonizzate che, se applicate -<br />

in quanto pubblicate come riferimento<br />

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione<br />

Europea, forniscono la certezza al<br />

costruttore di aver ottemperato a quanto<br />

disposto dalla direttiva stessa, la<br />

UNI EN 474-1 riguardante i requisiti<br />

generali di sicurezza di tutte le mac-<br />

chine movimento terra e la norma<br />

UNI EN 474-5 riguardante i requisiti<br />

specifici per gli escavatori idraulici.<br />

Poiché gran parte di questi requisiti<br />

sono simili a quelli delle terne già<br />

esaminate, si rimanda alla lettura delle<br />

due norme per un approfondimento<br />

degli aspetti di sicurezza indicati.<br />

Si ritiene, inoltre, di dover approfondire<br />

un aspetto fondamentale per<br />

queste macchine: la movimentazione<br />

dei carichi.<br />

Movimentazione dei carichi<br />

con gli escavatori<br />

È doveroso ricordare che la movimentazione<br />

ed il sollevamento di carichi<br />

con gli escavatori è vietata se non<br />

prevista dal costruttore del mezzo.<br />

Troppe volte si possono trovare<br />

mezzi nei cantieri sui quali sono stati<br />

“saldati” dall’utilizzatore ganci alle<br />

benne per poter utilizzare l’escavatore<br />

anche per questa operazione.<br />

Questa “manomissione” dei mezzi<br />

è sanzionata penalmente.<br />

Quando il costruttore ha previsto<br />

questa possibilità deve indicare sul manuale<br />

d’istruzione il punto di aggancio<br />

e posizionare all’interno della cabina<br />

degli escavatori il prospetto delle capacità<br />

nominali di movimentazione di<br />

carichi. Un esempio è riportato in figura<br />

1 per gli escavatori a ruote.<br />

Il punto B.3 dell’appendice B alla<br />

norma UNI EN 474-5 riporta quali<br />

possono essere le condizioni operative<br />

in questo caso ed in particolare,<br />

così come richiesto dai punti 7 e 8<br />

citati nella figura 1:<br />

[1] Si vedano, dello stesso autore, Per un utilizzo in sicurezza delle terne, normativa di riferimento e valutazione dei rischi, in<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 18/2003, pag. II; Gru: progettazione e utilizzo in sicurezza con le norme UNI, ISO e BS, in<br />

<strong>Ambiente</strong>&<strong>Sicurezza</strong> n. 22/2003, pag. II.<br />

II www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


a) se i valori riportati nel prospetto<br />

delle capacità nominali di movimentazione<br />

di carichi (distanze e valori di<br />

carico) sono stati determinati con il<br />

cilindro della benna montato, occorre<br />

indicare quanto segue: «con cilindro<br />

della benna richiamato»;<br />

b) se i valori riportati nel prospetto<br />

delle capacità nominali di movimentazione<br />

di carichi (distanze e valori di<br />

carico) sono stati determinati senza il<br />

cilindro della benna, occorre indicare<br />

quanto segue: «senza il cilindro della<br />

benna»<br />

c) se i valori riportati nel prospetto<br />

delle capacità nominali di movimentazione<br />

di carichi (distanze e valori di<br />

carico) sono stati determinati per una<br />

Potenza netta installata<br />

PinkW<br />

INSERTO<br />

rotazione completa della struttura superiore,<br />

occorre indicare quanto segue:<br />

«con rotazione completa della<br />

struttura superiore».<br />

Se queste indicazioni non sono presenti,<br />

con le relative attrezzature di<br />

imbraco, l’escavatore non può essere<br />

utilizzato per la movimentazione ed il<br />

sollevamento di carichi.<br />

L’emissione sonora<br />

Il punto 4.1.8 della norma UNI EN<br />

474-5 riporta valori raggiungibili della<br />

potenza sonora di queste macchine.<br />

Questi valori non sono più utilizzabili<br />

in quanto l’emissione sonora delle<br />

macchine ed attrezzature destinate<br />

a funzionare all’aperto è stata definita<br />

Livello ammesso di potenza sonora<br />

Lwa in dB(A)/1pW<br />

Fase I<br />

a partire dal<br />

3 gennaio 2002<br />

dalla direttiva europea 2000/14/CE,<br />

recepita nella legislazione italiana con<br />

il D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262.<br />

Gli escavatori idraulici sono stati<br />

inseriti alla voce 20 dell’elenco delle<br />

macchine soggette a questa disposizione<br />

legislativa ed, inoltre, vengono considerate<br />

fra quelle macchine che sono<br />

soggette a specifici limiti di emissione<br />

acustica e la relativa dichiarazione<br />

deve essere emessa a seguito all’intervento<br />

di un Organismo Notificato.<br />

I livelli di potenza sonora di emissione<br />

che il costruttore deve garantire<br />

per gli escavatori, e che devono<br />

essere indicati - oltre al ben noto simbolo<br />

“CE” - sul simbolo già riportato<br />

nell’articolo sulle terne, sono evidenziati<br />

nella sottostante tabella. l<br />

Fase II<br />

a partire dal<br />

3 gennaio 2006<br />

P ≤ 15 96 93<br />

P >15 83 + 11 log P 80 + 11 log P<br />

Dalla Provincia di Bolzano una guida sull’utilizzo in sicurezza<br />

delle macchine movimento terra<br />

All’indirizzo<br />

http://www.provincia.bz.it/agenzia-ambiente/2910/erdbewegung/movimentoterra.htm<br />

è disponibile on-line una guida illustrata all’utilizzo in sicurezza<br />

delle macchine movimento terra<br />

Di seguito indichiamo l’indice degli argomenti<br />

PARTE I<br />

Norme di sicurezza e precauzioni per la conduzione e la manovra<br />

delle macchine movimento terra<br />

● Generalità<br />

● Attestato di iscrizione all’elenco provinciale dei conduttori di macchine movimento terra<br />

● Requisiti richiesti per effettuare il mestiere di conduttore di macchine movimento terra<br />

● Compiti del conduttore di macchine movimento terra<br />

● Cause principali degli infortuni occorsi nella conduzione delle macchine movimento terra<br />

● Impiego della macchina movimento terra<br />

● Obblighi del conduttore di macchine movimento terra<br />

● Direttiva macchine<br />

● Principali rischi dovuti all’uso delle macchine movimento terra<br />

● Principali tipi di macchine movimento terra<br />

PARTE II<br />

Norme di sicurezza e precauzioni da adottare<br />

per la conduzione delle macchine movimento terra<br />

● Generalità<br />

● Controlli da effettuare prima di iniziare il turno di lavoro<br />

● Salita o discesa dalla macchina<br />

● Posizione di guida<br />

● Protezione del posto di guida (cabina)<br />

● Protezione dell´operatore contro il rumore<br />

SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com III


SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

INSERTO<br />

IV www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


di Claudio Conio, Esem - Ente Scuola Edile Milanese<br />

L’escavatore è una delle macchine<br />

più diffuse nei cantieri edili. È costituito<br />

da un corpo basso generalmente<br />

cingolato, nel quale sono<br />

posizionati gli organi di movimento<br />

della macchina sul piano di<br />

campagna; il carro, che in alcuni<br />

modelli è anche gommato, è sormontato<br />

da una torretta rotante<br />

rispetto al corpo base, nella quale<br />

si trovano il motore, la postazione<br />

di guida e il comando dell’utensile<br />

lavoratore. L’escavatore, se di<br />

grandi dimensioni, necessita di<br />

ampi spazi di manovra. Il suo campo<br />

di applicazione spazia dai lavori<br />

di scavo a sezione obbligata al<br />

carico dal fronte cava; è, inoltre,<br />

utilizzato per operare scavi di<br />

sbancamento, posa di tubazioni,<br />

scavi in trincea e demolizioni. È,<br />

quindi, una macchina relativamente<br />

flessibile che può essere impiegata<br />

in diversi contesti produttivi,<br />

semplicemente modificando la<br />

configurazione dell’utensile lavoratore.<br />

INSERTO<br />

Per macchine movimento terra si<br />

intendono i semoventi che, nelle<br />

attività agricole, edili e produttive<br />

in generale, sono adibiti all’esecuzione<br />

delle attività di scavo, di carico e di<br />

trasporto di terra o di materiali ad essa<br />

assimilati (roccia, sabbia, ghiaia, ecc.).<br />

Secondo la funzione svolta, le macchine<br />

movimento terra possono classificarsi<br />

nel seguente modo:<br />

● macchine apripista;<br />

● macchine da scavo;<br />

● macchine da carico;<br />

● macchine per la movimentazione ed<br />

il livellamento;<br />

● macchine da trasporto.<br />

L’Escavatore è una «macchina semovente<br />

a cingoli o ruote avente una struttura<br />

superiore capace di una rotazione<br />

non inferiore a 360˚ che scava, solleva,<br />

ruota e scarica il materiale per mezzo di<br />

una benna montata su un cinematismo a<br />

braccio articolato o su un braccio telescopico<br />

senza che il telaio od il carro si<br />

sposti durante il ciclo operativo della<br />

macchina» (UNI-ISO 6165 - giugno<br />

1989).<br />

L’escavatore è una delle macchine<br />

più diffuse nei cantieri edili, è costituito<br />

da un corpo basso generalmente cingolato,<br />

nel quale sono posizionati gli organi<br />

di movimento della macchina sul piano<br />

di campagna. Il carro, che in alcuni modelli<br />

è anche gommato, sormontato da<br />

una torretta rotante rispetto al corpo base,<br />

nella quale si trovano il motore, la<br />

postazione di guida e comando dell’utensile<br />

lavoratore.<br />

L’escavatore, se di grandi dimensioni,<br />

necessita di ampi spazi di manovra; il suo<br />

campo di applicazione spazia dai lavori di<br />

scavo a sezione obbligata, al carico dal<br />

fronte cava, è inoltre utilizzato per operare<br />

scavi di sbancamento, posa di tubazioni,<br />

scavi in trincea e demolizioni.<br />

È quindi una macchina relativamente<br />

flessibile che può essere utilizzata in<br />

diversi contesti produttivi, semplicemente<br />

modificando la configurazione<br />

dell’utensile lavoratore.<br />

SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

Questi semoventi possono essere impiegati in diversi contesti produttivi modificandone la configurazione<br />

