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Modello Organizzativo D.lgs 231/2001 - Carraro Drive Tech

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<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. - <strong>Modello</strong> di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A.<br />

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E<br />

CONTROLLO<br />

ex Decreto Legislativo 8 GIUGNO <strong>2001</strong>, n. <strong>231</strong><br />

approvato dal Consiglio di Amministrazione<br />

in data 10 settembre 2012


<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. - <strong>Modello</strong> di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

INDICE<br />

DEFINIZIONI.................................................................................................... 5<br />

PREMESSA ..................................................................................................... 7<br />

PARTE GENERALE ........................................................................................ 8<br />

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> .................................................. 8<br />

1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione .............................. 8<br />

1.2 Il <strong>Modello</strong> organizzativo come forma di esonero dalla responsabilità ......... 9<br />

1.3 L‟apparato sanzionatorio per l‟Ente .......................................................... 10<br />

1.4 Le Linee Guida di Confindustria ............................................................... 11<br />

2 LA SCELTA DELLA SOCIETA‟ E L‟APPROCCIO METODOLOGICO<br />

ADOTTATO ............................................................................................... 11<br />

2.1 La scelta della Società ............................................................................. 11<br />

2.2 I passi logici e le fasi per la redazione e implementazione del <strong>Modello</strong> .... 12<br />

2.2.1 Impostazione e avvio del progetto ............................................... 12<br />

2.2.2 Analisi della documentazione e individuazione preliminare delle<br />

aree potenzialmente a rischio ..................................................................... 12<br />

2.2.3 Effettuazione delle attività di risk assessment ............................. 12<br />

2.2.4 Svolgimento delle attività di risk assessment e individuazione delle<br />

criticità (Gap Analysis) ................................................................................ 12<br />

2.2.5 Individuazione di soluzioni volte al superamento delle criticità<br />

rilevate (Action Plan) .................................................................................. 12<br />

2.2.6 Risk assessment in materia di salute e sicurezza sul lavoro........ 12<br />

2.2.7 Risk assessment in materia di criminalità informatica .................. 12<br />

2.2.8 Risk Assessment in materia di reati ambientali ........................... 12<br />

2.2.9 Definizione del <strong>Modello</strong> di Organizzazione, Gestione e Controllo 12<br />

3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI<br />

<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. ......................................................................... 12<br />

3.1 Finalità e struttura del <strong>Modello</strong> ................................................................. 12<br />

3.2 Natura del <strong>Modello</strong> e rapporti con il Codice Etico ..................................... 13<br />

3.3 Destinatari del <strong>Modello</strong> ............................................................................ 13<br />

3.4 Adozione, modifiche ed integrazioni del <strong>Modello</strong> ...................................... 13<br />

3.5 Ruolo di indirizzo della capogruppo ......................................................... 13<br />

4 ORGANISMO DI VIGILANZA .................................................................... 14<br />

4.1 Identificazione dell‟OdV ........................................................................... 14<br />

4.2 Modalità di nomina dell‟OdV e durata in carica ........................................ 14<br />

4.3 Cause di ineleggibilità, motivi e poteri di revoca ....................................... 14<br />

4.4 Funzioni dell‟OdV e modalità operative .................................................... 14<br />

4.5 Funzioni di indirizzo e coordinamento dell‟Organismo di Vigilanza di<br />

<strong>Carraro</strong> S.p.A. rispetto agli Organismi delle altre Società del Gruppo ...... 16<br />

4.6 Obblighi di informazione verso l‟Organismo di Vigilanza .......................... 17<br />

4.7 Reporting dell‟OdV ................................................................................... 19<br />

4.8 Conservazione della documentazione ..................................................... 19<br />

5 DIFFUSIONE DEL MODELLO .................................................................. 19<br />

5.1 Attività informativa ................................................................................... 19<br />

5.2 Formazione del personale........................................................................ 19<br />

6 SISTEMA DISCIPLINARE ......................................................................... 20


<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. - <strong>Modello</strong> di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

6.1 Violazioni del <strong>Modello</strong> .............................................................................. 20<br />

6.2 Violazioni del <strong>Modello</strong> da parte dei dipendenti e relative misure .............. 22<br />

6.3 Violazioni del <strong>Modello</strong> da parte dei dirigenti e relative misure .................. 24<br />

6.4 Misure nei confronti dei membri dell‟Organo Dirigente, del Collegio<br />

Sindacale e dei membri dell‟ODV ............................................................ 25<br />

6.5 Misure nei confronti dei Consulenti, collaboratori, agenti, Appaltatori ....... 26<br />

PARTE SPECIALE ........................................................................................ 27<br />

7 CARATTERISTICHE, STRUTTURA E OBIETTIVI DELLA PARTE<br />

SPECIALE ................................................................................................. 27<br />

7.1 Principi generali di comportamento .......................................................... 27<br />

8 LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO ......... 28<br />

8.1 Sistema organizzativo .............................................................................. 28<br />

8.2 Sistema autorizzativo ............................................................................... 28<br />

8.3 Processo decisionale ............................................................................... 28<br />

8.4 Controllo di gestione e flussi finanziari ..................................................... 28<br />

9 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ............................. 28<br />

9.1 Fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione .......................... 28<br />

9.2 Processi Sensibili ..................................................................................... 30<br />

9.3 Regole di condotta ................................................................................... 30<br />

10 REATI SOCIETARI E IN TEMA DI MARKET ABUSE ............................... 40<br />

10.1 Fattispecie di reato societario .................................................................. 40<br />

10.2 Processi Sensibili ..................................................................................... 42<br />

10.3 Regole di condotta ................................................................................... 42<br />

11. REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ................... 49<br />

11.1 Le fattispecie di reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro .................. 49<br />

11.2 Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul<br />

lavoro ...................................................................................................... 50<br />

11.3 Regole di condotta generali ..................................................................... 51<br />

11.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili alla gestione dei<br />

rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro ...................................... 52<br />

12. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO,<br />

BENI ED UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA ...................................... 56<br />

12.1 Le fattispecie di reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni<br />

ed utilità di provenienza illecita ................................................................ 56<br />

12.2 Processi Sensibili ........................................................................................ 56<br />

12.3 Regole di condotta generali ......................................................................... 56<br />

12.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche nei Processi in esame ............ 57<br />

13. REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA ................................................ 58<br />

13.1 Le fattispecie di reati di criminalità informatica ............................................. 58<br />

13.2 Processo di gestione della sicurezza informatica ......................................... 61<br />

13.3 Regole di condotta generali ......................................................................... 62<br />

13.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili alla gestione dei<br />

rischi in materia di sicurezza informatica ................................................. 62<br />

14. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA ................................................ 63<br />

14.1 Le fattispecie di reati di criminalità organizzata ............................................ 63<br />

14.2 Processi Sensibili ........................................................................................ 65<br />

14.3 Regole di condotta generali ......................................................................... 65<br />

14.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche nei Processi in esame ............ 66


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15. REATI DI FALSO IN MATERIA DI MARCHI, BREVETTI E SEGNI<br />

DISTINTIVI ................................................................................................ 68<br />

15.1 Le fattispecie di reato di falso in materia di marchi, brevetti e segni<br />

distintivi ................................................................................................... 68<br />

15.2 Processi Sensibili ........................................................................................ 69<br />

15.3 Regole di condotta generali ......................................................................... 69<br />

15.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche nei Processi in esame ............ 70<br />

16. REATI CONTRO L‟INDUSTRIA E IL COMMERCIO ................................ 71<br />

16.1 Le fattispecie di reato contro l‟industria e il commercio ................................ 71<br />

16.2 Processi Sensibili ........................................................................................ 72<br />

Gestione del processo di ricerca, sviluppo e produzione ............................... 72<br />

16.3 Regole di condotta generali ......................................................................... 72<br />

16.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche nei Processi in esame ............ 73<br />

17. REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D‟AUTORE ................................. 75<br />

17.1 Le fattispecie di reato in violazione del diritto d‟autore ................................. 75<br />

17.2 Processi Sensibili ........................................................................................ 78<br />

17.3 Regole di condotta generali ......................................................................... 78<br />

17.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche nei Processi in esame ............ 79<br />

18. REATI IN TEMA DI AMBIENTE ............................................................... 80<br />

18.1 Le fattispecie di reati in tema ambientale ................................................. 80<br />

18.2 Processo di gestione dei rischi in materia ambientale .............................. 83<br />

18.3 Regole di condotta generali ..................................................................... 84<br />

18.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili alla gestione dei<br />

rischi in materia di tutela ambientale........................................................ 84<br />

ALLEGATI ...................................................................................................... 86


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DEFINIZIONI<br />

“Appaltatori” Convenzionalmente si intendono tutti gli appaltatori<br />

di opere o di servizi ai sensi del codice civile,<br />

nonché i subappaltatori, i somministranti, i lavoratori<br />

autonomi che abbiano stipulato un contratto con la<br />

Società e di cui questa si avvale nei Processi<br />

Sensibili.<br />

“CCNL” il Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro.<br />

“Consulenti” i soggetti che agiscono in nome e/o per conto di<br />

<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. sulla base di un mandato<br />

o di un altro rapporto di collaborazione.<br />

“Decreto” il Decreto Legislativo n. <strong>231</strong> dell‟8 giugno <strong>2001</strong>.<br />

“Delega” l‟atto interno di attribuzione di funzioni e compiti<br />

nell‟ambito dell‟organizzazione aziendale.<br />

“Destinatari” tutti i soggetti cui è rivolto il <strong>Modello</strong> e, in particolare:<br />

gli organi societari ed i loro componenti, i dipendenti<br />

e i collaboratori (ivi compresi i lavoratori a progetto),<br />

gli agenti della Società, i Consulenti, gli Appaltatori<br />

nonché i membri dell‟Organismo di Vigilanza, in<br />

quanto non appartenenti alle categorie<br />

summenzionate.<br />

“<strong>Modello</strong>” il modello di organizzazione, gestione e controllo<br />

previsto dal Decreto, adottato da <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong><br />

S.p.A. e rappresentato dal presente documento e<br />

dagli Allegati, che ne costituiscono parte integrante.<br />

“OdV” l‟Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto.<br />

“Operazioni Sensibili” l‟insieme di attività di particolare rilevanza svolte da<br />

<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. nell‟ambito dei Processi<br />

Sensibili.<br />

“Organo Dirigente” il Consiglio di Amministrazione della Società.<br />

“Procura” il negozio giuridico unilaterale con cui la Società<br />

attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti<br />

dei terzi.<br />

“Processo Sensibile” l‟insieme di attività ed operazioni aziendali<br />

organizzate al fine di perseguire un determinato<br />

scopo o gestire un determinato ambito aziendale di<br />

<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A., in aree potenzialmente a<br />

rischio di commissione di uno o più reati previsti dal<br />

Decreto, così come elencate nella Parte Speciale<br />

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del <strong>Modello</strong>, indicate anche genericamente e<br />

complessivamente come area/e a rischio.<br />

“Process Owner” il soggetto che per posizione organizzativa ricoperta<br />

o per le attività svolte è maggiormente coinvolto nel<br />

Processo Sensibile di riferimento o ne ha maggiore<br />

visibilità.<br />

“Reati” le fattispecie di reato considerate dal Decreto.<br />

“Società” <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A.<br />

“Società del Gruppo” tutte le società appartenenti al Gruppo facente capo<br />

a <strong>Carraro</strong> S.p.A., la quale le controlla ai sensi<br />

dell‟art. 2359 c.c.


<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. - <strong>Modello</strong> di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

PREMESSA<br />

Il Consiglio di Amministrazione di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. (di seguito anche la<br />

“Società” o “<strong>Carraro</strong>”), nella riunione del 10 settembre 2012 ha approvato per la<br />

prima volta il “<strong>Modello</strong> di organizzazione, gestione e controllo” ai sensi del<br />

Decreto Legislativo 8 giugno <strong>2001</strong> n. <strong>231</strong>, recante la “Disciplina della<br />

responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle<br />

associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell‟art. 11 della Legge<br />

29 settembre 2000, n. 300”.<br />

Contestualmente all‟adozione del <strong>Modello</strong>, il Consiglio di Amministrazione ha<br />

nominato uno specifico organismo, denominato Organismo di Vigilanza, a cui ha<br />

conferito i compiti di vigilanza e controllo previsti dal Decreto medesimo.<br />

Un ulteriore aggiornamento ed integrazione del predetto risk assessment veniva<br />

compiuto anche nel corso del 2011 e 2012, al fine di giungere ad un<br />

adeguamento del <strong>Modello</strong> in considerazione delle fattispecie di reato inserite nel<br />

Decreto con diversi interventi legislativi, che hanno condotto alla estensione della<br />

responsabilità amministrativa degli enti ai reati di criminalità organizzata (art. 24<br />

ter del Decreto), ai reati di falso in materia di marchi e brevetti (art. 25 bis del<br />

Decreto), ai reati contro l‟industria ed il commercio (art. 25 bis 1 del Decreto), ai<br />

reati in violazione del diritto d‟autore (art. 25 novies del Decreto), al reato di<br />

induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci<br />

all‟Autorità Giudiziaria (art. 25 decies del Decreto), ai reati ambientali (art. 25<br />

undecies del Decreto).<br />

A seguito di detti aggiornamenti la Società è giunta all‟adozione del <strong>Modello</strong>, nella<br />

versione attuale, in data 10 settembre 2012.<br />

Il presente documento si struttura in una Parte Generale e in una Parte Speciale.<br />

Nella Parte Generale sono riportati brevemente i contenuti del Decreto, sono<br />

definiti l‟Organismo di Vigilanza, le funzioni ed i poteri ad esso attribuiti e<br />

delineato il relativo flusso informativo ed è riportato il Sistema Disciplinare<br />

adottato dalla Società.<br />

Nella Parte Speciale sono più nello specifico descritti i Processi Sensibili e le<br />

misure ed i presidi previsti dalla Società onde prevenire il rischio di commissione<br />

delle diverse famiglie di reato contemplate dal Decreto.<br />

Parte integrante del <strong>Modello</strong> sono considerati gli Allegati di volta in volta<br />

richiamati nel testo del documento stesso.<br />

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<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. - <strong>Modello</strong> di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

PARTE GENERALE<br />

1 IL DECRETO LEGISLATIVO N. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

1.1 Caratteristiche fondamentali ed ambito di applicazione<br />

Con l‟entrata in vigore del Decreto Legislativo 8 giugno <strong>2001</strong>, n. <strong>231</strong>, recante<br />

“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle<br />

società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica” è stata introdotta<br />

nel nostro ordinamento una responsabilità in sede penale (formalmente<br />

qualificata come responsabilità “amministrativa”) degli enti.<br />

Il legislatore italiano si è in questo modo conformato ad una serie di<br />

provvedimenti internazionali che richiedevano una maggiore responsabilità degli<br />

enti che fossero coinvolti nella commissione di alcuni tipi di illecito aventi<br />

rilevanza penale.<br />

La normativa in questione prevede una responsabilità degli enti che si aggiunge a<br />

quella delle persone fisiche che hanno materialmente realizzato l‟illecito e che<br />

sorge qualora determinati reati siano commessi nell‟interesse o a vantaggio<br />

dell‟ente, in Italia o all‟estero, da parte di:<br />

Pag. 8 di 86<br />

persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di<br />

direzione della Società, o di una sua unità organizzativa dotata di<br />

autonomia finanziaria e funzionale, nonché da parte di persone che<br />

esercitano anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso (i c.d.<br />

soggetti apicali);<br />

da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti<br />

soggetti apicali.<br />

I destinatari della normativa sono ai sensi del Decreto: gli enti forniti di personalità<br />

giuridica e le società e associazioni anche prive di personalità giuridica. Sono<br />

espressamente sottratti all‟ambito di applicabilità del Decreto: lo Stato, gli enti<br />

pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici, nonché gli enti che<br />

svolgono funzioni di rilievo costituzionale.<br />

Il Decreto si applica in relazione sia a reati commessi in Italia sia a quelli<br />

commessi all‟estero, purché l‟ente abbia nel territorio dello Stato Italiano la sede<br />

principale e nei confronti dello stesso non proceda lo Stato del luogo in cui è stato<br />

commesso il reato.<br />

Per quel che concerne i reati per la commissione dei quali è prevista una<br />

responsabilità degli enti, il Decreto prende in considerazione reati commessi nei<br />

rapporti con la Pubblica Amministrazione, i reati societari, i reati di falsità in<br />

monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, i reati commessi con<br />

finalità di terrorismo o di eversione dell‟ordine democratico, i reati contro la<br />

personalità individuale ed infine i reati di abuso di informazioni privilegiate e di<br />

manipolazione del mercato, nonché i reati transnazionali disciplinati dalla Legge<br />

n. 146/2006.<br />

omissis


<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. - <strong>Modello</strong> di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

La Legge 18 Marzo 2008, n. 48, ha introdotto nel corpus del D.Lgs. n. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

l‟art. 24 bis, estendendo così la responsabilità degli enti anche ai reati informatici<br />

previsti dai seguenti articoli del Codice Penale:<br />

615 ter (accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico);<br />

615 quater (detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi<br />

informatici o telematici);<br />

615 quinquies (diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi<br />

informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o<br />

telematico);<br />

617 quater (intercettazione, impedimento o interruzione illecita di<br />

comunicazioni informatiche o telematiche);<br />

617 quinquies (istallazione di apparecchiature atte ad intercettare,<br />

impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche);<br />

635 bis (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici);<br />

635 ter (danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici<br />

utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica<br />

utilità);<br />

635 quater (danneggiamento di sistemi informatici o telematici);<br />

635 quinquies (danneggiamento di sistemi informatici o telematici di<br />

pubblica utilità);<br />

491 bis (falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia<br />

probatoria);<br />

640 quinquies (frode informatica del certificatore di firma elettronica).<br />

La Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza<br />

pubblica”, ha introdotto i reati in materia di criminalità organizzata, di cui al nuovo<br />

art. 24 ter, tra i quali l‟associazione a delinquere (art. 416 c.p.) e l‟associazione di<br />

tipo mafioso (art. 416 bis c.p.).<br />

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e<br />

l‟internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ha introdotto<br />

nel Decreto i reati di falso in materia di marchi e brevetti, di cui al novellato art. 25<br />

bis (artt. 473 c.p. e 474 c.p.), i reati contro l‟industria ed il commercio, di cui al<br />

nuovo art. 25 bis.1 e i reati in materia di violazione della legge sul diritto d‟autore,<br />

di cui al nuovo art. 25 novies.<br />

La Legge 3 Agosto 2009, n. 116, di ratifica ed esecuzione della Convenzione<br />

ONU contro la corruzione adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31<br />

ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, ha introdotto il reato di induzione a non<br />

rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all‟Autorità Giudiziaria, di<br />

cui al nuovo art. 25 decies.<br />

Infine, il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121, in vigore dal 16 agosto 2011, ha<br />

esteso il regime della responsabilità amministrativa degli enti ai reati ambientali<br />

(art. 25 undecies)<br />

omissis<br />

1.2 Il <strong>Modello</strong> organizzativo come forma di esonero dalla<br />

responsabilità<br />

Il Decreto prevede che l‟ente non risponda dei reati commessi dai soggetti c.d.<br />

apicali qualora dimostri:<br />

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di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del<br />

fatto, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della<br />

specie di quelli verificatisi;<br />

di aver affidato a un organismo dell‟ente dotato di autonomi poteri di<br />

iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento e<br />

l‟osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento;<br />

che le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i<br />

suddetti Modelli di organizzazione e di gestione;<br />

che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell‟organismo<br />

su indicato.<br />

Per i reati commessi da soggetti non in posizione apicale l‟ente è responsabile<br />

solo qualora la commissione del reato sia stata resa possibile dall‟inosservanza<br />

degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso è esclusa l‟inosservanza degli<br />

obblighi di direzione o vigilanza se, prima della commissione del reato, l‟ente ha<br />

adottato ed efficacemente attuato un <strong>Modello</strong> di organizzazione, gestione e<br />

controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.<br />

omissis<br />

Inoltre, con specifico riferimento alla materia della salute e sicurezza sul luogo di<br />

lavoro, si deve ricordare che l‟art. 30 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, stabilisce<br />

che il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente<br />

della responsabilità amministrativa degli enti di cui al Decreto, deve essere<br />

adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per<br />

l‟adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:<br />

al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature,<br />

impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;<br />

alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di<br />

prevenzione e protezione conseguenti;<br />

alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,<br />

gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei<br />

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;<br />

alle attività di sorveglianza sanitaria;<br />

alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;<br />

alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle<br />

istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;<br />

alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;<br />

alle periodiche verifiche dell‟applicazione e dell‟efficacia delle procedure<br />

adottate.<br />

omissis<br />

1.3 L’apparato sanzionatorio per l’Ente<br />

Il Decreto prevede che per gli illeciti sopra descritti agli enti possano essere<br />

applicate sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive, possa essere disposta la<br />

pubblicazione della sentenza e la confisca del prezzo o del profitto del reato.


<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. - <strong>Modello</strong> di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Le sanzioni pecuniarie si applicano qualora un ente commetta uno degli illeciti<br />

previsti dal Decreto. Esse vengono applicate per quote in un numero non inferiore<br />

a cento né superiore a mille (l‟importo di una quota va da un minimo di € 258,22<br />

ad un massimo di € 1.549,37) e possono variare da un minimo di € 25.822,00 ad<br />

un massimo di € 1.549.370,00.<br />

omissis<br />

Le sanzioni interdittive possono essere applicate solo in relazione ai reati per i<br />

quali sono espressamente previste dal Decreto, qualora ricorra almeno una delle<br />

seguenti condizioni:<br />

Pag. 11 di 86<br />

l‟ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato<br />

commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti<br />

all‟altrui direzione quando la commissione del reato è stata determinata o<br />

agevolata da gravi carenze organizzative;<br />

in caso di reiterazione degli illeciti.<br />

Le sanzioni interdittive applicabili agli enti ai sensi del Decreto sono:<br />

omissis<br />

l‟interdizione dall‟esercizio dell‟attività, con conseguente sospensione o<br />

revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali allo<br />

svolgimento della stessa;<br />

la sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali<br />

alla commissione dell‟illecito;<br />

il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per<br />

ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;<br />

l‟esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e<br />

l‟eventuale revoca di quelli già concessi;<br />

il divieto di pubblicizzare beni o servizi.<br />

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta con la<br />

sentenza di condanna la confisca del prezzo o del profitto del reato nonché la<br />

pubblicazione della sentenza di condanna, in presenza di una sanzione<br />

interdittiva, a spese dell‟ente.<br />

omissis<br />

2 LA SCELTA DELLA SOCIETA’ E L’APPROCCIO METODOLOGICO<br />

ADOTTATO<br />

2.1 La scelta della Società<br />

<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. in quanto appartenente al Gruppo <strong>Carraro</strong> è sottoposta<br />

all‟attività di indirizzo e supporto esercitata dalla capogruppo ed è tenuta ad<br />

osservare le disposizioni/policy emanate dalla stessa nel quadro delle attività di<br />

governo delle proprie partecipate.


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In virtù dell‟attività di indirizzo svolta da <strong>Carraro</strong> S.p.A., nonostante il Decreto non<br />

imponga l‟adozione di un <strong>Modello</strong> di organizzazione, gestione e controllo, <strong>Carraro</strong><br />

<strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. ha ritenuto indispensabile provvedere in tal senso al fine di<br />

garantire un comportamento eticamente condiviso e perseguire il rispetto dei<br />

principi di legittimità, correttezza e trasparenza nello svolgimento dell‟attività<br />

aziendale.<br />

A detti valori la Società ha, infatti, improntato la propria gestione aziendale anche<br />

al fine di ottenere importanti riflessi sul piano dell‟immagine, ossia l‟attitudine ad<br />

essere pubblicamente riconosciuta come Società affidabile, corretta e<br />

socialmente responsabile.<br />

Inoltre la scelta di adottare un <strong>Modello</strong> di organizzazione, gestione e controllo<br />

corrisponde all‟esigenza di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. di perseguire la propria<br />

missione nel rispetto rigoroso dell‟obiettivo di creazione di valore per i propri<br />

azionisti e di rafforzare le competenze nazionali e internazionali nei diversi settori<br />

di business.<br />

<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. ha quindi deciso di avviare un progetto di analisi ed<br />

adeguamento alle esigenze espresse dal Decreto dei propri strumenti<br />

organizzativi, di gestione e controllo, al fine di adottare il proprio <strong>Modello</strong>, ritenuto,<br />

oltre che un valido strumento di sensibilizzazione di tutti coloro che operano per<br />

conto della Società affinché tengano comportamenti corretti e lineari<br />

nell‟espletamento delle proprie attività, un imprescindibile mezzo di prevenzione<br />

contro il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.<br />

omissis<br />

3 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI<br />

<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A.<br />

3.1 Finalità e struttura del <strong>Modello</strong><br />

omissis<br />

Il <strong>Modello</strong> predisposto da <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. si fonda pertanto su un<br />

sistema strutturato ed organico di procedure nonché di attività di controllo che<br />

nella sostanza:<br />

individuano le aree/i processi di possibile rischio nell‟attività aziendale<br />

vale a dire quelle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che<br />

siano commessi i Reati;<br />

definiscono un sistema normativo interno, finalizzato alla prevenzione dei<br />

Reati, nei quali sono tra l‟altro ricompresi:<br />

o un Codice Etico, che esprime gli impegni e le responsabilità etiche<br />

nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dai<br />

dipendenti, amministratori e collaboratori a vario titolo della<br />

Società;<br />

o un sistema di deleghe, poteri e di procure per la firma di atti<br />

aziendali che assicuri una chiara e trasparente rappresentazione<br />

del processo di formazione e di attuazione delle decisioni;<br />

o delle procedure formalizzate, tese a disciplinare le modalità operative<br />

nelle aree a rischio;<br />

trovano il proprio presupposto in una struttura organizzativa coerente con<br />

le attività aziendali, volta ad ispirare e controllare la correttezza dei<br />

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<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. - <strong>Modello</strong> di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

omissis<br />

Pag. 13 di 86<br />

comportamenti, garantendo una chiara ed organica attribuzione dei<br />

compiti, applicando una giusta segregazione delle funzioni, assicurando<br />

che gli assetti voluti della struttura organizzativa siano realmente attuati,<br />

attraverso:<br />

o un organigramma formalmente definito, chiaro ed adeguato<br />

all‟attività da svolgere;<br />

o un sistema di deleghe di funzioni interne e di procure a<br />

rappresentare la Società verso l‟esterno che assicuri una chiara e<br />

coerente segregazione delle funzioni;<br />

individuano i processi di gestione e controllo delle risorse finanziarie nelle<br />

attività a rischio;<br />

attribuiscono all‟OdV il compito di vigilare sul funzionamento e<br />

sull‟osservanza del <strong>Modello</strong> e di proporne l‟aggiornamento.<br />

3.2 Destinatari del <strong>Modello</strong><br />

Le prescrizioni del <strong>Modello</strong> sono indirizzate agli organi societari ed ai loro<br />

componenti, ai dipendenti ed ai collaboratori (ivi compresi i lavoratori a progetto),<br />

agli agenti della Società, ai Consulenti, agli Appaltatori nonché ai membri<br />

dell‟OdV, in quanto non appartenenti alle categorie summenzionate.<br />

I soggetti ai quali il <strong>Modello</strong> è rivolto sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte<br />

le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza<br />

che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Società.<br />

La Società condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge,<br />

dalle previsioni del <strong>Modello</strong>, anche qualora il comportamento sia realizzato<br />

nell‟interesse della Società ovvero con l‟intenzione di arrecare ad essa un<br />

vantaggio.<br />

omissis<br />

3.3 Ruolo di indirizzo della capogruppo<br />

<strong>Carraro</strong> S.p.A. raccomanda l‟adozione da parte delle singole Società del Gruppo<br />

di un proprio modello organizzativo, compatibilmente con la realtà locale e sulla<br />

base di direttive all‟uopo emanate dalla Società.<br />

E‟ rimessa alla responsabilità degli organi amministrativi delle singole Società del<br />

Gruppo la valutazione e l‟eventuale adozione di un proprio modello organizzativo,<br />

di gestione e controllo.<br />

<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. ha preso come riferimento il <strong>Modello</strong> di <strong>Carraro</strong> S.p.A.<br />

adattandolo alla singola realtà, in particolar modo alle specifiche aree/attività a<br />

rischio individuate in sede di risk assessment.<br />

<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. ha provveduto ad istituire il proprio Organismo di<br />

Vigilanza, come previsto all‟art. 6, 1° comma, lettera b, del Decreto, con tutte le<br />

relative attribuzioni di competenze e responsabilità. A tale riguardo si rimanda a