Escavatori: dall’analisi dei rischi<br />

al controllo delle condizioni della macchina<br />

A seconda dell’uso cui è destinato il<br />

mezzo, si possono utilizzare i seguenti<br />

accessori: una benna azionata mediante<br />

impianto oleodinamico o funi nelle lavorazioni<br />

di scavo; una pinza idraulica<br />

nelle lavorazioni di demolizione o movimentazione<br />

macerie e materiali di risulta;<br />

un martello demolitore nelle lavorazioni<br />

di scavo in galleria o di scavo e<br />

perforazione di roccia e demolizione di<br />

conglomerati cementizi.<br />

Principali tipologie<br />

in commercio<br />

Gli escavatori sono mezzi generalmente<br />

cingolati che vengono distinti in base:<br />

● al peso operativo;<br />

● alla potenza idraulica e del motore;<br />

● alle caratteristiche geometriche del<br />

braccio, che può essere frontale (per<br />

speciali operazioni di carico) o rovescio<br />

(per operazioni di scavo e carico);<br />

● alla dimensione del braccio lavoratore<br />

e conseguentemente alla capacità di<br />

lavoro della benna di scavo.<br />

Sono assai varie le tipologie di prodotto<br />

presenti sul mercato. Le macchine<br />

con dispositivo di movimentazione cingolato<br />

spaziano da escavatori di grandi<br />

dimensioni fino a escavatori di piccolissime<br />

dimensioni.<br />

Per gli escavatori gommati, che rappresentano<br />

la minor parte del segmento<br />

di mercato, la gamma dimensionale è<br />

leggermente meno ampia.<br />

Pertanto le principali tipologie individuabili<br />

sono:<br />

● escavatori idraulici cingolati (variano<br />

da 1 a 6 t di peso);<br />

● escavatori idraulici gommati (variano<br />

da 5,5 a 400 t di peso);<br />

● miniescavatori cingolati (variano da<br />

1 a 6 t di peso);<br />

● escavatori cingolati a fune (variano<br />

da 50 a 150 t di peso).<br />

Principali accessori<br />

Alcuni escavatori dispongono di un<br />

kit di adeguamento per poter circolare<br />

su strada (fermo torretta rotante, fermo<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com V


SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

braccio, fermo benna, ecc.), tuttavia generalmente<br />

si ricorre al trasporto su autocarro.<br />

L’escavatore idraulico può montare<br />

sul braccio meccanico diversi accessori<br />

di scavo e movimentazione terra:<br />

● pala rovescia a braccio diritto di diversa<br />

capacità per scavo e movimento terra;<br />

● pala rovescia a braccio angolato di diversa<br />

capacità per scavo e movimento terra;<br />

● pala diritta;<br />

● pala raschiante diritta;<br />

● benna strisciante;<br />

● benne mordenti per particolari operazioni<br />

di scavo e movimentazione terra;<br />

● benne vagliatrici per selezionare solo<br />

elementi di grande dimensione e rilasciare<br />

il terreno;<br />

● benne a polipo per la movimentazione<br />

di rifiuti e macerie;<br />

● bati long con benna a polipo per lo<br />

scavo di pozzi;<br />

● set per battipalo o berta;<br />

● set trivellatrice;<br />

● set perforatrice o fresa;<br />

● bracci particolari per la pulizia di<br />

sponde e fondi di canali idraulici con<br />

notevole lunghezza e bassa forza di<br />

strappo;<br />

● bracci per l’utilizzo dell’escavatore<br />

come macchina di sollevamento carichi<br />

(omologazione come gru);<br />

● altri accessori specializzati come: piastre<br />

vibranti, pompe per aggotto, ecc.<br />

Inoltre per lavorazioni di demolizione<br />

o di scavo in roccia sono disponibili<br />

diverse tipologie di:<br />

● pinze idrauliche per demolizioni e<br />

movimentazione macerie;<br />

● martelli demolitori per scavi in roccia<br />

compatta, demolizioni, realizzazione<br />

di gallerie, ecc.;<br />

● frantumatori idraulici per demolizione<br />

di rocce;<br />

● frantumatori girevoli per demolizione<br />

di strutture e conglomerati cementizi;<br />

● cesoie idrauliche per demolire strutture<br />

con ferri di armatura di grande diametro,<br />

c.a.p. e strutture metalliche.<br />

Anche i miniescavatori cingolati, oltre<br />

a montare anteriormente una piccola<br />

lama che funge da stabilizzatore e che<br />

può essere utilizzata nelle operazioni di<br />

riempimento, possono montare sul braccio<br />

meccanico diversi accessori:<br />

INSERTO<br />

● benne di scavo e movimento terra;<br />

● benne mordenti per particolari operazioni<br />

di scavo e movimentazione terra;<br />

● martelli demolitori idraulici;<br />

● una presa idraulica consente l’utilizzo<br />

di seghe, vibratori per calcestruzzo,<br />

martinetti, ecc.<br />

L’escavatore a fune è in genere fornito<br />

di diverse tipologie di benna ed altri<br />

accessori esclusivamente di scavo; si<br />

può trasformare, in alcuni casi, in macchina<br />

per il sollevamento dei carichi con<br />

l’applicazione di un braccio a traliccio<br />

sfruttando gli argani per il sollevamento<br />

e la movimentazione. Questo tipo di<br />

macchina è oggi utilizzata, nei cantieri<br />

edili, soprattutto come base per attrezzature<br />

specialistiche come trivelle o battipalo,<br />

mentre come macchina di scavo è<br />

maggiormente diffusa in campo minerario<br />

dove vengono utilizzati modelli molto<br />

grandi per poter sfruttare e massimizzare<br />

l’economicità di esercizio.<br />

Caratteristiche tecniche<br />

La caratteristica principale della macchina,<br />

che viene spesso utilizzata per<br />

identificare l’appartenenza ad una classe<br />

produttiva, è il peso operativo. È<br />

infatti il peso della macchina il principale<br />

parametro fisico che identifica il limite<br />

superiore alla capacità di strappo della<br />

benna, proprio per questo motivo nella<br />

parte posteriore della torretta rotante<br />

è sempre presente un contrappeso. Legate<br />

al peso sono inoltre le caratteristiche<br />

di robustezza dell’intero corpo macchina<br />

e del braccio.<br />

La trasmissione del moto al braccio<br />

escavatore è garantita da un impianto<br />

oleodinamico a circuito chiuso con pompa<br />

e motore idraulici alimentati da un<br />

motore diesel. La potenza idraulica influisce<br />

ovviamente sulle prestazioni della<br />

macchina sia in termini di velocità di<br />

rotazione che di potenza di scavo.<br />

Infine, le caratteristiche di movimento<br />

garantite dalla geometria del braccio rappresentano<br />

un importante parametro prestazionale<br />

che ha diretta influenza sulla<br />

profondità e sulla distanza di scavo.<br />

All’interno del posto di guida vi sono<br />

anche i comandi per la manovra della<br />

benna di scavo.<br />

Il braccio escavatore è comandato<br />

mediante due leve che consentono movimenti<br />

combinati in modo proporzionale<br />

e continuo.<br />

La postazione di guida è generalmente<br />

insonorizzata e protetta da una cabina<br />

di protezione contro il rovesciamento<br />

ed il ribaltamento R.O.P.S. (Roll Over<br />

Protective Structure - ISO 3471-1 del<br />

15/09/1980) [1] e contro la caduta di oggetti<br />

dall’alto F.O.P.S. (Falling Object<br />

Protective Structure - ISO 3449 del<br />

15/04/1984) [2] .<br />

Nei modelli attualmente in commercio,<br />

il posto di guida, dotato di cinture<br />

di sicurezza (la struttura di protezione<br />

R.O.P.S. risulta assolutamente inefficace<br />

in assenza di sistemi di ritenzione<br />

dell’operatore) è del tipo antivibrante.<br />

La macchina è inoltre dotata di adeguati<br />

dispositivi acustici e luminosi di<br />

segnalazione e di avvertimento, nonché<br />

di illuminazione dell’area di lavoro.<br />

Principali caratteristiche<br />

di impiego<br />

La configurazione più diffusa, con<br />

carro cingolato e braccio rovescio, costituisce<br />

una struttura operativa perfetta<br />

per scavare al di sotto del piano di appoggio<br />

della macchina. Questa caratteristica<br />

permette di realizzare scavi a sezione<br />

obbligata e scavi di sbancamento o<br />

di fondazione di notevole profondità<br />

pur mantenendo le pareti di scavo sostanzialmente<br />

verticali.<br />

La rotazione della torretta e del braccio<br />

operativo permette inoltre una agevole<br />

azione di carico su automezzo del<br />

materiale di scavo.<br />

La forza di strappo garantita dal sistema<br />

idraulico e dalla stazza dei modelli<br />

più pesanti, permette l’utilizzo degli<br />

escavatori anche per lavori di scavo,<br />

movimentazione e carico di rocce in<br />

banco di notevole consistenza.<br />

L’escavatore idraulico, anche se necessita<br />

di grandi spazi di manovra per eseguire<br />

in sicurezza le lavorazioni, data la sua<br />

grande versatilità viene utilizzato:<br />

● dove occorre eseguire scavi di sbancamento<br />

o a sezione obbligata di grandi<br />

dimensioni, nelle operazioni di caricamento,<br />

trasporto e livellamento dei materiali<br />

di scavo con l’applicazione al<br />

braccio della benna;<br />

[1] In Italia il decreto 28 novembre 1987, n. 593, «Attuazione della direttiva 86/295/CEE, relativa alle strutture di protezione in caso di ribaltamento<br />

(R.O.P.S.) di macchine da cantiere» impone le strutture R.O.P.S. alle seguenti macchine aventi potenza superiore a 15 kW ed immesse in<br />

commercio dal 31 maggio 1990: caricatori a cingoli e a ruote, trattori a cingoli e a ruote, motolivellatrici e motoruspe.<br />