<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. - <strong>Modello</strong> di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

quanto previsto al paragrafo 4.5 in tema di rapporti tra OdV delle Società del<br />

Gruppo e OdV di <strong>Carraro</strong> S.p.A..<br />

4 ORGANISMO DI VIGILANZA<br />

4.1 Identificazione dell’OdV<br />

In base al Decreto, l‟organismo che deve vigilare sul funzionamento e<br />

sull‟osservanza del <strong>Modello</strong> deve essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e<br />

controllo.<br />

Sulla base di questo presupposto e delle indicazioni contenute nelle Linee Guida<br />

di Confindustria, l‟Organo Dirigente di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. ha ritenuto<br />

opportuno costituire un organo monocratico cui attribuire il ruolo di OdV.<br />

In particolare, tale organo monocratico si identifica con il Responsabile della<br />

Funzione Internal Audit di <strong>Carraro</strong> S.p.A..<br />

Le riflessioni formulate alla luce della tipologia e delle peculiarità della Società<br />

portano a ritenere che la composizione dell‟OdV sopra descritta garantisca<br />

completezza di professionalità ed esperienze, nonché di continuità d‟azione.<br />

omissis<br />

Le attività poste in essere dall‟OdV non possono essere sindacate da alcun altro<br />

organismo o struttura aziendale, fermo restando che l‟Organo Dirigente è in ogni<br />

caso chiamato a svolgere un‟attività di vigilanza sull‟adeguatezza del suo<br />

intervento, in quanto responsabile ultimo del funzionamento e dell‟efficacia del<br />

<strong>Modello</strong>.<br />

omissis<br />

L‟OdV deve:<br />

Pag. 14 di 86<br />

4.4 Funzioni dell’OdV e modalità operative<br />

vigilare sull‟osservanza del <strong>Modello</strong> da parte dei soggetti destinatari;<br />

vigilare sull‟efficacia e adeguatezza del <strong>Modello</strong> in relazione alla struttura<br />

aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei reati;<br />

proporre all‟Organo Dirigente un aggiornamento del <strong>Modello</strong> laddove si<br />

riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate<br />

condizioni aziendali, normative o di contesto esterno.<br />

All‟OdV non spettano compiti operativi o poteri decisionali, neppure di tipo<br />

impeditivo, relativi allo svolgimento delle attività della Società.<br />

L‟OdV deve inoltre operare:<br />

ex-ante (adoperandosi, e.g., per la formazione ed informazione del<br />

personale);<br />

continuativamente (attraverso l‟attività di monitoraggio, di vigilanza, di<br />

revisione e di aggiornamento);


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Pag. 15 di 86<br />

ex-post (analizzando cause, circostanze che abbiano portato alla<br />

violazione delle prescrizione del <strong>Modello</strong> o alla commissione del reato).<br />

Per un efficace svolgimento delle predette funzioni, all‟Organismo di Vigilanza<br />

sono affidati i seguenti compiti e poteri:<br />

verificare periodicamente la mappa delle aree a rischio al fine di garantire<br />

l‟adeguamento ai mutamenti dell‟attività e/o della struttura aziendale;<br />

raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al<br />

<strong>Modello</strong>;<br />

verificare periodicamente l‟effettiva applicazione delle procedure aziendali<br />

di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia;<br />

verificare l‟adozione degli interventi a soluzione delle criticità in termini di<br />

sistemi di controllo interno rilevate in sede di risk assessment (Action<br />

Plan), di cui ai paragrafi 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7 e 2.2.8;<br />

effettuare periodicamente verifiche su operazioni o atti specifici posti in<br />

essere nell‟ambito dei Processi Sensibili;<br />

condurre indagini interne (anche esaminando le eventuali segnalazioni<br />

provenienti dagli organi di controllo, Autorità o da qualsiasi dipendente) e<br />

svolgere attività ispettiva per accertare presunte violazioni delle<br />

prescrizioni del <strong>Modello</strong>;<br />

verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il<br />

sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il<br />

potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di<br />

rappresentanza conferiti;<br />

monitorare l‟adeguatezza del sistema disciplinare, previsto per i casi di<br />

violazione delle regole definite dal <strong>Modello</strong>, in termini di proporzionalità e<br />

gradualità della sanzione rispetto all‟infrazione;<br />

coordinarsi con le altre funzioni aziendali, nonché con gli altri organi di<br />

controllo (in primis la Società di Revisione e il Collegio Sindacale), anche<br />

attraverso apposite riunioni, per il monitoraggio delle attività rilevanti ai fini<br />

del <strong>Modello</strong>, per l‟individuazione di nuove aree a rischio e per la<br />

valutazione di adeguatezza dei controlli esistenti;<br />

coordinarsi con i responsabili delle funzioni aziendali al fine di promuovere<br />

la conoscenza (ad esempio con l‟organizzazione di corsi di formazione)<br />

del <strong>Modello</strong> e per la predisposizione della relativa documentazione;<br />

proporre all‟Organo Dirigente i criteri di valutazione per l‟identificazione<br />

delle Operazioni Sensibili.<br />

A tal fine l‟Organismo di Vigilanza avrà facoltà di:<br />

a) accedere ad ogni e qualsiasi documento aziendale rilevante per lo<br />

svolgimento delle proprie funzioni ai sensi del Decreto;<br />

b) richiedere alle diverse strutture aziendali, anche di vertice, le<br />

informazioni ritenute necessarie per l‟assolvimento dei propri<br />

compiti;<br />

c) effettuare verifiche periodiche sulla base di un proprio piano di<br />

attività o anche interventi non programmati in detto piano, ma,<br />

comunque, ritenuti necessari all‟espletamento dei propri compiti.


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Nello svolgimento delle proprie funzioni, l‟OdV avrà comunque la facoltà di<br />

ricorrere al supporto di collaboratori, quali Consulenti e/o in soggetti appartenenti<br />

a qualsiasi funzione aziendale della Società, che di volta in volta si rendesse utile<br />

coinvolgere per il perseguimento dei fini specificati.<br />

I collaboratori dell‟OdV, su indicazione dell‟OdV stesso, possono, anche<br />

individualmente, procedere alle attività di vigilanza ritenute opportune per il<br />

funzionamento e l‟osservanza del <strong>Modello</strong>.<br />

I soggetti appartenenti ad una funzione aziendale, nell‟espletamento dell‟incarico<br />

loro conferito in qualità di collaboratori dell‟OdV, sono esonerati dallo svolgimento<br />

delle proprie mansioni, e rispondono, gerarchicamente e funzionalmente,<br />

esclusivamente all‟OdV.<br />

L‟OdV si è dotato di un proprio Regolamento che ne assicura l‟organizzazione e<br />

gli aspetti di funzionamento quali, e.g. le modalità di convocazione e<br />

verbalizzazione delle proprie adunanze, le modalità di deliberazione, la<br />

risoluzione dei conflitti d‟interesse e le modalità di modifica o revisione del<br />

regolamento stesso.<br />

Inoltre l‟OdV potrà avere momenti di incontro/confronto con il Collegio Sindacale;<br />

la Società di Revisione contabile; il Dirigente Preposto alla redazione dei<br />

documenti contabili e societari; gli attori rilevanti in materia di sistema di controllo<br />

interno; con gli attori rilevanti in materia di sistema di gestione della sicurezza e<br />

salute sul luogo di lavoro e di gestione ambientale.<br />

omissis<br />

4.5 Funzioni di indirizzo e coordinamento dell’Organismo di Vigilanza di<br />

<strong>Carraro</strong> S.p.A. rispetto agli Organismi delle altre Società del<br />

Gruppo<br />

Tenuto conto di quanto previsto al paragrafo 3.5 “Ruolo di indirizzo della<br />

capogruppo” l‟OdV di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A.:<br />

potrà avvalersi, nell‟espletamento del compito di vigilare sul funzionamento e<br />

l‟osservanza del <strong>Modello</strong>, delle risorse allocate presso l‟OdV di <strong>Carraro</strong><br />

S.p.A., nel rispetto dei vincoli di riservatezza;<br />

dovrà informare l‟OdV di <strong>Carraro</strong> S.p.A. nello svolgimento delle sue funzioni<br />

in caso di sospetta violazione del <strong>Modello</strong> che possa avere rilevanza anche<br />

per il <strong>Modello</strong> della capogruppo.<br />

Ferma restando la responsabilità dell‟OdV istituito presso la Società in merito allo<br />

svolgimento dei rispettivi compiti di vigilanza sull‟attuazione e l‟aggiornamento del<br />

<strong>Modello</strong>, l‟Organismo della capogruppo può svolgere funzione di indirizzo e di<br />

impulso per l‟attività dell‟OdV stesso, sempre nel rispetto dell‟autonomia delle<br />

singole Società.<br />

In particolare l‟OdV di <strong>Carraro</strong> S.p.A. potrà intervenire:<br />

Pag. 16 di 86<br />

emanando linee guida sui principi e le modalità da seguire<br />

nell‟effettuazione delle attività di vigilanza e controllo sull‟attuazione<br />

del <strong>Modello</strong> della Società;<br />

formulando proposte di modifica ed aggiornamento del <strong>Modello</strong> della<br />

Società sulla base delle esperienze maturate nel corso dello<br />

svolgimento della propria attività di vigilanza;


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Pag. 17 di 86<br />

effettuando congiuntamente con l‟OdV della Società particolari azioni<br />

di controllo su quest‟ultima nelle aree di attività a rischio, con<br />

possibilità di accedere direttamente alla documentazione rilevante;<br />

segnalando violazioni del <strong>Modello</strong> della Società;<br />

richiedendo ove ritenuto opportuno documentazione relativa al<br />

reporting all'Organo Dirigente effettuata dall'OdV della controllata.<br />

4.6 Obblighi di informazione verso l’Organismo di Vigilanza<br />

Al fine di agevolare l‟attività di vigilanza sull‟effettività e sull‟efficacia del <strong>Modello</strong>,<br />

l‟OdV è destinatario di:<br />

“Segnalazioni di violazione”, ovvero segnalazioni relative a violazioni,<br />

presunte o effettive, del <strong>Modello</strong> (di seguito Segnalazioni);<br />

“Segnalazioni informative”, ovvero informazioni utili e necessarie allo<br />

svolgimento dei compiti di vigilanza affidati all‟OdV stesso (di seguito<br />

Informazioni);<br />

“Segnalazioni di operazioni sensibili”, ovvero segnalazioni di<br />

determinate operazioni come più oltre definite.<br />

Deve essere permesso all‟OdV di accedere ad ogni tipo di informazione utile al<br />

fine dello svolgimento della sua attività. Ne deriva di converso l‟obbligo per l‟OdV<br />

di mantenere segrete tutte le informazioni acquisite.<br />

Tutti i Destinatari del <strong>Modello</strong> dovranno tempestivamente segnalare all‟OdV casi<br />

di violazione, anche presunta, del <strong>Modello</strong>. Tali Segnalazioni dovranno essere<br />

sufficientemente precise e circostanziate e riconducibili ad un definito evento o<br />

area: si precisa che tali Segnalazioni potranno riguardare qualsiasi ambito<br />

aziendale rilevante ai fini dell‟applicazione del D.Lgs. n. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> e del <strong>Modello</strong><br />

vigente. Si precisa altresì che è facoltà anche dei Rappresentanti dei Lavoratori<br />

per la sicurezza, laddove tale funzione non sia svolta da un soggetto rientrante tra<br />

i Destinatari del <strong>Modello</strong>, di inviare tali Segnalazioni all‟OdV.<br />

omissis<br />

In ogni caso al fine di agevolare le attività di vigilanza che gli competono, l‟OdV<br />

deve ottenere tempestivamente le Informazioni ritenute utili a tale scopo, tra cui, a<br />

titolo esemplificativo, ancorché non esaustivo:<br />

le criticità o anomalie riscontrate dalle funzioni aziendali nell‟attuazione del<br />

<strong>Modello</strong>;<br />

i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da<br />

qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche<br />

nei confronti di ignoti, per i Reati;<br />

le comunicazioni interne ed esterne riguardanti qualsiasi fattispecie che<br />

possa essere messa in collegamento con ipotesi di Reato di cui al Decreto<br />

(e.g. provvedimenti disciplinari avviati/attuati nei confronti di dipendenti);<br />

le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di<br />

procedimento giudiziario per i Reati;


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le commissioni di inchiesta o le relazioni interne dalle quali emergano<br />

responsabilità per le ipotesi di Reato di cui al Decreto;<br />

le notizie relative ai procedimenti disciplinari svolti con riferimento a<br />

violazioni del <strong>Modello</strong> e alle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i<br />

provvedimenti verso i dipendenti) ovvero dei provvedimenti di<br />

archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;<br />

le notizie relative a cambiamenti dell‟assetto organizzativo;<br />

notizie relative a cambiamenti organizzativi dei ruoli chiave in materia di<br />

sicurezza e salute sul luogo di lavoro (e.g. cambiamenti in merito a ruoli,<br />

compiti e soggetti delegati alla tutela dei lavoratori);<br />

gli aggiornamenti del sistema delle deleghe e delle procure (ivi incluso il<br />

sistema poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul lavoro);<br />

modifiche al sistema normativo in materia di sicurezza e salute sul luogo<br />

di lavoro;<br />

le eventuali comunicazioni della Società di Revisione riguardanti aspetti<br />

che possono indicare gravi e significative carenze nel sistema dei controlli<br />

interni, fatti censurabili, rilievi sul bilancio della Società;<br />

qualsiasi incarico conferito o che si intende conferire alla Società di<br />

Revisione o a società ad esse collegate, diverso da quello concernente la<br />

revisione del bilancio o il controllo contabile;<br />

il calendario delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del<br />

Collegio Sindacale;<br />

audit periodici di verifica a cura dell‟RSPP o di un consulente esterno<br />

incaricato dal Datore di Lavoro;<br />

l‟aggiornamento delle policies o procedure rilevanti ai fini del <strong>Modello</strong>.<br />

Tali Informazioni devono essere fornite da parte dei responsabili delle funzioni<br />

aziendali, secondo la propria area di competenza, all‟OdV.<br />

Al fine di agevolare l‟accesso da parte dell‟OdV al maggior numero possibile di<br />

informazioni, la Società garantisce la tutela di qualunque segnalante contro ogni<br />

forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, fatti salvi gli obblighi di<br />

legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente<br />

e/o in mala fede.<br />

L‟OdV valuterà le Segnalazioni ricevute con discrezionalità e responsabilità,<br />

provvedendo ad indagare anche ascoltando l‟autore della Segnalazione e/o il<br />

responsabile della presunta violazione, motivando per iscritto la ragione<br />

dell‟eventuale autonoma decisione di non procedere e dandone comunque<br />

comunicazione all‟Organo Dirigente nell‟ambito del processo di reporting (si<br />

rimanda sul tema al successivo paragrafo 4.7).<br />

Inoltre, al fine di consentire il monitoraggio da parte dell‟OdV delle attività di<br />

particolare rilevanza (Operazioni Sensibili) svolte nell‟ambito delle aree/processi a<br />

rischio, di cui ai paragrafi 9.2, 10.2, 12.2, 13.2, 14.2, 15.2, 16.2, 17.2 della Parte<br />

Speciale, il Presidente, l‟Amministratore Delegato, i primi e secondi livelli<br />

organizzativi (Direttori di Funzione e Responsabili di business unit) assumono il<br />

ruolo di Process Owner in relazione alle Operazioni Sensibili da loro direttamente<br />

svolte o poste in essere dalla funzione a loro facente capo. I Process Owners:<br />

divengono i soggetti referenti dell‟operazione a rischio;<br />

sono responsabili, in particolare, dei rapporti con le P.A., per le attività con<br />

esse svolte.


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Data la natura trasversale delle aree rilevanti in tema di reati in materia di<br />

sicurezza e salute sul lavoro e in materia ambientale, come meglio esplicitato<br />

nella Parte Speciale del <strong>Modello</strong> al paragrafo 11.2 (in materia di sicurezza e<br />

salute sul lavoro) e al paragrafo 18.2 (in materia ambientale), assumono altresì il<br />

ruolo di Process Owner le seguenti figure organizzative, come definiti dall‟art. 2,<br />

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81:<br />

Pag. 19 di 86<br />

il Datore di lavoro;<br />

il Delegato del Datore di lavoro<br />

i Dirigenti;<br />

il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;<br />

il Medico competente;<br />

il Responsabile legale ambientale;<br />

il Responsabile Gestione Ambientale (RGA) di stabilimento.<br />

Le Operazioni Sensibili debbono essere portate a conoscenza dell‟OdV dai<br />

suddetti Process Owners tramite la compilazione e la trasmissione (con<br />

qualunque mezzo purché sia mantenuta traccia dell‟invio e sia sempre<br />

riconoscibile il mittente) all‟OdV di una Scheda di Informazione (di seguito la<br />

“Scheda di Informazione”) da aggiornarsi su base periodica (Allegato A).<br />

L‟identificazione delle sopra citate Operazioni Sensibili avviene attraverso criteri<br />

di valutazione definiti dall‟Organo Dirigente, su proposta dell‟OdV, ed ad esso<br />

opportunamente comunicati.<br />

L‟OdV procede a delineare tali parametri in ragione dell‟attività di risk assessment<br />

condotta, valutandone l‟efficacia ai fini dello svolgimento dei propri compiti<br />

nonché la costante coerenza con l‟evoluzione di volumi e significatività delle<br />

attività.<br />

omissis<br />

5 DIFFUSIONE DEL MODELLO<br />

Ai fini dell‟efficacia del <strong>Modello</strong>, è di primaria importanza la piena conoscenza<br />

delle regole di condotta che vi sono contenute sia da parte delle risorse già<br />

presenti nell‟azienda, che di quelle che ne entreranno a fare parte in futuro, con<br />

differente grado di approfondimento a seconda del diverso grado di<br />

coinvolgimento nei Processi Sensibili.<br />

5.1 Attività informativa<br />

omissis<br />

Il <strong>Modello</strong> è inoltre reso disponibile secondo le modalità e gli strumenti che<br />

l‟Organo Dirigente riterrà opportuno adottare, quale, a titolo esemplificativo, la<br />

diffusione nella intranet aziendale del <strong>Modello</strong> stesso.<br />

5.2 Formazione del personale


<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. - <strong>Modello</strong> di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

La formazione del personale ai fini dell‟attuazione del <strong>Modello</strong> è di competenza<br />

dell‟Organo Dirigente che individua le risorse interne od esterne alla Società cui<br />

affidarne l‟organizzazione.<br />

Tali risorse procedono in coordinamento con l‟OdV, che ne valuta l‟efficacia in<br />

termini di pianificazione, contenuti, tempistiche, modalità e identificazione dei<br />

partecipanti anche informando l‟OdV della capogruppo.<br />

La partecipazione alle suddette attività formative da parte dei soggetti individuati<br />

deve essere ritenuta obbligatoria.<br />

La formazione deve fornire informazioni almeno in riferimento: al quadro<br />

normativo di riferimento (D.Lgs. n. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> e Linee Guida di Confindustria); al<br />

<strong>Modello</strong> adottato dalla Società; al Codice Etico della Società; a casi aziendali di<br />

applicazione della normativa; ai presidi e protocolli introdotti a seguito<br />

dell‟adozione del <strong>Modello</strong> stesso.<br />

E‟ prevista una formazione che potrà svolgersi con incontri d‟aula e/o con il<br />

supporto di strumenti informatici.<br />

Della formazione effettuata dovrà essere tenuta puntuale registrazione.<br />

6 SISTEMA DISCIPLINARE<br />

Il Decreto prevede che sia predisposto un “sistema disciplinare idoneo a<br />

sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello” sia per i soggetti<br />

in posizione apicale, sia per i soggetti sottoposti ad altrui direzione e vigilanza.<br />

L‟esistenza di un sistema di sanzioni applicabili in caso di mancato rispetto delle<br />

procedure interne previste dal <strong>Modello</strong> è, infatti, indispensabile per garantire<br />

l‟effettività del <strong>Modello</strong> stesso.<br />

L‟applicazione delle sanzioni in questione deve restare del tutto indipendente<br />

dallo svolgimento e dall‟esito di eventuali procedimenti penali avviati dall‟autorità<br />

giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad<br />

integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del Decreto. Infatti, le regole di<br />

condotta imposte dal <strong>Modello</strong> sono assunte dalla Società in piena autonomia<br />

indipendentemente dal fatto che eventuali condotte possano costituire reato e che<br />

l‟autorità giudiziaria intenda perseguire tale illecito.<br />

omissis<br />

6.1 Violazioni del <strong>Modello</strong><br />

Costituiscono, in generale, violazioni del <strong>Modello</strong>:<br />

1. comportamenti che integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie<br />

di Reato contemplate nel Decreto;<br />

2. comportamenti che, sebbene non configurino uno dei Reati, siano diretti in<br />

modo univoco alla loro commissione;<br />

3. comportamenti non conformi ai principi generali di comportamento<br />

elencati nel successivo paragrafo 7.1, alle procedure richiamate dal<br />

<strong>Modello</strong> o dal Codice Etico;<br />

4. comportamenti non conformi alle disposizioni previste nel <strong>Modello</strong> o<br />

richiamate dal <strong>Modello</strong> e, in particolare:<br />

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in relazione al rischio di commissione di un reato nei confronti della<br />

Pubblica Amministrazione, i comportamenti in violazione delle regole<br />

di condotta elencate nel successivo paragrafo 9.3 della Parte<br />

Speciale;<br />

in relazione al rischio di commissione di un reato societario, i<br />

comportamenti in violazione delle regole di condotta elencate nel<br />

successivo paragrafo 10.3 della Parte Speciale;<br />

in relazione al rischio di violazione delle norme stabilite in materia di<br />

tutela della salute e sicurezza sul lavoro da cui possa derivare l‟evento<br />

di infortunio o della malattia professionale comportanti il reato di<br />

omicidio colposo o di lesioni colpose gravi o gravissime, i<br />

comportamenti in violazione delle regole di condotta generali, dei<br />

principi di controllo e delle prescrizioni specifiche elencate nei<br />

successivi paragrafi 11.3 e 11.4 della Parte Speciale;<br />

in relazione al rischio di commissione di un reato di ricettazione,<br />

riciclaggio e impiego di denaro beni o utilità di provenienza illecita i<br />

comportamenti in violazione delle regole di condotta generali, dei<br />

principi di controllo e delle prescrizioni specifiche elencate nei<br />

successivi paragrafi 12.3 e 12.4 della Parte Speciale;<br />

in relazione al rischio di commissione di un reato di criminalità<br />

informatica i comportamenti in violazione delle regole di condotta<br />

generali, dei principi di controllo e delle prescrizioni specifiche elencate<br />

nei successivi paragrafi 13.3 e 13.4 della Parte Speciale;<br />

in relazione al rischio di commissione di un reato di criminalità<br />

organizzata i comportamenti in violazione delle regole di condotta<br />

generali, dei principi di controllo e delle prescrizioni specifiche elencate<br />

nei successivi paragrafi 14.3 e 14.4 della Parte Speciale;<br />

in relazione al rischio di commissione di un reato di falso in materia di<br />

marchi e brevetti i comportamenti in violazione delle regole di condotta<br />

generali, dei principi di controllo e delle prescrizioni specifiche elencate<br />

nei successivi paragrafi 15.3 e 15.4 della Parte Speciale;<br />

in relazione al rischio di commissione di un reato contro l‟industria ed il<br />

commercio, i comportamenti in violazione delle regole di condotta<br />

generali, dei principi di controllo e delle prescrizioni specifiche elencate<br />

nei successivi paragrafi n. 16.3 e 16.4 della Parte Speciale;<br />

in relazione al rischio di commissione di un reato in violazione del<br />

diritto d‟autore, i comportamenti in violazione delle regole di condotta<br />

generali, dei principi di controllo e delle prescrizioni specifiche elencate<br />

nei successivi paragrafi 17.3 e 17.4 della Parte Speciale;<br />

in relazione al rischio di commissione di un reato ambientale, i<br />

comportamenti in violazione delle regole di condotta generali, dei<br />

principi di controllo e delle prescrizioni specifiche elencate nei<br />

successivi paragrafi 18.3 e 18.4 della Parte Speciale;<br />

5. comportamento non collaborativo nei confronti dell‟OdV, consistente a<br />

titolo esemplificativo e non esaustivo, nella mancata partecipazione senza<br />

giustificato motivo alle visite ispettive programmate dall‟OdV, nella<br />

mancata partecipazione agli incontri di formazione;<br />

6. violazione degli obblighi di informazione verso l‟OdV indicati nel<br />

precedente paragrafo 4.6.<br />

La gravità delle violazioni del <strong>Modello</strong> sarà valutata sulla base delle seguenti<br />

circostanze:<br />

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la presenza e l‟intensità dell‟elemento intenzionale;<br />

la presenza e intensità della condotta negligente, imprudente, imperita;<br />

la presenza e intensità della condotta recidiva;<br />

l‟entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per la Società;<br />

l‟entità del pericolo e/o delle conseguenze della violazione per le persone<br />

destinatarie della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza<br />

sui luoghi di lavoro, nonché per la Società;<br />

la prevedibilità delle conseguenze della condotta in violazione;<br />

i tempi e i modi della violazione;<br />

le circostanze nelle quali la violazione ha avuto luogo.<br />

Qualsiasi provvedimento disciplinare sarà adottato nel rispetto del principio di<br />

gradualità della sanzione e di proporzionalità alla gravità dell‟infrazione.<br />

6.2 Violazioni del <strong>Modello</strong> da parte dei dipendenti e relative misure<br />

La violazione delle singole regole di cui al presente <strong>Modello</strong>, da parte dei<br />

dipendenti soggetti al “CCNL per gli addetti all'industria metalmeccanica privata e<br />

di installazione di impianti”, costituisce illecito disciplinare.<br />

Qualsiasi tipo di violazione delle regole contenute nel <strong>Modello</strong> autorizza l‟OdV a<br />

richiedere alle funzioni aziendali competenti di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A.<br />

l‟irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate e determinata sulla base<br />

della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo<br />

6.1 e del comportamento tenuto prima (e.g. eventuali precedenti violazioni<br />

commesse) e dopo il fatto (e.g. comunicazione all‟OdV dell‟avvenuta irregolarità)<br />

dall‟autore della violazione.<br />

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto<br />

delle procedure previste dall‟articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300<br />

(Statuto dei Lavoratori) delle eventuali normative speciali applicabili, nonché<br />

dell‟art. 23 del citato CCNL - sono quelli previsti dal seguente apparato<br />

sanzionatorio:<br />

a) richiamo verbale;<br />

b) ammonizione scritta;<br />

c) multa non superiore a tre ore di retribuzione oraria calcolata sul minimo<br />

gabellare;<br />

d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni;<br />

e) licenziamento per mancanze ai sensi dell‟art. 25 CCNL.<br />

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione<br />

aziendale competente terrà sempre informato l‟OdV.<br />

In particolare, con riferimento alle violazioni del <strong>Modello</strong> poste in essere dai<br />

dipendenti della Società, si prevede che:<br />

1. incorre nei provvedimenti di richiamo verbale o ammonizione scritta<br />

secondo la gravità della violazione, il dipendente che violi le procedure<br />

interne previste dal presente <strong>Modello</strong> o adotti, nell‟espletamento di attività<br />

nelle aree a rischio, un comportamento in violazione delle prescrizioni del


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<strong>Modello</strong> stesso, purché tale condotta non determini l‟applicazione di<br />

misure previste dal Decreto;<br />

2. incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che violi più volte le<br />

procedure interne previste dal presente <strong>Modello</strong> o adotti più volte,<br />

nell‟espletamento di attività delle aree a rischio, un comportamento in<br />

violazione alle prescrizioni del <strong>Modello</strong> stesso, purché tale condotta non<br />

determini l‟applicazione di misure previste dal Decreto;<br />

3. incorre nel provvedimento di sospensione dal servizio e dalla<br />

retribuzione fino ad un massimo di tre giorni il dipendente che nel<br />

violare le procedure interne previste dal presente <strong>Modello</strong> o adottando<br />

nell‟espletamento di attività nelle aree a rischio un comportamento in<br />

violazione delle prescrizioni dello stesso, arrechi danno alla Società o la<br />

esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni della<br />

stessa, purché tali condotte non siano comunque dirette in modo univoco<br />

alla commissione del Reato o non determinino l‟applicazione di misure<br />

previste dal Decreto;<br />

4. incorre nel provvedimento di licenziamento per mancanze ai sensi<br />

dell’art. 52 del CCNL il dipendente che adotti un comportamento non<br />

conforme alle prescrizioni del presente <strong>Modello</strong> e diretto in modo univoco<br />

al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, nonché il dipendente<br />

che adotti un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni<br />

del presente <strong>Modello</strong>, tale da determinare la concreta applicazione a<br />

carico della Società di misure previste dal Decreto.<br />

Inoltre, con specifico riferimento alle violazioni delle prescrizioni del <strong>Modello</strong><br />

previste in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro:<br />

1. incorre nel provvedimento della multa il lavoratore che violi tali<br />

prescrizioni ingenerando un rischio differenziale 1 di limitata rilevanza ma<br />

che comunque espone la Società ad un più grave rischio di applicazione<br />

di misure previste dal Decreto;<br />

2. incorre nel provvedimento di sospensione dal servizio e dalla<br />

retribuzione fino ad un massimo di tre giorni il dipendente che, nel<br />

violare le procedure interne previste dal presente <strong>Modello</strong> in materia di<br />

tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, abbia adottato un<br />

comportamento in violazione alle prescrizioni del <strong>Modello</strong> stesso<br />

ingenerando un rilevante rischio differenziale tale da esporre la Società<br />

ad un più grave rischio di applicazione di misure previste dal Decreto<br />

(trattasi, e.g., della condotta negligente, imperita od imprudente del<br />

lavoratore durante le attività di formazione e addestramento);<br />

3. incorre nel provvedimento del licenziamento per mancanze ai sensi<br />

dell’articolo 52 del CCNL il lavoratore che adotti un comportamento in<br />

1 Con specifico riferimento alle violazioni di prescrizioni del <strong>Modello</strong> previste in materia di<br />

tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, si precisa che per “rischio<br />

differenziale” si deve intendere il margine di rischio ulteriore rispetto a quello già<br />

individuato in sede di valutazione dei rischi da parte della Società e derivante dal<br />

comportamento del lavoratore.


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violazione alle prescrizioni del presente <strong>Modello</strong> tale da esporre la<br />

Società al rischio concreto ed immediato di applicazione di misure<br />

previste dal Decreto (trattasi, a mero titolo esemplificativo, della condotta<br />

negligente, imprudente od imperita suscettibile di provocare un infortunio<br />

a se stesso ovvero ad altre persone).<br />

6.3 Violazioni del <strong>Modello</strong> da parte dei dirigenti e relative misure<br />

Per quanto attiene alle violazioni delle singole regole di cui al presente <strong>Modello</strong>,<br />

poste in essere dai dirigenti della Società, anche queste costituiscono illecito<br />

disciplinare.<br />

Qualsiasi tipo di violazione delle regole contenute nel <strong>Modello</strong> autorizza l‟OdV a<br />

richiedere alle funzioni aziendali competenti di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A.<br />

l‟irrogazione di una delle sanzioni di seguito elencate e determinata sulla base<br />

della gravità della violazione commessa alla luce dei criteri indicati nel paragrafo<br />

6.1 e del comportamento tenuto prima (e.g. eventuali precedenti violazioni<br />

commesse) e dopo il fatto (e.g. comunicazione all‟OdV dell‟avvenuta irregolarità)<br />

dall‟autore della violazione.<br />

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi dei dirigenti - nel rispetto delle<br />

procedure previste dall‟articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei<br />

Lavoratori), del contratto collettivo e delle eventuali normative speciali applicabili -<br />

sono quelli previsti dal seguente apparato sanzionatorio:<br />

a) censura scritta;<br />

b) sospensione disciplinare;<br />

c) licenziamento per giustificato motivo;<br />

d) licenziamento per giusta causa.<br />

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate, la funzione<br />

aziendale competente terrà sempre informato l‟OdV.<br />

In particolare, con riferimento alle violazioni del <strong>Modello</strong> poste in essere dai<br />

dirigenti della Società, si prevede che:<br />

in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o<br />

comportamentali previste nel <strong>Modello</strong>, il dirigente incorre nella censura<br />

scritta consistente nel richiamo all‟osservanza del <strong>Modello</strong>, la quale<br />

costituisce condizione necessaria per il mantenimento del rapporto<br />

fiduciario con la Società;<br />

in caso di violazione non grave, ma reiterata, di una o più regole<br />

procedurali o comportamentali previste nel <strong>Modello</strong>, il dirigente incorre nel<br />

provvedimento della sospensione disciplinare;<br />

in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o<br />

comportamentali previste nel <strong>Modello</strong> tale da configurare un notevole<br />

inadempimento, il dirigente incorre nel provvedimento del licenziamento<br />

per giustificato motivo;<br />

laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali<br />

previste nel <strong>Modello</strong> sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il<br />

rapporto di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria


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del rapporto di lavoro, il dirigente incorre nel provvedimento del<br />

licenziamento per giusta causa.<br />

Inoltre, per i lavoratori della Società aventi qualifica di dirigente costituisce grave<br />

violazione delle prescrizioni del <strong>Modello</strong>:<br />

l‟inosservanza dell‟obbligo di direzione o vigilanza sui lavoratori<br />

subordinati circa la corretta ed effettiva applicazione del <strong>Modello</strong> stesso.<br />

l‟inosservanza dell‟obbligo di direzione e vigilanza sugli altri lavoratori che,<br />

sebbene non legati alla Società da un vincolo di subordinazione (trattasi,<br />

e.g., di lavoratori autonomi, agenti, Consulenti, collaboratori coordinati e<br />

continuativi etc.), sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del<br />

Dirigente ai sensi dell‟art. 5, 1° comma, lettera b, del D.Lgs. n. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>,<br />

ferma restando la qualificazione del contratto con tali lavoratori.<br />

6.4 Misure nei confronti dei membri dell’Organo Dirigente, del<br />

Collegio Sindacale e dei membri dell’ODV<br />

In caso di violazione del <strong>Modello</strong> da parte di uno o più membri dell‟Organo<br />

Dirigente della Società l‟OdV informerà l‟intero Consiglio di Amministrazione e il<br />

Collegio Sindacale che prenderanno gli opportuni provvedimenti coerentemente<br />

con la gravità della violazione e conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o<br />

dallo Statuto (dichiarazioni nei verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o<br />

convocazione dell‟Assemblea con all‟ordine del giorno adeguati provvedimenti nei<br />

confronti dei soggetti responsabili della violazione, etc.).<br />

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di uno o più membri dell‟Organo<br />

Dirigente della Società, previa delibera del Consiglio di Amministrazione da<br />

adottare con l‟astensione dell‟interessato, e, ove previsto dalla legge e/o dallo<br />

Statuto, con delibera dell‟Assemblea dei soci sono quelli previsti dal seguente<br />

apparato sanzionatorio:<br />

a) richiamo scritto;<br />

b) sospensione temporanea dalla carica;<br />

c) revoca dalla carica.<br />

In particolare, con riferimento alle violazioni del <strong>Modello</strong> poste in essere da uno o<br />

più membri dell‟Organo Dirigente della Società, si prevede che:<br />

in caso di violazione non grave di una o più regole procedurali o<br />

comportamentali previste nel <strong>Modello</strong>, il membro dell‟Organo Dirigente<br />

incorra nel richiamo scritto consistente nel richiamo all‟osservanza del<br />

<strong>Modello</strong>, la quale costituisce condizione necessaria per il mantenimento del<br />

rapporto fiduciario con la Società;<br />

in caso di grave violazione di una o più regole procedurali o<br />

comportamentali previste nel <strong>Modello</strong> tale da configurare un notevole<br />

inadempimento, il membro dell‟Organo Dirigente incorre nel provvedimento<br />

della sospensione temporanea dalla carica;<br />

laddove la violazione di una o più regole procedurali o comportamentali<br />

previste nel <strong>Modello</strong> sia di gravità tale da ledere irreparabilmente il rapporto


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di fiducia, non consentendo la prosecuzione anche provvisoria del rapporto,<br />

il membro dell‟Organo Dirigente incorre nella revoca dalla carica.<br />

Inoltre, per i membri dell‟Organo Dirigente costituisce grave violazione delle<br />

prescrizioni del <strong>Modello</strong>:<br />

l‟inosservanza dell‟obbligo di direzione o vigilanza sui lavoratori<br />

subordinati circa la corretta ed effettiva applicazione del <strong>Modello</strong> stesso.<br />

l‟inosservanza dell‟obbligo di direzione e vigilanza sugli altri lavoratori che,<br />

sebbene non legati alla Società da un vincolo di subordinazione (trattasi,<br />

e.g., di lavoratori autonomi, agenti, Consulenti, collaboratori coordinati e<br />

continuativi etc.), sono comunque soggetti alla direzione e vigilanza del<br />

Organo Dirigente ai sensi dell‟art. 5, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n.<br />

<strong>231</strong>/<strong>2001</strong>, ferma restando la qualificazione del contratto con tali lavoratori.<br />

In caso di violazione del <strong>Modello</strong> da parte dell‟intero Organo Dirigente della<br />

Società, l‟OdV informerà il Collegio Sindacale affinché questo convochi senza<br />

indugio l‟Assemblea dei Soci per gli opportuni provvedimenti.<br />

In caso di violazione del <strong>Modello</strong> da parte di uno o più membri del Collegio<br />

Sindacale della Società, l‟OdV informerà l‟Organo Dirigente il quale prenderà gli<br />

opportuni provvedimenti coerentemente con la gravità della violazione e<br />

conformemente ai poteri previsti dalla legge e/o dallo Statuto (dichiarazioni nei<br />

verbali delle adunanze, richiesta di convocazione o convocazione dell‟Assemblea<br />

con all‟ordine del giorno adeguati provvedimenti nei confronti dei soggetti<br />

responsabili della violazione, etc.).<br />

Qualora l‟Organo Dirigente fosse informato in merito a violazioni del <strong>Modello</strong> da<br />

parte di uno o più membri dell‟OdV, il detto Organo Dirigente provvederà in<br />

collaborazione con il Collegio Sindacale ad assumere le iniziative ritenute più<br />

idonee coerentemente con la gravità della violazione e conformemente ai poteri<br />

previsti dalla legge e/o dallo Statuto.<br />

In particolare, qualora la violazione sia commessa da un componente dell‟OdV<br />

che sia anche un dipendente o dirigente della Società si applicheranno le<br />

sanzioni di cui ai paragrafi 6.2 e 6.3.<br />

In ogni caso, delle sanzioni irrogate e/o delle violazioni accertate il Consiglio di<br />

Amministrazione ed il Collegio Sindacale terranno sempre informato l‟OdV.<br />

6.5 Misure nei confronti dei Consulenti, collaboratori, agenti,<br />

Appaltatori<br />

Ogni violazione posta in essere dai Consulenti, dai collaboratori, dagli agenti e<br />

Appaltatori potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole<br />

contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di collaborazione, la<br />

risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l‟eventuale richiesta di<br />

risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni alla Società, come<br />

nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.


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PARTE SPECIALE<br />

7 CARATTERISTICHE, STRUTTURA E OBIETTIVI DELLA PARTE<br />

SPECIALE<br />

La presente parte speciale fornisce una descrizione delle attività della Società<br />

considerate a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto (c.d. Processi<br />

Sensibili), con attenzione in particolare alle fattispecie di reato astrattamente<br />

configurabili in <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. ed alle modalità di potenziale<br />

commissione.<br />

Più precisamente, tali reati sono stati suddivisi nelle seguenti tipologie:<br />

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Reati contro la Pubblica Amministrazione;<br />

Reati societari e di c.d. Market Abuse;<br />

Reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro;<br />

Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di<br />

provenienza illecita;<br />

Reati informatici;<br />

Reati di Criminalità Organizzata;<br />

Reati di falso in materia di marchi, brevetti e segni distintivi;<br />

Reati contro l‟industria e il commercio;<br />

Reati in violazione del diritto d‟autore;<br />

Reati ambientali.<br />

Preliminarmente alla trattazione dei Processi Sensibili e dei relativi potenziali reati<br />

sono stati previsti principi generali di comportamento e un„apposita sezione<br />

dedicata alle componenti del sistema di controllo preventivo, su cui si<br />

fondano i protocolli del <strong>Modello</strong> di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. aventi caratteristiche<br />

comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto e descritte di<br />

seguito nella presente Parte Speciale che ripercorrono in larga misura quelli<br />

adottati dalla capogruppo <strong>Carraro</strong> S.p.A..<br />

Sono state quindi individuate le regole di condotta finalizzate a prevenire la<br />

commissione di ciascuna delle suddette tipologie di reato.<br />

Pertanto, obiettivo generale di questa parte del <strong>Modello</strong> è che tutti i Destinatari<br />

adottino comportamenti conformi a quanto in essa prescritto al predetto fine di<br />

prevenire il verificarsi delle fattispecie di reato sottodescritte.<br />

7.1 Principi generali di comportamento<br />

Al fine di prevenire la commissione dei reati relativi alle tipologie di reati<br />

precedentemente identificate, i Destinatari dovranno rispettare, in via assoluta e<br />

in modo specifico nello svolgimento delle attività riconducibili ai Processi Sensibili,<br />

i Principi generali di comportamento di seguito indicati.<br />

In linea generale è fatto espresso divieto ai Destinatari di:<br />

1. porre in essere, concorrere in o dare causa alla realizzazione di<br />

comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino,<br />

direttamente o indirettamente, le predette fattispecie di reato;


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2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire<br />

di per sé ipotesi di reato, possano esserne il presupposto (e.g. mancato<br />

controllo) o possano potenzialmente integrare fattispecie di reato;<br />

3. porre in essere comportamenti non conformi alle procedure aziendali o di<br />

Gruppo che disciplinano le attività nell‟ambito dei Processi Sensibili o,<br />

comunque, non in linea con i principi e disposizioni previsti nel <strong>Modello</strong> e<br />

nel Codice Etico.<br />

8 LE COMPONENTI DEL SISTEMA DI CONTROLLO PREVENTIVO<br />

Le componenti (protocolli) del sistema di controllo preventivo che devono essere<br />

attuati a livello aziendale per garantire l‟efficacia del <strong>Modello</strong> sono:<br />

principi etici finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dal Decreto;<br />

sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro;<br />

poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e<br />

gestionali definite;<br />

procedure e/o istruzioni, manuali od informatiche, volte a regolamentare le<br />

attività nelle aree aziendali a rischio con gli opportuni punti di controllo;<br />

sistema di controllo di gestione in grado di fornire tempestiva<br />

segnalazione dell‟esistenza e dell‟insorgere di situazioni di criticità;<br />

sistema di comunicazione e formazione del personale avente ad oggetto<br />

tutti gli elementi del <strong>Modello</strong>, compreso il Codice Etico;<br />

sistema disciplinare adeguato a sanzionare la violazione delle norme del<br />

Codice Etico e delle altre disposizioni del <strong>Modello</strong>.<br />

Fatte comunque salve le prescrizioni del presente paragrafo aventi caratteristiche<br />

comuni in relazione a tutte le fattispecie di reato previste dal Decreto, si rinvia ai<br />

paragrafi 9 e segg. per quanto concerne invece i protocolli aventi caratteristiche<br />

specifiche per ciascuna tipologia di reato (e.g. procedure o altri protocolli<br />

specifici).<br />

Con riferimento al Codice Etico, all‟Organismo di Vigilanza, al sistema disciplinare<br />

ed al sistema di comunicazione e di formazione del personale, si rimanda a<br />

quanto previsto in precedenza nei capitoli specificamente dedicati della Parte<br />

Generale del <strong>Modello</strong>.<br />

omissis<br />

9 REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE<br />

9.1 Fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione<br />

Il Decreto prevede una serie di reati nei confronti della Pubblica Amministrazione,<br />

tra i quali, si ritiene che, quelli che possano essere commessi nell‟ambito<br />

dell‟attività svolta da <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A., siano i seguenti:<br />

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Corruzione per un atto d’ufficio (art. 318 c.p) – Tale ipotesi di reato si<br />

configura nel caso in cui un rappresentante o dipendente di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong><br />

<strong>Tech</strong> S.p.A.: prometta o dia a un Pubblico Ufficiale, per sé o per altri, una<br />

retribuzione che non gli è dovuta, sotto forma di denaro o altra utilità (e.g.


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una regalia in natura) per compiere, ovvero per avere compiuto un atto<br />

del suo ufficio (e.g. dare precedenza ad alcune pratiche rispetto ad altre o<br />

agevolare o sveltire la pratica stessa). Il reato si configura sia nei confronti<br />

del corrotto che del corruttore.<br />

Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (art. 319 c.p.) –<br />

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante o<br />

dipendente di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. dia o prometta a un Pubblico<br />

Ufficiale, per sé o per altri, denaro o altra utilità (e.g. doni in natura) per<br />

omettere o ritardare o per avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio,<br />

ovvero per compiere o per avere compiuto un atto contrario ai doveri di<br />

ufficio. Il reato si configura sia nei confronti del corrotto, che del corruttore.<br />

Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.) –<br />

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la corruzione per un atto<br />

d‟ufficio o per un atto contrario ai doveri di ufficio riguardi un Incaricato di<br />

Pubblico Servizio.<br />

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) - Tale ipotesi di reato si<br />

configura nel caso in cui il dipendente o rappresentante di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong><br />

<strong>Tech</strong> S.p.A. offra denaro o altra utilità a un Pubblico Ufficiale o ad un<br />

Incaricato di Pubblico Servizio per una finalità corruttiva, ma l‟offerta o la<br />

promessa non sia accettata.<br />

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) – Tale ipotesi di reato si<br />

verifica qualora il dipendente o rappresentante di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong><br />

S.p.A. corrompa un magistrato o un testimone al fine di ottenere favori in<br />

un procedimento civile, penale o amministrativo che vede coinvolta la<br />

stessa <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. o un soggetto terzo.<br />

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 c.p.) –<br />

Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o rappresentante di<br />

<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A., attraverso artifizi o raggiri (es., esibendo<br />

documenti falsi), induca lo Stato o un ente pubblico in errore, ricavandone<br />

un profitto cagionando un danno allo Stato o all‟ente pubblico.<br />

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.<br />

640 bis c.p.) – Tale ipotesi di reato si realizza qualora un dipendente o<br />

rappresentante di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A., attraverso artifizi o raggiri<br />

(e.g. esibendo documenti falsi e fuorvianti), induca lo Stato o un ente<br />

pubblico o Istituzioni Comunitarie in errore, ottenendo contributi,<br />

finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo.<br />

Frode informatica a danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art.<br />

640 ter c.p.) – Tale ipotesi di reato si verifica qualora un dipendente o<br />

rappresentante di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. ottenga un ingiusto profitto in<br />

danno dello Stato o di un altro ente pubblico, manipolando, senza<br />

autorizzazione, un sistema informatico.<br />

Concussione (art. 317 c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso<br />

in cui il Pubblico Ufficiale o l‟Incaricato di un Pubblico Servizio, abusando<br />

della sua qualità o dei suoi poteri, costringa o induca taluno a dare o a<br />

promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità.<br />

Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri<br />

degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità<br />

europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.) – Tale ipotesi di reato si<br />

configura nel caso in cui un dipendente o rappresentante di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong><br />

<strong>Tech</strong> S.p.A. commetta i delitti di corruzione e istigazione alla corruzione<br />

nei confronti di membri delle istituzioni comunitarie (Commissione<br />

Europea, Parlamento Europeo, Corte di Giustizia, Corte dei Conti).


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omissis<br />

Pag. 30 di 86<br />

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) – Tale fattispecie<br />

di reato si configura nel caso in cui <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. abbia<br />

ottenuto l‟erogazione, da parte dello Stato o altro Ente Pubblico o delle<br />

Comunità Europee, di contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati alla<br />

realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse,<br />

ma non li abbia destinati a tali finalità.<br />

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter<br />

c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong><br />

S.p.A. abbia ottenuto contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre<br />

erogazioni dello stesso tipo, da parte dello Stato o altri Enti Pubblici o<br />

dell‟Unione Europea, mediante l‟utilizzo o la presentazione di dichiarazioni<br />

o di documenti falsi o attestanti il falso, oppure mediante l‟omissione di<br />

informazioni dovute. Il reato sussiste purché non si configurino gli estremi<br />

della truffa per il conseguimento di erogazione pubbliche, altrimenti si<br />

applicherà la disciplina prevista per quest‟ultimo reato.<br />

9.3 Regole di condotta<br />

La presente sezione contiene le specifiche regole di condotta che, unitamente ai<br />

Principi generali di comportamento più sopra evidenziati, dovranno essere<br />

seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel<br />

paragrafo 9.1 coerentemente anche alle linee guida definite dalla capogruppo<br />

<strong>Carraro</strong> S.p.A..<br />

All‟uopo i Destinatari non potranno:<br />

a) creare situazioni ove i Destinatari stessi, coinvolti in transazioni, siano, o<br />

possano apparire in conflitto con gli interessi della Società;<br />

b) compiere azioni o tenere comportamenti che siano o possano essere<br />

interpretati come pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti<br />

collusivi, sollecitazioni, dirette o mediante terzi, di privilegi per sé o per altri<br />

rilevanti ai fini della commissione dei reati di cui al Decreto;<br />

c) effettuare o promettere, in favore di pubblici funzionari italiani ed esteri o a<br />

loro parenti, anche per interposta persona, elargizioni in denaro, distribuzioni<br />

di omaggi o regali o altre utilità, ovvero benefici di qualsivoglia natura, tali da<br />

influenzare l‟indipendenza di giudizio dei pubblici funzionari stessi ovvero<br />

indurli ad assicurare indebiti vantaggi;<br />

d) effettuare o promettere, in favore dei clienti, prestazioni che non trovino<br />

adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con essi costituito;<br />

e) riconoscere, in favore dei fornitori, Consulenti e/o collaboratori esterni,<br />

compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di<br />

incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività interessato;<br />

f) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o<br />

comunitari al fine di conseguire autorizzazioni, licenze e provvedimenti<br />

amministrativi di qualsivoglia natura;


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g) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o<br />

comunitari al fine di conseguire finanziamenti, contributi o erogazioni di varia<br />

natura;<br />

h) esercitare indebite pressioni o sollecitazioni nei confronti di pubblici funzionari<br />

in vista del compimento di attività inerenti l‟ufficio;<br />

i) concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica<br />

Amministrazione in base ai quali si potrebbe minare l‟imparzialità e il buon<br />

andamento della Pubblica Amministrazione stessa;<br />

j) destinare le somme ricevute da detti organismi pubblici a scopi diversi da<br />

quelli per i quali erano state concesse;<br />

k) concludere contratti di consulenza con soggetti interni alla Pubblica<br />

Amministrazione in base ai quali si accordino loro indebiti vantaggi.<br />

Ai fini dell‟attuazione dei divieti suddetti, dovranno rispettarsi le prescrizioni qui di<br />

seguito descritte:<br />

Pag. 31 di 86<br />

tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica<br />

Amministrazione per conto della Società devono godere di<br />

un‟autorizzazione in tal senso da parte della Società stessa (consistente in<br />

un‟apposita delega o disposizione organizzativa per i dipendenti e gli<br />

organi sociali ovvero in un contratto di consulenza o di partnership per i<br />

Consulenti). Tali soggetti devono, inoltre, ispirarsi ai principi di trasparenza<br />

e correttezza nel trattare con la Pubblica Amministrazione;<br />

la gestione dei Processi Sensibili deve avvenire esclusivamente ad opera<br />

delle Funzioni aziendali competenti; i rapporti con funzionari della Pubblica<br />

Amministrazione devono essere dunque gestiti esclusivamente da<br />

persone opportunamente identificate e, se necessario, dotate di idonei<br />

poteri e deleghe;<br />

tutti i dipendenti della Società dovranno attenersi scrupolosamente e<br />

rispettare eventuali limiti previsti nelle deleghe organizzative o procure<br />

conferite dalla Società;<br />

coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione verso i<br />

soggetti che operano con la Pubblica Amministrazione devono seguire<br />

con attenzione e con le modalità più opportune l‟attività dei propri<br />

sottoposti e riferire immediatamente all‟Organismo di Vigilanza eventuali<br />

situazioni di irregolarità;<br />

tutti i dipendenti ed i collaboratori di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. che, nello<br />

svolgimento delle specifiche e definite attività lavorative, intrattengono<br />

rapporti formali, in nome e per conto di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A., con<br />

organi della Pubblica Amministrazione devono attenersi ai principi e alle<br />

modalità di comportamento previste dalla Procedura “Rapporti con la<br />

Pubblica Amministrazione”, allegata al presente <strong>Modello</strong> (Allegato G);<br />

gli accordi con i fornitori e gli incarichi di consulenza devono essere definiti<br />

per iscritto, con evidenziazione di tutte le condizioni ad essi sottese (con<br />

particolare riferimento alle condizioni economiche concordate) – e<br />

proposti, verificati e/o approvati da almeno due soggetti distinti<br />

appartenenti alla Società;


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Pag. 32 di 86<br />

le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o esteri per:<br />

o conseguimento di finanziamenti, contributi e/o erogazioni di varia<br />

natura;<br />

o verifiche, ispezioni o sopralluoghi di varia natura;<br />

devono contenere elementi assolutamente veritieri e devono essere<br />

autorizzate da soggetti dotati di idonei poteri; inoltre, in caso di<br />

ottenimento degli stessi, deve essere mantenuto apposito rendiconto circa<br />

l‟utilizzo del finanziamento/contributo qualora sussistano vincoli in merito;<br />

nessun tipo di pagamento può essere effettuato se non adeguatamente<br />

documentato e comunque in difformità dalle procedure interne aziendali.<br />

Nessun pagamento può comunque essere effettuato mediante scambio di<br />

utilità;<br />

nessuna riduzione del credito o passaggio a perdita possono essere<br />

effettuati se non adeguatamente documentati ed autorizzati;<br />

tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica<br />

Amministrazione anche non Italiana e previste dalle norme in vigore o<br />

specificatamente richieste dai suddetti esponenti (e.g. in occasione di<br />

visite ispettive) devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza,<br />

completezza e trasparenza; la massima collaborazione deve essere<br />

prestata in caso di visite ispettive di qualunque natura da parte di soggetti<br />

pubblici;<br />

coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione in merito<br />

all‟espletamento di adempimenti riconducibili ai Processi Sensibili (quali<br />

e.g. la destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi<br />

comunitari, etc.) devono porre particolare attenzione sull‟attuazione degli<br />

adempimenti stessi e riferire immediatamente all‟OdV eventuali situazioni<br />

di irregolarità;<br />

i rapporti con la capogruppo devono essere gestiti secondo i criteri<br />

organizzativi definiti da <strong>Carraro</strong> S.p.A. e nel rispetto dei principi di<br />

correttezza, trasparenza ed effettività;<br />

i rapporti con le altre Società del Gruppo <strong>Carraro</strong> devono essere gestiti<br />

secondo i criteri organizzativi di gruppo e nel rispetto dei principi di<br />

autonomia gestionale, correttezza, trasparenza ed effettività;<br />

eventuali situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere<br />

(anche in ragione dell‟eventuale condotta illecita o semplicemente<br />

scorretta del pubblico funzionario), all‟interpretazione della normativa<br />

vigente e delle procedure interne devono essere sottoposte all‟attenzione<br />

del superiore gerarchico e/o dell‟Organismo di Vigilanza;<br />

è fatto obbligo di registrare e documentare in maniera chiara, accurata e<br />

precisa tutti i rapporti tra le singole funzioni aziendali e i Pubblici Ufficiali<br />

e/o gli Incaricati di Pubblico Servizio. Detta documentazione può essere<br />

oggetto di verifica da parte dei Process Owner e in ogni caso deve essere<br />

comunicata da detti soggetti all‟OdV, secondo quanto stabilito nella Parte<br />

Generale. L‟OdV dovrà essere inoltre informato per iscritto di qualsivoglia<br />

elemento di criticità/irregolarità dovesse insorgere nell‟ambito del rapporto<br />

con la Pubblica Amministrazione.