[2] In Italia il decreto 28 novembre 1987, n. 594, «Attuazione della direttiva 86/296/CEE, relativa alle strutture di protezione F.O.P.S. di macchine<br />

da cantiere» impone le strutture F.O.P.S. in presenza di pericolo di caduta oggetti per i caricatori a cingoli e a ruote, i trattori a cingoli e a<br />

ruote, le motolivellatrici e le motoruspe di potenza superiore a 15 kW immesse in commercio dal 31 maggio 1990.<br />

VI www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


● dove occorre eseguire demolizioni o<br />

perforazioni di rocce o conglomerati cementizi<br />

con l’applicazione al braccio<br />

delle pinze idrauliche o dei martelli demolitori.<br />

Molte pinze sono dotate di nebulizzatore<br />

per ridurre le polveri e sono ovviamente<br />

più silenziose dei martelli demolitori.<br />

Durante le lavorazioni di demolizione<br />

il personale a terra deve allontanarsi<br />

opportunamente e l’operatore alla guida<br />

del mezzo deve indossare i DPI contro<br />

le polveri e il rumore.<br />

Sostanzialmente diversa è la filosofia<br />

d’uso legata alla tipologia del miniescavatore;<br />

queste attrezzature sono infatti<br />

nate per eseguire lavori di piccola<br />

entità in spazi assai ristretti.<br />

Il miniescavatore cingolato, date le<br />

sue ridotte dimensioni, è quindi particolarmente<br />

indicato per svolgere lavori di<br />

costruzione e soprattutto di manutenzione<br />

delle reti elettriche, idriche e fognarie<br />

all’interno di centri abitati.<br />

Può effettuare:<br />

● scavi a sezione obbligata di ridotte<br />

dimensioni per la costruzione o manutenzione<br />

delle condutture sotterranee<br />

nei centri abitati;<br />

● lavori di drenaggio in giardini o impianti<br />

sportivi;<br />

● demolizioni o perforazioni di rocce<br />

o conglomerati cementizi, di piccole dimensioni;<br />

con l’applicazione al braccio<br />

dei martelli demolitori;<br />

● riempimento degli scavi con l’ausilio<br />

della lama montata anteriormente.<br />

I cingoli, solitamente gommati, assicurano<br />

una buona aderenza al suolo e<br />

una discreta capacità di scavo che è<br />

ovviamente proporzionale alla potenza<br />

ed al peso della macchina.<br />

Le ridotte dimensioni garantiscono<br />

una ottima mobilità del mezzo che può<br />

essere trasporto con autocarri di piccola<br />

portata.<br />

Modalità di impiego<br />

La cabina di guida è molto simile<br />

per i diversi escavatori, in essa sono<br />

presenti i comandi del braccio escavatore<br />

che è comandato mediante due leve<br />

che consentono movimenti combinati<br />

in modo proporzionale e continuo.<br />

Come si è detto, le macchine equipaggiate<br />

con braccio rovescio da scavo<br />

hanno un miglior rendimento se operano<br />

al di sotto del piano di appoggio del<br />

carro cingolato, pertanto è usuale posizionare<br />

la macchina sopra al banco da<br />

scavare e procedere arretrando progressivamente<br />

il fronte di scavo.<br />

Se l’altezza del fronte di scavo è<br />

INSERTO<br />

superiore alla profondità di scavo della<br />

macchina, si deve procedere per fasi<br />

successive operando un “terrazzamento”<br />

del banco di scavo.<br />

Dovendo operare in prossimità del<br />

ciglio superiore dello scavo si configura<br />

un grave rischio di crollo del fronte con<br />

conseguente ribaltamento del mezzo e<br />

rovesciamento all’interno dello scavo;<br />

per questo motivo, quando si utilizza un<br />

escavatore cingolato, idraulico o a fune,<br />

prima di utilizzare il braccio escavatore<br />

bisogna sempre accertarsi che l’area di<br />

appoggio dei cingoli sia sufficientemente<br />

solida e atta a sostenere il peso del<br />

mezzo meccanico. Di norma si deve<br />

disporre l’escavatore con i cingoli sempre<br />

perpendicolari al fronte di scavo<br />

affinché, in caso di franamento improvviso<br />

della parete, si possa retrocedere<br />

rapidamente verso la parte di terreno<br />

solida, togliendosi da una situazione pericolosa<br />

che può causare il rovesciamento<br />

del mezzo meccanico nello scavo<br />

stesso.<br />

Qualora si disponga il cingolo del<br />

mezzo meccanico parallelamente alla<br />

scarpata dello scavo, in caso di franamento<br />

improvviso della parete, il mezzo<br />

si rovescerà finendo nel fondo della<br />

scarpata, con gravi danni e conseguenze<br />

per l’operatore.<br />

Normalmente il materiale di risulta<br />

dello scavo viene posto a fianco dello<br />

stesso, predisposto per il successivo<br />

riempimento a lavori ultimati, ma può<br />

anche essere caricato direttamente dal<br />

braccio rovescio. Il mezzo da caricare<br />

può essere posto indifferentemente sul<br />

piano stesso dell’escavatore o in alternativa<br />

sul piano di scavo più basso; nel<br />

primo caso si avranno delle economie e<br />

delle facilità logistiche non essendo necessario<br />

predisporre rampe carrabili di<br />

accesso al fondo scavo, mentre nel secondo<br />

caso si potranno realizzare delle<br />

economie di tempo.<br />

I mezzi cingolati garantiscono ovviamente<br />

una eccellente prestazione di spostamento<br />

del mezzo anche in presenza<br />

di terreni fortemente accidentati (forti<br />

pendenze e/o presenza di grossi massi).<br />

Nel caso si utilizzi un escavatore<br />

gommato prima di utilizzare il braccio<br />

escavatore bisogna sempre accertarsi<br />

che l’area di appoggio delle ruote sia<br />

sufficientemente solida e atta a sostenere<br />

il peso del mezzo meccanico. Si devono<br />

abbassare gli stabilizzatori idraulici<br />

posizionati in vicinanza delle ruote oppure<br />

va abbassata la lama montata anteriormente.<br />

Durante l’utilizzo del braccio<br />

escavatore gli stabilizzatori idraulici<br />

SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

di cui la macchina è dotata devono sempre<br />

essere abbassati per aumentare la<br />

stabilità del mezzo.<br />

Il telaio gommato offre naturalmente<br />

un innegabile vantaggio in termini di mobilità<br />

del mezzo che può raggiungere agevolmente<br />

e autonomamente aree del cantiere<br />

anche distanti. Naturalmente questa<br />

prestazione è ottenuta a discapito della<br />

capacità di scavo, rispetto ad un cingolato<br />

di pari stazza, inoltre questo tipo di escavatore<br />

ha maggiori difficoltà nei movimenti<br />

sopra il banco di scavo soprattutto<br />

in presenza di forti pendenze, materiali<br />

riportati o non compatti, presenza di acqua<br />

o di grossi massi; le aree di lavoro di<br />

questi mezzi devono quindi essere opportunamente<br />

preparate mediante l’uso di<br />

apripista o pale in grado di realizzare adeguati<br />

spazi di transito e manovra. Raramente<br />

questi mezzi sono in grado di lavorare<br />

su roccia.<br />

Nel caso si utilizzi un miniescavatore<br />

cingolato prima di utilizzare il braccio<br />

escavatore bisogna sempre accertarsi<br />

che la movimentazione della torretta<br />

e del braccio di scavo non vada ad interferire<br />

con edifici, ostacoli fissi o spazi<br />

di transito riservati a veicoli e pedoni.<br />

L’area di appoggio dei cingoli deve essere<br />

sufficientemente solida e atta a sostenere<br />

il peso del mezzo meccanico.<br />

Particolare attenzione va dedicata in ambito<br />

urbano alla presenza di grate, tombini,<br />

cordoli o altri elementi di discontinuità<br />

che potrebbero rappresentare degli<br />

elementi cedevoli durante l’azione<br />

di scavo e movimentazione del mezzo.<br />

Prima di operare si deve infine abbassare<br />

la lama montata anteriormente che<br />

funge così da stabilizzatore.<br />

Normalmente il materiale di risulta<br />

dello scavo viene posto a fianco dello<br />

stesso, predisposto per il successivo<br />

riempimento a lavori ultimati, nel caso<br />

debba essere caricato su un mezzo di<br />

trasporto si dovrà ricorrere all’ausilio di<br />

una pala caricatrice essendo per queste<br />

macchine il carico su mezzi di trasporto<br />

solitamente difficile o impossibile.<br />

Escavatori utilizzati come<br />

mezzi di sollevamento<br />

Per quanto riguarda la configurazione<br />

della macchina munita dell’attrezzatura<br />

per il sollevamento con gancio, essa<br />

rientra a pieno titolo nella definizione<br />

di gru: «Sono gru tutte le macchine<br />

destinate al sollevamento ciclico e alla<br />

manovra di carichi sospesi tramite ganci<br />

e altri dispositivi di trattenuta del<br />

carico costruiti o in un esemplare unico<br />

o in serie, ovvero mediante componenti<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com VII


SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

prefabbricati» (Cen/10 147-1988).<br />

Spesso durante la realizzazione di<br />

opere di fondazione o di reti idriche ed<br />

impiantistiche, ricorre la necessità di utilizzare<br />

l’escavatore per sollevare un manufatto<br />

e calarlo all’interno dello scavo<br />

dove viene messo in opera.<br />

L’utilizzo di macchine movimento terra<br />

come apparecchi di sollevamento è vietata<br />

dalle norme di prevenzione infortuni,<br />

se questa funzione non è espressamente<br />

prevista dalla certificazione rilasciata dal<br />

costruttore. Se il sollevamento di carichi è<br />

previsto dal costruttore, la macchina deve<br />

essere dotata di tutti i requisiti tecnici previsti<br />

per poter movimentare e posizionare<br />

i carichi sollevati (manufatti) diversi dalla<br />

terra e nel caso specifico deve possedere:<br />

● un dispositivo di aggancio omologato<br />

(generalmente sotto la benna);<br />

● un dispositivo di avvertimento acustico<br />

o visivo che segnali all’operatore<br />

che è stata raggiunta la capacità limite<br />

di movimentazione del carico;<br />

● un dispositivo di controllo dell’abbassamento<br />

del braccio di sollevamento,<br />

montato sul cilindro dello stesso,<br />

così come previsto dalla direttiva macchine<br />

(D.P.R. n. 459/1996 e relativi<br />

emendamenti - norma UNI EN 474-5<br />

punto 4.1.7.5) tale per cui l’impianto<br />

idraulico abbia valvole di sicurezza contro<br />

la caduta del carico, in caso di rottura<br />

delle tubazioni.<br />

Nel manuale d’uso e manutenzione<br />

deve essere riportato esplicitamente il<br />

loro campo di utilizzazione; il manuale<br />

d’uso dovrà indicare, inoltre, le capacità<br />

operative della macchina (tabelle di<br />

carico, sbracci, ecc.), nonché tutte quelle<br />

precauzioni necessarie alla sua stabilità.<br />

L’operatore dovrà attenersi scrupolosamente<br />

alle indicazioni fornite dal costruttore<br />

e riportate nel manuale di uso.<br />

Gli escavatori nella configurazione<br />

“g” (per sollevamento carichi sospesi)<br />

sono quindi gru a tutti gli effetti e come<br />

tali sono soggetti al D.M. 12 settembre<br />

1959, pertanto si deve provvedere alla<br />

presentazione di regolare denuncia di<br />

messa in servizio della macchina agli<br />

uffici territoriali competenti dell’ISPE-<br />

SL, allegando copia della dichiarazione<br />

CE di conformità della macchina. Per<br />

questi mezzi, inoltre, rimane in vigore il<br />

regime delle verifiche periodiche di cui<br />

all’art. 194 del D.P.R. n. 547/1955 riconfermato<br />

dall’art. 35 del D.Lgs. n.<br />

626/1994.<br />

I carichi dovranno sempre essere as-<br />

INSERTO<br />

sicurati mediante catena o altro dispositivo<br />

di sollevamento all’anello di carico<br />

solitamente posizionato nella parte inferiore<br />

della benna dell’escavatore; per nessun<br />

motivo l’imbraco del manufatto da<br />

sollevare deve essere assicurato ad un<br />

dente della benna di scavo perché facilmente<br />

potrebbe sfilarsi provocando la caduta<br />

al suolo del manufatto sollevato.<br />

Durante le operazioni di sollevamento<br />

e posizionamento dei manufatti in<br />

opera gli operatori a terra non devono<br />

mai essere esposti a pericolo di schiacciamento;<br />

in particolare il personale presente<br />

all’interno dello scavo deve allontanarsi<br />

durante le operazioni di avvicinamento<br />

e calo del manufatto ed operare<br />

con funi, arpioni e/o leve durante le<br />

operazioni di posizionamento.<br />

Documentazione a corredo<br />

della macchina<br />

L’escavatore gommato, se abilitato,<br />

può circolare su strada e deve pertanto<br />

essere immatricolato, targato e accompagnato<br />

dal libretto di circolazione e<br />

dal foglio complementare.<br />

Nel caso che l’escavatore sia cingolato<br />

il trasporto, su strada, può avvenire<br />

esclusivamente caricando la macchina<br />

sul carrellone.<br />

Analogamente che nel caso dei miniescavatori,<br />

il trasporto su strada può avvenire<br />

esclusivamente caricando la macchina<br />

su un idoneo mezzo di trasporto.<br />

Tutte le tipologie di escavatore devono,<br />

inoltre, essere provviste di targa riportante,<br />

in modo facilmente leggibile<br />

ed indelebile, almeno le seguenti indicazioni:<br />

nome ed indirizzo del fabbricante,<br />

designazione della serie e del tipo,<br />

anno di fabbricazione, eventuale numero<br />

di serie, marcatura CE e altri marchi<br />

di conformità, principali caratteristiche<br />

tecniche della macchina.<br />

Oggi le macchine per movimento terra<br />

sono soggette alla marcatura CE, a<br />

dichiarazione di conformità, al rilascio<br />

del libretto di istruzioni circa l’uso e la<br />

manutenzione.<br />

Pertanto la macchina deve essere dotata<br />

di un documento riportante le informazioni<br />

di carattere tecnico, le istruzioni<br />

d’uso e manutenzione ordinaria, straordinaria<br />

e preventiva, e le indicazioni<br />

necessarie per eseguire in sicurezza, la<br />

messa in funzione, l’utilizzazione, il trasporto,<br />

l’installazione, il montaggio e lo<br />

smontaggio, la regolazione, la manutenzione<br />

e la riparazione della macchina.<br />

[3] Rovesciamento: rotazione laterale o longitudinale o in una direzione combinata fra le due di non più di 90 gradi.<br />

Ribaltamento: rotazione laterale o longitudinale o in una direzione combinata fra le due superiore a 90 gradi.<br />