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Con riferimento alla gestione dei rapporti con le autorità giudiziarie,<br />

amministrative, finanziarie e di vigilanza, ai fini della gestione del contenzioso,<br />

della gestione del personale e degli adempimenti amministrativo-fiscali nonché<br />

delle richieste e della gestione di autorizzazioni, contribuiti, sovvenzioni e<br />

finanziamenti, brevetti:<br />

Pag. 33 di 86<br />

la gestione dei rapporti in esame dovrà avvenire esclusivamente ad opera<br />

delle funzioni aziendali competenti; è necessario mantenere un<br />

comportamento collaborativo con le Autorità di Vigilanza e le Autorità<br />

Giudiziarie;<br />

è fatto divieto di offrire direttamente o indirettamente denaro, regali o<br />

benefici di qualsiasi natura, a dirigenti, funzionari o impiegati di clienti,<br />

fornitori, Consulenti, allo scopo di influenzarli nell‟espletamento dei loro<br />

doveri e/o trarre indebito vantaggio; il principio di segregazione dei compiti<br />

deve essere garantito dal coinvolgimento di soggetti differenti nello<br />

svolgimento delle principali attività previste nei processi esaminati;<br />

tutti coloro che materialmente intrattengono rapporti con la Pubblica<br />

Amministrazione per conto della Società nell‟ambito del processo di<br />

acquisizione e gestione di erogazioni concesse da soggetti pubblici<br />

devono godere di un‟autorizzazione in tal senso da parte della Società<br />

stessa, formalizzata, per quanto concerne dipendenti e gli organi sociali, in<br />

un‟apposita procura o in una delega o in procedura e/o in disposizioni<br />

operative o organizzative interne, ovvero in un contratto di<br />

fornitura/consulenza o di collaborazione per quanto concerne soggetti terzi<br />

che operano in nome, per conto o nell‟interesse della Società;<br />

tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica<br />

Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente<br />

richieste dai suddetti esponenti al fine dell‟ottenimento di erogazioni<br />

pubbliche devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza,<br />

completezza e trasparenza;<br />

i Destinatari del presente <strong>Modello</strong> non possono presentare dichiarazioni<br />

non veritiere a organismi pubblici nazionali ed esteri al fine di pervenire<br />

all‟acquisizione di finanziamenti, erogati da soggetti pubblici;<br />

omissis<br />

la tracciabilità deve essere garantita dall'archivio dei documenti,<br />

debitamente compilati e firmati, che provino la partecipazione dei<br />

dipendenti alle iniziative organizzate con i finanziamenti pubblici;<br />

in occasione di accertamenti o ispezioni effettuate da parte degli enti<br />

eroganti i finanziamenti, il rapporto con il soggetto pubblico deve essere<br />

gestito dal Responsabile della Funzione interessata nonché dai soggetti<br />

muniti di deleghe/procure per sottoscrivere i verbali rilasciati;<br />

tutte le dichiarazioni e le comunicazioni rese a esponenti della Pubblica<br />

Amministrazione e previste dalle norme in vigore o specificatamente<br />

richieste dai suddetti esponenti al fine adempiere agli obblighi<br />

previdenziali, devono rispettare i principi di chiarezza, correttezza,<br />

completezza e trasparenza;


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Pag. 34 di 86<br />

i Destinatari del presente <strong>Modello</strong> non possono presentare dichiarazioni<br />

non veritiere a organismi pubblici nazionali ed esteri con riferimento a<br />

trattamenti previdenziali;<br />

il pagamento dei contributi deve essere autorizzato con firma del Direttore<br />

Amministrazione Finanza e Controllo di <strong>Carraro</strong> S.p.A., munito di idonei<br />

poteri;<br />

in occasione di accertamenti o ispezioni effettuate da parte degli enti<br />

preposti, in relazione alla gestione delle risorse umane, il rapporto con il<br />

soggetto pubblico deve essere gestito dal Responsabile della Funzione<br />

Human Resources di Region/Plant. Eventuali verbali rilasciati dai soggetti<br />

ispettori devono essere sottoscritti da soggetti con idonei poteri;<br />

i ruoli e le responsabilità dei soggetti/funzioni che partecipano alle attività<br />

di gestione del personale appartenente alle categorie protette sono<br />

definite in appositi documenti organizzativi e/o disposizioni operative od<br />

organizzative emanati dalla capogruppo e/o a livello locale;<br />

tutti i soggetti coinvolti nel processo di gestione del personale<br />

appartenente alle categorie protette devono impegnarsi ad assicurare la<br />

correttezza e completezza dei dati relativi al personale nella fase di<br />

predisposizione delle dichiarazione dei dati agli enti pubblici e in caso di<br />

accertamenti/procedimenti ispettivi da parte degli stessi;<br />

il contatto con il soggetto pubblico in caso di visite ispettive di natura<br />

fiscale deve essere gestito dal Direttore Amministrativo con il supporto<br />

della Funzione Legal Affairs di <strong>Carraro</strong> S.p.A.. I verbali che documentano<br />

la visita devono essere firmati dal Direttore Amministrazione Finanza e<br />

Controllo di <strong>Carraro</strong> S.p.A.; la documentazione relativa alle liquidazioni e<br />

altra documentazione relativa a eventuali visite ispettive deve essere<br />

archiviata a cura della Funzione Finance & Administration;<br />

il coinvolgimento nel processo di gestione dei rapporti con<br />

l‟Amministrazione Finanziaria di soggetti terzi dovrà essere regolato con<br />

un contratto formalizzato;<br />

i Destinatari del presente <strong>Modello</strong> devono astenersi dall‟indurre soggetti<br />

chiamati a testimoniare davanti alle Autorità Giudiziarie a non fornire le<br />

dichiarazioni richieste, ovvero di fornire delle informazioni o delle<br />

dichiarazioni non veritiere;<br />

nel caso di contenzioso giudiziale (ordinario, amministrativo e del lavoro) è<br />

responsabilità della Funzione coinvolta, eventualmente con il supporto<br />

della Funzione Legal Affairs di <strong>Carraro</strong> S.p.A., intrattenere i rapporti con lo<br />

Studio Legale esterno e fornire l‟eventuale documentazione e/o<br />

informazioni necessarie. Lo Studio Legale deve provvedere a fornire<br />

l‟aggiornamento circa le cause in essere;<br />

le procedure relative ai rapporti con le Autorità e con i pubblici funzionari<br />

che svolgono funzioni giudiziarie, ispettive o di vigilanza, o funzioni<br />

comunque connesse al contenzioso amministrativo o giudiziario, dovranno<br />

essere elaborate e aggiornate dalle funzioni competenti e dovranno<br />

essere improntate alla massima trasparenza, correttezza e collaborazione,<br />

nel rispetto delle leggi e delle altre norme vigenti in materia.


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Con particolare riferimento alle attività strumentali:<br />

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è necessario tenere un comportamento corretto, trasparente e<br />

collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure e/o<br />

istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative, con<br />

particolare riferimento alle attività finalizzate alla gestione anagrafica di<br />

clienti e fornitori;<br />

la gestione degli approvvigionamenti dovrà avvenire nel rispetto delle<br />

procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od<br />

organizzative e delle modalità operative previste dagli strumenti informatici<br />

utilizzati nell‟ambito della gestione stessa del processo;<br />

è necessario assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale<br />

relativo ai rapporti finanziari e societari (e.g. joint venture, consorzi, e<br />

forme similari) con soggetti terzi e conservare la documentazione a<br />

supporto, adottando tutte le misure di sicurezza, fisica e logica, definite e<br />

implementate da <strong>Carraro</strong> S.p.A. o dalla Società;<br />

i soggetti e le unità organizzative coinvolte nei Processi in esame<br />

dovranno osservare scrupolosamente le indicazioni contenute nella<br />

procedura aziendale “Criteri per la scelta e la qualifica dei fornitori”,<br />

relativa al sistema di gestione della Qualità;<br />

nella ricerca del fornitore/Consulente si devono confrontare sempre più<br />

proposte e orientarsi verso fornitori/Consulenti che diano le maggiori<br />

garanzie sotto l‟aspetto professionale, etico, organizzativo, tecnico,<br />

finanziario;<br />

la scelta dei Consulenti e l‟assegnazione degli incarichi deve avvenire<br />

sulla base di un processo decisionale che garantisca la segregazione dei<br />

compiti e delle responsabilità;<br />

è vietato assegnare incarichi di fornitura/consulenza in assenza di<br />

autorizzazione alla spesa e dei necessari requisiti di professionalità del<br />

fornitore/Consulente nonché in assenza di garanzia della qualità e<br />

convenienza del bene o servizio fornito; i prodotti e/o servizi acquistati<br />

devono, in ogni caso, essere giustificati da concrete esigenze aziendali,<br />

motivate e risultanti da evidenze interne quanto a finalità dell‟acquisto,<br />

individuazione del richiedente e processo di autorizzazione della spesa,<br />

nei limiti del budget disponibile e comunque in accordo alle procedure<br />

interne;<br />

non è consentito riconoscere compensi in favore di fornitori/Consulenti<br />

che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di<br />

fornitura/prestazione/incarico da svolgere o svolto;<br />

è fatto divieto di procedere all‟autorizzazione del pagamento di compensi<br />

ai Consulenti esterni in assenza di un‟attenta valutazione del corrispettivo<br />

in relazione alla qualità del servizio ricevuto;<br />

il Consulente dovrà prendere visione del modello organizzativo della<br />

Società ed accettare di uniformarsi alle prescrizioni in esso contenute;<br />

l‟attività prestata dai Consulenti deve essere debitamente documentata e,<br />

comunque, la funzione che si è avvalsa della loro opera deve, prima della


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liquidazione dei relativi onorari, essere in grado di documentare per iscritto<br />

l‟effettività della prestazione;<br />

eventuali anticipi dei compensi dovuti al Consulente possono essere<br />

erogati solo se previsto e alle condizioni stabilite nel relativo contratto e<br />

devono essere debitamente documentati;<br />

è fatto divieto di procedere all‟attestazione di conformità in fase di<br />

ricezione di beni/servizi in assenza di un‟attenta valutazione di merito e di<br />

procedere all‟autorizzazione al pagamento di beni/servizi in assenza di<br />

una verifica di conformità della fornitura/prestazione rispetto ai termini<br />

contrattuali;<br />

i rapporti contrattuali con i fornitori/Consulenti devono sempre essere<br />

formalizzati in un accordo/ordine per scritto;<br />

il contratto con il Consulente deve espressamente prevedere o escludere<br />

il potere di rappresentanza della Società nei confronti di terzi e definire in<br />

modo preciso gli obblighi e poteri del Consulente nello svolgimento delle<br />

attività in nome e/o per conto della Società;<br />

ogni contratto con i Consulenti deve prevedere l‟inserimento sistematico di<br />

una “clausola <strong>231</strong>” in base alla quale il soggetto terzo dichiara di avere<br />

preso visione dei contenuti del <strong>Modello</strong> e del Codice Etico e di impegnarsi<br />

a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate, a pena di risoluzione del<br />

contratto (Allegati C1 o C2);<br />

la selezione del personale dovrà avvenire sulla base di procedure e/o<br />

istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che<br />

garantiscano che la valutazione dei candidati avvenga nel rispetto dei<br />

seguenti principi: effettiva esigenza di nuove risorse; acquisizione<br />

preventiva del curriculum del candidato e svolgimento di colloqui<br />

attitudinali; correttezza e trasparenza in fase di valutazione;<br />

la determinazione degli obiettivi aziendali ed i relativi programmi di<br />

incentivazione deve essere condotta in conformità ai principi di correttezza<br />

ed equilibrio, non individuando obiettivi eccessivamente ambiziosi e/o<br />

difficilmente realizzabili attraverso l‟ordinaria operatività e che possano<br />

indurre a comportamenti indebiti, ovvero a situazioni di conflitto di<br />

interesse;<br />

i soggetti e le unità organizzative coinvolte nel processo di gestione dei<br />

flussi finanziari dovranno osservare scrupolosamente le indicazioni<br />

contenute nelle procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni<br />

operative od organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nei<br />

processi stessi;<br />

i pagamenti possono essere effettuati solo a fronte di un documento<br />

giustificativo (e.g. fattura, nota spese, nota di addebito etc.)<br />

adeguatamente controllato e autorizzato e devono corrispondere in termini<br />

di soggetto beneficiario, importo dell‟elargizione, tempistiche e modalità di<br />

pagamento con quanto definito nel documento giustificativo stesso oppure<br />

con quanto concordato formalmente (e.g. attraverso un contratto) tra la<br />

Società e il destinatario del pagamento;<br />

i Destinatari non possono concedere a soggetti terzi sconti, premi, note di<br />

credito o la riduzione in qualsiasi altra forma della somma dovuta che non


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trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto contrattuale con<br />

essi costituito e non siano motivati da fattori obiettivi;<br />

l‟autorizzazione al pagamento spetta ai soggetti dotati delle specifiche<br />

deleghe nell‟osservanza di eventuali limiti dalle stesse imposti;<br />

l‟autorizzazione all‟effettuazione dei pagamenti deve essere esercitata<br />

esclusivamente dai soggetti muniti di formale potere di firma depositato<br />

presso le banche;<br />

gli incassi e i pagamenti devono essere effettuati preferibilmente mediante<br />

rimesse bancarie. Gli incassi e pagamenti effettuati tramite denaro<br />

contante devono essere debitamente documentati;<br />

non devono essere utilizzati conti correnti o libretti di risparmio in forma<br />

anonima o con intestazione fittizia, né in Italia né presso altri Stati esteri;<br />

i soggetti e le funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rapporti<br />

commerciali con soggetti privati dovranno osservare scrupolosamente le<br />

procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od<br />

organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nel processo<br />

stesso;<br />

i soggetti e le funzioni coinvolte nel processo di gestione dei rapporti<br />

commerciali con agenti e delear dovranno osservare scrupolosamente le<br />

procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od<br />

organizzative specifiche a disciplina delle attività svolte nel processo<br />

stesso;<br />

la gestione degli incassi deve avvenire secondo i principi di controllo e<br />

prescrizioni specifiche per il processo “Gestione flussi finanziari – Incassi”;<br />

tutti i rapporti infragruppo devono essere regolati nell‟ambito di contratti<br />

formalizzati, autorizzati e firmati coerentemente con il sistema di poteri e<br />

deleghe vigenti;<br />

i “Service level agreement” infragruppo devono esplicitare i criteri di<br />

remunerazione dei servizi oggetto del contratto;<br />

i contratti infragruppo devono prevedere l‟inserimento sistematico di una<br />

“clausola <strong>231</strong>”, per le società che non hanno formalmente adottato un<br />

<strong>Modello</strong> <strong>231</strong>, in base alla quale la controparte contrattuale dichiara di<br />

aver preso visione dei contenuti del <strong>Modello</strong> e del Codice Etico e si<br />

impegna a rispettare le prescrizioni in essi esplicitate (Allegati C1 o C2);<br />

i rapporti infragruppo debbono essere improntati a correttezza e<br />

trasparenza, nel rispetto del principio di autonomia delle Società del<br />

Gruppo e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile,<br />

separatezza patrimoniale, in modo da garantire la tutela degli azionisti di<br />

tutte le Società del Gruppo;<br />

i ruoli, i compiti e gli ambiti di attività di competenza dei soggetti coinvolti<br />

nella gestione di rapporti infragruppo, che non sono destinatari di deleghe<br />

e poteri formalizzati dovranno essere definiti nell‟ambito di job description<br />

o di direttive organizzative interne e/o eventualmente disposizioni<br />

operative od organizzative che descrivono in modo esplicito il perimetro di<br />

azione e di responsabilità;


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deve essere rispettato il principio di segregazione dei compiti tra i<br />

differenti soggetti coinvolti nella gestione dei rapporti infragruppo (con<br />

particolare riferimento alle operazioni di vendite infragruppo), sia nella<br />

fase di redazione dei contratti, sia nella fase di gestione ed evasione degli<br />

ordini;<br />

i rapporti infragruppo dovranno essere regolati da contratti e procedure<br />

e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative<br />

che disciplinino le attività dei soggetti coinvolti nel processo;<br />

la tracciabilità nell‟ambito della gestione dei rapporti infragruppo deve<br />

essere garantita: a) dal flusso documentale generato nell‟ambito dei<br />

rapporti stessi (tra i servizi aziendali e tra le Società del Gruppo coinvolte);<br />

b) dall‟esistenza di contratti formalizzati e della documentazione<br />

amministrativo-contabile;<br />

al fine di consentire la ricostruzione delle responsabilità e delle motivazioni<br />

delle scelte effettuate, ciascun ufficio/unità organizzativa deve essere<br />

responsabile dell‟archiviazione e della conservazione della<br />

documentazione di competenza prodotta anche in via telematica o<br />

elettronica;<br />

inoltre, al fine di prevenire le condotte potenzialmente illecite riconducibili<br />

alle fattispecie delittuose oggetto del presente paragrafo, si ritiene che le<br />

prescrizioni specifiche previste in materia di flussi finanziari debbano<br />

essere applicate anche con riferimento alla gestione dei flussi finanziari<br />

generati da operazioni infragruppo;<br />

i rimborsi delle note spese possono essere effettuati solo a fronte della<br />

presentazione di un modulo di richiesta rimborso con allegati i<br />

giustificativi delle spese sostenute, adeguatamente controllato e<br />

autorizzato. Il rimborso pagato deve corrispondere in termini di importo<br />

con quanto definito nel documento giustificativo stesso e deve essere<br />

corrisposto al soggetto che ha effettivamente sostenuto e dichiarato le<br />

spese nel rispetto di quanto definito contrattualmente oppure delle<br />

procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od<br />

organizzative che disciplinano il processo del rimborso spese;<br />

i Destinatari non possono effettuare rimborsi di spese sostenute da<br />

soggetti interni o esterni che non trovino adeguata giustificazione alla luce<br />

del rapporto contrattuale con essi costituito o che non avvengano in<br />

rispetto delle prescrizioni contenute all‟interno di procedure e/o istruzioni<br />

e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative applicabili al<br />

processo in esame;<br />

l‟autorizzazione al pagamento delle note spese spetta ai soggetti<br />

identificati come autorizzatori all‟interno di procedure e/o istruzioni e/o<br />

eventualmente disposizioni operative od organizzative;<br />

il pagamento delle note spese è effettuato da una specifica funzione<br />

aziendale dedicata;<br />

i Destinatari coinvolti nel Processo di gestione degli Investimenti con le<br />

Controparti dovranno attenersi alle prescrizioni della specifica procedura<br />

aziendale “Procedura per gli investimenti”;


<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. - <strong>Modello</strong> di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Pag. 39 di 86<br />

l‟autorizzazione agli investimenti dovrà seguire la procedura aziendale<br />

“Autorizzazione investimenti e spese”;<br />

i Destinatari non possono elargire dazioni o sponsorizzazioni che non<br />

siano formalmente autorizzate in base al sistema di poteri e deleghe;<br />

le attività di sponsorizzazione possono essere realizzate solo previa<br />

definizione di appositi accordi, formalizzati mediante redazione di un<br />

contratto/lettera d‟incarico che riportino indicazione del compenso pattuito,<br />

del dettaglio della prestazione da effettuare e di eventuali deliverable da<br />

produrre relativi all‟attività svolta (e.g. esposizione del logo aziendale) e<br />

previa verifica dell‟onorabilità del soggetto beneficiario e<br />

dell‟evento/iniziativa promossa;<br />

ogni accordo riguardante una sponsorizzazione deve scrupolosamente<br />

rispettare il principio di congruità e proporzionalità tra prestazioni oggetto<br />

del contratto ed il corrispettivo pattuito;<br />

ogni accordo riguardante una sponsorizzazione deve prevedere<br />

l‟inserimento sistematico di una “clausola <strong>231</strong>” in base alla quale la<br />

controparte contrattuale dichiara di avere preso visione dei contenuti del<br />

<strong>Modello</strong> e del Codice Etico e di impegnarsi a rispettare le prescrizioni in<br />

essi esplicitate, a pena di risoluzione del contratto (Allegati C1 o C2).<br />

Inoltre, in linea generale, nello svolgimento delle attività nell‟ambito delle<br />

aree a rischio andranno scrupolosamente osservate le procedure e/o<br />

istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative che<br />

definiscono, tra gli altri aspetti, i soggetti/aree aziendali coinvolte, gli ambiti<br />

di responsabilità, il processo decisionale/autorizzativo e le modalità<br />

operative nell‟ambito delle attività riconducibili a processi a rischio.<br />

Si sottolinea infine come, per tutto quanto non espressamente previsto dalle<br />

disposizioni contenute nel <strong>Modello</strong> e dalle procedure e istruzioni operative<br />

aziendali (Allegato H), troveranno applicazione le previsioni contenute nel Codice<br />

Etico. In ogni caso, nell‟ipotesi in cui anche uno solo dei precetti del Codice Etico<br />

entri in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle<br />

procedure aziendali, il Codice Etico deve ritenersi prevalente.


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10 REATI SOCIETARI E IN TEMA DI MARKET ABUSE<br />

10.1 Fattispecie di reato societario<br />

Nell‟ambito dei reati societari e di cosiddetto Market Abuse considerati dal<br />

Decreto, i reati che si ritiene potrebbero trovare manifestazione nell‟ambito delle<br />

attività svolte da <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. sono i seguenti:<br />

Pag. 40 di 86<br />

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) – Tale ipotesi di reato si<br />

realizza se <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A., con l‟intenzione di ingannare i soci<br />

o il pubblico al fine di trarne ingiusto profitto, espone nei bilanci, relazioni o<br />

altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al<br />

pubblico, fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omette di fornire<br />

notizie la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione della<br />

Società o del Gruppo di appartenenza, in modo idoneo a indurre in errore i<br />

destinatari delle suddette comunicazioni.<br />

False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art.<br />

2622 c.c.) – Tale fattispecie di reato sussiste, qualora ricorrano gli<br />

elementi richiesti per il realizzarsi del precedente illecito e vi sia un danno<br />

per i soci o per i creditori.<br />

Impedito controllo (art. 2625, 2° comma, c.c.) – Tale reato si configura<br />

qualora, occultando documenti o con altri idonei artifici, gli amministratori<br />

di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. impediscano o comunque ostacolino lo<br />

svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, al<br />

Collegio Sindacale cagionando un danno ai soci.<br />

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) – Tale figura di<br />

reato si realizza nel caso in cui un amministratore di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong><br />

S.p.A., fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale e sotto<br />

qualsiasi forma, restituisca ai soci i conferimenti o li liberi dall‟obbligo di<br />

eseguirli.<br />

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) – Tale<br />

figura di reato ricorre nel caso in cui gli amministratori di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong><br />

<strong>Tech</strong> S.p.A. ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente<br />

conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartiscano riserve,<br />

anche non costituite con utili, che non possono per legge essere<br />

distribuite.<br />

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società<br />

controllante (art. 2628 c.c.) - Tale figura di reato si configura qualora gli<br />

amministratori di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. acquistino o sottoscrivano, al<br />

di fuori dei casi previsti dalla legge, azioni sociali, anche della società<br />

controllante, cagionando una lesione all‟integrità del capitale sociale o<br />

delle riserve non distribuibili per legge.<br />

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) – Tale figura di<br />

reato si realizza nel caso in cui gli amministratori di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong><br />

S.p.A., violando le disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuino<br />

riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni,<br />

cagionando danno ai creditori.<br />

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) – Tale figura di reato si<br />

configura qualora gli amministratori e i soci conferenti di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong><br />

<strong>Tech</strong> S.p.A., anche in parte, formino od aumentino fittiziamente il capitale<br />

sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura


<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. - <strong>Modello</strong> di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Pag. 41 di 86<br />

complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale,<br />

sottoscrizione reciproca di azioni, sopravvalutazione rilevante dei<br />

conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della<br />

Società nel caso di trasformazione.<br />

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633<br />

c.c.) - Tale fattispecie di reato si configura nell‟ipotesi in cui l‟eventuale<br />

liquidatore di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A., ripartendo i beni sociali prima del<br />

pagamento dei creditori sociali o dell‟accantonamento delle somme<br />

necessarie per soddisfarli, cagioni danno ai creditori stessi.<br />

Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) – Tale fattispecie di<br />

reato si configura nell‟ipotesi in cui un soggetto apicale di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong><br />

<strong>Tech</strong> S.p.A. o sottoposto alla direzione e vigilanza di uno di questi (il reato<br />

può infatti essere commesso da “chiunque”, quindi anche da soggetti<br />

esterni alla Società), con atti simulati o fraudolenti, determina la<br />

maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un<br />

ingiusto profitto.<br />

Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di<br />

vigilanza (art 2638 c.c.) – Tale fattispecie di reato si realizza qualora<br />

nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste ai sensi della<br />

normativa applicabile in materia si espongano fatti materiali non<br />

corrispondenti al vero, ovvero si occultino con altri mezzi fraudolenti fatti<br />

che si sarebbero dovuti comunicare, al fine di ostacolare l‟esercizio delle<br />

funzioni di vigilanza.<br />

Aggiotaggio (art 2637 c.c.) e manipolazione del mercato (artt. 185 e<br />

187 ter TUF) – L‟abuso di mercato realizzato attraverso l‟alterazione delle<br />

dinamiche relative alla corretta formazione del prezzo di strumenti<br />

finanziari viene oggi punito, sia come reato, dagli artt. 2637 c.c.<br />

(aggiotaggio) e 185 TUF (manipolazione del mercato) sia da un illecito<br />

amministrativo, previsto dall‟art. 187 ter TUF.<br />

Le due ipotesi di reato si distinguono in relazione alla natura degli<br />

strumenti finanziari il cui prezzo potrebbe essere influenzato dalle<br />

condotte punite.<br />

Nel caso dell‟aggiotaggio, vengono in considerazione strumenti finanziari<br />

non quotati o per i quali non sia stata presentata domanda di ammissione<br />

alla negoziazione in un mercato regolamentato; nel caso del reato e<br />

dell‟illecito amministrativo di manipolazione del mercato, si tratta di<br />

strumenti finanziari quotati per i quali sia stata presentata richiesta di<br />

ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati.<br />

La condotta costitutiva dei reati di aggiotaggio e manipolazione del<br />

mercato consiste:<br />

- nella diffusione di notizie false (information based manipulation);<br />

- nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a<br />

provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti<br />

finanziari quotati o non quotati (action based manipulation).<br />

L‟illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187 ter) si<br />

configura invece nelle ipotesi di:<br />

diffusione, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni<br />

altro mezzo, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che<br />

forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero<br />

fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;<br />

compimento di operazioni od ordini di compravendita che


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omissis<br />

Pag. 42 di 86<br />

forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in<br />

merito all‟offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;<br />

compimento di operazioni od ordini di compravendita che<br />

consentono, tramite l‟azione di una o più persone che agiscono di<br />

concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti<br />

finanziari ad un livello anomalo o artificiale;<br />

realizzazione di altri artifizi idonei a fornire indicazioni false o<br />

fuorvianti in merito all‟offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti<br />

finanziari.<br />

omissis<br />

Abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187 bis del D.lg.<br />

58/1998 Testo Unico della Finanza)<br />

Le norme in esame puniscono l‟abuso delle informazioni privilegiate<br />

conosciute in ragione dell‟attività svolta attraverso il compimento di<br />

operazioni sugli strumenti finanziari (e.g. il titolo <strong>Carraro</strong>) cui le<br />

informazioni si riferiscono, ovvero attraverso la comunicazione – in forma<br />

diretta o indiretta – di dette informazioni.<br />

Il reato e l‟illecito amministrativo – meglio noti come insider trading –<br />

possono essere realizzati in vari modi:<br />

viene anzitutto in considerazione il c.d. trading, ossia l‟acquisto, la<br />

vendita o il compimento di altre operazioni, direttamente o<br />

indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti<br />

finanziari, utilizzando informazioni privilegiate. E‟ opportuno al<br />

riguardo rimarcare che il divieto di utilizzazione comprende<br />

qualsiasi operazione su strumenti finanziari: non soltanto, dunque,<br />

l‟acquisto o la vendita, ma anche riporti, permute etc.;<br />

si parla invece di tipping a proposito della indebita comunicazione<br />

delle informazioni privilegiate ad altri. Più in particolare, l‟ipotesi<br />

ricorre nel caso il cui l‟insider primario comunichi la notizia<br />

privilegiata “al di fuori del normale esercizio del lavoro, della<br />

professione, della funzione o dell’ufficio”. Al riguardo, la<br />

comunicazione si ritiene lecita quando trova fondamento in norme<br />

che la consentano o la impongano ovvero nel contesto di prassi o<br />

usanze consolidate;<br />

infine, viene in considerazione il c.d. tuyautage, ossia la<br />

raccomandazione o l‟induzione di altri al compimento di una delle<br />

operazioni descritte in relazione ad informazioni privilegiate. In tale<br />

specifica ipotesi, l‟insider non comunica a terzi l‟informazione<br />

privilegiata, ma si limita – sulla base di questa – a consigliare o<br />

indurre terzi al compimento di una determinata operazione che egli<br />

sa, in virtù della notizia a sua conoscenza, idonea ad influire in<br />

modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari.<br />

10.3 Regole di condotta<br />

La presente sezione contiene le specifiche regole di condotta che, unitamente ai<br />

Principi generali di comportamento più sopra evidenziati, dovranno essere


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seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati descritti nel<br />

paragrafo 10.1.<br />

In particolare, ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:<br />

a. osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e<br />

trasparenza nell‟attività di formazione del bilancio in modo da fornire ai<br />

soci e ai terzi informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica,<br />

patrimoniale e finanziaria di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. e del gruppo cui<br />

essa appartiene, nel rispetto di tutte le norme di legge e dei principi<br />

contabili applicativi. Pertanto, è vietato indicare in bilancio dati falsi,<br />

artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione<br />

economica, patrimoniale o finanziaria della Società;<br />

b. non porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità<br />

extracontabili (e.g. ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla<br />

sovra fatturazione), ovvero volte a creare “fondi neri” o “contabilità<br />

parallele”, anche per valori inferiori alle soglie di rilevanza penale poste<br />

dagli artt. 2621 e 2622 c.c.;<br />

c. prestare particolare attenzione alla stima delle poste contabili di bilancio: i<br />

soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al<br />

rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i<br />

parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione<br />

complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento;<br />

d. predisporre il bilancio in modo completo sotto il profilo dell‟informazione<br />

societaria e con evidenza di tutti gli elementi richiesti dalla legge;<br />

e. rispettare la massima correttezza, da parte degli amministratori, dei<br />

sindaci e degli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre<br />

comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o<br />

ai terzi, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise,<br />

veritiere e complete;<br />

f. con riferimento al bilancio, la Società assicura l‟osservanza di criteri di<br />

redazione dei bilanci in conformità alle direttive della Capogruppo;<br />

g. osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento di<br />

<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A., e la corretta interazione tra i suoi organi sociali,<br />

assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale,<br />

nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della<br />

volontà assembleare. In tale prospettiva, è vietato: a) impedire od<br />

ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando<br />

altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di<br />

revisione, proprie del Collegio Sindacale e/o delle Società di Revisione; b)<br />

determinare o influenzare illecitamente l‟assunzione delle delibere<br />

assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si<br />

propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento<br />

di formazione della volontà assembleare;<br />

h. garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano<br />

l‟integrità e l‟effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumento<br />

alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi. In tale prospettiva, è<br />

vietato: a) restituire, anche simulatamene, i conferimenti ai soci o liberarli<br />

dall‟obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima<br />

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riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non<br />

effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire<br />

riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere<br />

distribuite; c) acquistare o sottoscrivere azioni sociali della società<br />

controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando<br />

una lesione all‟integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili<br />

per legge; d) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre<br />

società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando<br />

un danno ai creditori; e) formare o aumentare fittiziamente il capitale<br />

sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore<br />

nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione<br />

rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del<br />

patrimonio sociale in caso di trasformazione;<br />

i. nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari<br />

ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, attenersi al<br />

rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza<br />

dell‟informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera<br />

determinazione del prezzo dei titoli. In tale prospettiva, è fatto assoluto<br />

divieto di diffondere, concorrere a diffondere, in qualunque modo,<br />

informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o<br />

comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a<br />

provocare un‟alterazione del prezzo di strumenti finanziari, in particolare<br />

quelli della Società o della capogruppo <strong>Carraro</strong> S.p.A. A tal fine, <strong>Carraro</strong><br />

<strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. si impegna: a) a comportarsi sempre con diligenza,<br />

correttezza e trasparenza, nell‟interesse del pubblico degli investitori e del<br />

mercato; b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di<br />

conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l‟equilibrata<br />

tutela degli interessi in conflitto; c) adottare misure affinché non si realizzi<br />

un‟indebita circolazione/diffusione, all‟interno della Società e del Gruppo,<br />

di informazioni riservate;<br />

j. improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di integrità,<br />

correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che<br />

possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali<br />

Autorità sono chiamate a svolgere a garanzia del mercato;<br />

k. improntare l‟attività svolta da <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A., anche nei<br />

confronti delle controllate, dirette o indirette, e delle altre Società del<br />

Gruppo, al rispetto della legge e, più in generale, dei principi di autonomia<br />

gestionale, correttezza, trasparenza. Detta attività deve svolgersi con<br />

modalità tali da risultare tracciabile e dunque sulla base di strumenti<br />

formalizzati, quali direttive, disposizioni di gruppo etc., emanate da<br />

soggetti cui sia al riguardo attribuito specifico potere.<br />

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in<br />

relazione alle diverse tipologie di reati societari.<br />

Bilanci.<br />

Le attività di redazione del bilancio d‟esercizio annuale e delle chiusure contabili<br />

mensili (bilancio gestionale mensile) debbono essere realizzate in base ai<br />

seguenti principi:<br />

rispetto di una procedura chiara e scandita per tempi, rivolta a tutte le<br />

funzioni coinvolte nelle attività di formazione del bilancio con cui si


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stabilisca quali dati e notizie debbono essere forniti alla Funzione<br />

Administration Finance & Control, sulla base di un calendario predisposto,<br />

nonché quali controlli devono essere svolti sugli elementi forniti dalla<br />

Funzione Administration Finance & Control;<br />

la capogruppo predispone un calendario con l‟individuazione delle attività,<br />

delle responsabilità e delle scadenze da rispettare per la formazione del<br />

bilancio;<br />

il principio di segregazione dei compiti deve essere garantito dal<br />

coinvolgimento di soggetti differenti nello svolgimento delle principali<br />

attività previste dal processo (alimentazione del sistema contabile,<br />

definizione delle poste soggette a valutazioni estimative, elaborazione<br />

della bozza di bilancio, disamina e approvazione della bozza di bilancio,<br />

deposito del bilancio approvato ed archiviazione della documentazione);<br />

l‟imputazione dei fatti contabili a sistema deve essere fatta attraverso<br />

l‟accesso a moduli/aree dedicate del sistema, sulla base delle istruzioni<br />

operative contenute all‟interno del “<strong>Carraro</strong> Group Accounting Manual” e<br />

nel rispetto delle procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni<br />

operative od organizzative;<br />

redazione (esposizione e valutazione) dei documenti contabili, ai fini del<br />

successivo consolidamento da parte della capogruppo, ai sensi dei<br />

Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS), ed, in particolare, dello IAS 1,<br />

a norma del quale, “i bilanci devono presentare attendibilmente la<br />

situazione patrimoniale, finanziaria ed il risultato economico e i flussi<br />

finanziari dell’entità. Una presentazione attendibile richiede la<br />

rappresentazione fedele degli effetti di operazioni, altri fatti e condizioni<br />

secondo quanto previsto dai criteri di definizione e di rilevazione per<br />

attività, passività, proventi e costi esposti nel Quadro sistematico. Si<br />

presume che l’applicazione degli IFRS, quando necessario integrati con le<br />

informazioni aggiuntive, abbia come risultato un bilancio che fornisce una<br />

presentazione attendibile”;<br />

la definizione delle poste valutative di bilancio deve essere effettuata dai<br />

responsabili amministrativi e condivisa con il Direttore Amministrativo e il<br />

CFO della capogruppo, prevedendo anche il coinvolgimento di eventuali<br />

Consulenti;<br />

verifica puntuale in ordine alla effettività e congruità delle prestazioni in<br />

relazione alle operazioni intragruppo che comportino acquisto o cessione<br />

di beni e servizi e, più in generale, corresponsione di compensi in<br />

relazione ad attività svolte nel contesto del gruppo: in particolare, le<br />

operazioni intragruppo e/o con società collegate devono sempre avvenire<br />

secondo criteri di correttezza sostanziale e devono essere previamente<br />

regolamentate sulla base di contratti stipulati in forma scritta<br />

opportunamente conservati ed archiviati. Dette condizioni devono essere<br />

regolate a condizioni di mercato, o equivalenti, sulla base di valutazioni di<br />

reciproca convenienza economica, avuto peraltro riguardo al comune<br />

obiettivo di creare valore per tutte le Società del Gruppo. Resta, in ogni<br />

caso, fermo l‟obbligo di rispetto delle disposizioni previste dagli artt. 2391<br />

c.c. in tema di obblighi degli amministratori di comunicazione al Consiglio<br />

di eventuali interessi in operazioni della Società, per conto proprio o di<br />

terzi;<br />

tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o dilazione<br />

di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del<br />

credito, l‟accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le


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transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni<br />

giustificatrici;<br />

tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle Autorità di<br />

Vigilanza da effettuare nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, in<br />

vista degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione. Agli eventuali<br />

incontri con le Autorità di Vigilanza (anche in sede ispettiva) devono<br />

intervenire i soggetti aziendali a ciò espressamente delegati; ogni incontro<br />

deve essere debitamente documentato e deve coinvolgere almeno due<br />

rappresentati della Società, salvo casi di forza maggiore. In caso di<br />

ispezione disposta dalle Autorità di Vigilanza, la Società assicura il<br />

coordinamento di tutte le funzioni aziendali interessate affinché sia<br />

garantita la più ampia e tempestiva collaborazione a dette Autorità,<br />

fornendo dati e documenti richiesti in modo tempestivo e completo;<br />

rispetto di adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia della<br />

documentazione contenente informazioni riservate in modo da impedire<br />

accessi indebiti.<br />

Esercizio dei poteri di controllo sulla gestione sociale.<br />

In attuazione delle regole di condotta sopra enunciate i poteri di controllo sulla<br />

gestione sociale devono essere esercitati in conformità ai seguenti principi:<br />

tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi<br />

ad argomenti posti all‟ordine del giorno di Assemblee e Consigli di<br />

Amministrazione o sui quali il Collegio debba esprimere un parere;<br />

completa messa a disposizione del Collegio e della Società di Revisione<br />

dei documenti sulla gestione della Società per le verifiche proprie dei due<br />

organismi;<br />

previsione di riunioni tra Collegio Sindacale, Società di Revisione della<br />

Società ed OdV per verificare l‟osservanza delle regole e procedure<br />

aziendali in tema di normativa societaria da parte degli Amministratori, del<br />

management e dei dipendenti, anche su richiesta dell‟OdV qualora lo<br />

ritenga necessario.<br />

la tracciabilità dei rapporti intervenuti con la Società di Revisione e con il<br />

Collegio Sindacale, su richiesta del Collegio Sindacale, deve essere<br />

garantita dalla preparazione e conservazione di apposita documentazione<br />

(cartacea) scritta a supporto e/o da verbali predisposti da detti soggetti in<br />

occasione delle verifiche di loro competenza.<br />

Tutela del capitale sociale.<br />

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, di destinazione di utili e<br />

riserve, di acquisto e cessione di partecipazioni e rami d‟azienda, di fusione,<br />

scissione e scorporo, nonché tutte le operazioni, anche nell‟ambito del gruppo,<br />

che possano potenzialmente ledere l‟integrità del capitale sociale debbono essere<br />

realizzate in base a modalità che prevedano in particolare:<br />

l‟assegnazione di responsabilità decisionali ed operative per le operazioni<br />

anzidette nonché i meccanismi di coordinamento tra le diverse funzioni<br />

aziendali coinvolte;<br />

l‟informativa da parte del management aziendale e la discussione delle<br />

operazioni anzidette in riunioni tra il Collegio Sindacale e la Società di<br />

Revisione, su richiesta del Collegio Sindacale;<br />

l‟esplicita approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di


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<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. e dell‟Assemblea dei soci secondo le<br />

disposizioni di legge e le previsioni dello Statuto della Società;<br />

l‟obbligo di adeguata e tempestiva informazione da parte degli<br />

amministratori in merito ad eventuali situazioni di conflitto di interesse, per<br />

conto proprio o di terzi, in operazioni della Società;<br />

l‟obbligo per i Destinatari diversi dagli amministratori della Società, di<br />

adeguata e tempestiva informazione in merito a situazioni di conflitto di<br />

interesse, con riferimento anche agli incarichi rivestiti in Società del<br />

Gruppo;<br />

l‟individuazione degli esponenti aziendali (diversi dagli amministratori della<br />

Società) che ricoprano incarichi o svolgano attività potenzialmente idonee<br />

a creare situazioni di conflitto di interesse, con riferimento anche degli<br />

incarichi rivestiti in Società del Gruppo, anche attraverso la previsione di<br />

un obbligo di sottoscrizione di dichiarazioni attestanti l‟inesistenza di tali<br />

situazioni.<br />

Attività soggette a vigilanza.<br />

Le attività soggette a vigilanza da parte delle pubbliche autorità devono essere<br />

svolte nel rispetto del seguente principio:<br />

nel corso delle attività ispettive, messa a disposizione con tempestività e<br />

completezza della documentazione richiesta e massima disponibilità e<br />

collaborazione all‟espletamento degli accertamenti.<br />

Tutta la documentazione trasmessa alle Autorità di vigilanza deve anche essere<br />

tenuta a disposizione dell‟OdV per le verifiche interne periodiche.<br />

Con riferimento alla prevenzione dei reati ed illeciti amministrativi di c.d. Market<br />

Abuse, nonostante la Società non sia un emittente quotato, al fine di assicurare<br />

un‟adeguata sensibilizzazione di tutto il personale, si riportano nel seguito i<br />

principi di controllo e di comportamento adottati dalla capogruppo <strong>Carraro</strong> S.p.A.<br />

e condivisi da <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A., volti a garantire il rispetto della<br />

normativa primaria e secondaria vigente in materia ed i principi di riservatezza<br />

delle informazioni trattate e di segretezza nel trattamento delle informazioni non di<br />

pubblico dominio.<br />

Obiettivo delle regole sancite nella presente sezione, in ottemperanza ai dettami<br />

della normativa vigente, nonché su direttiva di <strong>Carraro</strong> S.p.A. così come previsto<br />

dall‟art. 114, comma 2, del T.U.F., è pertanto quello di garantire che la<br />

circolazione delle informazioni nel contesto aziendale possa svolgersi senza<br />

pregiudizio del carattere privilegiato o confidenziale delle informazioni stesse ed<br />

evitare che dette informazioni siano condivise con soggetti non autorizzati nonché<br />

di assicurare che la divulgazione al mercato delle informazioni privilegiate da<br />

parte di <strong>Carraro</strong> S.p.A. avvenga in modo tempestivo, in forma completa e<br />

comunque in modo tale da evitare asimmetrie informative fra il pubblico.<br />

Attività idonee a produrre un’influenza sul mercato.<br />

Tutti i soggetti che svolgono attività comunque connesse alla diffusione di notizie,<br />

anche a mezzo internet o qualsiasi altro mezzo di informazione, relative a<br />

strumenti finanziari e/o operazioni rilevanti ai fini della variazione del prezzo di<br />

detti strumenti, devono conformarsi a principi di trasparenza e correttezza,


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assicurando la tempestività, chiarezza, genuinità e completezza dei dati trattati e<br />

la parità di accesso alle informazioni.<br />

E‟ pertanto fatto espressamente divieto di compiere operazioni su strumenti<br />

finanziari della Società o della capogruppo <strong>Carraro</strong> S.p.A., direttamente o<br />

indirettamente, per conto proprio o di terzi, utilizzando informazioni privilegiate,<br />

ovvero in modo idoneo ad alterare il mercato o, più in generale, fornendo<br />

informazioni imprecise o fuorvianti. E‟ parimenti vietato comunicare a terzi<br />

informazioni privilegiate acquisite in ragione della propria attività, ovvero<br />

raccomandare o indurre terzi al compimento di operazioni su strumenti finanziari.<br />

E‟ altresì fatto divieto di diffondere informazioni relative a strumenti finanziari o ad<br />

altre circostanze, che – in quanto imprecise, scorrette, false o comunque<br />

fuorvianti – possano astrattamente risultare idonee ad influire sul prezzo di<br />

strumenti finanziari.<br />

Inoltre è previsto espressamente il rispetto dei seguenti principi:<br />

- obbligo di riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale<br />

acquisite o di cui comunque si dispone in ragione della propria funzione siano<br />

esse riferite alla Società, a <strong>Carraro</strong> S.p.A., ad altre Società del Gruppo o a società<br />

terze in rapporti d‟affari con le stesse. Non possono rivelarsi a terzi o fare uso<br />

improprio delle informazioni riservate di cui siano venuti a conoscenza;<br />

- qualora informazioni riservate debbano essere comunicate a terzi<br />

(consulenti e/o professionisti esterni) per ragioni di ufficio, è fatto obbligo di<br />

accertare che costoro siano soggetti ad un obbligo di riservatezza legale,<br />

regolamentare o statutario; in difetto è necessario formalizzare, mediante<br />

sottoscrizione di un accordo di confidentiality, il reciproco dovere di riservatezza<br />

circa le informazioni scambiate;<br />

- è vietato diffondere sia ad altro personale sia all‟esterno della Società,<br />

attraverso qualsiasi canale informativo, compreso internet, informazioni, voci o<br />

notizie non corrispondenti alla realtà, ovvero informazioni di cui non sia certa la<br />

veridicità, capaci, o anche solo potenzialmente suscettibili, di fornire indicazioni<br />

false o fuorvianti in relazione alla Società a <strong>Carraro</strong> S.p.A. o altra Società del<br />

Gruppo e/o ai relativi strumenti finanziari nonché in relazione a società terze in<br />

rapporto d‟affari con la società o a <strong>Carraro</strong> S.p.A. o altra Società del Gruppo e ai<br />

relativi strumenti finanziari;<br />

- è vietato il compimento di operazioni personali, per conto proprio o per<br />

conto terzi anche per interposta persona, effettuate utilizzando informazioni<br />

privilegiate acquisite in ragione delle proprie funzioni, nonché il divieto di<br />

raccomandare o indurre altri a compiere operazioni utilizzando le predette<br />

informazioni privilegiate.<br />

Si evidenzia che <strong>Carraro</strong> S.p.A. ha istituito il Registro delle persone che hanno<br />

accesso ad informazioni privilegiate ai sensi dell‟art. 115 bis T.U.F..<br />

Le attività che comportino il trattamento di informazioni idonee ad influire sul<br />

mercato e il compimento di operazioni su strumenti finanziari devono essere<br />

svolte in base alle specifiche procedure e protocolli allegati al <strong>Modello</strong> di <strong>Carraro</strong><br />

S.p.A.:<br />

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Codice di Internal Dealing;


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omissis<br />

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Procedura per la Gestione interna e per la comunicazione all‟esterno di<br />

Informazioni Riservate, con particolare riferimento alle Informazioni<br />

Privilegiate;<br />

Procedura per la tenuta ed aggiornamento del Registro delle persone che<br />

hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.<br />

Si sottolinea infine come, per tutto quanto non espressamente previsto dalle<br />

disposizioni contenute nel <strong>Modello</strong> e dalle procedure e istruzioni operative<br />

aziendali (Allegato H), troveranno applicazione le previsioni contenute nel Codice<br />

Etico. In ogni caso, nell‟ipotesi in cui anche uno solo dei precetti del Codice Etico<br />

entri in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle<br />

procedure aziendali, il Codice Etico deve ritenersi prevalente.<br />

11. REATI IN TEMA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO<br />

11.1 Le fattispecie di reati in tema di salute e sicurezza sul lavoro<br />

I reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto che sono<br />

configurabili nell‟ambito delle attività svolte da <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. sono i<br />

seguenti:<br />

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)<br />

L‟art. 25 septies, primo comma, del Decreto introduce, quale reato sanzionato<br />

ai sensi del Decreto stesso, il delitto di omicidio colposo commesso con<br />

violazione dell'articolo 55, secondo comma 2 , del decreto legislativo attuativo<br />

della delega di cui alla Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e<br />

sicurezza sul lavoro, ovvero del D.Lgs. n. 81/2008.<br />

L‟art. 25 septies, secondo comma, sanziona altresì il delitto di omicidio<br />

colposo di cui all‟art. 589 del Codice Penale qualora esso sia commesso, in<br />

2 Tale ultima disposizione stabilisce che, nei casi previsti dall’art. 55, comma 1, lett. a) del<br />

D.Lgs. n. 81/2008, ovvero nelle ipotesi in cui il datore di lavoro omette la valutazione dei<br />

rischi e l'adozione del documento di cui all’art. 17, comma I, lett. a), ovvero lo adotta in<br />

assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell’art. 28, e viola le disposizioni<br />

di cui all’art. 18, comma I, lett. q) e z) prima parte, si applica la pena dell'arresto da sei<br />

mesi a un anno e sei mesi se la violazione è commessa:<br />

a) nelle aziende di cui all’art. 31, comma 6, lett. a, b, c, d, f, ovvero:<br />

- aziende industriali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 334/99, soggette all’obbligo di notifica o<br />

rapporto;<br />

- nelle centrali termoelettriche;<br />

- negli impianti ed installazioni nucleari o che impiegano a qualsiasi titolo materiale<br />

radioattivo o che smaltiscono rifiuti radioattivi (D.Lgs. 230/1995, artt. 7, 28 e 33);<br />

- nelle aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;<br />

- nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori.<br />

b) nelle aziende che svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici “gravi”<br />

(art. 268, I comma, lett. c e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutanti e da attività<br />

di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica di amianto;<br />

c) per le attività disciplinate dal titolo IV (“cantieri temporanei o mobili”) del D.Lgs. n.<br />

81/2008 e caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di<br />

lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.


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generale, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul<br />

lavoro.<br />

Ai sensi dell‟art. 589 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato<br />

“chiunque cagiona per colpa la morte di una persona”; ai sensi del terzo<br />

comma del detto articolo, costituisce circostanza aggravante l‟aver commesso<br />

il fatto con violazione delle ”norme per la prevenzione degli infortuni sul<br />

lavoro”.<br />

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa<br />

delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro, adottate in<br />

azienda, determini un incidente sul lavoro che cagioni la morte di un<br />

dipendente di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A..<br />

Ad esempio, in ipotesi di morte a seguito di un incendio divampato nei locali<br />

aziendali a causa di un cortocircuito di un macchinario difettoso, in relazione<br />

al quale era stata negligentemente omessa, da parte dei soggetti aziendali a<br />

ciò preposti, la periodica verifica di funzionalità e sicurezza.<br />

Lesioni personali colpose gravi e gravissime (art. 590 c.p.)<br />

L‟art. 25 septies introduce altresì, quale reato sanzionato dal Decreto, il delitto<br />

di lesioni personali colpose di cui all'articolo 590, terzo comma, del Codice<br />

Penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e<br />

sicurezza sul lavoro.<br />

Ai sensi dell‟art. 590 del Codice Penale, commette tale fattispecie di reato<br />

“chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale”; costituisce<br />

circostanza aggravante, ai sensi del terzo comma del detto articolo, il fatto di<br />

aver cagionato la lesione personale con violazione delle “norme per la<br />

prevenzione degli infortuni sul lavoro”.<br />

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in<br />

pericolo la vita o provochi un„incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni<br />

per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento<br />

permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la<br />

malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un<br />

organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la<br />

deformazione o lo sfregio permanente del viso.<br />

Tale ipotesi di reato potrebbe configurarsi nel caso in cui la violazione colposa<br />

delle norme sulla tutela della sicurezza e salute sul lavoro determini un<br />

incidente sul lavoro che cagioni a un dipendente di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A.<br />

una lesione personale grave ovvero gravissima.<br />

Ad esempio, qualora un dipendente di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A., addetto al<br />

funzionamento di un macchinario, subisca una lesione ad un arto, giudicata<br />

guaribile in oltre 40 giorni, a cagione del malfunzionamento del detto<br />

macchinario, non riparato tempestivamente nonostante la tempestiva<br />

segnalazione proveniente dal dipendente stesso.<br />

11.2 Processo di gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza<br />

sul lavoro<br />

omissis<br />

Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è infatti, per la natura di<br />

tali fattispecie delittuose, potenzialmente presente in tutte le attività operative<br />

svolte dai dipendenti o da collaboratori all‟interno della sede o degli stabilimenti di<br />

appartenenza di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A..<br />

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Tuttavia, il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento di uno dei<br />

reati legati alla salute e sicurezza sul lavoro e in termini di gravità della violazione<br />

delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell‟igiene e della salute sul lavoro,<br />

può essere valutato in correlazione alle caratteristiche delle attività svolte nei vari<br />

luoghi di lavori della Società. In conseguenza di ciò, anche il sistema dei controlli<br />

esistente per mitigare il livello di rischio identificato può essere più o meno<br />

articolato.<br />

omissis<br />

Il sistema di regole e norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro è<br />

composto dalle regole di condotta generali, dai principi di controllo e dalle<br />

prescrizioni specifiche definite nei paragrafi 11.3 e 11.4. sia dalla normativa<br />

vigente e dalle norme/linee guida a riguardo.<br />

Le prescrizioni contenute nelle norme e nelle linee guida del decreto legislativo 9<br />

aprile 2008, n. 81 sono quindi da considerarsi complementari a quelle<br />

esplicitamente previste nel presente <strong>Modello</strong>.<br />

omissis<br />

11.3 Regole di condotta generali<br />

La presente sezione contiene le Regole di condotta generali che, unitamente ai<br />

Principi generali di comportamento più sopra evidenziati, dovranno essere<br />

seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel<br />

paragrafo 11.1.<br />

Tutti dipendenti e collaboratori della Società, inclusi i Consulenti e gli Appaltatori<br />

nei rispettivi ambiti e per la propria competenza, sono tenuti a:<br />

Rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e<br />

dalle norme/linee guide in materia di salute e sicurezza elencate nel<br />

paragrafo 11.2;<br />

Rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le<br />

prescrizioni specifiche formulate nel presente <strong>Modello</strong>;<br />

Promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi ad<br />

assicurare gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;<br />

Adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e<br />

rispettare le regole di condotta specificate nel paragrafo 9.3 nei rapporti<br />

con gli enti pubblici competenti in materia salute e sicurezza sul lavoro, sia<br />

in fase di stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in<br />

occasione di accertamenti/verifiche ispettive;<br />

Promuovere l‟informazione e formazione interna in tema di rischi specifici<br />

connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e<br />

regolamento aziendale in materia di salute e sicurezza, procedure e<br />

misure di prevenzione e protezione e/o prendere atto dell‟informazione<br />

fornita e/o partecipare attivamente ai corsi di formazione;<br />

Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i<br />

materiali, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i<br />

dispositivi di sicurezza;<br />

Segnalare ai responsabili o ai soggetti responsabili per la gestione della<br />

salute e sicurezza violazioni delle norme definite ed ogni situazione di<br />

pericolo potenziale o reale;<br />

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Attenersi scrupolosamente alle linee guida, direttive ed indicazioni<br />

operative impartite dalla funzione preposta alla tutela della Sicurezza e<br />

Ambiente.<br />

11.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili alla<br />

gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro<br />

Esistenza e diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema<br />

formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento a salute e sicurezza<br />

sul lavoro, in particolare riferimento a:<br />

Individuazione dei Datori di Lavoro all‟interno del Consiglio di<br />

Amministratore e nelle unità produttive e/o dei Delegati Datori di Lavoro, in<br />

conformità con le disposizioni previste dalla normativa, formalizzazione<br />

della nomina in un documento e comunicazione del nominativo;<br />

Individuazione dei Dirigenti e Preposti della sicurezza per ogni unità<br />

produttiva, ove applicabile, in conformità con le disposizioni previste dalla<br />

normativa, formalizzazione della nomina in un documento e<br />

comunicazione del nominativo;<br />

Individuazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione<br />

per ogni unità produttiva, in conformità con le disposizioni previste dalla<br />

normativa, verifica dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione<br />

della nomina;<br />

Individuazione del Medico competente per ogni unità produttiva, in<br />

conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla normativa, verifica<br />

dei requisiti formativi e professionali e formalizzazione della nomina;<br />

Individuazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per ogni<br />

unità produttiva in conformità con le disposizioni a riguardo previste dalla<br />

normativa, formalizzazione dell„individuazione in un documento e<br />

comunicazione del nominativo ai lavoratori;<br />

Formale costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale;<br />

Verifica periodica della legittimità, dell‟adeguatezza e dell‟efficacia del<br />

sistema di poteri e deleghe in materia di sicurezza e salute sul luogo di<br />

lavoro;<br />

Esistenza di un organigramma che, in materia di sicurezza, illustri<br />

graficamente i soggetti delegati alla tutela dei lavoratori.<br />

omissis<br />

Esistenza di procedure e/o istruzioni e/o disposizioni operative formalizzate<br />

che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel processo di salute e<br />

sicurezza sul lavoro, in particolare:<br />

Documento “Politica della Sicurezza” che stabilisce chiaramente gli<br />

obiettivi generali riguardanti la salute e la sicurezza sul lavoro e un<br />

impegno al miglioramento delle prestazioni relative alla salute e alla<br />

sicurezza nel suo complesso e che è l‟elemento di riferimento di tutto il<br />

processo. Il documento “Politica della Sicurezza” è emanato dal/i Datore/i<br />

di lavoro di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A., il/i quale/i ha/hanno altresì la<br />

responsabilità di diffondere il documento a tutti i soggetti direttamente e<br />

indirettamente interessati.