È necessario leggere attentamente il<br />

libretto d’istruzioni che deve comprendere<br />

tutte le informazioni necessarie ad un<br />

uso e manutenzione adeguata ivi comprese<br />

le possibilità di montare accessori. Gli<br />

stessi accessori sono a loro volta “macchine”<br />

e devono quindi essere marcati<br />

CE. I rispettivi documenti di accompagnamento<br />

devono specificare a quali macchine<br />

(costruttore, tipo e modello) possono<br />

essere applicati. È vietato assemblare macchine<br />

ed accessori che non siano esplicitamente<br />

compatibili.<br />

La documentazione che accompagna<br />

la macchina deve inoltre fornire le informazioni<br />

sull’emissione sonora e sulle<br />

vibrazioni. Il Livello di Potenza Sonora<br />

emesso dalla macchina durante le verifiche<br />

di legge deve essere riportato in<br />

modo ben visibile (adesivo o targhetta).<br />

Le tubazioni flessibili dell’impianto<br />

oleodinamico devono recare stampigliata<br />

l’indicazione della classe di esercizio.<br />

Operatore addetto<br />

alla conduzione<br />

La legislazione nazionale non prevede<br />

alcuna formazione obbligatoria per l’utilizzo<br />

e la manutenzione delle macchine<br />

movimento terra e dei dispositivi di scavo<br />

e di carico dei bracci meccanici. Tuttavia<br />

con l’entrata in vigore del D.Lgs. n.<br />

626/1994, il legislatore ha introdotto il<br />

principio che questi mezzi, così come tutte<br />

le attrezzature speciali, debbano essere<br />

utilizzate dall’operatore solo dopo una formazione<br />

adeguata e specifica. La formazione<br />

deve garantire che l’uso delle macchine<br />

avvenga in modo corretto, in relazione<br />

ai rischi che possono essere causati<br />

a se stessi o ad altre persone.<br />

La conduzione di una qualsiasi macchina<br />

movimento terra richiede sempre<br />

una particolare abilità e preparazione<br />

tecnica, nonché un elevato senso di responsabilità.<br />

Quindi l’operatore deve possedere<br />

specifici requisiti psicofisici per essere<br />

idoneo a svolgere questo lavoro. Pertanto<br />

l’uso di questi mezzi deve essere<br />

riservato solo a personale incaricato.<br />

Gli operatori debbono essere opportunamente<br />

addestrati sull’uso della macchina<br />

ed informati su eventuali rischi<br />

particolari presenti nei luoghi di lavoro.<br />

È consigliato un corso di formazione<br />

che preveda l’insegnamento di un uso efficace<br />

e sicuro della macchina e una conoscenza<br />

specifica del funzionamento del<br />

motore e dell’impianto idraulico per gli<br />

interventi di pulizia e manutenzione.<br />

L’operatore deve porsi alla guida del<br />

VIII www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


mezzo con un abbigliamento da lavoro<br />

adeguato, consistente in una tuta idonea,<br />

che gli consenta libertà nei movimenti<br />

e scarpe antinfortunistiche con<br />

suola antisdrucciolo.<br />

Individuazione<br />

e analisi dei rischi<br />

Durante l’uso di macchine movimento<br />

terra si possono riscontrare principalmente<br />

i seguenti rischi particolari:<br />

● rovesciamento o ribaltamento [3] del<br />

mezzo con il rischio di schiacciamento di<br />

persone estranee o dello stesso operatore;<br />

● rischio di investimento con lo schiacciamento<br />

di persone o cose in marcia<br />

avanti o indietro del mezzo nella zona<br />

di lavoro (gallerie, cantieri, ecc.);<br />

● seppellimenti e sprofondamenti dovuti<br />

al crollo del fronte di scavo o al<br />

cedimento del terreno;<br />

● cesoiamento degli operatori a terra,<br />

durante l’articolazione dei bracci operativi<br />

o la rotazione della torretta;<br />

● elettrocuzione per contatto con linee<br />

elettriche aeree o interrate;<br />

● incendio ed esplosioni per contatto<br />

con servizi interrati;<br />

● rischi derivanti dal cattivo funzionamento<br />

o stato di manutenzione del mezzo<br />

(vibrazioni, rumore, ecc.);<br />

● rischi derivanti dalla proiezione di materiale<br />

e dalla caduta di materiale dall’alto;<br />

● rischi derivanti dall’ambiente circostante<br />

(polvere, ecc.);<br />

● rischi derivanti da un uso impro-<br />

Rischio Rovesciamento e Ribaltamento<br />

Magnitudo Molto grave<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

INSERTO<br />

prio del mezzo, come per esempio<br />

quando la macchina viene utilizzata<br />

in lavori di demolizione, senza le specifiche<br />

attrezzature o senza la cabina<br />

di protezione ROPS - FOPS, per il<br />

rischio di caduta di materiale sul mezzo<br />

o sulla cabina;<br />

● scivolamenti, cadute a livello durante<br />

la salita e la discesa dal mezzo;<br />

● rischi derivanti da urti, colpi, impatti,<br />

compressioni e schiacciamento causati da<br />

cedimenti di parte della struttura, durante<br />

i lavori di manutenzione o riparazione;<br />

● rischi derivanti da urti, colpi, impatti,<br />

compressioni e schiacciamento causati<br />

dal contatto con gli organi di lavoro,<br />

durante lo scavo e la movimentazione<br />

del terreno;<br />

● salita e discesa del mezzo sul carrellone<br />

e relativo ribaltamento per mancanza<br />

della specifica attrezzatura come le<br />

rampe o utilizzando strutture di fortuna<br />

o in presenza di ghiaccio (cingoli o ruote<br />

in gomma che scivolano), ecc.;<br />

● rischi derivanti dal contatto con oli<br />

minerali e derivati (gasolio e liquidi per<br />

impianti oleodinamici);<br />

● incendio, durante il rifornimento.<br />

Schede di valutazione<br />

del rischio e attività di<br />

prevenzione e protezione<br />

Le macchine utilizzate debbono<br />

possedere, funzionanti, tutti i dispositivi<br />

di sicurezza previsti dalla legge<br />

e debbono essere mantenute in effi-<br />

Utilizzo degli escavatori:<br />

individuazione e analisi dei rischi<br />

SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

cienza mediante regolare manutenzione.<br />

Le attività di seguito illustrate debbono<br />

intendersi come presidio minimo alla<br />

buona realizzazione in sicurezza delle<br />

diverse fasi di lavorazione.<br />

La valutazione del rischio dovrà essere<br />

opportunamente integrata in relazione<br />

al contesto operativo nel quale si<br />

è chiamati ad operare ed alle caratteristiche<br />

specifiche della macchina.<br />

Si prefigura la necessità di ricorrere<br />

all’utilizzo di Dispositivi di Protezione<br />

Individuale per minimizzare il rischio<br />

residuo a livelli accettabili.<br />

I DPI da considerarsi in via preliminare<br />

per l’operatore macchina sono:<br />

● calzature di sicurezza con suola antisdrucciolo;<br />

● indumenti protettivi (tute);<br />

● otoprotettori (se si tiene lo sportello<br />

aperto);<br />

● guanti (manutenzione);<br />

● occhiali protettivi o Visiera (manutenzione);<br />

I DPI da considerarsi in via preliminare<br />

per l’operatore ausiliario a terra sono:<br />

● casco di sicurezza;<br />

● calzature di sicurezza;<br />

● indumenti protettivi (tute);<br />

● maschere con filtro (se la lavorazione<br />

espone a polveri);<br />

● otoprotettori;<br />

● occhiali protettivi o visiera (scavo e<br />

demolizione). l<br />

l l’operatore deve conoscere bene prestazioni, peso e carico massimo sollevabile dalla macchina<br />

riferite alle condizioni del terreno (piano, compatto, aspro, in pendenza);<br />

l controllare che i percorsi di cantiere siano adeguati e le aree di lavoro siano libere ed idonee per il<br />

transito del mezzo e per la sua stabilità;<br />

l considerare le caratteristiche del terreno in modo complementare rispetto a quelle della macchina;<br />

l variabili controllate dall’operatore come velocità, angolo di attacco delle pendenze, posizione degli<br />

attrezzi e dei bracci operatori sono determinanti per minimizzare il rischio di ribaltamento;<br />

l evitare di raggiungere le condizioni limite ed in genere comportarsi con prudenza: adeguando<br />

velocità e percorsi al terreno ed alle condizioni di visibilità, evitando brusche frenate ed accelerazioni,<br />

l repentini cambi di direzione e senso di marcia;<br />

l usare gli stabilizzatori dove previsto;<br />

l il mezzo può essere utilizzato su terreni in pendenza solo nei limiti indicati dal costruttore;<br />

l in presenza di terreni particolarmente scoscesi ed impervi è consigliabile affidare il mezzo ad<br />

operatori molto esperti;<br />

l il ribaltamento può prodursi anche a causa di irregolarità del percorso, di franamento del fondo<br />

(soprattutto operando presso il ciglio della strada o del piano di manovra) scivolamento;<br />

l su fondi bagnati o fangosi, esecuzione di manovre errate o imprudenti (brusche accelerazioni o<br />

sterzate, carico sbilanciato, velocità eccessiva, ecc.);<br />

l per l’accesso degli autocarri alle zone di carico e scarico è necessario predisporre delle rampe adeguate;<br />

l le macchine movimento terra devono essere dotate di cabina di sicurezza ROPS e/o FOPS. Nel caso del<br />

ribaltamento è necessario però che l’operatore sia allacciato con le cinture di sicurezza. altrimenti verrà<br />

proiettato all’esterno e correrà il rischio di rimanere schiacciato dal mezzo.<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com IX


SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

Rischio Investimento e schiacciamento di persone<br />

Magnitudo Molto grave<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

l verificare l’efficienza dei comandi e in particolare dei dispositivi frenanti;<br />

l controllare l’efficienza del girofaro e dell’avvisatore acustico della retromarcia;<br />

l segnalare l’operatività del mezzo col girofaro;<br />

l prima di utilizzare la macchina bisogna accertarsi dell’esistenza di eventuali impedimenti derivanti<br />

da: ostacoli (in altezza ed in larghezza), limiti d’ingombro, ecc.;<br />

l dal posto di guida deve essere garantita la completa visibilità della zona di lavoro e di spostamento<br />

del mezzo, ciò anche mediante l’ausilio di specchi, dispositivi video, fari e fanali per lavori notturni;<br />

l richiedere l’assistenza di personale a terra per eseguire lavorazioni in spazi ristretti o con visibilità<br />

insufficiente;<br />

l adeguare la velocità ai limiti stabiliti per le diverse zone del cantiere, non superare mai i 15 km/h e<br />

transitare a passo d’uomo nelle vicinanze delle postazioni di lavoro;<br />

l durante le manovre deve essere vietata la presenza delle persone nell’area di lavoro dei mezzi,<br />

mediante idonea segnaletica e delimitazione dell’area. L’operatore (o persona incaricate di ciò) deve<br />

far rispettare tale divieto anche sospendendo il lavoro;<br />

l se vi fosse la necessità di contattare il conducente durante il lavoro, avvicinarsi alla cabina da<br />

posizione visibile all’operatore e solo previo suo cenno di assenso;<br />

l le condizioni del terreno devono permettere il tempestivo arresto della macchina;<br />

l non guidare mai la macchina con scarpe bagnate o unte di olio o grasso.<br />

Rischio Seppellimenti e sprofondamenti<br />

Magnitudo Grave<br />

Misure<br />

l prima di dare inizio alle operazioni di scavo verificare la stabilità e la consistenza del terreno e pro-<br />

di Prevenzione gettare le tratte da realizzare e la pendenza di naturale declivio da rispettare;<br />

e Protezione<br />

l quando l’altezza dal ciglio al piano dello scavo supera 1,5 m è necessario armare le pareti. Negli scavi<br />

con pareti inclinate, le armature non possono realizzarsi con sbatacchi orizzontali, poiché per effetto<br />

della spinta del terreno i relativi puntelli o traversi potrebbero slittare;nel caso di lavori inprossimità di<br />

banchi di terreno particolarmente alti è obbligatorio assicurarsi che le pareti dello scavo siano<br />

puntellate in maniera corretta onde prevenire franamenti;<br />

l vietare l’avvicinamento delle persone al fronte di scavo a mezzo di avvisi e sbarramenti;<br />

l prima di far posizionare i mezzi meccanici verificare la stabilità del terreno e mantenere, di<br />

conseguenza, una adeguata distanza di sicurezza dal ciglio dello scavo.<br />

Rischio<br />

Caduta del carico e di materiale<br />

dall’alto e proiezione di materiale<br />

Magnitudo Grave<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

l all’inizio di ogni turno di lavoro verificare l’integrità delle tubazioni dell’impianto oleodinamico, con<br />

particolare riguardo per quelle flessibili;<br />

l se il braccio escavatore è movimentato da funi verificare periodicamente le condizioni d’usura delle<br />

funi e dei loro dispositivi di trattenuta;<br />

l non sovraccaricare la macchina o le benne;<br />

l non saldarvi ganci o punti di ancoraggio per utilizzarla come apparecchio di sollevamento;<br />

l è vietato passare con la benna sopra persone o posti di lavoro;<br />

l assicurarsi che il carico da trasportare sia sempre ben sistemato sulla macchina. Adottare particolare<br />

prudenza nella guida del mezzo qualora vengono caricati nella benna manufatti od oggetti rotondi<br />

come ad esempio, bidoni contenenti carburanti, oli ecc. Provvedere a fissare con funi o cinghie questi<br />

materiali e procedere a velocità ridotta;<br />

l la caduta di materiale che interessi il posto di guida deve essere impedita da adeguate strutture<br />

(FOPS per caduta dall’alto e TOPS per le penetrazioni laterali) e da altri sistemi idonei (es. autolivellamento<br />

sul sollevamento della benna per i caricatori);<br />

l è tassativamente vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali<br />

depositi siano necessari si deve provvedere alle puntellature;<br />

l le cabina F.G.P.S. (Front Gard Protective Structure), sono progettate e costruite per resistere alla<br />

proiezione frontale (cioè sul parabrezza) di materiale durante il lavoro per il quale la macchina è stata<br />

costruita (sassi, schegge, ecc.). Detta protezione oltre alla blindatura della cabina è indispensabile se la<br />

macchina viene dotata di attrezzatura per lavori speciali, come ad esempio, pinza idraulica, frantumatori,<br />

cesoiatori per demolizioni, ecc.;<br />

l le norme di prevenzione infortuni vietano di compiere lavori di demolizione a spinta, di manufatti<br />

aventi altezza superiore a m 5.<br />

Rischio Cesoiamento e impatto con organi in movimento<br />

Magnitudo Molto grave<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

INSERTO<br />

l gli elementi delle macchine, devono essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza<br />

quando sono fonte di pericolo;<br />

l dal posto di guida non si devono poter raggiungere le ruote, i cingoli o gli organi di lavoro pericolosi<br />