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Nell‟ipotesi di svolgimento di attività di lavoro in esecuzione di un contratto<br />

di appalto [e subappalto], d‟opera o somministrazione, la politica della<br />

sicurezza è comunicata dal committente all‟Appaltatore, tramite<br />

l‟inserimento nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.<br />

Procedura che descrive le modalità per l‟identificazione dei pericoli, per la<br />

valutazione dei rischi e per l‟implementazione delle necessarie misure di<br />

controllo e che definisce i soggetti in capo ai quali sussiste tale obbligo. La<br />

procedura descrive i passi necessari per poter predisporre il conseguente<br />

Documento di Valutazione dei Rischi (vedi prossimo punto);<br />

Documento di Valutazione dei Rischi, in conformità a quanto disposto<br />

dagli articoli 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008;<br />

Documento Unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all‟articolo<br />

26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008;<br />

Piano di Emergenza Interno, in conformità con i requisiti specificati nel<br />

D.Lgs. n. 81/2008 e dalle altre norme vigenti a disciplina dello specifico<br />

argomento;<br />

Altre procedure, ordini di lavoro, ordini di servizi ed istruzioni operative che<br />

disciplinano per l‟unità organizzativa di riferimento le modalità operative<br />

delle attività, delle verifiche, delle analisi, delle misure di protezione e<br />

prevenzione da svolgere in tema di salute e sicurezza.<br />

Esistenza di un programma di informazione, formazione ed addestramento<br />

periodico e sistematico dei dipendenti/collaboratori coinvolti nel processo<br />

della gestione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in<br />

conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e tracciabilità<br />

dell’avvenuta informazione e formazione dei lavoratori, con relativa<br />

documentazione.<br />

Attività di monitoraggio, di sorveglianza e di controllo operativo<br />

1. Sistema di rilevazione degli infortuni:<br />

omissis<br />

2. Sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico competente, nei casi previsti dalla<br />

normativa vigente e in coerenza alle risultanze della valutazione dei rischi.<br />

omissis<br />

3. Esecuzione di verifiche/audit periodici che sono programmati in base alla<br />

valutazione dei rischi.<br />

omissis<br />

Tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi informativi riferiti al Processo:<br />

omissis<br />

le riunioni in materia di salute e sicurezza sono adeguatamente<br />

verbalizzate;<br />

omissis<br />

Altri controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro:


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Svolgimento di una riunione annuale del Servizio di Prevenzione e<br />

Protezione, in conformità con quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e<br />

verbalizzazione della riunione;<br />

consultazione, comunicazione e informazione a favore del<br />

Rappresentante dei lavoratori omissis;<br />

tenuta del registro di controllo delle attrezzature omissis.<br />

Controlli e prescrizioni specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro<br />

connessi alla stipula di un contratto di appalto e subappalto, d’opera o di<br />

somministrazione<br />

I controlli di cui sopra possono essere di seguito declinati nello specifico:<br />

omissis<br />

2) Verifica dell‟idoneità tecnico professionale. 3<br />

Il Datore di lavoro verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese<br />

appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in<br />

appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.<br />

omissis<br />

3) Con riferimento ai contratti di subappalto stipulati dall‟Appaltatore, i criteri e<br />

modalità di svolgimento dell‟attività di verifica dell‟idoneità tecnicoprofessionale<br />

già stabiliti per l‟Appaltatore devono essere estesi al<br />

subappaltatore.<br />

4) Formalizzazione del contratto di appalto, d‟opera o di somministrazione nelle<br />

seguenti modalità:<br />

o Ogni forma di collaborazione con imprese terze e con lavoratori autonomi<br />

(Appaltatori) è formalizzata in un contratto scritto che contiene apposita<br />

dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. n. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> e<br />

di impegno al suo rispetto.<br />

o Indicazione nel contratto di appalto o di somministrazione dei costi relativi<br />

alla sicurezza del lavoro 4 , ad esclusione dei contratti stipulati per le ipotesi<br />

di somministrazione di beni e servizi essenziali, ciascun contratto di<br />

appalto e di somministrazione, deve indicare specificamente [a pena la<br />

nullità del contratto stesso] i costi relativi alla sicurezza del lavoro con<br />

particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. A tali<br />

dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la<br />

sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori<br />

comparativamente più rappresentative a livello nazionale.<br />

o La Funzione Legale e/o il Servizio di Prevenzione e Protezione effettua, a<br />

richiesta, una verifica sulla correttezza e completezza formale del<br />

contratto e sulla sua conformità sostanziale con la normativa vigente in<br />

materia di salute e sicurezza sul lavoro.<br />

o Tutti i contratti sono autorizzati e firmati in conformità con il sistema di<br />

deleghe e poteri di firma della Società.<br />

3 Articolo 26, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.<br />

4 Articolo 26, comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.


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5) Laddove possibile, le disposizioni contenute nel precedente punto 4. devono<br />

trovare applicazione anche con riferimento ai contratti di subappalto stipulato<br />

dall‟Appaltatore.<br />

6) Trasmissione da parte del Committente all‟Appaltatore, al subappaltatore, al<br />

lavoratore autonomo nonché al soggetto somministrante delle informazioni sui<br />

rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui questi sono tenuti ad operare e<br />

sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all‟attività del<br />

committente stesso 5 .<br />

7) Attività di cooperazione e di coordinamento degli interventi volti ad eliminare i<br />

rischi da interferenza 6 . Il Datore di lavoro committente, l‟Appaltatore [ivi<br />

compreso l‟eventuale subappaltatore], l‟impresa somministrante e il lavoratore<br />

autonomo sono tenuti a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e<br />

protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto<br />

dell'appalto o del contratto d‟opera o di somministrazione. Detti soggetti<br />

coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono<br />

esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare<br />

rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte<br />

nell'esecuzione dell'opera complessiva.<br />

8) Redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza. 7<br />

Il Datore di lavoro committente è tenuto a promuovere l‟attività di cooperazione e<br />

coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che<br />

indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al<br />

minimo i rischi da interferenze [DUVRI].<br />

E‟ stabilito che detto DUVRI abbia data certa e sia allegato al contratto di appalto<br />

o di opera.<br />

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri<br />

dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.<br />

9) Controllo formale circa le modalità di esecuzione del contratto di appalto [e<br />

subappalto], d‟opera o di somministrazione.<br />

5 Articolo 26, comma 1, lettera b) D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.<br />

6 Articolo 26, comma 2 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.<br />

7 Articolo 26, comma 3 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.<br />

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12. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI<br />

ED UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA<br />

12.1 Le fattispecie di reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di<br />

denaro, beni ed utilità di provenienza illecita<br />

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell‟ambito<br />

delle attività svolte da <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A.:<br />

omissis<br />

Pag. 56 di 86<br />

Ricettazione (art. 648 c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in<br />

cui taluno acquisti o riceva o occulti denaro o cose provenienti da un<br />

qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto. Ad esempio<br />

qualora un esponente di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. acquisti un bene a<br />

prezzi inferiori a quelli di mercato perché proveniente da un illecito (e.g.<br />

furto), con profitto per la Società.<br />

Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso<br />

in cui taluno sostituisca o trasferisca denaro o beni provenienti da delitto<br />

non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo<br />

da ostacolare la loro provenienza delittuosa; ad esempio qualora un<br />

soggetto apicale di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. versi quale corrispettivo ad<br />

un fornitore della Società somme di denaro di provenienza delittuosa (e.g.<br />

da un‟evasione fiscale penalmente rilevante), al fine di occultare tale<br />

provenienza.<br />

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.) –<br />

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui taluno impieghi in attività<br />

economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto;<br />

ad esempio qualora un dirigente di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. acquisti<br />

consapevolmente beni utili allo svolgimento delle attività aziendali della<br />

Società acquistandoli da un fornitore che tratti beni di provenienza illecita<br />

(e.g. furto).<br />

12.3 Regole di condotta generali<br />

La presente sezione contiene le specifiche regole di condotta generali che,<br />

unitamente ai Principi generali di comportamento più sopra evidenziati, nonché ai<br />

principi di controllo e prescrizioni specifiche delineati nel successivo paragrafo<br />

12.4, dovranno essere seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei<br />

reati descritti nel paragrafo 12.1.<br />

In particolare, i Destinatari dovranno:<br />

ispirarsi a criteri di trasparenza nell‟esercizio dell‟attività aziendale e nella<br />

scelta del partner finanziario e/o commerciale, prestando la massima<br />

attenzione alle notizie riguardanti i soggetti terzi con i quali <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong><br />

<strong>Tech</strong> S.p.A. ha rapporti di natura commerciale e finanziaria che possano


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Pag. 57 di 86<br />

anche solo generare il sospetto della commissione di uno dei reati di cui al<br />

presente capitolo;<br />

tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto<br />

delle norme di legge e delle procedure e/o istruzioni e/o eventualmente<br />

disposizioni operative od organizzative, con particolare riferimento alle<br />

attività finalizzate alla gestione anagrafica di clienti e fornitori;<br />

non intrattenere in particolare rapporti commerciali con soggetti (persone<br />

fisiche e persone giuridiche) dei quali sia conosciuta o sospettata<br />

l‟appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori<br />

della liceità, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, soggetti legati<br />

o comunque riconducibili all‟ambiente della criminalità organizzata, al<br />

riciclaggio, al traffico della droga, all‟usura;<br />

assicurare la tracciabilità delle fasi del processo decisionale relativo ai<br />

rapporti finanziari e rapporti societari (e.g. joint venture, consorzi, e forme<br />

similari) con soggetti terzi;<br />

conservare la documentazione a supporto, adottando tutte le misure di<br />

sicurezza, fisica e logica, instaurate dalla Società e/o da <strong>Carraro</strong> S.p.A.;<br />

mantenere un comportamento collaborativo con le Autorità di Vigilanza e<br />

le Autorità Giudiziarie;<br />

sottoporre all‟attenzione del superiore gerarchico e/o dell‟OdV eventuali<br />

situazioni di incertezza in ordine ai comportamenti da tenere,<br />

all‟interpretazione della normativa vigente e delle procedure e/o istruzioni<br />

e/o eventualmente disposizioni operative od organizzative;<br />

segnalare al superiore gerarchico e/o all‟OdV eventuali violazioni delle<br />

norme ed eventuali operazioni insolite che potrebbero essere indicative di<br />

fenomeni di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di<br />

provenienza illecita.<br />

L‟OdV dovrà essere informato per iscritto di qualsivoglia elemento di<br />

criticità/irregolarità dovesse insorgere nell‟ambito delle attività riconducibili ai<br />

Processi Sensibili delineati o di altra informazione rilevante secondo quanto<br />

definito nella Parte Generale, paragrafo 4.6.<br />

12.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche nei Processi in esame<br />

Il presente paragrafo delinea i principi di controllo e le prescrizioni specifiche che,<br />

unitamente ai Principi generali di comportamento più sopra evidenziati ed alle<br />

regole di condotta generali di cui al paragrafo 12.3, i Destinatari dovranno seguire<br />

nei Processi Sensibili identificati al paragrafo 12.2 al fine di prevenire il verificarsi<br />

dei reati descritti nel paragrafo 12.1.<br />

Principi di controllo e prescrizioni specifiche nei Processi:<br />

omissis<br />

Oltre a quanto definito nel capitolo 9 “Reati contro la Pubblica Amministrazione”,<br />

è previsto quanto segue:<br />

omissis


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la fornitura industriale deve essere assegnata esclusivamente a seguito di un<br />

processo di qualifica del fornitore. omissis.<br />

in particolare tra i criteri di ricerca e selezione del fornitore/Consulente, deve<br />

essere prevista la verifica della sua onorabilità ed eticità nonché attendibilità<br />

commerciale o professionale. omissis.<br />

deve essere effettuata una verifica della sede o residenza del<br />

fornitore/Consulente e/o degli istituti di credito utilizzati nelle transazioni<br />

commerciali al fine di individuare l‟eventuale esistenza di un collegamento con<br />

Paesi considerati potenzialmente “a rischio” (e.g. Paesi riconosciuti quali<br />

“paradisi fiscali”, Paesi a rischio terrorismo, etc.). omissis.<br />

omissis.<br />

non devono essere effettuati trasferimenti di denaro contante, libretti di<br />

deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta<br />

estera, per valori pari o superiori a 1.000 euro, se non tramite banche, istituti<br />

di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.;<br />

non devono essere effettuate girate per l‟incasso di assegni bancari e postali<br />

emessi all'ordine del traente se non a favore di una banca o di Poste Italiane<br />

S.p.A.;<br />

omissis<br />

Si sottolinea infine come, per tutto quanto non espressamente previsto dalle<br />

disposizioni contenute nel <strong>Modello</strong> e dalle procedure e istruzioni operative<br />

aziendali (Allegato H), troveranno applicazione le previsioni contenute nel Codice<br />

Etico. In ogni caso, nell‟ipotesi in cui anche uno solo dei precetti del Codice Etico<br />

entri in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle<br />

procedure aziendali, il Codice Etico deve ritenersi prevalente.<br />

13. REATI DI CRIMINALITÀ INFORMATICA<br />

13.1 Le fattispecie di reati di criminalità informatica<br />

Tra i reati di criminalità informatica previsti dal Decreto si indicano di seguito quelli<br />

astrattamente configurabili nell‟ambito delle attività svolte da <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong><br />

S.p.A.:<br />

Pag. 58 di 86<br />

Falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia<br />

probatoria (art. 491 bis c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso<br />

in cui un rappresentante o un dipendente della Società falsifichi un<br />

documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria. A<br />

tal fine, per “documento informatico” si intende la rappresentazione<br />

informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti, con esclusione<br />

dunque dei programmi informatici. Ad esempio, un dirigente di <strong>Carraro</strong><br />

<strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. ottenga indebitamente la smart card necessaria per<br />

utilizzare la firma digitale certificata, al fine di modificare un documento<br />

informatico avente valore legale. Un‟altra possibile condotta integrante la<br />

fattispecie del reato in esame potrebbe essere quella della cancellazione<br />

o alterazione, da parte di un dipendente di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A., di


<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. - <strong>Modello</strong> di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Pag. 59 di 86<br />

informazioni a valenza probatoria presenti nei sistemi della stessa<br />

Società, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.<br />

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter<br />

c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante<br />

o un dipendente della Società si introduca abusivamente in un sistema<br />

informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si<br />

mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di<br />

escluderlo. A tal fine, per “sistema informatico” si intende qualsiasi<br />

apparecchiatura o rete di apparecchiature interconnesse o collegate, una<br />

o più delle quali, attraverso l‟esecuzione di un programma per elaboratore,<br />

compiono l‟elaborazione automatica di dati (si è ritenuto, e.g., che anche<br />

un semplice personal computer possa essere considerato un vero e<br />

proprio sistema, per la ricchezza dei dati contenuti). Ad esempio, un<br />

dipendente di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. accede, anche indirettamente<br />

tramite un apposito programma (spyware), al sistema informatico di<br />

un‟azienda concorrente al fine di carpire informazioni di carattere<br />

industriale o commerciale; ovvero manipola i dati presenti sui sistemi di<br />

<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. come risultato dei processi di business allo<br />

scopo di produrre una falsa rappresentazione in bilancio.<br />

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi<br />

informatici o telematici (art. 615 quater c.p.) – Tale ipotesi di reato si<br />

configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società<br />

abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici<br />

o parole chiave o altri mezzi idonei all‟accesso a un sistema informatico o<br />

telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca<br />

indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, al fine di procurare a sé o<br />

ad altri un profitto o di recare un danno ad altri. Ad esempio, un<br />

dipendente di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. si procura un codice d‟accesso<br />

(password, smart card, etc.) idoneo ad introdursi da remoto nella rete<br />

aziendale di una società concorrente.<br />

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici<br />

diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o<br />

telematico (art. 615 quinquies c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura<br />

nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della Società si procuri,<br />

diffonda, comunichi o consegni un programma informatico avente per<br />

scopo o per effetto di danneggiare illecitamente un sistema informatico o<br />

telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad<br />

esso pertinenti, ovvero di favorire l‟interruzione (totale o parziale) o<br />

l‟alterazione del suo funzionamento. Ad esempio, un dipendente di<br />

<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. diffonde, all‟interno del sistema informatico<br />

appartenente di un‟azienda concorrente, un software malevolo (e.g. un<br />

virus) contenuto in un supporto rimovibile (chiave USB, CD, DVD), o<br />

tramite posta elettronica, che diffondendosi e riproducendosi mina la<br />

funzionalità di detto sistema.<br />

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni<br />

informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.) – Tale ipotesi di reato<br />

si configura nel caso in cui un rappresentante o un dipendente della<br />

Società intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema


<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. - <strong>Modello</strong> di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

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informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca<br />

o le interrompa. Il reato si configura altresì qualora si riveli, mediante<br />

qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, il contenuto delle predette<br />

comunicazioni. Ad esempio, un dipendente di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A.<br />

invia continuamente messaggi di posta elettronica (spam) ad un‟azienda<br />

concorrente al fine di rallentare o bloccare le loro reti e i loro servizi di<br />

posta elettronica. Il reato si consumerebbe anche qualora un dipendente<br />

di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. intercettasse fraudolentemente una<br />

comunicazione tra altri soggetti al fine di veicolare informazioni false o<br />

comunque alterate, ad esempio per danneggiare l‟immagine di una<br />

società concorrente.<br />

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o<br />

interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617<br />

quinquies c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un<br />

rappresentante o un dipendente della Società installi apparecchiature atte<br />

a intercettare, impedire, o interrompere comunicazioni relative a un<br />

sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. Ad<br />

esempio, un dipendente di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. installa in alcuni<br />

terminali aziendali di un competitor un software (trojan horse o spyware)<br />

che contiene una scheda che consente di intercettare informazioni<br />

riservate utili per la Società.<br />

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.<br />

635 bis c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un<br />

rappresentante o un dipendente della Società distrugga, deteriori, cancelli,<br />

alteri o renda inservibili, anche parzialmente, informazioni, dati o<br />

programmi informatici altrui. Se il fatto è commesso con abuso della<br />

qualità di amministratore del sistema, ricorre una circostanza aggravante.<br />

qualora un dipendente di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. danneggi le<br />

infrastrutture tecnologiche di società concorrenti al fine di impedirne<br />

l‟attività ovvero modifichi dati e informazioni sul sito web di un concorrente<br />

al fine di danneggiarne l‟immagine e la reputazione. Parimenti il reato si<br />

configurerebbe qualora un dipendente di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A.<br />

violasse i sistemi su cui i concorrenti conservano la documentazione<br />

relativa ai propri prodotti/progetti allo scopo di distruggere le informazioni<br />

e ottenere un vantaggio competitivo.<br />

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici<br />

utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica<br />

utilità (art. 635 ter c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui<br />

un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, deteriori,<br />

cancelli o renda inservibili informazioni, dati o programmi informatici<br />

utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico, o comunque di pubblica<br />

utilità. Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore<br />

del sistema, ricorre una circostanza aggravante. Ad esempio qualora un<br />

dipendente di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. danneggi o modifichi dati e<br />

informazioni sul sito web di una Pubblica Amministrazione al fine di<br />

danneggiarne l‟immagine e la reputazione.<br />

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater<br />

c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un rappresentante


<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. - <strong>Modello</strong> di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

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o un dipendente della Società distrugga, danneggi, deteriori, o renda<br />

inservibili, anche parzialmente, sistemi informatici o telematici altrui. Se il<br />

fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del sistema,<br />

costituisce una circostanza aggravante. Ad esempio, un dipendente di<br />

<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. trasmette un‟e-mail contenente virus ai sistemi<br />

informatici appartenenti ad un‟azienda concorrente, provocando un<br />

malfunzionamento dei sistemi informatici utilizzati dalla stessa azienda,<br />

paralizzandone l‟attività lavorativa. Il reato potrebbe configurarsi anche nel<br />

caso in cui un dipendente di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. danneggi i siti web<br />

di società concorrenti al fine di arrecare loro un danno economico e di<br />

business.<br />

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità<br />

(art. 635 quinquies c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in<br />

cui un rappresentante o un dipendente della Società distrugga, danneggi,<br />

deteriori, renda inservibili, anche parzialmente, i sistemi informatici o<br />

telematici di pubblica utilità, ovvero ne ostacoli il corretto funzionamento.<br />

Se il fatto è commesso con abuso della qualità di amministratore del<br />

sistema, costituisce una circostanza aggravante. Ad esempio, un<br />

dipendente di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. trasmette un virus ai sistemi<br />

informatici di una Pubblica Amministrazione, provocando un<br />

malfunzionamento a vantaggio di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. stessa.<br />

Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640<br />

quinquies c.p.) – Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il<br />

soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica violi gli<br />

obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine<br />

di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri<br />

un danno. Trattandosi di un reato proprio, lo stesso sarà configurabile per<br />

<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. qualora la condotta venga posta in essere in<br />

concorso con il soggetto “che presta servizi di certificazione delle firme<br />

elettroniche”. Ad esempio, un dipendente di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A.<br />

corrompe un certificatore al fine di ottenere un certificato in realtà<br />

appartenente ad una persona fittizia.<br />

13.2 Processo di gestione della sicurezza informatica<br />

omissis<br />

Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è per la natura stessa di<br />

tali fattispecie delittuose, potenzialmente presente in tutte le attività svolte dai<br />

dipendenti o da collaboratori di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. che prevedono l‟utilizzo<br />

dei sistemi e degli applicativi informatici (IT) della Società.<br />

Tuttavia, il rischio potenziale, in termini di probabilità di accadimento di uno dei<br />

reati in materia informatica e relative conseguenze, può essere valutato in<br />

correlazione alle caratteristiche delle attività svolte e ai sistemi IT utilizzati. In<br />

conseguenza di ciò, anche il sistema dei controlli adottato per mitigare il livello di<br />

rischio identificato presenta un livello di articolazione coerente con la natura e il<br />

livello potenziale del rischio specifico.<br />

omissis


<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. - <strong>Modello</strong> di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Con particolare riferimento agli aspetti relativi all„organizzazione/gestione del<br />

servizio IT, questi sono principalmente riconducibili alla Funzione IT di <strong>Carraro</strong><br />

S.p.A., cui sono demandate anche la definizione, aggiornamento e monitoraggio<br />

delle politiche in materia di sicurezza informatica.<br />

Pag. 62 di 86<br />

13.3 Regole di condotta generali<br />

La presente sezione illustra i principi generali di condotta e comportamento,<br />

nonché di assetto del sistema di organizzazione, gestione e controllo che,<br />

unitamente ai principi generali di comportamento più sopra definiti, ed ai principi<br />

di controllo e prescrizioni specifiche sanciti nel paragrafo 13.4 dovranno essere<br />

seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di criminalità<br />

informatica descritti nel paragrafo 13.1.<br />

In particolare, tutti i dipendenti e collaboratori della Società sono tenuti a:<br />

rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le<br />

prescrizioni specifiche formulate nel presente capitolo;<br />

rispettare le norme, le procedure e/o istruzioni e/o eventualmente<br />

disposizioni operative od organizzative che disciplinano l‟accesso e<br />

l‟utilizzo dei sistemi e degli applicativi informatici della Società;<br />

promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi.<br />

13.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili alla<br />

gestione dei rischi in materia di sicurezza informatica<br />

Esistenza e diffusione di disposizioni organizzative e di un sistema<br />

formalizzato di ruoli, poteri e deleghe con riferimento al processo di gestione<br />

della sicurezza informatica. omissis.<br />

Esistenza di procedure e/o istruzioni operative formalizzate che disciplinano<br />

le attività dei soggetti coinvolti nel processo di gestione della sicurezza<br />

informatica<br />

omissis<br />

Procedura di sicurezza volta a prevenire i rischi dovuti alle connessioni esistenti<br />

con le terze parti.<br />

omissis<br />

Accesso e utilizzo dei sistemi informatici:<br />

L‟accesso ai sistemi e applicativi informatici avviene sulla base di<br />

un‟opportuna profilazione degli utenti;<br />

I criteri con cui si assegnano i privilegi ed i diritti di accesso alle risorse<br />

informatiche e ai dati devono essere determinati sulla base dell‟analisi<br />

delle effettive necessità, connesse al tipo di incarico svolto. Deve inoltre<br />

essere prevista una revisione periodica dei privilegi concessi.<br />

omissis


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Acquisizione e aggiornamento sistemi informatici:<br />

L‟acquisto di nuove apparecchiature IT, strutture e programmi deve essere<br />

formalmente approvato.<br />

Monitoraggio, controllo continuo e tracciabilità:<br />

le Funzioni aziendali che sovrintendono alla sicurezza informatica<br />

dovranno essere informate in merito a segnalazioni di problemi ai<br />

programmi elaborativi, per verificare che la sicurezza del patrimonio<br />

informativo non sia stata pregiudicata;<br />

omissis<br />

Altri controlli in materia di sicurezza informatica:<br />

“Piano di Continuità Operativa” (c.d. Piano di Business Continuity)<br />

finalizzato a garantire l‟integrità e la disponibilità dei dati e delle<br />

informazioni in ogni circostanza;<br />

introduzione nei contratti con terze parti di specifiche clausole a previsione<br />

delle politiche e procedure di sicurezza informatica volte a prevenire i<br />

rischi dovuti alle connessioni esistenti con i loro sistemi;<br />

essendo la maggior parte delle attività informatiche di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong><br />

S.p.A. affidate in outsourcing, deve essere previsto in ciascun contratto di<br />

outsourcing l‟inserimento di clausole formalizzate che consentano alla<br />

Società di svolgere audit in materia di sicurezza informatica presso<br />

l‟outsourcer stesso.<br />

Si sottolinea infine come, per tutto quanto non espressamente previsto dalle<br />

disposizioni contenute nel <strong>Modello</strong> e dalle procedure e istruzioni operative<br />

aziendali (Allegato H), troveranno applicazione le previsioni contenute nel Codice<br />

Etico. In ogni caso, nell‟ipotesi in cui anche uno solo dei precetti del Codice Etico<br />

entri in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle<br />

procedure aziendali, il Codice Etico deve ritenersi prevalente.<br />

14. REATI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA<br />

Pag. 63 di 86<br />

14.1 Le fattispecie di reati di criminalità organizzata<br />

Nell‟ambito dei reati di criminalità organizzata considerati dal Decreto, i reati che<br />

si ritiene potrebbero trovare manifestazione nell‟ambito delle attività svolte da<br />

<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. sono i seguenti:<br />

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.). Il reato si configura<br />

qualora tre o più persone si associano allo scopo di commettere più<br />

delitti. Coloro che promuovono o costituiscono od organizzano<br />

l'associazione sono puniti con la reclusione da tre a sette anni; per il<br />

solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da<br />

uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i<br />

promotori. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci<br />

o più.<br />

Se l'associazione è diretta a commettere uno dei delitti di cui agli<br />

articoli 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù),<br />

601 c.p. (tratta di persone) e 602 c.p. (acquisto e alienazione di


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Pag. 64 di 86<br />

schiavi), nonché all'articolo 12, comma 3 bis del Testo Unico delle<br />

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla<br />

condizione dello straniero di cui al D.Lgs. n. 286/1998 (disposizioni<br />

contro le immigrazioni clandestine), si applica la reclusione da cinque<br />

a quindici anni nei casi di promozione, costituzione, organizzazione<br />

dell‟associazione e da quattro a nove anni nei casi di mera<br />

partecipazione all‟associazione.<br />

Associazione di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.). Il reato si configura<br />

nei confronti di chiunque faccia parte di un'associazione di tipo<br />

mafioso formata da tre o più persone; il partecipante è punito con la<br />

reclusione da sette a dodici anni. Coloro che promuovono, dirigono o<br />

organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione<br />

da nove a quattordici anni.<br />

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si<br />

avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della<br />

condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per<br />

commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione<br />

o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di<br />

autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o<br />

vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od<br />

ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri<br />

in occasione di consultazioni elettorali. Se le attività economiche di cui<br />

gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono<br />

finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di<br />

delitti, le pene summenzionate sono aumentate da un terzo alla metà.<br />

Tali disposizioni si applicano anche alla camorra e alle altre<br />

associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che<br />

valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono<br />

scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.<br />

Delitti commessi avvalendosi delle condizioni del predetto art.<br />

416 bis, ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni<br />

previste dallo stesso articolo (art. 24 ter, D.Lgs. n. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>).<br />

Tale previsione normativa è volta a sanzionare i delitti commessi<br />

avvalendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo e della<br />

condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, nonché il<br />

reato di c.d. concorso esterno nell‟associazione mafiosa, fattispecie di<br />

elaborazione giurisprudenziale, che si ravvisa nella condotta di un<br />

soggetto esterno all‟associazione a delinquere che apporti un<br />

contributo causale determinante al perseguimento degli scopi illeciti e<br />

alla vita stessa dell‟associazione mafiosa.<br />

I requisiti per la configurabilità del concorso esterno in associazione<br />

mafiosa sono i seguenti: l‟occasionalità e l‟autonomia del contributo<br />

prestato; la funzionalità del contributo al perseguimento degli scopi<br />

associativi e l‟efficienza causale del contributo al rafforzamento e al<br />

consolidamento dell‟associazione; inoltre è necessaria la sussistenza,<br />

in capo al soggetto agente del dolo, ossia la consapevolezza di<br />

favorire il conseguimento degli scopi illeciti.<br />

Ai sensi dell‟art. 7 legge 12 luglio 1991 n. 203, per i delitti punibili con<br />

pena diversa dall‟ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni<br />

previste dall‟art. 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare<br />

l‟attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, la pena è<br />

aumentata da un terzo alla metà.


<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. - <strong>Modello</strong> di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

omissis<br />

omissis<br />

Pag. 65 di 86<br />

14.2 Processi Sensibili<br />

I reati considerati presuppongono condotte lesive dell‟ordine pubblico, inteso<br />

come buon assetto e regolare andamento del vivere civile, tendendo alla<br />

protezione di beni e valori essenziali alla pacifica convivenza associata ed<br />

all‟ordinato funzionamento dell‟ordinamento democratico.<br />

omissis<br />

omissis la Società ha voluto, per propria scelta prudenziale, estendere l„analisi<br />

anche alla possibile realizzazione di quei “delitti fine” alla cui commissione il<br />

delitto di associazione per delinquere potrebbe essere finalizzato in ambito<br />

aziendale.<br />

omissis<br />

Tali “delitti fine” sono stati individuati nei seguenti:<br />

a) Truffa (art. 640 c.p.);<br />

b) Reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto:<br />

emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8<br />

D.Lgs. n. 74/2000);<br />

dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per<br />

operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000);<br />

dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, dichiarazione infedele,<br />

omessa dichiarazione (artt. 3, 4 e 5 D.Lgs. n. 74/2000);<br />

c) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs. n.<br />

152/2006).<br />

Qualora i “delitti fine” rientrino tra le fattispecie di reato-presupposto del D.Lgs. n.<br />

<strong>231</strong>/<strong>2001</strong> già considerate nel presente <strong>Modello</strong> (e.g. reati contro la Pubblica<br />

Amministrazione, reati di riciclaggio), varranno i presidi e i sistemi di controllo ivi<br />

previsti.<br />

omissis<br />

14.3 Regole di condotta generali<br />

La presente sezione contiene le specifiche regole di condotta generali che,<br />

unitamente ai Principi generali di comportamento più sopra evidenziati, nonché ai<br />

principi di controllo e prescrizioni specifiche delineati nel successivo paragrafo<br />

14.4, dovranno essere seguite dai destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei<br />

reati descritti nel paragrafo 14.1.<br />

In particolare, i Destinatari dovranno:


<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. - <strong>Modello</strong> di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia<br />

conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento<br />

alle fattispecie di reato di cui all‟art. 24 ter D.Lgs. n. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong>;<br />

omissis<br />

verificare l‟esistenza di requisiti che attestino l‟onorabilità e la liceità di<br />

condotta di fornitori, Appaltatori, Consulenti, partner commerciali coinvolti<br />

nei Processi Sensibili sotto specificati, sia in sede di instaurazione, sia in<br />

sede di svolgimento del rapporto con gli stessi;<br />

attivarsi immediatamente nel caso di percezioni e/o segnalazioni negative<br />

circa l‟onorabilità di soggetti con i quali si interagisce;<br />

non effettuare o promettere, in favore di soggetti con cui si è instaurato un<br />

rapporto associativo, anche temporaneo, prestazioni che non trovino<br />

adeguata giustificazione alla luce del rapporto associativo con essi<br />

costituito nei limiti della liceità;<br />

non riconoscere, in favore dei collaboratori, Consulenti, Appaltatori e<br />

fornitori, compensi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al<br />

tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente nel settore di attività<br />

interessato;<br />

omissis<br />

L‟OdV dovrà essere informato per iscritto di qualsivoglia elemento di<br />

criticità/irregolarità dovesse insorgere nell‟ambito delle attività riconducibili ai<br />

Processi Sensibili delineati o di altra informazione rilevante secondo quanto<br />

definito nella Parte Generale, paragrafo 4.6.<br />

14.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche nei Processi in esame<br />

Il presente paragrafo delinea i principi di controllo e le prescrizioni specifiche che,<br />

unitamente ai Principi generali di comportamento sopra evidenziati ed alle regole<br />

di condotta generali di cui al paragrafo 14.3, i Destinatari dovranno seguire nei<br />

Processi Sensibili identificati al paragrafo 14.2 al fine di prevenire il verificarsi dei<br />

reati descritti nel paragrafo 14.1.<br />

omissis<br />

omissis<br />

Pag. 66 di 86<br />

assicurare che la selezione del personale avvenga sulla base di principi<br />

che garantiscano una valutazione dei candidati effettuata nel rispetto dei<br />

principi sanciti nel Codice Etico e che sia garantita la tracciabilità del<br />

processo di selezione;<br />

all‟assunzione di una risorsa selezionata, valutare la necessità di verificare<br />

i requisiti di onorabilità in capo alla stessa;<br />

gestire le attività di assegnazione dei beni aziendali in ossequio alle<br />

procedure e/o istruzioni e/o eventualmente disposizioni operative od<br />

organizzative aziendali in materia;<br />

astenersi dall‟utilizzare i beni aziendali assegnati in proprio favore in modo<br />

improprio, contrario alla legge e/o alle procedure e/o istruzioni e/o<br />

eventualmente disposizioni operative od organizzative aziendali in<br />

materia.


<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. - <strong>Modello</strong> di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

assicurare che la scelta di tali soggetti (fornitori, Consulenti, partner<br />

commerciali) avvenga attraverso procedure di qualifica chiare, certe e<br />

non discriminanti, confrontando, ove possibile, una rosa di potenziali<br />

offerte e assicurando l‟orientamento verso terzi che diano le maggiori<br />

garanzie quanto a competenza, reputazione, capacità organizzativa e<br />

idoneità alla corretta e puntuale esecuzione delle obbligazioni contrattuali<br />

e degli incarichi affidati;<br />

assicurare che il suddetto processo di qualifica preveda la raccolta di<br />

informazioni sull‟onorabilità della controparte omissis;<br />

omissis<br />

assicurare che gli accordi con fornitori, Consulenti, collaboratori e<br />

Appaltatori contengano apposita clausola relativa al D.Lgs. n. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

che preveda la risoluzione del contratto in relazione ad eventuali<br />

inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico, per i primi, nel<br />

Codice Etico e/o nel <strong>Modello</strong> per gli altri;<br />

assicurare l„inserimento, nei contratti con i soggetti terzi, di clausole che<br />

prevedano l'impegno a comunicare senza indugio a <strong>Carraro</strong> S.p.A.<br />

l‟esistenza dei requisiti di onorabilità e affidabilità, nonché a comunicare<br />

senza indugio il venir meno degli stessi, ovvero qualsiasi circostanza che<br />

possa influire sul mantenimento di tali requisiti.<br />

omissis<br />

assicurare che gli accordi con agenti siano formalizzati mediante<br />

redazione di un contratto/lettera d‟incarico, debitamente autorizzato da<br />

soggetti muniti di idonei poteri e che riportino indicazione del compenso<br />

pattuito, del dettaglio della eventuale prestazione di servizi da effettuare e<br />

di eventuali deliverable da produrre in relazione all‟attività svolta (nel caso<br />

in cui la prestazione stessa lo preveda);<br />

omissis<br />

nei contratti con gli agenti, assicurare l„inserimento di una clausola volta a<br />

garantire il rispetto delle regole di correttezza commerciale nell‟instaurare<br />

il rapporto con il cliente e nella conclusione del contratto con il cliente<br />

finale;<br />

assicurare l‟inserimento, nei contratti conclusi con agenti, di clausole che<br />

prevedano l'impegno a consegnare a <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A.,<br />

nell‟ambito della raccolta di informazioni sull‟onorabilità omissis;<br />

assicurare l‟inserimento, nei contratti conclusi con agenti e distributori di<br />

clausole che prevedano l'impegno a comunicare senza indugio a <strong>Carraro</strong><br />

<strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. il venir meno dei requisiti di onorabilità e affidabilità<br />

ovvero qualsiasi circostanza che possa influire sul mantenimento di tali<br />

requisiti;<br />

omissis<br />

Pag. 67 di 86<br />

assicurare che i contratti con i clienti siano chiari, dettagliati, trasparenti e<br />

conclusi in coerenza con le politiche aziendali;<br />

rispettare rigorosamente le regole di correttezza commerciale dettate dalla<br />

società nonché le norme di legge e regolamentari a tutela del mercato, del<br />

consumatore e del cliente finale in generale, in ossequio ai principi di<br />

trasparenza, buona fede, completezza informativa;


<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. - <strong>Modello</strong> di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

utilizzare unicamente i format contrattuali predisposti dalla Società<br />

nell‟instaurazione del rapporto commerciale con il cliente;<br />

prendere parte alle sessioni formative organizzate da <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong><br />

S.p.A. relativamente alla conoscenza e diffusione delle policy/linee guida<br />

commerciali e regole di correttezza commerciale;<br />

nessun rapporto commerciale verrà intrapreso o proseguito con<br />

controparti nei confronti delle quali vi siano sospetti o indizi di<br />

appartenenza o contiguità ad organizzazioni criminali o che siano<br />

sospettati di agevolare in qualsiasi forma l‟attività di organizzazioni<br />

criminali;<br />

omissis<br />

Si sottolinea infine come, per tutto quanto non espressamente previsto dalle<br />

disposizioni contenute nel <strong>Modello</strong> e dalle procedure e istruzioni operative<br />

aziendali (Allegato H), troveranno applicazione le previsioni contenute nel Codice<br />

Etico. In ogni caso, nell‟ipotesi in cui anche uno solo dei precetti del Codice Etico<br />

entri in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle<br />

procedure aziendali, il Codice Etico deve ritenersi prevalente.<br />

15. REATI DI FALSO IN MATERIA DI MARCHI, BREVETTI E SEGNI<br />

DISTINTIVI<br />

Pag. 68 di 86<br />

15.1 Le fattispecie di reato di falso in materia di marchi, brevetti e<br />

segni distintivi<br />

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell‟ambito<br />

delle attività svolte da <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A.:<br />

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero<br />

di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)<br />

Tale reato si configura qualora taluno, potendo conoscere dell‟esistenza<br />

del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi,<br />

nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero, senza essere concorso<br />

nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti<br />

o alterati. Tale ipotesi è punita con la reclusione da sei mesi a tre anni e<br />

con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.<br />

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da<br />

euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o<br />

modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella<br />

contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli<br />

contraffatti o alterati.<br />

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art.<br />

474 c.p.)<br />

Tale ipotesi di reato si configura qualora, fuori dei casi di concorso nei<br />

reati previsti dall‟articolo 473 c.p., taluno introduce nel territorio dello Stato,<br />

al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi,<br />

nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Tale ipotesi è punita con la<br />

reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro<br />

35.000.


<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. - <strong>Modello</strong> di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

Pag. 69 di 86<br />

Al di fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione,<br />

introduzione nel territorio dello Stato, è punito colui che detiene per la<br />

vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne<br />

profitto, i prodotti di cui sopra. Tale ipotesi è punita con la reclusione fino a<br />

due anni e con la multa fino a euro 20.000.<br />

15.2 Processi Sensibili<br />

L‟espressione “proprietà industriale” comprende marchi e altri segni distintivi,<br />

brevetti, invenzioni, modelli di utilità, disegni e modelli, indicazioni geografiche,<br />

denominazioni di origine, informazioni aziendali riservate ecc. ed i relativi diritti si<br />

ottengono tramite brevettazione (invenzioni, modelli di utilità), registrazione<br />

(marchi, disegni e modelli) o secondo altre modalità previste dalla legge<br />

(informazioni aziendali riservate, indicazioni geografiche, denominazioni di<br />

origine).<br />

I diritti derivanti da brevettazione o registrazione comprendono un diritto di<br />

utilizzazione esclusiva dell‟oggetto della protezione per un periodo di tempo<br />

determinato. Nella pratica, tramite il brevetto e la registrazione il titolare viene<br />

tutelato dallo sfruttamento illecito dell‟oggetto della protezione da parte di terzi.<br />

I nuovi reati introdotti possono essere realizzati attraverso una pluralità di<br />

condotte quali la contraffazione, l‟alterazione e l‟uso.<br />

In particolare si consideri che:<br />

omissis<br />

per contraffazione si intende l‟uso non autorizzato di un marchio o di<br />

un segno distintivo oggetto di tutela con un titolo di proprietà<br />

industriale o di un segno distintivo oggetto di tutela con un titolo di<br />

proprietà industriale;<br />

per alterazione si intende una riproduzione parziale, ma tale<br />

comunque da determinare una confusione con il marchio originale o<br />

segno distintivo oppure la manomissione del contrassegno genuino;<br />

per uso si intendono tutti i casi di impiego commerciale o industriale di<br />

marchi o altri segni distintivi falsificati da altri quando non sussista il<br />

concorso nella falsificazione e non venga integrata l‟ipotesi di cui<br />

all‟articolo 474 c.p..<br />

15.3 Regole di condotta generali<br />

La presente sezione contiene le specifiche regole di condotta generali che,<br />

unitamente ai Principi generali di comportamento più sopra evidenziati, nonché ai<br />

principi di controllo e prescrizioni specifiche delineati nel successivo paragrafo<br />

15.4, dovranno essere seguite dai destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei<br />

reati descritti nel paragrafo 15.1.<br />

In particolare, i Destinatari dovranno:<br />

omissis


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non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia<br />

conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento<br />

alle fattispecie di reato di cui all‟art. 25 bis in materia di marchi, brevetti e<br />

segni distintivi;<br />

attenersi alle eventuali policy adottate dalla Società contenenti principi<br />

finalizzati a garantire il rispetto dei diritti di proprietà industriale di terzi e la<br />

tutela di quelli della Società, anche in caso di collaborazione con soggetti<br />

esterni;<br />

verificare l‟attendibilità di lettere di diffida ricevute da parte di soggetti che<br />

denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti<br />

tutelati dalle norme in materia di marchi, brevetti e proprietà industriale;<br />

verificare con pareri legali o di altri professionisti la possibilità che una<br />

condotta della società possa configurare uno dei reati in materia di marchi,<br />

brevetti e proprietà industriale;<br />

omissis<br />

L‟OdV dovrà essere informato per iscritto di qualsivoglia elemento di<br />

criticità/irregolarità dovesse insorgere nell‟ambito delle attività riconducibili ai<br />

Processi Sensibili delineati o di altra informazione rilevante secondo quanto<br />

definito nella Parte Generale, paragrafo 4.6.<br />

15.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche nei Processi in<br />

esame<br />

Il presente paragrafo delinea i principi di controllo e le prescrizioni specifiche che,<br />

unitamente ai Principi generali di comportamento sopra evidenziati ed alle regole<br />

di condotta generali di cui al paragrafo 15.3, i Destinatari dovranno seguire nei<br />

Processi Sensibili identificati al paragrafo 15.2 al fine di prevenire il verificarsi dei<br />

reati descritti nel paragrafo 15.1.<br />

omissis<br />

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:<br />

omissis<br />

prevedere la raccolta di informazioni sui terzi oggetto di selezione circa i<br />

titoli di proprietà industriale, anche ad esempio attraverso la richiesta<br />

sistematica di documenti quali autodichiarazione o copia del titolo<br />

attestante il brevetto/marchio o attestazione di non violazione di diritti di<br />

terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal fornitore;<br />

assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi, quali<br />

fornitori, Appaltatori e Consulenti, avvenga a seguito di opportune<br />

verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare<br />

qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano<br />

favorire la commissione dei reati di falso in materia di marchi e brevetti, e<br />

nel pieno rispetto delle procedure interne;<br />

omissis<br />

assicurare l‟inserimento di clausole contenenti l‟impegno del fornitore di<br />

comunicare senza indugio il venir meno dei requisiti di onorabilità e ogni<br />

altra circostanza che possa influire sul mantenimento dei requisiti di<br />

onorabilità;<br />

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omissis<br />

Pag. 71 di 86<br />

assicurare l‟inserimento di clausole contenenti garanzie e impegni del<br />

fornitore su titolarità di marchi/brevetti, sulla consegna della<br />

documentazione attestante tale titolarità o sulla attestazione di non<br />

violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal<br />

fornitore;<br />

assicurare l‟inserimento di clausole contenenti l‟impegno del fornitore di<br />

comunicare senza indugio eventuali contestazioni provenienti da terzi<br />

circa la titolarità di diritti di proprietà industriale o segni distintivi, o<br />

contestazioni di altri compratori sulle caratteristiche dei beni o sui segni<br />

distintivi dei beni. Prevedere clausole sanzionatorie conseguenti<br />

all‟accertamento di tali fatti;<br />

assicurare che ogni accordo con i fornitori o Appaltatori contenga apposita<br />

clausola relativa al D.Lgs. n. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> che preveda la risoluzione del<br />

contratto in relazione ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel<br />

Codice Etico, per i primi, nel Codice Etico e/o nel <strong>Modello</strong> per gli altri.<br />

I Destinatari coinvolti in tale attività devono qualora si proceda alla realizzazione e<br />

deposito di domande di brevetto prevedere lo svolgimento, anche con il ricorso a<br />

soggetti esterni,<br />

a) di una verifica di brevettabilità;<br />

b) provvedere al monitoraggio delle scadenze di tutti i brevetti nella<br />

titolarità della Società e procedere, ove opportuno, al loro rinnovo.<br />

Si sottolinea infine come, per tutto quanto non espressamente previsto dalle<br />

disposizioni contenute nel <strong>Modello</strong> e dalle procedure e istruzioni operative<br />

aziendali (Allegato H), troveranno applicazione le previsioni contenute nel Codice<br />

Etico. In ogni caso, nell‟ipotesi in cui anche uno solo dei precetti del Codice Etico<br />

entri in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle<br />

procedure aziendali, il Codice Etico deve ritenersi prevalente.<br />

16. REATI CONTRO L’INDUSTRIA E IL COMMERCIO<br />

16.1 Le fattispecie di reato contro l’industria e il commercio<br />

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell‟ambito<br />

delle attività svolte da <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A.:<br />

Turbata libertà dell’industria e del commercio (art. 513 c.p.) Il reato si<br />

configura qualora taluno adopera violenza sulle cose ovvero mezzi<br />

fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un<br />

commercio. Tale ipotesi è punita, a querela della persona offesa, se il fatto<br />

non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con<br />

la multa da euro 103 a euro 1.032.<br />

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.) Il reato<br />

si configura qualora taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale,<br />

industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con<br />

violenza o minaccia. Tale ipotesi è punita con la reclusione da due a sei<br />

anni. La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività


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omissis<br />

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finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti<br />

pubblici.<br />

Frode nell’esercizio del commercio (art. 515 c.p.) Tale reato si<br />

configura qualora taluno, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero<br />

in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa<br />

mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza,<br />

qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita. Tale ipotesi è<br />

punita, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la<br />

reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065. Se si tratta di<br />

oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non<br />

inferiore a euro 103.<br />

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) Tale<br />

reato si configura qualora taluno ponga in vendita o metta altrimenti in<br />

circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o<br />

segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore<br />

sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto. Tale ipotesi è<br />

punita, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di<br />

legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila<br />

euro.<br />

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di<br />

proprietà industriale (art. 517 ter c.p.) Salva l‟applicazione degli artt.<br />

473 e 474 c.p., tale reato si configura qualora taluno, potendo conoscere<br />

dell‟esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera<br />

industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di<br />

proprietà industriale o in violazione dello stesso. Tale reato è punito, a<br />

querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la<br />

multa fino a euro 20.000. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne<br />

profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in<br />

vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in<br />

circolazione i beni di cui al primo comma.<br />

16.3 Regole di condotta generali<br />

La presente sezione contiene le specifiche regole di condotta generali che,<br />

unitamente ai Principi generali di comportamento più sopra evidenziati, nonché ai<br />

principi di controllo e prescrizioni specifiche delineati nel successivo paragrafo<br />

16.4, dovranno essere seguite dai destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei<br />

reati descritti nel paragrafo 16.1.<br />

In particolare, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di<br />

condotta:<br />

omissis<br />

non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia<br />

conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento<br />

alle fattispecie di reato contro l‟industria ed il commercio;<br />

rispettare le eventuali policy adottate dalla Società contenenti i principi cui<br />

attenersi al fine di non violare i diritti di proprietà industriale di terzi,<br />

tutelare quelli della Società, anche in caso di collaborazione con enti<br />

esterni;


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non interferire, impendendolo o turbandolo, l‟esercizio dell‟industria o del<br />

commercio altrui;<br />

attivarsi nel caso di percezione e/o segnalazione negative circa<br />

l‟onorabilità di soggetti con i quali si interagisce ovvero circa l‟effettiva<br />

titolarità da parte degli stessi di diritti di proprietà industriale;<br />

verificare l‟attendibilità di lettere di diffida ricevute da parte di soggetti che<br />

denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti<br />

tutelati dalle norme che prevedono i reati contro l‟industria e il commercio;<br />

verificare, per il tramite di pareri legali o di altri professionisti, la possibilità<br />

che una condotta della Società possa configurare uno dei reati contro<br />

l‟industria e il commercio;<br />

nel momento in cui la Società venga in contatto con soggetti terzi, occorre<br />

adottare tutte le misure necessarie ad evitare:<br />

o che vengano commessi atti che, traducendosi in violenza e/o<br />

minaccia, possano produrre una lesione degli altrui diritti al libero<br />

esercizio dell‟industria o del commercio, ed alla libera concorrenza;<br />

o che possano essere acquisiti e, soprattutto, che possano essere<br />

ceduti a terzi, da parte della Società, beni non conformi alle<br />

caratteristiche indicate o pattuite, contraffatti, contraddistinti da segni<br />

mendaci e/o lesivi di altrui diritti di privativa.<br />

L‟OdV dovrà essere informato per iscritto di qualsivoglia elemento di<br />

criticità/irregolarità dovesse insorgere nell‟ambito delle attività riconducibili ai<br />

Processi Sensibili delineati o di altra informazione rilevante secondo quanto<br />

definito nella Parte Generale, paragrafo 4.6.<br />

16.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche nei Processi in<br />

esame<br />

Il presente paragrafo delinea i principi di controllo e le prescrizioni specifiche che,<br />

unitamente ai Principi generali di comportamento sopra evidenziati ed alle regole<br />

di condotta generali di cui al paragrafo 16.3, i Destinatari dovranno seguire nei<br />

Processi Sensibili identificati al paragrafo 16.2 al fine di prevenire il verificarsi dei<br />

reati descritti nel paragrafo 16.1.<br />

omissis<br />

Oltre a quanto definito nei precedenti capitoli, i Destinatari coinvolti devono:<br />

omissis<br />

assicurare che il suddetto processo di qualifica preveda la raccolta di<br />

informazioni sull‟onorabilità della controparte, anche ad esempio,<br />

attraverso la richiesta di documenti quali il certificato del casellario<br />

giudiziale, autodichiarazioni circa l‟assenza di precedenti penali o<br />

procedimenti pendenti e visura camerale in caso di società;<br />

assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi quali,<br />

fornitori, Appaltatori, partner commerciali e Consulenti, avvenga a seguito<br />

di opportune verifiche sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di<br />

evitare qualsiasi implicazione in attività che, anche potenzialmente,<br />

possano favorire la commissione di reati contro l‟industria e il commercio;<br />

omissis


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prevedere la raccolta di informazioni sui terzi oggetto di selezione circa i<br />

titoli di proprietà industriale anche, ad esempio, attraverso la richiesta di<br />

documenti, quali autodichiarazione o copia del titolo attestante il<br />

brevetto/marchio/segno distintivo o attestazione di non violazione di diritti<br />

di terzi in caso di prodotti non marchiati o brevettati dal fornitore<br />

(attestazione circa l‟utilizzo di segni distintivi che non traggano in inganno<br />

il compratore, circa le effettive caratteristiche dei prodotti venduti, circa il<br />

rispetto della normativa comunitaria e delle altre normative sull‟origine e<br />

qualità dei prodotti);<br />

omissis<br />

assicurare che i contratti con i clienti/fornitori siano chiari, dettagliati,<br />

trasparenti e conclusi in coerenza con le politiche aziendali;<br />

omissis<br />

assicurare l‟inserimento di clausole contenenti l'impegno a carico del<br />

fornitore di consegnare documentazione attestante il possesso dei<br />

requisiti di onorabilità richiesti;<br />

assicurare l‟inserimento di clausole contenenti l‟impegno del fornitore di<br />

comunicare senza indugio il venir meno dei requisiti di onorabilità e ogni<br />

altra circostanza che possa influire sul mantenimento dei requisiti di<br />

onorabilità;<br />

assicurare l‟inserimento di clausole contenenti garanzie e impegni del<br />

fornitore sulla titolarità di marchi, brevetti e diritti di proprietà industriale,<br />

sulla consegna della documentazione attestante tale titolarità o<br />

sull„attestazione di non violazione di diritti di terzi in caso di prodotti non<br />

marchiati o brevettati dal fornitore;<br />

assicurare l‟inserimento di clausole contenenti garanzie ed impegni del<br />

fornitore sull‟utilizzo di segni distintivi che non traggano in inganno il<br />

compratore sulle effettive caratteristiche e qualità dei prodotti acquistati;<br />

sul rispetto della normativa comunitaria e delle altre normative sull‟origine<br />

e qualità dei prodotti;<br />

assicurare l‟inserimento di clausole contenenti l‟impegno del fornitore di<br />

comunicare senza indugio eventuali contestazioni provenienti da terzi<br />

circa la titolarità di diritti di proprietà industriale o segni distintivi, o<br />

contestazioni di altri compratori sulle caratteristiche dei beni o sui segni<br />

distintivi dei beni. Prevedere clausole sanzionatorie conseguenti<br />

all‟accertamento di tali fatti;<br />

assicurare l‟inserimento di clausole nei contratti con i distributori che<br />

prevedano l‟impegno al rispetto di regole di correttezza commerciale<br />

idonee a prevenire condotte fraudolente in danno dei clienti;<br />

assicurare il rispetto di regole di correttezza commerciale idonee a<br />

prevenire condotte fraudolente in danno dei clienti e a garantire il rispetto<br />

delle leggi e regolamenti a tutela del mercato, del consumatore e del<br />

cliente finale in genere, in ossequio ai principi di trasparenza, completezza<br />

informativa, buona fede e chiarezza;<br />

assicurare che ogni accordo con i terzi contenga apposita clausola relativa<br />

al D.Lgs. n. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong> che preveda la risoluzione del contratto in relazione<br />

ad eventuali inadempienze dei principi contenuti nel Codice Etico ed<br />

eventualmente nel <strong>Modello</strong>.<br />

omissis<br />

Oltre a quanto definito nei precedenti capitoli, i Destinatari coinvolti devono:<br />

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lo studio di nuovi prodotti/tecnologie deve essere autorizzato e svolto dalle<br />

funzioni interne competenti in base al sistema di deleghe e procure<br />

esistenti;<br />

le decisioni in merito alle ricerche/verifiche di anteriorità sull‟esistenza di<br />

brevetti devono essere autorizzate dai soggetti competenti in base al<br />

sistema di deleghe e procure esistenti;<br />

le verifiche di anteriorità possono essere svolte attraverso ufficio di<br />

consulenza brevettuale esterni, selezionati e autorizzati secondo le<br />

procedure aziendali, ovvero attraverso consultazione di banche dati<br />

autorevoli;<br />

l‟eventuale contratto con Consulenti/fornitori avente oggetto le attività di<br />

ricerca e sviluppo dovranno contenere garanzie in merito alla non<br />

violazione di diritti di proprietà industriale di terzi.<br />

Si sottolinea infine come, per tutto quanto non espressamente previsto dalle<br />

disposizioni contenute nel <strong>Modello</strong> e dalle procedure e istruzioni operative<br />

aziendali (Allegato H), troveranno applicazione le previsioni contenute nel Codice<br />

Etico. In ogni caso, nell‟ipotesi in cui anche uno solo dei precetti del Codice Etico<br />

entri in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle<br />

procedure aziendali, il Codice Etico deve ritenersi prevalente.<br />

17. REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE<br />

17.1 Le fattispecie di reato in violazione del diritto d’autore<br />

Si indicano di seguito le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell‟ambito<br />

delle attività svolte da <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A.:<br />