(distanze adeguate, parafanghi, carter, griglie, cabina di protezione);<br />

l non deve essere possibile condurre la macchina, né comandare gli organi lavoratori da posizioni<br />

diverse del posto di guida o da posizioni appositamente predisposte;<br />

X www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


Rischio<br />

l delimitare la zona di lavoro, nel raggio d’azione della macchina è necessario predisporre sbarramenti<br />

e segnaletica di sicurezza;<br />

l è buona norma tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi operativi in movimento;<br />

l non sporgere le gambe o le braccia fuori dalla sagoma della macchina, ne potrebbe derivare un<br />

infortunio grave andando a sbattere contro ostacoli;<br />

l è necessario prestare attenzione alle segnalazioni acustiche e/o luminose ed alla segnaletica di<br />

sicurezza;<br />

l è assolutamente vietato operare manutenzione o pulizia su organi in movimento.<br />

Incendio ed esplosioni<br />

per contatto con servizi interrati<br />

Magnitudo Grave<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

Rischio<br />

l verificare che non vi siano servizi interrati interferenti con l’attività di scavo (gas, luce, acqua, ecc.);<br />

durante il lavoro va tenuta una opportuna distanza di sicurezza dalle linee di servizi pubblici aeree ed<br />

interrate;<br />

l in caso si debba operare in vicinanza di una linea di servizi, contattare preventivamente il gestore per<br />

riconoscere l’esatto posizionamento (in particolare per le linee interrate), per ricevere assistenza<br />

durante l’opera di ricerca ed eventualmente per far disattivare il servizio;<br />

l in caso di contatti con tubazioni del gas, avvisare l’Ente fornitore e la Pubblica <strong>Sicurezza</strong>, allontanare<br />

le persone presenti in zona di pericolo e, per quanto possibile, evitare inneschi;<br />

l in caso di contatto accidentale con linee elettriche interrate, l’addetto alla macchina (se ancora<br />

cosciente) non deve abbandonare il mezzo, né muoversi dalla posizione in cui si trova. Nessuno deve<br />

avvicinarsi alla macchina, né ai cavi; è invece necessario avvisare rapidamente il proprietario della linea<br />

affinché sia subito disattivata la sua alimentazione;<br />

l qualora si debbano eseguire scavi in prossimità di insediamenti che in passato possono essere stati<br />

oggetto di azioni belliche, come stazioni ferroviarie, ponti, caserme, depositi, ecc. occorre eseguire una<br />

“bonifica” preventiva per rilevare la presenza di ordigni bellici interrati.<br />

Elettrocuzione per contatto<br />

con linee elettriche aeree<br />

Magnitudo Molto grave<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

INSERTO<br />

SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

l verificare che nelle vicinanze della zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possano<br />

interferire con le manovre del mezzo;<br />

l non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche aeree a distanza minore di m 5, a<br />

meno che non vi sia segnalazione all’esercente le linee elettriche e non si provveda ad una adeguata<br />

protezione per evitare contatti accidentali o pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle linee stesse;<br />

l durante le lavorazioni l’operatore dovrà fare particolare attenzione nel manovrare il braccio o la<br />

benna del mezzo meccanico, per non andare a toccare le linee elettriche aeree.<br />

Rischio Vibrazioni<br />

Magnitudo Media<br />

Misure<br />

l l’esecuzione programmata della manutenzione, la verifica periodica dell’idoneità della macchina e la<br />

di Prevenzione verifica della rumorosità della stessa permettono di intervenire tempestivamente per prevenire il<br />

e Protezione<br />

rischio;<br />

l le attrezzature (sedili, comandi, ecc.) dovranno essere dotate di dispositivi antivibranti (manopole,<br />

ecc.);<br />

l i sedili devono essere ergonomici, regolabili e idonei a ridurre la trasmissione delle vibrazioni;<br />

l una scorretta posizione di guida durante il lavoro può affaticare l’operatore portandolo a compiere<br />

operazioni non corrette;<br />

l il posto di guida ed i comandi devono consentire l’agevole esecuzione di tutte le manovre necessarie<br />

alla guida del mezzo e all’uso degli accessori;<br />

l nei lavori dove vengono impiegate macchine che producono forti vibrazioni, devono essere ridotti i<br />

turni di lavoro.<br />

Rischio Rumore<br />

Magnitudo Media<br />

Misure<br />

l l’esecuzione programmata della manutenzione, la verifica periodica dell’idoneità della macchina e la<br />

di Prevenzione verifica della rumorosità della stessa permettono di intervenire tempestivamente per prevenire il<br />

e Protezione<br />

rischio;<br />

l le macchine movimento terra, devono attestare il livello di emissione rumorosa, secondo il D.L. 27<br />

gennaio 1992, n. 135 e decreto 26 giugno 1998, n. 308;<br />

l controllare che gli sportelli del vano motore siano tutti correttamente chiusi;<br />

l tenere chiusi gli sportelli della cabina di comando. Qualora si tengano i finestrini aperti si dovrà<br />

indossare le cuffie o tappi di protezione auricolare;<br />

l durante le operazioni di demolizione gli assistenti a terra devono allontanarsi a causa dell’eccessivo<br />

rumore e del pericolo di proiezione di schegge e materiali;<br />

l durante le operazioni di sostituzione dei denti della benna utilizzare otoprotettori e occhiali di<br />

sicurezza per eviatare che il rumore e le schegge proiettate dai colpi di mazza necessari all’operazione,<br />

possano ledere l’udito e gli occhi;<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XI


SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

Rischio Uso improprio del mezzo<br />

Magnitudo Grave<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

INSERTO<br />

l la macchina deve essere utilizzata in modo rispondente alle sue caratteristiche, senza subire modificazioni<br />

o essere utilizzata per usi impropri;<br />

l non avviare mai le leve di comando senza conoscere a cosa servono;<br />

l non usare la benna escavatrice come martellone. Non tentare di frantumare rocce o abbattere muri<br />

con la rotazione del mezzo. Non usare la benna per compattare il terreno;<br />

l è assolutamente vietato trasportare persone all’interno della benna su cassoni o altre parti della<br />

macchina non attrezzate per tale scopo;<br />

l è assolutamente vietato utilizzare la benna come postazione di lavoro in quota. Nel caso di<br />

utilizzazione di accessori per il sollevamento di persone (cestelli) le apparecchiature devono essere<br />

omologate ed oggetto di specifici collaudi (ISPESL) e verifiche periodiche (ASL-ARPA);<br />

l è assolutamente vietato l’uso delle macchine come mezzi di sollevamento se questo non è espressamente<br />

previsto dal libretto operativo. Non saldarvi ganci o punti di ancoraggio per utilizzarla come<br />

apparecchio di sollevamento;<br />

l le norme di prevenzione infortuni vietano di utilizzare le macchine movimento terra come apparecchi<br />

di sollevamento se detta funzione non è esplicitamente previsto nel manuale d’uso fornito da<br />

costruttore. Solo in questi casi la macchina è essere dotata di tutti i requisiti tecnici previsti per poter<br />

movimentare e posizionare i carichi sollevati (manufatti) diversi dalla terra. Il manuale d’uso dovrà<br />

indicare, le capacità operative della macchina (tabelle di carico, sbracci ecc.), nonché tutte quelle<br />

precauzioni necessarie alla sua stabilità. L’impianto idraulico dovrà essere dotato di valvole di sicurezza<br />

contro la caduta del carico, in caso di rottura delle tubazioni. La benna e gli altri organi dovranno avere<br />

i dispositivi di aggancio. L’operatore dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal<br />

costruttore e riportate nel manuale di uso. Queste macchine sono soggette alle normative relative agli<br />

apparecchi di sollevamento e ganci, funi ed imbrachi sono soggetti a verifiche trimestrali;<br />

non trasportare materiale sfuso sporgente dalla benna;<br />

l evitare di usare la traslazione del mezzo meccanico come forza di scavo. È vietato utilizzare<br />

l’escavatore per estirpare alberi o ceppi a trazione.<br />

Rischio Scivolamenti e cadute a livello<br />

Magnitudo Media<br />

Misure<br />

l prima di iniziare qualsiasi attività lavorativa bisogna organizzare le aree di lavoro, gli spazi da adibi-<br />

di Prevenzione<br />

re a deposito, gli spazi da destinare alle attrezzature, in maniera tale da consentire tutti gli sposta-<br />

e Protezione<br />

menti sul piano di lavoro in sicurezza;<br />

l il posto di guida deve essere raggiungibile agevolmente ed in piena sicurezza; ciò significa che<br />

devono essere predisposti punti di presa per la mani (maniglie, corrimani) e punti di appoggio con<br />

superficie antiscivolo per i piedi (scalini, grigliati, barre sporgenti, ribaltine, ecc.);<br />

pulire sempre dal grasso od olio le maniglie o gli scalini di accesso alla cabina;<br />

l l’accesso alle macchine deve avvenire con l’operatore rivolto verso la macchina;<br />

l non salire o scendere se la macchina in movimento: attendere sempre che essa sia ferma;<br />

l non usare le leve di comando in cabina come maniglia da afferrare per scendere o salire;<br />

l si sono verificati gravi infortuni a causa di accaduti contatti durante la caduta con leve e pedali di<br />

comando, se tali contatti avvengono quando il motore è in moto determinano infatti il pericoloso<br />

movimento della macchina o del braccio. Per prevenire tali casi è indispensabile che la macchina sia<br />

corredata da un dispositivo di sicurezza (barre guardacorpo imbottite, cintura di sicurezza dotata di<br />

interblocco, ecc.) che impedisca il funzionamento del motore e blocchi in modo certo la macchina se<br />

l’addetto non è al posto di guida;<br />

l non ammettere a bordo del mezzo altre persone.<br />

Rischio Urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamento<br />

Magnitudo Media<br />

Misure<br />

l delimitare la zona di lavoro;<br />

di Prevenzione<br />

l nelle fasi di inattività abbassare il braccio della benna;<br />

e Protezione<br />

l operare la manutenzione e i tagliandi di revisione secondo le indicazioni fornite dal produttore;<br />

l è assolutamente vietato operare manutenzione o pulizia su organi in movimento;<br />

l nel caso si adoperi aria compressa per la pulizia ed il lavaggio della macchina, si devono utilizzare<br />

pressioni di esercizio basse (max 2 atmosfere) ed utilizzare al caso, gli occhiali o le visiere protettive.<br />

Ribaltamento durante le operazioni di salita e discesa<br />

Rischio<br />

del mezzo dal carrellone<br />

Magnitudo Grave<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

l situazioni di elevato pericolo si verificano durante il carico e scarico dagli autocarri, per caduta dalla<br />

rampa o per cedimenti di rampe improvvisate;<br />

l si raccomanda di porsi su terreno piano e compatto;<br />

l utilizzare solamente rampe certificate con portata superiore al peso del mezzo, di sistemarle con<br />

accortezza e di bloccare l’autocarro (marcia e freno a mano);<br />

l il conduttore deve avvicinarsi lentamente alle rampe per la salita dell’escavatore sul pianale del<br />

carrellone. Il braccio deve essere tenuto nella direzione di marcia;<br />

l salire con il mezzo lentamente sulle rampe;<br />

XII www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


Rischio<br />

Ribaltamento durante le operazioni di salita e discesa<br />

del mezzo dal carrellone<br />

Magnitudo Grave<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

INSERTO<br />

SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

l quando i cingoli durante la salita del mezzo raggiungono il baricentro dell’escavatore, adagiare<br />

con molta cautela la parte inferiore della benna sul pianale del carrellone;<br />

l adagiare lentamente e con cautela i cingoli alzando il braccio dell’escavatore e poi avanzare sul<br />

pianale fino a raggiungere la posizione definitiva;<br />

l legare con le apposite catene tutte le parti mobili della macchina (braccio, benna ecc.). Nel caso di<br />

mezzi gommati, apporre dei blocchi sotto le coperture. Alzare verticalmente le rampe e fissarle;<br />

l situazioni di elevato pericolo si verificano durante il carico e scarico dagli autocarri, per caduta<br />

dalla rampa o per cedimenti di rampe improvvisate;<br />

l si raccomanda di porsi su terreno piano e compatto;utilizzare solamente rampe certificate con<br />

portata superiore al peso del mezzo, di sistemarle con accortezza e di bloccare l’autocarro (marcia e<br />

freno a mano);<br />

l il conduttore deve avvicinarsi lentamente alle rampe per la salita dell’escavatore sul pianale del<br />

carrellone. Il braccio deve essere tenuto nella direzione di marcia;<br />

l salire con il mezzo lentamente sulle rampe;<br />

l quando i cingoli durante la salita del mezzo raggiungono il baricentro dell’escavatore, adagiare<br />

con molta cautela la parte inferiore della benna sul pianale del carrellone;<br />

l adagiare lentamente e con cautela i cingoli alzando il braccio dell’escavatore e poi avanzare sul<br />

pianale fino a raggiungere la posizione definitiva;<br />

l legare con le apposite catene tutte le parti mobili della macchina (braccio, benna ecc.). Nel caso di<br />

l mezzi gommati, apporre dei blocchi sotto le coperture. Alzare verticalmente le rampe e fissarle;<br />

nelle operazioni di discesa avanzare lentamente con il mezzo;<br />

l se cingolato scendere lentamente con i cingoli lungo le rampe di carico, fin tanto che si raggiunge<br />

il baricentro del mezzo e posizionare la benna a terra. Adagiare lentamente e con cautela i cingoli<br />

sulle rampe alzando il braccio di escavazione. Quando i cingoli sono sulle rampe, scendere<br />

lentamente fino a raggiungere il terreno circostante ed allontanarsi dal carrellone.<br />

Rischio Contatto con oli minerali e derivati<br />

Magnitudo Media<br />

Misure<br />

l per la pulizia degli organi meccanici non vanno mai utilizzati liquidi infiammabili come gasolio,<br />

di Prevenzione nafta, benzina, ecc., ma appositi liquidi detergenti non infiammabili e non tossici;<br />

e Protezione<br />

l non disperdere oli o altri liquidi inquinanti nell’ambiente;<br />

l prima di intervenire su parti dell’impianto oleodinamico della macchina verificare che la pressione<br />

sia nulla. Le fughe di fluido sotto pressione anche se pressoché invisibilipossono avere la forza<br />

sufficiente per ferire gli operatori nelle vicinanze (300 bar);<br />

l prima di procedere alla verifica delle perdite è molto importante proteggere le mani con guanti e<br />

gli occhi con occhiali di sicurezza provvisti di visiera.<br />

Rischio Incendio, durante il rifornimento<br />

Magnitudo Media<br />

Misure<br />

l il carburante dovrà essere trasportato in recipienti adeguati, dotati delle prescritte etichettature;<br />

di Prevenzione quando si effettua il rifornimento di carburante o la ricarica delle batterie, è da evitare accurata-<br />

e Protezione<br />

mente la presenza di fiamme libere o la produzione di scintille;<br />

l durante i rifornimenti di carburante, spegnere i motori e non fumare;<br />

non disperdere oli o altri liquidi inquinanti nell’ambiente.<br />

Rischio Polvere<br />

Magnitudo Media<br />

Misure<br />

l quando la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all’inumidimento del<br />

di Prevenzione<br />

materiale stesso;<br />

e Protezione<br />

l gli operatori esposti a rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi, devono essere<br />

muniti di maschere respiratorie o altri dispositivi idonei.<br />

Rischio Rischi indotti dalle caratteristiche del terreno<br />

Magnitudo Grave<br />

Misure<br />

l accertarsi sempre prima di iniziare il lavoro che l’area di appoggio di ruote e cingoli sia sufficiente-<br />

di Prevenzione<br />

mente solida e atta a sostenere il peso del mezzo meccanico;<br />

e Protezione<br />

l disporsi con l’asse longitudinale del mezzo meccanico sempre perpendicolarmente al fronte di scavo,<br />

per poter arretrare velocemente in caso di franamento del terreno;<br />

l non scavare eccessivamente la base delle pareti degli scavi. Il materiale sovrastante potrà cadere improvvisamente<br />

sul mezzo stesso danneggiandolo o addirittura seppellendolo;<br />

l non tentare di usare la massa del mezzo meccanico come forza addizionale di scavo;<br />

l adottare particolari precauzioni qualora si lavori in prossimità di fossati, trincee e scarpate;<br />

l se possibile si deve lavorare sempre con i cingoli del mezzo operanti sulla riva del torrente o fiume.<br />

Nella eventualità che il letto del torrente sia pianeggiante ed il corso dell’acqua lento, può essere consentito<br />

il suo attraversamento e/o il lavoro del mezzo meccanico all’interno dell’acqua, purché l’altezza<br />

di guado non superi il centro del rullo motore e di rinvio del cingolo;<br />

l qualora si intenda procedere al guado del corso d’acqua, si deve tenere in considerazione l’andamento<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XIII


SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

irregolare che può avere il fondo del letto, per evitare che il mezzo meccanico finisca sommerso dall’acqua;<br />

l in caso di maltempo. Precipitazioni o rischio di piena per attività atmosferiche in loco o a monte dell’area<br />

di lavoro si deve abbandonare immediatamente l’alveo del fiume e i terreni di esondazione;<br />

dovendo spostarsi con l’escavatore su un pendio nella direzione della salita, il braccio deve essere<br />

tenuto disteso in avanti, con la benna sufficientemente sollevata da terra, in modo da poter superare<br />

eventuali ostacoli sul terreno;<br />

l dovendo spostarsi con l’escavatore su un pendio nella direzione della discesa, il braccio deve essere<br />

tenuto disteso in avanti, con la benna sufficientemente sollevata da terra, in modo da poter superare<br />

eventuali ostacoli sul terreno;<br />

l non tentare di superare ostacoli eccessivi con i cingoli. Il mezzo potrebbe impennarsi e cadere violentemente<br />

in avanti o lateralmente, provocando danni alla struttura e al conduttore;<br />

l fare particolare attenzione durante il lavoro o trasferendo l’escavatore, alla rotazione della torretta.<br />

Questa potrebbe andare a sbattere contro delle strutture danneggiandole o danneggiando il mezzo<br />

stesso;<br />

l qualora si operi con il mezzo in spazi ristretti o dovendo transitare attraverso portoni di ingresso o<br />

strutture delimitate, manovrare con cautela e prudenza;<br />

l dovendo operare con il mezzo meccanico nelle gallerie, assicurarsi sempre che i fari e i dispositivi di<br />

segnalazione (girofaro e cicalino di retromarcia) siano efficienti.<br />

Rischio Rischi indotti dall’abbandono del mezzo<br />

Magnitudo Media<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

INSERTO<br />

l si devono predisporre adeguate aree per il parcheggio di automezzi e macchine operatrici;<br />

il terreno deve garantire il fermo durante la sosta;<br />

l posizionare la macchina nelle zone di sosta previste, abbassare la benna a terra, posizionare la<br />

macchina nelle zone di sosta previste, abbassare la benna a terra, inserire il blocco dei comandi e<br />

azionare il freno di stazionamento;<br />

l quando si abbandona la cabina di guida inserire il dispositivo di blocco dei comandi;<br />

l prima di lasciare la cabina si deve applicare il freno di stazionamento e abbassare al suolo la benna,<br />

arrestare il motore e asportare la chiave di accensione;<br />

l l’operatore deve stazionare il mezzo possibilmente su un terreno pianeggiante. Se ciò fosse inevitabile,<br />

è necessario affondare i denti della benna nel terreno e applicare dei blocchi sotto le ruote o cingoli;<br />

l non stazionare il mezzo meccanico, a fine turno o giornata lavorativa, negli argini o alvei dei corsi<br />

d’acqua.<br />

Rischio Rischi indotti da malfunzionamenti<br />

Magnitudo Bassa<br />

Misure<br />

di Prevenzione<br />

e Protezione<br />

l segnalare tempestivamente eventuali anomalie o guasti di funzionamento o situazioni pericolose;<br />

l operare la manutenzione e i tagliandi di revisione secondo le indicazioni fornite dal produttore.<br />

XIV www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com 6 gennaio 2004 - N. 1