Immissione in un sistema di reti telematiche di un’opera dell’ingegno<br />

protetta o parte di essa (art. 171, comma 1, lettera a bis e comma 3<br />

L. n. 633/1941) Il reato si configura qualora taluno, senza averne diritto, a<br />

qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, mette a disposizione del pubblico,<br />

immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di<br />

qualsiasi genere, un‟opera dell‟ingegno protetta, o parte di essa. In tal<br />

caso, la pena è una multa da € 51,00 a € 2.065, ma, secondo le<br />

disposizioni di cui al comma 3, la pena è della reclusione fino ad un anno<br />

o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono<br />

commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero<br />

con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione,<br />

mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti<br />

offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.<br />

Riproduzione ad altre azioni illecite su programmi per elaboratore e<br />

banche dati (art. 171 bis L. n. 633/1941) Tale fattispecie è rivolta alla<br />

tutela del software (comma 1) e delle banche dati (comma 2). In<br />

particolare, il primo comma considera quale oggetto materiale della<br />

fattispecie i programmi per elaboratore ed i programmi contenuti in<br />

supporti non contrassegnati dalla SIAE, mentre le condotte tipizzate<br />

consistono nella abusiva duplicazione dei primi ovvero nella distribuzione,


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vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale, concessione<br />

in locazione dei secondi, nonché in relazione a vicende volte unicamente<br />

a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l‟elusione funzionale di<br />

dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.<br />

Il comma secondo, invece, contempla le condotte di riproduzione su<br />

supporti non contrassegnati SIAE, trasferimento su altro supporto,<br />

distribuzione, comunicazione, presentazione ovvero dimostrazione in<br />

pubblico del contenuto di una banca dati in violazione delle disposizioni di<br />

cui agli artt. 64 quinquies e 64 sexies della medesima Legge n. 633/1941,<br />

nonché di estrazione o reimpiego di banche dati in violazione degli artt.<br />

102 bis e 102 ter della stessa Legge n. 633/1941 ovvero, infine, di<br />

distribuzione, vendita, locazione di banche dati (sempre, evidentemente,<br />

prive del previsto contrassegno SIAE).<br />

Entrambe le disposizioni prevedono che tali condotte siano sorrette dal<br />

fine di profitto, delineando un sensibile ampliamento del contenuto<br />

dell‟elemento soggettivo rispetto a quanto stabilito in passato laddove era<br />

invece richiesto il fine di lucro (che risulta invece richiesto per<br />

l‟integrazione delle fattispecie di cui al successivo art. 171 ter), il quale, a<br />

differenza del fine di profitto, costituisce elemento di contenuto più limitato<br />

in quanto integrato solo in presenza di un “fine di guadagno<br />

economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale, a cui resta<br />

estraneo il mero risparmio di spesa al di fuori dello svolgimento di<br />

un'attività economica, e che non può identificarsi con un qualsiasi<br />

vantaggio di altro genere” (così Cass. pen., sez. III, 22.11.2006, Rizzi in<br />

CP, 2007, p. 2977).<br />

Riproduzione ed altre azioni illecite su opera dell’ingegno o altre<br />

opere tipiche destinate al circuito televisivo o supporti analoghi,<br />

Detenzione, nonché alterazioni illecite, di duplicazioni abusive delle<br />

opere indicate al punto precedente, Ritrasmissione o diffusione<br />

abusive di un servizio criptato, … (art. 171 ter L. n. 633/1941) La<br />

disposizione di cui all‟art. 171 ter costituisce allo stato attuale la “norma<br />

portante” dell‟intero sistema di tutela penale in materia, prevedendo una<br />

molteplicità di condotte idonea a coprire un amplissimo spettro di possibili<br />

violazioni della disciplina in materia di diritto d‟autore e di diritti connessi.<br />

In particolare, tale disposizione, con espressa esclusione delle ipotesi di<br />

uso meramente personale, contempla al primo comma il fatto di chi:<br />

“a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con<br />

qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata<br />

al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi,<br />

nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente<br />

fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o<br />

audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;<br />

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi<br />

procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o<br />

didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se<br />

inserite in opere collettive o composite o banche dati;<br />

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel<br />

territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce,<br />

pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi<br />

titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con


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qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in<br />

pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);<br />

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende,<br />

noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo<br />

della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette,<br />

musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi<br />

di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini<br />

in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della<br />

presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società<br />

italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo<br />

o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;<br />

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde<br />

con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o<br />

parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso<br />

condizionato;<br />

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la<br />

distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi<br />

titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di<br />

decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato<br />

senza il pagamento del canone dovuto;<br />

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi<br />

titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi<br />

commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che<br />

abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci<br />

misure tecnologiche di cui all'art. 102 quater ovvero siano principalmente<br />

progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o<br />

facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono<br />

comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione<br />

delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei<br />

titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni,<br />

ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità<br />

amministrativa o giurisdizionale;<br />

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui<br />

all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di<br />

distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a<br />

disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano<br />

state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse”<br />

Per quanto concerne l‟elemento soggettivo, a differenza di quanto previsto<br />

ex art. 171 bis, è richiesto il dolo specifico di lucro da valutarsi nella più<br />

ristretta accezione che caratterizza tale elemento rispetto al diverso fine di<br />

profitto (cfr. quanto sopra a proposito dell‟art. 171 bis).<br />

Il successivo comma 2 prevede quale ipotesi aggravante le condotte di<br />

abusiva riproduzione, duplicazione, trasmissione, diffusione, vendita o<br />

messa in commercio di opere tutelate dal diritto d‟autore o da diritti<br />

connessi se relative a più di cinquanta esemplari o copie (lett. a); di<br />

comunicazione al pubblico, anche in forma parziale, di opere dell‟ingegno<br />

mediante immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di<br />

qualsiasi genere (lett. a bis); nonché la commissione delle medesime<br />

condotte già previste dal comma 1 da parte di chi eserciti una attività<br />

imprenditoriale di riproduzione, distribuzione, vendita,<br />

commercializzazione e importazione di opere tutelate dal diritto d‟autore o


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omissis<br />

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da diritti connessi (lett. b) ovvero, infine, il fatto di chi organizzi o promuova<br />

le attività di cui al comma precedente (lett. c).<br />

Mancata comunicazione alla SIAE dei dati necessari alla univoca<br />

identificazione di supporti non soggetti al contrassegno SIAE,<br />

Dichiarazione falsa dell’assolvimento obblighi legati al contrassegno<br />

SIAE (art. 171 septies L. n. 633/1941) Tale disposizione prevede altresì<br />

le condotte (equiparandole dal punto di vista del trattamento<br />

sanzionatorio alle pene previste dall‟art. 171 ter) di mancata<br />

comunicazione alla Siae entro i termini prescritti dei dati necessari alla<br />

univoca identificazione dei supporti non soggetti, ex art. 181 bis,<br />

all‟apposizione del contrassegno Siae da parte del produttore o<br />

dell‟importatore degli stessi, nonché, sempre che il fatto non costituisca<br />

più grave reato, quella di falsa attestazione dell‟assolvimento degli<br />

specifici obblighi previsti ai sensi dell‟art. 181 bis, comma 2.<br />

17.2 Processi Sensibili<br />

I reati considerati, come detto, sono contemplati nella Legge n. 633/1941, la<br />

quale è stata oggetto di un‟intensa attività modificativa che ha portato a<br />

ridisegnare profondamente il quadro della tutela penale in materia. Si è così<br />

delineato un sottosistema dettato dall‟intento di approntare una disciplina atta a<br />

cogliere in maniera esaustiva le possibili e sempre nuove forme di aggressione<br />

(soprattutto in relazione all‟espansione delle innovazioni tecnologiche e di stampo<br />

informatico in particolare) ai diritti d‟autore ed ai cosiddetti diritti connessi. Le<br />

fattispecie sono incentrate sulla tutela dell‟interesse patrimoniale del titolare o del<br />

legittimo utilizzatore del diritto d‟autore, da intendersi quale decremento delle<br />

utilità economiche ricavabili dall‟indebito utilizzo dell‟opera, mentre molto più<br />

limitata risulta invece la tutela del diritto personale (o morale) d‟autore.<br />

omissis<br />

17.3 Regole di condotta generali<br />

La presente sezione contiene le specifiche regole di condotta generali che,<br />

unitamente ai Principi generali di comportamento più sopra evidenziati, nonché ai<br />

principi di controllo e prescrizioni specifiche delineati nel successivo paragrafo<br />

17.4, dovranno essere seguite dai destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei<br />

reati descritti nel paragrafo 17.1.<br />

In particolare, i Destinatari dovranno:<br />

tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo nel rispetto<br />

delle norme di legge e delle procedure, istruzioni e/o eventualmente<br />

disposizioni operative od organizzative finalizzate alla gestione dei<br />

rapporti con le agenzie/provider esterni;<br />

non intrattenere rapporti con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia<br />

conosciuto o sospettato lo svolgimento di attività illecite con riferimento


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alle fattispecie di reato di cui all‟art. 25 novies in violazione del diritto<br />

d‟autore;<br />

attenersi alle eventuali policy adottate dalla Società contenenti principi cui<br />

uniformarsi al fine di rispettare i diritti d‟autore delle opere dell‟ingegno di<br />

proprietà di terzi;<br />

verificare l‟attendibilità di lettere di diffida ricevute da parte di soggetti che<br />

denunciano una presunta condotta, da parte della Società, lesiva dei diritti<br />

tutelati dalle norme in materia di diritto d‟autore;<br />

verificare, tramite pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una<br />

condotta della società possa configurare uno dei reati in materia di diritto<br />

d‟autore;<br />

non mettere a disposizione del pubblico, diffondere, duplicare, riprodurre,<br />

trasmettere, immettere in internet o su canali televisivi, radiofonici o<br />

telematici, porre a qualsiasi titolo in commercio, o comunque sfruttare,<br />

qualsiasi opera dell‟ingegno protetta, immagini, musiche, opere o parti di<br />

opere cinematografiche, opere o parti di opere letterarie, drammatiche,<br />

scientifiche o didattiche, e comunque utilizzare software o banche dati<br />

protette.<br />

L‟OdV dovrà essere informato per iscritto di qualsivoglia elemento di<br />

criticità/irregolarità dovesse insorgere nell‟ambito delle attività riconducibili ai<br />

Processi Sensibili delineati o di altra informazione rilevante secondo quanto<br />

definito nella Parte Generale, paragrafo 4.6.<br />

17.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche nei Processi in<br />

esame<br />

Il presente paragrafo delinea i principi di controllo e le prescrizioni specifiche che,<br />

unitamente ai Principi generali di comportamento sopra evidenziati ed alle regole<br />

di condotta generali di cui al paragrafo 17.3, i Destinatari dovranno seguire nei<br />

Processi Sensibili identificati al paragrafo 17.2 al fine di prevenire il verificarsi dei<br />

reati descritti nel paragrafo 17.1.<br />

omissis<br />

I Destinatari coinvolti in tale attività devono:<br />

utilizzare disclaimer su presentazioni, documentazione tecnica,<br />

commerciale che individuino chiaramente il titolare del copyright e la data<br />

di creazione;<br />

nell‟ambito delle attività di promozione e/o pubblicizzazione di marchi e<br />

prodotti ed in particolare, nella gestione degli eventi, l‟utilizzo, la messa a<br />

disposizione del pubblico anche attraverso un sistema di reti telematiche,<br />

di opere dell‟ingegno protette, deve avvenire nel rispetto della normativa in<br />

materia di diritto d‟autore;<br />

assicurare che la formalizzazione del rapporto con soggetti terzi, quali<br />

Consulenti, fornitori e agenzie, avvenga a seguito di opportune verifiche<br />

sui requisiti di professionalità e onorabilità al fine di evitare qualsiasi<br />

implicazione in attività che, anche potenzialmente, possano favorire la<br />

commissione dei reati in violazione del diritto d‟autore, e nel pieno rispetto<br />

delle procedure interne;


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omissis<br />

omissis<br />

Pag. 80 di 86<br />

prevedere la raccolta di informazioni sui terzi oggetto di selezione<br />

(Consulenti, fornitori e agenzie), ed inserire nei contratti con gli stessi<br />

clausole in cui viene garantita la non violazione di diritti d‟autore delle<br />

opere di ingegno di terzi;<br />

prevedere, nei rapporti contrattuali con terzi (Consulenti, fornitori e<br />

agenzie), clausole di garanzia e manleva volte a tenere indenne la Società<br />

da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli<br />

stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà<br />

intellettuale e del diritto d‟autore, anche con riferimento ai rapporti con la<br />

SIAE;<br />

i Destinatari devono rispettare le politiche aziendali (talvolta assistite da<br />

strumenti software o da configurazioni specifiche operate sui computer)<br />

che vietano l‟utilizzo illecito degli strumenti informatici;<br />

è vietato l‟impiego, l‟uso, l‟installazione sugli strumenti informatici concessi<br />

in dotazione dalla Società di materiale copiato, non contrassegnato (SIAE)<br />

o non autorizzato;<br />

è vietato il download di software coperti da copyright;<br />

Si sottolinea infine come, per tutto quanto non espressamente previsto dalle<br />

disposizioni contenute nel <strong>Modello</strong> e dalle procedure e istruzioni operative<br />

aziendali (Allegato H), troveranno applicazione le previsioni contenute nel Codice<br />

Etico. In ogni caso, nell‟ipotesi in cui anche uno solo dei precetti del Codice Etico<br />

entri in conflitto con le disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle<br />

procedure aziendali, il Codice Etico deve ritenersi prevalente.<br />

18. REATI IN TEMA DI AMBIENTE<br />

18.1 Le fattispecie di reati in tema ambientale<br />

I reati in materia ambientale previsti dal Decreto sono i seguenti:<br />

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di specie animali<br />

o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.).<br />

Distruzione o danneggiamento di habitat protetto (art. 733 bis c.p.).<br />

Reati previsti dal Codice dell’Ambiente di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006,<br />

n. 152;<br />

Inquinamento idrico (art. 137)<br />

- scarico non autorizzato (autorizzazione assente, sospesa o revocata)<br />

di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (c. 2);<br />

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in<br />

violazione delle prescrizioni imposte con l‟autorizzazione o da autorità<br />

competenti (c. 3);<br />

- scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in<br />

violazione dei limiti tabellari o dei limiti più restrittivi fissati da Regioni o


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Province autonome o dall'Autorità competente (c. 5, primo e secondo<br />

periodo);<br />

- violazione dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel<br />

sottosuolo (c. 11);<br />

- scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali di<br />

cui è vietato lo sversamento, salvo in quantità minime e autorizzato da<br />

autorità competente (c. 13).<br />

Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256)<br />

- raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e<br />

intermediazione di rifiuti, non pericolosi e pericolosi, in mancanza della<br />

prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, c. 1,<br />

lett. a e b);<br />

- realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, c.<br />

3, primo periodo);<br />

- realizzazione o gestione di discarica non autorizzata destinata, anche<br />

in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (art. 256, c. 3, secondo<br />

periodo);<br />

- attività non consentite di miscelazione di rifiuti (art. 256, c. 5);<br />

- deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari<br />

pericolosi (art. 256, c. 6).<br />

Omessa bonifica di siti contaminati (art. 257)<br />

- inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle<br />

acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di<br />

rischio (sempre che non si provveda a bonifica, in conformità al<br />

progetto approvato dall‟autorità competente) e omissione della relativa<br />

comunicazione agli enti competenti (c. 1 e 2). La condotta di<br />

inquinamento di cui al c. 2 è aggravata dall‟utilizzo di sostanze<br />

pericolose.<br />

Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e<br />

260 bis)<br />

- predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti falso (per quanto<br />

riguarda le informazioni relative a natura, composizione e<br />

caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti) e uso di un certificato falso<br />

durante il trasporto (art. 258, c. 4, secondo periodo);<br />

- predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato<br />

nell‟ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRI;<br />

inserimento di un certificato falso nei dati da fornire ai fini della<br />

tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, c. 6);<br />

- trasporto di rifiuti pericolosi senza copia cartacea della scheda SISTRI<br />

– Area movimentazione o del certificato analitico dei rifiuti, nonché uso<br />

di un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti<br />

trasportati in ambito SISTRI (art. 260 bis, c. 6 e 7, secondo e terzo<br />

periodo);<br />

- trasporto di rifiuti con copia cartacea della scheda SISTRI – Area<br />

movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260 bis, c. 8, primo e<br />

secondo periodo). La condotta di cui al c. 8, secondo periodo, è<br />

aggravata se riguarda rifiuti pericolosi.<br />

Traffico illecito di rifiuti (artt. 259 e 260)<br />

- spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (art. 259, c. 1). La<br />

condotta è aggravata se riguarda rifiuti pericolosi;<br />

- attività organizzate, mediante più operazioni (cessione, ricezione,<br />

trasporto, esportazione, importazione o gestione abusiva di ingenti<br />

quantitativi di rifiuti) ed allestimento di mezzi e attività continuative, per


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il traffico illecito di rifiuti (art. 260). Delitto caratterizzato da dolo<br />

specifico di ingiusto profitto e pluralità di condotte rilevanti. La pena è<br />

aggravata in caso di rifiuti ad alta radioattività (c. 2).<br />

Inquinamento atmosferico (art. 279)<br />

- violazione, nell'esercizio di uno stabilimento, dei valori limite di<br />

emissione o delle prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dai piani e<br />

programmi o dalla normativa, ovvero dall'autorità competente, che<br />

determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria<br />

previsti dalla vigente normativa (c. 5).<br />

Reati previsti dalla Legge 7 febbraio 1992, n. 150 in materia di<br />

commercio internazionale di esemplari di flora e fauna in via di<br />

estinzione e detenzione animali pericolosi.<br />

Reati previsti dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, in materia di<br />

tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente.<br />

Inquinamento dell‟ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la<br />

cessazione e la riduzione dell‟impiego (produzione, utilizzazione,<br />

commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive<br />

per lo strato di ozono (art. 3, c. 6).<br />

Reati previsti dal D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202, in materia di<br />

inquinamento dell’ambiente marino provocato da navi.<br />

In considerazione dell‟attività svolta da <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A., le aree ed attività<br />

ritenute più specificamente a rischio alla luce della analisi dei rischi effettuata,<br />

sono le seguenti:<br />

- produzione;<br />

- gestione della attività amministrative collegate con gli aspetti ambientali.<br />

Nell‟ambito delle aree sensibili sopra descritte, le occasioni di possibile<br />

comportamento illecito sono individuate, in particolare, nelle seguenti attività:<br />

a) scarico di acque reflue industriali in violazione delle norme previste dal Testo<br />

Unico Ambientale e delle Autorizzazioni amministrative ottenute;<br />

b) effettuazione di una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento,<br />

commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta<br />

autorizzazione, iscrizione o comunicazione;<br />

c) trasporto di rifiuti senza il formulario ovvero indicando nel formulario stesso<br />

dati incompleti o inesatti ovvero fornendo false indicazioni al sistema<br />

informatico di tracciabilità dei rifiuti;<br />

d) violazione dei valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite<br />

dall'autorizzazione amministrativa.<br />

Nello specifico, i reati potenzialmente applicabili alla realtà aziendale sono risultati<br />

essere i seguenti:<br />

Inquinamento idrico (art. 137 D.Lgs. n. 152/2006)<br />

omissis<br />

Gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D.Lgs. n. 152/2006)<br />

omissis


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Omessa bonifica di siti contaminati (art. 257)<br />

omissis<br />

Falsificazioni e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (artt. 258 e 260<br />

bis D.Lgs. n. 152/2006)<br />

omissis<br />

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 D.Lgs. n. 152/2006)<br />

omissis<br />

Inquinamento atmosferico (art. 279 D.Lgs. n. 152/2006)<br />

omissis<br />

omissis<br />

Pag. 83 di 86<br />

18.2 Processo di gestione dei rischi in materia ambientale<br />

Il rischio di potenziale commissione dei reati in oggetto è infatti, per la natura di<br />

tali fattispecie delittuose, potenzialmente presente specificatamente nelle attività<br />

operative svolte dai dipendenti o da collaboratori all‟interno della sede o degli<br />

stabilimenti di appartenenza di <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A..<br />

Ne consegue, che le aree ritenute ad essere esposte ad un maggior rischio sono i<br />

luoghi all‟interno delle unità produttive nelle quali vengono svolte attività legate<br />

alla produzione industriale, mentre per altri luoghi di lavoro (e.g. gli uffici) il rischio<br />

di commissione di uno dei reati legati alla tutela ambientale è pressoché nullo.<br />

omissis<br />

Possono essere considerati coinvolti nella gestione dei rischi in materia di tutela<br />

ambientale quindi tutti i dipendenti, collaboratori, Consulenti, Appaltatori, a<br />

prescindere dalla loro collocazione, dalla forma della loro collaborazione con la<br />

Società, dalle loro mansioni, dal loro livello gerarchico, in quanto gli stessi sono<br />

obbligati a svolgere le loro attività nel rispetto del sistema delle regole e norme di<br />

riferimento e ad adempiere agli obblighi e a rispettare le prescrizioni e divieti<br />

definiti nel suddetto sistema.<br />

Il sistema di regole e norme in materia di tutela ambientale è composto dalle<br />

regole di condotta generali, dai principi di controllo e dalle prescrizioni specifiche<br />

definite nei paragrafi 18.3 e 18.4. derivate sia dalla normativa vigente sia dalle<br />

norme/linee guida a riguardo.<br />

omissis<br />

Questo processo può essere suddiviso nelle seguenti fasi e attività specifiche:<br />

Identificazione dei pericoli per l‟ambiente;<br />

Classificazione dei pericoli;<br />

Valutazione dei rischi;<br />

Individuazione delle misure di prevenzione e di protezione;


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Definizione di un piano di intervento di attuazione delle misure di<br />

prevenzione e di protezione;<br />

Realizzazione degli interventi pianificati;<br />

Richiesta e gestione delle autorizzazioni amministrative obbligatorie;<br />

Attività di monitoraggio e controllo.<br />

18.3 Regole di condotta generali<br />

La presente sezione contiene le Regole di condotta generali che, unitamente ai<br />

Principi generali di comportamento più sopra evidenziati, dovranno essere<br />

seguite dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei Reati descritti nel<br />

paragrafo 18.1.<br />

Tutti dipendenti e collaboratori della Società, inclusi i Consulenti e gli Appaltatori<br />

nei rispettivi ambiti e per la propria competenza, sono tenuti a:<br />

rispettare le norme, gli obblighi e i principi posti dalla normativa vigente e<br />

dalle norme e linee guide in materia di tutela ambientale;<br />

rispettare le regole di condotta generale, i principi di controllo e le<br />

prescrizioni specifiche formulate nel presente <strong>Modello</strong>;<br />

promuovere il rispetto delle suddette norme, regole e principi ad<br />

assicurare gli adempimenti in materia di tutela ambientale;<br />

adottare una condotta di massima collaborazione e trasparenza e<br />

rispettare le regole di condotta specificate nel paragrafo 9.3 nei rapporti<br />

con gli enti pubblici competenti in materia ambientale, sia in fase di<br />

stesura e comunicazione di eventuali dichiarazioni, sia in fase di richiesta<br />

ed ottenimento di autorizzazioni, sia in occasione di accertamenti e<br />

verifiche ispettive;<br />

promuovere l‟informazione e formazione interna in tema di rischi specifici<br />

connessi allo svolgimento delle proprie mansioni e attività, di struttura e<br />

regolamento aziendale in materia ambientale, procedure e misure di<br />

prevenzione e protezione e/o prendere atto dell‟informazione fornita e/o<br />

partecipare attivamente ai corsi di formazione;<br />

non abbandonare o depositare illegittimamente rifiuti sul suolo e nel suolo;<br />

non immettere illegittimamente rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o<br />

liquido, nelle acque superficiali o sotterranee;<br />

non effettuare emissioni nocive nell‟aria.<br />

18.4 Principi di controllo e prescrizioni specifiche applicabili alla<br />

gestione dei rischi in materia di tutela ambientale<br />

Il presente paragrafo definisce, nell‟ambito dell‟attività svolta da <strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong><br />

<strong>Tech</strong> SpA, le responsabilità e le modalità operative a cui devono attenersi i<br />

Destinatari, così come individuati nella Parte Generale del <strong>Modello</strong>, che vigilano<br />

sugli adempimenti in materia di gestione ambientale in conformità a quanto<br />

previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in<br />

relazione alla commissione dei reati previsti dall‟art. 25-undecies del Decreto.<br />

A. Definizione e formalizzazione dei ruoli, compiti e responsabilità<br />

Il Responsabile legale ambientale definisce e rivede, almeno annualmente, la<br />

Politica Ambientale della Società omissis.


<strong>Carraro</strong> <strong>Drive</strong> <strong>Tech</strong> S.p.A. - <strong>Modello</strong> di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. <strong>231</strong>/<strong>2001</strong><br />

La Società ha ottenuto una certificazione del sistema di gestione ambientale in<br />

accordo con la norma ISO 14001 per la sede e stabilimento di<br />

Campodarsego (PD); il Responsabile legale ambientale coincide con il Datore di<br />

Lavoro.<br />

La Politica Ambientale viene pubblicata nella intranet omissis.<br />

omissis<br />

Al Responsabile Gestione Ambientale di stabilimento, con il supporto delle altre<br />

funzioni eventualmente interessate, compete:<br />

l‟identificazione delle prescrizioni ambientali applicabili omissis;<br />

la predisposizione di un apposito ”Registro ambientale” omissis;<br />

la gestione di un scadenziario “Gestione ambientale”;<br />

la predisposizione di istruzioni operative in materia di tutela dell‟ambiente;<br />

la verifica che tutti i lavoratori abbiano ricevuto adeguata<br />

informazione/formazione sui temi dell‟ambiente e della prevenzione<br />

dell‟inquinamento;<br />

l‟individuazione delle potenziali situazioni di emergenza e dei potenziali<br />

incidenti che possono avere un impatto sull‟ambiente e le relative modalità<br />

di risposta;<br />

la gestione delle autorizzazioni omissis<br />

omissis<br />

l‟identificazione delle principali categorie di rifiuti e delle corrette modalità<br />

di stoccaggio temporaneo delle stesse;<br />

l‟identificazione delle responsabilità amministrative ed operative per la<br />

gestione dei rifiuti;<br />

la definizione delle modalità amministrative di conferimento dei rifiuti<br />

omissis;<br />

il controllo delle registrazioni omissis<br />

omissis<br />

E‟ compito del Responsabile legale ambientale monitorare periodicamente:<br />

variazioni significative nei processi aziendali che impattino, direttamente o<br />

indirettamente, sugli aspetti ambientali;<br />

cambiamenti della condizione operativa;<br />

modifiche sostanziali ai requisiti legislativi e normativi applicabili;<br />

attuazione dei piani di miglioramento realizzati a seguito<br />

dell‟individuazione di eventuali criticità e conseguente pianificazione di<br />

nuovi obiettivi di miglioramento.<br />

B. Esistenza di procedure e/o istruzioni e/o disposizioni operative<br />

formalizzate che disciplinano le attività dei soggetti coinvolti nel<br />

processo, in particolare:<br />

Pag. 85 di 86<br />

Documento “Politica ambientale” omissis.<br />

procedure, istruzioni operative e/o disposizioni operative omissis in tema<br />

ambientale.


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C. Esistenza di un programma di informazione, formazione ed<br />

addestramento periodico e sistematico dei dipendenti/collaboratori<br />

coinvolti nel processo della gestione dei rischi in materia ambientale e<br />

tracciabilità dell’avvenuta informazione e formazione dei lavoratori, con<br />

relativa documentazione.<br />

D. Attività di monitoraggio, di sorveglianza e di controllo operativo<br />

1. Realizzazione di analisi ambientali periodiche e straordinarie, al fine di<br />

verificare la tipologia degli scarichi idrici, dei rifiuti smaltiti e delle emissioni in<br />

atmosfera.<br />

Redazione di adeguata documentazione che riporta i dettagli delle verifiche<br />

svolte.<br />

Invio di copia delle analisi effettuate all‟Autorità amministrativa, ove da questa<br />

richiesto.<br />

2. Esecuzione di verifiche/audit periodici preventivamente programmati.<br />

omissis<br />

E. Tracciabilità e verificabilità ex post dei flussi informativi riferiti al<br />

Processo:<br />

ciascuna fase rilevante della gestione dei rischi in materia ambientale<br />

deve risultare da apposita documentazione scritta;<br />

i flussi informativi tra i soggetti delegati alla tutela ambientale, con riguardo<br />

alle attività svolte nell‟ambito del Processo in esame, sono<br />

adeguatamente salvati e archiviati in modo da garantire l‟evidenza e la<br />

tracciabilità;<br />

le riunioni in materia sono adeguatamente verbalizzate;<br />

omissis<br />

ALLEGATI<br />

omissis<br />

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