INSERTO<br />

SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

Check list per lavorare in sicurezza con gli escavatori<br />

Prima di iniziare il turno di lavoro verificare le condizioni del mezzo q<br />

● Controllare che i percorsi di cantiere siano adeguati e le aree di lavoro siano libere ed idonee per il transito del mezzo e<br />

per la sua stabilità<br />

q<br />

● Effettuare un controllo visivo di tutto il mezzo, eventualmente compiendo un giro completo q<br />

● Esaminare attentamente tutta la struttura osservando eventuali danni strutturali evidenti q<br />

● Provvedere alla pulizia periodica del mezzo meccanico, compresi i cingoli e le ruote q<br />

● Verificare lo stato di usura dei cingoli, controllare il loro stato di conservazione e l’esatta tensione delle catenarie q<br />

● Se il mezzo è gommato verificare lo stato di usura delle coperture, togliendo eventuali schegge metalliche o altro<br />

materiale rimasto incastrato nelle gomme, e controllarne la pressione<br />

q<br />

● Controllare che non vi siano trafilamenti o perdite di olio motore, pistoni, rotture ecc. q<br />

● Verificare che non vi siano manomissioni dei carter di protezione e dei sistemi di sicurezza q<br />

● Provvedere alla lubrificazione delle varie parti secondo quanto prescritto dal costruttore nel libretto d’uso e manutenzione<br />

(es. ingrassare gli spinotti)<br />

q<br />

● Verificare il livello del carburante nel serbatoio, l’acqua del radiatore e l’olio motore q<br />

Impianto idraulico q<br />

● Controllare che non vi siano trafilamenti o perdite di olio idraulico q<br />

● Controllare lo stato di usura delle tubazioni idrauliche q<br />

● Controllare il livello dell’olio idraulico q<br />

● Controllare l’efficienza del dispositivo di attacco del martello o della pinza q<br />

Cabina di guida q<br />

● Liberare la cabina di guida da qualunque oggetto o materiale non pertinente o necessario al servizio q<br />

● Regolare opportunamente la posizione del sedile e gli specchietti retrovisori, in modo da ottenere la massima confortevolezza<br />

di guida ed agibilità dei comandi<br />

q<br />

● Verificare che i dispositivi antivibranti installati siano attivi ed in perfetto ordine q<br />

● Verificare l’efficienza degli impianti, del motore e dell’insonorizzazione q<br />

Dispositivi di segnalazione q<br />

● Controllare l’efficienza del segnalatore acustico q<br />

● Controllare l’efficienza del segnalatore luminoso q<br />

● Controllare l’efficienza dello stop q<br />

● Controllare l’efficienza dei fari e dei segnalatori di posizione q<br />

Prima di iniziare il turno di lavoro provare a vuoto il regolare funzionamento di tutte le leve di comando q<br />

● Verificare l’efficienza dei comandi q<br />

● Sollevare e abbassare il braccio escavatore q<br />

● Effettuare una rotazione completa con il braccio q<br />

● Effettuare una breve marcia in avanti e indietro q<br />

● Provare i freni q<br />

● Verificare l’efficienza dei dispositivi di arresto d’emergenza q<br />

Durante il lavoro q<br />

● Adottare tutte le misure di sicurezza e precauzioni prescritte dal manuale d’uso della macchina q<br />

● Verificare che sia garantita una buona visibilità dall’abitacolo q<br />

● Verificare che le linee elettriche aeree o eventuali sottoservizi, nella zona di lavoro, non interferiscano con operazioni e<br />

manovre della macchina<br />

q<br />

● Seguire le istruzioni di guida per il suo corretto utilizzo q<br />

● Segnalare il mezzo in movimento mediante girofaro q<br />

● Osservare le istruzioni nell’effettuare le operazioni di carico e scarico dei materiali q<br />

● Usare gli stabilizzatori quando previsto q<br />

● Considerare attentamente la morfologia del terreno q<br />

● Verificare che i tratti da percorrere siano idonei a garantire la stabilità del mezzo q<br />

● Richiedere l’aiuto di persone a terra per manovre difficili q<br />

● Mantenere a distanza adeguata il personale durante la lavorazione q<br />

● Allontanare il personale che si dovesse trovare all’interno degli spazi operativi della macchina q<br />

● Delimitare la zona di lavoro e interdire l’accesso agli operatori in prossimità della zona di lavoro della pinza idraulica o del<br />

martello demolitore<br />

q<br />

6 gennaio 2004 - N. 1 www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com XV


SICUREZZA DELLE MACCHINE<br />

Articolo<br />

INSERTO<br />

● Rispettare le capacità massime di carico consentite dalla benna in uso q<br />

● Non superare i limiti di velocità stabiliti e in cantiere procedere a passo d’uomo q<br />

● Non attuare ed impedire qualsiasi utilizzo improprio della macchina q<br />

● Trasportare materiali con la benna abbassata q<br />

● Non sollevare e trasportare persone q<br />

● Durante i rifornimenti è obbligatorio spegnere il motore e non fumare q<br />

● Mantenere chiusi gli sportelli della cabina e vietare la salita a bordo di altre persone q<br />

● Rispettare i regolamenti locali in merito alle ore di silenzio q<br />

● Utilizzare i dispositivi di protezione individuale e collettivi q<br />

● Se la lavorazione o la macchina sottopongono l’operatore a vibrazioni intense e/o prolungate predisporre turni di lavoro<br />

brevi intervallati da pause o con turnazione dei lavoratori<br />

q<br />

● Durante le pause di lavoro ricordarsi di bloccare i comandi prima di spegnere il motore q<br />

● Durante le fasi di inattività abbassare il braccio operatore della macchina q<br />

● Sospendere immediatamente il lavoro in caso di gravi anomalie di funzionamento q<br />

● Segnalare appena possibile al preposto eventuali difetti di funzionamento ed eventuali incidenti verificatisi q<br />

● Non attendere la fine del proprio turno di lavoro per segnalare quanto sopra q<br />

Al termine del turno di lavoro q<br />

● Verificare l’efficienza dei comandi e degli impianti prima di parcheggiare il mezzo q<br />

● Parcheggiare la macchina nei posti prestabiliti, assicurandosi della stabilità del mezzo, con la benna a terra, il freno di<br />

stazionamento inserito e il dispositivo di blocco dei comandi inserito<br />

q<br />

● Pulire il mezzo e gli organi di comando. È assolutamente vietato operare manutenzione o pulizia su organi in movimento q<br />

● Non disperdere oli o altri liquidi inquinanti nell’ambiente q<br />

● Nel caso si adoperi aria compressa per la pulizia ed il lavaggio della macchina, si devono utilizzare pressioni di esercizio<br />

basse (max 2 atmosfere)<br />

q<br />

● Durante le operazioni di sostituzione dei denti della benna utilizzare otoprotettori e occhiali di sicurezza per evitare che il<br />

rumore e le schegge proiettate dai colpi di mazza necessari all’operazione, possano ledere l’udito e gli occhi<br />

q<br />

● Segnalare eventuali guasti di funzionamento q<br />

● Per la pulizia degli organi meccanici non vanno mai utilizzati liquidi infiammabili come gasolio, nafta, benzina, ecc., ma<br />

appositi liquidi detergenti non infiammabili e non tossici<br />

q<br />

● Se l’escavatore ha il braccio movimentato da funi verificare periodicamente le condizioni d’usura delle funi e dei loro<br />

dispositivi di trattenuta<br />

q<br />

● Eseguire il ciclo di manutenzione e pulizia come descritto nel manuale q<br />

● Conservare la macchina utensile in perfetta efficienza q<br />

Esem, nell’ambito di un progetto quadro settoriale di “Formazione Continua per il settore edile”, approvato e<br />

cofinanziato dalla Regione Lombardia, ha organizzato alcune attività formative riservate alle imprese lombarde.<br />

I corsi, completamente gratuiti, sono rivolti ai lavoratori dipendenti, ai collaboratori con contratto di<br />

collaborazione coordinata e continuativa, ai rappresentanti ed agenti, ai titolari e soci d’impresa. Tra le azioni<br />

promosse:<br />

Azione 4 - Operatore macchine movimento terra<br />

È un corso riservato ad operai edili sprovvisti di un’esperienza specifica nella conduzione di macchine movimento<br />

terra. Nel corso si prevedono esercitazioni pratiche per simulazioni delle fondamentali operazioni normalmente<br />

eseguite in cantiere. Si affronterà il tema della prevenzione infortuni sia nell’utilizzo delle macchine, che<br />

nella fase della manutenzione ordinaria. Le macchine, dotate anche di livello laser, che verranno utilizzate<br />

sono: terna, mini pala, escavatore, pala. Al termine del corso è previsto il rilascio del patentino Esem. Durata:<br />

80 ore - Quando: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12 marzo 2004 (dalle ore 8,00 alle ore 17,00) - Dove: Esem, Via Don<br />

Calabria, 16 - Milano.<br />

Azione 5 - Conduzione gru automontante<br />

È un corso rivolto ad operai edili sprovvisti di un’esperienza specifica. Si illustrano e simulano le principali<br />

tecniche di sollevamento, e il funzionamento dei principali organi meccanici, delle apparecchiature elettriche e<br />

dei sistemi di sicurezza della gru. Durante il corso saranno affrontati anche i temi legati alla prevenzione<br />

infortuni quali: installazione e manutenzione della gru, le corrette realizzazioni delle imbracature e la corretta<br />

manutenzione delle stesse. Al termine del corso è previsto il rilascio del patentino Esem. Durata: 40 ore -<br />

Quando: 1 a edizione 12, 13, 14, 15, 16 gennaio 2004 (dalle ore 8,00 alle ore 17,00); 2 a edizione 12, 19, 20, 21, 22<br />

gennaio 2004 (dalle ore 8,00 alle ore 17,00) - Dove: Esem, Via Don Calabria, 16 - Milano.<br />

Per ricevere l’elenco completo dei corsi e ulteriori informazioni contattare: Gaetano Dammicco o<br />

Salvatore Ranieri, Tel. 0240070217, Fax 02406728, info@esem.mi.it, www.esem.mi.it<br />

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